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Bielectric, è stata esaminata da vari pubblici ministeri della procura pisana (Perrone, Cindolo, Giambartolomei, Pisano, Iannelli, Masi, Carnevale, Marino) e della procura fiorentina (Marziani, Turco, Garau, Picazio), da vari giudici per le indagini preliminari del tribunale di Pisa (Salutini, Di Bugno, Melani, Dell'Omo, Chiarantini) e giudici per le indagini preliminari del tribunale di Firenze (Celotti, Soresina, Banci), tutti concordi sia nel respingere le opportune indagini richieste, anche in sede di opposizione, dall'amministratore di Bielectric srl, che nell'archiviare i procedimenti contro il presidente ed i tecnici della regione Toscana -:
incompetenza a prendere i provvedimenti richiesti per gli accertamenti all'inosservanza alla legge n. 64 del 1974 (antisismica);
il 27 giugno 2001, il presidente della regione toscana conferma il decreto di avvenuta sanatoria della violazione all'articolo 17 della legge antisismica n. 64 del 1974 -:
risulta all'interrogante che il 4 febbraio 1987 l'Ufficio del genio civile di Pisa, invitato dal comando dei Vigili del fuoco e dal comune di Pisa interveniva nel cantiere della Bielectric srl di Ospedaletto (Pisa) - ove si riscontravano vistose inflessioni alle travi di copertura di una erigenda fabbrica - ispezionato il cantiere dichiarava la propria incompetenza a prendere i provvedimenti richiesti per gli accertamenti all'inosservanza alla legge n. 64 del 1974 (antisismica);
sempre relativamente alla pratica Bielectric il 1o marzo 1993 il dirigente del Genio civile risulta aver denunciato alla magistratura pisana alcune violazioni alla legge n. 64 del 1974 presenti nella pratica depositata presso il proprio ufficio dal costruttore, ma non denuncia nessuna delle violazioni edilizie presenti in cantiere. Il giudice per le indagini preliminari della pretura di Pisa dottor Dell'Omo, però, dichiara estinto il reato per la tardiva denuncia dell'ufficio del Genio civile di Pisa, essendo ormai trascorsi oltre tre anni dal 1986;
il 24 maggio 1994 l'amministratore della Bielectric srl presenta una denuncia alla procura della Repubblica di Firenze: detta procura apre un fascicolo (proc. n. 1733/94) a carico del Presidente pro-tempore della regione Toscana, Vannino Chiti, del capo di gabinetto della regione, Alberto Brasca, dei dirigenti del Dipartimento ambiente della regione Maurizio Ferrini ed Angiolo Milani;
il 6 ottobre 1994 il presidente pro-tempore della regione Toscana, dottor Chieti, emette l'ordinanza n. 13 con la quale ordina i disegni mancanti nella pratica relativa al cantiere Bielectric srl; successivamente il 17 marzo 1995 emette il decreto n. 135 con il quale certifica l'avvenuta sanatoria delle violazioni all'articolo 17 della legge antisismica n. 64 del 1974. Il citato decreto è stato emesso: dopo ben 12 anni dal deposito - incompleto - della pratica avvenuto nel 1983, dopo quattro ispezioni nel cantiere da parte dell'Ufficio del genio civile di Pisa diretto dall'ingegner Duilio Palla e dopo due ispezioni nel cantiere del Servizio sismica del dipartimento ambiente della regione Toscana diretto dall'architetto Maurizio Ferrini;
il 12 gennaio 1995 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pisa effettua uno stralcio del procedimento n. 1019/94 aperto su denuncia dell'amministratore di Bielectric srl, contro il Genio civile di Pisa, trasmettendolo «all'autorità giudiziaria di Firenze ove si sarebbe consumato il reato ipotizzato» in quanto il dirigente dell'Ufficio del genio civile di Pisa «avrebbe prodotto al presidente della regione toscana verbali fuorvianti e incompleti in data 29 aprile 1994, con la conseguenza di ritardare l'emissione del decreto ad adempiere». Successivamente il 31 marzo 1995 il sindaco del comune di Pisa denuncia alla magistratura pisana che le violazioni permangono nell'incompletezza della pratica antisismica e che le opere sono difformi dai disegni e dai calcoli presentati dal costruttore;
il 19 maggio 1995 il pubblico ministero di Firenze dottor Vilfredo Marziani, chiede l'archiviazione del procedimento n. 1733/94 contro Vannino Chiti, Alberto Brasca, Massimo Ferrini ed Angiolo Dilani; archiviazione alla quale si oppone l'amministratore di Bielectric srl. Mentre il 27 giugno 1995 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del comune di Pisa invia al presidente della regione Toscana una lettera di contestazione della dichiarata «avvenuta sanatoria delle violazioni» segnalando, oltre all'incompletezza dei documenti obbligatori per legge, anche la permanenza delle carenze - rilevate nell'esecuzione delle opere - non prese in esame dal decreto PGR n. 135/95;
in data 11 settembre 1995 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, dottoressa Eva Celotti, ritiene irrilevante l'opposizione presentata dall'amministratore di Bielectric, e chiede l'archiviazione del procedimento contro Vannino Chiti, Alberto Brasca, Massimo Ferrini ed Angiolo Milani «essendo evidente che al presidente della regione incombeva, al massimo, solo l'avviamento delle procedura ex articolo 25 della legge n. 64 del 1974 e non già rispondere ad ogni interpello e sollecito propostogli ...»;
il 26 aprile 1996 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa dottor Di Bugno scrive nel proprio decreto d'archiviazione n. 1164/94 RG GIP che «eventuali irregolarità o omissioni nella procedura amministrativa di cui all'articolo 25 della legge n. 64 del 1974 sono di competenza dell'autorità giudiziaria di Firenze alla quale il pubblico ministero ha trasmesso gli atti»;
il 16 ottobre 1998 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del comune di Pisa emette l'ordinanza n. 37 di demolizione delle opere per violazione agli articoli 8, 9 e 17 della legge n. 64 del 1974 antisismica sulla base di accertamenti effettuati dal nucleo di polizia municipale di Pisa con l'ausiliario di P.G. Andrea Di Santolo (già commissario della commissione tecnica provinciale di Udine);
questa vicenda, oggetto di numerosi esposti e denunce dell'amministratore di
quali iniziative, di propria competenza, intenda adottare in relazione alle vicende descritte;
se non ritenga opportuno ed urgente avviare un'ispezione ministeriale presso il Palazzo di giustizia di Firenze e presso il Palazzo di giustizia di Pisa, effettuando un esame obiettivo ed approfondito della situazione citata in premessa, per acclarare i motivi delle reiterate archiviazioni che permettono - di fatto - il permanere di una situazione d'illegalità edilizia alla quale il titolare della Bielectric srl non può assolutamente porre rimedio se non gli vengono impartite le prescrizioni d'adeguamento ex articolo 25 della legge n. 64 del 1974.
(4-01010)
i dati relativi agli ingressi negli istituti penitenziari negli ultimi anni sono i seguenti:
anno 1994, italiani: 74.654, stranieri: 26.175, totale: 100.829; anno 1995, italiani: 68.496, stranieri: 24.555, totale: 93.051; anno 1996, italiani: 64.124, stranieri: 25.393, totale: 89.517; anno 1997, italiani: 61.063, stranieri: 26.961, totale: 88.024; anno 1998, italiani: 59.209, stranieri: 29.468, totale: 88.677;
da tali dati risulta evidente l'aumento percentuale degli stranieri rispetto agli italiani;
osservando i dati del 1998 risulta inoltre che entra in prigione uno straniero ogni 30 regolarmente residenti e un italiano ogni mille;
bisogna poi aggiungere a questi dati tutti quegli stranieri che delinquono in totale clandestinità senza mai essere stati denunciati né imprigionati;
è noto come le carceri siano sovraffollate e al limite della emergenza;
il costo medio per ogni carcerato in Italia è di lire 450.000 al giorno;
buona parte di questi delinquenti stranieri, una volta usciti, tornano a delinquere in Italia;
risulta quindi documentato ad avviso dell'interrogante il rapporto tra criminalità e presenza extracomunitaria, soprattutto clandestina -:
se il Governo, anche in assenza di amnistie o indulti, non intenda stipulare nuovi accordi con i propri paesi a maggiore provenienza criminale quali Albania, Marocco, Tunisia ed altri, per l'accoglimento dei delinquenti stranieri nelle carceri della propria patria, potendo persino prevedere un risparmio in termini economici qualora venga assegnata a questi paesi una somma per ogni delinquente che accolgono e per il quale assicurino l'espiazione della pena in patria.
(4-01015)
il 4 febbraio 1987 l'Ufficio del genio civile di Pisa, invitato dal comando dei Vigili del fuoco e dal comune di Pisa ad intervenire nel cantiere della Bielectric srl di Ospedaletto (Pisa) - ove si riscontravano vistose inflessioni alle travi di copertura di una erigenda fabbrica - ispezionava il cantiere ma dichiarava la propria
la legge n. 64 del 1974 prevede, invece, al titolo III, che il dirigente dell'ufficio del genio civile ricevuta segnalazione che i lavori non procedono a norma di legge, compili un processo verbale e lo invii al magistrato se il reato è perseguibile o al presidente della giunta regionale se il reato è prescritto, in modo da dar corso alla procedura per impartire le prescrizioni d'adeguamento. In attesa che il magistrato o il presidente della giunta regionale impartiscano le prescrizioni, il dirigente dell'ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori per evitare che il responsabile dell'abuso possa nascondere gli illeciti riscontrati;
il 1omarzo 1993 il dirigente del genio civile cambia idea e denuncia alla magistratura pisana alcune violazioni alla legge n. 64 del 1974 presenti nella pratica depositata presso il proprio ufficio dal costruttore, ma non denuncia nessuna delle violazioni edilizie presenti in cantiere. Il giudice per le indagini preliminari della pretura di Pisa, però, dichiara estinto il reato per la tardiva denuncia dell'ufficio del genio civile di Pisa essendo trascorsi oltre tre anni dal 1986;
il 17 marzo 1995 l'allora presidente della giunta regionale toscana Vannino Chiti ha emesso il decreto n. 135 con il quale ha certificato l'avvenuta sanatoria delle violazioni all'articolo 17 della legge antisismica n. 64 del 1974 della pratica relativa al cantiere Bielectric srl di Ospedaletto (Pisa);
il citato decreto è stato emesso: dopo ben 12 anni dal deposito - incompleto - della pratica avvenuto nel 1983, dopo quattro ispezioni nel cantiere da parte del genio civile di Pisa diretto dall'ingegnere Duilio Palla e dopo due ispezioni nel cantiere del Servizio sismica del dipartimento ambiente della regione toscana diretto dall'architetto Maurizio Ferrini;
il 27 giugno 1995 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del comune di Pisa ha però inviato al presidente della regione una lettera di contestazione della dichiarata «avvenuta sanatoria delle violazioni» segnalando, oltre all'incompletezza dei documenti obbligatori per legge, anche la permanenza delle carenze, rilevate nell'esecuzione delle opere, non prese in esame dal decreto presidenziale n. 135 del 1995;
il 12 gennaio 1995 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pisa ha effettuato uno stralcio al procedimento n. 1019/94 mod. 45 trasmettendolo «all'autorità giudiziaria di Firenze ove si sarebbe consumato il reato ipotizzato» in quanto il dirigente dell'ufficio del genio civile di Pisa «avrebbe prodotto al presidente della regione toscana verbali fuorvianti e incompleti in data 29 aprile 1994, con la conseguenza di ritardare l'emissione del decreto ad adempiere»;
il 26 aprile 1996 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa ha riferito nel proprio decreto d'archiviazione n. 1164/94 RG GIP che «eventuali irregolarità o omissioni nella procedura amministrativa di cui all'articolo 25 della legge n. 64 del 1974 sono di competenza dell'autorità giudiziaria di Firenze alla quale il pubblico ministero ha trasmesso gli atti»;
il 16 ottobre 1998 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del comune di Pisa ha emesso l'ordinanza n. 37 di demolizione delle opere per violazione agli articoli 8, 9 e 17 della legge antisismica n. 64 del 1974;
gli accertamenti delle violazioni sono stati effettuati dal nucleo di polizia municipale del comune di Pisa con l'ausiliario di P.G. ingegner Andrea Di Santolo (già commissario della commissione tecnica provinciale di Udine);
il 26 giugno 2001 il comune di Pisa conferma l'ordinanza di demolizione per violazione all'articolo 17 della legge sismica n. 64 del 1974 ma, in palese contrasto,
quali iniziative intenda adottare al fine di verificare se - in Toscana - siano state rispettate le procedure del Titolo III della legge n. 64 del 1974 (antisismica);
se non ritenga opportuno avviare un'ispezione ministeriale presso il Palazzo di giustizia di Firenze e presso quello di Pisa, per accertare i motivi delle reiterate archiviazioni.
(4-01020)