Allegato A
Seduta n. 188 del 18/9/2002


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(Sezione 2 - Esposizione del crocifisso negli ospedali e nelle scuole)

VOLONTÈ. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che:
l'esposizione del crocefisso nelle corsie ospedaliere o nelle scuole pubbliche è stata oggetto, recentemente e più volte, di contestazioni da parte di esponenti di altre


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confessioni religiose e di associazioni laiche, convinte che le norme sull'obbligo dell'affissione dei crocefissi nei luoghi pubblici siano superate;
il Consiglio di Stato, in data 27 aprile 1988, con il parere n. 63, ha affermato che «la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all'esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del crocefisso, per i principi che evoca, fa parte del patrimonio storico»;
sempre nel citato parere si afferma che le norme del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che stabilivano l'esposizione del crocefisso nelle scuole, non sono state modificate per effetto della revisione dei Patti lateranensi, né nulla venne stabilito rispetto ad esso con le modifiche al Concordato lateranense del 1929 -:
se le norme ricordate siano tuttora vigenti e, in tal caso, quali provvedimenti intenda adottare per evitare in futuro il verificarsi di analoghe situazioni, che nulla hanno a che vedere con la difesa dell'aconfessionalità e della laicità dello Stato, ma che costituiscono senza alcun dubbio un affronto alla tradizione e al patrimonio culturale del nostro popolo. (3-01362)
(17 settembre 2002)