Allegato B
Seduta n. 115 del 13/3/2002


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LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

GIANNI MANCUSO, GHIGLIA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, ZACCHERA e ARRIGHI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
i medici veterinari sono iscritti obbligatoriamente alla rispettiva Cassa di Previdenza (Enpav);
questo ente (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari) è regolato dalla legge n. 136 del 1991, appositamente dedicata a questa categoria;
dopo circa un decennio esistono ancora gravi problemi nella concreta attuazione, che hanno nel tempo determinato parecchie azioni di contenzioso legale tra l'Enpav e numerosi interlocutori di tipo pubblico e privato: facoltà universitarie di medicina veterinaria (Milano, Pisa, Napoli, Bari, eccetera), aziende sanitarie locali (Emilia Romagna, eccetera), istituti zooprofilattici sperimentali (Lombardia, Triveneto, Campania, eccetera), associazioni regionali e provinciali degli allevatori, Ministero della salute (veterinari coadiutori), laboratori autorizzati alla sperimentazione su animali -:
quali iniziative normative intenda adottare il Governo per evitare che in futuro si arrechi danno alla sopracitata Cassa di previdenza (Enpav) che da anni non introita il dovuto da alcuni degli enti di cui sopra; si arrechi danno all'erario, in quanto non applicando il contributo integrativo del 2 per cento sulle prestazioni medico veterinarie erogate si perdono i benefici dell'applicazione dell'IVA sul contributo stesso, e si arrechi, infine, ai medici veterinari dipendenti dagli enti soprarichiamati, che non possono recuperare il contributo integrativo del 2 per cento versato all'Enpav poiché l'ente dal quale dipendono non lo applica.
(4-02448)

INNOCENTI, RAFFAELLA MARIANI, BELLINI, LULLI, CORDONI e MAGNOLFI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in Toscana hanno sede diversi istituti professionali per i servizi sociali che attuano corsi di studio articolati in due fasce come previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1994: un triennio al termine del quale gli alunni conseguono il diploma di qualifica «operatore dei servizi sociali» (Oss) e un biennio post-qualifica, alla conclusione del quale viene conseguito il diploma di «tecnico dei servizi sociali» (Tss);
in ottemperanza al sopracitato decreto ministeriale ed in base alla legge 21


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dicembre 1978, n. 845 gli istituti professionali hanno attivato fin dal 1996 corsi di professionalizzazione nel settore socio-assistenziale, istituiti in osservanza della deliberazione del consiglio regionale della Toscana del 30 gennaio 1996, n. 39, concernente i rapporti tra regione e sistema scolastico;
a tutt'oggi è impossibile individuare presso gli uffici di collocamento figure professionali corrispondenti al titolo di studio acquisito e concorrere a posti di lavoro banditi da enti e strutture pubbliche giacché tale titolo non figura tra quelli riconosciuti per formulare la stessa domanda di partecipazione;
l'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328 prevede che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale vengano definiti i profili professionali delle figure professionali sociali e che con regolamento siano definiti i criteri per il riconoscimento e l'equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
sono trascorsi abbondantemente i termini previsti per l'esercizio della delega di cui sopra ed il Governo ha completamente disatteso quanto previsto dall'articolo 12 della legge quadro sull'assistenza -:
quali provvedimenti intenda adottare per risolvere questa paradossale, assurda ed ingiusta situazione che rende nullo il sacrificio e l'impegno di tanti studenti i quali si trovano dopo anni di studio a conseguire una specializzazione non utilizzabile in campo lavorativo.
(4-02454)