Allegato A
Seduta n. 168 del 2/7/2002


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(A.C. 2033-B - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti).

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.