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di amministrazione della Unicoop penalizzerebbero notevolmente i soci assegnatari i quali sarebbero chiamati a sostenere gravosi oneri che esorbitano dal rapporto di godimento dell'alloggio;
attuazione delle disposizioni del Titolo III, Capo II, Sezione III del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e in coerenza con i principi definiti dall'articolo 95 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 ha dettato la disciplina organica e generale del «regime giuridico e delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»: di conseguenza il provvedimento in oggetto del Direttore Generale costituisce, secondo l'interpellante, gravissima violazione anche della sfera di competenza della Regione;
carrozze che si sono impennate e sono finite sul tetto dei vagoni che le precedevano;
avrebbero dovuto da tempo indurre Trenitalia ai necessari interventi diretti a garantire la sicurezza dei trasporti;
durante lavori di manutenzione (S. Benedetto del Tronto, Porto S. Giorgio, e numerosi altri) che solo per fortuite circostanze non hanno causato vittime o danni gravi, ma che denunciano carenze sostanziali nelle procedure di RFI s.p.a.;
del collegamento diretto Reggio Calabria-Lamezia Terme-Bari.
con provvedimento in data 30 novembre 2005 Div. II prot. B/3724, il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolamentazione dei lavori pubblici - Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, dottore ingegnere Michele Colostro, ha decretato che «gli organi sociali della società cooperativa Unicoop con sede in Imola via Salice n. 137 sono sciolti e l'avvocato Annaclaudia Servillo nata a Torre del Greco (Napoli) il 30 giugno 1972, è nominata commissario governativo per la gestione straordinaria della cooperativa fino al 30 novembre 2006, con i poteri del consiglio di amministrazione e quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea dei soci;
il provvedimento, nella motivazione, richiama la delibera in data 9 giugno 1997 con la quale l'assemblea generale ordinaria della cooperativa edificatrice comprensoriale Unicoop di Imola a proprietà indivisa ha apportato delle integrazioni all'articolo 25 del regolamento n. 1 per l'assegnazione degli alloggi allegato allo statuto sociale, concernente la disciplina del calcolo dei corrispettivi di godimento degli alloggi; richiama una decisione della Commissione Centrale di Vigilanza per l'edilizia economica e popolare, secondo cui la modifica apportata all'articolo 25 del Regolamento sarebbe illegittima «perché contraria alle norme sull'edilizia economica e popolare»; richiama altresì una decisione della Commissione Centrale di Vigilanza del 1o luglio 2003, la quale, su ricorso di alcuni soci, ha disposto «la trasmissione degli atti alla Direzione Generale dell'Edilizia Residenziale e le politiche abitative per le valutazioni di competenza»; richiama inoltre altra decisione in data 7 aprile 2003 della Commissione Centrale di vigilanza, che «esaminati gli atti prodotti dai ricorrenti con il ricorso 31 gennaio 2003 ha ravvisato accoglibili le richieste degli stessi e ha disposto che l'esposto venisse trasmesso alla competente Direzione Generale dell'edilizia residenziale e le politiche abitative per i provvedimenti di competenza;
il provvedimento infine ha considerato che le delibere approvate dal consiglio
tutta la motivazione del decreto di scioglimento degli organi sociali della cooperativa omette completamente di considerare:
1) che tutte le decisioni della Commissione Centrale di Vigilanza, comprese quelle che dispongono la trasmissione degli esposti-ricorsi alla competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'adozione dei provvedimenti di competenza, sono state oggetto di ricorso al Tar dell'Emilia Romagna per il loro integrale annullamento; che fra la Cooperativa e gli stessi soci ricorrenti, sullo stesso oggetto, è controversia avanti il giudice ordinario: di modo che il decreto di scioglimento è intervenuto quando tuttora la materia del contendere è all'esame degli organi giurisdizionali;
2) che la Cooperativa Unicoop non è cooperativa edilizia a contributo erariale, come è stato accertato dalla stesso Ministero dei Lavori Pubblici con nota 8 marzo 2001 n. 3092/01305/02 e come è stato comunicato allo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dalla Regione Emilia Romagna fin dal 6 marzo 2002 e che dunque alla stessa non si applicano le disposizioni del testo unico sull'edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, sul quale, al contrario, è fondato erroneamente e illegittimamente il decreto di scioglimento del Direttore Generale;
3) che, in ogni caso, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 16 della legge 30 aprile 1999 n. 136, a tutte le cooperative edilizie, anche a quelle ammesse a beneficiare delle agevolazioni creditizie per l'edilizia, non si applica il testo unico n. 1165 del 1938, per il quale ha erroneamente e arbitrariamente agito il Direttore Generale;
4) che, come risulta dalla Circolare n. 99/85 già del 30 luglio 1985 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, «l'elemento distintivo per l'attribuzione al Ministero dei Lavori Pubblici od alle Regioni della vigilanza sulle cooperative edilizie per l'abitazione è costituito dalla concessione, a favore delle cooperative, del cosiddetto contributo erariale, consistente, ai sensi dell'articolo 71 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, nella erogazione di una somma annuale, in misura costante (annualità costanti) commisurata al capitale iniziale maturato»: di conseguenza, poiché è del tutto pacifico, che la cooperativa Unicoop non ha mai usufruito del contributo erariale, la stessa non è soggetta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quindi il provvedimento del Direttore Generale è, secondo l'interpellante, del tutto illegittimo perché proveniente da organo del tutto incompetente e perché invasivo della sfera di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
5) che, comunque, a far tempo dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, supplemento al n. 92 del 21 aprile 1998) ovvero dal 7 maggio 1998, sono state soppresse tutte le funzioni amministrative contenziose delle Commissioni di Vigilanza, di modo che il Direttore Generale non poteva porre a fondamento del suo decreto di scioglimento degli organi della Cooperativa decisioni emesse dalla Commissione Centrale di Vigilanza dopo la soppressione delle sue funzioni contenziose;
6) che, comunque, a seguito del trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, fra cui espressamente ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1998 «la fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni», la Regione Emilia Romagna, in cui ha sede la cooperativa Unicoop, ha emanato la legge 8 agosto 2001 n. 2, di
7) infine, in ogni caso, proprio con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato il 22 gennaio 2002, è stata disposta la composizione della Commissione Centrale di Vigilanza per l'edilizia economica e popolare, esclusivamente ai fini della definizione di eventuale contenzioso giurisdizionale antecedente l'entrata in vigore dell'articolo 53 lettera e) del decreto legislativo 112/98: e dunque la Commissione di Vigilanza, cui si richiama il decreto di scioglimento, non aveva titolo, legittimità e competenza, al di là della inapplicabilità alla Cooperativa Unicoop del testo unico sull'edilizia economica e popolare, a decidere un contenzioso introdotto con il ricorso del 31 gennaio 2003, a quasi cinque anni dalla vigenza del decreto legislativo 112/98 che ne ha soppresso le funzioni contenziose-giurisdizionali: il provvedimento del Direttore Generale anche sotto questo profilo, ad avviso dell'interpellante, è del tutto arbitrario;
8) il provvedimento, peraltro è del tutto errato, in fatto, nella parte in cui ritiene gravosi gli oneri che esorbitano dal rapporto di godimento dell'alloggio, poiché ampiamente la società in tutti i suoi scritti difensivi in sede di tutela giurisdizionale (che, per quanto risulta all'interpellante, il Direttore Generale neppure ha acquisito e considerato ai fini della sua istruttoria) ha dimostrato che i canoni determinati e approvati dall'assemblea sociale rispondono ai principi di mutualità cooperativa, che solo i pochi soci dissenzienti hanno smarrito;
9) la società cooperativa Unicoop è costituita da n. 2680 soci, di cui 530 assegnatari di alloggi e n. 158 in attesa di assegnazione;
10) lo scioglimento degli organi sociali della cooperativa, che all'interpellante appare improvvido e arbitrario, rischia di determinare a breve la paralisi della sua attività sociale, che prevede la costruzione di 64 minialloggi arredati per studenti lavoratori trasfertisti degenti in day hospital del centro di riabilitazione di Montecatone; la costruzione di alloggi in vendita differita per giovani coppie con lavoro precario; la costruzione di 39 alloggi per coppie anziani e disabili;
11) di conseguenza, il decreto in oggetto, fatta salva ogni tutela anche per azione risarcitoria per i danni cagionati direttamente alla società, produce un gravissimo danno non soltanto ai suoi numerosissimi soci ma all'intera comunità di Imola nella quale essa opera per fronteggiare il gravissimo problema della casa soprattutto per le categorie più deboli -:
se non ritengano la urgenza e la necessità di un immediato intervento per disporre la revoca del decreto di scioglimento degli organi sociali della cooperativa Unicoop di Imola, disposto dal Direttore Generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
(2-01760) «De Brasi».
un treno regionale, partito dalla stazione di Roma Termini e diretto a Campobasso, intorno alle 15.30 del 20 dicembre 2005 ha tamponato vicino a Frosinone un altro convoglio fermo nella stazione di Roccasecca. L'urto ha fatto deragliare alcune
i feriti dell'incidente sono al momento 56, di cui 11 sono codici rossi, cioè feriti gravi con traumi cranici o plurimi che possono compromettere funzioni vitali, 12 sono stati classificati codici gialli, cioè gravi e necessitanti di assistenza medica di livello superiore, ma non in pericolo di vita e 12 sono codici verdi, feriti con lesioni, escoriazioni o fratture ma che non necessitano di assistenza medica altamente specialistica;
è stato appurato che sul treno investitore mancavano le tecnologie di sicurezza quale la ripetizione in macchina dei segnali. E, cosa ancora più drammatica, che su quella linea esiste la tecnologia che consente la ripetizione dei segnali, ma che questo meccanismo non era presente sul tipo di locomotiva che ha provocato l'incidente;
ancora una volta sulla Roma-Cassino come sulla Bologna-Verona il 17 gennaio 2005 ci troviamo pertanto, secondo gli interroganti, davanti ad un incidente frutto della mancanza di investimenti, un incidente che sarebbe stato evitato se vi fosse stata la presenza di un sistema di sicurezza all'avanguardia;
il nodo ferroviario di Roma e del Lazio è uno dei principali d'Italia, ma in questi anni gli investimenti del Governo sono stati drasticamente tagliati;
anche l'ultima «legge finanziaria» riduce drasticamente le risorse trasferite alle Ferrovie dello Stato per finanziare gli interventi sulla sicurezza, a questa situazione si somma la forte contrazione dei trasferimenti alle Regioni e agli Enti locali che porteranno inevitabilmente ad ulteriori riduzioni degli investimenti nel trasporto ferroviario locale e regionale;
il drammatico succedersi di incidenti ferroviari, con modalità che coinvolgono direttamente o indirettamente le società del gruppo Ferrovie dello Stato, ripropone con forza la necessità di affrontare il tema della sicurezza in ambito ferroviario in termini più complessi. Servono sicuramente le commissioni d'inchiesta, prontamente attivate dopo ogni incidente: sono utili a ricostruire i fatti e a fare chiarezza sulle dinamiche e responsabilità. Bisogna, però, agire sulle condizioni che possono impedire i disastri, mettendo in atto i necessari interventi. Gli investimenti devono essere accelerati e portati a conclusione in tempi brevi e credibili. Le nuove infrastrutture previste non possono subire altri ritardi e le moderne tecnologie di protezione della circolazione devono essere attivate sull'intera rete;
per questa ragione devono essere riviste le scelte del Governo e ripristinate le risorse necessarie. Non basta sostenere nelle diverse sedi istituzionali che le ferrovie italiane sono tra le più sicure d'Europa. Il dato statistico è sicuramente vero: non si può, tuttavia, nascondere la necessità di leggere i segnali di grande preoccupazione che emergono dagli ultimi disastri e disservizi, che si presentano con troppa frequenza -:
quali siano gli indirizzi del Governo e quali le risorse che verranno utilizzate al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza sull'intera linea ferroviaria italiana e quali i risultati delle commissioni d'inchiesta ad oggi attivate.
(3-05238)
il 20 dicembre 2005 un tamponamento tra due treni, avvenuto nella stazione di Roccasecca (Frosinone) ha causato decine di feriti;
alcuni di questi feriti versano in condizioni assai gravi: uno in particolare, sarebbe in pericolo di vita;
questo tragico incidente viene dopo tanti altri, egualmente allarmanti che
viceversa secondo l'interrogante, seguendo una pratica che ha autorevoli modelli in ambito politico, Trenitalia ha tentato e tenta di occultare la realtà di una gestione disastrosa con una offensiva propagandistica tragicamente ridicola -:
quali garanzie possa dare affinché questa deplorevole gestione di Trenitalia abbia rapidamente fine;
quali garanzie possa dare agli utenti di Trenitalia in merito alla loro personale sicurezza;
quali responsabilità gestionali siano attribuibili ai dirigenti di Trenitalia in merito alla sistematica moltiplicazione dei disservizi del trasporto ferroviario;
seil Ministro abbia adempiuto fino in fondo al proprio compito istituzionale di vigilanza e controllo sull'operato della società concessionaria.
(3-05239)
quotidianamente si verificano ritardi anche superiori ai 30 minuti sulla linea La Spezia-Pisa-Livorno e sulla linea Viareggio-Lucca-Firenze con conseguenti gravi problemi nelle coincidenze tra convogli;
i convogli sono sovraffollati e i viaggiatori sono costretti a viaggiare in piedi in carozze strapiene, sporche e in cui spesso il sistema di condizionamento non funziona, nonostante l'aumento nel prezzo dei biglietti;
sulla linea Viareggio-Lucca-Firenze, in media, vengono soppressi tre treni a settimana compresi i treni per pendolari che da Firenze portano a Viareggio via Pisa e che proseguono per Massa, Carrara o La Spezia;
la soppressione dei treni ha anche pesanti ripercussioni sui rimborsi ai passeggeri; infatti chi possiede un abbonamento mensile ha diritto al rimborso in base ad un indice che viene calcolato sul ritardo totale del mese, e la soppressione del treno non comporta l'aumento di questo indice;
l'aumento del numero dei treni, che è positivo, però genera forti preoccupazioni rispetto una linea, la Viareggio-Lucca-Firenze, che soffre di costanti ritardi, anche proprio a causa del traffico congestionato dovuto al tragitto su un unico binario -:
se non reputi di dover intervenire i con urgenza presso Ferrovie affinché sia rappresentata la necessità di porre fine ai ritardi dei convogli garantendo un servizio migliore agli utenti;
se non ritenga necessario adoperarsi presso Ferrovie per evitare il sovraffollamento delle carrozze e per garantire migliori condizioni di viaggio agli utenti.
(5-05060)
la notte del 20 dicembre 2005, alle ore 0,30 circa, un incidente senza gravi conseguenze si è verificato alla stazione di Tiburtina a Roma: l'espresso 830 proveniente da Salerno e diretto a Milano, durante il transito nella stazione di Roma Tiburtina, è stato dirottato su un binario interrotto ed ingombro di persone e mezzi impegnati nella manutenzione urtando solo un piccolo ostacolo;
solo la bassa velocità e la prontezza dei macchinisti hanno evitato conseguenze ben più gravi per i viaggiatori e gli operai presenti;
con questo ennesimo episodio si ripete, ancora una volta, la dinamica di molti incidenti avvenuti negli ultimi anni
alla luce di tali episodi, appaiono del tutto fuori luogo le nuove costose ed altisonanti iniziative pubblicitarie a fronte di una infrastruttura ferroviaria sostanzialmente arretrata;
dalle prime ricostruzioni della dinamica dell'incidente, infatti, risulta che la causa sia da ricercare nella vetustà degli impianti di sicurezza della stazione Tiburtina, che, sebbene rappresenti un nodo cruciale per i collegamenti sud-nord, è ancora servita da apparecchiature e impianti la cui concezione risale agli anni '50;
in queste condizioni, data la grande quantità di traffico, anche il più piccolo inconveniente può determinare gravi pericoli per la sicurezza ferroviaria;
vi è, secondo l'interrogante, il concreto rischio che le FS sottovalutino l'episodio che denota, invece, gravi lacune nelle nuove procedure emanate da RFI s.p.a. nell'organizzazione dei cantieri e nelle norme ferroviarie oggi sempre meno vincolanti;
tornano in evidenza i veri problemi legati all'arretratezza degli impianti ed alla semplificazione delle procedure di sicurezza, proprio mentre i ferrovieri italiani stanno attuando una importante battaglia per la sicurezza, contrastando l'introduzione dell'«uomo morto» (Vacma) a bordo dei treni -:
quale sia l'esatta dinamica dell'incidente di Tiburtina;
se consideri sufficienti ed adeguate, vista la frequenza con cui si ripetono questo tipo di incidenti, le norme RFI per le manutenzioni, al fine di evitare il ripetersi di tali episodi;
se non ritenga necessario sollecitare l'Ufficio di Vigilanza del suo ministero perché sia prestata maggiore attenzione ai numerosissimi «piccoli» incidenti quotidiani che rappresentano il segnale d'allarme del declino della sicurezza ferroviaria del nostro Paese.
(4-19271)
alcune settimane fa Trenitalia SpA, a seguito della presenza di zecche e cimici nei vagoni passeggeri, procedeva alla soppressione del treno Intercity Reggio Calabria-Lamezia Terme-Bari;
la stessa Trenitalia provvedeva alla istituzione di alcune corse sostitutive con autobus i quali impiegavano circa 9 ore per coprire l'intero tragitto creando notevoli disagi soprattutto ai numerosi viaggiatori pendolari;
con l'entrata in vigore dell'orario invernale (12 dicembre 2005), Trenitalia S.p.A. ha deciso di abolire l'Intercity Reggio Calabria-Lamezia Terme-Bari anche dall'orario ufficiale e, conseguentemente, procedeva alla soppressione degli autobus sostitutivi;
con l'entrata in vigore del suddetto orario il percorso che collega le suddette città è servito soltanto da treni regionali che per l'eccessivo orario di percorrenza provoca enormi disagi per i passeggeri;
per raggiungere la città di Bari solo per la tratta Lamezia Terme-Bari occorre effettuare mediamente 5 cambi di treno -:
se sia conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se non ritenga la decisione di sopprimere il suddetto servizio lesiva dei diritti dell'utenza alla mobilità e una ulteriore condanna all'arretratezza per le regioni meridionali;
a che punto sia la procedura di disinfestazione delle suddette carrozze;
se intenda intervenire presso Trenitalia per chiedere il ripristino e il potenziamento
(4-19272)
ancora una volta sulla strada provinciale «variante alla S.S.18» in provincia di Salerno, nei pressi dell'uscita di Vallo della Lucania, si è verificato un incidente stradale nel quale hanno perso la vita due persone;
questo del 19 dicembre 2005 è l'ultimo di una serie di eventi luttuosi, che si registra sulla strada in oggetto;
l'ennesima tragedia pone sotto accusa interi tratti della variante, come quello tra Futani ed Agropoli, che si caratterizza per l'inadeguatezza del manto stradale, la relativa e lacunosa illuminazione delle gallerie (in particolare quella nei pressi di Agropoli) e l'insufficiente segnalazione, ben al di sotto delle prescrizioni minime previste dalle norme di sicurezza;
si registra peraltro la scarsità delle risorse assegnate dall'amministrazione provinciale salernitana alla sicurezza delle strade di propria competenza, spesa che deve ritenersi essenziale e prioritaria per la sicurezza dei cittadini, ma che sembra spesso essere messa in secondo piano rispetto ad interventi destinati a finanziare spettacoli, feste e più in generale il cosiddetto «effimero» -:
se non ritenga opportuno attivarsi, con i poteri che gli sono propri, al fine di incrementare i livelli di sicurezza nei punti critici evidenziati.
(4-19280)