Allegato B
Seduta n. 14 dell'11/7/2001


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ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

PEZZELLA e CORONELLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che -:
la legge 354 del 26 luglio 1975 relativa alla riforma dell'ordinamento penitenziario ha previsto all'articolo 80 della suddetta legge, la figura dell'esperto consulente esterno (psicologo, criminologo)


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che interviene nella fase di esecuzione della pena, realizzando l'osservazione scientifica della personalità e predisponendo, di concerto con altre figure significative del carcere, il programma individualizzato di trattamento;
per poter essere ammesso a prestare la propria attività professionale in qualità di consulente lo psicologo deve superare una selezione per titoli ed esami presso una commissione composta da funzionari del Ministero di giustizia ed altre figure professionali operanti all'interno del carcere;
vengono ammessi alla selezione i laureati in psicologia iscritti all'albo degli psicologi e laureati in altre discipline esperti in criminologia. L'esame verte su competenze specifiche in materia psicologica e criminologica, sulla conoscenza dell'ordinamento penitenziario. L'idoneità conseguita dopo tale selezione dà luogo all'iscrizione ad un elenco regionale di esperti, dal quale gli istituti attingono secondo le loro necessità;
fino al 1987 l'attività dello psicologo in carcere era rivolta esclusivamente all'osservazione e trattamento. Con la circolare del 30 gennaio 1987 di Niccolò Amato si istituisce il presidio nuovi giunti con l'intento di accertare e prevenire il rischio che il soggetto, soprattutto se alla prima esperienza detentiva, possa compiere atti estremi o subire violenza da parte dei condetenuti. Gli adempimenti del presidio nuovi giunti devono essere effettuati entro le prime ventiquattro ore dell'ingresso del detenuto in istituto stesso;
nel 1992 viene istituito il presidio tossicodipendenti come elemento di raccordo tra l'istituzione carceraria e le strutture territoriali. Lo psicologo delle tossicodipendenze effettua colloqui di primo ingresso, sostegno psicologico ai detenuti in sindrome astinenziale su richiesta del detenuto tossico dipendente e/o su segnalazione altri operatori, orientamento dei detenuti tossicodipendenti per progetti riabilitativi presso Sert o comunità. Attualmente all'interno del Dap (dipartimento amministrazione penitenziaria) gli psicologi ex articolo 80 sono all'incirca 600;
essi operano sulla base di convenzioni annuali rinnovabili per prestazioni che hanno carattere di attività libero-professionale, con una irrisoria parcella oraria di lire 31.100 lorde per un massimo di 48 ore mensili (lire 1.266.600). Essi effettuano i seguenti interventi: diagnosi psicologica, partecipazione nell'equipe trattamentale, alla stesura dei programmi di trattamenti individualizzati, interventi sulle urgenze, (autolesionismi, crisi, tentativi di suicidio), counseling, colloqui di sostegno, relazioni di aiuto, partecipazione al Consiglio di disciplina (articolo 14-bis);
la principale contraddizione è che, pur svolgendo di fatto un ruolo sanitario, gli psicologi nelle carceri non hanno questo inquadramento e le convenzioni con il Ministero della giustizia, rispetto a quelle di altri ministeri, ad esempio della difesa, risultano nettamente vantaggiose sia sotto il profilo economico che delle tutele normative più complessive;
gli ultimi orientamenti in materia di riordino della medicina penitenziaria (articolo 5 legge 30 novembre 1998 n. 419 e decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230) tentano, purtroppo, di scindere la professionalità degli psicologi ex articolo 80, attribuendo un ruolo sanitario solo a coloro che si occupano di tossicodipendenza, negandolo a coloro che si occupano di nuovi giunti e dell'osservazione e trattamento, prevedendo il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dalla amministrazione penitenziaria e del relativo personale e risorse finanziarie limitatamente ai settori della prevenzione e dell'assistenza;
ciò di fatto determina una discriminazione dei consulenti psicologi, non giustificata sul piano scientifico professionale, contribuendo alla parcellizzazione delle funzioni che confliggono fortemente con i principi di globalità dell'intervento e dell'unitarietà dei servizi e delle prestazioni (comma 2 articolo decreto legislativo 230 del 1999);


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gli psicologi penitenziari seguono con interesse lo sviluppo normativo del riordino della medicina penitenziaria, esprimendo attenzione al passaggio alla sanità nelle diverse sedi (convegni-seminari) in cui si è affrontata questa tematica (convegno dell'Anci 8 novembre 1999 e convegno del Dap 12/13/14 novembre 1999 Capri) e hanno dato vita a coordinamenti di psicologi penitenziari su base regionale, culminati nella costituzione del coordinamento nazionale il 20 novembre 1999 a Bologna che ha espresso una posizione favorevole al passaggio alla sanità;
il Coordinamento nazionale psicologi sta rivolgendo da tempo un invito affinché siano accelerati i tempi della pubblicazione del decreto attuativo. Gli psicologi penitenziari ritengono che questo però non sia sufficiente, in quanto occorre evitare la frammentazione dell'operatività degli psicologi prevedendo:
a) un servizio unico di psicologia penitenziaria per favorire l'integrazione tra le attività dei presidi psicologici;
b) una presenza a tempo pieno dello psicologo per garantire una maggiore efficacia ed efficienza delle prestazioni psicologiche;
c) uno strumento normativo (ad esempio la legge Lumia sulle tossicodipendenze) che consenta una stabilizzazione degli psicologi con un inquadramento giuridico che possa fornire maggiori garanzie per la realizzazione di un servizio di qualità per la tutela del cittadino-detenuto;
gli psicologi penitenziari si sentono preoccupati per il loro destino occupazionale e ritengono che non vada perduto il patrimonio professionale offerto nell'ultimo ventennio, ma anzi riconosciuto e valorizzato con atti concreti, con impegni formali che antagonizzano la precarietà che caratterizza la situazione esistente;
gli psicologi penitenziari chiedono nelle more della realizzazione del passaggio, nel rispetto della loro professionalità, che venga riconosciuto uno status lavorativo decoroso per livello di retribuzione e di tutela ed adeguato dell'impegno da essi profuso nelle carceri, nonché alla responsabilità che essi quotidianamente si assumono. Pertanto, ritengono indispensabile che la definizione delle loro sorti all'interno del Dap passi attraverso il confronto delle istituzioni con trascurabile supporto nel trattamento sanitario della popolazione reclusa;
quali provvedimenti intendano assumere per definire la questione sollevata.
(4-00235)

VENDOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante in data 3 dicembre 1999 presentava una interrogazione parlamentare (atto n 4/27395) riguardante un deposito-discarica situato nella città di Roma;
nella summenzionata interrogazione, veniva ricostruita dettagliatamente una storia complessa e lunga che ha le sue origini sin dagli anni sessanta;
nel corso degli ultimi decenni sono intervenuti una serie di cambiamenti di carattere lavorativo e di dimensioni del sito che a tutt'oggi hanno aggravato la già compromessa salute pubblica degli abitanti del luogo;
il deposito-discarica è situato in via Orti Poli, 152 in una zona abitativa di Roma denominata Giardinetti, e da come risulta dalla cartellonistica affissa, la stessa discarica è gestita dalla Fitals srl il cui amministratore unico è il signor Stefano Tommasini;
la ASL RM/B-SISP con nota n. 29764 del 21 luglio 1999 richiedeva, sulla base delle accertate carenze igienico-sanitarie e del rilevato inquinamento acustico che andava ben oltre il limite fissato dalla


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legge, al sindaco di Roma un provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa;
il sindaco in data 20 settembre 1999 emetteva una ordinanza con cui prescriveva la immediata sospensione dei lavori della Fials srl per i motivi anzidetti;
in data 13 ottobre 1999 la Fitals srl poneva in essere un ricorso dinanzi al Tar Lazio con cui si chiedeva la sospensiva del provvedimento sindacale, sospensiva che veniva concessa sulla base di riscontrati vizi di forma dell'ordinanza sindacale;
dopo diversi controlli esperiti successivamente alla sospensiva del Tar da svariate autorità competenti, si conveniva che la discarica continuava ad operare in violazione di una serie di prescrizioni normative senza mai curarsi di porre in essere il trasferimento concessogli dalla provincia di Roma (Ufficio provinciale all'ambiente) nella zona industriale della città di Guidonia;
quindi la provincia di Roma e, precisamente, il Dipartimento II «Ambiente» Servizio IV (n. prot. 215), a seguito di istruttoria emanava una determinazione dirigenziale (n. 10 del 25 gennaio 2001) con cui ordinava il divieto di attività alla Fitals srl;
i motivi di tale divieto il Dipartimento li ha ravvisati e provati in incontrovertibili carenze di requisiti imposti dalla legge;
i requisiti mancanti sono:
a) assenza di dichiarazione della iscrizione nel registro delle imprese completa di numero di iscrizione, sede legale, sede operativa, attività svolta (ad eccezione delle imprese individuali);
b) potenzialità massima annua dell'impianto, tipologia del rifiuto, provenienza del rifiuto, caratteristica del rifiuto, attività di recupero che si intende esercitare, individuazione delle attività di recupero indicata per ogni rifiuto, caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dal ciclo di recupero indicata per ogni rifiuto, quantitativo annuo da recuperare, indicazione dello stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale il rifiuto stesso è destinato ad essere recuperato indicato per ogni rifiuto, dichiarazione di rispetto delle condizioni di messa in riserva dei rifiuti, attestazione del pagamento dei diritti di iscrizione, mancata dichiarazione della localizzazione dell'impianto ove viene la messa in riserva R13 dei rifiuti recuperati, i rifiuti vengono inviati per la successiva operazione R5 a ditta per la quale viene dichiarato un titolo autorizzato non efficace, vengono indicate le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivati dal ciclo di recupero e non le caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti, eccetera;
la identificazione dei requisiti mancanti alla Fitals srl trovano loro origine nelle seguenti norme: decreto ministeriale del 2 agosto 1998, legge n. 241 del 1990 articolo 3, decreto legislativo n. 267 del 2000 articolo 7 commi 2 e 3;
la copia del divieto di attività viene trasmessa alla Fitals srl in data 7 febbraio 2001 per mezzo di messi notificatori;
da ultimo il comitato cittadino della zona Giardinetti, più volte si è recato (4 giugno 2001, 19 giugno 2001 e 25 giugno 2001) presso l'ufficio provinciale all'ambiente di Roma cui ha chiesto contezza ed informazioni sul mancato trasferimento della Fitals a Guidonia e del mancato rispetto del divieto di attività imposto dalla stessa autorità;
si sottolinea, infine, che l'interrogante ha personalmente allertato, da due anni a questa parte, tutte le autorità competenti, dal Ministero dell'ambiente alla Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti, dalle forze di polizia ecologica alle autorità amministrative comunale e provinciale, non mancando di sensibilizzare, senza ottenere riscontro alcuno, l'autorità prefettizia capitolina -:
quali valutazioni dia il Governo dei fatti suddescritti;


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quali interventi concreti ed indilazionabili di propria competenza intendano assumere affinché si giunga alla definitiva chiusura di uno stabilimento di discarica che è in condizioni di totale illegalità e che, nel centro abitato, pone rilevanti problemi di ordine sanitario ed anche, vista la protesta dei cittadini del quartiere Giardinetti, problemi di ordine pubblico.
(4-00248)

CIANI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) è l'ente pubblico cui fa capo tutta l'attività sportiva nazionale, tanto svolta direttamente dal Coni stesso quanto da soggetti privati quali le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva;
il Coni svolge anche una fondamentale funzione istituzionalmente riconosciuta per lo svolgimento dell'attività sportiva nella Scuola e nelle Forze Armate, nonché per il finanziamento agevolato dell'edilizia sportiva attraverso l'Istituto per il Credito Sportivo;
il Coni ha la funzione di rappresentanza internazionale del Paese in materia sportiva;
il Coni gestisce direttamente o controlla il corretto utilizzo di fondi pubblici per centinaia di miliardi all'anno, mentre il movimento economico complessivo intorno allo sport da alcuni viene stimato, probabilmente per difetto, in oltre 50.000 miliardi l'anno;
il complesso di attività sportive che fanno capo al Coni coinvolgono direttamente, secondo stime attendibili, dagli otto ai dieci milioni di cittadini;
nel Coni, la giunta esecutiva è il massimo organo dirigente, che assume tutte le decisioni in materia di governo, controllo e gestione dell'attività sportiva nazionale;
tra i componenti della giunta esecutiva del Coni vi è il dottor Mario Pescante;
l'attività del Coni in genere, e le deliberazioni della sua giunta esecutiva in particolare, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni culturali ed ambientali;
nel predetto ministero, lo stesso dottor Mario Pescante ricopre la carica di Sottosegretario di Stato, con evidente collocazione sovrordinata, sotto i profili tutorio e censorio, rispetto all'attività del Coni e della sua giunta esecutiva -:
se non ritenga sussista un palese conflitto di ruolo nella duplice funzione del dottor Pescante, il quale, nella veste di Sottosegretario di Stato si trova ad essere controllore degli atti da egli stesso deliberati quale componente della giunta esecutiva del Coni, e, in caso affermativo, quali provvedimenti ritenga di adottare per garantire sia la massima trasparenza alla gestione della cosa sportiva, sia quella reale autonomia dello sport che ha sempre positivamente contraddistinto la realtà sportiva italiana.
(4-00254)

VENDOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nella città di Foggia in via Leone XIII insiste un lotto edilizio di due palazzi;
tale lotto edilizio presenterebbe delle anomalie regolamentari per quanto riguarda la distanza tra i due palazzi;
in data 6 ottobre 1989 venne rilasciata dal comune di Foggia al signor Renato Fattibene come ditta individuale una concessione edilizia (n. 88/89) per la realizzazione di un complesso edilizio per uso civili di abitazioni da ubicarsi nella ex via del Mare, oggi denominata via Leone XIII;
la concessione edilizia si riferiva a due lotti: lotto «A» e lotto «B»;


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il signor Fattibene nel corso degli anni non realizzò né il lotto «A» e né tantomeno il «B», difatti, a causa del mancato inizio lavori entro il termine di un anno previsto dalla concessione edilizia la stessa gli venne revocata;
il 2 novembre 1990, la SIRE s.r.l., società facente capo al signor Renato Fattibene, otteneva una concessione edilizia (n. 123/90) per la costruzione, sempre in via del Mare, della scuola elementare statale «Manzoni-Montessori» (lotto «A»), su suoli adiacenti a quelli oggetto della C.E. n. 88/89;
il 22 ottobre 1992 il comune di Foggia rinnovava alla SIRE s.r.l., la concessione edilizia precedente (n. 80/92) su conforme progetto per la sola realizzazione del lotto «A», negandola invece per la palazzina del lotto «B», a causa dell'intervenuta realizzazione della scuola «Montessori»;
la concessione edilizia (n. 80/92) assentiva solo per il lotto «A» perché nella realizzazione del lotto «B» si sarebbe verificata la condizione del mancato rispetto delle distanza regolamentate della legislazione urbanistica e non;
la SIRE s.r.l. realizzava nella citata via anche il lotto «B»;
la SIRE s.r.l. il 22 novembre 2000 otteneva dal comune di Foggia una nuova concessione edilizia (n. 367/2000), per il completamento di un fabbricato per civili abitazioni, negozi e boxes, denominato lotto «B»;
gli abitanti di via Leone XIII e i genitori degli alunni della scuola «Montessori» interessavano della vicenda il dirigente scolastico e presentavano alle autorità competenti ricorsi che lamentavano il mancato rispetto da parte della SIRE s.r.l. di precetti legislativi in materia urbanistica e scolastica;
per quanto riguarda il mancato rispetto delle norme urbanistiche, il lotto «B» le evidenzia negli anomali collegamenti tra i due diversi corpi di fabbrica, realizzati in tempi diversi, attraverso delle logge che vanno ulteriormente a diminuire le distanze imposte dalla legge;
per quanto riguarda il mancato rispetto delle norme relative alla edilizia scolastica - compresi gli indici minimi di funzionalità didattica - il lotto «B» disattende in maniera inconfutabile quanto prescritto dal decreto ministeriale del 18 dicembre 1975. E precisamente:
« ...i valori di illuminamento dipendono anche dalla posizione dell'edificio scolastico rispetto ad altri circostanti o prospicienti che potrebbero limitare il flusso luminoso proveniente dalla volta celeste: per tale ragione non sono ammessi cortili chiusi o aperti nei quali si affacciano spazi ad uso didattico senza una precisa e motivata ragione che giustifichi la loro funzione nella configurazione dell'organismo architettonico, e che dimostri, attraverso il calcolo, rispetto delle presenti norme per la parte riguardante le condizioni di illuminazione...»
....per analoga ragione la distanza libera tra le pareti contenenti le finestre degli spazi ad uso didattico e le pareti opposte di altri edifici, o di altre parti di edificio, dovrà essere almeno 4/3 dell'altezza del corpo di fabbrica prospiciente; tale distanza non dovrà comunque, essere inferiore a 12 metri...;
....la distanza libera dovrà risultare anche se gli edifici prospicienti siano costruiti, o potranno essere costruiti, in osservanza di regolamenti edilizi locali all'esterno dell'area della scuola...;
da ultimo il fabbricato «A» adibito ad uso scolastico versa in una situazione di totale assenza di luce naturale ed i locali di seminterrato destinati ad attività varie degli scolari è quasi inagibile a causa della realizzazione del lotto «B». Inoltre anche gli inquilini del lotto «A» vivono nelle stesse condizioni dei locali sottostanti a causa dell'effetto «saracinesca» che produce il lotto «B» -:
se il provveditore agli studi e il Ministero della pubblica istruzione siano


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stati informati della vicenda e del danno che deriva alla scuola Montessori dalla realizzazione del fabbricato adiacente alla scuola;
quali iniziative di propria competenza intenda adottare affinché sia garantito il diritto allo studio e alla salute degli alunni della scuola Montessori.
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SINISCALCHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
numerosi cittadini lamentano procedure singolari ed inique nei meccanismi di individuazione di consumo e conseguente richiesta di pagamento della fruizione energetica, da parte del servizio di distribuzione dell'energia elettrica Acea;
alcuni cittadini, pur pagando puntualmente la bolletta senza accertarsi dell'effettivo consumo energetico, a distanza di anni, si vedono recapitare da parte della Acea una lettura dettagliata di consumi con allegato bollettino di pagamento per somme notevolmente consistenti, quantificate spesso in oltre due o tre milioni di lire;
il mancato pagamento della bolletta «salata» comporta naturalmente l'immediata interruzione del servizio a cui puntualmente danno corso gli operai della azienda di fornitura i quali recandosi presso l'abitazione dell'utente provvedono ad operare il distacco della energia elettrica;
alcune famiglie che si vedono recapitare dette richieste di pagamento non sempre hanno la possibilità di reperire immediatamente denaro liquido a sufficienza per procedere alla rapida estinzione del debito;
gli elevati importi devono essere versati alla società di distribuzione della energia elettrica in una unica soluzione non essendo previsti pagamenti rateizzati;
la richiesta di pagamento, ancorché congrua quanto all'effettivo consumo di elettricità nel corso degli anni, rappresenta una pesante penalizzazione per l'utente che ha sempre provveduto al pagamento degli importi indicati, in modo presuntivo ed erroneo, nelle bollette pervenute presso la propria abitazione;
l'azienda fornitrice ritenendo la singolare situazione conseguenza ascrivibile ad una non corretta e costante autolettura del contatore da parte dell'utente, ritenendolo in errore, non opera distinzioni per la sua posizione in ordine al pagamento della somma finale;
in molti casi gli utenti titolari dei contratti di fornitura energetica, che dovrebbero premurarsi di procedere alla autolettura per segnalarla costantemente alla azienda, sono persone anziane e non particolarmente agiate -:
se il Governo nell'ambito dei poteri di indirizzo sulla fissazione degli standard qualitativi del servizio pubblico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 286 del 1999 ritenga adeguato agli standard fissati il metodo della autolettura dei consumi energetici per la corretta determinazione degli importi da pagare;
se sia possibile individuare un sistema alternativo per la predisposizione dei preventivi di consumo energetico, che facciano meno affidamento sulla collaborazione costante e puntuale dell'utente;
quali correttivi ritenga di suggerire al fine di scongiurare che si verifichino concrete situazioni di penalizzazione che rischiano di abbattersi irreparabilmente sulle fasce di cittadini economicamente più deboli.
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