Allegato B
Seduta n. 110 del 6/3/2002


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ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la stampa locale e nazionale ha più volte dato notizie su sequestri da parte della Guardia di finanza di monete coniate ad euro da parte dell'istituto poligrafico e zecca dello Stato;
ilsequestro effettuato si riferiva, per il primo caso, ad una moneta di 5 centesimi di euro sbagliata in una delle due facciate e, per il secondo, ad un centesimo di euro coniato per la città del Vaticano e non ancora messo in circolazione;
in tutti e due i casi la procura della Repubblica di Roma avrebbe dato corso a relativi procedimenti finalizzati all'accertamento di eventuali responsabilità da parte di terzi;
sembrerebbe che le monete in oggetto sarebbero state sequestrate nella città di Bergamo;
nella stessa città a suo tempo furono sequestrate cartelle del gioco «gratta e vinci» sempre stampate dall'istituto poligrafico e zecca dello Stato;
il dirigente preposto dall'istituto sarebbe lo stesso nel caso della distribuzione delle monete e nel caso della distribuzione delle cartelle del gioco «gratta e vinci»;
per la coniazione delle monete euro l'istituto poligrafico e zecca dello Stato avrebbe utilizzato manodopera assunta recentemente con nuovi contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente;
tale utilizzo farebbe immancabilmente ricadere la responsabilità su qualche giovane ventenne da poco assunto e con insufficiente esperienza -:
se per il caso del gioco «gratta e vinci» siano state riscontrate responsabilità da parte di dipendenti dell'istituto poligrafico e zecca dello Stato e quali provvedimenti disciplinari siano stati presi;
quali motivazioni abbiano spinto lo stesso istituto ad utilizzare per una prima ed importante coniazione personale non sufficientemente qualificato;


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se l'istituto non intenda, nelle more degli accertamenti della magistratura, sospendere cautelativamente dalle funzioni o trasferire in altri uffici, i funzionari preposti all'organizzazione della coniazione e distribuzione delle monete coniate ad euro.
(2-00269)
«Mazzocchi, Alboni, Bornacin, Menia, Lo Presti, Landi Di Chiavenna, Porcu, Cirielli, Amoruso, Zaccheo, Onnis, Anedda, Buontempo».

Interrogazione a risposta in Commissione:

LETTIERI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le regioni possono affidare t'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche a concessionari collegati in via telematica con l'archivio unitario nazionale;
le regioni, in ogni caso, devono assicurare l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, effettuato con i dati ricevuti dal Pubblico Registro Automobilistico, dalla Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dai concessionari e dai soggetti abilitati alla riscossione nonché dagli altri soggetti aventi i prescritti requisiti;
in molte regioni e nelle province autonome la gestione e l'aggiornamento degli archivi è demandata all'ACI e, da un'analisi delle riscossioni effettuate nel 2001, è emerso che gli stessi non erano stati aggiornati con i dati dei veicoli immatricolati nel corso del 2000 e nei primi mesi del 2001;
quanto sopra ha impedito il buon esito di circa 58.000 riscossioni tentate presso i tabaccai in soli quattro giorni;
a seguito di alcune circolari ministeriali emanate nei primi mesi dello scorso anno, è stato sostanzialmente impedito ai tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose distraendo, in tal modo, i contribuenti verso altri concessionari in grado di acquisire i necessari dati tecnici del sistema informativo -:
se sia legittimo subordinare l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, affidata per legge ai tabaccai, al fatto che altri concessionari ottemperino ai loro obblighi di aggiornamento dell'archivio unitario nazionale;
se sia possibile che a distanza di tre anni dall'avvio della riscossione delle tasse automobilistiche tramite le tabaccherie ancora non siano state regolamentate le modalità ed i tempi di trasmissione dei dati relativamente all'aggiornamento dell'archivio unitario nazionale;
quali provvedimenti intenda adottare per offrire a tutti i contribuenti la possibilità a loro concessa dalla legge di effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche in via paritetica presso qualunque soggetto abilitato alla riscossione;
se sia atto lesivo della concorrenza impedire ai tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose con le stesse modalità di altri concessionari che, a tutt'oggi, sono di fatto in grado di accedere ai dati contenuti nell'archivio nazionale;
se tutto non contravvenga al disposto della legge finanziaria del 1998 che legittima i tabaccai nella riscossione di tutte le tasse automobilistiche.
(5-00721)

Interrogazioni a risposta scritta:

CENNAMO e AGOSTINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le regioni possono affidare l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche a concessionari collegati in via telematica con l'archivio unitario nazionale;


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le regioni, in ogni caso, devono assicurare l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, effettuato con i dati ricevuti dal registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal ministero dell'economia e delle finanze, dai concessionari e dai soggetti abilitati alla riscossione nonché dagli altri soggetti aventi i prescritti requisiti;
in molte regioni e nelle province autonome la gestione e l'aggiornamento degli archivi sono demandati all'Aci e, da una analisi delle riscossioni effettuate nel 2001, è emerso che gli stessi non erano stati aggiornati con i dati dei veicoli immatricolati nel corso del 2000 e nei primi mesi del 2001;
quanto sopra ha impedito il buon esito di circa 58.000 riscossioni tentate presso i tabaccai in soli quattro giorni;
a seguito di alcune circolari ministeriali emanate nei primi mesi dello scorso anno, è stato sostanzialmente impedito ai tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose distraendo in tal modo i contribuenti verso altri concessionari in grado di acquisire i necessari dati tecnici dal sistema informativo -:
se sia legittimo subordinare l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, affidata per legge ai tabaccai, al fatto che altri concessionari ottemperino ai loro obblighi di aggiornamento dell'archivio unitario nazionale;
se sia possibile che a distanza di tre anni dall'avvio della riscossione delle tasse automobilistiche tramite le tabaccherie ancora non siano state regolamentate le modalità ed i tempi di trasmissione dei dati relativamente all'aggiornamento dell'archivio unitario nazionale;
quali provvedimenti intenda adottare per offrire a tutti i contribuenti la possibilità a loro concessa dalla legge di effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche in via paritetica presso qualunque soggetto abilitato alla riscossione;
se sia atto lesivo della concorrenza impedire ai tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose con le stesse modalità di altri concessionari che, a tutt'oggi, sono di fatto in grado di accedere ai dati contenuti nell'archivio nazionale;
se tutto quanto non contravvenga al disposto della legge finanziaria del 1998 che legittima i tabaccai nella riscossione di tutte le tasse automobilistiche.
(4-02379)

PATRIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le regioni possono affidare l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche a concessionari collegati in via telematica con l'archivio unitario nazionale;
le regioni, in ogni caso, devono assicurare l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, effettuato con i dati ricevuti dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal ministero dell'economia e delle finanze, dai concessionari e dai soggetti abilitati alla riscossione nonché dagli altri soggetti aventi i prescritti requisiti;
in molte regioni e nelle province autonome da un'analisi delle riscossioni effettuate nel 2001, è emerso che gli archivi non erano stati aggiornati con i dati dei veicoli immatricolati nel corso del 2000 e nei primi mesi del 2001;
quanto sopra ha impedito al buon esito da circa 58.000 riscossioni tentate presso i tabaccai in soli quattro giorni;
a seguito di alcune circolari ministeriali emanate nei primi mesi dello scorso anno, è stato sostanzialmente impedito ai tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose distraendo, in tal modo, i contribuenti verso altri concessionari in grado di acquisire i necessari dati tecnici dal sistema informativo -:
se sia legittimo subordinare l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche,


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affidata per legge ai tabaccai, al fatto che altri concessionari ottemperino ai loro obblighi di aggiornamento dell'archivio unitario nazionale;
se sia possibile che a distanza di tre anni dall'avvio della riscossione delle tasse automobilistiche tramite le tabaccherie ancora non siano state regolamentate le modalità ed i tempi di trasmissione dei dati relativamente all'aggiornamento dell'archivio unitario nazionale;
quali provvedimenti intenda adottare per offrire a tutti i contribuenti la possibilità a loro concessa dalla legge di effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche in via paritetica presso qualunque soggetto abilitato alla riscossione;
se sia atto lesivo della concorrenza impedire ai tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose con le stesse modalità di altri concessionari che, a tutt'oggi, sono di fatto in grado di accedere ai dati contenuti nell'archivio nazionale;
se tutto quanto non contravvenga al disposto della legge finanziaria del 1998 che legittima i tabaccai nella riscossione di tutte le tasse automobilistiche.
(4-02380)

ORICCHIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il riassetto organizzativo degli uffici finanziari attuato a livello territoriale, pone tuttora taluni problemi in relazione alla sua complessiva attuazione, ancora in corso, ed all'eventuale revisione ed aggiornamento del medesimo riassetto;
risaltano numerose situazioni di incertezza in ordine a tale riassetto, che necessitano opportuni interventi chiarificatori e, forse, anche una esigenza di revisione almeno parziale;
in tale contesto va evidenziata la situazione del centro servizi di Salerno destinato (come l'omologo ufficio di Bari) alla soppressione e trasformazione con riutilizzazione, stanti intervenuti accordi sindacali, degli impiegati in sede per servizi tuttora non meglio specificati di consulenza agli utenti (cosiddetto centro call-center ovvero centro per la verifica di pratiche e cartelle di pagamento);
la cittadina di Sapri, già sede di uffici finanziari, soppressi con effetto dal 1o gennaio 1973 a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 ed accorpati all'odierna agenzia entrate di Vallo della Lucania (Salerno), è il centro dell'ampio comprensorio del golfo di Policastro con relativo entroterra e zone limitrofe e va, pertanto, valutata l'opportunità - in sede di aggiornamento della pianta organica degli uffici finanziari periferici - di restituire nella medesima cittadina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del recente regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate nel frattempo intervenuto, un adeguato presidio dell'amministrazione finanziaria e, quindi, l'ufficio/sportello utenti e/o la sezione distaccata della locale agenzia entrate;
parimenti va opportunamente chiarita, stante l'insistenza di talune voci negli ambienti degli uffici finanziari, la sussistenza o meno dell'ipotesi di soppressione, nell'ambito del riesame dell'anzidetto riassetto degli uffici finanziari, della agenzia entrate di Agropoli con improprio accorpamento di quell'ufficio con altra sede al di fuori dell'area geografica di appartenenza (Cilento), nel mentre appare viceversa quanto mai necessario ed opportuno il mantenimento in Agropoli dell'anzidetta agenzia o, in subordine, di altro idoneo presidio locale dell'amministrazione finanziaria -:
quali siano le determinazioni del Ministro in ordine agli esposti problemi.
(4-02383)

LUCCHESE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
L'Informatore, che in passato è stato sempre critico verso la gestione dell'economia,


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oggi appare ottimista e fa prevedere brillanti traguardi, ancora maggiori di quelli sperati dal Ministro in carica;
il noto notiziario infatti sostiene:
la gestione dei conti pubblici del Governo Berlusconi attraversa un periodo molto delicato. Il deficit/Pil del 2001 chiude a +1,4 lontano dal +1,0 chiesto dalla Commissione europea e dal +1,1 previsto dallo stesso Tremonti;
inoltre le previsioni per il 2002 che vedono un deficit/Pil allo 0,5 per cento saranno raggiungibili con una crescita economica intorno al 2,5-3 per cento, secondo alcuni analisti ancora troppo ottimista;
Tremonti sta lavorando ovviamente sul contenimento dei costi improduttivi e su provvedimenti che diano impulso alla crescita economica per permettere un risultato in termini di Pil maggiore di quanto atteso, ma non solo;
il risultato del 2001 deve necessariamente tenere conto di due fattori: la politica di bilancio del Governo uscente Amato, che ha provocato non pochi problemi gestionali con provvedimenti elettorali quali l'abolizione del ticket sui farmaci, e la crisi successiva agli attentati dell'11 settembre;
se guardiamo al panorama economico mondiale il risultato dell'Italia sembra comunque di tutto rispetto: la Germania ha sfiorato il 3 per cento di deficit/Pil rischiando l'ammonizione ufficiale per non aver mantenuto il patto di stabilità. Dalla stessa Commissione europea e da altri organismi internazionali è arrivata per l'Italia una promozione per l'impostazione del lavoro e dei provvedimenti reputati in linea con gli obiettivi presi e garantiti dal Governo. Per l'anno in corso è importante anche sottolineare un dato di cui si parla poco, ma su cui punta molto Tremonti;
la gestione del debito pubblico (nuove emissioni di titoli e differenziali di tasso con altri Paesi europei) sta comportando successi di tutto rispetto. I titoli di Stato italiani oggi sono richiestissimi sul mercato finanziario a dimostrazione che la politica di bilancio del Governo va nella giusta direzione. Inoltre grazie a tecnicismi, adottati finalmente dal Ministero del Tesoro e da Banca d'Italia, il risparmio sulle emissioni dei titoli italiani rispetto solo a un anno fa è immenso (titoli a breve scadenza italiani esprimono oggi rendimenti pari a quelli tedeschi e francesi, mentre i titoli a più lunga scadenza stanno registrando un restringimento sempre più marcato verso i rendimenti dei titoli dei paesi già citati);
tutto ciò ha consentito alla agenzia di rating Moody's di immaginare nei prossimi mesi un avanzamento del rating dell'Italia alla pari con quello di Germania e Francia (AAA). Inutile dire del beneficio e delle prospettive di attirare investitori e capitali esteri qualora lo sforzo del Ministro Tremonti venisse premiato con una tripla A per il debito pubblico italiano;
per la prima volta abbiamo un Ministro del Tesoro in forte sintonia con la finanza mondiale, e questo servirà certamente a vincere molte resistenze sulla bontà della gestione finanziaria del Paese e a raggiungere i successi di crescita e controllo delle finanze pubbliche che tutti ci aspettiamo -:
se quanto premesso abbia un preciso riscontro ed il Ministro possa confermarlo.
(4-02389)

MOLINARI, ADDUCE, BOCCIA, LETTIERI, LUONGO e POTENZA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in base all'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, viene stabilito che i criteri per l'attribuzione della soggettività passiva, la tassa rifiuti è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree indicate all'articolo 62 dello stesso decreto;


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in considerazione della norma citata, nella fattispecie delle scuole pubbliche, la soggettività passiva dovrebbe sorgere in capo all'amministrazione scolastica che in concreto occupa i locali per lo svolgimento della sua attività;
in base alla legge n. 23 del 1996, dettante norme in materia di edilizia scolastica, i comuni e le province provvedono alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche per la provvista dell'acqua e del gas;
specificamente nella rubrica spese varie d'ufficio che si sono soffermate le varie interpretazioni tendenti essenzialmente a porre a carico dei comuni e delle province anche il pagamento della TARSU;
il Consiglio di Stato con parere 25 settembre 1996, n. 1784/96 ha stabilito che l'espressione «spese varie d'ufficio» doveva essere riferita a tutte le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola non potendo in alcun modo ricomprendersi la tassa sui rifiuti;
la Presidenza del Consiglio dei ministri con risoluzione U.C.A. 11843/III/3.5.4.1 del 28 ottobre 1998 ha espresso l'avviso che tra le spese poste a carico dei comuni, in forza dell'articolo 3 comma 2 della legge n. 23 del 1996 rientrasse anche la tassa sui rifiuti;
il ministero dell'interno con circolare n. FI 3/99 del 14 gennaio 1999 è intervenuto per chiarire i dubbi interpretativi circa il soggetto tenuto al pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle scuole recependo quanto già determinato dalla Presidenza del Consiglio;
in base a tale interpretazione la tassa sui rifiuti relativa alle scuole di ogni ordine e grado era da addebitarsi interamente agli enti locali mentre rimanevano a carico del Ministero della P.I. le annualità di tassa 1997 e 1998;
il Ministero dell'economia e delle finanze con circolare esplicativa n. 161/E del 23 luglio 1999 chiariva che il comune deve provvedere all'iscrizione a ruolo della tassa previa eventuale notifica dell'avviso di accertamento, al fine di evitare l'estinzione per decadenza dei crediti propri e della provincia notificando la cartella di pagamento alla scuola che di seguito provvederà a trasmetterla al servizio istruzione pubblica del comune o della provincia;
la Corte di cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 4944 del 19 aprile 2000 sovvertendo il precedente orientamento ha invece affermato che il soggetto tenuto al pagamento della tassa rifiuti nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado è il ministero della pubblica istruzione sostenendo che la TARSU non può essere annoverata tra le spese di gestione;
la Conferenza Stato-regioni del 7 settembre 2001 si è conclusa con un accordo che prevede l'esenzione delle scuole di ogni ordine e grado dovranno essere esentate dal pagamento della tassa sui rifiuti, che l'onere della tassa è accollato allo Stato che dovrà trasferire ai comuni e alle province una somma a titolo di copertura del tributo dovuto dalle scuole e non riscosso dagli enti locali;
nonostante questo accordo ad oggi rimane irrisolto il problema della esenzione delle scuole dal pagamento della tassa smaltimento rifiuti urbani mancando una normativa di carattere generale -:
quali iniziative intenda intraprendere il Governo affinché questo problema legato all'assenza di normativa venga al più presto risolto sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni superando l'attuale impasse.
(4-02393)