TESTO AGGIORNATO AL 9 MAGGIO 2002
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hanno presentato idee di iniziativa economica ritenute degne di fiducia per serietà e prospettive di successo;
svolgimento delle funzioni attribuite ai dipartimenti del Ministero delle finanze presenti sul territorio nazionale;
finanziaria per il 2002, risulta incomprensibile e penalizzante -:
previsto dall'articolo 32 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), che esonera le associazioni e le società dilettantistiche sportive dall'obbligo dei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate per gli incassi di attività svolte, sostituendoli con certificazioni dei proventi;
la holding «Sviluppo Italia», società controllata dal Ministero del tesoro, ha deciso di sospendere «fino a data da destinarsi» i corsi di formazione finalizzati alla concessione dei cosiddetti prestiti d'onore del valore di 26 mila euro, di cui il 60 per cento a fondo perduto;
la formula del prestito d'onore è stata introdotta nel 1998, con i Governi di centrosinistra, e ha dato significativi risultati nel corso di questi anni in termini di nuovi posti di lavoro per giovani soprattutto del Mezzogiorno;
dal 1998 ad oggi, infatti, sono stati creati nel Mezzogiorno oltre 33 mila posti di lavoro grazie allo strumento del prestito d'onore;
il prestito d'onore prevede un finanziamento a fondo perduto fino ad un massimo di 16 mila euro ed un prestito agevolato fino ad un massimo di 11 mila euro da restituire in 5 anni;
i prestiti vengono concessi ai giovani disoccupati ed aspiranti imprenditori che
sulla base di indiscrezioni apparse sugli organi di informazione il nuovo management di Sviluppo Italia, che proprio in questi giorni aveva predisposto l'avvio delle lezioni propedeutiche al rilascio del prestito, per diecimila persone, la quasi totalità del sud, ha deciso di sospendere i corsi per verificare se vi siano risorse economiche adeguate per il prosieguo dell'esperienza;
cronache di stampa riportano allusioni fatte dalla nuova dirigenza verso chi li ha preceduti sulla disponibilità delle risorse per rispondere alle domande pervenute;
nel corso dell'ultima legge finanziaria si è proceduti ad un rifinanziamento della esperienza del prestito d'onore in considerazione della sua efficacia come strumento di politica attiva del lavoro -:
in base a quali motivazioni si è proceduti alla sospensione dei corsi finalizzati alla concessione del prestito, e quali iniziative intenda promuovere celermente affinché venga fatta chiarezza al fine di non paralizzare l'attività legata a questo strumento che ha consentito la creazione di migliaia di posti di lavoro.
(3-00935)
il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che ha definito non deducibili i versamenti volontari versati dalle casalinghe, colpisce solo le 4026 contribuenti del Trentino-Alto Adige/Sudtirol, di cui 1.548 in provincia di Trento, perché l'agenzia delle entrate sostiene che il loro fondo, istituito da una legge regionale, è di natura integrativa e non attuativa della legge nazionale;
una motivazione poco comprensibile e che per le casalinghe di Trento e Bolzano risulterà essere fonte di una notevole perdita economica, visto che il mancato risparmio oscillerà dai 100 ai 500 Euro per ogni iscritta, a seconda del versamento e del reddito del marito;
molti patronati che avevano iniziato a preparare le dichiarazioni dei redditi dei propri assistiti con il vecchio sistema hanno dovuto sospendere le operazioni in attesa che la situazione risulti più chiara;
è palese la disparità di trattamento operata dal Ministero tra contribuenti della stessa fattispecie che effettuano versamenti di contributi volontari per gli stessi fini, seppure a fondi previdenziali diversi in base alla diversa appartenenza territoriale;
inoltre, la natura dei versamenti non è integrativa ma previdenziale, andando a sostituire una rendita pensionistica -:
quali iniziative intenda assumere affinché sia definita più chiaramente la posizione del ministero nei confronti dei versamenti volontari versati dalle casalinghe del Trentino-Alto Adige/Sudtirol;
quali provvedimenti intenda assumere al fine di arrivare ad una modifica normativa o ad una pronuncia ministeriale, che potrebbe essere fatta anche attraverso un'integrazione delle istruzioni della dichiarazione dei redditi, che tuteli le casalinghe del Trentino-Alto Adige/Sudtirol e ponga fine al trattamento di disparità nei confronti di queste ultime rispetto al territorio nazionale.
(5-00898)
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», all'articolo 57, ha previsto l'istituzione delle agenzie fiscali, tra cui quella del demanio, per lo
le competenze del demanio relative alla provincia di Massa Carrara sono state attribuite all'Agenzia del demanio di Livorno, creando un notevole disagio ai cittadini residenti a Massa Carrara che, per qualsiasi operazione presso l'Agenzia devono compiere un percorso lungo;
in particolare, per l'acquisto di alcuni immobili di proprietà demaniale situati a Massa, è stato richiesto agli acquirenti di recarsi, per la stipula dei contratti, presso la sede dell'Agenzia del demanio di Livorno, dopo un accordo della stessa Agenzia con il Consiglio notarile;
questo crea comprensibili disagi e costi aggiuntivi alle famiglie dei possibili acquirenti, che non solo devono recarsi a Livorno per la stipula del contratto, ma sono altresì obbligati a farsi rappresentare legalmente in quella stessa città, ledendo in questo modo l'autonomia di scelta delle persone interessate;
in data 15 ottobre 2001 avevo indirizzato una lettera alla Direttrice dell'Agenzia dei demanio di Livorno, sollevando la questione e chiedendo una possibile soluzione ai disagi dei cittadini di Massa interessati all'acquisto degli immobili in oggetto, utilizzando eventualmente allo scopo altre strutture del territorio, in appoggio, per lo svolgimento delle pratiche di compravendita;
con la risposta della direttrice dell'Agenzia del demanio di Livorno, in data 10 novembre 2001 mi è stato comunicato che è stata prevista la possibilità che un funzionario dell'Agenzia possa spostarsi solo in casi particolari (anziani, portatori di handicap, eccetera) -:
se non ritenga opportuno, nel particolare caso riportato, di consentire lo svolgimento della compravendita degli immobili del demanio siti nella città dì Massa nella stessa città, evitando così ai possibili acquirenti disagi e costi, aggiuntivi.
(5-00900)
l'articolo 3, comma 9, nonché l'articolo 5, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 388 (legge finanziaria 2002) prevedono la redazione di una perizia giurata di stima, redatta da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori contabili per la determinazione del patrimonio netto dell'impresa, in funzione della valutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o dell'aggiornamento del valore di acquisto di partecipazioni non quotate;
l'articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 prevede tra le funzioni primarie degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali, oltre alla competenza in materia di «direzione, amministrazione, gestione, contabilità, curatela e consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti», nonché la tenuta dei bilanci e della contabilità delle medesime aziende (lettere a) e f) del comma 1), anche la piena competenza per «tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;» (lettera e) del comma 1;
pertanto l'esclusione dei componenti dell'albo dei dottori agronomi e forestali dalla possibilità di redigere le perizie giurate di stima per le imprese agricole o di trasformazione utilizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli e forestali, previste dagli articoli 3 e 5 della legge
se non intenda emanare disposizioni interpretative del combinato disposto delle due leggi (articolo 3, comma 9 e articolo 5, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 388; articolo 2 comma 1, lettere a), e) ed f) della legge 7 gennaio 1976, n. 3), al fine di consentire ai dottori agronomi e forestali di redigere le stime in oggetto, limitatamente alle imprese agrarie, zootecniche e forestali ed alle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti.
(4-02849)
le associazioni dei contribuenti e gli operatori della giustizia tributaria hanno accolto con grande trepidazione e scetticismo la notizia dei repentini e recenti arresti giurisprudenziali con i quali la Corte di cassazione - sezione tributi - ha ravvisato l'inammissibilità dei ricorsi depositati nelle Segreterie delle Commissioni tributarie mediante servizio postale (sentenze n. 8829 e n. 11781 del 3 aprile 2001);
la sanzione della inammissibilità appare ancor più incomprensibile (specie laddove è la stessa legge a consentire ai ricorrenti - per i contenziosi di importo minore - di difendersi personalmente e senza il patrocinio di studi professionali abilitati), laddove si finisce con il rendere obbligatorio il deposito dei ricorsi nella forma della consegna personale alla segreteria delle Commissioni adite e quindi con l'aggravio delle spese di viaggio per l'accesso al capoluogo di provincia o di regione per la materiale costituzione in giudizio e con la perdita del reddito della giornata lavorativa occorrente per il compimento del deposito, anziché con la più semplice modalità della spedizione postale a mezzo plico raccomandato arrecante il solo onere di accedere all'Ufficio postale più comodo, magari ubicato nei pressi del domicilio del ricorrente medesimo;
illuminante appare la testimonianza al riguardo resa dal procuratore generale presso la Suprema Corte - dottor Franco Morozzo della Rocca -, il quale, in un suo scritto pubblicato alle pagine 327-337 della Rassegna Tributaria n. 1/2002, ha affermato che presso la Commissione tributaria provinciale di Roma (in seno alla quale Egli ha operato) nessun addetto alla segreteria ha mai chiesto e verificato le modalità di deposito delle migliaia di ricorsi pendenti e che nessuno ha mai chiesto l'esibizione di deleghe in possesso di incaricati privi o non privi dello ius postulandi e nessuno ha mai identificato le generalità dei depositanti, il tutto con il corollario della possibilità della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi pendenti, inammissibilità che discenderebbe dal configurarsi del deposito come attività «negoziale» e non come semplice attività materiale (all'evidenza quest'ultima qualificazione dell'adempimento «deposito» è ben compatibile con la spedizione a mezzo servizio postale):
si impone, ad avviso dell'interrogante, l'avvio ad opera del Governo di una regolamentazione dell'istituto del deposito dei ricorsi tributari mediante apposita regolamentazione, da emanarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988 -:
se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interrogato;
se non si ravvisi l'esigenza dell'avvio degli adempimenti per l'emanazione di normativa di rango secondario, volta alla procedimentalizzazione delle modalità di ricezione - da parte delle segreterie delle Commissioni tributarie - dei ricorsi depositati o pervenuti a mezzo plico raccomandato A.R. senza busta.
(4-02859)
il 7 marzo 2002 il Consiglio dei ministri ha dato il via libera ad un regolamento,
queste misure consentiranno la semplificazione di adempimenti procedurali burocratici e contabili ad organismi che operano sostanzialmente senza scopo di lucro;
da detto regolamento sono state escluse le seimila associazioni pro loco italiane, che in varie occasioni avevano richiesto di poter usufruire di tali agevolazioni nella organizzazione di manifestazioni di loro competenza, sia per ragioni di costo che di praticità;
infatti le pro loco organizzano manifestazioni quasi esclusivamente all'aperto, con più punti di accesso, e quindi con una difficoltà anche pratica di utilizzare i misuratori fiscali invece degli attuali biglietti di ingresso reperibili presso la Siae, che consentono comunque il controllo fiscale delle manifestazioni e sono più pratici;
inoltre, molte associazioni pro loco effettuano poche manifestazioni con 2 biglietti di ingresso, per cui la spesa che dovranno sostenere per dotarsi del misuratore fiscale rischia di farle rinunciare ad ogni iniziativa;
la richiesta delle pro loco è anche giustificata dal fatto che la loro attività non si svolge per scopi di lucro ma gli eventuali ricavi sono reimpiegati nella promozione dei turismo e quindi nell'interesse generale del luogo;
in sede di esame della legge finanziaria per il 2002 il Governo si era impegnato a rivedere la normativa relativa alle pro loco, accogliendo come raccomandazione l'ordine del giorno 9/1984/149, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2001, con cui si chiedeva di escludere tali associazioni dall'obbligo dei misuratori fiscali -:
se il Ministro non ritenga opportuno estendere il regime già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche con il regolamento del 7 marzo 2002 alle pro loco, escludendo anche queste associazioni dall'obbligo dei misuratori fiscali, che reca gli aggravi sopra descritti.
(4-02861)