Allegato A
Seduta n. 222 del 10/11/2002


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(A.C. 3200-bis - Sezione 21)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

Art. 2.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis»;
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non


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cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi diversi da quelli indicati nei commi 2, 3 e 4, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai citati commi 2, 3 e 4.
6. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 27.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 27.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro»;
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di


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cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro».
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito» sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,».
3. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40 mila euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2002

ART. 2.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «2002» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2003» e le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti «41 per cento»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2003», e le parole «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2004»;
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 66.
Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.


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Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «2002» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2003»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2003», e le parole «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2004»;
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 67.
Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: compete sino alla fine del comma, con le seguenti: è prorogata fino al 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista.
2. 62.
Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
4-bis. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dell'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.
4-ter All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: 31 dicembre 2002 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
2. 60.
Iannuzzi, Morgando, De Franciscis, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole da: 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
4-bis. I termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003, di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2003 e al 30 giugno 2004.


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4-ter. Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla Tabella A:
voce
Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2003: - 30.000;
2004: - 110.000;
2005: - 80.000;
voce Ministero degli affari esteri:
2003: -;
2004: - 15.000;
2005: - 15.000;
voce Ministero della Salute:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
2003: -;
2004: - 25.000;
2005: - 15.000.
2. 61. Lupi, Stradella, Antonio Barbieri, Dell'Anna, Maione, Osvaldo Napoli, Pinto, Verro, Vanni, Paroli, Paolo Russo, Germanà, Mondello, Meroi.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
4-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).
○2. 64.
(ex 11.037) Volonté, Dorina Bianchi, Ciro Alfano, Peretti, Giuseppe Drago, Tanzilli, D'Agrò, Mongiello, Liotta, Mereu, Grillo, Mazzoni.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
4-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.
○2. 65.
Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio


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1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa
2. 68. Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Rugghia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003 per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nell'anno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;
2004: - 350.000;
2005: - 250.000.
* 2. 108. (vedi *11. 015.) Zanetta, Rosso, Galvagno.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003 per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nell'anno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978,articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;
2004: - 350.000;
2005: - 250.000.
* 2. 109. (vedi *11. 083.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.
6. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e


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successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
7. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
8. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano effettuati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la detrazione fiscale di cui al medesimo comma 1 è elevata al 50 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
2. 101-bis.
(vedi 11. 048.) Realacci, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Marcora, Zanella, Buffo, Mantini, Molinari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.
6. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
7. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
2. 102.
(vedi 11. 054.) Iannuzzi, Realacci, Meduri, Lettieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50:
alla tabella A, voce
Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;
alla tabella C, rubrica 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 460.000;
2004: - 350.000;
2005: - 250.000.
* 2. 103. (vedi *11. 02.) Patria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.


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Conseguentemente, all'articolo 50:
alla tabella A, voce
Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;
alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 460.000;
2004: - 350.000;
2005: - 250.000.
* 2. 104. (vedi *11. 082.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 460.000;
2004: - 350.000;
2005: - 250.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
○2. 105.
(vedi ○11. 020.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
○2. 106.
(vedi ○11. 064.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.
○2. 107.
(vedi ○11. 075.) Sergio Rossi, Martinelli, Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987,41 è concesso, per l'anno 2003, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 750.000;
2004: - 450.000;
2005: - 450.000.
2. 111. (vedi 11. 0146.) Pistone, Benvenuto, Lucidi, Tocci, Leoni, Cento, Rocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. A decorrere dal periodo di imposta 2003, le disposizioni tributarie concernenti


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interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano agli immobili, da chiunque posseduti, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
2. 113.
(ex 10. 38.) Colasio, Bimbi, Carra, Fistarol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978,articolo 7-ter, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 460.000;
2004: - 50.000.
2. 114. (ex 11. 084.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, fino al 31 dicembre 2010, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, finalizzati all'impiego delle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico ed all'uso razionale dell'energia.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
2. 115.
(ex 11. 0140.) Vernetti, Iannuzzi, Realacci, Zanella, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole «del 1o gennaio degli anni 2000 e 2001» sono sostituite dalle parole «del 1o gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003»
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. A partire dal 1o gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2003: - 400.000;
2004: - 250.000;
2005: - 100.000.
Seguono compensazioni del gruppo Margherita.
○2. 116.
(ex 11. 049). Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «del 1○ gennaio degli anni 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «del 1o gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003»
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. A partire dal 1○ gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati


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al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento».
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.
2. 50. (ex 2. 60.) Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «del 1○ gennaio degli anni 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «del 1○ gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003»;
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. A partire dal 1○ gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento».
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo.
○ 2. 51.
(ex 2. 46.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «del 1○ gennaio degli anni 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «del 1○ gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La detrazione di cui al presente articolo è elevata al 41 per cento nei seguenti casi: per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora questi siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO; per interventi di edificazione, ristrutturazione e risanamento di immobili che utilizzano materiali ecologici secondo principi dell'edilizia modulare eco-sostenibile. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute, provvede all'emanazione di un decreto che definisca le tipologie, le caratteristiche dei materiali e i requisiti degli interventi che caratterizzano l'edilizia modulare eco-sostenibile».
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo nn. 3, 5, 7, 10 e 6.
2. 52.
(ex 2. 49.) Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire «2002» con «2003»;


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b) al comma 2, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2003» e le parole «30 giugno 2003» sono sostituite con le seguenti «30 giugno 2004»;
c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.
○2. 117. (ex 11. 047.) Vigni, Olivieri, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire «2002» con «2003»;
b) al comma 2, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2003» e le parole «30 giugno 2003» sono sostituite con le seguenti «30 giugno 2004»;
c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
○2. 118.
(ex 11. 079.) Alberto Giorgetti, Butti, Foti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire «2002» con «2003»;
b) al comma 2, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2003» e le parole «30 giugno 2003» sono sostituite con le seguenti «30 giugno 2004».
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.
2. 119. (*ex 11. 045., ex *11. 046., ex *11.047, *ex 11. 051., ex *11. 052.ex *11. 058., ex *11. 059. ex *11. 060., ex *11. 061. e *ex 11. 062.) Vigni, Abbondanzieri, Agostini, Bandoli, Roberto Barbieri, Benvenuto, Gerardo Bianco, Boccia, Buemi, Burlando, Chianale, Cusumano, Dameri, De Franciscis, Grandi, Intini, Lion, Lumia, Manzini, Mastella, Maurandi, Milana, Raffaella Mariani, Mazzuca Poggiolini, Morgando, Nesi, Olivieri, Ostillio, Luigi Pepe, Pennacchi, Piglionica, Pisicchio, Pistone, Pinza, Potenza, Quartiani, Realacci, Rocchi, Nicola Rossi, Sandri, Michele Ventura, Vianello, Visco, Villetti, Zunino, Zappaterra, Zanella.