Allegato A
Seduta n. 235 del 5/12/2002


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DISEGNO DI LEGGE: NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (2480) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI; TONINO LODDO ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; LUMIA; LANDOLFI; CORONELLA E MESSA; DI TEODORO ED ALTRI; LUIGI PEPE; ANTONIO BARBIERI (561-580-737-909-1433-1487-1493-1908-1972)

(A.C. 2480 ed abb. - Sezione 1)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2480 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.
3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Mobilità).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - 1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano, del medesimo insegnamento, le disposizioni vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto del personale della scuola.
2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità dall'Ordinario diocesano


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competente per territorio e all'intesa col medesimo Ordinario.
4. 5. Sasso, Guerzoni, Grignaffini, Martella, Nigra, Motta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano, nell'ambito dei rispettivi insegnamenti, le disposizioni vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto del personale della scuola.
4. 1.
Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell'elenco con le seguenti: nella graduatoria.
4. 6. Nigra, Capitelli, Cordoni, Sasso, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Trupia, Motta.

Sopprimere il comma 2.
4. 2.
Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 3.
4. 3.
Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. L'acquisizione ed il mantenimento dello stato giuridico di insegnante di religione cattolica sono subordinati al possesso dell'idoneità canonica rilasciata dall'Ordinario diocesano competente territorialmente. La revoca dell'idoneità determina immediatamente la cessazione del rapporto di lavoro.
4. In caso di avvio di un procedimento canonico volto alla revoca dell'idoneità, l'insegnante è sospeso, fino alla conclusione del procedimento medesimo, dalla cattedra di cui è titolare e può essere utilizzato in altre attività.
4. 7.
Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Sasso, Trupia, Innocenti, Guerzoni, Nigra, Motta.

Al comma 3, dopo le parole: contrazione dei posti di insegnamento aggiungere le seguenti: ivi compreso il 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti nell'ambito diocesano,
4. 8.
Sasso, Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Trupia, Guerzoni, Nigra, Motta.

Al comma 3, sostituire le parole: e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto con le seguenti: per il passaggio a posizioni di ruolo diverse da quelle degli insegnanti.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il passaggio a posizioni di ruolo relative a insegnamenti diversi da quello della religione cattolica, gli insegnanti di cui al presente comma, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, possono richiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con l'attribuzione di un punteggio commisurato al periodo di insegnamento già svolto, secondo modalità definite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 4.
Duilio, Molinari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti


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mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 10.
4. 9.
Gasperoni, Cordoni, Capitelli, Sasso, Trupia, Innocenti, Motta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata revocata l'idoneità, che si trovino in condizioni di esubero, si applicano le procedure di diversa utilizzazione e mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 10.
Capitelli, Cordoni, Innocenti, Sasso, Guerzoni, Nigra, Gasperoni, Trupia, Motta.