chiuse a seguito del riscontro di numerose irregolarità e i cui responsabili finirono sotto processo;
del personale laureato medico di ruolo delle aree tecnico-scientifiche e socio-sanitarie;
equità di trattamenti ma anche per evitare che le università lascino passare per l'espletamento dei concorsi il periodo previsto dalla legge stessa, mantenendo la situazione a macchia di leopardo oggi esistente tra personale appartenente ad identica categoria.
il principio dell'autonomia, introdotto nell'ordinamento scolastico, sta producendo una serie infinita di frutti perversi;
i settantasette senati accademici presenti sul territorio nazionale stanno producendo acrobatici sforzi di fantasia per inventare nuovi (ed indubbiamente originali) corsi di laurea;
dal 1999 ad oggi sono stati attivati ben 2.900 nuovi corsi di laurea;
è possibile frequentare un corso per il diploma in gestione delle imprese della pesca, mentre per gli animi più poetici è stato approntato dall'università di Pavia il corso triennale in scienza del fiore e del verde;
per gli studenti non rissosi, l'università di Pisa ha organizzato il corso in scienza della pace, mentre l'università di Firenze, per distinguersi ha allestito il corso per operatori della pace, superate soltanto dall'università di Bari che ha dato il via al corso in pace, diritti umani e cooperazione allo sviluppo nell'area mediterranea;
l'università di Urbino, con evidente obiettivo pubblicitario, ha organizzato prestigiosi seminari con Jovanotti, mentre l'Università di Parma gli ha preferito Luciano Ligabue, senza che sia venuto meno il livello qualitativo delle «lezioni»;
il corso di laurea in scienza dei materiali, «pensato» dall'università della Calabria di Cosenza ha registrato l'iscrizione di tre studenti di poco al di sotto dei quattro studenti iscritti al corso di produzioni vegetali dell'università di Foggia;
decisamente più affollati appaiono il corso di laurea per dietista dell'università della Magna Grecia di Catanzaro (10 iscritti), quello in tossicologia dell'ambiente (otto iscritti), quello in scienze e tecnologia erboristiche (sette iscritti) e quello in scienza della terra (15 iscritti) allestito a Benevento;
è evidente che anche i senati accademici non possono interpretare il principio dell'autonomia come diritto all'irresponsabilità ed è altrettanto evidente che le università non possono sfornare diplomati o laureati destinati a disoccupazione strutturale e cronica;
il principio di autonomia, alla luce di quanto sopra ricordato, non può essere disgiunto da valutazioni complessive che attengono alla serietà dei corsi, ed all'efficienza ed efficacia della spesa universitaria, non disgiunte dalla doverosa oculatezza nell'impiego delle non illimitate risorse finanziarie destinate all'istruzione superiore -:
quale sia l'opinione del Governo in ordine alla proliferazione dei corsi di laurea in tutti gli Atenei italiani, quanti siano gli studenti iscritti nei nuovi corsi istituiti a partire dal 1999 e quali siano gli oneri finanziari a carico dello Stato;
quali controlli possano essere esercitati dal ministero sulla base della normativa vigente e quali prospettive di impiego serio e duraturo possano scaturire dai corsi più fantasiosi inventati dai senati accademici.
(3-01273)
Italia Lavoro e il comune di Palermo hanno costituito una società mista, denominata GESIP, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in forza presso l'amministrazione comunale;
il 51 per cento del capitale di tale società è detenuto dal comune e il 49 per cento da Italia Lavoro;
prima della stabilizzazione, sono stati organizzati dalla GESIP alcuni corsi di formazione finanziati con risorse del fondo sociale europeo, per un totale di 4 milioni di euro;
da notizie di stampa si è appreso che tali corsi sono stati effettuati in locali appartenenti a privati, presi all'uopo in affitto;
non risulta che siano stati effettuati bandi pubblici per la selezione dei formatori;
da notizie di stampa si apprende che una gran parte dei lavoratori socialmente utili non ha in realtà seguito i corsi («E siccome alla GESIP c'è di tutto, succede pure che ai corsi di formazione partecipino solo una parte dei nuovi dipendenti, sono tutti ex LSU, gli altri preferiscono star fuori ingannare il tempo fino alla conclusione delle sei ore giornaliere» scrive Massimo Lorello sulle pagine locali di La Repubblica del 10 aprile 2002);
leggendo i resoconti di stampa sui corsi organizzati per la formazione degli LSU, l'impressione è quella di un grande spreco di denaro pubblico -:
perché non venga verificata l'effettiva presenza degli studenti;
perché i locali per lo svolgimento dei corsi siano stati presi in affitto, invece di utilizzare i locali delle scuole statali, dotate pure di comode (e gratuite) aule auditorium;
con quali criteri siano stati selezionati tali locali, quali garanzie di sicurezza (adeguamento al decreto legislativo 626 del 1994, eccetera) e di trasparenza sono state richieste ai proprietari;
quanto siano costati tali affitti;
come mai, tra i locali presi in affitto, ci sia stato l'istituto Platone, scuola privata, oggi paritaria, presso la quale insegna e ha anche incarichi di responsabilità il vicesindaco della giunta Cammarata, il professor Bartolomeo Sammartino (l'organigramma dell'Istituto, come appare nel sito Internet, rivela che il professor Sammartino è responsabile dei dipartimenti attività extracurriculari);
che garanzie sono state offerte da quest'istituto;
se sembri al signor Ministro opportuno che la Gesip prenda in affitto locali della scuola privata, seppur paritaria, in cui il vicesindaco insegna e ha incarichi di responsabilità;
come mai, tra i locali prescelti, ci siano quelli del CISPE, in via Speciale, in cui ha sede anche il CETUS, di cui si occuparono nel 1999 i deputati di AN Tricoli, La Grua, Scalia e Briguglio con una mozione presentata all'assemblea regionale Siciliana: il CETUS infatti aveva avuto autorizzato dalla regione un corso di formazione per «operatore sociale di assistenza handicap», per diplomati, e i deputati volevano impegnare il governo regionale a chiedere al Ministero dell'istruzione, università e ricerca se tale titolo sarebbe stato assimilabile a quello di insegnante di sostegno;
come mai tra i locali prescelti ci siano stati quelli dell'Istituto Nervi di via Amedeo d'Aosta. Sul sito Internet del centro servizi amministrativi di Palermo (ex provveditorato agli studi) si trovano tutte le scuole non statali, anche quelle non paritarie, ma in quell'elenco l'Istituto Nervi risulta aver sede in via Duca della Verdura n. 63. L'indirizzo di tale Istituto non appare neanche sull'elenco telefonico di Palermo;
come mai la Gesip ha preso in affitto i locali di una scuola fantasma e come ha fatto ad individuarla e ad averne la disponibilità;
se corrisponda a verità che tali locali sono appartenuti a Gioacchino Pennino, l'ex colletto bianco di Cosa Nostra, oggi collaboratore di giustizia ed, in seguito, tra la fine degli anni '80 e i primissimi anni '90, furono sede di una scuola privata, di quelle convenzionate con il comune, per il cosiddetto ricovero a semiconvitto, che
se la Gesip e Italia Lavoro siano a conoscenza del fatto che, a seguito del riscontro di irregolarità, tale Istituto è stato chiuso dal dirigente del centro servizi amministrativi di Palermo il 24 maggio 2002;
con che criteri siano stati prescelti i formatori.
(3-01282)
la decisione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di procedere per l'anno scolastico 2002/2003 al taglio di 1.185 posti di insegnamento in Lombardia sta determinando grandi e gravi disagi ai danni delle famiglie e del corpo docente;
la decisione appare del tutto immotivata in considerazione dell'aumento previsto per il prossimo anno scolastico di circa 12 mila nuovi alunni;
ciò si ripercuote negativamente sul territorio come nel caso della città di Sesto San Giovanni;
in alcune scuole statali della città ed in particolare per quanto concerne la scuola media Forlanini, istituto comprensivo Rovani, la dirigente scolastica ha richiesto per l'anno 2002/2003 sei classi a tempo prolungato;
a causa dei tagli sono state concesse solo 5 classi creando un grave disagio alle famiglie che hanno scelto l'istituto in considerazione della validità della proposta educativa del tempo prolungato;
vengono ipotizzati in alternativa solo servizi a pagamento in netto contrasto con la garanzia del diritto allo studio;
la stessa amministrazione comunale di Sesto San Giovanni ha chiesto un intervento del ministero ad oggi senza risposta -:
quali iniziative intenda adottare con la massima urgenza il Governo al fine di non procedere al taglio dei posti di docenza come richiesto dalle organizzazioni sindacali e garantire il diritto allo studio per studenti e famiglie di Sesto San Giovanni consentendo per l'istituto Forlanini di avere come richiesto le sei classi a tempo prolungato.
(5-01165)
i profili di inquadramento del personale ATA transitato dagli enti locali sono stati attribuiti in ragione di quanto disposto dal decreto ministeriale n. 184 del 1999;
l'articolo 3, comma 1, dell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2000 dispone che gli inquadramenti definitivi devono essere disposti in base alla tabella A) allegata al predetto accordo per il personale ATA degli enti locali passato allo Stato;
detta tabella differisce da quella analoga allegata al decreto ministeriale n. 184 del 1999;
i disposti inquadramenti risultano oltremodo penalizzati per coloro che ricoprivano il profilo di capo-bidello (nell'ente locale) cui è stato attribuito il profilo di «collaboratore scolastico»;
pare del tutto illogico la penalizzazione arrecata ai collaboratori scolastici, anche in ragione dell'attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale cui detto personale si è sottoposto -:
se e quali iniziative intenda assumere in merito alla questione prospettata.
(4-03607)
in data 25 maggio 2000 il CIPE con proprio atto ha assegnato al ministero per l'istruzione, l'università e della ricerca la somma integrativa di 15 miliardi di lire sul fondo ex articolo 19 decreto legislativo n. 96 del 1993 «per le esigenze degli istituti di ricerca nel mezzogiorno»;
tale contributo - in particolare l'annualità 1999 - alla data odierna non è stato ancora erogato agli aventi diritto -:
quale sia lo stato dell'iter degli atti per la erogazione del succitato contributo.
(4-03609)
in virtù della riforma di cui alla legge 15 marzo 1997 n. 59, il dirigente scolastico può essere citato in ragione degli atti assunti quali espressione delle funzioni dirigenziali;
accade spesso che i dirigenti provvedano alla loro difesa mediante conferimento di mandato ad avvocati scelti nel libero foro, anche nei casi in cui è obbligatoria la difesa dell'Avvocatura dello Stato;
in base al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2001 n. 352, compete all'Avvocatura dello Stato la difesa di tutte le istituzioni scolastiche, dinnanzi alle autorità giudiziarie, ai collegi arbitrali, alle giurisdizioni amministrative e speciali;
la doppia difesa, fra l'altro, rischia di determinare la nullità di tutti gli atti compiuti in giudizio dal difensore privato e, soprattutto, rischia di generare una responsabilità erariale, laddove la non consentita difesa privata abbia comportato oneri assunti dall'istituzione scolastica;
l'unica ipotesi in cui è consentita la possibilità di scegliere il difensore privato ricorre nelle vertenze in cui possa profilarsi un conflitto di interesse con l'istituzione per cui l'Avvocatura generale dello Stato neghi l'autorizzazione all'Avvocatura distrettuale ed assumere la difesa del dirigente;
la materia è complessa ed è dunque meritevole di attenta considerazione da parte del Ministero della pubblica istruzione al fine di adeguatamente informare gli organi dell'autonomia -:
se, in punto difesa legale dei dirigenti scolastici, ed in ragione dei principi di autonomia che possano indurre a ritenere inapplicabile il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2001 n. 352, non ritenga di dover predisporre ed inviare a tutti i dirigenti scolastici una circolare illustrativa al fine di prevenire le ipotesi di doppia (ed inutile) difesa e di chiarire le ipotesi in cui è legittimo l'incarico affidato al legale privato.
(4-03613)
il comma 10, dell'articolo 8, della legge n. 370 del 1999 recita testualmente: «Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341; il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni; dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
la norma citata dispone, nelle intenzioni dell'interpellante, presentatrice dell'emendamento con cui è stato introdotto il citato comma alla legge n. 370 del 1999, approvato unanimemente dai gruppi politici, con il parere favorevole del Governo, l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori
il 23 dicembre 1999 il capo di gabinetto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in risposta alla richiesta di interpretazione dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999 fatta dalla Crui, ha più volte fatto ricorso al richiamo dell'autonomia universitaria, specificando che lo stesso ministero «non può svolgere compiti, quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie, che presuppongono funzioni di supervisione, se non di gerarchie, che al ministero non competono;
l'atto ispettivo presentato dall'interrogante nel febbraio del 2000 ha denunziato come l'avvio della procedura di annullamento del decreto rettorale, dell'università «La Sapienza», di inquadramento nel ruolo di ricercatore confermato del citato personale, ha messo in forte pericolo l'autonomia universitaria e, per tale motivo, è ancora pendente ricorso nel merito innanzi alla Corte costituzionale;
la legge n. 370 del 1999 varata unanimemente dal Parlamento italiano, è stata recentemente (ordinanza n. 262 del 2002) messa in discussione dalla Corte costituzionale, negando al Tar del Lazio remittente l'inquadramento nel ruolo di ricercatore confermato del personale laureato medico e odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria e sostenendo l'esistenza solo della «parziale coincidenza dei compiti didattici con i ricercatori confermati senza considerare l'attribuzione formale della ricerca scientifica; il tutto non prendendo in considerazione il contenuto dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 nonché l'elevatissima produzione scientifica di livello nazionale ed internazionale del personale tecnico-scientifico in questione;
la citata pronunzia additiva n. 262/2002 della Corte costituzionale non ha tenuto in nessuna considerazione né il parere favorevole al personale in questione, espresso dal Consiglio di Stato, II sezione affari normativi, né la favorevole sentenza del Tar di Catania né la volontà sovrana e chiarissima del legislatore;
la legge n. 4 del 1999 consente agli atenei di bandire entro un quinquennio i concorsi riservati per il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e pertanto risulta all'interrogante che sarebbero stati banditi circa 220 concorsi riservati in alcuni atenei, ma in molti sarebbero state escluse intere fette di personale con la conseguenza di una grande eterogeneità di comportamenti sull'intero territorio;
presso la facoltà di medicina dell'ateneo catanzarese sarebbero stati ammessi a partecipare a concorsi riservati previsti dalla legge n. 4 del 1999, tecnici laureati di 5a e 6a qualifica funzionale in virtù di una sospensiva del Tar del Lazio e gli stessi sarebbero stati nominati vincitori di concorso e ricercatori confermati, pur in pendenza del relativo giudizio di merito;
l'importante sentenza n. 103/77 della Corte costituzionale ha comportato il riconoscimento dell'inscindibilità dell'attività assistenziale con le attività di ricerca e di didattica per tutto il personale medico universitario;
per il personale in questione non è previsto aggravio di spesa poiché lo stesso gode già attualmente di un trattamento complessivo equiparato a quello dei ricercatori medici per il fatto di essere strutturato con funzioni assistenziali come dirigente medico;
da quanto sopra descritto appare chiara la situazione nella quale versa il personale laureato tecnico che è costretto a registrare comportamenti diversificati da parte degli atenei nei confronti di personale giuridicamente paritetico rispetto alla quantità ed alla qualità delle attività svolte -:
se non ritenga necessario ed urgente attivare strumenti utili a far applicare in maniera univoca in tutti gli atenei italiani la legge n. 4 del 1999 non solo per creare
(4-03617)