Allegato A
Seduta n. 245 del 23/12/2002


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(A.C. 3200-bis-B - Sezione 70)

ARTICOLO 84 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 84.
(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici).

1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 1 si applica il trattamento stabilito all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
3. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera


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dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.
4. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.
7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in conformità alle disposizioni del presente articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento.
8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici».
10. La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 è stabilita con le modalità previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della legge n. 448 del 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 84 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 84.
(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici).

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita,Dl-l'Ulivo.
●84. 1.
Realacci.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista..
●84. 2.
Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.
●84. 3.
Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
●84. 4.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e comunque ad esclusione degli


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immobili individuati nelle aree a rischio idrogeologico elevato per l'incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale stabilite dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
●●84. 5.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e comunque ad esclusione degli immobili individuati nelle aree a rischio idrogeologico elevato per l'incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale stabilite dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267.
●●84. 10. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per gli immobili situati nelle aree individuate nei piani paesistici di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 6.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione degli immobili tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 7.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione dei beni demaniali.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 8.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: esclusi gli immobili ricadenti in aree del demanio marittimo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 9.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quelli aventi rilevante valore artistico, o storico, o culturale, o ambientale.
84. 11. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esclusi gli immobili ricompresi nelle aree a elevato rischio idrogeologico nonché nelle aree del demanio idrico, forestale e marittimo e lacuale.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 12.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le operazioni di cui al comma 1 non possono comunque riguardare le aree del demanio forestale ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali dello Stato, nei siti di interesse comunitario (SIC), nelle zone di protezione speciale e


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nelle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 13.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli immobili ricompresi in aree sottoposte ai vincoli di tutela per i beni paesaggistici, ambientali ed architettonici di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non si applica il seguente articolo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 14.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'intero demanio marittimo e lacuale nonché tutte le aree interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 sono escluse dall'applicazione del presente articolo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 15.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole beni immobili aggiungere le seguenti: ad esclusione dei beni demaniali.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 16.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole beni immobili aggiungere le seguenti: fatta eccezione per gli immobili situati nelle aree individuate nei piani paesistici di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 19.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole beni immobili aggiungere le seguenti: e comunque ad esclusione degli immobili individuati nelle aree a rischio idrogeologico elevato per l'incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale stabilite dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 18.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole dei commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: limitatamente ai beni ricadenti nelle aree definite dalle autorità competenti non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idro-geologiche del territorio,
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 20.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole dei commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: ad esclusione dei territori inclusi


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nei piani di risanamento delle acque dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 21.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole dei commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli aventi rilevante valore artistico, o storico, o culturale, o ambientale
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 22.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui i beni immobili soggetti al trasferimento appartengano al demanio forestale, la delibera deve essere adottata previo parere vincolante dell'Ente Parco territorialmente competente.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 23.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento, nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione, occorre l'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 24.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato d'intesa con il Ministero dei beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 25.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Prima del definitivo trasferimento dei beni alle società costituite ai sensi del comma 3, l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 26.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso in cui i beni immobili di cui al presente comma ricadano nel territorio comunale, il trasferimento degli stessi può avvenire solo dopo la verifica, effettuata dal sindaco, sulla regolarità dell'esecuzione delle opere con particolare riferimento alla presenza, nella stessa area, di manufatti abusivamente eseguiti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 27.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al presente comma non produce il passaggio dei beni stessi al patrimonio disponibile.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 28.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili tutelati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché agli immobili ricadenti nelle aree del demanio marittimo, lacuale, fluviale e forestale.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
●84. 29.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili tutelati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché agli immobili ricadenti nelle aree del demanio marittimo, lacuale, fluviale e forestale.
●84. 17. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Melandri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I beni immobili d'interesse storico e artistico di proprietà delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile non possono essere conferiti, utilizzati mediante convezioni, alienati, dati in garanzia o comunque formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.
84. 30.
Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in ogni caso ai beni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.
84. 31.
Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Melandri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Non possono essere oggetto di trasferimento i beni appartenenti al demanio individuati ai sensi dell'articolo 822 del codice civile nonché di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, nonché delle regioni, delle province e dei comuni.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 32.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4 dopo la parola 823 aggiungere le seguenti: , 824.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 33.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai seguenti beni:
a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;
b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
b) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
c) beni di interesse archeologico;
d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.
●84. 34.
Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai seguenti beni:
a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;
b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
c) beni di interesse archeologico;
d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
●84. 35.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il trasferimento dei beni immobili non ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.
●●84. 36.
Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il trasferimento dei beni immobili non ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
●●84. 37.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Non sono comunque trasferibili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle regioni e degli enti locali


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fino a quando ne sussista l'uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato d'intesa con il Ministero per i beni e leattività culturali che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento, nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione, occorre l'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alle società costituite ai sensi del comma 3, l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sulle eventuali alienazioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.
84. 38.
Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Sono esclusi dalle operazioni di cui al comma 1 i beni immobili sottoposti a qualunque vincolo di tipo ambientale, paesaggistico, storico, artistico, archeologico e architettonico.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
84. 39.
Realacci.