Allegato A
Seduta n. 237 del 10/12/2002


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(A.C. 2122-bis-B - Sezione 31)

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 39.
(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n.97;
e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché la rideterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;
g) previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione;
h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n.737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i princìpi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi, dei criteri direttivi, nonché


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delle procedure stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.
(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti).

Sopprimerlo.
39. 1. (ex 40. 1. e 40. 8.) Bressa, Amici, Boato, Marone, Lucidi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-
bis) procedure di sospensione dei procedimenti disciplinari quando, per lo stesso fatto, ovvero quando esso è connesso con un reato, il pubblico ministero ha provveduto alle iscrizioni di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale. Gli atti compiuti dopo tale iscrizione sono inesistenti, e la relativa dichiarazione è ammessa, senza limiti di tempo, con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
39. 3. (ex 40. 3.) Mascia.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e)
costituzione del collegio provinciale di disciplina, composto da personale della polizia di Stato in servizio con qualifica superiore a quella dell'incolpato, al fine di irrogare la sanzione. I membri del collegio devono essere scelti con criteri che assicurino massima trasparenza e imparzialità. Deve essere altresì previsto che il giudizio espresso dal collegio provinciale di disciplina sia immediatamente esecutivo, e che contro le decisioni assunte da questo organismo sia ammesso un ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, nei tempi e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
39. 4. (ex 40. 4.) Mascia.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: nonché la rideterminazione, con le fino alla fine della lettera con le seguenti: che può essere assunta anche da un avvocato del libero foro.
39. 5. (ex 40. 2.) Mascia.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-
bis) istituzione di un ufficio, inserito organicamente in ciascuna direzione interregionale della Polizia di Stato esclusivamente deputato all'istruttoria ed all'eventuale rinvio a giudizio dinanzi al collegio provinciale di disciplina dell'incolpato, prevedendo altresì la possibilità di applicazione della sanzione disciplinare su accordo delle parti, impugnabile per la sola violazione di legge, dinanzi al Consiglio di Stato.
39. 6. (ex 40. 5.) Mascia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i)
individuazione di principi oggettivi e determinati in tutte le fattispecie disciplinari contenute nel regolamento di disciplina al fine di escludere, nel giudizio, il ricorso ad elementi concettuali vaghi o indeterminati.
39. 7. (ex 40. 6.) Mascia.

Sopprimere il comma 4.
39. 2. (ex 40. 7.) Sinisi.