Allegato B
Seduta n. 186 del 16/9/2002

TESTO AGGIORNATO AL 12 SETTEMBRE 2005


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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere - premesso che:
nella travagliata storia del dopo-terremoto la popolazione di Santa Margherita di Belice è stata costretta a vivere in alloggi precari ed insalubri, nati come sistemazioni provvisorie ma durati 30 anni;
detti alloggi, sovraesposti alle intemperie e agli sbalzi termici, sono stati realizzati con materiali contenenti amianto, e hanno costituito per tanti anni la cornice domestica delle civili abitazioni, dei luoghi di lavoro e di studio, dei pubblici uffici, dei presidi ospedalieri e dei luoghi di culto;
è stata scientificamente acclarata la correlazione tra l'esposizione alle polveri rilasciate dalle strutture in amianto, soprattutto se fatiscenti, e l'insorgere di gravissime patologie degenerative; per cui, oggi, è legittimo chiedersi quali conseguenze sulla salute dei cittadini abbia comportato la permanenza forzata trentennale nelle baracche;
la condizione di oggettiva sovraesposizione e di nocumento alla salute della nostra popolazione, perpetuatasi per 3 lunghi decenni, ha rappresentato una offesa alla dignità dei cittadini di S. Margherita, sullo sfondo della colpevole inerzia dello Stato, essendo un fatto incontrovertibile che nessun organismo dello Stato, nelle sue diverse articolazioni, si sia mai attivato per rimuovere questa condizione di rischio (non sono state nemmeno impartite mai specifiche disposizioni comportamentali destinate ai baraccati!);
ilcaso di S. Margherita è emblematico della incompatibilità fra i tempi della politica e della burocrazia con l'esigenza primaria della salvaguardia del diritto alla salute, sancito dalla nostra Costituzione;
la salute dei cittadini rappresenta un bene primario che non ammette margini di incertezza, e che, di conseguenza, sia un preciso dovere dello Stato accertare, attraverso una approfondita indagine epidemiologica, l'esatta consistenza di queste legittime preoccupazioni;
è altresì necessario acquisire certezze in ordine al rischio di inquinamento ambientale che può essere scaturito dallo smantellamento, peraltro largamente incompleto, della baraccopoli;
il territorio di S. Margherita di Belice non presenta i problemi di inquinamento presenti in altre aree del paese, tipici di una economia industriale: la nostra è una civiltà contadina; l'ambiente naturale che ci circonda costituisce la nostra grande risorsa e vogliamo che continui ad esserlo, preservandolo da ogni potenziale veleno;
ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, spetta allo Stato l'individuazione delle iniziative e delle azioni volte a ridurre la pericolosità dei rifiuti, specie quelli con maggiore impatto ambientale;
l'articolo 2 del citato decreto legislativo afferma chiaramente che la rimozione


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e lo smaltimento dei rifiuti non deve in alcun modo recare pregiudizio all'ambiente naturale;
spetta ancora allo Stato la determinazione, d'intesa con la conferenza permanente con le regioni, dei criteri generali e degli standards di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione alla tipologia dell'inquinamento ed alla estensione dell'area interessata, rivestono carattere nazionale;
spetta altresì allo Stato la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dell'amianto e dei reperti contenenti amianto;
la comunità di Santa Margherita di Belice non può più, in questo delicato momento della sua storia, essere lasciata da sola ad affrontare una grave emergenza ambientale e sanitaria, che si protrae da diversi anni nell'indifferenza degli organi dello Stato, emergenza che affonda le sue radici in scelte politiche profondamente sbagliate, decise altrove e subite dalla nostra comunità;
siamo in presenza di una emergenza ambientale e sanitaria di rilevanza nazionale;
ildesiderio legittimo della comunità margheritese è quello di riappropriarsi del proprio territorio e delle sue inalienabili risorse paesaggistiche e naturali -:
se non ritenga opportuno:
a) predisporre, di concerto con la regione Sicilia e i comuni realmente interessati, un piano articolato di dismissione dell'amianto, di bonifica e di riqualificazione del territorio, sollevando le comunità locali dagli oneri finanziari connessi e risarcendo almeno in questo, ancorché tardivamente e parzialmente, la popolazione colpita dalla suddetta emergenza ambientale;
b) costituire, presso i ministeri della salute e dell'ambiente e tutela del territorio, una commissione di indagine ministeriale volta a valutare l'incidenza della prolungata esposizione all'amianto sulla salute della popolazione interessata e sull'ambiente naturale del territorio stesso.
(2-00460) «Cusumano, Oricchio».

Interrogazione a risposta orale:

LUCIDI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
nel corso del mese di agosto 2002 la città di Roma è stata colpita da intense precipitazioni, causando danni ingenti con particolare riguardo ai quartieri della zona nord;
il 10 e 11 agosto le precipitazioni hanno investito con grande violenza il quartiere di Prima Porta, colpendo le abitazioni di un centinaio di famiglie e costringendo una ventina di queste a trasferirsi in alloggio temporaneo presso strutture alberghiere a causa dell'inagibilità delle loro abitazioni;
le operazioni di soccorso coordinate dal municipio XX di Roma hanno registrato ritardi e difficoltà, contribuendo in misura rilevante ad aggravare il già pesante bilancio conclusivo dei danni, a causa del mancato funzionamento delle idrovore e dell'impiego di strumenti di fortuna per fronteggiare l'emergenza che aveva colpito il quartiere romano, oltre ad interventi dell'agenzia regionale per la difesa del suolo (Ardis) precedenti agli eventi in questione e rivelatisi inadeguati e di ulteriore pregiudizio per il territorio;
nonostante l'intervento del comune di Roma, che aveva richiesto alla regione Lazio di provvedere con sollecitudine per garantire la funzionalità degli impianti dell'Ardis e il loro necessario potenziamento, in occasione di successive intense precipitazioni, si è dovuta registrare nuovamente la grave inadeguatezza dell'intervento dell'agenzia regionale, con il mancato funzionamento di due delle tre idrovore a sua disposizione;


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il comune di Roma ha attivato una task-force per garantire un'assistenza immediata alle famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni perché pesantemente danneggiate, prevedendo un'accoglienza in strutture alberghiere e sostegno economico per i primi interventi d'emergenza, e sollecitando l'iniziativa della regione e del governo per la dichiarazione di stato di calamità naturale e l'attivazione dei conseguenti mezzi finanziari, mentre nessun intervento in tal senso è stato promosso dai rappresentati parlamentari del territorio in questione, pur essendo espressione della maggioranza di governo -:
se il Governo non ritenga urgente dichiarare lo stato di calamità naturale per la zona colpita, attivando senza ulteriori ritardi tutti gli strumenti, soprattutto finanziari, necessari per il recupero di un territorio così gravemente danneggiato, assicurando anche il raccordo con la regione Lazio per potenziare e rendere operativa in modo adeguato per emergenze future la struttura dell'agenzia regionale per la difesa del suolo, rivelatasi ad oggi del tutto incapace di gestire efficacemente interventi in condizioni ambientali critiche.
(3-01340)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

VIGNI e FILIPPESCHI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
il Consiglio dei ministri nella seduta del 2 agosto 2002 ha approvato il decreto legislativo per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale a norma dell'articolo 1 comma 2 della legge 21 dicembre 2001 n. 443;
l'articolo 3, comma 3, di tale decreto prevede che, ove l'opera sia soggetta a valutazione d'impatto ambientale, il progetto preliminare deve essere corredato anche dallo studio di impatto ambientale;
l'autostrada Cecina-Civitavecchia, inserita nel DPEF 2003, rientra tra le infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 del decreto e la tratta Grosseto-Civitavecchia di tale opera, in quanto di realizzazione ex novo, deve essere soggetta a VIA;
il capo II del citato decreto legislativo prevede la procedura per la VIA delle grandi opere (articoli 17-20);
in particolare, tale decreto ha disposto che la procedura della VIA venga svolta (articolo 17) nel rispetto della Direttiva comunitaria 85/337 del 27 giugno 1985, come modificata dalla Direttiva 97/11 del 3 marzo 1997;
lo stesso decreto ha disposto (articolo 18, comma 1) che l'istruttoria per la VIA sia eseguita nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 377 del 1988 e lo studio di impatto ambientale sia redatto ai sensi delle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988;
ilMinistro per l'ambiente e la tutela del territorio e per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale e paesaggistica il Ministro per i beni e le attività culturali provvedono (articolo 18, comma 5) ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
è ampiamente noto, per la rilevanza che l'argomento ha avuto anche sulla stampa, che per la tratta Grosseto-Civitavecchia la Società concessionaria ha predisposto due tracciati alternativi: il tracciato cosiddetto collinare, redatto su indicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il tracciato cosiddetto costiero redatto su indicazione della regione Toscana;
le planimetrie dei due tracciati sono state consegnate ufficialmente dalla Società concessionaria sia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che all'ANAS ed alle regioni Toscana e Lazio circa sei


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mesi fa; successivamente le stesse planimetrie sono divenute di pubblico dominio anche perché la stampa ha ripetutamente pubblicato le cartografie dei due tracciati;
in particolare, il cosiddetto tracciato collinare sarebbe stato predisposto dalla Società concessionaria su indicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella persona dell'ingegner Giuseppe Calcerano, che ricopre l'incarico di Capo della segreteria tecnica del Ministro Lunardi;
lo stesso ingegner Calcerano aveva ricoperto, negli anni '85-'95, l'incarico di direttore tecnico della SAT, Società Autostrada Tirrenica;
nel luglio del 1990, la SAT, concessionaria per la costruzione e gestione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia in base alla legge 531 del 1982 e successive modifiche, aveva inoltrato al Ministero dell'ambiente la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il tronco Grosseto-Civitavecchia su di un tracciato da realizzarsi nel comuni di Grosseto, Manciano (Grosseto), Magliano (Grosseto), Montalto di Castro (Viterbo) e Tarquinia (Viterbo);
il tracciato cosiddetto collinare, redatto su indicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è identico a quello per il quale la SAT aveva inoltrato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'ambiente nel 1990;
alla domanda di cui sopra era allegato uno studio di impatto ambientale redatto ai sensi delle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988 e l'istruttoria condotta su detto studio da parte della Commissione per la VIA del Ministero dell'ambiente è stata eseguita nel rispetto delle finalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 377 del 1988;
i due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati sono gli stessi di quelli esplicitamente menzionati dall'articolo 18 del decreto legislativo emanato in attuazione della legge obiettivo n. 443 del 2001 per cui la normativa oggi applicabile in tema di VIA é esattamente la stessa di quella applicata nel 1990 sullo studio di impatto ambientale del tronco Grosseto-Civitavecchia per il quale era stata richiesta la pronuncia di compatibilità ambientale;
i risultati dell'istruttoria condotta nel 1990 dalla Commissione VIA sono stati fatti propri dai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali pro-tempore che, con decreto interministeriale n. 573 del 29 ottobre 1990, hanno espresso giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del tracciato presentato;
tale Decreto interministeriale è di pubblico dominio e liberamente consultabile nella sua interezza sul sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla pagina della Direzione VIA;
nel decreto interministeriale n. 573 del 29 ottobre 1990 vengono analiticamente esposte le motivazioni per le quali la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere negativo circa la compatibilità ambientale del progetto e vengono citati gli elaborati del Servizio Geologico Nazionale e del Servizio conservazione della natura che, ciascuno per la parte di propria competenza, elencano i rilievi sul progetto presentato;
in detto decreto viene esplicitamente fatto riferimento al parere del Ministero per i beni culturali ed ambientali che in data 25 ottobre 1990 mette in evidenza come il progetto «verrebbe ad attraversare ambiti territoriali di elevatissimo pregio ambientale sottoposti a disciplina di tutela ai sensi delle leggi 1497 del 1939, 1089 del 1939 e 431 del 1985 (legge Galasso)» e quindi «in considerazione degli aspetti negativi diretti ed indotti dalla realizzazione dell'infrastruttura sul patrimonio storico-ambientale e tenuto anche conto dell'elevato consumo delle risorse ambientati derivanti dal ricorso alle attività di estrazione e


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di discarica richieste dall'intervento, sentito il parere delle Soprintendenze competenti per territorio, viene espresso un giudizio di non compatibilità»;
in conclusione, il giudizio negativo di compatibilità ambientale sul tracciato della tratta Grosseto-Civitavecchia espresso nel 1990 (identico al tracciato cosiddetto collinare che viene oggi proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) è divenuto definitivo dal momento che né la Società concessionaria ne il Ministero del lavori pubblici hanno mai ritenuto di proporre appello alla decisione -:
come intenderebbe operare per la procedura di VIA, qualora venisse ripresentato un tracciato autostradale per il quale il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dei beni e delle attività culturali hanno già ritenuto di dover esprimere un giudizio negativo per quanto riguarda la compatibilità ambientale.
(5-01211)

FOTI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
con delibera n. 1242 del 15 luglio 2002, la giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato l'elenco aggiornato e la nuova perimetrazione delle aree designate o da designare come PSIC (siti d'importanza comunitaria), vista la direttiva 92/43/CEE;
tra le aree individuate dal detto provvedimento, quelle (in fregio ai fiumi Trebbia, Nure, Po) poste in provincia di Piacenza hanno un'estensione oltremodo vasta;
l'85 per cento dei quantitativi di materiale che il piano cave della provincia di Piacenza destina all'estrazione sono destinati a rimanere tali sulla carta, atteso che le aree sulle quali l'attività estrattiva si sarebbe dovuta sviluppare non potranno essere più interessate da alcuna attività, come sancito dal summenzionato atto deliberativo della regione Emilia-Romagna;
il predetto piano cave non prevede nuovi poli estrattivi ma solo l'aumento dei quantitativi di materiale estraibile all'interno degli ambiti già approvati dalla stessa regione nel P.I.A.E. 2000;
la provincia di Piacenza all'atto di formulazione di proposte per le aree PSIC aveva, non a caso, escluso quelle degli ambiti di cava per non vedere inficiato il piano cave di cui sopra -:
costituendo quella sopra indicata la proposta ufficiale della regione Emilia-Romagna al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, se il Ministro interrogato non ritenga doveroso chiarire che l'applicabilità delle procedure PSIC non può essere estesa ad ambiti già in precedenza approvati.
(5-01220)

Interrogazioni a risposta scritta:

LION. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la società Ecoserdiana spa in data 7 maggio 1984 ha inoltrato una richiesta tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di un modulo di discarica di tipologia 2C per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, corredandola di relativo progetto esecutivo in data 11 dicembre 1986;
con provvedimento n. 16871 datato 23 dicembre 1985, reiterato in data 22 novembre 1991. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente ha emesso il proprio parere favorevole approvando il progetto proposto dalla società Ecoserdiana spa;
la realizzazione di detto modulo di discarica 2C (che prevede un volume di 132.000 metricubi di rifiuti speciali realizzato in parte in escavo e in parte in rilevato) è inserito in un preesistente e più vasto impianto modulare di smaltimento, articolato in moduli di discarica di I categoria e di II categoria di tipo B;


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in data 6 luglio 1992 il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, ha espresso un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di Impianto di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante trattamento e stoccaggio in discarica di II categoria, tipo C in Comune di Serdiana, località S'Arenaxiu;
la realizzazione della discarica di tipologia 2C è stata a suo tempo denegata dall'amministrazione regionale in quanto tale tipologia era espressamente vietata dal Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti del 1992;
la società Ecoserdiana spa, preso atto della impossibilità di realizzare in Sardegna un impianto di tipo 2C, ha richiesto l'autorizzazione a realizzare un impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali, di tipologia 2B, in quanto compatibile sia con la pianificazione regionale del 1992 che con quella attualmente in corso, già predisposta ed in procinto di essere esaminata da parte della giunta regionale;
nei giorni 10 gennaio 2002, 21 gennaio 2002 e 4 febbraio 2002 si è tenuta, presso l'assessorato della Difesa dell'Ambiente, la Conferenza Istruttoria, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22 del 1997, sul progetto definitivo dell'impianto da realizzarsi in località S'Arenaxiu, alla quale non sono stati invitati i sindaci di Dolianova e di Donori a cui viene chiesta la modifica del piano urbanistico per poter realizzare l'impianto;
la Conferenza Istruttoria si è conclusa con l'espressione di una valutazione favorevole alla realizzazione dell'impianto in argomento da parte di tutti i partecipanti;
la giunta regionale della Sardegna, con deliberazione n. 10/50 dell'8 aprile 2002, in accoglimento della proposta dell'assessore alla difesa dell'ambiente, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto di discarica controllata di tipologia 2B, per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, presentato dalla Società Ecoserdiana spa, da realizzarsi in località S'Arenaxiu, nel comune di Serdiana;
nell'esprimere giudizio positivo il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e il ministero dei beni e delle attività culturali hanno imposto l'ottemperanza di numerose e puntuali prescrizioni tra le quali occorre menzionare la richiesta ai soggetti pubblici competenti di:
a) imporre un vincolo di inedificabilità sull'area compresa in un raggio di 2 (due) chilometri dal sito dell'opera;
b) definire, al termine dell'esercizio degli impianti, destinazioni d'uso delle aree, da questi interessate, che non comportino rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente;
c) proseguire le azioni di monitoraggio della qualità delle acque di falda per un periodo di tempo di almeno 50 (cinquanta) anni;
il parere positivo da parte del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla valutazione di impatto ambientale del progetto è relativo solo all'impianto originario di tipo 2C, mentre per quello attuale manca qualsiasi parere positivo circa la sua compatibilità ambientale;
la realizzazione dell'impianto nella località di S'Arenaxiu ha alimentato fin dall'inizio forti preoccupazioni tra gli abitanti della zona, in particolare sul rischio di rilascio di significative quantità di sostanze tossiche e nocive con situazioni di grave pericolo per l'ambiente e per la salute dei cittadini;
il Comitato per la salvaguardia dell'ambiente di Parteolla, in fase di procedimento per la compatibilità ambientale dell'opera, formulò le seguenti osservazioni: a meno di 2 chilometri dalla discarica


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sono localizzati i pozzi di alimentazione dell'acquedotto comunale di Dolianova;
le aree immediatamente circostanti la discarica sono destinate a colture ad alta redditività;
gli strumenti urbanistici del Comune di Donori prevedono la localizzazione di insediamenti industriali e di una zona sportiva a meno di 2 chilometri di distanza -:
se la giunta regionale avrebbe potuto approvare il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di discarica controllata per lo smaltimento di rifiuti speciali senza che vi fosse uno specifico parere positivo di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente, visto che quello rilasciato in data 6 luglio 1992 riguarda esclusivamente l'impianto di tipologia 2C (non previsto dal Piano regionale dei rifiuti del 1992) e non quello della tipologia 2B approvato lo scorso 8 aprile con deliberazione della Giunta n. 10/50;
se i Ministri interrogati non ritengano opportuno, nell'ambito delle specifiche competenze di ciascuno, attivare tutti gli strumenti e le iniziative necessarie per intervenire presso le autorità regionali al fine di ottenere una ulteriore richiesta per una nuova pronuncia di compatibilità ambientale dell'impianto che dovrà realizzarsi in località S'Arenaxiu, visto che, come sottolineato anche dal Rappresentante del CFVA nel corso della conferenza istruttoria, vi è una sostanziale diversità tra i rifiuti da smaltire nell'intervento attuale rispetto a quello originario;
se il rispetto delle prescrizioni tecniche poste dal ministero dell'ambiente in occasione del parere positivo di compatibilità ambientale dell'impianto della tipologia 2C sia oggi sufficiente oltre che a prevenire il rischio di un eventuale rilascio di sostanze tossiche e nocive, di contaminazione delle falde acquifere, del suolo e dell'aria, anche rispetto la legislazione vigente intervenuta successivamente (Decreto Ronchi del 1997).
(4-03771)

VENDOLA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
da tempo il rinnovo della concessione mineraria rilasciata alla Cementir di Arquata Scrivia per la miniera di Monte Bruzeta, genera profonda preoccupazione tra gli abitanti di Gavi e Carrosio e di tutta la Val di Lemme, per la devastazione dell'ambiente che questa comporterebbe;
durante gli scavi sono stati riscontrati nelle rocce la presenza di particelle di amianto bianco, in particolare nella zona denominata del Rollino;
gli amministratori comunali di Gavi e Carrosio da tempo chiedono la sospensione dei lavori, in attesa di una risposta chiarificatrice anche per quanto riguarda l'acquedotto alternativo «Acque striate»;
la giunta regionale del Piemonte, con decreto giunta regionale n. 6383 del 20 giugno 2002, ha disposto la sospensione cautelativa dei lavori di costruzione dell'acquedotto sostitutivo del rio acque striate, per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni di Gavi e Carrosio, affinché la direzione ambientale della Commissione europea completi le proprie verifiche, in ordine alla comunicazione con la quale la medesima chiede di conoscere in particolare, se sia stata applicata la valutazione di incidenza prevista dalla Direttiva CEE 92/43 al progetto di realizzazione dell'acquedotto sostitutivo;
la richiesta della direzione ambientale della Commissione europea si configura come avvio di procedimento di infrazione in ordine alla procedura per il rinnovo della concessione mineraria e di conseguenza per la giunta regionale del Piemonte non esistono al momento i presupposti per dar corso ai lavori di realizzazione dell'acquedotto;
da parte di enti pubblici regionali, quali il parco denominato Capanne di Marcarolo, si sono pubblicamente denunciate irregolarità nelle lavorazioni in corso sulla strada provinciale interessata dall'opera;


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la regione Piemonte, con lettera inviata al presidente del parco di Marcarolo, ha disposto la prosecuzione dell'opera di controllo da parte del citato ente, precisando altresì, a proposito della nuova cava e dell'acquedotto alternativo che le due opere debbono considerarsi come collegate e di conseguenza qualora il Consiglio dei Ministri stabilisse che la zona della miniera debba essere sottoposta alla V.I.A., questa subordinerà anche il proseguimento dei lavori dell'acquedotto;
nella stessa lettera è stato formulato l'invito al direttore dei lavori dell'acquedotto di raccogliere la raccomandazione a sospendere i lavori -:
se non ritenga necessario e urgente disporre, di concerto con il Ministro dell'interno, la sospensione dei lavori, al fine di porre termine alla situazione di totale disagio ambientale, morale e di pericolo per la salute della popolazione dei comuni interessati nonché per addivenire ad una soluzione che sia rispettosa della salute delle persone e dell'ambiente.
(4-03776)

CENTO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la società Fenice spa avrebbe deciso di installare un impianto di termodistruzione di rifiuti, classificati speciali e pericolosi, nel territorio del comune di Verrone in provincia di Biella;
nella stessa zona c'è anche il progetto della costruzione di una centrale a ciclo combinato della potenza di 400 mw;
l'impianto di termodistruzione progettato, per le dimensioni e la tipologia dei rifiuti, è da ritenersi gravemente inquinante tanto più in associazione con il cogeneratore ad esso collegabile ed entrambi si inserirebbero in un contesto ambientale caratterizzato da un andamento climatico ed anemologico tale da non garantire la dispersione dei fumi;
il clima della zona, già decisamente umido, subirebbe un ulteriore aumento di umidità a causa della grande quantità di vapore acqueo emesso dagli impianti;
nella zona sono presenti ampie coltivazioni intensive risicole e cerealicole di alta qualità, molte delle quali sono di tipo biologico;
il sito destinato a questi impianti è circondato da zone densamente popolate ed interessato da aree protette (riserva naturale orientata delle Baragge, riserva naturale speciale della Bessa, area attrezzata Brich e Mont Preve);
sempre il suddetto sito è da considerarsi «biotopo» nonché «sito di interesse comunitario» ai sensi della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali;
la Provincia di Biella e molti comuni hanno avviato progetti di riqualificazione territoriale volti al recupero e alla valorizzazione delle locali risorse naturali e culturali e allo sviluppo del turismo;
si fa presente che l'impianto «Fenice» non ha alcuna relazione con il sistema di smaltimento dei rifiuti della provincia di Biella poiché il problema dei rifiuti del Biellese è in fase di risoluzione attraverso la costruzione di un «Polo Tecnologico» situato nel comune di Cavaglià in grado di garantire l'autosufficienza dell'intero territorio provinciale -:
se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;
se ritengano necessario sospendere l'iter per le necessarie autorizzazioni per la realizzazioni di questi due impianti;
quali iniziative intendano intraprendere, ognuno per la propria competenza, per verificare l'impatto ambientale del sito prescelto e verificare la volontà dei comuni interessati, delle amministrazioni locali e la compabilità:
a) del progetto della centrale con il piano energetico regionale, e di conseguenza


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individuare altre ipotesi di realizzazione di poli energetici fondati sull'energia alternativa e rinnovabile;
b) del progetto dell'impianto di termodistruzione dei rifiuti con il programma provinciale di gestione dei rifiuti della provincia di Biella e rendere chiara la futura, se realizzato l'impianto, destinazione delle scorie da esso prodotte.
(4-03835)

CALZOLAIO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
il comune di Potenza Picena, proprietario e gestore da oltre trenta anni della discarica comunale sita in località Castelletta, regolarmente autorizzata dalla regione Marche ed ormai in via di esaurimento, si è posto il problema del risanamento ambientale per un pieno recupero dell'area, affidando a tale scopo specifici incarichi professionali;
nel corso delle procedure il comune ha ritenuto responsabilmente di aderire all'accordo di programma stipulato con la provincia di Macerata e di comuni di Tolentino e Morrovalle, oltre al CON.SMA.RI., per sopperire alla grave emergenza nelle disponibilità di volumi di discarica di appoggio all'impianto tecnologico consortile, mettendo a disposizione una modesta volumetria (circa 95.000 metri cubi) a favore del consorzio pubblico CON.SMA.RI., con contestuale impegno dello stesso al risanamento e successiva chiusura definitiva della stessa discarica Castelletta;
il progetto è stato quindi modificato ed integrato con inserimento della bonifica del sito, della previsione di nuova volumetria ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999, e risistemazione dei due vecchi lotti con chiusura definitiva degli stessi e che lo stesso progetto è stato regolarmente approvato dalla regione (D.G.R. n. 1410 del 19 giugno 2001) con rilascio del giudizio positivo sulla compatibilità ambientale da parte della regione e sulla bonifica dal comune di Potenza Picena, previo parere favorevole della conferenza dei servizi, con atto di giunta municipale n. 420 del 28 dicembre 2001;
il progetto esecutivo dell'intervento, denominato specificatamente: «Miglioramento delle condizioni paesistico/ambientali del sito con recupero volumetrico compatibile (D.G.R. Marche 19 giugno 2001, n. 1410) Bonifica con misure di sicurezza 3o lotto (decreto ministeriale 25 ottobre n. 417)», si divide in tre fasi esecutive nelle quali, sulla base dei risultati delle indagini preventive e del piano di caratterizzazione, si prevede:
1a fase: esecuzione delle misure di prevenzione e limitazione degli incidenti a tutela dell'ambiente e della salute umana e contestuale ridefinizione dei profili dei lotti 1 e 2, (vecchio corpo della discarica comunale) regolata dal decreto legislativo n. 22 del 1997 articolo 27;
2a fase: bonifica del 3o lotto assoggettata dal decreto ministeriale n. 471 del 1999;
3a fase: ad avvenuta certificazione da parte dell'organo competente, realizzazione della nuova discarica di modesta entità (95.000 mc), regolata dal decreto legislativo n. 22 del 1997;
il CON.SMA.RI., a cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori e la successiva gestione, ha regolarmente appaltato i lavori di cui alle prime due fasi, che sono stati consegnati in data 3 luglio 2002, procedendo all'attuazione del cronoprogramma dettagliato concordato e comunicato costantemente agli organi preposti alla verifica (Provincia, A.R.P.A.M.);
l'opera rappresenta il primo e vero risanamento con bonifica di una vecchia discarica comunale in provincia di Macerata, reso possibile con lo sfruttamento, in condizioni di assoluta tutela ambientale, di una modesta volumetria a disposizione dell'ATO e a gestione interamente pubblica;
allo stato sono in corso di esecuzione proprio gli interventi di prevenzione sui


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lotti 1 e 2 della discarica, con captazione e recupero del percolato e la realizzazione delle opere di tutela ambientale, per cui i lavori sono costantemente controllati (pressoché giornalmente) dai suddetti organi di controllo, senza che ad oggi siano stati formulati rilievi di sorta;
l'iniziativa del comune è stata oggetto di esposti, denunce, ricorsi e ripetute richieste di controlli i cui esiti hanno evidenziato la piena regolarità dell'iniziativa stessa;
la stampa locale ha recentemente dato notizia dell'incontro avvenuto «grazie all'interessamento dell'onorevole Bertucci» tra il consigliere regionale Marche, Ottavio Brini, il consigliere provinciale - Macerata - Silvia Squadroni e l'ingegner Telemaco Floris in rappresentanza del comitato antidiscarica ed il sottosegretario all'ambiente Maurizio Tortoli, il quale «disporrà il controllo sullo stato dei luoghi e le procedure adottate»;
recentemente il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente di Ancona ha ritenuto di intervenire effettuando sopralluoghi e acquisendo documenti e progetti come appresso indicato:
1o sopralluogo in data 22 agosto 2002, con acquisizione di tavole di progetto, documenti e articoli di stampa aventi per oggetto la discarica;
1o sorvolo con elicottero con rilievo fotografico, adeguatamente riportato sulla stampa, in data 26 agosto 2002;
2o sorvolo in data 3 settembre 2002, con annuncio di effettuazione di prelievi di campioni di acqua per le analisi in data 12 settembre 2002 nei piezometri insistenti nei due lotti, in piena effettuazione dei lavori, con possibili interferenze non prevedibili e quindi senza attendere la fine delle operazioni di messa in sicurezza dei due lotti come da progetto (e tale circostanza appare incomprensibile in quanto sarebbe naturale attendere il completamento dei lavori per verificare l'effettiva riuscita dell'intervento, la conformità ai progetti approvati ed il rispetto delle condizioni di sicurezza, dei limiti e parametri di legge);
si teme che l'intervento del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente sia frutto di sollecitazioni politiche tese a far naufragare la previsione della disponibilità di una discarica pubblica con il rischio di far piombare la provincia di Macerata in una situazione di emergenza rifiuti -:
sulla base di quali ipotesi di violazioni di norme, atti amministrativi o altro venga effettuata una così pressante e, per certi aspetti, teatrale attività di controllo del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente;
se l'effettuazione di prelievi di campioni di acqua in piena effettuazione dei lavori non rappresenti un'attività oggettivamente esuberante la normale opera di controllo su lavori regolarmente approvati e già costantemente monitorati e verificati da altri soggetti istituzionali;
se siano in corso altre attività di verifica su siti di discarica dismessi, presenti in numero rilevante nella regione Marche, potenzialmente inquinanti e non ancora oggetto di progetti di recupero ambientale e/o bonifica;
se il ministero dell'ambiente abbia coinvolto il comune di Potenza Picena, provincia di Macerata, regione Marche nei controlli disposti.
(4-03843)