Allegato A
Seduta n. 14 dell'11/7/2001

TESTO AGGIORNATO AL 16 LUGLIO 2001


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COMUNICAZIONI

 

Missioni valevoli nella seduta dell'11 luglio 2001.

Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Maran, Maroni, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Molgora, Nan, Pescante, Possa, Santelli, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Zani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Bonaiuti, Brancher, Buttiglione, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Maran, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Molgora, Nan, Pescante, Possa, Santelli, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Taormina, Tassone, Valducci, Valentino, Viceconte, Zani.

 

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 luglio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TRANTINO: «Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione» (1256);
TRANTINO: «Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato» (1257);
TRANTINO: «Nuove norme in materia di armi confiscate» (1258);
TRANTINO: «Divieto di pubblicazione e di diffusione dell'immagine e del nome dei magistrati impegnati in procedimenti penali» (1259);
TRANTINO: «Concessione di amnistia per i reati relativi alle costruzioni spontanee destinate ad uso abitativo permanente e diretto nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici» (1260);
TRANTINO: «Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente le pene per il corruttore» (1261);
TRANTINO: «Istituzione di una riserva di posti nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni per gli orfani di entrambi i genitori che comprovino lo stato di indigenza» (1262);
TRANTINO: «Nuove norme in materia di sospensione e di revoca della patente di guida» (1263);
TRANTINO: «Norme in materia di obbligo di denuncia dei locali interrati» (1264);
TRANTINO: «Istituzione del profilo professionale di stenotipista giudiziario» (1265);


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TRANTINO: «Introduzione dell'articolo 2054-bis del codice civile in materia di responsabilità civile del proprietario per danni cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo» (1266);
TRANTINO: «Introduzione dell'articolo 1903-bis del codice civile in materia di diritti degli agenti di assicurazione» (1267);
TRANTINO: «Modifica all'articolo 708 del codice di procedura civile in materia di nomina di un curatore speciale per la tutela dei minori nei procedimenti di separazione giudiziale dei coniugi» (1268);
TRANTINO: «Modifica dell'articolo 150 del codice penale, concernente la morte dell'imputato prima della condanna» (1269);
TRANTINO: «Norme per garantire il funzionamento delle sedi giudiziarie disagiate» (1270);
TRANTINO: «Nuove norme concernenti l'obbligatorietà della liquidazione, da parte degli ordini e collegi professionali, delle parcelle relative a prestazioni tecniche» (1271);
TRANTINO: «Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esonero dal pagamento dell'ICI per le famiglie con reddito annuo inferiore a quindici milioni di lire» (1272);
TRANTINO: «Istituzione del ruolo unico professionale del personale dipendente da pubbliche amministrazioni che svolge attività tecnico-scientifiche o di ricerca» (1273);
TRANTINO: «Istituzione dei ruoli del servizio permanente e nuove norme in materia di reclutamento, stato e avanzamento del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana» (1274);
TRANTINO: «Nuova denominazione del profilo professionale di "collaboratore di cancelleria" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219» (1275);
TRANTINO: «Modifica all'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 645, in materia di esonero dalle tasse scolastiche» (1276);
TRANTINO ed altri: «Norme relative al prolungamento e alla ricostruzione della carriera, nonché agli indennizzi per i funzionari pubblici nei casi di indebita sospensione dal servizio» (1277);
ANGELA NAPOLI: «Inquadramento nel ruolo dei docenti laureati di cui alla tabella C annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, degli insegnanti di stenodattilografia e tecnico-pratici in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado» (1278);
ANGELA NAPOLI: «Norme sull'Istituto di studi politici "San Pio V" di Roma» (1279);
ANGELA NAPOLI: «Norme in materia di giudizi di idoneità per l'inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari ordinari» (1280);
RAMPONI: «Modifica all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, in materia di prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo» (1281);
RAMPONI: «Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti» (1282);
PISAPIA: «Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale» (1283);
PISAPIA: «Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile» (1284);
PISAPIA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla


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condotta dei militari italiani impegnati nelle operazioni multinazionali di pace in Somalia» (1285);
PISAPIA: «Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la personalità dello Stato» (1286);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA: «Modifiche agli articoli 60 e 67 della Costituzione» (1287);
LUSETTI: «Delega al Governo per il riordino delle funzioni di polizia locale» (1288);
ROMELE ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di trasporto di armi da sparo nei parchi e nelle aree protette» (1289);
ROMELE ed altri: «Disposizioni per l'affidamento alle regioni di competenze in materia di conservazione degli uccelli selvatici» (1290);
MOLINARI: «Disposizioni fiscali in favore della famiglia» (1291);
TIDEI ed altri: «Legge quadro in materia di polizia locale» (1292);
ALBONI: «Riapertura dei termini per il conferimento di ricompense al valor militare» (1293);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ANTONIO PEPE ed altri: «Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione» (1294);
FOTI ed altri: «Istituzione della "scheda di rilevazione del fabbricato"» (1295);
FOTI ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di contratti-tipo di locazione di immobili» (1296).

Saranno stampate e distribuite.

 

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MAZZUCA: «Modifiche agli articoli 51, 56 e 58 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive» (303) Parere della Commissione XI;
MAZZUCA: «Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali» (304) Parere della Commissione V;

II Commissione (Giustizia):
SPINI: «Modifiche al codice penale militare di pace in materia di reati contro la persona» (258) Parere delle Commissioni I e IV;
CENTO: «Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di distinzione delle funzioni giudicante e requirente e di tramutamenti successivi dei magistrati» (451) Parere delle Commissioni I e XI;
CENTO: «Concessione di indulto e modifica dei termini di prescrizione della pena per i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale» (458) Parere delle Commissioni I e XI;

XI Commissione (Lavoro):
CENTO: «Norme per favorire l'assunzione in ruolo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali del personale con contratto di lavoro a tempo determinato destinato alle attività museali» (448) Parere delle Commissioni I, V e VII;

XII Commissione (Affari sociali):
MAZZUCA: «Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sulla condizione dell'anziano» (333) Parere delle Commissioni I, X e XI;

XIII Commissione (Agricoltura):
BURANI PROCACCINI: «Modifiche all'articolo 2 della legge 28 marzo 1968,


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n. 434, recante ordinamento della professione di perito agrario» (162) Parere della Commissione I.

 

Modifica nell'assegnazione di proposta di legge a Commissioni in sede consultiva.

La seguente proposta di legge, già assegnata in sede referente alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IX (Trasporti), con il parere delle Commissioni I, II e V, è altresì assegnata in sede consultiva alla X Commissione (Attività produttive), ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento:
SELVA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia e sulle responsabilità dei Governi durante la XIII Legislatura» (437).

 

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 22 giugno 2001 sentenza n. 205 del 4-22 giugno 2001 (doc. VII, 49) con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della regione Puglia 4 agosto 1999, n. 24 (Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio).

alla X Commissione (Attività produttive)
con lettera in data 26 giugno 2001 sentenza n. 206 del 6-26 giugno 2001 (doc. VII, 50) con la quale:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della regione;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali);
c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998, aggiunta dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999;
d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6; 5, commi 2 e 3; 7, commi 1, 2, lettera a), e 8, lettera a); 50, commi 2 e 3; 63; 138, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dello stesso decreto legislativo nella sua interezza, sollevata, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 1998);
e) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 112 del 1998 sollevata, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli


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3, comma 1, lettere c), f) g), della legge n. 59 del 1997, dalla regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 1998);
f) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998, sollevate, in riferimento alle norme sottoindicate, dalla regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 1998):
articoli 13, 44, 54, 59, 69, comma 2, 115, 118, 119, 120, 121, comma 1, 124, 129, 142, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 1, commi 3 e 4, 3, commi 1, lettera a), e 4, comma 3, lettere b), e), f), della legge n. 59 del 1997;
articoli 18, 29, comma 2, 33, 65, 85, 93, 98, 104, 137, in riferimento agli articoli 76, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 1 e 4, comma 3, lettera b), della legge n. 59 del 1997;
articoli 3, comma 1, e 132, comma 1, primo periodo, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione;
g) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1998, sollevate, in riferimento alle norme sottoindicate, dalla regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 1998):
articoli 29, comma 1, 52, comma 1, 69, comma 1, 77, 80, 83, 88, 107, 156, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione ed in relazione all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997;
articoli 41, comma 3, 66, comma 1, lettere b) e c), 99, comma 3, secondo periodo, 131, comma 2, 132, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e in relazione all'articolo 4, comma 1, della legge n. 59 del 1997;
articolo 7, comma 3, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione;
articolo 3 comma 3, in rapporto all'articolo 7, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione;
articoli 7, comma 4, 9, 58, 67, comma 1, 75, 92, commi 2 e 3, 106, comma 1, 109, comma 2, 146, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e in relazione all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 59 del 1997;
h) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 443 del 1999 - intero testo - sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 1 del 2000);
i) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 443 del 1999, sollevate, in riferimento alle norme sottoindicate, dalla regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 1 del 2000):
articoli 1, 8, 11, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e in relazione agli articoli 1, commi 3 e 4, 3, comma 1, lettera a), 4, comma 3, lettere b), c), f), della legge n. 59 del 1997;
articoli 13, 14, 15, 16, 17, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione e in relazione all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997 e all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
articolo 16, comma 1, lettera c), in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

alla I Commissione (Affari costituzionali)
con lettera in data 26 giugno 2001 sentenza n. 207 del 6-26 giugno 2001 (doc. VII, 51) con la quale:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 1 e 9, della legge regionale della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), nella parte in cui prevede come condizione necessaria per la


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partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici ivi contemplati l'iscrizione ad un albo regionale di preselezione «dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale»;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23 della predetta legge regionale della Valle d'Aosta n. 12 del 1996, per la parte non colpita dalla dichiarazione di illegittimità di cui al capo a), solleva in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta con l'ordinanza in epigrafe.

alla VIII Commissione (Ambiente)
con lettera in data: 4 luglio 2001 sentenza n. 210 del 2-4 luglio 2001 (doc. VII, n. 54) con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 1o giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), limitatamente alla seconda parte del comma 1, in riferimento alle parole: «con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39», ed al secondo periodo del comma 3.

alla XIII Commissione (Agricoltura)
con lettera in data: 4 luglio 2001 sentenza n. 211 del 2-4 luglio 2001 (doc. VII, n. 55) con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 195, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione contollata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per proporre opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa decorre, anche per l'impresa, dall'affissione invece che dalla notificazione della sentenza.

alla II Commissione (Giustizia)
con lettera in data: 6 luglio 2001 sentenza n. 223 del 4-6 luglio 2001 (doc. VII, n. 58) con la quale:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 4, della legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n, 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni, anche se siano stati proposti i giudizi di opposizione di cui al terzo comma;
b) dichiara l'illegitttltà costituzionale dell'articolo 16, comma 3, della legge 11 aprile 2000, n. 83, limitatamente alle parole «con compensazione delle spese».

alla XI Commissione (Lavoro)
con lettera in data: 6 Luglio 2001 sentenza n. 224 del 4-6 luglio 2001 (doc. VII, n. 59) con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto.

alla II Commissione (Giustizia)
La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dall'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali),


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se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 179 del 4-8 giugno 2001 (doc. VII, n. 43) con la quale:
dichiara che non spetta allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri fissare con proprio decreto le priorità cui devono attenersi le regioni ed i comuni per la predisposizione dei progetti da presentare per il finanziamento del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997 e 1998; conseguentemente annulla, nella parte riguardante le regioni e i comuni, l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1998 (Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997 e 1998), firmato per delega dal ministro per la solidarietà sociale, impugnato con il ricorso in epigrafe;
dichiara che spetta allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio del ministri fissare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa consultazione delle regioni mediante Conferenza unificata, i criteri e le modalità di ripartizione dalle risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997 e 1998.

alla XII Commissione (Affari sociali)
sentenza n. 180 del 4-8 giugno 2001 (doc. VII, n. 44) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in relazione al comma 6 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 1988), come interpretato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata dal tribunale di Bologna, in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza n. 638 r.o. del 1999;
dichiara manifestamente inammissibile la medesima questione, sollevata dal tribunale di Bologna, con l'ordinanza n. 639 r.o. del 1999.

alla XI Commissione (Lavoro)
sentenza n. 189 del 4-11 giugno 2001 (doc. VII, n. 45) con la quale;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 97 e 98 della Costituzione, dal consiglio nazionale forense, con le ordinanze in epigrafe.

alla XI Commissione (Lavoro)
sentenza n. 190 del 6-14 giugno 2001 (doc. VII, n. 46) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 4, della legge della regione Veneto 28 aprile 1993, n. 19 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque marittime ed interne della regione Veneto), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

alla VIII Commissione (Ambiente)
sentenza n. 191 del 6-14 giugno 2001 (doc. VII, n. 47) con la quale:
dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal tribunale civile di Savona, in composizione


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monocratica, nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe.

alla I Commissione (Affari costituzionali)
sentenza n. 200 del 4-22 giugno 2001(doc. VII, n. 48) con la quale:
dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

alla I Commissione (Affari costituzionali)
sentenza n. 208 del 6-26 giugno 2001 (doc. VII, n. 52) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Veneto con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevata, in riferimento agli articoli 53, 76, 101, secondo comma, 114, 115 e 119 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.

alla VI Commissione (Finanze)
sentenza n. 209 del 6-26 giugno 2001 (doc. VII, n. 53) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 13 marzo 1995, n. 10 (Norme per il trasporto pubblico locale), dell'articolo 13-bis, comma 1, della stessa legge regionale n. 10 del 1995, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale dell'Umbria 15 gennaio 1997, n. 2 (Integrazione della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale), e dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 5 dicembre 1997, n. 42 (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale - e modificazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 - Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.

alla IX Commissione (Trasporti).
sentenza n. 212 del 2-4 luglio 2001 (doc. VII, n. 56) con la quale:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

alla XI Comnmusione (Lavoro)
sentenza n. 213 del 2-4 luglio 2001 (doc. VII, n. 57) con la quale:
dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

alla VI Commissione (Finanze)
sentenza n. 225 del 4-6 luglio 2001 (doc. VII, n. 60) con la quale:
a) dichiara, in accoglimento del ricorso in epigrafe, proposto dalla Camera


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dei deputati, che non spettava al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, nell'apprezzare i caratteri e la rilevanza degli impedimenti addotti dalla difesa dell'imputato per chiedere il rinvio dell'udienza, affermare che l'interesse della Camera dei deputati allo svolgimento delle attività parlamentari, e quindi all'esercizio dei diritti-doveri inerenti alla funzione parlamentare, dovesse essere sacrificato all'interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario; e conseguentemente
b) annulla le impugnate ordinanze in data 17 settembre, 20 settembre, 22 settembre, 5 ottobre e 6 ottobre 1999 del predetto giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano.

alla I Commissione (Affari costituzionali)
sentenza n. 226 del 4-6 luglio 2001 (doc. VII, n. 61) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento agli articoli 34 e 38 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

alla VII Commissione (Cultura)
sentenza n. 227 del 4-6 luglio 2001 (doc. VII, n. 62) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), sollevata dal tribunale di Torino, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

alla II Commissione (Giustizia)
sentenza n. 228 del 4-6 luglio 2001 (doc. VII, n. 63) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

alla XI Commissione (Lavoro)
sentenza n. 229 del 4-6 luglio 2001 (doc. VII, n. 64) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della delibera legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 29 luglio 1999 e riapprovata il 1o febbraio 2000 (Indennizzo forfettario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal fondo regionale per lo sviluppo della montagna), sollevata, in riferimento agli articoli 5 e 128 della Costituzione e agli articoli 4, 5, 6 e 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), dai Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

alla I Commissione (Affari costituzionali)
sentenza n. 230 del 4-6 luglio 2001 (doc. VII, n. 65) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della regione Sardegna del 14 aprile 2000, riapprovata il 6 giugno 2000 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio), sollevata, in riferimento all'articolo 3, lettera b), dello


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statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

alla I Commissione (Affari costituzionali)
sentenza n. 231 del 4-6 luglio 2001 (doc. VII, n. 66) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 11 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

alla II Commissione (Giustizia)

 

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 6 luglio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione di garanzia del 14 giugno 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

 

Trasmissione dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con lettera 5 luglio 2001, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dal Commissario stesso, aggiornata a maggio 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

 

Comunicazione di nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 luglio 2001, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Bruno MANGIATORDI a componente della commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Tale comunicazione è assegnata alla XI Commissione permanente (Lavoro).

 

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.