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dalla cui consultazione è risultata una richiesta del pubblico ministero Boccassini nella quale si chiedevano i motivi che avevano spinto il gip di Perugia ad anticipare l'incidente probatorio, nonché le motivazioni a supporto e i motivi che rendevano necessaria la perizia;
dei detenuti nonché delle cose di appartenenza degli stessi, nel corso di una perquisizione generale sarebbero stati sequestrati oggetti regolarmente acquistati all'interno del carcere (ad es. forbicine con punte arrotondate), e alcuni indumenti sarebbero stati strappati dagli appositi ganci a muro che li sostenevano con una tale violenza da svellerli;
pace di Sala Consilina, ora ritornato all'ente di appartenenza mentre il cancelliere applicato dal Tribunale, una volta alla settimana, è in congedo;
Rho (Milano), che si è posto l'obiettivo di censire il fenomeno si ottengono i seguenti dati:
fare i conti con i danni inflitti alla propria economia, in questo caso volta all'ottenimento di un bene fondamentale per il suo sviluppo, come la casa, perde ogni riferimento alla propria effettiva cittadinanza;
abbiano attribuito a terzi, prima della apertura della stessa, il diritto al trasferimento della proprietà;
da notizie apparse sui maggiori quotidiani nazionali si è appreso che al Tribunale di Perugia, davanti al giudice per le indagini preliminari, nel corso di un incidente probatorio è stata depositata una perizia, richiesta dallo stesso gip, che avrebbe accertato evidenti manipolazioni nella bobina relativa all'intercettazione di una conversazione svoltasi nel bar «Mandara» tra i magistrati Francesco Misiani e Renato Squillante;
i difensori, come emerge da una dichiarazione resa alla stampa dall'avvocato Nicolò Ghedini, hanno chiesto di estrarre copia degli atti sopra descritti
in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il 7 maggio 2002, il procuratore della Repubblica di Milano, Gerardo D'Ambrosio ha affermato che «non si sa se c'è un originale o se quello che è stato depositato agli atti è esso stesso l'originale...» inoltre «l'originale potrebbe ancora venire fuori. Magari si trova ancora nelle mani della polizia» -:
se il Ministro sia a conoscenza delle notizie riportate sui giornali riguardo l'accertamento della manipolazione della bobina;
se le singolari iniziative del pubblico ministero Boccassini e le affermazioni contenute nell'intervista del procuratore della Repubblica di Milano non costituiscano una grave interferenza in un procedimento penale pendente presso altra e diversa Autorità Giudiziaria e su procedimenti penali su cui i due magistrati della procura di Milano non hanno alcuna competenza;
se, dato il tenore di tali iniziative del pubblico ministero Boccassini e delle suddette dichiarazioni rese dallo stesso procuratore della Repubblica di Milano, il Ministro non ritenga di verificare se detta procura non abbia intrapreso anomale iniziative che sovrapponendosi di fatto alle indagini in corso dinanzi alla Autorità Giudiziaria perugina, l'unica competente, non abbiano la conseguenza di integrare gravi violazioni sulla competenza e sull'autonomia e indipendenza non soltanto della magistratura ma dei singoli magistrati;
se ciò fosse vero, quale sia il giudizio del Ministro visto che tale iniziativa della procura della Repubblica di Milano costituirebbe una gravissima violazione disciplinare in quanto si tradurrebbe in un atto volto a controllare e ad interferire in un procedimento in corso presso altra Autorità Giudiziaria. In ogni caso ove oltre alla descritta rilevanza disciplinare dovessero concretizzarsi condotte penalmente rilevanti, se tale fatti non debbano essere attribuiti alla competenza e alla valutazione della procura di Brescia;
quali iniziative il Ministro intenda adottare in riferimento ai fatti narrati.
(2-00323)
«Antonio Leone, Fragalà, Lussana, D'Alia, Antonio Russo, Onnis, Leccisi».
in una lettera inviata all'interrogante il 4 marzo 2002, un detenuto ristretto presso la casa circondariale di Novara ha segnalato la situazione di disagio nella quale vivono i detenuti a causa di alcune disfunzioni presenti all'interno dell'istituto;
in particolare, in tale lettera viene denunciato il fatto che non viene offerta alcuna possibilità di confronto con la direzione del carcere che, anche a seguito di ripetute richieste di udienza da parte dei detenuti, non concede colloqui;
viene anche segnalato il trasferimento di alcuni detenuti iscritti al secondo anno di un corso biennale, nonostante il regolamento penitenziario preveda che debbano essere evitati i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti impegnati nei corsi di formazione professionale, nonché qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività;
inoltre - a quanto riferito all'interrogante - sarebbe impedita la regolare frequentazione dei corsi professionali ad alcuni iscritti, a causa della mancata concessione dell'autorizzazione necessaria;
malgrado le perquisizioni debbano essere effettuate con rispetto della dignità
in tale occasione, dal sottufficiale di servizio non sarebbe stata fornita alcuna spiegazione ai detenuti che chiedevano chiarimenti;
sono stati, inoltre, segnalati problemi nella ricezione di copie di quotidiani in abbonamento che, a differenza della corrispondenza normale - regolarmente recapitata -, vengono infatti rispedite al mittente, nonostante il detenuto abbonato sia presente nell'istituto di pena -:
di quali informazioni il Ministro disponga su quanto esposto in premessa;
quali provvedimenti intenda adottare per migliorare il rapporto tra i detenuti e la direzione della casa circondariale di Novara, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento penitenziario, e più in generale, per risolvere le disfunzioni che caratterizzano l'istituto di pena.
(5-00920)
da quanto riferito da organi di stampa si apprende che il pubblico ministero presso il tribunale di Patti, dottoressa Paola Morelli, avrebbe richiesto l'archiviazione nei confronti del Sindaco di Capo d'Orlando (Messina), Roberto Vincenzo Sindoni, per il reato di turbativa d'asta e di abuso, in relazione ad un'inchiesta riguardante l'appalto per i cosiddetti «frangiflutti d'oro»;
la ragione della suddetta richiesta di archiviazione per «insussistenza del fatto» non risiederebbe nella verifica di un fragile supporto probatorio, bensì nella «scomparsa» della documentazione a sostegno della prospettazione accusatoria;
sul fatto oggetto di verifica penale, erano intervenute sia le denunce dell'associazione Lega Ambiente sia le puntuali relazioni dell'allora prefetto di Messina dottor Renato Profili;
in verità, l'anomalia segnalata - ovvero la sparizione o soppressione di rilevanti atti d'indagine - non è l'unico caso verificatosi presso l'ufficio della Procura della Repubblica di Patti: si cita, ad esempio, l'inchiesta attualmente pendente presso la Procura della Repubblica di Catania (procedimento n. 5238 del 1999 R.G.n.r.) che riguarda proprio, tra gli altri indagati, il procuratore capo di Patti dottor Giuseppe Gambino in relazione alla «scomparsa» di determinati verbali e rilevanti atti di indagine aventi ad oggetto sempre vicende collegate allo scenario politico-imprenditoriale di Capo d'Orlando, e segnatamente ai due gruppi di potere riconducibili alle famiglie del suddetto Vincenzo Sindoni e del suo presunto «avversario» signor Luciano Milio -:
quale giudizio dia il Ministro interrogato dei fatti descritti;
se non si intenda disporre, come provvedimento urgente, una ispezione ministeriale presso gli uffici della procura del tribunale di Patti.
(4-02871)
da qualche giorno, presso l'ufficio del giudice di pace di Sala Consilina, con provvedimento del giudice di pace con funzioni di coordinatore, avvocato Pompeo Marino, sono sospese a tempo indeterminato tutte le udienze;
la causa della sospensione delle udienze è la mancanza dei cancelliere, considerato che il ruolo è stato ricoperto, sino a qualche giorno fa, da un dipendente del comune di Sassano, provvisoriamente distaccato presso l'ufficio del giudice di
dall'inizio dell'anno ad oggi risultano iscritte al ruolo ben quattrocento cause civili e che nessuna di questa potrà essere discussa sino a quando non sarà assegnato il nuovo cancelliere -:
se e quali provvedimenti intenda adottare per porre fine a questa grave situazione e per far si che l'ufficio del giudice di pace di Sala Consilina possa riprendere, finalmente, a lavorare a pieno regime.
(4-02882)
l'Ufficio Unep presso il tribunale di Nocera Inferiore versa, ormai da mesi, in un gravissimo stato. In particolare il già ridotto organico, a seguito di alcuni trasferimenti di ufficiali giudiziari, è stato ulteriormente impoverito;
attualmente, risultano impiegati presso l'ufficio Unep del tribunale di Nocera Inferiore soltanto tre ufficiali giudiziari il che, in considerazione di un bacino d'utenza di oltre trecentomila abitanti, equivale alla totale paralisi delle esecuzioni in tutto il circondario del tribunale di Nocera Inferiore -:
se e quali provvedimenti intenda adottare per porre fine a questa grave situazione e per far si che l'ufficio Unep del tribunale di Nocera Inferiore possa riprendere, finalmente, a lavorare a pieno regime.
(4-02883)
il nostro ordinamento presenta una gravissima lacuna: l'assoluta mancanza di tutela del cittadino che acquista la casa in costruzione in caso di fallimento del costruttore;
la drammaticità delle conseguenze è chiaramente evidente per chiunque ne sia stato coinvolto, ma è facilmente intuibile anche a coloro che hanno avuto la fortuna di non averne esperienza;
c'è da chiedersi se si tratti di un evento talmente raro da giustificare la disattenzione del legislatore;
la media di questi fallimenti è di 1.500 secondo quanto risulta dalla pubblicazione dell'ISTAT «Statistiche giudiziarie civili»;
la durata media della gestione di un fallimento è di oltre 6 anni e si è stimato il coinvolgimento medio per fallimento di circa 20 famiglie. Si tratta di una stima prudenziale ottenuta riducendo della metà la media del campione rilevato direttamente;
ne consegue uno scenario che vede in essere 9000 fallimenti e 200.000 famiglie coinvolte;
i danni sociali dei fallimenti immobiliari tra il 1995 e il 1998 evidenziano una progressione del numero di fallimenti nel settore edile sulla base dei dati ISTAT, quindi ufficiali, a oggi disponibili, riferiti alle costruzioni (10.943), all'edilizia e genio civile (6091), all'installazione di impianti per l'edilizia (2326) e, infine, alla voce «altri lavori» (2526);
val la pena di sottolineare il dato secondo il quale il settore dell'edilizia e genio civile copre molto più della metà del totale dei fallimenti, ed inoltre la media annua dei fallimenti, rispetto ad un totale di 6091 del settore, è pari a 1.522,75;
la durata dei fallimenti è un altro dato importante per arrivare a una cifra attendibile riguardo al numero dei fallimenti e al danno sociale che essi procurano. A tale proposito, la durata media dei fallimenti è di 6,31 anni, mentre la stima dei fallimenti in essere è di 9.610;
se si applicano ai dati ufficiali i risultati del monitoraggio svolto dai CO.NA.FI. (coordinamento nazionale comitati vittime fallimenti immobiliari Via Pace 47 - 20017
a) media famiglie coinvolte: 45;
b) numero fallimenti: 116;
c) numero famiglie: 5.181;
d) totale famiglie coinvolte media: 429.225;
la cifra appena sopra riportata descrive un fenomeno di dimensioni catastrofiche. Si ricorda che si sta parlando di nuclei famigliari non di singole persone, i disagi si dovrebbero, quindi, distribuire ed estendersi a un numero di cittadini che andrebbe almeno triplicato;
la stima il più possibile prudenziale deriva dalla media tra le punte estreme del fenomeno, vale a dire i casi in cui in un fallimento vengono coinvolte 500 o più famiglie, così come i casi in cui le famiglie sono sotto la decina. In particolare, si avrebbe:
a) media rettificata (eliminando i dati estremi): 39;
b) numero fallimenti: 112;
c) numero famiglie: 4.378;
d) totale famiglie coinvolte applicando la media rettificata: 375.653;
e) stima prudenziale:....;
f) media famiglie coinvolte/fallimento: 20;
g) totale famiglie coinvolte dal 1995 al 2000: 192.203;
anche procedendo in modo così prudente la cifra che ne risulta denuncia una realtà le cui proporzioni reali non sono mai state rilevate e prese in considerazione da nessun soggetto, istituzionale, sociale o economico;
basterebbe paragonare le 192.203 famiglie senza casa agli effetti di una delle tante alluvioni che si susseguono periodicamente nel nostro paese. Lo stato di emergenza viene dichiarato, giustamente, in territori che vedono il coinvolgimento di famiglie che rimangono senza casa per numeri che spesso non superano le migliaia;
nel caso dei fallimenti questo numero si avvicina alle dimensioni di un vero e proprio terremoto, questa volta però scatenato non dalla natura ma dall'incuria e dall'arretratezza legislativa;
con riferimento ai valori economici in gioco, occorre rilevare che il fallimento è distruzione di ricchezza e dilapidazione di risorse, prima di tutte il risparmio delle famiglie che in Italia in larghissima parte viene utilizzato proprio per l'acquisto della prima casa. A questo proposito il calcolo andrebbe fatto non solo sulla quantità di soldi versati dai promissari acquirenti come anticipo del prezzo totale della casa, ma sul valore stesso dell'immobile così come viene concordato nel compromesso o nel rogito. In particolare, ipotizzando un valore medio delle case di 150 milioni (molto al di sotto, quindi, del valore di mercato effettivo), moltiplicato per il numero di famiglie coinvolte la cifra è di dimensioni simili a quelle di una vera e propria manovra finanziaria (28.830 miliardi di lire);
a fronte di questi dati, mai sottoposti all'attenzione degli analisti, ci si chiede se le dimensioni del problema non superino largamente la soglia dell'emergenza e non rappresentino una vera e propria bomba economico-sociale sospesa sulla testa dei cittadini, di ogni cittadino, pronta ad esplodere su chiunque indistintamente;
a differenza di altri rischi sociali, per i quali si sono previsti, nel corso dell'evoluzione socio-economica della nazione, correttivi e sistemi di protezione, nei confronti dei rischi derivanti dai fallimenti immobiliari il legislatore è stato totalmente assente, mancando qualsiasi tutela del cittadino coinvolto suo malgrado in dinamiche societarie ed economiche nelle quali non può essergli ascritta alcuna responsabilità;
in altre parole, viene meno il legame di coesione sociale e la famiglia, che deve
pendono presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica numerosi progetti di legge (A.C. n. 38 presentata il 30 maggio 2001, A.C. n. 1802 del 19 ottobre 2001, A.S. n. 684 del 26 settembre 2001 e A.S. n. 782 del 25 ottobre 2001), quasi identici nei contenuti (si veda il testo presentato dal gruppo Alleanza nazionale al Senato e dal gruppo DS alla Camera), tuttavia i punti che seguono sono ad avviso fondamentali per una riforma ed una tutela delle vicende così tragiche sopra descritte:
a) eliminazione del limite di tutela ai soli casi di prima abitazione, poiché si tratterebbe di una ipotesi di lesione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito senza distinzioni. Si tratta di un provvedimento diretto a tutelare non già la semplice proprietà privata immobiliare bensì, il risparmio in tutte le sue forme soprattutto nella proprietà immobiliare;
b) modifica dell'articolo 72 della legge fallimentare, previa attribuzione al promissario acquirente, anziché al Curatore fallimentare, della facoltà di scelta in ordine alla stipula o allo scioglimento del contratto di vendita;
c) attribuzione del privilegio speciale al credito del promissario acquirente che opti per la risoluzione del preliminare, con prevalenza sulle ipoteche iscritte sull'immobile in questione, anche se iscritte precedentemente la stipula del preliminare. Le banche ben possono chiedere altre forme di garanzia a fronte di finanziamenti effettuati a favore delle «imprese» costruttrici (fideiussioni, eccetera);
d) attribuzione del diritto al frazionamento del mutuo e dell'ipoteca in favore del promissorio acquirente che opti per la stipula dell'atto definitivo di vendita;
e) nullità dell'iscrizione ipotecaria nelle ipotesi di valori cauzionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, superiori rispetto al valore reale dell'immobile accertato giudizialmente;
f) obbligo di frazionamento del mutuo e dell'ipoteca contestuale alla stipula dell'atto di vendita;
g) possibilità di acquisto graduale dell'immobile in costruzione, a mezzo di successivi atti pubblici graduati;
h) divieto di utilizzare lo strumento del titolo cambiario come strumento di pagamento, stante le caratteristiche della astrattezza del titolo;
i) costituzione di un fondo per le famiglie già colpite direttamente ed indirettamente dal fallimento del costruttore-venditore;
sarebbe in particolare auspicabile l'adozione di un decreto-legge, attesa, ad avviso dell'interrogante, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse all'attuazione dei procedimenti di espropriazione di beni immobili nell'ambito delle procedure concorsuali;
a tale proposito, il provvedimento di urgenza potrebbe stabilire:
a) i procedimenti di vendita di beni immobili, attuati nell'ambito di procedure concorsuali, cui siano state assoggettate imprese o cooperative edilizie, siano sospesi per un periodo di nove mesi;
b) la nullità delle iscrizioni ipotecarie nelle ipotesi, accertate giudizialmente, di valori cauzionali, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, superiori rispetto al valore reale dell'immobile e la sospensione dovrebbe riguardare anche i procedimenti di vendita che, in pendenza di procedure concorsuali o esecutive, siano stati promossi dagli istituti di credito fondiario e si applicherebbe soltanto ai procedimenti di vendita, per i quali non sia stata ancora disposta l'aggiudicazione o l'assegnazione, aventi ad oggetto beni immobili, sui quali gli enti assoggettati alla procedura concorsuale
c) dovrebbe comunque essere consentita ai terzi la possibilità di invocare la sospensione, notificando all'organo preposto alla amministrazione del patrimonio dell'ente assoggettato a procedura, i documenti contrattuali che comprovano l'attribuzione in loro favore del diritto al trasferimento della proprietà e, ove i terzi che avessero acquisito il diritto al trasferimento della proprietà, formulassero rinuncia alla sospensione, con dichiarazione notificata all'organo preposto alla amministrazione del patrimonio dell'ente assoggettato a procedura, il procedimento di vendita avrebbe regolare corso -:
quale sia la posizione del Ministro interrogato in ordine alle problematiche descritte in premessa e se, al fine di ottenere una sollecita risoluzione delle connesse vicende, non ritenga di promuovere l'adozione, da parte del Governo, di un apposito provvedimento di urgenza.
(4-02891)