dalla legge n. 68 del 1999 nell'attribuzione dei posti disponibili» -:
Risposta. - Con l'interrogazione parlamentare in esame, l'interrogante ha rappresento la vicenda umana e professionale di un docente non di ruolo della provincia di Padova ed ha rilevato che nei confronti del medesimo non sarebbero state applicate, da parte del Centro servizi amministrativi (C.S.A) di Padova, le disposizioni in materia di riserva dei posti per le categorie protette contenute nella legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) nonché le disposizioni degli articoli 21 e 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
A050, di cui il 50 per cento riservate al personale disabile» - si fa presente che ai sensi dell'articolo 7 - 2o comma - della legge n. 68/99 i disabili iscritti nell'elenco dei disoccupati previsto stessa legge hanno diritto alla riserva dei posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo, fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
Risposta. - Si risponde all'atto di sindacato ispettivo in esame, concernente il progetto per la distribuzione nelle scuole della «Storia di un italiano» di Alberto Sordi, secondo l'accordo che era intercorso tra lo scomparso attore e gli ex Ministri dell'istruzione professor Tullio De Mauro e dei beni culturali onorevole Giovanna Melandri.
n. 275 dell'8 marzo 1999 sull'autonomia scolastica.
della legge n. 257 del 1992 nel testo risultante dalle modifiche riportate dal decreto-legge n. 169 del 1993 e dalla relativa legge di conversione n. 1271 del 1993, ha ritenuto di respingere, ad onta delle certificazioni offerte dall'INAIL e dalla Direzione dei Cantieri Navali, le istanze di lavoratori posti in quiescenza prima del 1992;
Risposta. - Con riferimento alla interrogazione in esame, con la quale è stata rappresentata la questione riguardante un gruppo di pensionati dei Cantieri navali di Palermo, posti in pensione prima del 1992, per i quali non hanno trovato accoglimento le istanze di riconoscimento del beneficio pensionistico di cui all'articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha comunicato quanto segue.
indennità e benefici in favore delle vittime che hanno riportato un'invalidità permanente e degli eredi di coloro che sono rimasti uccisi;
Risposta. - È opportuno ricordare che nell'attentato terroristico, avvenuto a Sharm el Sheik (Egitto) il 23 luglio scorso, risultano deceduti sei cittadini italiani, di cui quattro che erano residenti nella provincia di Catania e due (le sorelle Paola e Daniela Bastianutti) nella provincia di Lecce, a Casarano.
di apprendistato professionalizzante, contratti di inserimento e collaborazioni a progetto;
Risposta. - In ordine alla interrogazione in esame, si fa presente quanto riferito al riguardo dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma.
dei requisiti soggettivi, di contratti di apprendistato disciplinati dal CCNL telecomunicazioni.
Risposta. - In relazione alla interrogazione parlamentare in esame, si fa presente quanto riferito, al riguardo, dalla Direzione provinciale di Terni.
approvazione dei bilanci e rendiconti, fermo restando ogni ulteriore adempimento delle normative vigenti;
esterno, aveva ricoverato numerose barche dei soci. Il resto dell'edificio ospita la sezione distaccata dell'università di Camerino. Nel periodo estivo, l'edificio è sede delle colonie per bambini. La presenza, si ribadisce senza titolo, della Lega Navale, intralciava i progetti dell'Amministrazione comunale, che ha richiesto i locali e la rimozione delle imbarcazioni. Ma le diffide non hanno sortito effetto, tanto che l'Amministrazione, dopo mesi di inutili attese di ottemperanza alle reiterate diffide, è dovuta ricorrere ad una ordinanza di sgombero. A questo punto, la Sezione locale ha inscenato una clamorosa protesta con slogan contro l'Amministrazione ed a suon di fischietti, riportata con enfasi sulla stampa locale;
Risposta. - La Lega navale italiana, oltre ad essere Ente Culturale (decreto ministeriale 1o gennaio 1995 del Ministro dei Beni Culturali), Associazione di promozione Sociale (legge 7 dicembre 2000 e decreto dirigenziale 4 aprile 2002 del Ministro
del lavoro) ed Associazione di Promozione Ambientale (decreto ministeriale 17 dicembre 2001 del Ministro dell'Ambiente), è Ente Pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Risposta. - Premesso che in relazione alle recenti denunce di stampa relative al Centro per immigrati di Lampedusa, il Ministero dell'interno è in attesa, a breve termine, dell'esito delle verifiche disposte, per quello che riguarda l'episodio specifico segnalato dall'interrogante si comunica quanto segue.
609 sono stati infatti respinti verso la Libia, mentre 76 sono stati rimpatriati in Egitto.
qualitativo e quantitativo dei servizi resi e, in primo luogo, al rispetto dei diritti umani, conformemente alle direttive emanate in materia, a partire da quella del Ministro Bianco del 30 agosto del 2000 fino a quella del ministro Pisanu dell'8 gennaio 2003.
dei codici di navigazione, del diritto d'asilo e delle legislazioni nazionali sull'immigrazione.
Risposta. - Premesso che in relazione alle recenti denunce di stampa relative al Centro per immigrati di Lampedusa, il Ministero dell'interno è in attesa, a breve termine, dell'esito delle verifiche disposte, per quello che riguarda l'episodio specifico segnalato dall'interrogante si comunica quanto segue.
umana quanto abili e determinati nello sfruttare le opportunità nascoste nelle pieghe dei codici di navigazione, del diritto d'asilo e delle legislazioni nazionali sull'immigrazione.
Risposta. - Con circolare n. 16 del 9 febbraio 2005 sono state fornite le indicazioni per la formazione delle Commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2004/2005.
Risposta. - Lo scorso aprile Mehmet Tartan è stato arrestato e sottoposto a processo penale per aver rifiutato di prestare il servizio militare obbligatorio.
assenza di posti vacanti nella relativa pianta organica, senza quantificare la spesa e senza individuarne la relativa copertura. Benché tale norma violi principi costituzionali, impegni di politica economica e finanziaria in campo comunitario e le conseguenti norme statali in materia di contenimento della spesa pubblica e dell'eliminazione del soprannumero, il Governo non ha ritenuto di promuovere la questione di legittimità costituzionale ex articolo 127 della Costituzione;
Risposta. - Con riferimento all'atto parlamentare in esame, che richiama la legge regionale Lazio n. 11 del 13 settembre 2004, recante «Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004», e, specificamente, gli articoli 53 e 54, concernenti la dotazione organica del personale, si rappresenta quanto segue.
Risposta. - L'Italia - anche in quanto membro dell'Accordo di Schengen - è tenuta a subordinare la concessione di visti a cittadini stranieri a valutazioni di vario
ordine, tra cui quelle attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza di cui il Governo italiano è garante nei confronti dei propri cittadini e degli altri partner dell'accordo.
Risposta. - È da premettere che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non partecipa direttamente all'attivazione di opere di edilizia scolastica sul territorio, essendone riservata la programmazione alle rispettive regioni e la loro concreta attuazione (realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria compresi l'adeguamento la messa a norma ed in sicurezza) ai singoli Enti locali, comuni e province, puntualmente obbligati.
mancato di intervenire ed infatti sono stati espressamente contemplati appositi interventi con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'articolo 80, comma 21, nell'ambito del programma delle infrastrutture scolastiche, ha previsto l'inserimento, del programma delle infrastrutture strategiche attraverso un apposito «piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riferimento a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, predisposto di concerto con il Ministero delle infrastrutture, da sottoporre, sentita la Conferenza unificata, al CIPE, che ripartisce parte delle risorse citate, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 23/96». A fronte, poi, delle difficoltà di copertura finanziaria, per favorirne concretamente l'avvio, con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) è stata disposta la riserva al piano di una somma non inferiore al 10 per cento delle risorse destinate complessivamente all'attivazione del programma delle infrastrutture strategiche nel quale lo stesso piano s'inserisce, disponibili al 1o gennaio 2004.
accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del relativo patrimonio, al fine di attivare uno strumento conoscitivo per i diversi livelli di programmazione.
Risposta. - È da premettere che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non partecipa direttamente all'attivazione di opere di edilizia scolastica sul territorio, essendone riservata la programmazione alle rispettive regioni e la loro concreta attuazione (realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi l'adeguamento la messa a norma ed in sicurezza) ai singoli enti locali, comuni e province, puntualmente obbligati.
è stata complessivamente attribuita una somma equivalente a circa 4.000 miliardi di lire. Somma, questa, che, in virtù degli indirizzi previsti nei singoli decreti di riferimento, è stata essenzialmente dedicata all'adeguamento ed alla messa a norma degli edifici scolastici (ivi compresa l'eventuale riconduzione a salubrità) favorendo così la concreta applicazione, da parte dei competenti enti locali, della normativa di riferimento (ed in particolare dell'articolo 15 della legge 265/99, che prevedeva il completamento di tali attività entro il 31 dicembre 2004, recentemente prorogato al 30 giugno 2006) e che, peraltro, si aggiunge a quelle già erogate in precedenza per analoghe finalità ed ammontanti ad altri 5.700 miliardi di lire.
locali quali, a titolo esemplificativo, certificazioni ed attività strutturali; si è provveduto pertanto, ad inoltrarlo, per gli interventi di rispettiva competenza, anche alle rappresentanze degli Enti locali competenti.
adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti».
Risposta. - È da premettere che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non partecipa direttamente all'attivazione di opere di edilizia scolastica sul territorio, essendone riservata la programmazione alle rispettive regioni e la loro concreta attuazione (realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria compresi l'adeguamento la messa a norma ed in sicurezza) ai singoli enti locali, comuni e province, puntualmente obbligati.
sentita la Conferenza unificata, al CIPE, che ripartisce parte delle risorse citate, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 23/96». A fronte, poi, delle difficoltà di copertura finanziaria, per favorirne concretamente l'avvio, con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) è stata disposta la riserva al piano di una somma non inferiore al 10 per cento delle risorse destinate complessivamente all'attivazione del programma delle infrastrutture strategiche nel quale lo stesso piano s'inserisce, disponibili al 1o gennaio 2004.
dalle apposite schede di rilevazione le quali, transitando dai nodi regionali pervengono poi al Miur.
Risposta. - In merito alle rilevanti differenze riscontrate dall'interrogante a livello regionale, per i rimborsi predeterminati (DRG) (specificatamente per il parto naturale e la patologia diabetica), va precisato che l'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dispone,
al comma 5, che «Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità della assistenza. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni, adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse».
DRG: 294; Descrizione DRG: Diabete età >35 anni; Tariffa d.m. 1997: 2.584; Tariffe massime regionali: intervallo: 1.213 - 3.378; mediana: 2.326; ≤dm 1997 n. regioni: 17; >dm 1997 n. regioni: 4;
Al fine di eliminare tali ingiustificate differenze, che creano disparità di trattamento nell'erogazione dell'assistenza sanitaria, il Ministero della salute ha provveduto ad adottare iniziative idonee a correggere le disomogeneità suddette.
Risposta. - Come riportato nel testo dell'interrogazione, la signora Maria Luisa Salvioli si è recata in Tunisia agli inizi del mese di agosto 2005 per visitare il figlio Anis, condotto in Tunisia nell'ottobre 2003 senza il suo consenso dal marito, il cittadino tunisino Abderazzak Naffati, dal quale la connazionale si era separata consensualmente nel giugno 2003 davanti al Tribunale di Reggio Emilia. A carico del Signor Naffati pende una condanna della Corte d'Appello di Bologna a più di 4 anni per detenzione e spaccio di stupefacenti, circostanza che ne comporterebbe l'arresto al suo arrivo in Italia.
nel tratto del Mediterraneo compreso tra le coste della Sicilia e il Golfo della Sirte;
Risposta. - All'indomani della notifica da parte delle Autorità libiche della istituzione di una zona protetta per la pesca nel Mediterraneo di 62 miglia marine oltre il limite delle acque territoriali, questo Ministero ha effettuato, in stretto coordinamento con le altre Amministrazioni e le Associazioni di categoria interessate, un'azione diplomatica nei confronti di Tripoli volta a consentire ai pescherecci italiani di svolgere regolarmente le attività di pesca.
DOP e IGP che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario ai sensi dell'articolo 17 Regolamento CEE n. 2081 del 1992;
Risposta. - Si fa presente che, in Italia, i limiti massimi di residui delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sono stati definiti con il decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successive modifiche.
quali affermano «di non poter rilasciare il visto perché non possono identificare la persona dal passaporto in suo possesso» -:
Risposta. - Il Decreto ministeriale del 1o febbraio 1999 ha stabilito l'invalidità dei passaporti somali rilasciati o rinnovati dopo il 31 gennaio 1991. Limitatamente all'identificazione dei cittadini somali che intendano entrare in Italia per ricongiungimento familiare, il decreto ministeriale del 1o settembre 2000 prevede che essa possa essere effettuata utilizzando elementi tratti da:
Tali disposizioni sono applicate per analogia dagli Uffici consolari anche nei casi in cui occorra identificare cittadini somali che richiedano altre tipologie di visto di ingresso, come quella prospettata.
libiche dovranno chiedere il permesso al Governo nordafricano;
Risposta. - All'indomani della notifica da parte delle Autorità libiche della istituzione di una zona protetta per la pesca nel Mediterraneo di 62 miglia marine oltre il limite delle acque territoriali, questo Ministero ha effettuato, in stretto coordinamento con le altre Amministrazioni e le Associazioni di categoria interessate, un'azione diplomatica nei confronti di Tripoli volta a consentire ai pescherecci italiani di svolgere regolarmente le attività di pesca.
in che modo vi abbia eventualmente partecipato;
Risposta. - È necessario prima di tutto precisare che né il Ministero né l'ufficio scolastico regionale per il Lazio hanno avuto alcuna informativa in merito alla iniziativa in parola che è quindi riconducibile esclusivamente alla regione Lazio.
3-ter della legge n. 143 del 2004, le seguenti categorie di docenti:
Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'interrogante lamenta una disparità di trattamento per la partecipazione alla procedura di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti, indetta con decreto direttoriale del 31 marzo 2005, tra i docenti già inseriti nelle graduatorie permanenti e quelli che chiedono l'inserimento per la prima volta per i quali, diversamente dai docenti già inseriti, è prevista l'iscrizione con riserva in virtù dell'articolo 3-ter della legge n. 143 del 2004 e la valutazione dei titoli conseguiti entro la data del 2 maggio 2005, ovvero di quelli già posseduti e non dichiarati in precedenza.
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001. Questa norma prevede l'integrazione delle graduatorie entro il 31 maggio di ciascun anno affinché si possa provvedere alle nomine in ruolo e alle supplenze annuali entro il 31 luglio dello stesso anno, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 255.
Risposta. - Secondo quanto riferito dal nostro Consolato a Spalato, la notizia dei progetti di recupero da parte croata dei relitti delle navi italiane affondate durante la battaglia di Lissa era stata appresa dalla stampa quotidiana locale (Dalmatia Libera/Slobodna Dalmacija), nei giorni 9 maggio e seguenti.
Di tali elementi è stato reso edotto anche il Comandante Guiduzzi, nostro Addetto alla difesa presso l'Ambasciata a Zagabria.
Risposta. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, all'allegato 2B, lettera d), individua tra le «Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche», la «Chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri erogabile limitatamente a casi particolari di pazienti con
anisometropia grave o che non possono portare lenti a contatto o occhiali».
La certificazione di intolleranza all'uso di lente a contatto, se richiesta, dovrà essere rilasciata da una struttura pubblica diversa da quella che esegue l'intervento e corredata da documentazione anche fotografica.
predetti «anziani» funzionari per un efficiente andamento dei servizi.
Risposta. - La facoltà di trattenere in servizio i dipendenti pubblici fino al compimento del 70o anno di età è stata introdotta, in sede parlamentare, dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, che apportando significative modifiche al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, ha aggiunto tre periodi al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme, per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici).
Risposta. - In ordine alla interrogazione in esame, si fa presente quanto riferito, al riguardo, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, per quanto concerne l'asserita mancata produzione di effetti collaterali, va precisato che il nabilone è un farmaco di sintesi analogo al delta -9-tetraidrocannabinolo, principio attivo della cannabis indica, sottoposto alle disposizioni legislative in materia di stupefacenti (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, «Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope»), e rientra tra i rimedi della medicina classica allopatica.
Risposta. - L'articolo 53, comma 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3 che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti.
Risposta. - L'articolo 53, comma 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3 che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti.
Risposta. - L'articolo 53, comma 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3 che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti.
Risposta. - L'articolo 53, comma 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3 che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti.
suddivisi secondo la seguente distribuzione per regione:
Risposta. - L'articolo 53, comma 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3 che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti.
che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente.
Risposta. - L'articolo 53, comma 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3 che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti.
ad aggiungersi 10.304 scuole per un totale di 15.813 amministrazioni pubbliche;
Risposta. - L'articolo 53, comma 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3 che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti.
Risposta. - L'articolo 53, comma 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3 che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti.
relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente.
Risposta. - L'articolo 53, comma 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3 che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti.
Risposta. - Il comma 127 dell'articolo 1 della legge 662 del 1996 ha previsto che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione, dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica. Successivamente, l'articolo 53, comma 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha disposto che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
Risposta. - Il comma 127 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 ha previsto che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica. Successivamente, l'articolo 53 comma 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha disposto che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
(wwvv.anagrafeprestazioni.it) che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni relative agli incarichi conferiti, autorizzati e liquidati ai propri dipendenti e agli incarichi conferiti e liquidati a consulenti e collaboratori esterni. Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attivo il nuovo sito anagrafe delle prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
Risposta. - L'articolo 53, comma 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 all'articolo 3 che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti.
banca dati anagrafe delle prestazioni il giorno 15 giugno 2005.
euro 5001 a 10000 n. 1; da euro 10001 a 15000 n. 2; oltre euro 15001 n. 1; totale incarichi liquidati n. 247;
Risposta. - L'articolo 53, comma 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3 che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti
devono comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Il Dipartimento della Funzione. Pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti.
area geografica dell'amministrazione conferente, risulta che le amministrazioni del nord hanno conferito incarichi, pari al 50 per cento del totale degli incarichi disponibili, a consulenti e collaboratori esterni;
Risposta. - L'articolo 53, comma 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3 che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica o su apposito supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente; con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti.
Risposta. - Il colorante Sudan IV è una sostanza genotossica e cancerogena: la sua presenza negli alimenti non è, pertanto, consentita.
dall'Assoconsum, sono stati sequestrati alimenti contenenti peperoncino indiano colorato fatto con una sostanza tossica;
Risposta. - È stata riscontrata, di recente, sul mercato comunitario, la presenza di spezie contenenti coloranti diversi dal Sudan, utilizzati in modo fraudolento, in particolare un peperoncino essiccato con un colorante vietato nella Unione europea, di provenienza extracomunitaria.
per la catena alimentare e la salute animale nella seduta del 10 maggio 2005.
Risposta. - L'articolo 32 della Legge Regionale Marche n. 10 del 17 maggio 1999 avente ad oggetto «Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa», dispone la delega alle Province delle funzioni amministrative concernenti la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali e termali.
Risposta. - Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 luglio 1970, venne rilasciata alla Società S.I.R.C.O. - Società ricerche investimenti e costruzioni - la concessione mineraria venticinquennale per lo sfruttamento delle sorgenti d'acqua minerale, in località «Tre Fontane» nel Comune di Sepino.
figlio concepito con un cittadino tunisino;
Risposta. - Come riportato nel testo dell'interrogazione, la signora Maria Luisa Salvioli si è recata in Tunisia agli inizi del mese di agosto 2005 per visitare il figlio Anis, condotto in Tunisia nell'ottobre 2003 senza il suo consenso dal marito, il cittadino tunisino Abderazzak Naffati, dal quale la connazionale si era separata consensualmente nel giugno 2003 davanti al tribunale di Reggio Emilia. A carico del signor Naffati pende una condanna della Corte d'Appello di Bologna a più di 4 anni per detenzione e spaccio di stupefacenti, circostanza che ne comporterebbe l'arresto al suo arrivo in Italia.
di contenimento della spesa pubblica e dell'eliminazione del soprannumero, il Governo non ha ritenuto di promuovere la questione di legittimità costituzionale ex articolo 127 della Costituzione;
Risposta. - Con riferimento all'atto parlamentare in esame, che richiama la legge regionale Lazio n. 11 del 13 settembre 2004, recante «Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 2004», e, specificamente, gli articoli 53 e 54, concernenti la dotazione organica del personale, si rappresenta quanto segue.
pubblica al fine di acquisire il parere circa la legittimità costituzionale della stessa. Con nota del 9 novembre 2004 il suddetto dipartimento ha comunicato di non avere rilievi di ordine costituzionale da formulare in quanto la norma in questione rivestirebbe carattere programmatico.
al Direttore Generale di segnalare all'Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali, nonché ai ministeri vigilanti, la situazione del personale dell'IGEI, perché, nell'ambito delle normative vigenti, o con le necessarie integrazioni, fossero ricercate soluzioni idonee al recupero ed all'utilizzo di tale personale, anche mediante inserimento nei ruoli dell'INPS -:
Risposta. - Il patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, sia quello di proprietà dell'Istituto, sia quello proveniente dalle operazioni di assorbimento del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e dell'ex SCAU, è gestito dalla Società IGEI SpA.
possibilità di comunicare con la madre e da quel giorno non è più rientrata in Italia;
con particolare riguardo all'impegno per la promozione di trattati bilaterali con i paesi non aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1980.
Risposta. - Vale anzitutto la pena di sottolineare che l'Algeria non è parte della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori e le Autorità algerine hanno manifestato posizioni di chiusura verso le ripetute richieste di questo Ministero di concludere un accordo bilaterale per regolare tale materia in cui ricade, appunto, il caso della bambina Chiara Amina Benabdellah. Le autorità di Algeri si sono invece mostrate inclini ad affrontare le varie vicende in via pragmatica, caso per caso.
l'effettuazione della visita consolare, invocata nel terzo quesito dell'interrogazione. Per quanto concerne, più specificamente, la localizzazione del signor Benabdellah, la nostra Ambasciata ha appreso dall'avvocato della signora Lombardi che, all'epoca in cui quest'ultimo ha intrattenuto contatti telefonici con il signor Benabdellah (fine 2004), lo stesso si trovava in Italia. La signora Lombardi ha ritenuto solo recentemente di informare sia questo Ministero sia l'Ambasciata di aver incontrato Chiara Amina ed il padre in territorio algerino il 30 dicembre 2004.
cento (1.894 campioni tra irregolari e regolari con uno o più residui) sono risultati contaminati da pesticidi. Per la verdura, ancora come lo scorso anno, vi è un corposo numero di campioni regolari senza residui (77,3 per cento su un totale di 3.478), mentre il numero di quelli regolari con uno o più residui si attesta sul 21,5 per cento;
Risposta. - Il decreto ministeriale 27 agosto 2004 («Testo unico sui residui») costituisce la normativa nazionale di riferimento sulla presenza, negli alimenti, dei residui delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari; nell'Allegato 2 sono riportati i limiti massimi di residui tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, secondo le disposizioni comunitarie, e i limiti massimi di residui provvisori, definiti a
livello nazionale, in attesa dell'armonizzazione comunitaria.
Relativamente a quanto sopra, si sottolinea che:
Il Ministero della Salute, allo scopo di controllare e ridurre la presenza di residui di fitosanitari nei prodotti ortofrutticoli, ha già da tempo pianificato diversi interventi, quali:
dei nuclei dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la Sanità, CCS), che hanno finalità prevalentemente repressive, e dell'Ispettorato Centrale repressioni Frodi (ICRF) del Ministero delle politiche agricole e forestali, per la prevenzione e la repressione delle frodi relative ai prodotti fitosanitari.
infatti come il superamento occasionale di un limite legale non comporti un pericolo per la salute, ma il superamento di una soglia legale tossicologicamente accettabile. Relativamente al livello di esposizione della popolazione italiana con la dieta, le stime di assunzione elaborate con i dati relativi ad anni precedenti, ma simili nei risultati, indicano che i residui dei singoli pesticidi, ingeriti ogni giorno dal consumatore, rappresentano una percentuale molto modesta dei valori delle dosi giornaliere accettabili delle singole sostanze attive, e molto al di sotto del livello di guardia considerato quale parametro per assicurare la qualità igienico-sanitaria degli alimenti.
keniota non è in grado di proteggere i cittadini africani, perché impegnata nello svolgimento di servizi privati di sorveglianza presso le residenze degli stranieri che occupano in media cinque o sei agenti per ogni proprietà;
Risposta. - Gli italiani residenti a Malindi in Kenya sono effettivamente oggetto di campagne accusatorie sulla stampa locale con ogni probabilità ispirate da alcuni operatori economici keniani interessati alle attività gestite dai nostri connazionali.
Risposta. - Com'è noto, in data 22 settembre 2005, è stata siglata l'ipotesi di accordo relativa al CCNL del personale della scuola (docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario) relativo al secondo biennio economico 2004-2005 che prevede per gli insegnanti un incremento medio di circa 130 euro mensili e per il personale ATA un incremento medio di circa 88 euro mensili.
Risposta. - In ordine alla interrogazione in esame, si fa presente quanto rappresentato al riguardo dalla Direzione provinciale del lavoro di Mantova e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
della Selca comunicata ai dirigenti sindacali il 28 settembre 2004;
Risposta. - In ordine alla interrogazione in esame, si fa presente quanto riferito al riguardo dalla Direzione provinciale del lavoro di Napoli.
procedura di mobilità, presso la Giunta regionale il 20 dicembre 2004.
e, solo inizialmente, anche l'uscita di persone e merci dallo stabilimento Fiat Auto.
Risposta. - Premesso che in relazione alle recenti denunce di stampa relative al Centro per immigrati di Lampedusa, il Ministero dell'interno è in attesa, a breve termine, dell'esito delle verifiche disposte, per quello che riguarda l'episodio specifico segnalato dall'interrogante si comunica quanto segue.
sensi dell'articolo 3 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non ha riscontrato anomalie in merito alle condizioni della struttura e alla sua gestione.
sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili;
Risposta. - Si fa presente, innanzitutto, che la legge n. 189 del 2002 - la cosiddetta «Bossi-Fini» ha ridotto il termine del permesso di soggiorno per ricerca di occupazione che precedentemente era di un anno.
Risposta. - In ordine alla interrogazione in esame, si fa presente quanto rappresentato al riguardo dalla Direzione provinciale del lavoro di Vicenza.
Risposta. - In ordine alla interrogazione in esame, si fa presente quanto riferito al riguardo dalla Direzione provinciale del lavoro di Bergamo.
dal 14 febbraio 2005 al 7 maggio 2005 che per il periodo dal 23 maggio 2005 al 10 settembre 2005.
Risposta. - In relazione all'interrogazione parlamentare in esame, concernente il progetto «Storia di un Italiano» di Alberto Sordi, si fa presente quanto segue.
Risposta. - In ordine alla interrogazione in esame, concernente la quota di lavoratori extracomunitari assegnata alla provincia di Venezia, di cui ai due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2004 di programmazione dei flussi di ingresso nel territorio italiano per l'anno 2005, si fa presente quanto segue.
all'interno dell'applicazione informatica, denominata «Sistema informativo lavoratori extracomunitari e neocomunitari (SILEN)».
dall'attività aziendale sono di gran lunga al di sotto della soglia di povertà nazionale;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.
dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi.
è pervenuta all'attenzione dell'interrogante l'accorata istanza del professor S.F.T., nato a Reggio Calabria il 2 aprile 1969 e residente a Padova alla via Testi n. 7, con la quale è stata partecipata con profonda amarezza e sconforto la sua amara vicenda umana e professionale;
il professore è affetto da «sclerosi multipla primaria progressiva» certificata dalla Commissione Medica dell'U.L.S.S. n. 16 di Padova, incaricata degli accertamenti relativi alla legge n. 104 del 1992, come «handicap in stato di gravità»;
all'atto dell'assegnazione delle cattedre per il corrente anno scolastico, operate dal C.S.A. - Centro Servizi Amministrativi - di Padova, al professor S.F.T. sarebbero stati negati alcuni diritti fondamentali riconosciuti dal nostro ordinamento a tutti i lavoratori con gravi invalidità, e precisamente:
a) il riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato;
b) il riconoscimento della riserva dei posti in quanto invalido;
c) il riconoscimento della precedenza nella scelta della sede all'atto della nomina a tempo determinato;
tale circostanza ha costretto il professore ad un lungo e tormentato contenzioso per richiedere giustizia e per affermare i propri diritti negati;
nonostante un'ordinanza del Tribunale di Padova che ha riconosciuto al professore, per la sua condizione di grave invalidità, il diritto di cui agli articoli 21 e 33 della legge n. 104 del 1992 e il pronunciamento del Difensore Civico della Regione Veneto che ha invitato il C.S.A. di Padova a riconsiderare attentamente, nell'esercizio dei poteri di autotutela, le determinazioni assunte nei confronti del professore, il predetto Ufficio continua pervicacemente a mantenere in questa vicenda un atteggiamento, secondo l'interrogante discutibile, di intransigenza;
risulta, inoltre, all'interrogante che il Presidente Nazionale dell'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), professor Mario Alberto Battaglia, abbia inviato recentemente una nota al Ministro dell'istruzione per denunciare «conseguenze gravemente discriminatorie che si sono concretizzate - a seguito dell'applicazione del decreto 21 aprile 2004 - nel corso delle procedure per il rinnovo delle graduatorie permanenti nei confronti degli insegnanti con invalidità civile... L'errata interpretazione che è stata fatta dal Vostro Ministero ha leso i diritti di tutti coloro che appartengono alle categorie di soggetti tutelati
se, in considerazione di quanto riferito, al fine di tutelare non solo i diritti del professore, ma anche di tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni di grave invalidità, i Ministri in indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze, non ritengano attivare opportuni accertamenti per verificare in tutti gli uffici scolastici periferici la corretta applicazione, nel corso delle procedure per il rinnovo delle graduatorie permanenti della scuola, delle tutele di legge previste per gli insegnanti con invalidità civile;
se, in particolare, nello specifico caso riferito dal professore risponde al vero il fatto che:
a) il C.S.A. di Padova non abbia provveduto per l'anno scolastico corrente all'assunzione di nessun invalido per le classi di concorso A043 e A050, nonostante che con decreto ministeriale n. 59 del 23 luglio 2004 il MIUR avesse disposto nella provincia di Padova tre assunzioni con contratto a tempo indeterminato per la classe A043 e 5 assunzioni a tempo determinato nella classe A050, di cui il 50 per cento riservate al personale disabile;
b) lo stesso Ufficio non abbia provveduto ad inviare regolarmente al competente Ufficio Categorie Protette i prospetti relativi agli insegnanti appartenenti alle classi di concorso A043 e A050;
c) attuando il principio della compensazione risulterebbero in provincia di Padova numerosi posti da riservare al personale disabile delle classi di concorso A043 e A050;
se, infine, non si ritenga di accertare i motivi per cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Padova non abbia ritenuto di dare seguito alla documentata richiesta avanzata dal professor S.F.T. di avviare un'azione ispettiva nei confronti del C.S.A. di Padova per accertare eventuali omissioni o inadempienze operate nelle operazioni di reclutamento degli insegnanti appartenenti alle categorie protette.
(4-11903)
Innanzi tutto, si comunica che l'interessato è stato individuato quale destinatario di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 1o settembre 2005, con assegnazione di sede presso l'istituto «Einaudi» di Padova, sua città di residenza. Ciò è stato possibile in quanto il docente per l'anno scolastico 2005-2006 risulta beneficiario dell'articolo 1 della legge n. 68/1999 e dell'articolo 21 della legge n. 104/1992.
Per quanto riguarda gli anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005, si fa presente quanto segue.
Si premette che, in base all'articolo 8, comma 1, della legge n. 68/99, occorre essere iscritti nell'apposito elenco disoccupati tenuto dagli uffici competenti per fruire della riserva dei posti. L'esigenza dell'iscrizione in tale elenco, come requisito per aver diritto alla riserva, è stata confermata dal Consiglio di Stato - sez. VI - con sentenza n. 948/2002 dell'8 novembre 2002 e 17 dicembre 2002.
Ciò posto, per gli anni scolastici 2003-2004, l'insegnante in parola non poteva essere incluso dal Csa tra i «riservisti» in quanto non risultava ancora iscritto negli appositi elenchi previsti dall'articolo 8 della legge 68/99, come è stato confermato dalla Direzione provinciale del lavoro di Padova. Il medesimo, comunque, per l'anno scolastico 2004/2005 ha ottenuto un contratto a tempo determinato di durata annuale con sede di servizio in un istituto superiore ubicato nel comune di Padova.
Quanto all'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992, va rilevato che, in base all'articolo 21 della stessa legge, «la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili».
Dalla certificazione prodotta dal docente in parola, rilasciata dalla competente Commissione medica dell'U.L.S.S. n. 16 di Padova per l'accertamento delle condizioni di disabilità, si rilevava che il medesimo aveva all'epoca un grado di invalidità, con riduzione della capacità lavorativa, in misura superiore a 1/3, e precisamente il 50 per cento, percentuale, questa, che è inferiore ai due terzi richiesti dalla norma ai fini del riconoscimento del beneficio; inoltre, dalla certificazione non si rilevava neppure l'ascrivibilità della lamentata minorazione ad una delle categorie sopra descritte. Conseguentemente il Csa di Padova non aveva potuto riconoscere all'interessato il beneficio previsto dalla legge n. 104/1992 all'articolo 21 (precedenza nell'assegnazione di sede), dato che il docente, seppure in stato di gravità, non aveva dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla norma per fruire del beneficio stesso.
Con riguardo, poi, all'ordinanza del tribunale di Padova cui si fa riferimento nell'interrogazione, il Csa di Padova ha ottemperato all'ordinanza stessa; nel darvi esecuzione, il Csa ha assunto il provvedimento protocollo n. 2957/c7, in data 10 marzo 2004, con il quale l'interessato, già in servizio presso l'Istituto tecnico industriale statale (I.T.I.S.) «Meucci» di Cittadella, con decorrenza 10 marzo 2004 e fino al successivo 31 agosto, è stato assegnato all'Istituto professionale statale per i servizi commerciali (I.P.S.S.C.) «Leonardo da Vinci» di Padova, a disposizione per l'intero orario di cattedra, per la classe di concorso A050.
Va tuttavia rilevato che lo stesso tribunale - sezione Lavoro - con ordinanza del 23 aprile 2004, in sede di esame del reclamo presentato dall'Amministrazione avverso l'ordinanza del 24 febbraio 2004, con la quale il giudice del lavoro aveva accolto il ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile proposto dall'insegnante in argomento - ha affermato, tra l'altro, quanto segue: «... omissis ... all'atto dello svolgimento delle procedure che hanno portato alla stipula del contratto a tempo determinato oggetto di causa - agosto-settembre 2003 - non sussisteva il diritto del Tuscano alla scelta prioritaria della sede tra quelle disponibili; né tantomeno alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; ritenuto in vero che la legge n. 68/99 - norme per il diritto al lavoro dei disabili (cfr. in particolare articoli 3 e 4) attribuisce alle persone disabili di cui all'articolo 1 esclusivamente il diritto all'assunzione fino alla copertura della quota di riserva, cioè il diritto alla riserva del posto tra quelli disponibili, non invece anche il diritto, nel caso di assunzione presso enti pubblici, come è nel caso di specie, alla scelta prioritaria della sede, diritto questo che è invece garantito dalla legge n. 104/92 - legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - alle persone handicappate che si trovano in particolari condizioni di invalidità e/o gravità (articoli 21 e 33 legge citata».
Da quanto sopra esposto emerge che il giudizio è stato sfavorevole al Csa di Padova soltanto perché l'interessato, unitamente alla memoria difensiva, aveva presentato una nuova documentazione medica di cui il Csa medesimo non era in possesso.
In ordine alle domande contenute nell'interrogazione, in fine, ai punti a), b) e c), si precisa quanto segue.
In merito alla domanda di cui al punto a) - volta a conoscere se risponde al vero il fatto che «il Csa di Padova non abbia provveduto per l'anno scolastico 2004-2005 all'assunzione di nessun invalido per le classi di concorso A043 e A050, nonostante che con decreto n. 59 del 23 luglio 2004 il Ministero avesse disposto tre assunzioni, nella provincia di Padova, con contratto a tempo indeterminato per la classe A043 e 5 assunzioni a tempo determinato nella classe
A questo riguardo, con circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000, è stato precisato che per le nomine in ruolo del personale docente il numero dei posti da riservare alle categorie dei beneficiari delle norme sulle assunzioni obbligatorie, nel limite del 50 per cento dei posti autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50 per cento tra il personale incluso nelle graduatorie permanenti, nelle quali in terza fascia è incluso il docente in argomento, e tra quello incluso nelle graduatorie dei concorsi ordinari, nelle quali invece lo stesso docente non è incluso.
Tenuto conto che per l'anno scolastico 2004/05 le nomine in ruolo possibili per le classi di concorso A043 e A050 erano rispettivamente 3 e 5, il Csa di Padova ha operato come segue.
Per la classe di concorso A043, l'Ufficio ha proceduto a ripartire tre posti disponibili assegnandone due al concorso ordinario e uno alla graduatoria permanente; per quanto concerne la graduatoria permanente, la riserva ovviamente non è scattata trattandosi di un solo posto, mentre per quanto riguarda il concorso ordinario il docente in parola non ne ha potuto beneficiare in quanto, come già detto, era inserito soltanto nella graduatoria permanente.
Per la classe di concorso A050, l'Ufficio ha ripartito i cinque posti disponibili destinandone tre al concorso ordinario e due alle graduatorie permanenti. Non essendo in discussione il concorso ordinario, per le ragioni sopra accennate, i posti relativi alla graduatoria permanente sono stati attribuiti ad aspiranti della prima e seconda fascia, nella quale non risultavano inseriti aspiranti con diritto alla riserva. Essendosi così esauriti i posti, il Csa non ha potuto procedere allo scorrimento della terza ed ultima fascia, nella quale, come detto, era inserito l'interessato che, all'epoca, non poteva vantare il diritto alla riserva per le motivazioni sopra espresse.
Circa l'applicazione della riserva alla graduatoria permanente, va precisato che detta graduatoria non è unita ma differenziata ed articolata in fasce, dalle quali attingere secondo un ordine di ricorso successivo. Ne deriva che i titoli di precedenza conseguenti all'iscrizione nell'elenco dei disabili di cui all'articolo 8 della legge n. 68/99 rilevano all'interno di ciascuna fascia, come chiarito nella nota ministeriale prot. n. 843IDI del 2 febbraio 2001, secondo il parere espresso in merito dal Consiglio di Stato, sezione seconda, nell'adunanza del 13 dicembre 2000; pertanto non si può attingere dalla terza fascia se prima non si sono esaurite la prima e la seconda. Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato anche in sede giurisdizionale con decisioni n. 4831/VI/2002 e n. 507/VI/2003.
Quanto alla domanda di cui al punto b) - volta a conoscere se risponde al vero che il Csa di Padova non avrebbe provveduto ad inviare regolarmente al competente Ufficio categorie protette i prospetti relativi agli insegnanti appartenenti alle classi di concorso A043 e A050 - risulta che il medesimo Ufficio ha regolarmente ottemperato all'obbligo previsto dall'articolo 9, comma 6, della legge n. 68/99 inviando i prospetti analitici della situazione relativa all'assunzione dei disabili, entro i termini stabiliti (31 gennaio), con note prot. n. 20722/C7 del 14 gennaio 2004 e prot. n. 23190 del 12 gennaio 2005. Il corretto adempimento di detto obbligo è stato accertato dalla locale Direzione provinciale del lavoro attraverso i servizi competenti della provincia di Padova.
I chiarimenti sopra forniti consentono di dare risposta anche alla domanda contenuta nell'interrogazione al punto c) e, al riguardo, si ribadisce che l'interessato, per gli anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005, non avrebbe potuto in ogni caso beneficiare di alcuna immissione in ruolo come «riservista», a causa della mancata inclusione nel previsto elenco dei disoccupati.
Infine - relativamente alla richiesta di «accertare i motivi per cui la Direzione provinciale del lavoro di Padova non abbia ritenuto di dare seguito alla documentata richiesta avanzata dal professore... di avviare un'azione ispettiva nei confronti del Csa di Padova per accertare eventuali omissioni o inadempienze operate nelle operazioni di reclutamento degli insegnanti appartenenti alle categorie protette» - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha acquisito elementi dalla suddetta Direzione provinciale del lavoro. Quest'ultima ha a tale riguardo inviato al predetto Dicastero copia di alcune documentazioni, che danno conto delle questioni che hanno visto contrapposto il docente in parola con il Csa di Padova nonché delle iniziative che la stessa Direzione provinciale ha intrapreso, nell'ambito delle competenze istituzionali, relativamente all'applicazione della legge n. 68/1999 nei confronti del medesimo insegnante.
In particolare, come già detto sopra, la Direzione provinciale del lavoro di Padova ha evidenziato di avere appurato, attraverso i servizi competenti della provincia di Padova, che il Csa ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 9 comma 6 della legge n. 68/99 (invio del prospetto informativo). Inoltre, la stessa Direzione provinciale ha evidenziato la circostanza che l'interessato si è iscritto negli elenchi previsti dall'articolo 6 della menzionata legge n. 68 solo in data 1o settembre 2004 e pertanto non risultava in possesso del requisito previsto per l'assunzione come disabile al momento della presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
tra Alberto Sordi e i Ministri dell'istruzione Tullio De Mauro e dei beni culturali Giovanna Melandri era stato raggiunto un accordo, quasi definitivo per la distribuzione nelle scuole della sua «Storia di un Italiano» -:
se risponda al vero che sia stato rifiutato da parte del Ministro interrogato ogni incontro con il grande attore per definire il progetto e, in caso affermativo, quali siano le ragioni di questo rifiuto e se il Ministro intenda portare a conclusione il progetto di Alberto Sordi.
(4-05586)
Innanzi tutto, va precisato che il rapporto fra l'ex Ministero della pubblica istruzione e l'attore si era già concluso prima dell'arrivo del Ministro Moratti presso questa Amministrazione.
Inoltre, non risponde al vero l'affermazione, contenuta nell'interrogazione, secondo cui il Ministro Moratti avrebbe rifiutato ogni incontro con l'attore in parola. Ciò trova conferma, d'altra parte, nella circostanza che Alberto Sordi fu nominato a membro di una delle commissioni istituite per la riforma del sistema scolastico, che è stata poi varata dal Parlamento con la legge delega 28 marzo 2003, n. 53. A quest'ultimo proposito, risulta peraltro che l'artista non ha mai partecipato agli incontri programmati, né risulta avere stabilito alcuna interlocuzione con l'Amministrazione: si può ragionevolmente ritenere che la mancata partecipazione alle riunioni della suddetta commissione sia da riferire a validi motivi attinenti alla sfera personale del compianto artista.
Va anche fatto presente, in via generale, che le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica
Come affermato nello stesso decreto del Presidente della Repubblica, l'autonomia scolastica - che è stata poi rafforzata dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 - è infatti garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Spettano quindi ai competenti organi delle istituzioni scolastiche, nell'esplicazione della loro autonomia, le determinazioni in ordine alla progettazione e alla realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione nell'ambito del piano dell'offerta formativa adottato.
È in tale quadro che possono dunque svolgersi iniziative di progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione, ivi compresa quella in argomento.
Premesso quanto sopra, per quanto riguarda specificamente il progetto «Storia di un Italiano» di Alberto Sordi, da notizie fornite dall'istituto «Montessori» di Roma, che era stato delegato alla elaborazione e realizzazione delle attività previste dal progetto, si è appreso quanto segue.
In effetti, da accordi intercorsi direttamente tra Alberto Sordi e il Ministro pro-tempore (De Mauro), era stata presa in esame una ipotesi di lavoro che consisteva nell'elaborazione di un fascicolo illustrativo (con fotocopie di piccoli inserti informativi ad opera di storici e giornalisti di professionalità nota) per accompagnare la cassetta «Storia di un Italiano» contenente spezzoni di film relativi ad un periodo storico.
Nel corso degli incontri svoltisi, Alberto Sordi aveva fatto vedere la prima cassetta (riferita alla prima metà del '900) esprimendo le sue aspettative per il fascicolo.
Era prevista la predisposizione di un numero elevato di cassette che dovevano arrivare fino al Giubileo del 2000.
Poiché era stato ravvisato l'interesse didattico del materiale di cui trattasi, la proposta era stata accettata, con l'impegno a produrre i primi due fascicoli da accompagnare alle prime due cassette e a diffondere il materiale nelle scuole con opportune indicazioni per un utilizzo adeguato (ovviamente nel rispetto delle autonome determinazioni dei competenti organi delle istituzioni scolastiche).
Si era quindi provveduto a predisporre, per la prima diffusione, un congruo numero di copie del primo fascicolo. Detto fascicolo veniva poi proposto al parere di Alberto Sordi il quale, da parte sua, aveva il compito di consegnare le cassette nei tempi previsti.
In base all'accordo, l'operazione, dopo le prime due cassette, sarebbe stata condotta e continuata dalla fondazione «Alberto Sordi» che ne avrebbe sostenuto l'onere finanziario.
L'operazione, tuttavia, non ha potuto concludersi poiché l'attore scomparso non ha poi consegnato la cassetta (neppure la prima). Questo è il motivo per cui il progetto non ha avuto seguito.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
diventa sempre più incalzante, umanamente significativa e moralmente legittima la richiesta di un gruppo di pensionati dei Cantieri Navali di Palermo, già esposti, per un arco pluridecennale, ai rischi di un lavoro compiuto in ambienti saturi di polveri di amianto e in condizioni di sicurezza pressoché inesistenti;
l'INPS, di fronte alla richiesta di un riconoscimento in via retroattiva dei benefici
è grave la situazione nella quale versano quei lavoratori, pensionati in epoca anteriore al '92, che avevano inalato polveri di amianto in periodi nei quali non erano state neppure predisposte misure tecniche idonee ad alleviare il rischio medesimo, a tutela dei quali, proprio perché percettori del danno maggiore, avrebbero dovuto essere apprestate più efficaci norme di sicurezza;
alcuni autorevoli Organi Giurisdizionali hanno riconosciuto, per alcuni casi loro sottoposti, la legittimità del diritto rivendicato da lavoratori posti in pensione prima del '92, a benefici previsti dal comma 8 della legge n. 257 del 1992 -:
quali urgenti iniziative si intendano assumere, perché gli effetti della cennata legislazione vengano riconosciuti a tutti coloro che hanno sofferto di situazioni quali quelle descritte in premessa e oggetto di controversie civilistiche da troppo tempo in attesa di soluzione.
(4-13354)
Trattasi di problematiche sottoposte ai Ministeri vigilanti in merito alle quali l'Istituto ha fornito chiarimenti con la circolare n. 70/1994 in cui ha precisato che devono ritenersi esclusi dai suddetti benefici previdenziali i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 28 aprile 1992.
Tale indirizzo è stato confermato da una successiva circolare emessa in materia dall'Istituto, in cui con espresso riferimento alla legge n. 257/1992, si ribadisce che il riconoscimento del beneficio pensionistico per l'esposizione all'amianto spetta ai titolari di trattamento pensionistico con decorrenza successiva al 1o maggio 1992 e perciò a coloro che, fino a quella data, prestavano attività lavorativa.
In merito all'affermazione contenuta nell'interrogazione, relativa ad alcuni precedenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto i benefici della legge n. 257/92 a lavoratori posti in pensione prima del 1992, l'INPS ha fatto presente che la stessa, presumibilmente, si riferisce alla tipologia di lavoratori titolari di pensione o assegno di invalidità liquidati con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 ma sempre necessariamente occupati a tale data.
Su tale interpretazione, che consente quindi ai pensionati che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257/92 prestavano attività lavorativa di accedere, in presenza di determinati requisiti, al beneficio in questione, questo Ministero ha espresso sempre parere favorevole.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
a seguito del vergognoso attentato del 23 luglio a Sharm el Sheik sono rimasti feriti o uccisi molti cittadini italiani;
la legge 3 agosto 2004, n. 206 «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2004 prevede, in caso di atti di terrorismo compiuti su territorio nazionale o extranazionale, una serie di
un gran numero di cittadini italiani, persone gravemente ferite e bambini rimasti orfani, versano in gravi condizioni di incertezza e difficoltà -:
quali iniziative ritenga opportuno intraprendere per dare aiuto ai nostri connazionali in difficoltà e per far si che tali aiuti, vista l'urgenza del caso, giungano il più presto possibile.
(4-16226)
Com'è noto, la legge 3 agosto 2004, n. 206, prevede una serie di indennità e benefici in favore delle vittime e più precisamente: una speciale elargizione, una tantum, nella misura complessiva di euro 200.000,00, da corrispondersi pro-quota, agli aventi diritto; uno speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili soggetto a perequazione automatica, con decorrenza dalla data dell'evento; un assegno vitalizio di euro 500,00 mensili soggetto a perequazione automatica di cui alla legge 407/1998.
Poiché la normativa vigente (articolo 6 della legge n. 302/1990 ed articolo 14 della legge n. 206/2004) subordina la concessione dei benefici in favore delle vittime civili alla presentazione di apposita istanza, sono state interessate le prefetture di Catania e di Lecce perché invitino gli interessati a porre in essere tale adempimento e provvedano alla relativa istruttoria.
II Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in data 9 settembre 2005, trattandosi di evento di chiara matrice terroristica, ha già provveduto ad adottare un decreto di concessione dei benefici in favore dei familiari superstiti che hanno presentato istanza per il tramite della prefettura di residenza.
Il successivo 16 settembre inoltre, sono pervenute, per il tramite di uno studio legale, le istanze relative a due gruppi familiari residenti in provincia di Avellino, i cui otto componenti hanno dichiarato di essere stati feriti nello stesso evento terroristico.
In ordine a tali istanze, è stata interessata la Prefettura di residenza ai fini della relativa istruttoria e per la sottoposizione a visita degli interessati presso la competente Commissione medico-ospedaliera per la valutazione del grado di invalidità riportato da ciascuno, accertamento indispensabile per la liquidazione dei benefici spettanti.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giampiero D'Alia.
il Call Center Atesia nasce nel 1989 di proprietà 100 per cento Telecom, per il servizi di gestione clienti, marketing e vendita esternalizzati dalla compagnia azionista e per conto di terzi;
negli anni raggiunge anche i 6.500 addetti, inizialmente retribuiti con l'apertura della partita IVA e l'affitto della postazione da pagare;
nel settembre 2000 viene sottoscritto un accordo con i sindacati confederali per cui diventano collaboratori coordinati e continuativi, con contratti di tre mesi;
dopo questo accordo sindacale il rapporto di lavoro rimane privo di garanzie e, secondo l'interrogante, in contrasto, con i principi costituzionali;
le richieste avanzate dai lavoratori comprendono, oltre ad un pieno riconoscimento dei diritti sindacali, oggi in gran parte negati, una polizza assicurativa per infortuni e malattia, l'indennizzo delle sospensioni per i contratti in corso, una retribuzione nelle fasi di formazione;
per i lavoratori di Atesia dal maggio 2004 si prospetta l'alternativa di contratti
tale soluzione viene prorogata al 31 marzo 2005, ma nel frattempo sono sorti all'interno dell'azienda innumerevoli problemi per esempio i possibili contratti di apprendistato da contratto nazionale telecomunicazioni sarebbero 200 (contro i 1.100 dell'accordo di maggio), in più non è stato pubblicato il decreto che estende a tutte le donne di qualsiasi età il contratto di inserimento, quindi non si sa quanti saranno ma molti meno di quelli concordati e per i Co. Pro. non vi è nessuna disponibilità a fissare per via contrattuale i compensi -:
quali iniziative intenda intraprendere al fine di accertare lo stato effettivo dei rapporti di lavoro costituiti dalla suddetta azienda;
quale tutela possa essere garantita a questi lavoratori precari rispettando gli impegni di stabilizzazione e miglioramento della qualità del lavoro assunti nell'accordo del maggio 2004;
se non ritenga di aprire un ulteriore tavolo di trattative tra le parti interessate affinché per i lavoratori dell'Atesia si possa applicare la contrattazione collettiva e la tutela del posto di lavoro.
(4-13342)
A seguito di una richiesta d'intervento di un gruppo di lavoratori facenti parte di un Collettivo costituitosi autonomamente sono stati disposti accertamenti, tuttora in corso, nei confronti della società Atesia, allo scopo di verificare l'effettiva natura dei rapporti instaurati con gli operatori di call center. È stata, pertanto, avviata un'attività di monitoraggio delle varie tipologie contrattuali, presenti in azienda e delle singole posizioni lavorative attraverso l'acquisizione di un congruo numero di dichiarazioni spontanee sulle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro, in relazione al particolare modello organizzativo e alla attività aziendale.
La società Atesia, già appartenente alla Telecom, successivamente acquisita per l'80 per cento del capitale dal gruppo COS, opera infatti nel settore delle telecomunicazioni con servizi di call center e di ricerche di mercato con una fitta rete di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di contratti a progetto.
La società, pertanto, per le situazioni di criticità legate alla durata del rapporto di lavoro e alle provvidenze economiche e previdenziali, reclamate dal personale occupato, ha sottoscritto con le parti sociali più verbali di accordo per la gestione e l'esercizio dell'attività di call center.
Da ultimo, nell'ipotesi di accordo del 24 maggio 2004, sono state individuate le linee operative, confermate nell'ipotesi di accordo del 14 marzo 2005, con la finalità dichiarata di migliorare in qualità e stabilità il rapporto di lavoro. In tale accordo viene quindi previsto per la gestione dell'attività di call center il ricorso a modelli contrattuali diversi e flessibili, come i contratti di inserimento, i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a progetto, più compatibili con le esigenze aziendali. È stato previsto il trasferimento a Telecontact Center del gruppo Telecom di alcune attività e di circa 1200 unità lavorative a fronte di 3000 rimaste in forza presso l'Atesia.
Sarà cura degli uffici del Ministero verificare che ogni iniziativa intrapresa dall'azienda sia riconducibile ad una tipologia contrattuale legale.
A tale proposito si rappresenta che, in attesa della completa regolamentazione dei nuovi istituti contrattuali, la società Atesia, con l'accordo del 14 marzo 2005, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, ha ulteriormente prorogato, fino al 30 settembre 2005, il termine di scadenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere. Con lo stesso accordo è stata prevista, altresì, l'attivazione per tutto il personale occupato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in possesso
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.
come riporta anche il Terninews.it del 13 aprile 2005, si è svolto un vero sit-in di protesta alla prefettura di Terni, di circa 60 lavoratori dell'ex pastificio Federici di Amelia per protestare e per difendere le sorti della fabbrica alimentare;
dopo la cessazione di attività da parte dei proprietari, i fratelli Federici, lo stabilimento in questione da giugno 2004 ha smesso di produrre e i circa 60 dipendenti sono stati messi in cassa integrazione;
il 31 maggio 2005 scadrà la cassa integrazione per detti lavoratori e ad oggi non gli è stata comunicata nessuna soluzione o prospettiva di tutela del loro posto di lavoro nonostante una cordata di privati sarebbe disponibile a rilevare detta struttura -:
se il ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;
se non ritenga di aprire un tavolo di trattative tra le parti interessate, i sindacati e i lavoratori per trovare una soluzione che possa tutelare il posto di lavoro a queste persone e magari ridare attività all'ex pastificio di Amelia.
(4-14611)
Preliminarmente, si ricorda che l'ex stabilimento Federici, a seguito di concordato preventivo definito presso il tribunale di Terni, è stato concesso in affitto alla società Spiga-food S.r.l. di Foligno, che ha proseguito l'attività lavorativa fino alla fine di giugno 2004. Infatti, la società affittuaria ha deciso di proseguire la produzione presso il proprio stabilimento di Foligno.
A seguito di tale decisione, è stata attivata la procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, a far data dal 31 maggio 2004 per dodici mesi, con scadenza 30 maggio 2005.
Si ritiene opportuno far presente che, al fine di consentire la ripresa produttiva del sito di Amelia, la situazione dei lavoratori della società Spiga-food è stata esaminata dall'Unità di crisi presieduta dall'onorevole Borghini, presso il Ministero delle attività produttive, per promuovere una intesa con gli enti locali e le organizzazioni sindacali in ordine alla possibilità di prorogare il periodo di Cassa integrazione guadagni straordinari. Tuttavia, dal 30 maggio 2005, l'attività produttiva del predetto stabilimento è cessata e tutti i lavoratori, secondo quanto convenuto con le stesse organizzazioni sindacali nell'accordo, sottoscritto il 29 aprile 2005, sono stati posti in mobilità.
Inoltre, si fa presente che l'interesse manifestato da parte di un gruppo di imprenditori all'acquisizione dello stabilimento non ha avuto seguito per le valutazioni effettuate dalla parte acquirente sulle condizioni di vendita.
La struttura dello stabilimento dell'ex pastificio Federici è stata riconsegnata al tribunale di Terni, quale organo della procedura di concordato preventivo dal quale era stato rilevato in affitto.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.
la Lega Navale Italiana dal 1975 (legge 20 marzo 1975 n. 70) è Ente di interesse pubblico e, in quanto tale, assoggettata all'evidenza pubblica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai quali compete il potere di
è associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e, in quanto tale, iscritta al Registro nazionale tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, e, quindi, tenuta a rispettare tutti gli obblighi sanciti per tale forma associativa;
redige il bilancio che viene approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
opera sotto la vigilanza dei Ministeri della difesa e dei trasporti e navigazione e sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica;
dal primo gennaio 2005 diventerà operativa la «Carta dei servizi» che, riorganizzando i principi dello Statuto, riconosce, sancisce e riconferma come inviolabili i principi fondamentali di cui all'articolo 2 (la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale) e dell'articolo 3 (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali) della Costituzione italiana. In particolare, la «Carta dei Servizi» prevede: a) Articolo 2 - I nostri principi fondamentali (articoli 2 e 3 Costituzione); b) Articolo 2.1 - Uguaglianza e imparzialità (Nessuna discriminazione per sesso, rapa, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali); c) Articolo 2.7 - Trasparenza (Pubblicazione di un bilancio sociale approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dai Ministeri Vigilanti); d) Articolo 7.2 - Relazione annuale sull'attività svolta (Il Ministero della difesa, il Ministero infrastrutture e trasporti e la Corte dei conti, elaborano annualmente e trasmettono al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività complessiva della Lega Navale);
la Lega Navale Italiana, Sezione periferica di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), ha visto:
nel dicembre 2002, le dimissioni del Presidente dottor Antonio Guidi, iscritto al partito di Alleanza Nazionale, ma causate da una serie di irregolarità non avallate dallo stesso. Contro l'ex-Presidente dottor Guidi, è stata intrapresa azione disciplinare, poi abbandonata quando ha presentato le dimissioni anche da socio. Le sue dimissioni hanno provocato, nell'immediato, le dimissioni di due dei tre Probiviri;
nella primavera del 2003, le dimissioni del Consigliere Benito Rossi, iscritto al partito di Alleanza Nazionale, capogruppo di Alleanza Nazionale nella maggioranza dell'amministrazione comunale locale, critico sul bilancio e su altre vicende interne; anche contro il consigliere Benito Rossi è stata intentata azione disciplinare, abbandonata dopo le sue dimissioni anche da socio;
secondo l'interrogante, le azioni disciplinari intentate contro il Presidente e il Consigliere, erano sostanzialmente un'arma di pressione psicologica: contestare il bilancio è un atto grave, se le accuse non fossero state vere, l'azione disciplinare sarebbe proseguita a tutela del buon nome dell'Ente. Invece, è stata abbandonata non appena sono pervenute le dimissioni anche da soci;
un ulteriore episodio, accaduto nell'autunno del 2003, secondo l'interrogante emblematico dell'atteggiamento della Lega Navale Italiana, Sezione periferica di San Benedetto del Tronto, nei confronti delle forze di governo cittadine. Il Comune di San Benedetto del Tronto è retto da una coalizione di centro-destra. La Sezione Periferica della Lega Navale italiana occupava senza alcun titolo i locali posti all'interno dell'edificio denominato ex GIL, sul lungomare, e in una parte dello spazio
un contenzioso avviato nell'autunno del 2003 e ancora aperto con la Consigliera, oggi solo socia, signora Maria Grazia D'Ercoli, iscritta al partito di Alleanza Nazionale, che si era mostrata critica nei confronti del bilancio (tanto da non approvarlo) e varie situazioni gestionali (tenuta corsi - uso del personale - premi in denaro per regate). Anche contro la signora D'Ercoli è stata attivata procedura disciplinare. La Sezione Periferica, sostanzialmente, non l'ha messa in grado di intervenire alle convocazioni del Delegato del Presidente, incaricato di condurre l'inchiesta preliminare. Quindi, il Presidente ha trasmesso gli atti al Collegio dei Probiviri locale, che, senza sentire l'accusata, ha trasmesso gli atti al Collegio dei Probiviri della Presidenza Nazionale, chiedendone la radiazione;
la D'Ercoli ha proposto appello, che, seppure terminato con una decisione complessivamente favorevole alla stessa, è fase di reclamo per irregolarità formali e sostanziali nella stessa contenute e, forse, dovute, secondo l'interrogante, a volontà di tacitare, senza intervenire, una situazione ormai evidente. Infatti, così si esprime il Collegio: «Il Consiglio dei Probiviri della Presidenza Nazionale ha preso in esame, nella seduta del 28 aprile 2004, gli atti relativi al procedimento a carico della socia Maria Grazia Ercoli, promosso dal Collegio dei Probiviri della Sezione di San Benedetto del Tronto, che ha richiesto la radiazione della predetta Socia. Il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti di fatto e regolamentari per comminare la sanzione della radiazione e pertanto respinge la richiesta avanzata. In particolare il Collegio considera che sia legittimo il dissenso, comunque manifestato, dalla Socia Ercoli in merito ai documenti contabili della Sezione ed osserva che le cariche sociali, anche se deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione, debbano in ogni caso essere accettate dal Consigliere proposto, il cui consenso è condizione per un proficuo ed effettivo svolgimento dell'attività relativa all'incarico conferito. In merito alla mancata presentazione della stessa Socia dinanzi al Collegio dei Probiviri della Sezione, sebbene convocata per ben sei volte, il Collegio ritiene che tale comportamento, che peraltro ha impedito il possibile chiarimento di ogni questione in quella sede, sia censurabile ai sensi del Regolamento articolo 8, punto 3, lettera a), pur in presenza degli impedimenti dovuti agli impegni lavorativi, ma in assenza di un minimo di impegno colla attivi che è un dovere per tutti i soci della Lega Navale Italiana»;
errato il cognome della socia. Contestabile la circostanza che il Collegio dei Probiviri di Sezione avesse convocato la socia. Eppure era stato ben chiarito, evidenziato e documentato nel ricorso in appello, essendo una violazione procedimentale. Illegittima la richiesta di censura. E da qui il reclamo, prontamente inoltrato;
la Presidenza Nazionale, messa a conoscenza di tutti atti con dovizia di documenti e di particolari, non ha preso alcun provvedimento, con ciò, di fatto, avallando: 1) il comportamento della Sezione Periferica che è di violazione dello Statuto e del Regolamento interni per quanto concerne le irregolarità rilevate dai soci, e incostituzionale e lesivo della dignità e dei diritti delle persone, per quanto concerne i singoli soci; 2) la decisione «mediatoria» del Collegio dei Probiviri della Presidenza Nazionale;
la Presidenza Nazionale, di fronte a siffatti e gravi comportamenti, non solo indirettamente li avalla, ma impedisce alla socia e agli ex soci, ogni e qualsiasi contatto diretto, trincerandosi dietro l'assunto contenuto nell'articolo 3 punto 2 del «Regolamento allo Statuto», che recita: «... Nessun rapporto diretto è, infatti, ammesso tra i Soci e gli altri Organi Periferici e centrali (Delegato Regionale, Collegio dei Probiviri della Sezione o della Presidenza Nazionale o Presidenza Nazionale). Ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irritale e, pertanto, irricevibile». Comportamento altamente ostruzionistico anche perché detta norma interna è inapplicabile nel caso di specie;
il Presidente Nazionale, Ammiraglio Angelo Mariani, con lettera datata 27 ottobre 2004 prot. n. 4727, così risponde il legale della D'Ercoli che sollecitava un intervento: «In risposta alla Sua lettera pervenuta il 19 ottobre 2004, si precisa che: - la richiesta di rettifica del verbale del Collegio dei Probiviri Nazionali avanzata dalla Signora D'Ercoli è già stata trasmessa a detto organo competente che deciderà in merito nella piena autonomia delle sue funzioni, così come previsto dalle norme statutarie e regolamentari. L'emananda decisione verrà trasmessa direttamente alla Socia interessata in quanto il legale può assistere il Socio, ma non rappresentano; - per quel che riguarda l'invito a prendere provvedimenti nei confronti della dirigenza della Sezione, si fa presente che la Presidenza Nazionale segue con attenzione le attività delle dipendenti SS.PP., che vengono adeguatamente valutate e giudicate nel rispetto delle norme regolamentari: appare, pertanto, del tutto ultroneo l'invito formulato al riguardo».
quest'ultima lettera dell'Ammiraglio Mariani, Presidente della Lega Navale Italiana, è stata prontamente contestata con dovizia di argomentazioni, ma la lettera è rimasta senza alcun riscontro;
nella vicenda l'interrogante ravvisa violazione dei principi costituzionalmente garantiti, nonché della trasparenza e della regolarità contabile, considerato che, la Sezione Periferica trasmette il bilancio alla Sede Nazionale, così come le quote degli associati locali;
appare all'interrogante singolare la circostanza che le azioni discriminatorie siano dirette a tutti iscritti al partito di Alleanza Nazionale -:
se le norme contenute nello «Statuto», nel «Regolamento allo Statuto» e nelle «Istruzioni per i Dirigenti delle Strutture Periferiche» della Lega Navale Italiana, rispondano ai requisiti di democraticità, imparzialità, trasparenza, così come imposti dalle leggi vigenti;
se il complesso di comportamenti della Sezione Periferica della Lega Navale Italiana, non sia incostituzionale ed in violazione dei diritti dei singoli soggetti sanciti a tutela delle libertà personali;
se la formazione di un bilancio sociale nazionale che ingloba i bilanci delle singole Sezioni Periferiche, irregolari, non infici la correttezza e validità dell'intero bilancio, in ciò coinvolgendo l'operato dei Ministeri che lo approvano;
se i Ministri in indirizzo ritengano di predisporre un intervento idoneo a stigmatizzare rimuovere il comportamento della Lega Navale Italiana;
se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire sulla Lega Navale Italiana, Sezione Periferica di San Benedetto del Tronto, nominando un commissario ad acta che proceda alle opportune verifiche, con i conseguenti eventuali provvedimenti e al termine proceda al rinnovo delle cariche attraverso democratiche e regolari elezioni.
(4-12435)
Le diramazioni periferiche del medesimo sodalizio, fra cui la Sezione di San Benedetto del Tronto, sono invece considerate Associazioni private non riconosciute, ai sensi del 1o comma dell'articolo 36 del codice civile.
Le stesse godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, come disposto dall'articolo 32 dello Statuto della Lega navale, approvato con Decreto interministeriale (Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti) del 20 marzo 2003.
Tale aspetto è stato precisato, anche dal Consiglio di Stato, con il quale l'Alto consesso, in relazione alla configurazione giuridica delle sedi periferiche, ha sostenuto il carattere privatistico delle strutture stesse e, quindi, la non assoggettabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70» - parere n. 1169 del 21 maggio 1976.
Pertanto, le eventuali responsabilità connesse a irregolarità nello svolgimento della gestione delle Sezioni o alla mancata applicazione delle norme statutarie e regolamentari non possono che attribuirsi ai rispettivi organi decisionali nell'ambito delle specifiche attribuzioni.
Anche il controllo finanziario/contabile/patrimoniale della gestione delle Sezioni è demandato ai pertinenti Collegi dei revisori dei conti, eletti dalle singole assemblee dei soci, a cui compete la valutazione dei documenti contabili e la conseguente espressione di un giudizio conclusivo circa l'attendibilità dei dati di bilancio e la regolarità della gestione.
È di tutta evidenza, in conclusione, che le doglianze concernenti l'attività gestionale della Sezione di San Benedetto del Tronto riguardano persona giuridica di diritto privato, nel merito del cui comportamento i Dicasteri competenti non hanno alcuna responsabilità di vigilanza.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
con il miglioramento delle condizioni atmosferiche lo sbarco di immigrati clandestini in Sicilia sta mettendo a dura prova le strutture di accoglienza, costrette a Lampedusa ad ospitare oltre mille persone mentre ne potrebbero contenere meno di duecento;
i buoni rapporti instaurati tra l'Italia ed i Paesi rivieraschi avevano lasciato pensare ad una diminuzione del flusso migratorio da quei Paesi mentre tale flusso continua in misura che va al di là del sopportabile -:
quali valutazioni stia facendo il Governo in riferimento a quanto sta accadendo a Lampedusa con il forte incremento di arrivi di immigrati clandestini;
da quali Paesi provengano questi ultimi immigrati e se il Governo ritenga in particolare che la Libia, La Tunisia ed il Marocco stiano offrendo adeguata collaborazione per combattere il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
(4-13427)
Dal 13 marzo al 5 aprile scorso sono sbarcati sulle coste siciliane e, soprattutto, su quelle dell'isola di Lampedusa 1.504 clandestini.
I provvedimenti di respingimento hanno riguardato 685 di questi stranieri, ossia meno della metà, tutti di nazionalità egiziana:
Tutti i provvedimenti sono stati adottati conformemente alla legislazione vigente, a titolo individuale e non in forma collettiva, all'esito delle procedure di identificazione prescritte e dopo l'acquisizione ed il vaglio delle dichiarazioni rese dagli stessi clandestini alla presenza di interpreti di madre lingua araba.
I respingimenti in Libia ed il rimpatrio in Egitto sono stati eseguiti d'intesa con i Governi di questi Paesi, non sussistendo accordi formali di riammissione.
Sulla base delle intese intercorse con la Libia, è stato avviato un programma di collaborazione finalizzata al contrasto dell'immigrazione illegale, che prevede attività di formazione professionale da parte delle forze di polizia italiane, l'assistenza per il rimpatrio di immigrati illegali verso i Paesi terzi, la fornitura di equipaggiamenti per un controllo più efficace delle frontiere, la costituzione in territorio libico di centri di trattenimento per immigrati clandestini ed una cooperazione operativa ed investigativa per combattere le organizzazioni criminali che alimentano il fenomeno.
Le operazioni di allontanamento dal territorio nazionale non sono state eseguite con l'impiego di velivoli militari, ma unicamente mediante voli charter di vettori civili.
Sempre nell'ambito dei proficui rapporti di collaborazione instaurati con le Autorità di Tripoli, sono giunti a Lampedusa investigatori libici per collaborare all'individuazione dei criminali che gestiscono il traffico di immigrati.
Va sottolineato, al riguardo, che l'immediato ritorno dei clandestini nel Paese di ultima provenienza o di origine costituisce un deterrente di indubbia efficacia e risulta essenziale al fine di minare la credibilità delle organizzazioni criminali.
Sempre in merito alle procedure di respingimento, si rammenta che la Libia, pur non avendo aderito alla Convenzione dell'ONU sui rifugiati del 1951, è stato parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti: l'aver ratificato i due strumenti internazionali comporta per lo Stato contraente l'obbligo di garantire comunque a ciascun individuo sul proprio territorio un trattamento rispettoso della sua integrità e dignità umana.
La momentanea situazione di sovraffollamento che ha caratterizzato il centro di Lampedusa in quel periodo è stata fronteggiata, come di consueto, attraverso mirati trasferimenti in altri centri di accoglienza sul territorio nazionale. Il 24 marzo, infatti, presso il centro risultavano presenti soltanto 88 extracomunitari.
Come è noto, l'isola di Lampedusa rappresenta l'approdo più vicino dei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen rispetto alle coste africane da cui partono le imbarcazioni che trasportano i clandestini diretti in Europa.
Il Ministero dell'interno, in considerazione delle implicazioni connesse a tale posizione geografica, ha sempre posto particolare attenzione al Centro di accoglienza di Lampedusa, che è istituzionalmente destinato a fornire un primo soccorso agli extracomunitari che sbarcano sull'isola in attesa del loro trasferimento, immediatamente dopo le prime operazioni di identificazione ed assistenza, presso altre strutture della Sicilia o del territorio nazionale.
Già da tempo l'Amministrazione dell'interno si è adoperata, in sinergia e nel rispetto delle prerogative delle autorità locali, per l'individuazione di siti alternativi a quello attuale ove ricollocare il suddetto centro di trattenimento.
In piena collaborazione con l'amministrazione comunale di Lampedusa, infatti, è stata recentemente individuata la struttura della ex caserma dell'esercito «Luigi Adorno» come il sito che potrà ospitare - sono in corso le necessarie intese tra i due Dicasteri - un nuovo e più adeguato centro di accoglienza per extracomunitari, con la conseguente chiusura di quello attualmente operante.
L'attività gestionale del Centro di Lampedusa, come degli altri esistenti sul territorio nazionale, è oggetto di una continua attività di monitoraggio, finalizzata al miglioramento
Per quanto concerne, specificamente, le condizioni strutturali del Centro di Lampedusa, si sottolinea che nello scorso mese di novembre una visita effettuata da parte del Comitato prevenzione della tortura, istituito nell'ambito del Consiglio d'Europa ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non ha riscontrato anomalie in merito alle condizioni della struttura e alla sua gestione.
In occasione degli sbarchi di marzo, inoltre, i servizi di assistenza socio-sanitaria e di mediazione linguistica sono stati incrementati.
A tal proposito, si rammenta che l'assistenza sanitaria, sulla base di concordate forme di collaborazione fra la prefettura di Agrigento e l'organizzazione «Medici senza frontiere», è stata assicurata con una prima visita medica effettuata da personale di quell'organizzazione all'atto dell'arrivo degli immigrati sulla banchina portuale.
Un'ulteriore visita è stata eseguita dal personale medico e paramedico dell'ente gestore una volta che i clandestini sono giunti nel Centro, dove hanno fra l'altro ricevuto tutti i generi di prima necessità e ogni possibile altra forma di assistenza.
Speciali procedure sono state, altresì, attivate nei confronti degli extracomunitari dichiaratisi minorenni: sono stati, infatti, sottoposti ad ulteriore visita medica, sono stati separati dai clandestini maggiorenni e, quindi, trasferiti in varie comunità per minori presenti in Sicilia.
Per quel che riguarda l'attività informativa rivolta agli extracomunitari, la stessa viene assicurata nel rispetto degli standards costantemente perseguiti in ottemperanza alla direttiva del Ministro Pisanu.
Al momento dell'ingresso degli stranieri viene consegnata agli stessi appropriata documentazione informativa sui loro diritti e doveri, redatta in diverse lingue. Tale materiale è stato, nel giugno scorso, visionato dalla relatrice speciale per i diritti umani dei migranti dell'atto commissariato ONU, in visita al Centro, che ne ha apprezzato i contenuti.
In merito alle richieste di asilo politico, presentate nel periodo in questione, si precisa che risultano essere state prodotte cinque istanze da parte di un palestinese e di quattro sudanesi, i quali sono stati prontamente trasferiti ad altra struttura, in attesa della definizione della richiesta.
Da questo punto di vista, il Ministero degli affari esteri ha rivolto particolare attenzione alle considerazioni svolte dall'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite sul modo in cui è stata gestita l'emergenza venutasi a creare a metà marzo sulle coste siciliane.
Il Governo è del tutto consapevole dell'importanza degli aspetti umanitari della attività propria dell'organizzazione internazionale e dell'esigenza di mantenere con la stessa il tradizionale rapporto di leale e trasparente cooperazione su materie tanto complesse e delicate quali quelle dell'asilo e della protezione internazionale.
L'inserimento di rappresentanti dell'Alto commissario come membri a pieno titolo nelle attuali commissioni territoriali sull'asilo costituisce d'altro canto una chiara testimonianza dell'attenzione che l'Italia riserva all'organizzazione ginevrina e alle istanze ed interessi che essa ha il compito di tutelare.
In conclusione, è possibile affermare che, nell'area del Mediterraneo, nessun Paese si è finora impegnato al pari dell'Italia nelle attività di soccorso in mare e di accoglienza a terra.
I nostri doveri di solidarietà non debbono farci dimenticare, tuttavia, che il traffico dei clandestini è gestito da gruppi criminali di diverse nazionalità che lucrano profitti enormi, con un fatturato annuo che, da recenti indagini, è risultato superiore a quello del traffico di droga, e che sono tanto cinici nel gestire la sofferenza umana quanto abili e determinati nello sfruttare le opportunità nascoste nelle pieghe
Il progressivo intrecciarsi dello sfruttamento dell'immigrazione illegale, non solo con il traffico di esseri umani, di armi e di droga, ma anche con il terrorismo internazionale, ci obbliga ad una particolare vigilanza sui clandestini provenienti dal Corno d'Africa, dove Al Qaeda si è ormai insediata stabilmente, così come su quelli provenienti dell'area sub-sahariana, dove l'estremismo islamico si diffonde rapidamente.
Non possiamo, dunque, lasciare spazio a dubbi o incertezze, perseguendo con severità e durezza chi sfrutta l'immigrazione illegale e, nello stesso tempo, assistendo con umanità chi ne è vittima.
Così come dobbiamo proseguire nelle attività volte a favorire l'immigrazione legale, in armonia con le esigenze di sviluppo dell'Europa e in collaborazione con i Paesi di origine e transito dei migranti.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giampiero D'Alia.
tra domenica 13 marzo e martedì 15 marzo 2005 sull'isola di Lampedusa sono sbarcati oltre 1.000 clandestini a bordo delle «carrette del mare»;
sull'isola il centro di prima accoglienza gestito dall'associazione «La misericordia» ha una disponibilità di circa 200 posti letto;
dall'isola è ripartita oggi la delegazione di investigatori libici giunta a Lampedusa per individuare il luogo di partenza degli immigrati;
le forze dell'ordine ritengono che i clandestini siano partiti tutti dallo stesso porto al confine tra la Libia e la Tunisia, il che in base agli accordi bilaterali stipulati nei mesi scorsi dovrebbe far scattare il rimpatrio coatto verso la Libia;
il protocollo n. 4 della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue vietano le espulsioni collettive di stranieri; la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, la Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura e la Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali accolgono il principio del non respingimento; la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue e il Patto internazionale sui diritti civili e politici vietano la discriminazione dei rifugiati in base alla provenienza -:
quale sia il ruolo della delegazione di investigatori libici nel determinare la provenienza di cittadini non libici e nelle eventuali decisioni relative al loro rimpatrio coattivo, e più in generale in base a quale accordo e con quale autorità sia consentita una tale procedura;
quali urgenti azioni, non esclusa la sospensione di ogni forma di respingimento collettivo, il Governo intenda assumere per garantire a chi ne abbia titolo il pieno accesso alla procedura di asilo in ottemperanza agli accordi internazionali sui diritti umani;
quali siano le ragioni per le quali, sull'isola di Lampedusa, non sono ancora iniziati i lavori per la costruzione del nuovo e più ampio centro di accoglienza che dovrebbe sorgere nella vecchia caserma dell'esercito e per la realizzazione dell'area dove trasportare i relitti delle imbarcazioni.
(4-13467)
Dal 13 marzo al 5 aprile scorso sono sbarcati sulle coste siciliane e, soprattutto, su quelle dell'isola di Lampedusa 1.504 clandestini.
I provvedimenti di respingimento hanno riguardato 685 di questi stranieri, ossia meno della metà, tutti di nazionalità egiziana: 609 sono stati infatti respinti verso la Libia, mentre 76 sono stati rimpatriati in Egitto.
Tutti i provvedimenti sono stati adottati conformemente alla legislazione vigente, a titolo individuale e non in forma collettiva, all'esito delle procedure di identificazione prescritte e dopo l'acquisizione ed il vaglio delle dichiarazioni rese dagli stessi clandestini alla presenza di interpreti di madre lingua araba.
I respingimenti in Libia ed il rimpatrio in Egitto sono stati eseguiti d'intesa con i Governi di questi Paesi, non sussistendo accordi formali di riammissione.
Sulla base delle intese intercorse con la Libia, è stato avviato un programma di collaborazione finalizzata al contrasto dell'immigrazione illegale, che prevede attività di formazione professionale da parte delle forze di polizia italiane, l'assistenza per il rimpatrio di immigrati illegali verso i Paesi terzi, la fornitura di equipaggiamenti per un controllo più efficace delle frontiere, la costituzione in territorio libico di centri di trattenimento per immigrati clandestini ed una cooperazione operativa ed investigativa per combattere le organizzazioni criminali che alimentano il fenomeno.
Le operazioni di allontanamento dal territorio nazionale non sono state eseguite con l'impiego di velivoli militari, ma unicamente mediante voli charter di vettori civili.
Sempre nell'ambito dei proficui rapporti di collaborazione instaurati con le Autorità di Tripoli, sono giunti a Lampedusa investigatori libici per collaborare all'individuazione dei criminali che gestiscono il traffico di immigrati.
Va sottolineato, al riguardo, che l'immediato ritorno dei clandestini nel Paese di ultima provenienza o di origine costituisce un deterrente di indubbia efficacia e risulta essenziale al fine di minare la credibilità delle organizzazioni criminali.
Sempre in merito alle procedure di respingimento, si rammenta che la Libia, pur non avendo aderito alla Convenzione dell'ONU sui rifugiati del 1951, è stato parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti: l'aver ratificato i due strumenti internazionali comporta per lo Stato contraente l'obbligo di garantire comunque a ciascun individuo sul proprio territorio un trattamento rispettoso della sua integrità e dignità umana.
La momentanea situazione di sovraffollamento che ha caratterizzato il centro di Lampedusa in quel periodo è stata fronteggiata, come di consueto, attraverso mirati trasferimenti in altri centri di accoglienza sul territorio nazionale. Il 24 marzo, infatti, presso il centro risultavano presenti soltanto 88 extracomunitari.
Come è noto, l'isola di Lampedusa rappresenta l'approdo più vicino dei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen rispetto alle coste africane da cui partono le imbarcazioni che trasportano i clandestini diretti in Europa.
Il Ministero dell'interno, in considerazione delle implicazioni connesse a tale posizione geografica, ha sempre posto particolare attenzione al Centro di accoglienza di Lampedusa, che è istituzionalmente destinato a fornire un primo soccorso agli extracomunitari che sbarcano sull'isola in attesa del loro trasferimento, immediatamente dopo le prime operazioni di identificazione ed assistenza, presso altre strutture della Sicilia o dei territorio nazionale.
Già da tempo l'Amministrazione dell'interno si è adoperata, in sinergia e nel rispetto delle prerogative delle autorità locali, per l'individuazione di siti alternativi a quello attuale ove ricollocare il suddetto centro di trattenimento.
In piena collaborazione con l'amministrazione comunale di Lampedusa, infatti, è stata recentemente individuata la struttura della ex caserma dell'esercito «Luigi Adorno» come il sito che potrà ospitare - sono in corso le necessarie intese tra i due Dicasteri - un nuovo e più adeguato centro di accoglienza per extracomunitari, con la conseguente chiusura di quello attualmente operante.
L'attività gestionale del Centro di Lampedusa, come degli altri esistenti sul territorio nazionale, è oggetto di una continua attività di monitoraggio, finalizzata al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi resi e, in primo luogo, al rispetto dei diritti umani, conformemente alle direttive emanate in materia, a partire da quella del ministro Bianco del 30 agosto del 2000 fino a quella del ministro Pisanu dell'8 gennaio 2003.
Per quanto concerne, specificamente, le condizioni strutturali del Centro di Lampedusa, si sottolinea che nello scorso mese di novembre una visita effettuata da parte del Comitato prevenzione della tortura, istituito nell'ambito del Consiglio d'Europa ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non ha riscontrato anomalie in merito alle condizioni della struttura e alla sua gestione.
In occasione degli sbarchi di marzo, inoltre, i servizi di assistenza socio-sanitaria e di mediazione linguistica sono stati incrementati.
A tal proposito, si rammenta che l'assistenza sanitaria, sulla base di concordate forme di collaborazione fra la prefettura di Agrigento e l'organizzazione «Medici senza frontiere», è stata assicurata con una prima visita medica effettuata da personale di quell'organizzazione all'atto dell'arrivo degli immigrati sulla banchina portuale.
Un'ulteriore visita è stata eseguita dal personale medico e paramedico dell'ente gestore una volta che i clandestini sono giunti nel Centro, dove hanno fra l'altro ricevuto tutti i generi di prima necessità e ogni possibile altra forma di assistenza.
Speciali procedure sono state, altresì, attivate nei confronti degli extracomunitari dichiaratisi minorenni: sono stati, infatti, sottoposti ad ulteriore visita medica, sono stati separati dai clandestini maggiorenni e, quindi, trasferiti in varie comunità per minori presenti in Sicilia.
Per quel che riguarda l'attività informativa rivolta agli extracomunitari, la stessa viene assicurata nel rispetto degli standards costantemente perseguiti in ottemperanza alla direttiva del Ministro Pisanu.
Al momento dell'ingresso degli stranieri viene consegnata agli stessi appropriata documentazione informativa sui loro diritti e doveri, redatta in diverse lingue. Tale materiale è stato, nel giugno scorso, visionato dalla relatrice speciale per i diritti umani dei migranti dell'alto commissariato ONU, in visita al Centro, che ne ha apprezzato i contenuti.
In merito alle richieste di asilo politico, presentate nel periodo in questione, si precisa che risultano essere state prodotte cinque istanze da parte di un palestinese e di quattro sudanesi, i quali sono stati prontamente trasferiti ad altra struttura, in attesa della definizione della richiesta.
Da questo punto di vista, il Ministero degli affari esteri ha rivolto particolare attenzione alle considerazioni svolte dall'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite sul modo in cui è stata gestita l'emergenza venutasi a creare a metà marzo sulle coste siciliane.
Il Governo è del tutto consapevole dell'importanza degli aspetti umanitari della attività propria dell'organizzazione internazionale e dell'esigenza di mantenere con la stessa il tradizionale rapporto di leale e trasparente cooperazione su materie tanto complesse e delicate quali quelle dell'asilo e della protezione internazionale.
L'inserimento di rappresentanti dell'Alto commissario come membri a pieno titolo nelle attuali commissioni territoriali sull'asilo costituisce d'altro canto una chiara testimonianza dell'attenzione che l'Italia riserva all'organizzazione ginevrina e alle istanze ed interessi che essa ha il compito di tutelare.
In conclusione, è possibile affermare che, nell'area del Mediterraneo, nessun Paese si è finora impegnato al pari dell'Italia nelle attività di soccorso in mare e di accoglienza a terra.
I nostri doveri di solidarietà non debbono farci dimenticare, tuttavia, che il traffico dei clandestini è gestito da gruppi criminali di diverse nazionalità che lucrano profitti enormi, con un fatturato annuo che, da recenti indagini, è risultato superiore a quello del traffico di droga, e che sono tanto cinici nel gestire la sofferenza
Il progressivo intrecciarsi dello sfruttamento dell'immigrazione illegale, non solo con il traffico di esseri umani, di armi e di droga, ma anche con il terrorismo internazionale, ci obbliga ad una particolare vigilanza sui clandestini provenienti dal Corno d'Africa, dove Al Qaeda si è ormai insediata stabilmente, così come su quelli provenienti dell'area sub-sahariana, dove l'estremismo islamico si diffonde rapidamente.
Non possiamo, dunque, lasciare spazio a dubbi o incertezze, perseguendo con severità e durezza chi sfrutta l'immigrazione illegale e, nello stesso tempo, assistendo con umanità chi ne è vittima.
Così come dobbiamo proseguire nelle attività volte a favorire l'immigrazione legale, in armonia con le esigenze di sviluppo dell'Europa e in collaborazione con i Paesi di origine e transito dei migranti.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giampiero D'Alia.
l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha consentito la costituzione di commissioni d'esame con soli candidati privatisti;
la normativa in materia di costituzione di commissioni d'esame prevede la competenza esclusiva dei direttori regionali generali che possono accogliere, in via del tutto eccezionale e con adeguate motivazioni, la richiesta dei dirigenti scolastici di costituire commissioni con un numero di candidati esterni superiore al 50 per cento dei candidati previsti o di soli candidati esterni;
l'istituto Dante Alighieri e l'istituto Zanarini di Modena hanno ottenuto la costituzione di due commissioni di rispettivamente 12 e 13 candidati esterni senza che, a quanto risulta all'interrogante, la situazione presentasse le condizioni di eccezionalità e le adeguate motivazioni cui fa riferimento la normativa in materia per giustificare tali provvedimenti;
di fatto i due istituti avrebbero potuto accogliere rispettivamente 8 e 6 candidati esterni dirottando gli altri nelle scuole statali del territorio;
secondo l'interrogante la costituzione delle due commissioni ha determinato un costo aggiuntivo sul bilancio della pubblica amministrazione in un quadro politico fatto di tagli alla scuola pubblica e di contenimento delle spese fino al punto di determinare disagi negli alunni e nelle loro famiglie nonché per gli operatori della scuola -:
se non ritenga di dover intervenire al fine di accertare i fatti e le eventuali responsabilità, nonché di sanzionare gli eventuali comportamenti illegittimi della direzione generale della regione Emilia Romagna.
(4-16028)
Nella citata circolare è stato previsto che in ciascuna classe terminale dovesse essere costituita una sola commissione: i dirigenti scolastici degli istituti statali o paritari, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, dovevano quindi ripartire i candidati esterni tra le diverse classi, assicurando che il numero massimo per ciascuna classe non superasse il 50 per cento dei candidati interni, con un tetto massimo di 35 candidati esterni per classe: soltanto in via eccezionale e con adeguate motivazioni, i dirigenti suddetti potevano proporre al competente Direttore generale regionale la costituzione di commissioni con un maggior numero di candidati esterni.
Riguardo al caso oggetto dell'interrogazione, prima dell'inizio degli esami di Stato, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna nel procedere alla verifica delle commissioni costituite dai Centri servizi amministrativi delle relative province, ha appurato che negli istituti «Alighieri» e «Zanarini» di Modena erano state costituite due commissioni con soli candidati esterni ed ha disposto che presso l'istituto «Alighieri» fosse costituita una sola commissione con candidati interni ed esterni per un numero complessivo di 37, e che presso l'istituto «Zanarini», i candidati esterni eccedenti i 35, fossero spostati presso altre istituzioni scolastiche.
A seguito di una successiva comunicazione del Dirigente del C.S.A. di Modena con la quale veniva fatto presente che in entrambi gli istituti il numero effettivo dei candidati interni ed esterni risultava complessivamente di 40 unità, il Direttore generale disponeva di lasciare inalterata la costituzione di una sola commissione per ciascuno degli istituti, composta da candidati sia interni che esterni.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
il cittadino turco Mehmet Tahran è rinchiuso da circa tre mesi nelle carceri del suo Paese in quanto obiettore di coscienza;
per aver dichiarato pubblicamente la sua obiezione al servizio militare già 2001 Mehmet Tahran è diventato un punto di riferimento per tutto il movimento degli obiettori turchi e in queste ultime settimane ci sono state numerose manifestazioni in varie città della Turchia per chiederne la scarcerazione;
nonostante lo scorso 9 giugno le autorità giudiziarie turche ne avessero chiesto la liberazione i militari non hanno voluto dar seguito alla decisione mantenendo lo stato di arresto;
per protestare contro le misure di restrizione cui è stato sottoposto Mehmet Tahran ha portato avanti uno sciopero della fame di 28 giorni;
il cittadino turco è accusato di «provocare disaffezione verso il servizio militare» in quanto ha pubblicamente dichiarato il suo rifiuto per il servizio militare;
il signor Tahran è omosessuale ma non ha fatto appello alla sua omosessualità per essere escluso dal servizio militare in quanto ha voluto sottolineare e tener fede alle sue convinzioni pacifiste -:
se ritenga di doversi attivare presso il governo turco affinché il cittadino Mehmet Tahran sia liberato.
(4-16176)
Da parte turca si sostiene anzitutto che non esiste un riconoscimento - e quindi una tutela - internazionale dell'obiezione di coscienza quale diritto, citandosi ad esempio l'articolo 4.3 della Convenzione europea sui diritti Umani che si riferisce all'«obiezione di coscienza laddove riconosciuta», nonché la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti umani. Del resto, si sottolinea, gli stessi Stati membri dell'Unione europea hanno normative differenti al riguardo.
Nello specifico, in Turchia l'obiezione di coscienza non è prevista come reato, ma lo è il rifiuto di prestare il servizio militare. La Costituzione all'articolo 72 si riferisce infatti al «servizio nazionale» quale diritto e dovere da prestarsi o sotto le armi o in un servizio pubblico; la legge attuativa si limita tuttavia a stabilire l'obbligatorietà del servizio militare e nulla prevede per quello civile.
In tali circostanze, il caso in parola rileva sotto il profilo delle garanzie dell'imputato e del detenuto, non potendosi contestare la fondatezza sul piano giuridico dell'azione intentata contro il Tahran.
La Turchia non ha formato oggetto di alcuna risoluzione di condanna per violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, né in occasione della 61a sessione della Commissione per i Diritti umani di Ginevra (marzo aprile 2005), né nel corso della 59a Sessione della III Commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite di New York (settembre-dicembre 2004).
Il processo di adeguamento della Turchia agli standards europei in materia di diritti umani ha fatto registrare una accelerazione considerevole negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell'adozione di una serie di riforme intraprese dal Governo di Ankara in vista dell'entrata della Turchia nell'Unione europea.
Tra il 2002 e il 2004 sono state introdotte in Turchia importanti modifiche legislative, volte ad assicurare la piena garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo; tali revisioni sono state accompagnate dall'adesione di Ankara a rilevanti strumenti convenzionali adottati in ambito internazionale a tutela dei diritti umani.
In particolare, a tale proposito, occorre sottolineare l'abolizione totale della pena di morte dall'ordinamento turco a seguito della firma, avvenuta nel gennaio 2004, del Protocollo n. 13 alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo e libertà fondamentali, nonché l'abolizione delle Corti per la Sicurezza dello Stato e l'adozione di un nuovo codice penale, sia di diritto sostanziale che di rito. È attualmente in esame, inoltre, un progetto di legge per l'istituzione di un Ombudsman a livello nazionale, mentre è pienamente operativo il cosiddetto «Gruppo di monitoraggio delle riforme», costituito su base interministeriale (vi partecipano i Ministri degli esteri, dell'interno e della giustizia), che informa periodicamente i rappresentanti dei Paesi comunitari circa lo stato di attuazione delle riforme.
Nella comunicazione della Commissione europea al Consiglio ed al Parlamento europei del 6 ottobre 2004, l'esecutivo comunitario esprime una valutazione sostanzialmente positiva circa i progressi compiuti dalla Turchia sulla via dell'applicazione di un livello di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in linea con la sensibilità e gli standard giuridici europei, pur evidenziando che la legislazione e le misure di attuazione devono essere consolidate ed estese ulteriormente, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la tortura ed i maltrattamenti e l'attuazione delle disposizioni in materia di libertà di espressione, libertà religiosa, diritti delle donne e norme dell'OIL, compresi i diritti sindacali ed i diritti delle minoranze.
Sulla scorta delle valutazioni nella sostanza positive espresse dalla Commissione, il Consiglio europeo del 17 dicembre 2004 - giudicando sufficientemente soddisfatti i criteri di Copenaghen - ha deciso di fissare al 3 ottobre 2004 la data di avvio dei negoziati di adesione della Turchia all'Unione.
Anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha deciso, il 22 giugno 2004, di abolire la procedura di monitoraggio per la Turchia introdotta nel 1996.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.
la regione Lazio con il Regolamento n. 2/2001, illegittimo e nullo in quanto adottato dalla Giunta Regionale, Organo statutariamente incompetente, e nella presunta attuazione di norme di legge non più applicabili per effetto della sottoscrizione del C.C.N.L. - Area Dirigenza, ha elargito la qualifica dirigenziale a circa 470 dipendenti, senza concorso e senza la verifica del possesso dei necessari requisiti (titolo di laurea) mediante una procedura più volte sanzionata dalla Corte costituzionale e tuttavia consentita dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione Regionale;
la regione Lazio con legge regionale n. 2 del 6 febbraio 2003 (legge finanziaria regionale) articolo 26 ha stabilizzato il ruolo soprannumerario dei dirigenti, creati con tale illegittima procedura in
la regione Lazio con legge regionale n. 29 del 2003 (Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 2003) articolo 48, nel tentativo di risolvere le ulteriori contraddizioni e problematiche gestionali generate dal citato Regolamento n. 2 del 2001, ha formalizzato ulteriori violazioni di legge contrattuali nonché dei principi costituzionali, senza che il Governo ritenesse necessario promuovere la questione di legittimità costituzionale, ex articolo 127 della Costituzione;
risulta all'interrogante che alla regione Lazio i costi complessivi per le retribuzioni dirigenziali sarebbero lievitati da 17.334.944 euro nel 1999 a 40.349.024 euro nel 2003, senza che il Governo attivasse nessuna delle procedure previste dagli articoli 60 (Controllo del costo del lavoro) e 61 (interventi correttivi del costo del personale) del decreto legislativo n. 165 del 2001;
la regione Lazio ha per ben tre volte (anni 2001-2002-2003) dato attuazione all'articolo 17 del C.C.N.L - area dirigenza che prevede incentivazioni all'esodo dei dirigenti al fine di ridurre la relativa dotazione organica, applicandola anche a quei soggetti che, pervenuti alla dirigenza in «virtù» della cosiddetta «perequazione» hanno beneficiato di retribuzione dirigenziale, trattamento di fine rapporto ed ulteriore bonus di incentivazione all'esodo propri del contratto dirigenziale, senza tuttavia aver svolto neppure per un giorno funzioni dirigenziali, e per almeno 112 unità (soprannumerarie) non ha neppure rispettato la condizione prevista dal C.C.N.L. della contestuale riduzione della dotazione organica;
risulta all'interrogante, inoltre, che la regione Lazio, in esito a tali procedure di incentivazione all'esodo e fino al 30 giugno 2004 ha ridotto la pianta organica dirigenziale da 482 a 319 unità liquidando una somma di circa euro 10.000.000;
la regione Lazio con legge 13 settembre 2004, n. 26 (assestamento di bilancio per l'anno 2004), articoli 53 e 54 ha nuovamente ampliato la propria pianta organica dirigenziale portandola a ben 524 unità, senza quantificare la relativa spesa né prevederne la copertura finanziaria;
tale legge, pubblicata sul B.U.R.L. n. 26 del 20 settembre 2004, in aperto contrasto con le norme costituzionali, gli accordi comunitari in materia di politiche economico-finanziarie, contraddice inoltre tutte le disposizioni nazionali (dal decreto legislativo n. 165 del 2001 sul contenimento della spesa pubblica, legge n. 449 del 1997 relativamente alla programmazione del fabbisogno ed ancora decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2004) finalizzate al contenimento della spesa pubblica nonché all'adozione degli eventuali necessari correttivi -:
quali siano i motivi per cui il Governo non abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale ex articolo 127 della Costituzione, consentendo, di fatto, alla regione Lazio di violare norme e principi generali dell'ordinamento costituzionale, direttive e norme della politica economico finanziaria nazionale e comunitaria, nonché disposizioni contrattuali, visto che in analoghe situazioni per altre regioni è prontamente intervenuto, come nel caso della regione Sardegna per quanto concerne l'accesso alle carriere della pubblica amministrazione senza concorso.
(4-11529)
La normativa in parola è stata sottoposta all'esame del Dipartimento della funzione pubblica al fine di acquisire il parere circa la legittimità costituzionale della stessa. Con nota del 9 novembre 2004 il suddetto Dipartimento ha comunicato di non avere rilievi di ordine costituzionale da formulare in quanto la norma in questione rivestirebbe carattere programmatico.
Inoltre, a seguito di una nota dell'Assessore al personale della Regione Lazio, è stato assicurato che l'inquadramento previsto dalla norma in esame sarebbe avvenuto in forza di atti adottati nel rispetto della normativa vigente e, quindi, anche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2004.
Alla riunione dell'11 novembre 2004 il provvedimento è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, che, dopo aver vagliato la legge nel suo complesso e valutato favorevolmente le assicurazioni pervenute sullo specifico argomento dalla Regione Lazio, ha ritenuto di non dover promuovere questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale.
Si ritiene opportuno far presente che, in seguito ad un supplemento d'istruttoria disposto per il tramite della Prefettura di Roma, il massimo ente territoriale ha ribadito la regolarità del suo operato. Infatti il regolamento n. 2 del 2001, dopo aver ottenuto l'ulteriore corso da parte della Commissione statale di controllo sugli atti della Regione, ha costituito il presupposto per l'inquadramento alla qualifica dirigenziale ed il collocamento in soprannumero di quel personale non destinatario di incarichi di responsabilità di struttura in sede di riorganizzazione dell'Ente.
Quanto, infine, all'applicazione reiterata dell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro area dirigenza - ha soggiunto la stessa Regione - non vi è stata alcuna violazione al riguardo, tenuto conto che il comma 2 del menzionato articolo ha consentito all'Ente l'erogazione di una indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa del proprio bilancio.
Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.
44 membri del Congresso degli Stati Uniti hanno inviato il 28 giugno 2005 una lettera rivolta all'ambasciatore italiano negli Usa Sergio Vento nella quale si sollecita la proibizione del convegno indetto a Chianciano (Siena) per il 1 e 2 ottobre 2005 dal cosiddetto «campo antimperialista»;
in seguito a quella lettera - resa pubblica dalla stampa italiana tra i quali il quotidiano Libero - l'ambasciata italiana a Baghdad avrebbe negato la concessione dei visti per partecipare alla conferenza ad alcuni esponenti dell'opposizione irachena tra i quali: Ayatollah Sheikh Jawad al Khalesi, leader del Iraqi National Foundation Congress; Ayatollah Sheikh Ahmed al Baghdadi; Salah al Mukhtar; Sheikh Hassan al Zargani, portavoce internazionale del movimento di Muqtada al Sadr; Mohamad Faris; Ibrahim al Kubaysi, fratello del segretario dell'Alleanza Patriottica Irachena;
se venisse confermata la decisione di negare i visti sulla base della pressione Usa, ci troveremo di fronte, secondo gli interroganti, ad una inaccettabile lesione della sovranità nazionale del nostro Paese -:
a che punto sia la concessione dei visti agli esponenti dell'opposizione irachena elencati in premessa ed in caso di diniego quali siano le ragioni - in base alla legge italiana - che giustificano tale rifiuto.
(4-16399)
Le richieste di visto presentate dai cittadini iracheni Ibrahim al Kubaysi, Jawad Mohamed Mahdi al Khalesi e Ahmed al Baghdadi (nonché dall'interprete di quest'ultimo) non sono state accettate dall'Ambasciata a Baghdad per motivi di sicurezza nazionale ed europea, in osservanza delle normative succitate.
Per le stesse ragioni, l'Ambasciata a Damasco non ha rilasciato il visto richiesto da Mohammed Faris.
Quanto a Sheikh Hassan al Zargani, non risulta che questi abbia presentato richieste di visto presso uffici consolari italiani.
La decisione di negare i visti è stata presa da parte di questa Amministrazione in totale autonomia e senza alcun condizionamento da parte di Autorità straniere.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
Legambiente ha pubblicato un interessante e documentato dossier sullo stato di salute degli edifici scolastici chiamato «Ecosistema 2005»;
da esso si apprende che in Piemonte, che pure si trova in una situazione di tutto rispetto per quanto attiene agli immobili che ospitano le scuole, tuttavia vi sarebbero edifici in cui sono presenti strutture con amianto nella misura del 44,34 per cento, con riferimento a casi asseritamente certificati;
la circostanza, se rispondente a verità, presenterebbe aspetti di una gravità tale da non esigere particolari sottolineature -:
se risponda a verità che negli edifici scolastici esistenti in Piemonte siano presenti strutture in amianto nella misura del 44,34 per cento dei casi e, in caso affermativo, se non ritenga, attraverso un immediato contatto con le autorità territorialmente e giuridicamente competenti, di dover richiedere l'avvio di un completo piano di bonifica.
(4-13287)
Ciò nonostante questa Amministrazione vi ha spesso fattivamente contribuito, ad adiuvandum, attraverso l'attribuzione di appositi finanziamenti, sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa depositi e prestiti con totale ammortamento a carico dello Stato. In particolare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che ha previsto l'attivazione di piani triennali di programmazione regionale, articolati in singoli piani annuali attuativi, al momento è stata complessivamente attribuita una somma equivalente a circa 4.000 miliardi di lire. Somma, questa, che, in virtù degli indirizzi previsti nei singoli decreti di riferimento, è stata essenzialmente dedicata all'adeguamento ed alla messa a norma degli edifici scolastici (ivi compresa l'eventuale riconduzione a salubrità) favorendo così la concreta applicazione, da parte dei competenti Enti locali, della normativa di riferimento (ed in particolare dell'articolo 15 della legge 265/99, che prevedeva il completamento di tali attività entro il 31 dicembre 2004, recentemente prorogato al 30 giugno 2006) e che, peraltro, si aggiunge a quelle già erogate in precedenza per analoghe finalità ed ammontanti ad altri 5.700 miliardi di lire.
Con particolare riguardo alle zone collegate al rischio sismico il Miur non ha
Pertanto, oltre al piano generale tempestivamente predisposto e che prevede per i primi interventi al riguardo un considerevole impegno finanziario pari ad 8.000 miliardi di vecchie lire realizzabile attraverso un'adeguata pluriennalità, è stato definito un primo piano stralcio di circa 194 milioni di euro, per 738 interventi, formulato dalle competenti Regioni sulla base delle richieste dei rispettivi Enti locali ed approvato da un'apposita commissione tecnico/scientifica, costituita presso il Ministero delle infrastrutture di cui fanno parte anche rappresentanti del Miur, della protezione civile e delle regioni.
Tale piano è stato definitivamente approvato dal CIPE nella seduta del 20 dicembre 2004; la relativa delibera è stata registrata alla Corte dei Conti il 22 luglio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2005. Il piano medesimo è stato inviato, a cura del Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla Conferenza unificata per acquisire l'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Sulla base delle linee guida indicate dalla commissione predetta si procederà alla predisposizione dei programmi di completamento, inserendo, secondo un ordine di priorità decrescente i restanti interventi da effettuare e cominciando con l'utilizzare le risorse ancora disponibili tratte dal 10 per cento di cui si è detto. Tali risorse, secondo le stime del Ministero dell'economia e finanze, dovrebbero consentire un ulteriore volume d'investimenti di circa 270 milioni di euro. Per anticipare le spese per la progettazione delle opere di cui sopra è stata prevista la riserva del 30 per cento del fondo di rotazione presso la cassa depositi e prestiti.
A seguito, poi, del monitoraggio attivato nel 2002 da questo Ministero sulla «cultura della sicurezza nelle scuole» e sostanzialmente rivolto a conoscere lo stato di avanzamento delle attività di competenza dell'Amministrazione scolastica, con particolare riguardo alle iniziative di formazione del relativo personale, si è intervenuti con l'assegnazione di più di 20 milioni di euro annui alle Direzioni regionali, prioritariamente finalizzati all'esercizio di tali attività, anche con la collaborazione dei Vigili del fuoco, con i quali è stata sottoscritta un'apposita convenzione diretta ad agevolarne il compimento. Il monitoraggio ha fatto emergere anche indicazioni afferenti alle attività di diretta pertinenza degli Enti locali quali, a titolo esemplificativo, certificazioni ed attività strutturali; si è provveduto pertanto, ad inoltrarlo, per gli interventi di rispettiva competenza, anche alle rappresentanze degli Enti locali competenti.
In ordine, infine, all'ulteriore questione rappresentata dall'interrogante in merito alla conoscenza, da parte dell'Amministrazione scolastica di eventuali situazioni di degrado delle strutture scolastiche, ribadito come l'eventuale problematica sostanziale rientri comunque nelle attribuzioni istituzionali degli Enti locali, si rammenta come l'articolo 7 della legge 23/96 attribuisce a questo Ministero la realizzazione e la cura, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli Enti stessi, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, articolata per regioni e diretta ad
Tale Anagrafe, peraltro, oltre all'essenziale collaborazione delle scuole e degli Enti locali, vede il concorso attivo delle regioni, alle quali spetta, in prima istanza, la costituzione della base dati attraverso l'utilizzo di rilevatori, opportunamente formati, che, spostandosi sul territorio di competenza, acquisiscono le informazioni contemplate dalle apposite schede di rilevazione le quali, transitando dai nodi regionali pervengono poi al Miur.
Attraverso tali informazioni, molteplici e particolarmente articolate, sarà finalmente possibile conoscere, da parte di tutti gli addetti ai lavori, l'effettivo stato degli edifici scolastici pubblici dell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo al livello di sicurezza e di agibilità, alle barriere architettoniche, all'affollamento, all'idoneità e salubrità delle strutture e delle zone nelle quali insistono ed ogni altra caratteristica, a fronte della quale poter assumere, secondo le rispettive competenze, le necessarie iniziative.
La rilevazione riguarderà circa 42.000 edifici nei quali operano le quasi 10.800 istituzioni scolastiche statali, con un utenza di più di 9 milioni di persone: tale importante rilevazione si caratterizza per il coinvolgimento di tutte le componenti interessate (Uffici centrali e periferici del Ministero, regioni, province, comuni e scuole) in un'ottica di fattiva collaborazione sinergica, esplicatasi, peraltro, fin dall'avvio dell'iniziativa, con una piena condivisione dei contenuti, delle finalità e di tutti i relativi passi procedurali.
L'iniziativa - si ricorda che è contenuta in una legge del 1996 - è stata concretamente avviata.
Il Ministero ha posto in essere tutte le attività di competenza, quali, a titolo esemplificativo, la definizione delle schede di rilevazione, la predisposizione del relativo manuale, la formazione dei formatori regionali che devono, a loro volta, formare i rilevatori locali (più di mille sull'intero territorio nazionale), la predisposizione dei Nodi regionali, la formazione dei relativi responsabili e l'avvio di procedure pilota: la sua conclusione è prevista per i primi mesi del 2006.
Il Direttore generale regionale del Piemonte riferisce i dati che seguono sulla base di informazioni pervenute dalla regione - settore edilizia scolastica a seguito di un censimento delle strutture scolastiche del territorio, effettuato nel corso del 2000, dal quale risulta che, su 2.157 edifici censiti, solo 65, pari al 3,05 per cento, presentavano strutture in amianto; inoltre, negli ultimi quattro anni la Giunta regionale ha dato attuazione a programmi di finanziamento per la promozione ed il sostegno dello sviluppo qualitativo del patrimonio edilizio scolastico piemontese, tra cui la bonifica di numerose strutture in amianto.
I dati relativi alla presenza di amianto nelle istituzioni scolastiche delle Province della Regione in parola sono i seguenti: Alessandria - soltanto presso la scuola dell'infanzia di A1 - frazione Castelceriolo; Asti - 1 edificio di scuola dell'infanzia, 7 di scuole primarie, 2 di scuole secondarie di primo grado e 2 di scuole secondarie di secondo grado; Biella - 1 circolo didattico, 2 direzioni didattiche, 2 scuole secondarie di primo grado, 3 istituti comprensivi, 3 scuole secondarie di secondo grado; Cuneo - 8 direzioni didattiche, 9 istituti comprensivi, 1 scuola secondaria di primo grado, 2 scuole superiori di secondo grado; Novara - 8 direzioni didattiche, 2 scuole primarie di primo grado, 8 istituti comprensivi; Verbania - non è presente amianto; Vercelli - 3 scuole di base e 2 scuole secondarie di secondo grado; Torino - a seguito di informazioni fornite dal Servizio gestione manutentiva edifici scolastici della provincia, è rilevabile la presenza di amianto in 69 strutture su un totale di 161 edifici scolastici distribuita come segue: in 14 è presente amianto inglobato in pavimenti vinilici in buono stato di conservazione; in 26 si rileva la presenza di coperture in lastre di eternit; in 17 sono presenti comignoli, o tubazioni di sfiato contenenti amianto; in 5 nei pannelli esterni di facciata; in 7 nella coibentazione di tubazioni impiantistiche.
In nessuno dei predetti edifici è presente amianto in matrice friabile.
Si segnala, inoltre, che è in corso da alcuni anni un programma di bonifica degli edifici in base alle priorità di intervento derivanti dal monitoraggio svolto da una società specializzata che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, verrà completato nei prossimi anni.
Per quanto riguarda la situazione delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, rientranti nel territorio comunale torinese, il Settore edilizia scolastica manutenzione della città di Torino, ha comunicato che: da un censimento dell'anno 2004, su un totale di 375 edifici scolastici di proprietà della Città 114 presentano manufatti contenenti amianto, mentre 166 sono stati bonificati ed i rimanenti 95 non presentano strutture in amianto.
Nei suddetti 114 edifici l'amianto è presente nei manufatti in modo differenziato: in 59 nelle strutture interne (pavimentazione, pareti divisorie/controsoffitti, apparecchiature, tubazioni), in 42 nelle strutture esterne (coperture, pannelli sottofinestra, materiale depositato) e nei restanti 13 nelle strutture interne ed esterne.
Per gli edifici interessati, è stato approvato con Deliberazione della giunta comunale, in data 14 dicembre 2004, un Piano che prevede la bonifica totale dei manufatti contenenti amianto dagli edifici scolastici con un impegno economico per la Città di euro 4.900.000 distribuiti negli anni 2004/2005/2006.
Dal punto di vista operativo l'Amministrazione comunale ha provveduto ad affidare alla società Tecnocons, in collaborazione con il laboratorio della Camera di commercio di Torino, l'incarico di effettuare un programma periodico di controllo e monitoraggio comprendente un'ispezione visiva con lo scopo di definire il tipo e le condizioni del materiale ed un monitoraggio ambientale strumentale per valutare l'eventuale presenza di fibre aerodisperse.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
secondo quanto riportato nel Dossier di Legambiente sullo stato di salute degli edifici scolastici, dossier denominato «Ecosistema scuola 2005», il 33,71 per cento degli immobili che ospitano le scuole vive in una condizione di rischio sismico;
in particolare, significativa risulta la condizione in cui versano gli edifici scolastici in Basilicata ove nel 2002 e nel 2003 il 64,94 per cento degli edifici scolastici era in possesso di certificazione di agibilità statica rilasciata, con una elevata percentuale di edifici, pari ad oltre il 35 per cento, privi di tale requisito;
è evidente la necessità di sollecitare la direzione regionale competente affinché si provveda a dotare tutti gli edifici scolastici di tale certificazione -:
se non ritenga di dover sollecitare la direzione regionale della Basilicata affinché siano espletate le verifiche ed i sopralluoghi necessari per l'ottenimento della certificazione di agibilità statica degli edifici scolastici della regione.
(4-13978)
Ciò nonostante questa Amministrazione vi ha spesso fattivamente contribuito, ad adiuvandum, attraverso l'attribuzione di appositi finanziamenti, sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa depositi e prestiti con totale ammortamento a carico dello Stato. In particolare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che ha previsto l'attivazione di piani triennali di programmazione regionale, articolati in singoli piani annuali attuativi, al momento
Con particolare riguardo alle zone collegate al rischio sismico, il Miur non ha mancato di intervenire ed infatti sono stati espressamente contemplati appositi interventi con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'articolo 80, comma 21, nell'ambito del programma delle infrastrutture scolastiche, ha previsto l'inserimento, del programma delle infrastrutture strategiche attraverso un apposito «piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riferimento a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, predisposto di concerto con il Ministero delle infrastrutture, da sottoporre, sentita la Conferenza unificata, al CIPE, che ripartisce parte delle risorse citate, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 23/96». A fronte, poi, delle difficoltà di copertura finanziaria, per favorirne concretamente l'avvio, con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) è stata disposta la riserva al piano di una somma non inferiore al 10 per cento delle risorse destinate complessivamente all'attivazione del programma delle infrastrutture strategiche nel quale lo stesso piano s'inserisce, disponibili al 1o gennaio 2004.
Pertanto, oltre al piano generale tempestivamente predisposto e che prevede per i primi interventi al riguardo un considerevole impegno finanziario pari ad 8.000 miliardi di vecchie lire realizzabile attraverso un'adeguata pluriennalità, è stato definito un primo piano stralcio di circa 194 milioni di euro, per 738 interventi, formulato dalle competenti regioni sulla base delle richieste dei rispettivi Enti locali ed approvato da un'apposita commissione tecnico/scientifica, costituita presso il Ministero delle infrastrutture di cui fanno parte anche rappresentanti del Miur, della Protezione civile e delle Regioni.
Tale piano è stato definitivamente approvato dal CIPE nella seduta del 20 dicembre 2004; la relativa delibera è stata registrata alla Corte dei conti il 22 luglio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2005. Il piano medesimo è stato inviato, a cura del Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla Conferenza unificata per acquisire l'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Sulla base delle linee-guida indicate dalla commissione predetta si procederà alla predisposizione dei programmi di completamento, inserendo, secondo un ordine di priorità decrescente i restanti interventi da effettuare e cominciando con l'utilizzare le risorse ancora disponibili tratte dal 10 per cento di cui si è detto. Tali risorse, secondo le stime del Ministero dell'economia e finanze, dovrebbero consentire un ulteriore volume d'investimenti di circa 270 milioni di euro. Per anticipare le spese per la progettazione delle opere di cui sopra è stata prevista la riserva del 30 per cento del fondo di rotazione presso la cassa depositi e prestiti.
A seguito, poi, del monitoraggio attivato nel 2002 da questo Ministero sulla «cultura della sicurezza nelle scuole» e sostanzialmente rivolto a conoscere lo stato di avanzamento delle attività di competenza dell'Amministrazione scolastica, con particolare riguardo alle iniziative di formazione del relativo personale, si è intervenuti con l'assegnazione di più di 20 milioni di euro annui alle direzioni regionali, prioritariamente finalizzati all'esercizio di tali attività, anche con la collaborazione dei Vigili del fuoco, con i quali è stata sottoscritta un'apposita convenzione diretta ad agevolarne il compimento. Il monitoraggio ha fatto emergere anche indicazioni afferenti alle attività di diretta pertinenza degli Enti
In ordine, infine, all'ulteriore questione rappresentata dall'interrogante in merito alla conoscenza, da parte dell'Amministrazione scolastica di eventuali situazioni di degrado delle strutture scolastiche, ribadito come l'eventuale problematica sostanziale rientri comunque nelle attribuzioni istituzionali degli Enti locali, si rammenta come l'articolo 7 della legge 23/96 attribuisce a questo Ministero la realizzazione e la cura, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli Enti stessi, di un'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, articolata per regioni e diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del relativo patrimonio, al fine di attivare uno strumento conoscitivo per i diversi livelli di programmazione.
Tale anagrafe, peraltro, oltre all'essenziale collaborazione delle scuole e degli Enti locali, vede il concorso attivo delle regioni, alle quali spetta, in prima istanza, la costituzione della base dati attraverso l'utilizzo di rilevatori, opportunamente formati, che, spostandosi sul territorio di competenza, acquisiscono le informazioni contemplate dalle apposite schede di rilevazione le quali, transitando dai nodi regionali pervengono poi al Miur.
Attraverso tali informazioni, molteplici e particolarmente, articolate, sarà finalmente possibile conoscere, da parte di tutti gli addetti ai lavori, l'effettivo stato degli edifici scolastici pubblici dell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo al livello di sicurezza e di agibilità, alle barriere architettoniche, all'affollamento, all'idoneità e salubrità delle strutture e delle zone nelle quali insistono ed ogni altra caratteristica, a fronte della quale poter assumere, secondo le rispettive competenze, le necessarie iniziative.
La rilevazione riguarderà circa 42.000 edifici nei quali operano le quasi 10.800 istituzioni scolastiche statali, con un utenza di più di 9 milioni di persone: tale importante rilevazione si caratterizza per il coinvolgimento di tutte le componenti interessate (uffici centrali e periferici del ministero regioni, province, comuni e scuole) in un'ottica di fattiva collaborazione sinergica, esplicatasi, peraltro, fin dall'avvio dell'iniziativa con una piena condivisione dei contenuti, delle finalità e di tutti i relativi passi procedurali.
L'iniziativa - si ricorda che è contenuta in una legge del 1996 - è stata concretamente avviata.
Il Ministero ha posto in essere tutte le attività di competenza, quali, a titolo esemplificativo, la definizione delle schede di rilevazione, la predisposizione del relativo manuale, la formazione dei formatori regionali che devono, a loro volta, formare i rilevatori locali (più di mille sull'intero territorio nazionale), la predisposizione dei Nodi regionali, la formazione dei relativi responsabili e l'avvio di procedure pilota: la sua conclusione è prevista per i primi mesi del 2006.
Per quanto riguarda la regione Basilicata si comunica quanto riferito dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.
La percentuale degli edifici scolastici in possesso del certificato di agibilità statica è passata dal 56,79 per cento nel 2002 al 64,94 per cento del 2003, con un aumento di 8 punti percentuali e con una linea di tendenza in salita; tale dato, confrontato con la media nazionale del 58 per cento, riferito all'anno 2003, è certamente incoraggiante e conferma il buon livello di collaborazione interistituzionale, confermato anche nel corso del Convegno nazionale «Il dirigente scolastico e l'Ente proprietario: gli attori primari della sicurezza nella scuola», organizzato dalla direzione generale regionale e svoltosi a Scanzano Jonico dal 21 al 23 gennaio 1994.
Il direttore generale in parola, al fine di essere informato sullo stato, delle predette certificazioni, in data 14 luglio 2005, ha richiesto alle competenti Autorità locali, l'aggiornamento dei dati rispetto a quelli del 2003 già indicati, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 in merito allo «Stato delle verifiche tecniche sugli edifici scolastici, al fine di stabilire il livello di
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
secondo quanto riportato nel Dossier di Legambiente sullo stato di salute degli edifici scolastici, dossier denominato «Ecosistema scuola 2005», il 33,71 per cento degli immobili che ospitano la scuole vive in una condizione di rischio sismico;
in particolare, significativa risulta la condizione in cui versano gli edifici scolastici in Lazio ove nel 2002 e nel 2003 il 47,73 ed il 47,91 per cento degli edifici scolastici era in possesso di certificazione di agibilità statica rilasciata, con una elevata percentuale di edifici, pari ad oltre il 62 per cento, privi di tale requisito;
va ricordato che la media nazionale relativa al possesso della certificazione di agibilità statica degli edifici scolastici è stata, negli anni 2002 e 2003, rispettivamente del 57,68 e del 57,54 per cento, sicché la situazione in Lazio è particolarmente delicata in quanto si colloca al di sotto della già preoccupante media nazionale;
è evidente la necessità di sollecitare la direzione regionale competente affinché si provveda a dotare tutti gli edifici scolastici di tale certificazione -:
se non ritenga di dover sollecitare la direzione regionale del Lazio affinché siano espletate le verifiche ed i sopralluoghi necessari per l'ottenimento della certificazione di agibilità statica degli edifici scolastici della regione.
(4-13987)
Ciò nonostante questa Amministrazione vi ha spesso fattivamente contribuito, ad adiuvandum, attraverso l'attribuzione di appositi finanziamenti, sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa depositi e prestiti con totale ammortamento a carico dello Stato. In particolare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che ha previsto l'attivazione di piani triennali di programmazione regionale, articolati in singoli piani annuali attuativi, al momento è stata complessivamente attribuita una somma equivalente a circa 4.000 miliardi di lire. Somma, questa, che, in virtù degli indirizzi previsti nei singoli decreti di riferimento, è stata essenzialmente dedicata all'adeguamento ed alla messa a norma degli edifici scolastici (ivi compresa l'eventuale riconduzione a salubrità) favorendo così la concreta applicazione, da parte dei competenti Enti locali, della normativa di riferimento (ed in particolare dell'articolo 15 della legge 265/99, che prevedeva il completamento di tali attività entro il 31 dicembre 2004, recentemente prorogato al 30 giugno 2006) e che, peraltro, si aggiunge a quelle già erogate in precedenza per analoghe finalità ed ammontanti ad altri 5.700 miliardi di lire.
Con particolare riguardo alle zone collegate al rischio sismico, il Miur non ha mancato di intervenire ed infatti sono stati espressamente contemplati appositi interventi con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'articolo 80, comma 21, nell'ambito del programma delle infrastrutture scolastiche, ha previsto l'inserimento, del programma delle infrastrutture strategiche attraverso un apposito «piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riferimento a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico; predisposto di concerto con il Ministero delle infrastrutture, da sottoporre,
Pertanto, oltre al piano generale tempestivamente predisposto e che prevede per i primi interventi al riguardo un considerevole impegno finanziario pari ad 8.000 miliardi di vecchie lire realizzabile attraverso un'adeguata pluriennalità, è stato definito un primo piano stralcio di circa 194 milioni di euro, per 738 interventi, formulato dalle competenti Regioni sulla base delle richieste dei rispettivi Enti locali ed approvato da un'apposita commissione tecnico/scientifica, costituita presso il Ministero delle infrastrutture di cui fanno parte anche rappresentanti del Miur, della Protezione civile e delle regioni.
Tale piano è stato definitivamente approvato dal CIPE nella seduta del 20 dicembre 2004; la relativa delibera è stata registrata alla Corte dei conti il 22 luglio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2005. Il piano medesimo è stato inviato, a cura del Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla Conferenza unificata per acquisire l'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Sulla base delle linee-guida indicate dalla commissione predetta si procederà alla predisposizione dei programmi di completamento, inserendo, secondo un ordine di priorità decrescente i restanti interventi da effettuare e cominciando con l'utilizzare le risorse ancora disponibili tratte dal 10 per cento di cui si è detto. Tali risorse, secondo le stime del Ministero dell'economia e finanze, dovrebbero consentire un ulteriore volume d'investimenti di circa 270 milioni di euro. Per anticipare le spese per la progettazione delle opere di cui sopra è stata prevista la riserva del 30 per cento del fondo di rotazione presso la cassa depositi e prestiti.
A seguito, poi, del monitoraggio attivato nel 2002 da questo Ministero sulla «cultura della sicurezza nelle scuole» e sostanzialmente rivolto a conoscere lo stato di avanzamento delle attività di competenza dell'Amministrazione scolastica, con particolare riguardo alle iniziative di formazione del relativo personale, si è intervenuti con l'assegnazione di più di 20 milioni di euro annui alle Direzioni regionali, prioritariamente finalizzati all'esercizio di tali attività, anche con la collaborazione dei Vigili del fuoco, con i quali è stata sottoscritta un'apposita convenzione diretta ad agevolarne il compimento. Il monitoraggio ha fatto emergere anche indicazioni afferenti alle attività di diretta pertinenza degli enti locali quali, a titolo esemplificativo, certificazioni ed attività strutturali; si è provveduto pertanto, ad inoltrarlo, per gli interventi di rispettiva competenza, anche alle rappresentanze degli enti locali competenti.
In ordine, infine, all'ulteriore questione rappresentata dall'interrogante in merito alla conoscenza, da parte dell'Amministrazione scolastica di eventuali situazioni di degrado delle strutture scolastiche, ribadito come l'eventuale problematica sostanziale rientri comunque nelle attribuzioni istituzionali degli Enti locali, si rammenta come l'articolo 7 della legge 23/96 attribuisce a questo Ministero la realizzazione e la cura, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti stessi, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, articolata per regioni e diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del relativo patrimonio, al fine di attivare uno strumento conoscitivo per i diversi livelli di programmazione.
Tale Anagrafe, peraltro, oltre all'essenziale collaborazione delle scuole e degli Enti locali, vede il concorso attivo delle regioni, alle quali spetta, in prima istanza, la costituzione della base dati attraverso l'utilizzo di rilevatori, opportunamente formati, che, spostandosi sul territorio di competenza, acquisiscono le informazioni contemplate
Attraverso tali informazioni, molteplici e particolarmente articolate, sarà finalmente possibile conoscere, da parte di tutti gli addetti ai lavori, l'effettiva stato degli edifici scolastici pubblici dell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo al livello di sicurezza e di agibilità, alle barriere architettoniche, all'affollamento, all'idoneità e salubrità delle strutture e delle zone nelle quali insistono ed ogni altra caratteristica, a fronte della quale poter assumere, secondo le rispettive competenze, le necessarie iniziative.
La rilevazione riguarderà circa 42.000 edifici nei quali operano le quasi 10.800 istituzioni scolastiche statali, con un utenza di più di 9 milioni di persone: tale importante rilevazione si caratterizza per il coinvolgimento di tutte le componenti interessate (uffici centrali e periferici del ministero, regioni, province, comuni e scuole) in un'ottica di fattiva collaborazione sinergica, esplicatasi, peraltro, fin dall'avvio dell'iniziativa, con una piena condivisione dei contenuti, delle finalità e di tutti i relativi passi procedurali.
L'iniziativa - si ricorda che è contenuta in una legge del 1996 - è stata concretamente avviata.
Il Ministero ha posto in essere tutte le attività di competenza, quali, a titolo esemplificativo, la definizione delle schede di rilevazione, la predisposizione del relativo manuale, la formazione dei formatori regionali che devono, a loro volta, formare i rilevatori locali (più di mille sull'intero territorio nazionale), la predisposizione dei Nodi regionali, la formazione dei relativi responsabili e l'avvio di procedure pilota: la sua conclusione è prevista per i primi mesi del 2006.
Per quanto riguarda in particolare il Lazio, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ha riferito di aver recentemente sollecitato le Amministrazioni locali ad adottare, ciascuna per la parte di propria competenza, ogni intervento ed iniziativa utili all'accertamento delle condizioni statiche degli edifici scolastici, ai fini del rilascio del relativo certificato di agibilità di cui si tratta.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
un recente studio del Dipartimento Economico dell'Osservatorio della Terza Età ha analizzato e comparato il sistema dei cosiddetti «Drg» e cioè il sistema dei rimborsi predeterminati nel quantum agli ospedali per le cure fornite;
i dati che ne sono usciti sono francamente difficili da spiegare e da comprendere;
partorire in modo naturale in Emilia Romagna costa 697 euro, mentre nella provincia autonoma di Trento il Servizio Sanitario Nazionale, per lo stesso tipo di parto, spende quasi il triplo, e cioè 1.727 euro;
un ricovero per patologia diabetica costa in Friuli Venezia Giulia 3.108 euro, mentre in Veneto costa 1.766 euro ed in Sardegna 2.067 euro (cfr. Agenzia Agi 3 maggio 2005 ore 14,11) -:
come si possano giustificare costi tanto violentemente differenziati da una Regione all'altra a parità di patologie ed a parità di prestazione sanitaria e quali iniziative intenda assumere per evitare che questa dispendiosa prassi finisca per dilapidare enormi risorse finanziarie, che sarebbe tanto utile investire in sanità in modo decisamente più proficuo.
(4-14182)
La disciplina normativa in vigore sulle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera è il decreto ministeriale 30 giugno 1997 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994».
In questi anni, le Regioni hanno provveduto a determinare autonomamente e ad aggiornare periodicamente le suddette tariffe, con un conseguente quadro di disomogeneità sul territorio nazionale.
Relativamente al parto vaginale e alla patologia diabetica, sono riportati in tabella i DRG relativi con la tariffa massima di riferimento per la modalità di ricovero ordinario per acuti, l'intervallo di variabilità rilevato nel confronto tra le tariffe massime individuate dalle Regioni, il valore mediano, il numero delle Regioni che adottano la tariffa massima nazionale (o inferiore), e il numero di regioni la cui tariffa massima è superiore a quella indicata dalla normativa vigente (tariffari regionali al 31 dicembre 2004).
DRG: 295; Descrizione DRG: Diabete età <36 anni; Tariffa d.m. 1997: 2.190; Tariffe massime regionali: intervallo: 1.644 - 3.342; mediana: 2.190; ≤dm 1997 n. regioni: 13; >dm 1997 n. regioni: 8;
DRG: 372; Descrizione DRG: Parto vaginale con diagnosi complicanti; Tariffa d.m. 1997: 2.243; Tariffe massime regionali: intervallo: 1.059 - 3.031; mediana: 2.243; ≤dm 1997 n. regioni: 13; >dm 1997 n. regioni: 8;
DRG: 373; Descrizione DRG: Parto vaginale senza diagnosi complicanti; Tariffa d.m. 1997: 1.489; Tariffe massime regionali: intervallo: 730 - 2.230; mediana: 1.489; ≤dm 1997 n. regioni: 13; >dm 1997 n. regioni: 8.
Nella seduta del 16 giugno 2005 della Conferenza Stato-Regioni è stato siglato l'Accordo per l'aggiornamento della classificazione DRG alla versione 19 e per la relativa adozione sul territorio nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2006, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere.
Ai sensi, inoltre, dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il Ministero della salute sta procedendo nei lavori di revisione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere (ricognizione e analisi dei tariffari regionali, rielaborazione dei valori soglia DRG specifici, elaborazione di un modello di simulazione al fine di stimare la remunerazione teorica qualora venissero adottate tariffe diverse da quelle del decreto ministeriale 30 giugno 1997).
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Domenico Zinzi.
la vicenda della signora Maria Luisa Salvioli, rinchiusa per protesta nella sede dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi a seguito di una clamorosa ed ingiusta sentenza pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Tunisi, ripete situazioni già purtroppo verificatesi nel passato;
nel caso di specie il figlio minore della signora Maria Luisa Salvioli, illegittimamente sottratto alla medesima dall'ex-marito Ben Haed, rifugiatosi in Tunisia dopo essere stato condannato in Italia alla pena di quattro anni di reclusione per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è vittima di uno «scontro di civiltà» giuridica;
appare evidente la necessità di risolvere il caso di specie ma soprattutto appare evidente la necessità di raggiungere accordi con i Paesi mediterranei rivieraschi e musulmani per prevenire il ripetersi di fatti incresciosi come quello che ha visto - e vede - come protagonista la signora Maria Luisa Salvioli ed il figlio minore -:
quali iniziative siano state assunte per tentare di risolvere la delicata questione della signora Maria Luisa Salvioli e del figlio minore, attualmente affidato al padre con piena legittimità fornale, in Tunisia, atteso che l'affidamento deriva da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Tunisi;
se non si ritenga di dover ricercare con pazienza e determinazione accordi con i Paesi mediterranei rivieraschi e musulmani al fine di prevenire conflitti come quello che vede come protagonista la signora Mara Luisa Salvioli;
se non vi siano organismi soprannazionali che abbiano competenza a dirimere contrasti fra pronunce giudiziali aventi ad oggetto i minori.
(4-16528)
La nostra Ambasciata a Tunisi ha seguito con la massima attenzione questa vicenda, dando anche ospitalità alla connazionale e al figlio a seguito di minacce ricevute dall'ex marito per la restituzione del bambino.
Sin dagli inizi della vicenda, l'Ambasciata d'Italia a Tunisi, oltre a fornire alla connazionale e al minore ogni possibile assistenza, ha effettuato ripetuti passi sulle massime Autorità tunisine a sostegno delle ragioni dell'interessata, separata forzatamente dal figlio a causa della sottrazione posta in essere dal marito in violazione di quanto disposto dalla magistratura italiana.
Interventi sono stati svolti anche direttamente da parte di questo Ministero ai fini di una soluzione del caso favorevole alla connazionale.
Come noto, lo scorso 17 settembre 2005, proprio grazie all'efficace azione svolta presso le Autorità tunisine e alla fattiva collaborazione da queste mostrata, l'interessata ha potuto far ritorno con il figlio in Italia.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
i giornali italiani hanno riportato con grande evidenza la notizia secondo la quale la Libia avrebbe, con atto unilaterale e in spregio a tutte le convenzioni internazionali, portato a 86 miglia marine il confine delle proprie acque territoriali, di fatto annettendosi le acque internazionali
quel tratto di mare è molto spesso zona di pesca internazionale di natanti italiani -:
se la notizia corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali atti intenda compiere il Governo italiano per ripristinare il diritto internazionale salvaguardando altresì un fondamentale interesse nazionale, quale la difesa dell'economia della pesca delle regioni rivierasche dell'estremo sud d'Italia.
(4-16807)
Se dal punto di vista del diritto internazionale consuetudinario il provvedimento libico - che non modifica quindi il limite delle acque territoriali - è da considerarsi ammissibile, esso tuttavia rischia di provocare danni ai pescatori italiani, tenuto conto che le Autorità libiche non hanno reso note le modalità per ottenere la necessaria autorizzazione a pescare.
Mentre l'Ambasciata d'Italia a Tripoli ha immediatamente provveduto a richiedere alla controparte i necessari chiarimenti, successivamente ad una riunione interministeriale indetta da questo Ministero (alla quale hanno altresì partecipato il Ministero delle politiche agricole e forestali, lo Stato maggiore della difesa e lo Stato maggiore della marina) è stato comunicato formalmente alle Autorità libiche il nostro disappunto per la modifica del regime di pesca a poche settimane dall'avvio della stagione della pesca del tonno rosso, chiedendo il rinvio dei termini di applicazione e proponendo di tenere un incontro ad hoc al fine di provvedere ad un esame congiunto della problematica.
Per quanto riguarda l'estensione di tale zona, è stato fatto riferimento alle note valutazioni giuridiche sulla questione della linea di base del mare territoriale della Libia a seguito della chiusura del Golfo della Sirte, stabilita unilateralmente dalla Libia nel 1973. Come noto, tale chiusura non è mai stata accettata dalla Comunità internazionale.
A seguito delle nostre continue sollecitazioni, è stata successivamente ottenuta dalle Autorità libiche la disponibilità a valutare la possibilità di far esercitare l'attività di pesca ai nostri operatori, a seguito dell'invio da parte nostra alle competenti Autorità libiche delle liste delle imbarcazioni interessate. Nelle settimane di svolgimento della stagione di pesca, questo Ministero ha mantenuto i contatti con le associazioni di categoria per «monitorare» l'andamento delle attività, anche in vista delle azioni che si intendono portare avanti in futuro, sia sul piano bilaterale che in ambito Unione europea.
Sul piano bilaterale, tale problematica sarà all'ordine del giorno del prossimo Comitato di Partenariato italo-libico, che dovrà esaminare, i vari aspetti del rapporto bilaterale. Sul piano comunitario, invece, si riterrebbe opportuno richiedere alla Presidenza britannica di predisporre al più presto il testo di una Nota verbale da consegnare alle Autorità libiche sin dalle prossime settimane.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
nel territorio della Sibaritide circa 20.000 ettari di terreno sono coltivati ad agrumi per una produzione media di circa 4 milioni di quintali di clementine pari al 52 per cento della produzione nazionale;
l'area è interessata alla indicazione geografica protetta (IGP) «Clementine di Calabria», che rientra nell'elenco dei prodotti
nonostante il riconoscimento di cui sopra, e le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che tendono all'eccellenza qualitativa, il settore versa in una crisi dalle conseguenze imprevedibili, dovuta tra l'altro all'indifferenziazione del prodotto riscontrata sul mercato;
ad incidere negativamente sul settore è la mancata armonizzazione delle normative vigenti nei diversi paesi membri, la Spagna soprattutto, maggiore concorrente, che utilizzerebbe taluni agrofarmaci e fitoregolatori come il Dimetoato che, pur se utilissimo per combattere efficacemente la mosca dell'agrume (Ceratitis Caritata), sono assolutamente vietati in Italia;
fatto ancor più grave sarebbe l'utilizzo di antibiotici in agricoltura e quindi in agrumicultura pure da sempre vietati;
gli agrumi spagnoli, pertanto, così trattati, entrerebbero in Italia con grave pregiudizio per la salute e la commercializzazione dei nostri prodotti;
dette sostanze usate all'estero ma vietate in Italia, incidono notevolmente e positivamente sulla produttività dei terreni agrumetati, con beneficio esclusivo per i paesi che ne farebbero uso -:
se risulti vero che, all'estero sono in uso i fotoregolatori e gli agrofarmaci di cui sopra; se gli agrumi, una volta importati nel nostro Paese, sono soggetti a controlli e come il Governo intende agire per tutelare la salute dei cittadini ed eliminare un tipo di concorrenza anomala che reca danni notevoli alla commercializzazione dei nostri prodotti.
(4-16480)
Tali limiti (riportati negli allegati 2 e 3 del Decreto) possono essere comunitari (in attuazione di direttive comunitarie, validi fra tutti gli Stati membri), oppure possono essere individuati a livello nazionale, per le sostanze attive non ancora armonizzate in ambito comunitario.
Nell'allegato 5 sono riportate, per ciascuna sostanza attiva, le modalità di impiego consentite nel nostro Paese.
Più in generale, l'esistenza di un limite massimo di residuo non necessariamente indica un impiego consentito in Italia, in quanto il limite indicato può derivare da impieghi, non autorizzati in Italia (per motivi di scarso interesse agronomico, industriale, ecc.), ma consentiti in altri Stati membri, da tolleranze ammesse all'importazione, da contaminazione ambientale da attribuire a trattamenti effettuati nel passato.
In ogni caso, l'esistenza di un limite massimo di residuo presuppone che sia stata effettuata una valutazione del rischio per i consumatori italiani ed europei esposti alla sostanza attiva.
Relativamente al dimetoato (che svolge azione insetticida-acaricida), tale sostanza è autorizzata in Italia su piante di agrumi non ancora in produzione, come riportato nel citato allegato 5.
L'impiego suddetto consente il rispetto del limite massimo di residuo di 0.02 mg/kg (allegato 2), in attuazione della direttiva comunitaria 2002/71/CE.
Si precisa, inoltre, che il Ministero della salute coordina e definisce sul territorio nazionale i programmi di controllo ufficiale sui prodotti alimentari, fra i quali anche i piani annuali in materia di residui di prodotti fitosanitari.
I piani fanno parte di un programma coordinato di controllo ufficiale previsto dall'Unione europea sugli alimenti di produzione interna e di importazione, mirato a conoscere l'effettiva presenza di residui ed a verificare la sicurezza degli alimenti.
Il decreto ministeriale del 23 dicembre 1992 prevede un programma dettagliato di attuazione dei controlli da effettuare nelle Regioni e nelle Province Autonome, con l'indicazione, tra l'altro, del numero minimo e del tipo di campioni da analizzare.
Le analisi per la ricerca di residui di antiparassitari vengono effettuate dai Laboratori pubblici (Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente/Presidi multizonali di prevenzione e Istituti zooprofilattici sperimentali), con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, che utilizza tali dati per ricavare una stima dell'assunzione giornaliera dei residui di antiparassitari in Italia.
Il programma di controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari nei prodotti alimentari rappresenta una delle priorità sanitarie più incisive per assicurare un livello elevato di protezione del consumatore.
Si precisa, inoltre, che gli agrumi, come qualsiasi altro frutto, sono oggetto di un piano nazionale e comunitario di controllo ufficiale per la ricerca dei pesticidi effettuata su alimenti di produzione nazionale, europea e provenienti da Paesi terzi; i risultati di tali controlli sono disponibili sul sito web del Ministero della salute.
Si conferma che esiste la possibilità per altri Paesi europei di utilizzare prodotti fitosanitari anche se non autorizzati in Italia, in quanto l'oggetto dell'armonizzazione è il livello massimo residuo e non l'impiego del prodotto.
L'aspetto relativo alle possibilità di nuovi impieghi continua ad essere disciplinato attraverso l'autorizzazione del prodotto fitosanitario, che viene concessa a livello nazionale, sulla base di principi uniformi di valutazione, di livello europeo.
Per molti principi attivi, il livello massimo di residuo ammesso sul prodotto alimentare è attualmente già armonizzato, come nel caso del dimetoato (il livello previsto è di 0,02 mg/kg in Italia, cosi come in Spagna); in caso di mancata armonizzazione, nei controlli analitici vengono comunque applicati i livelli nazionali.
Si sottolinea che dal gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento n. 396/2005, verrà raggiunta la piena armonizzazione dei livelli massimi di residuo in tutta l'Unione europea, sia per facilitare gli scambi commerciali, sia, soprattutto, per tutelare la salute del consumatore europeo.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2005 n. 26, ha stabilito in n. 100 le quote d'ingresso di cittadini somali;
il ministero degli affari esteri con decreto del 1 febbraio 1999 dal titolo «Nuove disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini somali in Italia», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1999 n. 39 all'articolo 1 comma 2 afferma: «Sono privi di validità, per l'ingresso in Italia, i passaporti somali rilasciati o rinnovati dopo il 31 gennaio 1991»;
all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto afferma: «Ai cittadini somali che abbiano necessità di entrare in Italia potrà essere rilasciato dall'autorità diplomatico consolare un lasciapassare con validità e scopo limitati che non consentirà la libera circolazione nell'area Schengen»;
il ministero degli affari esteri con decreto 1 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2000, n. 207, afferma all'articolo 2 (identificazione di cittadini somali che intendano entrare in Italia per ricongiungimento familiare) comma 1 lettera b): «documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri»;
il datore di lavoro Rosaria Saponaro, nata a San Pietro Vernotico (Brindisi) ha presentato tutta la documentazione ottenendo l'autorizzazione da tutti gli uffici preposti per l'assunzione di una cittadina somala, che non riesce ad ottenere il visto di ingresso per lavoro perché non in possesso di regolare documento riconosciuto dalle nostre autorità consolari, le
in quale modo si intenda consentire e garantire l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro, di cittadini somali nel caso in cui i documenti di identità non siano riconosciuti dalle nostre autorità consolari;
in quale modo si intenda garantire il rispetto delle quote dei flussi d'ingresso per i cittadini somali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004;
in quali casi viene consentito il visto d'ingresso con un lasciapassare rilasciato dalla nostra autorità consolare.
(4-16266)
documenti emessi dal Governo somalo fino al 31 gennaio 1991;
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri;
certificazioni provenienti da soggetti che nel quadro del processo di ricostituzione dell'autorità statale in Somalia esercitino a livello centrale o locale un'effettiva capacità di organizzazione amministrativa e civile: la valutazione dell'idoneità di tali soggetti è effettuata dal Ministero degli affari esteri in funzione degli sviluppi della situazione in Somalia;
eventuale ulteriore documentazione ritenuta probatoria e presentata dagli interessati volta ad integrare la documentazione di cui sopra.
Nei casi nei quali tale identificazione può essere effettuata, gli Uffici consolari appongono il visto sul lasciapassare previsto all'articolo 2.3 del citato decreto del 1o febbraio 1999. Si fa peraltro presente che quest'ultimo costituisce unicamente il documento di viaggio che, in sostituzione del passaporto privo di validità, consente di entrare nel nostro Paese al cittadino somalo che sia stato identificato in base ai criteri sopra esposti.
Quando viceversa tale identificazione non sia possibile, i medesimi Uffici consolari si trovano costretti ad astenersi dal rilascio del visto.
Si ricorda, infine, che le quote riservate previste dal decreto-flussi, tanto per i cittadini somali quanto per altre categorie di stranieri, costituiscono esclusivamente un tetto massimo e non un limite minimo che deve essere garantito.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
con decreto del 2005 la Libia ha esteso a 86 miglia marine, 74 miglia oltre il limite previsto dai trattati internazionali le proprie acque territoriali;
la Libia in questo modo si prende circa 100 chilometri di mare a scapito soprattutto dell'Italia, il cui limite delle sue acque territoriali si ferma a 12 miglia;
gravi saranno i danni per la marineria siciliana, infatti, non poche imprese di pesca italiane, in particolare della Sicilia e della Campania, da Trapani a Sciacca e a Mazara del Vallo d'ora in avanti, per poter esercitare l'attività di pesca nelle acque
la normativa sulla pesca nel mediterraneo è confusa. Infatti esiste un vero e proprio ginepraio di accordi, leggi nazionali, trattati internazionali che complicano la materia;
la situazione è, quindi, incerta ed è necessario un intervento del Governo italiano per ristabilire la legalità e tutelare i pescatori italiani ed in particolare della Sicilia che sono fortemente penalizzati dall'ampliamento del mare territoriale libico che viola i trattati internazionali di pace;
a parere degli interroganti, non avendo la Libia, sottoscritto gli accordi di Montego Bay, non può vantare diritti internazionali in materia -:
come valuti la vicenda esposta nella premessa e quali forti e tempestive iniziative intenda adottare per ripristinare la situazione antecedente al decreto libico di ampliamento delle acque territoriali che, secondo gli interroganti, viola i trattati internazionali e mette in crisi il settore ittico della Sicilia in particolare.
(4-16810)
Se dal punto di vista del diritto internazionale consuetudinario il provvedimento libico - che non modifica quindi il limite delle acque territoriali - è da considerarsi ammissibile, esso tuttavia rischia di provocare danni ai pescatori italiani, tenuto conto che le Autorità libiche non hanno reso note le modalità per ottenere la necessaria autorizzazione a pescare.
Mentre l'Ambasciata d'Italia a Tripoli ha immediatamente provveduto a richiedere alla controparte i necessari chiarimenti, successivamente ad una riunione interministeriale indetta da questo Ministero (alla quale hanno altresì partecipato il Ministero delle politiche agricole e forestali, lo Stato maggiore della difesa e lo Stato maggiore della marina) è stato comunicato formalmente alle Autorità libiche il nostro disappunto per la modifica del regime di pesca a poche settimane dall'avvio della stagione della pesca del tonno rosso, chiedendo il rinvio dei termini di applicazione e proponendo di tenere un incontro ad hoc al fine di provvedere ad un esame congiunto della problematica.
Per quanto riguarda l'estensione di tale zona, è stato fatto riferimento alle note valutazioni giuridiche sulla questione della linea di base del mare territoriale della Libia a seguito della chiusura del Golfo della Sirte, stabilita unilateralmente dalla Libia nel 1973. Come noto, tale chiusura non è mai stata accettata dalla Comunità internazionale.
A seguito delle nostre continue sollecitazioni, è stata successivamente ottenuta dalle Autorità libiche la disponibilità a valutare la possibilità di far esercitare l'attività di pesca ai nostri operatori, a seguito dell'invio da parte nostra alle competenti Autorità libiche delle liste delle imbarcazioni interessate. Nelle settimane di svolgimento della stagione di pesca, questo Ministero ha mantenuto i contatti con le associazioni di categoria per «monitorare» l'andamento delle attività, anche in vista delle azioni che si intendono portare avanti in futuro, sia sul piano bilaterale che in ambito Unione europea.
Sul piano bilaterale, tale problematica sarà all'ordine del giorno, del prossimo Comitato di Partenariato italo-libico, che dovrà esaminare i vari aspetti del rapporto bilaterale. Sul piano comunitario, invece, si riterrebbe opportuno richiedere alla Presidenza britannica di predisporre al più presto il testo di una Nota verbale da consegnare alle Autorità libiche sin dalle prossime settimane.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
il 25 febbraio 2005 per iniziativa della Regione Lazio è stata distribuita agli studenti del Liceo scientifico Righi di Roma una breve biografia a fumetti di Giuseppe Mazzini;
nella presentazione firmata dal Presidente della Regione Francesco Storace, si legge, tra l'altro «La nostra Regione, istituendo il 9 febbraio come giornata celebrativa dei valori nazionali, ha idealmente abbinato il ricordo della promulgazione della Repubblica Romana del 1849, che vide Mazzini protagonista con Garibaldi, Pisacane, Mameli e altri eroi, alla data del 10 febbraio, che ci rammenta le foibe e l'esodo degli italiani dalla Venezia Giulia, dall'Istria, dalla Dalmazia per sottrarsi al genocidio di Tito e all'oppressione comunista. Anche a proposito di Mazzini, nei «Pensieri sulla democrazia in Europa», pubblicati nel 1847 persino un po' prima che uscisse il Manifesto dei comunisti, anticipò tutti ammonendo: «Tirannide. Essa vive nelle radici del Comunismo... L'uomo, nell'ordinamento dei comunisti, diventa una cifra... Diresti una esistenza di convento monastico senza la fede religiosa: il servaggio dell'evo medio senza speranza di riscatto». Intuizione profetica, che ebbe esodo e foibe tra le conferme, su cui la Storia è chiamata a riflettere. Ed a inchinarsi.»;
illibretto della Regione Lazio, composto da una settantina di pagine a colori in carta patinata, oltre ad essere molto costoso, è a giudizio delle interroganti di scarso spessore storico;
la scelta dei fumetti rende il libretto più adatto agli studenti delle elementari che a quelli dei licei a cui invece è rivolta;
l'arbitrario accostamento tra la questione delle foibe e il pensiero mazziniano veicolato agli studenti della scuola media superiore, attraverso una pubblicazione prodotta peraltro da un'istituzione, è grave e fuorviante;
la questione, delle foibe di cui parla Storace nella presentazione, non ha nessun nesso storico con il pensiero mazziniano;
Giuseppe Mazzini è una figura complessa e molto studiata del Risorgimento italiano che di certo non si può liquidare come un anticomunista tout court ispirato ai valori Dio, patria e famiglia;
Giuseppe Mazzini, intellettuale antimonarchico e repubblicano, prende parte al fervido dibattito politico-culturale che nell'ottocento si apre in seguito alla diffusione dei primi scritti di Marx e Engels. Egli è anche un carbonaro, un convinto europeista, un amico del fondatore dell'anarchismo Michail Bakunin e partecipa alla creazione dell'internazionale socialista;
Francesco Storace è candidato alla presidenza della Regione Lazio alle prossime elezioni regionali;
il bicentenario della nascita di Mazzini cade il 22 giugno, la diffusione di questa pubblicazione in febbraio, a poco più di un mese dalla prossima tornata elettorale, risulta strumentale ed evidentemente costruita per fini propagandistici collegati alla campagna elettorale;
a giudizio delle interroganti appare illegittimo che un candidato alle elezioni regionali prepari e diffonda una costosa pubblicazione a spese dei contribuenti della Regione Lazio ai soli fini elettorali;
il libricino su Mazzini sembra essere stato diffuso solo alle ultime due classi dei licei; ciò, secondo l'interrogante, confermerebbe il fine elettorale dell'operazione di Francesco Storace, considerato che per ragioni anagrafiche questi studenti rappresentano un bacino di potenziali elettori -:
se fosse a conoscenza dell'iniziativa della Regione Lazio;
se il Ministero interrogato sia stato coinvolto in tale iniziativa e, in caso affermativo,
quante e quali scuole del Lazio siano state interessate dalla diffusione della pubblicazione della Regione su Giuseppe Mazzini;
se corrisponda al vero che il libricino su Giuseppe Mazzini sia stato diffuso solo agli studenti delle ultime due classi dei licei.
(4-13343)
Compete, infatti, alle istituzioni scolastiche ed agli organismi ad esse preposti valutare il materiale didattico ed informativo curato da enti ed Associazioni proposto per la distribuzione all'interno dell'istituzione scolastica e decidere in merito.
È da escludere, inoltre, che l'iniziativa stessa possa in alcun modo condizionare o mettere in discussione la libertà di insegnamento in quanto i principi sanciti dalla Costituzione in materia e il nostro ordinamento sono tali da garantire pienamente tale libertà, l'autonomia della scuola ed il confronto democratico all'interno della scuola stessa.
Per quanto riguarda in particolare il liceo scientifico statale «Righi», secondo quanto riferito dal dirigente scolastico del liceo, il 24 febbraio 2005 è pervenuta una lettera della società Alfabook srl insieme a 180 copie del volume «Mazzini e il Risorgimento» inviati su incarico della Presidenza della regione Lazio.
Il volume è stato distribuito agli studenti delle classi quinte ed ai loro insegnanti che insieme hanno variamente commentato il contenuto del libro.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
l'articolo 3-ter. (accesso con riserva) della legge n. 143 del 2004 prevede:
1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitariperil conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
II D.D.G. 31 marzo 2005, aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, prevede all'articolo 8, comma 1 (Iscrizioni con riserva)
1. Nelle graduatorie permanenti di terza fascia, ivi inclusa quella dello strumento musicale, per l'a.s. 2005-2006 possono iscriversi con riserva, ai sensi dell'articolo
a) gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario;
b) i laureandi nella sessione estiva in scienze della formazione primaria;
c) i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all'articolo 2 della legge n. 143 del 2004, indetti con D.M n. 21 del 9 febbraio 2005 e decreto ministeriale n. 100 dell'8 novembre 2004;
la nota 523 del 18 aprile 2005, citando sempre il DDG 31 marzo 2005 (articolo 1 comma 8), al punto 2 recita:
La norma consente la valutazione dei titoli conseguiti entro la data del 2 maggio 2005, ovvero di quelli già posseduti e non dichiarati in precedenza. Non è consentita la valutazione di titoli con riserva,ancorché di accesso alle graduatorie, per il miglioramento del punteggio. Si rammenta che tale beneficio è concesso alle situazioni tassativamente previste dall'articolo 3-ter della legge n. 143 del 2004, recepito nell'articolo 8, commi 1 e 2, solo per i titoli di accesso nella fase di prima iscrizione;
un'interpretazione letteraria della norma implicherebbe, ad avviso dell'interrogante, un contrasto con i princìpi della nostra Costituzione. Potrebbe accadere, e non è pura accademia, che persone con gli stessi requisiti vengano trattate in modo diverso, anzi ci sarebbero casi in cui docenti, già abilitati e/o specializzati e laureandi, si vedrebbero superare, nelle graduatorie permanenti, da altri con minori requisiti;
una interpretazione più corretta e sicuramente più coerente con il dettato costituzionale sarebbe quella di accettare l'inserimento nelle graduatorie permanenti a partire dallo scioglimento della riserva, anche per i laureandi della sessione estiva 2005 già inseriti nelle suddette graduatorie -:
perché i laureandi della sessione estiva 2005, che siano già abilitati e/o specializzati per il sostegno non possano usufruire di un analogo trattamento con riferimento al miglioramento del punteggio rispetto a coloro che chiedono l'iscrizione per la prima volta nella graduatoria permanente.
(4-15233)
Le osservazioni espresse dall'interrogante sono comprensibili; tuttavia, questo Ministero non può in alcun modo intervenire nel senso auspicato dall'interrogante.
È noto che, secondo un principio giuridico di carattere generale, i titoli per la partecipazione ad una procedura concorsuale (tale natura hanno le graduatorie permanenti), nonché i relativi titoli valutabili, debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, salva diversa disposizione legislativa derogatoria.
Il Ministero, appena pubblicata la legge n. 43 del 31 marzo 2005, contenente, tra l'altro, norme modificative della tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie permanenti, ha contestualmente pubblicato, nella stessa data, il suddetto decreto direttoriale. Ciò sia al fine di accelerare per quanto possibile l'aggiornamento delle graduatorie stesse - che, com'è noto vengono utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato nella misura del 50 per cento dei posti annualmente autorizzati e per la totalità dei posti da assegnare alle supplenze annuali e alle supplenze sino al temine delle attività didattiche - sia al fine di ottemperare ad un preciso obbligo posto
In proposito, ritengo opportuno ricordare che la preoccupazione del Governo sin dal suo insediamento è stata quella di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico; obiettivo, questo, che è stato possibile conseguire proprio grazie alla suddetta disposizione inserita nel decreto-legge n. 255 citato.
Per i motivi sopra esposti il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei titoli è stato fissato al 2 maggio 2005.
I titoli conseguiti oltre tale termine, pertanto, non possono essere valutati nelle graduatorie permanenti, salvo che nella ipotesi tassativamente indicata dal legislatore in via derogatoria.
Ebbene, come evidenziato dall'interrogante, l'articolo 3-ter della legge n. 143 del 2004, ha disposto una proroga del termine di scadenza della presentazione delle domande di iscrizione nelle graduatorie permanenti per chi frequenti l'ultimo anno delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ai fini della inclusione nelle predette graduatorie e non anche per chi, già incluso nelle stesse graduatorie, intenda far valere l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e per un miglioramento del punteggio.
Si tratta di una disposizione derogatoria e non suscettibile, quindi, di estensione a fattispecie non espressamente contemplate.
Va peraltro rilevato che le situazioni che l'interrogante vorrebbe equiparare non sono assolutamente analoghe ma sono, anzi, del tutto diverse. Infatti, il caso espressamente previsto dalla legge consente l'inclusione nelle graduatorie permanenti a coloro che, ove la deroga non fosse stata disposta, ne sarebbero rimasti esclusi fino al 2007-2008. Ciò in quanto il decreto-legge n. 97 del 2004 ha previsto che gli aggiornamenti delle graduatorie, a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, devono essere effettuati con cadenza biennale.
Questa situazione non è paragonabile a quella del miglioramento del punteggio nelle fasi dell'aggiornamento di titoli per chi è già incluso nella graduatoria.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
attraverso Internet si apprende che un operatore subacqueo croato tale Daniel Frka starebbe collaborando ad una esplorazione voluta dal Ministero della cultura croato, con la nave Janus per ricercare le navi affondate durante la battaglia di Lissa del 1866;
nella battaglia di Lissa la flotta austriaca comandata dall'Ammiraglio Tegethorff sconfisse la flotta italiana affondando in particolare la corazzata Palestro e l'Ammiraglia Re d'Italia (secondo gli storici Alessandro Luzio e J. Fleischer a bordo del Re d'Italia si trovava un fondo di guerra pari ad oltre un milione di franchi d'oro, per un valore attuale stimabile in alcune decine di milioni di euro);
a parte la presenza o meno di tale tesoro, vi è comunque un valore umano e morale ed è nozione pacificamente accettata dalle marine militari delle principali nazioni del mondo, che i relitti di navi affondate in combattimento e tutto quanto in esse contenuto, compresi i resti umani, rimangono proprietà esclusiva della marina militare dello Stato di appartenenza e non possono essere considerate abbandonate, ovunque esse siano ed indipendentemente dal trascorrere del tempo -:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra denunciato;
se, per caso, abbiano dato una sorta di concerto allo svolgimento delle operazioni della marina croata;
se in caso contrario, intendano svolgere i passi opportuni per impedire la prosecuzione di tali operazioni, rivendicando, comunque, all'Italia ogni decisione o operazione sulla Re d'Italia o comunque altra nave italiana affondata in acque ora croate.
(4-14243)
I giornali croati riferivano che lo spalatino Lorenzo Marovic, proprietario del club subacqueo «Manta» di Comisa, avrebbe annunciato di avere individuato la posizione esatta in cui si troverebbero le navi italiane affondate nel 1866, in una località a nord dell'isola di Lissa. Tutte le Autorità croate interessate alla vicenda (Capitaneria di porto di Lissa e Lesina, Polizia, Ministero della cultura, Istituto idrografico) avrebbero già inviato sul posto proprie imbarcazioni e/o uomini. Stando alle parole dello stesso Marovic, egli avrebbe informato il Ministero della cultura croato del ritrovamento, ma tale Dicastero avrebbe a sua volta incaricato una azienda francese (denominata Comex, con sede a Marsiglia, mediante l'impiego della nave per ricerche archeologiche «Janus II») di verificare le sue affermazioni.
Secondo un comunicato del Ministero interessato il signor Marovic avrebbe inviato alle Autorità croate due lettere (datate rispettivamente 29 aprile e 9 maggio 2005) nelle quali segnalava di ritenere di avere localizzato i relitti delle unità navali, omettendo di precisarne l'esatta posizione.
Lo stesso comunicato prosegue affermando che, ai sensi dell'articolo 19 della legge sulla tutela del patrimonio culturale e sulla sua salvaguardia, in caso di rinvenimenti simili debbono applicarsi gli articoli 137 e 140 della legge sulla proprietà e sui diritti, in base ai quali viene stabilito che colui che rinvenga reperti storici deve informare tempestivamente l'organismo competente. Secondo la normativa croata, rinvenitore viene considerato colui il quale presenti le prove che gli consentono di dimostrare di essere stato il primo ad avere avvistato i reperti.
Infine, il Ministero croato rileva che la collaborazione con i francesi sarebbe stata avviata due anni fa, e che il punto esatto in cui giace il relitto sarebbe stato individuato prima della segnalazione del Marovic.
Il Direttore del Museo navale di Spalato, professor Stefano Lozo, interpellato dal Console italiano in merito alla vicenda della nave «Re d'Italia», ha fornito le seguenti informazioni di rilievo:
1. È da anni di pubblico dominio il fatto che un relitto giaccia nel punto indicato dal signor Marovic;
2. la conservazione del relitto è di interesse di entrambi i Paesi (Italia e Croazia);
3. le bussole della nave sarebbero state asportate anni fa dal relitto e trasportate a Zagabria. Lo stesso professor Lozo dovrebbe recarsi a breve nella capitale croata, per verificarne le condizioni di conservazione;
4. il relitto sarebbe da anni oggetto di asportazione di beni da parte di soggetti imbarcati su charter «in nero».
Questo Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa, ha provveduto a richiedere all'Ambasciata d'Italia a Zagabria di svolgere gli opportuni passi presso le competenti Autorità locali al fine di non pregiudicare i diritti del nostro Paese sui relitti delle navi militari italiane «Re d'Italia» e «Palestro».
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.
la chirurgia refrattiva è pratica ormai molto diffusa, efficace ed affermata nel campo internazionale e nazionale della chirurgia oculistica;
detta chirurgia è volta prevalentemente, salvo per i casi di alcune limitate patologie, a limitare o ridurre convenientemente l'uso degli occhiali;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2001 ha incluso le prestazioni di chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri nell'allegato relativo alle prestazioni parzialmente escluse dai «Lea» «in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche di seguito indicate» omissis «di chirurgia refrattiva con laser ed eccimeri erogabile limitatamente a casi particolari di pazienti con ansimetropia grave o che non possano portare lenti a contatto o occhiali»;
tale limitazione sembra all'interrogante, tuttavia, inappropriata poiché appare consentire le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale di chirurgia rifrattiva anche a chi denunci soggettive intolleranze alle lenti o agli occhiali; il che finisce per sottrarre risorse alla cura ed alla prevenzione di patologie, anche oculistiche, ben più gravi e diffuse (si pensi al glaucoma infantile);
per quanto risulta, lo stesso Ministero della salute ha già espresso alle più autorevoli società medico scientifiche oculistiche le proprie riserve su detta dizione preannunciando possibili riesami;
ad aggravare sensibilmente la inappropriatezza delle prestazioni di chirurgia rifrattiva di per sé derivante dalla previsione, secondo l'interrogante imprecisa, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui si è detto, è sopravvenuta, per quanto risulta, un'estesa e diffusa pratica delle regioni italiane che nemmeno applicano la predetta limitazione, sia pur nei suoi termini inappropriati, ma ne hanno protratto, ne protraggono e ne rinviano l'applicazione; ciò con l'effetto di cui si diceva di una dannosa distrazione di risorse ed energie professionali che potrebbero essere destinate a patologie ben più gravi;
tali inadempimenti si verificano, in particolare, salvo quanto potrà essere meglio accertato, in regioni come la Lombardia, la Sardegna e la Puglia;
addirittura, si è riscontrato in altre regioni (Lazio) l'uso inappropriato e gravemente dispersivo di risorse della chirurgia in questione in regime di degenza (così da far crescere indebitamente gli oneri delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale);
per quanto riferito dalle società oculistiche più autorevoli, l'inadeguatezza della previsione normativa contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggravata dalla disapplicazione da parte delle regioni, che come la regione Lombardia, emanano specifiche circolari al fine di procrastinare l'applicazione del detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che rimane così senza alcuna limitazione di materia, può comportare a carico della spesa sanitaria pubblica, tenendo conto dei presumibili cinquecentomila casi annui, che si possono valutare come posti a carico del Servizio sanitario nazionale, per conseguenza del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un esborso di una cifra superiore ai mille miliardi di vecchie lire -:
quali provvedimenti o iniziative intenda assumere relativamente all'opportunità di riesaminare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel punto relativo alla chirurgia rifrattiva nel senso di mettere l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale.
(4-12934)
La Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto ministeriale 25 febbraio 2004 in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 10, della legge 15 giugno 2002, n. 112, ha posto all'ordine del giorno dei propri lavori l'individuazione delle specifiche condizioni di erogabilità delle prestazioni di cui all'allegato citato.
Nella riunione del 18 maggio 2005 è stato favorevolmente valutato un documento, in base al quale le prestazioni di chirurgia refrattiva possono essere incluse nei LEA in regime ambulatoriale, limitatamente alle seguenti condizioni:
1) anisometropia superiore a 4 diottrie di equivalente sferico, non secondaria a chirurgia refrattiva, limitatamente all'occhio più ametrope al fine della isometropizzazione, successivamente alla necessaria verifica in sede preoperatoria, della presenza di visione binoculare singola, nei casi in cui sia manifesta e certificata l'intolleranza all'uso di lente a contatto;
2) astigmatismo uguale o superiore a 4 diottrie;
3) ametropie conseguenti a precedenti interventi di oftalmochirurgia non refrattiva, limitatamente all'occhio operato, al fine di bilanciare i due occhi;
4) PRK (Photo Refractive Keractomy) per opacità corneali, tumori della cornea, cicatrici, astigmatismi irregolari, distrofie corneali, esiti infausti di chirurgia refrattiva;
5) esiti di traumi o malformazioni anatomiche, tali da impedire l'applicazione di occhiali, nei casi in cui sia manifesta e certificata l'intolleranza all'uso di lente a contatto corneale.
Le previsioni sopra riportate saranno ricomprese nel provvedimento di modifica del Decreto Presidenziale citato, attualmente in fase di elaborazione.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.
il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici sino al compimento del 70 anno di età non comporta aggravio di spesa per gli enti pubblici stessi, in quanto, a norma dell'articolo 1-quater della legge 27 luglio 2004 n. 186 «...i periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipio del pensionamento ne al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico;
ormai è cronico il blocco del turnover che ha prodotto una riduzione secca del numero dei dipendenti pubblici ed un forte aggravio delle condizioni di lavoro di chi è rimasto in servizio, con la conseguenza ovvia di un peggioramento delle prestazioni erogate agli utenti -:
quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo intenda assumere il Governo affinché la ratio della norma di cui all'articolo 1-quater della legge 27 luglio 2004, n. 186, in uno con gli indirizzi governativi in materia di allungamento dell'età pensionabile non sia vanificata dal comportamento degli enti pubblici che avvalendosi della «... facoltà data all'amministrazione, in base alle proprie esigenze...» neghino indiscriminatamente, anche con provvedimenti che interessino il prossimo futuro, la possibilità a propri dipendenti di essere trattenuti in servizio - su loro richiesta - sino al compimento del 70 anno di età, non usufruendo così - gli Enti stessi della particolare esperienza acquisita dai
(4-11645)
Il provvedimento normativo in oggetto, non può essere qualificato come uno strumento di «allungamento dell'età pensionabile», ma come un istituto giuridico avente carattere eccezionale e soggetto a specifici presupposti e limitazioni, come ribadito dall'articolo 1, comma 99 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), che ha equiparato il trattenimento in servizio ad una nuova assunzione, assoggettandolo, dunque, alle medesime disposizioni previste dai commi da 93 a 107 dell'articolo 1 della suddetta legge.
Per quanto concerne la paventata possibilità di una indiscriminata negazione da parte delle pubbliche amministrazioni della concessione del trattenimento in servizio, si rappresenta che, in relazione all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il Dipartimento della funzione pubblica ha indicato le linee di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni destinatarie delle disposizioni normative, emanando la circolare n. 5/2004 del 9 dicembre 2004 con oggetto «la prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo».
In riferimento alla considerazione che «il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici sino al compimento del 70o anno di età non comporta aggravio di spesa per gli enti pubblici», si osserva che nonostante dall'applicazione di tale istituto vengano meno le spese previdenziali, il trattamento economico percepito da un dipendente prossimo alla conclusione del percorso formativo, in relazione al comparto di contrattazione d'appartenenza, potrebbe essere in alcuni casi superiore a quello corrisposto ad un nuovo assunto.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
l'Inps a causa dei costi esorbitanti per tale operazione ha richiesto che fossero le forze sociali a designare i componenti;
considerate le notevoli spese sopportate dall'Inps per i propri comitati provinciali e regionali composti da sindacalisti -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare in merito a quanto delineato in premessa.
(4-11126)
Il Fondo a gestione separata dell'INPS per i lavoratori parasubordinati ed autonomi è stato istituito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il Comitato amministratore di tale fondo, in base all'articolo 58, comma 2, della legge n. 144 del 1999 ed all'articolo 2, del decreto ministeriale n. 553 del 1999, era costituito da tredici membri, di cui due designati da questo ministero, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura, sei eletti dagli iscritti al Fondo.
Attualmente, le modalità per la nomina dei componenti del suddetto Comitato risultano mutate dall'articolo 1, comma 158, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), per cui il Comitato risulta oggi composto da dodici membri di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato e del commercio e cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo (e non più scelti a seguito di elezione cui potevano partecipare gli iscritti al Fondo).
Il Comitato di cui sopra è stato ricostituito con il decreto ministeriale 9 maggio 2005.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
una signora affetta da sclerosi multipla, scrive ad un giornale per sollecitare una soluzione alla questione dell'approvvigionamento del nabilone;
l'articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto a curarsi;
stiamo parlando di una malattia che nel 90 per cento dei casi risulta invalidante;
il summenzionato farmaco rientra tra quelli facenti capo alla medicina alternativa e che oltre ad essersi rivelata efficace, soprattutto nella terapia della spasticità, non causa effetti collaterali;
in alcune regioni del nostro Paese, la Asl non fornisce gratis questo farmaco il cui costo è pari a 500 euro per 2 flaconi da 20 capsule ciascuno -:
per quali ragioni vi sia il problema dell'approvvigionamento del farmaco;
se il Ministro intenda intervenire al fine di garantire la distribuzione gratuita di questo farmaco.
(4-12014)
Gli effetti indesiderati più comunemente osservati dopo la somministrazione alle normali dosi terapeutiche comprendono: sonnolenza (4-89 per cento), vertigini (12-65 per cento) e xerostomia (6-62 per cento). Il nabilone può causare anche, con minor frequenza, disforia (7-23 per cento), euforia (6-18 per cento), sensazione di ebbrezza (10-18 per cento), depersonalizzazione (6-35 per cento), depressione (7-10 per cento), ansia (8 per cento), disturbi visivi (9-10 per cento), cefalea (9-34 per cento), disturbi del sonno (6-18 per cento), atassia (8-13 per cento), ipotensione posturale (5-42 per cento) e tachicardia (7 per cento). Per l'ampia gamma di effetti indesiderati, va somministrato con molta cautela.
Il nabilone è stato registrato nel 1982 nel Regno Unito per il trattamento della nausea conseguente alla somministrazione di chemioterapici, ed attualmente non è autorizzato all'immissione in commercio in Italia.
Ai sensi del decreto Ministeriale 11 febbraio 1997 e successive modificazioni, in materia di modalità d'importazione di medicinali registrati all'estero, tutte le richieste di importazione di medicinali stupefacenti o psicotropi, compreso il nabilone, non autorizzati all'immissione in commercio in Italia e regolarmente in vendita in un Paese estero, inoltrate all'Ufficio competente del Ministero della salute dalle farmacie ospedaliere, dalle Asl e dalle cliniche private, e che siano corredate dalla specifica documentazione, vengono regolarmente autorizzate in pochi giorni.
L'amministrazione periferica Asl, responsabile dell'importazione, deve far pervenire al suddetto Ufficio la domanda in tempo utile per consentire la continuità nella somministrazione del medicinale al paziente.
Si segnala, inoltre, che il Ministero della salute non ha competenza in merito alla determinazione del soggetto dell'imputazione del costo dei medicinali (Azienda sanitaria o paziente).
In letteratura, le evidenze sul profilo di efficacia e di sicurezza del nabilone nel trattamento della sclerosi multipla, sono relativamente scarse. Il nabilone e, in genere, i derivati della cannabis non costituiscono una terapia eziologia sintomatica della sclerosi multipla. I dati ottenuti da uno studio scientifico evidenziano una modesta riduzione del dolore centrale nei pazienti arruolati; lo studio citato ha, tuttavia, avuto una durata breve (tre settimane) ed è stato condotto solo su pazienti affetti da sclerosi multipla.
Si sottolinea che la prescrizione di un farmaco da parte del medico si basa sempre su un'attenta analisi del beneficio ottenibile dal trattamento, comprovato da evidenze di efficacia, rispetto alla possibilità di manifestazioni di reazioni avverse; la valutazione di tale rapporto è fattore imprescindibile del processo decisionale del medico verso uno specifico intervento farmacologico, soprattutto nel trattamento di patologie invalidanti, quale la sclerosi multipla.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Domenico Zinzi.
nel 2003, sono stati conferiti ai pubblici dipendenti 150.858 incarichi;
la distribuzione degli incarichi nei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali è pari al 29,4 per cento del totale -:
quanti incarichi siano stati conferiti nel 2001 in riferimento ai summenzionati comparti.
(4-13180)
L'adempimento relativo all'anagrafe delle prestazioni è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato (www.anagrafeprestazioni.it) che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente. Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attivo il nuovo sito Anagrafe delle prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
Dalla Relazione al Parlamento sull'Anagrafe delle prestazioni per l'anno 2001, redatta sulla base dei dati trasmessi per via telematica al Dipartimento della funzione pubblica fino al mese di dicembre 2002, si rileva che ai dipendenti delle amministrazioni appartenenti al comparto legioni ed Autonomie locali nel 2001 sono stati conferiti in totale 54.694.
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
nel 2003, sono stati conferiti ai pubblici dipendenti 150.858 incarichi;
la distribuzione degli incarichi nel comparto dei Ministeri è pari al 13,6 per cento -:
quanti incarichi siano stati conferiti nel 2001 in riferimento al summenzionato comparto.
(4-13184)
L'adempimento relativo all'anagrafe delle prestazioni è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il Dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato (www.anagrafeprestazioni.it) che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente. Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attivo il nuovo sito Anagrafe delle Prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
Dalla Relazione al Parlamento sull'Anagrafe delle Prestazioni per l'anno 2001, redatta sulla base dei dati trasmessi per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica fino al mese di dicembre 2002, si rileva che ai dipendenti delle amministrazioni appartenenti al comparto Ministeri nel 2001 sono stati conferiti in totale 19.268 incarichi.
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
nel 2003, sono stati conferiti ai pubblici dipendenti 150.858 incarichi;
la distribuzione degli incarichi in vari comparti è pari al 4,2 per cento -:
quanti incarichi siano stati conferiti nel 2001 in riferimento ai summenzionati comparti.
(4-13185)
L'adempimento relativo all'Anagrafe delle prestazioni è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il Dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato (www.anagrafeprestazioni.it) che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente. Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attivo il nuovo sito anagrafe delle prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
Dalla Relazione al Parlamento sull'anagrafe delle prestazioni per l'anno 2001, redatta sulla base dei dati trasmessi per via telematica al Dipartimento della funzione pubblica fino al mese di dicembre 2002, si rileva che la distribuzione, per comparto di appartenenza del dipendente, degli incarichi conferiti è la seguente:
Comparto o settore: Ministeri, totale incarichi conferiti: 19.268;
Comparto o settore: Enti pubblici non economici, totale incarichi conferiti: 4.111
Comparto o settore: Autonomie locali, totale incarichi conferiti: 54.694
Comparto o settore: Aziende autonome, totale incarichi conferiti: 412
Comparto o settore: Servizio sanitario nazionale, totale incarichi conferiti: 30.358
Comparto o settore: Enti di ricerca, totale incarichi conferiti: 1.224
Comparto o settore: Scuola, totale incarichi conferiti: 22.026
Comparto o settore: Università, totale incarichi conferiti: 26.858
Comparto o settore: Organi di controllo e vigilanza, totale incarichi conferiti: 46
Comparto o settore: Magistratura, totale incarichi conferiti: 1.655
Comparto o settore: Altri settori, totale incarichi conferiti: 1.554.
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
con riferimento alla distribuzione in percentuale del totale dei compensi corrisposti per incarichi attribuiti da amministrazioni pubbliche, le amministrazioni del Nord hanno corrisposto il 47,9 per cento del totale dei compensi erogati sul territorio nazionale, quelle del Centro il 41,5 per cento e quelle del Sud il 9,9 per cento -:
come siano stati distribuiti i compensi corrisposti ai dipendenti pubblici, regione per regione.
(4-13186)
L'adempimento relativo all'Anagrafe delle prestazioni è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il Dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato (www.anagrafeprestazioni.it) che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente. Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attiva il nuovo sito Anagrafe delle prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
Dalla Relazione al Parlamento sull'anagrafe delle prestazioni per l'anno 2003, redatta sulla base dei dati trasmessi per via telematica al Dipartimento della funzione pubblica fino al 5 novembre 2004, si rileva che ai dipendenti delle amministrazioni sono stati liquidati in totale euro 204.319,059
Abruzzo: Totale compensi liquidati euro 4.598.465 (2,3 per cento);
Basilicata: Totale compensi liquidati euro 1.749.392 (0,9 per cento);
Calabria: Totale compensi liquidati euro 4.339.988 (2,1 per cento);
Campania: Totale compensi liquidati euro 7.636.933 (3,7 per cento);
Emilia Romagna: Totale compensi liquidati euro 17.977.601 (8,8 per cento);
Friuli Venezia Giulia: Totale compensi liquidati euro 10.028.628 (4,9 per cento);
Lazio: Totale compensi liquidati euro 23.980.928 (11,7 per cento);
Liguria: Totale compensi liquidati euro 6.034.153 (3.0 per cento);
Lombardia: Totale compensi liquidati euro 32.279.545 (15,8 per cento);
Marche: Totale compensi liquidati euro 3.254.512 (1,6 per cento);
Molise: Totale compensi liquidati euro 797.179 (0,4 per cento);
Piemonte: Totale compensi liquidati euro 24.545.587 (12,0 per cento);
Provincia di Bolzano: Totale compensi liquidati euro 91.387 (0,0 per cento);
Provincia di Trento: Totale compensi liquidati euro 3.320.857 (1,6 per cento);
Puglia: Totale compensi liquidati euro 4.704.895 (2,3 per cento);
Sardegna: Totale compensi liquidati euro 3.326.249 (1,6 per cento);
Sicilia: Totale compensi liquidati euro 9.195.067 (4,5 per cento);
Toscana: Totale compensi liquidati euro 12.236.202 (6,0 per cento);
Umbria: Totale compensi liquidati euro 2.133.478 (1,0 per cento);
Valle d'Aosta: Totale compensi liquidati euro 421.072 (0,2 per cento);
Veneto: Totale compensi liquidati euro 16.112.199 (7,9 per cento);
Non disponibile: euro 15.554.743 (7,6 per cento).
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
il numero delle amministrazioni che hanno comunicato per l'anno 2003 al Dipartimento della Funzione Pubblica di aver conferito od autorizzato incarichi ai propri dipendenti è pari a 5.509, cui vanno ad aggiungersi 10.304 scuole per un totale di 15.813 amministrazioni pubbliche;
complessivamente i dipendenti, cui sono stati conferiti od autorizzati incarichi nel corso del 2003, sono stati 80.658 per un totale di 150.858 incarichi -:
a quanto ammonti, in riferimento al 2000, il compenso medio per incarico.
(4-13187)
L'adempimento relativo all'Anagrafe delle prestazioni è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il Dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato (www.anagrafeprestazioni.it)
Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attivo il nuovo sito Anagrafe delle prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
Dalla relazione al Parlamento sull'anagrafe delle prestazioni per l'anno 2000, redatta sulla base dei dati trasmessi per via telematica al Dipartimento della funzione pubblica nel corso dell'anno 2001 e fino a parte del 2002, si rileva che il compenso medio per incarico liquidato ai dipendenti delle amministrazioni è pari a lire 3.293.000.
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
il numero delle amministrazioni che hanno comunicato per l'anno 2003 al Dipartimento della Funzione Pubblica di aver conferito od autorizzato incarichi ai propri dipendenti è pari a 5.509, cui vanno ad aggiungersi 10.304 scuole per un totale di 15.813 amministrazioni pubbliche;
complessivamente i dipendenti, cui sono stati conferiti od autorizzati incarichi nel corso del 2003, sono stati 80.658 per un totale di 150.858 incarichi -:
a quanto ammonti, in riferimento al 2000, il numero medio di incarichi conferiti per soggetto.
(4-13189)
L'adempimento relativo all'Anagrafe delle prestazioni è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il Dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato (www.anagrafeprestazioni.it) che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente.
Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attivo il nuovo sito Anagrafe delle prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
Dalla Relazione al Parlamento sull'anagrafe delle prestazioni per l'anno 2000, redatta sulla base dei dati trasmessi per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica nel corso dell'anno 2001 e fino a parte del 2002, si rileva che il numero medio di incarichi conferiti per dipendente è 1,70.
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
il numero delle amministrazioni che hanno comunicato per l'anno 2003 al Dipartimento della Funzione Pubblica di aver conferito od autorizzato incarichi ai propri dipendenti è pari a 5.509, cui vanno
complessivamente i dipendenti, cui sono stati conferiti od autorizzati incarichi nel corso del 2003, sono stati 80.658 per un totale di 150.858 incarichi -:
a quanto ammonti, in riferimento al 2000, il numero complessivo dei compensi liquidati.
(4-13190)
L'adempimento relativo all'Anagrafe delle prestazioni è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il Dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato (www.anagrafeprestazioni.it) che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente.
Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attivo il nuovo sito anagrafe delle prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
Dalla relazione al Parlamento sull'anagrafe delle prestazioni per l'anno 2000, redatta sulla base dei dati trasmessi per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica nel corso dell'anno 2001 e fino a parte del 2002, si rileva che l'importo complessivo dei compensi liquidati ai dipendenti delle amministrazioni è pari a lire 426.716.944.
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
il numero delle amministrazioni che hanno comunicato per l'anno 2003 al Dipartimento della Funzione Pubblica di aver conferito od autorizzato incarichi ai propri dipendenti è pari a 5.509, cui vanno ad aggiungersi 10.304 scuole per un totale di 15.813 amministrazioni pubbliche;
complessivamente i dipendenti, cui sono stati conferiti od autorizzati incarichi nel corso del 2003, sono stati 80.658 per un totale di 150.858 incarichi -:
a quanto ammonti, in riferimento al 2000, il numero complessivo di incarichi liquidati.
(4-13191)
L'adempimento relativo all'Anagrafe delle prestazioni è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il Dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato (www.anagrafeprestazioni.it) che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni
Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attivo il nuovo sito anagrafe delle prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
Dalla relazione al Parlamento sull'anagrafe delle prestazioni per l'anno 2000, redatta sulla base dei dati trasmessi per via telematica al Dipartimento della funzione pubblica nel corso dell'anno 2001 e fino a parte del 2002, si rileva che il numero complessivo degli incarichi liquidati ai dipendenti delle amministrazioni è 129.582.
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
il numero delle amministrazioni che hanno comunicato per l'anno 2003 al Dipartimento della Funzione Pubblica di aver conferito od autorizzato incarichi ai propri dipendenti è pari a 5.509, cui vanno ad aggiungersi 10.304 scuole per un totale di 15.813 amministrazioni pubbliche;
complessivamente i dipendenti, cui sono stati conferiti od autorizzati incarichi nel corso del 2003, sono stati 80.658 per un totale di 150.858 incarichi -:
a quanto ammonti, in riferimento al 2000, il numero complessivo di incarichi conferiti od autorizzati.
(4-13192)
L'adempimento relativo all'anagrafe delle prestazioni è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il Dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato (www.anagrafeprestazioni.it) che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente.
Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attivo il nuovo sito Anagrafe delle prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
Dalla relazione al Parlamento sull'anagrafe delle prestazioni per l'anno 2000, redatta sulla base dei dati trasmessi per via telematica al Dipartimento della funzione pubblica nel corso dell'anno 2001 e fino a parte del 2002, si rileva che il numero complessivo degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti delle amministrazioni è 142.684.
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
il numero delle amministrazioni che hanno comunicato per l'anno 2003 al Dipartimento della Funzione Pubblica di aver conferito od autorizzato incarichi ai propri dipendenti è pari a 5.509, cui vanno ad aggiungersi 10.304 scuole per un totale di 15.813 amministrazioni pubbliche;
complessivamente i dipendenti, cui sono stati conferiti od autorizzati incarichi nel corso del 2003, sono stati 80.658 per un totale di 150.858 incarichi -:
a quanto ammonti, in riferimento al 2000, il numero complessivo di consulenti e collaboratori esterni ai quali siano stati liquidati incarichi.
(4-13193)
L'adempimento è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il Dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato all'Anagrafe delle prestazioni (wwvv.anagrafeprestazioni.it) che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni relative agli incarichi conferiti, autorizzati e liquidati ai propri dipendenti e agli incarichi conferiti e liquidati consulenti e collaboratori esterni. Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attivo il nuovo sito anagrafe delle prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
Dalla banca dati informatica Anagrafe delle prestazioni, ove sono raccolti i dati trasmessi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni risulta un numero complessivo di 16.081 consulenti e collaboratori esterni a cui nell'anno 2000 sono stati liquidati incarichi da pubbliche amministrazioni.
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
il numero delle amministrazioni che hanno comunicato per l'anno 2003 al Dipartimento della Funzione Pubblica di aver conferito od autorizzato incarichi ai propri dipendenti è pari a 5.509, cui vanno ad aggiungersi 10.304 scuole per un totale di 15.813 amministrazioni pubbliche -:
a quanto ammonti, in riferimento al 2000, il numero complessivo di consulenti e collaboratori esterni ai quali siano stati conferiti od autorizzati incarichi.
(4-13194)
L'adempimento è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il Dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato all'Anagrafe delle prestazioni
Dalla banca dati informatica anagrafe delle prestazioni, ove sono raccolti i dati trasmessi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni, risulta un numero complessivo di 20.856 consulenti e collaboratori esterni a cui nell'anno 2000 sono stati conferiti incarichi da pubbliche amministrazioni.
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
in riferimento alla distribuzione percentuale degli incarichi liquidati a dipendenti pubblici per compenso, a circa il 54 per cento dei dipendenti è stato corrisposto un compenso inferiore a 501 euro;
a fronte di un compenso medio per incarico di 1.568 euro, risulta che il 32 per cento egli incarichi è remunerato con importi compresi tra euro 501 ed euro 2.500;
gli incarichi retribuiti con importi compresi tra euro 2.501 ed euro 5.001 sono pari all'8 per cento del totale, mentre per il 4 per cento di questi sono stati corrisposti compensi nella classe euro 5.001-10.000;
per 1.336 incarichi, pari all'1 per cento del totale, i compensi sono stati superiori a 15.000 euro -:
come siano stati distribuiti gli incarichi liquidati ai dipendenti pubblici per classe di compenso, regione per regione;
se in riferimento all'ultimo punto, vi siano stati incarichi cumulati dalla stessa persona ed eventualmente quali ed in quale struttura.
(4-13199)
L'adempimento relativo all'Anagrafe delle prestazioni è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il Dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato (www.anagrafeprestazioni.it) che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente. Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attivo il nuovo sito anagrafe delle prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
La distribuzione degli incarichi liquidati ai dipendenti pubblici nel 2003 per classe di compenso regione per regione, è riportata nella tabella-allegata. Questa distribuzione è stata elaborata con i dati presenti nella
A ragione delle difficoltà incontrate dalle amministrazioni nel comunicare gli incarichi col precedente sito, che rendeva in alcuni casi non possibile la completa effettuazione dell'adempimento, il Dipartimento della funzione pubblica al momento dell'avvio del nuovo sito ha ritenuto di permettere alle amministrazioni di completare la comunicazione degli incarichi relativi agli anni 2002 e 2003. Pertanto, poiché dal 5 novembre (data cui si riferiscono i dati della relazione al Parlamento) ad oggi alcune amministrazioni hanno continuato a comunicare incarichi, il totale complessivo degli incarichi riportato nella tabella allegata è maggiore di quello riportato nella relazione al Parlamento per l'anno 2003.
Distribuzione degli incarichi liquidati a dipendenti pubblici per classe di compenso e per regione anno 2003:
regione: Abruzzo fino a euro 500 n. 1.562; da euro 501 a 2500 n. 890; da euro 2501 a 5000 n. 250; da euro 5001 a 10000 n. 186; da euro 10001 a 15000 n. 40; oltre euro 15001 n. 35; totale incarichi liquidati n. 2.963;
regione: Basilicata fino a euro 500 n. 719; da euro 501 a 2500 n. 532; da euro 2501 a 5000 n. 83; da euro 5001 a 10000 n. 56; da euro 10001 a 15000 n. 6; oltre euro 15001 n. 12; totale incarichi liquidati n. 1.408;
regione: Calabria fino a euro 500 n. 704; da euro 501 a 2500 n. 371; da euro 2501 a 5000 n. 561; da euro 5001 a 10000 n. 237; da euro 10001 a 15000 n. 24; oltre euro 15001 n. 21; totale incarichi liquidati n. 1.918;
regione: Campania fino a euro 500 n. 2.016; da euro 501 a 2500 n. 1.376; da euro 2501 a 5000 n. 295; da euro 5001 a 10000 n. 162; da euro 10001 a 15000 n. 85; oltre euro 15001 n. 125; totale incarichi liquidati n. 4.059;
regione: Emilia-Romagna fino a euro 500 n. 10.959; da euro 501 a 2500 n. 5.162; da euro 2501 a 5000 n. 1.141; da euro 5001 a 10000 n. 575; da euro 10001 a 15000 n. 157; oltre euro 15001 n. 140; totale incarichi liquidati n. 18.134;
regione: Friuli Venezia Giulia fino a euro 500 n. 3.698; da euro 501 a 2500 n. 2.507; da euro 2501 a 5000 n. 722; da euro 5001 a 10000 n. 240; da euro 10001 a 15000 n. 60; oltre euro 15001 n. 57; totale incarichi liquidati n. 7.284;
regione: Lazio fino a euro 500 n. 8.226; da euro 501 a 2500 n. 5.526; da euro 2501 a 5000 n. 1.175; da euro 5001 a 10000 n. 883; da euro 10001 a 15000 n. 315; oltre euro 15001 n. 301; totale incarichi liquidati n. 16.426;
regione: Liguria fino a euro 500 n. 3.353; da euro 501 a 2500 n. 1.529; da euro 2501 a 5000 n. 276; da euro 5001 a 10000 n. 147; da euro 10001 a 15000 n. 49; oltre euro 15001 n. 47; totale incarichi liquidati n. 5.401;
regione: Lombardia fino a euro 500 n. 10.576; da euro 501 a 2500 n. 7.135; da euro 2501 a 5000 n. 2.380; da euro 5001 a 10000 n. 1.318; da euro 10001 a 15000 n. 249; oltre euro 15001 n. 227; totale incarichi liquidati n. 21.885;
regione: Marche fino a euro 500 n. 1.757; da euro 501 a 2500 n. 906; da euro 2501 a 5000 n. 206; da euro 5001 a 10000 n. 150; da euro 10001 a 15000 n. 43; oltre euro 15001 n. 29; totale incarichi liquidati n. 3.091;
regione: Molise fino a euro 500 n. 313; da euro 501 a 2500 n. 213; da euro 2501 a 5000 n. 71; da euro 5001 a 10000 n. 40; da euro 10001 a 15000 n. 9; oltre euro 15001 n. 8; totale incarichi liquidati n. 654;
regione: Piemonte fino a euro 500 n. 7.680; da euro 501 a 2500 n. 4.604; da euro 2501 a 5000 n. 1.127; da euro 5001 a 10000 n. 748; da euro 10001 a 15000 n. 193; oltre euro 15001 n. 122; totale incarichi liquidati n. 14.474;
regione: provincia autonoma di Bolzano fino a euro 500 n. 201; da euro 501 a 2500 n. 38; da euro 2501 a 5000 n. 4; da
regione: provincia autonoma di Trento fino a euro 500 n. 2.035; da euro 501 a 2500 n. 1.216; da euro 2501 a 5000 n. 371; da euro 5001 a 10000 n. 169; da euro 10001 a 15000 n. 37; oltre euro 15001 n. 35; totale incarichi liquidati n. 3.863;
regione: Puglia fino a euro 500 n. 1.760; da euro 501 a 2500 n. 980; da euro 2501 a 5000 n. 404; da euro 5001 a 10000 n. 229; da euro 10001 a 15000 n. 28; oltre euro 15001 n. 48; totale incarichi liquidati n. 3.449;
regione: Sardegna fino a euro 500 n. 902; da euro 501 a 2500 n. 554; da euro 2501 a 5000 n. 217; da euro 5001 a 10000 n. 167; da euro 10001 a 15000 n. 44; oltre euro 15001 n. 36; totale incarichi liquidati n. 1.920;
regione: Sicilia fino a euro 500 n. 4.315; da euro 501 a 2500 n. 2.808; da euro 2501 a 5000 n. 394; da euro 5001 a 10000 n. 206; da euro 10001 a 15000 n. 60; oltre euro 15001 n. 77; totale incarichi liquidati n. 7.860;
regione: Toscana fino a euro 500 n. 5.560; da euro 501 a 2500 n. 3.275; da euro 2501 a 5000 n. 762; da euro 5001 a 10000 n. 349; da euro 10001 a 15000 n. 85; oltre euro 15001 n. 113; totale incarichi liquidati n. 10.144;
regione: Umbria fino a euro 500 n. 2.024; da euro 501 a 2500 n. 562; da euro 2501 a 5000 n. 115; da euro 5001 a 10000 n. 80; da euro 10001 a 15000 n. 27; oltre euro 15001 n. 19; totale incarichi liquidati n. 2.827;
regione: Valle d'Aosta fino a euro 500 n. 265; da euro 501 a 2500 n. 90; da euro 2501 a 5000 n. 8; da euro 5001 a 10000 n. 13; da euro 10001 a 15000 n. 7; oltre euro 15001 n. 6; totale incarichi liquidati n. 389;
regione: Veneto fino a euro 500 n. 9.806; da euro 501 a 2500 n. 4.954; da euro 2501 a 5000 n. 1.105; da euro 5001 a 10000 n. 488; da euro 10001 a 15000 n. 125; oltre euro 15001 n. 112; totale incarichi liquidati n. 16.697;
dato non disponibile fino a euro 500 n. 5.069; da euro 501 a 2500 n. 3.606; da euro 2501 a 5000 n. 640; da euro 5001 a 10000 n. 266; da euro 10001 a 15000 n. 65; oltre euro 15001 n. 51; totale incarichi liquidati n. 9.697;
Totale fino a euro 500 n. 83.500; da euro 501 a 2500 n. 48.834; da euro 2501 a 5000 n. 12.307; da euro 5001 a 10000 n. 6.710; da euro 10001 a 15000 n. 1.710; oltre euro 15001 n. 1.622; totale incarichi liquidati n. 154.683.
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
in riferimento alla distribuzione degli incarichi e dei compensi per comparto dell'amministrazione conferente, poco meno della metà dei 197.441 incarichi sono stati conferiti da amministrazioni del comparto regioni ed autonomie locali;
un terzo del totale degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni, nell'anno 2003, si divide tra altri due comparti: la scuola e l'università;
la distribuzione percentuale degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti è la seguente, in riferimento ai vari comparti: Ministeri 6,90 per cento, sanità 6,10, enti pubblici non economici 2,10, altri comparti 1,80 per cento -:
come siano stati distribuiti gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, regione per regione.
(4-13200)
L'adempimento relativo all'anagrafe delle prestazioni è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il Dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato (www.anagrafeprestazioni.it) che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente. Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attivo il nuovo sito Anagrafe delle prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
Dalla Relazione al Parlamento sull'anagrafe delle prestazioni per l'anno 2003, redatta sulla base dei dati trasmessi per via telematica al Dipartimento della funzione pubblica fino al 5 novembre 2004, si rileva che ai dipendenti delle amministrazioni sono stati conferiti in totale 150.858 incarichi suddivisi secondo la seguente distribuzione per regione:
Abruzzo: totale incarichi conferiti 2.745, (1,8 per cento);
Basilicata: totale incarichi conferiti 1.147, (0,8 per cento);
Calabria: totale incarichi conferiti 1.277, (0,8 per cento);
Campania: totale incarichi conferiti 3.275, (2,2 per cento);
Emilia-Romagna: totale incarichi conferiti 14.971, (9,9 per cento);
Friuli Venezia Giulia: totale incarichi conferiti 7.025, (4,7 per cento);
Lazio: totale incarichi conferiti 18.623, (12,3 per cento);
Liguria: totale incarichi conferiti 4.849, (3,2 per cento);
Lombardia: totale incarichi conferiti 18.666, (12,4 per cento);
Marche: totale incarichi conferiti 2.476, (1,6 per cento);
Molise: totale incarichi conferiti 894, (0,6 per cento);
Piemonte: totale incarichi conferiti 13.797, (9,1 per cento);
provincia di Bolzano: totale incarichi conferiti 81, (0,1 per cento);
provincia di Trento: totale incarichi conferiti 3.238, (2,1 per cento);
Puglia: totale incarichi conferiti 3.101, (2,1 per cento);
Sardegna: totale incarichi conferiti 1.378, (0,9 per cento);
Sicilia: totale incarichi conferiti 8.142, (5,4 per cento);
Toscana: totale incarichi conferiti 9.953, (6,6 per cento);
Umbria: totale incarichi conferiti 2.618, (1,7 per cento);
Valle d'Aosta: totale incarichi conferiti 319, (0,2 per cento);
Veneto: totale incarichi conferiti 15.246, (10,1 per cento);
non disponibile: totale incarichi conferiti 17.037, (11,3 per cento).
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
in riferimento alla distribuzione in percentuale degli incarichi conferiti per
i dati relativi alle amministrazioni del centro e del sud risultano essere rispettivamente del 38,6 per cento e del 10,7 per cento -:
come siano stati distribuiti gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, regione per regione.
(4-13201)
L'adempimento relativo all'anagrafe delle prestazioni è stato nel tempo completamente informatizzato. Nel maggio 2001 il Dipartimento attivò un primo sito Internet dedicato (www.anagrafeprestazioni.it) che permetteva alle amministrazioni di effettuare per via telematica tutte le comunicazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente. Con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati utilizzando esclusivamente il sito. Inoltre, dal 24 gennaio 2005 è attivo il nuovo sito Anagrafe delle prestazioni, che ha semplificato e velocizzato notevolmente l'adempimento per le amministrazioni interessate, incrementando la qualità dei dati raccolti.
Dalla Relazione al Parlamento sull'Anagrafe delle prestazioni per l'anno 2003, redatta sulla base dei dati trasmessi per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica fino al 5 novembre 2004, si rileva che ai dipendenti delle amministrazioni sono stati conferiti in totale 150.858 incarichi suddivisi secondo la seguente distribuzione per regione:
Abruzzo: totale incarichi conferiti 2.745, (1,8 per cento);
Basilicata: totale incarichi conferiti 1.147, (0,8 per cento);
Calabria: totale incarichi conferiti 1.277, (0,8 per cento);
Campania: totale incarichi conferiti 3.275, (2,2 per cento);
Emilia-Romagna: totale incarichi conferiti 14.971, (9,9 per cento);
Friuli Venezia Giulia: totale incarichi conferiti 7.025, (4,7 per cento);
Lazio: totale incarichi conferiti 18.623, (12,3 per cento);
Liguria: totale incarichi conferiti 4.849, (3,2 per cento);
Lombardia: totale incarichi conferiti 18.666, (12,4 per cento);
Marche: totale incarichi conferiti 2.476, (1,6 per cento);
Molise: totale incarichi conferiti 894, (0,6 per cento);
Piemonte: totale incarichi conferiti 13.797, (9,1 per cento);
provincia di Bolzano: totale incarichi conferiti 81, (0,1 per cento);
provincia di Trento: totale incarichi conferiti 3.238, (2,1 per cento);
Puglia: totale incarichi conferiti 3.101, (2,1 per cento);
Sardegna: totale incarichi conferiti 1.378, (0,9 per cento);
Sicilia: totale incarichi conferiti 8.142, (5,4 per cento);
Toscana: totale incarichi conferiti 9.953, (6,6 per cento);
Umbria: totale incarichi conferiti 2.618, (1,7 per cento);
Valle d'Aosta: totale incarichi conferiti 319, (0,2 per cento);
Veneto: totale incarichi conferiti 15.246, (10,1 per cento);
non disponibile: totale incarichi conferiti 17.037, (11,3 per cento).
Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.
si moltiplicano, da parte dell'Unione Europea, gli allarmi per l'olio di palma importato dal Sudan;
quest'olio in quasi tutte le partite controllate nell'Unione Europea presenta sempre più spesso contaminazioni pericolosissime di Sudan;
la Food Standard Agency (Gran Bretagna) ha continuamente seguito questo terribile additivo che non è consentito in alcuna dose dalle autorità sanitarie mondiali -:
se siano stati effettuati controlli su tali importazioni e, in caso negativo, se si intenda farlo;
quali riscontri abbiano prodotto i controlli svolti.
(4-13974)
Nell'estate 2004 la britannica Food Standard Agency riscontrava la contaminazione del Sudan in alcune partite di olio di palma, un olio vegetale proveniente dall'Africa occidentale (Ghana, Sierra Leone, Nigeria).
La Commissione europea ha subito allertato gli Stati membri, invitandoli ad effettuare specifici screening su olio di palma, olio di palma speziato e zomi palm oil per la ricerca del Sudan IV.
Il Ministero della salute ha tempestivamente coinvolto, con nota del 4 agosto 2005, i propri Uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), per controlli mirati sulle suddette tipologie merceologiche presentate all'importazione e, con nota del 5 agosto 2005, gli Assessorati alla salute delle Regioni e Province autonome, al fine di avviare gli opportuni accertamenti sul territorio nazionale.
Nel corso del 2004, nell'ambito del sistema di allerta comunitario si sono avute numerose segnalazioni relative alla presenza di Sudan; ci sono state complessivamente 273 notifiche, tra le quali 71 riguardanti l'olio di palma e 4 il Sumac.
In Italia sono stati riscontrati n. 8 casi di irregolarità nell'olio di palma (n. 5 dalla Regione Piemonte, n. 1 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, e n. 2 sono stati i respingimenti alle importazioni da parte degli USMAF).
Nel secondo semestre 2004 sono pervenute al Ministero della salute alcune segnalazioni riguardanti l'olio di palma contaminato, commercializzato principalmente in esercizi di vendita di prodotti «etnici», dove sono stati effettuati i necessari sequestri.
Si segnala, infine, che la Commissione europea, con Decisione 2005/402/CE del 23 maggio 2005, ha consentito l'importazione di olio di palma da Paesi Terzi solo per le partite accompagnate da un certificato analitico attestante l'assenza del colorante Sudan (I, II, III, IV), e ha invitato gli Stati membri ad effettuare controlli casuali, sulla presenza di Sudan, nelle partite di olio di palma presentate all'importazione o già in commercio nel territorio nazionale.
Tale decisione è stata portata a conoscenza dal Ministero della salute agli Assessorati alla sanità già dallo scorso mese di aprile.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.
come si evince da un comunicato Ansa del 22 aprile 2005, segnalato all'interrogante
l'episodio di cui sopra non è, purtroppo, l'unico;
già in passato sono stati sequestrati altri alimenti perché contenenti composti risultati tossici -:
se non sia il caso emanare, quanto prima le disposizioni applicative della legge sull'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della componente agricola;
se non sia il caso di adottare iniziative normative volte a prevedere una più efficace tutela dei consumatori;
come sia possibile che alimenti contenenti sostanze tossiche di importazione vietate dall'Unione Europea continuino ad essere importate;
se non sia il caso di aumentare i controlli alle dogane o comunque di ricorrere a sistemi di sicurezza maggiormente efficienti.
(4-14085)
La Legge 3 agosto 2004, n. 204 (di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157), recante «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca», prevede l'obbligo di indicare in etichetta l'origine della componente agricola («al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza interessati»).
Come precisato anche dalla circolare 1o dicembre 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali, la legge in questione non era immediatamente operativa, necessitando di atti normativi attuativi (decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive).
Per quanto concerne l'importazione da Paesi terzi degli alimenti contenenti sostanze tossiche vietate dall'Unione europea, si precisa che controlli analitici sugli alimenti importati attraverso i punti di ingresso nel territorio comunitario, di norma, non sono sistematici su tutte le partite, come avviene per i controlli documentali, ma sono effettuati a sondaggio, fatte salve specifiche segnalazioni che rendano opportuno il controllo analitico sistematico su ogni partita importata.
Nel caso dell'importazione di peperoncino in polvere, con sospetta presenza del colorante tossico Sudan red, la Commissione europea, mediante la Decisione 2004/92/CE, ha limitato l'importazione alle sole partite accompagnate da relazione analitica attestante l'assenza di Sudan, invitando gli Stati membri ad effettuare ulteriori controlli analitici a sondaggio.
Nei punti di ingresso italiani i controlli analitici sono stati numerosi, e in alcuni porti, sistematici.
Nel 2004, inoltre, è stato effettuato un monitoraggio su tutto il territorio nazionale per la ricerca del Sudan nel peperoncino in polvere e nei prodotti derivati, dal quale si è rilevato un costante decremento della percentuale di irregolarità.
Tale monitoraggio è operativo anche per l'anno 2005 e tiene conto, altresì, delle recenti Raccomandazioni della Commissione europea, che ha previsto l'estensione dei controlli ufficiali su olio di palma e curcuma (Decisione 2005/402/CE del 23 maggio 2005), nonché su spezie e prodotti trasformati contenenti spezie, per la ricerca di altre sostanze coloranti (Para Red, Rhodamine B, Orange II e Bixin - color E 160 b).
La questione relativa alle sostanze indicate è stata esaminata dal Comitato permanente
Poiché l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (European Food Safety Authority - EFSA) sta riesaminando i dati tossicologici disponibili, è stato deciso di realizzare un network tra laboratori comunitari, per sviluppare metodi analitici mirati.
La Commissione europea, inoltre, non ha mancato di sottolineare l'esigenza di richiamare gli operatori del settore ali-mentare alle responsabilità che la legislazione pone a loro carico, invitando gli Stati membri ad adoperarsi in tal senso.
Al riguardo, relativamente al nostro Paese, la nota predisposta dalla stessa Commissione sui «Principali obblighi degli operatori del settore alimentare e dei mangimi» è stata diffusa a tutte le Associazioni di categoria e pubblicata sul portale internet del Ministero della salute, sottolineando l'esigenza, nonché l'obbligo, per il settore industriale, di gestire in modo adeguato le problematiche eventualmente emergenti.
Tenuto conto della recente Decisione comunitaria già citata, che ha determinato misure restrittive all'importazione delle sostanze suddette nell'ambito europeo, e soprattutto, della loro rigorosa applicazione nel territorio nazionale, i controlli attualmente effettuati garantiscono la regolarità del peperoncino importato.
Il Ministero della salute, peraltro, assicura la propria viva attenzione verso tutte le iniziative, anche a livello comunitario, rivolte a potenziare i controlli, sia sotto il profilo analitico che ispettivo, in considerazione anche dell'allargamento dell'Unione europea e dell'aumentato interscambio di prodotti alimentari (materie prime, semilavorati, prodotti finiti).
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.
gli italiani sono i maggiori consumatori di acque minerali, così come si evince da una segnalazione pervenutami dall'Assoconsum;
l'industria minerale italiana, che dispone di un ricchissimo e variegato patrimonio sorgivo, ha quindi l'opportunità di una grande crescita grazie anche al business dell'esportazione;
prevalgono i consumi di acque lisce e a bassa mineralizzazione, ma sono in crescita anche le acque a naturale effervescenza e quelle lievemente carbonate, mentre sono in calo i consumi delle acque frizzanti;
sul mercato italiano delle acque minerali sono operative circa 180 fonti che imbottigliano oltre 280 diverse marche;
le regioni sono responsabili delle varie concessioni -:
quante fonti vi siano nelle Marche.
(4-14880)
La Prefettura ha sottolineato, pertanto, la competenza delle Province al rilascio delle nuove autorizzazioni all'imbottigliamento di acque minerali.
Si riporta il seguente prospetto riepilogativo delle acque minerali, attualmente autorizzate all'imbottigliamento nella Regione Marche:
1) Val di Meti, Apecchio (Pesaro-Urbino);
2) Orianna, Fano (Pesaro-Urbino);
3) Certalto, Macerata Feltria (Pesaro-Urbino);
4) Frasassi, Genga (Ancona);
5) Fonte Elisa, Genga (Ancona);
6) Gaia, Genga (Ancona);
7) San Cassiano, Fabriano (Ancona);
8) Santa Lucia, Tolentino (Macerata);
9) San Giacomo, Sarnano (Macerata);
10) Tre Santi, Sarnano (Macerata);
11) Roana Ussita (Macerata);
12) Nerea, Castel Sant'Angelo sul Nera (Macerata);
13) Parmense del Piceno, Fermo (Ascoli Piceno);
14) Tinnea, Montefortino (Ascoli Piceno);
15) Fonte Preistorica, Montefortino (Ascoli Piceno).
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Domenico Zinzi.
gli italiani sono i maggiori consumatori di acque minerali, così come si evince da una segnalazione pervenutami dall'Assoconsum;
l'industria minerale italiana, che dispone di un ricchissimo e variegato patrimonio sorgivo, ha quindi l'opportunità di una grande crescita grazie anche al business dell'esportazione;
prevalgono i consumi di acque lisce e a bassa mineralizzazione, ma sono in crescita anche le acque a naturale effervescenza e quelle lievemente carbonate, mentre sono in calo i consumi delle acque frizzanti;
sul mercato italiano delle acque minerali sono operative circa 180 fonti che imbottigliano oltre 280 diverse marche;
le regioni sono responsabili delle varie concessioni -:
quante fonti vi siano in Molise.
(4-14882)
Con delibere della Giunta regionale, nn. 3364 del 4 luglio 1990 e 5952 del 12 novembre 1991, nonché con decreto del Presidente della giunta regionale n. 2437 del 2 agosto 1990, venne autorizzato il trasferimento dell'intestazione e della concessione dalla già citata SIRCO alla società Terme di Sepino SpA.
Alla scadenza della concessione (settembre 1995), si verificarono problemi per il rinnovo a causa di fenomeni di inquinamento batteriologico delle sorgenti «Tre Fontane» che impedivano il rilascio, da parte dell'Azienda sanitaria locale di Campobasso, del parere igienico sanitario.
Con la costruzione di nuove opere di captazione, mediante dreni sub-orizzontali profondi, il problema è stato definitivamente risolto e la concessione è stata rinnovata in favore della Società Terme di Sepino SpA con deliberazione della giunta regionale n. 65 dell'11 maggio 1999 e con determinazione dirigenziale del responsabile del settore turismo n. 204 del 10 settembre 1999.
Con la determinazione dirigenziale del responsabile del settore turismo n. 97 del 21 novembre 2001, la Società Terme di Sepino SpA è stata autorizzata a imbottigliare e commercializzare l'acqua minerale denominata «Sepina», ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.
Concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento idrominerale sito in località «Casale» e «Folgora» nel comune di Castelpizzuto (Isernia) - Ditta concessionaria Castellina SpA da Castelpizzuto.
Con deliberazione di giunta regionale n. 4034 del 18 ottobre 1993 e con relativo DPGR n. 1562 del 26 novembre 1993, veniva attribuita al signor Marcozzi Giuliano la concessione mineraria per lo sfruttamento delle sorgenti minerali in località «Casale» e «Folgora», nel comune di Castelpizzuto, su una superficie di Ha. 50.00.00, per un arco temporale decennale.
Successivamente, dopo aver accordato al signor Marcozzi l'autorizzazione preventiva al trasferimento della concessione mineraria alla società «Castellina SpA», con determinazione n. 10 del 16 marzo 1998, la stessa veniva volturata in favore della Società citata.
La Società «Castellina SpA» è stata autorizzata a utilizzare, confezionare e porre in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale denominata «Castellina», nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di vetro e di polietilene tereftalato atossico (PET), di diverse capacità, comunque non superiore a 2 litri.
Concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento idrominerale «Sorgente Acquaruolo» nel comune di Castel San Vincenzo (Isernia) - ditta concessionaria Mazzocco Antonio da Cerro al Volturno (Isernia).
Con determinazione dirigenziale n. 65 del 27 novembre 2000 è stata accordata in favore del signor Antonio Mazzocco, la concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua minerale denominata «Acqua Madonna delle Grazie - Sorgente Acquaruolo», che sgorga dalla omonima sorgente nel comune di Castel San Vincenzo.
Non è stata ancora concessa l'autorizzazione all'imbottigliamento e alla commercializzazione.
Concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua minerale denominata «Acquevive» che sgorga dalla sorgente «Capo Volturno» nel comune di Rocchetta al Volturno (Isernia) - Società «Acquevive Srl» da Isernia.
Con determinazione n. 22 del 21 marzo 2003, la Società Acquevive Srl di Isernia è stata autorizzata allo sfruttamento dell'acqua minerale naturale denominata «Acque Vive», sgorgante dalla sorgente Capo Volturno nel comune di Rocchetta al Volturno.
Non è stata ancora concessa l'autorizzazione all'imbottigliamento e alla commercializzazione.
Concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua minerale denominata «Molisa» che sgorga dalla sorgente «Fonte Molisia» nel comune di Sant'Elena Sannita - Ditta Di Iorio S.p.A. da Frosolone (Isernia).
Con determinazione dirigenziale n. 3 dell'8 ottobre, 2003 la Società Di Iorio SpA da Frosolone è stata autorizzata allo sfruttamento dell'acqua oligominerale «Molisia» nel comune di Sant'Elena Sannita, per un arco temporale di dieci anni, su una superficie di Ha. 80.00.00, per una portata massima derivabile non superiore a 10 l/s.
Non è stata ancora concessa l'autorizzazione all'imbottigliamento e alla commercializzazione.
Concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua di sorgente denominata «Sorgente Cannevine» che sgorga in località Cannavina nel comune di Duronia (Campobasso) - Ditta concessionaria comune di Duronia.
Con determinazione dirigenziale n. 1 del 30 settembre 2003 il comune di Duronia è stato autorizzato allo sfruttamento dell'acqua di sorgente denominata «Sorgente Cannavine», sita in località «Cannavina» nel comune di Duronia, per un arco temporale di dieci anni.
La Società Cannavine Srl da Duronia, previo assenso del comune di Duronia concessionario, è stata autorizzata all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua di sorgente in parola.
Con successivo provvedimento, l'autorizzazione all'imbottigliamento e commercializzazione è stata volturata in favore della società San Daniele Sorgenti Molisane Srl di Milano.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Domenico Zinzi.
nell'ambasciata italiana a Tunisi è rifugiata una cittadina italiana con il proprio
in seguito ad una sentenza della magistratura italiana, il figlio è stato affidato alla madre;
il bambino è stato rapito dal padre e portato in Tunisia;
la madre è andata in Tunisia e si è rifugiata nella nostra ambasciata con il proprio figlio;
la magistratura tunisina ha affidato il figlio al proprio cittadino, adducendo come motivo che essendo lo stesso padre ricercato in Italiaper traffico di droga, sarebbe impossibilito a vedere, il proprio figlio, perché sarebbe arrestato -:
se non intenda intervenire presso il Governo tunisino e affinché per premettere il ritorno della cittadina italiana con il proprio figlio, in Italia e affinché come anche previsto dal trattato fra Italia e Tunisia, il cittadino, padre del bambino, sia consegnato alle autorità di giustizia italiana onde poter assicurare lo stesso alla nostra giustizia.
(4-16403)
La nostra Ambasciata a Tunisi ha seguito con la massima attenzione questa vicenda, dando anche ospitalità alla connazionale e al figlio a seguito di minacce ricevute dall'ex marito per la restituzione del bambino.
Sin dagli inizi della vicenda, l'Ambasciata d'Italia a Tunisi, oltre a fornire alla connazionale e al minore ogni possibile assistenza, ha effettuato ripetuti passi sulle massime autorità tunisine a sostegno delle ragioni dell'interessata, separata forzatamente dal figlio a causa della sottrazione posta in essere dal marito in violazione di quanto disposto dalla magistratura italiana.
Interventi sono stati svolti anche direttamente da parte di questo Ministero ai fini di una soluzione del caso favorevole alla connazionale. Come noto, lo scorso 17 settembre, proprio grazie all'efficace azione svolta presso le autorità tunisine e alla fattiva collaborazione da queste mostrata, l'interessata ha potuto far ritorno con il figlio in Italia.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
la regione Lazio con il Regolamento n. 2/2001, illegittimo e nullo in quanto adottato dalla Giunta Regionale, Organo statutariamente incompetente, e nella presunta attuazione di norme di legge non più applicabili per effetto della sottoscrizione del C.C.N.L. - Area Dirigenza, ha elargito la qualifica dirigenziale a circa 470 dipendenti, senza concorso e senza la verifica del possesso dei necessari requisiti (titolo di laurea) mediante una procedura più volte sanzionata dalla Corte costituzionale e tuttavia consentita dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione Regionale;
la regione Lazio con legge regionale n. 2 del 6 febbraio 2003 (legge finanziaria regionale) articolo 26 ha stabilizzato il ruolo soprannumerario dei dirigenti, creati con tale illegittima procedura in assenza di posti vacanti nella relativa pianta organica, senza quantificare la spesa e senza individuarne la relativa copertura. Benché tale norma violi principi costituzionali, impegni di politica economica e finanziaria in campo comunitario e le conseguenti norme statali in materia
la regione Lazio con legge regionale n. 29 del 2003 (Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 2003) articolo 48, nel tentativo di risolvere le ulteriori contraddizioni e problematiche gestionali generate dal citato Regolamento n. 2 del 2001, ha formalizzato ulteriori violazioni di legge contrattuali nonché dei principi costituzionali, senza che il Governo ritenesse necessario promuovere la questione di legittimità costituzionale, ex articolo 127 della Costituzione;
risulta all'interrogante che alla regione Lazio i costi complessivi per le retribuzioni dirigenziali sarebbero lievitati da 17.334.944 euro nel 1999 a 40.349.024 euro nel 2003, senza che il Governo attivasse nessuna delle procedure previste dagli articoli 60 (Controllo del costo del lavoro) e 61 (interventi correttivi del costo del personale) del decreto legislativo n. 165 del 2001;
la regione Lazio ha per ben tre volte (anni 2001-2002-2003) dato attuazione all'articolo 17 del C.C.N.L - area dirigenza che prevede incentivazioni all'esodo dei dirigenti al fine di ridurre la relativa dotazione organica, applicandola anche a quei soggetti che, pervenuti alla dirigenza in «virtù» della cosiddetta «perequazione» hanno beneficiato di retribuzione dirigenziale, trattamento di fine rapporto ed ulteriore bonus di incentivazione all'esodo propri del contratto dirigenziale, senza tuttavia aver svolto neppure per un giorno funzioni dirigenziali, e per almeno 112 unità (soprannumerarie) non ha neppure rispettato la condizione prevista dal C.C.N.L. della contestuale riduzione della dotazione organica;
risulta all'interrogante, inoltre, che la regione Lazio, in esito a tali procedure di incentivazione all'esodo e fino al 30 giugno 2004 ha ridotto la pianta organica dirigenziale da 482 a 319 unità liquidando una somma di circa euro 10.000.000;
la regione Lazio con legge 13 settembre 2004, n. 26 (assestamento di bilancio per l'anno 2004), articoli 53 e 54 ha nuovamente ampliato la propria pianta organica dirigenziale portandola a ben 524 unità, senza quantificare la relativa spesa né prevederne la copertura finanziaria;
tale legge, pubblicata sul B.U.R.L. n. 26 del 20 settembre 2004, in aperto contrasto con le norme costituzionali, gli accordi comunitari in materia di politiche economico-finanziarie, contraddice inoltre tutte le disposizioni nazionali (dal decreto legislativo n. 165 del 2001 sul contenimento della spesa pubblica, legge n. 449 del 1997 relativamente alla programmazione del fabbisogno ed ancora decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2004) finalizzate al contenimento della spesa pubblica nonché all'adozione degli eventuali necessari correttivi -:
quali siano i motivi per cui il Governo non abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale ex articolo 127 della Costituzione, consentendo, di fatto, alla regione Lazio di violare norme e principi generali dell'ordinamento costituzionale, direttive e norme della politica economico finanziaria nazionale e comunitaria, nonché disposizioni contrattuali, visto che in analoghe situazioni per altre regioni è prontamente intervenuto, come nel caso della regione Sardegna per quanto concerne l'accesso alle carriere della pubblica amministrazione senza concorso.
(4-11610)
La normativa in parola è stata sottoposta all'esame del dipartimento della funzione
Inoltre, a seguito di una nota dell'assessore al personale della regione Lazio, è stato assicurato che l'inquadramento previsto dalla norma in esame sarebbe avvenuto in forza di atti adottati nel rispetto della normativa vigente e, quindi, anche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2004.
Alla riunione dell'11 novembre 2004 il provvedimento è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri che, dopo aver vagliato la legge nel suo complesso e valutato favorevolmente le assicurazioni pervenute sullo specifico argomento dalla regione Lazio, ha ritenuto di non dover promuovere questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale.
Si ritiene opportuno far presente che, in seguito ad un supplemento d'istruttoria disposto per il tramite della prefettura di Roma, il massimo ente territoriale ha ribadito la regolarità del suo operato. Infatti il regolamento n. 2 del 2001, dopo aver ottenuto l'ulteriore corso da parte della commissione statale di controllo sugli atti della regione, ha costituito il presupposto per l'inquadramento alla qualifica dirigenziale ed il collocamento in soprannumero di quel personale non destinatario di incarichi di responsabilità di struttura in sede di riorganizzazione dell'ente.
Quanto, infine, all'applicazione reiterata dell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale del lavoro area dirigenza - ha soggiunto la stessa regione - non vi è stata alcuna violazione al riguardo, tenuto conto che il comma 2 del menzionato articolo ha consentito all'Ente l'erogazione di una indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa del proprio bilancio.
Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.
i lavoratori della Soc. INPS Gestione immobiliare IGEI S.p.A., costituita il 12 febbraio 1992 per la gestione del patrimonio da reddito dell'INPS, vivono da tempo una situazione di preoccupazione e angoscia, a seguito della messa in liquidazione della società con decreto-legge 104/96;
tale situazione si è drammaticamente aggravata per effetto delle procedure di dismissioni del patrimonio immobiliare, che hanno portato a dicembre 2004 alla alienazione di circa il 70 per cento del patrimonio degli Enti previdenziali in gestione;
l'IGEI S.p.A. ha già cominciato a ridurre il personale risolvendo il rapporto di lavoro con alcuni dipendenti e si prevede che nel corso dell'anno 2005 i liquidatori proseguiranno a ridurre il personale in proporzione all'abbattimento delle unità abitative gestite e alla conseguente riduzione del compenso corrisposto alla IGEI S.p.A. dall'INPS;
attualmente la Società impegna una forza lavorativa di n. 20 lavoratori a tempo indeterminato e n. 2 collaboratori di comprovata professionalità e pluriennale esperienza nel settore della Gestione immobiliare con età media di 40/50 anni, difficilmente ricollocabile nel mondo lavorativo e con situazioni familiari di monoreddito;
più volte è stato chiesto all'INPS e al Ministero del Lavoro, tramite le organizzazioni sindacali, quale fosse la posizione delle autorità competenti nei confronti dei dipendenti senza aver mai ricevuto risposte concrete;
la compagine Societaria della INPS Gestione Immobiliare IGEI S.p.A. in liquidazione è costituita dall'INPS per il 51 per cento e il rimanente 49 per cento suddiviso tra soci privati e che il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con delibera n. 246 del 29 marzo 2000, ha dato mandato
se non ritengano opportuno adoperarsi, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, a difesa dei diritti e a tutela delle specifiche professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici interessate, al fine di individuare una concreta e positiva soluzione della questione;
nel caso specifico, se non ritengano opportuno intervenire adottando provvedimenti di tutela del posto di lavoro tramite l'assorbimento all'INPS, tenuto presente il parere favorevole in tal senso espresso dall'istituto (a tal proposito fa presente che il governo ha salvaguardato il posto di lavoro dei portieri degli stabili garantendone l'assorbimento presso gli Enti Previdenziali a seguito delle alienazioni degli immobili) o in alternativa, visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 9 Giugno 2004, con il quale è stata avviata la proceduta di costituzione del FIP (Fondo Immobili pubblici), l'assunzione diretta e a tempo indeterminato presso la Società di Gestione dei fondi Immobiliari SGR S.p.A., con l'impegno alla ricollocazione dei dipendenti in caso di soppressione della stessa.
(4-12404)
La suddetta società, il cui capitale sociale è per il 51 per cento detenuto dall'Istituto, è stata costituita nel 1992 con la legge 88/89, e alla stessa è stato, anche, affidato il compito di gestire il personale addetto ai servizi di portierato, custodia o pulizia degli stessi immobili. Per lo svolgimento di tali funzioni, l'I.GE.I. SpA si avvale di personale da essa stessa reclutato e retribuito. La messa in liquidazione della società dal 31 dicembre 1996, ai sensi dell'articolo 14, del decreto-legge n. 104/96, ha creato una situazione di grave preoccupazione nei lavoratori, situazione che si è drammaticamente aggravata per effetto delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare.
Infatti, la rapida evoluzione del processo di dismissione immobiliare dell'Istituto, ha comportato la necessità di affrontare, fra gli altri, il problema relativo alle ricadute occupazionali derivanti dalle stesse alienazioni e quindi le ipotesi di riallocazione del personale in forza all'IGEI.
La definizione di tale problematica ha comportato ripetute riunioni, sia con i dipendenti che con le organizzazioni sindacali e l'amministrazione ha assicurato sempre la propria disponibilità circa la ricerca di possibili soluzioni sul piano occupazionale. Tuttavia escludendo, ai fini della risoluzione del problema, il ricorso alle procedure di mobilità tra enti (data la natura giuridica di soggetto privato dell'IGEI, che benché a partecipazione maggioritaria pubblica, risulta costituita come SpA con propria autonoma organizzazione), emerge una effettiva difficoltà nella possibile individuazione di ipotesi praticabili per la definizione delle prospettive occupazionali relative ad un possibile futuro ingresso, nei ruoli dell'Istituto, dei lavoratori IGEI.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
il 17 agosto del 2002 la bimba C.A.B. di nove anni, figlia di K.B., di nazionalità algerina e di nazionalità italiana, veniva portata dal padre in Algeria durante le vacanze estive senza avere più alcuna
la bimba, nata dall'unione dei due non uniti in matrimonio, è stata affidata alla madre, con decreto del Tribunale di Roma e lo stesso Tribunale si è pronunciato con decreto n. 7367/03 sulla decadenza della potestà genitoriale del Sig. K.B.;
già una prima volta il Sig. B. aveva condotto la bambina in Algeria senza avvertire la Sig.ra Lombardi e solo in seguito ad una lunga trattativa aveva acconsentito a ricondurre la piccola in Italia dopo venti giorni;
in seguito alla pronuncia del Tribunale di Roma con l'affidamento della bimba alla madre, ma il rifiuto di concedere incontri protetti con il padre, C. inizia gli incontri con il Sig. B. nel marzo del 2002 e nell'agosto dello stesso anno, in occasione di uno dei periodici incontri, la bimba viene sottratta alla madre e condotta in Algeria;
la Signora L. rimane senza notizie della figlia per oltre un anno, quando solo nel dicembre del 2004, dopo molte insistenze si reca in Algeria e riesce ad incontrare per poche ore la figlia in un paesino in montagna a circa quattro ore di viaggio da Algeri;
in questi lunghi tre anni la Signora L. ha interessato tutte le autorità competenti del nostro paese, ma risulta evidentemente difficile imporre l'applicazione della sentenza del tribunale di Roma, in assenza di accordo di reciproco riconoscimento con l'Algeria;
la materia della sottrazione internazionale dei minori è parte della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori del 1980, ratificata dal nostro paese con la legge 64 del 15 gennaio 1994 che tratta degli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori con l'obiettivo di agevolare il loro rimpatrio;
il 9 febbraio 2005 la Camera dei deputati ha discusso e approvato la mozione 1-00421, sottoscritta da un ampio schieramento di deputati, nella quale si sottolineavano le carenze in merito all'organizzazione degli organi competenti alla risoluzione delle controversie relative ai casi di sottrazione di minori che attualmente risultano in capo al Dipartimento per la giustizia minorile, presso il ministero della giustizia e la direzione generale degli italiani all'estero presso il Ministero per gli affari esteri;
la citata mozione impegna il Governo, tra l'altro, a promuovere trattati bilaterali con gli Stati non aderenti alla Convenzione dell'Aja e a verificare con le ambasciate del nostro paese le modalità per rafforzare le iniziative da intraprendere in caso di sottrazione di un minore italiano al fine di garantire il diritto di visita del genitore italiano al minore sottratto;
quali iniziative sono state intraprese dalla nostra ambasciata ad Algeri al fine di agevolare il ricongiungimento della Sig.ra L. alla figlia C.A. e se sia stato attivato un tentativo di conciliazione tra le parti;
quali iniziative siano state intraprese dal Console Generale in Algeri, che in base al decreto del presidente della Repubblica n. 200 del 1967 svolge funzioni di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel territorio di competenza, in ordine alla tutela del minore italiano C.A. al fine di adempiere alla Sentenza del Tribunale di Roma che ha affidato alla Sig.ra L. la potestà della minore;
se siano state effettuate visite consolari alla minore contesa al fine di verificare il suo stato psico-fisico anche in relazione al distacco dalla madre;
quali iniziative sono state adottate al fine di tutelare gli interessi della minore in questione, ed in particolare il diritto di mantenere relazioni con la madre affidataria;
quali iniziative sono state intraprese in ordine all'applicazione della citata mozione
(4-15528)
La Farnesina e le Ambasciate competenti, ove siano assenti con il Paese in cui il minore è condotto strumenti normativi di riferimento, svolgono, comunque, interventi sulle autorità locali, anche affiancando l'operato del legale di parte e attivando l'Interpol ove il minore sia irreperibile.
Il Ministero degli esteri ritiene centrale il dialogo costante con il genitore italiano privato del figlio, finalizzato a porre in essere gli interventi più adeguati per soddisfare le aspettative legittime del genitore. Va sottolineato, in relazione alla vicenda in esame, che la signora Lombardi ha corrisposto talvolta in modo discontinuo a questo orientamento adottato da questo Ministero.
In relazione agli specifici quesiti posti dell'interrogante, si fa presente quanto segue.
Dopo la seconda sottrazione di Chiara Amina nell'agosto 2002, il Ministero degli affari esteri ha ritenuto prioritario ricercare di localizzare padre e figlia. Ha, pertanto, interessato ripetutamente l'Ambasciata ad Algeri per il rintraccio della bambina da parte delle autorità locali. Queste hanno risposto alle sollecitazioni dell'Ambasciata e anche a quella che io stesso ho fatto in occasione di una mia visita in Algeria, indicando che le ricerche della minore non avevano prodotto buon esito. Neppure l'attivazione dell'Interpol ha prodotto risultati. Nel mese di novembre 2004, si apprendeva informalmente dall'Interpol stesso che Chiara Amina si trovava in Romania con il padre e l'attuale moglie, che era in buone condizioni di salute e che la madre era in contatto con il signor Benabdellah.
Successivamente Chiara Amina è tornata con il padre in Algeria. La signora Lombardi è tuttora in attesa che le venga fornita dalla Corte di Algeri la sentenza con cui la stessa Corte si è dichiarata incompetente a riconoscere la sentenza del tribunale di Roma che ha affidato la figlia alla madre. A seguito della notifica di tale sentenza, la signora Lombardi potrà ricorrere alla Corte suprema e chiedere un giudizio «per direttissima». Comunque, le autorità algerine hanno fatto presente all'Ambasciata che, in assenza di una sentenza di tribunale algerino che riconosca la sentenza italiana di affidamento alla connazionale, sarebbe difficile contestare al signor Benabdellah il reato di sottrazione di minore. L'Ambasciata ha ottenuto assicurazioni dal Ministero della giustizia algerino che, allorché una corte locale si sarà pronunciata sul caso, verranno messi in atto tutti gli strumenti per garantire l'esecuzione della sentenza.
Circa i tentativi di conciliazione tra le parti, al di là delle oggettive difficoltà derivanti da quanto sopra esposto, si è appreso dal legale algerino della signora Lombardi che il signor Benabdellah si è recentemente dichiarato indisponibile ad una soluzione amichevole della vicenda. Secondo l'avvocato tale indisponibilità - che è nota alla signora Lombardi - risalirebbe alle preoccupazioni del padre circa l'esigenza di assicurare l'educazione islamica alla minore, a cui si potrebbe contravvenire se la figlia venisse affidata alla madre.
L'Ambasciata, nel contesto di ogni intervento volto a sollecitare la localizzazione di Chiara Amina, ha chiesto altresì di essere messa nelle condizioni di visitare la minore, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.
È evidente che l'irreperibilità della bambina non ha sinora reso possibile
Circa, infine, l'ultimo quesito posto dall'interrogante e relativo alla promozione di accordi bilaterali con Paesi non aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1980, desidero assicurare che questo Ministero continua l'opera di impulso dei relativi negoziati, in particolare con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo. È evidente, tuttavia, che per l'avvio e la prosecuzione dei negoziati stessi è richiesta la volontà di entrambi i Paesi contraenti.
Il Ministero degli esteri tramite la nostra Ambasciata ad Algeri è comunque determinato a continuare a seguire il caso con il massimo impegno, prestando alla signora Lombardi ogni possibile assistenza.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
il 27 maggio 2005 è stato presentato a Roma, durante il convegno «Le Agriculture di Pomona: dove il locale coltiva il globale», il dossier «Pesticidi nel piatto 2005» elaborato da Legambiente in collaborazione con Salute&Gusto, progetto sulla sicurezza alimentare del Movimento difesa del cittadino;
dalla lettura del dossier emergono situazioni rassicuranti e situazioni preoccupanti. In particolare sono in diminuzione i campioni risultati fuorilegge, ma restano due nodi ancora molto preoccupanti: primo, sono tantissimi i campioni di frutta e verdura che presentano più d'un residuo di pesticida: ma la legge italiana, vecchia ormai di trent'anni, non ne considera gli effetti combinati. Secondo che, i risultati dello studio confermano che una parte considerevole dei casi fuori legge riguarda prodotti che arrivano da paesi extra-Ue;
in particolare il 2,2 per cento della frutta è fuorilegge. Per le verdure invece la situazione è leggermente migliore: il 22,7 per cento presenta tracce di pesticidi, l'1,2 per cento ha concentrazioni assai pericolose;
anche i prodotti derivati (olio, pasta, vino, miele, eccetera) presentano tracce di molecole chimiche utilizzate in agricoltura nel 13,7 per cento dei casi. Cala però il numero totale dei campioni fuorilegge: era pari al 2 per cento nello scorso anno e scende all'1,4 per cento;
prendiamo, il caso, della frutta: una porzione attorno al 25 per cento dei campioni analizzati da Asl-Arpa-Istituti di zooprofilassi ha fatto riscontrare la presenza combinata di più di un pesticida. Il fatto è che i rischi di questi mix non sono contemplati dalla legge italiana, tanto che molte regioni nemmeno dedicano a questi casi un'attenzione specifica. A riguardo c'è anche un regolamento europeo (n. 396 del 2005) che ne chiede la regolamentazione: l'Italia deve perciò dotarsi finalmente di leggi che siano all'altezza dei più recenti studi e che siano in grado di offrire una maggiore tutela alla salute dei cittadini;
poi c'è il caso della frutta d'importazione: è sui campioni provenienti da paesi fuori dal mercato europeo che si concentra una parte considerevole dei pesticidi vietati e delle concentrazioni fuorilegge. Anche in questo caso le informazioni sono spesso lacunose, perché non sempre i laboratori preposti alle analisi tengono in conto la provenienza dei campioni;
nello specifico: su un totale di 3.601 campioni di frutta analizzati, il 52,6 per
inoltre, dal rapporto emergono non pochi casi eclatanti di campioni di frutta e verdura con presenza di più pesticidi contemporaneamente: tra questi «vince» la palma di frutto più inquinato un campione di uva analizzato in Piemonte e contaminato da 8 sostanze chimiche. Ma casi di multiresiduo con 4 o 5 pesticidi presenti contemporaneamente compaiono in molte tabelle, soprattutto nelle analisi effettuate dalle regioni storicamente più attente e scrupolose che cercano (e quindi trovano) un gran numero di princìpi attivi in un sostanzioso paniere di prodotti;
in Trentino-Alto Adige le analisi hanno invece rivelato l'irregolarità di tutti e 11 i campioni di uva da tavola analizzati, provenienti dal Sudafrica, Argentina, Spagna, Namibia e Cile, per l'utilizzo di solfiti non autorizzati; sempre preoccupanti i residui rilevati sulle mele: su 32 campioni di mele analizzati 7 sono risultati senza residui, 25 contaminati da uno (14 campioni) o più pesticidi (11 campioni); una di queste mele conteneva clorpirifos, diazinone, captano e acefate mentre un'altra clorpirifos, diazinone, captano e ditiocarbammati;
in Valle d'Aosta, più della metà dei campioni analizzati di frutta (15 su 25) risultano regolari con più di un residuo. Eclatanti i casi di campioni multiresiduo di pere, mele e uva per la presenza di 4 o 5 princìpi attivi contemporaneamente. Anche tra i campioni di verdura spicca un pomodoro con carbendazim, ditiocarbammati, tebuconazolo, pirimetanil e cyprodinil;
in Emilia-Romagna 840 campioni di frutta su 1.276 analizzati risultano regolari con uno o più residui, e tra questi le ciliegie che, su 33 campioni analizzati, mostrano un caso irregolare e ben 31 regolari ma con presenza di residui, mentre tra le pere, su 177 campioni analizzati, 2 sono irregolari e solo 22 regolari senza residui. Da segnalare in negativo per questa regione altrimenti scrupolosissima, la mancata distinzione tra prodotti contaminati da uno e da più residui, proprio ora che della pericolosità delle concentrazioni di molecole si comincia a ragionare anche a livello europeo, con il regolamento n. 396 del 2005;
in controtendenza si conferma la confortante situazione per quel che riguarda i prodotti da agricoltura biologica. Sono dodici le regioni che hanno inviato i risultati delle analisi effettuate su tali prodotti: Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto -:
dato che la vera scommessa per l'Italia è un'agricoltura che sia sempre più legata al territorio, se intendano adottare iniziative, anche normative, affinché:
a) i cittadini siano tutelati dai mix di fitofarmaci, introducendo controlli sempre più puntuali;
b) non sia messa sullo stesso piano l'agricoltura di tipo intensivo e chimicizzata con quella che punta sulla qualità e sulla sicurezza alimentare;
se intendano promuovere campagne per migliorare le informazioni ai consumatori che chiedono risposte certe sulla qualità del cibo.
(4-15470)
Il Regolamento CE 396/2005, di abrogazione delle precedenti Direttive comunitarie, in materia di quantità massime di residui di antiparassitari nei prodotti ortofrutticoli, si sofferma sugli effetti cumulativi e sinergici che la simultanea presenza negli alimenti di diversi tipi di residui può determinare sulla salute del consumatore.
In particolare:
al punto (6) dell'introduzione viene considerato importante «portare avanti i lavori intesi a mettere a punto una metodologia per tenere conto degli effetti cumulativi e sinergici»;
all'articolo 14, comma 2, punto b) è enunciato che "si deve tener conto dell'eventuale presenza di residui di antiparassitari provenienti da fonti diverse da utilizzazioni correnti di sostanze attive nei prodotti fitosanitari e dei loro effetti cumulativi e sinergici conosciuti, quando sono disponibili metodi per valutare tali effetti»;
all'articolo 36, comma 1, è precisato che «a livello comunitario vengono istituite misure di sostegno relative agli LMR di antiparassitari armonizzati che comprendono studi ed altre misure necessarie, ai fini dell'elaborazione e dello sviluppo della normativa e degli orientamenti tecnici riguardanti i residui di antiparassitari, finalizzati in particolare allo sviluppo e all'utilizzo di metodi per valutarne gli effetti aggregati, cumulativi e sinergici».
già nell'anno 2003 il nostro Paese in sede comunitaria ha sostenuto, durante la fase preparatoria del suddetto Regolamento, la necessità di implementare il processo di valutazione relativo all'esposizione totale ai residui ed all'esposizione cumulata;
nella relazione illustrativa del Regolamento 396/2005 (DOC SANCO 2003/0052 COD) la Commissione afferma (punto 1.1.2.) che non sono ancora disponibili metodologie accettabili per monitorare sistematicamente l'esposizione totale o quella cumulata;
i Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio, le Regioni e le Province Autonome hanno adottato nel 2003 i «Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari». I controlli praticati in tale ambito prendono in considerazione anche eventuali effetti dovuti alla presenza simultanea di residui di più prodotti fitosanitari nello stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia;
al momento, non risultano disponibili, né a livello nazionale né internazionale, metodiche in grado di consentire una significativa valutazione degli effetti che la presenza simultanea di più residui di antiparassitari può determinare sulla salute.
controllo sul commercio ed impiego: concreto Ministeriale del 9 agosto 2002 è stato adottato il piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006, di particolare rilevanza per controllare il rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari ed evitare usi impropri che comporterebbero la presenza di residui molto elevati. Il Ministero della Salute è responsabile del rapporto sui risultati delle ispezioni, effettuate a livello locale; al riguardo le regioni, che adottano annualmente i piani di controllo ufficiale specifici nei rispettivi territori di competenza, costituiscono l'interlocutore primario, mentre dal punto di vista operativo i controlli sono effettuati a livello locale dalle aziende sanitarie locali (ASL) del Servizio sanitario nazionale. Nei rapporti annuali predisposti dal Ministero della salute vengono anche inseriti i dati delle attività
Controllo dei residui sui prodotti vegetali: il Ministero della salute coordina e definisce sul territorio nazionale i programmi di controlli ufficiali sui prodotti alimentari, comprendenti anche i piani annuali in materia di residui di prodotti fitosanitari. Questi ultimi sono parte integrante di un programma coordinato di controllo ufficiale previsto dall'Unione europea su alimenti di produzione interna e di importazione, mirato a conoscere l'effettiva presenza di residui ed a verificare la sicurezza degli alimenti. Tale programma trova il presupposto normativo nel Decreto ministeriale del 23 dicembre 1992 che prevede un programma dettagliato di attuazione dei controlli da effettuare nelle regioni e nelle Province autonome, con l'indicazione, tra l'altro, del numero minimo e del tipo di campioni da analizzare. Le analisi per la ricerca di residui di antiparassitari vengono effettuate dai laboratori pubblici (agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente-Presidi multizonali di prevenzione e Istituti zooprofilattici sperimentali), con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, che utilizza, tra l'altro, tali dati per ricavare una stima dell'assunzione giornaliera in Italia dei residui di antiparassitari. Il controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari nei prodotti alimentari rappresenta una delle priorità sanitarie fondamentali per assicurare un livello elevato di protezione del consumatore.
Si ritiene opportuno riportare i risultati dei dati relativi alla presenza di residui negli alimenti di origine vegetale per l'anno 2004, trasmessi per via telematica dai suddetti laboratori pubblici e verificati ed elaborati dal Ministero della salute.
Per l'anno 2004 il numero dei campioni ortofrutticoli analizzati è pari a 6.413; tale numero è superiore di circa il 46,8 per cento rispetto a quello minimale previsto dal Piano Nazionale Residui Antiparassitari. Il numero di campioni irregolari è risultato pari a 84 (54 di frutta e 30 di ortaggi), con una percentuale di irregolarità uguale a 1,3 per cento mentre il numero di campioni privi di residui è pari a 4.217 (65,8 per cento) ed il numero di campioni con residuo entro il limite legale è pari a 2.112 (32,9 per cento). Una particolare attenzione è rivolta all'esame dei campioni di ortofrutticoli contenenti più principi attivi, che per il 2004 risultano essere pari a 977 (15,2 per cento rispetto al totale dei campioni analizzati). Confrontando i dati relativi al 2004 con quelli degli anni precedenti, risulta evidente come la percentuale di irregolarità negli ortofrutticoli abbia subito un progressivo decremento passando dal 5,6 per cento del 1993 all'1,3 per cento del 2004; tale tendenza decrescente configura una situazione in progressivo miglioramento nella sicurezza dei prodotti alimentari.
Per quanto concerne i risultati nazionali relativi a cereali, oli e vino, su 921 campioni analizzati, 17 sono risultati non regolamentari, con una percentuale pari all'1,8 per cento; i campioni privi di residuo sono stati il 77,6 per cento, quelli monoresiduo il 18,8 per cento, i multiresiduo il 3,6 per cento.
Globalmente sono quindi stati analizzati 7.334 campioni di frutta, ortaggi, cereali, olio e vino; di essi 101 sono risultati non regolamentari, con una percentuale di irregolarità estremamente contenuta, pari all'1,4 per cento. Il rapporto del 2003 relativo al monitoraggio di residui di pesticidi in prodotti di origine vegetale (frutta, ortaggi, cereali) nell'Unione europea, mostra che sono stati analizzati nel complesso circa 47.500 campioni. Di questi il 58 per cento non conteneva residui di antiparassitari rilevabili, nel 37 per cento erano presenti residui al di sotto dei limiti massimi consentiti e del 5,1 per cento risultavano irregolari. Nel complesso, come per gli scorsi anni, i risultati dei controlli ufficiali italiani continuano ad essere in linea con quelli rilevati negli altri Paesi dell'Unione europea, indicando un elevato livello di protezione del consumatore; si sottolinea
Sorveglianza sanitaria ed ambientale: con l'Accordo 8 maggio 2003, i Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, hanno adottato dei Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari. In particolare sono stati adottati i seguenti piani: 1) controllo e valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione esposta ai residui di tali prodotti negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente; 2) controllo e valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili; 3) controllo e valutazione di eventuali effetti dovuti alla presenza simultanea di residui di più prodotti fitosanitari nello stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia. Quest'ultimo piano, in corso di attuazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, ha lo scopo di determinare i livelli di contaminazione di alimenti per l'infanzia, relativamente ai residui delle principali classi di composti antiparassitari (organoclorurati, organofosforati, piretroidi e N-metil-carbammati).
Tutela delle fasce deboli: è in corso di predisposizione, in collaborazione con l'Istituto Nazionale della Nutrizione, una dieta riferita ai consumi di prodotti ortofrutticoli per i bambini, da definire per fasce di età (in particolare per la fascia 0-3 anni), al fine di valutare l'esposizione dei bambini ai pesticidi contenuti nella frutta e negli ortaggi freschi.
Il Ministero della salute, inoltre, ha avviato già dal 2003 campagne informative sulla corretta alimentazione per un sano stile di vita, sulla base di quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale 2003-2005.
Le campagne, proseguite per tutto il 2004 utilizzando i principali network televisivi nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica, la radio e internet, hanno «centrato» il contenuto dei messaggi sull'attenzione sia alla quantità del cibo che alla qualità dell'alimentazione, nel senso del corretto bilanciamento dei componenti alimentari nella dieta quotidiana.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.
notizie apparse su Out of Italy n. 63 del marzo 2005, periodico edito dalla comunità italiana in Kenia, riferiscono di una difficile situazione in cui vivono i
nostri connazionali in Kenya mal visti dagli autoctoni per il sol fatto di essere i maggiori imprenditori in loco;
dalla stessa fonte si apprende che, in particolare, il signor Giuseppe Troiano, imprenditore italiano, in seguito ad una costruzione di un muro di cinta alla sua abitazione con preventiva autorizzazione del Tribunale di Mumbasa, è stato vittima di una incursione di 200 autoctoni che hanno distrutto il muro e saccheggiato i materiali di costruzione, occupando i terreni di proprietà del Troiano;
sembra inoltre che i suddetti cittadini siano stati sobillati dal sindaco di Malindi che avrebbe invitato: «Bruciateli vivi!». Successivamente il legale del signor Troiano ha chiesto al sindaco di smentire tale dichiarazione. Il sindaco in risposta alla richiesta del signor Troiano sul Nation del 6 marzo 2005 dichiarava che la polizia
dall'epoca dei fatti la famiglia Troiano vive blindata all'interno della propria abitazione e si muove esclusivamente sotto scorta privata;
sembrano esistere altri casi di xenofobia manifesta dai cittadini kenioti nei confronti dei nostri connazionali residenti in loco, in particolare, con attentati alle proprietà degli stessi;
sembrerebbe, inoltre, che le reazioni dei nostri locali rappresentanti a tutela della comunità siano timide e non sufficientemente considerate dalle autorità keniote -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione in cui risulterebbero trovarsi i nostri connazionali in Kenya;
con quali iniziative e con quali modalità il Governo intenda procedere per tutelare i nostri connazionali e i loro legittimi diritti proprietari d'impresa.
(4-16537)
Le accuse mosse agli italiani di Malindi coinvolgono i costumi e la morale dei nostri connazionali. In particolare, su un quotidiano keniota sono apparsi articoli nei quali, pur ponendo l'accento sulla consistenza della comunità straniera di Malindi, si addebita solo ai nostri connazionali, residenti o turisti la considerazione del Kenya come meta di vacanze a scopo sessuale.
Il nostro Ambasciatore a Nairobi ha risposto con una lettera indirizzata al direttore del giornale, nella quale ha sottolineato quanto gli Italiani abbiano fatto e facciano per lo sviluppo del turismo in Kenya. Nella sua comunicazione l'Ambasciatore ricorda che gli Italiani di Malindi, gestendo la maggior parte delle strutture alberghiere e dei ristoranti, hanno portato benessere alla città e al suo distretto fornendo quindi occupazione alle popolazioni locali, altrimenti confinate ad un'economia di sussistenza. Molti di essi inoltre dedicano parte dei propri profitti in opere a favore delle fasce più disagiate della popolazione, come costruzione di scuole, ospedali, dispensari, e centri di assistenza per giovani ragazze madri.
In molti casi, le campagne stampa contro gli Italiani nascono da un cattivo rapporto con le Istituzioni locali. Il Sindaco di Malindi non sembra essere particolarmente amico del nostro Paese ed è spesso giunto a scontri verbali con alcuni connazionali, i quali hanno poi replicato con dure lettere pubblicate dai giornali, quando non hanno adito le vie legali. La nostra Ambasciata a Nairobi ha sempre reagito agli attacchi contro i nostri connazionali sia con lettere di protesta pubblicate sugli stessi siti internet dei quotidiani locali autori dei commenti non positivi sugli italiani di Malindi, sia, da ultimo, con un comunicato stampa in coordinamento con il Comitato degli Italiani all'Estero del Kenya (Com.It.Es.).
Inoltre, l'Ambasciatore d'Italia in Kenya, in occasione della riunione del Com.It.Es. che si è tenuto nello scorso mese di marzo proprio a Malindi, ha appositamente affrontato l'argomento con le locali autorità. Anche la stampa e la televisione keniota hanno pubblicizzato la visita, con ciò sottolineando quanto sia vitale per la città e per le aree circostanti la presenza della comunità italiana che, oltre a offrire lavoro, contribuisce anche in modo significativo allo sviluppo economico della regione.
In tale occasione, sia le Autorità locali, sia quelle giunte appositamente da Nairobi hanno fatto stato del loro profondo apprezzamento per quanto fatto dagli Italiani che contribuiscono, in buona misura, alla crescita economica della città esprimendo altresì gratitudine per le attività di beneficenza che a titolo personale molti Italiani compiono nell'area.
A seguito della visita dell'Ambasciatore, vi sono stati altri passi effettuati a difesa della nostra comunità. Vi sono stati gli interventi della nostra Ambasciata presso il Ministero della Giustizia, circa i problemi dei connazionali residenti a Malindi per i quali sono tuttora pendenti in Kenya procedimenti penali; presso il Ministro delle Autorità Locali, nel corso del quale si è parlato dei rapporti fra comunità di Malindi ed Autorità distrettuali, e presso le Autorità provinciali di Mombasa, affinché sensibilizzino le Amministrazioni di Malindi (che ricadono sotto la loro giurisdizione) ad un dialogo costruttivo con gli Italiani residenti nell'area. Nei prossimi giorni è inoltre previsto un incontro dell'Ambasciatore con il Ministro del turismo, focalizzato quasi esclusivamente su Malindi.
Va comunque precisato che gli episodi polemici in cui si sono visti coinvolti gli Italiani di Malindi sono limitati. La maggior parte dei nostri connazionali, tuttavia, ha rapporti cordiali e costruttivi con le Autorità keniane e ciò è dimostrato dal fatto che, mentre nel resto del Paese, molti operatori economici italiani hanno scelto di non continuare le proprie attività soprattutto in campo agricolo, a Malindi si è registrato invece un incremento della nostra presenza imprenditoriale.
Per quanto riguarda, infine, le misure specificamente prese da parte italiana a difesa della comunità di connazionali, oltre alla su esposta attività della nostra Ambasciata sia nei confronti dei media locali sia nei confronti delle Autorità keniane, va ricordato anche il sostegno fornito ai residenti di Malindi per costituirsi in Associazione, attualmente in via di riconoscimento da parte delle competenti Autorità del Kenya.
Tale Associazione si farà carico della soluzione di alcuni problemi correnti della comunità in loco, coinvolgendo il Com.It.Es ed informandone l'Ambasciata.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
il contratto della scuola è scaduto il 31 dicembre 2003 e da allora nessuna iniziativa è ancora stata intrapresa dal Governo per mantenere l'impegno assunto nel giugno del 2004 di aprire un confronto con le forze sindacali, ed ancora fatto molto più grave, la legge finanziaria per il 2005 non ha previsto adeguati stanziamenti per i rinnovi contrattuali;
gli scioperi e le manifestazioni organizzate dalle organizzazioni sindacali a sostegno del contratto hanno visto una grande partecipazione del personale della scuola e la mancanza di un qualsiasi segnale da parte del Governo di voler sbloccare la situazione, sta determinando nelle scuole una situazione di altissima tensione;
l'aumento tra l'altro del costo della vita, sta erodendo il potere d'acquisto delle retribuzioni, che non sono più proporzionate neanche all'impegno richiesto al personale, chiamato ad assolvere compiti sempre più gravosi e complessi in rapporto alle trasformazioni in atto in tutto il mondo della scuola -:
se il Governo non ritenga doveroso adoperarsi affinché a breve sia avviato e concluso il negoziato per il rinnovo del contratto della scuola accogliendo con un adeguato aumento delle retribuzioni le giuste ragioni di oltre un milione di lavoratori.
(4-13159)
Ciò a conferma dell'impegno del Governo inteso a valorizzare il personale della scuola, nella convinzione che un adeguato riconoscimento economico sia fondamentale per motivare tutto il personale che opera nella scuola chiamato all'impegnativo compito di educare i giovani ai valori fondamentali della società civile e di prepararli all'inserimento nel mondo del lavoro.
Per gli insegnanti il suindicato incremento, si aggiunge a quello di 147 euro medi mensili già previsti nel contratto del personale della scuola relativo al primo biennio economico 2002-2003.
Pertanto, gli stipendi dei docenti sono sempre più vicini alla media degli stipendi europei e l'aumento medio complessivo di 277 euro costituisce il maggior incremento stipendiale ottenuto nell'ambito del pubblico impiego.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
la Legge n. 257 del 1992 ha giustamente messo al bando l'uso dell'amianto e previsto una serie di misure «riparatrici» per quei lavoratori che ne sono stati esposti per più di dieci anni; assicurando, in particolare, benefici previdenziali pur minimali;
un decreto ministeriale del 2001, ha previsto il principio di «presunzione» dell'esposizione all'amianto e, quindi, ai suoi effetti micidiali, indicando un elenco di aziende i cui lavoratori non hanno l'obbligo di presentare la certificazione dell'Inail per accedere automaticamente ai benefici previdenziali, per il solo fatto che questi lavoratori hanno prestato la loro opera per almeno dieci anni sino al 1992;
in provincia di Mantova, il suddetto elenco ha menzionato solo due aziende: la CIMA di Bozzolo e la centrale elettrica di Ostiglia, dimenticando la presenza della più importante azienda metalmeccanica nazionale quale era la Belleli di Mantova;
nella Belleli di Mantova, l'amianto è stato utilizzato copiosamente sino al 1992. Come risulta dalla documentazione presentata all'Inail di Mantova, dalle circa 320 persone interessate che hanno chiesto la certificazione per ottenere i benefici previdenziali di legge, l'uso dell'amianto era prassi quotidiana lavorativa. Ad esempio, le caldaie si costruivano con il cemento-amianto impastato con le mani nude e tutti gli operai erano a diretto contatto fisico con l'amianto, come i carpentieri, i saldatori, gli addetti ai trattamenti termici; e così anche gli impiegati erano quotidianamente esposti alle fibre e alle polveri di amianto;
queste 320 persone, non essendo la Belleli di Mantova nell'elenco del decreto ministeriale del 2001 che avrebbe permesso loro di accedere automaticamente ai benefici previdenziali senza certificazione da parte dell'Inail, hanno presentato la propria domanda documentata, per ottenere la certificazione prescritta, all'Inail di Mantova subito nel 2002;
dal 2002 queste 320 persone stanno ancora aspettando una risposta in merito da parte dell'Inail, che ha disatteso oltre ogni limite la propria funzione istituzionale -:
quali misure intenda assumere, in tempi rapidi, in primo luogo per indagare su questo inspiegabile ritardo dell'Inail di Mantova, che riguarda il disagio e il dramma di 320 persone con relative famiglie e per far valutare subito la documentazione prodotta e quindi fornire la relativa certificazione necessaria per ottenere i benefici previdenziali; e/o in secondo luogo per correggere la grave e lampante dimenticanza del decreto del 2001, inserendo la Belleli di Mantova fra le aziende, per le quali vale il principio di presunzione, ossia l'esonero dell'onere di presentare la certificazione per accedere ai benefici di legge.
(4-14174)
Nel mese di dicembre 2001 sono pervenute alla sede INAIL di Mantova n. 321 richieste di riconoscimento dei benefici previdenziali, ex articolo 13, comma 8, della legge n. 257/92. Nello stesso mese l'INAIL ha trasmesso alla Consulenza tecnica accertamenti rischi e prevenzione (Contarp) regionale tutti gli elementi in suo possesso. La Contarp, con nota del 4 febbraio 2002, ha richiesto alla sede dell'INAIL un supplemento di istruttoria ed a conclusione della predetta procedura, la Contarp ha espresso parere negativo ai fini del riconoscimento dell'esposizione all'amianto dei lavoratori Belelli che ne avevano fatto richiesta. Il suddetto parere è stato motivato, essenzialmente, sulla base di una carenza di documenti comprovanti l'esposizione al rischio dei lavoratori. In tale occasione, viceversa, sono state accolte le istanze dei dipendenti Belelli che avevano svolto periodi di lavoro, presso la Centrale termoelettrica di Ostiglia, che nel 2001 aveva ottenuto l'atto di indirizzo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Successivamente, in data 8 ottobre 2003, è stato possibile ottenere la relazione di accertamento della Azienda sanitaria locale (ASL) di Mantova, in ordine al tempo di esposizione alle fibre di amianto da parte dei dipendenti della società Belelli. Sulla base della nuova documentazione l'INAIL ha riattivato la procedura già conclusa ed al termine del procedimento, il 31 dicembre 2004, la Contarp ha formulato un parere positivo limitatamente ai dipendenti che avevano sistematicamente svolto le mansioni di saldatore e di addetto ai trattamenti termici localizzati.
Sulla scorta di questo nuovo parere la sede dell'INAIL ha riaperto l'istruttoria delle pratiche a suo tempo respinte e poiché alcuni curricula lavorativi non chiarivano sufficientemente le mansioni si è determinata la necessità di un ulteriore approfondimento.
A conclusione del procedimento la Contarp, dopo un incontro collegiale di chiarimento con l'azienda e le organizzazioni sindacali sulla posizione di alcuni lavoratori, in data 1o giugno 2005, ha rilasciato una nota tecnica con la quale ribadisce che possono formare oggetto di certificazione positiva di esposizione al rischio i lavoratori addetti ai trattamenti termici localizzati ed i saldatori (sia manuali che automatici), compresi gli aiutanti.
L'INAIL, infine, precisa che sta procedendo al riesame degli atti a suo tempo definiti ed alla emissione dei nuovi provvedimenti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
la società Selca, società con sede a Castello di Cisterna, nella provincia di Napoli, produce cablaggi per conto della FIAT Auto. Risultano essere occupati, presso l'azienda, 46 lavoratori. A giugno del 1996, quando alla Selca venne trasferito il «Ramo Aziendale» della FIAT di Pomigliano d'Arco, i lavoratori erano circa 400;
la Selca è un'azienda terziaria di FIAT Auto e se continuano a non esserci le commesse da parte della casa automobilistica torinese lo stabilimento di Castello di Cisterna rischierà la chiusura;
il 24 settembre 2004, in un incontro tenutosi presso l'Unione Industriali della provincia di Napoli, la Selca annunciava la cessazione della propria attività produttiva con conseguente messa in liquidazione della società ed il licenziamento e messa in mobilità nei confronti di tutti e 46 lavoratori dipendenti;
i lavoratori sono oggi ridotti a 46 unità senza sbocchi di sopravvivenza, così come si evince dalla messa in liquidazione
nella stessa data i sindacati hanno chiesto un incontro presso la Giunta regionale Campania. Incontro che non è stato possibile svolgere per la mancanza della controparte;
intanto, i lavoratori, unitamente ai sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione con varie manifestazioni di lotta per bloccare il processo di messa in liquidazione della Selca;
all'alba del 2 dicembre 2004 davanti ai cancelli della FIAT di Pomigliano d'Arco, gli operai dello stabilimento Selca, mentre presidiavano il varco d'ingresso merci, sono stati caricati, duramente (due di loro sono finiti in ospedale, dove sono stati «refertati») dalle forze dell'ordine;
alla vigilia dello sciopero generale del 30 novembre 2004, i lavoratori che presidiavano il varco merci, erano stati avvicinati da persone non ancora bene individuate, ma sicuramente di dubbia provenienza, che li hanno minacciati per farli allontanare dai varchi della fabbrica;
il sindacato aveva chiesto immediatamente un incontro con il questore, per denunciare la minaccia da parte di questi individui nei confronti degli operai e per chiederne l'intervento. La risposta è stata l'intervento senza preavviso, in modo molto pesante e molto duro nei confronti di questi lavoratori, che stanno per essere licenziati, delle forze dell'ordine;
secondo l'interrogante, il processo di terziarizzazione e di esternalizzazione di parti di produzione di grandi imprese, quali, ad esempio, la Fiat auto, potrebbe nascondere licenziamenti e tagli occupazionali -:
come sia possibile che alla denuncia di aggressioni, da parte di ignoti, nei confronti di operai che stanno lottando per difendere il proprio posto di lavoro, si risponda con un intervento duro da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei lavoratori stessi;
se e quali provvedimenti si intenda intraprendere per salvaguardare l'occupazione alla Selca di Castello di Cisterna;
quali provvedimenti si ritenga di intraprendere per arginare il fenomeno della terziarizzazione che investe tutto il comparto manifatturiero e che si configura secondo l'interrogante sempre più come il modo di licenziare un numero consistente di lavoratori, dopo essere stati estromessi, attraverso le esternalizzazioni, dalla grande impresa.
(4-11980)
La società SELCA, con sede legale in Benevento e stabilimento in Castello di Cisterna, è stata costituita il 5 maggio 1995 ed è stata posta in scioglimento e liquidazione con nomina del liquidatore, con atto notarile del 22 luglio 2004.
Il liquidatore ha comunicato alle organizzazioni sindacali, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/91, l'intento di avviare la procedura di mobilità per tutti i dipendenti, per cessazione dell'attività a seguito della grave crisi del settore.
In data 12 ottobre 2004, presso la prefettura di Napoli si è tenuto un incontro per l'esame delle problematiche occupazionali dei lavoratori della SELCA, nel quale è stata espressa la volontà di riattivare la produzione aziendale e rimuovere i «presidi» dei lavoratori ma, il 10 novembre 2004, presso l'Unione industriali di Napoli si è svolto un primo incontro tra le parti sociali per avviare la procedura di mobilità per tutti i lavoratori e cessare l'attività.
Il 19 novembre 2004, si è tenuto un secondo incontro non conclusivo e solo a seguito di numerose riunioni sindacali e ministeriali, tra le quali la riunione presso la prefettura di Napoli del 3 dicembre 2004 e quella del 7 dicembre 2004 presso il Ministero delle attività produttive, le parti hanno raggiunto l'accordo conclusivo sulla
Il citato accordo prevede la conferma del numero lavoratori in esubero pari a tutti i 47 lavoratori in forza; il licenziamento di n. 17 lavoratori, secondo le disposizioni della legge n. 81/2003 (mobilità lunga); la richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, per il periodo di un anno, per i restanti lavoratori ed, infine, l'impegno della società SELCA a ricollocare entro il periodo di CIGS tutti i lavoratori presso le altre società del gruppo Cablelettra o presso società costituite ad hoc in Pomigliano d'Arco.
Attualmente, l'attività aziendale è ferma e lo stabilimento di Castello di Cisterna (NA) è chiuso. Un solo dipendente è stato ricollocato, secondo l'impegno societario predetto, mentre i restanti 29 dipendenti beneficiano del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, concesso con decreto del 21 aprile 2005. Risulta, inoltre, che il liquidatore, come richiesto dalle organizzazioni sindacali e nelle more dell'erogazione delle indennità di CIGS, ha anticipato ai lavoratori le somme delle predette indennità fino al mese di maggio 2005. Inoltre, ai 17 lavoratori posti in mobilità lunga, l'azienda ha corrisposto il trattamento di fine rapporto e sta versando dal mese di febbraio, l'importo di 220 euro mensili per indennità aggiuntiva.
Per quanto concerne le proteste dei lavoratori, si fa presente che, secondo quanto riferito dal Ministero dell'interno, nel corso degli ultimi mesi le maestranze hanno attuato varie forme di protesta, culminate con un presidio permanente davanti all'ingresso dello stabilimento Fiat Auto di Pomigliano d'Arco. Nelle ore notturne tra i giorni 29 e 30 novembre 2004, degli ignoti avrebbero intimato ad un gruppo di lavoratori di allontanarsi dai blocchi per consentire l'uscita di alcuni autocarri. Di questo fatto è stato allertato il personale delle Forze dell'ordine, in presidio presso i varchi, per evitare la reiterazione delle minacce.
Successivamente, a causa del protrarsi nel tempo dell'ultimo blocco, il gruppo manageriale torinese ha richiesto l'intervento delle prefettura, al fine di non subire ripercussioni sulla produzione e sulle attività collegate degli altri stabilimenti del gruppo. Pertanto, in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il 1o dicembre 2004, a fronte della grave situazione, è stata valutata la necessità di intervenire e, quindi, è stato disposto un servizio d'ordine di n. 40 unità, per attuare, secondo precise istruzioni, una «... mera ma decisa azione di sospingimento allo scopo di liberare il varco merci e consentire l'ingresso degli automezzi».
In particolare, la prefettura di Napoli precisa che alle ore 3,30 del 2 dicembre 2004, dopo una ulteriore ma vana opera di persuasione nei confronti dei suddetti lavoratori, si è deciso di spostare di peso i dimostranti, alcuni dei quali, nel frattempo, esasperati dall'incertezza del proprio futuro, erano aggrappati ai cancelli. Tutte le fasi dell'intervento sono state riprese dalle telecamere della Polizia Scientifica presente sul posto. Al termine dell'intervento, un dimostrante ha lamentato un dolore alla gamba, per il quale i sanitari dell'ospedale di Nola hanno diagnosticato un trauma contusivo al femore destro, con un prognosi di tre giorni.
L'intervento delle forze dell'ordine ha consentito il ripristino delle condizioni di libero accesso al sito industriale, determinando, però, il dissenso dei sindacati e dei lavoratori che rivendicavano il diritto di manifestare per difendere i posti di lavoro gravemente compromessi.
La stessa prefettura, nel contempo, in considerazione dell'importanza della problematica sociale sottesa alla protesta, ha convocato nella stessa mattinata su indicata i rappresentanti delle parti sociali in questione per esaminare le possibili soluzioni atte a salvaguardare i livelli di occupazione.
Il 6 dicembre 2004, è stata trasmessa regolare notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente, nella quale sono stati deferiti due lavoratori in concorso con altre persone sconosciute, per violenza privata ed invasione arbitraria di azienda industriale, per aver impedito con atti di minaccia l'ingresso
Da ultimo, la direzione provinciale del lavoro di Napoli riferisce che negli ultimi mesi i lavoratori hanno ripetutamente attuato manifestazioni di protesta presso il liquidatore aziendale e recentemente la prefettura di Napoli ha indetto riunioni per evitare ulteriori tensioni.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.
gli sbarchi di queste ore a Lampedusa (oltre mille immigrati sbarcati, secondo le fonti di stampa) hanno riprodotto una situazione di emergenza nella struttura del Centro di prima accoglienza dell'isola che ha una capienza massima di 190 persone;
risulta all'interrogante che il centro di Lampedusa, gestito dall'associazione La Misericordia, aveva già mostrato tutte le sue lacune, in particolare sotto il profilo igienico-sanitario, in occasione degli sbarchi dell'ottobre-dicembre scorsi;
molte critiche e interrogazioni parlamentari avevano sollevato pesanti dubbi relativamente ai supposti accordi bilaterali con la Libia, ancora sconosciuti al Parlamento, e sul rispetto delle norme relative alle procedure di identificazione e respingimento alla frontiera verso un paese terzo, nonché, sul rispetto dei diritti umani e delle opportunità che la nostra Costituzione e la legge in materia di immigrazione assicurano agli immigrati in materia di asilo e rifugio umanitario;
perché non si sia provveduto, anche in virtù della passata esperienza, a realizzare condizioni di accoglienza nel centro di Lampedusa meno precarie e inumane di quelle che lo portano al collasso in ogni prevedibile emergenza -:
se risponda al vero che a Lampedusa dovrebbe giungere una delegazione libica «per accertare la provenienza degli immigrati» al fine di un loro rimpatrio coattivo e, eventualmente, in base a quale accordo e con quale autorità dovesse essere consentita una tale procedura, sconosciuta nella prassi e nella sostanza dalla nostra legislazione;
se non si ravvisi, infine, la opportunità di sospendere ogni forma di respingimento collettivo, procedendo alla effettiva identificazione degli immigrati e all'informazione sui diritti che loro assicura il nostro ordinamento e il diritto internazionale.
(4-13445)
Dal 13 marzo al 5 aprile scorso sono sbarcati sulle coste siciliane e, soprattutto, su quelle dell'isola di Lampedusa 1.504 clandestini.
I provvedimenti di respingimento hanno riguardato 685 di questi stranieri, ossia meno della metà, tutti di nazionalità egiziana: 609 sono stati infatti respinti verso la Libia, mentre 76 sono stati rimpatriati in Egitto.
Tutti i provvedimenti sono stati adottati conformemente alla legislazione vigente, a titolo individuale e non in forma collettiva, all'esito delle procedure di identificazione prescritte e dopo l'acquisizione ed il vaglio delle dichiarazioni rese dagli stessi clandestini alla presenza di interpreti di madre lingua araba.
I respingimenti in Libia ed il rimpatrio in Egitto sono stati eseguiti d'intesa con i Governi di questi Paesi, non sussistendo accordi formali di riammissione.
Sulla base delle intese intercorse con la Libia, è stato avviato un programma di collaborazione finalizzata al contrasto dell'immigrazione illegale, che prevede attività di formazione professionale da parte delle forze di polizia italiane, l'assistenza per il rimpatrio di immigrati illegali verso i Paesi terzi, la fornitura di equipaggiamenti per un controllo più efficace delle frontiere, la costituzione in territorio libico di centri di trattenimento per immigrati clandestini ed una cooperazione operativa ed investigativa per combattere le organizzazioni criminali che alimentano il fenomeno.
Le operazioni di allontanamento dal territorio nazionale non sono state eseguite con l'impiego di velivoli militari, ma unicamente mediante voli charter di vettori civili.
Sempre nell'ambito dei proficui rapporti di collaborazione instaurati con le autorità di Tripoli, sono giunti a Lampedusa investigatori libici per collaborare all'individuazione dei criminali che gestiscono il traffico di immigrati.
Va sottolineato, al riguardo, che l'immediato ritorno dei clandestini nel Paese di ultima provenienza o di origine costituisce un deterrente di indubbia efficacia e risulta essenziale al fine di minare la credibilità delle organizzazioni criminali.
Sempre in merito alle procedure di respingimento, si rammenta che la Libia, pur non avendo aderito alla Convenzione dell'ONU sui rifugiati del 1951, è stato parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti: l'aver ratificato i due strumenti internazionali comporta per lo Stato contraente l'obbligo di garantire comunque a ciascun individuo sul proprio territorio un trattamento rispettoso della sua integrità e dignità umana.
La momentanea situazione di sovraffollamento che ha caratterizzato il centro di Lampedusa in quel periodo è stata fronteggiata, come di consueto, attraverso mirati trasferimenti in altri centri di accoglienza sul territorio nazionale. Il 24 marzo, infatti, presso il centro risultavano presenti soltanto 88 extracomunitari.
Come è noto, l'isola di Lampedusa rappresenta l'approdo più vicino dei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen rispetto alle coste africane da cui partono le imbarcazioni che trasportano i clandestini diretti in Europa.
Il Ministero dell'interno, in considerazione delle implicazioni connesse a tale posizione geografica, ha sempre posto particolare attenzione al Centro di accoglienza di Lampedusa, che è istituzionalmente destinato a fornire un primo soccorso agli extracomunitari che sbarcano sull'isola in attesa del loro trasferimento, immediatamente dopo le prime operazioni di identificazione ed assistenza, presso altre strutture della Sicilia o del territorio nazionale.
Già da tempo l'Amministrazione dell'interno si è adoperata, in sinergia e nel rispetto delle prerogative delle autorità locali, per l'individuazione di siti alternativi a quello attuale ove ricollocare il suddetto centro di trattenimento.
In piena collaborazione con l'amministrazione comunale di Lampedusa, infatti, è stata recentemente individuata la struttura della ex caserma dell'esercito «Luigi Adorno» come il sito che potrà ospitare - sono in corso le necessarie intese tra i due Dicasteri - un nuovo e più adeguato centro di accoglienza per extracomunitari, con la conseguente chiusura di quello attualmente operante.
L'attività gestionale del Centro di Lampedusa, come degli altri esistenti sul territorio nazionale, è oggetto di una continua attività di monitoraggio, finalizzata al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi resi e, in primo luogo, al rispetto dei diritti umani, conformemente alle direttive emanate in materia, a partire da quella del ministro Bianco del 30 agosto del 2000 fino a quella del ministro Pisanu dell'8 gennaio 2003.
Per quanto concerne, specificamente, le condizioni strutturali del Centro di Lampedusa, si sottolinea che nello scorso mese di novembre una visita effettuata da parte del Comitato prevenzione della tortura, istituito nell'ambito del Consiglio d'Europa ai
In occasione degli sbarchi di marzo, inoltre, i servizi di assistenza socio-sanitaria e di mediazione linguistica sono stati incrementati.
A tal proposito, si rammenta che l'assistenza sanitaria, sulla base di concordate forme di collaborazione fra la prefettura di Agrigento e l'organizzazione «Medici senza frontiere», è stata assicurata con una prima visita medica effettuata da personale di quell'organizzazione all'atto dell'arrivo degli immigrati sulla banchina portuale.
Un'ulteriore visita è stata eseguita dal personale medico e paramedico dell'ente gestore una volta che i clandestini sono giunti nel Centro, dove hanno fra l'altro ricevuto tutti i generi di prima necessità e ogni possibile altra forma di assistenza.
Speciali procedure sono state, altresì, attivate nei confronti degli extracomunitari dichiaratisi minorenni: sono stati, infatti, sottoposti ad ulteriore visita medica, sono stati separati dai clandestini maggiorenni e, quindi, trasferiti in varie comunità per minori presenti in Sicilia.
Per quel che riguarda l'attività informativa rivolta agli extracomunitari, la stessa viene assicurata nel rispetto degli standards costantemente perseguiti in ottemperanza alla direttiva del Ministro Pisanu.
Al momento dell'ingresso degli stranieri viene consegnata agli stessi appropriata documentazione informativa sui loro diritti e doveri, redatta in diverse lingue. Tale materiale è stato, nel giugno scorso, visionato dalla relatrice speciale per i diritti umani dei migranti dell'alto commissariato ONU, in visita al Centro, che ne ha apprezzato i contenuti.
In merito alle richieste di asilo politico, presentate nel periodo in questione, si precisa che risultano essere state prodotte cinque istanze da parte di un palestinese e di quattro sudanesi, i quali sono stati prontamente trasferiti ad altra struttura, in attesa della definizione della richiesta.
Da questo punto di vista, il Ministero degli affari esteri ha rivolto particolare attenzione alle considerazioni svolte dall'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite sul modo in cui è stata gestita l'emergenza venutasi a creare a metà marzo sulle coste siciliane.
Il Governo è del tutto consapevole dell'importanza degli aspetti umanitari della attività propria dell'organizzazione internazionale e dell'esigenza di mantenere con la stessa il tradizionale rapporto di leale e trasparente cooperazione su materie tanto complesse e delicate quali quelle dell'asilo e della protezione internazionale.
L'inserimento di rappresentanti dell'Alto commissario come membri a pieno titolo nelle attuali commissioni territoriali sull'asilo costituisce d'altro canto una chiara testimonianza dell'attenzione che l'Italia riserva all'organizzazione ginevrina e alle istanze ed interessi che essa ha il compito di tutelare.
In conclusione, è possibile affermare che, nell'area del Mediterraneo, nessun Paese si è finora impegnato al pari dell'Italia nelle attività di soccorso in mare e di accoglienza a terra.
I nostri doveri di solidarietà non debbono farci dimenticare, tuttavia, che il traffico dei clandestini è gestito da gruppi criminali di diverse nazionalità che lucrano profitti enormi, con un fatturato annuo che, da recenti indagini, è risultato superiore a quello del traffico di droga, e che sono tanto cinici nel gestire la sofferenza umana quanto abili e determinati nello sfruttare le opportunità nascoste nelle pieghe dei codici di navigazione, del diritto d'asilo e delle legislazioni nazionali sull'immigrazione.
Il progressivo intrecciarsi dello sfruttamento dell'immigrazione illegale, non solo con il traffico di esseri umani, di armi e di droga, ma anche con il terrorismo internazionale, ci obbliga ad una particolare vigilanza sui clandestini provenienti dal Corno d'Africa, dove Al Qaeda si è ormai insediata stabilmente, così come su quelli provenienti dell'area sub-sahariana, dove l'estremismo islamico si diffonde rapidamente.
Non possiamo, dunque, lasciare spazio a dubbi o incertezze, perseguendo con severità e durezza chi sfrutta l'immigrazione illegale e, nello stesso tempo, assistendo con umanità chi ne è vittima.
Così come dobbiamo proseguire nelle attività volte a favorire l'immigrazione legale, in armonia con le esigenze di sviluppo dell'Europa e in collaborazione con i Paesi di origine e transito dei migranti.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giampiero D'Alia.
la legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede, all'articolo 33, che chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, abbia occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione, a proprie spese, agli uffici postali;
il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 prevede, all'articolo 1, comma 1, chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, abbia occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, possa denunciare, entro la data dell'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali;
la legge 30 luglio 2002, n. 189 prevede, all'articolo 6, che il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b)l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;
il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione»;
con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, della legge citata, si procede all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 189/2002, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore;
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede all'articolo 5, comma 5 che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo
la legge 195/2002, all'articolo 18, ha modificato nei seguenti termini il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998: (r)La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari»;
ad avviso dell'interrogante la legge lascia ampio spazio alla possibilità di essere raggirata al fine di ottenere il permesso di soggiorno;
il lavoratore può dare le dimissioni o essere licenziato, anche solo un giorno dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno, conservando però il permesso di soggiorno per un anno e comunque per almeno sei mesi dalla data di dimissioni o licenziamento;
il datore di lavoro può licenziare i lavoratori regolarizzati attraverso un contratto di lavoro di categoria, facendoli lavorare per il restante periodo del permesso di soggiorno con contratto a lui più conveniente -:
se non intenda prevedere, attraverso l'emanazione di iniziative normative affinché:
a) il datore di lavoro che licenzi, ovvero il dipendente che si dimetta, sia comunque tenuto al pagamento delle incombenze contributive, previdenziali e assistenziali, ovvero a una sanzione amministrativa di pari importo, per l'intero periodo del permesso di soggiorno sino alla data della stipula del nuovo contratto di soggiorno qualora richieda nuovo permesso di soggiorno;
b)le garanzie previste dall'articolo 6 della legge 189 del 2002 valgano anche qualora il datore di lavoro licenzi il lavoratore, ovvero il lavoratore si licenzi;
c)la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dal territorio dello Stato qualora vengano meno uno dei punti a) ovvero b).
(4-04422)
Stabilisce, infatti, l'articolo 22 comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Testo unico sull'immigrazione - come modificato dalla citata legge - che il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Si fa presente inoltre, che l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 come sostituito dall'articolo 34 del recente decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, disciplina le modalità di iscrizione nelle liste di collocamento o nell'elenco anagrafico.
In sintesi, quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali ovvero presenti le proprie dimissioni, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento.
Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui al citato comma 11 dell'articolo 22 del Testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 181 del 2000 - così come sostituito dal decreto legislativo n. 297 del 2002 - per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità ad un nuovo rapporto di lavoro, esibendo il proprio permesso di soggiorno, al fine del suo inserimento nell'elenco anagrafico. Allo scadere del permesso di soggiorno, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
Non si ritiene necessaria, pertanto, alla luce di quanto esposto, una iniziativa normativa volta a prevedere il prosieguo degli obblighi del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali e di prestare le garanzie previste dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - introdotto dall'articolo 6 della legge n. 189 del 2002 - anche successivamente all'eventuale licenziamento o alle dimissioni del lavoratore extracomunitario, e fino alla stipula di un nuovo contratto di lavoro.
Tali obblighi, infatti, sono correlati alla perdurante vigenza del contratto di soggiorno, conformemente alle regole generali dei sistemi previdenziale e contrattuale.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giampiero D'Alia.
ilpiano industriale presentato dalla «Fiamm», leader mondiale nel comparto avvisatori acustici e batterie, alle organizzazioni sindacali è di estrema gravità per i lavoratori e per l'intera provincia di Vicenza;
a distanza di poco più di un mese dalla cessione del ramo di azienda che produce batterie per trazione alla società statunitense «Enersys», si prevede la chiusura degli stabilimenti di Almisano, con 160 occupati, di uno dei due a Montecchio Maggiore, nel quale lavorano 250 operai, e il trasferimento della produzione nella Repubblica Ceca, in India e in Cina;
l'ennesima delocalizzazione colpisce in primo luogo gli operai, che sono oltre 400, che sono in presidio permanente da una decina di giorni, e impoverisce il tessuto produttivo e sociale della zona;
la decisione di chiusura degli stabilimenti produttivi, presa dall'alto, senza alcun coinvolgimento delle parti sociali e delle Istituzioni, avviene in un momento nel quale, da quanto comunicato dall'azienda, le perdite e l'indebitamento con le banche sono in diminuzione e il margine operativo lordo dell'azienda è in crescita -:
se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, a tutela della dignità, dei diritti e delle professionalità dei lavoratori interessati, al fine di scongiurare quanto annunciato dai vertici aziendali, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, in un'area già purtroppo attraversata da altre e gravi vertenze.
(4-15096)
La società Fiamm Spa ha sottoscritto, il 1o luglio 2005 con le organizzazioni sindacali un accordo, nel quale si è convenuto di delocalizzare parte della produzione presso altri siti del gruppo ma di mantenere le due divisioni produttive di batterie SLA (attualmente prodotte in Almisano) e di avvisatori acustici (attualmente prodotti in Montecchio Maggiore) nell'unico stabilimento di Almisano, per soddisfare, prevalentemente, le esigenze del mercato europeo.
Nel citato accordo è stato, inoltre, definito il numero degli esuberi che viene stabilito complessivamente in 130 unità, rispetto alle 430 iniziali. I suddetti esuberi saranno gestiti con il ricorso ad alcuni strumenti quali: trasferimenti presso gli stabilimenti del gruppo nel Veneto, outplacement, esodi incentivati, mobilità volontaria o finalizzata al pensionamento e alla cassa integrazione guadagni straordinaria.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.
con riferimento all'internazionalizzazione e alla delocalizzazione delle imprese, la MVB-Manifattura di Valle Brembana con sede a Zogno (Bergamo) ha siglato una joint-venture con la Huafeng Textile International Group Ltd di Honk Kong, per dare vita ad una nuova società denominata Huafeng MVB Company Limited, controllata al 51 per cento dai partners asiatici. Come ha dichiarato il Presidente della MVB «I forti cambiamenti sul mercato internazionale del tessile impongono scelte precise per garantire un futuro di alto livello all'azienda»;
la nuova società costituita intenderebbe concentrare a Zogno principalmente la parte commerciale, logistica e del design, ed infatti l'accordo tra le parti prevede il trasferimento in altro luogo del 40 per cento dei macchinari presenti nella MVB (96 dei 216 telai in funzione). Questa decisione, qualora si concretizzasse, potrebbe avere come presumibile conseguenza l'ulteriore contrazione del personale stabilimento;
la MVB-Manifattura ha infatti già registrato una flessione in negativo dei posti di lavoro, da 620 nel 2003 a 540 nel 2004;
le Amministrazioni locali e le rappresentanze sindacali seguono costantemente, e con preoccupazione, gli sviluppi aziendali, anche attraverso incontri con il vertice della MVB -:
se non ritengano opportuno seguire con attenzione le strategie occupazionali della Huafeng MVB Company Limited.
(4-12773)
La società Manifattura Valle Brembana (M.V.B.) S.p.A., con sede legale ed operativa in Cognac - Via Paolo Poli, 2 - attualmente occupa n. 518 dipendenti, di cui 453 operai e n. 65 impiegati (il numero degli addetti in forza al marzo 2005 era di n. 541, la riduzione è avvenuta sempre per pensionamenti o dimissioni spontanee).
Attualmente la Manifattura Valle Brembana S.p.A. non ha costituito nuove società e non sono stati trasferiti in altro luogo i macchinari (n. 216 telai) che risultano in funzione presso lo stabilimento di Zogno, dove peraltro tutto l'organico aziendale ha ripreso l'attività lavorativa.
Le procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria, come risulta dai verbali di accordo sottoscritti dall'azienda in data 9 febbraio 2002 ed il 17 maggio 2005, dai rappresentanti sindacali provinciali tessili di Bergamo e dai componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, hanno interessato n. 150 dipendenti, sia per il periodo
La sopra citata direzione fa presente, infine, che la ditta è adempiente per quanto concerne i versamenti assicurativi e previdenziali ed è in regola con il pagamento delle retribuzioni al personale.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.
la scomparsa di Alberto Sordi ha coinvolto i sentimenti della gran parte dell'opinione pubblica nazionale;
il Ministero, negli anni passati aveva realizzato una serie di cassette con la partecipazione dell'attore per illustrare la storia del Novecento, sotto il titolo «Storia di un Italiano»;
non si hanno notizie sull'esito della suddetta attività -:
se intenda riferire sullo stato di avanzamento del progetto ministeriale «Storia di un Italiano» e dare allo stesso larga diffusione attraverso i media e l'organizzazione scolastica.
(4-05561)
Il progetto era maturato in base ad un accordo che era intercorso tra lo scomparso attore e gli ex Ministri dell'istruzione professor Tullio De Mauro e dei beni culturali onorevole Giovanna Melandri.
Al momento dell'arrivo del Ministro Moratti presso questa Amministrazione, si era già concluso, per quanto riguarda la suddetta iniziativa, il rapporto fra l'ex Ministero della pubblica istruzione ed il grande attore.
Per completezza del quadro informativo, va precisato che il grande artista è stato successivamente nominato a membro di una delle commissioni istituite per la riforma del sistema scolastico, che è stata poi varata dal Parlamento con la legge delega 28 marzo 2003, n. 53. A quest'ultimo proposito, risulta, peraltro, che l'attore non ha mai partecipato agli incontri programmati, né risulta avere stabilito alcuna interlocuzione con l'Amministrazione: si può ragionevolmente ritenere che la mancata partecipazione alle riunioni della suddetta commissione sia da riferire a validi motivi attinenti alla sfera personale del compianto artista.
Per completezza di esposizione, va anche fatto presente, in via generale, che le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 sull'autonomia scolastica.
Come affermato nello stesso decreto del Presidente della Repubblica, l'autonomia scolastica - che è stata poi rafforzata dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 - è infatti garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Spettano quindi ai competenti organi delle istituzioni scolastiche, nell'esplicazione della loro autonomia, le determinazioni in ordine alla progettazione e alla realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione nell'ambito del piano dell'offerta formativa adottato.
È in tale quadro che possono dunque svolgersi iniziative di progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione, ivi compresa quella in argomento.
Ciò preliminarmente precisato, per quanto riguarda specificamente il progetto «Storia di un Italiano» di Alberto Sordi, da notizie fornite dall'Istituto «Montessori» di Roma, che era stato delegato alla elaborazione e realizzazione delle attività previste dal progetto, si è appreso in particolare quanto segue.
In base ad accordi che, come già detto, erano intercorsi direttamente tra Alberto Sordi e il Ministro pro tempore, professor Tullio De Mauro, era stata presa in esame una ipotesi di lavoro che consisteva nell'elaborazione di un fascicolo illustrativo (con fotocopie di piccoli inserti informativi ad opera di storici e giornalisti di professionalità nota) per accompagnare la cassetta «Storia di un Italiano» contenente spezzoni di film relativi ad un periodo storico.
Nel corso degli incontri svoltisi, Alberto Sordi aveva fatto vedere la prima cassetta (riferita alla prima metà del '900) esprimendo le sue aspettative per il fascicolo.
Era prevista la predisposizione di un numero elevato di cassette che dovevano arrivare fino al Giubileo del 2000.
Poiché era stato ravvisato l'interesse didattico del materiale di cui trattasi, la proposta era stata accettata, con l'impegno a produrre i primi due fascicoli da accompagnare alle prime due cassette e a diffondere il materiale nelle scuole con opportune indicazioni per un utilizzo adeguato (ovviamente nel rispetto delle autonome determinazioni dei competenti organi delle istituzioni scolastiche).
Si era quindi provveduto a predisporre, per la prima diffusione, un congruo numero di copie del primo fascicolo. Detto fascicolo veniva poi proposto al parere di Alberto Sordi il quale, da parte sua, aveva il compito di consegnare le cassette nei tempi previsti.
In base all'accordo, l'operazione, dopo le prime due cassette, sarebbe stata condotta e continuata dalla fondazione «Alberto Sordi» che ne avrebbe sostenuto l'onere finanziario.
L'operazione, tuttavia, non ha potuto concludersi poiché l'attore scomparso non ha poi consegnato la cassetta (neppure la prima). Questo è il motivo per cui il progetto non ha avuto seguito.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
nell'anno 2004 era stata assegnata alla Provincia di Venezia una quota di lavoratori stagionali extra comunitari pari a 1450 unità;
inspiegabilmente nell'anno in corso è stata ridotta a 700 unità, determinando la crisi di molte imprese;
tale quota appare assolutamente insufficiente rispetto ai bisogni espressi dalle aziende locali, talché si potrebbe correre il rischio di un intensificarsi di forme di clandestinità e di precariato -:
quali criteri abbia seguito per assegnare una quota così esigua alla provincia di Venezia;
se il Ministro non intenda, così come richiesto dalle Associazioni di categoria, assegnare un'ulteriore quota pari ad almeno 800 unità.
(4-14204)
Preliminarmente, si precisa che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2004, inerente ai lavoratori neocomunitari, ha fissato una quota di 79.500 lavoratori in cui sono comprese anche le quote di ingresso per lavoro stagionale. Tale quota non è stata ripartita a livello regionale e gli uffici provinciali, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si sono avvalsi del contatore unico nazionale, collocato
Per il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2004, invece, che ha fissato una quota di 79.500 lavoratori extracomunitari per le varie tipologie contrattuali (lavoro autonomo e subordinato, anche a carattere stagionale) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 1 del 25 gennaio 2005, con la quale ha provveduto alla distribuzione tra le regioni, tenendo conto dei fabbisogni segnalati dalle stesse.
Si fa presente, poi, che alla regione Veneto è stata assegnata la quota di n. 4.500 lavoratori extracomunitari stagionali, per la conseguente ripartizione dei lavoratori disponibili in favore delle Direzioni provinciali del lavoro e, in particolare, si evidenzia che alla Direzione provinciale del lavoro di Venezia sono stati attribuiti n. 910 lavoratori extracomunitari stagionali.
Successivamente, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3426 del 22 aprile 2005, è stata autorizzata un'ulteriore quota di 20.000 lavoratori extracomunitari stagionali e, conseguentemente, si è proceduto ad un'aggiuntiva distribuzione a favore delle Regioni, sulla base della quale alla regione Veneto sono stati assegnati altri 520 lavoratori extracomunitari stagionali.
Pertanto, il totale delle quote di ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro stagionale assegnate alla regione Veneto per l'anno 2005 è pari a 6.350, e, nello specifico, alla provincia di Venezia sono state assegnate dal proprio ufficio regionale complessivamente n. 1.430 quote.
Infine, per maggiore chiarezza, si precisa che nel caso le assegnazioni effettuate non risultassero sufficienti per il fabbisogno di manodopera nel settore agricolo e turistico alberghiero, si può attingere alla piccola quota di riserva regionale, oppure la Direzione regionale del lavoro del Veneto ha facoltà di richiedere a questo Ministero una ulteriore attribuzione, per la quale è possibile ricorrere ad una quota di riserva nazionale, trattenuta appositamente per eventuali e sopravvenute necessità.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
per gli agricoltori il versamento contributivo INPS (ex SCAU) rimane obbligatorio anche nel post pensionamento e questi non hanno la possibilità di essere cancellati dagli elenchi se non attraverso l'abbandono dell'attività agricola a favore di un'altra figura imprenditoriale, perdendo di fatto la conduzione del fondo e quindi anche il legame con il mondo agricolo dove sono stati protagonisti per tanto tempo;
a livello nazionale si registra un forte calo del numero di aziende e il 54 per cento di queste hanno una superficie uguale o inferiore a 3 HA;
tali piccole aziende sono a conduzione diretta utilizzando solo manodopera familiare; il 40 per cento di esse ha dichiarato ricavi inferiori ai 5.000 euro, sicuramente insufficienti e remunerare una persona a tempo pieno; oltre il 30 per cento dei titolari di azienda ha un'età che supera i 65 anni;
considerando dunque che l'agricoltore pure in pensione deve continuare a pagare i contributi agricoli che vanno da 1.400 ai 2.055 euro per la fascia non agevolata e dai 1.100 ai 1.650 euro per la fascia agevolata e che ogni anno l'importo viene rivalutato secondo l'inflazione programmata, calcolando che l'agricoltore medesimo mediamente percepisce una pensione annuale pari a circa 4.500 euro, si può facilmente dedurre che nelle tasche del pensionato agricolo ancora conduttore del fondo arrivano pochi spiccioli, che seppur sommati al ricavo dato
la tassazione si configura, a giudizio dell'interrogante, come un balzello vessatorio, senza eguali in altre categorie, che richiama l'istituto medievale dei «servi della gleba»;
appare assolutamente anomalo che persone che hanno svolto un lavoro particolarmente usurante - tanto da rappresentare la biblica metafora della fatica dell'Uomo - non possano godere un proprio diritto pena l'obbligo al versamento di contributi oltretutto assai onerosi rispetto a quanto percepito in termini pensionistici;
si ritiene incomprensibile che la sola detenzione di una proprietà terriera - legata allo svolgimento dell'attività agricola come professione in età produttiva, ma in periodo di collocamento a riposo utilizza a scopo di sostentamento personale e talora di semplice e meritato hobby - possa configurare un obbligo di versamento contributivo in fase pensionistica; tanto più in quanto la medesima proprietà in titolo ad altri pensionati non dà luogo ad alcun obbligo di tal fatta;
è da considerarsi ingiusto porre gli agricoltori pensionati nella condizione di dover alienare i propri sudati poderi o peggio ancora di augurarsi invalidità tali da dover essere dichiarati inabili a proficuo lavoro per poter essere lasciati in pace a godersi la profonda emozionalità di ambienti a cui hanno tutto il diritto di rimanere affezionati;
è altresì paradossale e sostanzialmente dannoso il fatto che gli agricoltori debbano in alternativa dichiarare catastalmente incolti i loro terreni, con le note conseguenze sugli equilibri idrogeologici (notoriamente sempre più precari);
le direttive comunitarie che quelle nazionali sono sempre più volte a considerare le zone collinari e montane come un bene da salvaguardare e che il piccolo e medio agricoltore è da ritenersi ancora l'artefice e il custode dell'ambiente -:
quali iniziative di carattere normativo si intendano adottare per sanare le anomalie esposte in premessa, prevedendo l'eliminazione dell'obbligo di versamento all'INPS in fase pensionistica, affinché cessi la sperequazione di trattamento e la figura dell'agricoltore sia considerata, indipendentemente dall'età anagrafica, come un elemento indispensabile per tutela e la valorizzazione del territorio.
(4-13293)
L'obbligo assicurativo permane per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, così come per tutti i lavoratori autonomi, anche dopo il pensionamento qualora sussistano le condizioni di fatto e di diritto che hanno dato luogo all'iscrizione alla relativa Gestione.
Si osserva, altresì, che ai sensi del comma 15 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, «per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà e per i lavoratori, per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà».
La contribuzione versata post-pensionamento dà titolo a un supplemento della pensione in godimento.
In merito alla questione relativa all'obbligo dell'assicurazione IVS prevista per i coltivatori diretti, si esplicita la normativa relativa alla materia.
In particolare l'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, prevede che l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, qualora non sia diversamente disposto, è esteso ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si
La successiva legge n. 9 del 1963, nel riformulare l'articolo 1 citato, ha confermato per i lavoratori in parola che, condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia e per l'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, sia l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare in misura non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Il requisito dell'abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, cioè quando impegna il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggiore fonte di reddito.
Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue e coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattasi di esposti regolarmente affidati.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.