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contestualmente vieta agli odontotecnici di esercitare - anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria - alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata;
i malati di sarcoidosi, malattia cronica e invalidante, oltre a convivere con il male, sono costretti a spendere centinaia di migliaia di lire per scintigrafie, risonanze magnetiche, broncoscopie, visite e quant'altro;
il problema del costo dei farmaci e degli esami tocca indistintamente tutti gli ammalati di tale complessa patologia che costringe al ricorso a accertamenti strumentali e a esami ematoclinici completi per tenerne sotto controllo le implicazioni più devastanti che possono compromettere del tutto la qualità della vita;
i ticket previsti per i necessari controlli periodici e esami routinari, più frequenti e costanti, sono molto onerosi -:
se, analogamente a quanto è stato attuato per altre malattie che, in quanto a decorso e a cronicizzazione possono essere assimilabili, intenda includere fin da subito la sarcoidosi nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti i cui portatori sono esentati dal pagamento dei ticket.
(4-04827)
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino della disciplina in materia sanitaria, all'articolo 16-bis e seguenti disciplina l'attività di formazione continua diretta al miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata da Servizio sanitario nazionale;
il Ministro della salute, nella circolare del 5 marzo 2002 ha specificato il Programma nazionale per la formazione continua (E.C.M.) - elaborato dalla Commissione nazionale per la formazione continua - è applicato a tutte le categorie professionali sanitarie ovvero a coloro che svolgono la professione sanitaria come dipendenti, convenzionati o liberi professionisti;
ai sensi di quanto disposto dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, l'attività di odontotecnico è definita quale arte ausiliaria delle professioni sanitarie e, dunque, diretta a supportare chi esercita una professione sanitaria nel campo odontoiatrico;
l'articolo 11 del citato regio decreto n. 1334 del 1928, autorizza unicamente gli odontotecnici a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con l'indicazione del tipo di protesi, e
la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha confermato il divieto per gli odontotecnici di progettare, preparare e collocare nel cavo orale del cliente una protesi dentaria in quanto ciò implica l'esecuzione di operazioni e manovre riservate ai sanitari iscritti negli albi professionali dei medici chirurghi o degli odontoiatri;
l'attività di odontotecnico viene svolta di norma nella veste giuridica dell'impresa artigiana ai sensi della legge n. 443 del 1985 (legge-quadro per l'artigianato) -:
se considerata l'attuale disciplina relativa all'esecuzione dell'attività di odontotecnico ed in base al molo ed alle competenze vigenti, tale attività debba considerarsi fra quelle alle quali è applicato il programma nazionale per la formazione continua (E.C.M.) di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.
(4-04856)