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medicina generale eludendo ancora una volta la direttiva prevedeva in tema di accesso una prova concorsuale ed instaurava all'articolo 24 comma 1 l'incompatibilità del corso con qualsiasi altro iter formativo previsto dalla nostra legislazione. Ancora una volta venivano ignorati i diritti dei medici che erano studenti di medicina e chirurgia nel 1991, costretti quindi per rientrare in graduatoria ad espletare i concorsi per l'accesso al corso di formazione in medicina generale, ma, ironia della sorte a competere per l'accesso a questi posti con i loro colleghi che il decreto ministeriale del 15 dicembre 1994 aveva inserito in graduatoria, visto che il concorso è attualmente aperto anche a chi è già in graduatoria la cui collocazione in un posto utile toglie il corso a chi ne ha assolutamente bisogno. Nel frattempo buona parte di questi medici sta frequentando un corso di specializzazione e secondo i dettami della 368/99 non potrà frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale e rimarrà fuori a vita dalle graduatorie regionali di medicina generale;
la Direttiva europea 86/457/CEE ha istituito in tutti i paesi dell'Unione il Corso di Formazione in Medicina Generale adducendo a motivo di ciò: «il bisogno di una formazione specifica del medico generico che deve prepararlo ad adempiere a una funzione a lui propria... eccetera». La stessa ha tra l'altro lasciato ai vari Stati la prerogativa di riconoscere i diritti acquisiti come equipollenti (articolo 7 comma 2) al suddetto corso. L'articolo 2 comma a) recitava che doveva essere accessibile solo previo compimento e convalida di almeno sei anni di studio;
il Governo italiano recepiva questa direttiva con ben cinque anni di ritardo. La legge 8 agosto 1991, n. 256 prevedeva però all'articolo 5 comma 2 l'espletamento di un concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, in totale spregio dei dettami europei, e all'articolo 6 riconosceva come diritto acquisito l'essere laureato al 31 dicembre 1994 fissando questa data come termine ultimo per l'ingresso in graduatoria regionale di medicina generale indipendentemente dal possesso dell'attestato. La data del 31 dicembre 1994 veniva ulteriormente confermata dal decreto ministeriale del 15 dicembre 1994 che riconosceva in qualità di diritto acquisito l'inserimento nelle graduatorie di medicina generale a tutti coloro che si fossero abilitati all'esercizio della professione entro il 31 dicembre 1994. Coloro che al 31 dicembre 1991 (anno di promulgazione della 256/91) erano studenti in medicina e chirurgia si erano immatricolati sapendo che con la sola laurea ed abilitazione si potevano iscrivere alle graduatorie regionali (e col tempo divenire medici di guardia medica, di base, o della medicina dei servizi) ed hanno visto svanire tutto ciò solo perché laureati dopo il 31 dicembre 1994;
nel 1993 la direttiva 93/16/CEE al Titolo IV disciplinava la formazione specifica in medicina generale ribadendo per quel che riguarda le modalità d'accesso (articolo 31 comma 1) le stesse modalità previste dalla 86/457 e cioè che doveva essere accessibile solo previo compimento e convalida di almeno sei anni di studio. Inoltre questa direttiva riconosceva agli Stati membri la possibilità di una formazione a tempo ridotto (articolo 34);
il Governo italiano recepiva questa ennesima direttiva con ben sei anni di ritardo e per la precisione con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Detto decreto legislativo nell'organizzare la materia in tema di formazione specifica in
con la definitiva applicazione della 401/00 si andrebbe a ripristinare un diritto acquisito erroneamente negato dal legislatore. Detta legge però ha trovato fuori dal Parlamento enormi difficoltà in sede di applicazione poiché da parte del Ministero della sanità si paventa un ingresso in massa da parte dei beneficiari e tutto ciò ha portato, tra l'altro, la richiesta di un parere al Consiglio di Stato. Se è vero che al momento sono più di venticinquemila i medici interessati dalla 401/00 è anche vero che un buon numero di loro ha già acquisito negli anni compresi tra il 1991 e il 2001 l'attestato del corso di formazione in medicina generale (circa 4.000 medici), che un altro grosso numero è al momento impegnato nei corsi di specializzazione e quindi accederebbe ai corsi gradualmente nel tempo (15.000). Un'altra buona parte di questi si è già collocata nel mondo del lavoro come ospedaliero, specialista ambulatoriale, medico fiscale, medico di amministrazione pubblica (esercito, eccetera) (2000). Ecco che al primo Corso di formazione esplicato con le modalità previste dalla legge accederebbe un numero di medici quantificabile nel doppio dei posti messi a concorso nelle varie regioni. Per quel che riguarda il libero accesso esso troverebbe giustificazione nelle direttive europee suesposte, mentre le modalità di svolgimento sarebbero da ricollegare al tempo ridotto previsto dalle suesposte direttive -:
affinché nel restituire un diritto acquisito il Parlamento sia il garante della sovranità popolare che non può e non deve essere osteggiata da parte di chi ha il dovere nei singoli Ministeri di applicare la legge e non lo fa su spinta di parte della categoria medica interessata a questa legge che tra l'altro non riceverebbe nessun danno da questa applicazione, quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per garantire un pieno impegno nell'applicazione della 401/00; e in particolare come si intenda arrivare alla definitiva applicazione dell'articolo 3 della legge 401/00 che così cita: «I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi».
(4-00351)