Risposta. - L'interrogante ha presentato l'interrogazione in esame della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.
Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, si rappresenta che l'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti determina soltanto i collegamenti nazionali per i quali esistono oneri di servizio. A norma della legge n. 856 del 1986, tale individuazione avviene attraverso programmi approvati con decreto interministeriale sentite le regioni interessate, nella finalità di garantire la mobilità dei residenti delle isole e la continuità territoriale.
supposta concessione di aiuti di stato a favore delle società del Gruppo Tirrenia, sono stati congelati gli assetti (linee e frequenze) esistenti alla fine del 1999.
popolazione anziana ammalata, nonchè per sapere quali concrete risposte siano riusciti a dare le regioni ed i comuni per la realizzazione di tali progetti.
Risposta. - Come indicato nella interrogazione parlamentare in esame, il Piano sanitario nazionale 1998-2000 ha posto, all'obiettivo IV, la promozione dell'autosufficienza dell'anziano, l'adozione di misure di supporto alle famiglie con anziani bisognosi di assistenza a domicilio, la promozione dell'assistenza continuativa ed integrata a favore degli anziani, l'integrazione interna al sistema sanitario, nonché fra questo e l'assistenza sociale.
Risposta. - Il Ministero della salute emana annualmente un atto di indirizzo (circolare) nel quale sono individuate le categorie a maggior rischio di complicanze in seguito ad infezione influenzale, a cui la vaccinazione antinfluenzale viene offerta in via prioritaria: nella circolare sono anche indicati la composizione del vaccino e le modalità più appropriate per la somministrazione dello stesso.
Risposta. - In relazione alla attuazione degli impegni assunti nel Piano sanitario nazionale 1998-2000 in tema di lotta contro l'abuso di bevande alcoliche, si fa presente che alcune di queste misure e, in particolare, quelle relative ai punti a), d), e), g), h) indicati nell'atto parlamentare in esame, sono state recepite nell'ambito della Legge 25 marzo 2001, n. 125 «Legge quadro sull'alcool», o sono in fase di recepimento nell'ambito dei lavori relativi alla elaborazione del Nuovo codice della strada.
prevenzione, il trattamento e la riabilitazione relativi al danno alcoolcorrelato.
due progetti sperimentali, relativi rispettivamente alla innovazione ed ottimizzazione dei sistemi di trattamento dell'alcooldipendenza e dei sistemi di raccolta dei dati e di valutazione di qualità.
Risposta. - Come indicato nelle interrogazioni parlamentari in esame, il Piano sanitario nazionale 1998-2000 ha posto, all'obiettivo IV, la promozione dell'autosufficienza dell'anziano, l'adozione di misure di supporto alle famiglie con anziani bisognosi di assistenza a domicilio, la promozione dell'assistenza continuativa ed integrata a favore degli anziani, l'integrazione interna
al sistema sanitario, nonché fra questo e l'assistenza sociale.
riassumibili come segue: a) potenziamento e razionalizzazione delle attività di formazione degli addetti alla vigilanza ed al controllo; b) realizzazione di un'informazione continua e completa nei confronti dei lavoratori; c) monitoraggio di parametri indicativi e realizzazione di una funzionale rete di epidemiologia occupazionale; d) perseguimento della piena realizzazione dell'adeguamento alle esigenze di prevenzione e sicurezza sanitaria sancite dalla recente normativa di settore; e) perseguimento sanzionatorio e giudiziario delle inadempienze alla legge; f) interventi volti a migliorare la qualità e la completezza delle rilevazioni sulle malattie professionali e a sviluppare indagini sulle patologie correlate con il lavoro;
Risposta. - Ogni anno, mediamente, il 6 per cento degli italiani ha un incidente sul lavoro.
ovvero di decesso dovuti a tumori causati da esposizione professionale e le modalità di tenuta del registro dei casi di malattia o di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
Risposta. - La Carta europea sull'alcool, di cui si allega la traduzione italiana predisposta a suo tempo da questo ministero, è stata approvata nell'ambito della Conferenza «Salute, società e alcool», organizzata a Parigi nel dicembre 1995 dall'Ufficio regionale OMS per l'Europa in collaborazione col Governo francese, come conclusione, della prima fase di attuazione del Piano di azione europeo per l'alcool.
Risposta. - Il problema sollevato dall'interrogante può considerarsi superato in quanto l'articolo 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, ha disposto la soppressione, a decorrere dal 9 marzo 2001, dei Fogli degli annunzi legali della provincia (Fal).
Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, sono stati richiesti elementi informativi all'Ente nazionale per le strade (Anas) che comunica quanto segue.
stradale e come valuti la vicenda in questione alla luce dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Risposta. - Questa Amministrazione condivide le perplessità sollevate negli atti ispettivi parlamentari, per un possibile conflitto di ruoli della Società Autostrade Spa diventata proprietaria degli impianti pubblicitari istallati nelle aree di servizio e contemporaneamente soggetto preposto al controllo del rispetto delle norme relative alla corretta istallazione dei suddetti impianti, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della strada.
Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame l'Ente nazionale per le strade, interessato a riguardo, ha rappresentato che la strada statale n. 159 «delle Saline» risulta caratterizzata da dimensioni ridotte delle careggiate e da volumi di traffico piuttosto elevati, in particolare nel periodo estivo che, unitamente alla presenza di numerosi accessi ed incroci, aumentano le probabilità di rischio.
Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, si ritiene, in via generale, di dover far presente che non è possibile eliminare in modo netto dal programma di esame per la patente senza alcun limite dalla costa gli argomenti propri del programma di esame per la patente entro le 12 miglia dalla costa, trattandosi comunque di conoscenze di base propedeutiche agli approfondimenti previsti per l'abilitazione di livello superiore.
Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame, concernente il ricorso straordinario proposto dal dottor Remo Burgazzi avverso il provvedimento della Direzione provinciale del Tesoro di Piacenza n. 112 del 4 marzo 1986, relativo al recupero delle somme indebitamente percepite dal ricorrente a titolo d'indennità integrativa speciale sul trattamento di quiescenza in godimento.
e all'articolo 6 riconosceva come diritto acquisito l'essere laureato al 31 dicembre 1994 fissando questa data come termine ultimo per l'ingresso in graduatoria regionale di medicina generale indipendentemente dal possesso dell'attestato. La data del 31 dicembre 1994 veniva ulteriormente confermata dal decreto ministeriale del 15 dicembre 1994 che riconosceva in qualità di diritto acquisito l'inserimento nelle graduatorie di medicina generale a tutti coloro che si fossero abilitati all'esercizio della professione entro il 31 dicembre 1994. Coloro che al 31 dicembre 1991 (anno di promulgazione della 256/91) erano studenti in medicina e chirurgia si erano immatricolati sapendo che con la sola laurea ed abilitazione si potevano iscrivere alle graduatorie regionali (e col tempo divenire medici di guardia medica, di base, o della medicina dei servizi) ed hanno visto svanire tutto ciò solo perché laureati dopo il 31 dicembre 1994;
sovranità popolare che non può e non deve essere osteggiata da parte di chi ha il dovere nei singoli Ministeri di applicare la legge e non lo fa su spinta di parte della categoria medica interessata a questa legge che tra l'altro non riceverebbe nessun danno da questa applicazione, quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per garantire un pieno impegno nell'applicazione della 401/00; e in particolare come si intenda arrivare alla definitiva applicazione dell'articolo 3 della legge 401/00 che così cita: «I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi».
Risposta. - La formazione specifica in medicina generale è disciplinata dalla direttiva comunitaria 93/16/CEE (già direttiva 86/457/CEE).
La formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto non è prevista dalla direttiva come obbligatoria per gli Stati membri, ma è rimessa all'autonoma valutazione degli stessi («possono autorizzare»).
In particolare, si è chiesto all'Alto Consesso di esprimersi sulla necessità o meno di ritenere direttamente ed immediatamente applicabile la norma in parola; oppure di ravvisare l'eventualità di ritenere applicabile alla fattispecie l'istituto della disapplicazione, in considerazione dell'evidente contrasto con la normativa comunitaria; o ancora, in alternativa, di esprimersi sulla possibilità di ravvisare nella citata norma una implicita autorizzazione al recepimento nel nostro ordinamento anche della previsione di una formazione a tempo ridotto.
Si soggiunge, inoltre, che nel testo della legge n. 401 del 2000 in effetti si ravvisa una evidente incoerenza, laddove si fa riferimento ai corsi disciplinati in base al decreto legislativo n. 256 del 1991, mentre attualmente tutti i corsi sono attivati in base al decreto legislativo n. 368 del 1999 e non più in forza del decreto legislativo n. 256 del 1991.
terrorismo islamico, in caso di ritorsione per un eventuale attacco militare americano»;
Risposta. - In relazione alle dichiarazioni da me rilasciate, confermo che la domanda rivoltami da un giornalista a Gorizia, luogo in cui mi trovavo per motivi istituzionali, si riferiva alla possibilità che quella città divenisse l'obiettivo di eventuali attacchi terroristici sul nostro continente. Alla luce dell'attacco da poco sferrato contro le due torri del World Trade Center, simbolo della più importante metropoli statunitense, rispondevo altrettanto ipoteticamente che, qualora quelle stesse organizzazioni terroristiche avessero voluto colpire l'Europa, e se entro il continente avessero optato per un attacco sul nostro territorio, lo avrebbero, verosimilmente fatto colpendo un altro luogo simbolico.
Risposta. - L'Amministrazione Difesa, sensibile alle problematiche sollevate dall'interrogante, ha istituito un «tavolo tecnico» per la rivisitazione dell'intera normativa sul Corpo militare della Croce rossa italiana.
calabrese come quello più significativo ed originale tra tutte le programmazioni comunitarie del Mezzogiorno;
assenza di dirigenza intermedia, con dubbi risultati di efficienza;
Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame, concernente il Programma operativo regionale Calabria, approvato nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.
Quadro comunitario di sostegno (Qcs), nella riunione del 17-18 luglio 2001.
Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, la Società Ferrovie dello Stato, interessata al riguardo, fa presente che le problematiche degli incendi lungo la linea Roma-Lecce sono oggetto di costante attenzione e ha emanato, tra l'altro, apposite istruzioni per contenere il fenomeno e limitarne le conseguenze.
l'ordine del giorno, inoltre, impegna il Governo: ricercare i fondi necessari per la corresponsione di tali somme determinate secondo i criteri a suo tempo usati dagli Usa recuperando la svalutazione intercorsa negli anni e dando la precedenza ai prigionieri viventi;
Risposta. - Già da tempo la Difesa è concretamente impegnata sulla questione della liquidazione degli indennizzi ai cittadini italiani che hanno prestato il proprio lavoro negli USA, in qualità di prigionieri di guerra.
però che i delicati problemi di tecnica normativa, che sorgono in casi del genere, riescano a contemperare, da un lato, la legittima aspettativa di coloro che, avendo un titolo valido, hanno diritto a ricevere l'indennizzo e, dall'altro, l'interesse dell'Amministrazione finanziaria ad evitare duplicazioni di pagamento.
Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, l'Ente nazionale per le strade - Anas interessato al riguardo, riferisce di aver già predisposto un progetto riguardante la variante alla strada statale n. 589 di Avigliana, esaminato in Conferenza dei servizi nell'anno 1998.
accisa - onde adottare i provvedimenti più idonei per contenere i gravi disagi dei soggetti interessati.
Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde, si chiede l'adozione dei provvedimenti più idonei per contenere i gravi disagi subiti dai rivenditori dei prodotti petroliferi, in particolare da quelli che fanno riferimento alla Assopetroli Sardegna, a seguito della cessazione della distribuzione del gasolio agricolo con accisa ridotta a decorrere dal 30 luglio 2001.
particolare impiego del riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche), con decreto legge 3 agosto 2001, n. 313 (convertito dalla legge 28 settembre 2001, n. 357) è stato, tra l'altro, prorogato fino al 31 dicembre 2001 il termine entro il quale è consentita la commercializzazione dei prodotti denaturati ad aliquota ridotta di accisa, secondo la disciplina agevolativa in vigore antecedentemente al primo gennaio 2001 per i predetti depositi dedicati.
Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame per conto dicastero dell'Interno, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
macellazione, stabilite a livello comunitario ed applicate in tutti i Paesi dell'Unione, europea e viene, inoltre, individuata l'autorità competente per i relativi controlli.
Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame si forniscono le informazioni trasmesse dall'Ente nazionale per strade, interpellato a riguardo.
La manutenzione della suddetta non è più, quindi, di competenza dell'Ente medesimo.
Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in esame con quale l'interrogante chiede le motivazioni per le quali il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, recante norme per la prima integrazione delle graduatorie permanenti prevede la precedenza nella scelta della sede, in occasione dell'assunzione, soltanto a favore degli aspiranti ai quali sia stato riconosciuto dalle commissioni mediche delle ASL un certo grado di invalidità (articolo 21 legge 104 del 1992) è non anche a favore delle categorie di cui all'articolo 33 comma 5 della stessa legge.
del moltiplicatore della spesa diretta termale sull'intero sistema economico: una lira di spesa termale diretta genera 10 lire di indotto; a fronte di 600 mld per le prestazioni sanitarie il fatturato turistico è di 6000 mld con un impegno di 65.000 unità lavorative;
Risposta. - In merito alle problematiche delineate nell'interrogazione parlamentare in esame, si precisa che, dalle discussioni concernenti i livelli essenziali di assistenza, affrontate dal «tavolo tecnico» istituito presso la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le, province autonome di Trento e Bolzano, non sono finora emerse proposte che incidano direttamente, in senso riduttivo, sulle prestazioni termali garantite dal Servizio sanitario nazionale.
Risposta. - Il costante incremento dello sviluppo tecnologico che caratterizza i Paesi industrializzati ha comportato, com'è noto, un considerevole aumento delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sia a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, sia ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radio base per la telefonia cellulare).
È evidente, infatti, che la crescita dei consumi e della diffusione delle utenze si è accompagnata, inevitabilmente, ad un notevole sviluppo della rete elettrica; inoltre, l'urbanizzazione di territori nella cintura delle grandi città ha certamente contribuito ad accrescere il numero di abitazioni realizzate in prossimità di linee di trasmissione dell'energia elettrica.
alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 hertz a 300 gigahertz, la quale non ha tuttavia avuto l'adesione formale del nostro Paese, essendo finalizzata esclusivamente alla protezione degli effetti a breve termine.
si evidenzia che è tuttora in vigore, ai fini della tutela sanitaria della popolazione dagli effetti acuti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, contenente limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici, unitamente alle distanze di rispetto dagli edifici abitativi, emanato sulla base delle indicazioni fornite dai più autorevoli Organismi scientifici europei ed internazionali e confermate nella citata Raccomandazione dell'U.E. del luglio 1999.
miasmi» oggetto anch'esse di un'interrogazione da parte del sottoscritto -:
Risposta. - Si risponde all'atto parlamentare in esame, sulla base degli elementi forniti dalle competenti Autorità sanitarie della regione Campania.
Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, l'Anas - Ente nazionale per le Strade - interessato al riguardo, rappresenta che il ponte bayley, in località Ferriere, risponde all'esigenza di consentire i collegamenti ed è stato realizzato sulla base di specifico accordo tra l'Anas e la Provincia di Piacenza, nelle more dei lavori di ripristino della struttura in muratura del ponte Mulino Nano da parte dell'Ente medesimo.
del ponte bayley, sia alla demolizione della pila n. 6 e delle arcate adiacenti lesionate.
Risposta. - Il 14 luglio 2000, il Parlamento tedesco ha approvato la legge istitutiva della Fondazione «Memoria, responsabilità e futuro» per gli indennizzi a favore dei lavoratori forzati in Germania durante l'ultimo conflitto mondiale. La legge tedesca del luglio 2000 non è frutto di un negoziato internazionale, ma corrisponde ad un'autonoma decisione del Governo e del Parlamento tedeschi (con il sostegno degli ambienti industriali) di compensare, ancorché simbolicamente, il lavoro forzato e coatto prestato all'industria tedesca durante la guerra. Sin dall'inizio, la legittimità degli IMI internati militari italiani ad ottenere l'indennizzo è stata posta in dubbio da parte tedesca, poiché la legge esclude espressamente che di essa possano beneficiare gli ex prigionieri di guerra. Il Ministero degli Affari Esteri ha pertanto incaricato l'Ambasciata d'Italia a Berlino e quelle accreditate nei Paesi rappresentati nel Consiglio d'amministrazione (Kuratorium) della Fondazione di effettuare una sensibilizzazione a vasto raggio degli ambienti politici e della stessa Fondazione per rappresentare l'ingiustizia che avrebbe comportato una esclusione degli internati militari italiani dai benefici della legge. Una delegazione esteri-difesa ha altresì illustrato alle autorità tedesche, nel novembre 2000, una memoria storico-giuridica sullo status speciale degli internati militari italiani. Il Governo tedesco ha quindi deciso di incaricare un esperto giuridico, il Professor Tomuschat, di approfondire la questione e di fornire un parere sull'ammissibilità degli internati militari italiani alle provvidenze della legge. Nel frattempo, il termine per la presentazione delle domande di indennizzo, inizialmente fissato per l'11 agosto 2001, veniva posticipato al 31 dicembre 2001. Il 3 agosto scorso, il Professor Tomuschat ha indicato che gli internati militari italiani debbono essere giuridicamente considerati quali prigionieri di guerra, anche se non furono
trattati come tali, e ritenuti quindi, in linea generale, esclusi dai benefici. Tale tesi è stata fatta propria dal Governo tedesco con un comunicato dell'11 agosto successivo. Il Kuratorium della Fondazione ha formalizzato tale esclusione l'11 ottobre 2001.
europei, esclude dall'indennizzo gli ex internati militari italiani adducendo come motivazione il fatto che (si legge in un comunicato stampa del Governo tedesco del 3 settembre 2001) «il Governo Federale, il mondo economico e il legislatore hanno riconosciuto la loro responsabilità... tuttavia i mezzi finanziari della Fondazione non dovrebbero né possono essere messi a disposizione per qualunque danno subito durante la seconda guerra mondiale... gli ex prigionieri di guerra sono esclusi dalle prestazioni, in quanto i prigionieri di guerra, di regola, secondo il diritto internazionale, possono essere obbligati a prestare lavoro»;
Risposta. - Il 14 luglio 2000, il Parlamento tedesco ha approvato la legge istitutiva della Fondazione «Memoria, responsabilità e futuro per gli indennizzi a favore dei lavoratori forzati in Germania durante l'ultimo conflitto mondiale. La legge tedesca del luglio 2000 non è frutto di un negoziato internazionale, ma corrisponde ad un'autonoma decisione del Governo e del Parlamento tedeschi (con il sostegno degli ambienti industriali) di compensare, ancorché simbolicamente, il lavoro forzato e coatto prestato all'industria tedesca durante la guerra.
a Berlino e quelle accreditate nei Paesi rappresentati nel Consiglio d'amministrazione (Kuratorium) della Fondazione di effettuare una sensibilizzazione a vasto raggio degli ambienti politici e della stessa Fondazione per rappresentare l'ingiustizia che avrebbe comportato una esclusione degli internati militari italiani dai benefici della legge.
Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, l'Anas - Ente nazionale per le strade, interessato in merito, ha fatto presente che gli incidenti stradali lungo la strada statale n. 206 nel comune di Collesalvetti sono avvenuti a seguito di scontri frontali tra autoveicoli, uno dei quali in opposta corsia, e tra due motoveicoli, uno dei quali impegnato in un sorpasso in un tratto di strada dove la segnaletica ne pone il divieto.
Roma, ha appaltato e già consegnato in data 16 luglio 2001 lavori di completamento della variante all'abitato di Vicarello, consistenti nella costruzione di un cavalcavia, che eliminerà l'incrocio in questione e darà continuità al nuovo tracciato.
Risposta. - È intendimento del Governo trovare soluzioni che consentano di evitare la costituzione di cattedre orarie, che crea obiettive difficoltà per la programmazione dell'attività delle scuole.
Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame, intesa a sollecitare l'istituzione di una commissione medica di verifica presso la provincia di Verbania.
Risposta. - L'iter legislativo relativo alla ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, che non fu completato nel corso della passata legislatura, è stato riattivato nel luglio scorso con la richiesta ai ministeri interessati di confermare l'avviso favorevole già espresso in precedenza, ed al dicastero che ha negoziato l'accordo di fornire le prescritte relazioni che debbono essere trasmesse a corredo dell'Atto internazionale.
nella città di Alghero, il centro turistico più importante della Sardegna - 40 mila residenti e 120 mila in soggiorno nei mesi di luglio ed agosto - con aeroporto e porto attrezzato per ospitare oltre 2000 posti barca, è stato finalmente istituito, con provvedimento assunto nei primi giorni del corrente mese, il distaccamento dei vigili del fuoco con previsione iniziale di 17 unità in servizio ed organico di 29 persone;
l'istituzione del distaccamento da allocarsi in edificio ubicato in posizione baricentrica del centro urbano ha concluso un lungo iter amministrativo e consente finalmente di superare la grave condizione di pericolo esistente in città poiché i vigili del fuoco hanno attualmente sede in Sassari, distante da Alghero circa 40 chilometri, con una strada di difficile percorribilità soprattutto nel periodo estivo;
nei giorni scorsi la stampa regionale ha dato notizia che è stata sospesa da parte della direzione generale della Protezione civile la chiamata di personale discontinuo che ha consentito di mantenere operativo il distaccamento in Alghero che ha effettuato 1500 interventi negli ultimi tre anni;
in due giorni in città vi sono stati due casi di intervento non assistito proprio per i tempi di percorrenza di oltre 50 minuti sulla strada da Alghero a Sassari;
la situazione non è ulteriormente sostenibile soprattutto per la imminente stagione turistica che in Alghero inizierà con le festività pasquali -:
quali iniziative il Ministro intenda assumere in tempi brevi per istituire il distaccamento fisso in Alghero e garantire il servizio svolto fino allo scorso mese con il personale discontinuo svolto con grande impegno ed efficacia fino allo scorso mese di gennaio 2000 dai vigili del fuoco di Sassari con impegno di personale discontinuo.
(4-00077)
Preliminarmente si rappresenta che il compito della prevenzione e della lotta agli incendi boschivi è affidata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 353 del 21 novembre 2000, al Dipartimento della protezione civile, che garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), gli interventi e le attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, e alle Regioni che assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo, con carattere continuativo, nei periodi a rischio di incendi boschivi, le sale operative unificate permanenti. Le regioni si avvalgono, altresì, oltre che delle strutture e mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra, anche di risorse e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma.
Rientra, invece, espressamente tra i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'intervento di soccorso tecnico urgente in caso di incendi che si rivelino di particolare gravità e minaccino l'incolumità di persone e beni.
Va comunque rappresentato che nell'ambito della campagna contro gli incendi boschivi, disciplinata con legge 226 del 1999 di conversione del decreto-legge 132 del 1999, è stato predisposto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un dispositivo straordinario di soccorso che ha permesso di costituire, presso il distaccamento di Alghero, una squadra di vigili del fuoco operante dal 12 luglio al 31 agosto e costituita da personale in orario straordinario e da personale discontinuo.
Per quel che concerne l'istituzione di un distaccamento permanente ad Alghero, si rappresenta che la proposta elaborata dall'Amministrazione, per la distribuzione delle risorse che si renderanno disponibili nell'ambito del potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dalle leggi n. 246/2000 e n. 75/2001, contempla un incremento delle dotazioni organiche per il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari, che dovrebbe consentire l'auspicata apertura del distaccamento permanente nella citata località.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.
il Salento è dotato di due porti marittimi: quello di Otranto sull'Adriatico e quello di Gallipoli sullo Jonio;
nonostante gli sforzi compiuti dagli enti gestori e cioè il consorzio per il porto di Otranto e la Capitaneria di Porto per Gallipoli, per attivare linee marittime verso altri porti italiani e porti esteri che si affacciano sul Mediterraneo (Albania, Grecia, Jugoslavia, Malta, Tunisia, eccetera) gli armatori interessati non hanno ritenuto conveniente istituire servizi di traghetto da e per questi scali;
la causa principale di tale insuccesso è dovuta essenzialmente alla non competitività di detti scali che, pur trovandosi in posizioni strategiche e certamente favorevoli per realizzare il traghettamento sulle altre sponde del Mediterraneo, sono penalizzati da tariffe portuali più costose rispetto a quelle di altri porti unitamente agli insufficienti sistemi di controllo e di sicurezza, mentre l'ampliamento dei trasporti marittimi favorirebbe sia la riduzione dei costi e delle tariffe applicate per il trasporto su gomma delle merci, che il miglioramento della qualità ambientale. Inoltre il flusso turistico indotto dall'attivazione di nuove linee marittime contribuirebbe a dare un notevole impulso all'economia del territorio salentino e dell'intera regione Puglia -:
quali iniziative intenda assumere per favorire l'attivazione delle linee marittime da e per i porti di Otranto e Gallipoli e quindi per soddisfare le effettive esigenze di trasporto degli operatori, specie quelli locali, che da tempo ormai intrattengono proficui rapporti con le altre sponde del Mediterraneo;
se non si ritenga di intervenire anche finanziariamente, d'intesa con gli altri enti locali (comuni, provincia, regione, CCIAA di Lecce, consorzi di enti), per ridurre i costi dei vari servizi portuali (pilotaggio, attracco, stazionamento) e quindi ridurre gli oneri per gli armatori che operano nei porti di Otranto e Gallipoli portandoli ai livelli medi che si applicano agli altri porti italiani.
(4-00554)
Attualmente, in considerazione dell'apertura della procedura di infrazione per la
La recente decisione della Commissione europea, che concerne solo la società capogruppo Tirrenia, ha reso possibile l'avvio dell'iter per l'adozione del Piano 2000/2004.
Pertanto, gli assetti delle altre società saranno determinati in conformità della futura decisione prevista per gli inizi del 2002.
Per quanto riguarda in particolare i porti di Otranto e Gallipoli, la mancata attivazione nello scalo di Otranto di linee marittime non può essere imputata esclusivamente alla maggiore onerosità delle tariffe dei servizi portuali, anche rispetto a quelle applicate negli altri scali pugliesi, in particolare di quelle relative al servizio di pilotaggio.
Dall'analisi dei dati forniti dal Consorzio per il porto di Otranto relativi al movimento delle navi tra il 1995 ed il 2001, risulta che il numero delle navi arrivate e partite non ha subito oscillazioni sostanziali. Solo relativamente al traffico passeggeri si osserva una diminuzione costante, alla quale peraltro si contrappone un notevole e costante incremento del traffico merci.
La riduzione del traffico passeggeri non appare comunque imputabile all'eccessiva onerosità delle tariffe dei servizi portuali, tenuto conto anche del fatto che le navi traghetto sono agevolate sotto il profilo delle tariffe. Inoltre, va evidenziato che dal confronto dei costi complessivi per i servizi portuali, riferiti ad alcuni porti pugliesi, detti costi nel porto di Otranto risultano inferiori.
Per quanto concerne, in particolare, le tariffe del servizio di pilotaggio, reso obbligatorio dalla Direzione marittima di Bari nel 1991 per motivi di sicurezza, le stesse sono definite dal Direttore marittimo a norma dell'articolo 96 del codice della navigazione e sono determinate sulla base dei costi del servizio, dovendo garantire sia la copertura delle spese sostenute dall'incaricato del pilotaggio sia il compenso per l'attività svolta da quest'ultimo.
Sulla base di tale meccanismo, appare evidente che i valori delle tariffe del servizio di pilotaggio sono influenzati dai livelli di traffico, sui quali incide solo in minima parte il costo del servizio stesso.
Si fa comunica, infine, che questa Amministrazione sta approfondendo l'intera problematica, con particolare riferimento, tra l'altro, alla legittimità del «diritto di imbarco» per ogni passeggero in partenza dal porto di Otranto, istituito da parte del Consorzio portuale.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.
il piano sanitario nazionale prevede particolari e significative strategie per raggiungere rilevanti risultati in favore della popolazione anziana;
fra essi merita particolare attenzione lo sviluppo in forme d'intervento alternative al ricovero quali assistenza domiciliare integrata, semiresidenziale, ospedalizzazione domiciliare, allo scopo di evitare la medicalizzazione dei problemi sociali;
iniziative in tale settore costituiscono un grande passo in avanti per una seria politica in favore degli anziani e, fra l'altro, costituiscono gigantesche forme di risparmio per la sanità pubblica abituata, per troppi lustri, a risolvere tutti i problemi con la semplice ospedalizzazione del malato anziano;
è necessario, peraltro, uscire dallo schema di semplici affermazioni di principio ed attivare progetti e soprattutto risorsa da destinare alle regioni ed agli enti locali per rendere effettivamente perseguibile tale obiettivo -:
quali provvedimenti siano stati assunti e quali si intenda assumere, nonchè quali risorse si intenda mettere a disposizione, per attuare progetti di forme alternative al ricovero ospedaliero per la
(4-00589)
Tra le azioni da compiere per il raggiungimento di questi obiettivi, il Piano sanitario nazionale dà priorità, tra l'altro, all'attivazione dell'Unità di valutazione geriatrica, che deve fornire un'analisi del bisogno globale dell'anziano e favorire un assistenza personalizzata e continuativa, nonché garantire lo sviluppo di forme alternative al ricovero, mediante l'assistenza domiciliare integrata, l'assistenza residenziale e l'ospedalizzazione a domicilio, favorendo l'integrazione tra le diverse forme di intervento.
Il Piano sanitario nazionale, inoltre, nell'ambito della peculiare attenzione rivolta alle problematiche inerenti alla tutela della salute degli anziani, ha previsto uno specifico Progetto obiettivo, attualmente all'esame della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali.
Per quanto riguarda il concreto sviluppo delle attività destinate a garantire l'adeguato livello sanitario e socio-assistenziale delle prestazioni erogate agli anziani, si precisa che, in base all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sono stati erogati nel corso del 1998, in favore delle Regioni che ne avevano fatto richiesta presentando appositi progetti; i fondi indicati nella allegata tabella n. 1, destinati all'attivazione ed al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata.
Ulteriori fondi sono stati devoluti alla ricerca finalizzata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono stati erogati complessivamente lire 4,274 miliardi per l'esercizio finanziario 2001, in favore di progetti per il miglioramento della qualità dell'assistenza agli anziani.
Anche per quanto concerne la malattia di Alzheimer, patologia ad elevata frequenza soprattutto nei soggetti ultrasessantacinquenni, il ministero della salute ha predisposto un programma che si articola in due principali linee di azione, l'una di monitoraggio farmacologico, l'altra di ricerca biomedica e sanitaria.
Quest'ultima è volta a favorire una migliore conoscenza dell'entità, della distribuzione e delle caratteristiche delle demenze, nonché un miglioramento della qualità dell'assistenza.
Si rammenta inoltre, che l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha dato il via ad un programma pluriennale di investimenti per la ristrutturazione edilizia, l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e la realizzazione delle residenze per anziani e soggetti non autosufficienti (in totale sono previsti 140.000 posti letto), per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi.
Durante la prima fase del programma di investimenti, parte di questi fondi (ammontanti a lire 8.882.783.000) è stata destinata alla realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali («RSA»), come indicato nella allegata tabella n. 2, che si riferisce al primo triennio di applicazione della citata legge n. 67 del 1988.
Ulteriori fondi, la cui entità non è al momento ancora precisabile, verranno utilizzati per la realizzazione di «RSA» nella seconda fase del programma di investimenti, attualmente in corso.
Si sottolinea, infine, che nel prossimo Piano sanitario nazionale l'ottimizzazione della gestione di tutte le strutture destinate ai pazienti anziani rappresenterà uno dei principali obiettivi prioritari a breve termine.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
il Piano sanitario nazionale prevede particolari e significative strategie per raggiungere rilevanti risultati in favore della popolazione anziana;
in particolare il Piano sanitario nazionale si propone il raggiungimento del 75 per cento di copertura vaccinale contro l'influenza per la popolazione al di sopra dei 64 anni;
effettivamente il raggiungimento di un obiettivo di tal genere costituirebbe un risultato particolarmente importante attese le conseguenze particolarmente gravi, nella popolazione anziana, delle sindromi influenzali-:
quali provvedimenti siano stati assunti e quali si intenda assumere, nonché quali risorse si intenda mettere a disposizione, per raggiungere il 75 per cento di copertura vaccinale contro l'influenza per la popolazione al di sopra dei 64 anni e quali iniziative siano state assunte dagli assessorati regionali alla sanità per concorrere al raggiungimento di tali risultati.
(4-00590)
La Direzione generale della prevenzione - Ufficio III (malattie infettive e profilassi internazionale - Osservatorio epidemiologico nazionale) monitorizza, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, sia l'andamento delle campagne di profilassi antinfluenzale sia quello delle epidemie stagionali.
I dati forniti dalle regioni indicano che, nella stagione 2000-2001, la copertura vaccinale media degli anziani è stata pari al 49,2 per cento con un aumento di circa il 20 per cento rispetto alle coperture medie realizzate nella campagna 1999-2000, e di circa l'85 per cento rispetto a quelle realizzate, nella stessa fascia di popolazione, nel periodo precedente l'approvazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000.
Alcune regioni si sono avvicinate più di altre al target stabilito dal Piano sanitario nazionale, ma l'aumento delle coperture è apparso generalizzato sull'intero territorio.
È innegabile, quindi, l'impegno da parte di tutte le Regioni nell'attuazione della profilassi antinfluenzale, anche se in alcune di esse il punto di partenza era rappresentato da coperture vaccinali di molto inferiori alla media nazionale.
I risultati in termini di copertura appaiono confermati anche dall'analisi dei dati relativi all'andamento dell'epidemia influenzale nella stagione 2000-2001.
Il sistema di monitoraggio concordato in sede di Conferenza Stato-regioni (accordo del 28 settembre 2001), ha permesso di raccogliere informazioni molto dettagliate sull'andamento dell'epidemia influenzale nelle varie regioni italiane, nonché di raccogliere campioni clinici che hanno portato all'isolamento di 262 ceppi di virus influenzali, che rappresentano il contributo italiano alle attività di sorveglianza virologica che permettono la definizione della composizione dei vaccini antinfluenzali.
Come viene descritto nel sito wwv.sanita.it/malinf, l'incidenza di sindromi influenzali nella stagione 2000-2001 è stata notevolmente inferiore rispetto a quella osservata nella stagione precedente (allegato 3): è possibile affermare che tale dato sia da mettere in relazione, non solo con le scarse variazioni nei ceppi virali influenzali circolanti da alcune stagioni, ma anche con l'aumento delle coperture vaccinali.
Per quanto riguarda la disponibilità di risorse per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla pianificazione sanitaria nazionale, occorre ricordare che la profilassi delle malattie infettive e diffusive entro il territorio nazionale è stata trasferita alle regioni con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Inoltre, la legge Costituzionale dell'8 marzo 2001, all'articolo 5, assegna a comuni, province, città metropolitane e regioni autonomia finanziaria e di spesa.
È quindi compito delle regioni individuare i provvedimenti amministrativi più adeguati e reperire le risorse necessarie a realizzare gli obiettivi di salute della collettività, da esse stesse concordati con lo Stato nell'ambito del Piano sanitario nazionale.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
la promozione della prevenzione primaria e secondaria nonché i programmi legati all'abuso di alcool e relativi problemi hanno trovato riscontro, almeno sulla carta, nel Piano sanitario nazionale e nei suoi principali obiettivi;
fra essi è opportuno segnalare l'impegno del Governo per: a) interventi di regolamentazione della pubblicità dei prodotti alcolici; b) misure di regolamentazione dell'informazione sul contenuto alcolico delle bevande, con esplicito riferimento ai possibili effetti dannosi; c) azioni di controllo della qualità dei prodotti alcolici e di riduzione del grado alcolici delle bevande; d) campagne di educazione sanitaria e di prevenzione a livello nazionale e regionale; e) campagne mirate a controllare i consumi alcolici per specifici gruppi di popolazione, come le donne in gravidanza e i giovani, e mirate a contesti specifici come le scuole e le caserme; f) sostegno ad iniziative volte alla disassuefazione all'alcol, impegnando anche i medici di medicina generale con programmi strutturati di provata efficacia; g) attività di regolamentazione e monitoraggio della distribuzione degli alcolici in ambito collettivo e di comunità, particolarmente in occasione di eventi sportivi e culturali e nelle stazioni di servizio delle autostrade; h) misure volte a favorire il rispetto dei limiti di concentrazione ematica di alcol durante la guida; i) misure fiscali volte a disincentivare il consumo di alcolici; l) promozione di iniziative che limitino la vendita di bevande alcoliche ai minori -:
quale seguito abbia avuto, sin qui, l'impegno del Governo per tradurre in concreto gli impegni assunti nel Piano sanitario nazionale in tema di lotta contro l'abuso delle bevande alcoliche.
(4-00591)
Dal canto suo, il ministero della salute ha operato, in base agli specifici compiti istituzionali, ricorrendo all'adozione di atti normativi, programmatori e di indirizzo ai fini di potenziare, per il tramite dell'intervento regionale, le attività di prevenzione, trattamento e riabilitazione dei problemi alcoolcorrelati nell'ambito dei servizi sociosanitari, dislocati nel territorio nazionale.
Le regioni hanno in generale recepito, nei relativi Piani sanitari regionali, le esigenze di intervento sancite in questi atti, e di fatto le stanno realizzando.
Più in particolare, si segnala che l'Accordo Stato-regioni del 21 gennaio 1999 ha inserito il coordinamento delle attività relative all'alcooldipendenza nell'ambito delle attività dei Dipartimenti per le dipendenze da organizzarsi in ciascuna azienda Usl.
Presso tali Dipartimenti sarà assicurata la disponibilità di risorse logistiche, strumentali ed umane adeguate alla erogazione di prestazioni interdisciplinari integrate, a livello medico, psicologico e sociale, per la
Ogni regione, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e normativa prevista dall'attuale assetto legislativo, potrà individuare l'articolazione degli specifici servizi deputati alle attività operative.
L'Atto di intesa Stato-regioni del 5 agosto 1999 ha determinato i requisiti minimi «standard» per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento degli enti e delle associazioni che operano, nell'ambito delle attività sanitarie o socio-assistenziali di rilievo sanitario, nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle persone dipendenti da sostanze d'abuso, ivi compreso l'alcool.
Il Documento di linee guida per la riduzione del danno alcoolcorrelato è stato diffuso dal Ministero della salute nell'ambito della Conferenza di Genova sulla tossicodipendenza, come contributo tecnico preliminare alla emanazione delle linee guida previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 18 febbraio 1999, n. 45 («Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze»).
In esso vengono indicati alle regioni strategie e orientamenti in linea con quanto delineato nel Piano sanitario nazionale.
Per quanto riguarda i progetti nazionali finanziati a valere sul Fondo droga della Presidenza del Consiglio dei ministri, si segnala che è stata progressivamente estesa anche al settore dei problemi alcoolcorrelati la attività progettuale di livello nazionale del Ministero della salute per l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per la lotta alla droga.
In particolare, sono attualmente in fase di implementazione progetti nazionali riguardanti:
sensibilizzazione e formazione dei medici di medicina generale;
sensibilizzazione e formazione degli insegnanti delle scuole medie superiori;
sensibilizzazione e formazione del personale dei servizi sociosanitari e psicosociali;
sensibilizzazione e informazione del personale nei luoghi di lavoro;
la famiglia di alcolisti come elemento di forza e vulnerabilità del trattamento.
I primi quattro di questi progetti sono attuati in collaborazione con le Regioni.
Per l'anno 2000, in linea con la evoluzione dei comportamenti rilevata soprattutto nel mondo giovanile, sono stati presentati e finanziati col citato fondo due progetti che trascendono lo specifico alcologico, pur ricomprendendolo.
Uno di essi ha come oggetto i giovani e i loro comportamenti a rischio, incluso l'abuso di alcool, e si propone di mettere a punto modelli di intervento rafforzato e per certi aspetti straordinario, per favorire il recupero precoce dei soggetti più giovani già nella fase dei loro primi approcci con la droga o l'abuso di alcool.
Il progetto è stato finanziato per un miliardo.
Per un altro progetto riguardante i giovani è stata richiesta la collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, ai fini della formazione degli operatori delle discoteche finalizzata al loro coinvolgimento e impegno nella prevenzione dell'abuso di droga e alcool nei locali frequentati dai giovani.
Tale progetto si inquadra nell'ambito delle attività relative alla recente intesa (dicembre 1999) fra Governo e sindacati delle discoteche per la istituzione di un Albo di qualità, ai fini di rendere i luoghi di divertimento giovanile più sicuri e accessibili ad interventi di prevenzione da parte delle istituzioni sanitarie e sociali interessate.
Anche questo progetto ha avuto un finanziamento consistente e sarà realizzato dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con la Associazione dei gestori locali da ballo.
Le donne in quanto specifica categoria demografica e sociologica, sono uno dei target previsti per un altro progetto destinato al recupero di soggetti tossicodipendenti e alcooldipendenti appartenenti a categorie particolarmente deboli sul piano psicosociale.
Per l'anno 2001, il Ministero della salute ha richiesto ed ottenuto finanziamenti per
Gli orientamenti strategici del Piano sanitario nazionale hanno trovato riscontro anche nella partecipazione di rappresentanti italiani alla elaborazione di importanti documenti di livello internazionale, quali la Dichiarazione sui giovani e l'alcool (febbraio 2001), nell'ambito della Conferenza organizzata su questo tema specifico dal Oms e Presidenza dell'Unione europea a Stoccolma (febbraio 2001); la Raccomandazione della Commissione europea 17 gennaio 2001 sulla riduzione del tasso alcolemico legale allo 0,5 per mille; la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sul bere dei bambini e adolescenti; la strategia comunitaria per la riduzione del danno alcoolcorrelato.
Nell'ambito degli interventi di natura legislativa, occorre ricordare anche il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Con questo atto normativo di carattere generale, infatti, vengono poste solide basi ai fini di una precisa collocazione delle problematiche alcologiche tra le aree di intervento integrato del Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 3-septies prevede la collocazione delle dipendenze da alcool tra le aree cui attengono prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, conformemente con quanto previsto per le aree relative alla dipendenza da droga e farmaci, alla salute mentale, al settore materno-infantile.
Tali prestazioni dovranno essere assicurate nell'ambito delle attività distrettuali delle aziende sanitarie, in quanto comprese nei livelli essenziali di assistenza, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai Piani nazionale e regionali.
Infine, si rammenta che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, previsto dal decreto legislativo n. 229 del 1999, ha ratificato l'inserimento delle prestazioni alcologiche nei livelli essenziali di assistenza del servizio pubblico, individuando più specificamente le prestazioni da erogarsi a cura delle aziende sanitarie, nonché quelle di interesse anche sociale da finanziarsi, al di fuori del Fondo sanitario nazionale, da parte dei comuni.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
il Piano sanitario nazionale prevede particolari e significative strategie per raggiungere rilevanti risultati in favore della popolazione anziana;
fra esse merita particolare attenzione la promozione del mantenimento ed il recupero dell'autosufficienza dell'anziano, e cioè il cosiddetto «invecchiamento attivo»;
iniziative in tale settore debbono costituire uno dei cardini delle politiche per l'anziano, sia in ragione dell'aumento percentuale della popolazione anziana, sia per gli enormi costi sociali che un invecchiamento «non attivo» comporta;
è necessario, peraltro, uscire dallo schema di semplici affermazioni di principio ed attivare progetti e soprattutto risorse da destinare alle regioni ed agli enti locali per rendere effettivamente perseguibile tale obiettivo -:
quali provvedimenti siano stati assunti e quali si intenda assumere, nonché quali risorse si intenda mettere a disposizione, per attuare progetti di realizzazione del cosiddetto «invecchiamento attivo» della popolazione anziana.
(4-00593)
Tra le azioni da compiere per il raggiungimento di questi obiettivi, il Piano Sanitario Nazionale dà priorità, tra l'altro, all'attivazione dell'Unità di valutazione geriatrica, che deve fornire un'analisi del bisogno globale dell'anziano e favorire un'assistenza personalizzata e continuativa, nonché garantire lo sviluppo di forme alternative al ricovero, mediante l'assistenza domiciliare integrata, l'assistenza residenziale e l'ospedalizzazione a domicilio, favorendo l'integrazione tra le diverse forme di intervento.
Il Piano sanitario nazionale, inoltre, nell'ambito della peculiare attenzione rivolta alle problematiche inerenti alla tutela della salute degli anziani, ha previsto uno specifico Progetto obiettivo, attualmente all'esame della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali.
Per quanto riguarda il concreto sviluppo delle attività destinate a garantire l'adeguato livello sanitario e socio-assistenziale delle prestazioni erogate agli anziani, si precisa che, in base all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sono stati erogati nel corso del 1998, in favore delle regioni che ne avevano fatto richiesta presentando appositi progetti; i fondi indicati nella allegata tabella n. 1, destinati all'attivazione ed al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata.
Ulteriori fondi sono stati devoluti alla ricerca finalizzata: ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dall'articolo 2-bis decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono stati erogati complessivamente lire 4,274 miliardi per l'esercizio finanziario 2001, in favore di progetti per il miglioramento della qualità dell'assistenza agli anziani.
Anche per quanto concerne la malattia di Alzheimer, patologia ad elevata frequenza soprattutto nei soggetti ultrasessantacinquenni, il ministero della salute ha predisposto un programma che si articola in due principali linee di azione, l'una di monitoraggio farmacologico, l'altra di ricerca biomedica e sanitaria.
Quest'ultima è volta a favorire una migliore conoscenza dell'entità, della distribuzione e delle caratteristiche delle demenze, nonché un miglioramento della qualità dell'assistenza.
Si rammenta inoltre, che l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, ha dato il via ad un programma pluriennale di investimenti per la ristrutturazione edilizia, l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e la realizzazione delle residenze per anziani e soggetti non autosufficienti (in totale sono previsti 140.000 posti letto), per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi.
Durante la prima fase del programma di investimenti, parte di questi fondi (ammontanti a lire 8.882.783.000) è stata destinata alla realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali («RSA»), come indicato nella allegata tabella n. 2, che si riferisce al primo triennio di applicazione della citata legge n. 67 del 1988.
Ulteriori fondi, la cui entità non è al momento ancora precisabile, verranno utilizzati per la realizzazione di «RSA» nella seconda fase del programma di investimenti, attualmente in corso.
Si sottolinea, infine, che nel prossimo Piano sanitario nazionale l'ottimizzazione della gestione di tutte le strutture destinate ai pazienti anziani rappresenterà uno dei principali obiettivi prioritari a breve termine.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
il problema delle malattie professionali e delle patologie genericamente correlate al lavoro costituisce uno degli argomenti di maggiore rilevanza contenuti nel Piano sanitario nazionale (PSN);
sono state identificate azioni particolari per la riduzione delle malattie professionali,
è decisamente necessario, al fine di poter giudicare complessivamente l'azione del Governo su un versante così significativo sia dal punto di vista della salute della popolazione sia dal punto di vista di una politica di contenimento dei costi sociali collegati alle patologie del lavoro, conoscere le linee di concreto intervento sin qui sviluppate per il raggiungimento dell'obiettivo richiamato -:
in quali iniziative si sia sin qui concretata la strategia contenuta nel Piano sanitario nazionale di contenimento delle malattie professionali e delle patologie correlate al lavoro e quali dati siano ad oggi disponibili per misurarne l'efficacia, nonché per sapere quali organi dello Stato siano stati attivati per il perseguimento dell'obiettivo.
(4-00600)
Nel medesimo periodo di tempo si verificano oltre 900.000 eventi di diversa natura e gravità, che causano in circa 600.000 lavoratori un'inabilità superiore ai tre giorni, mentre in oltre 27.000 casi producono un'invalidità permanente, determinando costi sociali enormi, ai quali si aggiungono oneri economici particolarmente elevati: ogni anno la spesa sopportata dal Paese ammonta, infatti, a circa 55.000 miliardi.
A questa spesa si dovrebbero aggiungere costi difficilmente quantificabili, come la perdita di tempo, i ritardi nei tempi di consegna del prodotto, le penali aggiuntive e le spese legali.
È noto che i dati «Eurostat» collocano l'Italia al quarto posto nella frequenza d'incidenti mortali sul lavoro.
Questi rilievi potrebbero assumere dimensioni ben più ampie, se, consideriamo che le cifre fornite sono approssimative per difetto, poiché gli incidenti che avvengono in aree di lavoro irregolare e sommerso non possono essere censiti.
Per migliorare la sicurezza sul lavoro le leggi da sole, certamente, non bastano; deve cambiare la cultura della prevenzione, favorita da un'adeguata informazione fin dai banchi di scuola per formare la coscienza dei futuri lavoratori e dei futuri imprenditori; occorre, altresì, la formazione continua negli ambienti di lavoro nonché la partecipazione dei lavoratori alle attività di prevenzione.
Informazione e formazione rivestono, in effetti, un ruolo chiave per arginare gli incidenti sul lavoro.
Com'è noto, la disciplina normativa inerente alla prevenzione degli infortuni è fondata sul decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attuativo di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come integrato e modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
In base a tale disciplina, tra l'altro, ogni azienda è tenuta ad individuare un Responsabile del Servizio prevenzione e protezione competente ed adeguatamente preparato, nonché ad effettuare una attenta valutazione dei rischi insiti nei propri stabilimenti, officine, cantieri e nelle relative attività produttive, al fine di consentire l'adeguata informazione e formazione di tutti i lavoratori adibiti.
La disciplina normativa in questione delinea un sistema organizzato della sicurezza aziendale, con la partecipazione dei lavoratori alle attività di prevenzione aziendale quali soggetti attivi e corresponsabili.
L'obiettivo di tale sistema organizzato è quello di perseguire il livello massimo possibile di sicurezza, anche attraverso la definizione dei comportamenti individuali e collettivi più consapevoli ed indirizzati alla prevenzione.
Il sistema organizzato di prevenzione, se attuato nei suoi aspetti fondamentali, permette di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni di lavoro in sicurezza (a condizione che le aziende siano orientate verso tale priorità) attraverso la validità degli interventi, la ricerca del consenso dei lavoratori e una loro adeguata informazione e formazione.
Al riguardo, al ministero della salute, in data 22 luglio 1998, ha aderito all'Accordo di Programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, in attuazione della normativa di cui ai decreti legislativi nn. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, attraverso l'organizzazione di una campagna formativa di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione.
Tale Accordo è finalizzato ad agevolare le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici non economici nel perseguimento dell'obiettivo di migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro attraverso interventi di aggiornamento formativo destinati alle varie figure cui è affidata la gestione della sicurezza nella Pubblica amministrazione.
Il programma si articola in conferenze dei servizi tra le amministrazioni centrali, firmatarie dell'accordo, che hanno affidato all'Inail l'onere di curare la relativa organizzazione tecnica.
Il programma è destinato prioritariamente alla formazione dei datori di lavoro dei responsabili e degli addetti al Servizio di prevenzione e Protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti al primo soccorso.
Gli interventi destinati alla formazione degli addetti alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza sono affidati, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 609 del 1996, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che provvede direttamente ad instaurare i relativi rapporti con le Amministrazioni interessate sulla base delle richieste pervenute al Gruppo integrato di coordinamento (Gic).
Sono stati già organizzati numerosi corsi in varie località, sia per i datori di lavoro sia per i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione di varie Amministrazioni pubbliche.
Questi corsi sono caratterizzati da modalità procedurali di tipo «standard», in modo che possano essere ripetuti, dopo un adeguato coordinamento dei formatori, su tutto il territorio nazionale.
A tal fine, si è preferito produrre e diffondere pacchetti formativi di qualità e completamente «formalizzati», dotati cioè di tutta la strumentazione didattica necessaria (guida per i docenti, esercitazioni, materiali e software didattici, questionari di valutazione, etc.), che siano facilmente reperibili sul territorio.
Entro breve tempo sarà disponibile anche un percorso di «formazione formatori», che sarà diffuso su tutto il territorio con l'ausilio anche delle strutture e degli operatori del Servizio sanitario nazionale.
Si soggiunge, inoltre, che entrerà tra breve in vigore, il decreto del Ministro della Salute previsto dall'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo n. 626 del 1994, concernente le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, nonché il decreto del Ministro della Salute di cui all'articolo 87 comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 626 del 1994, concernente le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti ad agenti biologici, entrambi indispensabili per conoscere la storia lavorativa del lavoratore ed attuare il monitoraggio di tutti i lavoratori esposti.
È in fase avanzata la predisposizione del decreto dei Ministri della Salute e del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'articolo 71, comma 3, e articolo 88, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, concernenti rispettivamente le modalità di tenuta del registro dei casi di malattia
Tali registri consentiranno di migliorare le informazioni in merito alle malattie professionali e permetteranno lo sviluppo del monitoraggio sulle patologie e sulle cause di morte correlate con il lavoro.
Si segnala, infine, che è attualmente in corso la revisione dell'elenco delle malattie professionali tabellate dall'Inail, per includervi patologie emergenti.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
conformemente a quanto previsto dalla European charter on alcohol (dicembre 1995) il ministero della sanità ha istituito il comitato nazionale per promuovere le azioni basate sul Piano europeo Oms sull'alcool;
il comitato è composto da rappresentanti ed esperti di numerosi ministeri (affari sociali, esteri, agricoltura, giustizia, lavoro, finanze, industria, pubblica istruzione, trasporti e sanità);
il lavoro del comitato costituisce supporto di grande rilievo per la soluzione delle complesse e variegate tematiche derivante dall'abuso di bevande alcoliche, fenomeno purtroppo assai diffuso nel nostro Paese -:
come si siano svolti, sino ad oggi, i lavori del Comitato nazionale predetto e, in particolare: a) quante volte si sia riunito dalla sua istituzione sino ad oggi; b) quali documenti abbia prodotto; c) quali iniziative abbia assunto e quali programmi abbia attivato; d) quali siano gli strumenti di collegamento fra le determinazioni del comitato ed i Ministeri che in esso sono rappresentati.
(4-00602)
Il documento definisce un insieme di principi etici, di obiettivi e di azioni strategiche a cui gli Stati europei sono stati chiamati ad ispirare le loro politiche e programmi in materia di alcool, ma lascia ai singoli Stati la scelta degli strumenti per la loro attuazione, in conformità con le esigenze dei diversi contesti economico giuridici e socioculturali.
Questo Ministero ha dato a suo tempo ampia diffusione al documento di cui trattasi, inviando la sua versione italiana alle istituzioni centrali e regionali interessate.
Non è stato costituito, invece, il Comitato citato nell'atto parlamentare in oggetto, in quanto il ministero della salute ha dato seguito alla Carta europea sull'alcool utilizzando ulteriori, specifici strumenti politici e strategici.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
le prefetture italiane sostengono il costo della pubblicazione del Foglio Annunzi Legali (Fal);
le ditte che nel triennio 1992-1993-1994 e nel triennio 1995-1996-1997 si sono aggiudicate il servizio della stampa dei Fal delle diverse prefetture presentano offerte - che vengono accettate - con differenze di costi rilevanti ed incomprensibili;
ogni prefettura, in altre parole, paga cifre profondamente diverse per stampare le stesse cose;
il Ministero dell'interno, rilevando l'anomalia di questa situazione, aveva a suo tempo cercato di porre rimedio con una apposita circolare sottolineando che era necessario comprendere «le ragioni giustificative di tali diversità»;
dalle rilevazioni effettuate in sede ispettiva riguardanti il triennio 1998-1999-2000 è emerso che i prezzi praticati dalle varie ditte continuano a presentare una «forbice» molto ampia fra il prezzo minimo ed il prezzo massimo;
appare evidente che occorre comprendere le ragioni di tali differenze -:
quali iniziative intenda assumere in concreto, conformemente al tenore della circolare a suo tempo trasmessa, affinché si raggiunga uniformità di costi fra le varie prefetture per il servizio di stampa del Foglio Annunzi Legali (Fal).
(4-00809)
Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel Fal come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'articolo 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Parte II.
Con circolari del 27 febbraio 2001, e del 24 aprile 2001, il ministero dell'interno ha provveduto ad impartire specifiche indicazioni alle Prefetture.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
la strada statale n. 647 «Bifernina» a seguito del crollo di alcuni viadotti è interessata da lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
nel tratto interessato dal crollo di un viadotto all'altezza del bivio che porta al comune di Lupara è stato costruito un ponte militare per rendere praticabile la circolazione sulla arteria stessa;
i lavori di ristrutturazione vanno avanti, tra varie interruzioni, da oltre un anno;
soprattutto nel periodo estivo, data l'affluenza di turisti diretti verso la costa, la mole di traffico che transita sulla predetta arteria aumenta considerevolmente, causando code interminabili di autovetture;
tale situazione rende precaria ed insicura la circolazione su un'arteria considerata a scorrimento veloce -:
quali iniziative immediate intenda prendere al fine di rendere meno precaria la situazione sull'arteria in questione.
(4-00218)
La strada statale n. 647 «Fondo Valle del Biferno» è arteria costruita 30 anni or sono, con andamento plano-altimetrico tormentato, priva di caratteristiche di strada a scorrimento veloce e soggetta, pertanto, a situazioni di congestione in periodi di intenso traffico, particolarmente nei mesi di luglio ed agosto da e per le località marine sull'Adriatico. È noto che l'utente proveniente dal beneventano e dall'avellinese privilegia quell'itinerario per raggiungere il mare.
Attualmente, la strada è interessata da lavori di straordinaria manutenzione riguardanti le opere d'arte per il consolidamento dei pulvini e delle pile, il rafforzamento delle spalle, la ricostruzione di un impalcato e l'adeguamento alla nuova normativa in materia di eventi sismici.
Non vi sono limitazioni di carreggiata nel tratto Campobasso-Termoli, se si esclude la presenza del doppio ponte Bailey in località Lupara, la cui eliminazione è comunque prevista nel corso del corrente anno.
Il tratto di strada fa parte dell'itinerario Termoli-San Vittore, altresì indicato come collegamento Tirreno - Adriatico, la cui programmazione e realizzazione, sollecitata da più parti, risolverebbe in maniera definitiva anche i problemi della strada statale n. 647 con il raddoppio della carreggiata.
Un primo concreto avvio alla realizzazione del suddetto itinerario è stato dato con l'inserimento, nel vigente Piano triennale 2001/2003, della costruzione della variante di Venafro.
L'Anas informa, infine, che in località Covatta, interessata da una frana di enormi dimensioni, che ha distrutto il viadotto Pozzillo I, ha in corso di installazione, in aderenza al programma lavori della protezione civile, un nuovo doppio ponte Bailey, necessario per la prosecuzione dei lavori di competenza della regione Molise.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
si ha notizia che la Società Autostrade Spa si diventata proprietaria degli impianti pubblicitari installati nelle aree di servizio della rete in concessione;
pare, altresì, che la società in questione intenda esercitare la suddetta forma di pubblicità in proprio, tramite un gestore da essa stessa scelto;
tale possibilità sembra sia stata ritenuta non ammissibile dall'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza stradale «per evidenti ragioni di concentrazione nello stesso soggetto di ruoli di richiedente e concedente» e, comunque, per motivi di opportunità, relativi al fatto che il soggetto preposto al controllo del rispetto delle norme relative alla sicurezza della circolazione si trova ad avere anche la proprietà degli impianti pubblicitari, istallati sulla rete gestita, di cui dovrebbe controllare la conformità alle normative vigenti;
l'esercizio di questa attività esula dai criteri previsti dall'articolo 53 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada, costituendo una fonte di guadagno non prevista -:
se quanto sopra esposto risponda effettivamente a verità e, in caso affermativo, quali iniziative intenda intraprendere.
(4-00673)
la società Autostrade spa, diventata proprietaria degli impianti pubblicitari istallati nelle aree di servizio della rete in concessione, intende gestire direttamente tali impianti;
tale gestione in proprio costituisce un'indebita limitazione alla libertà di iniziativa imprenditoriale, costituzionalmente garantita, poiché impedisce l'accesso all'attività in questione ad altri che ne abbiano interesse;
poiché a norma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'istallazione di cartelli pubblicitari nelle aree di servizio della rete autostradale è soggetta ad autorizzazione della stessa concessionaria, che è tenuta al controllo di regolarità e rispetto delle norme del codice della strada, si sta determinando una situazione che vede insistere in capo allo stesso soggetto la qualità di autorizzante ed autorizzato, di controllore e controllato -:
quali iniziative intenda intraprendere per impedire il sorgere di un possibile conflitto tra un interesse particolaristico privato e quello pubblico della sicurezza
(4-00759)
A tale proposito si rileva essere inammissibile poter concentrare nello stesso soggetto il ruolo del richiedente e concedente autorizzazione. Peraltro tale ipotesi si identificherebbe con un servizio di pubbliche affissioni, disciplinato dal decreto legislativo n. 507 del 1993, che riserva solo ai comuni l'esercizio di tale servizio.
Rispetto poi all'intenzione della Società Autostrade di gestire direttamente gli impianti pubblicitari installati nelle aree di servizio della rete in concessione, l'interrogante solleva anche la questione dell'«indebita limitazione alla libertà di iniziativa imprenditoriale, costituzionalmente garantita», sollevando dunque il problema della legittimità del diniego del rinnovo ai soggetti titolari di precedente autorizzazione per la installazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari.
Alla luce del comma 10 dell'articolo 23 del Codice della strada, che autorizza il ministero dei lavori pubblici ad impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli e di quelle attuative del regolamento e a disporre, a mezzo di propri organi, il controllo sull'osservanza delle disposizioni stesse, si ribadisce che l'articolo 53 del Regolamento di attuazione del Codice della strada definisce le procedure che devono essere seguite per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione, ivi comprese quelle per il rinnovo. Il soggetto titolare di autorizzazione ha diritto a chiedere il rinnovo della stessa, sempreché sussistano le condizioni di compatibilità con le esigenze di sicurezza della circolazione già verificate all'atto del rilascio della prima autorizzazione. Pertanto qualora non siano intervenute variazioni nello stato dei luoghi che rendano incompatibile con la sicurezza della circolazione il permanere del cartello pubblicitario, la richiesta di rinnovo deve essere accolta.
Eventuali dinieghi, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 53, devono essere comunicati entro 60 giorni dalla richiesta di rinnovo e motivati sempre in base a considerazioni legate al criterio di sicurezza della circolazione stabilito dal comma 1 dell'articolo 23 del Nuovo codice della strada. Resta inteso che le richieste di rinnovo, in quanto prosecuzione di una autorizzazione già rilasciata, devono essere esaminate e valutate prima di una qualunque richiesta di nuova autorizzazione relativa alla stessa posizione, indipendentemente dalla data di presentazione, sempreché questa sia antecedente alla scadenza e salvo espressa dichiarazione di rinuncia al rinnovo.
Ogni diniego avvenuto in mancanza dei suddetti requisiti è da considerarsi dunque irregolare.
Il Viceministro per le infrastrutture e per i trasporti: Ugo Martinat.
è ormai nota la pericolosità della strada statale n. 159 delle Saline in località Margherita di Savoia (Foggia) a causa delle dimensioni ridotte della corsia;
la strada rappresenta l'unica via d'accesso all'area garganica regolarmente percorsa da migliaia di pendolari;
la strada è soggetta ad enorme percorrenza nei periodi estivi -:
se il Governo nazionale sia al corrente della grave situazione descritta;
se l'ANAS abbia sottoscritto specifici accordi con la regione Puglia per la gestione delle strade di interesse regionale e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intenda adottare per un efficace intervento sulla strada statale n. 159 delle Saline.
(4-00126)
La statale in questione rientra tra le strade che, in attuazione del DPCM 21 febbraio 2000, ed ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono state trasferite alla regione Puglia a partire dal 1o gennaio 2001.
La Conferenza Unificata tenutasi il 26 luglio 2001, aveva sancito, tra l'altro, che la possibilità di procedere alla progettazione e realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione, restasse subordinata alla conclusione di specifici accordi con le regioni e le province interessate.
L'Anas ha fatto pertanto presente che, non avendo sottoscritto alcun accordo specifico con la regione Puglia, non può intraprendere iniziative per interventi di miglioramento e/o ampliamento della strada in questione.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
se sia a conoscenza del fatto che il giorno 16 luglio 2001, nel corso dell'esame per il conseguimento di patente nautica per il comando e la condotta delle unità da diporto senza alcun limite dalla costa, da parte di taluni componenti della commissione esami e patenti si sarebbe preteso che un esaminando, già in possesso di patente nautica che lo abilitava al comando entro le 12 miglia dalla costa, rispondesse a domande previste per il conseguimento della patente nautica che, come detto, già possedeva;
se non ritenga opportuno intervenire presso la capitaneria di Porto di La Spezia per invitare i componenti la commissione esami e patenti ad attenersi strettamente alla lettera delle leggi vigenti, anziché lasciarsi andare ad interpretazioni estensive e soggettive che agli stessi non competono;
se non ritenga doveroso evidenziare come, nel caso in cui un candidato sia già in possesso di patente nautica ed intenda sottoporsi ad ulteriore esame, lo stesso non possa che essere sottoposto al solo esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame per l'abilitazione già posseduta, giusto quanto disposto dall'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.
(4-00360)
Pertanto, può verificarsi che nel corso dell'esame integrativo teorico possano essere richiesti, solo per relationem, punti o argomenti compresi nel programma di esame dell'abilitazione già posseduta, senza che ciò possa inficiare l'esame stesso e fermo restando il giudizio finale che deve riferirsi allo specifico programma di esame.
Nel caso in questione, le notizie fornite dalla Capitaneria di porto di La Spezia su quanto accaduto in sede di esame il giorno 16 luglio 2001, inducono ad escludere la presunzione di illegittimità del comportamento della commissione d'esame.
In particolare, le dichiarazioni rese dal presidente della commissione di esame sottolineano l'esatto svolgimento delle prove e la correttezza sostanziale dell'attività condotta in sede di esame.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Mario Tassone.
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (notificato il 1 luglio 1986 alla Direzione Provinciale del Tesoro di Piacenza e al Ministero del tesoro, tramite consegna fatta a mezzo del Servizio postale) il dottor Remo Burgazzi (nato a Besenzone - provincia di Piacenza - il 22 novembre 1926 e residente in Piacenza, Via Alberoni 42) chiedeva l'annullamento del provvedimento della Direzione Provinciale del Tesoro di Piacenza assunto in data 4 marzo 1986, protocollo n. 112;
con detto provvedimento al dottor Remo Burgazzi veniva revocato, infatti, il beneficio della corresponsione dell'indennità integrativa speciale dal 24 maggio 1980, con invito a rifondere all'erario la somma di lire 12.508.450 dal Burgazzi percepita a titolo di indennità integrativa speciale sulla partita di pensione n. 6489032, di cui lo stesso era titolare dal 14 giugno 1980 al 31 dicembre 1983 -:
se e quali atti siano stati successivamente assunti dal Ministero del tesoro, a seguito della decisione - se intervenuta - del ricorso sopra menzionato;
se, in subordine, non ritenga doveroso sollecitare la decisione del predetto ricorso, anche in considerazione del fatto che il giudizio risulta pendente ormai da tre lustri.
(4-00705)
Al riguardo, si fa presente che, con il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 1988, registrato dalla Corte dei conti in data 7 settembre 1988, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 24, il citato ricorso straordinario è stato dichiarato improponibile.
Si precisa che la Direzione provinciale del Tesoro di Piacenza ne ha dato comunicazione all'interessato con nota n. 22838 del 20 aprile 1989.
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.
la Direttiva europea 86/457/CEE ha istituito in tutti i paesi dell'Unione il Corso di Formazione in Medicina Generale adducendo a motivo di ciò: «il bisogno di una formazione specifica del medico generico che deve prepararlo ad adempiere a una funzione a lui propria... eccetera». La stessa ha tra l'altro lasciato ai vari Stati la prerogativa di riconoscere i diritti acquisiti come equipollenti (articolo 7 comma 2) al suddetto corso. L'articolo 2 comma a) recitava che doveva essere accessibile solo previo compimento e convalida di almeno sei anni di studio;
il Governo italiano recepiva questa direttiva con ben cinque anni di ritardo. La legge 8 agosto 1991, n. 256 prevedeva però all'articolo 5 comma 2 l'espletamento di un concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, in totale spregio dei dettami europei,
nel 1993 la direttiva 93/16/CEE al Titolo IV disciplinava la formazione specifica in medicina generale ribadendo per quel che riguarda le modalità d'accesso (articolo 31 comma 1) le stesse modalità previste dalla 86/457 e cioè che doveva essere accessibile solo previo compimento e convalida di almeno sei anni di studio. Inoltre questa direttiva riconosceva agli Stati membri la possibilità di una formazione a tempo ridotto (articolo 34);
il Governo italiano recepiva questa ennesima direttiva con ben sei anni di ritardo e per la precisione con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Detto decreto legislativo nell'organizzare la materia in tema di formazione specifica in medicina generale eludendo ancora una volta la direttiva prevedeva in tema di accesso una prova concorsuale ed instaurava all'articolo 24 comma 1 l'incompatibilità del corso con qualsiasi altro iter formativo previsto dalla nostra legislazione. Ancora una volta venivano ignorati i diritti dei medici che erano studenti di medicina e chirurgia nel 1991, costretti quindi per rientrare in graduatoria ad espletare i concorsi per l'accesso al corso di formazione in medicina generale, ma, ironia della sorte a competere per l'accesso a questi posti con i loro colleghi che il decreto ministeriale del 15 dicembre 1994 aveva inserito in graduatoria, visto che il concorso è attualmente aperto anche a chi è già in graduatoria la cui collocazione in un posto utile toglie il corso a chi ne ha assolutamente bisogno. Nel frattempo buona parte di questi medici sta frequentando un corso di specializzazione e secondo i dettami della 368/99 non potrà frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale e rimarrà fuori a vita dalle graduatorie regionali di medicina generale;
con la definitiva applicazione della 401/00 si andrebbe a ripristinare un diritto acquisito erroneamente negato dal legislatore. Detta legge però ha trovato fuori dal Parlamento enormi difficoltà in sede di applicazione poiché da parte del Ministero della sanità si paventa un ingresso in massa da parte dei beneficiari e tutto ciò ha portato, tra l'altro, la richiesta di un parere al Consiglio di Stato. Se è vero che al momento sono più di venticinquemila i medici interessati dalla 401/00 è anche vero che un buon numero di loro ha già acquisito negli anni compresi tra il 1991 e il 2001 l'attestato del corso di formazione in medicina generale (circa 4.000 medici), che un altro grosso numero è al momento impegnato nei corsi di specializzazione e quindi accederebbe ai corsi gradualmente nel tempo (15.000). Un'altra buona parte di questi si è già collocata nel mondo del lavoro come ospedaliero, specialista ambulatoriale, medico fiscale, medico di amministrazione pubblica (esercito, eccetera) (2000). Ecco che al primo Corso di formazione esplicato con le modalità previste dalla legge accederebbe un numero di medici quantificabile nel doppio dei posti messi a concorso nelle varie regioni. Per quel che riguarda il libero accesso esso troverebbe giustificazione nelle direttive europee suesposte, mentre le modalità di svolgimento sarebbero da ricollegare al tempo ridotto previsto dalle suesposte direttive -:
affinché nel restituire un diritto acquisito il Parlamento sia il garante della
(4-00351)
Il legislatore comunitario ha prescritto detta formazione come requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nei regimi di sicurezza sociale, degli Stati membri.
Detta direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (la precedente direttiva 86/457/CEE era stata recepita con il decreto legislativo n. 256 del 1991).
In base alla citata direttiva 93/16/CEE, la formazione specifica in medicina generale può essere svolta con due modalità differenti: a tempo pieno ed a tempo definito.
La tipologia ordinaria è quella a tempo pieno.
La formazione ha una durata di almeno due anni e si deve svolgere a tempo pieno presso centri ospedalieri e ambulatoriali, istituti e strutture di medicina generale con la «partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora».
Come è dato rilevare anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (riferita alla formazione specialistica ma estensibile anche alla formazione specifica in medicina generale) «il legislatore comunitario, insistendo sulla durata minima della formazione nonché sul fatto che essa deve svolgersi a tempo pieno, ha ritenuto che il livello della formazione non dovesse essere compromesso dal parallelo esercizio, a titolo privato, di un'attività professionale retribuita».
Anche per la formazione specifica in medicina generale, il legislatore comunitario ha inteso privilegiare la formazione a tempo pieno con la conseguente incompatibilità con l'attività professionale privata.
Come per la formazione specialistica, anche per la formazione specifica in medicina generale la stessa direttiva 93/16/CEE prevede, all'articolo 34, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare, oltre la formazione a tempo pieno, anche la formazione a tempo ridotto «purché vengano rispettate le seguenti condizioni particolari:
la durata complessiva della formazione non può essere abbreviata in ragione del fatto che è effettuata a tempo ridotto;
l'orario settimanale della formazione a tempo ridotto non può essere inferiore al 60 per cento dell'orario settimanale a tempo pieno;
la formazione a tempo ridotto deve comportare un certo numero di periodi di formazione a tempo pieno, sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte dispensata presso un ambulatorio di medicina generale. Questi periodi di formazione a tempo pieno sono di numero e di durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale».
Si osserva che, in base alle suesposte condizioni prescritte dalla direttiva, non può comunque essere legittimata una formazione che non preveda periodi di attività a tempo pieno; ossia che consenta, per tutto il periodo di formazione l'attività professionale privata.
Oltre ai predetti modelli di formazione (a tempo pieno ed a tempo ridotto), il legislatore comunitario non prevede, e quindi non consente, forme diverse su iniziativa degli Stati membri.
Gli Stati membri non possono cioè prevedere formazioni specifiche in medicina generale diverse da quelle a tempo pieno ed a tempo ridotto, disciplinate dagli articoli 31 e 34 della direttiva 93/16/CEE.
Per quanto concerne l'Italia, il legislatore nazionale, nel recepire prima nel 1991 la direttiva 86/457/CEE e poi nel 1999 la direttiva 93/16/CEE, non ha ritenuto di prevedere la formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto, per cui in Italia non è, allo stato, possibile tale formazione.
L'articolo 3 della legge n. 401 del 29 dicembre 2000 ha di fatto configurato, oltre alla formazione a tempo pieno ed a tempo ridotto, un terzo modello di formazione specifica in medicina generale (in soprannumero e senza obbligo del tempo pieno), in palese contrasto con la richiamata disciplina delle direttive comunitarie.
Conseguentemente, la disposizione dell'articolo 3 della legge n. 401 del 2000 dovrebbe, necessariamente, essere disapplicata per contrasto con il diritto comunitario che prevale in base a consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, nonché della Corte costituzionale, sul contrario diritto interno.
Una eventuale applicazione della stessa norma, anche a non voler considerare il contenzioso e la turbativa che si potrebbero determinare nei corsi di formazione in argomento finirebbe inevitabilmente per attivare una procedura di infrazione da parte della Commissione europea con una sicura condanna per l'Italia.
La disposizione della legge n. 401 del 2000, prescindendo dalle originarie intenzioni di coloro che l'hanno proposta, potrebbe essere ritenuta legittima solo se interpretata nell'unico senso possibile, ossia in modo coerente con la disciplina comunitaria: l'unica possibilità è quella di ritenere l'articolo 3 una implicita autorizzazione al Governo all'attivazione della formazione continua a tempo ridotto di cui all'articolo 34 della direttiva 93/16/CEE.
Tale interpretazione, anche se presenta evidenti difficoltà, potrebbe trovare fondamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la quale afferma che le disposizioni di diritto interno che concernono la trasposizione di una direttiva o che la attuano, devono essere interpretate «quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima» (confronta sentenza del 25 febbraio 1999 nel procedimento C. 131 del 1997).
In tal caso, sarà comunque necessario regolare, conformemente alle condizioni esplicitate nella direttiva, le modalità dei corsi di formazione a tempo ridotto, ivi compresi l'orario settimanale, i periodi di formazione a tempo pieno e le attività professionali compatibili in detto periodo.
Questo Ministero ha cercato di dare all'articolo 3 della legge n. 401 del 2000 un significato coerente con la disciplina comunitaria, per non pregiudicarne in via definitiva l'applicabilità.
Occorre sottolineare, inoltre, che la Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 (pubblicata su G.U.C.E. del 31 luglio 2001, n. 206/L), ha modificato il percorso formativo della medicina generale, tra l'altro portandolo da due a tre anni.
Pertanto, l'occasione per disciplinare la formazione a tempo ridotto di cui all'articolo 3 della legge n. 401 del 2000, potrebbe essere offerta proprio dal provvedimento legislativo di recepimento della direttiva ora indicata.
Peraltro, il ministero della salute, ancor prima di aver avuto notizia del contenzioso instauratosi su tale questione, aveva provveduto ad inoltrare al Consiglio di Stato una richiesta di parere in merito all'interpretazione da conferire all'articolo 3 della legge n. 401 del 2000.
In quest'ultima ipotesi, è stato chiesto al Consiglio di individuare contestualmente gli strumenti giuridici con cui poter realizzare tale recepimento, in quanto appare evidente che l'articolo 3 della legge n. 401 del 2000, di per sé, non prevedendo alcuna modalità attuativa, si configura quale disposizione del tutto astratta.
Questo ministero, inoltre, nel predisporre il decreto ministeriale 31 maggio 2001, recante il nuovo bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2001-2003, pur regolando in via generale le modalità di espletamento del concorso come in precedenza già avvenuto, ha inteso prevedere una riserva di integrazione, a salvaguardia di eventuali interessati, proprio in relazione all'applicazione dell'articolo 3 della stessa legge n. 401 del 2000.
Appare superfluo aggiungere che tale ipotesi di ammissione in soprannumero rivestirebbe il carattere di eccezionalità, con valenza limitata nel tempo, in quanto finalizzata solo ed esclusivamente a disciplinare le fattispecie previste dall'articolo 3 della legge n. 401 del 2000.
Si segnala che, nel frattempo, poiché la fattispecie è stata oggetto di contenzioso innanzi a Tribunali amministrativi regionali e, quindi, in secondo grado presso il Consiglio di Stato, quest'ultimo non procederà in sede consultiva, attesa la concomitante instaurazione della via giurisdizionale.
Di conseguenza, la questione in esame vedrà la sua definizione in occasione delle pronunce della giustizia amministrativa.
Occorre sottolineare, tuttavia, che anche a prescindere dalle considerazioni sviluppate in ordine alla compatibilità della legge n. 401 del 2000 con la normativa comunitaria e, quindi, ai tentativi per interpretarla in modo coerente, una eventuale, indiscriminata ammissione in soprannumero (senza cioè un minimo di regole), sarebbe estremamente difficile da realizzare e darebbe certamente luogo a gravissimi inconvenienti, compromettendo la qualità della formazione.
I corsi di formazione specifica in medicina generale, infatti, non sono corsi che possono consentire, come alcuni convegni e seminari, il libero accesso a tutti coloro che sono interessati.
Come ha rilevato la stessa Corte costituzionale in sede di valutazione della legittimità delle disposizioni sul numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina, «le direttive (fra cui la 93/16/CEE) prescrivono che gli studi teorici si accompagnino a esperienze pratiche, acquisite attraverso attività cliniche o, in genere, operative svolte nel corso di periodi di formazione e di tirocinio aventi luogo in strutture idonee e dotate delle strumentazioni necessarie, sotto gli opportuni controlli.
E ciò implica e presuppone che tra la disponibilità di strutture ed il numero di studenti vi sia un rapporto di congruità, in relazione alle specifiche modalità di apprendimento» (confronta sentenza n. 383 del 23 e 27 novembre 1998).
La salvaguardia del rapporto di congruità fra strutture e soggetti da formare è, a maggior ragione, necessaria per la formazione specifica in medicina generale che, in base alla direttiva e alle disposizioni di attuazione, è «più pratica che teorica» e quindi comporta la disponibilità di un congruo numero di strutture ospedaliere e ambulatoriali.
Pertanto, non è possibile ritenere che un numero imprecisato di medici possa, per propria libera scelta e senza alcuna limitazione, decidere autonomamente di esercitare un «diritto soggettivo» alla partecipazione a corsi di formazione, i quali, essendo teorico-pratici, necessariamente comportano organizzazione e strutture adeguate al numero dei partecipanti.
Ed è proprio questo uno degli aspetti fondamentali analizzati dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-bis, nella recentissima sentenza n. 6984 del 2001 - la prima emessa dall'instaurarsi del contenzioso in materia - nel respingere le pretese avanzate da un medico ricorrente che chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego della regione Lazio in materia di richiesta di applicazione dell'articolo 3 della legge n. 401 del 2000.
In detta sentenza, in particolare, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio si è espresso in senso favorevole all'Amministrazione, sostenendo, tra l'altro, che «l'articolo 3 della legge n. 401 del 2000 costituisce sicuramente norma di carattere eccezionale, non interpretabile in senso estensivo o analogico (Con. St., sez. VI, 10 febbraio 1999, n. 143), sicché - considerato che al momento della sua emanazione, il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, di attuazione della direttiva n. 86/457/CEE (cui fa riferimento l'articolo stesso nell'individuare i corsi di formazione specifica in medicina generale ai quali i medici in possesso di determinati requisiti possono essere ammessi in soprannumero) era stato da tempo abrogato dall'articolo 46, III comma del decreto legislativo 15 agosto 1999, n. 368» e che esso «non può essere inteso che nel senso restrittivo che riguarda esclusivamente posizioni attinenti al corso previsto dal decreto legislativo n. 256 del 1991 (articolato come da articolo 3 dello stesso) e non a quello previsto poi dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 368 del 1999».
Inoltre, il Tribunale ha ribadito che «la previsione legislativa di cui trattasi comunque non avrebbe potuto assolutamente comportare la doverosità per l'Amministrazione di ammettere automaticamente ogni richiedente al corso in questione, richiedendo tale operazione la previa emanazione di normativa regolamentare idonea a disciplinare l'ammissione in questione sotto tutti gli aspetti organizzativi».
Per completezza, si precisa che, contrariamente a quanto indicato nell'interrogazione in esame, «i medici che erano studenti di medicina e chirurgia nel 1991» (rectius iscritti al corso di laurea dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 256 del 1991) sono stati sì «costretti» ad espletare i concorsi di accesso ai corsi di formazione specifica in medicina generale per entrare nelle graduatorie (secondo quanto richiesto dalla normativa comunitaria), ma non concorrono alla stessa stregua dei colleghi inseriti in virtù del decreto ministeriale 15 dicembre 1994 (cosiddetto «decreto Costa»), dal momento che questi ultimi non beneficiano del punteggio aggiuntivo di 12 punti che era riservato solo ai titolari dell'attestato di formazione specifica in conseguenza del superamento del biennio di corso.
Inoltre, laddove nell'interrogazione si dice che «il concorso è attualmente aperto anche a chi è già in graduatoria la cui collocazione in un posto utile toglie il corso a chi ne ha assolutamente bisogno», è opportuno invece ricordare che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, il diploma di formazione specifica in Medicina Generale «è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e non ai possessori»... «di diploma in formazione specifica in medicina generale...».
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
il Sottosegretario agli Esteri, Roberto Antonione, ha annunciato nei giorni scorsi a Gorizia che «Roma, Firenze e Venezia sono tra i possibili obiettivi sensibili del
dopo la richiesta di chiarimenti rivolta al Governo dai sindaci di Firenze, Leonardo Domenici, e Venezia, Paolo Costa, la Farnesina ha precisato che il Sottosegretario si è limitato a rispondere (ipoteticamente), «nel contesto ipotetico della domanda» rivoltagli da un giornalista locale, «che ove i terroristi avessero voluto colpire con clamore l'Italia, presumibilmente avrebbero potuto farlo in città italiane maggiormente note a livello mondiale»;
il Sottosegretario ai beni culturali, Vittorio Sgarbi, è tornato oggi sull'argomento dichiarando che gli Uffizi, i musei Vaticani e Venezia «sono tutti possibili obiettivi di attacchi terroristici in quanto simbolo dell'occidente» -:
se queste affermazioni sono basate su effettivi riscontri o sono semplicemente delle supposizioni troppo liberamente espresse dai sottosegretari citati;
se, in questo ultimo caso, non convengano sull'opportunità che i rappresentanti del Governo si attengano ad una maggiore responsabilità nel lanciare messaggi di questo genere che rischiano di creare inutile allarmismo nei cittadini;
se non ritengano invece, nel caso in cui il Governo fosse in possesso di riscontri concreti, di informare direttamente i sindaci delle città interessate.
(4-00725)
È del tutto evidente che in caso di un riscontro effettivo di una tale minaccia, non solo sarebbero informati direttamente i sindaci delle città considerate a rischio, ma altresì sarebbe predisposto un piano di sicurezza consono all'entità della minaccia ricevuta.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.
il Corpo militare della Croce rossa italiana è ausiliario delle Forze armate dello Stato ed è disciplinato dal Regio decreto n. 484 del 10 febbraio 1936;
allo stato attuale la Croce rossa italiana utilizza 954 militari in servizio continuativo per i propri servizi e le esigenze delle proprie unità civili e militari;
i suddetti militari hanno anzianità di servizio attivo compresi tra i 10 e i 35 anni;
la normativa sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento e trattamento economico è ferma al 1936 con il sopracitato Regio decreto;
il Ministero della difesa - Ufficio gabinetto - preso atto delle centinaia di interpellanze parlamentari tendenti alla risoluzione delle problematiche inerenti il personale militare della Croce rossa italiana con particolare riferimento alla costituzione dei ruoli in servizio permanente, ha costituito un «tavolo tecnico» nel quale sono stati inseriti il Presidente generale della Croce rossa italiana, il Direttore generale e l'Ispettore superiore del Corpo militare della Croce rossa italiana -:
quale sia lo stato di avanzamento dei lavori del tavolo tecnico e le risoluzioni fino ad oggi adottate;
se corrisponda al vero che nonostante le reiterate richieste del ministero della difesa - Ufficio gabinetto - la Croce rossa italiana non abbia fornito l'elenco nominativo dei 954 militari in servizio che come precisato in premessa attendono l'inserimento in ruolo ai fini della totale equiparazione al personale militare delle Forze armate delle quali sono ausiliari;
se risulta pervenuta al ministero della difesa - Ufficio gabinetto - richiesta degli organi di governo della Croce rossa italiana tendente alla riduzione del contingente militare della Croce rossa italiana comunque e dovunque in servizio che parimenti presenta i requisiti per l'inserimento in ruolo;
quali iniziative intenda assumere il Governo per garantire l'accesso senza discrezionalità dei 954 militari nel ruolo del servizio permanente effettivo.
(4-00958)
La stessa Organizzazione ha avanzato precise istanze in tal senso chiedendo, e ottenendo, la collaborazione dell'Amministrazione della Difesa, benché nell'ampia gamma di compiti istituzionali attribuiti alla Croce rossa la competenza del Dicastero sia limitata alle sue sole componenti ausiliarie delle Forze armate: Corpo militare e Corpo delle infermiere volontarie.
Ciò premesso, con riferimento ai quesiti posti si rappresenta che, al momento, non è stato ancora acquisito l'elenco nominativo del personale del Corpo militare solo a causa dell'occasionale rinvio di una delle riunioni del citato «tavolo tecnico». Inoltre, per quanto attiene all'ipotizzata discrezionalità con cui la Croce rossa italiana starebbe operando, o intenderebbe operare, per «selezionare» una limitata aliquota dei 945 ufficiali e sottufficiali del Corpo militare, da inserire in un costituendo ruolo del servizio permanente, si precisa che gli studi e gli approfondimenti al riguardo sono tuttora in atto.
Pertanto, appare prematuro trarre conclusioni che potrebbero poi essere smentite dal risultato finale dei lavori.
La materia all'esame del «tavolo tecnico», infatti, è molto complessa e presenta aspetti di notevole delicatezza che richiedono un'attenta ed accurata valutazione.
Peraltro, le risultanze di tali approfondimenti saranno poi tradotte in un apposito provvedimento legislativo che il Parlamento, durante il previsto iter approvativo, potrà esaminare e valutare approfonditamente.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
in attuazione della delibera Cipe n. 140 del 22 dicembre 1998, che ha approvato il Psm (Piano per lo Sviluppo del Mezzogiorno) per l'area dell'obiettivo dell'Italia, per la programmazione dei Fondi comunitari a finalità strutturale per il periodo 2000/2006, la Commissione europea ha approvato e finanziato il Quadro comunitario di sostegno 2000/2006, obiettivo con Decisione n.C(2000)2050 del 1 agosto 2000, che comprende tra l'altro il programma operativo regionale Calabria, specificamente approvato con Decisione CE n. C(2000) 2345 dell'8 agosto 2000;
la programmazione dei piani di intervento, coordinata per il Ministero del tesoro e del bilancio da parte dei Dipartimento per le politiche di coesione e di sviluppo (DPS), ha visto nella fase di predisposizione e dl negoziato un ruolo attivo e positivo della Regione Calabria grazie alla gestione della precedente Giunta Regionale;
il ruolo propositivo e innovativo della Regione Calabria era stato riconosciuto dagli interlocutori istituzionali e sociali a livello regionale, nazionale e comunitario, tanto da indicare il percorso metodologico
il processo di programmazione di attuazione del programma operativo regionale Calabria ha però subito un secco rallentamento e blocco a causa delle inerzie e attuale Giunta Regionale presieduta dal dottor Giuseppe Chiaravalloti, per cui ad oggi nessun piano di intervento è stato concretamente avviato ad oltre un anno dall'approvazione del programma operativo regionale e 9 mesi dall'approvazione dei Complementi di Programmazione nel Comitato di Sorveglianza di dicembre 2000;
tali ritardi ed inerzie pare siano stati determinati dalla mancata predisposizione dei piani e dei bandi e dal mancato avvio dei programmi già da tempo cofinanziati dall'Unione europea, e appaiono in contrasto con la logica stringente di programmazione integrata definita dal programma operativo regionale, e con i principi della concertazione con le parti sociali e con le Province ed i Comuni, che invece aveva caratterizzato la fase di pianificazione della precedente giunta regionale;
ad oggi nessun programma è effettivamente operativo e solo tre bandi sono stati pubblicati con effetti del tutto deleteri, in quanto:
il Bando FEOGA Agricoltura è risultato errato in alcuni passaggi ed è stato riproposto con spostamento dei termini di presentazione delle domande;
il Bando Turismo FERS è stato impugnato al TAR e bloccato dalle Province Calabresi perché non rispettoso delle competenze degli Enti Locali stessi e dei precedenti atti di concertazione sociale ed istituzionale;
infine, il Bando Formazione Professionale del FSE, di prossima scadenza non ha alcun collegamento con il mercato del lavoro e le politiche dell'occupazione, ed è fortemente contestato sia dagli operatori per la sua ingestibilità tecnica sia dalle Province e dai Sindacati Confederali che ne hanno richiesto la revoca perché incapace di dare attuazione alla logica integrata di programmazione;
al di fuori di tali iniziative, sono stati esclusivamente pubblicati Bandi per manifestazioni di interesse nei settori industria, commercio e beni culturali il che fa presupporre tempi lunghi per la funzionalità dei programmi e per la relativa spesa;
anche i Bandi per l'attuazione dei PIT e dei PIS (Progetti Integrati Territoriali e Strategici), su cui la Regione Calabria aveva particolarmente investito in credibilità ed innovazione, nonostante il lavoro proficuo di supporto del FORMEZ con la Rete «RAP 100», sono tuttora in gestazione, con evidente difficoltà di avvio, vanificando così gli entusiasmi che la precedente Giunta di centrosinistra aveva costruito attorno a questa prospettiva;
tutto ciò fa seriamente prevedere una sostanziale difficoltà per la Regione di garantire la spesa dei primi 1.300 miliardi programmati per la prima annualità 2000 entro la scadenza tassativa fissata dall'UE al 31 dicembre 2002, con la ormai quasi concreta certezza di perdita di gran parte di questi finanziamenti per mancato utilizzo;
nelle scorse settimane, secondo l'interrogante a causa dei continui contrasti in ordine all'utilizzo dei finanziamenti del programma operativo regionale, si sono dimessi due dirigenti dei settori dei fondi comunitari della Regione, dimissioni di altissimo livello che si aggiungono a quelle precedenti di un dirigente, designato alla responsabilità degli organismi tecnici di controllo SOG e NVVP, determinando nei fatti un azzeramento totale della struttura manageriale di gestione di controllo del programma operativo regionale Calabrese, che mette gli Uffici Regionali in condizione di sbando, e allontanando le migliori professionalità reclutate dalla Regione dall'esterno, tanto da costringere il Direttore Generale del Dipartimento a dover tappare in prima persona tutti i buchi, in
le strutture tecniche di supporto (SOG e NVVP) sono tuttora in fase di avvio e incapaci di svolgere qualsiasi funzione di supporto, nel mentre la Giunta non è riuscita finora ad un anno dall'approvazione del Programma a nominare neanche un responsabile di Misura come prescritto dalla normativa comunitaria;
il fondato rischio di revoca di oltre 1.000 miliardi non utilizzati della prima annualità, ha peraltro ispirato il Commissario Europeo alle Politiche Regionali Michel Barnier ad una recente missione di sollecitazione nei confronti della Regione Calabria, senza che però tale impulso abbia sortita alcun effetto concreto;
secondo quanto risulta all'interrogante, lo stesso Presidente della Regione Calabria dottor Giuseppe Chiaravalloti, ha esplicitamente utilizzato la motivazione dell'evidente e grave ritardo nelle politiche di attuazione dei piani comunitari del programma operativo regionale, per procedere al rimpasto della Giunta Regionale dello scorso agosto, senza che però tale consapevolezza abbia sortito alcuna concreta iniziativa di velocizzazione della spesa e dei bandi;
addirittura nel fiorire di tecnici di alto livello coinvolti da Chiaravalloti nella nuova Giunta, nonostante l'evidenza dei ritardi di attuazione del programma operativo regionale, a nessuno nell'esecutivo è stata assegnata formalmente la competenza dei fondi comunitari, in via del tutto informale gestita da un Assessore senza delega, per cui si determina una assurda situazione secondo la quale in un settore di emergenza assoluta mancano tutti i riferimenti: sia gli Assessori che i Dirigenti che i tecnici della SOG e del NVVP che i singoli Responsabili di Misura;
le motivazioni sopra esposte fanno prevedere una sicura perdita di finanziamenti del programma operativo regionale da parte della Regione Calabria, senza che la Giunta Regionaleponga in essere alcuna seria iniziativa volta a dare sbocco a tale situazione di incuria e di ritardi;
il Ministero dell'economia conserva la responsabilità del coordinamento dei piani di attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006, e può attivare le opportune iniziative di sollecitazione e di sostegno alle situazioni di emergenza nell'attuazione dei programmi -:
se il Ministro sia al corrente della situazione di emergenza esposta circa l'incapacità della Regione Calabria di attuare il programma operativo regionale Calabria 2000/2006 e di effettivamente utilizzare le risorse finanziarie della prima annualità;
sulla base di quali motivazioni non è stata finora attivata alcuna procedura di sollecitazione e di sostegno per l'avvio dei programmi che risultano tuttora bloccati;
se il Ministro non ritenga di dover attivare una specifica «task-force» per evitare una ormai quasi certa dispersione di risorse comunitarie e nazionali da parte della Regione Calabria per quella che all'interrogante appare un'evidente incapacità della Giunta di attuare i programmi a suo tempo con intelligenza e capacità pianificati e finanziati dall'Unione europea;
se il Ministro non ritenga necessario concordare un piano straordinario di lavoro con la Commissione Europea per fronteggiare eventuali incapacità della regione Calabria di procedere all'attuazione dei programmi.
(4-00703)
Al riguardo, si fa presente che lo stato di attuazione del citato programma (POR Calabria) è stato oggetto di esame sia nell'ambito della riunione del Comitato di Sorveglianza del POR del 12 luglio 2001, sia, congiuntamente a tutti gli altri programmi operativi nazionali e regionali dell'Obiettivo 1, in sede di Comitato di Sorveglianza del
Sulla base delle risultanze emerse nelle citate riunioni, questa Amministrazione ha intrapreso nei confronti della regione Calabria e delle altre Autorità di gestione dei programmi operativi dell'Obiettivo 1, le iniziative di sollecito e di sostegno ritenute più opportune in questa fase di avvio dell'attuazione della programmazione Obiettivo 1. In particolare, tali iniziative sono finalizzate alla tempestiva attivazione della spesa ed al monitoraggio dello stato di attuazione; le Autorità interessate sono state invitate a segnalare le eventuali criticità che possano compromettere il rispetto del cronogramma previsto per la realizzazione degli interventi.
La regione Calabria, al pari di altre Autorità di gestione, si è dichiarata in grado di rispettare il calendario previsto dal complemento di programmazione.
Questo Ministero ha, inoltre, attivato iniziative di supporto specifico nei confronti della regione Calabria, partecipando alle verifiche in loco della Corte dei conti, e mettendo a disposizione le strutture periferiche dei propri Dipartimenti Provinciali (Ufficio delle politiche di sviluppo e coesione di Catanzaro).
In considerazione delle criticità emerse, in seno alla riunione del Comitato di sorveglianza del POR Calabria del 12 luglio 2001, è stata attivata anche un'azione di sensibilizzazione.
Giova, comunque, precisare che le funzioni di coordinamento degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari, attribuite al ministero dell'economia e delle finanze, non implicano poteri sostitutivi, né possono interferire con gli ambiti di competenza rimessi all'autonomia regionale. Resta, quindi, in capo alle regioni la responsabilità dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione del relativo programma operativo regionale.
Tuttavia, nel quadro dell'azione di orientamento e sorveglianza svolto da questa Amministrazione, l'attuazione del POR Calabria sarà sottoposta ad ulteriore approfondita valutazione nell'ambito sia degli incontri annuali con la Commissione europea, in programma per il mese di novembre 2001, sia della riunione del Comitato di sorveglianza del POR, prevista entro il mese di dicembre, sia, infine, del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno, orientativamente programmata per il mese di gennaio 2002.
In queste sedi verranno, pertanto, valutate le iniziative più opportune che potranno essere intraprese, nei rispettivi ambiti di competenza, dalla regione, da questa Amministrazione, nonché dalla Commissione europea.
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.
in data 26 luglio 2001 il treno espresso 951 Roma-Lecce è rimasto bloccato nei pressi della stazione ferroviaria di Baragiano (Potenza) a causa di un incendio sviluppatosi lungo i binari giungendo a destinazione con due ore di ritardo;
non è la prima volta che si verifica nei pressi della stessa stazione FS un episodio del genere con gravi disagi provocati al traffico ferroviario e ad i passeggeri;
nel corso della scorsa legislatura fu presentata dal sottoscritto una interrogazione al fine di accertare la responsabilità in merito ad un altro episodio simile;
è del tutto evidente la mancanza di una adeguata manutenzione delle aree in prossimità dei binari per cui tra eventi dolosi e accidentali spesso lungo la tratta Battipaglia-Potenza-Taranto si sviluppano incendi che bloccano il traffico ferroviario -:
quali iniziative intende promuovere il Governo affinché, nell'ambito delle proprie competenze, vengano adottate misure di manutenzione lungo le tratte ferroviarie al fine di prevenire il rischio incendi e garantire la sicurezza dei passeggeri e dei convogli.
(4-00461)
Difatti, la presenza di infestanti nei piazzali e lungo la linea rende necessaria l'adozione di trattamenti specifici quali il diserbamento chimico, il diserbamento meccanico (sfalcio manuale e meccanico di erba ed arbusti) e il trattamento igniritardante per prevenire l'innesco e lo sviluppo d'incendio in prossimità del binario. Quest'ultimo tipo di intervento interessa tratti della linea delle rete FS ove statisticamente, negli anni, è risultata più alta l'incidenza degli incendi che riguardano, essenzialmente, le regioni del centro e sud d'Italia.
Il piano di attività, per l'anno in corso, della linea Battipaglia - Potenza - Taranto prevede interventi, in gran parte già eseguiti, proprio nei tratti di linea che, sulla base dei dati storici acquisiti, sono stati maggiormente soggetti a situazioni d'incendio. Tali interventi comprendono il taglio della vegetazione, la pulizia dei piazzali e delle scarpate, trattamenti di diserbamento chimico e trattamenti con miscele igniritardanti sulle tratte a più alto rischio. Inoltre, d'intesa con le Prefetture interessate ed in ottemperanza alle disposizioni territoriali prefettizie, per alcuni tratti di linea ritenuti significativi, le FS hanno sensibilizzato i proprietari dei fondi limitrofi ad eseguire le opere necessarie alla prevenzione degli incendi, quali, ad esempio, la realizzazione di fasce parafuoco in prossimità dei confini con la sede ferroviaria.
Nello specifico, l'incendio sviluppatosi il 26 luglio u.s. in prossimità della stazione ferroviaria di Baragiano che ha prodotto soggezioni alla circolazione treni, risulta essere stato causato da una difettosità al sistema frenante di due carri di un treno merci.
Al riguardo, FS ha però precisato che la maggioranza degli incendi estivi che procurano interruzione alla circolazione dei treni ha origine all'esterno della sede ferroviaria.
Per quanto riguarda la linea in esame, al 31 luglio 2001, si sono verificati dieci incendi con sei interruzioni della circolazione dei treni di cui sette hanno avuto origine al di fuori della sede.
La società ferroviaria ha infine rilevato che questi eventi hanno generalmente ripercussioni sulla sola regolarità dell'esercizio ferroviario (rallentamenti e/o interruzioni della circolazione precauzionali o per danni all'infrastruttura) e non sulla sicurezza dei viaggiatori.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.
molti soldati dell'esercito italiano prigionieri USA dopo l'8 settembre 1943 prestarono lavoro come cooperatori;
sulla base dell'accordo siglato tra il Governo italiano e quello USA il 14 gennaio 1949 furono stanziati 26 milioni di dollari per il pagamento dei compensi nei confronti dei soldati italiani risultanti prigionieri dopo l'8 settembre 1943;
il fondo stanziato sulla base dell'accordo del 1949 fu cancellato nel 1966;
a quella data molti ex prigionieri, tuttora viventi, sostengono di non aver mai percepito quel compenso previsto come testimoniato dalle stesse Associazioni Combattentistiche;
nel corso dell'approvazione della legge finanziaria per il 2001 fu accolto dal Governo un ordine del giorno che impegnava l'Esecutivo ad attivare immediatamente procedure da concludersi entro un anno per la ricostruzione più precisa possibile dell'elenco dei prigionieri di guerra negli USA destinatari degli indennizzi previsti dal Fondo prigionieri del 1949;
presso il Segretariato Generale della Difesa I Reparto sono giunte le domande formulate da quanti in possesso dei requisiti relativi all'attribuzione delle spettanze;
in risposta ai richiedenti il Segretariato Generale della Difesa ha riferito che, su iniziativa del Ministero del tesoro, sono in corso azioni volte ad individuare possibili soluzioni in materia eventualmente anche attraverso specifico provvedimento legislativo -:
si chiede al Governo quali iniziative intenda attivare per rendere operativo nel più breve tempo possibile l'impegno contenuto nell'ordine del giorno ed accolto dall'Esecutivo attribuendo il giusto e doveroso indennizzo a tutti i militari italiani che, prigionieri USA, prestarono lavoro come cooperatori dopo l'8 settembre 1943.
(4-00465)
Al riguardo, occorre preliminarmente rappresentare che il pagamento dei «saldi», nei casi in cui non vi abbiano provveduto direttamente le Autorità americane all'atto dei rimpatri, risulta in realtà essere stato già effettuato, nei confronti della generalità degli interessati, dai Distretti Militari e da altri comandi ed enti della Marina e dell'Aeronautica, negli anni compresi tra il 1948 ed il 1966.
Tuttavia, poiché da qualche tempo vengono avanzate istanze da ex-prigionieri, o dai rispettivi eredi, i quali affermano di non aver mai percepito le spettanze loro dovute, il ministero del tesoro (ora ministero dell'economia e delle finanze) - ai fini di una possibile soluzione del problema, eventualmente anche in via legislativa - ha chiesto a questa Amministrazione di far conoscere i nominativi dei presunti creditori.
La Difesa, per gli aspetti di competenza, ha istituito un gruppo di lavoro per le necessarie verifiche volte ad accertare la fondatezza delle richieste. I relativi controlli vengono effettuati con l'ausilio della documentazione sugli stessi reduci (carteggi personali provenienti dai campi di prigionia), a suo tempo fornita dalle Autorità americane ed ancora in parte disponibile negli archivi del ministero della difesa, nonché mediante eventuali riscontri con gli atti che sia possibile rinvenire da altre fonti (Distretti Militari, uffici statunitensi, eccetera).
Con l'ausilio di tale documentazione si intende effettuare una ricostruzione del problema, che si auspica quanto più completa e precisa possibile, innanzitutto come fenomeno storico complessivo. Sotto questo aspetto, peraltro, si evidenzia che i primi dati di situazione sinora acquisiti - pur con la necessaria riserva di ulteriori, prudenziali verifiche - stanno fornendo numerosi riscontri oggettivi che confermano gli avvenuti pagamenti, come in precedenza accennato.
I dati sul campione di domande prodotte in materia e le relative valutazioni vengono portati a conoscenza del ministero dell'economia e delle Finanze.
In tale quadro, l'Amministrazione della Difesa - pur con le comprensibili difficoltà dovute soprattutto al notevole lasso di tempo trascorso dall'epoca dei fatti - non tralascerà di esaminare le richieste degli interessati (ad oggi alcune migliaia) con il necessario impegno e la consueta sensibilità riservata alla benemerita categoria degli ex combattenti/prigionieri di guerra, nella convinzione che la complessità della situazione delineata e la delicatezza del tema, impongano comunque, ogni possibile sforzo per cercare di addivenire ad una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa.
Allo scopo, lo strumento più idoneo sembra essere quello legislativo, a condizione
Si tratterebbe di un'iniziativa legislativa, da predisporre di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, per la cui definizione il numero degli ex-prigionieri beneficiari dei crediti e la conseguente quantificazione delle somme ancora da corrispondere, costituiscono elementi indispensabili per individuare le necessarie risorse finanziarie da destinare a «copertura» del provvedimento.
Le cennate complesse attività necessarie per reperire tali dati, non consentono, allo stato, alcuna previsione certa sui tempi dell'ipotizzato provvedimento.
È tuttavia auspicio di tutti, alla fine del lungo percorso di ricostruzione storica e giuridica delle posizioni dei cittadini italiani che hanno prestato il proprio lavoro negli Usa in qualità di prigionieri di guerra, che la questione possa trovare soluzione in tempi ragionevoli, consentendo il giusto riconoscimento economico a coloro i quali, servendo la Patria, hanno dovuto subire un ingiusto trattamento durante la prigionia.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
tenuto conto della protesta del Sindaco di Avigliana (Torino) relativa alla grave situazione viaria, di cui si occupa La Stampa nell'edizione del 12 giugno 2001; e dell'annuncio, dato dallo stesso Sindaco, di clamorose forme di protesta, quale il blocco della circolazione lungo la strada principale della città, capolinea dell'autostrada del Frejus, oggi percorsa da migliaia di mezzi leggeri e pesanti;
rilevato che tale situazione, provocata dalla mancata realizzazione della variante alla strada statale 589 dei laghi di Avigliana, dura ormai da un quarto di secolo; da venticinque anni, si attende il collegamento tra l'autostrada del Frejus (Torino-Bardonecchia) e a grande area economica e demografica del Pinelorese, attraverso una struttura viaria che superi l'area urbana di Avigliana;
il mancato collegamento produce effetti negativi e gravi danni a livello ambientale, economico, organizzativo, a causa dell'inquinamento atmosferico e acustico e alla difficoltà di circolazione per i residenti e non (non meno di 40 minuti per percorrere mille metri e forti diseconomie per Giaveno e Val Sangone);
stabilito che l'Anas si era impegnata, dopo una serie di elaborati e modifiche, a presentare, entro l'aprile 2000, il progetto definitivo dell'opera necessaria alla viabilità cittadina e regionale, e che, sulla base della sua definizione, avrebbe dovuto essere convocata la Conferenza dei Servizi -:
se non ritenga il Governo di intervenire allo scopo di stabilire i motivi che hanno procrastinato, da parte dell'Anas, la presentazione del progetto definitivo e di sollecitare tutti gli uffici competenti alla soluzione di un problema annoso che riguarda, certo, la vita di una città, Avigliana, ma soprattutto le economie di tutto il nord-ovest piemontese che, oltretutto, si sta predisponendo alle Olimpiadi del 2006.
(4-00051)
In tal sede, furono richieste integrazioni per indagini geologiche ed idrologiche in quanto nell'ammasso montano erano risultate presenti importanti sorgenti le quali, a seguito dello scavo della galleria, avrebbero potuto subire delle variazioni.
L'Ente ha ottemperato a tali prescrizioni predisponendo il nuovo progetto con le relative indagini geognostiche.
Per effetto di tali adattamenti della progettazione, i costi dell'opera, già inseriti nella proposta di piano triennale 1997/1999 per un importo di lire 38,5 miliardi risultavano superiori alle originarie previsioni di stima.
Per tale motivo, era stata ipotizzata quale possibile soluzione lo sdoppiamento dei lavori in due lotti funzionali, il primo dei quali di importo compatibile a quello previsto inizialmente. Tale ipotesi è stata tuttavia respinta dal Comune di Avigliana che insisteva sulla necessità di realizzare l'intera opera.
Successivamente, la questione è stata dibattuta nel corso di numerose riunioni, tenutesi nel 1999 e nei primi mesi del 2000 con la regione Piemonte. A tale riguardo, la citata Regione ha richiesto espressamente di non inserire i lavori in questione nel Piano Triennale 2000 in quanto già previsti nel programma degli interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006» (allegato 3 delle legge 9 ottobre 2000, n. 285).
L'Ente riferisce che, di recente, a seguito di riunioni con i rappresentanti del Comitato olimpico, si è giunti alla determinazione che sarà quest'ultimo a provvedere a tutte le procedure necessarie per l'appalto e la realizzazione della variante di Avigliana.
L'Anas si è impegnato a fornire al suddetto Comitato olimpico tutti gli elaborati progettuali integrati a seguito delle richieste della Conferenza dei Servizi del dicembre 1998.
Pertanto, anche in considerazione dell'inserimento della strada statale n. 589 tra le strade di competenza regionale, ogni attività dell'Ente riferita alla variante di Avigliana è da considerarsi conclusa.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
a conclusione dell'assemblea regionale tenutasi ad Oristano il 24 luglio 2001 i rivenditori dei prodotti petroliferi che fanno riferimento alla Assopetroli Sardegna comunicavano alle aziende agricole interessate la cessazione della distribuzione del gasolio agricolo con accisa ridotta a decorrere dal 30 luglio, termine ultimo del periodo transitorio previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale Finanze dell'11 dicembre 2000, n. 375;
a far data dal 31 luglio 2001 i rivenditori, pertanto, metteranno a disposizione dei consumatori il gasolio per uso agricolo con accisa intera pari a 739,064 anziché 162,594 a litro ed IVA al 10 per cento ed il gasolio per il riscaldamento delle serre senza accisa sarà offerto interamente gravato dall'accisa pari a lire 739,064 ed IVA al 10 per cento;
la decisione di sospendere la distribuzione del gasolio agevolato è stata determinata dall'impossibilità per i rivenditori di anticipare l'ammontare delle agevolazioni pari a lire 576,47 + Iva per il gasolio agricolo e lire 739,064 + Iva per il gasolio per il riscaldamento delle serre;
svariate volte, in passato, gli stessi rivenditori che fanno capo alla Assopetroli Sardegna hanno manifestato il più vivo disappunto per i gravosi oneri che sarebbero costretti a sopportare una volta decorso il periodo transitorio previsto dal decreto ministeriale sopra citato, senza peraltro trovare alcun riscontro da parte delle Autorità competenti;
la determinazione dell'assemblea regionale della Assopetroli Sardegna crea intuibili tensioni ed intralci ai distributori, ma soprattutto arreca notevole disagio alle aziende agropastorali, coltivatrici di serre e agromeccaniche che si trovano impossibilitate a proseguire nella normale attività, già fortemente penalizzata da ulteriori flagelli -:
se non ritenga di intervenire tempestivamente - permanendo allo stato l'impossibilità economica per i rivenditori di acquistare il gasolio gravato di 739,064 accisa al litro, e rivenderlo con accisa ridotta a lire 162,594 al litro oppure senza
(4-00472)
Come è noto, il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) prevede (punto 5 della tabella A) l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati, fra gli altri, nei lavori agricoli.
Tali aliquote sono state ulteriormente ridotte, a decorrere dal 1o gennaio 2001, con decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000 n. 375 (recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 14 aprile 2000, n. 92).
In particolare, a decorrere dal primo gennaio 2001, sono state ridotte le aliquote di accisa da applicarsi alla benzina ed al gasolio impiegati nelle attività agricole: dal 55 al 49 per cento dell'aliquota ordinaria, per la prima, e dal 30 al 22 per cento dell'aliquota vigente per il gasolio usato come carburante, per il secondo, ed è stato consentito (articolo 11, comma 4), per i successivi duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore, la commercializzazione dei prodotti denaturati per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa.
Inoltre, il predetto decreto ha introdotto, sempre a decorrere dal primo gennaio 2001, nuove modalità per la concessione dei benefici in questione, rispetto al previgente sistema fondato sulla denaturazione dei prodotti destinati agli impieghi in agricoltura.
Più precisamente, col nuovo sistema, gli utilizzatori dei prodotti (ad esempio agricoltori) effettuano gli acquisti di gasolio e benzina dai depositi commerciali ad accisa assolta, corrispondendo, come in precedenza, l'aliquota di accisa ridotta prevista per il particolare impiego.
Per i gestori dei depositi commerciali, che al momento dell'acquisto dei prodotti dai depositi fiscali fornitori anticipano l'accisa nella misura intera, senza addebitarla ai beneficiari, è previsto che la differenza di imposta venga periodicamente recuperata mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva, all'atto degli acquisti dei prodotti presso il deposito fiscale fornitore, in modo che l'esercente il predetto deposito utilizzi questo credito in occasione dei versamenti delle accise ai quali è tenuto alle prescritte scadenze.
Peraltro, il decreto in argomento ha previsto (articolo 11, comma 4) che il nuovo sistema potesse coesistere fino al 30 luglio 2001 con quello previgente, fondato sulla commercializzazione di prodotti denaturati per gli impieghi in agricoltura, da parte di una rete di depositi appositamente autorizzati (cosiddetti, depositi dedicati).
Per tale tipo di prodotti, non si pone il problema di recupero d'imposta, in quanto i titolari dei predetti depositi non anticipano il pagamento dell'accisa, come avviene per gli altri, ma corrispondono, all'atto dell'acquisto, l'accisa nella misura ridotta prevista per lo specifico impiego, addebitando in tale misura l'accisa agli utilizzatori.
Attraverso la nuova normativa si viene così a consentire ai beneficiari delle agevolazioni di rifornirsi, dal 1o gennaio 2001, presso qualsiasi deposito commerciale di oli minerali ad imposta assolta, e non più soltanto presso i depositi di prodotti denaturati espressamente autorizzati appartenenti alla rete dedicata a tale commercializzazione, con evidenti effetti sulla liberalizzazione del mercato dei prodotti petroliferi destinati agli impieghi in agricoltura.
Ciò posto, ed atteso che il meccanismo di rimborso delle accise previste dal decreto ministeriale n. 375 del 2000 è in uso anche per altre fattispecie di agevolazioni sugli oli minerali (utilizzati per il riscaldamento in particolari zone geografiche ovvero per il
Vengono così risolti, nel senso auspicato nella interrogazione, i disagi subiti dai rivenditori dei prodotti petroliferi, i quali, anche per tale periodo, non anticipano una parte dell'accisa secondo il sistema introdotto dal regolamento n. 375 del 2000.
Inoltre, per la commercializzazione di prodotti ad accisa assolta (e cioè nella misura intera), con il medesimo decreto legge è stata ridotta considerevolmente la misura della cauzione da versare ai sensi del predetto regolamento.
Analogamente, l'esenzione da accisa sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è stata prorogata, prima, fino al 30 settembre 2001 (decreto legge 30 giugno 2001, n. 246, approvato con la legge 4 agosto 2001, n. 330) e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2001, con il decreto legge 1o ottobre 2001, n. 356, secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 375 del 2000 per quanto concerne le modalità di erogazione del beneficio.
Infine, è allo studio dell'Amministrazione finanziaria la possibilità di pervenire ad una definitiva soluzione delle problematiche sollevate nella interrogazione.
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.
il Direttore Generale del Servizio Affari dei Culti in data 6 luglio 2001 prot. n. 367/F4/17/ACA si è espresso sul tema «Macellazione eseguita con rito islamico»;
il Consiglio Regionale Piemonte e Comunale di Novi Ligure hanno auspicato una revisione della normativa;
la Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 5838 del 9 febbraio 1995 cassazione penale sez. 2) ha ritenuto illegittima la pratica di riti contrari al buon costume ed integranti fattispeci di reato (articolo 727 codice penale - maltrattamenti di animali);
la pratica dello sgozzamento, senza preventivo stordimento, è in contrasto con la legislazione vigente a tutela degli animali -:
quale iniziativa eventualmente anche di carattere normativo intenda assumere al fine di assicurare l'obiettivo auspicato dagli ordini del giorno dal Consiglio Regionale Piemonte e Comunale di Novi Ligure.
(4-00574)
La macellazione degli animali appartenenti alla specie bovina, ovina e caprina, oltreché equina e suina, è disciplinata dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, il quale non permette la macellazione degli animali nelle macellerie, ma esclusivamente in stabilimenti di macellazione riconosciuti idonei, per caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie, ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto, per quelli che possono inviare carni sull'intero territorio comunitario e verso Paesi terzi, e dell'articolo 5 per quelli a «capacità limitata» le cui produzioni sono riservate al mercato nazionale.
La protezione degli animali durante la macellazione è assicurata dal rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, che da attuazione alla direttiva comunitaria 93/119/CE.
Nel provvedimento di recepimento ora citato, vengono fissate le modalità per la
È necessario evidenziare che il nostro Paese, già nel recepimento della direttiva ha apportato alcune modifiche che risultano ancora più restrittive a favore della protezione degli animali.
Infatti l'autorità religiosa, nei macelli dove la macellazione avviene secondo riti tradizionali islamici, è competente esclusivamente sulle disposizioni particolari, ed opera sotto la diretta responsabilità del veterinario ufficiale del macello per quanto riguarda tutte le altre questioni relative al benessere e non ha, quindi, alcuna competenza per gli aspetti igienico sanitari.
Il Ministero della Salute, che fino al 31 dicembre 2000 era competente nel rilascio dei riconoscimenti degli stabilimenti di macellazione, ai sensi del citato articolo 13 del decreto legislativo 286 del 1994, esercitava, anche in forma preventiva, le opportune verifiche ai fini del rispetto delle disposizioni, sia per quanto riguarda la protezione degli animali sia per gli aspetti igienico sanitari.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1998, la funzione di riconoscimento degli impianti di macellazione è stata trasferita alle regioni e province autonome.
È opportuno evidenziare, altresì, che è impossibile per il ministero della salute farsi promotore di iniziative legislative nazionali tendenti alla disapplicazione della Direttiva 93/119/CE, in quanto ciò attiverebbe un contenzioso, in primo luogo comunitario, e rischierebbe di offendere il sentimento religioso delle comunità che macellano legalmente gli animali secondo le proprie tradizioni.
Anche il Consiglio d'Europa, con la Convenzione del 1979 sulla protezione degli animali destinati alla macellazione, ha previsto la macellazione secondo rito religioso.
A tale consesso internazionale appartengono, al momento, 41 Stati europei, tra i quali anche i quindici della Unione europea, che, come detto, hanno accettato la possibilità della macellazione secondo rito religioso.
Si assicura, peraltro, che il ministero della salute non mancherà di attivare i competenti organi di vigilanza, qualora fossero segnalate irregolarità o rischi per la salute pubblica derivanti dalle pratiche rituali della macellazione animale.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
da anni sulla strada statale n. 30 si verificano continui incidenti e in tutta la valle Bormida si fa sempre più accesa la protesta dei cittadini per le condizioni del manto stradale, con particolare riguardo al tratto compreso tra Acqui Terme e Merana -:
se non ritenga urgente che l'Anas intervenga al fine di rimuovere la causa degli incidenti, così come da tempo richiedono le comunità locali interessate.
(4-00666)
In data 12 febbraio 2001 si è svolta la gara relativa ai lavori di rifacimento del manto stradale della strada statale 30 «di Val Bormida», nel tratto compreso tra i km. 54+300 e 66+900 tra i comuni di Montechiaro d'Acqui e Merana. Detti lavori sono stati consegnati all'Impresa Asfalt C.C.P. di Torino in data 18 luglio 2001 e si sono conclusi in data 27 settembre 2001.
L'Ente stradale fa presente, infine, che in data 1o ottobre 2000 la statale in oggetto è stata consegnata alla regione Piemonte in tutto il suo tratto, in attuazione del decentramento amministrativo in materia di viabilità.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 stabilisce il diritto alla precedenza nella scelta della sede, in caso si maturi il diritto alla nomina, soltanto per gli aspiranti connotati con handicap (di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992) dalle Commissioni mediche Asl mentre non prevede agevolazioni ai sensi dell'articolo 33 comma 5 della citata legge n. 104 del 1992;
il decreto ministeriale non può, in base al principio gerarchico che sovrintende il sistema delle fonti normative, avere efficacia modificativa rispetto alla legge n. 104 del 1992;
da un lato la legge n. 104 del 1992 prevede espressamente l'agevolazione dall'altro il citato decreto ministeriale pur non prevedendo l'agevolazione allo stesso tempo non la esclude -:
se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative di carattere normativo atte a garantire che il diritto alla precedenza nella scelta della sede, in caso si maturi il diritto alla nomina, venga assicurato all'insegnante che si trovi nella fattispecie di cui all'articolo 33 comma 5 legge n. 104 del 1992.
(4-00668)
Al riguardo si chiarisce che le posizioni soggettive regolate rispettivamente dall'articolo 21 e dall'articolo 33 della legge 104 del 1992 sono diverse e non possono essere trattate alla medesima maniera in via amministrativa.
Infatti, l'articolo 21 riconosce il diritto alla persona con un prescritto grado di invalidità riconosciuto dalla commissione medica di scegliere proritariamente al momento dell'assunzione, la sede di servizio tra quelle disponibili.
L'articolo 33, comma 5, invece, prevede a favore del genitore o di familiare lavoratore, già in servizio con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine con handicap, il diritto di chiedere di essere trasferito, ove possibile, ad una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonché il divieto per il datore di lavoro di disporre il trasferimento di detti lavoratori ad altra sede senza il loro consenso. Tale diritto, quindi, viene esercitato dagli interessati nella fase dei trasferimenti annuali, che è precedente all'immissione in ruolo.
Ciò giustifica, pertanto, la mancata previsione nel decreto ministeriale 146/2000 di disposizioni a favore delle categorie di cui all'articolo 33 comma 5, della legge in parola.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Letizia Moratti.
il sistema termale italiano è composto da 136 aziende che sono generatrici dello sviluppo turistico e quindi economico delle zone di insediamento;
l'Associazione di categorie (Federterme) ha da tempo reso noto il risultato di studi che dimostrano l'esistenza consolidata
è stato stimato che il fatturato termale a carico del sistema sanitario nazionale supera il 30% del totale;
il giusto e necessario rigore da esercitarsi sulla prescrizione delle cure termali è la strada da perseguire in alternativa alla filosofia tranciante dei tagli foriera di dissesto economico delle aziende termali e di tensioni sociali nelle comunità interessate per i risvolti occupazionali conseguenti;
la prescrizione termale dovrebbe essere condizionata alla valutazione del medico specialista atta a legare la stessa prescrizione alla idoneità a contenere i costi delle cure sanitarie delle patologie interessate;
in particolare nel Comune di Acqui Terme in provincia di Alessandria sono in corso massicci investimenti anche pubblici(Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, AmministrazioneProvinciale di Alessandria Regione Piemonte, Comune di Acqui Terme) finalizzati al rilancio della vocazione termale della città stessa;
il Sindaco di Acqui Terme ha dichiarato di essere fortemente preoccupato per la situazione di incertezza che si sta profilando in relazione ai paventati tagli alla sanità che si potrebbero ripercuotere negativamente sul sistema economico delle città italiane fortemente caratterizzate dal termalismo. Lo stesso sindaco ha altresì invitato tutti i sindaci interessati a prendere posizione su tale problema, per evitare che si determini un profondo stato di crisi del settore che con il passare del tempo potrebbe diventare irreversibile -:
se il sistema termale sia tra le priorità che il Governo nazionale intende garantire nel quadro di rilancio dello sviluppo turistico nel nostro Paese.
(4-00832)
Poiché, nella stessa sede, è stata ribadita la necessità di mantenere nei livelli essenziali di assistenza soltanto prestazioni che rispondano ai princìpi dell'efficacia e dell'appropriatezza, oltreché a quello dell'economicità nell'impiego delle risorse, permane la validità dell'orientamento adottato con decreto ministeriale 22 marzo 2001, il quale ha confermato, «in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2005», che le patologie per le quali è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale restano quelle indicate nell'elenco approvato con decreto del «Ministro della sanità» del 15 dicembre 1994, ribadendo, peraltro, la necessità che nel frattempo siano effettuati qualificati studi scientifici volti a comprovare l'effettiva utilità dei trattamenti termali nelle patologie ora richiamate.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
sul territorio nazionale, in attraversamento volante di centri abitati insistono vecchi tracciati di elettrodotti che conducono energia elettrica ad alta tensione;
nuovi progetti di potenziamento di tracciati preesistenti continuano ad essere pensati e realizzati secondo le vecchie e desuete metodologie degli elettrodotti e delle linee volanti;
queste tecniche di irradiamento generano campi elettromagnetici ai quali sono costantemente esposti ambiente e cittadini;
in base alle linee guida dell'OMS del 1990, tradotte in Italia dall'Istituto Superiore della Sanità, si evidenziava la stretta correlazione tra esposizione ai campi elettromagnetici e possibili effetti dannosi sulla salute delle persone;
tale correlazione è oggetto di studi da oltre venti anni, e sarebbe frutto di esperienze scientifiche riaffermate da recenti studi condotti da scienziati italiani ed esteri;
i danni ambientali e sanitari associati alla presenza di campi elettromagnetici, desumibili dall'installazione di elettrodotti passanti per centri abitati o sistemi ed apparati ricetrasmittenti per la telefonia mobile, hanno già richiesto l'intervento del legislatore sia per misure normative già varate (articolo 1, legge n. 9/91 sull'obbligo della Valutazione d'impatto ambientale per elettrodotti ad alta tensione) sia in proposte di legge già presentate in Parlamento;
numerosi sono i casi di protesta, di cittadini che risiedono nelle immediate vicinanze di elettrodotti, che hanno denunciato di essere oggetto di patologie, quali cefalee acute, insonnia, alterazioni cenestetiche non esattamente definibili;
ancora va segnalato l'impatto ambientale di queste strutture sull'ambiente;
in numerosi casi, già citati in diverse interrogazioni parlamentari, la realizzazione di elettrodotti in zone di interesse storico rischia di violare nettamente ogni norma vigente in tema di tutela dell'ambiente;
il problema dell'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici è sentito anche nei Comuni di Casoria, Frattamaggiore, Frattaminore, Cardito, Casalnuovo, Afragola, Arzano e Caivano;
in questi comuni della provincia a nord di Napoli ancora insistono elettrodotti e teleferiche Enel che passano sfiorandoli, sui tetti delle abitazioni;
in alcuni casi le cabine Enel sono allocate a pochi metri da parchi di edilizia residenziale, come ad esempio Via Siepe Nuova a Frattamaggiore, e via Giotto a Casoria -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti in premessa esposti e quali misure intendano adottare per la tutela dell'ambiente e delle popolazioni esposte ai campi elettromagnetici;
se i Ministri interrogati intendano definire, a riguardo, un protocollo d'intesa con l'Enel, che preveda l'adozione di tutte quelle soluzioni tecnologiche e funzionali, che consentano di ridurre l'impatto ambientale ed i rischi per la salute con particolare attenzione dei centri abitati quindi scuole ed altri ambienti destinati all'infanzia.
(4-00141)
Il conseguente aumento dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori a tali fattori inquinanti, ha determinato una vasta ed approfondita attività di ricerca rivolta alla definizione dei meccanismi biofisici di interazione ed alla descrizione dei principali effetti biologici e sanitari.
In particolare, è stata recentemente dedicata molta attenzione agli effetti connessi con l'esposizione, specie a lungo termine, ai campi elettrici e magnetici a frequenza di rete (50 hertz), sia in ambito lavorativo che in quello più generale degli ambienti di vita.
D'altro canto, anche nell'ambito delle radiofrequenze e microonde (100 chilo hertz-300 gigahertz si registrano fenomeni analoghi dovuti all'aumento delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e all'installazione di stazioni radio base per la telefonia cellulare.
Il ministero della Salute, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ha da tempo rivolto la massima attenzione alla problematica connessa con i rischi derivanti dall'esposizione acuta e cronica alle predette sorgenti, valutando concretamente, sulla base delle più accreditate ed aggiornate conoscenze scientifiche nel settore, le possibili soluzioni per garantire la migliore tutela sanitaria della collettività umana negli ambienti di vita e di lavoro.
Esiste ormai da tempo, a livello internazionale, un ampio consenso scientifico nei confronti degli effetti acuti, in quanto il quadro attuale delle conoscenze consente di disporre di una base logica per la definizione di valori limite di esposizione, che contemplino ampi margini di sicurezza tra gli stessi e le reali soglie di pericolosità.
In tale ambito, l'interesse maggiore è volto oggi a verificare se le esposizioni a bassi livelli, come quelle cui è tipicamente soggetta la popolazione, siano in grado di provocare o favorire lo sviluppo di patologie a lungo termine, prima fra tutte il cancro.
Occorre sottolineare, tuttavia, che in un settore così delicato (in cui entrano in gioco notoriamente fattori critici legati alla notevole variabilità della risposta dei sistemi biologici ed alla difficoltà di isolare specifici fattori ambientali di rischio in un contesto - quale la vita quotidiana - che ne contiene già in numero considerevole), nessun singolo studio di carattere sperimentale o epidemiologico è in grado di dare una risposta definitiva.
Infatti, soltanto l'analisi critica dell'insieme delle evidenze scientifiche può fornire una valutazione che, in ogni caso, non sarà mai definitiva ma dovrà essere oggetto di costante verifica e aggiornamento.
Per quanto attiene specificamente al settore della cosiddetta frequenza industriale o di rete (50 hertz, ovvero al settore delle basse frequenze, si precisa che il Rapporto 98/31 dell'Istituto Superiore di Sanità (dicembre 1998) analizza in maniera dettagliata gli studi epidemiologici relativi all'esposizione ambientale e occupazionale a campi a 50/60 hertz (tipici delle linee elettriche ad alta tensione e delle utenze domestiche).
Pur riconoscendo come - al momento - non vi sia la dimostrazione di un nesso causale tra esposizione protratta ai predetti campi ed insorgenza di neoplasie o di altre patologie di natura degenerativa (effetti a lungo termine), le conclusioni del rapporto sottolineano la necessità di un approccio cauto all'intero problema, in quanto il complesso dei dati epidemiologici accrediterebbe, seppur con evidenza limitata, l'ipotesi di una associazione tra alcune delle suddette patologie e l'esposizione a campi elettrici e magnetici a bassa frequenza.
È opportuno ricordare che - come fatto presente nel recente documento del gruppo di esperti istituito con decreto ministeriale del 22 settembre 2000 - le ultime analisi di ordine epidemiologico disponibili indicherebbero che il rischio, qualora esista, tende a concentrarsi nelle fasce di popolazione maggiormente esposte; si è quindi portati a ritenere che effetti a lungo termine dei campi a frequenza di rete siano associati a livelli di esposizione superiori a 0,4 microtesla, anche se non è stato ancora identificato alcun nesso causale, soprattutto perché non è stato identificato un meccanismo biologico plausibile.
Per quanto attiene agli aspetti normativi della problematica in esame, si rammenta che, al fine di garantire una base legislativa comune in tutti gli Stati membri, il Consiglio dell'Unione europea ha emanato, in data 12 luglio 1999, una Raccomandazione, presentata dalla Commissione europea, relativa
Inoltre, la stessa Commissione europea, tramite il proprio Comitato scientifico, sta attualmente partecipando al programma di ricerca pluriennale sui campi elettromagnetici avviato nel maggio 1996 dall'Organizzazione mondiale della sanità per l'approfondimento delle conoscenze anche nel settore degli effetti a lungo termine.
Il progetto in questione, al quale partecipano fra le altre, organizzazioni internazionali quali l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) e la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (Icnirp), è stato concepito - in particolare - per fornire revisioni critiche autorevoli e indipendenti della letteratura scientifica e per identificare e colmare le lacune delle conoscenze, definendo protocolli di ricerca in grado di utilizzare metodologie fra loro compatibili e confrontabili ed incoraggiando una ricerca più focalizzata allo scopo di addivenire a migliori valutazioni del rischio sanitario nel settore in argomento.
A tal riguardo, si rende noto che con un comunicato stampa del 27 giugno 2001, la citata «Iarc» ha fatto conoscere le conclusioni a cui è pervenuto un proprio gruppo di lavoro in merito alla questione della dibattuta cancerogenicità per l'uomo dei campi elettrici e magnetici a 50 hertz.
Tale gruppo di lavoro ha preso in esame i campi elettrici e magnetici statici ed a bassissima frequenza «Elf».
Detti campi includono sia il campo magnetico terrestre sia i campi originati dagli elettrodotti, dai circuiti elettrici negli edifici e dagli apparecchi elettrici.
Nel 1979 apparve nella letteratura scientifica una segnalazione concernente la possibile associazione dei tumori infantili all'esposizione ai campi ELF negli ambienti residenziali.
A partire da quella data, sono stati intrapresi numerosi studi in diverse nazioni proprio al fine di indagare in merito ad un possibile aumento del rischio di cancro nei bambini e negli adulti, dovuto all'esposizione a campi magnetici ELF.
L'attenzione si è concentrata soprattutto sulla leucemia e sui tumori cerebrali.
La «Iarc» ha ora concluso che i campi magnetici ELF sono possibilmente cancerogeni per l'uomo, sulla base di una coerente associazione statistica tra elevati livelli di campi magnetici residenziali ed un raddoppio del rischio di leucemia infantile.
D'altro canto, i bambini che sono esposti a campi magnetici residenziali ELF inferiori a 0,4 microtesla non presentano incrementi nel rischio di leucemia.
Tuttavia, a causa dell'insufficienza di dati, i campi magnetici e statici ed i campi elettrici a bassissima frequenza non hanno potuto essere classificati per quanto riguarda la cancerogenesi nell'uomo.
Comunque, le analisi dei dati aggregati di diversi studi ben condotti hanno mostrato un'associazione statistica piuttosto coerente tra un raddoppio del rischio di leucemia infantile e campi magnetici a frequenza industriale (50 o 60 hertz) in ambienti residenziali, di intensità superiore a 4 microtesla.
Al contrario, non si è trovata alcuna evidenza coerente che l'esposizione dei bambini a campi elettrici o magnetici sia associata a tumori del cervello o ad alcun altro tipo di tumori solidi.
Del pari, non si è riscontrata alcuna evidenza coerente che l'esposizione residenziale o professionale degli adulti a campi magnetici ELF aumenti il rischio di alcun tipo di cancro.
Inoltre, gli stessi studi condotti su animali da esperimento non hanno dimostrato effetti cancerogeni o co-cancerogeni coerenti con l'esposizione a campi magnetici ELF e non è stata stabilita alcuna spiegazione scientifica dell'associazione osservata tra aumento della leucemia infantile ed aumento dell'esposizione a campi magnetici ELF.
Per quanto attiene alla situazione normativa attualmente vigente in Italia nel settore della bassa frequenza (elettrodotti),
Un'articolata e dettagliata normativa in materia di inquinamento elettromagnetico è contenuta nella legge 22 febbraio 2001, n. 36, «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», che ha inteso distinguere le funzioni riservate allo Stato dalle competenze attribuite alle regioni, province e comuni.
Gli articoli 8 e 14 della legge n. 36 del 2001, infatti, hanno attribuito a queste Amministrazioni le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ed ambientale nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico, mediante l'utilizzo delle strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
Nel caso richiamato dall'interrogante, l'Azienda sanitaria locale Napoli 3, nel cui ambito territoriale si trovano i comuni interessati dall'inquinamento elettromagnetico, ha inteso segnalare la sussistenza di una costante vigilanza delle fonti di inquinamento elettromagnetico (stazioni radiobase ed elettrodotti), effettuata dal proprio Dipartimento di prevenzione.
I controlli riguardanti le stazioni radiobase per la telefonia cellulare vengono eseguiti con cadenza semestrale: al momento non risultano emerse difformità.
Per quanto riguarda gli elettrodotti, è stata redatta una mappatura rivolta a verificarne il rispetto delle distanze dagli insediamenti abitativi.
Le sottostazioni sono allocate ad una distanza dalle abitazioni civili rientrante nei limiti di norma, anche se provocano ronzii che destano preoccupazioni nei residenti e che sono dovuti alla ionizzazione dell'aria per la presenza di forti tensioni.
I tralicci che sostengono i cavi dell'alta tensione, in alcuni casi, insistono in prossimità di centri abitati; tuttavia le distanze dei conduttori dalle abitazioni, fin qui monitorate, rientrano nei limiti di norma.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
nei giorni scorsi, migliaia di litri di sangue e budella di animali sono stati ritrovati in un tratto di fogna abbandonato sito nella città di Caivano;
il caso è venuto alla luce, in seguito alle segnalazioni dei cittadini caivanesi, nauseati dal cattivo odore emanato dalla fognatura;
in seguito, grazie all'intervento del comitato cittadino «Caivano pulita», che il 14 luglio scorso, ha provveduto a bloccare il tratto di via Necropoli, e ad aprire la fogna, sono state rinvenute interiori d'animali, litri di sangue e pezzi di carne putrefatta;
secondo quanto rilevato dai primi accertamenti, nel tratto di fogna, sotto accusa, sarebbero stati sversati almeno tre autobotti di materiale di risulta della macellazione;
gli autori dello sversamento abusivo, secondo l'ipotesi più accreditata, pensavano che la fogna fosse collegata al collettore centrale che attraversa via De Nicola. Il materiale, però, restando imprigionato si è putrefatto, scatenando il cattivo odore, e portando alla luce il reato;
tenuto conto, che il fatto, si è verificato in una delle strade principali di Caivano, dove insistono numerose abitazioni;
l'episodio è avvenuto solo dopo due mesi dallo scandalo «delle fabbriche dei
quali iniziative s'intendano intraprendere per garantire la tutela della salute di quanti abitano in queste zone;
quali provvedimenti s'intendano attuare per garantire l'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte degli organi preposti, spesso lascivi nell'attuare le misure cautelative necessarie.
(4-00362)
In seguito alle segnalazioni di molti residenti che lamentavano la presenza di odori fortemente nauseabondi provenienti dalle fognature, in data 13 luglio 2001, il Comando di Polizia municipale disponeva l'effettuazione di un sopralluogo in via Complanare alle spalle del Parco Verde nel comune di Caivano.
Una volta accertata la sussistenza del problema sanitario, il Comando di Polizia municipale allertava l'Ufficio tecnico comunale.
A seguito di ulteriori sopralluoghi effettuati dall'Ufficio tecnico comunale e dall'Asl Napoli 3, veniva riscontrata nella condotta fognaria la presenza di materiale fangoso che non proveniva da reflui urbani, dato il tipo di odore nauseabondo emanato.
L'Ufficio tecnico comunale di Caivano, constatata la necessità di procedere alla pulizia e bonifica dell'intero tratto fognario compreso tra l'ingresso della torre piezometrica di via Complanare, fino all'incrocio con via Necropoli, in data 16 luglio 2001, ha incaricato la ditta Barchetti Mario e C. s.a.s. di Caivano dell'effettuazione dell'intervento di espurgo e bonifica del tratto fognario.
In base ai risultati analitici ottenuti, il materiale rinvenuto (acque ematiche da macellazione), è stato classificato come rifiuto speciale non pericoloso, non tossico e non nocivo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e del decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive modificazioni.
Il Comando di Polizia municipale di Caivano, dopo aver effettuato una serie di accertamenti che non hanno consentito di risalire al responsabile della violazione degli articoli 14 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ha provveduto a segnalare i fatti avvenuti alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 347 C.P.P.
Nel frattempo, il comune di Caiano ha richiesto, alla locale stazione dei Carabinieri ed al citato Comando vigili Urbani, di esercitare una costante attività di controllo e vigilanza, in special modo nelle ore notturne, allo scopo di impedire il ripetersi del grave fenomeno.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
in località Ferriere (Piacenza), lungo la strada statale 654, dall'aprile 2001, sul Ponte Naro, è in funzione una struttura Bayley che ha garantito sino a pochi giorni or sono il transito d'automezzi del peso di 33 t.;
tale struttura Bayley è stata installata grazie all'intervento straordinario della provincia che ha finanziato l'opera evitando così l'isolamento ed ulteriori danni economici al paese;
dal 31 luglio è aperto il cantiere dell'Anas per gli opportuni interventi ed eseguita la demolizione della pila n. 6 del medesimo ponte e che, a seguito di detta demolizione, è stato chiuso al traffico perché sussistevano addirittura dubbi di caduta dello stesso con notevoli disagi per la popolazione e danni per l'economia;
il ponte è stato riaperto solo dopo i controlli ed i collaudi statici della provincia con riduzione della capacità di transito da 33 t. a 5 t.;
risulta che l'Anas non si sia raccordata, in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, sulla parte in muratura, con l'ente responsabile del Bayley e della viabilità sovrastante;
gli altri ponti sul fiume Naro lungo la statale 654 si trovano in condizione di carente manutenzione con probabilità, in caso d'eventuali forti piogge di rovina e conseguente pericolo per le persone e le cose -:
se l'Anas abbia fatto i progetti della strutturazione della parte in muratura senza tenere conto delle pesanti sovrastrutture sovrastanti;
perché non si sia raccordata con l'ente provincia;
perché non abbia provveduto a fare i collaudi statici dopo la demolizione del pilone n. 6 nonostante il cantiere sia di una pertinenza ma vi abbia provveduto la provincia;
perché si sia dato inizio ai lavori nel pieno della stagione turistica consideratane l'importanza per l'economia della valle considerato che le strade alternative sono in cattivo stato di manutenzione;
se pertanto non si ravvisino responsabilità rilevanti da parte dell'Anas in termini di danni economici e penalmente come procurata interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità ed in che modo intenda rivalersi;
se si intenda, ed in che tempi, intervenire sugli altri ponti sul fiume Naro lungo la strada statale 654 ed in particolare sul ponte che attraversa la cittadina di Ferriere.
(4-00628)
Infatti, a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 3 e 4 novembre 2000, con la piena eccezionale del torrente Nure, il ponte mulino Nano, Sito al Km. 48+100 della strada 654 di Val di Nure in territorio del comune di Ferriere, ha subito ingenti danni strutturali.
In particolare, si è determinato lo scalzamento parziale delle pile n. 1, 2 e 5 e il cedimento della pila n. 6 con rottura della stessa nonché la lesione delle due arcate adiacenti, con compromissione della stabilità del manufatto.
A tal riguardo, il competente Compartimento della Viabilità di Bologna si è attivato immediatamente per l'appalto dei lavori di ripristino del ponte in muratura.
La Provincia di Piacenza, da parte sua, ha inviato all'Anas nello scorso gennaio 2001, il progetto di realizzazione del ponte bayley nell'ambito del quale è stato tenuto conto della demolizione della pila n. 6 del ponte in muratura prevista nel progetto Anas.
Per regolamentare i rapporti tra le due Amministrazioni, l'Anas e la Provincia di Piacenza hanno sottoscritto apposito disciplinare autorizzativo per l'installazione del ponte bayley sul ponte in muratura di gestione Anas in base al quale è previsto l'obbligo per il beneficiario della buona esecuzione delle opere e della continua manutenzione e monitoraggio sia del ponte bailey, sia del sottostante ponte in muratura, al fine del rilievo di eventuali danni visibili od occulti che si potrebbero verificare sul manufatto conseguenza dell'installazione del ponte bayley.
In virtù del suddetto disciplinare, alla Provincia di Piacenza incombe l'onere di effettuare un collaudo del ponte bailey una volta demolita la pila n. 6 del sottostante ponte in muratura.
Ciononostante, il competente compartimento di Bologna ha inviato, su richiesta della provincia di Piacenza e subito dopo la demolizione della pila n. 6, una relazione di calcolo del ponte in muratura integrata con i maggiori carichi dovuti sia alla presenza
La verifica tecnica è risultata positiva per la staticità del ponte in muratura anche se è emersa la necessità di rinforzare le piastre di ripartizione dei tiranti già previsti nel progetto, cosa che è stata effettuata in tempi strettissimi nei primi giorni dello scorso agosto.
In tutta questa vicenda, l'Anas riferisce di essersi sempre raccordata, sia in fase di progettazione sia nell'attuale fase realizzativa, con l'Amministrazione provinciale di Piacenza, che, in qualità di responsabile della struttura bayley e del monitoraggio della struttura in muratura, ha autonomamente provveduto alla chiusura del ponte ed alla successiva riapertura.
Per quanto riguarda i lavori di ripristino del ponte in muratura, l'Anas allo scopo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione dell'alta Val Nure, ha fissato tempi tecnici di esecuzione tali per cui l'impresa esecutrice è stata presente in cantiere anche nel mese di agosto.
Per quanto concerne gli altri ponti lungo la Val Nure, non risultano manufatti in difficoltà statiche e l'ufficio dell'Ente competente per territorio, procede ad interventi previsti nell'ambito della manutenzione straordinaria programmata a seguito degli stessi eventi alluvionali.
L'Anas fa presente che sono stati appaltati lungo la strada statale n. 654 interventi di rinforzo strutturale per i ponti in località Ponte dell'Olio e Cantoniera.
Per il ponte Sito al Km. 53+050 in comune di Ferriere, l'Ente precisa che, a causa di alcune lesioni che si sono prodotte nell'estradosso della prima arcata in sx idrografica, in concomitanza con i lavori di sistemazione dell'argine del torrente Nure condotti dal Servizio provinciale di difesa, il Compartimento dell'Anas di Bologna ha provveduto a puntellare, con adeguata struttura metallica, l'arcata lesionata garantendo così l'equilibrio statico del manufatto stradale.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
la Repubblica Federale Tedesca in data 12 giugno 2000, ha approvato una legge «MEMORIA-RESPONSABILITÀ e FUTURO» che autorizza sette organizzazioni partner internazionali, fra le quali la I.0.M. (Organizzazione Internazionale Migrazione) di Roma, a procedere alla compilazione delle domande per la concessione di indennizzi a favore di quelle persone che sono state obbligate ai lavori forzati o hanno lavorato in forma di schiavitù o subito altre ingiustizie dai Tedeschi durante il regime nazista;
comunque tale legge, con tutte le considerazioni inerenti al caso, è in notevole ritardo specialmente a danno dei defunti;
l'invito all'adeguamento alle norme prescritte dalla legge per ciò che riguarda le domande, è riservato agli Italiani con la «Qualifica di I.M.I.» (Italiani Militari Internati) e non di «Prigionieri di Guerra» anche se il 13 ottobre 1943 l'Italia col governo Badoglio dichiarò guerra alla Germania. Con la qualifica di I.M.I. gli italiani non poterono beneficiare di quelle preziose e tanto necessarie assistenze messe in atto da organizzazioni internazionali come la Croce Rossa di Ginevra che invece molto si prodigò per i prigionieri di quegli Stati che aderirono alla convenzione Ginevrina, proprio perché riconosciuti Prigionieri di Guerra come avrebbero potuto essere anche gli Italiani. Malgrado questo mancato riconoscimento, gli I.M.I. furono trasferiti nei Lager ed adibiti a lavori forzati e disumani come giustamente riconosciuto anche dalla legge;
la legge non è stata pubblicamente diffusa in lingua italiana come sarebbe stato doveroso fare, ma reperibile solo su Internet in lingua inglese, certe notizie ed informazioni sono state recepite ed interpretate dai moduli per la compilazione delle domande predisposti dalla I.0.M. e dalle informazioni dei media;
il lavoro più disumano fatto nel primo tempo d'internamento come I.M.I. senza la minima assistenza non solo internazionale, ma anche familiare per carenza di servizi logistici Tedeschi, non viene riconosciuto perché, considerati non I.M.I. ma prigionieri di guerra, con la conseguente, logica e spontanea domanda: se erano prigionieri perché nessuna assistenza internazionale? Se invece erano I.M.I. perché, costretti ai lavori forzati in tutti i settori produttivi Tedeschi come cave, stabilimenti bellici, fabbriche d'armi, ferrovie, miniere, agricoltura ecc. ecc., lavori vietati dalla convenzione?;
l'argomento che con questa legge viene trattato è riconosciuto d'estrema delicatezza e d'importanza nazionale perché, oltretutto, mette in luce e riscopre dolorosissime memorie dell'ultima guerra mondiale che col tempo si erano sopite. Per i superstiti dei circa 600 mila internati o prigionieri che dir si voglia i rimasti in vita sono all'incirca un terzo ai quali bisogna dare una sincera veritiera risposta;
la disponibilità di tempo per presentare le domande è già esaurito (termine ultimo 11 agosto 2001), prendendo atto che solo ora la Germania ha voluto riconoscere l'enorme abuso che si è realizzato approfittando del sacrificio inumano di centinaia di migliaia di esseri umani e che non sono stati certamente gli ex internati Italiani a sollecitare il riconoscimento -:
perché non venga riconosciuto il lavoro I.M.I. ma solo il lavoro fatto come lavoratori civili (agosto 1944) anno che sono stati forzosamente considerati lavoratori civili;
perché, agli internati che sono poi deceduti non venga riconosciuto il lavoro che hanno fatto (ci sono le rispettive famiglie);
perché, nei moduli da compilare vengano richieste tante specifiche domande difficili da ricordare considerando che la maggior parte dei superstiti, data l'età molto avanzata, non sono nelle migliori condizioni fisiche e psichiche per rispondere in modo appropriato (anzi la maggior parte di essi sono minorati) per cui dovrebbe bastare il Foglio Matricolare.
(4-00906)
Da parte italiana si è deplorato con molta forza e con molta franchezza un giudizio che riteniamo ingiusto e non corredato dai fatti. È stata pertanto rappresentata alla parte tedesca la necessità di sviluppare, in spirito amichevole e collaborativo, ulteriori approfondimenti, anche al di là del quadro previsto dalla legge tedesca, al fine di individuare iniziative congiunte, atte a fornire il dovuto riconoscimento delle sofferenze patite dagli internati militari italiani. Una concertazione interministeriale con la partecipazione delle Associazioni di categoria, promossa dal Ministero degli affari esteri, è attualmente in corso al fine di individuare iniziative da proporre alla controparte.
Ciò premesso, in relazione agli specifici quesiti sollevati dall'interrogante, si fa presente quanto segue:
l'esclusione degli internati militari italiani dai benefici della legge è stata giustificata in linea di principio dal Governo tedesco, che ha fatto proprie le conclusioni del rapporto del Professor Tomuschat, con il loro carattere di «prigionieri di guerra», che come tali la legge istitutiva della Fondazione esclude espressamente dal novero dei potenziali destinatari dei provvedimenti. Se tuttavia qualche singolo internato militare italiano è stato sottoposto, per ragioni razziali, a condizioni particolarmente pesanti oppure è stato, per altri motivi, rinchiuso in un campo di concentramento, ciò può costituire una giustificazione alle provvidenze previste dalla legge.
È la stessa legge tedesca (articolo 13 .1) a sancire che hanno diritto al risarcimento soltanto gli eredi degli ex-lavoratori forzati deceduti dopo il 15 febbraio 1999, data nella quale il Cancelliere Schröder ha dato l'annuncio ufficiale della decisione del Governo tedesco di presentare un provvedimento a favore dei lavoratori forzati o coatti nel III Reich, affidandone l'esecuzione ad una Fondazione.
La modulistica è stata predisposta, su istruzioni della Fondazione, dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), organismo incaricato di istruire e ricevere le domande di indennizzo, in modo da raccogliere tutte le informazioni utili per l'accertamento dei requisiti. La stessa Organizzazione internazionale per le migrazioni (che ha provveduto anche alla pubblicizzazione dell'iniziativa in Italia), le Associazioni dei Deportati e i Patronati prestano la propria assistenza gratuita agli interessati per la compilazione e la presentazione delle domande. A tal fine, con provvedimento approvato con decreto ministeriale 29 dicembre 2000, articolo 145, comma 85 della legge finanziaria 2001, l'Italia ha stanziato un contributo di un miliardo di lire a favore degli Enti e delle Associazioni che predispongono gli atti richiesti per le procedure di indennizzo di cui alla citata legge tedesca.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.
il Governo tedesco, d'intesa con un gruppo d'imprese tedesche, ha predisposto, riconosciute le responsabilità naziste, un programma di indennizzo a favore dei cittadini di quei Paesi che, durante il regime nazista, sono stati deportati nei lagher siti in territorio tedesco o occupato da forze germaniche ed avviati al lavoro forzato subendo trattamenti disumani;
nell'agosto del 2000 il Governo tedesco ha istituito la Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro», avente il fine di onorare la memoria e di indennizzare tutti coloro (viventi alla data del 15 febbraio 1999) che, ad opera del regime nazista, furono costretti al lavoro forzato, sottoposti a condizioni di schiavitù o subirono delle gravi ingiustizie;
questo provvedimento, volto ad onorare ed indennizzare il furto di vita e di lavoro perpetrato ai danni di tutti i Popoli
tale esclusione riguarda oltre settecentomila militari italiani che, deportati all'indomani dell'8 settembre del 1943, furono riconosciuti da Hitler non come prigionieri di guerra ma come «Internati militari» per poterli schiavizzare senza controlli in quanto ricompresi in una categoria non contemplata dalla Convenzione di Ginevra sui prigionieri del 1929;
per la Germania di oggi gli internati militari italiani, qualunque trattamento criminale abbiano subito, non sono che prigionieri di guerra e dunque esclusi «burocraticamente» dagli indennizzi agli «Schiavi di Hitler» previsti dalla legge istitutiva della Fondazione di cui al secondo punto;
secondo il perito del Governo tedesco Tomuschat (incaricato di esaminare lo status degli internati militari italiani) gli indiscutibili abusi subiti dagli internati militari italiani sono solo gravi violazioni tedesche della Convenzione di Ginevra del 1929 (anche se al tempo dei fatti questi non godevano dello status di prigionieri di guerra) ma irrilevanti in quanto non ne modificano lo status di prigionieri di guerra -:
se il Ministro sia a conoscenza di questa ingiusta esclusione, che oltre a privare circa 90.000 italiani (tante sono le istanze presentate ad oggi) di un indennizzo simbolico rispetto alle enormi violenze subite, li priva anche di un giusto riconoscimento morale per quel lavoro disumano mai compensato;
se il Ministro intenda avviare un'azione diplomatica volta a sollecitare un riconoscimento anche per gli internati militari italiani, la cui tragedia non può essere «accantonata» per mere ragioni burocratiche.
(4-01016)
Sin dall'inizio, la legittimità degli ex internati militari italiani ad ottenere l'indennizzo è stata posta in dubbio da parte tedesca, poiché la legge esclude espressamente che di essa possano beneficiare gli ex prigionieri di guerra.
La questione è stata seguita dal Ministero degli Affari Esteri con la massima attenzione sin dalla fase preparatoria della legge tedesca, per il rispetto e l'assistenza dovuti nei confronti di tale gruppo di connazionali sopravvissuti a trattamenti ingiusti ed inumani, nonché per la rilevanza che il tema può assumere nei rapporti bilaterali con la Germania. A tal fine il ministero degli esteri mantiene uno stretto contatto l'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) - che è stata incaricata dalla Fondazione tedesca di istruire le domande dei cittadini italiani - con altri dicasteri interessati, con le Associazioni di deportati e reduci e con singoli cittadini. Una delegazione esteri-difesa ha illustrato alle autorità tedesche, nel novembre 2000, una memoria storico-giuridica sullo status speciale degli internati militari italiani. Il ministero degli esteri ha altresì incaricato la rappresentanza diplomatico-consolare
Il Governo tedesco ha quindi deciso di incaricare un esperto giuridico, il professor Tomuschat, di approfondire la questione e di fornire un parere sull'ammissibilità degli internati militari italiani alle provvidenze della legge. Nel frattempo, il termine per la presentazione delle domande di indennizzo, inizialmente fissato per l'11 agosto 2001, veniva posticipato al 31 dicembre 2000. Il 3 agosto scorso, il professor Tomuschat ha indicato che gli internati militari italiani debbono essere giuridicamente considerati quali prigionieri di guerra, anche se non furono trattati come tali, e ritenuti quindi, in linea generale, esclusi dai benefici. Tale tesi è stata fatta propria dal Governo tedesco con un comunicato dell'11 agosto 2001. Il Kuratorium della Fondazione ha formalizzato tale esclusione l'11 ottobre 2001.
Da parte italiana si è deplorato con molta forza e con molta franchezza un giudizio che riteniamo ingiusto e non corredato dai fatti. È stata pertanto rappresentata alla parte tedesca la necessità di sviluppare, in spirito amichevole e collaborativo, ulteriori approfondimenti, anche al di là del quadro previsto dalla legge tedesca, al fine di individuare iniziative congiunte, atte a fornire il dovuto riconoscimento delle sofferenze patite dagli internati militari italiani. Una concertazione interministeriale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministero della difesa, ministero dell'interno, ministero dell'economia e finanze) con la partecipazione delle Associazioni di categoria, promossa dal ministero degli esteri, è attualmente in corso al fine di individuare iniziative da proporre alla controparte.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.
sulla strada statale 206 nel comune di Collesalvetti (Livorno) si sono verificati anche nei giorni scorsi incidenti stradali con esito mortale;
la strada statale 206 è da sempre un'arteria con un'alta frequenza di sinistri a causa della tortuosità del percorso e della commistione tra traffico pesante e traffico leggero;
recentemente un giovane ha perso la vita all'altezza dell'incrocio tra la strada statale 206 e l'inizio di via Roma a Collesalvetti;
il semaforo posto in tale incrocio rimane disattivato dopo le ore 23 nonostante che il traffico si svolga intensamente fino a notte inoltrata -:
quali iniziative intenda assumere affinché sia garantita la sicurezza stradale sulla strada statale 206, in particolar modo attraverso il prolungamento del tempo di accensione del semaforo all'incrocio con via Roma per le intere 24 ore; per intensificare il controllo della velocità dei veicoli in transito sulla strada statale 206 in corrispondenza degli abitati delle frazioni colligiane; per mettere in atto tutte le opere necessarie (illuminazione, dissuasori, segnaletica luminosa) per evidenziare gli incroci.
(4-00394)
L'Anas riferisce che, nell'intento di garantire maggiormente la sicurezza stradale all'incrocio tra la strada statale n. 206 e via
Per quanto riguarda, infine, l'impianto semaforico posto all'incrocio di cui trattasi, l'Ente stradale fa conoscere che lo stesso è gestito direttamente dal comune di Collesalvetti.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
il recente decreto-legge n. 255 del 2001, conferisce ai dirigenti scolastici la possibilità di procedere alla nomina dei supplenti annuali immediatamente prima dell'inizio dell'anno scolastico, per cui finalmente viene eliminata l'assurda consuetudine che vedeva l'avvicendarsi (sin sotto Natale e oltre) di gran parte dei docenti tra le varie scuole di ogni provincia:
se non ritenga opportuno, al fine di completare un nuovo scenario, finalmente orientato verso la stabilità e la chiarezza, procedere all'abolizione dell'istituto della cattedra-orario esterna (per l'anno scolastico 2002/03), affinché ciascuna istituzione scolastica, ora autonoma, abbia un proprio organico ben definito, e quindi sia nella possibilità di portare avanti, con risorse umane aggiuntive (alcuni docenti con «ore a disposizione»), gli svariati progetti (lotta alla dispersione scolastica, educazione alla legalità eccetera) che la società civile incessantemente reclama.
(4-00464)
A tale fine nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2002 è stata inserita una norma specifica, secondo la quale le frazioni di orario inferiori alle 18 ore settimanali (che non consentono di costituire nella scuola una cattedra ad orario intero) sono affidate dal capo d'istituto in via prioritaria ai docenti in servizio nelle scuole stesse che si dichiarino disponibili, e comunque fino ad un massimo di 24 ore settimanali per ciascun docente. Agli interessati sarà corrisposto il compenso previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per il lavoro straordinario.
Si ritiene che in tale modo si possa pervenire ad una più razionale utilizzazione dei docenti, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, e ad una migliore funzionalità delle scuole.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
a livello provinciale sussistono apposite commissioni sanitarie per il controllo degli invalidi civili, commissioni che provvedono anche alla periodica verifica circa il perdurare delle condizioni di invalidità di chi percepisce le relative pensioni;
nel 1991 è stata costituita - separandola da Novara - la provincia del Verbano Cusio Ossola, con capoluogo Verbania, dove in questi anni sono stati allocati tutti i diversi uffici ed enti decentrati dello Stato;
nel passato è stato più volte sottolineata l'opportunità (con solleciti anche alla prefettura del V.C.O.) di istituire una apposita commissione provinciale con sede locale, anche al fine di evitare a centinaia di aventi diritto di recarsi tuttora fino a Novara (con spostamenti perfino di oltre 150 chilometri di sola andata) per essere oggetto di visita;
almeno due componenti la commissione vengono da Roma e quindi poco importerebbe per loro recarsi a Novara o nel VCO -:
quale sia il Ministro oggi interessato a queste problematiche (tesoro e quindi economia, welfare o sanità?);
perché non sia stata ancora istituita come sede provinciale di commissione medica accertatrice la provincia del Verbano Cusio Ossola;
se si ritenga di doverla istituire e, in questo caso, per quando si pensa la commissione possa effettivamente operare.
(4-00791)
Al riguardo, si fa presente che le difficoltà incontrate per reperire ed adattare i locali da destinare a sede del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze, nella nuova provincia di Verbania, non hanno ancora consentito l'istituzione di tale dipartimento presso il quale, nell'ambito degli uffici della Direzione provinciale dei servizi vari, sarà costituita la commissione medica di verifica.
Si precisa, comunque, che i locali in questione sono stati già individuati e dovranno essere ristrutturati.
Si presume, pertanto, che l'attività della commissione medica possa essere avviata entro il primo semestre 2002.
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.
il 5 maggio 1999 è stato sottoscritto a Copenaghen un protocollo aggiuntivo alla convenzione tra Danimarca ed Italia per evitare le doppie imposizioni fiscali;
il parlamento danese ha provveduto a ratificare tale convenzione insieme al protocollo aggiuntivo in data 24 febbraio 2000;
il provvedimento non è stato ancora ratificato dal Parlamento italiano;
risulta come il provvedimento non sia stato ancora trasmesso alle competenti commissioni degli esteri di Camera e Senato;
il ritardo condiziona negativamente l'attività degli operatori economici e commerciali dei due paesi, nonché ai dipendenti di nazionalità italiana operanti presso enti pubblici italiani e residenti in Danimarca -:
quando si ritenga di trasmettere al Parlamento per la relativa approvazione il disegno di legge di ratifica della Convenzione di cui in premessa con il relativo protocollo aggiuntivo.
(4-00997)
Poiché tali procedure risultano essere in fase di finalizzazione, si ritiene che la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di ratifica della Convenzione potrebbe intervenire prossimamente.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.