Allegato B
Seduta n. 134 del 19/4/2002


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ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzioni in Commissione:

La I Commissione,
premesso che:
la legislazione in materia di rilascio di porto di pistola per difesa personale agli ufficiali delle forze armate dello Stato, a cura dei competenti uffici di polizia amministrativa delle prefetture, è applicata sulla base di parametri assai discrezionali e poco omogenei;
l'articolo 75 del T.U.L.P.S. (regio decreto n. 635 del 1940) stabilisce che: «Agli Ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda, può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato deve essere corredata da un certificato del comandante di Corpo o del capo ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente»;
l'interpretazione discrezionale del dettato normativo di cui sopra (facoltà di concedere), effettuata dai vice Prefetti Ispettori, i dirigenti di settore (Polizia Amministrativa) cui i Prefetti delle varie province delegano la trattazione e la valutazione delle istanze prodotte dai cittadini in materia di licenze di porto d'armi, determina, spesso, una illegittima disparità di trattamento tra cittadini di pari «status giuridico» (gli Ufficiali delle Forze Armate) da parte dell'Amministrazione dell'Interno, contraria ai principi della Carta Costituzionale e basata, esclusivamente, sul diverso tipo di discrezionalità esercitata dalle prefetture che ricevono l'istanza. Infatti, mentre per alcuni Ufficiali è sufficiente produrre la documentazione prevista dall'articolo 75 T.U.L.P.S. (attestato di servizio) per altri, con interpretazione ai limiti estremi del dettato normativo, è richiesta una attestazione di «dimostrato bisogno» che, peraltro, riguarda le situazioni personali e professionali rientranti nell'articolo 42 del T.UL.P.S. (regio decreto n. 773 del 1931);
l'interpretazione discrezionale, in senso fortemente restrittivo, della previsione normativa di cui all'articolo 75 T.U.L.P.S. si dimostra carente in termini di giusta tutela degli appartenenti alla categoria in questione e sensibilmente disallineata rispetto a quanto applicato negli altri Paesi della Nato;
le disposizioni di cui all'articolo 75 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n, 635 si applicano agli Ufficiali delle Forze Armate in ragione del loro status giuridico e non sono assoggettabili ad alcuna delle disposizioni relative al dimostrato bisogno di portare l'arma;
l'attività di valutazione dei Prefetti è riconducibile esclusivamente all'accertamento dell'assenza di condanne penali a carico degli interessati;

impegna il Governo

a dare pronta e completa attuazione al principio enunciato nell'articolo 75 T.U.L. P.S. a favore degli Ufficiali delle Forze Armate dello Stato provvedendo, a mezzo di apposito decreto, all'eliminazione delle note ministeriali in contrasto e a subordinare la concessione della licenza di porto di pistola per difesa personale agli appartenenti alla categoria in questione, unicamente al possesso dei seguenti requisiti di legge: a) assenza di carichi penali; b) idoneità al servizio militare incondizionato; e) nulla osta del Comando di appartenenza.
(7-00104)«Menia, Ascierto».

La II Commissione,
premesso che:
non vi sono nel nostro ordinamento strumenti adeguati di tutela per gli acquirenti di immobili che incorrono in una procedura fallimentare; l'ordinamento


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vigente tutela solo chi abbia conseguito la proprietà dell'immobile già costruito ma non tutela adeguatamente gli acquirenti che si associano in cooperativa o si rivolgono ad un costruttore per ottenere l'alloggio;
in questa drammatica situazione si trovano attualmente circa 200 mila famiglie le quali hanno perduto i risparmi di una vita;
la nostra Costituzione, con l'articolo 47, prescrive di tutelare «il risparmio in tutte le sue forme» e favorire «l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione»;
occorre dunque agire su due piani: quello delle modifiche del nostro diritto fallimentare e quello della solidarietà sociale, stante la particolare rilevanza del bene casa, che deve prevedere un indennizzo sia pure parziale del danno subito dalle famiglie in questione;
l'AC 38 d'iniziativa dei deputati Duilio (Margherita-DL) ed altri, per conferire una Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, al quale è stato abbinato l'AC 2256 Carli, Magnolfi (DS) ed altri, Disposizioni in materia di tutela della compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione, ha iniziato il suo iter presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati; tale proposta di legge ha raccolto il sostegno di esponenti parlamentari della maggioranza e delle opposizioni, e prevede una modifica delle norme fallimentari;
altri parlamentari della maggioranza e delle opposizioni hanno presentato numerose proposte in tal senso (tra le altre: AS 684 - Bucciero (AN) ed altri Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione; AS 880 - Carrella (Verdi) - Norme per la tutela del risparmio popolare: provvidenze in favore di coloro che hanno subito danno in occasione dell'acquisto della prima casa; AS 1185 - Maconi (DS) - Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo; AC 1877 - Vendola (PRC) ed altri - Norma per la tutela degli acquirenti di unità immobiliari ad uso abitativo e interventi di sostegno in favore degli acquirenti della prima casa in caso di fallimento del venditore, segno evidente di un'attenzione e di una volontà parlamentare di intervenire su questa materia;
peraltro il Governo ha predisposto una bozza di riforma complessiva del diritto fallimentare ed ha istituito una commissione presso il ministero della giustizia;
è necessario in particolare intervenire a favore:
a) degli acquirenti di case che hanno perso definitivamente il bene, a seguito dell'avvenuto acquisto all'asta di quest'ultimo, prevedendo un risarcimento;
b) dei futuri acquirenti, per i quali occorrerà prevedere garanzie aggiuntive, quali fideiussioni che vengano escluse o per lo meno privilegiate rispetto all'asse fallimentare;

impegna il Governo:

a prendere iniziative ai fine di istituire un Fondo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, che a loro volta possono concorrere al finanziamento degli interventi, per indennizzare parzialmente del danno subito i promissori acquirenti (titolari del preliminare di vendita), degli alloggi destinati a prima casa di abitazione allorché l'acquisto della proprietà dell'immobile non sia avvenuto per il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata o la gestione commissariale della cooperativa edilizia e dell'impresa costruttrice, nonché gli acquirenti della prima casa che hanno subito pregiudizio grave in conseguenza delle procedure sopra citate.
(7-00103)
«Lucidi, Magnolfi, Vigni, Duilio, Abbondanzieri, Sandri, Raffaella Mariani, Realacci, Pistone».


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La XIII Commissione,
premesso che:
i divieti all'utilizzo delle reti derivanti per il pescespada, introdotti col regolamento CE n. 1239/98, e le restrizioni alle reti ferrettare introdotte dal medesimo regolamento e rafforzate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 ottobre 1998;
la crescita esponenziale delle flotte extraeuropee che esercitano l'attività sulle medesime risorse e nelle medesime zone di pesca, peraltro senza alcuna regola, che vanifica ogni e qualsiasi presunta ricaduta ambientale per effetto dei divieti, a solo danno della bilancia commerciale europea e dell'occupazione nel settore della pesca;
il Governo italiano ha assunto un atteggiamento passivo nei confronti delle decisioni assunte in sede comunitaria, evitando qualsiasi presa di posizione politica rispetto ad una ipotesi di moratoria;
il Governo, ignorando che la Commissione Europea ha segnalato la mancanza «di robuste prove scientifiche sulla riduzione di catture accidentali di specie protette e sulla efficacia di dispositivi tesi alla mitigazione del problema», e l'assenza «di nuove informazioni che possano permettere di riaprire la discussione sulla questione», ha rinunciato a difendere la categoria colpita dai divieti attraverso l'acquisizione di dati scientifici comprovanti la sproporzione tra i divieti imposti ed il rischio di danneggiare la fauna marina (in contrasto col principio precauzionale sancito dalla Commissione CE con comunicazione del 2 febbraio 2000) omettendo l'effettuazione delle ricerche scientifiche pur enunciate con decreto ministeriale 23 maggio 1997 e 3 maggio 1999;
si registrano gravi omissioni anche da parte dell'Unione Europea, che ha mancato di inserire nella Decisione CE del 28 aprile 1997 alcuni punti fondamentali dell'Accordo sulle reti derivanti siglato tra Governo italiano e forze economiche e sociali il 24 luglio 1996, ed in particolare il reperimento di fondi aggiuntivi per l'attuazione di un Piano volontario di riconversione (poi divenuto di fatto obbligatorio a seguito dei nuovi divieti sopraggiunti), nonché l'attivazione di tutti i Fondi strutturali europei per una riconversione morbida, sia interna che esterna al settore, supportata da adeguato sostegno finanziario e formazione professionale;
ai pescatori delle spadare viene negato il diritto allo svolgimento della propria attività ed al sostentamento delle proprie famiglie, e che la loro età mediamente elevata ed il basso livello di scolarizzazione non consentono una riconversione verso altre attività diverse dalla pesca;
l'articolo 4 della Costituzione italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e sancisce il dovere che la Repubblica promuova le condizioni che rendano effettivo questo diritto,

impegna il Governo:

ad esplorare ogni possibile percorso che consenta di richiedere la riapertura del dossier in sede comunitaria, ed allo stesso fine ad acquisire i dati biologici, ecologici, economici e sociali relativi alle reti derivanti ed agli effetti dei divieti imposti;
a chiedere l'inserimento di questo scottante problema economico e sociale nell'Ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri della UE;
a dare immediate risposte ai pescatori delle spadare rimasti senza lavoro e senza reddito in una stagione nella quale la campagna di pesca avrebbe dovuto essere iniziata da circa un mese;
a modificare il decreto ministeriale 14 ottobre 1998, articolo 2, ripristinando le condizioni vigenti sino al 31 dicembre 2001 per l'utilizzo delle ferrettare.
(7-00105)
«Oliverio, Minniti, Meduri, Bova, Franci».