Allegato B
Seduta n. 1 del 30/5/2001


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

APOLLONI. - Ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
risulta allo scrivente che sia stata depositata nel comune di Zugliano (Vicenza) la domanda di una Società relativa alla realizzazione di una cava;
al di là dell'unanime coro di dissensi già dimostrato dalla cittadinanza locale, l'Amministrazione di Zugliano e dei comuni limitrofi interessati da tale progetto hanno unanimemente espresso parere sfavorevole, destando molta preoccupazione la collocazione di una cava che sarebbe stata individuata al confine con il comune di Thiene;
più precisamente, la cava sarebbe destinata a sorgere a ridosso della delicatissima arteria stradale di Via Lavarone e Via Monte Grappa, ben nota per essere tuttora argomento di accesi dibattiti in vista dell'agognata circonvallazione denominata «Bretella Est», di cui anche la Prefettura di Vicenza è a conoscenza;
inoltre, l'area interessata da tale progetto ospita numerose infrastrutture, quali le piscine comunali, i campi da tennis e, non ultimo, l'ospedale «Boldrini» collocato in linea d'aria a soli 500 metri di distanza;
non si poteva dunque individuare un'area peggiore, teatro di un traffico automobilistico così caotico, invasa da fiumi di camion che trasporterebbero in continuazione terra, ghiaia e sassi, e lasciando sulla strada chissà quanti detriti e polvere;
per non parlare poi dell'inquinamento acustico, di per sé già elevato, e di cosa potrebbe accadere in caso di incidenti -:
se i Ministri interrogati ritengano realizzabile l'opera di cui sopra senza che essa possa costituire fonte di pericoli per la cittadinanza o intralci al traffico;
se il Ministro interrogato ritenga opportuno verificarne l'impatto ambientale, gli eventuali disastri ecologici ed i probabili incidenti stradali.
(4-25426)

Risposta. - L'interrogazione in esame riguarda la domanda per la coltivazione della cava di ghiaia denominata «Ca' Nova» nel comune di Zugliano in provincia di Vicenza.
Risulta a questa Amministrazione che la ditta FADE ha presentato alla Regione la richiesta di coltivazione della predetta Cava in data 27.5.1999 l'area interessata dalla domanda di cava risulta di m2 379.148, mentre l'area interessata dall'escavazione è di m2 220.557 con un perimetro esterno di m. 1959. La profondità di escavazione richiesta è di 25 m. dal piano campagna mentre il volume di terreno da movimentare è complessivamente di m3 3.796.000 con un volume utile di ghiaia da estrarre pari a m3 3.736.000. La ricomposizione ambientale è prevista mediante modellazione


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morfologica, sistemazione idraulica, rinverdimento e ridestinazione all'agricoltura.
Della domanda è stato dato avviso, all'Albo Pretorio del Comune di Zugliano, a partire dal 4.6.1999, e nei 15 giorni successivi alla pubblicazione sono pervenute solo due opposizioni e n. 30 osservazioni.
Il Consiglio Comunale di Zugliano con delibera n. 40 del 15.7.1999, ha espresso parere contrario all'apertura della cava.
Il Presidente della Provincia di Vicenza ha trasmesso alla Regione il parere contrario della CTPAC espressero nella seduta del 16.02.2000.
La domanda non è stata ancora sottoposta alla valutazione della CTRAE, organo tecnico della Regione Veneto in materia di cave ai sensi dell'articolo 39 della LR 7.9.1982, n. 44.
La Regione del Veneto ha assicurato che in tale sede saranno sottoposte ad attenta valutazione e verranno tenute nella massima considerazione le perplessità sollevate dall'Onorevole interrogante così come i rilievi formulati dal Comune di Zugliano e dalla CTPAC della Provincia di Vicenza.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Nicola Fusillo.

BARRAL. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dei trasporti. - Per conoscere - premesso che:
due nostri connazionali, Alfredo Borgia e Laura Starace, in data 1 settembre 2000 hanno vissuto un'avventura allucinante di 48 ore per poter rientrare dalla Malesia in Italia;
la Malaysia Airlines, vettore che avrebbe dovuto trasportarli a Roma, ha infatti riservato loro un trattamento mortificante e discriminatorio, costringendoli - a causa di guasti ripetuti agli apparecchi e irreperibilità del comandante - ad attendere alcune ore nell'aeroporto della città di Kota Kinabalu, nel Borneo Malese ed in seguito - cosa ancor più grave - ad oltre 24 ore di sosta forzata nell'aeroporto di Kuala Lumpur;
il tutto è stato aggravato dal fatto che per poter rientrare in Italia, non hanno più potuto usufruire, a causa di inadempienze della Malaysia Airlines, del volo da loro acquistato Kuala Lumpur-Roma bensì di un massacrante - vista le ulteriori ore di attesa presso l'aeroporto di Vienna - Kuala Lumpur-Vienna-Roma;
la cosa in assoluto più odiosa è stata però la discriminazione a scopo ritorsivo che i nostri due concittadini hanno dovuto subire ad opera del personale della Malesya Airlines, che - a differenza del trattamento riservato a tutti gli altri passeggeri bloccati all'aeroporto di Kuala Lumpur, ma alloggiati in alberghi di lusso ubicati nel centro della capitale malese ed assistiti in ogni loro bisogno - li ha costretti ad alloggiare in un albergo di infima categoria ubicato nei pressi dell'aeroporto, sporco e mal gestito, dal quale sono presto letteralmente fuggiti per passare un intera giornata in aeroporto in attesa di potersi imbarcare -:
quali iniziative, eventualmente di carattere normativo, intende adottare per tutelare il turismo italiano all'estero ed evitare che si ripetano situazioni quale quella descritta.
(4-32194)

Risposta. - A seguito della segnalazione da parte dell'interrogante, l'Ambasciata d'Italia a Kuala Lumpur ha provveduto a contattare immediatamente la Malaysia Airlines per ottenere dettagliati elementi d'informazione sull'accaduto.
La compagnia aerea ha inviato alla Rappresentanza diplomatico-consolare una lettera di scuse manifestando il proprio rammarico per le difficoltà causate ai nostri connazionali. In particolare, la Malaysia Airlines ha ammesso che i propri dipendenti nell'aeroporto di Kota Kinabalu non hanno fornito tutta la dovuta attenzione ai connazionali. Tuttavia è stato rilevato che la cancellazione del volo è stata dovuta ad una serie di problemi tecnici che, se sottovalutati, avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza dei passeggeri.
In merito al trattamento ricevuto in albergo, la Malaysia Airlines ha sottolineato


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che, data l'emergenza, non è stato possibile trovare alberghi della stessa categoria per tutti i passeggeri. In ogni caso la compagnia aerea ha inviato una lettera di protesta al proprietario dell'albergo per il trattamento riservato ai signori Borgia e Starace.
Inoltre, nei ripetuti contatti con l'Ambasciata, la Malaysia Airlines ha ammesso che il volo di ritorno con scalo a Vienna è risultato più faticoso del previsto, ma essa ha anche sottolineato di avere cercato di ovviare a tale maggior disagio offrendo ai nostri connazionali due posti in
business class.
Infine, per quanto concerne il quesito dell'interrogante su quali siano le iniziative del Ministero degli affari esteri per tutelare il turismo italiano all'estero, va rilevato che la rete diplomatico-consolare è sempre pronta ad intervenire qualora si verifichino a danno dei connazionali gravi situazioni di discriminazione in contrasto con le leggi locali e le vigenti convenzioni internazionali. Tuttavia i disagi collegati al trasporto aereo sono purtroppo inevitabili, anche per cause di natura tecnica, ed il migliore strumento di tutela consiste tuttora nella sottoscrizione di apposite assicurazioni o contratti di viaggio che coprano esplicitamente situazioni come quella in cui sono incorsi i nostri connazionali.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

BERGAMO e FINO. - Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
il giorno 9 luglio 1998, su tutta la stampa italiana è stata pubblicata la «pagella» delle spiagge della penisola, esaminate e giudicate da Legambiente, attraverso la «Goletta Verde»;
nella relazione diffusa alle agenzie, come ormai è consuetudine, fra le peggiori località di balneazione figurano alcune spiagge calabresi, sia in ordine all'inquinamento del mare che dal punto di vista del degrado del territorio;
la notizia ha suscitato le giuste proteste di diversi amministratori comunali calabresi in quanto i dati pubblicati contraddicono i rilievi effettuati dalle autorità locali preposte alla salvaguardia del patrimonio ambientale e a tutela della salute pubblica;
la protesta dei sindaci calabresi si riferisce alla scarsa trasparenza delle modalità di rilievo dei campioni stessi;
in pratica, i criteri seguiti da Legambiente per l'indagine comporterebbero una inevitabile erronea valutazione dei campioni, a causa della scorretta valutazione dei parametri di comparazione con le famose località balneari le cui attrezzature turistiche sono certamente all'avanguardia rispetto a quelle calabresi (basti pensare alle strutture ricettive di Portofino, Anacapri, Rapallo, Taormina, eccetera);
l'industria del turismo, nonostante l'assenza di infrastrutture di servizio per l'utenza, è molto giovane in Calabria ed è in forte espansione, grazie alla grande determinazione e intelligenza dell'assessorato regionale, alla sensibilità di moltissimi amministratori comunali e a un nuovo concetto di imprenditorialità da parte dei privati nella gestione della «risorsa-mare»;
purtroppo, le penalizzazioni che la regione costantemente subisce, anche a causa della pubblicazione di dati poco realistici di Legambiente, sconfortano quanti, amministratori e operatori turistici, hanno predisposto strategie progettuali e programmatiche e impegnato notevoli risorse economiche per sviluppare il territorio;
i danni che la pubblicazione dei dati ha procurato all'immagine dei comuni, rende vano il sacrificio dei soggetti che, con caparbietà in una terra difficile, hanno pensato e sperato di creare condizioni favorevoli per quelle comunità;
molte località come Amendolara, Scalea, Trebisacce, Paola, Amantea, eccetera, sono state diffamate da Legambiente la quale, a parere dell'interrogante, dovrebbe avere, tra le sue funzioni, anche la tutela dell'ambiente attraverso la prevenzione,


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in armonia collaborativa con le autorità locali ed in tempi utili per porre rimedio a eventuali problemi riscontrati;
non vi è dubbio che la semplice denuncia tout court di Legambiente, dando in pasto alla stampa una graduatoria, genera scoop allarmistici che, ad inizio stagione, rischiano di annullare in un sol colpo mesi e mesi di sacrifici e dispendio di energie e ingenti risorse economiche È:
quali valutazioni il Ministro dell'ambiente dia relativamente alle considerazioni rappresentate e quali iniziative ritenga eventualmente di assumere;
se risultino i parametri sui quali Legambiente fonda la valutazione dei dati;
che tipo di rapporto contrattuale intercorra fra Legambiente e Ministero dell'ambiente e quanto percepisca l'associazione per il monitoraggio delle spiagge italiane.
(4-18937)

Risposta. - In ordine all'interrogazione parlamentare in esame, concernente il monitoraggio delle spiagge italiane effettuato dall'associazione Legambiente, si riferisce che non si hanno elementi da fornire circa i parametri sui quali l'associazione Legambiente fonda la valutazione dei dati acquisiti con i monitoraggi effettuati; valutazione che rientra nella sua esclusiva responsabilità.
L'unico rapporto contrattuale tra Legambiente e l'Ispettorato Difesa del Mare di questo Ministero riguarda una campagna di sensibilizzazione per la tutela della flora e della fauna marine protette, campagna dal titolo «li voglio vivi». Si tratta di una campagna rivolta ai turisti e agli operatori locali per sensibilizzare contro il prelievo indiscriminato degli organismi marini a rischio di estinzione.
In passato l'associazione Legambiente ha curato, per lo stesso Ispettorato, due campagne promozionali in favore delle aree marine protette.
Non risulta, comunque, a questo Ministero che l'associazione Legambiente curi il monitoraggio delle spiagge italiane indicate nell'interrogazione in oggetto per conto di Amministrazioni Statali.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Nicola Fusillo.

CARDIELLO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
nei comune di Trentinara (Salerno), risiede alla via Roma n. 201, la signora Daniele Irene, nata il 24 giugno 1934, coniugata con figli, affetta da totale invalidità, impossibilitata di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilitata di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognando di una assistenza continua;
la stessa, ha inoltrato formale istanza alle autorità comunali per richiedere la realizzazione di un'area parcheggio nell'attuale spazio antistante la propria abitazione, essendo affetta da deficit motorio e, pertanto, impossibilitata a percorrere a piedi lunghi percorsi;
il responsabile del servizio, ha comunicato, a suo tempo, all'interessata l'impossibilità a soddisfare la richiesta, in quanto lo spazio proposto è risultato di proprietà privata;
tali risultanze non furono suffragate da alcun elemento probatorio;
la mancata esecuzione del parcheggio ha comportato notevoli disagi per la richiedente;
in alternativa, la signora Daniele Irene ha fatto voti affinché il comune provvedesse, con tempestività, alla riparazione della strada di accesso alla propria abitazione, posta al primo piano sottostrada rispetto a via Roma, in modo particolare facendo riferimento al tratto che partendo dalla confluenza della strada comunale, antistante l'abitazione di un privato, costeggia la proprietà dello stesso e termina nell'area antistante l'abitazione dell'invalida;


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successivamente il comune di Trentinara ha fatto sapere alla signora Daniele Irene, tra l'altro, di aver prodotto tutto quanto è di sua competenza con comunicazioni alla comunità montana, commissario prefettizio e all'ufficio ragioneria;
allo stato, nessuna opera è stata praticata per agevolare gli spostamenti dell'invalidità -:
quali utili interventi si intendano adottare per assicurare alla signora Daniele Irene le condizioni minime indispensabili ai quotidiani spostamenti, considerata la sue invalidità, e considerato anche che inadempienze comporterebbero il mancato rispetto di un diritto soggettivo motivato da una reale situazione di fatto.
(4-32811)

Risposta. - Con riferimento all'atto ispettivo in esame, e da elementi assunti presso il comune di Trentinara, rappresento quanto segue.
In data 29.5.1996 il sig. Cavallo Giovannino aveva inoltrato richiesta al Comune di Centinara per la concessione di una piccola area da adibire a parcheggio dell'autovettura della sig.ra Daniele Irene, coniuge del richiedente, portatrice di grave handicap. L'area richiesta, situata a ridosso della strada provinciale n. 83 ed in prossimità dell'abitazione del richiedente, risulta dislocata antistante l'abitazione della sig.ra Di Canto Franca. Successivamente, previo parere dell'unità Territoriale Provinciale, veniva espresso giudizio favorevole alla concessione dell'area in argomento, a condizione che il richiedente avesse acquisito idonea autorizzazione dai possessori (essendo parte dell'area interessata in possesso di soggetti privati). La documentazione richiesta non risulta, però, mai pervenuta.
Considerando, quindi, che l'area di parcheggio richiesta non poteva essere concedibile senza il preventivo assenso dei possessori dell'area medesima; che la spesa occorrente per la sistemazione del tratto di strada di accesso all'abitazione della sig.ra Daniele Irene si sarebbe configurata come un'opera pubblica al servizio di un privato (essendo la stessa priva di sbocco e pertanto non suscettibile di essere utilizzata per la viabilità ordinaria), il Comune di Centinara si è risolto a derimere la questione nel modo che segue.
«...Risulta tecnicamente possibile realizzare il parcheggio utilizzando l'area del Comune posta frontalmente l'ingresso dell'abitazione del richiedente mediante la rimozione del materiale depositato; la sistemazione del tratto di strada che immette nella strada provinciale con il livellamento della stessa e la sistemazione del fondo... Resta inteso che antistante l'abitazione della sig.ra Di Canto Franca dovrà essere apposto il segnale di divieto di sosta atto a consentire il transito veicolare».
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

EVANGELISTI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 8, comma 10, lettera C della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, estende il beneficio della riduzione del costo del gasolio e del Gpl utilizzati come combustibile per riscaldamento «alle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E», di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993, escluse dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministero delle finanze e individuate annualmente con delibera di consiglio degli enti locali interessati;
il comune di Fosdinovo (Massa Carrara), secondo la tabella allegata al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, ricade nella zona climatica E ed è metanizzato nella sola frazione di Caniparola;
il Consiglio comunale di Fosdinovo, con propria deliberazione esecutiva assunta in data 28 giugno 2000 e debitamente comunicata ai Ministeri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha provveduto, ai sensi della succitata normativa, ad individuare


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le seguenti frazioni non metanizzate del comune: Fosdinovo capoluogo, Marciaso, Posterla, Tendola, Carignano, Canepari, Pulica, Giucano, Ponzanello, Pilastri, Palazzina, Caprognano, Gignago e Paghezzana;
dall'articolo 1, comma 4, della Determinazione 23 gennaio 2001 dell'Agenzia delle Dogane si evince che l'agevolazione di cui trattasi non compete alle frazioni comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale -:
per quali motivi Fosdinovo capoluogo, frazione non metanizzata e già individuata con il proprio atto consiliare n. 41/2000 ai sensi del succitato articolo 2 della legge n. 488 del 1999, nonostante sia ubicata alla quota più alta del comune, perché all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sia esclusa dal beneficio della riduzione del costo del gasolio e del Gpl utilizzati come combustibile;
quale sia la ratio di una norma che di fatto si risolve nella penalizzazione pesante ed ingiusta di una frazione densamente popolata;
quali misure intenda adottare per sopperire a questa grave discriminazione.
(4-34278)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde si lamenta che nel Comune di Fosdinovo (Massa Carrara), ricadente nella fascia climatica E e non inserito nell'elenco dei comuni non metanizzati data la presenza di una frazione metanizzata, il capoluogo, pur non essendo metanizzato, non è ammesso, a differenza delle altre frazioni non metanizzate, al beneficio della riduzione di costo sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) utilizzati per uso di combustione, previsto dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche; ciò in quanto l'articolo 1, comma 4, della determinazione del 23 gennaio 2001 dell'Agenzia delle Dogane avrebbe escluso dall'agevolazione le frazioni comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale.
Pertanto, si chiede di conoscere quali misure si intendano adottare per sopperire alla suddetta discriminazione.
Al riguardo, la competente Agenzia delle Dogane ha, preliminarmente, precisato che la presunta discriminazione non discende dalla determinazione d'Agenzia stessa, ma dal disposto dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, come integrato dall'articolo 27, comma 3, della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Infatti, in base alla citata norma, ai fini dell'applicazione del beneficio di che trattasi, per «frazioni di comuni» si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia), ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.
Ciò posto, la predetta Agenzia ha specificato che le predette norme e l'articolo 12, comma 4, della legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488), che ha esteso il beneficio anche alle frazioni di comune, hanno comportato una revisione del concetto di comune non metanizzato, che, ora, deve essere qualificato tale quando non è metanizzato il centro abitato dove ha sede la casa comunale e non già, come in precedenza, quando non era metanizzato l'intero territorio comunale.
L'Agenzia delle Dogane ha, inoltre, precisato che è in corso di definizione la ricognizione dei comuni considerati metanizzati in applicazione della predetta legge n. 448 del 1998, il cui centro abitato dove ha sede la casa comunale non è metanizzato; al fine di inserirli nell'elenco dei comuni non metanizzati, individuati, ai sensi della legge da ultimo citata, con decreto del Ministro delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Pertanto, se troverà conferma la situazione prospettata nella interrogazione, anche


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Fosdinovo sarà inserito nel suddetto elenco e l'intero territorio comunale sarà ammesso al beneficio.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

GAZZILLI. - Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
il tratto di mare antistante la spiaggia di Sibari, frazione del comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), è assai inquinato, come inequivocamente risulta dalla presenza a pelo d'acqua di una disgustosa schiumetta di colore grigiastro;
secondo le voci correnti in pubblico, il ributtante fenomeno, che penalizza fortemente i numerosi insediamenti turistici della zona e che mai si è riscontrato nelle precedenti stagioni balneari, sarebbe imputabile da un lato all'elevatissimo inquinamento del vicino fiume Crati e dall'altro all'irregolare funzionamento dei depuratori esistenti nella limitrofa località Laghi -:
quali siano le reali cause delle anzidette inammissibili condizioni del menzionato tratto di mare;
quali provvedimenti si intendano adottare tanto nella immediatezza quanto nel medio e nel lungo periodo per riportare le acque di balneazione alla purezza che, appena qualche anno fa, costituiva la ragione principale del successo turistico di tutta la Sibaritide.
(4-25409)

Risposta. - L'interrogazione in esame concerne le carenze progettuali e di funzionamento degli impianti di depurazione che si traducono in immissione in mare di acque reflue non adeguatamente trattate ed il conseguente inquinamento.
Si ricorda che il Ministro dell'Ambiente ha attivato specifiche campagne di controllo e verifica sul funzionamento degli impianti di depurazione, avvalendosi al riguardo della preziosa collaborazione del NOE e dell'Arma dei Carabinieri.
Sui risultati di tale indagine si è riferito anche a mezzo di apposita conferenza stampa.
Si deve ricordare, peraltro che la responsabilità del funzionamento degli impianti e l'effettività nonché l'efficacia delle procedure depurative adottate rientrano attualmente nella specifica competenza delle Regioni e, per il tramite dell'esercizio del potere di delega da parte di queste, di Enti pubblici locali.
Si sono assunte informazioni in merito all'inquinamento nel tratto di mare antistante la spiaggia di Sibari, e l'Amministrazione provinciale di Cosenza ha comunicato che per quanto riguarda il depuratore dei Laghi di Sibari, lo stesso è stato autorizzato sulla base delle relazioni tecniche del Presidio Multizonale di Prevenzione dell'ASN4 di Cosenza conformi ai valori di cui all'allegato 5 del D.lgs. n. 152 del 1999.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Nicola Fusillo.

GRAMAZIO. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
la postazione della Croce Rossa Italiana del quartiere Nomentano di Roma, Servizio ambulanze 118, non rispetta i dettami dalla legge n. 626 del 19 settembre 1994;
in tali locali, infatti, si riscontrano: umidità alle pareti, presenza di insetti, servizi igienici fatiscenti, autorimessa sporca e con pavimentazione divelta, cancelli di entrata ed uscita delle autoambulanze non funzionanti;
per la suddetta postazione zonale, la Croce Rossa Italiana corrisponde un canone di lire 10 milioni mensili ignorando offerte ben più vantaggiose come quella della Clinica ex Ompi Rm 2, sita in via Calboccone 112, o quella della IV Circoscrizione presso il Gruppo dei Vigili Urbani -:
quali siano i criteri adottati dalla Croce Rossa Italiana per il referimento di locali da adibire al servizio di emergenza 118;


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se anche per la Croce Rossa Italiana non valga almeno, oltre al criterio della economicità, quello della sanità dei locali ospitanti;
quale organismo all'interno della Croce Rossa Italiana si occupa del referimento dei locali e di verificare che i locali stessi rispondano perfettamente ai dettami della legge.
(4-32746)

Risposta. - In merito alla precaria situazione igienico-sanitaria della postazione C.R.I. «Nomentano», l'Associazione Italiana della Croce Rossa ha comunicato che nel dicembre 2000 il Comune ha consegnato alla C.R.I. - Comitato provinciale di Roma, i nuovi locali di Via Flavio Andò, n. 12, in cui è stata appunto trasferita l'attività del P.S. «Nomentano».
La stessa Associazione ha inteso precisare, inoltre, che i mancati adempimenti rilevati nell'atto ispettivo in esame, sono stati determinati dalla onerosa spesa occorrente per l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione dei locali, che ne ha sconsigliato l'esecuzione in attesa del citato trasferimento, finalmente giunto a buon fine.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Carla Rocchi.

LAMACCHIA. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a seguito del concorso bandito dal ministero delle finanze per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale di riscossione - sessione 1995 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 - IV serie speciale del 7 gennaio 1995) dopo le prove concluse nel 1998 risultarono idonei nella sola sede di Nola 452 aspiranti;
nel giugno 1995, secondo voci di corridoio del ministero delle finanze, doveva essere bandito nel settembre dello stesso anno un concorso per soli titoli riservato agli ufficiali di riscossione, al fine di ampliare la pianta organica del Dicastero di circa 1.500 unità;
da fonti più informate si apprendeva che, essendo l'amministrazione delle finanze carente in organico, era in atto la procedura di urgenza per l'assunzione degli abilitati attingendo alle graduatorie provinciali del collocamento secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge n. 56 del 1987;
ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 le assunzioni sono effettuate direttamente ed esclusivamente dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi che nomina gli ufficiali della riscossione fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita nei modi previsti dalla legge n. 56/51 e dalle altre norme vigenti; pertanto il conseguimento della speciale abilitazione non comporta diritto all'assunzione ma solo diritto alla qualifica professionale necessaria per esercitarne l'attività;
alcuni Concessionari governativi, contravvenendo alle norme vigenti, impiegano personale privo del titolo abilitativo ed in alcune amministrazioni pubbliche e del parastato le funzioni di riscossione sono affidate a semplici messi o di agenti con altre qualifiche;
notizie in merito allo stato attuale della procedura degli esami di abilitazione alla funzione di ufficiale della riscossione, di cui al concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1995 e ultimato nell'anno 1998;
quale sia lo scopo della graduatoria redatta secondo il punteggio ottenuto ed aggiornata dall'ufficio di collocamento se poi i concessionari, in quanto società private, abbiano libertà di scelta nelle assunzioni, affidando spesso le funzioni di riscossione a personale privo di titolo specifico;
quali misure il Ministro intenda adottare affinché i concessionari del servizio di riscossione, come previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, assumano personale abilitato a seguito di espletamento di concorsi, seguendo


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la graduatoria del collocamento in base al punteggio dato dalle procure della Repubblica presso il tribunale di appartenenza e trasmesso al ministero delle finanze regionale.
(4-29761)

Risposta. - In merito alla problematica sollevata dall'interrogante, concernente la procedura degli esami di ufficiale della riscossione, di cui al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1995, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che la procedura degli esami di abilitazione di che trattasi risulta ultimata nell'anno 1998, come peraltro affermato nella interrogazione. La medesima Agenzia ha, inoltre, precisato di non essere in possesso di elementi di valutazione circa l'ulteriore esito di tale procedura, in quanto alla luce delle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 56, recante norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale, la competenza del Ministero delle Finanze era limitata all'indizione del bando di gara, nonché alla raccolta di elenchi, trasmessi dalle competenti Procure della Repubblica, attestanti l'idoneità all'abilitazione in questione.
Tale limitata competenza dell'Amministrazione Finanziaria è confermata anche dalle nuove disposizioni attualmente vigenti in materia, recate dal regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale (decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2000, n. 402 emanato ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146).
Ciò posto, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 non vincola le società che hanno in gestione il servizio di riscossione dei tributi ad assumere personale attingendolo dalla graduatoria provinciale del collocamento, redatta sulla base dei risultati del concorso di abilitazione di ufficiale di riscossione, ma è necessario che le persone da nominare ufficiale della riscossione abbiano conseguito l'idoneità allo svolgimento delle funzioni con le modalità espressamente previste dalla legge.
I concorsi di ufficiale di riscossione, pertanto, non conferiscono ai vincitori alcuna garanzia di essere assunti, né presso le società concessionarie, né presso questo dicastero, bensì attribuiscono il solo titolo abilitativo alle funzioni di ufficiale di riscossione.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

LENTI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
da tempo i contrattisti degli istituti italiani di cultura all'estero chiedono l'equiparazione contrattuale con i colleghi dei consolati ed ambasciate;
infatti, a parità di mansione, fra i contrattisti degli istituti italiani di cultura e i contrattisti dei consolati vi sono differenze salariali del 40 per cento circa, nonché differenze salariali fra contrattisti degli stessi istituti del 50 per cento circa;
le differenze di contratto riguardano anche gli orari di lavoro (alcuni prevedono 39 ore settimanali, altri 36) e il periodo di congedo (in alcuni casi 30 giorni e in altri 27);
ai lavoratori con figli a carico non vengono corrisposti gli assegni familiari in quanto l'amministrazione del ministero degli affari esteri si rifà alla legislazione locale, la quale non impone al datore di lavoro di elargire tale assegno in quanto, in Germania come in Italia, tocca allo Stato farsi carico di sovvenzionare le famiglie;
non sono previsti, inoltre, né corsi di aggiornamento né, cosa ben più grave, la possibilità mediante concorsi di entrare nei ruoli come previsto, invece, dal contratto base dei contrattisti dei consolati e delle ambasciate;
da sei anni non c'è stato, nonostante le richieste in tal senso, nessun aumento salariale, motivato dal ministero degli affari esteri con il fatto che neppure il personale del ministero all'estero avrebbe


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ricevuto degli adeguamenti dimenticando che un conto è percepire 15 mila marchi al mese altra cosa è vivere con 3.300 marchi in una città come Monaco di Baviera il cui costo della vita è triplo rispetto all'Italia;
alcuni contrattisti hanno fatto valere le loro richieste di fronte alla Corte federale di Kassel -:
se non ritenga di dover accogliere le richieste dei contrattisti degli istituti italiani di cultura anche al fine di eliminare diversità di trattamento tra lavoratori italiani all'estero.
(4-27173)

Risposta. - Il decreto legislativo n. 103 del 7 aprile 2000 ha effettivamente ricondotto, come auspicato dall'interrogante ad un'unica normativa gli strumenti contrattuali del personale assunto in loco dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari e dagli Istituti Italiani di Cultura, disponendo la rideterminazione e l'omogeneizzazione di tutti i contratti in vigore.
Attualmente le disposizioni del predetto D. Leg.vo sono in fase di avanzata applicazione e la rideterminazione dei nuovi contratti dovrà essere completata entro il 13 maggio 2001.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

LEONE e RUSSO. - Al Ministro delle finanze, al Ministro della funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
il ministero delle finanze con decreto n. 2388 del 9 luglio 1999 ha comunicato la nomina a dirigente nel ruolo amministrativo ai vincitori del concorso a 999 posti per titoli ed esami bandito con decreto ministeriale del 1992;
nel corso dell'anno 2000 nelle vane direzioni regionali delle entrate le assegnazioni delle posizioni dirigenziali sono avvenute senza l'attivazione delle procedure paraconcorsuali;
in particolare nella direzione regionale delle entrate della regione Campania rispetto al numero complessivo di 95 dirigenti risultati vincitori sono state attribuite solo 50 posizioni dirigenziali secondo gli interroganti con criteri assai discutibili ed in probabile violazione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione e degli interessi dell'erario;
non si sarebbe tenuto conto, nella fattispecie, né della posizione in graduatoria degli aspiranti all'incarico, né dei titoli di cultura e di servizio ed in particolare dell'effettiva valenza professionale degli stessi accertata con i corrispondenti criteri del settore privato;
la lesione degli interessi legittimi degli esclusi dall'incarico dirigenziale è aggravata, ancora di più, se si considera che alcuni funzionari appartenenti alla IX qualifica funzionale e di conseguenza non dirigenti ricoprono le funzioni di direttore titolare di uffici riconosciuti sedi di dirigenti al posto di quelli vincitori del concorso sopra citato;
la globalità degli incarichi assegnati appare in palese contrasto con la decisione del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato che hanno stabilito l'applicazione delle procedure paraconcorsuali per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali;
il commissario ad acta ha fatto obbligo all'amministrazione finanziaria di pubblicare le posizioni dirigenziali disponibili su tutto il territorio nazionale all'inizio dell'anno 2000 e che il ministero delle finanze ha pubblicato dette posizioni solo in data 31 ottobre 2000 mentre il 75 per cento degli incarichi erano stati distribuiti nel mese di gennaio 2000 con discutibili criteri citati;
a data corrente non sono ancora state espletate le procedure paraconcorsuali imposte dall'ordinanza del Tar del Lazio e notificate agli aventi diritto con bollettino ufficiale n. 6 del mese di novembre 2000;
i vincitori del concorso a 999 posti di dirigente hanno inoltrato numerosi ricorsi dinanzi al giudice del lavoro per il riconoscimento dei relativi diritti soggettivi e


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che la giurisprudenza, con pronunzie favorevoli ai medesimi, ha ribadito il dovere della pubblica amministrazione di uniformarsi a principi dell'imparzialità e dell'interesse dell'erario nell'assegnazione degli incarichi;
tale giurisprudenza è stata inopinatamente disattesa dall'amministrazione finanziaria senza che la Corte dei conti abbia iniziato eventuali procedure a carico dei responsabili di tale stato di cose;
con il provvedimento del 29 dicembre 2000 il direttore regionale delle entrate della Campania, ragionier Federico Abatino, sulla base di «autonome valutazioni per svolgere attività propedeutiche a quelle giurisdizionali» ha assegnato i dirigenti vincitori del concorso in questione presso le Commissioni tributarie provinciali della regione;
in detti organi di giustizia tributaria non esistono i profili professionali né i carichi di lavoro corrispondenti a quelli di dirigenti, essendo il lavoro effettuato dal personale appartenente alla V, VI e VII qualifica funzionale;
i trasferimenti di cui sopra sono stati praticati, secondo gli interroganti, in dispregio delle norme del decreto legislativo di attuazione delle «agenzie fiscali»;
nel suddetto decreto è previsto che «i vincitori del concorso a 999 posti che non hanno stipulato il contratto devono continuare a prestare servizio presso le strutture ministeriali ed agenziali di attuale appartenenza»;
tutte le organizzazioni sindacali hanno contestato ufficialmente i predetti trasferimenti presso le commissioni tributarie provinciali e ne hanno chiesto l'immediata revoca -:
quali provvedimenti urgenti intendano attuare affinché sia ripristinata, per quanto riguarda i fatti citati in premessa, una situazione di conforme a quanto previsto dalla legge e secondo quanto stabilito dagli organismi giurisdizionali nell'ambito delle diverse pronunce effettuate a questo riguardo;
se non ritengano assolutamente indispensabile revocare con urgenza le disposizioni emanate il 29 dicembre 2000 da parte del direttore regionale della Campania, ragionier Federico Abatino, citate in premessa.
(4-34586)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde si lamenta la mancata attivazione delle procedure paraconcorsuali per l'assegnazione degli incarichi ai vincitori del concorso, per titoli ed esami, a 999 posti di dirigente, in esecuzione delle decisioni adottate al riguardo dal T.A.R. del Lazio e dal Consiglio di Stato. In particolare, si chiede di far conoscere quali urgenti misure intendono adottare al fine di riportare a normalità l'anomala situazione determinatasi con specifico riferimento alla regione Campania, ove numerosi vincitori del concorso a 999 posti di dirigente, privi di incarico dirigenziale, sarebbero stati assegnati alle Segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, che non prevedono, nel proprio ambito, posizioni organiche di livello dirigenziale.
Al riguardo la Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, per quanto di propria competenza, ha evidenziato che in attuazione delle norme transitorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 1999, n. 150, e nel puntuale rispetto delle previsioni contrattuali in materia, sono stati predisposti i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia in servizio ed ai vincitori di concorsi per l'accesso alla dirigenza.
Tali criteri hanno formato oggetto di informativa alle Organizzazioni sindacali, nonché di successivo esame congiunto con le stesse in data 6 dicembre 1999.
Sono stati, quindi, avviati gli adempimenti connessi all'attribuzione degli incarichi ed è stata svolta una attività istruttoria di particolare complessità, dovuta all'articolazione degli uffici dell'Amministrazione, alle modifiche strutturali in corso ed al processo di attivazione degli uffici unici.


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Complessivamente erano già stati stipulati dall'Amministrazione finanziaria n. 921 contratti di cui n. 618 nei confronti dei vincitori del concorso a n. 999 posti di dirigente.
Pertanto, si sarebbe potuta completare l'attività di conferimento degli incarichi di che trattasi, se non fosse intervenuta l'ordinanza n. 1743/2000 del 23 febbraio 2000, con la quale il T.A.R. del Lazio si è pronunciato sul ricorso dell'organizzazione sindacale DIRSTAT Finanze ed ha ordinato all'Amministrazione Finanziaria di ottemperare agli adempimenti previsti dal comma 5, dell'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con la qualifica dirigenziale del comparto dei Ministeri.
In esecuzione di tale ordinanza sono stati adottati i decreti del Direttore generale degli affari generali e del personale n. 83004 del 13 aprile 2000 e n. 83567 del 2 maggio 2000 con i quali sono state individuate le posizioni dirigenziali disponibili.
Successivamente, in conformità all'ordinanza n. 7757/2000 del TAR Lazio, con decreto del Direttore generale degli affari generali e del personale n. 90867, in data 31 ottobre 2000, si è provveduto a rideterminare le citate posizioni dirigenziali, per le quali risulterebbero pervenute circa 1.200 domande.
Per quanto attiene, in particolare alla situazione della regione Campania, ha precisato l'Agenzia delle Entrate che nell'ambito della Direzione Regionale della Campania si è verificata l'esclusione degli incarichi dirigenziali di un maggior numero di vincitori del concorso a 999 posti di dirigente.
Tale circostanza non può comunque attribuirsi a comportamenti arbitrari dell'Amministrazione, bensì ha trovato la propria esclusiva ragione nella considerazione che in detto ambito regionale, all'inizio dell'anno 2000, si registrava una presenza di personale con qualifica dirigenziale (n. 131) in evidente esubero rispetto alle sedi dirigenziali disponibili (n. 67).
Pertanto, nell'attesa del conferimento di un incarico, il suddetto personale è stato distaccato presso le Commissioni tributarie, con carenza di organico.
Con decreto direttoriale del 12 febbraio 2001, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, i vincitori del suddetto concorso, privi di incarichi dirigenziali, sono stati distaccati presso le Agenzie Fiscali e le Strutture Centrali del Ministero, con le quali hanno stipulato i contratti individuali di lavoro.
Pertanto si ritiene che la denunciata situazione abbia trovato idonea soluzione.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

MENIA. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevede che coloro i quali rivestano particolari cariche all'interno delle università (esempio: rettori, presidi di facoltà) debbano operare in regime di tempo pieno vietandosi l'assunzione di incarichi di altra natura salvo enti pubblici non economici o organismi e comitati scientifici -:
se il Ministro reputi incompatibile o meno la posizione del professor Giacomo Borruso, già magnifico rettore dell'università di Trieste ed ora preside della facoltà di architettura, che contemporaneamente riveste la carica di presidente della «Trieste Trasporti spa», già ACT, oltre ad essere stato fino al maggio del 2000 presidente della «Trieste expo».
(4-34010)

Risposta. - Con riferimento al su indicato atto di sindacato ispettivo e sulla base degli elementi istruttori comunicati a questo Dicastero dal Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, si rappresenta quanto segue.
La disciplina dei casi di incompatibilità tra l'insegnamento universitario e lo svolgimento di attività di diversa natura è definita, come evidenziato dallo stesso interrogante, dal decreto del Presidente della


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Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il quale, all'articolo 11, dispone che ai docenti universitari a tempo pieno sia consentita, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e purché si tratti di attività prestate in qualità di esperti nel proprio settore disciplinare, l'assunzione di incarichi presso le amministrazioni dello Stato, enti pubblici ed organismi a prevalente partecipazione statale.
Il successivo articolo 13 contempla poi le specifiche situazioni di incompatibilità, nelle quali i professori ordinari sono collocati obbligatoriamente in aspettativa, ricomprendendovi, al n. 10, anche il caso di nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro (restando in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale e scientifico).
Peraltro, l'articolo 58 del D. Lg.vo n. 29/93, nel disciplinare i casi di incompatibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevede, al settimo comma, con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, che siano gli statuti ed i regolamenti di ateneo a stabilire i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'assunzione di ulteriori e diversi incarichi.
L'Università degli Studi di Trieste, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo da ultimo citato, si è pertanto dotata di un proprio Regolamento interno, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285/14 del 24 settembre 1998, nel quale sono previsti i criteri e le procedure per il rilascio, da parte dell'Ateneo, dell'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni al personale docente e ricercatore a tempo pieno.
Detto Regolamento, all'articolo 2, comma IV, lettera
a), prevede che gli incarichi di pubblico amministratore, purché compatibili con l'assolvimento dei compiti istituzionali degli insegnanti universitari, non necessitano di autorizzazione del Rettore; all'articolo 4, dispone invece, richiamando sostanzialmente il contenuto dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica su citato, che le attività comunque svolte per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici od organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate dall'interessato in quanto esperto e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, presuppongono obbligatoriamente la preventiva autorizzazione rettorale, fermo restando, in base a quanto previsto dal successivo articolo 10, che gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento interno, sempre che compatibili con il regime di insegnamento a tempo pieno, si intendono implicitamente autorizzati.
Venendo al caso specificamente segnalato dall'interrogante, relativo alla posizione del professor Giacomo Borruso, preside della Facoltà di architettura dell'Università degli Studi di Trieste, lo stesso Ateneo, facendo richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, nonché a quelle di cui articolo 4, lettera
c), del precitato Regolamento interno, ha ritenuto, come da nota del 20 marzo 2001 diretta a questo ministero, non doversi configurare alcuna situazione di incompatibilità tra lo status di docente universitario e la carica di presidente dell'A.C.T di Trieste (ora Trieste s.p.a), carica alla quale peraltro il predetto docente dichiara - in una nota del 15 marzo 2001 diretta al Rettore dell'Università - di aver rinunciato in data 14 marzo 2001.
Quanto alla carica di presidente dell'Associazione Trieste Expo, non si è configurata, a parere dell'Università, alcuna situazione di incompatibilità, trattandosi di attività prestata dal docente a titolo onorifico (e quindi gratuito) presso un ente senza scopo di lucro ed a carattere culturale.
L'ateneo triestino ha infine precisato che l'articolo 21, comma 5, del proprio Statuto (pubblicato in S.O. alla G.U. n. 243 del 16 ottobre 1996), sancisce per la carica di preside esclusivamente l'incompatibilità con le cariche di rettore, presidente di corso di studio, direttore di struttura scientifica e membro del Consiglio di Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Dicastero pertanto, pur manifestando perplessità in ordine all'interpretazione, da


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parte dei competenti organi dell'Università, della disciplina di cui agli artt. 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, non ritiene di dover adottare ulteriori provvedimenti, avendo comunque il professor Borruso rinunciato agli incarichi che potevano dare adito a fattispecie di violazione della richiamata normativa.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

MORONI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
con nota del MURST del 26 ottobre 2000, si è disposto che l'accesso ai corsi di specializzazione medica di cittadini non comunitari sia consentito solo in relazione a posti in soprannumero (a differenza, ad esempio, dei cittadini comunitari, che concorrono ai posti ordinari, a parità di condizioni con i cittadini italiani);
la norma cui fa riferimento la nota del MURST è l'articolo 1, comma 7, della legge 4/99, che prevede la possibilità che le scuole di specializzazione mediche ammettano - in soprannumero, appunto - stranieri non comunitari dotati di borsa di studio del Governo del proprio Paese;
mentre quest'ultima disposizione non contraddice il Testo unico sull'immigrazione e il suo Regolamento di attuazione, giacché non esclude che sia consentito l'accesso in altri casi e ad altre condizioni, la nota del MURST va contro il disposto dell'articolo 39, comma 5, Testo unico, che consente l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a tutti gli stranieri titolari di determinati permessi di soggiorno ovvero regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di titolo di studio conseguito o riconosciuto in Italia;
i corsi cui fa riferimento l'articolo 39 del Testo unico sull'immigrazione non sono solo quelli di laurea, ma - come chiarito dal comma 2 dello stesso articolo 39 - tutti i corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 341/90. Sono cioè inclusi i corsi di specializzazione;
l'impostazione dettata dal Testo unico sull'immigrazione, che consente l'accesso (a parità con i cittadini italiani) ai corsi di specializzazione per lo straniero soggiornante in Italia nelle condizioni appena menzionate, si ritrova, per altro, nelle disposizioni sulle immatricolazioni di studenti stranieri diramate dallo stesso MURST in data 8 giugno 2000 (Prot. 2612). In quell'ambito, però, viene trattato, per quanto riguarda le scuole di specializzazione, solo il caso delle scuole non mediche;
la nota MURST del 26 ottobre 2000 sembra colmare la lacuna, in un modo, però che contraddice la disposizione del Testo unico, richiedendo, anche allo straniero di cui al comma 5 dell'articolo 39 del Testo unico, di dimostrare la disponibilità di borsa di studio del proprio Governo;
la Commissione affari costituzionali, in sede di definizione del parere sul Documento programmatico triennale sull'immigrazione il 28 febbraio 2001 ha raccomandato che «si esamini la possibilità di correggere le disposizioni adottate con nota del MURST del 26 ottobre 2000 in base alle quali l'accesso ai corsi di specializzazione medica di cittadini non comunitari è autorizzato solo in relazione a posti in soprannumero, perché contraddice l'articolo 39, comma 5, del Testo unico, che consente l'accesso ai corsi universitari, compresi quelli di specializzazione, degli stranieri titolari di determinati permessi di soggiorno, ovvero regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di titolo di studio conseguito o riconosciuto in Italia» -:
quali iniziative intenda assumere affinché siano corrette le disposizioni contenute nella citata Nota del 26 ottobre 2000, e siano, all'occorrenza, riaperti i termini per l'accesso di cittadini non comunitari alle scuole di specializzazione


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medica, in tutti i casi in cui essi siano stati esclusi in base alle disposizioni suddette.
(4-34428)

Risposta. - Nell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde, l'interrogante esprime il proprio dissenso in merito alle disposizioni impartite da questo Ministero, con nota del 26 ottobre 2000, per l'accesso ai corsi di specializzazione medica di cittadini non comunitari. Al riguardo si fa presente quanto segue.
In via preliminare, si ritiene opportuno ribadire che il D.Lgs. n. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, che nell'articolo 39, contiene disposizioni di carattere generale sull'accesso ai corsi universitari, nel comma 5 stabilisce che è comunque consentito l'accesso, a parità di condizioni con gli studenti italiani, «agli stranieri titolari di carta di soggiorno ...» che, provenienti da paesi extracomunitari, intendano accedere ai corsi universitari, purché in possesso di titoli di studio superiore conseguito in Italia, o se conseguito all'estero, equipollente.
Dalla lettura della norma citata, che contiene riferimenti al precedente comma 4 sull'accesso all'istruzione universitaria, emerge chiaramente che i destinatari delle disposizioni medesime sono gli studenti che risiedono stabilmente in Italia e che intendano iscriversi ai corsi universitari e non post-laurea, essendo in possesso dei titoli di istruzione secondaria di II grado: per tale categoria di studenti è prevista la parità di condizioni con gli studenti italiani, e quindi la possibilità di accedere ai corsi universitari, a prescindere dalla disponibilità dei posti indicata dalle università e dalle altre procedure poste in essere dai Ministeri competenti.
Si fa presente, peraltro, che tale interpretazione è condivisa dai competenti Ministri della Sanità e degli Affari Esteri.
In relazione a quanto sopra, il Ministero ritiene, come già espresso nella nota in argomento, che la materia della formazione post-laurea è disciplinata per i laureati in medicina extracomunitari dalla norma speciale contenuta nell'articolo 7 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, che prevede esplicitamente le condizioni e le modalità secondo le quali il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e della Sanità, può autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere in soprannumero i predetti laureati che siano destinatari di borse di studio dei governi dei rispettivi paesi o di altre istituzioni accreditate, ma comunque al di fuori del novero delle borse di studio che sono erogate sui fondi del Ministero della Sanità, ovvero del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica a carico del fondo sanitario nazionale.
Tra l'altro, è stato precisato da parte degli organi di controllo che le borse di studio previste, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 257 del 1991, in base alla programmazione del fabbisogno degli specialisti per il sistema sanitario italiano, devono essere riservate a cittadini italiani, configurandosi anche un profilo di responsabilità contabile qualora si procedesse secondo l'interpretazione estensiva della norma a favore di altre categorie.
Per completezza di informazione, si comunica che l'argomento è stato oggetto di una audizione alla Camera presso la VII Commissione Cultura, svoltasi in data 16 gennaio 2001, nel corso della quale il Sottosegretario Guerzoni ha espresso le considerazioni svolte nella presente nota.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

MORSELLI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il compenso ai componenti delle commissioni tributarie giunge troppo spesso con notevole ritardo;
considerato che questo comprende anche il rimborso delle spese vive sostenute dai giudici tributari per ritirare e depositare le sentenze, spesso in province diverse da quelle di residenza;


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a tutt'oggi deve essere ancora riconosciuto il saldo 1999 e tutto il 2000 -:
se sia al corrente della situazione e quale sia la sua opinione in merito;
i motivi che abbiano causato questo grave ritardo;
quali urgenti provvedimenti intenda adottare per normalizzare la situazione;
quali provvedimenti intenda altresì adottare perché non si abbiano più a verificare questi cronici ritardi.
(4-34174)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta il ritardo con il quale giungerebbe il compenso ai componenti delle commissioni tributarie.
Al riguardo, la Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale ha preliminarmente precisato che i compensi di cui trattasi vengono di regola erogati nell'anno successivo a quello in cui è maturato il diritto alla loro percezione, in quanto l'attuale procedura relativa alla predisposizione del decreto interministeriale che ne determina l'ammontare viene perfezionata alla fine dell'esercizio finanziario di competenza.
Pertanto, all'inizio dell'anno successivo a quello cui i compensi si riferiscono, le Segreterie delle Commissioni tributarie avanzano le richieste di fondi che, pur se effettuate a consuntivo in quanto relative a ricorsi definiti, subiscono spesso delle rideterminazioni da parte degli stessi Consessi.
Per quanto concerne l'anno 1999, il fabbisogno rappresentato dai predetti Consessi ha superato l'impegno previsto per la copertura dell'onere derivante dal decreto interministeriale suindicato, per cui il soppresso Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha chiesto una integrazione di fondi in termini di competenza e di cassa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Tale Dicastero (con nota n. 91157 del 16 gennaio 2001) ha comunicato l'impossibilità di aderire a detta richiesta in quanto per i citati compensi non era possibile «procedere con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine né con il ricorso al prelevamento dal fondo per le spese impreviste».
Lo stesso Ministero ha poi precisato che potevano essere invece utilizzate a tal fine, nell'esercizio 2001, le disponibilità del capitolo 1574 (ex 3450) relativo alle «Spese per il funzionamento delle Commissioni tributarie», di competenza del Dipartimento per le politiche fiscali, attualmente gestito dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.
Si è, quindi, provveduto ad emettere ordini di accreditamento a favore di tutte le Commissioni tributarie affinché venissero erogate, a saldo, le competenze dovute ai giudici tributari per l'anno 1999.
Relativamente all'anno 2000, la competente Direzione Generale ha comunicato di essere in attesa di ricevere il decreto interministeriale, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, con il quale si è provveduto a determinare i compensi dovuti ai citati magistrati tributari.
Pertanto, al fine di ovviare ai lamentati ritardi nella corresponsione dei compensi in parola, l'Amministrazione finanziaria non mancherà di porre in essere ogni possibile intervento per rendere più adeguate le previsioni degli oneri relativi ai ripetuti compensi nonché per una più rapida liquidazione dei medesimi.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

ROTUNDO, STANISCI, MASTROLUCA, ROSSIELLO e RAVA. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
il CNAM (Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale) nella riunione del 19-20 dicembre 2000 ha espresso il parere consultivo di sua competenza approvando con emendamenti il testo ministeriale riguardante il «Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508»;


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il ministero dell'università ha inviato al Consiglio di Stato, per le determinazioni di competenza, un testo di «Regolamento» difforme da quello sottoposto al parere del CNAM e per di più stravolto per l'aggiunta dell'articolo 4 che regolamenta gli Istituti superiori per le industrie artistiche, in netto contrasto con le altre istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 1 della legge n. 508/99 e allo spirito e all'articolato unitario della riforma;
i componenti del CNAM, organo consultivo eletto democraticamente dai docenti delle istituzioni artistiche riformate e competente a esprimere pareri sostenuti dal consenso unanime delle istituzioni artistiche stesse, in segno di protesta per la mancata considerazione del proprio testo si sono autosospesi;
l'atto del ministero lede lo spirito dell'alta cultura sancito per Costituzione e per legge e respinge le aspettative dei docenti e degli studenti che rivendicano legittimamente il pari grado culturale e organizzativo-regolamentare con le istituzioni universitarie -:
se il Ministro non ritenga di dover recepire le indicazioni fornite dal CNAM rasserenando così i docenti e gli studenti delle istituzioni artistiche italiane.
(4-34322)

Risposta. - In riferimento al su indicato atto di sindacato ispettivo, si rappresenta quanto segue.
Il parere del CNAM, cui fanno testuale riferimento gli interroganti, è stato disatteso in ragione della necessità di evitare modifiche terminologiche, relative agli organi ed ai percorsi di studio mutuati direttamente dall'università, suscettibili di determinare confusione tra i comparti, peraltro in netto contrasto con lo spirito e la lettera della legge n. 508/99 che espressamente dispone l'istituzione di uno specifico comparto per l'alta formazione artistica e musicale.
La particolare disciplina dettata per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (in tutto quattro) trova giustificazione nella singolare loro natura di istituzioni sperimentali direttamente collegate per i contenuti formativi, all'industria artistica presente sul territorio.
D'altro canto proprio il rappresentante degli I.S.I.A nel CNAM ha più volte sollecitato questa Amministrazione a nome di tutti e quattro i Direttori gli Istituti su menzionati, ad introdurre specifiche norme, tese a salvaguardare un modello organizzativo che ha dato risultati eccellenti.
Non risulta infine a questo Dicastero che i componenti del CNAM si siano autosospesi in segno di protesta.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

RUSSO. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 23 dicembre 1999, n. 488 articolo 30, comma 11, pone a carico degli uffici competenti la comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale e fino alla data della comunicazione non sono dovute sanzioni ed interessi per effetto della nuova determinazione delle rendite catastali;
una precedente interrogazione parlamentare tendeva ad uniformare, come si ritiene opportuno, sulla scorta del principio che alcuna sanzione devesi irrogare per effetto di inadempienze della pubblica amministrazione, la rapida definizione di «Ufficio competenti» in «Uffici comunali competenti»;
ciò che si rende maggiormente necessario se si considerino i lunghi e costosi tributi per i cittadini costretti a improntare liti con gli enti impositori (comuni e fisco) nonché con l'ufficio catastale per dimostrare, tramite sospensione degli avvisi di accertamento, il possesso dei requisiti della normativa introdotta;
sulla questione sollevata con l'interrogazione circa le sanzioni e gli interessi, la stampa nazionale accreditata ha largamente


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trattato le problematiche emergenti dalle notifiche facendo rilevare che molti cittadini sono venuti a conoscenza della rendita catastale definitiva solamente grazie agli avvisi di accertamento dei comuni;
la legge 8 giugno 1990, n. 142 pone per i comuni tra l'altro, l'esigenza di definire nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati);
in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 il Dipartimento del territorio del ministero delle finanze con protocollo Div. XI/1287 ha definito con l'Associazione, nazionale comuni italiani (Anci) un accordo per l'identificazione degli immobili soggetti ad Ici costituendosi come istituzione di riferimento per la gestione dell'imponibile Ici;
la legge 23 dicembre 1996, n. 662 articolo 3 commi 58-153-154 prescrive l'aggiornamento del catasto e la sua gestione unitamente a province e comuni (gestione unitaria);
le amministrazioni locali per la rapida definizione delle attività Ici ed in particolare del recupero dell'imposta, possono sottoscrivere recependo i princìpi sanciti nel decreto ministeriale 19 luglio 1993, n. C5/93/568, un protocollo d'intesa con il ministero delle finanze, disciplinate, tra l'altro, la formazione dell'anagrafe fiscale delle unità immobiliari urbane da comunicare ai soggetti intestatari come già contemplato negli articoli 2 punto 6 ed all'articolo 9 dei prototipi di protocollo d'intesa già predisposti dall'amministrazione finanziaria -:
quali iniziative si intendano assumere rapidamente al fine di invitare le amministrazioni comunali ad operare legittimamente, mediante tale protocollo, comunicando così ai contribuenti le rendite catastali definitive ottemperando alle disposizioni del novellato articolo 30 della legge n. 488 del 1999 favorendo una snella definizione delle pendenze dei cittadini in fase di applicazione dell'imposta Ici senza il peso di sterili contestazioni ai danni dei cittadini ma anche delle casse comunali.
(4-28440)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante in relazione agli istituti di collaborazione presenti nelle convenzioni stipulate fra l'Agenzia del Territorio ed i Comuni, chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere per incentivare l'utilizzo dello strumento convenzionale, soprattutto al fine di comunicare agli utenti la rendita catastale, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Al riguardo, l'Agenzia del Territorio ha precisato che l'istituto convenzionale ha avuto notevole applicazione. Infatti, sono previste, complessivamente, 487 convenzioni tra Agenzia ed Enti locali, rappresentativi di una popolazione di oltre 21 milioni di abitanti, la maggior parte delle quali sono attualmente già operative.
Per quanto concerne la comunicazione agli utenti delle rendite catastali secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, la predetta Agenzia ha specificato che, al riguardo, le dipendenti strutture sono state invitate a farsi parte attiva per sviluppare le attività finalizzate al tempestivo perfezionamento degli adempimenti connessi alle comunicazioni in argomento. In ogni caso, le indicazioni relative ai procedimenti di notifica saranno recepite negli accordi di attuazione convenzionali che generalmente vengono predisposti all'inizio della programmazione annuale delle attività.
Inoltre, è opportuno rilevare che i rapporti di collaborazione con i Comuni aventi la finalità di porre a conoscenza dei contribuenti le variazioni dei redditi iscritti in catasto, possono ovviamente svolgersi proficuamente anche successivamente alla entrata in vigore dell'articolo 74 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, che ha in parte abrogato il richiamato articolo 30, comma 11, della legge n. 488 del 1999.
L'Agenzia del Territorio ha, infine, specificato che la procedura informatizzata per


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le notifiche delle rendite catastali è in corso di analisi e di realizzazione in una versione innovativa.
Il rilascio di detta procedura avverrà entro giugno 2001 e porterà notevoli benefici al contribuente. Infatti, mediante tale applicazione informatica sarà possibile effettuare, con una unica comunicazione ai singoli soggetti, la notifica delle variazioni della rendita catastale, con un notevole risparmio di tempo e di spesa per l'Agenzia del territorio.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

SANTANDREA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
sembra che lo scorso aprile il Ministro degli esteri yugoslavo Zivadin Jovanovic abbia inviato una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, per segnalare la catastrofe ecologica conseguente alla aggressione da parte delle forze NATO contro la Federazione di Yugoslavia;
la distruzione giornaliera degli stabilimenti di industrie chimiche, petrolchimiche e farmaceutiche, da parte degli aggressori NATO, nelle immediate vicinanze di città come Belgrado, Novi Sad, Pristina, Pancevo, Subotica, Smederevo, Cacak, Krusevac, rilascia enormi quantità di sostanze pericolose che possono compromettere la vita delle persone, oltre purezza di aria e suolo;
i bombardamenti degli stabilimenti di industrie chimiche a Belgrado, Pancevo e Novi Sad, da cui è derivato il rilascio di grandi quantità di ammoniaca e di petrolio, oltre ad aver causato l'incendio di riserve di sostanze chimiche usate per l'industria della plastica e dei fertilizzanti, portando alla formazione di nuvole di gas velenoso, hanno costretto migliaia di cittadini yugoslavi a cercare assistenza medica per le intossicazioni;
i bombardamenti di raffinerie di petrolio a Novi Sad, Belgrado e Pancevo hanno causato una spargimento di petrolio nel Danubio lungo svariati chilometri, che sta seriamente danneggiando la flora e la fauna di questa via d'acqua interna e del Mar Nero, a livello ecologico, economico, turistico;
grandi fiumi europei come il Danubio e la Sava, sono in pericolo tanto quanto il Mar Nero, l'Adriatico e l'intero Mediterraneo;
il bombardamento di infrastrutture sulla costa e lo scarico di materiali nocivi ha già seriamente danneggiato le acque e le coste dell'Adriatico;
i gasi incendiari rilasciati in oltre 700 missioni compiute dagli aerei NATO dalle basi di terra e dalle portaerei nell'Adriatico e nel Mediterraneo, associati alle tonnellate di esplosivi ad alto potenziale usati dagli aggressori, danneggiano la fascia di ozono, causano inquinamento permanente del suolo, dei terreni coltivati, delle vie d'acqua ed imprevedibili danni all'intera popolazione, flora, fauna, non solo in Yugoslavia, ma nell'intera Europa sud-orientale e nell'intero bacino del Mediterraneo;
le continue aggressioni ed i sempre più frequenti casi di caduta di bombe nei territori di numerosi paesi confinanti come Bulgaria, Macedonia, Bosnia, Lago di Garda, mar Adriatico, accrescono il rischio di produrre irreparabili danni ambientali e continue perdite civili -:
se i fatti sopra riportati rispondano a verità;
se non si intenda predisporre un gruppo di lavoro per valutare, entro breve termine, l'ammontare dei danni ambientali provocati dagli eventi bellici sul territorio italiano ed in particolare sulla costa Adriatica;
se non si ritenga opportuno adottare tutte le misure necessarie per mettere immediatamente fine all'aggressione NATO e per prevenire molto più serie


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conseguenze all'ambiente e alla sicurezza delle persone nel nostro Paese, nel bacino del Mediterraneo ed in tutta Europa.
(4-24175)

Risposta. - I quesiti delicati e importanti oggetto dell'interrogazione erano stati sollevati anche nel corso di un'audizione, che si è svolta il 20 gennaio, in III Commissione Affari Esteri e Comunitari, sull'argomento «effetti prodotti dalle armi ad uranio impoverito utilizzate nel corso della crisi in Kosovo». In sostanza si chiedono notizie sulle conseguenze ambientali degli eventi bellici in Kosovo, con particolare riferimento all'Italia.
Già il ministero della difesa ha risposto recentemente alla Camera e al Senato a interrogazioni sull'utilizzo di uranio impoverito da parte delle nostre forze armate e durante la guerra del Kosovo.
La conferma che le forze armate italiane non impiegano, non dispongono e non prevedono di acquisire munizionamento all'uranio impoverito e la stessa spiegazione dell'entità delle misure di sicurezza contro i rischi di inquinamento ambientale che sono state adottate in maniera significativa dalle forze militari italiane in Kosovo sottolineano la necessità di un'indagine più approfondita sulle conseguenze che l'utilizzo delle armi ad uranio impoverito può provocare.
Il ministero della difesa ha illustrato le misure adottate preventivamente in Kosovo dai soldati italiani. Ogni unità dispone di nuclei specializzati, denominati NBC, che svolgono operazioni di monitoraggio ambientale e di bonifica di aree pericolose nonché di protezione e decontaminazione personale e del materiale. Sono stati successivamente inviati in zona esperti fisici del CISAM (Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari) che hanno verificato con sofisticate metodiche di laboratorio i risultati delle attività svolte dai nuclei NBC. L'insieme di queste misure e controlli indicherebbe che il livello di inquinamento radioattivo, nelle aree di operazioni in cui opera il nostro personale militare, è al di sotto dei limiti previsti dalla normativa del 1995.
Utilizzare nuclei specializzati per controllare l'inquinamento e la radioattività da uranio fa pensare, anche in questo caso, alla necessità di conoscere di più gli effetti che l'uranio ha sull'ambiente. Del resto, durante il dibattito recentemente svoltosi al Senato, in occasione della discussione dell'interrogazione parlamentare, è stato citato un dato sperimentale particolarmente preoccupante: un campione di terreno raccolto da un volontario è stato analizzato in un laboratorio italiano e la presenza rilevata di U238 è risultata 1.000 volte superiore ai valori presenti in natura.
Ulteriori conferme sono arrivate dall'audizione informale svoltasi alla Commissione Esteri della Camera. Il funzionario tecnico della Divisione armamenti terrestri della Difesa ha ammesso i rischi connessi alla tossicità chimico-fisica dell'uranio impoverito, soprattutto per le polveri di ossido di uranio che si disperdono dopo l'esplosione e che restano pericolose anche per molti anni. A conferma di queste affermazioni il funzionario ha consegnato parte del manuale che la Nato ha distribuito ai propri soldati con alcune indicazioni di comportamento. Ciò conferma l'utilità di una verifica ampia e approfondita sul «terreno» dell'utilizzo (drammatico) delle armi.
La relazione «The Kosovo Conflict; consequences for the environment & human settlements» (UNEP-UNCHS, Ginevra, ottobre 1999) redatta dalla Balkans Task Force (BTF), costituita da esperti internazionali dell'United Nations Environment Programme (UNEP) e dell'United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS), con un finanziamento dell'Italia in corso di erogazione di 40.000 US$ proprio dal ministero dell'ambiente, riferisce i risultati dell'indagine, svolta dalla BTF per valutare le conseguenze ambientali causate dal conflitto nelle aree della Repubblica Federale Yugoslava soggette ai bombardamenti aerei della Nato.
Le indagini si sono concentrate nelle aree maggiormente soggette ai bombardamenti Nato ed hanno evidenziato la presenza di zone particolarmente inquinate dette hot spots, i siti coincidono con le aree industriali vicine alle città di Pancevo,


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Kraguijevac, Novi Sad e Bor. È stato, anche, valutato lo stato di salute ambientale del Danubio e il tasso di inquinamento derivante dall'utilizzo di ingenti quantità di ordigni bellici, in particolare quelli costituiti da Uranio impoverito. I risultati confermano «effetti» preoccupanti:
a) le azioni belliche che hanno causato il maggior danno ambientale hanno interessato le industrie petrolchimiche, industrie chimiche di prodotti plastici e di fertilizzanti e centrali elettriche ubicate nelle località già citate di Pancevo, Kraguijevac, Novi Sad e Bor;
b) le emissioni di gas nocivi, particolarmente biossido di zolfo, monossido di carbonio, diossina, fosgene e idrocarburi policiclici aromatici derivanti dalla combustione di prodotti del petrolio e composti utilizzati per la produzione della plastica (es. cloruro di vinile), hanno causato l'evacuazione della popolazione residente nei pressi delle aree bombardate ed il ricovero di alcuni intossicati;
c) gli sversamenti dei composti chimici, accidentali e volontari, hanno, in molti casi, seriamente contaminato il terreno, la falda acquifera, i sedimenti e le acque dei canali di scolo che dai centri industriali confluiscono nel Danubio o in suoi immissari, causando un inquinamento di tipo acuto che si è sommato all'inquinamento cronico sviluppatosi precedentemente agli eventi bellici;
d) i primi dati sembrano non indicare un significativo aumento del tasso di inquinamento del Danubio connesso agli eventi bellici, anche se si segnala il rischio di diffusione degli inquinanti e dei loro effetti nocivi a partire dalle aree fortemente inquinate, le hot spots;
e) la numerosità delle incursioni aeree fa ritenere che nelle aree bombardate sussista il rischio ambientale derivante dalla presenza nel terreno e nelle acque di residui di esplosivi, quali il TNT (2, 4, 6 trinitrotoluene) e suoi composti di degradazione;
f) un analogo rischio incombe anche sui fondali adriatici utilizzati dagli aerei Nato per l'affondamento di ordigni (jettison areas). Infatti, nonostante le attività di bonifica svolte dai Cacciamine della Marina Militare Italiana e della Nato, una quantità incognita di ordigni giace ancora sui fondali. Questa circostanza è confermata dal rinvenimento di bombe Nato nelle reti di operatori della pesca anche dopo la conclusione delle prime operazioni di bonifica, il 30 agosto 1999;
g) è probabile che possa essersi verificato un inquinamento causato dall'utilizzo di ordigni la cui ogiva è costituita da uranio impoverito U238 (contenente cioè lo 0,2 per cento dell'isotopo radioattivo U235). Questa ipotesi non è, ancora, confermata da dati di campagna poiché non sono note le quantità e il luogo di utilizzo di questi ordigni.

Tornando alla questione dell'uranio impoverito, recentemente è stato pubblicato anche in Italia un volume «Il metallo del disonore» nel quale si riportano i risultati di studi e di ricerche a dimostrazione del fatto che le armi all'uranio impoverito non sono solo mortali per i propri obiettivi, ma sono anche pericolose per le persone che le maneggiano e per l'ambiente attuale e futuro del nostro pianeta. È stato raccolto materiale per descrivere gli effetti dell'estrazione dell'uranio e del deposito di rifiuti radioattivi nelle terre dei nativi americani, l'impatto dei test nucleari sulle popolazioni del Pacifico del sud e sui veterani statunitensi, gli effetti sulle persone che vivono in prossimità di reattori nucleari, gli effetti dell'uso di Uranio impoverito nella Guerra del Golfo sugli abitanti di quei paesi. Secondo gli autori è necessario che in tutte queste aree vengano compiuti ulteriori studi affiancati da ricerche sulle conseguenze cliniche e ambientali nelle aree circostanti i centri di sperimentazione e gli impianti di produzione militare, sia per i pericoli connessi nel lungo periodo all'esplosione di armi con uranio impoverito sia per gli effetti tossici più immediati. Nelle scorse settimane, è stato chiesto all'A.N.P.A. una informativa dettagliata su:
tempi e modalità dell'acquisizione delle fonti della documentazione scientifica


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già disponibili a livello nazionale ed internazionale, sia su rischi di tossicità sia su eventuali rischi di contaminazione radioattiva;
tempi e modalità della conclusione di ricerche in corso e della realizzazione di eventuali nuovi studi;
disponibilità ed esigenze, connesse alla collaborazione dell'ANPA a verifiche sul terreno per la valutazione dei danni alla salute e all'ambiente e per accertare il grado di inquinamento radioattivo, in cooperazione ed accordo con i Governi locali e con le autorità militari e sanitarie;
dati esistenti ed eventuali esigenze per una verifica di eventuali effetti nel territorio italiano dell'uso di armi ad uranio impoverito nel corso della crisi del Kosovo.

L'ANPA, pur non escludendo la diffusione in aria e la successiva contaminazione di individui e matrici ambientali da parte di particelle di uranio impoverito a seguito dell'impiego bellico, asserisce che uno dei fenomeni più rilevanti riguardo l'uranio è la penetrazione dei proiettili con uranio in materiali ad alta densità, e il conseguente aumento della temperatura del penetratore con possibili fenomeni di sublimazione e di ossidazione. Per una compiuta valutazione delle conseguenze dei fenomeni di impatto, è necessaria la conoscenza dei dati sperimentali.
Se veramente vogliamo conoscere quello che sta accadendo e che accadrà in Kosovo dobbiamo vedere quello che succede in Irak, dove munizionamento all'uranio impoverito è stato utilizzato.
Dati ufficiali degli USA mostrerebbero che la ricaduta sul terreno a seguito della diffusione in aria dell'uranio impoverito dopo un impatto, sarebbe limitata per la gran parte (90 per cento) a poche decine di metri, circa 50. Ciò porterebbe ad escludere ripercussioni sul territorio italiano a seguito degli eventi bellici balcanici. Il trasporto ambientale dell'uranio in acqua dipende invece dalle condizioni di ossidazione dei penetratori o dai frammenti di essi rimasti sul terreno.
Le conseguenze dell'eventuale inalazione o ingestione di uranio sono state, peraltro, studiate, in termini di dose agli individui per unità di quantità di radioattività malata o ingerita, nella letteratura scientifica internazionale (International Commission for Radiological Protection); va in proposito ricordato che delle valutazioni sono state costantemente recepite nelle direttive europee di radioprotezione, e da ultimo, nella Direttiva 96/99/EURATOM.
Rilevata la copiosità di fonti sull'argomento che vanno attentamente studiate ed analizzate con cautela perché non tutte appaiono possedere la necessaria elevata caratterizzazione sotto il profilo tecnico-scientifico, l'ANPA richiede un breve tempo per l'esame di tali fonti.
Appena possibile sarà resa nota la relazione dell'ANPA, tanto più se il Parlamento promuoverà atti di indirizzo o norme sulla materia.
In III Commissione permanente Affari Esteri e comunitari, il 26 gennaio, è proseguito l'esame del provvedimento A.C. 6466 «Partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica». È stato approvato un emendamento, proposto dal relatore, che istituirebbe un fondo di 4 miliardi di lire per le attività di monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative di cui alla legge in discussione. Il Ministro dell'ambiente dovrebbe disporre le attività di monitoraggio avvalendosi del sistema ANPA-ARPA e di altri istituti pubblici di ricerca. Il piano di monitoraggio dovrebbe essere curato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.
È auspicabile che la norma sia rapidamente valutata, con un precipuo impegno a seguire l'attuazione tempestiva. Si conferma anche la disponibilità a promuovere una commissione tecnico-scientifica o a costituire un G.d.L. misto (ANPA-Forze Armate) come è stato proposto in un precedente ordine del giorno alla Camera o al Senato durante la seduta del 28 gennaio.


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In relazione alla raccolta di altri elementi e alla promozione della ricerca sul campo, si ritiene utile che in futuro si valutino anche le soluzioni più radicali: studiare delle norme specifiche sull'uranio impoverito o mettere al bando l'uranio impoverito perché sostanza inumana inserendola tra le sostanze in allegato alla Convenzione di Parigi, firmata e ratificata dall'Italia, Chemical weapons convention, avviando preliminarmente l'acquisizione di una solida base scientifica comprovante la pericolosità dell'uranio impoverito.
Si aggiunge che il 27 gennaio 2000 è stata convocata, presso il ministero delle politiche agricole e forestali una riunione dell'unità di crisi che aveva operato durante la guerra in Kosovo.
La Marina Militare ha annunciato di avere iniziato, a seguito del ritrovamento di ordigni da parte di pescherecci operanti nell'alto e medio Adriatico, attività di ricerca anche al di fuori delle aree di sgancio, già oggetto di precedenti bonifiche.
Nel corso delle operazioni di ricerca, ancora in atto, in un'area denominata «Profeta» sono stati localizzati 8 ordigni bellici, di cui 5 appartenenti alla seconda guerra mondiale. Le attività di ricerca, iniziate il 13 maggio 1999, proseguono tuttora con 5 unità cacciamine della Marina Militare permanentemente dislocate in Adriatico.
Relativamente all'attività di pesca a strascico e sulla base degli elementi disponibili, si ha motivo di ritenere che il livello di rischio sia da ritenere analogo a quello precedente la guerra nel Kosovo ma che le probabilità di ulteriori rinvenimenti di ordigni nelle reti dei motopesca non siano da escludere. Si tratta, tuttavia, di circostanze i cui rischi potranno essere agevolmente evitati attuando quelle misure di sicurezza recentemente aggiornate, da adottare in caso di rinvenimenti di ordigni.
Nel frattempo le operazioni di ricerca e di bonifica proseguiranno anche in altre aree dell'Adriatico, fino a quando sussisteranno sospetti circa la presenza di ordigni che possano costituire pericolo per le attività di pesca.
A questo riguardo si segnala anche che, nel dicembre del 1997, il ministero dell'ambiente ha affidato all'Istituto Centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) uno studio denominato A.C.A.B. (Armi Chimiche Affondate e Benthos). Obiettivo dello studio era la verifica della distribuzione, dello stato di conservazione e delle conseguenze per gli ecosistemi marini della presenza sui fondali del basso Adriatico di residuati bellici, principalmente caricati con aggressivi chimici.
Sino agli anni 70 la pratica corrente di smaltimento di munizionamento militare obsoleto era l'affondamento in mare. Molti residuati del secondo conflitto mondiale sono stati affondati, in particolare nelle acque del basso Adriatico. L'affondamento veniva disposto dalle autorità competenti secondo criteri che contemplavano profondità e distanza dalla costa e avvalendosi di mezzi militari e civili. In molti casi non sono risultati disponibili dati sui siti di affondamento e sulla natura e quantità del materiale affondato.
In Puglia tra il 1946 e il 1997 si sono verificati 236 casi di ospedalizzazione causata da esposizione a fuoriuscite da ordigni a carica chimica affondati (5 casi hanno avuto esito letale).
Lo studio ACAB è ormai completato e, in attesa della sua definitiva pubblicazione, posso anticipare primi elementi.
L'area prescelta per lo studio in campo è un tratto di mare di estensione pari a dieci miglia nautiche situato a circa 35 miglia al largo del porto di Molfetta (BA).
Si sarebbe accertata la presenza sui fondali del basso Adriatico di numerosi ordigni con caricamento costituito da aggressivi chimici, in totale sarebbero state individuate 24 diverse sostanze costituenti il «caricamento speciale», di queste 18 sarebbero persistenti e in grado di esercitare effetti nocivi per l'ambiente.
Nell'area pilota sarebbero stati individuati 102 bersagli. I campioni prelevati, acqua, sedimento e pesci, sono stati sottoposti a quattro diverse tipologie di analisi che indicherebbero la sussistenza di danni e rischi per gli ecosistemi marini determinati da inquinanti persistenti rilasciati dai


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residuati corrosi. Le analisi avrebbero rilevato tracce significative di arsenico e derivati dell'iprite e la sussistenza di condizioni di sofferenza nei pesci attribuibili alle sostanze fuoriuscite dai residuati bellici.
Sono stati effettuati, inoltre, degli studi bibliografici sugli effetti dannosi del TNT e dei suoi derivati su organismi viventi di acqua dolce, salmastra a marina mantenuti, per un preciso periodo di tempo, in un ambiente a concentrazione nota di composto.
I risultati bibliografici noti attestano che il TNT e i suoi derivati sono tossici per organismi viventi in ambienti acquatici. Il danno si riscontra in organismi appartenenti a tutti i livelli trofici e può essere sia di tipo acuto che cronici.
I primi risultati di tipo sia sperimentale che bibliografico giustificano alcune preoccupazioni in merito all'estensione e alla valenza ecologica dell'inquinamento.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Nicola Fusillo.

SELVA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
qualche mese fa l'Università Ca' Foscari di Venezia aveva istituito un bando d'iscrizione alla scuola Interateneo di specializzazione (Sis);
quando si erano iscritti agli studenti era stato garantito che solo gli abilitati Sis avrebbero avuto accesso ai prossimi concorsi;
successivamente è stato loro comunicato che potranno partecipare a tutti i futuri concorsi per l'insegnamento senza alcun titolo aggiuntivo oltre la laurea;
molti studenti sono stati indotti a iscriversi al corso indotti dalle promesse ufficializzate dal bando di concorso, ma allo stato delle cose non vi è neppure garanzia di essere inseriti all'interno della graduatoria permanente una volta conseguito con successo il diploma;
il corso è costato ai partecipanti oltre 5 milioni di lire -:
quali siano le ragioni dell'istituzione di questi corsi, quale la loro effettiva valenza formativa e quale il loro valore per concorrere ai prossimi posti a cattedra banditi dal Ministero.
(4-27640)

Risposta. - Con riferimento al su indicato atto di sindacato ispettivo, si fa presente che le problematiche segnalate dall'interrogante, relativamente alle Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, dovrebbero aver trovato soluzione con la prossima emanazione di un decreto interministeriale, che disciplinerà sia le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti presso le Scuole predette, sia la costituzione delle commissioni esaminatrici.
Questo Dicastero infatti, a seguito di numerosi incontri tra i propri rappresentanti e quelli del ministero della pubblica istruzione, ha già manifestato l'assenso sullo schema di decreto in argomento, da emanarsi sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-
ter, del D.L. 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modifiche nella legge 27 ottobre 2000, n. 306.
In particolare, il suddetto provvedimento, di cui è attualmente in corso l'
iter perfezionativo come disciplinato dall'articolo 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dispone, all'articolo 1, primo comma, che l'esame di Stato che si svolge al termine delle Scuole di specializzazione di cui alla legge n. 341/90, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124; esso inoltre consta di una prova scritta e di un colloquio.
Le questioni evidenziate nella presente interrogazione, concernenti non solo l'Università di Venezia Ca' Foscari (cui si fa diretto riferimento), ma la generalità degli Atenei, dovrebbero pertanto essere definitivamente


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risolte alla luce delle disposizioni da ultimo riportate.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

SIMEONE. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il volo Roma-Baghdad, che avrebbe dovuto consentire il trasferimento nella capitale irachena di due tonnellate di medicinali, in particolare antitumorali e anestetici, oltre che di medici, rappresentanti di organizzazioni umanitarie, giornalisti ed uomini d'affari interessati ad un maggior protagonismo nel nostro Paese nell'ambito di un complessivo piano di solidarietà, era stato inizialmente previsto per martedì 20 febbraio 2001 e, quindi, rinviato a venerdì 23 febbraio a causa del divieto opposto dalle autorità cipriote al sorvolo del proprio spazio aereo;
gli organizzatori avevano portato a conoscenza dell'iniziativa il Ministero degli affari esteri ed il Comitato sanzioni dell'ONU, fin dal 16 febbraio 2001, fornendo tutte le informazioni necessarie al riguardo;
risulta che il volo fosse stato autorizzato con nota del Ministero degli affari esteri trasmessa alle ore 20.12 del 22 febbraio 2001 all'aeroporto di Ciampino, che comunicava, fra l'altro, il piano di volo e l'avvenuta notifica del viaggio al Comitato sanzioni dell'ONU;
a poche ore dalla partenza, la mattina del 23 febbraio 2001, un fax spedito dal Ministero degli affari esteri alla direzione dell'aeroporto informava che «per sopravvenuti motivi ostativi» il volo non avrebbe potuto essere effettuato con alla compagnia moldava Mold Transavia, revocando così l'autorizzazione -:
in cosa siano consistiti i «sopravvenuti motivi ostativi» che hanno impedito il viaggio aereo;
se sulla decisione del Ministero degli affari esteri abbiano influito i durissimi attacchi sferrati poche ore prima dal presidente degli Stati Uniti nei confronti di Saddam;
se consideri coerente la decisione di impedire il volo con il declamato intento del Governo di adoperarsi per aiutare la popolazione civile irachena e per porre fine ai bombardamenti sull'Iraq.
(4-34319)

Risposta. - Il volo umanitario Roma-Baghdad, organizzato dalla IFC Worldwide Cargo, la cui partenza era prevista per il 23 febbraio scorso alle ore 11.00, non ha potuto avere luogo a causa della mancata autorizzazione da parte del Comitato Sanzioni dell'ONU.
Secondo quanto segnalato dalla nostra Rappresentanza Permanente presso l'ONU a New York, nel corso della notte precedente il volo, sono state infatti fornite, dallo stesso Comitato Sanzioni, informazioni secondo le quali la proprietà del vettore prescelto (la Compagnia Moldava «Mold Transavia») avrebbe già in varie occasioni utilizzato velivoli per il contrabbando di armi. La precedente attività illecita di tale compagnia ha costituito l'unica ragione ostativa all'effettuazione del volo, che è stato quindi sospeso.
Il Comitato Sanzioni, riconoscendo la natura umanitaria del volo, ha assicurato che avrebbe espresso parere favorevole qualora il volo fosse stato effettuato con un'altra compagnia aerea.
Questo episodio non incide tuttavia sull'impegno umanitario del Governo italiano a favore della popolazione civile irachena, che si esprime in iniziative concrete quali la ristrutturazione dell'ospedale Al-Nouman di Baghdad ed il prossimo rinnovo del Protocollo di Cooperazione Sanitaria con l'Iraq.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Ugo Intini.

STANISCI. - Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
nella riserva di Torre Guaceto, in provincia di Brindisi, domenica 28 novembre,


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gli attivisti del Wwf, hanno riscontrato in prossimità della foce del Canale Reale, la presenza di una sostanza scura ed oleosa. Nel brindisino, in questi giorni, infatti, è in atto la lavorazione delle olive con la conseguente produzione di olii;
da una prima e sommaria ricognizione, la sostanza individuata potrebbe derivare dalla conseguente lavorazione dell'olio in alcuni oleifici della zona che avrebbero potuto disattendere le leggi in materia di smaltimento delle acque di vegetazione -:
quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di bloccare tali gravissimi episodi per tutelare e salvaguardare la riserva marina di Torre Guaceto e per sollecitare gli organi preposti ad effettuare verifiche periodiche presso gli oleifici, onde evitare danni ambientali irreparabili.
(4-27426)

Risposta. - In merito all'interrogazione di cui all'oggetto, in primo luogo si rappresenta che si condividono le preoccupazioni espresse dall'interrogante in merito all'episodio di inquinamento «da apporto tellurico» verificatosi nell'area dell'AMP di Torre Guaceto e a tal proposito si ricorda che il ministero dell'ambiente ha attivato specifiche campagne di controllo e di verifica sul funzionamento degli impianti di depurazione, avvalendosi, al riguardo, della preziosa collaborazione del NOE e dell'Arma dei Carabinieri.
Si deve anche rammentare, però, che la responsabilità del funzionamento degli impianti e l'effettività nonché l'efficacia delle procedure depurative adottate rientrano attualmente, per effetto del processo di «decentramento amministrativo», nella specifica competenza delle Regioni e, per delega di queste agli Enti pubblici locali.
Il Dipartimento di prevenzione è stato interessato dalla A.S.L. BR/1 del problema dell'inquinamento del tratto di mare antistante la foce Canale Reale (Torre Guaceto) nella seconda decade del mese di novembre 1999.
Dai risultati analitici ottenuti, le acque antistanti la foce del Canale Reale risultano essere state interessate da un inquinamento di acque di vegetazione e di liquami di fogna, per un raggio di circa 200 metri circostante la foce.
Dalle indagini effettuate è emerso che le acque provengono dall'impianto depurativo, che recapita nel Canale Reale, asservito al Comune di Latiano, il quale, già al limite delle sue potenzialità per le sole acque reflue domestiche, è stato oggetto di sovraccarico per l'immissione abusiva di acque di vegetazione.
Contemporaneamente, è stata disposta su tutto il territorio provinciale, una vasta operazione di controllo presso gli stabilimenti esercenti l'attività di molitura delle olive, con particolare attenzione al Comune di Latiano.
Al momento sono 55 gli opifici controllati e, in particolare, nella zona di Latiano sono stati riscontrati illeciti amministrativi e penali; nello specifico è stato colto in flagranza di reato un opificio che immetteva nella rete fognaria cittadina le acque di rifiuto provenienti dalla lavorazione delle olive che, campionate ed analizzate, dimostravano nel contenuto in fenoli il superamento al limite fissato dal decreto-legge n. 152 del 1999.
In tale circostanza l'Ufficio Sanitario in questione redigeva informativa di reato con cui si chiedeva il sequestro dell'opificio stesso. Si precisa altresì che, in data 21 febbraio 2000 il Sindaco del Comune di Latiano, a seguito di segnalazione dell'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica di Mesagne, emetteva ordinanza di chiusura nei confronti dell'opificio summenzionato, perché riscontrato carente delle richieste condizioni igienico-sanitarie, nonché della relativa autorizzazione sanitaria prevista dall'articolo 2 della legge n. 283 del 1962.
Pertanto, la situazione risulta controllata dalle competenti autorità locali.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Nicola Fusillo.

STRADELLA. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel 1992 fu varata la riforma delle Commissioni Tributarie e si dava per certo


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che tutto ciò avrebbe determinato un migliore e più efficiente funzionamento della giustizia tributaria, insieme con l'accresciuta professionalità degli addetti ai lavori e conseguente maggiore soddisfacimento dei medesimi sotto il profilo economico;
purtroppo, per ciò che riguarda la questione delle indennità e dei mensili ai nuovi giudici, la situazione pare non solo peggiorata ma addirittura disastrosa;
infatti si lamenta, da parte di tutte le Commissioni, che non sia stato rispettato il principio del pagamento mensile degli emolumenti, ma che questi siano stati corrisposti con ritardi superiori all'anno;
in particolare soltanto lo scorso luglio sono stati corrisposti gli emolumenti relativi ai primi nove mesi del 1999 e soltanto pochi giorni fa è stato corrisposto il saldo del 1998, all'epoca pagato solo in parte;
attualmente rimangano insoluti gli ultimi tra mesi del 1999 e quanto maturato durante il presente anno;
detto ritardo appare ancora più grave se si considera che i giudici tributari, spesse volte, sostengono gravose spese di viaggio e di posteggio auto per raggiungere la sede di servizio al fine di partecipare alle udienze, visionare i fascicoli e depositare le sentenze;
tale negligenza nei pagamenti appare ancora più ingiustificata se si considera il crescente aumento delle entrate tributarie, di cui il Governo dà spesso notizia -:
quando verranno corrisposti ai giudici tributari gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi dell'anno 1999;
quando verranno corrisposti ai giudici tributari gli emolumenti maturati nel corso del corrente anno;
se tale ritardo nei pagamenti dipende anche dal mancato funzionamento del sistema informatico ministeriale, nel qual caso si chiede di conoscere quale provvedimenti in merito intenda prendere l'amministrazione delle finanze per ovviare ad un siffatto inconveniente.
(4-32077)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta il ritardo con il quale giungerebbe il compenso ai componenti delle commissioni tributarie.
Al riguardo, la Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale ha preliminarmente precisato che i compensi di cui trattasi vengono di regola erogati nell'anno successivo a quello in cui è maturato il diritto alla loro percezione, in quanto l'attuale procedura relativa alla predisposizione del decreto interministeriale che ne determina l'ammontare viene perfezionata alla fine dell'esercizio finanziario di competenza.
Pertanto, all'inizio dell'anno successivo a quello cui i compensi si riferiscono, le Segreterie delle Commissioni tributarie avanzano le richieste di fondi che, pur se effettuate a consuntivo in quanto relative a ricorsi definiti, subiscono spesso delle rideterminazioni da parte degli stessi Consessi.
Per quanto concerne l'anno 1999, il fabbisogno rappresentato dai predetti Consessi ha superato l'impegno previsto per la copertura dell'onere derivante dal decreto interministeriale suindicato, per cui il soppresso Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha chiesto una integrazione di fondi in termini di competenza e di cassa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Tale Dicastero (con nota n. 91157 del 16 gennaio 2001) ha comunicato l'impossibilità di aderire a detta richiesta in quanto per i citati compensi non era possibile «procedere con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine né con il ricorso al prelevamento dal fondo per le spese impreviste».
Lo stesso Ministero ha poi precisato che potevano essere invece utilizzate a tal fine, nell'esercizio 2001, le disponibilità del capitolo 1574 (ex 3450) relativo alle «Spese per il funzionamento delle Commissioni tributarie», di competenza del Dipartimento per le politiche fiscali, attualmente gestito dalla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale.


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Si è, quindi, provveduto ad emettere ordini di accreditamento a favore di tutte le Commissioni tributarie affinché venissero erogate, a saldo, le competenze dovute ai giudici tributari per l'anno 1999.
Relativamente all'anno 2000, la competente Direzione Generale ha comunicato di essere in attesa di ricevere il decreto interministeriale, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, con il quale si è provveduto a determinare i compensi dovuti ai citati magistrati tributari.
Pertanto, al fine di ovviare ai lamentati ritardi nella corresponsione dei compensi in parola, l'Amministrazione finanziaria non mancherà di porre in essere ogni possibile intervento per rendere più adeguate le previsioni degli oneri relativi ai ripetuti compensi nonché per una più rapida liquidazione dei medesimi.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

STUCCHI e SANTANDREA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
nella notte del 2 marzo 2000, di fronte a Pola, due miglia entro le acque croate, è affondato il motopeschereccio Ringo II;
l'affondamento dello scafo, che attualmente si trova a 43 mt. di profondità, dovuto ad una collisione con la petroliera maltese Ideal, ha comportato la morte di 4 persone, 2 tunisini e due cittadini di Lampedusa;
il motopeschereccio era partito dal porto di Rimini il pomeriggio precedente ed era di proprietà dei fratelli Calderoni, armatori romagnoli;
gli armatori, nonostante il mancato rientro, non hanno avvisato la capitaneria di porto fino alle ore 0.30 del successivo sabato;
i corpi di 3 dei quattro marittimi sono stati recuperati nei giorni successivi;
ancor oggi non è stato ritrovato il corpo del signor Maggiore Francesco Mario, cittadino di Lampedusa. La marina militare in un suo rapporto non esclude che il corpo del povero signore Maggiore sia ancora all'interno dello scafo affondato;
il recupero del natante, secondo un preventivo predisposto dalla Società Marine Consulting s.r.l. di Ravenna, comporterebbe una spesa di lire 400.000.000 di lire;
la famiglia del signor Maggiore ha chiesto l'intervento di tutte le autorità competenti, compresi i massimi livelli dello Stato, al fine di far eseguire il recupero dello scafo e, ove individuato il corpo del signor Maggiore, darne legittima sepoltura -:
se non ritenga doveroso, una volta ottenuta l'autorizzazione delle autorità croate, disporre l'immediato recupero dello scafo anche al fine di porre termine al dramma umano che la famiglia e tutta la comunità di Lampedusa sta vivendo.
(4-31563)

Risposta. - Le prime notizie del mancato rientro del motopeschereccio Ringo II sono pervenute alla Capitaneria di Porto di Rimini alle ore 19,25 del 3 marzo 2000, vale a dire circa 21 ore dopo il presunto momento dell'incidente.
Le operazioni di ricerca sono scattate immediatamente, con l'impiego di mezzi aerei e navali della Guardia Costiera, della Marina Militare, della Guardia di Finanza e dell'Aeronautica Militare.
Le ricerche hanno consentito di individuare, nella mattinata del 4 marzo, il relitto adagiato su un fondale alla profondità di 47 metri, a circa tredici miglia dalle coste croate e di recuperare il cadavere di uno dei membri dell'equipaggio del Ringo II. Nei giorni successivi sono stati recuperati anche i corpi di altri due membri dell'equipaggio.
Nessuna difficoltà di natura burocratica ha impedito gli interventi di ricerca, nell'ambito dei quali si sono comunque dovuti rispettare i tempi tecnici imposti dalle procedure


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per la corretta e sicura gestione dei mezzi. Sul sito del relitto sono state effettuate tre ispezioni da parte del personale della Marina Militare, sia per verificare l'eventuale presenza di corpi rimasti all'interno o nelle vicinanze del relitto, sia per acquisire materiale probatorio per le inchieste giudiziaria e amministrativa, anche mediante riprese filmate.
Al riguardo, sulla base degli elementi indiziari emerge con oggettiva ragionevolezza, quale causa più attendibile dell'affondamento, quella della collisione tra un mercantile di grandi dimensioni ed il motopeschereccio affondato.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

TASSONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'ambiente e della difesa. - Per sapere - premesso che:
il ministero dell'ambiente ha chiamato presso di sé, in posizione di comando, tre dirigenti pubblici ed un direttore amministrativo di nona qualifica funzionale (rispettivamente: il dottor Antonino Fusco, dirigente della Corte dei conti; l'ingegner Pasquale Ricciardi, dirigente del ministero dei lavori pubblici; la dottoressa Patrizia Lauria, vincitrice di concorso a dirigente del ministero del tesoro; la dottoressa Rita Novelli, funzionario di nona qualifica del ministero dei trasporti);
risulta che il suddetto personale sia stato nominato alla reggenza di divisioni amministrative del ministero dell'ambiente senza che questo dicastero abbia bandito alcun concorso alla dirigenza, pure contemplato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344 (secondo una previsione, effettuata nell'articolo 6 e nella tabella allegata alla legge, di quarantasette posti necessari alle integrazioni dell'organico dirigenziale);
durante le precedenti contrattazioni decentrate nazionali, poste in essere nel ministero dell'ambiente, la delegazione di parte pubblica aveva più volte affermato la volontà di non richiedere in comando personale dirigenziale o direttivo -:
i motivi per i quali non abbiano legittimamente bandito concorsi per la dirigenza e, per contro, abbia offerto ad altri posizioni di reggenza che potevano essere coperte utilizzando risorse interne, determinando un gravissimo danno per i funzionari di quel ministero, penalizzati da una mancata valorizzazione professionale;
se analoghe vicende si stiano verificando nel ministero della difesa, ove peraltro risulta che si stia procedendo a nomine in posti dirigenziali anche di personale esterno, come ad esempio nel caso dell'ingegner Steve ex dipendente della Fincantieri;
se tale utilizzazione distorta di risorse umane ricada negativamente sulla complessiva efficienza amministrativa, invocata dalla collettività;
quali iniziative i competenti organi di governo intendano promuovere per interrompere la spirale di provvedimenti amministrativi, che possano risultare non motivati da esigenze vere ed obiettive del servizio.
(4-20164)

Risposta. - Con decreto direttoriale del 14 ottobre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 82 - 4a Serie Speciale - del 20 ottobre 1998, il Ministero dell'ambiente ha indetto un concorso per il conferimento di n. 15 posti di dirigenti, di cui nove per l'area amministrativa e sei per l'area tecnica.
Alla data del 17 dicembre 1999 l'intera procedura concorsuale è stata espletata con la conseguente approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori.
Nelle more dell'indizione e dell'espletamento del suindicato concorso, attesa la oggettiva carenza di personale di ruolo, questo Dicastero si è avvalso di personale dirigenziale e direttivo con particolare professionalità in posizione di comando da altre Amministrazioni tra i cui il dottor Fusco (dirigente proveniente dalla Corte dei conti), l'ingegner Ricciardi (Dirigente


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proveniente dal Ministero del lavoro), la dott.ssa Patrizia Lauria De Rose (proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri) e la dott.ssa Novelli (IX qualifica funzionale dal Ministero dei Trasporti e Navigazione).
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Nicola Fusillo.

TURRONI e PROCACCI. - Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
è stata annunciata la creazione a Cattolica di un parco-acquario con partecipazione pubblica e privata;
fra le realizzazioni sarebbe stata prevista la detenzione di specie marine di animali -:
se sia al corrente di tale progetto e se sia a conoscenza delle sue caratteristiche economiche e ambientali;
quali iniziative intenda assumere per impedire la reclusione di animali marini.
(4-23202)

Risposta. - In merito alla realizzazione nella città di Cattolica di un parco-acquario, si riferisce quanto segue.
Si premette che la realizzazione di tali strutture sul territorio nazionale, attualmente non è vietata da alcuna normativa, mentre la custodia e la movimentazione a livello nazionale e internazionale di esemplari appartenenti a specie protette, e inserite nel regolamento CE 338/97 e successive modificazioni, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto sia dal predetto regolamento CE che dalle normative nazionali e internazionali vigenti.
All'atto, quindi, della richiesta di spostamento di esemplari, appartenenti alle specie previste negli Allegati al predetto regolamento (CE) 338/97, provenienti da altre strutture e destinati all'impianto del citato parco-acquario di Cattolica, gli uffici competenti provvedono all'esame della struttura di destinazione e formulano il parere sulla possibile custodia di esemplari nell'impianto in argomento.
Il comune di Cattolica ha promosso, negli anni passati, un progetto di recupero funzionale dell'ex colonia in stile futurista «Le Navi», realizzata nel 1934 e in stato di abbandono, e la realizzazione di un Parco Tematico Marino, unico esempio in Europa, ciò al fine di stimolare il pubblico verso una maggiore conoscenza e rispetto dell'ambiente marino, si tratta di una struttura che, attraverso un mix di ambienti marini, ricrea realtà virtuali e ambientazioni storiche.
Gli immobili, di grande pregio architettonico, restaurati nel totale rispetto della struttura originale, servono come percorsi espositivi.
L'area dell'ex colonia Le Navi di Cattolica, così concepita, è un essenziale punto di riferimento scientifico e culturale sui temi legati al Mare Mediterraneo e soprattutto all'Adriatico.
La parte di esposizione naturalistica, riguarda la rappresentazione di ambienti dell'Adriatico e di altri mari con speciali vasche costruite in modo che la struttura edilizia non venga intaccata.
All'interno delle vasche, ambientate nel rispetto delle esigenze delle specie ospitate, è possibile vedere animali e vegetali che fanno abitualmente parte delle catture «commerciali» e dei «recuperi» dei pescherecci, con esclusione delle catture di specie minacciate o protette.
Per le specie più sensibili l'acquisizione riguarda gli esemplari già provenienti dalla cattività e, comunque, sempre con una filosofia di fondo tesa a limitare al minimo il prelievo dagli habitat naturali, tenendo conto sia della convivenza fra specie diverse che della compatibilità degli spazi.
La Regione Emilia-Romagna ha collaborato, con il Comune di Cattolica al progetto ed ha deliberato la concessione dell'immobile in comodato gratuito trentennale. A tale progetto hanno concorso imprenditori privati fra i quali i soci originali di un consorzio di Modena, alcune cooperative di Cattolica e di Forlì, aziende di fama internazionale


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come la Gilmar di San Giovanni in Marignano, il gruppo Costa.
A ciò si aggiunge l'intervento di Italinvest che ha riconosciuto nel progetto i valori di un turismo intelligente, legato alla natura, della cultura e della scienza, e un valore occupazionale di un alto significato per quei territori che subiscono forti sbalzi stagionali.
Lo stesso gruppo Costa cura la gestione del Parco, in base all'esperienza maturata nella gestione dell'Acquario di Genova passato in pochi anni da 300mila e 1.700.000 visitatori, secondo criteri di intrattenimento educativo e di non spettacolarizzazione della presenza di animali.
Quanto alle iniziative da assumere per impedire la reclusione di animali marini, alla Regione Emilia-Romagna appare rilevante l'impegno esplicitato dal Comune di Cattolica, circa le caratteristiche delle vasche, l'utilizzo in generale di animali provenienti dalla cattività, gli aspetti relativi alla convivenza fra specie diverse.
Un contributo attivo e propositivo viene anche dal mondo ambientalista che mira alla tutela e valorizzazione del patrimonio marino.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Nicola Fusillo.