Allegato A
Seduta n. 85 del 23/1/2002


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(A.C. 1696 - Sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato). - 1. In
deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.
2. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
3. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può supe rare i tre anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1, non può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.


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5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 4.
6. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
7. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 6, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
8. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti, ovvero i soggetti pubblici o privati, e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo».
2. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza».
3. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle Amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Sopprimerlo.
5. 14. Franceschini, Bressa.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: amministrativi e contabili.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le parole: amministrativi e contabili.
5. 17. Mantini.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: soggetti privati,
5. 23. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o privati.
5. 22. Mascia, Russo Spena.


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Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 2, sostituire le parole da: , fatta salva fino alla fine del comma, con le seguenti: nei soli motivati e specifici casi in cui il collocamento in aspettativa non incida negativamente sulle esigenze di efficienza dell'organizzazione giudiziaria.
5. 18. Mantini.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, sopprimere il comma 3.
5. 24. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
5. 50. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 4, alinea, sopprimere le parole: privati o.
5. 26. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
5. 25. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, sopprimere il comma 6.
5. 28. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 9, sopprimere le parole: o privati.
5. 27. Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.
5. 30. Mascia, Russo Spena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). - 1. I dirigenti possono delegare, con atto scritto, al personale laureato appartenente alle posizioni apicali non dirigenziali, parte delle competenze di cui all'articolo 17. I funzionari delegati acquistano la qualifica di vicedirigenti, per la durata della delega, e godono di un'indennità accessoria stabilita dalla contrattazione collettiva»
5. 21. Nespoli, Coronella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
Art. 17-bis. (Vicedirigenza). 1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, è istituita l'area contrattuale della vicedirigenza, il cui personale svolge funzioni di diretta collaborazione con il dirigente, di sua sostituzione, di direzione di unità organiche di particolare rilevanza o compiti di natura tecnica di particolare rilievo. A tale personale possono essere delegate dai dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. Nell'area della vicedirigenza viene inserito il personale assunto tramite concorsi per partecipare ai quali è necessario il possesso del diploma di laurea. In prima applicazione, nell'area della predirigenza è inserito il personale proveniente da qualifiche appartenute alle ex carriere direttive dei rispettivi ordinamenti ed il personale assunto tramite concorsi per partecipare ai quali era necessario il possesso del diploma di laurea.
3. Con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dopo l'entrata in vigore


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del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, sono stabiliti l'ordinamento dell'area della predirigenza e l'accesso alla medesima area da parte di personale in possesso di diploma di laurea che, pur non ricompreso nel comma 2, svolge le funzioni indicate nel comma 1 o ne ha avuto il riconoscimento a seguito di decisioni giurisdizionali.
4. Le disposizioni del presente articolo, che non si applicano al personale docente dei comparti scuola ed alta formazione e specializzazione artistica e musicale né al personale professionale del servizio sanitario nazionale, hanno effetto a partire dai contratti collettivi di lavoro relativi al quadriennio 2002-2005; l'ARAN realizza tutti gli adempimenti necessari per la loro corretta e tempestiva attuazione. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in complessivi euro 18.170.354 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'economia e delle finanze.
5. 5. Carrara, D'Alia.

Subemendamento all'emendamento 5. 70. del Governo

All'emendamento 5. 70, capoverso ART. 17-bis, comma 2, dopo le parole: articolo 1, comma 2, aggiungere le seguenti: ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città-metropolitane,
0. 5. 70. 1. Cè, Fontanini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. (Vicedirigenza) - 1. La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a quelle equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN ad iniziare dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 70. (Nuova formulazione) Governo.

(Approvato)


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Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). Nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, mediante atto d'indirizzo del Ministro per la funzione pubblica può essere istituita un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni «C2» e «C3» dei rispettivi comparti e categorie equiparate. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza.
Art. 17-ter. (Inquadramento in soprannumero della dirigenza) - 1. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, determinato nella misura di 734,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
5. 41. Carrara, D'Alia, Anedda, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). - 1. Nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, mediante atto d'indirizzo del Ministro per la funzione pubblica può essere istituita un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è inquadrato , con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni «C2» e «C3» dei rispettivi comparti e categorie equiparate. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, determinato nella misura di 689,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
5. 42. Carrara, D'Alia, Anedda, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
Art. 17-bis. (Vicedirigenza) - 1. Nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, e nell'ambito delle risorse economiche complessive destinate ai rinnovi contrattuali dell'arco temporale


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2000-2005 è istituita, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la separata area contrattuale della vicedirigenza nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale appartenente alle posizioni C2, C3 e C3S o equivalenti delle suddette amministrazioni pubbliche, già inquadrato nelle qualifiche VIII e IX del pregresso ordinamento e/o nelle ex carriere direttive, ovvero che abbiano comunque maturato complessivamente almeno cinque anni di servizio nelle predette posizioni, ex qualifiche e/o carriera direttiva. Con successivo regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della funzione pubblica provvede ad individuare ulteriori categorie professionali aventi titolo al suddetto inquadramento. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle loro competenze.
5. 12. Maceratini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). - 1. Nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ferme restando in materia le attribuzioni di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, idonee a dare attuazione alle presenti disposizioni e nell'ambito delle risorse economiche complessive destinate ai rinnovi contrattuali dell'arco temporale 2000-2005, è istituita l'area vicedirigenziale nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni «C2» e «C3» dei rispettivi comparti e categorie equiparate. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.»
5. 31. D'Alia, Mazzoni, Volontè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. Anche in ottemperanza alle previsioni di cui alla legge n. 190 del 1985, la contrattazione collettiva del comparto ministeri individua, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza, nella quale è compreso il personale munito di idonea laurea, appartenente alle posizioni C2-C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità nelle predette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso all'ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a quelle equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN.»
5. 8. Carrara, Anedda, Migliori, Cristaldi.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
Art. 17-bis (Vice dirigenza). 1. La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza, regolamentandone gli aspetti retributivi, nella quale viene inquadrato il personale laureato appartenente alle posizioni «C2» e «C3», con almeno cinque anni di anzianità nella rispettiva posizione. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, al personale che ricopra, nell'ambito delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, posizioni equivalenti a quelle indicate nel comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27. L'equivalenza delle posizioni e i criteri di applicazione sono definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla prima tornata contrattuale definita dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
5. 3. Carrara, Anedda, Cristaldi, D'Alia, Fontanini, Migliori, Nespoli, Menia, Geraci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). - 1. La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni «C2» e «C3». In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato in possesso degli altri requisiti richiesti. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a quelle equivalenti alle posizioni «C2» e «C3» del comparto ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN.«
5. 16. Lusetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). - 1. Al personale laureato appartenente alle posizioni «C2» e «C3» del comparto ministeri, ed equivalenti altri comparti del pubblico impiego, è attribuita la qualifica vicedirigenziale. Al predetto personale i dirigenti possono delegare, con atto scritto, parte delle competenze di cui all'articolo 17. I vicedirigenti godono di un'indennità accessoria stabilita dalla contrattazione collettiva».
5. 20. Nespoli, Coronella.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente: ART. 17-bis. (Predirigenza). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, è istituita l'area della predirigenza, nella quale è inquadrato il personale assunto tramite concorsi per partecipare ai quali era necessario il possesso del diploma di laurea. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato, proveniente dalle precedenti carriere direttive dei rispettivi ordinamenti. Il rapporto di lavoro del personale predirigenziale è regolato dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro che, per il biennio 2002-2003, disporrà delle risorse economiche già individuate dalle leggi finanziarie e dagli accordi vigenti. I dirigenti possono delegare ai predirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. Le disposizioni del presente articolo, che non si applicano al personale docente dei comparti scuola ed alta formazione e specializzazione artistica e musicale né al personale professionale del servizio sanitario nazionale, hanno effetto a partire dai contratti collettivi di lavoro relativi al quadriennio 2002-2005; l'ARAN realizza tutti gli adempimenti necessari per la loro corretta e tempestiva attuazione. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.
5. 6. Carrara, D'Alia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
Art. 17-bis. - 1. In conformità a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ferme restando in materia le attribuzioni di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, idonee a dare attuazione ai principi esposti, è istituita la categoria dei quadri ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile, nella quale è inquadrato, con la qualifica di quadro, il personale laureato appartenente alle posizioni «C2» e «C3» dei rispettivi comparti e categorie equiparate, oltre a quelli della posizione «C1» per i quali l'amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla predetta legge n. 190 del 1985. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale di cui al primo periodo. I quadri fungono da raccordo tra la dirigenza ed il restante personale. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dirigenziali, i dirigenti possono delegare ai quadri parte delle competenze di cui all'articolo 17.
* 5. 7. Carrara, Anedda, Migliori, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
Art. 17-bis. - 1. In conformità a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ferme restando in materia le attribuzioni di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, idonee a dare attuazione ai principi esposti, è istituita la categoria dei quadri ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile, nella quale è inquadrato, con la qualifica di quadro, il personale laureato appartenente alle posizioni «C2» e «C3» dei rispettivi comparti e categorie equiparate, oltre a quelli della posizione «C1» per i quali l'amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla predetta legge n. 190 del 1985. In sede di prima applicazione la disposizione


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si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale di cui al primo periodo. I quadri fungono da raccordo tra la dirigenza ed il restante personale. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dirigenziali, i dirigenti possono delegare ai quadri parte delle competenze di cui all'articolo 17.
* 5. 35. Degennaro, D'Alia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«ART. 17-bis. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione ed il personale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in servizio da almeno venticinque anni nella ex carriera direttiva, incaricato della reggenza di uffici per almeno dieci anni ed idoneo a concorso per dirigente in base a graduatoria pubblicata negli ultimi cinque anni, sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile.
5. 40. Nicolosi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante gli stanziamenti previsti per la contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche..
5. 32. D'Alia, Mazzoni, Volontè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
Art. 17-bis. - 1. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrati, anche in sovrannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile. Gli enti pubblici non economici interessati trasferiscono le risorse economiche già destinate a tale personale nell'ambito delle disponibilità dei fondi utilizzati per la retribuzione dei dirigenti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente.
5. 11. Carrara, Anedda, Migliori, Menia, Geraci, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. Il personale delle amministrazioni dello Stato che alla data del 1o gennaio 1991 rivestiva la IX qualifica funzionale, è inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo ad esaurimento, ai fini giuridici, a decorrere dal 1o gennaio 1993. Lo stesso personale conserva l'anzianità di servizio riconosciuta e non riassorbile.».
5. 37. Fiori.


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Sopprimere il comma 3.
* 5. 13. Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

Sopprimere il comma 3.
* 5. 29. Mascia, Russo Spena.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:
«2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti e le aree della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. In ogni caso, costituiscono separate ed autonome aree contrattuali, come individuate nel comma 2-bis, il personale dirigenziale e predirigenziale, il personale tecnico professionale e scientifico, i quadri. Agli accordi che definiscono i comparti e le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6.»
2-bis. Gli accordi collettivi di cui al comma 2 sono realizzati nell'ambito della seguente classificazione:
a) aree contrattuali del personale dirigenziale e predirigenziale: personale con qualifica dirigenziale di prima e seconda fascia; personale con qualifiche predirigenziali, appartenente alle ex carriere direttive o assunto a seguito di concorsi pubblici per partecipare ai quali era necessario il possesso almeno del diploma di laurea; tale personale è suddiviso in due fasce;
b) aree contrattuali del personale professionale e scientifico: personale destinatario del decreto legislativo n. 502 del 1992, appartenente alle professionalità mediche, veterinarie e professionali; professionisti degli enti pubblici non economici; ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca; dirigenti scolastici; personale laureato di altri comparti attualmente inquadrato in profili nell'ambito dei quali è prevista l'attività professionale tipica.«
5. 4. Carrara, Anedda, Cristaldi, Migliori, Menia, Geraci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I dirigenti, con provvedimento motivato, possono delegare per un periodo di tempo determinato alcune delle competenze attribuite a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate o che svolgano funzioni professionali specialistiche nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Il contratto collettivo di lavoro della dirigenza area Io determina il relativo trattamento economico accessorio.
5. 1. Grandi.

Al comma 3, dopo le parole: enti pubblici aggiungere le seguenti: , economici e non,
5. 37. Mazzoni, D'Alia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola: «personale» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dell'area dirigenziale,».
5. Il comma 9 dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso.
6. All'articolo 43, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «o nell'area» sono soppresse.
7 . All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le aree dirigenziali il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, non inferiore al 5 per cento, si calcola sul solo dato associativo.».
5. 15. Lusetti.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. L'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«3. Il personale delle amministrazioni pubbliche che rivesta da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale e che abbia prestato almeno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva è inquadrato nella dirigenza.»
5. 2. Gazzara.