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1994 (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 18 novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998);
sanitaria delle produzioni agroalimentari e per il miglioramento e la tutela dei prodotti tipici italiani -:
a quella che di fatto appare agli interroganti, se non come una vera e propria minaccia, perlomeno come una indebita ed ingiustificata pressione psicologica nei confronti di dirigenti scolastici e docenti e quali iniziative intenda adottare in merito.
la disciplina di accesso alla professione di tecnologo alimentare è regolata dalla legge di istituzione dell'Ordine dei tecnologi alimentari n. 59 del 18 gennaio
l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica citato recita: «all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono ammessi i laureati in scienze e tecnologie alimentari, nonché quelli in scienze delle preparazioni alimentari»;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in seguito alla introduzione delle lauree triennali, richiese nel 2000 all'Associazione dei laureati in scienze delle preparazioni alimentari (ALSPA), al momento l'unico organismo ufficiale nazionale in grado di rappresentare tutti i laureati ed all'ordine regionale della Lombardia (OTAL), se ritenessero di concedere anche ai laureati dei corsi di laurea triennali la facoltà di svolgere la libera professione e, in caso affermativo, con quali competenze;
ALSPA e OTAL, tramite la stessa persona, risposero che l'Ordine dei tecnologi alimentari riteneva giusto che anche i laureati dei corso di laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari esercitassero la libera professione, con le stesse competenze riportate all'articolo 2 della legge ma con la limitazione alle sole attività che implicano l'esecuzione e l'uso di metodologie standardizzate. I laureati del corso quinquennale possono invece svolgere le stesse attività ma in aggiunta anche quelle che implicano l'ideazione e l'uso di metodologie innovative o sperimentali;
la segreteria delle libere professioni e l'ufficio legale del MIUR risposero che i tecnologi alimentari erano stati tra i primi a rispondere e uno tra i pochi ad accettare immediatamente i laureati dei corsi di laurea triennali nell'ambito dell'ordine stesso;
il 5 giugno 2001 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 che regolamentava l'accesso agli esami di Stato per molte professioni ma non per i tecnologi alimentari;
alle stupite e vibrate proteste di ALSPA e OTAL il MIUR rispose che sarebbe stato a breve emanato un nuovo decreto del Presidente della Repubblica che comprenderà anche i tecnologi alimentari, ma non vennero fornite che vaghe spiegazioni di ordine procedurale per giustificare la mancata inclusione dei tecnologi alimentari nel decreto del Presidente della Repubblica n. 328;
nel corso del 2003 e del 2004 il MIUR ha convocato a più riprese gli ordini professionali, tra cui l'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari (OTAN - ora esistente) per conoscere la situazione e redigere un nuovo decreto del Presidente della Repubblica;
a dette riunioni l'OTAN ha sempre partecipato attivamente senza mai mancare e sempre portando il proprio contributo e le proprie richieste;
nel corso del 2004 sono stati costituiti presso il MIUR, per volere del Sottosegretario Maria Grazia Siliquini, tavoli tecnici per la revisione delle classi di laurea;
il nuovo decreto del Presidente della Repubblica è stato preparato in bozza e nell'ambito di questo documento non sono state inserite le richieste, a parere dell'interrogante, sacrosante avanzate dall'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari. Inoltre, nello stesso documento l'Ordine dei biologi e l'Ordine dei chimici hanno inserito tra le lauree che danno diritto all'inserimento nei propri albi professionali anche la laurea specialistica in scienze e tecnologie alimentari, sempre se preceduta da un corso di laurea triennale in biologia o in chimica;
tale discriminazione non consente a molti professionisti che hanno conseguito la laurea triennale di svolgere la professione tecnologo alimentare e priva la collettività di una figura che ha un ruolo strategico per la salvaguardia igienico-
quali iniziative sia possibile adottare al fine di inserire, anche per l'ordinamento professionale dei tecnologi alimentari, la sezione B dell'albo, dal momento che, a parere dell'interrogante, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del decreto Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 risulta essere gravemente carente e sperequativo nei confronti dei tecnologi alimentari, unici tra quelli indicati al Capo III ad avere richiesto specificatamente a suo tempo la libera professione anche per i laureati triennali della classe 20 ed unici a non potersi iscrivere al proprio Albo professionale.
(4-18154)
il Servizio nazionale di valutazione è stato istituito nel 1999,al posto del preesistente Cede, ed è stato recentemente riordinato con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, adottato dal Governo in applicazione della legge delega n. 53 del 2003;
la legge n. 53 del 2003, all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, articolo 2 e articolo 3, comma 1, lettere b) e c), ha delineato i principi ed i criteri direttivi entro i quali il Governo avrebbe dovuto adottare norme delegate in materia di valutazione;
in applicazione di queste norme, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo del 28 ottobre 2004, con il quale è stato istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, affidandone, principalmente, la realizzazione all'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione;
all'Invalsi, quindi, è stata affidata la valutazione di sistema di tutte le scuole che si aggiunge alla valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, affidata ai docenti;
nel Decreto in questione non si legge che la valutazione da parte dell'Invalsi sia obbligatoria: infatti il decreto n. 286 sopra citato, all'articolo 1, comma 2, afferma che: «al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative»;
il decreto, ad una sua lettura testuale, afferma il principio della «concorrenza» delle scuole nel procedimento di valutazione; appare evidente che la concorrenza non comporta necessariamente l'obbligatorietà;
a parere dell'interrogante, la tesi dell'obbligatorietà della valutazione da parte dell'Invalsi è in contrasto con il principio dell'autonomia, che trova - con la modifica al Titolo V della Costituzione - tutela anche sotto il profilo costituzionale;
attualmente circola presso le scuole piemontesi un documento curato da Alessandro Militerno, dirigente tecnico dell'ufficio scolastico regionale Piemonte e referente regionale del sistema di valutazione Invalsi, il cui testo è il frutto di una relazione presentata nel corso di una conferenza regionale sulle prove Invalsi: le «Giornate Invalsi» svoltesi a Torino nei giorni 24 e 25 ottobre 2005;
in tale documento si afferma il principio dell'obbligatorietà delle prove Invalsi, prospettando responsabilità personali a carico dei dirigenti scolastici e dei docenti inadempienti, con la conseguenza di possibili provvedimenti penali e disciplinari;
a giudizio degli interroganti, l'«omissione d'atti d'ufficio» paventata dal documento in questione non trova nessun fondamento legislativo e normativo -:
quali valutazioni ritenga di dover esprimere il Ministro interrogato relativamente
(4-18157)