Allegato A
Seduta n. 551 del 24/11/2004


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DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA, MODIFICATO DAL SENATO, NUOVAMENTE MODIFICATO DALLA CAMERA E DAL SENATO) (1798-D)

(A.C. 1798-D - sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata istituita il 26 gennaio 2004 la nuova commissione per la valutazione di impatto ambientale, composta da 35 membri di cui quattordici ingegneri, due architetti, sei geologi, tre chimici, un fisico, un biologo e otto liberi professionisti od esperti laureati in giurisprudenza, economia e commercio, statistica, cui dovranno affiancarsi componenti designati dalle regioni;
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, la commissione dovrà valutare «gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale» e dovrà essere composta da membri scelti «tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche»;
dalla lettura della norma, confrontata con la legge istitutiva dell'Ordine professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3) appare piena la capacità degli appartenenti all'Ordine a far parte della commissione stessa, avendo i medesimi la competenza per lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque, delle opere inerenti la conservazione della natura, la tutela del paesaggio, l'assestamento forestale, gli invasi artificiali, la tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, senza considerare le competenze in materie economiche e per quel che riguarda le valutazioni costi-benefici;
oltre a ciò si consideri che la particolare formazione dei dottori agronomi e forestali, peraltro denominati «ingegneri agronomi» e «ingegneri forestali» in numerosi Paesi dell'Unione europea, consente ad essi di esercitare uno sguardo di assieme sugli impatti delle opere sul paesaggio naturale o agricolo, cioè esattamente quel che si chiede ad una qualsiasi valutazione di impatto ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure volte ad integrare la commissione valutazione di impatto ambientale indicata


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in premessa con almeno due componenti iscritti all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
9/1798-D/1. Marras, Dell'Anna.

La Camera,
premesso che:
il fiume Fratta-Gorzone attraversando le quattro province di Vicenza, Verona, Padova e Venezia rappresenta una delle più critiche realtà ambientali della Regione Veneto;
da anni il fiume è sottoposto ad un carico inquinante notevolissimo, dovuto a scarichi civili ma soprattutto industriali, dal momento che in esso si riversano gli scarichi dell'industria conciaria del basso vicentino;
l'ARPA Veneto ha ampiamente dimostrato e documentato la gravità della situazione con i risultati dei monitoraggi effettuati sulle acque superficiali correnti indicanti, in sintesi, le condizioni della qualità delle stesse tra lo scadente e il pessimo. I dati rilevati evidenziano sia un inquinamento di origine biologica che un inquinamento dovuto alla già citata industria conciaria (cromo, cloruri e solfati);
le concentrazioni rilevate sono tali da non consentire l'utilizzo delle acque neppure a fini irrigui, con evidente grave danno per i coltivatori delle aree interessate, stato di cose che ha indotto il Consorzio di Bonifica Euganeo, ancora nell'agosto 2001, a presentare un esposto alla Procura di Padova;
al di là dei danni evidenti e diretti per gli agricoltori della zona, non si possono sottacere quelli legati al suo sfociare nell'area dell'Alto Adriatico, con ripercussioni negative sia per il turismo (problemi di balneazione) che per la pesca, nonché i pericoli legati alla diffusione nel suolo degli elementi inquinanti e al loro ingresso nella catena alimentare;
il collettore che raccoglie i reflui depurati negli impianti del vicentino, depurazione evidentemente insufficiente visti i dati del monitoraggio, scarica a sud di Lonigo migliorando, non vi è dubbio, la situazione dell'area che viene così bypassata, ma spostando i problemi a valle dove la situazione rimane grave,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie al risanamento del fiume Fratta-Gorzone e dell'ecosistema presente lungo il suo corso, quantificate in 35 milioni di euro;
a sollecitare, nell'ambito delle sue competenze, la regione Veneto per la realizzazione di un Piano regionale per il disinquinamento del fiume Fratta-Gorzone che si attui anche attraverso metodologie mirate, compreso l'eventuale scavo dell'alveo del fiume;
a promuovere e favorire appositi accordi di programma con gli altri soggetti pubblici interessati.
9/1798-D/2. Ruzzante.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad integrare la Commissione di impatto ambientale istituita il 26 gennaio 2004 con almeno un dottore agronomo, un dottore forestale ed un geologo, in quanto la Commissione in oggetto, per la complessità della materia, ha necessariamente bisogno di tali professionalità.
9/1798-D/3. Perrotta.

La Camera,
premesso che:
l'affermarsi dei terreni in erba sintetica utilizzati per il calcio, il tennis, il golf in Italia e in Europa ha originato un dibattito sulla valutazione dell'impatto ambientale di tali strutture, le quali pre


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vedono l'applicazione di 70-100 tonnellate di granulo usato come riempitivo per ogni terreno;
in Italia, attualmente, il granulo utilizzato, per ragioni economiche, è solo quello ottenuto dal trattamento di pneumatici. Per la legislazione vigente nel nostro Paese (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «decreto Ronchi») il pneumatico fuori uso è classificato come «rifiuto speciale non pericoloso» (cod. CER 160103) e può essere smaltito nelle discariche e nei siti autorizzati;
il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 regola le modalità di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 31 e 33 del «decreto Ronchi». Le attività e i procedimenti di recupero devono essere effettuati secondo le modalità previste in siti autorizzati dando luogo a materie prime cosiddette secondarie;
il caso dei granuli ottenuti da pneumatici fuori uso rientra nella classe merceologica 10 - rifiuti solidi in caucciù e gomma, punto 10.2 - tipologia: pneumatici non ricostruibili. Al punto 10.2.3 vengono indicate le operazioni di recupero consentite:
a) recupero nell'industria della gomma per mescole compatibili;
b) recupero nella produzione di bitumi;
c) realizzazione di parabordi previo lavaggio chimico-fisico se contaminato, eventuale macinazione, compattazione e devulcanizzazione;
poiché gli articoli tecnici, quali il granulo di gomma utilizzato nella produzione di manti di erba sintetica provenienti dal recupero di pneumatici fuori uso (tipologia punto 10.2, decreto ministeriale 5 febbraio 1998), non sono compresi nella tipologia di materie prime e prodotti individuati al punto 10.2.4 del citato decreto, si ritiene che l'esercizio di tali attività di recupero di rifiuti debba essere autorizzato in procedura ordinaria ai sensi degli articoli 27 e 28 del «decreto Ronchi»;
pertanto, ai fini di una puntuale e piena tutela dell'ambiente e della salute, l'attuale granulo utilizzato per riempire i terreni in erba sintetica utilizzati per il calcio, sarebbe auspicabile che lo stesso fosse sostituito da un «composto» ecocompatibile, che si attagli all'ambiente circostante, rispettandone l'integrità e l'equilibrio, nel rispetto della normativa vigente;
il nuovo composto, che andrà a sostituire il granulo finora utilizzato, dovrà avere caratteristiche tali da non rilasciare sostanze volatili o produrre odori irritanti, soprattutto nelle situazioni di caldo più intenso, nocive per la salute dell'uomo;
costituisce fatto notorio che l'attuale granulo utilizzato nei campi da calcio rilascia sostanze irritanti, pertanto occorrerà sostituirlo con un prodotto ecologicamente sicuro, riciclabile al 100 per cento, realizzato e controllato in conformità ai parametri di qualità della normativa ISO 9001,

impegna il Governo

in sede di redazione dei testi unici derivanti dalla delega ambientale, a ribadire la configurazione sopra descritta al fine di assicurare il più pieno perseguimento delle finalità delle direttive comunitarie di settore la cui efficacia non deve essere in alcun modo pregiudicata.
9/1798-D/4. Ghiglia, Guido Dussin.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni il problema del monitoraggio, della raccolta e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi ha acquisito carattere di sempre maggiore urgenza e centralità nell'ambito delle tematiche ambientali;


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la circostanza era stata già evidenziata, nel marzo 2003, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ambiente della Camera sulle problematiche connesse con la gestione dei siti nucleari e dei rifiuti radioattivi, nel quale si affermava espressamente che «è necessario prendere atto che la situazione sul territorio nazionale, in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, costituisce una priorità per la sicurezza ambientale del nostro Paese»;
per contro, il relativo quadro normativo di riferimento appare ad oggi incerto e disomogeneo, anche in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;
in particolare la normativa vigente sulla materia prevede l'assegnazione alla Società per la gestione impianti nucleari - SOGIN s.p.a. - della gestione dei siti e del compito di svolgere tutte le attività di messa in sicurezza e di decommissioning del materiale radioattivo e degli impianti presenti nelle centrali termonucleari già di proprietà dell'ENEL e delle installazioni nucleari in precedenza gestite dall'ENEA;
manca nel nostro ordinamento una disciplina organica ed esaustiva del controllo, della gestione e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti, al di fuori dei suddetti siti, sull'intero territorio nazionale nei diversi settori industriali e nei settori ospedaliero e della ricerca, rifiuti che in base a stime ufficiose risultano ammontare a circa 500 tonnellate all'anno;
sulla scorta delle considerazioni sopra svolte è urgente provvedere a porre in essere tutte le attività necessarie affinché anche la raccolta e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti nei predetti settori possano essere effettuate dalla SOGIN, che è l'unico soggetto nazionale provvisto del necessario know how tecnologico e professionale per la sicurezza nel settore nucleare,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le opportune iniziative, anche legislative, per addivenire ad una compiuta ed esaustiva soluzione del problema, prevedendo l'assegnazione alla SOGIN del compito di provvedere, coordinandosi con i diversi soggetti istituzionali competenti a livello locale e nazionale, al monitoraggio, alla raccolta ed alla messa in sicurezza di tutti i rifiuti radioattivi prodotti sull'intero territorio nazionale.
9/1798-D/5. Lainati, Stradella, Lupi, Dell'Anna.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 9, lettera a), del disegno di legge in esame contiene l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi, di cui al comma 1, in materia di gestione dei rifiuti;
il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1998, n. 88, recante disposizioni per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, contiene, al punto 3.2 dell'Allegato 1, suballegato 1, norme tecniche in materia di rifiuti di metallo e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile;
tale tipologia di rifiuti comprende tutti i metalli e leghe non ferrose, tra cui, a titolo d'esempio, l'alluminio, il rame, lo zinco, il piombo, l'ottone, le elencazioni contenute ai punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell'Allegato 1, suballegato 1, del sopra menzionato decreto appaiono alquanto lacunose ed imprecise;
in generale, si rende opportuno intervenire nella disciplina del settore in modo da prevedere un trattamento dei rifiuti di metallo che valorizzi i metalli potenzialmente presenti nel rottame ai fini


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di un loro recupero ed utilizzo nell'industria metallurgica e che, di conseguenza, non ne preveda il declassamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni possibile iniziativa volta a interpretare o modificare l'Allegato I, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di cui in premessa, in modo da:
1) inserire l'indicazione del ferro e dell'acciaio tra i metalli che costituiscono, oltre all'acciaio stagnato, rottami e cascami da considerare quali rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe;
2) espungere dall'elenco, relativo alle attività di recupero, l'indicazione dei metalli non ferrosi tra gli elementi indesiderati inferiori al 5 per cento in peso come somma totale tra le caratteristiche necessarie ai fini della messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee;
3) infine, integrare le caratteristiche delle materia prime così da prevedere, oltre alle specifiche UNI ed EURO, anche quelle CECA e AISI.
9/1798-D/6. Paroli, Lupi, Saglia, Stradella, Dell'Anna.

La Camera,
premesso che:
i commi da 32 a 39 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame intervengono sulla materia della lotta all'abusivismo edilizio e dei reati paesaggistici e ambientali;
in particolare, il comma 37 sottopone l'accesso alla disciplina estintiva del reato in materia paesaggistica per i lavori compiuti, senza autorizzazione o in difformità da essa, prima della data del 30 settembre 2004, alla condizione della compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione paesaggistica, sotto il profilo sia delle tipologie edilizie che dei materiali utilizzati, e del pagamento di una doppia sanzione pecuniaria;
le disposizioni del citato comma 37 riguardano lavori realizzati su aree edificabili ed in ogni caso in conformità con gli strumenti urbanistici, ancorché tale conformità sia stata accertata successivamente alla realizzazione dei lavori stessi, in sede di attestazione della compatibilità ambientale delle opere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni possibile iniziativa affinché, in sede di applicazione della disposizione ci cui al citato comma 37, siano adottate le necessarie misure attuative.
9/1798-D/7. Lupi, Foti, Mereu, Guido Dussin, Paroli, Dell'Anna.

La Camera,
premesso che:
i commi da 32 a 39 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame intervengono sulla materia della lotta all'abusivismo edilizio e dei reati paesaggistici e ambientali;
in particolare, il comma 37 prevede una disciplina estintiva del reato in materia paesaggistiea per i lavori compiuti, senza autorizzazione o in difformità da essa, prima della data del 30 settembre 2004, alla condizione della compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione paesaggistica, sotto il profilo sia delle tipologie edilizie che dei materiali utilizzati, e del pagamento di una doppia sanzione pecuniaria;
il comma 37 non prevede una disciplina per le cosiddette «opere interne» agli edifici realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico che non abbiano modificato l'aspetto esteriore degli stessi;


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il medesimo comma 37 non prevede una disciplina per gli interventi realizzati su immobili sottoposti al vincolo idrogeologico che non abbiano comportato movimenti di terreno o modifica della regimazione delle acque o della destinazione d'uso del suolo;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni possibile iniziativa affinché, in sede di applicazione della disposizione di cui al citato comma 37, siano adottate le necessarie misure di coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, in modo da includere nelle fattispecie previste le «opere interne» agli edifici realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico che non abbiano modificato l'aspetto esteriore degli stessi nonché gli interventi realizzati su immobili sottoposti al vincolo idrogeologico che non abbiano comportato movimenti di terreno o modifica della regimazione delle acque o della destinazione d'uso del suolo.
9/1798-D/8. Scherini, Paniz.

La Camera,
premesso che:
i commi da 32 a 39 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame intervengono sulla materia della lotta all'abusivismo edilizio e dei reati paesaggistici e ambientali;
in particolare, il comma 37 prevede una disciplina estintiva del reato in materia paesaggistica per i lavori compiuti, senza autorizzazione o in difformità da essa, prima della data del 30 settembre 2004, alla condizione della compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione paesaggistica, sotto il profilo sia delle tipologie edilizie che dei materiali utilizzati, e del pagamento di una doppia sanzione pecuniaria;
il comma 37 non prevede una disciplina per le cosiddette «opere interne» agli edifici realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico che non abbiano modificato l'aspetto esteriore degli stessi;
il medesimo comma 37 non prevede una disciplina per gli interventi realizzati su immobili sottoposti al vincolo idrogeologico che non abbiano comportato movimenti di terreno o modifica della regimazione delle acque o della destinazione d'uso del suolo;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni possibile iniziativa affinché, in sede di applicazione della disposizione di cui al citato comma 37, siano adottate le necessarie misure di coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, in modo da includere nelle fattispecie previste:
a) le «opere interne» agli edifici realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico che non abbiano modificato l'aspetto esteriore degli stessi nonché gli interventi realizzati su immobili sottoposti al vincolo idrogeologico che non abbiano comportato movimenti di terreno o modifica della regimazione delle acque o della destinazione d'uso del suolo;
b) le previsione dei casi per i quali il parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo non è richiesto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
9/1798-D/9. Paniz, Scherini.

La Camera,
premesso che:
in base ai principi comunitari e dell'ordinamento nazionale vigente la gestione dei rifiuti deve privilegiare, nell'ordine, la prevenzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio ed i recupero, così che lo smaltimento


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in discarica costituisca una fase residuale del cielo di gestione dei rifiuti medesimi;
il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che le autorità competenti adottino iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso, tra l'altro, il reimpiego, il riciclaggio, le altre forme di recupero e l'impiego dei materiali recuperati;
l'utilizzo dei gessi rossi provenienti dalla lavorazione del biossido di titanio, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, può ridurre lo smaltimento di tali residui in discarica e favorire il ciclo economico produttivo dal quale i medesimi residui sono prodotti, con benefici anche ambientali;
in Italia e nello specifico nell'arca industriale del Casone di Scarlino, opera l'unica azienda italiana produttrice di biossido di titanio;
tale azienda è la più importante e tecnologicamente avanzata d'Europa, con una produzione annua di 80.000 tonnellate, costituisce il 70 per cento di fabbisogno di biossido di titanio del Paese;
essa occupa oltre trecento lavoratori con alte specializzazioni;
già è in atto un processo di riuso, dei gessi rossi, per ripristino ambientale che vede impegnate le istituzioni locali nella definizione e localizzazione dei siti;
qualora questo processo di utilizzo fosse incrementato non potrebbe che favorire ulteriormente lo sviluppo tecnologico dell'impresa con importanti ricadute occupazionali,

impegna il Governo

a prevedere misure di sostegno per la prevenzione, il riciclaggio ed il riutilizzo dei gessi rossi provenienti dalla lavorazione del biossido di titanio.
9/1798-D/10. Franci

La Camera,
premesso che:
la tutela dell'ambiente marino è da considerarsi priorità imprescindibile per la salvaguardia dell'eco sistema del Mediterraneo;
è ancora diffusissima la pessima abitudine dì utilizzare il mare come una vasta e comoda discarica;
occorre individuare opportuni interventi aventi il fine della salvaguardia dell'intero ecosistema marino;

impegna il Governo

a valutare l'individuazione di incentivi economici e/o fiscali nei confronti dei pescatori professionisti, al fine di incentivare la raccolta e la consegna dei rifiuti, ivi compresi gli attrezzi di pesca o parte di essi abbandonati sul fondo o alla deriva inidonei all'uso e non facenti parte del normale equipaggiamento dell'unità che ha operato il recupero, recuperati dai fondali marini durante il normale esercizio di attività di pesca e quindi recapitarli a terra per lo specifico smaltimento.
9/1798-D/11. Marinello.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati


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all'individuazione delle opere da demolire.
9/1798-D/12. Sereni.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Piemonte.
9/1798-D/13. Siniscalchi.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Valle D'Aosta.
9/1798-D/14. Soda.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Lombardia.
9/1798-D/15. Spini.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento,


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nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Trentino Atto Adige.
9/1798-D/16. Stramaccioni.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Veneto.
9/1798-D/17. Susini.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Friuli Venezia Giulia.
9/1798-D/18. Tedeschi.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,


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impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Liguria.
9/1798-D/19. Tidei.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Emilia Romagna.
9/1798-D/20. Tocci.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Toscana.
9/1798-D/21. Tolotti.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Umbria.
9/1798-D/22. Trupia.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta


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agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Marche.
9/1798-D/23. Turco.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Lazio.
9/1798-D/24. Adduce, Agostini, Albonetti.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Puglia.
9/1798-D/25. Bielli, Bogi.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,


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impegna il Governo

a garantire un puntuale e l'attivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Calabria.
9/1798-D/26. Bonito, Borrelli.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Sicilia.
9/1798-D/27. Bova, Buffo.

La Camera,
premesso che:
data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;
considerato che:
il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Sardegna.
9/1798-D/28. Buglio, Cabras.

La Camera,
premesso che:
il dispositivo di cui al comma 35 prevede l'individuazione di risorse finanziarie da destinare alla realizzazione degli interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica del tutto inadeguate,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori risorse finanziarie per le finalità richiamate in premessa.
9/1798-D/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Caldarola, Calzolaio.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni previste al comma 36 innovano profondamente il quadro normativo dettato dal testo unico 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure demolitorie nonché di sanzioni amministrative e penali, relativamente all'abusivismo compiuto nelle aree soggette a tutela,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale relativa alla verifica degli effetti del novellato sistema sanzionatorio.
9/1798-D/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Capitelli, Carboni.


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La Camera,
premesso che:
le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio saranno gravate da ulteriori gravosi ed impegnativi compiti, anche per l'attuazione di cui al comma 39,

impegna il Governo

ad adeguare l'organico delle Soprintendenze richiamate in premessa ed a dotarle degli strumenti tecnici ed economici necessari all'assolvimento dei nuovi adempimenti.
9/1798-D/31. Carli, Cazzaro.

La Camera,
premesso che:
le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio saranno gravate da ulteriori gravosi ed impegnativi compiti, anche per l'attuazione di cui al comma 39,

impegna il Governo

ad adeguare l'organico delle Soprintendenze richiamate in premessa ed a dotarle degli strumenti tecnici ed economici necessari all'assolvimento dei nuovi adempimenti, con particolare riferimento alla Soprintendenza per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.
9/1798-D/32. Crucianelli.

La Camera,
premesso che:
le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio saranno gravate da ulteriori gravosi ed impegnativi compiti, anche per l'attuazione di cui al comma 39,

impegna il Governo

ad adeguare l'organico delle Soprintendenze richiamate in premessa ed a dotarle degli strumenti tecnici ed economici necessari all'assolvimento dei nuovi adempimenti, con particolare riferimento alla Soprintendenza dell'Abruzzo.
9/1798-D/33. Gambini, Gasperoni.

La Camera,
premesso che:
le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio saranno gravate da ulteriori gravosi ed impegnativi compiti, anche per l'attuazione di cui al comma 39,

impegna il Governo

ad adeguare l'organico delle Soprintendenze richiamate in premessa ed a dotarle degli strumenti tecnici ed economici necessari all'assolvimento dei nuovi adempimenti, con particolare riferimento alla Soprintendenza per la Puglia.
9/1798-D/34. Giulietti, Giacco.

La Camera,
premesso che:
le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio saranno gravate da ulteriori gravosi ed impegnativi compiti, anche per l'attuazione di cui al comma 39,

impegna il Governo

ad adeguare l'organico delle Soprintendenze richiamate in premessa ed a dotarle degli strumenti tecnici ed economici necessari all'assolvimento dei nuovi adempimenti, con particolare riferimento alla Soprintendenza per la Calabria.
9/1798-D/35. Grandi, Grignaffini.

La Camera,
premesso che:
non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località «Punta Perotti», determinatosi per lo scempio derivante


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dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a provvedere, con la massima urgenza e, comunque, non oltre sessanta giorni dal mancato esercizio del potere sostitutivo della Regione Puglia, a stipulare la convenzione prevista dal comma 32 del provvedimento.
9/1798-D/36. Motta.

La Camera,
premesso che:
non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località «Punta Perotti», determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a provvedere, con la massima urgenza e, comunque, non oltre trenta giorni dal mancato esercizio del potere sostitutivo della Regione Puglia, a stipulare la convenzione prevista dal comma 32 del provvedimento.
9/1798-D/37. Nannicini.

La Camera,
premesso che:
non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località «Punta Perotti», determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose;
tale situazione di degrado lede in maniera diretta e immediata le situazioni soggettive di quanti risiedono nel territorio del Comune di Bari e ne limitano i diritti di utilizzo delle aree in questione,

impegna il Governo

ad assicurare, nella fase di elaborazione del progetto di recupero e di riqualificazione paesaggistica dell'area, la più ampia partecipazione dei cittadini interessati, siano essi singoli o associati.
9/1798-D/38. Panattoni.

La Camera,
premesso che:
non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località «Punta Perotti», determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a procedere con la massima tempestività e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla demolizione, all'elaborazione del progetto di recupero e riqualificazione paesaggistica dell'area previsto al comma 34.
9/1798-D/39. Nieddu.

La Camera,
premesso che:
non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località «Punta Perotti», determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a procedere con la massima tempestività e, comunque, non oltre novanta giorni dalla demolizione, all'elaborazione del progetto di recupero e riqualificazione paesaggistica dell'area previsto al comma 34.
9/1798-D/40. Nigra.

La Camera,
premesso che:
non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località «Punta Perotti»,


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determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a procedere con la massima tempestività e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla demolizione, all'elaborazione del progetto di recupero e riqualificazione paesaggistica dell'area previsto al comma 34.
9/1798-D/41. Oliverio.

La Camera,
premesso che:
non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località «Punta Perotti», determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una dettagliata relazione sugli interventi realizzati ai sensi dei commi 32, 33 e 34.
9/1798-D/42. Olivieri.

La Camera,
premesso che:
non è più tollerabile, come già segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il degrado della località «Punta Perotti», determinatosi per lo scempio derivante dalla lottizzazione abusiva che colà ha raggiunto punte aberranti e scandalose,

impegna il Governo

a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una dettagliata relazione sugli interventi realizzati ai sensi dei commi 32, 33 e 34.
9/1798-D/43. Ottone.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Veneto, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.
9/1798-D/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Pollastrini.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Liguria, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.
9/1798-D/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Quartiani.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Marche, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.
9/1798-D/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Rognoni.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Lazio, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione


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ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.
9/1798-D/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Nicola Rossi.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Abruzzo, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.
9/1798-D/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Rossiello.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Molise, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.
9/1798-D/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Rotundo.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Campania, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.
9/1798-D/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Rugghia.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Puglia, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.
9/1798-D/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Sabattini.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Basilicata, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.
9/1798-D/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Sandi.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Calabria, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.
9/1798-D/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Sasso.

La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Sicilia, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.
9/1798-D/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Sciacca.


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La Camera,

impegna il Governo,

quantomeno ad individuare in tempi ragionevoli, in particolare nella regione Sardegna, le opere o gli interventi da sottoporre a demolizione ed emanare, immediatamente dopo, i decreti previsti dal comma 35.
9/1798-D/55. (Testo modificato nel corso della seduta) Sedioli.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame, in particolare per quanto riguarda il concerto con i ministri interessati all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 4, manca ogni riferimento al ministro per i beni e le attività culturali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a coinvolgere il ministro per i beni e le attività culturali nella predisposizione dei decreti legislativi in questione.
9/1798-D/56. Grignaffini, Vigni.

La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge in questione manca ogni riferimento alla normativa a tutela dell'ambiente marino, in particolare alle riserve marine, e delle coste,

impegna il Governo

a prevedere nei decreti legislativi di attuazione della delega, in particolare per le materie di cui alle lettere b), c) e d), del comma 1 dell'articolo 1, norme specifiche sulla tutela del mare e delle coste che tengano conto delle specificità di tali ambienti e dei particolari pericoli a cui sono esposti.
9/1798-D/57. Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame, fra le materie oggetto della delega legislativa, al comma 1, lettera b), è compresa la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche; tale materia è stata recentemente oggetto di riordino attraverso un apposito testo unico,

impegna il Governo

nell'attuazione della delega relativa al settore suddetto, a tener conto delle esigenze di coordinamento del recente testo unico con le eventuali nuove norme entrate in vigore successivamente al medesimo testo unico.
9/1798-D/58. Bandoli, Vigni, Realacci, Piglionica.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 29, pare consentire l'utilizzo del combustibile ottenuto da rifiuti urbani e speciali non pericolosi in processi di co-combustione in impianti di energia elettrica e in cementifici;
tale processo sembrerebbe escluso dalla normativa comunitaria in materia, oltre che dal decreto legislativo n. 22 del 1997,

impegna il Governo

in sede di predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, in particolare per quanto riguarda la materia dei rifiuti, a prevedere particolari misure dirette ad escludere, in relazione al processo di cui in premessa, ogni pericolo per la salute dell'uomo e ogni pregiudizio per l'ambiente.
9/1798-D/59. Vianello, Realacci, Abbondanzieri.


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La Camera,
in occasione della discussione del disegno di legge A.C. 1798-D recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene una delega legislativa di dimensioni mai viste prima. Con tale provvedimento si incarica il Governo di riscrivere completamente l'intero diritto ambientale, frutto di decenni di lavoro e di impegno parlamentare;
in alcune delle materie della delega contenuta nel disegno di legge in esame sono state avviate dall'Unione europea procedure d'infrazione nei confronti del nostro Paese;

impegna il Governo

a tener conto nell'attuazione della delega in discorso delle procedure d'infrazione avviate in gran numero negli ultimi mesi, nei confronti del nostro Paese nelle materie oggetto della delega medesima.
9/1798-D/60. Villari, Banti.

La Camera,
in occasione della discussione del disegno di legge A.C. 1798-D recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;
il disegno di legge in esame contiene all'articolo 1, commi da 32 a 39, norme che incidono significativamente e in modo contraddittorio sul regime giuridico dei beni paesaggistici. I commi da 32 a 36, lettere a) e b), infatti, dispongono procedure speciali per la demolizione di opere realizzate abusivamente su aree di particolare pregio paesistico, attribuendo con ciò, opportunamente, a tali beni strumenti di tutela coerenti con la primaria e diretta protezione che l'articolo 9 della Costituzione gli garantisce. I commi da 36, lettera e) a 39, invece, contengono due distinte sanatorie degli abusi compiuti in danno del patrimonio paesaggistico-ambientale che, nel prevedere la possibilità del rilascio a posteriori dell'autorizzazione paesaggistica e l'estinzione del reato, contrastano in modo palese con il citato articolo 9 della Costituzione e degradano intollerabilmente la speciale tutela da questo accordata ai beni in questione;
l'unico argine alla regolarizzazione dei più gravi reati contro il patrimonio paesaggistico, risiede nella valutazione sulla compatibilità paesistica effettuata dalle Sovrintendenze;

impegna il Governo

a garantire alle Sovrintendenze competenti le risorse e i mezzi per far fronte all'aggravio di lavoro che l'applicazione della sanatoria di cui in premessa comporterà.
9/1798-D/61. Iannuzzi.

La Camera,
in occasione della discussione del disegno di legge A.C. 1798-D recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;
premesso che:
l'abusivismo edilizio è un fenomeno gravissimo e con tassi di crescita allarmanti. La diffusione dell'illegalità urbanistica, soprattutto in determinate aree del Paese, vanifica ogni attività di pianificazione e reca un'intollerabile oltraggio al patrimonio paesaggistico-ambientale. Le conseguenze sull'equilibrio territoriale sono disastrose e gli interventi di recupero e ripristino ambientale richiedono risorse adeguate, tempestività e competenza;
l'attività di contrasto dell'illegalità urbanistico-edilizia, diretta anche contro gli


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interessi della criminalità organizzata, si alimenta con l'esempio costituito dall'eliminazione degli effetti dannosi dell'abusivismo;
alcune disposizioni contenute nel disegno di legge in discussione, quali quelle previste nei commi da 32 a 36 lettera a) e b), sono finalizzate alla demolizione e al recupero della lottizzazione abusiva di Punta Perotti, ma anche a consentire l'applicazione della procedura prevista per la riqualificazione di Punta Perotti alle «ulteriori opere da sottoporre ad interventi di demolizione» (comma 35), se necessario con il ricorso a poteri sostitutivi. Per raggiungere tale obiettivo è necessario l'impegno delle autorità pubbliche e l'attenzione costante del Governo e del Parlamento. Ogni incertezza, ogni abbassamento della guardia, come l'esperienza passata insegna, provoca un incremento dell'illegalità edilizia e l'aumento esponenziale delle risorse per far fronte a tale intollerabile fenomeno;

impegna il Governo

a riferire semestralmente al Parlamento sull'andamento delle demolizioni di edifici abusivi e in particolare sugli effetti dell'attuazione delle norme a tale fine contenute nel provvedimento in esame, fornendo informazioni sull'impiego delle somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa ai sensi del provvedimento in esame e dell'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
9/1798-D/62. Realacci, Vigni, Lion, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

La Camera,
in occasione della discussione del disegno di legge A.C. 1798-D recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene all'articolo 1, commi da 32 a 39, norme che incidono significativamente e in modo contraddittorio sul regime giuridico dei beni paesaggistici. I commi da 32 a 36, lettere a) e b), infatti, dispongono procedure speciali per la demolizione di opere realizzate abusivamente su aree di particolare pregio paesistico, attribuendo con ciò, opportunamente, a tali beni strumenti di tutela coerenti con la primaria e diretta protezione che l'articolo 9 della Costituzione gli garantisce. I commi da 36, lettera e) a 39, invece, contengono due distinte sanatorie degli abusi compiuti in danno del patrimonio paesaggistico-ambientale che, nel prevedere la possibilità del rilascio a posteriori dell'autorizzazione paesaggistica e l'estinzione del reato, contrastano in modo palese con il citato articolo 9 della Costituzione e degradano intollerabilmente la speciale tutela da questo accordata ai beni in questione;
quella in discussione è l'ultima della lunga serie di sanatorie e condoni che hanno fu qui caratterizzato l'iniziativa legislativa del Governo e della maggioranza. L'esigenza di reperire risorse finanziarie, insieme all'incapacità di provvedere al rilancio del sistema economico e produttivo con interventi strutturali e innovativi, hanno determinato il ricorso troppo frequente a misure quali i condoni, disastrose per gli effetti deleteri sulla coscienza collettiva e inidonee, com'è stato più volte dimostrato, a garantire le entrate necessarie. I condoni edilizi, ma anche le sanatorie fiscali, sono percepiti come un incentivo all'illegalità. Non a caso l'evasione fiscale e l'abusivismo edilizio sono le più evidenti manifestazioni di illegalità di massa del nostro Paese;
la sanatoria dei reati contro il patrimonio paesaggistico-ambientale, prevista dall'articolo 1, commi 36, lettera c) e 37, del disegno di legge in esame, è stata presentata come una semplice operazione di regolarizzazione dei piccoli abusi, in realtà la misura prevista dal comma 37, in special modo, rischia di provocare effetti sul territorio paragonabili a quelli devastanti


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prodotti dal condono edilizio introdotto con la manovra finanziaria 2004,

impegna il Governo

a reperire risorse aggiuntive da destinare all'attività delle forze dell'ordine e delle autorità locali per il contrasto del gravissimo fenomeno dell'abusivismo edilizio e del danneggiamento dei beni paesaggistici.
9/1798-D/63. Colasio.

La Camera,
in occasione della discussione del disegno di legge A.C. 1798-D recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede procedure per la demolizione di lavori abusivi e il ripristino delle condizioni preesistenti all'illecito. A tal fine dispone che per la realizzazione ditali interventi siano utilizzate le somme riscosse per effetto dell'applicazione del provvedimento in esame oltre che dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
si dubita che le risorse in discorso siano adeguate alla demolizione della grande quantità di abusi edilizi e paesaggistici che deturpano il nostro territorio;

impegna il Governo

a reperire risorse aggiuntive da destinare alla demolizione degli abusi edilizi e paesaggistici ed al recupero delle aree interessate da tali interventi.
9/1798-D/64. Reduzzi.

La Camera,
in occasione della discussione del disegno di legge A.C. l798-D recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene all'articolo 1, commi 32 e seguenti norme integrative della disciplina giuridica dei beni paesaggistici. Insieme ad alcune disposizioni di maggior tutela troviamo la previsione di due distinte sanatorie dei reati contro il patrimonio paesaggistico ambientale. La prima consistente in una sanatoria degli abusi formali, ovvero di quegli interventi edilizi:
che non abbiano creato nuove superfici e volumi o aumento di quelli esistenti;
effettuati con l'impiego di materiali difformi dall' autorizzazione;
configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi delle leggi vigenti; la seconda sanatoria, dagli effetti potenzialmente più gravi, sia per i danni al patrimonio culturale e paesaggistico che per considerazioni di ordine più strettamente giuridico, riguarda «i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004», a condizione che tali lavori riguardino tipologie edilizie e materiali «rientranti fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti» oppure siano considerati «compatibili con il contesto paesaggistico»;
dalla formulazione di questa seconda sanatoria, contenuta nel comma 37 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, non si comprende se la medesima sia applicabile alle nuove edificazioni, oppure debba riferirsi esclusivamente ad abusi realizzati su edifici esistenti;
se consideriamo il complesso delle norme contenute nei commi 32 e seguenti del disegno di legge in discussione dovremmo escludere la possibilità di un'applicazione della sanatoria in questione per le nuove edificazioni. Il comma 36, infatti, alla lettera c), nel confermare le sanzioni


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disposte dall'articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per ogni nuova edificazione effettuata senza autorizzazione, contiene un consistente inasprimento della pena detentiva per la realizzazione di nuove costruzioni con volumetrie superiori a mille metri cubi;
se consideriamo, inoltre, la particolarità dei reati in questione, che ledono un bene a cui la nostra Costituzione, all'articolo 9, riserva una particolare tutela, non possiamo che escludere la possibilità di ogni sanatoria riguardante interventi così gravemente lesivi dell'interesse protetto, quali le nuove edificazioni in assenza di autorizzazione, anche se relative a volumetrie inferiori ai mille metri cubi. La tutela del paesaggio, come ricordato, ha copertura primaria e diretta nell'articolo 9 della Costituzione, collocato nella parte dei «Principi fondamentali», mentre l'interesse al regolare assetto del territorio trova solo una copertura indiretta negli articoli 41 e 42,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a fornire alle soprintendenze le necessarie istruzioni sull'accertamento di compatibilità paesaggistica.
9/1798-D/65. (Testo modificato nel corso della seduta) Banti, Realacci, Vigni, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

La Camera dei Deputati in relazione all'atto Camera 1798-D «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»,

impegna il Governo

ad emanare provvedimenti che prevedano il finanziamento per il riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con decreti del Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999.
9/1798-D/66. Giacco.

La Camera,
premesso che:
non appare di chiara interpretazione il comma 37,

impegna il Governo

a valutare, sulla base di un monitoraggio sull'attuazione della disciplina, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad escludere dalla sanatoria le rive dei laghi e dei fiumi.
9/1798-D/67. Chianale, Vigni, Realacci.

La Camera,
premesso che:
non appare di chiara interpretazione il comma 37,

impegna il Governo

a valutare, sulla base di un monitoraggio sull'attuazione della disciplina, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad escludere dalla sanatoria le aree nelle quali vige un vincolo di inedificabilità.
9/1798-D/68. Sandri, Realacci, Vigni, Vianello.

La Camera,
premesso che:
non appare di chiara interpretazione il comma 37,


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impegna il Governo

a valutare, sulla base di un monitoraggio sull'attuazione della disciplina, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad escludere dalla sanatoria le zone di interesse archeologico.
9/1798-D/69. Dameri, Realacci, Mariani Raffaella.

La Camera,
premesso che:
non appare di chiara interpretazione il comma 37,

impegna il Governo

a valutare, sulla base di un monitoraggio sull'attuazione della disciplina, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad escludere dalla sanatoria le aree di montagna al di sopra dei milleseicento metri sul livello del mare per la catena alpina e di milleduecento metri per la catena appenninica.
9/1798-D/70. Zunino, Vigni, Realacci, Vianello, Piglionica.

La Camera,
premesso che:
non appare di chiara interpretazione il comma 37,

impegna il Governo

a valutare, sulla base di un monitoraggio sull'attuazione della disciplina, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad escludere dalla sanatoria i parchi e le riserve nazionali e regionali.
9/1798-D/71. Vigni, Realacci.

La Camera,
premesso che:
non appare di chiara interpretazione il comma 37,

impegna il Governo

a valutare, sulla base di un monitoraggio sull'attuazione della disciplina, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad escludere dalla sanatoria i territori costieri compresa in una fascia di trecento metri dal mare.
9/1798-D/72. Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Realacci.

La Camera,
premesso che:
la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con sentenza resa l'11 novembre 2004, ha stabilito l'incompatibilità dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 178 - contenente l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto, di cui all'articolo 6 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - con la direttiva 75/442/CE;
secondo la Corte, l'articolo 14 presenta profili di illegittimità in relazione sia alle finalità che agli obiettivi prescritti dalla direttiva 75/442/CE, laddove - operando un restringimento della nozione di rifiuto di cui all'articolo 1, lettera a), comma 1 della medesima direttiva, puntualmente recepita dal decreto Ronchi - contrasta con le finalità di tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e deposito dei rifiuti, nonché con la politica della Comunità in materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 174 n. 2 CE, mira ad un elevato livello di tutela ed è fondato, in particolare, sui principi della precauzione e dell'azione preventiva;
ne discende pertanto l'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di «rifiuto», circoscrivendo le possibili eccezioni alle sole situazioni in cui il «riutilizzo di un bene, di un materiale o


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di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione e avvenga nel corso del processo di produzione»;
considerato che:
il provvedimento in esame al comma 29, nel prevedere una lettera aggiuntiva «q-bis» all'articolo 6 del decreto legislativo 22/97, individua come appartenenti alla categoria delle «materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche» i «rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero (...) nonché i rottami, scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo (...)», escludendoli, in tal modo, dalla nozione di rifiuto di cui alla lettera a) del medesimo articolo 6 e così sottraendoli ad ogni forma di autorizzazione e di controllo prescritte dallo stesso decreto 22/97;
la previsione di cui al comma 29, di fatto ripropone - elevandolo al rango di legge - gli effetti del combinato disposto del ricordato articolo 14 decreto-legge n. 178 del 2002 e del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, in materia di metalli ferrosi, operando con nuova formulazione quella restrizione della nozione di rifiuti che la Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato illegittima e dai cui effetti di immediata esecutività, come noto, discende l'obbligo di osservanza immediata per il nostro ordinamento;
alla luce della richiamata sentenza della Corte costituzionale, è evidente che il provvedimento in esame si pone in diretta violazione con la normativa comunitaria;

impegna il Governo

a risolvere, nel più breve tempo possibile, attraverso l'emanazione di un nuovo provvedimento, la situazione di aperto contrasto con la normativa comunitaria che si verrà a creare nel momento dell'entrata in vigore della legge oggi approvata.
9/1798-D/73. Piglionica, Vianello, Realacci, Vigni.