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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri: Disposizioni a tutela degli animali.
La ripartizione dei tempi di esame del provvedimento è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (vedi calendario).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni delle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Perlini, ha facoltà di svolgere la relazione.
ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, il provvedimento in esame è il risultato di un lungo ed approfondito lavoro svoltosi in Commissione, il cui punto di partenza sono stati alcuni progetti di legge diretti, per lo più, all'introduzione del delitto di combattimento tra animali e che si è concluso con l'approvazione di un testo volto a rafforzare in generale la tutela penale degli animali.
Tali progetti sono serviti da spunto di riflessione sull'opportunità di pervenire all'elaborazione di una normativa di carattere generale che consideri gli animali come oggetto di una precisa tutela penale. Senza prendere posizione sulla ben più problematica questione della soggettività giuridica dell'animale, si è ritenuto necessario rafforzare il principio secondo cui gli animali sono titolari di un valore in sé che l'ordinamento deve proteggere in quanto tale, per ciò che tale valore esprime e non in considerazione del sentimento di pietà che l'uomo prova quando l'animale è vittima di ingiustificate violenze.
Anche per dare un segnale forte, dal quale si possa trarre con certezza che la volontà del legislatore è quella di garantire agli animali una tutela penale piena, si è proceduto a modificare il codice penale inserendo le disposizioni a tutela dell'animale in un apposito titolo del codice. Vale la pena ricordare che il vertice di Amsterdam del giugno 1997 per la riforma dei trattati dell'Unione europea ha trasformato la dichiarazione sulla protezione degli animali, già approvata a Maastricht nel 1991, in un protocollo sul benessere
degli animali - si tratta del protocollo n. 10 -, in cui questi sono riconosciuti come esseri senzienti.
Tale riconoscimento è considerato - e non solamente dai cosiddetti animalisti, ma anche da numerosi giuristi - come la pietra miliare di un cammino che potrà portare al riconoscimento agli animali di taluni diritti, primo tra tutti quello alla vita ed alla migliore qualità della stessa, e quindi al riconoscimento della loro soggettività giuridica.
In Commissione, pertanto, si è ritenuto irrinunciabile, ai fini di una piena tutela di quei diritti, un ammodernamento del nostro codice penale che individui compiutamente i comportamenti lesivi e ne sancisca le pene in maniera più proporzionata alla gravità dei fatti specifici. Il lavoro della Commissione, in sostanza, si è ispirato al principio in base al quale la tutela degli animali deve essere riconosciuta considerando gli stessi come autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica, e capaci di reagire agli stimoli del dolore quando sia superata una soglia di normale tollerabilità. Ciò significa che non può più trovare accoglimento, nel nostro ordinamento, alcuna norma che ponga come oggetto della tutela penale non tanto l'animale in sé, quanto il senso di pietà e di compassione che l'uomo prova verso gli animali, che viene offeso quando un animale subisce crudeltà ingiustificate.
Già con la modifica dell'articolo 727 del codice penale intervenuta nel 1993, che a sua volta si è ispirata ad alcuni orientamenti della giurisprudenza più avanzata, si è cercato di superare la concezione secondo cui l'animale non è tutelato in sé, e l'oggetto del reato non è costituito dalla sua salute e dalla sua integrità fisica. Secondo tale concezione l'animale, nella struttura del reato, rappresenta soltanto l'oggetto materiale su cui ricade la condotta del reo, per cui, da un lato, non sono punite la cattiveria o l'inclinazione alla violenza e alla brutalità, e, dall'altro, la salute e l'esistenza stessa dell'animale acquistano rilievo nella misura in cui si risolvono in un interesse per l'uomo.
La necessità di un più incisivo intervento del legislatore penale nella materia in esame era già stata avvertita nel corso della precedente legislatura, durante la quale si era pervenuti alla elaborazione di un testo che non è divenuto legge per la sopravvenuta scadenza della stessa legislatura. Già in quella sede, infatti, era emerso un consenso diffuso circa la necessità di prevedere una specifica normativa penale che vietasse espressamente il fenomeno dei combattimenti tra animali, e sanzionasse con pene severe tutti quei fenomeni di criminalità che sono legati a tale grave fenomeno. Non si giunse alla approvazione finale di un testo a causa delle forti divergenze di alcune forze politiche sulle disposizioni relative alla pericolosità di alcune razze canine. Nel corso dell'esame in Commissione giustizia si è preferito rinviare l'esame di questo tema ad un momento successivo, al fine di evitare che potesse rallentare l'esame di questo provvedimento.
Tornando al contenuto specifico del testo, esso è composto da otto articoli, dei quali i primi due modificano il codice penale ed il codice di procedura penale.
In particolare, l'articolo 1 introduce nel codice penale, dopo il titolo relativo ai delitti contro la persona, il titolo XII-bis sui delitti contro gli animali, nel quale sono sanzionati i delitti di maltrattamento di animale (articolo 623-ter), di organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietate (articolo 623-quater) e di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (articolo 623-quinquies), ai quali possono applicarsi delle apposite disposizioni comuni relative alle circostanze aggravanti (articolo 623-sexies) e alle pene accessorie (articolo 623-septies). Sempre l'articolo 1 prevede le nuove fattispecie contravvenzionali di detenzione illecita ed abbandono di animali (previste dall'articolo 727) e di violazioni dei divieti relativi a videoriproduzioni ed ad altro materiale pubblicitario (articolo 727-bis).
Il delitto di maltrattamento di animale (articolo 623-ter) è stato ricostruito sullo schema della fattispecie della contravvenzione
di maltrattamento di animali, di cui al vigente articolo 727 del codice penale. Alla trasformazione della natura dell'illecito da contravvenzionale a delittuoso si è accompagnato l'inasprimento delle pene: dall'ammenda da 1.032 a 5.764 euro si è passati all'arresto da tre mesi ad un anno, in alternativa alla multa da 2.500 a 10.000 euro.
La fattispecie relativa all'abbandono dell'animale è rimasta di natura contravvenzionale, come vedremo esaminando il nuovo articolo 727 del codice penale. Il delitto di maltrattamento di animale, quindi, ruota intorno a due tipi di comportamenti vietati. Il primo è costituito dalla condotta di incrudelimento o di sottoposizione a sevizie nei confronti di un animale, mentre il secondo è dato dalla sottoposizione dell'animale a comportamenti, fatiche o lavori che sono da considerare insopportabili tenendo conto della natura dell'animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche. È importante sottolineare che la fattispecie in esame trova applicazione solamente quando il comportamento descritto sia stato compiuto senza necessità o comunque non sia previsto come lecito dalle leggi vigenti. Tra queste ultime si ricordano, come mero esempio, quelle in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo (legge n. 281 del 1991) e quelle sulla caccia. È prevista poi un'aggravante nel caso in cui i fatti vietati siano stati commessi con mezzi particolarmente dolorosi o qualora dal fatto derivino lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte.
In Commissione, per la verità, è stato avanzato da taluni più di un dubbio sulla nuova fattispecie delittuosa citata, in quanto questa porterebbe a considerare illecito penale alcuni comportamenti che in sé non avrebbero alcuna offensività, come, ad esempio, l'uccisione di un animale proprio. Altri hanno evidenziato l'eccessiva severità delle pene previste, che porterebbero a punire anche condotte che sino ad ora sono sempre state considerate pacificamente innocue. Paradossalmente, si è fatto riferimento all'uccisione di un insetto. In realtà, il rischio di una «eccessiva» tutela degli animali non sussiste affatto, in quanto, almeno con riferimento al delitto di maltrattamento di animale, l'ambito dell'area penalmente rilevante non è stata estesa rispetto ai limiti risultanti dalla legislazione vigente. Si è proceduto, infatti, ad una diversa qualificazione di fatti già penalmente illeciti e ad un rafforzamento delle sanzioni. Per rimanere all'esempio paradossale della uccisione di insetti, non si può non osservare che, se questa sinora non è stata considerata illecito penale, non lo sarà neanche a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame. Si tratta di interpretare le norme in senso non meramente letterale, ma in via sistematica sulla base dei principi costituzionali che regolano l'ordinamento nel quale la norma si inserisce. Nel caso particolare, è il principio di offensività - principio cardine del diritto penale - che deve orientare l'interpretazione della disposizione nel senso di non considerare illeciti quei comportamenti che non sono da considerare offensivi.
Per quanto riguarda, invece, i comportamenti violenti contro l'animale di proprietà che non siano giustificati da necessità o dalle leggi vigenti, non si capisce come possano essere considerati leciti quando la volontà del legislatore è proprio quella di tutelare l'animale in quanto essere senziente e non solamente come riflesso di interessi patrimoniali o anche morali dell'uomo.
Con l'articolo 623-quater si prevede il delitto di spettacoli o manifestazioni vietati. Il reato consiste nell'organizzazione o promozione di spettacoli, manifestazioni o feste che comportino sevizie per gli animali. In tal caso, la pena applicabile è quella della reclusione da quattro mesi a due anni o della multa da 3.000 a 15.000 euro. Sono previste delle aggravanti nel caso in cui la manifestazione sia organizzata al fine di trarne profitto o di esercitare o di consentire scommesse clandestine o qualora nella stessa siano utilizzati minorenni. Anche in questo caso si è
trasformata in delitto una ipotesi contravvenzionale prevista dal vigente articolo 727 del codice penale.
Del tutto nuovo è, invece, il delitto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate previsto dall'articolo 623-quinquies.
A tale proposito è opportuno ricordare che la malavita organizzata ha trovato una ulteriore fonte di ingenti guadagni nelle scommesse sulle lotte tra animali (principalmente tra cani) il cui fatturato annuo complessivo si aggirerebbe sui cinquecento milioni di euro (circa 1.000 miliardi di lire). Pertanto, le scommesse clandestine dilagano proprio nelle zone controllate dalla criminalità organizzata.
Teatri di questi drammatici combattimenti sono delle arene improvvisate (spesso capannoni in disuso) che mutano continuamente per eludere i controlli delle forze di polizia.
Gli animali impiegati nelle lotte vengono drogati ed inferociti dalla fame e dal trattamento loro riservato. È da sottolineare che la drammaticità del fenomeno del combattimento tra animali si estende anche all'allenamento dei cani utilizzati per il combattimento. Infatti, altri cani, randagi, rubati o riscattati dai canili, fanno da vittime per la selezione dei più feroci cani da lotta: i bastardini vengono legati ad un muro o ad un palo e contro di loro vengono scagliati i cani killer.
L'esercizio criminoso si correda della vendita di videocassette riportanti immagini delle lotte, che, come vedremo, costituisce una particolare ipotesi contravvenzionale e dell'utilizzo di minorenni per la raccolta di prenotazioni per gli incontri e le scommesse che è invece oggetto di una apposita aggravante.
Bisogna, quindi, fornire le forze dell'ordine e la magistratura di coerenti ed adatti strumenti di indagine per porre fine, una volta per tutte, alle cinomachie ed agli altri spettacoli cruenti che impiegano animali.
L'esigenza di intervenire in via legislativa è dettata dalla carenza della normativa vigente, le cui lacune non consentono di intervenire con la dovuta fermezza e, quindi, di contrastare tale barbaro fenomeno.
Attualmente, non vi sono strumenti per procedere agli arresti. Il vigente articolo 727 del codice penale, relativo al maltrattamento di animali, prevede solo un'ammenda sino a 5.000 euro: è una cifra del tutto irrisoria, considerato che dietro ai combattimenti fra animali si muovono certe frange di criminalità, sia comune che organizzata, con un giro di affari di centinaia di milioni. Certo, si potrebbe ricorrere al reato relativo alle scommesse clandestine in generale, ma si tratta di reati di difficile prova, in quanto occorre cogliere i giocatori in flagrante.
Il nuovo delitto di impiego di animali in combattimenti o competizioni non autorizzate, inoltre, consiste nell'organizzazione, promozione o direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, a causa delle quali possa essere messa in pericolo l'integrità fisica degli stessi, o nel favorirne l'organizzazione in qualsiasi modo.
Il delitto è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro. La fattispecie è aggravata e la pena è aumentata fino ad un terzo in due casi: se al combattimento o alla competizione partecipano o assistono persone armate e se il combattimento o la competizione sono documentati con foto o filmati.
Sempre con la reclusione da 2 a 4 anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro sono puniti l'allevamento e addestramento di animali al fine della partecipazione a combattimenti o competizioni non autorizzate.
Chiunque scommette sulle citate attività, anche se poi non è presente sul luogo ove il combattimento è effettuato, è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.
Anche per il delitto relativo ai combattimenti clandestini sono previste circostanze aggravanti nel caso in cui dal fatto derivino lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o della sua morte, qualora le manifestazioni siano organizzate al fine di
trarne profitto o per esercitare scommesse clandestine o qualora nelle stesse siano utilizzati minorenni.
Nel caso dei delitti relativi all'organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietati o di combattimenti clandestini è, inoltre, prevista la pena accessoria della confisca dell'animale (articolo 623-septies). In tale ipotesi, oltre che in quella di maltrattamenti di animale, è prevista anche la sospensione o, in casi più gravi, la revoca della licenza prevista per l'esercizio delle attività nel cui ambito è stato commesso il delitto contro l'animale.
È importante sottolineare che, secondo l'articolo 6, gli animali oggetto di sequestro o confisca saranno affidati ad associazioni o enti morali (individuati con apposito decreto) che ne facciano richiesta. Al fine di non aggravare eccessivamente tali associazioni o enti, è previsto che gli affidatari degli animali confiscati potranno rivalersi sul proprietario o sul detentore degli animali.
Come si è già detto, il provvedimento in esame modifica l'articolo 727 del codice penale, sostituendovi l'ipotesi contravvenzionale di maltrattamenti con quella di detenzione illecita e abbandono di animali.
In realtà, tali fattispecie sono già previste dal vigente articolo 727 del codice penale in quanto costituiscono una delle modalità in cui di fatto può esplicarsi il maltrattamento dell'animale. La scelta di tramutare in delitto la fattispecie di maltrattamento e, quindi, quella di aumentare le pene attualmente previste, ha indotto la Commissione, sulla base di una valutazione della gravità dell'illecito relativo alla detenzione e all'abbandono degli animali, a non modificare, in questi ultimi casi, la natura dell'illecito; infatti, per questi è stata comunque aumentata, nel suo massimo edittale, la sanzione pecuniaria portandola da cinquemila a diecimila euro.
Rappresenta poi una novità il delitto relativo alla produzione, importazione ed esportazione, acquisto, detenzione ed esposizione al pubblico, finalizzato al commercio o alla distribuzione a fini di lucro, di video o di altro materiale attinente ai combattimenti o competizioni fra animali non autorizzate. La violazione del divieto comporta un reato sanzionato con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da mille a cinquemila euro; il divieto non si applica alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali.
L'articolo 2 del provvedimento in questione è diretto a consentire le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni anche per il delitto di impiego di animali in combattimento clandestino. L'esigenza di consentire tale strumento probatorio nasce dalla circostanza che il più delle volte tali combattimenti sono promossi da organizzazioni criminali le cui attività illecite possono essere combattute solamente utilizzando tutti gli strumenti che il codice di rito fornisce per indagare su fatti più gravi.
L'articolo 3 del testo unificato delle proposte di legge in esame introduce obblighi per i medici veterinari; in particolare, si dispone che i medici veterinari, che nell'esercizio della professione abbiano curato o visitato animali che presentavano lesioni in qualche modo riferibili a combattimenti o a competizioni fra animali, debbano inoltrare una segnalazione all'autorità giudiziaria. La violazione dell'obbligo determina una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro e la stessa sanzione si applica anche in caso di ritardo del referto.
L'articolo 4 invita lo Stato e le regioni a trovare un'intesa per promuovere, naturalmente senza oneri per la finanza pubblica, l'inserimento, nei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, di attività dirette ad assicurare agli alunni un'effettiva educazione al rispetto degli animali e una conoscenza dell'etologia.
L'articolo 5 prevede l'istituzione di un coordinamento interforze tra Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e polizia locale; inoltre, il comma 2 affida la vigilanza sul rispetto della legge e, più in generale, sull'osservanza di tutti i provvedimenti
nazionali e locali relativi alla protezione degli animali e, quindi, funzioni di polizia giudiziaria - ciò attraverso il richiamo agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale - alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.
L'articolo 7 ha per oggetto i diritti e le facoltà degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 6, che si ricorda sono individuati con decreto; in particolare, si prevede che questi possono tutelare gli interessi lesi dai reati contro gli animali previsti dal provvedimento in esame.
PRESIDENTE. Onorevole Perlini, la invito a concludere.
ITALICO PERLINI, Relatore. Concludo Presidente. Infine, l'articolo 8 stabilisce che le sanzioni pecuniarie, previste dal presente provvedimento, sono destinate alle associazioni o enti di cui all'articolo 6, comma 1. È una disposizione di notevole importanza in quanto attribuisce ad organizzazioni senza fini di lucro che svolgano attività di tutela degli animali i fondi necessari per l'esplicazione delle loro attività. Si tratta, inoltre, di una legge attesa da vasti strati della società civile del nostro paese.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si riserva di intervenire eventualmente in sede di replica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tarditi. Ne ha facoltà.
VITTORIO TARDITI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il tema in esame, per quanto certamente ancora migliorabile, merita di essere considerato un passo in avanti in un cammino che il legislatore e la giurisprudenza più attenta hanno iniziato fin dai primi anni novanta e che ha come meta finale una piena tutela degli animali.
L'obiettivo, ancora lontano, sarà certamente più vicino una volta che sarà approvato il testo elaborato dalla Commissione. È vero, come ha detto il relatore, che in alcuni casi - si pensi al nuovo delitto di maltrattamento di animali - l'area penalmente rilevante non ha subito significativi ampliamenti. Tuttavia, la scelta sistematica di inserire nel codice penale un apposito titolo il cui oggetto è proprio la tutela dell'animale ha un valore non solamente simbolico, ma anche - anzi, specialmente - giuridico, in quanto servirà ad orientare l'interpretazione di tutte le norme che, in qualche modo, tutelano gli animali. Inserire nel codice penale tale titolo significa voler sancire per legge il principio secondo cui la tutela degli animali deve essere riconosciuta considerando gli stessi come autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore quando sia superata una soglia di normale tollerabilità.
È bene peraltro sottolineare che con il provvedimento in esame non si può pretendere di dare tutte le risposte alle esigenze di tutelare gli animali. Un obiettivo di tale portata sarebbe stato ingenuo in quanto avrebbe finito, di fatto, per paralizzare l'esame del provvedimento stesso. Le fattispecie penali avrebbero potuto avere una portata più ampia, andando a colpire tutte le possibili condotte dalle quali possono derivare lesioni ingiustificate agli animali. Ma, a parte il rischio di formulare fattispecie penali non sufficientemente determinate, una disciplina della tutela degli animali ancora più incisiva di quella derivante dal provvedimento in esame ne avrebbe di fatto bloccato l'esame, in quanto in Italia, purtroppo, non si è ancora formata una cultura che consideri l'animale come un valore in sé da tutelare. La riprova è in tutte quelle critiche al testo approvato dalla Commissione, secondo cui diventerebbe reato anche uccidere una mosca, senza tener conto che tale testo - salvo per l'ipotesi dell'organizzazione
di combattimenti tra animali - non estende ulteriormente l'attuale ambito penalmente illecito.
La Commissione, pertanto, ha preferito percorrere la strada più realistica che porta ad una graduale realizzazione della tutela degli animali. Ciò non deve comunque ridimensionare l'importanza del provvedimento in esame, in quanto con esso si compie un decisivo passo in avanti verso tale obiettivo, poiché si afferma per la prima volta e senza mezzi termini, in una delle leggi fondamentali del nostro ordinamento, il codice penale, che l'animale in sé è un valore da tutelare.
Sempre al fine di non pregiudicare l'approvazione finale del provvedimento, in Commissione si è convenuto di accantonare un tema, legato agli animali, che, comunque, merita di essere affrontato quanto prima per la gravità delle conseguenze che derivano da un vuoto normativo in materia: mi riferisco, in particolare, alla questione relativa alla detenzione di razze canine pericolose.
Si tratta di un tema estremamente delicato sul quale, nella scorsa legislatura, si erano registrate - debbo sottolineare, purtroppo - delle posizioni confliggenti che hanno, di fatto, impedito di approvare le norme - da tutti condivise - sul combattimento tra animali, che erano contenute nel medesimo testo avente ad oggetto la detenzione di animali pericolosi.
Nella scorsa legislatura, infatti, la tesi secondo cui non esistono razze canine pericolose in quanto è il padrone a rendere un cane più pericoloso di altri, ha finito purtroppo per prevalere (debbo sottolineare, anche a titolo personale, assurdamente). In realtà non è così, poiché è dimostrato da frequenti, tragici episodi che vedono coinvolti, con conseguenze anche letali, bambini o piccoli animali vittime di aggressioni da parte di alcuni cani appartenenti sempre alle medesime razze. Certo, è innegabile in questi casi la responsabilità dei padroni che lasciano liberi nei parchi pubblici pitbull, dobermann e via dicendo; tuttavia, ciò non significa che il legislatore non debba tener conto, prevedendo le necessarie norme di prevenzione, che alcune razze di cani sono particolarmente pericolose.
Mi preme segnalare all'Assemblea che, nel corso dell'esame in sede referente, si è più volte affermata la necessità di prevedere una normativa di carattere preventivo sulla detenzione delle razze canine pericolose e che il mancato inserimento nel testo in esame di disposizioni relative a tale tema deriva unicamente da una scelta di metodo compiuta dalla Commissione.
Si è voluto evitare di cercare di formulare un testo ultra avanzato a tutela degli animali, o comunque onnicomprensivo di ogni tema inerente ad animali, che proprio per le sue ambizioni di fatto non avrebbe avuto alcuna prospettiva di approvazione.
Pertanto, la questione della detenzione di razze canine pericolose sarà oggetto - auspico - di un apposito prossimo intervento normativo, speriamo anche di iniziativa del Governo.
CARLA ROCCHI. Signor Presidente, chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Onorevole Rocchi non posso darle la parola, non essendo iscritta a parlare. Potrà intervenire, tuttavia, in sede di esame delle proposte emendative.
È iscritta a parlare l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.
LUANA ZANELLA. Signor Presidente, è con soddisfazione che salutiamo la discussione in aula della proposta di legge contenente disposizioni a tutela degli animali. Il testo unificato - come è stato detto - suscettibile di ulteriori miglioramenti, ancora perfettibile nella nuova fase di esame in corso, è frutto di un lavoro approfondito, aperto, veramente costruttivo. Va dato atto al relatore di aver saputo non solo tenere conto dei contributi propositivi delle varie forze politiche - il nostro gruppo ha presentato ben due progetti di legge, uno relativo alle nuove norme in materia di maltrattamenti degli animali, l'altro contenente disposizioni per contrastare
i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi - ma anche di aver dato ascolto alle istanze, riflessioni, proposte provenienti dal mondo animalista e dalle associazioni che ne sono l'espressione organizzata.
L'introduzione nel codice penale del titolo XII-bis - Dei delitti contro gli animali -, nonché le nuove disposizioni sul maltrattamento ed uccisione degli animali, rappresentano un mutamento profondo, di segno, del diritto che regola i rapporti tra le persone e gli animali, attribuendo a questi ultimi forme di tutela non in quanto oggetto, patrimonio su cui si esercitano il diritto di proprietà e gli altri diritti reali (ricordo che l'articolo 638 del codice penale (uccisione o danneggiamento di animali altrui) è inserito non a caso all'interno del titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio), ma in quanto esseri senzienti, dotati di una sfera di autonomia esistenziale, che non si esaurisce nel loro essere funzionali agli interessi ed ai bisogni umani. Viene così data conseguenza a quanto previsto dal Protocollo 10 «Sul benessere degli animali», che, nell'ambito del vertice di Amsterdam del 1997 per la riforma dei Trattati dell'Unione europea, ha riformulato la precedente «Dichiarazione sulla protezione degli animali» approvata a Maastricht nel 1991. La salute, il benessere, l'esistenza stessa degli animali acquistano un nuovo rilievo nell'ambito dell'ordinamento giuridico, secondo i più avanzati e sempre più diffusi orientamenti culturali, politici, istituzionali (pensiamo alle ordinanze di tanti comuni), giurisprudenziali, quale per esempio la recente sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Terni, dottor Maurizio Santoloci, per cui «un animale maltrattato non può essere restituito al soggetto imputato di maltrattamento e quindi deve essere confiscato con una procedura atipica che tenga conto del fatto che trattasi non di res inanimata ma di essere vivente e senziente» (anche a questo scandalo della restituzione dell'animale maltrattato, seviziato, all'autore del maltrattamento, se proprietario dell'animale, si pone fine con questa legge).
Il rispetto degli animali diviene così un preciso dovere in capo alla persona, la trasgressione viene penalmente sanzionata.
Si inaugura una stagione nel processo di normazione giuridica meno segnata dall'antropocentrismo. Il legislatore prende atto della complessità dell'esistente e favorisce un ritrarsi dell'essere umano rispetto alla tradizionale posizione di padre padrone al centro ed al di sopra di tutte le altre forme di esistenza, rendendolo più simile alla figura materna che della disparità di forza e di potere cerca di avvantaggiare la propria creatura, garantendone vita e sviluppo autonomo.
Con queste disposizioni di legge si tratta di cominciare a dare una vera e propria sferzata all'azione di contrasto, prevenzione e repressione della piaga dilagante delle forme più inaudite di maltrattamento, sevizie e supersfruttamento a scopo criminoso degli animali: dal business del randagismo, al contrabbando della fauna selvatica, alle sevizie gratuite (2692 i casi rilevati dalla LAV solo nei primi nove mesi del 2002), alla vivisezione, agli addestramenti crudeli per spettacoli circensi, al cruento utilizzo di cani e gatti per la produzione di capi di abbigliamento e pelletteria, ai combattimenti e scommesse clandestini, al commercio di videocassette riportanti immagini dei massacri.
È per questo che le nostre proposte stabiliscono, con ancora maggior rigore e determinazione, misure per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione stessa di cani potenzialmente pericolosi, una tragedia ormai diffusa su tutto il territorio nazionale, grazie anche ad una sottovalutazione del problema e della rilevanza che andava assumendo, nell'ambito del business della criminalità organizzata, in particolare mafia e camorra. La LAV calcola siano circa 15 mila i cani (Pit Bull, Rottweiler, Bull Mastiff e altre razze) impiegati ogni anno, di cui almeno un terzo soccombe nel corso degli incontri. Gli animali sono abitualmente drogati, imbottiti di anabolizzanti. L'addestramento, come noto, raggiunge livelli inauditi di crudeltà: digiuni, bastonate, uso di
carrucole, elettroshock per sviluppare la muscolatura, attacco su animali insanguinati per eccitare l'aggressività, allenamento con i randagi (ricordo che, ogni anno, 150 mila animali domestici vengono abbandonati, l'80 per cento dei quali muore in incidenti stradali; degli altri, molti vengono utilizzati a questo scopo), corsa veloce legati ad auto in corsa o su tapis roulant (vedi canile-lager sequestrato a Pisa nell'ottobre 2002, dopo sette mesi di indagini).
Il giro di affari delle scommesse clandestine si aggira, secondo stime effettuate dalla magistratura, attorno ai mille miliardi di vecchie lire l'anno, senza calcolare l'indotto. Migliaia le persone coinvolte, molte le operazioni affidate a minori, come la cattura dei gatti e dei cani destinati agli allenamenti.
Uno scandalo a cui, in modo trasversale, in sintonia non solo con le associazioni animaliste, animalisti italiani, LAV, LAC ed altri ancora, ma con la società nel suo insieme, noi parlamentari vogliamo porre davvero fine.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.
MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, la relazione dell'onorevole Perlini rappresenta effettivamente un punto di condivisione della II Commissione sul testo che oggi giunge all'attenzione dell'Assemblea. Il dato, molto importante, va sottolineato perché esprime la chiara volontà dei componenti la Commissione di consegnare al paese un testo molto atteso e molto sollecitato e, soprattutto, la volontà di non sacrificare, sull'altare di interessi particolari od egoistici, la necessità di tutelare gli animali: siamo riusciti a farlo, in maniera a nostro avviso molto significativa, mediante le norme contenute nel testo unificato al nostro esame.
Come ricordava il relatore, il provvedimento prende spunto da molteplici proposte presentate da parlamentari, le quali hanno costituito un buon punto di partenza per la discussione. Per i caratteri con i quali approda all'esame dell'Assemblea, il provvedimento rivela un profondo sentimento di civiltà ed anche la capacità di andare oltre le sollecitazioni e gli spunti di riflessione e di approfondimento contenuti nelle proposte originarie.
Ciò è reso immediatamente evidente dal titolo della legge che già in sé dice molto del cambiamento ordinamentale che con queste norme garantiamo. Infatti, si parla di disposizioni a tutela degli animali; quindi anche le stesse proposte in materia di combattimento degli animali hanno trovato un quadro normativo di riferimento positivo ed una diversa considerazione del rapporto uomo-animale, anche sul versante normativo. Ciò torna poi nell'introduzione del titolo 12-bis, introdotto da questo provvedimento, che fa seguire ai delitti contro le persone nel libro secondo del codice penale i delitti contro gli animali, e, infine, nella previsione di una sezione autonoma sulle contravvenzioni concernenti gli animali. È un grande passo in avanti.
Le norme che ancora oggi abbiamo sicuramente rispondevano ad una diversa ragione, ad una diversa ispirazione. Ricordo come nei libri di testo di diritto le norme attuali fossero lette come dirette principalmente a tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali, considerati esseri viventi, e al tempo stesso dirette a promuovere l'educazione civile, in modo che la crudeltà realizzata sugli animali fosse ritenuta esemplificativa, negativa; una considerazione di rispetto verso la natura e anche verso gli uomini da parte del legislatore, la richiesta che, attraverso questa previsione sanzionatoria, si arrivasse quindi a fare emergere il valore positivo di questo rispetto; quindi, un principio educativo nei confronti delle persone. Antolisei in un suo libro richiamava un detto del diritto romano: saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines. E con ciò rendeva il messaggio che il legislatore aveva inteso trasporre nelle sanzioni stabilite.
Oggi, pur non volendo rimuovere la bontà di quei principi che, anzi, tornano con una diversa considerazione all'interno del testo in esame, nel quale si prevede un
impegno educativo dello Stato e delle regioni attraverso le scuole per dare agli alunni il senso del rispetto degli animali e per dare informazione in merito all'etologia e alle scienze che oggi di loro si occupano, tuttavia, modifichiamo il bene protetto dalla norma. Il bene protetto non è più l'uomo, non sono più i suoi sentimenti, il bene protetto è l'animale, essere vivente autonomo e, pertanto, meritevole di autonoma positiva tutela. L'animale, quindi, non è più l'oggetto materiale del reato, ma il soggetto a cui noi rivolgiamo tutela penalistica. Ricordava prima il relatore come gli atti internazionali dicano oggi a ciascun paese quanto sia importante questo passo in avanti, questa conquista, questa valutazione di civiltà nelle modifiche normative.
Dobbiamo però ricordare che anche la giurisprudenza italiana, in questi anni, ha compiuto numerosi passi in avanti, cogliendo ed evidenziando la sensibilità psicofisica dell'animale, la sua capacità di reazione agli stimoli prodotti dall'uomo, cioè alla sofferenza, all'affaticamento, al dolore. Un'interessante sentenza della Corte di Cassazione parla di maltrattamento e dunque di reato per l'ipotesi dell'abbandono di un animale durante il periodo estivo, considerando che la norma tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di propria sensibilità psicofisica e, come tali, capaci di avvertire il dolore causato dalla mancanza di attenzione e di amore e legato all'abbandono.
La giurisprudenza, quindi, ha proceduto oltre, superando il legislatore, ed ha espresso giudizi severi verso i comportamenti lesivi dell'animale, ritenendoli irresponsabili, insensibili, civici.
Ora, proprio al legislatore, responsabile di superare l'inadeguatezza del sistema penale con riferimento a questa riflessione comunque maturata già nel diritto vivo, compete intervenire. E auspichiamo che l'unanimità ottenuta sul provvedimento in Commissione - della quale va dato merito ai componenti, ma in particolar modo al relatore - trovi seguito nel voto favorevole di tutta l'Assemblea in modo tale da riparare a questo ritardo e rispondere così all'esigenza che fu espressa nella scorsa legislatura, nel corso di una delle manifestazioni di «Ragazzi in aula» e che vide i suddetti protagonisti di una discussione - in questa stessa sede - su un progetto di legge contro il fenomeno del combattimento degli animali, poi votato dai ragazzi medesimi, e quindi consegnato al Parlamento perché ne facesse oggetto di approfondimento e trasformazione in atto legislativo.
Con riferimento al testo in esame, abbiamo ritenuto di raccogliere, durante tutto il percorso, spunti, suggerimenti, collaborazioni pervenutici da chi direttamente si impegna nel quotidiano per affermare, far riconoscere nella società, una nuova forma di rispetto verso gli animali. Il coordinamento delle associazioni protezionistiche UNA (Uomo, natura, animali) ci ricordava, in Commissione giustizia, di aver raccolto circa centomila firme in occasione di una giornata nazionale contro i maltrattamenti, demandando per questo al Parlamento una assunzione di responsabilità con riferimento a queste firme.
Al tempo stesso anche la LAV, con le campagne che ha condotto, in particolare quella contro il combattimento degli animali, è stata collaboratrice attiva, positiva e ancora oggi, quando questo testo è pronto perché venga votato, ci ha ulteriormente sollecitato a valutare ancora alcuni aspetti, a nostro parere meritevoli di considerazione e che abbiamo quindi introdotto in via emendativa. Soprattutto, riteniamo vi sia un punto degno di riflessione ulteriore - da parte prima di tutto del Comitato dei nove e del relatore e poi dell'Assemblea - che interessa il caso di uccisione dell'animale senza necessità o fuori dei casi previsti dalla legge. Correremmo il rischio di creare una anomalia giuridica e sanzionare il caso di maltrattamento dal quale può derivare la morte di un animale senza sanzionare invece il caso in cui un soggetto decida di uccidere un animale pur non causando a questo un dolore o sofferenza. Così riteniamo vada rivista anche la norma che interessa i medici veterinari perché costoro potrebbero
trovarsi in una situazione per cui il ritardo o l'omissione della comunicazione circa l'avvenuta conoscenza di una sofferenza inflitta ad un animale potrebbero avere lo stesso valore: riteniamo, invece, che il caso del ritardo debba essere considerato diversamente dall'omissione.
È evidente che avvertiamo tutti maggiormente il problema rappresentato dai combattimenti. In questo caso il testo mira a tutelare l'animale ma anche a dare un forte colpo al grande fenomeno criminale, che prima il relatore ricordava, dell'impiego degli animali nei combattimenti clandestini o nelle competizioni non autorizzate. Nel testo è già considerato punibile chi voglia allevare o addestrare animali per venderli all'estero ed impiegarli nei combattimenti; quindi, anche in questo caso la norma tutela l'animale ma vogliamo che nelle prossime ore questo argomento sia motivo di riflessione.
Credo questa sia anche la sede interpretativa del testo e, quindi, l'inasprimento delle pene - che ci ha portato a configurare come autonoma contraddizione l'ipotesi della detenzione di uno o più animali in condizioni incompatibili con la loro natura, separando questa fattispecie da quella del maltrattamento - deve essere considerato come un caso per il quale il legislatore non intende punire la mera detenzione ma quella in condizioni incompatibili, onde evitare che questo aspetto isolato ed astrattamente considerato possa anche prestarsi un domani a richieste di dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della norma.
Anche sulle modifiche e sugli emendamenti che proponiamo sussiste una forte disponibilità da parte del nostro gruppo ad una valutazione congiunta e, comunque, garantiamo sin da ora il voto favorevole dei Democratici di sinistra.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, anche il nostro gruppo esprimerà un voto favorevole sul testo unificato delle proposte di legge in esame, così come ha già fatto in Commissione, e non vi sarebbe ragione per discostarsi dall'orientamento già espresso. Per la verità, avrei preferito che il titolo del provvedimento anziché «Disposizioni a tutela degli animali», fosse «Nuove disposizioni a tutela degli animali», perché anche il legislatore del 1930 non era rimasto indifferente alla doverosa esigenza di tutelare queste creature viventi.
Purtroppo, avviene che i fenomeni precedano le leggi e spesso al legislatore si impone di approvare le leggi perché la situazione e la quotidianità si sono modificate. Il reato di maltrattamento, sia pure a titolo contravvenzionale, era già presente nel nostro codice ma, come giustamente è stato osservato, concerneva un bene giuridico diverso: era rivolto al soggetto che percepiva le sofferenze dell'animale e non direttamente a quest'ultimo. Adesso l'animale è diventato un soggetto: questo criterio è eccessivo, non che l'animale non abbia diritto alla tutela ma, se il concetto venisse esasperato, porterebbe a determinate conseguenze.
Mi sono chiesto il motivo per cui il legislatore sia stato determinato ad operare queste notevoli modifiche alla normativa. Fino a poco tempo fa si rimaneva indifferenti alla fatica ed alla sofferenza del bue al quale il contadino imponeva di arare la terra, eppure questo animale soffre. Ovviamente, dopo la dotta relazione dell'illustre proponente, credo che in questi casi non si configurerà un reato. Tuttavia, se la legge dovesse essere interpretata letteralmente, si potrebbe anche arrivare a questa conclusione. Prima eravamo indifferenti al fatto che i cacciatori si esercitassero nel cosiddetto tiro al piccione. Rispetto a queste sofferenze che ognuno di noi registrava, vi era un'indifferenza assoluta. In questo senso, bisogna dare merito alle organizzazioni che si sono mosse per sensibilizzare il legislatore. Esse ci hanno sensibilizzato fino al punto di predisporre norme che, a mio avviso, hanno un certo rilievo; infatti, le pene che sono state previste sono eccessive.
Mi sono anche chiesto il motivo di questa sensibilità da parte del legislatore. L'amore per gli animali, infatti, ha veramente
raggiunto vertici mai toccati in precedenza. Adesso ci si innamora del proprio animale, lo si venera, esso è il compagno nella solitudine. Questa è la ragione per cui ciascuno di noi, rispetto a questa normativa, ha dato il proprio incondizionato assenso. Altrimenti, alcuni rilievi, sia pure non determinanti ai fini dell'approvazione, si sarebbero potuti formulare. Tuttavia, coerentemente con l'atteggiamento assunto in Commissione, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.
ROBERTO RUTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo, vorrei svolgere solo alcune brevi considerazioni, rimettendomi alle affermazioni espresse dal relatore e dagli altri colleghi intervenuti in maniera molto approfondita.
Per quanto riguarda le modificazioni apportate, è stato detto che alcune fattispecie sono state trasformate da reati contravvenzionali in delitti. Sappiamo che nella teoria del diritto in generale la distinzione tra contravvenzioni e delitti, che comporta conseguenze giuridicamente rilevanti, è difficile da operare con precisione e che è difficile giustificare la collocazione di una fattispecie tra i delitti o le contravvenzioni. Però, dalla lettura di questa proposta di legge, approvata unanimemente in Commissione giustizia, senza pretese, come ha affermato il presidente della Commissione, emerge come non si sia inteso predisporre un testo eccessivamente pretenzioso, bensì puntare ad ottenere alcuni risultati precisi. Mi sembra di poter dire che, complessivamente, ci si muova su alcune fattispecie ripetute, ossia trasformate da contravvenzioni in delitti, e su nuove fattispecie che rendono l'idea degli obiettivi che si intendono perseguire. Facendo riferimento all'ultimo esempio, non si tratta di una normativa volta a difendere i piccioni dal tiro al piccione.
Tale normativa ha una valenza maggiore: non quella di provocare amore, ma quella di pretendere rispetto per gli animali. Mi riferisco soprattutto a quegli animali che fanno parte della nostra vita e ci accompagnano nella nostra esistenza.
Nell'ultimo intervento ho sentito dire che oggi si è arrivati a culmini di rispetto e di amore per i nostri animali mai raggiunti. Mi sembra che ciò, abbia però, radici antiche: vi sono molte testimonianze dell'epoca greca e romana (illustre è il caso del cane Argo) di amicizia e convivenza pacifica e benevola tra gli animali e gli uomini.
Il testo di legge si riferisce a «chiunque, senza necessità, ovvero fuori dai casi previsti dalla legge...». Infatti, gli animali normalmente vengono uccisi in quanto oggetto della nostra alimentazione: dunque, sono previsti dalla legge i casi in cui gli animali possono essere uccisi, come la caccia. Con questa normativa non vengono meno, ovviamente, i casi in cui alcune attività sono state ritenute lecite. Si tratta, invece, di una cultura del rispetto degli esseri viventi che non siano gli uomini e che fanno parte del pianeta terra accompagnando l'esistenza degli uomini.
Vengono configurate dieci fattispecie giuridiche, alcune sono contravvenzioni trasformate in delitti, altre sono nuove. Lo studioso di diritto sa che già aver creato un titolo ad hoc ha una sua importanza formale ed una sua rilevanza sostanziale. Il maltrattamento degli animali, già punito come contravvenzione, viene ora definito delitto punibile con la reclusione da tre mesi ad un anno ed una multa da 2.500 a 10 mila euro. Inoltre, vi è un'aggravante se il maltrattamento è stato commesso con mezzi particolarmente dolorosi.
È previsto, inoltre, che chiunque organizza o promuove spettacoli, manifestazioni o feste che comportino sevizie per gli animali sia punito con la reclusione. Anche di ciò abbiamo avuto eccelsi esempi nella storia dell'umanità, basti pensare al Colosseo o ad altri luoghi in cui venivano svolte manifestazione del genere. A tale riguardo vi sono anche molti casi di cronaca: spesso si tratta, infatti, di attività della criminalità
organizzata o, comunque, di attività illecite legate a scommesse clandestine. Tutto ciò non poteva rimanere oggetto di una normativa che puniva solo le scommesse clandestine. Gli animali, in questo caso, sono considerati soggetti e viene riservata ai combattimenti clandestini una figura di reato propria. Esiste, inoltre, un'aggravante se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.
È previsto, poi, che chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo comma, anche se non presente nel luogo del reato, sia punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Dunque, viene punito tutto il circuito della clandestinità.
In questo senso, anche il solo fatto di scommettere su questi spettacoli, pur non essendo ad essi presenti, configura già di per sé un reato e ciò mi sembra proprio volto a dissuadere dall'idea di scommettere su eventi di questa natura.
È prevista poi un'altra fattispecie di resto, quella dell'abbandono degli animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. Pur trattandosi anche in questo caso di una fattispecie contravvenzionale, ciò che rileva è il fatto che sia prevista come reato la detenzione illecita e l'abbandono degli animali, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1000 euro a 10 mila euro.
Anche se potrà essere svolta un'ulteriore riflessione da parte dell'Assemblea su tale aspetto, tuttavia esso ha il merito di evidenziare una situazione che risulta essere ben comprensibile da parte dell'opinione pubblica. Infatti, moltissimi cani diventati randagi sono cani che prima vivevano all'interno di case (anche se non tutti) e certamente sono proprio quelli che prima vivevano con un padrone all'interno di una casa, e dunque abituati a vivere in un ambiente normalmente domestico, che poi hanno le reazioni più scomposte e di maggiore aggressività. Quindi, anche sotto il profilo della decisione di tenere un animale domestico, questa norma ha l'obiettivo di indurre ad una riflessione piena e dunque ad un'assunzione di responsabilità non solo per il momento in cui si sceglie di tenere presso di sé un animale, ma anche per l'eventuale momento successivo. Si tratta, infatti, di una scelta che comporta una responsabilità che dura a lungo e cioè fin quando è necessario accompagnare la vita di quell'animale, provvedendo dunque in una maniera adeguata, che non sia l'abbandono, dal momento che questo costituisce reato.
Molto opportunamente è poi prevista la punizione per chi realizza dei video, con conseguentemente immissione in commercio, contenenti scene di delitti contro gli animali. Ciò è espressione di una cultura che non pretende - come non potrebbe pretendere alcuna norma giuridica - che nasca l'amore verso gli animali, bensì che pretende il rispetto laddove l'uso degli animali non sia necessario (dal momento che alcune volte anche l'uccisione dell'animale, come ho detto prima, è necessaria, rientrando nella normale vita degli uomini).
È poi previsto un altro reato di tipo contravvenzionale, nel caso in cui i veterinari e gli ufficiali sanitari non riferiscano all'autorità giudiziaria a seguito di visite e cure ad animali che abbiano riportato lesioni riferibili ai delitti previsti proprio in questo provvedimento; è il caso, ad esempio, di animali di varie specie che abbiano riportato ferite, lesioni o quant'altro. Ciò è previsto non solo al fine di responsabilizzare chi svolge la professione di veterinario, ma anche al fine di utilizzarlo come strumento per individuare le persone che svolgono questi traffici, organizzando combattimenti e quant'altro.
L'approvazione di questo testo di legge rappresenterebbe sicuramente un significativo passo in avanti, anche attraverso le modifiche e i miglioramenti cui dovessimo pervenire a seguito dell'esame del provvedimento in Assemblea. Credo infatti di poter dire che, proprio perché l'esame di questo testo è stato condotto in maniera intelligente, nonché unanime, siamo veramente tutti ben disponibili a recepire suggerimenti nella fase emendativa.
Infatti, è evidente che, in questo campo, è possibile apportare, nelle prossime ore e nei prossimi mesi, miglioramenti al testo. Si tratta di una materia che, dal punto di
vista giuridico, ha bisogno di un continuo perfezionamento, visto che cambia la società e cambiano anche le modalità con cui vengono perpetrati alcuni delitti.
Signor Presidente, concludo affermando che, se è vero che vi sono associazioni animaliste che aspettano con ansia l'approvazione di tale provvedimento, è anche vero che tale approvazione è auspicata anche da tantissimi cittadini italiani. Infatti, sapere che, tra qualche giorno, esisterà una legge che reclama un rispetto nuovo e più significativo e, dunque, un intervento più incisivo da parte dell'ordinamento giuridico nei confronti di chi adopera gli animali per fini e per modalità non sopportate dal comune sentire e, dunque, illecite, assicurerà maggiore rispetto per gli animali e la garanzia di una minore conflittualità tra gli animali e gli uomini.
Inoltre, occorre ricordare il problema dei cani randagi che, in alcune città, sta divenendo particolarmente grave. Tra l'altro, ciò comporta anche una serie di problemi oggettivi come, ad esempio, le notevoli spese da parte dei comuni per custodire tali animali.
Dunque, anche rispetto a questo, sapere che vi sarà una maggior responsabilizzazione a carico di chi detiene animali, credo renda la nostra società più sicura, soprattutto considerato che sta per divenire regola del nostro ordinamento giuridico il principio che gli animali non possono essere presi ad uso e consumo e per il capriccio degli uomini ma che, trattandosi di soggetti viventi, meritano un rispetto nuovo, un rispetto più profondo e più costante da parte degli uomini. Dunque, sono necessari una maggiore sensibilità e un maggior senso di responsabilità da parte di coloro che intendono convivere con gli animali.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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