Allegato B
Seduta n. 82 del 14/1/2002


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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

CAPITELLI, CENTO, ALBERTA DE SIMONE, GRIGNAFFINI, PISTONE, SASSO e TOCCI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
i presidenti di alcune consulte studentesche avevano chiesto di poter intervenire per esprimere il loro pensiero sulla proposta di riforma uscita dalla Commissione Bertagna nel corso degli Stati Generali


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dell'Istruzione organizzati nei giorni 19-20 dicembre 2001 dal Ministro Moratti;
la loro richiesta non è stata accettata e all'inizio dei lavori i presidenti delle Consulte hanno appreso che gli interventi erano stati programmati senza alcun criterio trasparente di selezione;
la volontà dei presidenti di intervenire direttamente nel corso degli Stati Generali è stata ostacolata dall'azione del servizio di sicurezza, che ha allontanato alcuni presidenti dall'aula, adottando in tal modo misure che, ad avviso degli interroganti, possono configurarsi come vere e proprie limitazioni della libertà;
infine i presidenti delle Consulte non sono potuti rientrare in aula e recuperare i propri effetti personali -:
quali spiegazioni possano essere date dal Governo per questi fatti, che hanno impedito lo svolgimento di quel confronto democratico più volte auspicato dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
(3-00556)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

GAMBA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito della riforma del sistema dell'alta formazione artistica e musicale non sono stati ancora emanati i decreti attuativi sulla riqualificazione;
risulta all'interrogante che all'Accademia di Belle Arti di Brera nel collegio docenti del 27 giugno 2001 è stato approvato l'allungamento dell'anno accademico che anticipa l'inizio dei corsi al 15 ottobre 2001 e che nel collegio docenti del 20 settembre 2001 è stata approvata la richiesta di sperimentazioni dei corsi istituzionali da consegnare al ministero per la valutazione entro il 30 settembre 2001;
da parte del ministero non risulta sia giunta ancora alcuna autorizzazione ufficiale per l'inizio dei corsi sperimentali;
risulta all'interrogante che nell'assemblea studentesca tenutasi il 18 ottobre 2001 è peraltro emerso che gli studenti iscritti al primo anno non sono stati informati chiaramente sullo svolgimento dei corsi nell'anno accademico e che gli stessi sono di fatto obbligati ad iscriversi a corsi sperimentali che in realtà rivoluzionano i corsi istituzionali, senza nessuna garanzia e soprattutto senza alcuna autorizzazione;
ai medesimi studenti è stato incredibilmente prospettato il conseguimento del diploma di livello universitario;
è d'altra parte emerso che il modello proposto con le sperimentazioni costituirebbe il futuro «ordinamento didattico» e che l'Accademia di Belle Arti di Brera sarebbe stata scelta come «accademia pilota»;
nella testata di cultura e informazione universitaria edita col patrocinio del Comune di Milano, della Provincia di Milano e della Regione Lombardia, si afferma che le nuove normative hanno permesso l'attivazione presso la stessa Accademia di Brera di nuove configurazioni didattiche che unificherebbero al primo livello pittura, scultura, decorazione e scenografia;
viceversa risulta che il 6 dicembre 2001 (con prot. AF/S/981/01) il ministero abbia comunicato la prevista autorizzazione solo per le sei sperimentazioni già esistenti, senza modifiche (arte sacra contemporanea, comunicazione e didattica dell'arte, comunicazione visiva e multimediale, beni culturali, design);
la situazione di incertezza e di estrema confusione che discende da quanto sopra ricordato è secondo l'interrogante, profondamente lesiva dei diritti degli studenti e dei docenti della stessa accademia;


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il legislatore nella legge n. 508/99 non ha previsto norme di carattere transitorio e quindi si passerà direttamente dal vecchio ordinamento al nuovo -:
quali direttive abbia già impartito o intenda impartire per ovviare agli inconvenienti sopra evidenziati e se ritenga opportuno disporre un'ispezione presso la stessa Accademia di Brera.
(5-00522)

GAMBA e SAGLIA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il riconoscimento legale dell'Accademia di belle arti Laba di Brescia è avvenuto in data 27 aprile 2000;
il ministero in data 27 dicembre 2000 non accolse proposte didattiche innovative in quanto tale accademia non aveva ancora compiuto un ciclo di attività formativa e di consolidamento degli indirizzi attivati;
per quanto su esposto, non risulta agli interroganti che sia stato dato riscontro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, circa l'idoneità delle strutture e la qualificazione dei docenti;
nell'ambito della riforma del sistema dell'alta formazione artistica e musicale non sono ancora stati definiti i decreti sulla riqualificazione dell'offerta formativa;
viceversa risulta agli interroganti che sarebbero stati attivati senza alcuna autorizzazione, corsi di primo e di secondo livello in graphic design e multimedia, arti scenografiche indirizzo moda e indirizzo arte drammatica, arti plastiche sperimentazione in design e cattedra di scenografia;
questa situazione di incertezza e di estrema confusione che discende da quanto sopra ricordato è, secondo gli interroganti, profondamente lesiva dei diritti degli studenti e dei docenti della stessa accademia -:
quali direttive abbia già impartito o intenda impartire per ovviare agli inconvenienti sopra evidenziati e se ritenga opportuno disporre un'ispezione presso la stessa accademia Laba di Brescia.
(5-00523)

Interrogazioni a risposta scritta:

PECORARO SCANIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'Università degli Studi di Rijeka (Fiume), secondo conforme dichiarazione dell'ambasciata della Repubblica di Croazia in Roma (prot. n. 1409-04 dd. 29 settembre 1995) ha lo statuto nell'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia di Università abilitata ad ogni effetto al rilascio di regolari lauree accademiche; in particolare la laurea in «stomatologia» avviene secondo le disposizioni contenute nell'ordinamento giuridico valido per tutte le università nella Repubblica di Croazia;
il diploma di laurea in «stomatologia» poteva essere conseguito frequentando obbligatoriamente un corso accademico articolato in dieci semestri, dopo aver superato 39 esami di profitto ed aver sostenuto positivamente 13 colloqui; il corso tenuto interamente in lingua italiana era a numero programmato a cui non potevano partecipare più di 30 iscritti per anno accademico e, a partire dal 1988, si accedeva previo superamento di apposito esame di ammissione;
nel 1992 i primi laureati iniziarono a chiedere alle Università italiane l'ammissione all'esame di abilitazione professionale per ottenere l'iscrizione all'albo; ma le università del nostro paese (la prima fu «La Sapienza» di Roma nel novembre 1993) nel ricevere le suddette domande di ammissione all'esame di stato, dichiararono che il titolo accademico conseguito a Fiume non aveva valore legale e doveva essere sottoposto al preventivo riconoscimento, così come stabilito dagli articoli 170 e 332 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592 che prevede il confronto tra i programmi svolti nell'Università straniera


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con quelli italiani e la conseguente emanazione di un decreto rettorale che sancisca l'equipollenza dei titoli;
tale risposta fu subito impugnata davanti al Tar del Lazio che concesse, in via sospensiva, l'ammissione all'esame di stato dei ricorrenti ma che con successiva sentenza decise che i ricorrenti non avevano diritto di sostenere l'esame di stato in quanto nell'elenco dei titoli accademici italiani, in cui è stato determinato il reciproco riconoscimento senza obbligo di sostenere esami integrativi (legge 13 dicembre 1984» non figurava l'odontoiatria;
nella tabella della legge viene sancita l'equipollenza tra la laurea di medicina e chirurgia dei rispettivi paesi ma, poiché, all'epoca la laurea in stomatologia (odontoiatria) esisteva in Croazia ma non in Italia il TAR negò l'ammissione all'esame di stato sostenendo che nel Trattato di Osimo fra Italia e Repubblica di Jugoslavia non era previsto il riconoscimento della laurea di odontoiatria;
l'Italia, sprovvista di una facoltà di odontoiatria, abilitava i medici chirurghi alla professione odontoiatrica con la sola laurea di medicina e chirurgia nonostante la direttiva del Consiglio europeo del 25 luglio 1978 (78/678/CEE) che stabiliva «che la presente direttiva ha per effetto di obbligare l'Italia a creare una nuova categoria di professionisti abilitati ad esercitare l'attività di dentista ad un titolo diverso da quello medico» e «che la creazione di una nuova professione richiede in Italia non soltanto l'instaurazione di strutture della nuova professione quali, ad esempio, l'ordine professionale»;
l'Italia è stata sottoposta dal 1995 a procedura d'infrazione e relativa condanna da parte della Corte di giustizia a causa dell'inadempienza normativa imposta dalle prescrizioni comunitarie contenute nelle direttive comunitarie 78/686 e 78/687;
in Italia gli odontoiatri, i primi laureati della facoltà di odontoiatria, istituita nel 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 28 febbraio 1980), sono divenuti operativi con quantificabile consistenza numerica orientativamente dal 1990 in poi;
il fenomeno dell'abusivismo della professione viene confermato ripetutamente dai presidenti delle associazioni odontoiatriche, i quali lo quantificano sostenendo che in Italia operano dai 45 mila ai 60 mila abusivi sotto la copertura di altrettanti medici «prestanome» abilitati e a fronte di un numero più o meno equivalente di laureati iscritti agli ordini professionali e dunque operativi come dentisti -:
se il Ministro intenda individuare le modalità per consentire l'ammissione al corso di laurea presso le università italiane ai laureati in stomatologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università statale di Fiume-Rijeka della Repubblica di Croazia con il riconoscimento di esami già sostenuti e quindi l'abbreviazione del corso stesso e l'espletamento di un idoneo tirocinio per i cittadini dell'Unione europea al fine di consentire agli stessi di esercitare la professione di odontoiatra.
(4-01746)

LUCCHESE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere:
se non ritenga di assumere le iniziative, anche normative, finalizzate a inserire nel piano di ristrutturazione della antiquata scuola italiana l'insegnamento della lingua inglese e dell'uso del computer a partire dalla prima elementare;
se non ritenga altresì utile dare spazio all'insegnamento delle principali norme del codice della strada e di comportamento civico.
(4-01747)

BATTAGLIA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in data 7 dicembre 2001 tale professor Ferdinando Schettino, qualificatosi


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come onorevole, presentava all'Istituto tecnico industriale G. Galilei di Roma richiesta scritta di prenotazione, «per incarico del Ministro della pubblica istruzione, università e ricerca», dell'aula magna, per il giorno 15 dicembre 2001, per l'organizzazione di un incontro della scuola con il Ministro; nella stessa richiesta precisava che tanto le spese di organizzazione che lo straordinario per il personale sarebbero stati a carico del ministero;
lo stesso, con successiva lettera protocollata in data 11 dicembre 2001, confermava che all'incontro avrebbe partecipato il Ministro, il Sottosegretario onorevole Valentina Aprea, nonché personaggi del mondo della politica e della cultura;
per tale iniziativa la scuola aveva opportunamente predisposto un servizio di vigilanza sia interno che esterno, con l'ausilio delle forze dell'ordine, per garantire il massimo di sicurezza per gli ospiti;
il giorno fissato per la manifestazione, il professor Ferdinando Schettino e gli organizzatori, preso possesso dell'aula magna, ammettevano all'incontro soltanto persone a loro note, al fine di costituire un «Comitato per la scuola di qualità e di libertà», impedendo così la partecipazione di studenti e docenti interessati al confronto con i politici annunciati, che del resto non si presentavano, probabilmente perché estranei all'iniziativa -:
se il professor Ferdinando Schettino ricopra un ruolo o abbia incarichi di collaborazione e consulenza con il Ministro, i sottosegretari o con strutture della Pubblica istruzione;
se non ritenga che quanto accaduto abbia leso tanto all'immagine dell'Istituto che dello stesso Governo -:
nel caso in cui non vi siano rapporti di collaborazione con il predetto professor Schettino, quali iniziative intenda assumere nei suoi confronti sia per tutelare l'immagine della scuola italiana e delle istituzioni che la governano, sia per evitare che tali episodi abbiano a ripetersi.
(4-01751)

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nonostante le ripetute richieste dell'Associazione lettori di lingua straniera in Italia, nonché la sentenza emanata il 26 giugno 2001 dalla Corte di giustizia europea, gli Atenei italiani continuano a non garantire i diritti dei lettori stessi;
proprio nei giorni scorsi la Corte di giustizia di Lussemburgo ha condannato l'Italia per aver discriminato migliaia di lettori di madrelingua -:
se non ritenga necessario ed urgente effettuare gli opportuni interventi al fine di far assumere agli Atenei italiani le misure di adeguamento alle sentenze vincolanti della Corte Suprema Europea sui lettori di lingua straniera in Italia.
(4-01759)

MAGNOLFI e CAPITELLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la disciplina dei passaggi di ruolo prevede l'attribuzione di sei punti per la valutazione del servizio di ruolo, prestato nel ruolo di appartenenza, quello da cui si transita al ruolo richiesto, mentre per il servizio prestato in altri ruoli è prevista l'attribuzione di tre punti per ogni anno scolastico;
tale normativa penalizza gravemente i docenti che effettuano durante la loro carriera due successivi passaggi di ruolo, rispetto a quelli che ne effettuano uno solo -:
se non ritenga di adottare le iniziative, anche normative, volte alla modifica del criterio sopra indicato stabilendo una parità di valutazione per tutti i servizi di ruolo comunque prestati.
(4-01760)


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LUCCHESE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nell'articolo 17 comma 7 della Finanziaria 2002 viene stabilito che gli esami di maturità si svolgono con docenti interni per le scuole statali e parificate:
se non ritenga possibile, anche al fine di determinare una giusta eguaglianza tra alunni di scuole diverse e consentire ai giovani che frequentano gli istituti scolastici legalmente riconosciuti di avere lo stesso trattamento, di adottare ogni utile iniziativa finalizzata a estendere tale procedura di svolgimento degli esami di maturità anche alle scuole legalmente riconosciute.
(4-01775)