Risposta. - Con la legge 24 aprile 1941 n. 592 sono stati trasferiti ai Comuni i servizi relativi ai locali ed ai mobili degli uffici giudiziari.
successivamente istituzionalizzate con il decreto del Presidente della Repubblica 187 del 4 maggio 1998, per la gestione degli spazi e per una più razionale utilizzazione delle risorse strumentali.
lagune comprese tra il Comune di Rosolina ed il Comune di Porto Viro - nonché nella Sacca degli Scardovari, in particolare nell'area valliva denominata «Canestro», la demanialità è posta in discussione da privati che ne rivendicano la proprietà;
controversie giudiziarie avessero quale esito il riconoscimento del diritto di proprietà su determinate aree delle lagune polesane.
Risposta. - Con riferimento a quanto rappresentato nell'interrogazione in esame, preme sottolineare l'incidenza dei livelli occupazionali e reddituali derivanti dall'attività di pesca nelle lagune Polesane.
un titolo concessorio valido ed efficace, rilasciato al soggetto che occupa il bene pubblico.
mare» ai sensi dell'articolo 33 del Codice della Navigazione.
se la riabilitazione del detenuto P.C., che appare lunga e difficile essendo la seconda frattura del femore che subisce, possa essere adeguatamente effettuata nel centro clinico del carcere di Pisa.
Risposta. - Il detenuto P.C., cui fa riferimento l'interrogante, il 18 novembre 2004 ha riportato la frattura del femore destro ed in data 24 novembre 2004, a seguito dei necessari opportuni controlli strumentali e di laboratorio, è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l'Ospedale civile Sandro Pertini di Roma.
investigative quantomeno approssimative: gli esami autoptici furono eseguiti in assenza di un perito di parte e prima che i familiari fossero avvertiti del decesso e, nonostante Lonzi fosse tossicodipendente, non fu effettuata la perizia tossicologica;
Risposta. - Nel corso del 2004 si sono verificati negli istituti di pena italiani 52 casi di suicidio e 104 decessi per cause naturali, mentre nel corso del 2003 ammontavano a 57 i suicidi e a 100 i decessi per cause naturali.
così come accertato da perizia disposta dalla Procura della Repubblica di Livorno.
Risposta. - In data 20 dicembre 2004 veniva effettuata, presso la sezione destinata ad ospitare i detenuti classificati ad Elevato indice di vigilanza (E.I.V.) della Casa circondariale di Biella una perquisizione
straordinaria, tesa a verificare eventuali segni di manomissione delle strutture dell'edificio e degli arredi, nonché l'osservanza delle disposizioni interne emanate dall'Autorità dirigente e del Regolamento interno di Istituto di recente emanazione. A seguito delle operazioni di controllo veniva constatata la presenza nelle camere detentive di oggetti consentiti, accumulati in quantità eccessive, ed anche di generi vietati.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che il detenuto Francesco Marrone, nato a Marsala il 25 febbraio 1962, in data 25 luglio 2003 veniva condotto presso la Casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso, a seguito di provvedimento di estradizione dall'Olanda, in quanto pendeva nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio.
presso la Casa Circondariale di Palermo Ucciardone e faceva rientro nell'istituto penitenziario di Roma Rebibbia in data 3 dicembre 2003; il 6 febbraio 2004 veniva ricoverato nell'ospedale Sandro Pertini di Roma dove decedeva in data 16 febbraio 2004.
dalla legge finanziaria 2003 e dalla legge di bilancio 2003-2004.
il comunicato anonimo fu affisso in bacheca AIM e immediatamente seguito da un comunicato di condanna da parte di tutte le RSU aziendali, compreso i delegati RSU della RdB/CUB AIM;
Risposta. - Sulla base degli accertamenti svolti dalle competenti articolazioni ministeriali, è emerso che i procedimenti penali segnalati dagli interroganti, iscritti presso la Procura della Repubblica di Vicenza, sono tre, tutti concernenti reati di diffamazione e minaccia grave, individuati nelle valutazioni dell'operato sindacale di Dall'Osto Nicola, delegato Cisl (presso l'azienda A.I.M. spa, che cura diversi servizi pubblici nel comune e nella provincia di Vicenza, tra i quali il trasporto urbano).
Castelli e al direttore del Dap per fare sapere che esistiamo anche noi» -:
Risposta. - La prima ipotesi di trasformazione della casa di lavoro di Castelfranco Emilia in Istituto a custodia attenuata risale agli anni 1999/2000. Tale ipotesi fu successivamente ripresa su iniziativa del Provveditore Regionale dell'Emilia Romagna nel 2002 con la presentazione di un articolato progetto elaborato dalla direzione dell'Istituto. Successivamente, tale progetto è stato modificato sino a giungere alla stesura definitiva del febbraio 2005.
finalizzato, ove possibile, all'accoglimento del soggetto presso le comunità terapeutiche.
progetti da presentare ai vari Enti preposti al finanziamento.
In merito al rapporto con le Amministrazioni locali, il Ministero dell'interno ha comunicato che il Prefetto di Modena su richiesta del Presidente della Provincia, ha incontrato i Sindaci di Modena e Castelfranco Emilia, e lo stesso Presidente - sulla base di una disponibilità acquisita dal Provveditore regionale all'avvio di un confronto sul progetto, formalmente autorizzato dal Ministero - al fine di iniziare una prima fase di dialogo sugli aspetti programmatici dell'attività, considerato anche che la stessa avrà tempi realizzativi non immediati.
Corte di Assise di Appello di Bologna, a pochi giorni di distanza dalla notizia della pronunciata assoluzione, il Governo austriaco emette in data 24 maggio 2002 un mandato di cattura internazionale, ancor prima di conoscere la motivazione della sentenza di assoluzione e senza attendere l'esito del giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione. Lo Stato austriaco, avviando procedura di estradizione del Franzoni in Italia, mai richiesta prima, avrebbe potuto partecipare al giudizio innanzi alla Suprema Corte con un avvocato di propria fiducia ex articolo 704 c.p.p. e avrebbe anche potuto richiedere, ex articolo 714 c.p.p., misure coercitive, in attesa che si decidesse sulla domanda di estradizione: nulla del genere è stato compiuto dallo Stato austriaco, che ha mostrato di accettare la giurisdizione italiana, salvo poi disinvoltamente esercitare la propria, senza richiedere l'estradizione all'Italia e senza partecipare al giudizio in Italia, dopo aver appreso dell'assoluzione del Franzoni;
in siffatta cornice, contrassegnata da così evidenti violazioni del diritto processuale e dei diritti umani fondamentali, il dato assolutamente più sorprendente è che, mentre le Autorità diplomatiche e consolari italiane tutelano o tentano di tutelare i diritti in Austria del cittadino italiano Massimiliano Franzoni, altre Autorità italiane, che evidentemente hanno la cura e la gestione del collaboratore di giustizia, che in Italia aveva accusato il Franzoni, ma che in Italia era stato giudicato del tutto inattendibile dai competenti giudici, hanno consentito che tale collaboratore fosse tradotto dal carcere di Ferrara al Tribunale di Vienna, per colà essere interrogato, così svilendo la dignità e l'efficacia del giudicato italiano, che ragionevolmente dovrebbe essere considerato meritevole di tutela da qualsivoglia Autorità giudiziaria italiana. E si accingono a spedirlo nuovamente in Austria, perché sia colà interrogato, nel processo che inizierà il 19 aprile;
Risposta. - Massimiliano Franzoni è stato accusato di aver commesso a Vienna, nel mese di maggio del 1998, un omicidio ed una tentata rapina ai danni di un cittadino austriaco.
Deve farsi presente, al riguardo, che non sembrano utilmente percorribili iniziative di tipo tecnico che impediscano alla giurisdizione austriaca, nel procedimento attualmente in corso a carico del Franzoni, di ribaltare il giudizio definitivo di assoluzione emesso in Italia, in relazione agli stessi fatti-reato, stante la insussistenza dei presupposti giuridici per la denuncia del ne bis in idem da parte del nostro Paese.
prestava assistenza all'Austria nell'occasione di cui sopra, nonché per altre due successive rogatorie (l'ultima, avente ad oggetto il trasferimento temporaneo in Austria del Venturi, teste nel processo a carico del Franzoni, detenuto).
2. non prevede la facoltà di rifiutare l'esecuzione della rogatoria nel caso in cui il reato oggetto che ne costituisce l'oggetto sia stato commesso in parte anche nel suo territorio. Valgono le medesime considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 5 paragrafo 1) lettera b) CEAG.
La convenzione di Schengen, pur prevedendo specifiche disposizioni in merito alla assistenza giudiziaria tra gli Stati contraenti, non ha introdotto alcuna modifica al sistema sopra descritto.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunicano, di seguito, le iniziative assunte in funzione del potenziamento degli organici e della valorizzazione della professionalità degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria.
immissione al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: gli aspiranti di cui al 1o bando dell'anno 1999 e 2o bando 2000, già avviati alla frequenza del prescritto corso di formazione, sono stati assunti.
Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla valorizzazione della professionalità degli appartenenti, al Corpo di Polizia penitenziaria, si citano:
Per quanto riguarda la formazione degli operatori di Polizia penitenziaria si evidenzia che l'attività del competente Ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risponde pienamente al principio di massima realizzazione della cultura della formazione, che si è consolidata sempre più negli ultimi anni ed è sancita dalla direttiva Frattini del dicembre 2001 quale «leva strategica per il cambiamento».
Inoltre, l'intera attività sarà tesa a recepire le forti istanze di cambiamento legate alle radicali innovazioni tecnologiche, quali la digitalizzazione della Pubblica amministrazione.
consolidare il processo di semplificazione e trasparenza amministrativa;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si trasmettono i dati relativi al movimento dei procedimenti in materia fallimentare, nel periodo 2001-2004, rilevati presso gli uffici di Tribunale dalla competente Direzione Generale di Statistica.
Movimento dei procedimenti relativi alla materia fallimentare rilevati presso i Tribunali
Anno 2001:
Anno 2002:
Anno 2003:
Concordati preventivi e amministrazione controllate:
Anno 2004:
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si comunicano i decessi e i suicidi rilevati negli istituti penitenziari nei seguenti anni:
suicidi n. 57 (di cui 27 con posizione giuridica di condannato con sentenza definitiva).
Come si evince dai suddetti dati, dall'anno 2003 all'anno 2004 risulta una diminuzione dei suicidi, mentre si nota un leggero aumento di decessi per cause naturali. Tali dati andrebbero valutati anche in rapporto all'aumento della popolazione detenuta.
La problematica relativa ai suicidi in carcere è sempre stata all'attenzione di questa Amministrazione. Per prevenire e limitare quanto più possibile i casi di suicidio è previsto il servizio psicologico nuovi giunti. All'interno di questo servizio lo psicologo valuta i rischi di autolesionismo e di suicidio del detenuto nuovo giunto e segnala agli altri operatori penitenziari le eventuali situazioni critiche di ogni singolo soggetto permettendo l'adozione di adeguate misure precauzionali per scongiurare eventi autosoppressivi. Il servizio nuovi giunti è stato attivato negli istituti penitenziari che hanno un numero rilevante di ingressi giornalieri, mentre gli altri istituti privi del presidio psicologico nuovi giunti dispongono comunque di altri servizi adeguati per arginare il fenomeno del disagio mentale legato all'impatto con la misura restrittiva della libertà personale. Inoltre è prevista la visita medica del detenuto non oltre il giorno successivo all'ingresso in istituto.
alla prevenzione del suicidio, lavorando sui fattori del disagio penitenziario.
Risposta. - Si fa presente che per le esigenze operative del Coordinamento Territoriale per l'ambiente di Foresta Umbra operano, all'interno del Parco del Gargano, sei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato e, tra questi, il comando stazione di San Marco in Lamis.
della stessa Regione, hanno trovato ragione nelle gravi carenze di organico sul territorio.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che con legge 2 agosto 2004, n. 210 (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2004), è stata approvata la «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire». Il provvedimento prevede che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano emanate norme a precipua garanzia degli acquirenti di immobili nelle ipotesi di fallimento o liquidazione coatta delle società costruttrici. L'articolo 1, comma 1, prevede che l'applicabilità delle relative disposizioni sia estesa a tutti gli acquirenti di immobili per i quali sia stato chiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non sia ultimata, nell'ipotesi in cui l'impresa versi in condizione di crisi, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
sembrerebbe che il detenuto abbia più volte rivolto al carcere la richiesta di intervento da parte dei medici, ma tale appello sarebbe stato sottovalutato e di fatto eluso dalle strutture penitenziarie -:
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che il detenuto Francesco Marrone, nato a Marsala il 25 febbraio 1962, in data 25 luglio 2003 veniva condotto presso la Casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso, a seguito di provvedimento di estradizione dall'Olanda, in quanto pendeva nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio.
della tutela della salute, costituzionalmente garantito quale diritto inviolabile di ogni individuo.
transito ha sostituito il termine assetto facendo palesare un'intenzione diversa del legislatore rispetto a quella originaria.
Risposta. - È emerso che le perquisizioni ed i sequestri disposti presso sedi di giornali ed abitazioni di giornalisti rappresentano, nell'ambito della casistica quantitativa della Procura della Repubblica di Perugia, provvedimenti assolutamente sporadici ed eccezionali e che, comunque, quelle perquisizioni e quei sequestri avevano avuto non certo il fine di violare o comprimere le prerogative dei giornalisti, ma quello di individuare gli autori di violazioni di segreti protetti.
indagini ai fini dell'identificazione della persona resasi responsabile della violazione dell'articolo 326 c.p. La vicenda ha formato oggetto di separato procedimento penale, poi trasmesso, per competenza territoriale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, ove sono in corso le indagini.
della strage di Bologna e sugli esecutori e i mandanti sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia;
Risposta. - In data 31 luglio 2001 è stata presentata dalla competente autorità giudiziaria al Governo spagnolo domanda di estradizione nei confronti di Belsito Pasquale.
in merito alle regole ed ai principi stabiliti dall'ordinamento italiano, in relazione all'esecuzione della pena dell'ergastolo, cui il Belsito era stato condannato.
situazione e rivedere, una volta verificate le deduzioni esposte, attraverso l'istanza, dai membri del Consiglio del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Rovigo, la decisione presa ed annullare il decreto di scioglimento del Consiglio medesimo riammettendo alle loro funzioni i componenti del Consiglio ed i Revisori dei Conti regolarmente eletti dall'assemblea degli Iscritti il 15 novembre 2003.
Risposta. - Il Collegio provinciale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di Rovigo è stato sciolto con decreto emesso in data 13 gennaio 2005.
Quanto alla asserita illegittimità del provvedimento per violazione dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto applicabile al caso di specie, si osserva che tale norma attiene esclusivamente alla tutela del cittadino nell'ambito di procedimenti nei quali l'attività della pubblica amministrazione incide su interessi di soggetti privati. Pertanto nell'ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione e Collegio professionale come sopra definito non può trovare applicazione il dettato della norma in argomento.
Risposta. - Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, nel premettere che potrebbe essere soppressa la caserma della Guardia di finanza del comune di Costa Volpino, chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per mantenere operativo il presidio della Guardia di finanza presso tale Comune.
Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame, con la quale, nel richiamare le difficoltà di accesso al credito bancario per i giovani ed i nuclei familiari a basso reddito, si chiede se si ritenga di dover adottare iniziative in merito.
2004 del Dipartimento per le politiche di sviluppo sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (paragrafi VI. 1.2 Imprenditorialità e autoimpiego e VI. 2 Politiche del credito e strumenti finanziari).
questa crisi investe in maniera particolare le cantine sociali siciliane, le quali in questi anni hanno puntato con coraggio alla valorizzazione della qualità dei prodotti enologici, alla riconversione dei vigneti, all'ammodernamento degli impianti di vinificazione, effettuando investimenti i cui effetti però, in concomitanza della crisi, pesano oggi sui bilanci aziendali già interessati dall'effetto scadenza cambiali agrarie e dall'incidenza degli interessi passivi;
in Sicilia il settore vinicolo si trova «ricattato» e danneggiato ulteriormente dalla giusta chiusura, per inquinamento, della ditta Bertolino che operava in Sicilia in regime di monopolio (80 per cento della produzione di vino vinacce e fecce);
se non interverranno sostegni straordinari che permettano, malgrado la crisi di mercato, lo smaltimento delle quantità di vino ammassate nella scorsa stagione ed ad oggi invendute, la vendemmia ormai alle porte verrà nei fatti impedita con le conseguenze economiche e sociali che si possono facilmente immaginare -:
quali interventi intendano assumere al fine di non penalizzare ulteriormente le nostre aziende vinicole;
se non ritengano opportuno attivarsi affinché sia dichiarata l'attuazione della distillazione di crisi per la Sicilia almeno per una quantità di 1,5 milioni di ettolitri ed un prezzo garantito di euro 2,30 grado/ettolitro, il minimo per consentire lo smaltimento delle eccedenze e la futura vendemmia.
Risposta. - Con riferimento alla tematica oggetto dell'interrogazione ed in particolare alla richiesta di apertura della procedura di «distillazione di crisi», mi preme evidenziare che, con una prima nota del 20 maggio 2005 e con una successiva nota del 3 giugno 2005 è stata segnalata alla Commissaria all'Agricoltura dell'Unione europea la necessità, sulla base della situazione di mercato, dell'apertura della distillazione di crisi; situazione di mercato ampiamente documentata da uno studio ISMEA.
i prezzi all'origine dei vini da tavola sono generalmente diminuiti; diminuzione che ha riguardato sia i vini bianchi che i vini rossi (-20 per cento).
Procura e del personale amministrativo che appare gravemente sottostimata rispetto a qualsiasi criterio e parametro quantitativo e qualitativo;
Risposta. - Le piante organiche del personale di magistratura degli uffici in questione, che non erano state oggetto, negli ultimi anni, di modifiche dirette a potenziarne o ridurne le dimensioni, hanno beneficiato di un ampliamento, rispettivamente con l'attribuzione di 1 posto di giudice e di 1 posto di sostituto, in occasione della ripartizione di 196 posti realizzata con decreto ministeriale 7 aprile 2005.
Modifiche delle dotazioni organiche
Personale della cancelleria:
Decreto Ministeriale: 6.4.2001:
Personale dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti:
Decreto Ministeriale: 6.4.2001:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato
Personale della segreteria giudiziaria:
Profilo professionale: B3 Operatore giudiziario; Modifica della pianta organica: + 1 (da 3 a 4)
Decreto Ministeriale: 6.4.2001:
Dotazioni organiche attuali
Personale di magistratura:
Personale della cancelleria:
Personale dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato
Personale della segreteria giudiziaria:
Per effetto della anzidetta variazione, nelle piante organiche dei magistrati dei due uffici risultano vacanti due posti di giudice presso il Tribunale e due posti di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica; la copertura di detti posti compete al Consiglio superiore della magistratura.
del 20 gennaio 2004 per posti vacanti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998 e propedeutico all'assunzione dei vincitori, che ha comportato il trasferimento di 109 unità di personale dai distretti del Nord a quelli del Centro-Sud - ha indotto l'Amministrazione a privilegiare la copertura dei posti vacanti nei distretti di Milano, Brescia, Venezia, Trento, Trieste, Torino e Genova i cui organici, già sofferenti, sono stati ulteriormente depauperati a seguito del predetto interpello.
di cui 6 riguardano posti aumentati o istituiti con decreto ministeriale 6 aprile 2001 (3 di cancelliere C2 aumentati e 3 di nuova istituzione - 1 di operatore giudiziario B3 e 2 di ausiliario B1). Peraltro, va precisato che le risorse umane presenti salgono a 62 unità, anziché 56 come scritto nell'interrogazione, se nel computo si aggiungono 3 dipendenti in soprannumero (1 cancelliere C1, 1 operatore giudiziario B1 ed 1 ausiliario B1 - già conducente di automezzi speciali -), 1 centralinista non vedente e 2 dipendenti a tempo determinato (ex lavoratori socialmente utili).
cominceranno a lavorare, mostrando di fatto assoluta noncuranza per la situazione drammatica di giovani laureati, vincitori di concorso che in molti casi non hanno i mezzi per sopravvivere;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta che la legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) prevede una deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio, previa autorizzazione all'assunzione.
se il Ministro interrogato intenda dare disposizioni perché sia posto rimedio alla grave sperequazione verificatasi a danno degli operatori della Casa Circondariale di Vasto;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che la ripartizione delle dotazioni organiche nazionali del personale del Comparto ministeri, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2001, è stata operata tenendo conto dei parametri, di seguito indicati:
Si precisa, inoltre, che ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), le Amministrazioni dello Stato dovranno procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche nazionali; in tale occasione potranno essere considerate le osservazioni formulate dall'interrogante.
parziale. Il Ministero, secondo la disposizione sopra citata, dovrebbe assicurare l'assunzione dei vincitori in misura proporzionale nei vari distretti;
Risposta. - L'assunzione di parte dei vincitori del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1 è stata disposta utilizzando l'autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 per 154 unità, per altre 94 dall'autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, per un totale di 248 unità.
quale il comune, pur avendo nel 1998 approvato, come stabilito dalla legge n. 122 del 1989, un proprio programma urbano parcheggi non ha prodotto un solo posto auto -:
Risposta. - In riferimento alle problematiche evidenziate nell'interrogazione indicata in esame, si fa preliminarmente presente che questo ministero non ha competenza in materia di Programmi urbani parcheggi in quanto l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha disposto il trasferimento alle Regioni della competenza relativa agli interventi di cui alla legge sui parcheggi (legge 24 dicembre 1989, n. 122) e delle risorse stanziate sull'ex capitolo 7651 della Presidenza del Consiglio dei ministri.
la polizia penitenziaria ha effettuato una perquisizione nella sezione Elevato Indice di Vigilanza del carcere di Biella, composta da quattordici detenuti;
Risposta. - In data 20 dicembre 2004 veniva effettuata, presso la sezione destinata ad ospitare i detenuti classificati ad Elevato indice di vigilanza (E.I.V.) della Casa circondariale di Biella una perquisizione straordinaria, tesa a verificare eventuali segni di manomissione delle strutture dell'edificio e degli arredi, nonché l'osservanza delle disposizioni interne emanate dall'Autorità dirigente e del Regolamento interno di Istituto di recente emanazione. A seguito delle operazioni di controllo veniva constatata la presenza nelle camere detentive di oggetti consentiti, accumulati in quantità eccessive, ed anche di generi vietati.
una Commissione presieduta dal Magistrato di Sorveglianza (articolo 16 legge n. 354 del 1975 ed articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000).
Risposta. - Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'interrogante auspica, al fine di dare soluzione alla problematica relativa al mancato computo dell'anzianità maturata nel corso del mandato elettorale per il raggiungimento dei requisiti minimi per produrre la domanda di trasferimento ordinaria a tempo determinato, che vengano modificate alcune circolari sull'argomento risalenti al 2002 ed al 2004, del Comando generale della Guardia di finanza.
della Guardia di finanza, l'Amministrazione si è autodeterminata, nel tempo, al fine di contemperare i superiori interessi pubblici con i «desiderata» dei dipendenti.
l'esecuzione della pena non può tradursi in un maltrattamento del detenuto contraddicendo la funzione stessa della pena ai sensi della nostra Carta Costituzionale;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta che il detenuto Francesco Racco veniva arrestato il 15 aprile 2004 e condotto nella Casa circondariale di Locri, in forza dell'ordine di esecuzione emesso nella medesima data dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria, dovendo scontare un residuo pena di sette anni, nove mesi e venti giorni, in relazione alla sentenza di condanna del 28 gennaio 2003, esecutiva il 15 aprile 2004, della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, alla reclusione di dieci anni per i reati di cui agli articoli 416-bis c.p. e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990.
Penitenziaria di predispone, presso ogni istituto di pena, l'organizzazione di un servizio sanitario «rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della popolazione detenuta». Nelle ipotesi in cui siano necessari cure ed accertamenti diagnostici non eseguibili all'interno degli istituti potrà essere disposto l'invio dei detenuti in strutture sanitarie esterne.
da una procedura di aggregazione di diversi stati patologici, denominata «indice di stato di salute». Il progetto sperimentale interessa tutti gli istituti penitenziari.
Particolare attenzione è stata posta dall'Amministrazione penitenziaria per la cura delle infezioni da HIV. Disposizioni particolari sono state dettate anche per l'infettivologia e la psichiatria, che dovevano rimanere attive presso tutti gli istituti penitenziari, indipendentemente dal livello assistenziale. In molti istituti penitenziari, inoltre, a seguito del Decreto Interministeriale Sanità-Giustizia 18 novembre 1998, sono state stipulate convenzioni con le Aziende Sanitarie accreditate per lo svolgimento di prestazioni assistenziali nei confronti di persone detenute e/o internate. È il caso del Provveditorato della Regione Lazio che, nel corso del 2003, ha stipulato due importanti convenzioni per la cura delle infezioni da HIV.
ai detenuti affetti da HIV e AIDS attraverso l'espletamento di visite specialistiche, la fornitura gratuita di farmaci e l'effettuazione di analisi ematochimiche.
Risposta. - Si rappresenta che la corrispondenza via fax, così come quella epistolare
e telegrafica, dei detenuti può essere sottoposta a visto di controllo al fine di verificare che non contenga elementi di reato o comunicazioni che possano porre in pericolo l'ordine e la sicurezza.
Risposta. - Contro la legge della Provincia Autonoma di Trento n. 4 del 15 marzo 2005, recante «Azioni ed interventi di solidarietà
internazionale, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 13 maggio 2005, ha promosso questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale, in quanto la legge in esame viola gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale della Provincia Autonoma di Trento) nonché l'articolo 117 comma secondo lettera a) della Costituzione, invadendo in tal modo quella statale.
Sulla sollevata questione di legittimità si dovrà pronunciare la Corte costituzionale.
Risposta. - Con l'ultima riforma della Politica agricola comune (PAC), adottata dal Consiglio dell'Unione europea con il regolamento (CE) n. 1782/03, il nostro Paese per il comparto del grano duro è riuscito a mantenere quasi integralmente il sistema degli aiuti comunitari, in particolare il pagamento supplementare.
Gli attuali prezzi di mercato del grano duro registrano un andamento positivo, collocandosi al di sopra dei prezzi istituzionali di oltre il 15 per cento (media mese di giugno).
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, concernente i risultati dell'attività dell'Ispettorato generale di finanza
contenuti nella relazione annuale 2003, si rappresenta che, fatta salva l'acquisizione di ulteriori e più dettagliati elementi di valutazione, non si ritiene allo stato di poter adottare determinazioni di carattere disciplinare nei confronti del personale dipendente. Infatti, nella predetta relazione non sono indicati né gli uffici giudiziari che sono stati oggetto di controllo, né i nominativi dei dipendenti coinvolti nell'accertamento de quo; conseguentemente sono assenti gli elementi minimi necessari per formulare eventuali atti di contestazione.
a quanto ammonti l'importo a cui si deve far fronte visto il numero dei procedimenti civili presenti.
Risposta. - La tabella riportata in allegato all'articolo del Sole 24 Ore, citato dall'interrogante, è stata tratta da un'elaborazione della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ).
L'articolo 91 del codice di procedura civile, inoltre, prevede che: «il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte».
nel mese di giugno 2004 sono uscite le graduatorie dei vincitori del concorso pubblico per la professione di ufficiale giudiziario;
Risposta. - L'assunzione di parte dei vincitori del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1 è stata disposta utilizzando l'autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 per 154 unita, per altre 94 dall'autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, per un totale di 248 unità.
sono sottoposti alla legge n. 441 del 1982;
Risposta. - Sulla base degli elementi forniti dal Dipartimento del Tesoro, si fa presente che l'articolo 12, comma 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, prevede che i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati ed i direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge, alcuni dati sulla propria situazione patrimoniale, nonché l'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi.
coordinamento e collaborazione con il nucleo permanente per i progetti FSE, con la direzione generale per l'esecuzione penale esterna, e con tutte le direzioni generali e ripartizioni dell'ufficio del capo del dipartimento in ordine alle materie dell'ufficio IV;
Risposta. - La dr.ssa Maria Pia Giuffrida è stata nominata Dirigente generale - livello di funzione C - nel ruolo dei Dirigenti generali dell'Amministrazione penitenziaria con decreto del Presidente della Repubblica datato 11 luglio 2002.
Con P.C.D. del 17 ottobre 2002 il Capo del Dipartimento assegnava al predetto Dirigente le funzioni di Vice presidente della «Commissione permanente d'indirizzo e controllo dell'informatizzazione dell'Amministrazione penitenziaria», dallo stesso presieduta.
solo 248 Ufficiali Giudiziari dei quali, 154 a seguito dell'autorizzazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 e 94 con l'utilizzo del contingente della autorizzazione alle assunzioni per l'anno 2003 disposte con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003. Tali assunzioni sono inoltre state effettuate sulla base di una valutazione di priorità limitatamente all'organico dei distretti giudiziari dei Nord (Torino, Milano, Brescia, Trento, Trieste, Venezia e Genova);
all'assunzione di tutti i vincitori e di tutti gli idonei del suddetto concorso necessita di una specifica autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica;
Risposta. - L'assunzione di parte dei vincitori del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1 è stata disposta utilizzando l'autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 per 154 unità, per altre 94 dall'autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, per un totale di 248 unità.
d'aria, hanno trascorso in maniera precaria la giornata di lavoro, tanto che diversi di loro sono anche stati colti da malore o sono svenuti e hanno denunciato la difficile situazione «ambientale» che si vive all'interno della struttura;
Risposta. - La struttura del Tribunale di Roma, in viale Giulio Cesare settore civile, si compone di due edifici, quello della Caserma Nazario Sauro, ceduta quasi per intero dal Demanio della difesa al Demanio dello Stato per gli usi giudiziari e quello nuovo, realizzato dall'Amministrazione della giustizia all'interno del cortile della Caserma al fine di ampliare gli spazi per le sempre maggiori esigenze del Tribunale.
2004 e n. 94 con l'utilizzo del contingente della autorizzazione alle assunzioni per l'anno 2003 disposte con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003) valutandone la priorità di copertura limitatamente ai distretti giudiziari del Nord (Torino, Milano, Brescia, Trento, Trieste, Venezia e Genova);
se non ritenga opportuno attivarsi al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni del Ministero della Funzione Pubblica riguardo alla assunzione dei vincitori ed idonei al concorso a 443 posti, indetto con decreto ministeriale dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2002.
Risposta. - L'assunzione di parte dei vincitori del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1 è stata disposta utilizzando l'autorizzazione concessa con agosto 2004 per 154 unità, per altre 94 dall'autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, per un totale di 248 unità.
Risposta. - Il competente ufficio di questo Ministero ha provveduto, a seguito del decesso del signor Antonio Ciotta avvenuto in data 12 maggio 2001 e comunicato il 12 giugno 2001, alla liquidazione del provvedimento di pensione provvisoria in data 30 luglio 2001, avendo ricevuto tra il 18 e il 26 luglio 2001, la necessaria documentazione richiesta alla vedova signora Basile Vittoria.
certificazione, ha provveduto con decreto ministeriale n. 106898 del 19 maggio 2005 ad emettere provvedimento definitivo di pensione.
l'iscrizione degli stessi in un apposito registro nazionale;
Risposta. - La questione relativa alle funzioni di comandante di reparto è stata generata dalle recenti modifiche normative che hanno avuto ad oggetto l'istituzione e l'attuazione del ruolo direttivo, ordinario e speciale del Corpo di Polizia penitenziaria (decreto legislativo 146 del 2000 - istitutivo del ruolo direttivo, ordinario e speciale del Corpo di Polizia penitenziaria - nonché decreto ministeriale 28 gennaio 2004 relativo alla specificazione delle funzioni che gli appartenenti al ruolo direttivo sono chiamati a svolgere).
Risposta. - Con l'interrogazione in esame l'interrogante ha segnalato una disparità
di trattamento fiscale tra i proprietari di immobili siti nella frazione di Fielis rispetto a quelli siti nelle altre frazioni del comune di Zuglio (in provincia di Udine). Infatti, a seguito della variazione territoriale già operata in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1958, n. 1255, la frazione di Fielis ricade, amministrativamente, nel comune di Zuglio, mentre, catastalmente, appartiene ancora al comune di Arta Terme, definito «turistico» e, quindi, con rendite catastali più elevate rispetto a quelle relative al comune di Zuglio.
articolo pubblicato nell'ottobre 1998) ha riportato notizie relative al solo aspetto «imprenditoriale» della vicenda, evidenziando in particolare l'intenzione espressa dallo stesso Cardinale di effettuare investimenti nel nuovo Interporto di Nola (struttura notoriamente collegata a nomi di costruttori, e professionisti partenopei, inquisiti nel corso di Tangentopoli);
Risposta. - Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 19 novembre 2001, ha dichiarato che l'articolo pubblicato all'interno del n. 9 del settembre 1998 del periodico mensile La Voce della Campania contiene affermazioni aventi carattere diffamatorio e lesivo dell'onore e della reputazione del cardinale di Napoli Em. Michele Giordano. Il suddetto Tribunale ha pertanto accolto la domanda da questi proposta per quanto di ragione e ha condannato Edizioni Babook s.r.l., Cinquegrani Andrea e Pennarola Rita in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 90.000.000 a titolo di risarcimento dei danni morali, nonché i convenuti Cinquegrani Andrea e Pennarola Rita in solido al pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore somma, di lire 15.000.000 a titolo di sanzione pecuniaria, oltre interessi legali, disponendo la cancellazione
della frase «A quanto pare viceversa l'attore non ne ha voluto tenere conto. Avrà avuto le sue buone ragioni. Un miliardo di buone ragioni». In motivazione il decidente ha ritenuto l'offensività degli scritti perché con l'articolo giornalistico si cercava di accreditare «un'immagine del cardinale come di persona mossa da intenti speculativi ed affaristici, per di più ammantati da una ipocrita volontà di alleviare il fenomeno della disoccupazione con la spinta del ceto imprenditoriale ad investire per dare lavoro alla gente»; che nella specie non poteva invocarsi né il diritto di satira né quello di cronaca.
dicembre del 2000, costretto su una sedia a rotelle in seguito alla ferita riportata nell'esplosione;
Risposta. - Il detenuto Andrea Insabato è stato tratto in arresto il 22 dicembre 2000 ed associato presso la Casa circondariale di Roma Regina Coeli.
In data 30 agosto 2001 il detenuto Insabato veniva ritradotto nella Casa circondariale Regina Coeli, essendo stata ripristinata la custodia cautelare in carcere dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
sanitaria penitenziaria contenenti le linee guida relative alle varie articolazioni del sistema.
n. 433 del 2000, ha orientato l'azione di garanzia del diritto alla salute dei ristretti verso la ricerca di forme di collaborazione con il Servizio sanitario nazionale.
Più in generale, inoltre, questa Amministrazione in ossequio all'articolo 37 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» ha impartito le opportune disposizioni per l'adeguamento strutturale alla normativa in questione di tutti gli istituti in corso di costruzione e/o di progettazione.
accedere presentando una richiesta motivata. Gli oggetti ivi contenuti possono essere prelevati a condizione di restituirne altri, al fine di rispettare i limiti quantitativi previsti dal regolamento;
Risposta. - In data 20 dicembre 2004 veniva effettuata, presso la sezione destinata ad ospitare i detenuti classificati ad Elevato indice di vigilanza (E.I.V.) della Casa circondariale di Biella una perquisizione straordinaria, tesa a verificare eventuali segni di manomissione delle strutture dell'edificio e degli arredi, nonché l'osservanza delle disposizioni interne emanate dall'A.D. e del Regolamento Interno di Istituto di recente emanazione. A seguito delle operazioni di controllo veniva constatata la presenza nelle camere detentive di oggetti consentiti accumulati in quantità eccessive, ed anche di generi vietati.
una Commissione presieduta dal Magistrato di sorveglianza (articolo 16 legge n. 354 del 1975 ed articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000).
Risposta. - Nel corso del Convegno del 27 gennaio 2005 è stato presentato dalla Direzione generale dei detenuti e del Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il progetto «DAP - Prima - Moduli innovativi di collaborazione sistematica tra Giustizia e Sanità, per tossicodipendenti in fase di convalida degli arresti da parte del Giudice monocratico nel corso del rito direttissimo».
organizzativi che consentano, nella fase dell'arresto e del giudizio per direttissima, di evitare la detenzione a soggetti tossicodipendenti, autori di reato, che accettino di sottoporsi a programmi di trattamento presso strutture pubbliche e private, in base alle previsioni dell'articolo 89 del testo unico n. 309 del 1990. Tale metodologia di intervento è già stata attuata positivamente presso il Tribunale di Milano e si sta cercando di applicare tale esperienza, con gli opportuni adattamenti delle specifiche realtà, ai Tribunali di Roma, Padova, Reggio Calabria e Catania.
l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 ha istituito in ogni circondario giudiziario le commissioni di manutenzione composte dai capi degli uffici giudiziari, dal funzionario di cancelleria di qualifica più elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, dal più anziano in ruolo, nonché dal presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;
le predette commissioni deliberano tra l'altro in materia di attribuzione degli spazi agli uffici giudiziari, sulla manutenzione, sull'illuminazione, sul riscaldamento, eccetera;
l'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ha introdotto nei luoghi di lavoro la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto, deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in occasione di tutte le decisioni organizzative che coinvolgono la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha diritto di ricevere tutte le relative informazioni e documentazione necessaria, può formulare proposte in merito all'attività di prevenzione, può presenziare alle ispezioni degli organi di vigilanza e formulare proprie osservazioni;
la figura del Rappresentante dei lavoratori nasce dalla giusta e palese necessità di coinvolgere i lavoratori nelle decisioni connesse al problema sicurezza sui posti di lavoro;
i principi generali che hanno ispirato tale esigenza risalgono addirittura alla Carta costituzionale, in particolare all'articolo 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (fra i quali il diritto alla salute) anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e, quindi, in particolare nei luoghi di lavoro, ed ancora all'articolo 46 che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende «ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione» -:
se il ministro in indirizzo, alla luce delle considerazioni esposte, non ritenga ovviare con urgenza alla suddetta «dimenticanza», adottando iniziative volte a prevedere la partecipazione alle riunioni delle Commissioni di manutenzione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questa importante figura possa espletare il delicato ruolo espressamente previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
(4-12108)
Subito dopo l'entrata in vigore della predetta legge, è stata emanata in data 21 luglio 1941 una circolare con la quale si impartivano istruzioni per la sua concreta applicazione e si segnalava l'opportunità dell'istituzione di commissioni di manutenzione,
I mutamenti subiti dalla realtà giudiziaria hanno indotto questa Amministrazione ad emanare nel 1994 un'altra circolare nella quale sono state chiaramente indicate le competenze delle Commissioni. Tali competenze possono essere sinteticamente individuate nelle delibere in materia di manutenzione, acquisizione, assegnazione e adattamento dei locali alle esigenze degli uffici e in quelle attinenti alla riparazione di mobili, ai servizi di riscaldamento, condizionamento, illuminazione, pulizia e telefonia; nei pareri sulla richiesta di fornitura di mobili, attrezzature e dotazioni informatiche; nelle valutazioni sull'idoneità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, degli spazi destinati agli uffici giudiziari nelle richieste da sottoporre alle amministrazioni comunali; nella valutazione dei rendiconti redatti dai Comuni per le spese sostenute in relazione ai servizi, previsti dalla legge 392 del 24 aprile 1941.
A tutto ciò va aggiunta, inoltre, l'ulteriore delicata competenza in materia di sicurezza delle strutture giudiziarie.
La Commissione, nell'ambito del suo potere decisionale, può invitare alle proprie riunioni, per l'esame di specifiche problematiche, oltre ai rappresentanti degli enti locali interessati (articolo 3 comma 1o, decreto del Presidente della Repubblica 187 del 4 maggio 1998) anche altri soggetti interessati alle questioni trattate.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al fine di espletare i compiti che gli sono attribuiti, partecipa alla riunione che il datore di lavoro, ex articolo 11 decreto legislativo 626 del 1994 e successive modifiche, indice almeno una volta l'anno; come previsto dall'articolo 19 della stessa legge, è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, riceve le informazioni e la documentazione aziendale, inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative; promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fa proposte in merito all'attività di prevenzione.
Appare evidente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'esercitare le facoltà che gli sono attribuite può formulare proposte o segnalare le diverse problematiche all'attenzione della Commissione di Manutenzione che, a sua volta, può invitarlo a partecipare alle riunioni, nei casi in cui lo ritenga opportuno.
Valutata l'ampiezza e la delicatezza dei compiti demandati alla Commissione, considerato che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può espletare il proprio mandato a seguito delle diversificate possibilità di intervento, ivi compresa quella di segnalare specifiche problematiche alla Commissione di manutenzione, non sembrano necessarie iniziative volte a prevedere la sua partecipazione come componente della Commissione di manutenzione, a cui del resto già partecipano il personale di magistratura, di cancelleria e il rappresentante del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, non essendo preclusa la possibilità che, su richiesta alla Commissione, lo stesso possa parteciparvi a titolo consultivo.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'attività di pesca e di molluschicultura riveste una grande importanza per tutto il territorio del Delta del Po per il valore occupazionale e per la redditività che produce;
la Provincia di Rovigo detiene i diritti esclusivi di pesca nella parte centrale e meridionale del Delta del Po;
tali diritti sono stati dati in Concessione a soggetti quali il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine ed il Consorzio Delta Nord;
nella Laguna di Caleri, di Marinetta e Vallona - e, più in generale, in tutte le
tali rivendicazioni sono attuate mediante la delimitazione per palificazione di ampi spazi acquei lagunari che, conseguentemente, vengono sottratti alla materiale disponibilità del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine e del Consorzio Delta Nord;
dette rivendicazioni, se definitivamente riconosciute in sede giudiziaria, comporterebbero la riduzione della demanialità delle citate lagune e della Sacca, con ciò compromettendo i livelli occupazionali delle medesime;
gli ultimi sviluppi della vicenda giudiziaria ed alcune pronunce dell'Autorità amministrativa hanno indotto i pescatori che aderiscono ai menzionati Consorzi ad organizzare manifestazioni di protesta contro la Regione Veneto e le altre Autorità Pubbliche per l'inerzia di queste ultime di fronte al possibile riconoscimento della proprietà privata in determinate aree del Delta, circostanza questa che pregiudicherebbe gravemente i livelli occupazionali delle lagune polesane -:
se non ritenga che le aree lagunari in oggetto abbiano tutte le caratteristiche per essere definite demaniali;
se siano allo studio soluzioni volte a salvaguardare i livelli occupazionali in particolare delle Lagune di Caleri, Marinetta e Vallona nonché della Sacca degli Scardovari nell'ipotesi in cui le sopra menzionate controversie giudiziarie avessero quale esito il riconoscimento del diritto di proprietà su determinate aree delle lagune polesane.
(4-13597)
l'attività di pesca e di molluschicultura riveste una grande importanza per tutto il territorio del Delta del Po per il valore occupazionale e per la redditività che produce;
la provincia di Rovigo detiene i diritti esclusivi di pesca nella parte centrale e meridionale del Delta del Po;
tali diritti sono stati dati in concessione a soggetti quali il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine ed il Consorzio Delta Nord;
nella Laguna di Caleri, di Marinetta e di Vallona - e più in generale in tutte le lagune comprese tra il comune di Rosolina e il comune di Porto Viro - nonché nella Sacca degli Scardovari, in particolare nell'area valliva denominata «Canestro», la demanialità è posta in discussione da privati che ne rivendicano la proprietà;
tali rivendicazioni sono attuate mediante la delimitazione per palificazione di ampi spazi acquei lagunari che, conseguentemente, vengono sottratti alla materiale disponibilità del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine ed il Consorzio Delta Nord;
dette rivendicazioni, se definitivamente riconosciute in sede giudiziaria, comporterebbero la riduzione della demanialità delle citate lagune e della Sacca con ciò compromettendo i livelli occupazionali delle medesime;
gli ultimi sviluppi della vicenda giudiziaria ed alcune pronunce dell'Autorità Amministrativa hanno indotto i pescatori che aderiscono ai menzionati Consorzi ad organizzare manifestazioni di protesta contro la regione Veneto e le altre Autorità Pubbliche per l'inerzia di queste ultime di fronte al possibile riconoscimento della proprietà privata in determinate aree del Delta, circostanza questa che pregiudicherebbe gravemente i livelli occupazionali delle lagune polesane -:
se siano allo studio soluzioni volte a salvaguardare i livelli occupazionali in particolare delle Lagune di Caleri, Marinetta e Vallona nonché della Sacca degli Scardovari nell'ipotesi in cui le sopra menzionate
(4-13644)
In particolare, nelle lagune di Caleri, Marinetta e Vallona, ricompresse tra il Comune di Rosolina ed il Comune di Porto Viro operano circa 250 pescatori, principalmente riuniti nel Consorzio Delta Nord, mentre nelle lagune di Busiura, Laguna di Barbamarco, Burcio, Basson, Allagamento e Sacca degli Scardovari, ricomprese tra il Po di Maistra e il Po di Goro, ricadenti nei comuni di Porto Tolle e Ariano Polesine operano, riuniti in 12 cooperative, oltre 1500 pescatori associati al Consorzio delle cooperative pescatori del Polesine; il fatturato sembra sia di 50 milioni di euro.
L'attività produttiva dei Consorzi consiste nell'allevamento e nella raccolta di molluschi bivalvi vivi, che è esplicitazione dei diritti goduti, in via esclusiva, dai Consorzi stessi in virtù di concessioni amministrative regionali e provinciali.
In particolare, al Consorzio delle cooperative pescatori del Polesine sono stati demandati i diritti esclusivi di pesca dalla Provincia di Rovigo, mentre al Consorzio Delta Nord sono state rilasciate le concessioni demaniali prima dalla Capitaneria di porto e successivamente dalla Regione del Veneto - Genio civile di Rovigo.
Tali concessioni amministrative, intercorrenti tra le amministrazioni regionale, provinciale e i Consorzi, trovano il proprio evidente fondamento nella demanialità delle aree oggetto di concessione e nella demanialità dei diritti esclusivi di pesca insistenti nelle menzionate aree, anche nel caso in cui la natura delle stesse siano in contestazione.
In tema, allo stato, sono pendenti controversie giudiziarie dirette ad invocare un accertamento sulla sussistenza della demanialità in talune zone ed in particolare nella laguna di Caleri, nella laguna di Vallona e nella Sacca degli Scardovari - su tutte l'area valliva denominata «Canestro» - sulle quali taluni affermano essere titolari di un diritto di proprietà sorto anteriormente alle summenzionate concessioni, quando dette aree erano terre emerse.
Inoltre, sono pendenti procedimenti penali a carico di privati, imputati del reato di «abusiva occupazione di spazio demaniale» (articolo 1161 del Codice della navigazione); procedimenti che, a loro volta, implicano il riconoscimento della demanialità delle zone occupate.
Le controverse vicende hanno ingenerato una serie di manifestazioni da parte dei pescatori aderenti ai Consorzi per protestare contro eventuali riduzioni delle aree presumibilmente demaniali e quelle oggetto dei diritti esclusivi di pesca a fronte del riconoscimento giudiziario a favore di certuni del diritto di proprietà su parti delle aree medesime.
Nel pieno rispetto degli accertamenti giudiziari sia definitivi sia tuttora pendenti avanti ai Tribunali di Rovigo e di Adria, diretti a stabilire il carattere di demanialità o di proprietà privata di determinate zone delle citate lagune e della Sacca degli Scardovari, il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene che tutte le aree lagunari oggetto dell'interrogazione debbano essere considerate demaniali in conformità con l'articolo 28 del Codice della navigazione, in quanto rientranti nella morfologia di laguna e comunicanti liberamente con il mare nel corso di tutto l'anno e non solo durante una parte dell'anno, così come previsto dal Codice della Navigazione.
La demanialità delle aree comporta che il comportamento di occupazione o mantenimento senza titolo di qualsiasi porzione delle medesime integri la fattispecie prevista e punita dall'articolo 1161 del Codice della Navigazione, non rilevando le modalità, originarie o derivate, di apprensione del bene.
Il reato in questione è, altresì, integrato dall'esecuzione di innovazioni non autorizzate o, ancora, dall'esercizio di attività che impediscano l'uso del demanio.
Tale arbitrarietà si realizza ogniqualvolta l'occupazione non sia legittimata da
Si precisa, in relazione al titolo dell'occupazione, che l'atto di concessione non può essere surrogato da autorizzazioni verbali, eventualmente provenienti da organi della pubblica amministrazione, poiché la volontà amministrativa si manifesta validamente, nella materia di cui si tratta, con provvedimenti formali, in forza dei quali soltanto si instaura il rapporto di concessione.
Come già si è avuto modo di dire, le indagini sono tuttora in corso e tali procedimenti penali presuppongono il riconoscimento della demanialità delle zone occupate.
A tale ultimo riguardo e, più in generale, sul complesso della questione in oggetto si ritiene che, preliminarmente all'esame di ciascuna vicenda che ha visto la contrapposizione tra uso privato ed uso pubblico delle aree in esame - intendendo per uso pubblico quello derivante dalle citate concessioni amministrative - debba essere operata una fondamentale puntualizzazione sull'oggetto della demanialità.
Occorre, infatti, distinguere tra demanialità di determinate aree lagunari polesane e demanialità dei diritti di pesca oggetto delle soprammenzionate concessioni amministrative intercorse tra la Provincia di Rovigo, da un lato, ed il Consorzio Delta Nord ed il Consorzio cooperative pescatori del Polesine, dall'altro.
Nello specifico, per quanto concerne la Sacca degli Scardovari, il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene che anche nel caso in cui la demanialità delle lagune sopra indicate e della Sacca degli Scardovari subisse una riduzione a causa del riconoscimento della proprietà privata su talune aree, quale, ad esempio, per quanto concerne la Sacca, l'area valliva Canestro, l'esercizio della pesca anche in tali aree da parte dei menzionati Consorzi non subirebbe limitazioni di sorta, in quanto permarrebbe comunque la demanialità sui diritti esclusivi di pesca.
In particolare, per quanto concerne l'area valliva Canestro, il decreto prefettizio n. 7863 del 1881, che richiama il decreto prefettizio n. 2396 dello stesso anno, riconosce sull'area lagunare denominata «Sacca degli Scardovari» il possesso ed il legittimo esercizio dei diritti esclusivi di pesca in capo e a favore del Demanio Nazionale, rappresentato dall'Intendente Provinciale di Finanza.
Tale provvedimento costituisce un vero e proprio riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in capo a soggetto ben determinato, il Demanio Nazionale.
Inoltre, considerato che l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 dispone il trasferimento alla Provincia di quegli stessi diritti esclusivi di pesca che già appartenevano al Demanio statale, ne deriva che la titolarità in ordine all'esercizio dei predetti diritti è stata legittimamente concessa dalla Provincia al Consorzio cooperative pescatori del Polesine.
Quindi, se l'area «Canestro» appartiene al demanio, tale è rimasta; se detta area invece dovesse essere definitivamente riconosciuta come privata, sarebbe comunque gravata dalla sussistenza dei diritti esclusivi di pesca in capo alla Provincia di Rovigo e da questa ultima concessi in godimento al Consorzio.
Premesso tutto ciò, visto che l'economia delle aree delle lagune polesane è garantita dalla demanialità delle aree medesime o quantomeno dei diritti esclusivi predetti e dal momento che la rivendicazione della proprietà privata su dette aree può rappresentare motivo di crisi per l'economia delle stessa, è intenzione del Ministero delle politiche agricole e forestali, attraverso il concerto con le altre amministrazioni interessate, avviare l'individuazione di soluzioni atte a salvaguardare il sistema di concessioni amministrative intercorrenti tra la Provincia ed i Consorzi; sistema che, come detto, nella demanialità trova il proprio presupposto.
Dette soluzioni potrebbero concretizzarsi anche nell'acquisto da parte dello Stato delle aree eventualmente riconosciute come private o nell'espropriazione delle medesime in caso di «necessità dei pubblici usi del
In ogni caso, fermo restando quanto sopradetto e senza alcuna preclusione per altre iniziative che potranno essere valutate al fine di una positiva soluzione della problematica è intenzione del Ministero delle politiche agricole e forestali sollecitare quanto prima il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le altre Amministrazioni competenti affinché riconosciuta la pubblica necessità ed opportunità, promuovano il procedimento di delimitazione del demanio marittimo in tutte le zone lagunari interessate istituendo la Commissione delimitatrice prevista dall'articolo 32 del Codice della navigazione e dell'articolo 58 del relativo Regolamento, perché si pronunci definitivamente - con l'intervento delle parti interessate - sulla natura demaniale e privata delle aree in questione.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.
il signor P.C., 74 anni, in data 19 novembre 2004, a seguito di una caduta avvenuta nel carcere di Rebibbia dove era detenuto in regime di 41-bis, è stato ricoverato d'urgenza all'Ospedale Sandro Pertini per la frattura del femore destro, con necessità di intervento chirurgico;
a distanza di appena 24 ore dall'intervento, il detenuto è stato ritradotto a Rebibbia e rinchiuso nella stessa cella della sezione 41-bis;
dopo circa una mese, P.C. è stato trasferito nel centro clinico del carcere di Pisa, ma sempre sottoposto al regime del 41-bis;
il detenuto ha subito la frattura dell'unico arto sul quale faceva leva per la deambulazione essendosi egli, nel 1993, fratturato il femore sinistro mentre era ristretto nel carcere di Pianosa, sempre in regime di 41-bis;
dai sanitari del carcere oltre che dal medico di fiducia, era stata più volte ed invano suggerita l'assegnazione al detenuto di un piantone per le intere 24 ore;
P.C., uomo di 74 anni, è da oltre 20 anni affetto da diabete mellino di tipo II, a cui sono associate neuropatia distale degli arti inferiori e monoparesi del terzo nervo cranico di destra;
oltre le patologie suindicate, il detenuto è affetto da spondilodiscoartrosi del rachide dorso-lombare, già chirurgicamente trattata con duplice intervento di discectomia nel 1982 e nel 1992;
secondo il diario clinico del carcere, il detenuto in passato ha sofferto di infarto del miocardio, è affetto da cardiopatia scleroipertensiva con ischemia cardiaca e insufficienza mitralica a tale patologia, e rischia accidenti cardiovascolari quali la recidiva dell'infarto e lo stroke cerebrale;
a quanto risulta dalle annotazioni dei sanitari del carcere il diabete mellito di lunga durata e di tipo scompensato quale quello di cui è portatore P.C., non è controllabile e gestibile adeguatamente in carcere per la difficoltà di mantenere il condannato a regime alimentare adeguato alla malattia di base;
per quanto riguarda la patologia degenerativa spondiloartrosica, gli stessi sanitari penitenziari hanno sollecitato più volte il necessario e costante supporto di un trattamento fisioterapico, che di fatto non viene praticato al detenuto da oltre un anno, e ciò con gravi conseguenze nel tempo quali, secondo il medico di fiducia, l'atrofia e l'anchilosi -:
se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, se ciò rispecchi le linee guida del comune agire medico previste non solo dalla scienza ma anche dal codice deontologico, i dettami della Costituzione italiana e le regole minime per il trattamento delle persone detenute stabilite dal diritto umanitario internazionale;
(4-12531)
Successivamente, il 26 novembre 2004, il detenuto è stato dimesso dall'ospedale e ricondotto presso la Casa di Reclusione di Rebibbia N.C. ove gli è stato assegnato un piantone per attendere alle sue primarie necessità.
La direzione del predetto istituto ha pertanto chiesto al competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il ricovero dello stesso presso un attrezzato Centro diagnostico terapeutico ove potesse ricevere una continua assistenza infermieristica, i controlli ortopedici e la riabilitazione motoria.
Dopo le verifiche di rito è stata disposta la sua assegnazione provvisoria presso il Centro diagnostico terapeutico annesso alla Casa circondariale di Pisa per il tempo necessario all'espletamento degli accertamenti e delle cure del caso.
Si ritiene opportuno evidenziare che, prima del recente evento traumatico, il detenuto era assegnato all'istituto romano di Rebibbia proprio in virtù delle sue patologie, essendo quest'ultimo istituto idoneo a prestare la più adeguata assistenza sanitaria in ambito penitenziario, in mancanza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che attestassero l'incompatibilità delle condizioni di salute dello stesso con il regime carcerario.
Peraltro, il suo difensore, venuto a conoscenza del provvedimento che disponeva il trasferimento provvisorio dell'interessato presso la Casa Circondariale di Pisa, con istanza del 9 dicembre 2004 ha invitato il Magistrato di Sorveglianza di Roma a non concedere il nulla osta, affermando che l'istituto di Roma Rebibbia poteva far fronte a tutte le esigenze sanitarie a carico del proprio assistito.
Per quanto riguarda, invece, la riferita mancanza di adeguata assistenza sanitaria in relazione alle più gravi patologie in atto, è da sottolineare che, nell'ultima relazione sanitaria redatta dai sanitari del Centro diagnostico terapeutico di Pisa, si riferisce che la scarsa collaborazione da parte del detenuto a seguire le indicazioni dei medici e ad effettuare i necessari accertamenti diagnostici, non consente di pervenire ad una diagnosi di certezza sulle sue condizioni di salute.
Si rappresenta, infine, che non è provata alcuna incidenza del regime speciale, di cui all'articolo 41 bis/2 dell'Ordinamento penitenziario, sulle condizioni di salute del detenuto in questione.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nel corso del solo 2004 sono decedute all'interno degli istituti di pena italiani ben 95 persone, delle quali 53 per suicidio, 32 per malattia, 7 per overdose, 3 per cause non chiarite; in alcuni carceri, come quello «Le Sughere», a Livorno, il numero delle morti ufficialmente attribuite a suicidi, tra il 2003 e il 2004, è impressionante: tra esse quelle di Mohammer Daff, cittadino turco di 35 anni, trovato impiccato il 24 aprile 2003, di Carlos Riquelme, un marittimo cileno morto il 30 luglio 2003, di Luigi Visconti, trentaseienne originario di Marano (Napoli), di Domenico Bruzzaniti, ergastolano, e del ventinovenne livornese Marcello Lonzi, la cui morte, avvenuta l'11 luglio 2003, è stata definita «accidentale» (infarto) dalla Procura di Livorno, sebbene il cadavere del giovane presentasse chiari segni di percosse, documentate anche da numerose foto diffuse dal suo ufficio di difesa;
nell'ambito delle indagini sul caso Lonzi furono messe in campo condotte
le Sughere, penitenziario con una sezione di massima sicurezza, è afflitto da un drammatico concentrato di deficienze strutturali: esso ospita oltre 400 detenuti nonostante la sua capienza sia di 265 posti, dispone di risorse mediche praticamente inesistenti, strutture sanitarie inadeguate, attività culturali, ludiche e assistenziali estremamente limitate;
inoltre numerose denunce di detenuti hanno messo in evidenza il ricorso sistematico alla violenza e alla «ritorsione» da parte del personale del carcere nei confronti di alcuni di essi;
altri reclusi, stando a quanto essi hanno testimoniato, avrebbero subito violente percosse, e in alcuni casi sarebbero stati costretti a un forzato isolamento in celle dette «lisce», ove i detenuti verrebbero denudati e malmenati dalle guardie a ogni tentativo di reclamo -:
se non ritenga opportuno avviare un'indagine tesa ad accertare il contesto ambientale nel quale si è verificato nell'ultimo periodo un abnorme numero di suicidi nel carcere Le Sughere ed eventuali responsabilità del personale di custodia nella perpetuazione di violenze ai danni dei detenuti;
se non ritenga insostenibile la situazione di sovraffollamento e di gravissime carenze strutturali in cui versa il carcere in oggetto e quali rimedi ritenga doveroso porre in essere per fare fronte a tale drammatica situazione.
(4-12333)
In particolare, si riferisce che nella Casa Circondariale di Livorno nel 2004 i detenuti che si sono suicidati sono stati 3 mentre si è registrato un solo decesso per cause naturali e nel corso del 2003 si è suicidato un detenuto e si è rilevato un solo decesso per cause naturali.
Premesso ciò, i singoli casi citati dall'interrogante riguardano i seguenti detenuti:
detenuto Luigi Visconti, nato a Napoli il 6 marzo 1977, arrestato il 17 giugno 2003, suicidatosi nella Casa circondariale di Livorno il 7 settembre 2004;
detenuto Carlos Josè Riquelme Vega, nato in Cile il 15 gennaio 1954, arrestato il 25 aprile 2004, impiccatosi nella Casa circondariale di Livorno il 30 luglio 2004;
detenuto Domenico Antonio Bruzzaniti, nato a Bova Marina il 4 agosto 1957, arrestato l'8 maggio 2002, impiccatosi nella Casa circondariale di Livorno il 29 giugno 2004;
detenuto Marcello Lonzi, nato a Livorno il 25 ottobre 1973, arrestato il 3 marzo 2003, deceduto per cause naturali nella Casa circondaria1e di Livorno l'11 luglio 2003;
detenuto Muammer Tasdas, nato in Turchia il 15 dicembre 1968, arrestato il 27 agosto 2001, impiccatosi nella Casa circondariale di Livorno il 24 aprile 2003.
Le relazioni redatte a seguito degli accertamenti ispettivi effettuati sui casi di suicidio avvenuti a Livorno escludono responsabilità a carico di operatori penitenziari.
Per quanto concerne il decesso del detenuto Lonzi, già oggetto di inchiesta amministrativa condotta dal Provveditore regionale di Firenze, si rappresenta che lo stesso è stato ricondotto a cause naturali e, precisamente, a «sindrome della morte improvvisa conseguente, con maggiore probabilità, ad aritmia maligna in soggetto portatore di ipertrofia ventricolare sinistra e di coronarosclerosi con severa stenosi del ramo discendente della coronaria sinistra»,
Peraltro, le lesioni riscontrate sul cadavere, definite superficiali, sono state definite compatibili con la caduta accidentale avvenuta a seguito della perdita di coscienza del Lonzi e con le manovre rianimatorie attuate nell'immediatezza, ma incompatibili con ipotesi di colluttazioni o altra violenza.
Relativamente al presunto sovraffollamento presso l'istituto penitenziario di Livorno, si rappresenta che su una capienza tollerabile di 400 posti, la presenza media dei detenuti è di 370 unità, evidenziando, comunque, che trattandosi di casa circondariale, che è anche sede di transito per le traduzioni, il dato delle presenze varia nel tempo.
Con riguardo ad eventuali responsabilità del personale di custodia per violenza ai detenuti, si fa presente che agli atti del competente Dipartimento di questo Ministero risultano provvedimenti di natura disciplinare a carico di alcuni appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, per violenze commesse nel penitenziario livornese in data 5 agosto 2000 a danno del detenuto Roberto Guadagnolo.
Per quanto concerne la situazione strutturale dell'istituto livornese si comunica che la Casa circondariale di Livorno, seppure attivata all'inizio degli anni '80, versa in mediocri condizioni generali, in particolare a causa dei fenomeni di infiltrazioni di acqua dai tetti e delle facciate.
Nel corso di questi ultimi esercizi finanziari, comunque, sono stati realizzati da parte del Provveditorato regionale di Firenze, che cura direttamente l'ordinaria e la straordinaria manutenzione della struttura nell'ambito delle competenze assegnate, degli interventi di rifacimento dei tetti, circoscritti solo ad alcune zone dell'istituto, mentre per contrastare efficacemente le sopra citate problematiche sarebbero necessari più radicali interventi edilizi.
A tale proposito, a seguito di sopralluogo espletato da personale tecnico della competente Direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è stato stilato un programma di risanamento dell'istituto, da attuarsi a medio e lungo termine compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
in data 20 dicembre 2004 sarebbe stata effettuata una perquisizione nella sezione speciale (composta da 14 detenuti fra politici e non), della casa circondariale di Biella, sita in via dei Tigli 14, da parte della polizia penitenziaria;
al loro ritorno nelle celle i detenuti avrebbero trovato le masserizie sottosopra, e avrebbero constatato che durante la perquisizione era stato portato via dagli agenti tutto il materiale cartaceo rinvenuto: block notes, posta, le foto dei familiari, atti giudiziari, cartoline, buste da lettera, francobolli, oltre a musicassette, gran parte del vestiario, coperte e, cosa del tutto inedita, libri e riviste, di ogni genere - compresa una copia della Bibbia e libri presi in prestito dalla biblioteca di Biella - lasciandone in tutto solo 4 per cella (2 libri e 2 riviste o 1 libro e 3 riviste o viceversa);
la direzione carceraria avrebbe motivato il sequestro dei libri con la surreale motivazione che «i libri si leggono uno alla volta» -:
se risponda al vero che nella casa circondariale di Biella sia effettivamente avvenuto il sequestro di libri e riviste e in tal caso se questa iniziativa sia stata intrapresa autonomamente dalla direzione o disposta a livello ministeriale;
quali siano le motivazioni che avrebbero portato a una misura repressiva, di tal genere che all'interrogante appare agghiacciante ed immotivata.
(4-12376)
Pertanto, il personale di custodia provvedeva a ritirare gli articoli in eccesso depositandoli presso il locale magazzino detenuti ed a sequestrare gli oggetti non consentiti, dando avvio all'iter disciplinare nei confronti dei possessori.
Risulta corrispondente al vero che siano stati ritirati libri, perché in quantità eccessiva (in un caso i volumi tenuti in cella ammontavano a n. 141), nonché lettori per CD, CD e musicassette. Si segnala che l'accumulo di oggetti nelle camere detentive rende difficoltose le normali operazioni di controllo, consente facili occultamenti di eventuali attrezzi atti ad offendere o comunque pericolosi per l'incolumità degli operatori penitenziari e degli altri detenuti e costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza interni. Alcuni generi sono stati ritirati per non conformità con quanto disposto dal regolamento interno d'istituto recentemente emanato; a tal proposito si segnala che detto atto viene predisposto da una Commissione presieduta dal Magistrato di sorveglianza (articolo 16 legge n. 354 del 1975 ed articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 230 del 2000.
In relazione alla vicenda del detenuto sottoposto ad isolamento, risulta che tale provvedimento sia stato emanato dall'Autorità dirigente dell'istituto in conformità con quanto disposto dall'articolo 78 reg. esec., nel rispetto dei presupposti e secondo le modalità ivi previste.
Non è stato riscontrato, altresì, che il soggetto coinvolto abbia, in quel frangente, lamentato alcuna indisposizione fisica. È stato, comunque, sottoposto a visita medica come previsto dalla legge in tali circostanze.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il giorno 16 febbraio 2004 presso l'ospedale Pertini di Roma è deceduto in stato di detenzione il signor F. M. di Petrosino (Trapani) in seguito alle complicazioni sorte dopo un lungo intervento chirurgico al cervello;
il detenuto è giunto dal carcere di Rebibbia presso l'ospedale già in stato di coma provocato da un tumore in stato avanzato al cervello;
lo stesso detenuto aveva richiesto già dal dicembre 2003, a causa dei frequenti malori che lo angosciavano, una TAC e una visita medica;
risulterebbe che tali richieste non fossero state mai accolte da parte della direzione sanitaria di Rebibbia -:
se non intendano intervenire per potenziare un settore così importante quale quello dell'assistenza sanitaria penitenziaria, in questo carcere come in tutti quelli presenti nel nostro paese, in modo da garantire qualità ed efficienza nelle cure ai detenuti.
(4-09011)
Con sentenza emessa dal Tribunale di Marsala, il Marrone veniva condannato alla pena della reclusione di sette anni.
Successivamente, la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 31 ottobre 2003, riduceva la pena a quattro anni e mesi nove e ne fissava la scadenza al 31 dicembre 2005.
In data 10 settembre 2003 il detenuto veniva trasferito, per motivi di giustizia,
A seguito della ispezione effettuata dal Provveditore regionale sulle cause del decesso sono state riscontrate responsabilità omissive da parte dei sanitari dell'istituto penitenziario di Roma Rebibbia, per non avere tempestivamente individuato la patologia da cui risultava affetto il detenuto Francesco Marrone e per non aver, pertanto, predisposto immediato ed idoneo controllo terapeutico.
Verosimilmente il Marrone è stato considerato solo portatore di una patologia psichiatrica («Sintomatologia ansiosa con crisi lipotimiche»), mentre durante il ricovero presso l'Ospedale Pertini (dal 6 febbraio 2004 al 16 febbraio 2004 - giorno del decesso) il primario della divisione Neurochirurgia ha dichiarato che il detenuto era affetto da «metastasi cerebrale da tumore primitivo polmonare».
Durante il ricovero in ospedale il detenuto veniva sottoposto ad intervento neurochirurgico urgente di «craniotomia fronto-temporale dx con asportazione totale del tumore», ma decedeva il 16 febbraio 2004 nel decorso post operatorio, per rapido ed inesorabile peggioramento delle condizioni cliniche.
Allo stato risulta pendente il procedimento penale instaurato nei confronti di alcuni sanitari.
Per quanto concerne, più in generale, l'assistenza sanitaria penitenziaria e gli interventi per potenziarla si comunica quanto segue.
In applicazione dei principi costituzionali e delle disposizioni legislative in materia di diritto alla salute, l'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle risorse disponibili, ha organizzato in ogni istituto penitenziario un servizio sanitario, in grado di garantire una adeguata assistenza per i detenuti.
Dal 1999 ad oggi, si sono rese necessarie alcune modifiche organizzative del sistema sanitario penitenziario, al fine di organizzare l'assistenza sanitaria per i detenuti, utilizzando al meglio le risorse disponibili, anche in coerenza ai principi di efficienza ed economicità e nel rispetto del principio della tutela della salute, costituzionalmente garantito quale diritto inviolabile di ogni individuo.
In particolare, nel 1999 si è provveduto a classificare gli istituti penitenziari in tre livelli a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria, individuato mediante il criterio del numero di detenuti presenti, e precisamente, strutture sanitarie di primo livello, strutture sanitarie di secondo livello e strutture sanitarie di terzo livello, costituite dai centri clinici dell'Amministrazione penitenziaria che sono in grado di affrontare necessità medico-chirurgiche anche di elevato livello, avendo a disposizione strumenti diagnostici adeguati.
Si è sempre cercato di assicurare il principio della continuità assistenziale mantenendo per ogni istituto penitenziario, a seconda del livello di appartenenza indicato nella citata circolare del 1999, il monte ore del servizio SIAS e infermieristico, riducendolo solo nelle situazioni in cui non era praticabile altra soluzione e comunque tali da non modificarne il livello di assistenza già offerto.
Relativamente al budget per l'anno 2004, pari ad euro 81.380.000,00, non vi sono state riduzioni rispetto agli anni 2002 e 2003, mentre per l'anno in corso, lo stanziamento sul capitolo 1764 è di euro 97.000.000,00.
Si precisa, comunque, che l'onere effettivo del servizio sanitario è mediamente pari a euro 103.000.000,00 annui. Pertanto, negli ultimi esercizi gli ordinari stanziamenti di bilancio sono stati necessariamente integrati con risorse finanziarie attinte dal Fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero dell'Economia, dal Fondo di riserva per i consumi intermedi del Ministero della Giustizia nonché da altri capitoli di bilancio attraverso variazioni compensative consentite dalla normativa sulla flessibilità di bilancio, introdotta
Al fine di una maggiore razionalizzazione delle risorse e per legare la spesa sanitaria alle reali necessità assistenziali di ogni singolo detenuto è stato predisposto per il corrente anno un progetto di «Modifica del meccanismo di finanziamento delle Aree sanitarie degli istituti attraverso l'individuazione di gruppi omogenei di co-morbilità». Tale progetto inserito nei Programmi esecutivi d'azione del Governo (P.E.A.) ha l'obiettivo di individuare strumenti che consentano una stima realistica sulla complessità e gravità degli stati patologici riscontrati nella popolazione penitenziaria, per definire un nuovo assetto organizzativo e di verifica, sia della funzionalità del sistema che della gestione dei finanziamenti, collegati sia a una quota pro capite base per tutti i detenuti e a quote aggiuntive calibrate, che a gruppi omogenei di comorbosità risultanti da una procedura di aggregazione di diversi stati patologici denominata «indice di stato di salute». Il progetto sperimentale interessa tutti gli istituti penitenziari.
L'obiettivo della competente Direzione generale è infatti quello di migliorare la qualità dei servizi anche e soprattutto coinvolgendo, nella gestione della salute del detenuto, il Servizio sanitario nazionale. A tal proposito, i Provveditorati sono stati sensibilizzati a coinvolgere le Asl territorialmente competenti, soprattutto relativamente alla medicina specialistica e all'erogazione gratuita di farmaci, in modo da arrivare ad una gestione partecipata tra servizio sanitario nazionale e servizio sanitario penitenziario, in conformità a quanto previsto sia dalla legge 833 del 1978, tenuto conto che il diritto alla salute di chi si trova in condizioni privative di libertà deve continuare ad essere tutelato come diritto inviolabile dell'uomo al pari di ogni libero cittadino, sia da quanto disposto dal decreto legislativo 230 del 1999, così come risulta modificato dal decreto legislativo 433 del 2000.
Relativamente a quest'ultimo punto si specifica che il decreto legislativo 230 del 1999 prevedeva, dopo un periodo di sperimentazione da attuare in alcune Regioni, il transito di tutte le risorse umane e finanziarie al servizio sanitario nazionale (e ciò si è realizzato in data 31 luglio 2003 solo per la tossicodipendenza), il successivo decreto legislativo 433 del 2000 al termine transito ha sostituito il termine assetto facendo palesare un'intenzione diversa del legislatore rispetto a quella originaria.
In attesa del definitivo riordino l'Amministrazione penitenziaria, in base a quanto disposto dalla legge istitutiva del servizio nazionale e al fatto che il decreto legislativo 230 del 1999 stabilisce che i detenuti conservano l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ha orientato la propria azione nel cercare forme di collaborazione effettive, formalizzate con accordi di programma, protocolli d'intesa ed altro.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la mattina dell'8 luglio 2004, dietro mandato della procura di Vicenza, ispettori di Polizia Giudiziaria hanno perquisito contemporaneamente le abitazioni di due delegati sindacali e RSU della RdB/CUB della Azienda di Trasporti Urbani - AIM - di Vicenza nonché la sede provinciale della CUB di Vicenza;
nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 2 computer di proprietà dei delegati RSU e altri due nella sede dalla Federazione CUB di Vicenza;
tali perquisizioni sono avvenute in base agli artt. 595 e 612 codice penale (diffamazione e minacce verbali e scritte) e sono riconducibili ad uno scritto anonimo risalente al dicembre 2003 rivolto ad un allora delegato RSU della CISL AIM, ed erano volte a rinvenire tracce o file informatici che potessero far risalire all'autore dello scritto anonimo;
la perquisizione è avvenuta dopo che per mesi tutto è rimasto fermo mentre l'inchiesta è iniziata nel dicembre 2003, in piena stagione di lotta per il rinnovo del contratto autoferrotranviari, e le perquisizioni avvengono subito dopo la conquista, da parte della RdB/CUB AIM del 50 per cento dei delegati RSU nel rinnovo di tale organismo: -:
se non ritenga che vi siano gli estremi per procedere all'esercizio di poteri ispettivi presso la procura di Vicenza.
(4-10607)
Tali valutazioni, pervenute con plurime missive di contenuto pesante, rivolte anche a numerosi abitanti del suo comune di residenza e, sprovviste di firma, alla parte offesa inducevano Dall'Osto nel gennaio 2004 a sporgere querela.
Poiché a distanza di circa un mese dalla sua presentazione lo stesso Dall'Osto subiva il danneggiamento della fiancata della propria auto, parcheggiata nel cortile dell'A.I.M. spa durante l'orario di servizio, anch'esso ad opera di ignoti, lo stesso riteneva di proporre nuova ed ulteriore querela, collegando espressamente detti ultimi fatti a quelli precedentemente denunciati.
Le indagini di polizia giudiziaria portavano ad individuare, quali possibili autori dei reati, due soggetti attivi nell'ambito delle rappresentanze sindacali di base, che si ponevano in antitesi ed in forte conflitto con l'orientamento sindacale sostenuto nell'azienda dalla Cisl.
Nei loro confronti veniva disposta ed eseguita perquisizione locale, al fine di rintracciare strumenti e prodotti utili alla comparazione con le missive citate.
Allo stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ha comunicato che il primo procedimento penale è stato archiviato dal locale giudice per le indagini preliminari, in data 9 maggio 2005; il secondo è in fase di comunicazione alla parte offesa della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 408 c.p.p, e le indagini relative al terzo procedimento penale sono pressoché concluse; pertanto, gli atti saranno depositati, ai sensi dell'articolo 415 bis c.p.p., con avviso agli indagati ed ai loro difensori.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il quotidiano La Repubblica, del 21 febbraio 2005, riportava la notizia dell'inaugurazione a Castelfranco Emilia, prevista per il prossimo 21 marzo, del primo carcere speciale per detenuti;
questa nuova struttura risulta essere stata interamente progettata dalla Comunità di San Patrignano, che sarà anche impegnata nella sua gestione, e sarà destinata ad accogliere 140 persone tossicodipendenti;
il direttore della casa penale, Francesco D'Anselmo, non ha voluto dichiarare nulla in proposito, rimandando qualunque informazione al Dipartimento amministrazione penitenziaria;
lo stesso Assessore alle politiche sociali della Regione Emilia Romagna, Gianluca Borghi, ha dichiarato «Qui si sta aprendo un carcere con più di cento detenuti e alla Regione, in questi 4 anni, non è stato detto nulla. Scriverò al Ministro
quali siano le precise finalità di questa struttura di rieducazione per tossicodipendenti, con quali modalità e quali soggetti saranno coinvolti nella sua gestione, e se risponde al vero che è già previsto che la struttura sarà affidata dalla Comunità di San Patrignano;
per quale motivo si è ritenuto aprire una nuova struttura detentiva per tossicodipendenti, quando sul medesimo territorio esistono già da oltre dieci anni, i Servizi di custodia attenuata;
quali siano le ragioni per le quali la suddetta struttura stia sorgendo nel più assoluto riserbo, senza neanche informare e coinvolgere le istituzioni e le realtà locali, a cominciare dallo stesso Assessorato regionale alle politiche sociali, come se si trattasse di istituire e gestire un'azienda privata.
(4-13137)
Contemporaneamente era stato avviato l'iter di trasformazione dell'istituto che, con decreto del Ministro della giustizia del 3 febbraio 2004, è variato in «Casa di Reclusione destinata alla custodia attenuata di detenuti tossicodipendenti con annessa Sezione di casa di lavoro».
Il progetto si inserisce nell'ambito delle esperienze già attuate in diversi Istituti penitenziari italiani destinati ad accogliere una popolazione detenuta, i cui comportamenti devianti sono essenzialmente riconducibili alle problematiche legate alla tossicodipendenza. In tali Istituti gli interventi trattamentali, progettati e realizzati in stretta collaborazione con le ASL, gli Enti locali e con le comunità terapeutiche che affrontano sul territorio la medesima problematica, assumono una particolare rilevanza, cercando di creare all'interno dell'istituto un modello organizzativo e terapeutico fortemente responsabilizzante per il soggetto, che aderisce su base volontaria al progetto stesso.
Anche nel caso di Castelfranco Emilia, il progetto è caratterizzato da una forte partecipazione delle comunità terapeutiche presenti sul territorio nella predisposizione dei programmi socio-riabilitativi e terapeutici rivolti ai detenuti tossicodipendenti, e delle cooperative sociali per le offerte formative e lavorative intramurarie.
Deve essere quindi sottolineato che non viene proposto l'affidamento della gestione di un Istituto penitenziario a soggetti esterni all'Amministrazione, peraltro normativamente impossibile, essendo l'esecuzione penale di esclusiva competenza dell'Amministrazione pubblica. L'Amministrazione penitenziaria, infatti, ha la titolarità degli interventi trattamentali, avvalendosi del contributo della ASL per i necessari interventi sanitari e fruendo dell'apporto di tutti gli Enti, Associazioni, comunità terapeutiche utili a raggiungere il fine del reinserimento sociale. Tali soggetti operano sotto il coordinamento ed il controllo dell'Amministrazione Penitenziaria.
Nel caso specifico, la direzione di Castelfranco Emilia ha previsto la collaborazione delle comunità presenti nel territorio locale: CEIS di Modena e Bologna, Comunità di San Patrignano, Comunità terapeutica L'Angolo e il Mosaico, L.A.G. di Vignola. Tale collaborazione si concretizza in un apporto degli operatori di tali comunità all'interno del gruppo di osservazione e trattamento dell'Istituto, al fine di garantire una pluralità di modelli operativi e di orientamenti terapeutici da proporre all'utenza penitenziaria.
In particolare, l'offerta trattamentale si articola su due livelli: da un lato la possibilità di accedere ad una vasta disponibilità di attività lavorative e formative che possano offrire concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e, dall'altro, la predisposizione di un percorso terapeutico
Più in dettaglio l'ipotesi presentata, muovendosi nella prospettiva di un forte incremento delle opportunità lavorative, risulta essere in grado di utilizzare al meglio le potenzialità presenti nell'Istituto, a fronte comunque di investimenti necessari alla realizzazione, o alla ristrutturazione, sia per quanto attiene le lavorazioni agricole che industriali.
Relativamente alle linee progettuali inerenti l'organizzazione, la definizione e la gestione delle lavorazioni agricole, la collaborazione già individuata con alcune cooperative ed associazioni, con la quali stipulare apposite convenzioni, sembra in grado di offrire le opportune garanzie sia in termini occupazionali per i detenuti che di competitività del prodotto sul mercato.
Analogamente, anche le ipotesi prospettate per il rilancio delle lavorazioni industriali, con particolare riferimento alla falegnameria e alla lavanderia, appaiono idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal senso, il riferimento ai benefici previsti dalla «legge Smuraglia» offre un'ulteriore garanzia circa l'incremento delle opportunità lavorative. In particolare, di sicuro interesse appare la collaborazione con il Cois.I.C. (Consorzio per l'integrazione tra culture) per l'affiancamento del detenuto straniero nell'avvio di attività lavorativa nel paese d'origine, coerente con le professionalità acquisite durante la detenzione.
Per quanto attiene le ipotesi di intervento per l'assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti, la formula scelta di stretta collaborazione con le comunità terapeutiche appare di sicuro interesse. Si ritiene, infatti, che l'inserimento presso una comunità terapeutica debba essere uno degli obiettivi prioritari cui finalizzare il trattamento intramurario di detenuti tossicodipendenti. In questa prospettiva la fase detentiva risulta essere quindi propedeutica ad un eventuale inserimento in comunità, fase che deve essere necessariamente gestita in accordo con il Sert e le comunità coinvolte.
Per quanto concerne i rapporti tra l'Amministrazione penitenziaria e la Regione Emilia Romagna va comunicato che il Provveditorato Regionale dell'Emilia Romagna, con nota del 24 febbraio 2005 indirizzata all'Assessorato regionale alle politiche sociali, immigrazione, progetto giovani, cooperazione internazionale, ha ribadito la volontà di procedere ad un tavolo congiunto di lavoro per l'assistenza ai tossicodipendenti e con essa ai progetti di recupero, chiarendo che:
non è allo studio, né è tecnicamente né giuridicamente possibile, un carcere affidato ai privati, siano essi Comunità o Associazioni, anche se benemerite dell'assistenza;
l'assistenza ai tossicodipendenti, e con essa i progetti di recupero, demandata dalla legge n. 309 del 1990 e dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 1999 per i detenuti, si svolge di concerto con l'Amministrazione penitenziaria e i Sert territoriali, anche se questi ultimi conservano la prerogativa istituzionale;
l'Amministrazione penitenziaria intende in questo, come in altri similari compiti, procedere di concerto con la Regione e i competenti Assessorati, con cui ha stipulato un protocollo il 5 marzo 1998;
nell'ambito della sua iniziativa istituzionale la Direzione in previsione dell'ingente carico di tossicodipendenti che nei prossimi anni saranno accolti in questa istituenda struttura, ha avviato rapporti con numerose cooperative, con il mondo del volontariato, con le comunità di recupero presenti sul territorio, che hanno accolto il numero più elevato di tossicodipendenti.
In questa ottica non si poteva non allacciare rapporti con la Comunità di San Patrignano che ha sempre accolto, per disposizione degli stessi Tribunali di Sorveglianza, alcune centinaia di soggetti in misure alternative.
Il rapporto con questa, come con gli altri partners, è funzionale alla predisposizione, da parte di questi ultimi, di appositi
la valutazione degli stessi, e in particolare i percorsi di recupero, a seconda dei diversi approcci, non potrà che rimanere, come di norma, di competenza dell'equipe di osservazione e trattamento, in questo caso allargata, con la predisposizione di un apposito programma trattamentale di recupero, approvato dal Magistrato di Sorveglianza;
l'Amministrazione penitenziaria, centrale e periferica, intende in questa difficile opera agire in sinergia in primo luogo con gli Enti istituzionali, Regione, Provincia, Comuni e, quindi, con il privato sociale, con il mondo del Volontariato, delle Comunità di accoglienza, che si dovranno far carico, data la dimensione dell'Istituto di maggior numero di soggetti nella fase terminale del percorso terapeutico.
Nel corso di detto incontro gli Amministratori locali hanno richiesto un momento di interlocuzione riservata con il Ministro della giustizia.
Tale auspicato incontro si è effettivamente tenuto in occasione della cerimonia inaugurale dell'Istituto di custodia di Castelfranco. In tale circostanza i Ministri della giustizia e dei rapporti con il Parlamento, il Presidente della Provincia, i Sindaci di Castelfranco Emilia e Modena hanno chiarito i reali termini del progetto ministeriale, in ordine al quale gli amministratori locali avevano lamentato il mancato coinvolgimento.
In tal senso, i Ministri presenti hanno ribadito la volontà, mai venuta meno, di interessare gli Enti locali alla questione per dettagliare, con contenuti operativi, il progetto di massima già approvato.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il cittadino italiano Massimiliano Franzoni, nato a Bologna il 21 marzo 1971, è attualmente detenuto a Vienna, in attesa di essere processato, con processo che inizierà il prossimo 19 aprile, con l'imputazione di concorso in omicidio in danno di tale Signor Goluch;
il predetto Franzoni, per lo stesso fatto, era stato prima condannato dalla Corte di Assise di Bologna in data 19 dicembre 2000 (Presidente dott. Libero Mancuso) ad anni sedici di reclusione con l'attenuante di cui all'articolo 116 c.p.; successivamente, con sentenza dei 22 marzo 2002, della II Sezione della Corte di Assise d'Appello di Bologna (Presidente dottor Aldo Ranieri) era stato assolto da tutte le imputazioni a lui ascritte per non aver commesso il fatto e infine l'assoluzione in oggetto era stata confermata con sentenza n. 564/03 della I Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione (Presidente dottor Piero Mocali), resa all'udienza del 15 maggio 2003 e depositata in data 8 gennaio 2004;
il Franzoni era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per un anno e tre mesi prima di essere assolto dalle imputazioni a lui ascritte;
lo Stato austriaco, informato del processo in Italia, ha mostrato di accettare l'esercizio della giurisdizione italiana, senza mai procedere, nel corso delle vicende processuali svoltesi innanzi alla Corte di Assise di Bologna ed innanzi alla Corte di Assise di Appello di Bologna, ad alcuna richiesta di estradizione. Dopo la sentenza di assoluzione, pronunciata dalla
il Franzoni viene così arrestato in Germania in data 2 novembre 2002, con estradizione in Austria in data 22 gennaio 2003: è del tutto singolare che in violazione espressa dell'articolo 16 comma IV della Convenzione Europea di Estradizione, l'arresto sia durato 83 giorni mentre è espressamente previsto che «la durata dell'arresto non potrà comunque superare i 40 giorni». La Repubblica Federale di Germania ha violato la Convenzione Europea di Estradizione benché i difensori del Franzoni, Avvocati Sergio Tanzillo e Kai Wagler, avessero chiaramente indicato, anche con memorie scritte, che il Franzoni era stato assolto in Italia e si era in attesa del giudizio innanzi alta Suprema Corte di Cassazione;
la custodia cautelare in Austria è stata reiterata numerosissime volte e benché la richiesta di proroga del termine di custodia cautelare fosse stata inoltrata, in un caso, oltre il termine prescritto con la motivazione dell'impossibilità di rinvenire a Vienna traduttori di lingua italiana: tale motivazione è stata giudicata «risibile» dall'Ambasciata d'Italia a Vienna e ha mutato la giurisprudenza austriaca in subiecta materia, dal momento che in Austria in ogni analogo caso precedente era stata disposta la scarcerazione degli imputati;
quel che appare ancor più grave è che il Franzoni sia sottoposto a nuovo processo in Austria malgrado il passaggio in giudicato della sentenza in Italia, in violazione dell'applicazione dell'accordo di Schengen e in violazione dell'articolo 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E. Sul punto le Autorità giudiziarie austriache si richiamano ad una riserva opposta dal Governo austriaco, secondo la quale il detto principio del ne bis in idem internazionale, fondamentale diritto umano nell'esercizio della giurisdizione penale, non troverebbe applicazione per i reati commessi esclusivamente nel territorio austriaco. A prescindere dal fatto che tale riserva non appare compatibile con l'ordinamento giuridico internazionale, in quanto viene a vulnerare il principio stesso, consentendo all'Austria di applicarlo solo quando siano commessi reati che non abbiano alcuna connessione con il territorio austriaco, nel caso di specie peraltro non poteva ricorrere tale riserva, poiché nel racconto del chiamante in realtà il progetto criminoso sarebbe stato ideato in territorio italiano e le armi impiegate per consumare il delitto sarebbero state trasportate dall'Italia;
il Franzoni assolto definitivamente in Italia, con sentenze ampiamente e articolatamente motivate in ordine alle contraddizioni e alle inverosimiglianze del dictum di un chiamante in reità italiano - unica prova a carico del Franzoni -, singolarmente trovato in possesso dopo una rapina in Austria che avrebbe prodotto la morte di una precedente rapina del Goluch, è stato trattenuto in arresto in Germania ben oltre i termini consentiti dalla Convenzione Europea di Estradizione, viene tenuto in custodia cautelare in carcere in Austria benché le richiesta di proroga dei termini sia stata inoltrata dopo la scadenza e viene processato in Austria con espressa violazione del principio del ne bis in idem internazionale;
ogni altra considerazione sulle ulteriori contraddizioni introdotte nel nuovo interrogatorio reso in Austria dal collaboratore di giustizia italiano, tenuto in Italia per numerose altre rapine appare superflua. Tanto perché già in Italia erano stati attentamente osservati i motivi di risentimento che, per questioni di prestiti non restituiti tale collaboratore nutriva nei confronti del Franzoni, tanto che il collaboratore aveva dovuto ammettere di avere già minacciato in forma grave il Franzoni;
il contenuto dell'articolo 9 della Convenzione Europea dl Estradizione così recita testualmente: «L'estradizione non sarà concessa se l'individuo richiesto è stato definitivamente giudicato da parte dell'autorità dello Stato richiesto per gli stessi fatti in ragione dei quali l'estradizione è domandata». Appare di tutta evidenza l'irrazionalità della cooperazione offerta dalle Autorità italiane, in quanto, se nel caso prima richiamato non si potrebbe mai accedere ad una richiesta di estradizione in danno del Franzoni, non si comprende per quale ragione si debba poi supinamente consentire una richiesta di collaborazione giudiziaria (la messa a disposizione del collaboratore di giustizia all'Autorità giudiziaria austriaca procedente) dal momento che l'articolo 2 della lett. B della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, è entrata in vigore il 12 giugno 1962 (cfr. Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1962 n. 92) espressamente prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere rifiutata se «Lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda sia di natura tale da ledere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del suo Paese». Ed è fuori discussione che la fattispecie richiamata ricorra nel caso in oggetto -:
quali iniziative di propria competenza ritenga di poter assumere in relazione alla cooperazione - secondo l'interrogante irragionevole - fornita dalle autorità giudiziarie italiane, potendo la stessa portare alla invalidazione di un giudicato frutto della pronuncia di vari organi giurisdizionali italiani;
una volta verificata la veridicità di quanto esposto in premessa, quali iniziative o provvedimenti si intenda adottare per rimuovere le gravissime anomalie denunciate in ordine alla palese violazione dei Trattati internazionali e delle convenzioni richiamate.
(4-13760)
Per questi stessi fatti, il Franzoni è stato assolto (per non averli commessi) dalla Corte d'assise d'appello di Bologna, con sentenza passata in giudicato nel mese di maggio 2003; in relazione ai medesimi reati, invece, il processo a suo carico risulta ancora pendente in Austria.
Invero, anche a seguito delle istanze dei familiari del Franzoni, la competente Direzione generale del Ministero si è occupata a più riprese della vicenda, per valutare la possibilità di un eventuale intervento sulle Autorità austriache, tenuto conto dell'esito del processo italiano.
Si deve considerare, in proposito, che l'Austria ha espressamente fatto oggetto di riserva la possibilità di non applicazione del principio del ne bis in idem per reati commessi in tutto o in parte nel proprio territorio (articolo 2 Convenzione bis in idem e articoli 54-55 Convenzione di Schengen).
La riserva non opererebbe nei confronti dello Stato ove parzialmente si fosse consumata l'azione delittuosa, ma la valutazione di tale presupposto, affermata dai difensori del connazionale, oltre a costituire oggetto del merito dell'imputazione, risulta esclusa nel caso specifico dalle pronunce dei giudici austriaci, senza peraltro essere chiaramente rilevabile dagli atti del processo italiano, nei quali il luogo del commesso reato è sempre stato indicato in Vienna.
L'ultima sentenza della Corte suprema austriaca ha rigettato il ricorso dei legali del Franzoni anche sul punto della non corretta applicazione della riserva austriaca, ex articolo 54 del trattato di Schengen, in virtù di argomentazioni giuridiche e fattuali, concludendo che il tentativo di ricavare un momento di collegamento della fattispecie criminosa con l'Italia (come luogo della ricettazione della pistola adoperata per il delitto o di ideazione del piano criminoso) sarebbe basato su dati così generici e infondati da non potere giustificare un rinvio della questione alla Corte di giustizia europea.
Altre eccezioni alla riserva sono costituite dai casi in cui l'Austria ha richiesto il perseguimento del soggetto per quegli stessi fatti alla parte contraente, ovvero ne ha concesso l'estradizione.
Neanche questi due presupposti si sono verificati nei confronti del Franzoni.
Il perseguimento penale del Franzoni da parte italiana, invece, rientra nel caso di delitto comune commesso dal cittadino all'estero, disciplinato nell'ordinamento italiano dagli articoli 9 e 128 del codice penale.
In particolare, si tratta dell'ipotesi di cui al 3o comma dell'articolo 9 del codice penale, ovvero di un delitto comune del cittadino ai danni di uno Stato estero o di uno straniero. In tale caso, oltre alla condizione di procedibilità della presenza del reo nel territorio italiano e della richiesta del Ministro della giustizia, è stabilita l'ulteriore condizione dell'esito negativo dell'esperimento della procedura di estradizione da parte dello Stato estero. Tale esperimento può non essere necessario quando lo Stato nel cui territorio fu commesso il reato non solo non si avvalga della facoltà di richiedere l'estradizione dell'autore del reato, allontanatosi dal suo territorio, ma porti anche a conoscenza dello Stato di origine dell'imputato dell'esistenza del delitto, dimostrando di aver rinunciato ad esercitare la facoltà concessagli dalle Convenzioni internazionali. Sempre in relazione a tale condizione, la Suprema corte ha statuito che essa ricorre soltanto quando l'estradizione sia possibile, essendo sufficiente, in caso contrario, la richiesta del Ministro della giustizia.
Nel caso in questione, lo svolgimento della corrispondenza tra le autorità italiane e quelle austriache è stato il seguente.
La polizia straniera trasmetteva nel luglio 1998 tramite Interpol alla Questura di Bologna il verbale di interrogatorio di tale Venturi Andrea che, tra le altre dichiarazioni, chiamava in reità per una rapina commessa a Vienna, conclusasi con un omicidio, il Franzoni.
Veniva così richiesta la collaborazione di polizia cui seguiva una commissione di rogatoria da parte del Tribunale di Vienna, nell'ambito del procedimento penale a carico del Franzoni e di altri, diretta all'autorità giudiziaria di Bologna nell'ottobre 1998.
Nella stessa, si faceva menzione della esistenza di mandati di cattura internazionali austriaci a carico degli indagati. L'Italia
Benché invitata espressamente a farlo, l'Austria comunicava formalmente che non intendeva chiedere il perseguimento in Italia del Franzoni.
Risulta dalle note dell'Interpol che l'Austria era stata informata all'epoca che l'Italia non avrebbe proceduto all'arresto provvisorio, ai fini estradizionali, verso l'Austria del Franzoni, cittadino residente sul territorio nazionale.
A seguito di richiesta della Procura di Bologna del novembre 1998, il Ministro della giustizia chiedeva il perseguimento in Italia del Franzoni con provvedimento del 5 febbraio 1999. Quest'ultimo, destinatario di una ordinanza custodiale del Gip di Bologna nel luglio 1999, si rendeva latitante e ne venivano, pertanto, disposte le ricerche a livello internazionale.
Arrestato in Italia nel dicembre 1999, l'imputato, scarcerato, si rifugiava in Germania ove il 1o novembre 2002 veniva arrestato ed estradato verso l'Austria.
In questa occasione i legali del giovane avevano sollecitato un intervento del Ministero, che si dichiarava non competente in merito ad una procedura estradizionale che non lo riguardava direttamente.
Sulla base della ricostruzione cronologica della corrispondenza tra i due Paesi, sembra potersi affermare che l'informativa austriaca alle autorità italiane non sia avvenuta per manifestare, anche implicitamente, un disinteresse di quel Paese verso il caso giudiziario ma per ottenere collaborazione investigativa dall'Italia.
È altresì mancata da parte austriaca la richiesta di perseguimento come anche la richiesta di estradizione, peraltro non possibile, all'Italia.
Nonostante la pendenza del procedimento austriaco fosse nota all'Italia (tramite la prima richiesta di rogatoria), il Franzoni veniva sottoposto a processo nel nostro Paese e prosciolto in via definitiva, laddove il processo in Austria è ancora in corso.
In questo contesto, pur volendo attribuire al perseguimento un valore di rivendicazione della giurisdizione da parte italiana, le motivazioni di quest'ultimo (la estrema gravità dei reati attribuiti ai cittadini italiani) non paiono idonee ad impedire che venga egualmente esercitata la giurisdizione primaria austriaca.
Per quanto riguarda, in particolare, il trasferimento temporaneo del Venturi, si fa presente che esso è avvenuto in forza dell'articolo 11 della convenzione europea di assistenza giudiziaria CEAG, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, tenuto conto che tanto l'Italia quanto l'Austria sono parti contraenti della CEAG.
La richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall'Austria non rientrava nei casi di rifiuto previsti in via generale dall'articolo 2 CEAG (reato politico, fiscale, ovvero pregiudizio alla integrità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato).
Sussistevano, inoltre, gli specifici requisiti richiesti dall'articolo 11 CEAG per autorizzare il trasferimento temporaneo del detenuto Andrea Venturi in Austria.
Peraltro la CEAG, a differenza della convenzione europea di estradizione (firmata a Parigi il 13 dicembre 1957):
1. non prevede, la possibilità di rifiutare l'assistenza giudiziaria nel caso in cui la parte richiesta abbia già giudicato in forma definitiva i medesimi fatti per i quali la parte richiedente chiede l'assistenza giudiziaria. Giova precisare che l'articolo 5 paragrafo 1) lettera b) della CEAG consentiva alle parti contraenti di sottoporre l'esecuzione delle rogatorie alla condizione che: «il reato che motiva la rogatoria deve essere suscettibile di dar luogo a estradizione nel paese richiesto». In questo caso, per mezzo di apposita riserva, anche l'esecuzione delle rogatorie sarebbe soggetta al principio del ne bis in idem. Tuttavia, né l'Italia né l'Austria si sono avvalsi di questa facoltà;
Dunque, in forza delle disposizioni convenzionali sopra indicate, non risultavano sussistere motivi di rifiuto rispetto alla richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall'Austria.
Quindi, il Ministro della giustizia, nell'esercizio dei poteri di controllo preventivi previsti dell'articolo 723 del codice di procedura penale, ha ritenuto che non sussistessero motivi per non dar corso alla rogatoria austriaca e il fatto che il Franzoni fosse già stato giudicato in via definitiva in Italia non poteva costituire un motivo di rifiuto alla assistenza giudiziaria richiesta dall'Austria, con riferimento al processo penale ivi pendente per i medesimi fatti già giudicati in Italia.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il Governo sta attentamente valutando quali debbano essere le priorità da perseguire nell'ultimo scorcio della XIV legislatura;
nel quadro delle priorità un posto di rilievo deve essere assegnato ai molteplici problemi che angustiano ormai da anni gli uomini della polizia penitenziaria;
le gravi carenze di organico, il carico di lavoro massacrante ed i turni di riposo, il vestiario, il rapporto non sempre facile con la magistratura, la disapplicazione o comunque l'insufficiente applicazione dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui prevede una crescita culturale e professionale dell'agente di polizia penitenziaria, sono elementi che rischiano di non lasciare traccia significativa e visibile dell'attività di governo in un settore certo non marginale dell'articolato universo della giustizia -:
se, nello scorcio finale della legislatura, non ritenga di destinare particolare attenzione alla sfera di problemi antichi della polizia penitenziaria, attivandosi per riservare alla loro soluzione anche il massimo di risorse finanziarie disponibili.
(4-12539)
Procedure di reclutamento dall'esterno:
assunzione di n. 1.500 unità di personale maschile nel ruolo degli agenti ed assistenti di cui all'articolo 3, comma 158 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004;
assunzione di n. 284 unità di personale femminile del ruolo agenti e assistenti del Corpo di Polizia penitenziaria;
assunzione di n. 271 unità con qualifica di allievo vice ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria: nel mese di settembre 2004 i candidati risultati idonei alla prova preliminare sono stati sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e nel corrente anno si svolgeranno le prove scritte ed orali;
assunzione di n. 298 unità di vice commissario/commissario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria: si sono concluse le prove orali;
assunzione di Volontari in ferma breve nelle Forze armate, con possibilità di
l'assunzione di complessive n. 115 unità di vice commissari e commissari del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria a conclusione delle procedure concorsuali interne bandite in attuazione del decreto legislativo n. 146 del 2000;
l'avvio delle procedure concorsuali per complessivi n. 36 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale;
il concorso interno per n. 500 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, in fase di espletamento;
il concorso interno per complessivi n. 84 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di Polizia penitenziaria, in fase di espletamento;
assunzione, a seguito di procedure concorsuali interne, di n. 25 ispettori del ruolo femminile degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria;
l'emanazione dei decreti di inquadramento per complessive n. 557 unità, in attuazione del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito con legge 5 novembre 2004, n. 263.
Sul presupposto della irrinunciabilità della funzione dell'attività formativa, per la realizzazione e per il successo delle iniziative di cambiamento organizzativo, secondo il Sistema della formazione delineato con circolare del 21 maggio 2003 è stato elaborato il Piano della formazione 2004 ed è in corso di perfezionamento il Piano 2005.
Il processo posto in essere risulta ricco ed articolato ed assegna precise priorità strategiche nelle quali l'Amministrazione declina l'azione formativa:
Rafforzamento del ruolo (sia all'atto dell'assunzione sia in itinere);
Supporto al miglioramento e/o al cambiamento organizzativo, onde sviluppare competenze gestionali;
Azioni di ricerca-intervento, progetti a carattere innovativo e sperimentale; Formazione tecnico-specialistica, per l'acquisizione di conoscenze di carattere tecnico, normativo e procedurale da parte di quanti operano in settori operativi specifici.
L'individuazione dei destinatari dell'azione formativa terrà conto dell'esigenza di integrazione delle professionalità interne sia del raccordo con gli operatori del territorio e delle altre forze di polizia.
Tra gli obiettivi prefissati, ci si propone un intervento sostenibile volto ad ampliare il numero dei destinatari.
Per l'anno in corso, specifici obiettivi formativi possono essere sintetizzati come di seguito:
Rinnovare e valorizzare il fondamento etico della professionalità degli operatori penitenziari;
promuovere e favorire l'orientamento strategico della comunicazione del D.A.P.;
promuovere il benessere organizzativo;
valutare l'impatto dell'azione formativa;
acquisire e rafforzare le competenze per operare in settori o mansioni specifiche.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
uno dei dati più significativi dell'andamento reale dell'economia si ritrae dalla analisi comparata, per anno, di talune procedure che transitano necessariamente nelle aule di giustizia e che coinvolgono imprese;
per ricavare un «trend» è necessario, quanto meno, comparare i dati di un triennio -:
quante sentenze dichiarative di fallimento siano state pronunciate negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004;
quante procedure di concordato preventivo siano state avviate nel quadriennio sovraindicato;
quante dichiarazioni di stato d'insolvenza di grandi imprese in crisi sono state pronunciate nell'ultimo quadriennio;
quante dichiarazioni di fallimento sono seguite alle iniziali procedure di ammissione al concordato preventivo.
(4-12606)
Istanze di fallimento:
Iscritti: 49984; Esauriti: 53748; Sentenze: 12534; esauriti in altro modo: 41214; Pendenti finali: 22386
Fallimenti:
Iscritti: 11179; Esauriti: 13013; Sentenze: 735; Esauriti in altro modo: 12278; Pendenti finali: 116375.
Concordati preventivi e amministrazione controllate:
Iscritti: 605; Esauriti: 743; Sentenze: 452; Esauriti in altro modo: 291; Pendenti finali: 1483.
Istanze di fallimento:
Iscritti: 46352; Esauriti: 48443; Sentenze: 10566; esauriti in altro modo: 37877; Pendenti finali: 20081.
Fallimenti:
Iscritti: 10699; Esauriti: 12989; Sentenze: 360; Esauriti in altro modo: 12629; Pendenti finali: 114144.
Concordati preventivi e amministrazione controllate:
Iscritti: 893; Esauriti: 900; Sentenze: 250; Esauriti in altro modo: 650; Pendenti finali: 1463.
Istanze di fallimento:
Iscritti: 47358; Esauriti: 48480; Sentenze: 10910; esauriti in altro modo: 37570; Pendenti finali: 18544.
Fallimenti:
Iscritti: 10948; Esauriti: 13559; Sentenze: - ; Esauriti in altro modo: 13559; Pendenti finali: 111144.
Iscritti: 443; Esauriti: 550; Sentenze: - ; Esauriti in altro modo: 550; Pendenti finali: 1373.
Istanze di fallimento:
Iscritti: 49696; Esauriti: 47846; Sentenze: 11105; Esauriti in altro modo: 36741; Pendenti finali: 20154.
Fallimenti:
Iscritti: 11026; Esauriti: 13392, Sentenze: - ; Esauriti in altro modo: 13392; Pendenti finali: 107534.
Concordati preventivi e amministrazione controllate:
Iscritti: 474; Esauriti: 459; Sentenze: - ; Esauriti in altro modo: 459; Pendenti finali: 1412.
(Dati aggiornati al 18 aprile 2005; Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica).
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nel corso dell'anno 2004 nelle carceri italiane sarebbero morte 94 persone: 52 per suicidio (47 uomini e 5 donne, 36 italiani e 16 stranieri), 26 per malattia, 10 per «motivi non accertati», 4 per overdose, 2 per omicidio;
nel corso dell'anno precedente i decessi erano stati 75, dei quali 51 per suicidio, 6 per overdose, 9 per malattia e 9 per «cause non chiare»;
la tendenza sembra destinata ad un considerevole aumento del numero dei decessi fra le persone ristrette, atteso che nel corso del mese di gennaio 2005 si sono verificati 12 nuovi decessi, di cui dieci suicidi;
gli istituti di pena - dove nel biennio 2002-2003 si sono verificati più decessi - sono il carcere romano di Rebibbia, Cagliari, S. Vittore, Sassari, Marassi (Genova) e Poggioreale (Napoli);
prendendo in considerazione il numero dei detenuti che, nello stesso periodo, si sono suicidati, è interessante rilevare che il 40 per cento aveva subìto una condanna definitiva ed il 36 per cento era in attesa di giudizio;
i dati consentono evidentemente riflessioni che possono favorire l'assunzione di provvedimenti decisivi per invertire la tendenza e favorire una permanenza negli istituti di pena con il minor tasso di drammaticità possibile, sia da contenere nella misura massima possibile il numero dei decessi -:
se, eventualmente confermati i dati di cui alla premessa, non si ritenga di valutare la possibilità di studiare con particolare attenzione il fenomeno dei decessi per prevenirne le cause e comunque per impedire i suicidi, considerando il progressivo maturare di una nuova coscienza relativa alla condizione dei detenuti in cui prevale ormai l'aspetto della rieducazione per adempiere ad un preciso precetto della Carta costituzionale.
(4-13332)
a) anno 2005 (fino al 31 marzo):
decessi di detenuti per cause naturali n. 23;
suicidi in carcere n. 16 (di cui 6 con posizione giuridica di condannato con sentenza definitiva);
b) anno 2004:
decessi per cause naturali n. 104;
suicidi n. 52 (di cui 19 con posizione giuridica di condannato con sentenza definitiva);
c) anno 2003:
decessi per cause naturali n. 100;
Nel biennio 2002-2003 negli istituti, segnalati dall'interrogante, si sono riscontrati i seguenti eventi:
C.C. Cagliari 5 suicidi e 7 decessi per cause naturali;
C.C. Milano San Vittore 3 suicidi e 6 decessi per cause naturali;
C.C. Sassari 5 suicidi;
C.C. Genova Marassi 2 suicidi e 9 decessi per cause naturali;
C.C. Napoli Poggioreale 2 suicidi e 8 decessi per cause naturali;
C.C. Roma Rebibbia 5 suicidi e 12 decessi per cause naturali.
Dopo il colloquio di primo ingresso i soggetti considerati a rischio, con tendenze autolesive o autosoppressive, vengono segnalati agli operatori che si succedono nel servizio all'interno del reparto ove i predetti detenuti sono ubicati, in modo che il personale operante possa modulare gli interventi in aderenza alle necessità di ogni singolo caso.
Sul servizio nuovi giunti sono state emanate precise e dettagliate disposizioni ministeriali di carattere generale che si completano con specifici ordini interni, emanati da ciascuna direzione per la gestione penitenziaria dei singoli detenuti considerati a rischio, come ad esempio la grande sorveglianza e la sorveglianza a vista.
L'intervento del servizio nuovi giunti consiste, pertanto, in una effettiva presa in carico dei detenuti classificati a rischio non solo da parte degli specialisti in psichiatria e dell'altro personale appartenente all'area sanitaria ma anche da altri operatori penitenziari, sia della polizia penitenziaria sia del trattamento.
Si ritiene opportuno evidenziare che il fenomeno dei suicidi in carcere forma oggetto di una attenta osservazione da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Sin dall'anno 2000 è stata costituita una struttura di rilevamento, denominata UMES (Unità di monitoraggio eventi di suicidio), con il compito di rilevare costantemente gli episodi suicidari, verificarne le caratteristiche, risalire per quanto possibile ai fattori di rischio, formulare proposte di intervento.
Tale Unità di monitoraggio è stata formalizzata con l'istituzione di un gruppo di lavoro che si avvale della collaborazione di Direttori di istituto e di esperti del settore.
Nel giugno del 2003 l'UMES ha organizzato un incontro con i Provveditori Regionali dell'Amministrazione penitenziaria nel corso del quale sono stati raccolti i suggerimenti operativi idonei al migliore contrasto del tragico fenomeno. Inoltre, sono stati diffusi i risultati del monitoraggio sino ad allora effettuato e richiamata l'esigenza che le articolazioni periferiche e dipartimentali dedichino il massimo impegno
Esiste, pertanto, un'acuta attenzione dell'Amministrazione rivolta alla tragica realtà del suicidio nelle carceri, estesa più recentemente ai tentativi di suicidio, attenzione che si attua attraverso l'analisi statistica, lo studio dei singoli casi, la sensibilizzazione e la programmazione di un piano di interventi sino ad oggi attuato conformemente alle scadenze previste.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la stazione del Corpo forestale dello Stato di San Marco in Lamis dipende dal coordinamento per l'ambiente della Foresta Umbra ed è una delle sei stazioni operanti all'interno del Parco del Gargano;
tale stazione controlla il territorio dei comuni di San Marco in Lamis, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e Manfredonia;
delle sei stazioni esistenti è quella che ha il territorio più ampio sotto sorveglianza, 40.000 ettari su un totale di 120.000;
l'organico della stazione dovrebbe essere di 16 unità, tetto questo mai raggiunto visto che, al massimo, vi hanno fatto riferimento 11 guardie forestali;
attualmente, la situazione è notevolmente peggiorata, visto che, a causa di una serie di trasferimenti, le persone operanti sono solo 4, distribuite per vari turni;
tale situazione è insostenibile visto l'elevato valore ambientale del territorio e l'impossibilità per chi opera nella stazione di San Marco in Lamis di potere intervenire tempestivamente nei confronti di chi, in maniera più o meno grave, danneggia o deturpa l'area del Parco sotto loro controllo;
stante questa situazione si favorisce, di fatto, coloro che costruiscono abusivamente sulle coste e nelle zone interne o chi tagli o danneggia, abusivamente, larghe aree del bosco -:
entro quanto tempo s'intenda, se si vuole evitare che vengano prodotti danni irreversibili in uno dei Parchi più affascinanti del nostro Paese, ripristinare la pianta organica della stazione del Corpo Forestale dello Stato di San Marco in Lamis;
per quale motivo siano stati autorizzati dei trasferimenti senza prevedere, così come disposto dalla vigente normativa, le necessaria sostituzioni.
(4-15645)
La giurisdizione territoriale del comando stazione di San Marco in Lamis interessa solo parte dei territori dei comuni interessati, per un totale di circa 9.000 ettari e non 40.000 come indicato nell'atto cui si risponde.
Per quanto attiene alla dotazione organica del comando stazione, in via preliminare si osserva che quella di riferimento è solo la dotazione globale del Coordinamento territoriale, fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2002, non esistendo un dotazione organica predefinita per il comando stazione.
Quanto ai trasferimenti che hanno riguardato il personale in servizio, nel ricordare che non è prevista alcuna automatica sostituzione del personale trasferito, si evidenzia che gli stessi sono stati disposti in quanto supportati da adeguate motivazioni.
In particolare, due dei trasferimenti in oggetto sono avvenuti ai sensi della legge n. 104 del 1992, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; gli altri, avvenuti nell'ambito
Si assicura, comunque, che l'Amministrazione provvederà all'assegnazione di personale nei prossimi mesi con i volontari in ferma breve uscenti e, successivamente, al termine della procedura concorsuale in atto per l'assunzione di 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.
da più parti viene denunciata la mancanza di tutela nei confronti di coloro che hanno acquistato immobili attraverso cooperative e/o società edilizie o immobiliari per cui sia stata successivamente attivata la procedura fallimentare;
tali soggetti si trovano oggi ad aver ottemperato al pagamento, spesso anche attraverso l'estinzione di un mutuo, dell'immobile a suo tempo acquistato e ad essere considerati, di fatto, non più proprietari dello stesso;
spesso a tali sfortunati proprietari (prevalentemente famiglie) viene inoltre richiesto il pagamento di un canone di affitto da parte del curatore fallimentare, unendo così alla beffa subita anche un notevole aggravio di spesa -:
quali iniziative normative intenda adottare affinché questi proprietari possano tornare in possesso del bene regolarmente acquistato e pagato.
(4-15343)
Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005 è stato pubblicato il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante le «disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210».
Fra gli strumenti di tutela viene previsto l'obbligo di fideiussione a particolari condizioni e di assicurazione del costruttore promittente, specifici contenuti obbligatori del contratto preliminare, taluni limiti all'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare e l'istituzione di un fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire che abbiano subito una perdita a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure che implicano una situazione di crisi.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
si apprende dalle pagine de Il Giornale di martedì 17 febbraio che un detenuto recluso nel carcere di Rebibbia di Roma sarebbe entrato in coma e successivamente deceduto a seguito di un tumore al cervello;
parrebbe, in base alle testimonianze dei familiari della vittima, che il cancro sarebbe stato diagnosticato troppo tardi dalle strutture sanitarie dell'istituto penitenziario, e che peraltro non sarebbe stata eseguita alcuna forma di trattamento terapeutico volto a prevenire l'aggravamento delle condizioni di salute dell'uomo;
se non ritenga doveroso, qualora la ricostruzione di quanto avvenuto corrisponda al vero, attivarsi affinché sia fatta chiarezza sul possibile coinvolgimento diretto da parte degli organismi penitenziari preposti alla tutela fisica del detenuto, individuandone le eventuali responsabilità;
se non sia il caso, qualora ciò venga accertato, di adottare misure forti e decisive affinché sia garantito a tutti i detenuti, specialmente quelli che versano in condizioni di salute precarie o critiche, un livello di assistenza sanitaria adeguato alle reali necessità, in modo da scongiurare il possibile ripetersi di simili tragiche situazioni.
(4-08980)
Con sentenza emessa dal Tribunale di Marsala, il Marrone veniva condannato alla pena della reclusione di sette anni.
Successivamente, la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 31 ottobre 2003, riduceva la pena a quattro anni e mesi nove e ne fissava la scadenza al 31 dicembre 2005.
In data 10 settembre 2003 il detenuto veniva trasferito, per motivi di giustizia, presso la Casa circondariale di Palermo Ucciardone e faceva rientro nell'istituto penitenziario di Roma Rebibbia in data 3 dicembre 2003; il 6 febbraio 2004 veniva ricoverato nell'ospedale Sandro Pertini di Roma dove decedeva in data 16 febbraio 2004.
A seguito della ispezione effettuata dal Provveditore regionale sulle cause del decesso sono state riscontrate responsabilità omissive da parte dei sanitari dell'istituto penitenziario di Roma Rebibbia, per non avere tempestivamente individuato la patologia da cui risultava affetto il detenuto Francesco Marrone e per non aver, pertanto, predisposto immediato ed idoneo controllo terapeutico.
Verosimilmente il Marrone è stato considerato solo portatore di una patologia psichiatrica («Sintomatologia ansiosa con crisi lipotimiche»), mentre durante il ricovero presso l'Ospedale Pertini (dal 6 febbraio 2004 al 16 febbraio 2004, giorno del decesso) il primario della divisione Neurochirurgia ha dichiarato che il detenuto era affetto da «metastasi cerebrale da tumore primitivo polmonare».
Durante il ricovero in ospedale il detenuto veniva sottoposto ad intervento neurochirurgico urgente di «craniotomia fronto-temporale dx con asportazione totale del tumore», ma decedeva il 16 febbraio 2004 nel decorso post operatorio, per rapido ed inesorabile peggioramento delle condizioni cliniche.
Allo stato risulta pendente il procedimento penale instaurato nei confronti di alcuni sanitari.
Per quanto concerne, più in generale, l'assistenza sanitaria penitenziaria e gli interventi per potenziarla si comunica quanto segue.
In applicazione dei principi costituzionali e delle disposizioni legislative in materia di diritto alla salute, l'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle risorse disponibili, ha organizzato in ogni istituto penitenziario un servizio sanitario, in grado di garantire una adeguata assistenza per i detenuti.
Dal 1999 ad oggi, si sono rese necessarie alcune modifiche organizzative del sistema sanitario penitenziario, al fine di organizzare l'assistenza sanitaria per i detenuti, utilizzando al meglio le risorse disponibili, anche in coerenza ai principi di efficienza ed economicità e nel rispetto del principio
In particolare, nel 1999 si è provveduto a classificare gli istituti penitenziari in tre livelli a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria, individuato mediante il criterio del numero di detenuti presenti, e precisamente, strutture sanitarie di primo livello, strutture sanitarie di secondo livello e strutture sanitarie di terzo livello, costituite dai centri clinici dell'Amministrazione penitenziaria che sono in grado di affrontare necessità medico-chirurgiche anche di elevato livello, avendo a disposizione strumenti diagnostici adeguati.
Si è sempre cercato di assicurare il principio della continuità assistenziale mantenendo per ogni istituto penitenziario, a seconda del livello di appartenenza indicato nella citata circolare del 1999, il monte ore del servizio SIAS e infermieristico, riducendolo solo nelle situazioni in cui non era praticabile altra soluzione e comunque tali da non modificarne il livello di assistenza già offerto.
Relativamente al budget per l'anno 2004, pari ad euro 81.380.000,00, non vi sono state riduzioni rispetto agli anni 2002 e 2003, mentre per l'anno in corso, lo stanziamento sul capitolo 1764 è di euro 97.000.000,00.
Si precisa, comunque, che l'onere effettivo del servizio sanitario è mediamente pari a euro 103.000.000,00 annui. Pertanto, negli ultimi esercizi gli ordinari stanziamenti di bilancio sono stati necessariamente integrati con risorse finanziarie attinte dal Fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero dell'Economia, dal Fondo di riserva per i consumi intermedi del Ministero della Giustizia nonché da altri capitoli di bilancio attraverso variazioni compensative consentite dalla normativa sulla flessibilità di bilancio, introdotta dalla legge finanziaria 2003 e dalla legge di bilancio 2003-2004.
Al fine di una maggiore razionalizzazione delle risorse e per legare la spesa sanitaria alle reali necessità assistenziali di ogni singolo detenuto è stato predisposto per il corrente anno un progetto di «Modifica del meccanismo di finanziamento delle Aree sanitarie degli istituti attraverso l'individuazione di gruppi omogenei di co-morbilità». Tale progetto inserito nei Programmi esecutivi d'azione del Governo (P.E.A.) ha l'obiettivo di individuare strumenti che consentano una stima realistica sulla complessità e gravità degli stati patologici riscontrati nella popolazione penitenziaria, per definire un nuovo assetto organizzativo e di verifica, sia della funzionalità del sistema che della gestione dei finanziamenti, collegati sia a una quota procapite base per tutti i detenuti e a quote aggiuntive calibrate, che a gruppi omogenei di comorbosità risultanti da una procedura di aggregazione di diversi stati patologici denominata «indice di stato di salute». Il progetto sperimentale interessa tutti gli istituti penitenziari.
L'obiettivo della competente Direzione generale è infatti quello di migliorare la qualità dei servizi anche e soprattutto coinvolgendo, nella gestione della salute del detenuto, il Servizio sanitario nazionale. A tal proposito, i Provveditorati sono stati sensibilizzati a coinvolgere le Asl territorialmente competenti, soprattutto relativamente alla medicina specialistica e all'erogazione gratuita di farmaci, in modo da arrivare ad una gestione partecipata tra servizio sanitario nazionale e servizio sanitario penitenziario, in conformità a quanto previsto sia dalla legge n. 833 del 1978, tenuto conto che il diritto alla salute di chi si trova in condizioni privative di libertà deve continuare ad essere tutelato come diritto inviolabile dell'uomo al pari di ogni libero cittadino, sia da quanto disposto dal decreto legislativo n. 230 del 1999, così come risulta modificato dal decreto legislativo n. 433 del 2000.
Relativamente a quest'ultimo punto si specifica che il decreto legislativo n. 230 del 1999 prevedeva, dopo un periodo di sperimentazione da attuare in alcune Regioni, il transito di tutte le risorse umane e finanziarie al servizio sanitario nazionale (e ciò si è realizzato in data 31 luglio 2003 solo per la tossicodipendenza), il successivo decreto legislativo n. 433 del 2000 al termine
In attesa del definitivo riordino l'Amministrazione Penitenziaria, in base a quanto disposto dalla legge istitutiva del servizio nazionale e al fatto che il decreto legislativo n. 230 del 1999 stabilisce che i detenuti conservano l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ha orientato la propria azione nel cercare forme di collaborazione effettive, formalizzate con accordi di programma, protocolli d'intesa ed altro.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
si apprende dalle agenzie di informazione che il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e del Molise, con una lettera indirizzata al ministro Castelli e al Consiglio Superiore della Magistratura, avrebbe denunciato il protrarsi di perquisizioni e sequestri disposti da alcune procure italiane - ultima in ordine di tempo quella di Perugia nelle redazioni dei quotidiani Il Corriere della Sera e Il Messaggero - ai danni di diverse sedi di giornali e di abitazioni di giornalisti, allo scopo di individuarne le fonti di informazione;
la suddetta procedura si porrebbe in palese violazione della ormai consolidata giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo, che vieta appunto le perquisizioni nelle redazioni giornalistiche e nelle abitazioni private al solo fine di accertare la provenienza delle fonti informative;
in particolare questa pratica sarebbe lesiva della normativa in materia di diritto di informazione così come disposto dall'articolo 8 della Convenzione, oltre che dell'articolo 10 in merito alla tutela del segreto professionale del giornalista;
lo stesso Consiglio dei Ministri Europeo avrebbe sancito il diritto del giornalista a non rivelare le proprie fonti, stabilendo che «non deve farsi luogo alle intercettazioni delle comunicazioni, alla sorveglianza e alle perquisizioni giudiziarie, qualora tali misure tendano ad aggirare il diritto dei giornalisti a non divulgare le informazioni identificanti le proprie fonti» -:
se non ritenga opportuno intervenire urgentemente per fare chiarezza sui fatti, anche attraverso l'avvio di una indagine volta ad accertare ragioni e ad individuare eventuali responsabilità di iniziative che, secondo l'interrogante, violano in maniera grave la libertà di informazione.
(4-09420)
Nello specifico, infatti, è stato riferito, in merito alle lamentate azioni concernenti il Corriere della Sera ed Il Messaggero, che in seguito alla pubblicazione avvenuta sui citati quotidiani di interi brani di atti di indagine, coperti dal segreto investigativo di cui all'articolo 329 c.p.p., in relazione ad un procedimento riguardante un omicidio, sono state svolte tutte le tempestive e necessarie attività di indagine, tra cui perquisizioni nella redazione romana de Il Corriere della Sera e in quella de Il Messaggero, nonché nelle abitazioni dei giornalisti autori delle pubblicazioni, al fine di identificare e perseguire gli autori del reato di cui agli articoli 110 e 326 c.p. ed acquisire il corpo del reato (costituito da copie degli atti di indagine), la cui pubblicazione aveva recato un grave pregiudizio alla delicata attività in corso, nonché tutta la documentazione necessaria per l'accertamento dei fatti e che tali perquisizioni apparivano assolutamente necessarie. In un caso è stato effettuato sequestro di materiale utile alle
Non si ravvisano, quindi, nel caso di specie i presupposti per l'attivazione delle iniziative richieste.
Va infine segnalato, in via generale, che i fatti che hanno dato origine alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sull'articolo 10 Convenzione europea dei diritti umani, in tema di stretta interpretazione alle limitazioni alla libertà di stampa, sono per lo più incentrati sull'utilizzo dei sequestri e perquisizioni delle fonti giornalistiche a scopo di ricerca delle prove per reati commessi da terzi, ma come ripetutamente affermato nelle sentenze emesse, compito della citata Corte europea non è quello di sostituirsi alla valutazione delle autorità nazionali, cui spetta valutare, nelle particolarità del caso concreto, la necessità delle limitazioni alla libertà di stampa, quanto di verificare se nell'adozione di tali decisioni sia stato rispettato il canone della proporzionalità tra le limitazioni eventualmente imposte alla libertà di stampa e la tutela di altri interessi, ivi compreso quello alla sicurezza.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, ha ricordato che dal rapporto sulle attività di Polizia del 2001 si legge: «La ricerca di latitanti finalizzata alla cattura di soggetti, responsabili di delitti atroci e da anni irreperibili, ha portato all'arresto a Madrid di Pasquale Belsito, già militante di spicco dei NAR. L'operazione si è svolta in collaborazione con la Polizia spagnola»;
il 30 giugno 2001 l'UCIGOS in collaborazione con la polizia spagnola individua e arresta a Madrid l'ultimo dei latitanti dei Nuclei Armati Rivoluzionari, Pasquale Belsito e che gli inquirenti lo cercavano dal 5 dicembre 1981;
durante la sua lunga latitanza Belsito ha compiuto anche due vere e proprie «esecuzioni» nei confronti di estremisti di destra sospettati di aver collaborato con la polizia. Si tratta di Luca Perucci e di Mauro Menucci. Per entrambi gli omicidi, Belsito è stato condannato all'ergastolo;
un altro ergastolo è stato inflitto all'ex terrorista per aver partecipato ad un conflitto a fuoco a Roma, sempre nell'81, durante il quale persero la vita l'agente di polizia Ciro Capobianco e il terrorista Alessandro Alibrandi. Così come è stato condannato, in contumacia, al carcere a vita dal tribunale francese per aver ferito gravemente un agente della polizia d'oltralpe durante una rapina. Inoltre Belsito ha avuto sette anni di reclusione, invece, per concorso nell'omicidio del sostituto procuratore di Roma Mario Amato;
la sigla NAR è responsabile di fatti criminali e della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980;
dal 30 giugno 2001, Pasquale Belsito è attualmente detenuto nel carcere di massima sicurezza di Madrid e che poche settimane dopo il suo arresto, ha fatto filtrare dal carcere la sua volontà di collaborare con gli inquirenti sui fatti avvenuti dal 1977 al 1981;
al momento non risulta che il Governo italiano abbia chiesto l'estradizione di Belsito nel nostro paese, nonostante i recenti accordi anti-terrorismo Italia-Spagna e Italia-Francia;
il ruolo di primo piano di Belsito nella galassia terroristica della destra eversiva, potrebbe svelare alcuni fatti rimasti ancora irrisolti. In particolare dopo la riapertura dell'inchiesta sull'uccisione dei due giovani milanesi Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, e le numerose inchieste e istruttorie ancora in corso sui mandanti
l'interrogante raccogliendo la richiesta dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna -:
se non intenda procedere al più presto alla richiesta di estradizione di Belsito, utilizzando anche il recente accordo tra Italia e Spagna.
(4-13748)
L'estradizione è stata richiesta per l'esecuzione di cinque sentenze di condanna, alla pena dell'ergastolo, a seguito del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, in particolare:
Sentenza 21 novembre 1986 emessa dalla Corte d'assise di appello di Roma, con la quale è stato riconosciuto colpevole dei reati di associazione sovversiva, banda armata (denominata «terza Posizione»), rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di armi da sparo comuni e da guerra, lesioni personali aggravate. Fatti commessi in Roma e in altre località tra il marzo 1979 e il dicembre 1980;
Sentenza 17 giugno 1988 emessa dalla Corte d'assise di appello di Roma con la quale è stato riconosciuto colpevole della commissione dei reati di costituzione e di direzione di banda armata, di attentato alla vita ed alla incolumità delle persone per finalità di eversione (attentato Capobianco ed attentato Radici), di detenzione e porto abusivo di armi, di ricettazione, di lesioni personali aggravate. Fatti commessi in Roma ed in altri luoghi fino all'agosto 1982;
Sentenza 23 giugno 1988 della Corte d'assise di appello di Roma con la quale fu riconosciuto colpevole dei delitti di attentato per finalità di terrorismo ed eversione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco;
Sentenza 5 novembre 1987 della Corte d'assise di appello di Milano con la quale fu riconosciuto colpevole della commissione dei reati di furto aggravato, detenzione e porto abusivo di armi, rapina aggravata, ricettazione, omicidio tentato, omicidio (guardie giurate Carloni Erminio e Lombardi Bruno). Il Belsito è stato condannato alla pena dell'ergastolo, a seguito del riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di assise di appello di Venezia in data 17 gennaio 1985. Fatti commessi in Milano dal 1980 al 1982;
Sentenza 22 ottobre 1992 della Corte di assise di appello di Milano con la quale fu riconosciuto colpevole della commissione dei reati di detenzione e porto abusivo di armi da sparo per finalità di terrorismo, violazione di sigilli e rapina aggravata. Fatti commessi in Milano nel 1982.
Il Ministero degli esteri, per la parte di competenza, ha comunicato che l'arresto, ai fini estradizionali, del connazionale Pasquale Belsito era avvenuto a Madrid il 30 giugno 2001. L'estradizione del Belsito era stata richiesta anche dalla Francia, a seguito di ordine internazionale di detenzione emesso dalla Chambre d'Instruction de la Cour d'Apel di Parigi.
Il Ministero degli esteri spagnolo rappresentava all'Ambasciata Italiana che il Juzgado Central de lnstruccion n. 3 de la Audiencia Nacional, con sentenza emessa il 17 giugno 2002, aveva accolto l'estradizione verso l'Italia del Belsito condizionando la consegna del medesimo all'espiazione della pena per reati commessi in Spagna e pendenti presso il Tribunale di Istruzione n. 2 di S. Lorenzo al Escorial.
Inoltre, il Ministero degli esteri spagnolo, accogliendo il ricorso, presentato dal Procuratore legale dell'estradando, poneva come condizione all'estradizione la non imposizione della pena dell'ergastolo. Tale forma di espiazione della pena, infatti, non è riconosciuta dall'ordinamento giuridico spagnolo.
La competente Direzione generale di questo Ministero, in data 27 marzo 2003, forniva alle autorità spagnole ampie argomentazioni
Va, infine, rappresentato che Belsito Pasquale è giunto in Italia in estradizione dalla Spagna il 27 luglio 2004 ed è stato associato alla Casa di reclusione di Milano Opera, ove trovasi attualmente ristretto per l'espiazione della pena.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
in data 13 gennaio 2005, il Ministro della giustizia ha decretato lo scioglimento del Consiglio del Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di Rovigo ed ha provveduto alla nomina dell'Agr. Davide Neri, Amministratore della cooperativa «Agrifuturo», a Commissario Straordinario;
tale decisione è stata determinata in seguito ad una nota del 30 ottobre 2004, con la quale il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati rendeva nota la delibera del 1 maggio 2004 con la quale si proponeva lo scioglimento del Collegio di Rovigo;
avverso tale provvedimento i componenti del Consiglio, di cui è stato deciso lo scioglimento, hanno presentato, in data 19 febbraio 2005, attraverso i loro avvocati, istanza per l'annullamento del decreto medesimo;
nell'istanza in oggetto si fa presente, tra l'altro che:
a) il decreto, a giudizio degli avvocati patrocinanti, è affetto da gravi vizi di natura formale e sostanziale che dovrebbero di per sé portare all'annullamento del medesimo;
b) in particolare, si rileva che il decreto non solo non è stato preceduto dall'obbligatoria comunicazione di avvio, ma è del tutto carente di motivazioni;
c) dalla documentazione, estratta in copia dagli assistiti, si è potuto constatare che l'unico motivo per cui è stato ritenuto di sciogliere il Collegio di Rovigo sarebbe l'avvenuto consenso da parte di quest'ultimo, nell'agosto 2003, all'utilizzo della sede del Collegio, di proprietà dell'Ipsaa «M e T Bellini» di Trecenta, peraltro a condizione dell'integrale rifusione delle eventuali spese, ad una società, inesistente perché dichiarata fallita dal Tribunale di Rovigo nel 2001, come risulterebbe dalla misura camerale prodotta dal Collegio Nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati a supporto della propria richiesta di apertura del procedimento di scioglimento;
d) tale motivazione non corrisponde al vero, poiché l'uso dei locali è stato consentito non ad una società fallita, ma un'associazione tra professionisti con analoga denominazione che non è una persona giuridica, non è iscritta alla Camera di Commercio, non può essere nemmeno dichiarata fallita perché l'attività libero professionistica non è attività d'impresa;
e) tale diversità era, d'altronde, facilmente deducibile verificando la differenza di codice fiscale tra la società e l'associazione di professionisti cui effettivamente è stato concesso l'uso dei locali;
nei 16 anni di attività svolta dagli stessi componenti del Collegio di Rovigo più volte riconfermati nell'incarico, con largo consenso dagli iscritti, si possono annoverare diversi episodi di impegno per la categoria, con elogi riportati anche dagli organi di stampa provinciali e nazionali. Nelle ultime elezioni, alla presenza di un presidente di seggio (Agr. Sergio Spada), appositamente nominato dal Presidente del Collegio Nazionale (Agr. Roberto Orlandi), entrambi rispettivamente Presidente e Socio della cooperativa Agrifuturo, l'intero Consiglio è stato riconfermato -:
se non ritenga, alla luce di quanto sopra esposto, necessario approfondire la
(4-13208)
Il decreto di scioglimento è stato adottato sulla base della delibera n. 27 del 1o maggio 2004 del Consiglio del Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, con la quale veniva proposto lo scioglimento del Consiglio del Collegio provinciale di Rovigo e la nomina di un Commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni per i fatti di seguito riportati.
Nel mese di ottobre 2003 il Collegio nazionale riceveva un esposto a firma di un'iscritta all'Albo di Rovigo, Agr. Paola Finardi, con il quale si segnalava che i locali del Collegio di Rovigo venivano utilizzati da uno studio privato di un componente del Collegio stesso.
Il Presidente del Collegio nazionale, ricevuto l'esposto, chiedeva copia dei documenti relativi alla vicenda nonché una relazione al Presidente del Collegio provinciale sui fatti denunciati.
Il Collegio di Rovigo non forniva la documentazione richiesta ma, con una nota sottoscritta da tutti i Consiglieri, affermava che l'esposto era destituito di ogni fondamento e che la cessione dei locali ad uno o più professionisti avveniva nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
Solo a seguito di un sollecito del Collegio nazionale venivano forniti i documenti relativi alla vicenda.
Dall'esame di tale documentazione il Collegio nazionale accertava che con delibera del 21 agosto 2003 il Consiglio del Collegio di Rovigo si era riunito per discutere un solo punto all'ordine del giorno relativo all'esame della richiesta di utilizzazione dei locali del Collegio, presentata dal consigliere Colesella, per conto dello studio Europrogetti. Il Consiglio di Rovigo con tale delibera aveva accolto la richiesta ed aveva così concesso in comodato l'uso dei locali senza determinazione di durata.
Successivamente il Consiglio nazionale, con ulteriore esposto dell'agr. Finardi, veniva messo a conoscenza del fatto che quest'ultima era stata sottoposta a procedimento disciplinare dal Consiglio di Rovigo in maniera vessatoria.
Sulla base della documentazione allegata all'esposto e di quella trasmessa dallo stesso Consiglio di Rovigo, il Consiglio nazionale accertava che nonostante la sussistenza di motivi di conflitto tra l'incolpata e i componenti del Collegio - anche ulteriori a quelli segnalati nell'esposto - quest'ultimi non si erano astenuti dal procedere, come avrebbero dovuto, trasferendo il procedimento ad altro Collegio terzo.
All'esito di un attento esame dei fatti denunciati e della documentazione acquisita, il Collegio nazionale deliberava la richiesta di commissariamento del Consiglio provinciale di Rovigo e la trasmetteva a questo Ministero.
Il Ministero della giustizia, condividendo la gravità dei fatti così come accertati dal Consiglio nazionale, decideva di sciogliere il Consiglio di Rovigo con il decreto ministeriale sopra citato.
Si evidenzia, inoltre, che la questione relativa all'omonimia tra la fallita società Europrogetti - società effettivamente estranea - e lo studio Europrogetti non ha assunto rilievo ai fini della valutazione dei fatti trattati. Risulta, infatti, inequivocabilmente accertato che lo studio tecnico Europrogetti sia riconducibile all'agr. Colesella, all'epoca consigliere del disciolto Collegio e che quest'ultimo abbia, quindi, concesso ad un proprio componente l'uso gratuito dei propri locali. Ciò in contrasto con la natura di ente pubblico non economico del Collegio stesso che impone l'utilizzazione delle risorse dell'ente per i soli fini istituzionali.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
da alcuni anni i comprensori dell'Alto Sebino, dell'Alta Val Cavallina e della sponda bergamasca del lago d'Iseo, un bacino territoriale e demografico di notevole rilevanza, sono stati privati delle sedi di importanti uffici pubblici quali l'ufficio del registro, il catasto e la pretura, risultando cosi aggravato il disagio della popolazione residente decentrata rispetto al capoluogo di provincia;
la caserma della guardia di finanza del comune di Costa Volpino è destinata ad essere soppressa e a divenire sezione staccata (senza attribuzione di autonomia operativa e decisionale) per mezzo di un accorpamento alla caserma della guardia di finanza del comune di Clusone, centro della Valle Seriana ubicato a parecchi chilometri di distanza dal comprensorio di Costa Volpino;
Costa Volpino ed il suo comprensorio, attualmente impegnati in una delicata fase di sviluppo e riconversione dell'industria siderurgica ad un'economia turistico commerciale - nel cui ambito sono previsti consistenti investimenti per la realizzazione di nuovi insediamenti -, mantengono pienamente operativi sui territorio strutture sociali ed amministrative di assoluta importanza quali la comunità montana, l'ospedale, il polo scolastico superiore, prestigiosi musei, stazioni dei carabinieri eccetera;
l'accorpamento nel comune di Clusone delle competenze territoriali delle due caserme, con la creazione un unico distaccamento di rilevanti dimensioni, procurerebbe seri disagi alla popolazione residente nel comprensorio dell'Alto Sebino, in particolare ai comuni più decentrati della sponda del lago, a causa dell'inadeguatezza delle vie di comunicazione e dell'inesistenza di sufficienti collegamenti con la Valle Seriana;
gli abitanti di numerosi comuni della provincia di Brescia già accedono all'ufficio della guardia di finanza di Costa Volpino, il quale geograficamente risulta più accessibile di quelli di competenza territoriale ed il cui utilizzo è destinato ad aumentare in considerazione dell'abolizione del vincolo di territorialità di alcuni servizi -:
quali misure siano in atto per mantenere operativo il presidio della guardia di finanza del comune di Costa Volpino.
(4-13448)
In proposito, il Comando generale della Guardia di finanza ha comunicato che, nell'ambito di un complessivo piano di revisione del dispositivo dei reparti sul territorio nazionale, per il raggiungimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione, è stato deciso di mantenere un presidio del Corpo alla sede di Costa Volpino.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.
è sempre più frequente la necessità specie per i giovani e per i nuclei familiari a basso reddito, di fare ricorso al credito bancario, per avviare iniziative di tipo imprenditoriale o artigianale o anche solo per l'acquisto di beni come la prima casa;
le condizioni per l'accesso al credito sono divenute, attualmente, molto restrittive, al punto che, particolarmente in alcune aree del Paese (come il Mezzogiorno), si verificano fenomeni di illecita speculazione ovvero di autentico «strozzinaggio»;
secondo l'interrogante, dovrebbero essere istituite «banche dello sviluppo», in modo da determinare la possibilità di accedere a linee di credito agevolato per i giovani e le famiglie ed arginare, conseguentemente, i fenomeni speculativi -:
se ritenga di dover adottare iniziative normative in merito.
(4-13211)
Al riguardo, sentita la segreteria del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, si fa presente che, in considerazione della natura imprenditoriale dell'attività bancaria, ogni decisione in ordine ai requisiti per la concessione dei finanziamenti e alle condizioni da praticare alla clientela è assunta autonomamente dagli intermediari.
Per quanto concerne, poi, la situazione relativa alla concessione di credito nel Paese, sulla base dei dati pubblicati nel bollettino economico della Banca d'Italia del mese di marzo 2005, emerge che, nel corso del 2004, i prestiti bancari sono aumentati del 6,7 per cento, a fronte di un incremento nell'area dell'euro pari al 6,3 per cento.
La crescita è riconducibile per la maggior parte ai finanziamenti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, al settore dell'edilizia e alle società di servizi legate al mercato immobiliare. Inoltre, è proseguita a ritmi sostenuti l'espansione del credito al consumo, pari al 16,3 per cento.
Con riferimento ai mutui concessi alle famiglie, è stato rilevato un contenuto livello dei tassi di interesse, in rapporto al costo medio dell'area dell'euro, mentre la crescita dei finanziamenti bancari alle imprese di minore dimensione (ditte individuali e società di persone con meno di 20 addetti) si è mantenuta superiore a quella delle altre aziende (5,7 per cento contro 4 per cento).
Sulla questione è stato interpellato anche il Dipartimento per le politiche di sviluppo, il quale ha comunicato che due fattori stanno svolgendo un ruolo significativo: il prodursi degli effetti connessi ai nuovi assetti proprietari e alla ristrutturazione del sistema creditizio nel Mezzogiorno; il processo di adeguamento ai criteri di Basilea 2.
Secondo un recente studio, le grandi banche con sede legale nel Mezzogiorno attuano una politica basata su tassi mediamente più bassi rispetto a quelli applicati dalle filiali degli istituti incorporati dalle banche settentrionali, anche se sono più restie, rispetto a queste ultime, a concedere credito.
In generale, si assiste ad un orientamento teso ad anticipare gli effetti degli accordi raggiunti in sede internazionale con il cosiddetto accordo di Basilea 2 sui requisiti patrimoniali delle banche, il cui effetto dovrebbe essere quello di una maggiore «personalizzazione» delle condizioni di credito (accesso e prezzo), che saranno sempre più commisurate alla valutazione della specifica azienda.
Per quanto riguarda, infine le difficoltà di accesso al credito incontrate da alcune categorie, in particolare da giovani imprenditori, si fa presente che il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 prevede la promozione dell'imprenditorialità, attraverso il prestito d'onore, che è stato destinatario di ingenti risorse finanziarie e hanno attivato un numero significativo di iniziative, come riportato nel rapporto annuale
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.
l'Italia risulta essere il primo produttore di vino al mondo ed il settore vinicolo rappresenta quindi una voce tra le più importanti nell'economia di molte regioni;
da alcuni mesi lo stato di crisi di mercato, causato anche da massicce presenze sul mercato italiano ed europeo di prodotti ortofrutticoli provenienti da paesi extracomunitari, ha coinvolto il comparto enologico;
ciò costituisce un ulteriore scacco in danno della vitivinicoltura italiana e ancor di più di quella del Sud d'Italia, dove il vino resta in gran parte invenduto ovvero svenduto a prezzi sempre più bassi;
(4-14711)
In particolare, è stata rappresentata la progressiva flessione dei prezzi del mercato dei vini e le ripercussioni negative per i redditi dei produttori di tale situazione, caratterizzata anche da una stasi delle contrattazioni.
La domanda interna, infatti, è da tempo ferma mentre le esportazioni di vino sembrano negativamente condizionate dall'abbondante produzione della Spagna, che ha invaso i mercati dove tradizionalmente i vini da tavola italiani venivano esportati.
Nella richiesta è stato evidenziato, altresì, che i produttori di alcune regioni italiane, tradizionale bacino delle nostre esportazioni in Europa, lamentano lo scarso interesse degli importatori di altri Paesi comunitari e che nell'attuale campagna
Il Governo ha chiesto che in Italia venga prevista la distillazione di crisi per 6 milioni di ettolitri, analogamente a quanto previsto per altri Paesi comunitari, in quanto solo l'adozione di tale misura consentirà alle cantine di poter ricevere il prodotto della prossima vendemmia considerato che in alcune zone e presso alcuni produttori è giacente il 50 per cento circa della produzione della presente campagna.
Il Governo italiano ritiene indispensabile adottare con urgenza la misura in modo che i contratti possano essere presentati al più tardi il 2 settembre 2005, evitando ogni possibile interferenza con la produzione della prossima vendemmia.
È necessario, infatti, fare in modo che i prezzi di mercato della prossima vendemmia non siano negativamente influenzati da giacenze eccessive e che i produttori accedano alla misura per ripristinare l'equilibrio di mercato, prevedendo un prezzo minimo di cessione non inferiore a 2,10 euro per cento vol./hl.; prezzo minimo che trova la sua giustificazione nell'evidente deprezzamento delle quotazioni anche nelle Regioni del Nord (Veneto) ove i prezzi sono tornati sui livelli della campagna 1993/1994.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.
gli uffici giudiziari della città di Prato vivono da tempo una situazione di emergenza per costante mancanza di organico;
questa emergenza è testimoniata in modo inequivocabile dall'enorme divario fra i bisogni (180.000 abitanti solo nel capoluogo, di cui oltre il 10 per cento stranieri; circa 26.000 imprese iscritte alla camera di commercio; 3.119 cause civili iscritte solo nel 2001) e il numero di magistrati e di personale amministrativo in organico;
per quanto riguarda la situazione della procura della Repubblica, da tempo è stata denunciata la totale inadeguatezza di una pianta organica che prevede sette magistrati a fronte di un carico di lavoro che, al 31 ottobre 2004, ammonta a circa 21.000 notizie di reato pendenti;
l'imminente trasferimento di due sostituti procuratori che lasceranno gli uffici di Prato in questi mesi è destinato a rendere ancor più pressante la necessità di un intervento per far fronte a questa situazione;
il settore del personale amministrativo versa, se possibile, in condizioni ancora più drammatiche;
anche qui la pianta organica, già di per sé insufficiente, risulta in buona parte scoperta;
l'unità Unep (Ufficio notifiche esecuzione e protesti) del tribunale di Prato ha ricevuto nel 2003 circa 80.000 atti da notificare con 116.000 destinatari e per il 2004, ad oggi, ci sono circa 66.000 atti registrati con quasi 100.000 destinatari;
per contro, sono previsti sulla carta 23 ufficiali giudiziari, mentre ne risultano impiegati soltanto otto e manca uno dei quattro operatori Unep in organico;
non migliore è la situazione del personale amministrativo delle cancellerie dove risulta vacante più del 30 per cento della pianta organica prevista (sono impiegate 56 delle 72 unità previste);
in questa situazione l'amministrazione della giustizia a Prato è destinata a subire disfunzioni e ritardi sempre maggiori -:
se il Governo intenda prendere misure per rispondere in maniera più adeguata alle esigenze degli uffici giudiziari della città di Prato e della sua provincia;
se in particolare, intenda rivedere la dotazione organica del Tribunale, della
se quantomeno intenda garantire la totale copertura dei posti previsti nell'organico della Procura e del personale amministrativo delle cancellerie del Tribunale e della Procura di Prato;
se, in particolare, siano previste assunzioni per l'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti di Prato a seguito del concorso per 443 Ufficiali Giudiziari espletato lo scorso anno e in che tempi si è previsto di agire.
(4-11662)
Le dotazioni organiche del personale amministrativo sono state invece modificate per effetto dei decreti ministeriali 30 dicembre 2000 e 6 aprile 2001. Le seguenti tabelle illustrano nel dettaglio le variazioni accennate e riportano le piante organiche che attualmente caratterizzano i due uffici.
Tribunale di Prato
Decreto Ministeriale: 30.12.2000:
Profilo professionale: C2 Cancelliere; Modifica della pianta organica: + 3 (da 5 a 8)
Profilo professionale: B2 Operatore giudiziario; Modifica della pianta organica: - 3 (da 22 a 19)
Profilo professionale: B1 Operatore giudiziario; Modifica della pianta organica: - 1 (da 2 a 1)
Profilo professionale: B3 Operatore giudiziario; Modifica della pianta organica: + 1 (da 0 a 1)
Profilo professionale: B1 Ausiliario (Autista); Modifica della pianta organica: - 2 (da 5 a 3)
Profilo professionale: B1 Ausiliario; Modifica della pianta organica: + 1 (da 1 a 2)
Profilo professionale: A1 Ausiliario; Modifica della pianta organica: - 2 (da 6 a 4)
Modifica totale della pianta organica: - 3
Decreto Ministeriale: 30.12.2000:
Profilo professionale: C2 Ufficiale giudiziario; Modifica della pianta organica: + 3 (da 0 a 3)
Profilo professionale: C3; Ufficiale giudiziario; Modifica della pianta organica: + 1 (da 0 a 1)
Profilo professionale: C1; Ufficiale giudiziario; Modifica della pianta organica: + 2 (da 7 a 9)
Profilo professionale: B3; Ufficiale giudiziario; Modifica della pianta organica: - 2 (da 8 a 6)
Modifica totale della pianta organica: + 4
Decreto Ministeriale: 30.12.2000:
Profilo professionale: C2 Cancelliere; Modifica della pianta organica: + 1 (da 2 a 3);
Profilo professionale: C1 Cancelliere; Modifica della pianta organica: + 1 (da 3 a 4)
Profilo professionale: B1 Ausiliario (Autista);
Modifica della pianta organica: - 1 (da 4 a 3)
Profilo professionale: B1 Ausiliario; Modifica della pianta organica: + 1 (da 0 a 1)
Modifica totale della pianta organica: +- 3
Tribunale di Prato
Presidente: 1; Presidente di sezione: 1; Giudice: 17; Totale: 19.
Dirigente: 1; C3; Direttore di cancelleria: 4; C2 Cancelliere: 8; C1 Cancelliere: 18; B3 Cancelliere: 11; B3 Operatore giudiziario: 1; B2 Operatore giudiziario: 19; B1 Operatore giudiziario: 1; B1 Ausiliario (Autista): 3; B1 Ausiliario: 2; A1 Ausiliario: 4.
Totale: 72
C3 Ufficiale giudiziario: 1; C2 Ufficiale giudiziario: 3; C1 Ufficiale giudiziario: 9; B3 Ufficiale giudiziario: 6; B2 Operatore giudiziario: 4.
Totale: 23
Procuratore della Repubblica: 1; Sostituto procuratore: 7.
Totale: 8.
Dirigente: 1; C3 Direttore di cancelleria: 1; C2 Cancelliere 3; C1 Cancelliere 4; B3 Cancelliere: 6; B3 Operatore giudiziario: 1; B2 Operatore giudiziario: 4; B1 Operatore giudiziario: 3; B1 Ausiliario (Autista): 3; B1 Ausiliario: 1; A1 Ausiliario: 3.
Totale 30.
Relativamente alle problematiche riguardanti il personale amministrativo, si rende necessario, in via preliminare, fornire alcune precisazioni per consentire di rispondere esaurientemente al quesito «se siano previste assunzioni per l'Ufficio NEP di Prato a seguito del concorso per 443 Ufficiali giudiziari espletato lo scorso anno e in che tempi si è previsto di agire». Si fa riferimento, in particolare, ai motivi che hanno imposto all'Amministrazione, nell'esercizio del potere di organizzazione che le compete, di destinare le risorse disponibili per le assunzioni ai distretti nei quali la scopertura dell'organico della figura di ufficiale giudiziario C1 è più elevata.
Va menzionato, in primo luogo, il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 che ha limitato a 154 unità il numero di autorizzazioni ad assumere per l'anno in corso, a fronte dei 443 posti messi a concorso.
In considerazione della reale necessità degli uffici NEP è stato utilizzato anche il residuo del contingente delle autorizzazioni concesse per l'anno 2003, in misura di 94 unità, per un totale di 248 persone da assumere.
Sulla base di tali numeri, si è reso necessario valutare le reali esigenze dei distretti ove destinare le risorse individuate come sopra descritto.
Tale valutazione - che ha dovuto tenere conto anche degli esiti dell'interpello straordinario
Circa i dati relativi all'organico dell'Ufficio NEP di Prato si fa presente che a fronte di 23 unità previste (nello specifico 1 di ufficiale giudiziario C3, 3 di ufficiale giudiziario C2, 9 di ufficiale giudiziario C1, 6 di ufficiale giudiziario B3 e 4 di operatore giudiziario B2), risultano coperti, allo stato, 14 posti, di cui 5 di ufficiale giudiziario C1, 6 di ufficiale giudiziario B3 e 3 di operatore giudiziario B2.
Peraltro, va precisato che gli organici degli ufficiali giudiziari delle posizioni economiche C3 e C2, che sono stati istituiti con il decreto ministeriale 6 aprile 2001 di revisione delle dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria e successive modifiche, conformemente al nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo, sottoscritto il 5 aprile 2000, in funzione delle procedure di riqualificazione del personale, potranno essere coperti solo all'esito delle procedure stesse, in quanto attualmente non esiste personale in servizio di tali posizioni economiche.
I 4 posti vacanti di ufficiale giudiziario C1 (2 dei quali aumentati con il citato decreto ministeriale 6 aprile 2001) sono stati pubblicati con l'interpello per la mobilità interna del 20 gennaio 2004, ma nessun dipendente ha presentato domanda di trasferimento.
La copertura di tali posti, pertanto, sarà possibile con l'assunzione dei vincitori del concorso citato in premessa, come previsto dall'articolo 1 comma 97 lettera c) della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005).
Per quanto riguarda il posto vacante di operatore giudiziario B2 cui l'interrogante fa riferimento, si fa presente che tale vacanza si è verificata nello scorso mese di marzo a seguito di pensionamento di un dipendente di tale figura professionale.
Risulta integralmente coperto l'organico degli ufficiali giudiziari B3 (6 unità). Si rileva, al riguardo, che è possibile sopperire alla carenza di ufficiali giudiziari della posizione economica C1 mediante l'utilizzo, per alcune funzioni, del personale appartenente alla posizione economica B3. A tale proposito è stata diramata la circolare del 27 settembre 2002 del Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi (confermata con successiva circolare del 20 luglio 2004) con cui si ribadisce che il Contratto integrativo di amministrazione, sottoscritto il 5 aprile 2000 - il quale in forza del rinvio operato dall'articolo 13, comma 5 del 1998/2001 ha integrato e specificato il sistema classificatorio già delineato con tale contratto collettivo nazionale di lavoro -, ha unificato nella figura dell'ufficiale giudiziario i profili professionali di assistente e collaboratore UNEP.
Il Contratto integrativo, non distinguendo le funzioni di notificazione e di esecuzione degli atti, ha previsto, pertanto, una interfungibilità di tali funzioni che può assicurare, attraverso la flessibilità nell'impiego delle risorse umane, una maggiore efficienza del servizio.
In ordine alla situazione del personale amministrativo della Procura della Repubblica, si fa presente che attualmente, a fronte di 30 unità previste, sono presenti 28 dipendenti, tenuto conto di una unità a tempo determinato (ex lavoratore socialmente utile) e del personale dei ruoli in soprannumero. Va inoltre precisato che, ad eccezione del posto di direttore di cancelleria C3 e di quello di dirigente, le uniche 3 vacanze sono relative a posti portati in aumento o istituiti con decreto ministeriale 6 aprile 2001. Si tratta nello specifico di 1 posto di cancelliere C2, 1 posto di operatore giudiziario B3 ed 1 posto di ausiliario B1.
L'organico del Tribunale di Prato consta di 72 unità ed attualmente conta 15 vacanze,
Del resto, proprio in relazione alle problematiche connesse con le procedure di riqualificazione, occorre rilevare l'impegno profuso dall'amministrazione per cercare di dare un impulso risolutivo alle stesse dopo una prima sospensione durata circa due anni. In tale contesto si inserisce l'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 14 ottobre 2003. Tuttavia, tali propositi di sollecita definizione sono stati bloccati dalle numerose decisioni emanate sia dai giudici del lavoro che da quelli amministrativi. Si citano, al riguardo, le sentenze del TAR Lazio depositate il 4 e 5 novembre 2004, che hanno annullato rispettivamente la procedura di riqualificazione per la figura professionale del direttore di cancelleria C3 e dell'ufficiale giudiziario C3, la sentenza depositata il 10 novembre 2004 che ha annullato la procedura di riqualificazione del contabile C2 per il distretto di Venezia, con conseguenti ripercussioni a livello generale e, da ultimo, le ordinanze del TAR Lazio depositate il 2 febbraio scorso in relazione alla procedura del cancelliere C2.
In tale prospettiva e nell'impossibilità di coprire i posti vacanti con procedure concorsuali, l'Amministrazione ha adottato ogni strumento, sia pure di carattere temporaneo, utile a sopperire alle carenze di personale. Si fa riferimento, in particolare, all'autorizzazione concessa al Presidente della Corte di appello ed al Procuratore generale di Firenze ad assumere per l'anno in corso 26 unità di personale a tempo determinato per gli uffici giudicanti e 18 per i requirenti, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Infine, ulteriore strumento di intervento di cui dispongono gli organi di vertice, mirato a garantire almeno nell'immediato la funzionalità degli uffici che versano in maggiore difficoltà, può essere individuato nell'applicazione di personale nell'ambito del distretto, ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo sulla mobilità interna sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 28 luglio 1998.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
con P.D.G. 8 novembre 2002 veniva indetto dal Ministero della giustizia un concorso pubblico per esami a 443 posti di ufficiale giudiziario - area C-posizione economica C1 -, tali posti risultavano già proporzionalmente divisi tra i vari distretti di Corte d'appello, ed in particolare:
distretto di Corte d'appello di Torino posti n. 66, Milano-Brescia posti n. 94, Trento, Trieste e Venezia posti n. 58, Genova posti n. 30, Bologna posti n. 26, Firenze posti n. 39, Cagliari posti n. 22, Ancona-Perugia, L'Aquila-Campobasso posti n. 13, Roma posti n. 23, Napoli-Salerno posti n. 24, Bari-Lecce-Potenza posti n. 17, Catanzaro-Reggio Calabria posti n. 11, Messina-Catania-Caltanissetta-Palermo posti n. 20;
nel mese di settembre 2003 si sono espletate le prove scritte e nel mese di marzo-aprile 2004 si sono svolte le prove orali;
nel mese di dicembre 2004 il Ministero della giustizia ha proceduto all'assunzione dei vincitori nei soli distretti del nord Italia e cioè Torino, Milano, Venezia e Genova. Questo vuol dire che il novantesimo classificato nel distretto di Milano oggi ha un lavoro mentre neanche il primo classificato dei distretti di Napoli o Messina può dire altrettanto. Il Ministero, continuamente sollecitato, non comunica se e quando i vincitori del Sud Italia
questo problema coinvolge circa 200 vincitori di concorso nei distretti di Corte d'appello del sud Italia, tutte persone che hanno affrontato questo concorso a costo di sacrifici altissimi, e che finalmente credevano di aver trovato un lavoro che consentisse una vita normale;
questo provvedimento pregiudica ancora una volta i giovani del sud Italia che vivono già una realtà tanto disagiata dal punto di vista lavorativo -:
per quali gravi ragioni non si sia ancora provveduto all'assunzione del personale risultante vincitore nei distretti di Corte d'appello del Sud Italia;
se il Ministro non ritenga di dover intervenire urgentemente per dare seguito all'assunzione del personale in questione e porre così fine alla situazione, secondo l'interrogante, incresciosa, che vede ingiustamente differenziati vincitori di un unico concorso.
(4-14033)
Nel caso del Ministero della giustizia - Organizzazione giudiziaria - è stata individuata dalla stessa legge finanziaria la priorità dell'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei del concorso distrettuale a 443 posti ufficiale giudiziario C1, bandito con P.D.G. 8 novembre 2002, sempre nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione.
Si precisa, altresì, che a seguito delle disposizioni dettate dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica dell'11 aprile 2005, è stata predisposta la richiesta di autorizzazione alle assunzioni per l'anno 2005, secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dando priorità a quanto stabilito dall'articolo 1 comma 97 lettera C) della citata legge finanziaria.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
con il supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 20 del 31 gennaio 2004 è stato pubblicato il Provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dell'11 marzo 2004 circa la definizione degli organici del personale del Comparto Ministeri previsto per gli Istituti e Servizi penitenziari della Repubblica;
tale previsione, per quanto concerne il Provveditorato Regionale Abruzzo-Molise, ha comportato un incremento, in alcuni casi anche rimarchevole, delle unità per ben nove degli undici istituti esistenti, rispetto alle dotazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1997;
fra i due istituti esclusi dall'incremento quello della Casa Circondariale di Vasto risulta notevolmente penalizzato dal momento che la dotazione organica complessiva prevista, di 18 unità, risulta notevolmente inferiore a quella di altri istituti, di più ridotte dimensioni;
quindi, la C.C. di Vasto che rispetto ad altri istituti, del medesimo Provveditorato, ha una maggiore presenza di detenuti, una più numerosa dotazione di personale di Polizia Penitenziaria, un più voluminoso esercizio finanziario (oltre 2.500.000 euro, nel 2004 con esclusione delle cc.dd. spese fisse), una più consistente sfera di attività detentive, risulta però paradossalmente dotata di un minore numero di operatori amministrativi -:
se nella determinazione dei suddetti organici l'Amministrazione Penitenziaria abbia adottato criteri omogenei, e quindi quali siano stati;
se intende porre rimedio alla grave sperequazione verificatasi a danno degli operatori della Casa Circondariale di Vasto per evitare disservizi ed inefficienze.
(4-13044)
istituti penitenziari sedi di rango dirigenziale e non dirigenziale;
capienza massima tollerata di detenuti;
tipologia di istituto;
unità di personale di polizia penitenziaria ed unità di personale appartenente al Comparto Ministeri in servizio;
entità della gestione economico-finanziaria;
autonomia contabile;
sussistenza delle lavorazioni.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nel dicembre 2002 il Ministero della Giustizia, al fine di far fronte alle ingenti carenze d'organico degli UNEP, bandiva un concorso per 443 posti di Ufficiale Giudiziario. Il bando prevedeva che i candidati dovessero presentare domanda di partecipazione per i posti disponibili in un solo distretto o gruppo di distretti di Corte d'Appello;
nel mese di giugno 2004 le prove d'esame si concludevano in tutti i distretti di Corte d'Appello;
nell'agosto 2004 il Consiglio dei Ministri bloccava le assunzioni (per mancanza di fondi) autorizzando l'assunzione per l'anno 2004 di soli 102 Ufficiali giudiziari, aumentati, solo dopo pochi giorni, a 154;
il 28 settembre 2004 (ovvero il giorno precedente la manifestazione di protesta tenutasi davanti a Palazzo Montecitorio, che ha visto protagonisti diversi Ufficiali Giudiziari in servizio, oltre che vincitori ed idonei di concorso), il Ministero comunicava l'incremento delle assunzioni di ulteriori 94 unità, per un totale di 248, numero che, a detta del Ministero, dovrebbe essere sufficiente a coprire le carenze nei distretti che hanno maggiori vacanze di organico, ovvero, sempre a detta del Ministero, dei soli distretti del nord;
il Ministero giustifica il provvedimento adducendo a ragione della scelta, le maggiori carenze percentuali di Ufficiali Giudiziari nei distretti del nord. Non specifica affatto, però, che tale situazione di grave carenza d'organico, si verifica in molti altri distretti, fra i quali, occorre ricordare in particolar modo, il distretto di Corte d'Appello di Cagliari, dove a seguito della conclusione dell'interpello per Ufficiali Giudiziari C1, le vacanze sono aumentate di quasi 10 unità;
siffatta determinazione viola l'articolo 1 del bando di concorso (v. in allegato) che prevede la possibilità di condizionare le assunzioni in servizio dei vincitori di concorso, secondo criteri di scaglionamento degli ingressi, attuando, invece, una vera e propria assunzione
l'attuazione di questa decisione, rinviando con assoluta incertezza l'assunzione dei restanti 195 vincitori, si traduce in una grave violazione dei loro fondamentali diritti costituzionali; verrebbe, infatti, riconosciuta ai 248 vincitori di concorso, da assumersi entro il 2004, una posizione privilegiata nella graduatoria nazionale ai fini delle aspettative di anzianità, rispetto a chi verrebbe assunto successivamente; le posizioni in graduatoria sono, invero, determinate, fra gli altri criteri, dalla data di assunzione in servizio, come recita testualmente l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 e successive modifiche -:
quale sia l'attuale entità dei fondi stanziati per il concorso in titolo;
se non ritenga opportuno, in presenza del blocco delle assunzioni nel pubblico impiego e di relativa scarsità di risorse, procedere alle assunzioni in modo proporzionale per ogni singolo distretto regionale, prevedendo, altresì, la possibilità dell'assunzione dei restanti 195 vincitori.
(4-11673)
La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della Funzione pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Nei distretti individuati di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, la scopertura nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1 era ben superiore al 50 per cento. Detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004, indetto per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.
Delle 248 unità, 10 non hanno assunto servizio, pertanto, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava la maggiore percentuale di scopertura dopo i distretti di Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia, Torino e Genova.
Considerato che la legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) prevede una deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio nel caso del Ministero della giustizia - Organizzazione giudiziaria - è stata individuata dalla stessa legge finanziaria la priorità dell'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei al concorso di cui sopra, sempre nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione.
Si precisa altresì che, a seguito delle disposizioni dettate dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica prot. 177-15/CD dell'11 aprile 2005, è stata predisposta la richiesta di autorizzazione alle assunzioni per l'anno 2005, secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dando priorità a quanto stabilito dall'articolo 1 comma 97, lettera C) della citata legge finanziaria.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
grave è la situazione della mobilità in cui versa la città di Napoli, rispetto alla
se le progettazioni eseguite, commissionate e presentate all'amministrazione comunale corrispondano a quanto contenuto nel regolamento sulle opere pubbliche, con particolare riguardo alle metodologie di stima, alla verifica dei progetti, all'osservanza delle norme sulla sicurezza e per i disabili -:
quali iniziative il Governo intenda assumere di fronte ad una situazione così grave come quella della mobilità napoletana ed al fatto che le amministrazioni cittadine abbiano lasciato inutilmente trascorrere tanto tempo.
(4-12637)
Per quanto concerne, invece, il problema della mobilità nella città di Napoli si fa presente che questo ministero gestisce un Programma Strategico per la Mobilità nelle aree urbane, scaturito dal protocollo d'intesa sottoscritto dai Sindaci delle principali città italiane e dal soppresso ministero dei lavori pubblici in data 12 febbraio 1998. Con decreto ministeriale 605/2000 sono stati ammessi a contributo statale in tabella A) per progetti innovativi ad alta efficacia e costi contenuti i comuni di Torino, Genova, Milano, Trieste, Bologna, Roma, Napoli e Messina e con decreto ministeriale 257 del 2001 sono stati ammessi a contributo statale in tabella B) per progetti di opere necessarie e di priorità i comuni di Torino, Bologna, Milano 1 e 2, Reggio Calabria, Firenze 1 e 2, Genova 1 e 2, Roma, Napoli 1 e 2, Palermo e Trieste.
In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 17 ottobre 2002 si è deciso di istituire un apposito Tavolo tecnico di coordinamento finalizzato all'individuazione degli obiettivi e delle risorse a sostegno del programma strategico per la mobilità nelle aree urbane.
Per quanto riguarda in particolare lo stato attuale di realizzazione del Programma strategico per la mobilità nelle aree urbane afferente la città di Napoli, si forniscono i seguenti dati:
1) Tab. A) - Miglioramento dell'impatto ambientale del traffico urbano: sistemi di controllo nella città di Napoli. Convenzione del 18 febbraio 2005: in data 24 aprile 2005 è stato registrato dalla Corte dei Conti il DD n. 791 del 21 febbraio 2005 di approvazione della Convenzione di attuazione. La Cassa Depositi e Prestiti ha in corso l'erogazione del mutuo a suo tempo sottoscritto.
2) Tab. B) - Lavori di sistemazione esterna e riqualificazione urbana delle aree site in
sub a) largo Lala e piazza Italia, soprastante la linea 6 della metropolitana: i lavori sono stati ultimati;
sub b) piazza Dante ed adiacenze di via Salvator Rosa, interessate dalla linea 6 della metropolitana: i lavori risultano in fase di ultimazione.
3) Tab. B) - Linea 1 della metropolitana. Sistemazione esterna della stazione Museo di piazza Cavour, Convenzione definita ed in corso di sottoscrizione dalle parti interessate.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Silvano Moffa.
in seguito all'emanazione del Regolamento interno, lunedì 20 dicembre 2004
dalle celle della sezione e stato portato via, oltre a tutto il materiale scritto, le foto dei familiari, gli atti giudiziari, le cartoline, le buste, i francobolli, le musicassette, i CD e parte del vestiario e delle coperte;
inoltre a ciascun detenuto della sezione E.I.V. sono stati lasciati solo quattro tra riviste e libri;
poiché i detenuti E.I.V. non hanno diritto a frequentare alcun corso di qualificazione professionale e non possono utilizzare il campo sportivo, lo studio rappresenta per loro l'unica attività possibile;
risulta alle interroganti che quattro detenuti che finora frequentavano la Messa d'ora in poi non potranno più farlo;
con l'introduzione del Regolamento interno i lettori di CD musicali e gli stessi CD non potranno più essere utilizzati, nonostante l'articolo 40 del Regolamento di attuazione dell'Ordinamento Penitenziario consenta al direttore di autorizzarne l'acquisto e l'uso;
risulta alle interroganti che solo uno dei detenuti della sezione E.I.V. avesse a disposizione una quarantina di libri in quanto da privatista intende sostenere l'esame di maturità in ragioneria -:
se non ritenga che il Regolamento interno varato dalla Direzione del carcere di Biella attraverso un'apposita commissione sia irragionevolmente lesivo dei più elementari diritti dei detenuti e quali iniziative intenda prendere al fine di ottenerne modifiche;
se intenda emanare apposite direttive che indirizzino le singole amministrazioni carcerarie a varare regolamenti interni che garantiscano i diritti dei detenuti e rispondano quanto meno al semplice buon senso;
se non ritenga che togliere ai detenuti la possibilità di leggere liberamente e studiare sia un provvedimento negativo per il loro percorso di reinserimento sociale;
se risulta vero che l'amministrazione del carcere di Biella abbia tenuto in isolamento per quattro giorni un detenuto che si è rifiutato di spogliarsi completamente durante la perquisizione, nonostante egli avesse segnalato la sua indisposizione e avesse fatto richiesta di visita medica.
(4-12407)
Pertanto, il personale di custodia provvedeva a ritirare gli articoli in eccesso depositandoli presso il locale magazzino detenuti ed a sequestrare gli oggetti non consentiti, dando avvio all'iter disciplinare nei confronti dei possessori.
Risulta corrispondente al vero che siano stati ritirati libri, perché in quantità eccessiva (in un caso i volumi tenuti in cella ammontavano a n. 141), nonché lettori per CD, CD e musicassette. Si segnala che l'accumulo di oggetti nelle camere detentive rende difficoltose le normali operazioni di controllo, consente facili occultamenti di eventuali attrezzi atti ad offendere o comunque pericolosi per l'incolumità degli operatori penitenziari e degli altri detenuti e costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza interni. Alcuni generi sono stati ritirati per non conformità con quanto disposto dal regolamento interno d'istituto recentemente emanato; a tal proposito si segnala che detto atto viene predisposto da
In relazione alla vicenda del detenuto sottoposto ad isolamento, risulta che tale provvedimento sia stato emanato dall'Autorità dirigente dell'istituto in conformità con quanto disposto dall'articolo 78 reg. esec., nel rispetto dei presupposti e secondo le modalità ivi previste.
Non è stato riscontrato, altresì, che il soggetto coinvolto abbia, in quel frangente, lamentato alcuna indisposizione fisica. È stato, comunque, sottoposto a visita medica come previsto dalla legge in tali circostanze.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'articolo 51 della Costituzione prevede che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge;
negli ultimi anni, le consultazioni elettorali amministrative o politiche,hanno visto eletti nelle cariche di amministratori appartenenti a varie forze di polizia, tra cui i militari della Guardia di Finanza;
l'interesse ad espletare il mandato elettorale viene giuridicamente tutelato dal decreto legislativo n. 267 del 2000 che ha rivisto le norme inerenti la condizione giuridica degli amministratori prevedendo che: 1) gli amministratori, lavoratori dipendenti pubblici e privati non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato; 2) la richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità;
il Comando Generale della Guardia di Finanza con proprie circolari una del 2002 e una del 2004, ha previsto che il periodo trascorso in applicazione dei provvedimenti disposti ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000 (ovvero trasferimenti a tempo determinato per mandato elettorale) venga escluso dal computo temporale per il raggiungimento dei requisiti minimi per produrre la domanda di trasferimento ordinaria a tempo indeterminato;
ciò comporta grandi svantaggi per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza che ricoprono la carica di amministratori a causa dell'evidente dilatazione temporale che scaturisce dal mancato computo dell'anzianità maturata nel corso del mandato elettorale -:
se non intenda intervenire, nell'ambito dei propri poteri, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza affinché siano riviste le circolari menzionate in premessa, nella parte riguardante la disposizione che prevede l'esclusione del periodo trascorso in applicazione dei trasferimenti temporanei ai fini del raggiungimento del requisito temporale utile per presentare domanda di trasferimento a tempo indeterminato.
(4-13261)
Al riguardo, detto Comando generale ha fatto presente che le previsioni in materia rispondono all'esigenza di una razionale e trasparente gestione della mobilità delle risorse umane.
Infatti, con l'individuazione di un sistema che consente la mobilità facoltativa - cosiddetta a domanda - del personale
In tale ottica, come precisato dal Comando generale, è stata prevista, tra l'altro, con circolare n. 336000/2002, successivamente integrata dalla circolare n. 255000/2004, una procedura concorsuale, cosiddetta «Piano degli impieghi», il cui accesso è subordinato al solo possesso del requisito della permanenza minima (di norma sei anni) maturata presso la sede di servizio.
Con riferimento al personale chiamato a ricoprire la carica di «Amministratore degli Enti locali» (ex decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000), cui fa cenno l'interrogante, è data, comunque, la possibilità di beneficiare di un provvedimento temporaneo per la durata del mandato, in qualsiasi momento ed in deroga al requisito della permanenza.
Il Comando generale della Guardia di finanza, nel prevedere che il periodo trascorso presso la nuova sede, in virtù del mandato elettorale, non venga computato ai fini del calcolo del prescritto requisito della permanenza, ha fatto presente che le disposizioni di cui trattasi: mirano ad assicurare pari condizioni di trattamento nei confronti di coloro i quali abbiano effettivamente maturato il prefato titolo, per aspirare all'impiego presso i luoghi d'origine; non devono intendersi quali deterrente per coloro i quali aspirino ad esercitare attività politica e/o amministrativa. L'Amministrazione, nell'esaminare le istanze prodotte ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, adotta un provvedimento di diniego, solo qualora non sussistano posti vacanti nel ruolo e nella specializzazione degli istanti, presso le sedi ambite; non pregiudicano, in ogni caso, le aspettative dei militari con maggiore anzianità, chiamati eventualmente a ricoprire la carica di amministratore degli Enti locali, venendo, comunque, riconosciuta la possibilità: a coloro i quali siano già in possesso del requisito obiettivo, di partecipare al «Piano annuale degli impieghi», pur trovandosi in una posizione d'impiego «temporaneo» di beneficiare del punteggio spettante.
Il Comando generale, infine, ha puntualizzato come la quasi totalità del personale che beneficia dei provvedimenti in questione, esplica il proprio mandato elettivo nei propri luoghi d'origine, in deroga a gran parte dei vincoli previsti dalle vigenti normative interne ed in largo anticipo rispetto a colleghi che possono vantare nei loro confronti maggiori titoli.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.
Racco Francesco è deceduto lo scorso 13 luglio 2004 presso il centro clinico di Secondigliano nel quale era detenuto;
il Racco scontava la pena di dieci anni per una sentenza passata in giudicato irrogatagli dalla corte di assise di appello di Reggio Calabria per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione a delinquere finalizzata alla commercializzazione di sostanze stupefacenti;
Racco era interessato da una grave patologia renale ed era costretto a continue dialisi;
il Racco dapprima detenuto presso la casa circondariale di Locri è poi stato trasferito presso il centro di Secondigliano perché lì avrebbe potuto usufruire delle necessarie cure;
nonostante l'evidente stato precario della salute del Racco non veniva lui riconosciuta la compatibilità tra condizioni di salute e status carcerario dall'Ufficio di Sorveglianza di Secondigliano;
il caso del Racco conclusosi tragicamente riporta alla luce il grave stato del nostro sistema carcerario;
nel Paese di Beccaria simili storie non possono verificarsi;
il diritto alla salute deve essere riconosciuto e tutelato anche all'interno delle strutture detentive;
i continui tagli alle risorse destinate alla sanità penitenziaria e la mancata applicazione del decreto legislativo Bindi n. 230 del 1999 costituiscono un aggravamento della difficile situazione all'interno delle carceri che pongono a rischio sia i detenuti sia gli operatori tutti;
presso le Commissioni affari sociali e giustizia della Camera è in corso una indagine conoscitiva sullo stato della sanità penitenziaria in Italia;
dai resoconti delle audizioni emerge un quadro assolutamente drammatico soprattutto in merito ai detenuti interessati da alcune patologie infettive in particolare affetti da Aids -:
quali iniziative il Governo intenda adottare con la massima urgenza per fronteggiare l'emergenza sanitaria all'interno delle carceri nel nostro paese; quali risorse intenda assicurare alla sanità penitenziaria a partire dalla prossima finanziaria per evitare che casi tragici come quello del Racco possano verificarsi nella indifferenza delle istituzioni responsabili.
(4-10708)
Apparteneva alla criminalità organizzata di tipo mafioso denominata «'ndrangheta» - clan Commisso, dedita alle rapine, agli omicidi ed alle infiltrazioni nella Pubblica Amministrazione per conseguire ingiusti ed illeciti profitti.
In data 24 aprile 2004 veniva trasferito nella Casa circondariale di Napoli Secondigliano per ricevere tutte le necessarie cure mediche attraverso le attrezzature ed i servizi dell'annesso Centro diagnostico terapeutico.
Era affetto da «cardiopatia ipertensiva» e da «insufficienza renale cronica», per cui durante la carcerazione ed anche in stato di libertà veniva sottoposto a trattamento dialitico. La causa del decesso, avvenuto il 13 luglio 2004 nella Casa circondariale di Secondigliano, è stata determinata da «infarto anteriore con edema polmonare».
Anche in occasione della precedente carcerazione (dall'anno 2000 al 2002) il suddetto detenuto aveva manifestato gli stessi problemi di salute ed era stato assegnato presso un istituto penitenziario fornito di centro diagnostico terapeutico.
Durante l'ultimo periodo detentivo, il Racco è stato ricoverato più volte presso strutture ospedaliere (Ospedale Cardarelli di Napoli - Ospedale Civile di Locri) per la definizione della terapia medica da somministrare.
Il decesso è stato, pertanto, determinato da cause naturali collegate alle gravi condizioni di salute del detenuto; tuttavia, il Provveditore Regionale ha ritenuto di effettuare un'indagine ispettiva. Dagli accertamenti espletati non sono emerse responsabilità a carico del personale in servizio presso l'istituto penitenziario. Inoltre, va precisato che allo stesso durante la carcerazione è stata assicurata ogni possibile forma di assistenza medica.
Per quanto concerne i tagli alle risorse destinate alla sanità penitenziaria, segnalati dall'Onorevole interrogante si rappresenta quanto segue.
L'articolo 11 della legge 354 del 1975 e l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 230 del 2000 impongono all'Amministrazione
In applicazione di tali norme in ogni istituto penitenziario viene organizzato un servizio sanitario che sia in grado di garantire una adeguata assistenza sanitaria per i detenuti.
Dal 1999 ad oggi, a seguito della progressiva riduzione degli stanziamenti iniziali sul capitolo di bilancio 1764, riguardante l'organizzazione dei servizi sanitari penitenziari, si sono rese necessarie alcune modifiche strutturali del sistema sanitario penitenziario, al fine di organizzare l'assistenza sanitaria per i detenuti utilizzando al meglio le risorse disponibili, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità, nel rispetto del principio della tutela della salute del detenuto costituzionalmente garantito.
Nel 1999 si è provveduto a classificare gli istituti penitenziari in tre livelli, a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria, individuato mediante il criterio del numero di detenuti presenti, precisamente, strutture sanitarie di primo livello, strutture sanitarie di secondo livello e strutture sanitarie di terzo livello, costituite dai centri clinici dell'Amministrazione penitenziaria che sono in grado di affrontare necessità medico-chirurgiche anche di elevato livello, avendo a disposizione strumenti diagnostici adeguati.
Nell'anno 2003 è stato inviato ai Provveditori e alle Direzioni degli istituti un documento di programmazione contenente le linee guida relative alle varie articolazioni del sistema. In particolare, si è intervenuti sulla medicina specialistica (prevedendo il mantenimento delle branche specialistiche effettivamente necessarie in relazione ai livelli di assistenza già definiti in precedenza) e sull'assistenza farmaceutica (prevedendo per ogni Provveditorato la predisposizione di un prontuario farmaceutico regionale), è stato poi sollecitato il rilascio, da parte delle ASL, del ricettario regionale per la prescrizione di tutti quei farmaci non disponibili nel prontuario e ritenuti necessari.
Si è cercato di assicurare il principio della continuità assistenziale non riducendo il monte ore del servizio SIAS e infermieristico se non nelle situazioni in cui non era praticabile altra soluzione.
Relativamente al budget, per l'anno 2004, pari ad euro 81.380.000,00 non vi sono state riduzioni rispetto agli anni 2002 e 2003, mentre per l'anno in corso lo stanziamento sul capitolo 1764 è di euro 97.000.000,00.
Si precisa comunque che l'onere effettivo del servizio sanitario è mediamente pari a 103.000.000,00 euro annui. Pertanto, negli ultimi esercizi gli ordinari stanziamenti di bilancio sono stati necessariamente integrati con risorse finanziarie attinte dal Fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero dell'economia, dal Fondo di riserva per i consumi intermedi del Ministero della giustizia nonché da altri capitoli di bilancio attraverso variazioni compensative consentite dalla normativa sulla flessibilità di bilancio introdotta dalla legge finanziaria 2003 e dalla legge di bilancio 2003-2004.
Allo scopo di razionalizzare maggiormente le risorse e di legare la spesa sanitaria alle reali necessità assistenziali di ogni singolo detenuto, è stato predisposto un progetto di «Modifica del meccanismo di finanziamento delle Aree sanitarie degli istituti attraverso l'individuazione di gruppi omogenei di co-morbilità». Tale progetto inserito nei Programmi esecutivi d'azione del Governo (P.E.A.) ha l'obiettivo di individuare strumenti che consentano una stima realistica della complessità e gravità degli stati patologici riscontrati nella popolazione penitenziaria per definire un nuovo assetto organizzativo e di verifica: a) della funzionalità del sistema; b) della gestione dei finanziamenti dedicati collegati; c) della quota pro capite base per tutti i detenuti e delle quote aggiuntive calibrate; d) dei gruppi omogenei di comorbosità risultanti
Per quel che riguarda la mancata attuazione del decreto legislativo 230 del 1999, così come indicato nell'atto di sindacato ispettivo, si rende noto quanto segue.
La riforma della sanità penitenziaria prende le mosse dalla legge 419 del 1998 di razionalizzazione del Sistema sanitario nazionale che, nell'articolo 5, prevede interventi anche in tema di servizio sanitario penitenziario.
Il decreto legislativo 230 del 1999, adottato in attuazione della predetta legge, nell'articolo 8, comma 4, prevedeva, al termine di una fase cosiddetta sperimentale il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Con successivo decreto legislativo 433 del 2000, apportante disposizioni correttive al decreto legislativo 230 del 1999, la previsione del «trasferimento delle funzioni» è stata sostituita con quella del «riordino del settore al termine della fase sperimentale».
In attesa dell'emanazione di norme con cui provvedere al riordino del settore, l'Amministrazione penitenziaria ha orientato l'azione di tutela della salute dei detenuti verso la ricerca di forme di collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, fornendo ai Provveditorati indirizzi precisi in tal senso.
Per quel che riguarda il servizio della tossicodipendenza, in data 31 luglio 2003, con l'assegnazione dei fondi alle Regioni, si è definitivamente conclusa la vicenda del transito delle risorse umane e finanziarie dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, avviato dalla legge delega n. 419 del 30 novembre 1998 (articolo 5) e dal successivo decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230.
Il personale, quindi, che prestava la propria attività professionale per il presidio, organizzato appositamente dall'Amministrazione penitenziaria per coadiuvare i Sert, previsti dalla legge n. 309 del 1990 alla cura e all'assistenza dei soggetti tossicodipendenti, risulta ormai alle complete dipendenze, sia economiche che funzionali, del Servizio Sanitario Nazionale.
Relativamente ai detenuti affetti da patologie infettive da HIV si rappresenta che la competente Direzione generale ha previsto, già da tempo, circuiti differenziati per detenuti affetti da tale patologia. Precisamente, con circolare del 4 febbraio 2000 sono stati individuati:
reparti di primo livello, per le esigenze diagnostiche e terapeutiche delle fasi acuzie e post-acuzie della malattia, attivi presso il Centro Clinico di Genova Marassi, di Milano Opera, di Napoli Secondigliano e nell'Istituto penitenziario di Roma Rebibbia Nuovo Complesso;
reparti di livello intermedio, per le persone detenute affette da HIV e sindromi correlate in condizioni cliniche non particolarmente gravi, ma che comunque necessitano di un'assistenza sanitaria diversa da quella assicurata in una sezione di istituto di pena ordinaria, distribuiti su tutto il territorio nazionale, per un totale di 18 reparti.
In data 27 luglio 2003 è stata autorizzata la stipula della convenzione tra la Casa Circondariale N.C. di Roma Rebibbia e la Direzione Generale dell'Ospedale San Giovanni Addolorata. Con la sottoscrizione di tale convenzione il nosocomio indicato si è impegnato ad assicurare l'assistenza sanitaria
In data 24 settembre 2003, a seguito della delibera della Regione Lazio del 1o agosto 2005, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria sottoscriveva un'ulteriore convenzione con l'istituto Lazzaro Spallanzani che veniva individuato, per la cura delle patologie indicate, come struttura sanitaria di riferimento degli Istituti penitenziari di Roma, al fine di garantire alle persone detenute ed internate le medesime opportunità terapeutiche riconosciute alle persone in stato di libertà, con particolare riguardo alle possibilità di accesso ai farmaci antiretrovirali.
Inoltre, l'Amministrazione penitenziaria, consapevole della notevole incidenza delle patologie infettive nell'ambiente penitenziario, in particolare della sindrome da HIV, ha predisposto un Programma esecutivo d'azione (P.E.A.) per ottimizzare l'efficacia della terapia anti-HIV. L'obiettivo che con tale programma esecutivo s'intende perseguire è quello di individuare strategie operative che garantiscano l'ottimizzazione della terapia anti-HIV negli istituti penitenziari.
Per conseguire l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle terapie anti-HIV e per implementare anche programmi di prevenzioni terapeutiche, attraverso l'utilizzo del fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, l'Amministrazione penitenziaria ha anche presentato il progetto ICEBERG, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di durata triennale. Tale progetto, che coinvolge circa 100 istituti penitenziari, prevede un percorso formativo per gli operatori penitenziari.
Da quanto esposto si evince l'interessamento dell'Amministrazione penitenziaria, per la cura delle patologie infettive da HIV diffuse negli istituti penitenziari, nonché gli sforzi posti in essere per assicurare ai detenuti affetti da tali patologie condizioni detentive, compatibili con il proprio stato di salute.
Va, infine, segnalato che è prevista nella regione Calabria l'apertura di un reparto di primo livello per detenuti nella fase acuzie presso l'istituto di Catanzaro Siano. La realizzazione di tale reparto rientra in una più ampia progettualità di circuiti penitenziari con livelli di assistenza sanitaria diversificata nella regione, tenuto conto delle dimensioni degli istituti nonché delle patologie maggiormente presenti nelle carceri calabresi, non escludendo nel futuro da tale piano progettuale, comunque, la previsione di attivare una struttura, quale l'ex Casa Mandamentale di Oppido Mamertina, per la realizzazione di un percorso terapeutico articolato su più livelli nello stesso contesto territoriale.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
si moltiplicano gli episodi di criminali mafiosi già condannati per omicidi vari che godono di agevolazioni carcerarie di ogni genere;
l'ultimo di questi incredibili episodi è quello che riguarda quei capi della mafia che, da carceri cosiddette «di massima sicurezza», inviano, ai loro complici ancora purtroppo in libertà, fax contenenti l'elenco delle imprese da minacciare e i nomi dei delinquenti da affiliare alle cosche;
tali episodi suonano come irrisione nei confronti delle forze dell'ordine che si dedicano, con grave rischio della vita, alla cattura di criminali, i quali, quando sono finalmente condannati, possono comportarsi nelle carceri come se fossero in alberghi -:
quali iniziative intenda adottare affinché il famoso articolo 41 bis non venga costantemente aggirato con stratagemmi che dovrebbero essere ben noti ai direttori degli istituti penitenziari.
(4-11567)
Sia per l'invio che per la ricezione dei fax dei detenuti, inoltre, vengono utilizzati i servizi delle poste italiane, per fornire maggiori garanzie di sicurezza.
Per quanto riguarda, poi, i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis, 2o comma dell'ordinamento penitenziario, la corrispondenza è ordinariamente sottoposta a visto di controllo, salvo quanto previsto dal 2o comma dell'articolo 18-ter dell'ordinamento penitenziario, secondo il quale le limitazioni e i controlli non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della citata legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il Governo ha deciso di impugnare alla Corte costituzionale il testo della legge della provincia Autonoma di Trento sulla Solidarietà «Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia Autonoma di Trento» che il Consiglio provinciale aveva approvato il 15 marzo 2005;
dal Consiglio dei ministri è arrivata la bocciatura della legge provinciale perché si ritiene che le attività di cooperazione allo sviluppo sono considerate parte tipica della politica estera e quindi di competenza statale e tutte le attività degli enti locali devono essere concordate con la direzione generale del ministero degli affari esteri;
tutta la legge provinciale sarebbe, a detta dell'avvocatura generale dello Stato, in contrasto con il sistema di disciplina centralizzata, poiché fissa la tipologia delle azioni e degli interventi e quindi anche la scelta delle priorità e delle aree geografiche che spettano al ministero degli affari generali;
questa presa di posizione avviene in un momento particolare che vede l'Italia essere il fanalino di coda dell'Europa in materia di cooperazione allo sviluppo, destinando lo 0,14 per cento della quota di bilancio mentre la legge provinciale prevede lo 0,25 per cento;
secondo l'interrogante, questa iniziativa porterà a delle conseguenze negative quali un rallentamento dell'attività di solidarietà internazionale realizzata dalle organizzazioni umanitarie trentine e ad una mortificazione del lavoro delle associazioni coinvolte;
con quest'azione, ad avviso dell'interrogante, si è di fatto mortificata la propensione della gente trentina nell'aiutare popolazioni bisognose attraverso relazioni profonde e durature, per dare spazio ad una diplomazia nazionale fallimentare che si fonda sull'uso della forza -:
quali siano i reali motivi che inducono il Governo ad impugnare la legge in questione innanzi alla Corte costituzionale per la disciplina della legge provinciale «Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della provincia autonoma di Trento»;
se non ritenga, così facendo, di mettere in difficoltà le molte organizzazioni umanitarie trentine che assisteranno inermi ad un rallentamento - se non ad un blocco totale - dei loro progetti, mettendo a rischio la continuità ed il rafforzamento del loro impegno che, di fatto, da anni supplisce alle pesanti assenze del Governo italiano.
(4-16123)
La legge presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento, in particolare, alle seguenti disposizioni:
il combinato disposto degli articoli 3 e 5, nello stabilire i modi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale in relazione ai soggetti coinvolti e alla tipologia delle azioni previste, e l'articolo 4, che individua i Paesi destinatari delle iniziative di solidarietà, si pongono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, della legge n. 49 del 1987, che rimette al Ministro degli affari esteri «la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento»;
l'articolo 7, nel prevedere contenuto e modi di attuazione dei programmi di cooperazione decentrata, non tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 2, commi 4 e 5, della suddetta legge statale, che demanda allo Stato (in particolare al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro) e non agli enti territoriali, la promozione e il coordinamento di programmi operativi e di ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.
Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.
la Capitanata è da sempre considerata il granaio d'Italia proprio grazie alla qualità ed alla quantità di grano prodotta annualmente;
il prezzo di vendita del prodotto, da cui dipende gran parte della economia agricola della provincia di Foggia, non dovrebbe essere inferiore a dei valori minimi che garantiscano la sopravvivenza agli agricoltori e che remunerino il lavoro prestato e gli investimenti effettuati;
le importazioni dai paesi extra comunitari creano serie difficoltà alle nostre produzioni rendendo ulteriormente i prezzi instabili e compromettendo la tipicità della pasta e dei prodotti finiti italiani che non possono essere realizzati con solo grani esteri;
la difesa della qualità impone poi che vengano sempre effettuati controlli sulle materie prime soprattutto non prodotte in Italia e che spesso vengono trasportate in navi e container dalla scarsa igienicità -:
quali interventi intenda porre in essere per far fronte alla situazione sopra descritta e se non ritenga di attivarsi affinchè vi sia una ulteriore tutela delle produzioni e dei prezzi dei raccolti di grano duro italiano;
in particolare se non ritenga di disporre, eventualmente di concerto con il Ministero della Salute, il potenziamento dei controlli sulla igienicità dei sistemi di trasporto con i quali vengono importate notevoli quantità di grano.
(4-15783)
I produttori di grano duro percepiscono una compensazione unitaria complessiva (aiuto supplementare e compensazione ordinaria, nonché premio specifico) che si aggira intorno a 480 euro per ettaro.
Da diverse campagne il mercato del grano duro registra quotazioni al di sopra del prezzo istituzionale di garanzia del 60 per cento.
Le importazioni richieste sino ad oggi risultano pari a 1.100.000 tonnellate (dati Comitato di Gestione dei Cereali - Bruxelles), decisamente inferiori a quelle registrate per lo stesso periodo dell'anno precedente (1.400.000 tonnellate); d'altra parte il prodotto importato non è in diretta concorrenza con la produzione indigena, in quanto viene utilizzato in miscela proprio per elevare il livello qualitativo ai fini della destinazione pastificatoria.
Quanto alle iniziative che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha posto in essere al fine di migliorare e valorizzare il comparto in esame, si ricorda il decreto ministeriale del 24 settembre 2004, che prevede la concessione di un premio ai produttori che attuano un programma di produzione rispondente a specifici requisiti tecnico-colturali attraverso somme recuperate nell'ambito della PAC - articolo 69 del regolamento CE n. 1782/03.
L'obiettivo è privilegiare l'agricoltura di qualità mediante l'uso di varietà di frumento duro oggetto di uno specifico programma di valutazione ai fini dell'accertamento del contenuto proteico, dell'indice di glutine e di altri parametri altrettanto importanti.
La medesima iniziativa, alla luce delle esperienze maturate nel corso della precedente campagna (raccolto 2005), si assicura verrà riesaminata e riproposta, in una veste più mirata, per il prossimo anno (raccolta 2006).
Quanto alle misure di sostegno, si ricorda, infine, che sino al 30 aprile 2005 era possibile conferire il prodotto all'intervento comunitario e che tale possibilità è di nuovo praticabile dal 1o agosto 2005.
Tuttavia, al 30 aprile 2005 non è stata presentata alcuna richiesta di conferimento all'intervento.
Infine, si ricorda che la materia del controllo igienico sanitario dei sistemi di trasporto è disciplinata ed istituzionalmente demandata agli Uffici di sanità marittima e aeroportuale (USMA) del Ministero della salute, che non si mancherà di investire della problematica.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.
come si evince dal documento dell'Attività dell'Ispettorato Generale di Finanza - Relazione Annuale 2003, è continuata l'attività di verifica presso gli uffici giudiziari, riguardante le spese di giustizia ed in particolare i sequestri giudiziari;
dall'esame dei referti ispettivi è emerso l'annoso problema inerente i sequestri giudiziari riguardante l'eccessiva giacenza dei veicoli sequestrati;
i beni sequestrati dovrebbero essere trattenuti solo per il tempo necessario alla giustizia di acquisire le prove e, subito dopo, si dovrebbe procedere al dissequestro e restituzione del bene sequestrato o alla confisca ed alla conseguente vendita del bene o alla relativa rottamazione;
nella realtà però si verifica che per arrivare alla destinazione definitiva occorre giungere alla fine del giudizio, ossia quando la sentenza passa in giudicato. Ed una simile risoluzione richiede altro tempo e di conseguenza un aumento delle spese di custodia -:
quale sia il numero dei beni sequestrati che sono in eccessiva giacenza;
a quanto ammonti l'aggravio delle spese di custodia per l'eccessiva giacenza dei veicoli sequestrati;
quale sia il numero delle sentenze passate in giudicato ed il conseguente aumento delle spese a cui lo Stato ha dovuto far fronte.
(4-12038)
La contestazione di addebiti è infatti idonea alle finalità cui è preordinata soltanto qualora consenta la precisa individuazione di una azione od omissione collocata in un determinato ambito territoriale, anche al fine di porre il dipendente nella condizione di conoscere esattamente tempi e modalità del fatto addebitatogli, al fine di consentirgli una adeguata difesa.
Si deve peraltro aggiungere che tutte le verifiche amministrativo contabili, inoltrate alla competente Direzione generale, vengono accuratamente esaminate dall'Ufficio che provvede a seguire la complessa normalizzazione dei servizi e, nell'ipotesi di denuncia alla Procura della Corte dei Conti, alla costituzione in mora dei presunti responsabili del danno erariale. Si segnala, tuttavia, che la stessa Direzione Generale si è più volte trovata in difficoltà nell'espletamento di tali attività, in considerazione del fatto che le verifiche amministrativo-contabili spesso non contengono i dati necessari riguardanti i soggetti responsabili e la quantificazione del danno; indicazioni tutte necessarie per rendere possibile la redazione degli atti di costituzione in mora. Ciò ha provocato anche la proposizione di un quesito da parte di questa Amministrazione al Consiglio di Stato, il quale con il parere del 21 aprile 2004 ha accolto la tesi di questo Ministero affermando che incombe ai soggetti che abbiano eseguito l'ispezione «rappresentare gli elementi necessari per giustificare la denuncia di danno erariale nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, anche per evitare inutili ed inopportune duplicazioni di attività finalizzate al medesimo scopo».
Nell'ipotesi di condanna della Corte dei conti, la citata Direzione Generale provvede, poi, ad eseguire sempre la sentenza nei confronti del responsabile del danno erariale.
Per ciò che concerne le ulteriori informazioni richieste, si comunica che non esiste presso questo Ministero una statistica dei beni sequestrati in eccessiva giacenza, né si conosce l'ammontare delle spese per l'indebito prolungamento della custodia dei veicoli sequestrati. La Direzione generale della giustizia civile, unitamente alla Direzione generale della statistica, rileva, ogni semestre, unicamente l'importo delle spese sostenute dallo Stato per la custodia dei beni in sequestro, (tra cui vi sono anche i veicoli) che, per l'anno 2004, ammonta a euro 3.800.000.
Infine, si rende noto che questo Ministero, consapevole delle numerose problematiche inerenti la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, si è fatto promotore delle disposizioni inserite nella legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria 2005) (articolo 1 commi dal 312 al 321), proprio ai fine di evitare l'indebito prolungamento della custodia giudiziaria, con conseguente pregiudizio per l'erario.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
come si evince da un articolo a firma di Andrea Maria Candidi e Giovanni Negri, pubblicato sul Il Sole-24 ore, in data 22 gennaio 2005, da una indagine statistica del Consiglio d'Europa che pone a confronto i sistemi di 40 Stati in base ai dati relativi al 2002, l'Italia «vince» la gara della litigiosità;
l'indagine prende in esame i procedimenti civili, che sono, ogni 100 mila abitanti, ben 7.145 -:
quali siano le ragioni che comportano una litigiosità così elevata;
(4-12846)
Tale elaborazione è il frutto della comparazione dei dati trasmessi dagli Stati membri alla CEPEJ attraverso un modello di rilevazione, elaborato dalla stessa Commissione, denominato Pilot-scheme for evaluating judicial system. Si allega al riguardo il modello trasmesso dalla competente Direzione generale di statistica di questo Ministero e si comunica che è in fase di elaborazione quello relativo al 2003 (allegato disponibile presso il Servizio Assemblea).
Si allega inoltre la tabella che riporta i dati assoluti civili e penali trasmessi dall'Italia nel 2002 e un estratto dell'elaborazione della Commissione europea per l'efficienza della giustizia nel quale viene riportata la tabella allegata all'articolo del Sole 24 Ore (tabella analoga alla precedente ma con i dati rapportati a 100.000 abitanti).
In relazione al quesito relativo alla così elevata litigiosità italiana, si fa presente che il dato riportato nell'articolo (7.145) si riferisce sia ai dati statistici civili che a quelli penali trasmessi dall'Italia con il modello suddetto.
A tale riguardo si fa presente che la competente articolazione ministeriale non provvede alla rilevazione statistica dei motivi delle liti processuali e, pertanto, non può fornire notizie in merito alle ragioni della «litigiosità così elevata» in Italia, risultante dall'indagine statistica del Consiglio d'Europa.
Per quanto riguarda la richiesta di notizie in ordine all'importo a cui si deve far fronte «visto il numero dei procedimenti civili presenti», si rappresenta che l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) relativamente ai processi civili, amministrativi, contabili e tributari, stabilisce che:
1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
Dalle menzionate norme si desume che le spese dei procedimenti civili sono a carico delle parti, salva l'ipotesi dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove le spese sono anticipate dall'Erario e, quindi, recuperate ai sensi degli articoli 133-134 del testo unico su citato.
Ad ogni buon fine si allega copia della rilevazione statistica relativa al secondo semestre 2003 e all'anno 2004 fornita dalla Direzione generale di Statistica, riguardante le spese sostenute dall'Erario per il patrocinio a spese dello Stato in materia civile (Allegato disponibile presso il Servizio Assemblea).
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il concorso pubblico, distrettuale, per esami per la copertura di 443 posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C - posizione economica C1 del personale del ministero della giustizia - amministrazione giudiziaria, disponibili negli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti indetto l'8 novembre del 2002;
nel corso del 2004 è stata autorizzata solo l'assunzione dei vincitori concorrenti per i distretti del Nord - Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, poiché l'attività del Sud può essere svolta, secondo il ministero di giustizia, dai postini;
la scorsa legge finanziaria ha disposto che l'assunzione in servizio di tutti i restanti vincitori ed idonei, stanziando anche il relativo impegno di spesa;
ad oggi, purtroppo, i vincitori continuano ad essere disoccupati nonostante la grave carenza di organico degli uffici giudiziari;
il 30 maggio 2005 saranno assunti altri vincitori ma solo per le aree del Nord -:
quali siano le ragioni che impediscono di fatto l'assunzione dei vincitori concorrenti al Sud;
quali siano i criteri di assegnazione dei posti e le proporzioni sul territorio nazionale;
se non sia il caso di intervenire, con una certa sollecitudine, al fine di sollevare i vincitori da una posizione di sofferta e precaria disoccupazione.
(4-14450)
La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Nei distretti individuati di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, la scopertura nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1 era ben superiore al 50 per cento. Detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004, indetto per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.
Delle 248 unità, 10 non hanno assunto servizio, pertanto, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava la maggiore percentuale di scopertura dopo i distretti di Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia, Torino e Genova.
Considerato che la legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria 2005) prevede una deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio nel caso del Ministero della giustizia - Organizzazione giudiziaria - è stata individuata dalla stessa legge finanziaria la priorità dell'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei al concorso di cui sopra, sempre nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione.
Si precisa altresì che, a seguito delle disposizioni dettate dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica prot. 177-15/CD dell'11 aprile 2005, è stata predisposta la richiesta di autorizzazione alle assunzioni per l'anno 2005, secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dando priorità a quanto stabilito dall'articolo 1 comma 97 lettera c) della citata legge finanziaria.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
Grandi Stazioni spa - Roma è un ente per il quale gli organi di rappresentanza
l'amministratore delegato, Enrico Aliotti, ha percepito nel 2003 un reddito pari a 412.391,00 euro -:
quale sia la percentuale di quote, partecipazioni eccetera in possesso dello Stato;
quale sia il bilancio complessivo.
(4-15560)
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare (prot. UCI/AP-6192/0-2 dell'11 febbraio 1986), ha precisato che le disposizioni della citata legge sono applicabili soltanto nei confronti delle società direttamente partecipate dallo Stato o da enti pubblici, con esclusione, quindi, delle società indirettamente partecipate.
Con riferimento al caso segnalato nel documento parlamentare, si precisa che il Ministero dell'economia e delle finanze detiene una partecipazione azionaria totalitaria nel capitale sociale di Ferrovie dello Stato S.p.a., società che a sua volta, detiene una partecipazione azionaria del 59,99 per cento nel capitale di Grandi stazioni S.p.a.
In relazione a quanto sopra esposto, non sussiste alcun obbligo da parte dell'Amministratore delegato della società Grandi stazioni S.p.a., di ottemperare alle disposizioni recate dalla legge n. 441 del 1982.
Per quanto concerne, infine, il riferimento al bilancio di Grandi stazioni S.p.a, si soggiunge che tale società ha chiuso l'esercizio 2004 con un utile pari a circa 13,7 milioni di euro.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.
la dottoressa Maria Pia Giuffrida, con decreto del Presidente della Repubblica datato 11 luglio 2002, è stata nominata Dirigente generale - livello di funzione «C» - nel ruolo dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria;
in data 9 settembre 2002, con ordine di servizio n. 992, firmato dal capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Giovanni Tinebra, le veniva dato incarico di collaborare con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, nelle more della formalizzazione dei suoi nuovi incarichi;
con P.C.D. del 17 ottobre 2002, le sono state inoltre assegnate funzioni di vice presidente della «Commissione permanente di indirizzo e controllo dell'informatizzazione dell'amministrazione penitenziaria», nonché - con decreto ministeriale del 24 ottobre 2002 - funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca presso il ministero della giustizia-DAP;
in data 25 novembre 2002, la dottoressa Giuffrida ha assunto formalmente le funzioni a lei assegnate, sia pure in via temporanea, nell'attesa di definitiva assegnazione di incarico dirigenziale corrispondente alla effettiva qualifica rivestita;
con atto del 5 dicembre 2002, è stata delegata la dottoressa Giuffrida alla trattazione e alla firma di tutti gli atti dell'Ufficio IV «Trattamento intramurale», nonché alla cura dell'avvio e del mantenimento dei necessari rapporti di
preso atto della sostanziale definitività dell'attribuzione a mansioni inferiori e, dunque, della dequalificazione operata nei suoi confronti, la dottoressa Giuffrida ha quindi chiesto l'assegnazione definitiva di un incarico consono alla qualifica da lei ricoperta;
anche tale richiesta, però, è stata inopinatamente respinta, pur se veniva comunque ribadita la possibilità di un futuro e diverso incarico;
la mancata attribuzione alla stessa di un ufficio dirigenziale generale non è peraltro assolutamente riconducibile alla mancanza di posti disponibili, in quanto nella pianta organica del ministero della giustizia vi era un posto vacante per la specifica qualifica di dirigente generale di livello «C», ad oggi ancora in attesa della designazione del titolare;
attualmente gli uffici di dirigenza generale del dipartimento disponibili sarebbero diventati addirittura tre, di cui ben due (provveditorati di Napoli e Milano) assegnati a due dirigenti non generali, pur in presenza di un dirigente generale senza Ufficio;
secondo l'interrogante è innegabile il grave pregiudizio sia professionale che economico subito dalla dottoressa Giuffrida, che, seppur in servizio sin dal novembre 2002 quale dirigente generale presso il D.A.P., non solo non si è vista attribuire alcun incarico dirigenziale corrispondente alla effettiva qualifica rivestita, ma inoltre non ha neppure potuto accedere al trattamento economico a lei spettante in virtù della nomina maturata in data 11 luglio 2002, con particolare riferimento alla indennità prevista dall'articolo 52 comma 45 della legge n. 448 del 2001;
in tale contesto, si deve sottolineare che, sul finire del 2003, la dottoressa Giuffrida aveva anche chiesto di essere spostata al dipartimento giustizia minorile dove si erano liberate ben due direzioni generali;
malgrado il parere favorevole del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Tinebra, anche questa richiesta non è stata accolta, in quanto il Ministro ha proceduto - pur in presenza di un dirigente generale già nominato, ma ancora non assegnato ad un ufficio di livello dirigenziale generale - a due nuove nomine di dirigenti generali, peraltro esterni alla giustizia minorile -:
le valutazioni del Ministro rispetto alla situazione esposta in premessa che, a parere dell'interrogante, non può non apparire discriminatoria;
i motivi per i quali, nonostante la sussistenza della qualifica ed i requisiti, alla dottoressa Giuffrida non sia stato assegnato un ufficio di livello dirigenziale generale in presenza a tutt'oggi di ben cinque uffici scoperti nell'ambito del ministero della giustizia;
quali iniziative intenda intraprendere affinché siano riconosciuti i diritti acquisiti e la professionalità di chi, come la dottoressa Maria Pia Giuffrida, non è stata assegnata a mansioni e funzioni realmente consone con la qualifica di dirigente generale - livello di funzione C -, qualifica maturata da ormai circa due anni.
(4-10437)
Con ordine di servizio n. 922 del 9 settembre 2002, il Capo del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria incaricava la dottoressa Giuffrida, nelle more della formalizzazione dei suoi nuovi incarichi, a collaborare con il Direttore generale dei detenuti e del trattamento.
Con decreto ministeriale 24 ottobre 2002 la dottoressa Giuffrida veniva assegnata al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.
In data 25 novembre 2002 la suddetta assumeva il possesso delle nuove funzioni.
Con atto datato 5 dicembre 2002 il Direttore generale dei detenuti e del Trattamento delegava alla dr.ssa Giuffrida la trattazione e la firma di tutti gli atti dell'Ufficio IV «Trattamento intramurale» tanto di indirizzo generale quanto di gestione delle articolazioni dell'Ufficio, e le affidava la cura dei necessari rapporti di coordinamento e collaborazione con il Nucleo permanente per i progetti che accedono ai Fondi sociali europei, con la Direzione generale per l'esecuzione penale esterna, con il Servizio per l'informatica e la statistica, con la Cassa ammende e con tutte le Direzioni generali e Uffici di staff in ordine alle materie di pertinenza del predetto Ufficio IV.
Con ordine di servizio n. 902 del 21 gennaio 2002 veniva affidato alla dottoressa Giuffrida l'incarico di approfondire la tematica «Mediazione penale e giustizia riparativa» per elaborare delle ipotesi di lavoro da applicare nella gestione dell'affidamento in prova e nella prospettiva di dare avvio alla sperimentazione di uffici di mediazione penale per adulti e coordinarne l'attività, nonché l'incarico di coordinare la Commissione di studio la cui istituzione è stata poi perfezionata con P.C.D. del 26 febbraio 2002.
Con ordine di servizio n. 932 del 19 febbraio 2003 il Capo del Dipartimento nominava la dottoressa Giuffrida componente del Gruppo di lavoro del Progetto M.E.D.I.A.Re Mutual Exchange of Data and Information About Restorative Justice.
Premesso ciò risultano essere stati attribuiti alla dottoressa Giuffrida incarichi di materia dirigenziale.
Né può ipotizzarsi il diritto del predetto Dirigente generale a ricoprire un incarico dallo stesso prescelto.
Infatti, per pacifica giurisprudenza, si deve escludere che il dirigente pubblico sia titolare di un diritto a ricevere incarichi di direzione di uffici dell'Amministrazione di appartenenza, essendo rimessa alla Pubblica amministrazione la scelta degli incarichi da assegnare.
L'assunzione della qualifica dirigenziale non determina l'automatico insorgere di un diritto soggettivo perfetto al conferimento dell'incarico dirigenziale e ciò neppure nel caso in cui sussistano uffici vacanti o retti da soggetti privi di qualifica dirigenziale, essendo rimessa alla Pubblica amministrazione la valutazione dell'interesse pubblico alla copertura dei posti vacanti.
Per questi motivi la giurisprudenza è orientata ad escludere che il mancato conferimento di funzioni dirigenziali costituisca fonte di danno irreparabile.
Quanto alla domanda relativa all'articolo 52, comma 45, legge n. 448 del 2001, si fa presente che tale norma contempla la corresponsione del trattamento accessorio solamente a favore dei dirigenti titolari di uffici dirigenziali generali.
La dottoressa Giuffrida, invece, pur svolgendo incarichi di natura dirigenziale non è titolare di uffici dirigenziali generali.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
sono state definitivamente approvate le graduatorie generali di merito relative al concorso a 443 posti di Ufficiale giudiziario «C1», indetto con decreto ministeriale dell'8 novembre 2002;
nel dicembre 2004, a fronte dei 443 vincitori del suddetto concorso e dei 750 risultati idonei, sono stati assunti dall'Amministrazione
la legge finanziaria 2005 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004), al comma 97, prevede che «...nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio: ...c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;...»;
nel solo ambito del profilo professionale «C1», nel Ministero della giustizia, lo scoperto ammonta a ben 1.435 unità (che arriva a circa 10.000 unità, se si considerano tutti i comparti e le altre figure professionali);
la figura professionale «C1», nel Ministero della giustizia (ma non solo), riveste un importante ruolo, in quanto è l'unica figura in grado di concentrare funzioni di reggenza degli Uffici e funzioni istituzionali (dell'Ufficiale Giudiziario o del Cancelliere);
le carenze di organico rispetto a tali professionalità, oltre a ripercuotersi negativamente sull'efficienza dell'ufficio, hanno determinato e determinano in alcuni casi una vera e propria «impossibilità a funzionare» dell'Ufficio stesso;
vi sono stati casi di udienze che non hanno potuto avere regolare inizio per mancanza degli Ufficiali giudiziari o altro personale, e sono sempre più frequenti i casi di importanti servizi di cancelleria inevitabilmente trascurati per le stesse ragioni;
la deroga specifica approvata nella finanziaria 2005 permetterebbe di coprire le forti carenze delle piante organiche del Ministero della giustizia (pari a più di un terzo rispetto a quelle previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2002);
in particolare, considerato che i posti previsti dall'attuale pianta organica degli Ufficiali Giudiziari «C1» ammontano a 2.289, e che quelli effettivamente coperti sono solo 1.468, vi sarebbero circa 821 posti scoperti (ad esempio, presso il Tribunale di Caltagirone, risulta scoperto i posto di U.G. «C1», e 2 presso la Sezione Distaccata di Grammichele);
i posti previsti dall'attuale pianta organica dei Cancellieri «C1» sono 7.468, di cui 6.854 effettivamente coperti, quindi l'attuale scopertura ammonta a circa 614 posti (per fare riferimento allo stesso Ufficio Giudiziario di cui sopra, non si può non rilevare che presso il Tribunale di Caltagirone sono scoperti 2 posti di Cancellieri C1);
la procedura concorsuale ha dato luogo alla proclamazione, in totale, di circa 1.196 idonei (compresi i 443 vincitori);
se si considera che la carenza di organico investe tutto il personale inquadrato nell'area funzionale C, figura professionale «C1», sarebbe auspicabile che gli ulteriori idonei in graduatoria venissero assunti, in applicazione della vigente normativa in materia, nell'ambito delle cancellerie giudiziarie, stante l'identica posizione economica «C1» e le identiche competenze richieste (laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, o in Scienze Politiche);
l'Amministrazione Giudiziaria, in deroga al generale blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, per poter procedere
in data 11 aprile 2005, il Ministero della funzione pubblica, nel dettare i criteri alle Pubbliche Amministrazioni per la richiesta di autorizzazione per le assunzioni di personale da effettuare nel corso dell'anno 2005, nell'ambito delle deroghe alle assunzioni, ha espressamente fatto riferimento alla norma della legge finanziaria che riguarda l'assunzione dei vincitori ed idonei al concorso per Ufficiali Giudiziari «C1» -:
se il Ministro della giustizia abbia formulato una richiesta al Ministro della funzione pubblica di autorizzazione del personale da assumere e, in caso positivo, in che termini numerici sia stata effettuata tale richiesta;
in caso negativo, se non ritenga opportuno attivarsi al più presto per chiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni da parte del Ministero della funzione pubblica per l'assunzione di tutti i vincitori ed idonei al concorso a 443 posti, indetto con decreto ministeriale dell'8 novembre 2002.
(4-14379)
La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Nei distretti individuati di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, la scopertura nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1 era ben superiore al 50 per cento. Detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004, indetto per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.
Delle 248 unità, 10 non hanno assunto servizio, pertanto, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava la maggiore percentuale di scopertura dopo i distretti di Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia, Torino e Genova.
Considerato che la legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria 2005) prevede una deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio nel caso del Ministero della giustizia - Organizzazione giudiziaria - è stata individuata dalla stessa legge finanziaria la priorità dell'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei al concorso di cui sopra, sempre nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione.
Si precisa altresì che, a seguito delle disposizioni dettate dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica prot. 177-15/CD dell'11 aprile 2005, è stata predisposta la richiesta di autorizzazione alle assunzioni per l'anno 2005, secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dando priorità a quanto stabilito dall'articolo 1 comma 97 lettera C) della citata legge finanziaria.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il 5 luglio 2004, i lavoratori del tribunale civile di Roma, a causa del caldo afoso e del malfunzionamento dei condizionatori
gli stessi dipendenti del tribunale, con una lettera inviata al presidente del tribunale stesso e firmata dai rappresentanti sindacali, affermano che all'interno del tribunale gli inconvenienti si ripetono oramai da tre anni e che tali disagi si devono sopportare soprattutto in alcune cancellerie e anche nelle aule di udienza, dove, in alcuni locali, sono state registrate temperature superiori ai 35 gradi e chiedono «misure urgenti e alternative al fine di tutelare la salute dei lavoratori impossibilitati a svolgere la propria attività» -:
se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, nell'intento di contribuire a rendere più confortevole l'opera di chi lavora, e al fine di garantire l'adeguato funzionamento della struttura, visto che al primo piano - dove la situazione è veramente insopportabile - si trovano le aule sempre affollate da coloro i quali vi accedono per il disbrigo di pratiche e di situazioni giuridiche, garantendo un'adeguata e opportuna sicurezza dell'intera struttura.
(4-10427)
Mentre il nuovo edificio, comunque sorto nella seconda metà degli anni ottanta, è stato subito dotato di un impianto centralizzato di condizionamento (con un recente progetto del Provveditorato alle OOPP, in corso di esecuzione per l'ampliamento e l'adeguamento dello stesso) la struttura più vecchia della Caserma, invece, non prevedeva alcun impianto centralizzato e questa Amministrazione ha provveduto nel tempo a dotare tutti gli uffici di singoli apparecchi per il condizionamento.
In effetti, allo stato, per la vetustà di alcuni condizionatori che possano rompersi o non assicurare al meglio la vivibilità degli ambienti sovraffollati, occorre intervenire per risolvere le problematiche che si riaffacciano nel periodo estivo.
Al riguardo si precisa che, dopo la segnalazione in data 15 luglio 2004 della Presidenza del Tribunale di Roma circa la difficile situazione estiva del «vecchio» edificio di viale G. Cesare e della richiesta relativa alla realizzazione di un impianto di condizionamento centralizzato, questo Ministero ha autorizzato il Tribunale all'acquisto di 8 condizionatori per un importo di euro 8,807,52. Al momento si è in attesa della trasmissione degli atti, compresa la fattura, al fine di emettere il relativo ordine di accreditamento.
Si fa presente, infine, che in data 29 dicembre 2004 lo stesso Tribunale ha trasmesso il verbale di apertura delle buste relative all'indagine di mercato per l'acquisto di 48 ventilatori verticali per i locali non provvisti di aria condizionata.
In data 14 gennaio 2005 questa Amministrazione, dopo aver valutato gli atti, ha autorizzato l'acquisto dei suddetti ventilatori.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
è stato portato a termine il concorso a 443 posti di Ufficiale giudiziario C1, bandito in data 8 novembre 2002, con l'approvazione definitiva delle graduatorie generali di merito;
nel dicembre 2004 l'Amministrazione ha assunto solo n. 248 Ufficiali Giudiziari (di cui n. 154 a seguito dell'autorizzazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto
la legge finanziaria 2005 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004) prevede al comma 97 che «...Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio: ...c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;...»;
la scopertura solo nell'ambito del profilo professionale C1, nel Ministero della Giustizia, ammonta a ben 1.435 unità (a circa 10.000 unità se si prendono in considerazione tutti i comparti e le altre figure professionali);
la figura professionale C1, nel Ministero della Giustizia (ma non solo) ha una valenza vitale, in quanto è l'unica figura in grado di conglobare funzioni di reggenza degli Uffici e funzioni istituzionali (dell'Ufficiale Giudiziario o del Cancelliere), e le carenze si ripercuotono negativamente sulla efficienza dell'ufficio, se non si tramutano addirittura in una vera e propria «impossibilità a funzionare» dell'Ufficio stesso;
sono noti i casi di udienze che non possono avere regolare inizio e svolgimento per mancanza degli Ufficiali giudiziari e del personale addetto o di importanti servizi di cancelleria inevitabilmente trascurati per le stesse ragioni;
la deroga specifica nella finanziaria permette di coprire le forti carenze delle piante organiche del Ministero della Giustizia (pari a più di un terzo rispetto a quelle previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2002);
i posti previsti dall'attuale pianta organica degli Ufficiali Giudiziari C1 sono 2.289 di cui sono effettivamente coperti solo 1.468, quindi l'attuale scopertura è di circa 821 posti (in particolare presso il Tribunale di Caltagirone risulta scoperto 1 posto di U.G. C1 e 2 presso la Sezione Distaccata di Grammichele);
i posti previsti dall'attuale pianta organica dei Canceilieri C1 sono 7.468, di cui 6.854 effettivamente coperti, quindi l'attuale scopertura è di circa 614 posti (presso il Tribunale di Caltagirone sono scoperti 2 posti di Cancellieri C1);
l'Amministrazione Giudiziaria, pertanto, viste anche le innumerevoli segnalazioni sia dell'utenza sia dei Capi di Corte d'Appello nei vari distretti, in deroga al generale blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, potrà procedere all'assunzione di tutti i vincitori e di tutti gli idonei del suddetto concorso solo quando sarà stata concessa una specifica autorizzazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
sarebbe opportuno utilizzare al più presto e completamente la graduatoria degli idonei al fine di coprire, oltre che i posti in concorso, tutti quelli previsti nella dotazione organica nell'ambito della figura dell'ufficiale Giudiziario C1;
la procedura concorsuale ha dato luogo alla proclamazione, in totale, di circa 1.196 idonei (compresi i 443 vincitori), e considerato che la carenza investe tutto il personale inquadrato nell'area funzionale C, figura professionale C1, sarebbe auspicabile che gli ulteriori idonei in graduatoria in applicazione della vigente normativa in materia venissero assunti nell'ambito delle cancellerie giudiziarie, stante la loro identica posizione economica C1 e le identiche competenze richieste (laurea in giurisprudenza, economia e commercio o Scienze Politiche) -:
(4-13145)
La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Nei distretti individuati di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, la scopertura nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1 era ben superiore al 50 per cento. Detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004, indetto per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.
Delle 248 unità, 10 non hanno assunto servizio, pertanto, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava la maggiore percentuale di scopertura dopo i distretti di Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia, Torino e Genova.
Considerato che la legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria 2005) prevede una deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio nel caso del Ministero della giustizia - Organizzazione giudiziaria - è stata individuata dalla stessa legge finanziaria la priorità dell'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei al concorso di cui sopra, sempre nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione.
Si precisa altresì che, a seguito delle disposizioni dettate dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica prot. 177-15/CD dell'11 aprile 2005, è stata predisposta la richiesta di autorizzazione alle assunzioni per l'anno 2005, secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dando priorità a quanto stabilito dall'articolo 1 comma 97 lett. C) della citata legge finanziaria.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
(4-12810)
Per la definizione della pratica di pensione è stato necessario attendere che l'Ufficio di appartenenza del sig. Ciotta comunicasse gli emolumenti accessori percepiti dall'interessato dal 1996 fino alla data del decesso.
Si fa presente che questa Amministrazione, appena in possesso della suddetta
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
risulterebbe allo scrivente che per scelta dell'amministrazione penitenziaria gli ispettori, appartenenti al reparto della polizia Penitenziaria, che da anni svolgono la mansione superiore di Comandante di Reparto negli Istituti Penitenziari verranno sostituiti, nelle identiche mansioni, da neocommissari in uscita dall'Istituto Superiore di studi Penitenziari;
questi neocommissari potevano e dovevano essere impiegati in ben altre e più qualificate funzioni. Peraltro, negli istituti penitenziari, in un futuro assai prossimo tutti i direttori saranno elevati alla carica di dirigenti e tutti i capi area saranno equiparati a ruoli dirigenziali;
tutto questo farà sì che negli istituti penitenziari, grazie alle riqualificazioni, tutti gli impiegati potranno aspirare all'accesso ad una diversa carriera anche direttiva, se non l'hanno già ottenuta, tranne gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria;
è auspicabile raggiungere una migliore gestione di un sistema importante come quello penitenziario, oggi assolutamente obsoleto, che è sicuramente da riformare ma ci pare che la strada intrapresa non sia quella migliore anzi, demotivare e disincentivare una professionalità importante come quella degli ispettori penitenziari, vada proprio in una direzione opposta -:
se non intendano mantenere nell'incarico di Comandante di reparto gli attuali 65 ispettori, anche nelle sedi in cui sarà assegnato un vice commissario, previo l'iscrizione degli stessi in un apposito registro nazionale;
se intendano adottare iniziative normative volte a modificare l'attuale normativa ed in particolare il decreto legislativo n. 146/2000, introducendo il principio del riconoscimento delle funzioni espletate per l'accesso, attraverso un percorso esclusivo e solo per titoli, al ruolo direttivo speciale della Polizia penitenziaria.
(4-13553)
risulterebbe agli interroganti che, per scelta dell'amministrazione penitenziaria, gli ispettori, appartenenti al reparto della polizia penitenziaria, che da anni svolgono la mansione superiore di Comandante di Reparto negli Istituti Penitenziari verranno sostituiti, nelle identiche mansioni, da neocommissari in uscita dall'Istituto Superiore di studi Penitenziari;
ad avviso degli interroganti, questi neocommissari potevano e dovevano essere impiegati in ben altre e più qualificate funzioni. Peraltro, negli istituti penitenziari, in un futuro assai prossimo tutti i direttori saranno elevati alla carica di dirigenti e tutti i capi area saranno equiparati a ruoli dirigenziali;
tutto questo farà sì che negli istituti penitenziari, grazie alle riqualificazioni, tutti gli impiegati potranno aspirare all'accesso ad una diversa carriera anche direttiva, se non l'hanno già ottenuta, tranne gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria;
è auspicabile raggiungere una migliore gestione di un sistema importante come quello penitenziario, oggi assolutamente obsoleto e sicuramente da riformare, ma pare agli interroganti che la strada intrapresa non sia quella migliore; anzi, di fatto viene demotivata e disincentivata una professionalità importante come quella degli ispettori penitenziari -:
se non ritengano di mantenere nell'incarico di Comandante di reparto gli attuali 65 ispettori, anche nelle sedi in cui sarà assegnato un vice commissario, previo
se non ritengano altresì di adottare iniziative normative volte a modificare la disciplina attualmente vigente e, in particolare, il decreto legislativo n. 146 del 2000, introducendo il principio del riconoscimento delle funzioni espletate mediante l'accesso, attraverso un concorso esclusivo e solo per titoli, al ruolo direttivo speciale della Polizia penitenziaria.
(4-14456)
Per effetto di tale normativa le funzioni di Comandante del reparto, fino ad allora esercitate dagli appartenenti al ruolo degli ispettori, hanno acquisito la dignità di ruolo direttivo.
Il problema derivato della ricollocazione degli ispettori investe solo coloro che in passato avevano esercitato le funzioni di comandanti di reparto, e che hanno poi superato le selezioni per l'accesso al ruolo direttivo speciale.
Tenendo presente che l'attuale normativa non consente una scissione della figura del comandante del reparto, che deve necessariamente coincidere con il responsabile della sicurezza, le soluzioni praticabili per valorizzare gli appartenenti al ruolo degli ispettori, già comandanti di reparto, e non disperdere le esperienze dagli stessi acquisite, sembrano essere le seguenti:
il conferimento ai predetti dell'esercizio delle funzioni di vice comandante, almeno fino all'assegnazione delle nuove figure direttive appartenenti al ruolo ordinario;
il conferimento ai medesimi dell'esercizio delle funzioni di coordinatore di più unità operative, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento di servizio del Corpo.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
con decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1958 n. 1255 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1959 la frazione di Fielis è stata distaccata dal comune di Arta e aggregata a quello di Zuglio, in provincia di Udine;
alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica il Nuovo Catasto Terreni era già entrato in vigore e pertanto tutta la documentazione catastale relativa alla frazione è rimasta sotto il Catasto del comune di Arta Terme, comune che è classificato come «turistico» e di conseguenza, anche ai fini ICI, recante rendite catastali considerevolmente maggiorate;
in una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze datata 30 novembre 2004 il sindaco di Zuglio fa presente che ad oggi, nonostante il suo comune si sia attivato perché venisse apportata tale modifica, presso l'ufficio territoriale competente dell'Agenzia del Territorio non risulta sia stata ancora registrata alcuna correzione in tal senso;
tale situazione ha dato origine nel tempo ad una netta disparità di trattamento tra i residenti della frazione di Fielis rispetto a quelli delle altre frazioni del comune di Zuglio, arrecando notevole disagio ai primi -:
se alla luce delle richieste presentate dal comune Zuglio il Ministro intenda verificare con l'Agenzia territoriale competente i motivi per la mancata modifica di quanto segnalato onde porvi rimedio.
(4-12246)
Al riguardo, l'Agenzia del territorio ha comunicato di aver provveduto a richiedere, in data 20 giugno 2001, all'Ufficio provinciale di Udine il distacco del territorio della frazione di Fielis dal comune di Arta Terme e la relativa aggregazione a quello di Zuglio.
In data 30 luglio 2001, si è tenuta una riunione, tra i rappresentanti dell'Ufficio provinciale di Udine e dei comuni interessati, per definire le fasi operative da seguire al fine di attuare le variazioni delle banche dati catastali.
A seguito di detta riunione, in pari data, l'Ufficio provinciale ha inviato ai comuni interessati una comunicazione nella quale, restando in attesa di una lettera di intenti da parte degli enti locali per l'avvio delle procedure connesse, sono state riassunte le fasi operative da seguire per la separazione e l'aggregazione degli atti catastali.
Successivamente, in data 30 novembre 2004, il comune di Zuglio ha evidenziato la disparità di trattamento tra i cittadini delle diverse frazioni del medesimo comune, derivante dall'assegnazione di rendite catastali alle unità immobiliari urbane ricadenti nella frazione di Fielis, connesse alla applicazione delle tariffe d'estimo del comune di Arta Terme, più elevate rispetto a quelle del comune di Zuglio.
Con ulteriore nota del 15 dicembre 2004 ed in riscontro alla nota del 30 luglio 2001 dell'Ufficio provinciale di Udine, il sindaco del comune di Zuglio ha chiesto l'aggiornamento degli atti catastali.
In seguito a tale richiesta, l'Ufficio provinciale di Udine ha avviato le procedure di variazione, secondo quanto previsto dal paragrafo 179 dell'Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, approvata con decreto ministeriale 1o marzo 1949.
Tale norma, come riferito dall'Agenzia del territorio, prevede che «i cambiamenti nella circoscrizione territoriale dei comuni, di regola, non danno luogo in catasto a variazioni nelle qualità e classi, nei gradi di deduzione e nelle tariffe», contemplando, peraltro, qualora i cambiamenti riguardino poche particelle, che le medesime «si introducono nel catasto del comune a cui vengono aggregate con la qualità e classe che loro compete in base al prospetto di qualificazione e classificazione del comune stesso».
La predetta Agenzia ha fatto presente che in conformità a tale dettato, l'Ufficio provinciale di Udine ha provveduto ad ultimare le operazioni di competenza, nella banca dati censuaria, relativamente alla variazione catastale delle unità immobiliari e delle particelle ricadenti nella frazione di Fielis, le quali attualmente risultano appartenenti al comune di Zuglio e non più a quello di Arta Terme. Inoltre, lo stesso Ufficio provinciale ha predisposto le relative notifiche, che, secondo gli accordi presi direttamente con il comune di Zuglio, saranno effettuate ai soggetti interessati dallo stesso Ente locale.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.
nell'estate 1998, la stampa nazionale e internazionale ha dato ampio risalto ai primi esiti dell'inchiesta giudiziaria aperta dalla Procura della Repubblica di Lagonegro a carico del cardinale Michele Giordano, accusato di usura;
a differenza della stampa internazionale - che ha messo in forte evidenza soprattutto i presunti legami del cardinale con le organizzazioni camorristiche - il mensile La Voce della Campania (in un
in data 24 dicembre 1998, con atto di citazione da parte del cardinale Giordano, è stata richiesta al giornale La Voce della Campania, in relazione all'articolo pubblicato due mesi prima, una richiesta «di risarcimento dei danni nella misura di un miliardo di lire comprensive della somma dovuta ex articolo 112 della legge n. 47 del 1948, o nella misura ritenuta più equa dal giudicante»;
il 15 dicembre 2001, il Presidente della I sezione del Tribunale di Napoli ha condannato il periodico alla liquidazione del danno nella misura di novanta milioni di lire, nonché gli autori dell'articolo apparso su La Voce della Campania nell'ottobre 1998 - Andrea Cinquegrani e Rita Pennarola - ad ulteriori quindici milioni;
oltre a tale ingente somma, vi è stata la condanna al pagamento di ulteriori tredici milioni di lire per spese legali;
dopo neanche il decorso di un anno, i legali del cardinal Giordano hanno intimato di provvedere al pagamento delle somme entro dieci giorni, con espressa avvertenza che, trascorso inutilmente il termine sopra indicato, «si procederà ad esecuzione forzata nelle forme di legge»;
l'entità della somma liquidata determinerebbe di fatto l'impossibilità per La Voce della Campania di continuare la propria attività di informazione;
il difensore de La Voce della Campania ha quindi chiesto alla Corte d'Appello del Tribunale civile di Napoli la sospensione della provvisoria esecuzione nei confronti del periodico (provvedimento che arginerebbe la grave situazione determinatasi in relazione alla sentenza emessa dal giudice, nonché agli atti esecutivi disposti dal cardinale);
quanto accaduto a La Voce della Campania non può non richiamare il delicato tema della strumentale utilizzazione delle azioni in sede civile, con la conseguenza, soprattutto rispetto ad organi di informazione che non hanno elevate disponibilità economiche, di disincentivare gli operatori dell'informazione e di compromettere concretamente il compito dei giornalisti di informare l'opinione pubblica -:
quali iniziative di carattere legislativo il Ministro intenda intraprendere affinché la libertà di stampa nel nostro Paese non rimanga pura enunciazione di principio, e per garantire il diritto dei giornalisti di svolgere serenamente il loro lavoro nell'ambito del diritto-dovere di informazione;
se ritenga di assumere iniziative normative in ordine alla materia del risarcimento dei danni morali per quanto concerne la diffamazione a mezzo stampa, al fine di evitare che l'utilizzo strumentale delle azioni giudiziarie in sede civile abbia ripercussioni che in concreto limitino la libertà di informazione, fermo il diritto di tutti i cittadini di veder tutelata la propria reputazione.
(4-04598)
Avverso detta sentenza è stato proposto appello dai convenuti soccombenti che hanno contestato sia l'an che il quantum debeatur; si è costituito in giudizio l'appellato deducendo la offensività evidente degli scritti.
La Corte di appello di Napoli - IV Sezione ha definito il procedimento in questione con sentenza n. 655 del 2004, depositata in data 20 febbraio 2004.
La suddetta Corte, in parziale accoglimento del gravame, ha condannato gli appellanti al pagamento solidale in favore del Cardinale Giordano della somma di euro 10.329,14, a titolo di danni morali, confermando nel resto l'impugnata decisione.
In merito alle iniziative legislative auspicate dall'interrogante, si rappresenta come, in data 26 ottobre 2004, la Camera dei deputati abbia approvato, in un testo unificato risultante dalla unificazione dei disegni di legge n. 26, n. 385, n. 539, n. 588, n. 1177, n. 1243, n. 2084, n. 2764, n. 3021 e n. 4355, il disegno di legge recante «Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante».
Il suddetto disegno di legge, trasmesso al Senato della Repubblica dove ha assunto il numero 3176, è stato assegnato, in data 28 ottobre 2004, alla 2a Commissione giustizia in sede referente, che ne ha iniziato l'esame.
Questi, in sintesi, i contenuti fondamentali del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati:
l'eliminazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione, che verrebbe punito con la multa da euro 5.000 ad euro 10.000;
la previsione della pena accessoria della interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi, nel caso di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale;
la trasmissione degli atti, in caso di condanna, al competente ordine professionale, per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari;
il rafforzamento dell'istituto della rettifica o dichiarazione, la cui pubblicazione, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, come modificato dal disegno di legge, è causa di non punibilità;
l'introduzione del limite del danno non patrimoniale liquidabile in via equitativa nella misura massima di euro 30.000;
la riduzione ad un anno del termine di prescrizione della azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione;
la modifica dell'articolo 57 del codice penale, con la previsione della responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile per i delitti commessi col mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o di altri mezzi di diffusione, fuori dei casi di concorso col giornalista, nel caso in cui «il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione»; la pena è, nei confronti di tali soggetti, ridotta di un terzo.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il sottoscritto interrogante ha ricevuto una lettera da Andrea Insabato, l'uomo detenuto nel carcere di Rebibbia per l'attentato alla sede de Il Manifesto del
egli denuncia di vivere con estrema difficoltà quotidiana la propria condizione di invalido a causa delle barriere architettoniche presenti nel carcere nel quale è detenuto;
pur nel rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria nei confronti del detenuto Andrea Insabato, emerge la gravità delle sue condizioni di salute;
la disabilità in carcere è un problema complesso, perché attualmente la maggior parte degli istituti italiani, oltre al problema prioritario delle barriere architettoniche, non sono in grado di fornire ai detenuti disabili strutture riabilitative o terapie adeguate;
i fondi stanziati nel 2002 per il finanziamento della sanità in carcere, che già si erano dimostrati insufficienti per far fronte in modo adeguato ai bisogni di salute delle persone in carcere, sono stati ulteriormente decurtati nelle successive Leggi Finanziarie;
nel piano del Governo, un capitolo specifico è stato dedicato alla disabilità, ma nessuno degli impegni presi allora ha visto una concreta attuazione;
nel 2003, anno europeo delle persone con disabilità, il Governo ha ribadito tali impegni, ancora una volta senza darne attuazione;
in nessuna di queste circostanze in cui il Governo ha parlato di disabilità, né nel Piano di governo, si affronta la questione dell'handicap nelle carceri;
il Libro Verde della Commissione Europea sul reciproco riconoscimento delle misuri cautelari non detentive, presentato a Bruxelles lo scorso 17 agosto, ha tra i suoi obiettivi quello di rafforzare le misure alternative alla carcerazione;
negli ultimi 5 anni circa 500 detenuti sono morti per suicidio o malasanità nelle carceri italiane;
le carceri italiane sono afflitte da un ormai cronico sovraffollamento, carenze di personale, fatiscenza delle strutture -:
quali iniziative il Governo abbia avviato o intende avviare per affrontare il problema delle barriere architettoniche nelle carceri;
se il Governo intenda avviare un programma di adeguamento delle strutture di detenzione italiane alle necessità di vivibilità della popolazione carceraria;
se il Governo intende avviare e finanziare un serio programma di assistenza sanitaria nelle carceri tale da garantire ai detenuti il rispetto effettivo del fondamentale diritto alla salute;
se il Governo stia studiando ipotesi alternative alla detenzione carceraria per i detenuti in condizioni di malattia o handicap fisico o mentale;
quali misure concrete siano state attuate in ordine alle condizioni di salute del detenuto Andrea Insabato.
(4-11241)
Da quest'ultimo istituto è stato ricoverato presso l'Ospedale S. Camillo di Roma con la diagnosi «lesione da scoppio arti inferiori con fratture scomposte e pluriframmentarie delle tibie e dei peroni e ampia perdita di sostanza ossea e dei tessuti molli».
In data 15 febbraio 2001 l'Insabato veniva dimesso dall'ospedale e ritradotto all'istituto di Regina Coeli per essere ricoverato presso l'annesso Centro diagnostico terapeutico.
Successivamente, in data 22 febbraio 2001, allo stesso venivano concessi gli arresti domiciliari presso il Policlinico Gemelli di Roma.
In data 24 novembre 2001 allo stesso venivano di nuovo concessi gli arresti domiciliari; il 10 giugno 2003 veniva nuovamente condotto nella Casa circondariale Regina Coeli, a seguito di emissione di ordine di esecuzione. Durante questa ultima carcerazione l'Insabato è stato ricoverato nella clinica San Raffaele di Roma dal 10 giugno 2003 al 12 giugno 2003, nel Policlinico Gemelli dal 14 maggio 2004 al 18 giugno 2004, dal 2 agosto 2004 al 20 agosto 2004 e dal 27 settembre 2004 al 9 novembre 2004. Di questa ultima data è di nuovo ristretto nell'istituto penitenziario di Rebibbia Nuovo Complesso, a seguito di assegnazione ministeriale; presso questa casa circondariale il detenuto Insabato riceve adeguata assistenza sanitaria e, se necessario, il ricovero ospedaliero.
Come è noto il detenuto in questione fu arrestato dopo aver collocato una bomba davanti alla redazione del quotidiano Il Manifesto in Via Tomacelli a Roma il 22 dicembre 2000; in tale occasione l'esplosione dell'ordigno gli procurò gravi ferite. È ritenuto appartenente ai gruppi eversivi di estrema destra ed ha come posizione giuridica quella di definitivo, con il fine pena previsto per il 10 ottobre 2007, a seguito di condanna per i reati di fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo, di incitazione a commettere violenza per motivi razziali e di tentata strage.
Si fa presente che lo stesso è sottoposto ad attento e continuo monitoraggio delle condizioni di salute, in particolare per la patologia ortopedica, riceve la terapia prescritta e comunque, a causa delle gravi ferite riportate dopo l'esplosione dell'ordigno, presenta ancora difficoltà deambulatorie ed usufruisce di sedia a rotelle.
Per quanto riguarda il quesito posto dall'interrogante in ordine all'intenzione del Governo di avviare e finanziare un «serio programma di assistenza sanitaria nelle carceri tale da garantire ai detenuti il rispetto effettivo del fondamentale diritto alla salute», si rende opportuno specificare che dal 1999 ad oggi, a seguito della progressiva riduzione degli stanziamenti iniziali sul capitolo di bilancio 1764, preposto all'organizzazione dei servizi sanitari penitenziari, sono stati avviati molti interventi, alcuni dei quali hanno riguardato l'organizzazione del sistema sanitario penitenziario, mentre altri sono stati orientati ad acquisire contributi di collaborazione da parte del Sistema Sanitario Nazionale, in coerenza con i più recenti orientamenti normativi sulla materia sanitaria e precisamente:
1) Organizzazione dei servizi sanitari penitenziari.
La finalità perseguita attraverso interventi sull'organizzazione dei servizi sanitari penitenziari è stata quella di utilizzare al meglio le risorse assegnate per l'assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati, in coerenza ai principi di efficienza ed economicità, nel rispetto del principio della tutela della salute del detenuto costituzionalmente garantito, quale diritto inviolabile di ogni individuo.
In particolare, nel 1999 si è provveduto a classificare gli istituti penitenziari in tre livelli a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria, individuato mediante il criterio del numero di detenuti presenti, precisamente, strutture sanitarie di primo livello, strutture sanitarie di secondo livello e strutture sanitarie di terzo livello, costituite queste ultime dagli istituti penitenziari di maggiori dimensioni, dagli Ospedali psichiatrici giudiziari e dalle sedi dotate di centri clinici dell'Amministrazione penitenziaria, che sono in grado di affrontare necessità medico-chirurgiche anche di elevato livello, avendo a disposizione strumenti diagnostici adeguati.
Negli anni successivi, sempre perseguendo l'ottica della razionalizzazione e del miglior impiego delle risorse esistenti, sono stati inviati ai Provveditori e alle Direzioni documenti di programmazione dell'attività
In particolare, si è intervenuti sulla medicina specialistica, prevedendo il mantenimento delle branche specialistiche effettivamente necessarie ed in relazione ai livelli di assistenza già definiti in precedenza, e sull'assistenza farmaceutica, indicando per ogni Provveditorato la predisposizione di un prontuario farmaceutico regionale. È stato anche sollecitato il rilascio da parte delle ASL del ricettario regionale per la prescrizione di tutti quei farmaci non disponibili nell'apposito prontuario e ritenuti necessari.
Si è cercato di assicurare il principio della continuità assistenziale mantenendo per ogni istituto penitenziario, a seconda del livello di appartenenza indicato nella citata circolare del 1999, lo stesso monte ore del servizio SIAS e infermieristico e riducendolo, solo nelle situazioni in cui non era praticabile altra soluzione, e comunque in modo da non modificare il livello di assistenza già offerto.
Al fine di una maggiore razionalizzazione delle risorse e per collegare la spesa sanitaria alle reali necessità assistenziali di ogni singolo detenuto è stato predisposto per il corrente anno un progetto di «Modifica del meccanismo di finanziamento delle Aree sanitarie degli istituti attraverso l'individuazione di gruppi omogenei di co-morbilità». Tale progetto inserito nei Programmi esecutivi d'azione del Governo (P.E.A.) ha l'obiettivo di individuare strumenti che consentano una stima realistica sulla complessità e gravità degli stati patologici riscontrati nella popolazione penitenziaria. Ciò per definire un nuovo assetto organizzativo e di verifica sia della funzionalità del sistema che della gestione dei finanziamenti (collegati sia a una quota pro capite base per tutti i detenuti e a quote aggiuntive calibrate, che a gruppi omogenei di comorbosità risultanti da una procedura di aggregazione di diversi stati patologici denominata «indice di stato di salute»). Detto progetto sperimentale interessa tutti gli istituti penitenziari.
2) Collaborazione con il sistema sanitario nazionale.
La legge n. 419 del 1998 di riordino del Sistema sanitario nazionale ha previsto all'articolo 5 interventi anche in tema sanità penitenziaria.
La normativa di attuazione della citata legge di riforma, adottata con il decreto legislativo n. 230 del 1999, disponeva il trasferimento della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, a seguito di un periodo di sperimentazione di tale transito da effettuarsi in tre Regioni.
Nel dicembre dell'anno 2000 veniva adottato il decreto legislativo n. 433 che protraeva i termini della fase sperimentale al 30 giugno 2002, estendeva detta fase ad altre regioni e, soprattutto, modificava l'intero impianto normativo della riforma. Veniva, infatti, sostituito il principio del trasferimento della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale con quello del riordino definitivo del settore. Ciò avveniva, per effetto della sostituzione del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 230 del 1999, con altro testo del medesimo comma operata dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 433 del 2000. La stessa norma demandava, poi, ad appositi decreti o ad altri atti ritenuti opportuni la definizione della materia.
Veniva, quindi, istituita con decreto del 6 maggio 2002 del Ministro della salute e della giustizia una apposita Commissione perché definisse, sulla base degli esiti della sperimentazione svolta, nuovi modelli organizzativi da applicare nella medicina penitenziaria.
Detta Commissione non ha ancora ultimato i lavori. Va, comunque, precisato che, con decreto del 20 gennaio 2004 a firma del Ministro della salute e della giustizia, i compiti alla stessa demandati sono stati estesi, comprendendo anche l'esame degli Ospedali psichiatrici giudiziari.
L'Amministrazione penitenziaria, in attesa della evocata normativa di attuazione, ha continuato ad assicurare la tutela della salute dei detenuti e degli internati, ma, confortata dall'evoluzione intervenuta nel settore attraverso il citato decreto legislativo
Questo Dicastero è dell'avviso che la scelta della collaborazione integrata tra S.s.n. e S.s.p. in materia di sanità penitenziaria non solo abbia fondamento normativo, ma sia la soluzione più appropriata per assicurare ai detenuti e agli internati una assistenza sanitaria in linea con i livelli essenziali di assistenza, definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001.
Va rilevato che il Servizio sanitario nazionale percepisce la quota pro capite prevista per la spesa sanitaria di ogni cittadino residente nel territorio, compresi anche i detenuti e gli internati, così come previsto dall'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 230 del 1999. Questa amministrazione, infine, per definire le strategie di intervento più appropriate, ha promosso un incontro con rappresentanti dei Ministeri dell'economia e della salute, che avverrà a breve.
3) Interventi nei confronti delle persone diversamente abili.
Il diritto all'assistenza al detenuto con disabilità motoria è sancito dall'articolo 65 dell'Ordinamento penitenziario che recita «I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per un idoneo trattamento. A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari».
Allo scopo di dare attuazione a tale norma e sulla base del presupposto che non tutti i soggetti disabili necessitano di una particolare assistenza specialistica, questa Amministrazione, sensibile da sempre alla problematica in oggetto, si è preoccupata di intervenire sull'argomento, in relazione al tipo di disabilità di cui sono portatori i detenuti.
In particolare, si è ritenuto realizzare una adeguata distribuzione sul territorio nazionale delle strutture destinate ad ospitare persone non autosufficienti, attenuando gli effetti dell'allontanamento dai luoghi di residenza dei detenuti disabili, i quali, in passato, venivano convogliati da tutte le regioni nell'istituto penitenziario di Parma, con gravi conseguenze per le relazioni familiari ed affettive.
A tale scopo, una commissione dipartimentale, a seguito di sopralluoghi, aveva individuato presso gli istituti di Parma, Roma Regina Coeli, Bari e Catanzaro, le sedi più idonee per la realizzazione dell'obiettivo sopra indicato.
Ne è scaturita la nota del 24 marzo 2000, con cui l'Amministrazione penitenziaria ha individuato due livelli di assistenza sanitaria, per garantire dei servizi sanitari adeguati per l'accoglienza e la cura dei detenuti affetti da disabilità motoria e sensoriale. In particolare, sono stati previsti l'ampliamento, laddove già esistenti e l'istituzione di:
Reparti di primo livello - presso i centri clinici dei quattro istituti citati, destinati ad ospitare, per un massimo di dodici posti letto, detenuti disabili non auto sufficienti;
Reparti di livello intermedio presso gli istituti dotati di infermeria attrezzata, destinati ad accogliere, per un massimo di otto posti letto, detenuti disabili autosufficienti.
Nella citata nota sono stati, altresì, indicati i requisiti strutturali e assistenziali con cui si deve procedere alla realizzazione di tali reparti, sia di I livello che di II livello.
Inoltre, sono stati invitati i Provveditori regionali ad individuare almeno un istituto tra quelli dipendenti, dotato di assistenza sanitaria garantita per tutto l'arco delle 24 ore; ove, realizzare un reparto di livello intermedio, tenendo presente le esigenze della popolazione detenuta regionale.
La realizzazione di detti reparti comporta la programmazione di lavori edilizi che in molte sedi sono stati già completati, come negli istituti penali di Parma o nella Casa Circondariale di Bari, ove sono state avviate le procedure necessarie per garantirne l'apertura.
Per alcuni istituti penitenziari la vetustà delle strutture ha reso difficoltoso intervenire adeguatamente.
Nei progetti e nelle perizie, in corso di redazione, da parte di tecnici del competente Dipartimento la questione in oggetto è tenuta da anni sistematicamente in considerazione, prevedendo ascensori e stanze per detenuti e portatori di handicap, con servizi igienici speciali nonché interventi di adeguamento dei varchi e dei percorsi per l'allargamento dei vani di passaggio e l'eliminazione di eventuali gradini e dislivelli discontinui.
Nell'ambito dell'attività tecnica di progettazione e realizzazione di tali interventi sono state eseguite opere di abbattimento delle barriere architettoniche per vari istituti, tra i quali:
Trapani Sezione Giudiziaria;
Caltanissetta II Padiglione;
O.P.G. Barcellona Pozzo di Gotto VI Padiglione;
Roma Rebibbia Nuovo Complesso.
Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione sono stati previsti interventi parziali per l'abbattimento di barriere architettoniche presso le seguenti strutture:
Casa circondariale di Pescara;
Casa circondariale di Brindisi;
Casa circondariale di Matera;
Casa circondariale di Firenze Sollicciano;
Casa di reclusione di Favignana;
Sede Dipartimento Amministrazione penitenziaria di Roma;
Palazzina Uffici direzione presso l'I.S.P.E. di Roma;
Ex Centro di reclutamento di Casal dei Marmo di Roma.
Inoltre, sono state previste sezioni speciali per detenuti portatori di handicap presso:
la Casa reclusione Parma;
la Casa circondariale Lanciano;
il C.D.T. della Casa circondariale di Bari;
il C.D.T. della Casa circondariale di Catanzaro.
Sono stati, altresì, programmati la ristrutturazione e l'adeguamento alla normativa in questione della Casa di reclusione di Fossano e della Casa circondariale di La Spezia.
Per quanto concerne, infine, il quesito posto dall'interrogante volto a conoscere se il Governo stia studiando ipotesi alternative alla detenzione per i detenuti in condizioni di malattia o handicap fisico o mentale, si rappresenta che una proposta di legge recante «Modifiche agli articoli 147 e 148 del codice penale in materia di rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di persone affette da grave infermità psichica», presentata dall'onorevole Pisapia ed altri, risulta assegnata alla Commissione II Giustizia della Camera dei deputati, in data 22 gennaio 2002.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nel corso del 2004 è stato approvato il regolamento interno del carcere di Biella, in base al quale ai 14 detenuti della sezione di elevato indice di vigilanza (E.I.V.) è proibito tenere in cella oltre un certo numero di libri, CD musicali, lettori CD, stoviglie, vestiario e coperte. Gli oggetti considerati in soprannumero sono depositati in un magazzino cui è possibile
lunedì 24 dicembre, a seguito dell'approvazione del suddetto regolamento, la polizia penitenziaria ha effettuato una perquisizione nella sezione E.I.V., nel corso della quale ha prelevato quasi tutti gli oggetti personali presenti nelle celle (libri, foto dei famigliari, pentole, atti giudiziari, coperte, biancheria, radio e walkman);
sulla base dell'ordinamento penitenziario (articolo 14-quater), le restrizioni al regime di sorveglianza particolare non possono riguardare, inter alia, il vestiario, il corredo, la lettura di libri e periodici, l'uso di apparecchi radio;
la Corte costituzionale ha in più occasioni sottolineato che le misure disposte nel regime differenziato non possono violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità o vanificare la finalità rieducativa della pena;
il citato regolamento limita la lettura e l'ascolto della musica, uniche attività rieducative concesse ai detenuti della sezione di E.I.V., dato che gli stessi non possono frequentare i corsi di qualificazione professionale e di utilizzare il campo sportivo;
il citato regolamento impedisce ai quattro detenuti della sezione di E.I.V. che frequentavano la Messa, di continuare a farlo;
ad opinione dell'interrogante, un regolamento interno che limita la lettura, l'ascolto della musica e la frequentazione della Messa, è da ritenersi gravemente lesivo dei diritti fondamentali di cui i detenuti, in quanto persone, sono titolari, anche all'interno del carcere -:
se intenda emanare apposite direttive che indirizzino i singoli istituti nella formulazione di regolamenti interni, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti e il futuro reinserimento sociale degli stessi;
serisponda al vero che la Commissione che ha approvato detto regolamento interno è composta, così come previsto dall'ordinamento penitenziario (articolo 16), tra gli altri, dal magistrato di sorveglianza, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e dall'assistente sociale, nonché, in via collaborativa, dagli esperti psicologi, del servizio sociale.
(4-14031)
Pertanto, il personale di custodia provvedeva a ritirare gli articoli in eccesso depositandoli presso il locale magazzino detenuti, ed a sequestrare gli oggetti non consentiti, dando avvio all'iter disciplinare nei confronti dei possessori.
Risulta corrispondente al vero che siano stati ritirati libri poiché in quantità eccessiva (in un caso i volumi tenuti in cella ammontavano a n. 141) nonché lettori per CD, CD e musicassette. Si segnala che l'accumulo di oggetti nelle camere detentive rende difficoltose le normali operazioni di controllo, consente facili occultamenti di eventuali attrezzi atti ad offendere o comunque pericolosi per l'incolumità degli operatori penitenziari e degli altri detenuti e costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza interni. Alcuni generi sono stati ritirati per non conformità con quanto disposto dal regolamento interno d'istituto recentemente emanato; a tal proposito si segnala che detto atto viene predisposto da
In relazione alla vicenda del detenuto sottoposto ad isolamento, risulta che tale provvedimento sia stato emanato dall'A.D. dell'istituto in conformità con quanto disposto dall'articolo 78 reg. esec., nel rispetto dei presupposti e secondo le modalità ivi previste. Non consta, altresì, che il soggetto coinvolto abbia, in quel frangente, lamentato alcuna indisposizione fisica. È stato, comunque, sottoposto a visita medica come previsto dalla legge in tali circostanze.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il giorno 27 gennaio 2005, si è svolto a Roma il Convegno «La tossicodipendenza, il carcere, le alternative» organizzato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), in cui è stato presentato il progetto «DAP-prima» in base al quale il tossicodipendente arrestato per reati minori, prima di essere condotto dal Giudice viene preso in carico da un'équipe composta da medici del Ser.T. e delle ASL - ma non anche da parte delle équipe del privato sociale, organizzato nelle comunità - al fine di aiutare il tossicodipendente a scegliere un programma di cura e così, offrire al Giudice quegli elementi utili a valutare l'opportunità di emettere un provvedimento di custodia cautelare alternativa in una Comunità Terapeutica o in un Centro di cura;
in occasione di detto convegno, il Presidente del Consiglio, ha inviato un messaggio individuando nel ricovero in strutture adeguate e gestite da professionisti preparati ad hoc il modo più efficace per combattere il problema della tossicodipendenza dei detenuti;
già da tempo, molte strutture delle comunità terapeutiche ospitano tossicodipendenti in regime di arresti domiciliari, per i quali il DAP corrisponde rette che risultano mediamente corrispondenti al 60 per cento di quanto riconosciuto dalle A.S.L. regionali; per di più, i tempi di pagamento delle rette risultano ampiamente dilatati, tanto che risultano ancora da corrispondere importi superiori ai 630 mila euro;
tale situazione provoca gravi difficoltà economiche nella gestione di detti Centri cui è urgente porre rimedio -:
quali iniziative intenda, tempestivamente, assumere al fine di una revisione delle rette attualmente corrisposte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, comparandole a quelle riconosciute dalle ASL, nonché per accelerarne i tempi di liquidazione;
come valuti la possibilità di coinvolgere anche gli operatori del privato sociale insieme al servizio pubblico, per offrire al detenuto opportunità di cura maggiori in relazione al Progetto «DAP-prima», al contempo, operando il necessario aggiornamento dell'elenco delle strutture a tal fine accreditate dalle Regioni.
(4-12884)
Questo progetto ha come obiettivo quello di promuovere nuove pratiche e metodologie di intervento dando impulso, in collaborazione con Enti Pubblici e privati (Tribunali, Forze dell'ordine, Servizi per le Tossicodipendenze e del privato sociale), a specifici moduli strutturali ed
Per la realizzazione del progetto è stata prevista, in ciascuna sede, l'istituzione di staff periferici composti dalle seguenti figure professionali:
rappresentanti della Magistratura;
direttori d'istituto penitenziario;
dirigenti della ASL territoriale o ospedaliera;
dirigenti dei Sert territorialmente competenti;
responsabile area sanitaria dell'istituto penitenziario;
rappresentanti di comunità terapeutica di riferimento;
direttore del Servizio sociale per adulti dell'Amministrazione penitenziaria;
operatori amministrativi in servizio presso il Tribunale.
Si evidenzia, pertanto, che gli operatori del privato sociale sono strettamente coinvolti insieme al servizio pubblico, nella realizzazione del progetto.
A tal fine numerosi rappresentanti delle comunità terapeutiche sono stati invitati ed hanno partecipato al Convegno di presentazione del progetto. Questa Amministrazione ritiene, infatti, fondamentale l'apporto che potranno dare per la concreta realizzazione della iniziativa in esame.
A tal proposito, su specifica richiesta, è stato invitato il Presidente della Federazione italiana comunità terapeutiche a contattare i referenti dell'Amministrazione penitenziaria nelle Regioni coinvolte nel progetto.
Per quanto concerne le rette, si rappresenta che la loro revisione non può essere stabilita unicamente da questo Ministero ma richiede sicuramente una decisione da assumere in sede di Governo che dovrebbe riflettersi, anche, in un concorrente incremento di fondi sull'apposito capitolo di bilancio (Cap. 1771).
Allo stato, però, con decreto del Ministro della giustizia, la retta è stata aggiornata ai valori degli indici Istat d'inflazione, passando da euro 30,99 ad euro 34,07.
Ai fini del pagamento dei crediti pregressi (relativi al IV trimestre 2003) la competente Direzione generale ha impegnato con proprio decreto sul relativo capitolo di bilancio 1771 dell'anno 2004 euro 302.460,00 di cui euro 172.063,00 già regolarmente liquidati. A breve sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio altro decreto di pagamento per un importo di circa euro 13.562,00.
Alla fine del 2004, le somme richieste per rimborso delle rette relative ai quattro trimestri (2004) ammontavano a circa euro 5.000.000,00. Di detto ultimo importo sono stati liquidati euro 85.377,45. A breve sarà trasmesso dall'Ufficio centrale del bilancio altro pagamento per circa euro 105.000,00.
I successivi pagamenti saranno eseguiti con impegni contestuali.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.