Allegato A
Seduta n. 18 del 17/7/2001

TESTO AGGIORNATO AL 18 LUGLIO 2001


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(A.C. 1134 - Sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
esaminato il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;
considerato che l'articolo 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, prevede l'aggiornamento da parte del CIPE, su proposta del ministro dei lavori pubblici d'intesa con i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, dell'elenco dei comuni definiti ad alta tensione abitativa, anche articolando e ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 708 del 1986, convertito dalla legge n. 899 del 1986;
preso atto che tale aggiornamento incide sia sul numero dei locatori beneficiari


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delle agevolazioni fiscali previste dal comma 1 del medesimo articolo 8 della legge n. 431, sia sulla percentuale della riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti di locazione stipulati o rinnovati secondo gli accordi nazionali o locali, ai sensi del succitato comma 4;
preso atto altresì che il comma 10 dell'articolo 11 della legge n. 431 prevede la copertura, per l'anno 2003, delle ulteriori minori entrate derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, pari a lire 67,5 miliardi, a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
tenuto conto che l'elenco provvisorio dei comuni ad alta tensione abitativa posto all'attenzione della conferenza Stato-regioni sembra ampliare eccessivamente il numero dei comuni presi in considerazione rispetto all'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito dalla legge n. 61 del 1989, ultimamente pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001;
tenuto conto altresì che l'eccessivo ampliamento del numero dei comuni considerati ad alta tensione abitativa potrebbe mettere in crisi l'intero sistema delle agevolazioni finanziarie stabilito dalla legge n. 431 del 1998;

impegna il Governo

a rivedere l'elenco dei comuni considerati ad alta tensione abitativa, informando il Parlamento sui criteri che si intendono adottare per l'aggiornamento del medesimo elenco.
9/1134/1. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Caparini, Zaccheo, Lupi.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;
considerato che le continue proroghe dei termini di sospensione delle procedure esecutive di sfratto ledono il diritto dei proprietari immobiliari di rientrare nel possesso del proprio immobile alla scadenza del contratto di locazione, scaricando sui privati cittadini le insufficienze dello Stato nelle politiche abitative;
tenuto conto che proprio per accelerare la distribuzione delle risorse del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, il comma 7 dell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 21 del 2001, prevede la nomina di appositi commissari ad acta per provvedere al trasferimento ai comuni delle risorse medesime ove le regioni non provvedano nei termini stabiliti dalla legge;
preso atto che i ritardi registrati nella formazione delle graduatorie e nella distribuzione dei finanziamenti per la locazione agli aventi diritto da parte dei comuni, rischiano di danneggiare ed ostacolare l'intera riforma delle locazioni introdotta nell'ordinamento con la legge n. 431 del 1998;
considerato che l'emanazione di provvedimenti particolari in materia di proroga dell'esecuzione degli sfratti, a favore di alcune categorie di inquilini socialmente deboli come quelle che hanno a carico persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, rischiano di danneggiare proprio le categorie che si intendono tutelare, precludendo a loro la possibilità di trovare un altro alloggio sul libero mercato;

impegna il Governo

ad evitare in futuro ulteriori proroghe degli sfratti anche prevedendo misure sostitutive per il riparto delle risorse del Fondo per le locazioni, ovvero invitando le regioni a nominare appositi commissari ad acta per provvedere alla distribuzione delle risorse agli aventi diritto, ove i comuni si dimostrino inadempienti.
9/1134/2. Guido Dussin, Parolo, Gibelli, Caparini, Zaccheo, Lupi, Brusco.


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La Camera,
esaminato il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;
considerato che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge dispone la proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo esclusivamente a favore degli inquilini che abbiano nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti alla locazione di una nuova casa;
preso atto che tale sospensione opera a favore dei soli inquilini residenti nei comuni di cui all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

impegna il Governo

a porre in essere ogni possibile iniziativa per estendere il beneficio della sospensione delle procedure esecutive di sfratto anche ai disagiati residenti nei comuni non ricompresi nell'elenco di cui al citato articolo 6 della legge n. 431 del 1998.
9/1134/3. Brusco.

La Camera,
premesso che:
con decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, il Governo ha differito al 31 dicembre 2001 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti di cui al comma 20,articolo 80, della legge n. 388 del 2000;
la legge n. 388 del 2000, (articolo 80, comma 20 e comma 21) prevedeva che i comuni avrebbero dovuto predispone elenchi di famiglie con sfratto esecutivo allo scopo di prevedere un passaggio da casa a casa utilizzando alloggi disponibili di proprietà pubblica, ovvero prendendo in locazione alloggi di proprietà privata, utilizzando a tale scopo fino al 10 per cento delle risorse assegnate per il cosiddetto fondo sociale di cui alla legge n. 431 del 1998, nonché altre risorse messe a disposizione dai comuni medesimi;
l'articolo 2 della legge n. 21 del 2001, prevedeva che per fronteggiare l'emergenza abitativa gli enti previdenziali pubblici mettessero a disposizione dei Comuni il 60 per cento degli alloggi di proprietà degli stessi non locati, l'assegnazione dei quali - da parte dei comuni - avrebbe dovuto riguardare famiglie interessate o interessande da azioni di rilascio;

impegna il Governo:

a volere disporre una verifica, entro il 30 settembre 2001, in ordine alla corretta applicazione da parte dei comuni delle disposizioni di legge summenzionate atteso che l'omessa applicazione delle stesse, da parte dei comuni medesimi, determina l'adozione di provvedimenti legislativi, quali quello di cui al decreto-legge in premessa evocato, volti a sospendere le procedure esecutive di rilascio degli immobili ad uso abitativo, con ingiusta penalizzazione dei proprietari degli immobili in questione;
a volere riferire al Parlamento, entro il 30 ottobre 2001, sulla reale situazione degli sfratti in fase esecutiva;
ad adoperarsi affinché, in occasione dell'aggiornamento da parte del CIPE, giusto quanto disposto dall'articolo 8 comma 4 della legge n. 431 del 1998, dall'elenco dei comuni cosiddetti «ad alta tensione abitativa» - così come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito in legge n. 61 del 1989, - non inclusi comuni affatto toccati dall'emergenza abitativa;
a ritenere, con il provvedimento di cui al decreto-legge n. 247 del 2001, - fatte salve evenienze di forza maggiore,


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allo stato non ipotizzabili - definitivamente chiusa la fase della legislazione d'emergenza, della quale la sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo è testimonianza.
9/1134/4. Foti.

La Camera,

considerato
l'articolo 8 comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 circa l'obbligo di provvedere, ogni due anni, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1 della medesima legge, comuni con alta tensione abitativa;
che la legge n. 21 del 2001 prevede che il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, sia distribuito a partire dal 2001 in base ad una procedura che si richiama al fabbisogno accertato:

impegna il Governo

a sottoporre quanto prima alla conferenza Stato-città regioni l'atto propedeutico alla delibera CIPE (articolo 8 comma 4 legge n. 431 del 1998) volto ad aggiornare l'elenco dei comuni con alta tensione abitativa.
9/1134/5. Abbondanzieri, Vigni, Zunino, Mariani, Preda, Pistone, Realacci, Piglionica.

La Camera,
considerato che:
nel corso di un recente incontro tra il presidente dell'ANCI, gli assessori dei comuni di Firenze, Genova, Milano, Roma, Napoli e Torino, i rappresentanti delle associazioni degli inquilini e delle associazioni dei proprietari di immobili, è stato attivato un tavolo di concertazione sul problema della casa e, in particolare, per la gestione degli sfratti attualmente sospesi fino alla fine dell'anno;
oltre agli impegni assunti direttamente dai comuni, diverse richieste sono state indirizzate al Governo affinché, in base alle norme ed ai principi della legge n. 431 del 1998, sia incentivata la locazione e siano garantite adeguate forme di sostegno alle famiglie a più basso reddito;

impegna il Governo:

ad operare per dare una risposta positiva alle richieste formulate dai comuni delle grandi città e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari immobiliari, così come definito nel corso dell'incontro suddetto ed in particolare per:
1) garantire una piena ed efficace attuazione della legge n. 431 del 1998;
2) rifinanziare il fondo nazionale di sostegno alla locazione, previsto dalla legge n. 431 del 1998, per il prossimo triennio, con un aumento almeno del 20 per cento, tenendo conto che l'attuale stanziamento copre soltanto la metà del fabbisogno accertato dai comuni e di invitare le regioni a semplificare le procedure di ripartizione dei finanziamenti e dei relativi controlli;
3) sviluppare l'edilizia residenziale pubblica da destinare alle locazioni in regime concordato tra proprietari e inquilini, sviluppando altresì gli incentivi e le agevolazioni fiscali per i proprietari e gli inquilini di immobili in locazione;
4) favorire la realizzazione di intese con le grandi proprietà immobiliari (enti, istituzioni, IPAB, banche ed assicurazioni) per la disponibilità di una quota di alloggi da concedere in locazione ai soggetti colpiti da sfratto esecutivo;
5) creare le condizioni per lo sviluppo di programmi di edilizia residenziale basati su strumenti finanziari innovativi con le modalità previste dall'articolo 2, 3o comma della legge n. 431 del 1998.
9/1134/6. Vigni, Realacci, Pistone, Chianale, Abbondanzieri, Nigra, Buglio, Zunino.


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La Camera,
considerato che il comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 431 del 1998, ha previsto un regime transitorio disponendo che ai contratti per la loro intera durata e ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data;
considerato che fra le disposizioni normative richiamate ha particolare rilievo l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito con modificazione nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha introdotto la possibilità di stipulare accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978;
considerato che in materia di contratti di locazione di immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali, per evitare il rilevante e negativo impatto sociale di una non omogenea applicazione della nuova normativa da parte dei vari enti, era intervenuta, successivamente alla citata legge n. 359 del 1992, la circolare del ministro del lavoro e della previdenza sociale del 27 novembre 1992, n. 4/4PS/21898, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 novembre 1992;
considerato che la successiva circolare n. 6/4PS/30712 del ministro del lavoro e della previdenza sociale, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 aprile 1997, ha dettato nuovi criteri di assegnazione delle unità immobiliari ad uso abitativo e di determinazione dei canoni e che di conseguenza la circolare del 27 novembre 1992, si applica ai contratti in essere e scaduti antecedentemente all'entrata in vigore della circolare del 30 aprile 1997;
considerato che le istruzioni contenute nella circolare del 27 novembre 1992, circa la determinazione del canone di locazione non risultano essere state uniformalmente applicate da tutti gli enti previdenziali;
premesso che nel corso della discussione dell'A.C. n. 6926 «Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione», nella XIII legislatura la VIII Commissione «Ambiente della Camera dei Deputati approvava un ordine del giorno a firma Riccio, che impegnava il Governo ad emanare disposizioni anche interpretative, che espressamente prevedessero la applicabilità ai contratti di cui al citato comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 431 del 1998, anche delle direttive ed istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, contenute in circolari e regolamenti, approvate dal Consiglio dei ministri;
analogo ordine del giorno, a firma senatori Veraldi ed altri, veniva approvato dal Senato della Repubblica, sempre nella discussione del medesimo disegno di legge (A.S. 4818);
ribadendo il contenuto dei richiamati ordini del giorno

impegna del Governo

ad emanare disposizioni anche interpretative, che espressamente prevedano le applicabilità ai contratti di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 431 del 1998, anche delle direttive ed istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, contenute in circolari e regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri.
9/1134/7. Riccio.

La Camera,
premesso che l'Enasarco possiede un consistente patrimonio immobiliare, locato in gran parte ad inquilini percettori di redditi medi o medio bassi soprattutto nei territori colpiti da calamità naturali ove anche l'Enasarco, insieme ad altri istituti previdenziali, ha realizzato immobili ad uso abitativo;


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visto che dopo la trasformazione da ente in fondazione, avvenuta recentemente, l'Enasarco ha deciso di interrompere i rapporti locativi convenzionali; ne è conseguito un aumento generalizzato degli affitti dei circa diecimila inquilini ai quali, indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile, vengono richiesti importi doppi o tripli rispetto a quelli pagati attualmente;
considerato che la decisione della fondazione Enasarco, assunta senza neanche consultare le organizzazioni sindacali degli inquilini, può produrre gravi conseguenze per migliaia di famiglie che molto difficilmente potranno trovare altre soluzioni abitative:

impegna il Governo

a intervenire per far sospendere gli aumenti dei canoni alla fondazione Enasarco e ad avviare una trattativa con le organizzazioni sindacali degli inquilini in modo da assicurare la possibilità di accesso al canone concordato e verificare la possibilità di introdurre canoni differenziati in funzione dell'ubicazione dell'immobile, nonché delle riduzioni per gli anziani e i cittadini a basso reddito e per prevedere la possibilità di far esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto dell'appartamento agli inquilini.
9/1134/8. Duca, Lucidi.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 1134,

impegna il Governo

e, in particolare, i ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute a riferire, non appena possibile e comunque entro il mese di novembre, presso l'VIII Commissione Ambiente sulla reale situazione di emergenza abitativa delle categorie interessate al provvedimento accertata ed esistente nel Paese.
9/1134/9. Osvaldo Napoli.