Allegato B
Seduta n. 248 del 16/1/2003


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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

MAURANDI, MARIOTTI e MICHELE VENTURA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), all'articolo 1, comma 4, dispone che il Governo, entro il 30 giugno 2002 avrebbe dovuto presentare


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al Parlamento una relazione sugli «effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo»;
il Ministro dell'economia e delle finanze, più volte sollecitato nell'Assemblea e presso la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati, ha ripetutamente promesso la presentazione della relazione;
ultimamente, in occasione del dibattito sulla legge finanziaria per il 2003, ulteriormente sollecitato, il Ministro si era impegnato a presentare la relazione nel mese di novembre 2002;
fino a questo momento la relazione non è stata presentata e non sono stati forniti chiarimenti su un ritardo inammissibile;
il monitoraggio dell'utilizzazione e degli effetti prodotti dalle norme di incentivazione è indispensabile al fine di calibrare provvidenze idonee al rilancio dell'economia -:
quali ragioni abbiano indotto il Ministro a disattendere la norma di legge citata e gli impegni reiteratamente assunti di fronte al Parlamento;
se non ritenga che il comportamento adottato configuri, oltreché una plateale violazione della legge, una grave violazione della correttezza istituzionale nei rapporti tra Governo e Parlamento;
in quale data è prevista la presentazione della relazione suddetta, in modo che il Parlamento sia messo in condizioni di esprimere valutazioni di merito sulla base di dati certi e verificabili.
(5-01552)

MOLINARI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
si accresce sempre più il numero dei cittadini che protestano contro l'uso massiccio del provvedimento di fermo amministrativo dei veicoli a motore attuato dai concessionari titolari della riscossione;
la normativa concernente la riscossione coattiva delle somme iscritte nei ruoli è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nonché nei decreti legislativi 46/99, 112/99, 326/99 e 3/2001;
le norme di legge sulla riscossione delle entrate tributarie e per le altre entrate per le quali è prevista l'emissione del ruolo hanno modificato l'assetto originario del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973;
è prevista l'iscrizione nei ruoli per le imposte dirette indirette, e per le altre entrate dello Stato degli enti locali e degli altri enti;
la cartella di pagamento deve essere notificata al debitore dal concessionario della riscossione, essa è redatta in conformità ad apposito modello approvato e contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo entro 60 giorni, con avvertimento che in mancanza si procederà all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973;
la cartella di pagamento, dovendo essere considerata come espressione contestuale di avviso di pagamento e di titolo esecutivo, si è trasformata quindi in atto di precetto, con la conseguente possibilità per il concessionario di procedere all'esecuzione immediatamente dopo la scadenza del termine assegnato per il pagamento senza più l'obbligo dell'avviso della mora;
quest'ultima previsione risulta tra le novità previste dalla riforma della disciplina di riscossione;
infatti in base alla normativa vigente, il concessionario, dopo la notifica della cartella di pagamento, può pignorare i beni senza ulteriore previa notifica dell'atto entro l'anno dalla ratifica della cartella stessa;
da ciò derivano conseguenze aberranti a danno dei cittadini nel caso in cui la cartella di pagamento sia affetta da nullità, risulti immotivata e giuridicamente inesistente, o addirittura omessa, e il concessionario


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ritenga invece di averla effettuata validamente e proceda perciò ai pignoramenti;
il concessionario, decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può disporre a sorpresa, il pignoramento dei beni mobili del debitore o dei coobbligati, dando notizia alla direzione regionale delle entrate e alla regione di residenza;
normativa vigente prevede che chiunque circoli con veicoli sottoposti a fermo amministrativo è soggetto a sanzione pari a 327 euro;
può accadere che il cittadino ignaro abbia proceduto alla vendita del veicolo sottoposto a fermo amministrativo e in questo caso lo stesso rischia un anno di reclusione e 309 euro di multa;
nella nuova stesura di regolamento è stato eliminato anche il requisito del verbale del mancato reperimento del veicolo, ma è rimasta nel testo, al quarto comma, la menzione del decreto di attuazione che ancora non è stato emanato;
il cittadino si trova pertanto disarmato rispetto ad un quadro normativo vessatorio, in quanto non è possibile far valere il vizio di omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento e non è neppure consentito proporre opposizione al Tribunale;
l'unica via percorribile è quella di pagare, se ne è in grado, e di presentare istanza di restituzione, proponendo ricorso contro il diniego espresso o tacito;
tali misure risultano essere in netto contrasto con quanto previsto dallo statuto del contribuente a garanzia del cittadino nei rapporti con lo Stato;
a quanto risulta all'interrogante, neppure l'emanazione del decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503, in attuazione dell'articolo 86, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, avrebbe ovviato ai problemi precedentemente evidenziati -:
quali iniziative normative eventualmente di modifica del decreto ministeriale 503/1998 intenda adottare per meglio regolamentare la disciplina del fermo amministrativo dei veicoli a motore.
(5-01553)

Interrogazioni a risposta scritta:

STRADELLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 3 aprile 1997, n. 94 ha disposto l'unificazione dei ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ha disciplinato, tra l'altro, il riordino delle competenze e dell'organizzazione del ministero;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ha determinato le attribuzioni dei dipartimenti del ministero ed ha dettato disposizioni in materia di organizzazione e di personale includendo lo stesso in un unico ruolo;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 ha provveduto ad articolare organizzativamente i singoli dipartimenti della nuova amministrazione, dando luogo, per l'attuazione dell'articolo 3, al decreto ministeriale 8 giugno 1999 e 8 settembre 1999 recanti rispettivamente il riassetto organizzativo, dei dipartimenti centrali e periferici;
a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001 i dipartimenti periferici hanno poi assunto la denominazione di dipartimenti provinciali del ministero dell'economia e delle finanze, venendo a costituire una struttura unica ancorché articolata in servizi;
i corsi di riqualificazione - attualmente in atto - per la progressione del personale all'interno delle aree in cui lo stesso è inquadrato vengono, a norma del Contratto collettivo nazionale di lavoro, effettuati con riferimento ai posti previsti per ciascun dipartimento provinciale (senza


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distinzione quindi fra le due principali articolazioni operative: ragioneria provinciale dello Stato/direzione provinciale dei servizi vari);
a capo di ciascun dipartimento provinciale è posto un unico dirigente;
innegabile risulta il realizzato obiettivo di caratterizzare ogni dipartimento provinciale come entità giuridicamente unitaria, all'interno della quale la destinazione del personale ad uno o altro settore (rag. prov.le direz. prov.le serv. vari) è solo determinata dalle più o meno contingenti esigenze di servizio rimesse alla valutazione del capo dipartimento (circ. n. P0039448/13 giugno 2000 del ministero tesoro, bilancio e programmazione economica, ora, ministero dell'economia e delle finanze) -:
se sia noto al Ministro interrogato il costante indirizzo seguito dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza - uffici II e/o III - per il quale le nomine nei numerosissimi enti ove è prevista la presenza di rappresentanti del ministero dell'economia e delle finanze continuano ad essere effettuate attingendo esclusivamente dagli ex ruoli delle ragionerie e se non ritenga tale comportamento in netto contrasto, formale e sostanziale, con la normativa di cui in premessa ed il nuovo assetto organizzativo nonché ingiustamente discriminatorio nei confronti del personale proveniente dalle ex direzioni provinciali del tesoro (riscontro generale di quanto esposto emerge ponendo attenzione alle nomine in corso nelle istituzioni scolastiche a norma del decreto ministeriale 1o febbraio 2001, n. 44);
se il Ministro interrogato abbia presenti le inevitabili negative tensioni che vengono a determinarsi - per quanto sopra - nei rapporti fra il personale (l'incarico comporta un corrispettivo economico) con la conseguenza di rendere difficile la sussistenza di un sereno clima di collaborazione, condizione indispensabile al buon andamento dei servizi e se abbia avuto modo di valutare le assurde conseguenze della prassi seguita per le quali nello stesso dipartimento dipendenti al vertice dell'area di inquadramento, magari anche iscritti ad albi ufficiali (ad esempio, revisori contabili) vengono ignorati in quanto operanti presso la direzione provinciale servizi vari, mentre loro colleghi, di livello inferiore, non iscritti ad albo alcuno, sarebbe prescelti (anche in contrasto con la circ. n. 0061857 del 5 agosto 2002, del Ministero dell'economia e delle finanze, dip.to amm.ne gen.le del Pers.le e dei servizi del tesoro, serv. centr. del personale, per la quale gli impiegati appartenenti alla posizione economica C1 non possono firmare atti aventi rilevanza esterna) solo per la loro collocazione nel settore ragioneria provinciale dello Stato;
se il Ministro interrogato intenda assumere idonee iniziative per porre rimedio a quanto rappresentato in premessa, specificando la natura di tali iniziative ed i tempi di attuazione.
(4-05030)

BOVA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
si registra un continuo aumento dell'impiego del provvedimento di fermo amministrativo dei veicoli a motore ad opera dei concessionari titolari della riscossione coattiva delle somme iscritte nei ruoli;
in base alla normativa vigente, il concessionario, dopo la notifica della cartella di pagamento, può pignorare i beni del debitore senza dover procedere ad ulteriori oneri di notifica;
di fatto, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario ha la possibilità di agire «a sorpresa» sui beni del debitore o dei coobligati, limitandosi a darne notizia alla direzione regionale delle entrate e alla regione di residenza;
poiché l'ordinamento prevede sanzioni non lievi in caso di vendita di veicoli sottoposti al fermo amministrativo, è evidente il nocumento che può derivare al


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cittadino debitore che viene lasciato all'oscuro dell'avvio di tale procedura ai suoi danni;
del resto, neppure l'emanazione, in attuazione dell'articolo 86, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, del decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503, in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, pare aver fornito una risposta esauriente alle doglianze precedentemente richiamate -:
quali iniziative normative, anche di modifica del predetto decreto ministeriale n. 503 del 1998, il Ministro interrogato ritenga di dover adottare al fine di rendere coerente la disciplina del fermo amministrativo degli autoveicoli con le garanzie riconosciute ai cittadini dallo statuto del contribuente.
(4-05035)

SANDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in questi giorni Enel Distribuzione, ha cominciato a sostituire i vecchi contatori domestici (3Kw di potenza) coi nuovi elettronici, spiegando, con facili pieghevoli illustrativi, la novità, già preannunciata nelle ultime bollette bimestrali;
i vantaggi reclamizzati sono:
a) migliore qualità del servizio;
b) ricognizione tecnica preventiva per il cambio (tutto gratuito, ma obbligatorio in quanto l'ente erogatore è proprietario degli apparecchi);
c) lettura a distanza dei consumi. E poi eliminazione del conguaglio - anticipo in bolletta (si paga solo il consumo effettivo); il nuovo contatore elettronico permette di attivare o modificare la fornitura all'utente domestico di energia elettrica in modo automatico, senza l'intervento del tecnico sul posto; tutti i futuri servizi saranno comunicati attraverso la bolletta;
più di un utente, a proprie spese, si è accorto che, col nuovo contatore, aumentano le bollette, senza che si sappia prima, pur riconoscendo la bontà tecnica;
organizzazioni dei consumatori hanno già confermato che continue segnalazione-lamentele, sul contatore elettronico, giungono un po' da tutt'Italia; il problema è conosciuto ampiamente anche dalla Guardia di Finanza (tramite il 114); si sono verificati casi di interpellanze presentate a sindaci e a presidenti di amministrazioni provinciali;
a parità di potenza i contatori elettronici rendono molto meno: tarati sugli 1,5-2 Kw (contro i 3 dei vecchi sostituiti; la stessa potenza di quelli ultratrentennali a 1,5 Kw spariti prima del 1980) fanno «saltare la corrente», basta accendere due elettrodomestici in contemporanea;
l'utente, quando si rivolge all'Enel per spiegazioni, si sente dire che occorre aumentare la potenza contrattuale a 4,5 Kw;
i costi del potenziamento a 4,5 si traducono in bolletta in una una tantum di 28 euro annui, in un aumento fisso da 4 a 80 euro ogni bimestre per un totale di ben 480 euro in più all'anno per ogni utenza domestica;
Enel Distribuzione fa passare questa operazione commerciale come un miglioramento tecnico ed un risparmio per ogni famiglia utente, ed è vero che, con una potenza di 4,5 Kw il costo-Kw è di 0,16 euro contro gli attuali 0,18 dei vecchi contatori a 3Kw, vero pure che, per non spendere di più, l'utente tipo dovrebbe consumare oltre 19 mila Kw all'anno, quando la media per uso domestico è di 2.500 Kw annui per singola utenza familiare -:
se, ferme restando le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, tali effetti inflazionistici possano essere quantificati e quale possa esserne l'entità.
(4-05046)


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CALZOLAIO, GALEAZZI, ABBONDANZIERI, AGOSTINI, GIACCO e DUCA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Cassa di Risparmio di Fabriano ha 49 filiali nelle Marche e in Umbria (soprattutto nelle province di Macerata e Ancona) e quasi 400 dipendenti;
lunedì 13 gennaio 2003 si è dimesso l'amministratore delegato della S.p.A. della Cassa di Fabriano già direttore della Cassa di Macerata, già direttore della S.p.A. e della Fondazione della Cassa di Fabriano;
l'amministratore ha sempre avuto la fiducia dell'intero consiglio di amministrazione, nonostante siano emerse diffuse preoccupazioni e ombre sulla gestione della cassa;
nei mesi scorsi la Banca d'Italia ha svolto una accurata ispezione rilevando fra l'altro il mancato rispetto di alcune regole sugli impieghi a favore dei clienti e formulando fra l'altro la richiesta di nominare un direttore generale;
è fissato per il 3 marzo 2003 l'esame del ricorso giudiziario sulla delibera di aumento del capitale sociale;
forze sociali e sindacali hanno più volte opportunamente richiesto chiarezza e trasparenza;
sarebbe opportuno ad avviso degli interroganti, conoscere al più presto i risultati dell'ispezione condotta dalla Banca d'Italia, anche al fine di verificare se, siano stati riscontrati comportamenti scorretti del solo amministratore delegato o anche dell'intero consiglio -:
quali iniziative erano state intraprese sulla evidente incompatibilità tra le cariche nella Fondazione e nella Banca esistente in passato;
come giudichi il rapporto tra Fondazione e Cassa, anche in vista delle scadenze previste nel 2003.
(4-05047)

LULLI e MAGNOLFI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 133 del 1999 ha modificato le aliquote applicate ai comuni per il calcolo dell'addizionale Enel, in base a ciò, come recita l'articolo 10, comma 11, della legge, «i trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione od in aumento in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del D.I. 28 novembre 1988 n. 511, convertito, con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989 n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni»;
al ministero dell'economia e delle finanze risulta, secondo quanto pubblicato dal sito web del ministero dell'interno, che la gran parte dei comuni italiani abbia beneficiato di un maggior gettito dal 2000 ad oggi;
gli stessi comuni sono intervenuti contro questa interpretazione, palesemente errata, presso l'agenzia delle dogane, segnalando che il calcolo effettuato prendeva in considerazione solo gli aumenti per la variazione di gettito nelle abitazioni e non le diminuzioni subite per l'abolizione dell'addizionale nei luoghi diversi dalle abitazioni, sottratte ai comuni ed attribuite alle province a decorrere dal 1o gennaio 2000;
ad avviso degli interroganti l'incompetenza dimostrata dal ministero dell'economia e delle finanze ha prodotto ingiustificate riduzioni dei trasferimenti erariali ai comuni che si sono aggiunte ai tagli indiscriminati determinati da una politica economica e finanziaria improvvisata ed emergenziale, creando enormi difficoltà per garantire anche soltanto il normale funzionamento dei comuni;
al fine di meglio comprendere quanto palesemente sbagliati siano i calcoli effettuati


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dall'Agenzia delle dogane, basti sapere che il comune di Vaiano, in provincia di Prato, negli anni dal 1999 al 2001 ha avuto i seguenti consumi comunicati formalmente da Enel Distribuzione - direzione Toscana:
a) per il 1999 i consumi per uso domestico sono stati pari a 4.911.832 Kwh, corrispondenti a 137.531.428 di vecchie lire, mentre quelli per usi diversi sono stati pari a 27.741.665 Kwh, corrispondenti a 180.320.823 vecchie lire, per un consumo totale pari 32.353.497 Kwh, corrispondente a 317.852.251 di vecchie lire;
b) per il 2000 i consumi per uso domestico sono stati pari a 6.764.514 Kwh, corrispondenti a 217.669.778 di vecchie lire; tali dati corrispondono anche al consumo totale, in assenza di consumo per usi diversi;
c) per il 2001 i consumi per uso domestico sono stati pari a 6.340.386 Kwh, corrispondenti a 226.471.851 di vecchie lire; tali dati corrispondono anche al consumo totale, in assenza di consumo per usi diversi;
dai dati pubblicati sul sito del ministero dell'interno il comune di Vaiano avrebbe beneficiato di un maggior gettito pari a lire 46.345.435 e, avendo già subito a tale fine una variazione in diminuzione del contributo ordinario per ciascuno degli anni 2000/2001/2002 di lire 40.996.723, dovrebbe essere gravato di un ulteriore detrazione di lire 5.348.712 per ciascuno degli stessi. Dal confronto tra il 1999 ed il 2000 al contrario il comune di Vaiano ha subito un decremento di lire 100.182.473 al quale si è aggiunta la variazione in diminuzione del contributo ordinario a titolo di presunto maggior gettito di addizionale Enel per lire 40.996.722. Ne consegue che il comune di Vaiano ha diritto ad una restituzione di contributi erariali per ciascuno degli anni 2000/2001/2002 pari a lire 141.179.195 per un totale di lire 423.537.585;
risulta dagli interroganti che, a seguito delle numerose segnalazioni, il ministero dell'interno, non fidandosi più dei dati forniti dal ministero dell'economia e delle finanze, abbia invitato i comuni stessi, a fornire direttamente i dati reali al fine di procedere esso stesso al ricalcolo -:
in base a quali motivazioni sia stato affidato il compito di calcolare le nuove addizionali Enel all'agenzia delle dogane;
se ciò abbia comportato costi e in caso affermativo di quale entità;
se sia stata completata l'operazione di ricalcolo delle addizionali Enel spettanti ai comuni;
se siano stati restituiti i soldi spettanti ai comuni o se tali somme siano state stanziate ed entro quale data si preveda di procedere all'effettiva restituzione.
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