Allegato B
Seduta n. 111 del 7/3/2002


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DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

LO PRESTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
con il regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 - articoli 42 e 43 e regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 - articoli 117 e 118, vennero concessi particolari


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benefici economici ai militari, in servizio ed in congedo, invalidi di guerra;
con la legge 15 luglio 1950, n. 539, articolo 1, si è disposto poi che i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti di guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio;
il ministero della difesa, in sede applicativa della norma di cui sopra, con circolare n. 7/3/386/G/III-9/8 del 9 luglio 1997 precisò che il diritto ad ottenere il beneficio in questione sorge dalla data del processo verbale che riconosce l'invalidità, che il relativo miglioramento economico decorre dalla data della domanda da indirizzare agli enti amministrativi di appartenenza e che il beneficio dovrà essere attribuito in costanza di servizio e, per il personale in congedo, solo in occasione di eventuale richiamo;
un intervento della presidenza nazionale dell'associazione nazionale Carabinieri segnalava, a differenza del ministero della difesa, che il ministero dell'interno, su conforme parere del Consiglio di Stato, aveva previsto la concessione dei miglioramenti di cui trattasi anche al personale in quiescenza;
il Consiglio di Stato - III sezione - commissione speciale pubblico impiego, con parere n. 452 del 13 dicembre 1999 ha precisato al riguardo che i benefici in questione sono concedibili d'ufficio e che la domanda dell'interessato, pertanto, che ha la funzione di costituire in mora l'amministrazione, può essere presentata dal dipendente anche in stato di quiescenza;
contemporaneamente si rappresentava al ministero della difesa che anche il ministero delle finanze si era allineato con il ministero dell'interno nella più favorevole applicazione della normativa -:
perché il ministero della difesa non si sia conformato al parere n. 452 del 13 dicembre 1999 del Consiglio di Stato - commissione speciale pubblico impiego, relativamente alla estensione dei benefici di cui agli articoli 42 e 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 agli invalidi per servizio, anche se in quiescenza.
(4-02401)