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del decreto di idoneità, con la conseguenza che l'ente autorizzato non può utilizzare un decreto di idoneità quando riceva l'incarico oltre l'anno;
in Sardegna operano 12 istituti penitenziari: quattro con destinazione reclusora: Alghero, Isili, Mamone ed Is Arenas; gli altri con funzione di casa circondariale: Sassari, Tempio Pausania, Macomer, Oristano, Nuoro, Lanusei, Cagliari ed Iglesias; opera, inoltre, il centro di reclusione minorile di Quartucciu;
da diverso tempo il sistema penitenziario isolano vive una condizione di notevole difficoltà che deriva:
dalla vetustà ed inadeguatezza degli istituti di Cagliari, Sassari, Oristano, Tempio Pausania e Lanusei che per tale ragione sono stati inseriti nell'elenco degli istituti da dimettere predisposto dal precedente Ministro della giustizia;
dalla carenza negli organici della polizia penitenziaria e di tutto il personale dell'area del trattamento;
dalla contrazione delle dotazioni finanziarie per l'anno in corso che si è riverberata negativamente soprattutto sugli standards sanitari;
le maggiori difficoltà derivano, peraltro, dal fatto che in Sardegna operano soltanto tre direttori penitenziari i quali si occupano ciascuno di diversi istituti ubicati anche fuori dalla Sardegna;
questa situazione non consente di programmare alcuna attività e stà producendo notevoli difficoltà in tutti gli istituti con gravi conseguenze per la popolazione detenuta e con la impossibilità per tutto il personale di svolgere il proprio lavoro in modo adeguato ed utile;
tuttavia, pur in presenza di molteplici difficoltà, la nomina del direttore per ciascun istituto consentirà di meglio organizzare il lavoro; con notevoli benefici per la popolazione detenuta e per tutti gli operatori;
la nomina dei direttori per gli istituti penitenziari della Sardegna si rende, quindi, indifferibile -:
quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per risolvere questa situazione.
(5-00742)
ilcarcere di Trento si trova in seria difficoltà e nei prossimi anni la situazione è destinata ad aggravarsi per la mancanza di finanziamenti; la struttura è vecchia e in grave stato di degrado, gli spazi sono insufficienti per gli attuali 150 detenuti e parte degli impianti non rispettano le norme di sicurezza, a partire dai fili elettrici ancora a vista presenti in alcuni settori del carcere. Per problemi all'impianto di riscaldamento, alcune settimane fa, si sono dovute sospendere le lezioni tenute ai detenuti;
già nel 1999 la direttrice del carcere aveva scritto al Ministro della giustizia denunciando questa situazione insostenibile, di fronte alle precarie condizioni di sicurezza dei detenuti e di chi lavora in carcere. Ad oggi la situazione non è migliorata per nulla;
in attesa della costruzione del nuovo carcere di Spini di Gardolo, località limitrofa di Trento, nei prossimi 5 o 6 anni la direzione del carcere dovrà affrontare anche il problema di finanziamenti da Roma sempre più ridotti -:
se sia a conoscenza della difficile situazione del carcere di Trento;
quali iniziative intende assumere affinché venga garantita la sicurezza dei detenuti e di chi lavora in carcere;
quali provvedimenti intende assumere per venire incontro alle esigenze di questa struttura che per i prossimi sei anni, cioè il tempo previsto per il nuovo carcere, deve affrontare questi difficili problemi economici e gestionali.
(5-00743)
prima dell'introduzione della riforma apportata con la legge 476 del 1998 non era previsto un termine di efficacia dei decreti di idoneità per ciò che concerne le adozioni. Vari uffici giudiziari minorili, peraltro, avevano introdotto ai sensi dell'articolo 30 legge 184 del 1983, appunto sostituita dalle legge 476 del 1998, delle indicazioni relative alle caratteristiche della famiglia di accoglienza e, correlativamente a quelle dei minori o del minore dei quali i coniugi aspiranti all'adozione possono prendersi cura, al numero dei minori da adottare o all'efficacia temporale del decreto stesso, con la motivazione, anche implicita, della necessità di evitare un uso tardivo del provvedimento, quando le condizioni alla base dell'idoneità fossero venute meno o si fossero modificate;
il nuovo testo dell'articolo 30 legge 184 del 1983 segna il superamento delle prassi relative ai decreti di idoneità, temporaneamente limitata a discrezione dello stesso tribunale per i minorenni e perciò dichiarata in termini variabili da sede a sede, stabilendo che la procedura di idoneità ad adottare deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione
questo passaggio dalla precedente normativa alla nuova pone sicuramente oggi gravi problemi, in quanto non è chiaro quale valore si possa attribuire ai decreti dei tribunali per i minorenni pronunciati prima del 16 novembre 2000, data della piena entrata in vigore della legge 467 del 1998, in quanto, come in un caso accaduto presso il tribunale di Trento, si è affermato di ritenere valido un decreto di idoneità di adozione che aveva ottenuto la validità per un periodo superiore all'anno -:
qual è il valore da attribuire ai decreti dei tribunali per i minorenni pronunciati prima del 16 novembre 2000, data della pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati e quindi di piena entrata in vigore della legge 476 del 1998, i quali, secondo la prassi, prevedevano che il decreto fosse valido fino ad una certa data;
se i decreti di idoneità pronunciati prima del 16 novembre 2000 senza indicazioni di durata abbiamo una validità illimitata;
quali provvedimenti intenda assumere perché le famiglie coinvolte in pratiche di adozione possano avere risposte chiare e definitive su come interpretare questa nuova normativa.
(5-00746)