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1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di maggioranza, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali».
2. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18 e 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».
3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento
del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».
4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare alle liste ammesse;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione»;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».
5. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno».
6. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 16 - 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 15, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».
7. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dai seguenti:
«Art. 17. - 1. L'Ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le liste singole o collegate ad una coalizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire e ottiene così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale circoscrizionale delle liste ammesse, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da attribuire alle liste ammesse. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione, e, in caso di parità, della più alta cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'Ufficio centrale nazionale verifica quindi se la coalizione di liste o la lista non collegata, che ha ottenuto il maggior numero di seggi nell'ambito di tutte le circoscrizioni, abbia conseguito almeno 170 seggi. In caso positivo informa della verifica effettuata gli Uffici elettorali regionali, che procedono conseguentemente alle attribuzioni definitive dei seggi.
3. Qualora la coalizione di liste o la lista non collegata, che ha ottenuto il maggior numero di seggi ai sensi del comma 2, non abbia già conseguito almeno 170 seggi, ad essa l'Ufficio centrale nazionale assegna ulteriormente il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l'Ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero di 170 e il numero dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste o lista non collegata, individuata ai sensi del comma 2. Ai fini dell'attribuzione dei seggi ulteriori nelle singole circoscrizioni regionali, l'Ufficio ridetermina la cifra elettorale regionale della lista o delle liste collegate appartenenti alla coalizione che ha ottenuto il maggior numero di seggi, moltiplicando tale cifra per il predetto coefficiente di incremento. Ogni cifra elettorale così rideterminata è divisa per il quoziente di circoscrizione già stabilito ai sensi del comma 1. Se dopo tali operazioni viene superato il numero di 170 seggi, le attribuzioni in eccedenza vengono detratte nelle circoscrizioni in cui la lista o le liste collegate hanno le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione dei seggi utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da scomputare. Qualora invece anche dopo tali operazioni non sia raggiunto il numero di 170 seggi, i seggi ancora mancanti sono ulteriormente assegnati e ripartiti nelle circoscrizioni in cui la lista o le liste collegate hanno le più alte parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire. Nelle singole circoscrizioni regionali, a seguito delle assegnazioni degli ulteriori seggi, è conseguentemente attribuito alle altre coalizioni di liste o singole liste non collegate ammesse al riparto un numero corrispondentemente ridotto di seggi, facendo riferimento alle rispettive cifre elettorali regionali in ordine crescente.
Art. 17-bis - 1. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni riguardanti le operazioni di cui all'articolo 17, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione».
Sopprimerlo.
2. 34. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
2. 32. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7.
2. 33. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.
2. 29. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 6.
2. 30. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 7.
2. 31. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
2. 19. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.
2. 20. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 6.
2. 21. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 7.
2. 22. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
2. 4. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
2. 5. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2 e 5.
2. 6. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2 e 6.
2. 7. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 2 e 7.
2. 8. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1 e 2.
2. 85. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 5.
2. 23. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 6.
2. 24. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 7.
2. 25. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 3 e 4.
2. 9. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 3 e 5.
2. 10. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 3 e 6.
2. 11. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 3 e 7.
2. 12. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1 e 3.
2. 86. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 1 e, al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a).
2. 152. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 1 e, al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b).
2. 157. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 1 e, al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c).
2. 163. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 6.
2. 26. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 7.
2. 27. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 4 e 5.
2. 13. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 4 e 6.
2. 14. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 4 e 7.
2. 15. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1 e 4.
2. 87. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 1 e, al comma 4, la lettera a).
2. 169. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 1 e, al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 181. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 1 e, al comma 4, sopprimere la lettera b).
2. 175. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 5, 6 e 7.
2. 28. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 5 e 6.
2. 16. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 5 e 7.
2. 17. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1 e 5.
2. 88. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1, 6 e 7.
2. 18. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1 e 6.
2. 89. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 1 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1).
2. 187. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 1 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2).
2. 193. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 1 e 7.
2. 90. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 1.
2. 78. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il territorio della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è articolato in due collegi corrispondenti ai territori delle province di Trento e di Bolzano. I seggi assegnati a tale circoscrizione sono ripartiti in parti uguali tra i due collegi e sono attribuiti secondo quanto disposto dal comma 2; qualora il numero dei seggi attribuiti alla circoscrizione sia dispari uno dei seggi rimane assegnato alla circoscrizione medesima ed è assegnato secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione dei seggi assegnati ai collegi della circoscrizione elettorale Trentino-Alto Adige/Südtirol è effettuata in ragione proporzionale dagli uffici centrali circoscrizionali rispettivamente costituiti presso la Corte d'appello di Trento e presso la Corte d'appello di Bolzano, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.
al comma 6, capoverso Art. 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Gli Uffici centrali circoscrizionali presso le Corti d'appello di Trento e di Bolzano, dopo aver compiuto le operazioni di cui al comma 1, numero 1), provvedono al riparto dei seggi assegnati al rispettivo collegio elettorale in base alla cifra elettorale conseguita nel medesimo collegio da ciascuna lista, applicando il metodo del quoziente elettorale di collegio e dei più alti resti. Il predetto quoziente è ottenuto dividendo il totale delle cifre elettorali ottenute da tutte le liste nel collegio per il numero di seggi da ripartire nel medesimo. Il seggio eventualmente assegnato alla circoscrizione regionale è assegnato dall'ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Trento alla lista alla quale appartiene il maggiore resto che non sia già stato utilizzato per l'attribuzione dei seggi nei due collegi».
2. 412. Detomas.
Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 2.
2. 122. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole: maggioranza, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali con le seguenti: coalizione regionale.
2. 472. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elezione nel collegio Valle d'Aosta e l'assegnazione di tre seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VII del presente testo unico.
Conseguentemente:
al comma 7, capoverso Art. 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In tutte le occorrenze del calcolo determina il numero dei seggi da attribuire escludendo il seggio da assegnare nella circoscrizione Valle d'Aosta ed i tre seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis. - 1. Nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol alle liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati espressi dalle minoranze linguistiche che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella stessa regione, è riservata una quota dei seggi spettanti alla regione corrispondente alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze stesse, come determinata ai sensi del comma 4. I partiti o gruppi politici organizzati si intendono espressi dalle minoranze linguistiche quando, al momento della presentazione delle candidature, presentino una dichiarazione in tal senso e abbiano eletto, in ogni tempo, almeno un proprio rappresentante in un Consiglio provinciale o nel Consiglio regionale, componente di un gruppo consiliare costituito almeno per la metà da consiglieri appartenenti a minoranze linguistiche.
2. Al fine di dare espressione democratica alla pluralità delle componenti all'interno delle minoranze linguistiche, le liste di cui al comma 1 possono presentare un elenco di candidati, ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, da scegliere con voto di preferenza. A tal fine le schede elettorali, previste all'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, riportano accanto al relativo contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendo nello spazio previsto il nome e cognome o il solo cognome o, in caso di più cognomi o di donne coniugate, uno dei due cognomi, del candidato prescelto tra quelli compresi nell'elenco della lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Le preferenze per candidati non comprese nella lista votata sono inefficaci. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista si intende che abbia votato la lista alla quale appartengano i preferiti. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tale liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, individua il numero di seggi da attribuire alle liste di cui al comma 1, aumentato all'unità superiore in caso di parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi, ed assegna preliminarmente tali seggi alla rappresentanza delle minoranze linguistiche; a tal fine:
1) individua le liste che hanno diritto a concorrere all'assegnazione dei seggi riservati, concorrendo a tale assegnazione le
liste che hanno presentato proprie candidature esclusivamente nella circoscrizione e che sono espressione di partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna delle liste di cui al numero 1), data dalla somma dei voti espressi per la lista nella regione; determina successivamente il totale delle cifre elettorali circoscrizionali;
3) ammette alla ripartizione dei seggi riservati le liste di cui al numero 1) che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) assegna i seggi riservati alle liste ammesse alla ripartizione, dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi di cui al presente comma e assume come quoziente della ripartizione la parte intera del risultato di tale divisione, procedendo quindi alla assegnazione dei seggi alle liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti di cui all'articolo 17, comma 2;
5) determina la graduatoria dei candidati per le liste che hanno presentato i candidati da scegliere con voto di preferenza, secondo il numero di preferenze ottenuto. A parità di preferenze prevale il più anziano di età e a parità di età l'ordine di presentazione. Determina gli eletti delle liste che non hanno presentato i candidati da scegliere con voto di preferenza, secondo l'ordine di presentazione. Procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti;
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale le proclamazioni effettuate; le cifre elettorali e le altre candidature delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi riservati sono escluse da ogni computo ai fini dell'assegnazione degli altri seggi spettanti alla circoscrizione.
4. Ai fini della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze linguistiche di cui al presente articolo si fa riferimento, per la provincia di Bolzano, alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici tedesco e ladino nella provincia stessa, determinata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 luglio 1976, n. 752, rapportata alla popolazione della stessa provincia di Bolzano, nonché, per la provincia di Trento, alla consistenza dei gruppi linguistici, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come rilevati dall'ultimo censimento generale della popolazione italiana sull'intero territorio della provincia di Trento.
5. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della graduatoria o rispettivamente della lista.
6. Qualora nessuna delle liste o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche di cui al presente articolo abbia ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione, i seggi delle circoscrizioni sono interamente attribuiti ai sensi degli articoli 16, 17, e 17-bis. Le liste delle minoranze linguistiche concorrono a tale riparto con tutte le altre liste presentate.»
9. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta e per l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
2. 460. Zeller, Brugger, Widmann.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elezione nel collegio Valle d'Aosta e l'assegnazione di tre seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VII del presente testo unico.
Conseguentemente:
al comma 7, capoverso Art. 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In tutte le occorrenze del calcolo determina il numero dei seggi da attribuire escludendo il seggio da assegnare nella circoscrizione Valle d'Aosta ed i tre seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis. - 1. Nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol alle liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati espressi dalle minoranze linguistiche, che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella stessa regione, è riservata una quota dei seggi spettanti alla regione corrispondente alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze stesse, come determinata ai sensi del comma 2. I partiti o gruppi politici organizzati si intendono espressi dalle minoranze linguistiche quando, al momento della presentazione delle candidature, presentino una dichiarazione in tal senso e abbiano eletto, in ogni tempo, almeno un proprio rappresentante in un Consiglio provinciale o nel Consiglio regionale, componente di un gruppo consiliare costituito almeno per la metà da consiglieri appartenenti a minoranze linguistiche. L'Ufficio centrale circoscrizionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, individua il numero di seggi da attribuire alle liste di cui al primo periodo, aumentato all'unità superiore in caso di parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi, ed assegna preliminarmente tali seggi alla rappresentanza delle minoranza linguistiche; a tal fine:
1) individua le liste che hanno diritto a concorrere all'assegnazione dei seggi riservati, concorrendo a tale assegnazione le liste che hanno presentato proprie candidature esclusivamente nella circoscrizione e che sono espressione di partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna delle liste di cui al numero 1), data dalla somma dei voti espressi per la lista nella regione; determina successivamente il totale delle cifre elettorali circoscrizionali;
3) ammette alla ripartizione dei seggi riservati le liste di cui al numero 1) che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) assegna i seggi riservati alle liste ammesse alla ripartizione, dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi di cui al presente comma e assume come quoziente della ripartizione la parte intera del risultato di tale divisione, procedendo quindi alla assegnazione dei seggi alle liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti di cui all'articolo 17, comma 2;
5) procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti;
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale le proclamazioni effettuate; le cifre elettorali e le altre candidature delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi riservati sono escluse da ogni computo ai fini dell'assegnazione degli altri seggi spettanti alla circoscrizione.
2. Ai fini della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze linguistiche di cui al presente articolo si fa riferimento, per la provincia di Bolzano, alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici tedesco e ladino nella provincia stessa, determinata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 luglio 1976,
n. 752, rapportata alla popolazione della stessa provincia di Bolzano, nonché, per la provincia di Trento, alla consistenza dei gruppi linguistici, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come rilevati dall'ultimo censimento generale della popolazione italiana sull'intero territorio della provincia di Trento.
3. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
4. Qualora nessuna delle liste o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche di cui al presente articolo abbia ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione, i seggi delle circoscrizioni sono interamente attribuiti ai sensi degli articoli 16, 17, e 17-bis. Le liste delle minoranze linguistiche concorrono a tale riparto con tutte le altre liste presentate.»
9. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta e per l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
2. 461. Zeller, Brugger, Widmann.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elezione nel collegio Valle d'Aosta e l'assegnazione di tre seggi riservati alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca e della popolazione di lingua ladina del territorio della Provincia autonoma di Bolzano sono regolate dalle norme contenute nel titolo VII del presente testo unico.
Conseguentemente:
al comma 7, capoverso Art. 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In tutte le occorrenze del calcolo determina il numero dei seggi da attribuire escludendo il seggio da assegnare nella circoscrizione Valle d'Aosta ed i tre seggi riservati alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca e della popolazione di lingua ladina del territorio della Provincia autonoma di Bolzano.»;
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 533 del 1993, l'alinea è sostituito dal seguente:
«1. Il territorio della circoscrizione Valle d'Aosta è costituito in collegio uninominale e il seggio ad essa spettante è assegnato con metodo maggioritario semplice secondo le disposizioni recate dagli articoli precedenti, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:».
9. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis. - 1. L'Ufficio elettorale regionale della circoscrizione nella quale è compreso il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, assegna preliminarmente i tre seggi spettanti alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca e della popolazione di lingua ladina; a tal fine:
1) individua le liste che hanno diritto a concorrere all'assegnazione dei tre seggi riservati; concorrono a tale assegnazione le liste che hanno presentato proprie candidature esclusivamente nella circoscrizione e che sono espressione di partiti o gruppi politici che abbiano eletto, in ogni tempo, almeno un proprio rappresentante nel Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il quale, ai sensi dell'articolo 48-ter, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sia appartenuto o appartenga al gruppo dei consiglieri di lingua tedesca o al gruppo dei consiglieri di lingua ladina;
2) determina la cifra elettorale provinciale di ciascuna delle liste di cui al numero 1); tale cifra è data dalla somma dei voti espressi per la lista nelle sezioni del territorio della Provincia autonoma di Bolzano; determina successivamente il totale delle cifre elettorali provinciali;
3) ammette alla ripartizione dei tre seggi riservati le liste di cui al numero 1) che abbiano ottenuto nelle sezioni del territorio della Provincia autonoma di Bolzano almeno il 25 per cento del totale delle cifre elettorali provinciali, determinato ai sensi del numero 2);
4) assegna i tre seggi alle liste ammesse alla ripartizione; a tal fine divide per tre la somma delle cifre elettorali provinciali delle liste ammesse alla ripartizione e assume come quoziente della ripartizione la parte intera del risultato di tale divisione; procede quindi all'assegnazione dei seggi alle liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti di cui all'articolo 17, comma 2;
5) procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti;
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale le proclamazioni effettuate; le cifre elettorali e le altre candidature delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi riservati sono escluse da ogni computo ai fini dell'assegnazione degli altri seggi spettanti alla circoscrizione.
2. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista».
10. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta e per l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca e della popolazione di lingua ladina del territorio della Provincia autonoma di Bolzano».
11. Il seggio spettante alla circoscrizione Valle d'Aosta è assegnato con metodo uninominale maggioritario secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica la cui abrogazione è disposta dalla presente legge restano in vigore, in quanto applicabili, limitatamente all'assegnazione del seggio spettante alla regione Valle d'Aosta.
2. 452. Zeller, Brugger, Widmann.
All'emendamento 2.474, nella parte consequenziale, capoverso articolo 20, comma 1:
a) alla lettera a), terzo periodo, sostituire la parola: «depositata» con le seguenti: «effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno,»;
b) alla lettera c), le parole: «il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni è quello previsto» con le seguenti: «i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti».
0. 2. 474. 601. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 2. 474, nella parte consequenziale, capoverso Art. 20, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.
0. 2. 474. 600. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 2.474, nella parte consequenziale, dopo il capoverso articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare
la candidatura in più di un collegio uninominale».
0. 2. 474. 603. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 2.474, nella parte consequenziale, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Titolo VII», aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1o agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.
0. 2. 474. 602. (Testo corretto nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 3. - 1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«TITOLO VII - Disposizioni speciali per le regioni della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige.
Art. 20. - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto
della metà. La dichiarazione di candidatura è depositata presso la cancelleria del tribunale di Aosta;
b) nella regione Trentino Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento;
c) il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni è quello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.
Art. 21. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
Art. 21-bis. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino Alto-Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.»
2. 474. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. 53. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. 51. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 7.
2. 52. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
2. 45. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 6.
2. 46. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 7.
2. 47. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
2. 35. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 3 e 5.
2. 36. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 3 e 6.
2. 37. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 3 e 7.
2. 38. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2 e 3.
2. 91. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 2 e, al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a).
2. 153. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 2 e, al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b).
2. 158. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 2 e, al comma 3 capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c).
2. 164. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 4, 5, 6 e 7.
2. 54. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 4, 5 e 6.
2. 48. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 4, 5 e 7.
2. 49. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 4 e 5.
2. 39. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 4 e 6.
2. 40. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 4 e 7.
2. 41. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2 e 4.
2. 92. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 2 e, al comma 4, sopprimere la lettera a).
2. 170. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 2 e, al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 182. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 2 e, al comma 4, sopprimere la lettera b).
2. 176. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 5, 6 e 7.
2. 50. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 5 e 6.
2. 42. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 5 e 7.
2. 43. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2 e 5.
2. 93. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2, 6 e 7.
2. 44. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2 e 6.
2. 94. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 2 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1).
2. 188. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 2 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2).
2. 194. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 2 e 7.
2. 95. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 2.
2. 79. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 2, capoverso «Art. 8», comma 1, sostituire le parole: «, 17, 18 e 18-bis» con le seguenti: «e 17».
2. 630. La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
2. 64. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.
2. 61. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 7.
2. 62. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
2. 56. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 3, 4 e 6.
2. 57. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 3, 4 e 7.
2. 58. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia,
Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 3 e 4.
2. 96. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 3 e, al comma 4, sopprimere la lettera a).
2. 171. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 3 e, al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 183. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 3 e, al comma 4, sopprimere la lettera b).
2. 177. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 3, 5, 6 e 7.
2. 63. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 3, 5 e 6.
2. 59. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 3, 5 e 7.
2. 60. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 3 e 5.
2. 97. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 3 e 6.
2. 98. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 3 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1).
2. 189. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 3 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2).
2. 195. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 3 e 7.
2. 99. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 3.
2. 80. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, sopprimere i commi 1 e 2.
2. 126. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, sopprimere i commi 2 e 3.
2. 430. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, sopprimere il comma 2.
2. 124. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere le lettere a) e b).
2. 132. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere le lettere a) e c).
2. 133. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a) e sopprimere il comma 4.
2. 154. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a) e sopprimere il comma 5.
2. 155. Bressa, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a) e sopprimere il comma 6.
2. 156. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a).
2. 129. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, lettera a), sostituire le parole da: 1.000 e da non più di 1.500 elettori fino alla fine del comma con le seguenti: 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 1.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti; d) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni
con più di 3.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è ridotto alla metà.
2. 440. Serena.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, lettera a), sostituire le parole da: 1.000 fino a: 5.000 elettori con le seguenti: 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.250 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 2.500 e da non più di 3.500 elettori.
2. 441. Rotondi.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere le lettere b) e c).
2. 134. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 4.
2. 159. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 5.
2. 160. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 6.
2. 161. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 7.
2. 162. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b).
2. 130. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 4.
2. 165. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 5.
2. 166. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 6.
2. 167. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Falanga, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 7.
2. 168. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c).
2. 131. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2. 70. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
0. 2. 450. 600. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, capoverso Art. 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del suddetto decreto n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.»
2. 450. Palma, Luciano Dussin, Saia, Di Giandomenico.
(Approvato)
Al comma 3, capoverso Art. 9, sopprimere il comma 3.
2. 125. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , all'atto della presentazione,
2. 71. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , presentati secondo un determinato ordine.
2. 72. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà.
2. 467. Amici, Mascia, Bindi, Zanella, Mazzuca Poggioini, Bellillo, Deiana, Montecchi, Maura Cossutta, Bimbi, Pollastrini, Coluccini, Trupia, Cima.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
2. 468. Amici, Bellillo, Bindi, Mascia, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Maura Cossutta, Deiana, Montecchi, Bimbi, Pollastrini, Coluccini, Trupia, Cima.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a tre ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 3 in merito all'alternanza ed alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto del 10 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 50 per cento».
aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Dalla seconda elezione successiva all'entrata in vigore della presente legge, nelle liste di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, a pena di inammissibilità, ogni genere è rappresentato in una successione non superiore a due. Le norme relative all'alternanza e alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 533 del 1993 si applicano fintanto che lo scarto di eletti nazionali tra i due generi risulti superiore al 15 per cento.
2. 620. La Commissione.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: complessivamente.
2. 73. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo trova applicazione esclusivamente in occasione delle prime elezioni del Senato della Repubblica che saranno svolte dopo l'entrata in vigore della medesima disposizione»
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 3. - 1. A partire dalle seconde elezioni del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge al testo unico delle leggi recenti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, primo periodo, le parole da: «da un elenco» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'elenco di candidati su cui è possibile esprimere voto di preferenza»;
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nominativo o il solo cognome del candidato prescelto tra quelli compresi nella lista medesima, di cui all'articolo 9, comma 3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza per un candidato compreso nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato».
c) all'articolo 16, comma 1, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:
«1-bis) determina la graduatoria dei candidati nelle liste di cui all'articolo 9, comma 3, secondo le preferenze ottenute. In caso di parità prevale il più anziano di età»
d) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ottenuti».
2. 443. Buontempo.
Al comma 3, capoverso «Art. 9», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 631. La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
2. 68. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Falanga, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 4, 5, e 6.
2. 65. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 4, 5 e 7.
2. 66. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 4 e 5.
2. 100. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 4, 6 e 7.
2. 67. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 4 e 6.
2. 101. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 4 e al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1).
2. 190. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 4 e al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2).
2. 196. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 4 e 7.
2. 102. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 4.
2. 81. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, sopprimere la lettera a) e sopprimere il comma 5.
2. 172. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, sopprimere la lettera a) e sopprimere il comma 6.
2. 173. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, sopprimere la lettera a) e sopprimere il comma 7.
2. 174. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
2. 466. Montecchi, Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano, Amici, Falanga, Intini, Zanella, Russo Spena, Cusumano, Cabras.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
2. 138. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
2. 139. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 135. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, lettera a, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole da: appositamente convocati fino alla fine della lettera, con le seguenti: di lista, il numero
d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;.
Conseguentemente al medesimo capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.
2. 632. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
2. 140. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 136. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 5.
2. 184. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 6.
2. 185. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 7.
2. 186. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 137. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
2. 141. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
2. 142. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, lettera a, capoverso 1, lettera c), numero 2, sostituire le parole: il nome con le seguenti: le liste.
2. 633. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. 77. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 5.
2. 178. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 6.
2. 179. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 7.
2. 180. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Galante, Falanga, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
2. 74. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge.
Conseguentemente dopo l'articolo 2 é aggiunto il seguente allegato: ALLEGATO 2 (Art. 2, comma 4-bis).
N.B. La scheda è suddivisa in quattro parti verticali; iniziando da sinistra, tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, dall'alto in basso, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione.
I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati - ciascuno in un proprio rettangolo - su un'unica colonna, all'interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella colonna sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.
Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, il numero dei contrassegni riportati in ciascuna parte è pari al massimo a dieci, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste; in tal caso i1 numero dei contrassegni riportati in ciascuna parte è pari al massimo a quello della predetta coalizione.
Ove necessario, la scheda comprende una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.
La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.
2. 634. (Testo modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
2. 69. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 5 e 6.
2. 103. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere i commi 5 e 7.
2. 104. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 5.
2. 82. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 5 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1).
2. 191. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 5 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2).
2. 197. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
All'emendamento 2. 451., sopprimere le parole da: Il voto è altresì valido fino alla fine dell'emendamento.
0. 2. 451. 1. Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano.
(Approvato)
Al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, sostituire le parole da: per la scelta fino alla fine del capoverso con le seguenti: un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista
prescelta. Il voto è altresì valido se l'elettore scrive, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, anche il cognome di un candidato della lista medesima. Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto il cognome di un candidato di una lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato. Sono vietati altri segni o indicazioni.
2. 451. Palma, Saia, Luciano Dussin, Di Giandomenico.
(Approvato)
Al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il voto è valido anche se l'elettore ripete nel rettangolo contenente il contrassegno il nome e cognome di un candidato della lista prescelta.
2. 408. Saia.
Sopprimere i commi 6 e 7.
2. 105. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 6.
2. 83. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Falanga, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 6, capoverso articolo 16, comma 1, alinea, sostituire le parole: dall'articolo 15 fino alla fine dell'alinea con le seguenti: all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 635 (nuova formulazione) .La Commissione.
(Approvato)
Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, alinea, sopprimere le parole: , facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente.
2. 75. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1) e sopprimere il comma 7.
2. 192. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1).
2. 146. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
All'emendamento 2. 471, nella parte consequenziale, numero 2), sopprimere la lettera a)
0. 2. 471. 1. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni
All'emendamento 2. 471, nella parte consequenziale, numero 2), sopprimere la lettera b)
0. 2. 471. 2. Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia.
Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il numero 2) con il seguente:
2) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il venti per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il tre per cento dei voti validi espressi;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'otto per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'otto per cento dei voti validi espressi.
2. 471. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)
Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2) e sopprimere il comma 7.
2. 198. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2).
2. 147. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Sopprimere il comma 7.
2. 76. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere il comma 1.
0. 2. 470. 1. Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio.
All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere i commi 2 , 3, 4 e 6.
0. 2. 470. 2. Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria.
All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere il comma 3.
0. 2. 470. 3. Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi.
All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere i commi 4 e 6.
0. 2. 470. 4. Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante.
All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere i commi 5 e 6.
0. 2. 470. 5. Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini.
All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere il comma 6.
0. 2. 470. 6. Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano.
All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere il comma 7.
0. 2. 470. 7. Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella.
All'emendamento 2.470, capoverso articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7.bis. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. L'articolo 19 del decreto legislativo è sostituito dal seguente: «Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 7-bis».
0. 2. 470. 600 (Nuova formulazione) .La Commissione.
(Approvato)
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. - 1. L'Ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. L'Ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito
di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il tre per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tal fine, l'Ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
6. Per ciascuna coalizione l'Ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 2), lettera a), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
7. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.»
2. 470. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.
(Approvato)
Al comma 7, capoverso Art. 17, sopprimere il comma 1.
2. 401. Amici, Zaccaria, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
All'emendamento 2. 453., comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: e non abbia effettuato le dichiarazioni di collegamento fino alla fine del periodo.
0. 2. 453. 1. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Cusumano, Sgobio, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Amici, Zaccaria, Montecchi, Russo Spena, Galante.
Al comma 7, capoverso Art. 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le assegnazioni dei seggi determinate ai sensi del comma 1 non sono modificate ai sensi del comma 3, qualora esse siano state fatte in favore di una lista espressione delle minoranze linguistiche nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela per tali minoranze e qualora tale lista abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validamente espressi nella circoscrizione, abbia presentato candidature esclusivamente nella circoscrizione e non abbia effettuato le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, e successive modificazioni. I seggi assegnati a tale lista non sono in ogni caso computati ai fini della determinazione del numero 170 stabilito ai commi 2 e 3.
2. 453. Zeller, Brugger, Widmann.
Al comma 7, capoverso Art. 17, sopprimere i commi 2 e 3.
2. 402. Bressa, Zaccaria, Leoni, Boato, Sgobio, Mascia, Amici, Falanga, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Al comma 7, sopprimere il capoverso Art. 17-bis.
2. 404. Mascia, Bressa, Zaccaria, Amici, Sgobio, Leoni, Boato, Falanga, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Dopo l'articolo 17 dei decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'Ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6.
2. 636. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 3. - (Presentazione delle liste). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
2. 0500. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 2.0630, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
33. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica, come sostituito dall'articolo 1, comma 12, della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.
0. 2. 0630. 1. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 14 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: «candidature nei collegi uninominali o»;
b) al terzo comma, sono soppresse le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,».
2. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14».
3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica sono soppresse le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e».
4. All'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica sono soppresse le parole: «delle candidature e».
5. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica è abrogato.
6. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono soppresse le parole: o le candidature nei collegi uninominali;
b) al secondo comma sono soppresse le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e le parole: «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»;
c) al terzo comma sono soppresse le parole: «e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi»;
d) al quinto comma è soppresso il terzo periodo;
e) al sesto comma sono soppresse le parole: «né più di una candidatura di collegio uninominale»;
f) al settimo comma sono soppresse le parole: «o della candidatura nei collegi uninominali» e le parole: «o la candidatura nei collegi uninominali».
7. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, sono soppresse le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e le parole: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e».
8. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, alinea, sono soppresse le parole: «per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e»;
b) al primo comma, numero 1), sono soppresse le parole: «le candidature nei collegi uninominali e»;
c) al primo comma, numero 2), sono soppresse le parole: «le candidature nei collegi uninominali e»;
d) al primo comma, numero 3), sono soppresse le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito dall'articolo 18-bis, comma 2;»;
e) al primo comma, numero 4), sono soppresse le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
f) al primo comma, numero 5), sono soppresse le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
g) al primo comma, è soppresso il numero 7);
h) al secondo comma, sono soppresse le parole: «di ciascun candidato nei collegi uninominali e»;
i) al terzo comma, sono soppresse le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e».
9. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica sono soppresse le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e».
10. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) è soppresso;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
c) al numero 3) sono soppresse le seguenti parole: «e di candidato nei collegi uninominali»;
d) al numero 4) le parole: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «le liste ammesse»;
e) al numero 5) sono soppresse la parola: «distinti» e le parole: «dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e» e le parole: «alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione».
11. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono soppresse le parole: «all'articolo 18 e» e le parole: «del candidato nel collegio uninominale o»;
b) all'ultimo comma, primo e secondo periodo, sono soppresse le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e», ovunque ricorrano, e le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e».
12. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica sono soppresse le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e».
13. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4, sono soppresse le parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e»;
b) al numero 6, sono soppresse le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e»;
c) al numero 8) le parole: «due urne» sono sostituite dalle seguenti: «un'urna»;
d) al numero 9) le parole: «due cassette o scatole» sono sostituite dalle seguenti: «una cassetta o scatola».
14. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica sono soppresse le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e».
15. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica sono soppresse le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e».
16. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica sono apportate 1e seguenti modificazioni:
a) al quarto comma sono soppresse le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» e le parole: «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili» sono sostituite dalle seguenti: «L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile»;
b) al settimo comma sono soppresse le parole: «nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali».
17. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica è soppresso l'ottavo comma.
18. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica sono soppresse le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» , le parole: «del collegio uninominale o» e le parole: «del collegio uninominale o»; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione».
19. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica sono soppresse le parole: «e dei candidati».
20. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;
b) al secondo comma, terzo periodo, le parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;
c) il sesto comma è soppresso.
21. All'articolo 59, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, il secondo periodo è soppresso.
22. All'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, le parole «le schede» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».
23. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».
23-bis. All'articolo 64, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, le parole «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti: «l'urna e la scatola».
23-ter. All'articolo 64-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «dell'urna».
24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), terzo periodo, sono soppresse le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
b) al numero 3), le parole: «nelle rispettive cassette» sono sostituite dalle seguenti: «nella cassetta».
25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppressi i commi 1 e 2;
b) al comma 3, le parole: «Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali,» sono sostituite dalle seguenti: «Compiute le operazioni di cui all'articolo 67» e sono soppresse le parole: «per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» e le parole: «contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»;
c) al comma 7, è soppresso l'ultimo periodo.
26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), sono soppresse le parole: «e dei voti per i candidati nel collegio uninominale»;
b) al secondo comma, le parole: «per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le singole liste».
27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è soppresso il secondo comma;
b) al terzo comma, sono soppresse le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e».
28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione» e sono soppresse le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e».
29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sono soppresse le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e»;
b) al secondo comma, sono soppresse le parole: «o ai candidati»;
30. All'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, secondo periodo, sono soppresse le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e»;
b) al terzo comma le parole «delle cassette, delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «della cassetta, dell'urna».
31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione»;
b) al quinto e al sesto comma sono soppresse le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e».
32. All'articolo 81, primo comma, del decreto dei Presidente della Repubblica sono soppresse le parole: «nei collegi uninominali e».
33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica sono soppresse le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e».
34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica sono soppresse le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e».
35. È abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati».
2. 0630. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni regionali»;
b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Alla rubrica del Titolo II sono soppresse le parole: «circoscrizionali e».
3. L'articolo 6 del decreto legislativo è abrogato.
4. La rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente: «Della presentazione delle candidature».
5. All'articolo 10 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «di ciascun gruppo» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste»;
b) il comma 3 è soppresso;
c) al comma 5, le parole: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati»;
d) al comma 6, le parole: «dei gruppi di candidati o delle candidature» sono sostituite dalle seguenti: «di liste o di candidati».
6. All'articolo 12 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «dei gruppi di candidati» fino a «le singole sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali»;
b) al comma 2, le parole da: «; i rappresentanti dei candidati» fino alla fine del comma sono soppresse.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «I rappresentanti» sono inserite le seguenti: «delle liste» e le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale»;
b) al comma 4, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «del collegio senatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale».
8. L'articolo 15 del decreto legislativo è abrogato.
9. L'articolo 16 del decreto legislativo come sostituito dall'articolo 2, comma 6, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente soppresso.
10. All'articolo 18 del decreto legislativo, al comma 1 è premesso il seguente: «01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori».
11. È abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica».
2. 0631. (Testo corretto nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 2.04, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:
«, e il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, di otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni».
0. 2. 04. 600. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 2.04, comma 3, sostituire la parola: quarantacinquesimo con la seguente: trentesimo.
0. 2. 04. 601. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 3. - (Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti). - 1. L'articolo 4-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito del seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto».
2. All'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è costituita non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 04. Fontana.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 2.05, capoverso Art. 3, comma 2, sostituire le parole: entro il successivo mese di febbraio con le seguenti: entro il mese di febbraio.
0. 2. 05. 600. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 3. - (Nomina degli scrutatori). - 1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,».
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il successivo mese di febbraio».
3. All'articolo 5, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia».
4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 233, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella
graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».
2. 05. Fontana.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 2. 0400., Art. 3, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: dopo centottanta giorni.
0. 2. 0400. 1. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.
All'articolo aggiuntivo 2. 0400., Art. 3, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
0. 2. 0400. 2. Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 3. - 1. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge.
2. 0400. Palma, Luciano Dussin, Saia, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277 per l'elezione della Camera dei deputati, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tal fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governò non abbia
ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277 per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibili.
2. 0633. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 3. - 1. La disciplina di cui alla presente legge si applica per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per la XVI legislatura.
2. 0402. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Cusumano, Sgobio, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Amici, Zaccaria, Montecchi, Russo Spena, Galante, Cabras.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. 0632. La Commissione.
(Approvato)