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clienti più deboli, quelli che avrebbero meno conoscenze del mercato e del risparmio;
scientifico problema della evidente inadeguatezza degli strumenti e dei criteri di contabilità;
del decreto legislativo n. 29 del 1993, con formali provvedimenti ministeriali a tempo determinato, le reggenze degli uffici dirigenziali ai funzionari del ruolo ad esaurimento e della IX qualifica funzionale, riconoscendo anche il diritto all'indennità integrativa di posizione e di risultato dei dirigenti;
Bipop-Carire, ex Banca Popolare di Brescia, ha assunto dimensioni ragguardevoli negli ultimi anni aggregando alla banca tradizionale, quella innovativa centrata sul trading on line (prima in Europa), gestione del risparmio, prestiti (mutui) personali, leasing;
Bipop Carire ha una struttura articolata e particolarmente interessante a livello europeo, essendo operativa in Italia, Germania, Francia e Spagna, sia con propri dipendenti, circa 3.500, che con reti di promotori finanziari, oltre 3.200;
il titolo azionario Bipop-Carire ha toccato il suo massimo nel marzo 2000 con quotazione 12,5 euro per poi scendere in modo vertiginoso;
dopo l'improvvisa sospensione dalla quotazione alla Borsa Valori di Milano di venerdì 12 ottobre 2001 è precipitata a 1,87 euro pari al 14,8 per cento in meno;
sugli organi di informazioni sono apparse notizie circa presunte irregolarità nei contratti delle gestioni patrimoniali;
Bipop Carire è partecipata da Mauro Ardesi, per tramite Garfin per circa l'11 per cento dalla Fondazione Manodori di Reggio Emilia, per circa il 10 per cento e da altri bresciani e reggiani per circa il 7-8 per cento;
i vertici dell'Istituto di credito hanno comunicato di avere deciso nuovi accantonamenti per un massimo di 125 milioni di Euro, facendo intendere che con questa azione si è compiuta un definitivo riordino dei conti;
ad oggi si attendono ancora tra gli investitori-risparmiatori conferme sul reale stato dei conti;
un momento decisivo sarà rappresentato dalla cessione del fondo Comune Azimut, operazione di cui i quotidiani riferiscono da molti mesi ma che sembrerebbe concretizzarsi solo ora con una plusvalenza tale da chiudere in utile il conto economico della Banca, dopo avere effettuato gli opportuni accantonamenti e stanziamenti per perdite;
il crollo del titolo ha fatto registrare un intenso e concentrato volume di scambi, pari a quasi il 3 per cento del capitale della Banca nella sola giornata di venerdì 12 ottobre, un fenomeno che si era già registrato nelle giornate dal 24 al 27 settembre 2001;
è apparso sulla stampa che alcuni grandi clienti, circa 250, della Bipop-Carire avrebbero usufruito di un trattamento privilegiato;
si tratterebbe di clienti eccellenti ai quali l'istituto di credito avrebbe garantito un rendimento sicuro dei loro investimenti che ovviamente avrebbero danneggiato i
si è parlato, con numerose indiscrezioni sulla stampa, di un insistente interessamento di società finanziarie e gruppi bancari tali da far ipotizzare che si tratti di operazioni finanziarie e non di un investimento stabile che possa determinare adeguate strategie industriali e di governo per la Bipop-Carire;
la degenerazione di questa situazione, considerata la visibilità che ha assunto anche all'estero Bipop-Carire, può determinare riflessi altamente negativi di reputazione del sistema bancario italiano che non possono non interessare il Governo, considerate tutte quelle decine di migliaia di investitori e risparmiatori che hanno comprato azioni Bipop-Carire -:
quali iniziative, al fine di evitare che vicende analoghe si ripetano in futuro, il Governo intenda adottare per tutelare i piccoli azionisti;
quali iniziative, eventualmente anche normative, intenda promuovere anche in sede comunitaria, per garantire una corretta informazione e la tutela dell'azionariato diffuso.
(2-00111)
«Delbono, Castagnetti, Riccardo Conti, Tolotti, Paroli».
sulla stampa specializzata (Il Sole 24 Ore del 17 ottobre 2001) è apparsa la notizia che il Governo non ritiene cumulabile il credito d'imposta per le nuove assunzioni (di cui all'articolo 7 della legge finanziaria per l'anno 2001) con le misure introdotte per l'emersione del sommerso (di cui agli articoli 1-3 del cosiddetto provvedimento 100 giorni»);
tale interpretazione si pone in contrasto:
con le richiamate disposizioni che, non prevedendo la non cumulabilità, consentono, in presenza dei relativi presupposti, di fruire delle due agevolazioni;
con la relazione ministeriale al provvedimento 100 giorni» che lascia intendere che i citati benefici sono cumulabili -:
se intenda chiarire in modo esplicito che i ricordati benefici si rendono entrambi applicabili in presenza delle condizioni previste dalle rispettive norme.
(3-00346)
le dure polemiche, ancora non sopite, relative al dichiarato e contestato «buco» ereditato dal Governo attualmente in carica hanno, sullo sfondo, il più serio e
vale la pena di ricordare che il governatore della Banca d'Italia, dottor Antonio Fazio, in alcune circostanze ha chiaramente affermato che la contabilità nazionale va rivista, perché il metodo della rilevazione dei dati e dei rischi, comprese le partite fuori bilancio, non rispecchia più la realtà;
in particolare, il dottor Fazio ha esplicitamente affermato, in occasione di un convegno svoltosi a Sondrio in data 14 luglio 2001 alla presenza del Ministro dell'economia: «Forse qualche revisione della normativa contabile sarebbe utile; la normativa sulla contabilità dello Stato è ancora legata ad una realtà istituzionale di qualche secolo addietro. Pensi anche a questo, signor Ministro, ha cinque anni di tempo. Forse molti di più»;
è di tutta evidenza l'estrema rilevanza dell'invito rivolto al Governo da parte del governatore della Banca d'Italia affinché il Governo stesso si ponga finalmente l'obiettivo di riorganizzare la contabilità dello Stato sulla base di regole serie, moderne ed idonee a rappresentare in modo chiaro ed incontrovertibile lo stato di salute dei conti pubblici -:
quali siano gli intendimenti e le iniziative del Governo in relazione alla esigenza espressa dal governatore della Banca d'Italia, ma già da tempo avvertita dagli studiosi della materia, di riformare la normativa che regola e disciplina la contabilità dello Stato, al fine di poter valutare in modo serio e realistico i conti pubblici e di eliminare le contrapposte interpretazioni su dati che devono ritrovare ed offrire una loro oggettività interpretativa.
(3-00348)
il Banco di Napoli ha sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali relativo alla gestione del fondo di previdenza complementare per il proprio personale, redigendo il testo dello Statuto in modo ambiguo e variamente interpretabile in ordine alla grave questione della perequazione della quota di pensione a carico della banca, e quindi della Fondazione, ignorando il disposto dell'articolo 3 della legge n. 588 del 19 novembre 1996, e relativamente al Consiglio di amministrazione, nel quale sono presenti tra gli altri tutti i sindacalisti della banca, ed al Collegio sindacale, che risulta composto da quattro sindaci effettivi;
il regolamento elettorale della Fondazione consente, in evidente omaggio alla pace sindacale, la possibilità di presentare liste di candidati solamente quando accompagnate da firme pari al 10 per cento degli aventi diritto annullando così ogni possibilità per il singolo di partecipare alla gara elettorale anche in contestazione con chi giudica aver male amministrato;
il «pensionato» è stato totalmente mortificato, pur essendo portatore del maggiore contestuale interesse, ed escluso per quanto sopra detto dall'amministrazione del fondo -:
dal Ministro dell'economia e delle finanze, quali provvedimenti intenda assumere in ordine allo statuto della fondazione in parola;
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali quali iniziative di concertazione intenda promuovere per garantire i diritti dei pensionati che rappresentano la parte contrattualmente più debole.
(4-01113)
l'Amministrazione finanziaria nel 1993, dovendo fronteggiare il nuovo assetto organizzativo, sopperì alla carenza di organico di dirigenti attribuendo, ai sensi
l'articolo 12, comma 4 del disegno di legge A.C. n. 1456, approvato dai due rami del Parlamento il 10 ottobre 2001 ed in fase di pubblicazione, tende a revocare ingiustamente ed in assenza di una espressa volontà dei diretti interessati, gli incarichi dei funzionari già appartenenti all'Amministrazione finanziaria, i quali si vedrebbero costretti, pur avendo acquisito una rilevante esperienza, a passare ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto. In particolare, tale disposizione stabilisce:
«Con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto»;
il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico dei dirigenti o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone esterne di particolare e comprovata qualificazione professionale, che devono aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza di almeno cinque anni in funzioni dirigenziali, o aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria;
il comma 2 dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che il direttore è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per una durata massima di cinque anni, rinnovabile;
il comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che il comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni con Decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
il decreto legislativo n. 165 del 2001 richiamato dal comma 4 dell'articolo 12 del disegno di legge, prevede ora per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, il superamento di un apposito corso - concorso che non era affatto previsto e disposto in precedenza in quanto, per anni, il conferimento degli incarichi dirigenziali, è avvenuto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'economia e delle finanze;
la selezione dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria avveniva considerando alcuni principi e valori quali la competenza, la professionalità e la meritocrazia;
la previsione del corso - concorso previsto dal decreto legislativo 165 del 2001 per l'inquadramento comporterebbe un aggravio economico a carico del bilancio dello Stato -:
come il Governo intenda sanare la situazione che determinerebbe, peraltro, incomprensibili ed ingiustificabili aspetti sperequativi e discriminatori nei confronti dei funzionari già appartenenti all'Amministrazione finanziaria.
(4-01121)