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La Camera,
premesso che:
la legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 11, stabilisce che «Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato»;
il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99 ha istituito un periodo di applicazione sperimentale del citato articolo 11, periodo terminato il 31 agosto 2002;
il decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, ha prorogato tale periodo fino al 31 dicembre 2002,
ad inserire le norme sul prezzo dei libri in una legge organica per il settore librario in Italia che ne affronti i problemi complessivi, quali il regime fiscale, il sostegno all'internazionalizzazione, la promozione della lettura e il supporto alle imprese nei processi di innovazione tecnologica. Pertanto, l'interpretazione dei risultati della sperimentazione prevista nel decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192 dovrà tener conto del contesto complessivo in cui si muove il settore libraio. In mancanza di una definizione normativa complessiva, la sperimentazione stessa dovrà essere ulteriormente prorogata, anche facendo nuovamente ricorso alla decretazione d'urgenza.
9/3124/1 Giulietti.
La Camera,
premesso che:
il documento programmatico «E-Europe - Una società dell'informazione per tutti», approvato dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, ha posto in evidenza il fenomeno della «convergenza digitale» nel mercato della comunicazione;
la legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 1, in coerenza con le indicazioni di E-Europe, definisce il «prodotto editoriale» come qualsiasi prodotto «destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico» senza riferimento al mezzo di diffusione;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74, comma 1, lettera c), stabilisce un regime IVA speciale sui prodotti editoriali su supporto cartaceo: libri, giornali e periodici;
la legge 28 dicembre 2001, n. 449, articolo 52, comma 75 ha introdotto una differenziazione tra il regime di forfetizzazione delle rese ai fini della determinazione dell'imponibile tra giornali e periodici da un lato e libri dall'altro;
tale differenziazione è tanto più ingiustificata in relazione alle previsioni dell'articolo 1 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62,
a uniformare, in occasione della prossima legge finanziaria per il 2003, il regime IVA sui libri a quello previsto per l'editoria quotidiana
e periodica. In particolare, impegna il Governo a proporre una nuova formulazione del citato articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni che unifichi in un'unica categoria merceologica tutti i prodotti editoriali su supporto cartaceo.
9/3124/2 Tocci.
La Camera,
premesso che:
attualmente nel nostro Paese per il settore fonografico pesa un'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 20 per cento e che la stessa, in poco più di 10 anni, ha subìto una crescita percentuale di quasi 11 punti, incidendo quindi in maniera rilevante sul prezzo finale a carico del consumatore;
il settore è colpito da una crisi che negli ultimi due anni si è fortemente acuita facendo registrare un calo nelle vendite di oltre il 10 per cento e che tale calo è coinciso temporalmente proprio con l'aumento dell'IVA. Il passaggio dell'aliquota al 20 per cento è stato deciso con la legge finanziaria 1997-1998 ed il primo forte decremento nelle vendite lo si è registrato già dal 1999;
il fenomeno criminoso della pirateria, il cui tasso è di oltre il 30 per cento del mercato, sta aggravando una situazione di crisi del settore con gravi danni per gli autori, per le case discografiche e per le entrate dello Stato;
il principale strumento per contrastare tale fenomeno consiste nell'abbattimento dei costi finali di tali prodotti culturali, che contribuirebbe al rilancio dell'intero settore rendendolo, da un lato maggiormente competitivo, e dall'altro favorendo una più vasta diffusione dei prodotti musicali attraverso canali legali;
l'Italia è uno dei Paesi che applica un'aliquota sul valore aggiunto tra le più alte in Europa e che, nel quadro della costruzione dell'Unione europea, la definizione delle aliquote IVA, specie nel campo dei prodotti musicali, deve trovare la sua necessaria armonizzazione;
ad adottare, in considerazione dello stato di crisi dell'industria, già in sede di collegato fiscale 2002, un'aliquota IVA ridotta provvisoria che, secondo la normativa europea, può essere fissata al 15 per cento, così come sollecitata anche dall'appello promosso il giorno 12 giugno 2002 da più di 150 artisti italiani e pubblicato su due dei maggiori quotidiani italiani;
a promuovere presso l'Unione europea tutte le azioni necessarie volte all'emanazione di una direttiva comunitaria che stabilisca, per tutti i Paesi membri, criteri uniformi sulle aliquote IVA, equiparando, in particolare, il consumo dei prodotti musicali a quello di altri prodotti culturali, come quelli editoriali.
9/3124/3 Ruzzante.
La Camera,
premesso che:
attraverso la circolare interna del 4 giugno 2001 (prot. DC/DPB/SNR/01) e la comunicazione agli utenti del luglio 2001 Poste italiane Spa ha annunciato che, in applicazione del decreto del Ministero delle comunicazioni del 26 aprile 2001, le spedizioni di stampa non periodica inferiori ai 1000 esemplari per ogni invio non possono più godere delle tariffe agevolate previste per tali tipi di invio, dovendo invece essere assoggettate alle tariffe ordinarie previste per gli invii di corrispondenza;
ciò ha comportato un considerevole aumento dei costi di spedizione a carico delle case editrici; queste infatti effettuano spedizioni di molti prodotti che rientrano nella tipologia di spedizione in oggetto: il riferimento corre in particolare alle spedizioni di numeri arretrati di riviste;
i maggiori costi gravano soprattutto sulle piccole case editrici che difficilmente riescono a raggiungere il limite dei 1000 esemplari per ogni spedizione;
ad operare per ripristinare la possibilità di applicare le tariffe relative alla stampa non periodica indipendentemente dal numero dei pezzi componenti ciascuna spedizione.
9/3124/4 Panattoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (e successive modifiche) ha previsto la sostituzione, a decorre dal 1o gennaio 2002, delle agevolazioni tariffarie relative alla spedizione di libri e periodici previste dal decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997 con un contributo diretto a carico dello Stato a copertura delle spese di spedizione; due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (4 ottobre 2000 n. 377 e 15 novembre 2000 n. 278), in applicazione della suddetta disposizione, hanno poi regolamentato le modalità di erogazione del contributo, definendo l'ambito soggettivo della sua applicazione;
l'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001 n. 411, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001 n. 463, ha previsto il rinvio dell'entrata in vigore della suddetta disposizione al 1o gennaio 2003;
le modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto-legge hanno altresì previsto il ripristino fino al 1o gennaio 2003 delle tariffe previste a favore delle case editrici e delle librerie autorizzate per le spedizioni di pacchi contenenti libri previste dal citato decreto ministeriale 28 marzo 1997, tariffe che erano state soppresse a partire dal 1o settembre 2001 per effetto della deliberazione del Ministero delle comunicazioni del 18 aprile 2001;
il sistema tariffario così ripristinato, assieme a quello previsto per la spedizione della stampa periodica (previste dal citato decreto ministeriale 28 marzo 1997 e dal decreto ministeriale 4 luglio 1997), ha dimostrato in tanti anni di ben funzionare, fornendo un efficace contributo alla diffusione delle pubblicazioni di libri e periodici sul territorio nazionale e, in definitiva, alla diffusione e allo sviluppo della cultura;
il sistema di contribuzione diretta a carico dello Stato, previsto dal citato articolo 41 della legge n. 448 del 1998, non garantirebbe un analogo risultato, poiché costringerebbe le case editrici, per il lungo tempo presumibilmente necessario all'evasione delle numerosissime domande di contributo e alla successiva liquidazione di questo, ad anticipare i gravosi costi di spedizione a tariffa piena;
ad assumere iniziative finalizzate ad abrogare l'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e comunque ad operare per garantire a favore delle case editrici e delle librerie autorizzate il godimento delle tariffe agevolate previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997 e dal decreto ministeriale 4 luglio 1997.
9/3124/5 Rognoni.
La Camera,
premesso che:
in data 1o dicembre 2001 per effetto della deliberazione del Ministero delle Comunicazioni del 22 novembre 2001, sono entrate in vigore nuove disposizioni tariffarie per la spedizione all'estero di stampe, invii promozionali e cataloghi di vendita per corrispondenza, pacchetti e libri;
l'articolo 6 e l'allegato 5 della citata deliberazione modificano in particolare profondamente il precedente quadro tariffario delineato dalla circolare di Poste Italiane protocollo DSP/PPT/1/97 del 15 luglio 1997 in quanto:
le condizioni economiche sono ora definite in funzione del tipo di formato (dimensioni e peso) utilizzato, della zona di destinazione e del tipo di servizio («economy» e «premium»): nell'ambito del servizio «economy» si assiste ad un generalizzato innalzamento delle tariffe, nell'ordine mediamente del 60 per cento;
tali tariffe si applicano solo a condizione che per ogni spedizione vengano inviati almeno 500 pezzi identici nel peso, nel formato e nel contenuto; il conteggio dei pezzi viene inoltre effettuato per aree geografiche di destinazione;
nel caso in cui tale limite minimo di invii non venga rispettato (perché i pezzi sono complessivamente inferiori alle 500 unità ovvero, pur essendo superiori a tale numero, sono diversi fra loro e/o hanno diverse destinazioni, tanto da non rispettare comunque, con riferimento a ciascuna tipologia e a ogni destinazione, il predetto limite numerico) devono essere applicate le tariffe di posta ordinaria o prioritaria per l'estero: in tale ipotesi rispetto alle vecchie tariffe si registrano aumenti corrispondenti mediamente all'80 per cento;
l'attuale limite di peso per i pieghi di libro (5 Kg) è stato mantenuto solo per alcune destinazioni (non meglio identificate), con la conseguenza che, se la spedizione è diretta verso tali destinazioni, per ogni chilogrammo di peso eccedente i 2 Kg, si paga una tariffe aggiuntiva di
1,55 euro, mentre se le destinazioni sono diverse le tariffe applicabili diventano quelle, enormemente più elevate, previste per l'invio di pacchi per l'estero;
questo nuovo regime tariffario sta avendo effetti devastanti sulle esportazioni e sulle cessioni intracomunitarie di libri e di periodici;
a essere fortemente penalizzata dalle descritte modifiche tariffarie non è solamente l'attività delle aziende editoriali italiane e delle restanti aziende della filiera, ma anche lo sviluppo o la diffusione della stessa cultura italiana all'estero;
ad operare al fine di ripristinare la situazione tariffaria precedente o ad individuare a favore della case editrici opportuni strumenti compensativi dei maggiori costi sostenuti.
9/3124/6 Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.
La Camera
qualora non si determinasse in materia una normativa sostitutiva entro i termini della proroga previsti dal presente decreto, a proporre un'eventuale ulteriore proroga.
9/3124/7 Garagnani, Giulietti, Bianchi Clerici, Lainati, Colasio, Rositani, Bellillo, Titti De Simone.