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1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 726-bis. - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.
Art. 726-ter. - (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. - 1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 726-bis. - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le convenzioni o gli
accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.
Art. 726-ter. - (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti.
2. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.
3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere a) e c), e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera b), salvo che sia diversamente stabilito dall'accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.
4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente richieste dall'autorità straniera, che non siano contrarie ai princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato«.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.
Al comma 1, capoverso articolo 726-bis, sostituire le parole da: per la notificazione a norma fino alla fine del capoverso con le seguenti: a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.
* 10. 1. Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.
Al comma 1, capoverso articolo 726-bis, sostituire le parole da: per la notificazione a norma fino alla fine del capoverso con le seguenti: a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.
* 10. 2. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.
Al comma 1, capoverso Art. 726-ter, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
** 10. 3. Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.
Al comma 1, capoverso Art. 726-ter, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
** 10. 4. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.
Al comma 1, capoverso articolo 726-ter, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«2. Il Procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.
3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere a, e, c, e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera b, salvo che sia diversamente stabilito dall'Accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il Procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al Procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.
4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente richieste dall'autorità straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato».
* 10. 5. Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.
Al comma 1, capoverso articolo 726-ter, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«2. Il Procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.
3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere a, e, c, e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera b, salvo che sia diversamente stabilito dall'Accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il Procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al Procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.
4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente richieste dall'autorità straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato».
* 10. 6. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.