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dell'autorizzazione (ex articolo 151 del decreto legislativo n. 490 del 1999) per gli interventi realizzati sul territorio di quei comuni i cui piani regolatori generali siano conformi ai piani paesistici o ai pia- ni urbanistico territoriali, approvati dalle regioni ai sensi degli articoli 149 e 150 del detto decreto legislativo.
ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1984, vennero emanati - nel 1985 - decreti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico di vaste aree paesaggistiche ai fini di una tutela urgente e provvisoria delle stesse (i cosiddetti «galassini»);
gran parte di questi «galassini» vennero pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dopo l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 e, cioè, in data successiva al 6 settembre 1985;
da parte di alcune regioni e di numerosi comuni si è ritenuto che, una volta approvati i Piani paesistici regionali, i «galassini» fossero da considerarsi superati, a maggior ragione quelli pubblicati in data successiva al 6 settembre 1985;
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ha unificato le norme esistenti;
in particolare, dalla lettura dell'articolo 162, si ha che non sono stati fatti salvi i decreti ministeriali definiti «galassini», pubblicati in data successiva al 6 settembre 1985;
la circolare 14 novembre 2000, a firma del Ministro per i beni e le attività culturali, conferma che l'articolo 162 non può essere applicato a quei decreti ministeriali che, pur adottati in epoca precedente, siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale successivamente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985. Tuttavia nella stessa si precisa che la norma vale solo per il vincolo di inedificabilità assoluta, mentre i decreti in questione avrebbero comunque validità nel caso di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
pare evidente che per i comuni sul territorio dei quali si rilevi la presenza di «galassini», pubblicati in ritardo, cambi il quadro di riferimento: detti enti risultano, infatti, obbligati ad inviare le autorizzazioni ambientali alla soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, che ha sessanta giorni di tempo per annullarle;
le Soprintendenze risultano aver assunto - ad oggi - atteggiamenti rigidi, annullando ex post, con motivazioni il più delle volte giuridicamente infondate, dette autorizzazioni ambientali -:
se intenda assumere idonee iniziative normative al fine di escludere la prescrizione
(5-00364)
con incredibili decisioni i Ministeri omettono di eseguire le sentenze della magistratura ordinaria;
risulta, in proposito, all'interrogante che:
a) con decreto del 4 novembre 1991 il Ministero per i beni culturali ha affidato all'architetto Elio Garzillo le funzioni di Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Bologna. Detto decreto è stato annullato per «difetto di motivazione» dal Consiglio di Stato (sentenza n. 289/96);
b) in sede di rinnovazione dell'atto annullato il Ministero per i beni culturali ha reiterato la nomina dell'architetto Elio Garzillo alla Soprintendenza di Bologna, con decreto ministeriale del 14 ottobre 1996. Detto decreto è stato annullato dal Tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna (sezione I) con sentenza n. 125 del 1999, notificata in data 22-25 maggio, sempre per «difetto di motivazione» dell'atto adottato;
c) in seguito, l'Amministrazione - in sede di (presunta) rinnovazione del procedimento di affidamento delle funzioni di Soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Bologna - ha reiterato la nomina, nella funzione di cui sopra, dell'architetto Elio Garzillo (decreto ministeriale 22-29 novembre 1999). Con sentenza n. 764, depositata in segreteria il 5 settembre 2000, il Tar per l'Emilia-Romagna, ha annullato il provvedimento, con le stesse motivazioni di censura riservate ai decreti di cui ai punti a) e b);
tutte e tre le nomine dell'Architetto Garzillo a Sovrintendente per i beni culturali ambientali e architettonici di Bologna sono state annullate, in sede giudiziaria, rispettivamente con:
1) sentenza del Consiglio di Stato n. 289/96 (d.m. 4 novembre 1999);
2) sentenza del Tar Emilia-Romagna n. 125/99 (d.m. 14 ottobre 1996);
3) sentenza del Tar Emilia-Romagna n. 764/00 (d.m. 22-29 novembre 1999);
avverso la sentenza n. 764/2000 è stato proposto, dall'Amministrazione resistente in primo grado, appello dinnanzi al Consiglio di Stato con contestuale istanza cautelare respinta nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2001;
nelle more della definizione del giudizio in appello, non essendo intervenuta la sospensione dell'efficacia della sentenza n. 764/00, l'Amministrazione veniva diffidata ad adempiere. Stante la perdurante inerzia della stessa, veniva proposto contro di essa ricorso ex articolo 33, comma 5, della legge n. 1034/1971, come modificato dall'articolo 10 della legge n. 205/2000;
in accoglimento del suddetto ricorso in ottemperanza, il Tar dell'Emilia-Romagna pronunciava la sentenza n. 288/2001. Avverso detta sentenza l'Amministrazione resistente proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato con contestuale istanza di sospensiva. Alla Camera di Consiglio del 19 giugno 2001 il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3370/2001, respingeva l'istanza cautelare «ritenuto che le censure prospettate avverso la sentenza appellata non possono essere valutate positivamente ai fini della concessione della misura cautelare»;
a fronte di tale pronuncia, quindi, veniva diffidata l'Amministrazione resistente ad adempiere il contenuto della sentenza n. 288/01 (atto di diffida notificato in data 5 luglio 2001);
a tutt'oggi, tuttavia, l'Amministrazione non ha dato alcun riscontro positivo. Pertanto, a fronte del persistente inadempimento della stessa, è stato nuovamente adito il Tar di Bologna, affinché disponga opportunamente per l'ottemperanza e l'esecuzione della sentenza n. 288/01;
non è dato di capire i motivi per i quali il Ministero per i beni e le attività culturali si ostini a riconfermare, nell'incarico di Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici di Bologna, l'architetto Elio Garzillo -:
se non intenda il ministro interrogato intervenire, con l'urgenza che il caso giustifica, affinché sia data dagli uffici esecuzione del giudicato;
se in ordine ai fatti esposti risulti aperto presso la procura della Repubblica di Roma fascicolo penale, a seguito della pervicace ostinazione del ministero di salvaguardare - contro ogni ragione di diritto - la posizione dell'architetto Elio Garzillo.
(5-00366)
nella zona ovest di Roma e precisamente nel XV Municipio di Roma si trova il Forte Portuense;
il Ministro per i beni e le attività culturali il 13 maggio 1984 ha sottoposto a vincolo il suindicato bene ai sensi della legge n. 1089 del 1939;
da diversi anni l'Associazione culturale Forte Portuense con i cittadini della zona chiedono il recupero del Forte come centro culturale e la creazione di un Parco cittadino del Forte Portuense;
per il recupero del Forte Portuense è stato stanziato, dal Ministro per i beni e le attività culturali del precedente Governo, Giovanna Melandri, lire 1.600.000.000, derivante dalle risorse del Lotto, per l'anno 2001 per la bonifica e la messa in sicurezza del Forte e la sistemazione dei giardini;
a tutt'oggi non sono ancora iniziati lavori di nessun tipo -:
quale sia, ad oggi, lo stato di avanzamento delle procedure di progettazione d'appalto per la riqualificazione e l'apertura al pubblico del Forte Portuense.
(4-01269)
la Federazione italiana tradizioni popolari (Fitp) è un'Associazione nazionale rappresentativa di gruppi folklorici che, con finalità amatoriali e raggruppanti soggetti non professionisti, promuovono, favoriscono, rivalutano e fanno rivivere tutte le manifestazioni della cultura popolare tradizionale delle regioni italiane;
per quanto sopra la Fitp è riconosciuta ente nazionale a finalità assistenziali con decreto del Ministero dell'interno n. 101507-12000 (74) ed è stata già inserita, ai sensi della legge n. 123 del 1980, nel Gabellato del Ministero dei beni culturali;
alla Fitp aderiscono n. 320 gruppi folklorici (alcuni dei quali composti da bambini) appartenenti a tutte le regioni d'Italia per un complessivo numero di 12.000 tesserati;
ciascun gruppo folklorico affiliato alla Fitp, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992 n. 300, può richiedere al Dipartimento dello Spettacolo il nulla osta di agibilità per l'esercizio della sua attività;
per ottenere il suddetto nulla osta, il gruppo deve inoltrare apposita domanda allegando una corposa ed alquanto complessa documentazione;
ogni gruppo folklorico, per poter svolgere la propria attività dilettantistica, ha, inoltre, l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità Enpals previsto dagli articoli 6 e 10 della legge 708 del 1947;
ad oggi, per i gruppi della Fitp, il certificato di agibilità Enpals, con esenzione contributiva per attività dilettantistica, viene rilasciato con validità biennale, avendo la Fitp stipulato apposita convenzione con lo stesso Enpals;
per avere il suddetto certificato di agibilità Enpals, ogni gruppo deve presentare gli stessi documenti necessari per avere il nulla osta ministeriale, compresa la dichiarazione che i componenti non percepiscono alcun compenso, né in danaro né in natura, ai sensi della legge 153 del 1969 articolo 12;
per avere il rilascio di entrambi i certificati, ogni gruppo ha l'obbligo di allegare il certificato di affiliazione rilasciato dalla Fitp che si fa garante dell'attività svolta a puro titolo dilettantistico e volontariato secondo le finalità istituzionali;
ogni gruppo, in entrambi i casi, ha l'obbligo di comunicare a ciascun ente le variazioni che dovessero insorgere durante il periodo di validità del certificato, riguardanti sia i componenti che le notizie della stessa associazione;
facendo riferimento ai gruppi folklorici della Fitp, questi, avendo il certificato di agibilità dal Dipartimento dello Spettacolo, sono da considerarsi complessi dilettantistici ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1992 e, come tale, si ritiene possano godere dell'esenzione contributiva;
inoltre, la legge 153 del 13 maggio 1988 di conversione del decreto-legge 13 marzo 1988, all'articolo 1 prescrive: «le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, gli Enti, le Associazioni, le Imprese di pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radio e televisive, gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate nell'elenco, che non siano in possesso del certificato di agibilità Enpals previsto all'articolo 10»;
i componenti dei gruppi folklorici non rientrano in nessuna delle categorie sopra indicate;
la convenzione Enpals-Fitp del 25 ottobre 1999 protocollo 2185 nella quale la Direzione Generale Enpals informava la Fitp di avere interessato il dipartimento dello spettacolo presso il Ministero dei beni culturali affinché «prendesse in considerazione l'ipotesi che i gruppi dilettantistici ovvero quelli in possesso dei requisiti essenziali per essere considerati tali, venissero ricompresi esclusivamente nell'ambito di competenza del predetto Dicastero -:
se non ritenga opportuno accogliere la proposta avanzata dalla Direzione Generale Enpals nella convenzione sopra richiamata affinché, con una notevole semplificazione amministrativa, i gruppi folklorici dilettantistici, ovvero quelli in possesso dei requisiti essenziali per essere considerati tali, affiliati alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, siano ricompresi esclusivamente nell'ambito di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e, pertanto, possano essere esonerati dal possesso del certificato Enpals.
(4-01283)