Risposta. - Il problema dell'esatta denominazione del comune e della provincia della Spezia ha dato luogo a un vivace dibattito culturale sin dal 1923, anno in cui fu disposta l'istituzione della provincia, con Regio Decreto 2 settembre 1923, n. 1913.
atti l'espressione «di La Spezia» e non «della Spezia», si ricorda che l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha attribuito alle regioni le funzioni amministrative sulla determinazione delle circoscrizioni comunali e delle relative denominazioni.
Risposta. - La vicenda cui si fa riferimento nel presente atto di sindacato ispettivo è quella relativa al processo 13708/02 RGPM nel quale sono imputati alcuni brigatisti rossi per il reato di cui all'articolo 272 del codice penale (propaganda ed apologia sovversiva), in ordine al quale il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, dottor Luigi Orsi, ha chiesto il proscioglimento degli imputati: richiesta accolta dal gup. Al riguardo, il predetto magistrato ha precisato di aver sostenuto nel corso dell'udienza preliminare che il comunicato a firma degli imputati non ha quella «concreta pericolosità
che la Corte costituzionale e la Cassazione sembra richiedano per configurare il reato in parola», argomentando, tra l'altro, che questo genere di comunicati esprime essenzialmente uno schema di comunicazione «datato, convenzionale, difficile per la comprensione media dell'uomo». Il dottor Orsi ha, quindi, escluso di aver utilizzato in udienza l'espressione «messaggi dei baci perugina», rilevando piuttosto come la discussione del processo si sia snodata esclusivamente sul piano tecnico-giuridico. D'altro canto, il magistrato ha riferito di avere - al termine dell'udienza, dopo che era stata data lettura del dispositivo, e in risposta alle domande di alcuni giornalisti - «fatto riferimento al concetto di comunicazione ripetitiva e convenzionale, al limite insignificante» e di avere, con intento di mera esemplificazione, fatto quindi ricorso alla «ben nota metafora dei pensierini che si leggono nelle confezioni di cioccolatini, sempre uguali nel tempo».
cambiata e l'insicurezza è divenuta una caratteristica del mio Paese. È per tale motivo che ho deciso, circa un anno e mezzo fa, di entrare a far parte del Movimento di Resistenza del Popolo Congolese (M.R.P.C.). Visto il mio discreto livello culturale (nel mio Paese svolgevo il mestiere di insegnante di matematica e fisica presso la scuola pubblica Ntemo II della città di Kinshasa, oltre all'attività di ingegnere) mi fu assegnato un ruolo di grande importanza all'interno del movimento, ero, infatti, addetto stampa e alle comunicazioni. Tale incarico mi portava ad avere contatti frequenti con i dirigenti del movimento, a partecipare alle riunioni di indirizzo e programmazione esponendomi in prima persona. Tutto ciò era estremamente pericoloso poiché obiettivo principale del movimento MRPC era, ed è, quello di destabilizzare il Governo e favorire una visione chiara ai congolesi in merito alle proprie origini. Per portare avanti le nostre idee avevamo scelto di avviare una campagna di informazione attraverso dei volantini. Io ricevevo delle indicazioni dal segretario generale del Mali, Benoit Mukenga, il quale mi inviava dei modelli di volantini, che noi duplicavamo per distribuirli segretamente a Kinshasa. Ben presto, tuttavia, i volantini sono stati rintracciati dai servizi di sicurezza del Governo e si sono aperte le ricerche per comprendere chi ne fossero gli autori. Sono state individuate le famiglie degli attivisti e sono state interrogate, anche la mia famiglia ha subito numerose minacce tanto da essere costretta ad abbandonare la nostra abitazione per rifugiarsi altrove. Per evitare di essere rintracciati io e altri compagni di partito abbiamo deciso una notte del settembre del 2002 di attraversare l'altra riva del Congo e di nasconderci nel Congo Brazeville. Alla fine del mese di marzo 2003 Justine Tshibaka, presidente regionale del MRPC, anch'egli rifugiatosi con noi nel Congo Brazeville, ha deciso di tornare a verificare la situazione a Kinshasa. Il 1 aprile 2003 è stato assassinato dalle autorità militari del governo in complicità con Kabila, tutto ciò perché noi viviamo in uno stato di regime e non è possibile svolgere attività politica in opposizione al Governo. Grazie alla collaborazione di alcuni nostri infiltrati fra i servizi di sicurezza abbiamo appreso che anche noi eravamo in pericolo di vita, poiché eravamo stati rintracciati e il governo aveva inviato dei militari in borghese (i militari non possono oltrepassare la riva) per ucciderci. Molte volte avevo appreso di uccisioni di oppositori nel Congo Brazaville ad opera dei militari e perciò ero molto intimorito. Ho, pertanto, deciso di abbandonare il Congo e rifugiarmi in Centro Africa e poi in Camerum, ma anche qui non mi sentivo tranquillo perché anche in Camerun vi è il regime e vi sono stretti contatti fra le autorità militari al fine di rintracciare gli oppositori. Ho sentito ancora una volta di essere in pericolo e ho deciso così di partire.»;
cinque compagni di partito del richiedente asilo in questione sono giunti con lui in Italia e sono anch'essi stati al Campo di Bari Palese. Pur avendo vicende molto simili, poiché erano i suoi compagni a Kinshasa, tre sono stati riconosciuti rifugiati (fra di essi anche il segretario generale del Movimento, Benoit Mukenga il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta in cui attesta che «... Justin Tshibaka e gli altri membri del Movimento fra cui Roger Samba (Segretario del M.R.P.C della provincia di Kinshasa) ... sono stati minacciati come si evince dal rapporto che ho ricevuto nel mese di agosto 2002 a Bamako per aver diffuso dei messaggi ostili al Governo di Kinshasa,...»:
Risposta. - Il cittadino congolese Shamba Roger nell'iniziale richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato aveva segnalato che a seguito del colpo di stato del 16 gennaio 2001 la situazione politico-economica del suo Paese era divenuta particolarmente precaria e non idonea ad assicurare un lavoro stabile ai giovani, soprattutto a quelli che, come l'interessato, avevano seguito degli studi universitari.
nella fattispecie, nell'evidenziata circostanza che le eventuali restrizioni alla libertà personale, a cui l'interessato temeva di essere assoggettato in caso di rientro nel suo Paese, sarebbero state inflitte non arbitrariamente, ma dopo regolare processo, durante il quale avrebbe goduto di un'assistenza legale per la sua difesa. Conseguentemente ove le stesse si fossero verificate, non avrebbero rappresentato nei suoi confronti alcuna ingiusta persecuzione.
una tessera telefonica; attivandosi concretamente onde cercare di far apparire Er Avni come svolgente un'attività lavorativa al verosimile scopo di agevolarne la permanenza sul territorio nazionale, contribuendo a far ritenere il suo regime di vita apparentemente regolare»;
Risposta. - L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Perugia nell'ambito del procedimento penale n. 8330/02 RGNR - Mod. 21 è stata emessa nei confronti di 10 persone:
Il detenuto Moreno Pasquinelli, arrestato il 1o aprile 2004 in esecuzione della citata ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, è stato scarcerato in data 24 aprile 2004 per revoca della misura restrittiva.
dal 1975, anno dell'apertura del processo, i tre imputati sono latitanti all'estero, dove tuttora risiedono;
Risposta. - Si premette che il ministero dell'interno ha inviato all'inizio dell'anno al Ministro degli affari esteri un elenco di cittadini italiani residenti all'estero compilato sulla base delle informazioni fornite dai comuni.
I predetti reati tutti unificati per continuazione, quanto alla pena, all'incendio doloso dell'abitazione di Mattei Mario.
nel caso specifico, l'amministrazione comunale di Camposano (Napoli), nel dicembre 2002, ha affidato in via diretta alla I.A.P. s.r.l. i servizi di accertamento e di riscossione di tutte le entrate tributarie ed extratributarie del comune;
Risposta. - In merito all'affidamento della gestione dei servizi tributari ad una ditta esterna in difformità dalla previsione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995 nel comune di Camposano (NA), si informa che il sindaco di quel comune, all'uopo interpellato dal competente ufficio territoriale del Governo, ha fatto presente che l'Amministrazione comunale di Camposano ha espletato una regolare procedura di gara per l'affidamento di alcuni servizi comunali, prevedendo già al momento dell'indizione, e precisamente nel capitolato speciale d'appalto, la facoltà di estensione di cui all'articolo 7 comma 2 lettera «f» del decreto legislativo n. 157 del 1995, il quale espressamente recita: «Per l'affidamento ... di servizi analoghi allo stesso prestatore selezionato mediante un precedente appalto giudicato dalla stessa amministrazione ... è possibile ricorrere alla trattativa privata ... nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale ... a condizione che il ricorso alla trattativa sia indicato in occasione del primo appalto...»
all'esercizio della professione forense, che è previsto come requisito preferenziale;
Risposta. - Si fa presente non si rinvengono ostacoli normativi che impediscano di reintrodurre la previsione che l'insegnamento delle discipline giuridiche negli Istituti superiori statali possa costituire un requisito per l'ammissione al tirocinio ed alla nomina quali giudici di pace.
Risposta. - Paolo Maurizio Ferrari è stato ristretto nella casa circondariale di Biella - sezione E.I.V. (elevato indice di vigilanza) - dal giorno 7 giugno 2000 (proveniente dalla casa circondariale di Novara) in espiazione della pena di anni 22, mesi 3 e giorni 9 di reclusione, a seguito del provvedimento di cumulo emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari, con fine pena fissato per il 27 maggio 2004.
della mancata richiesta di accesso alle misure premiali, previste dalla normativa vigente.
la copertura dell'intera pianta organica a fronte di Uffici delegati allo svolgimento di compiti istituzionali assai onerosi che sono ormai costretti ad operare in condizione di paralisi amministrativa -:
Risposta. - La pianta organica del personale amministrativo del tribunale di Ivrea è stata oggetto, negli ultimi anni, di modifiche dalle quali è derivato, nel complesso, un ampliamento di cinque posti.
Tribunale di Ivrea
Personale della cancelleria
Decreto ministeriale 30 dicembre 2000
Modifica della pianta organica - 1 (da 3 a 2)
Decreto ministeriale 6 aprile 2001
Pianta organica attuale
Allo stato risultano presenti 26 unità, comprese 3 unità in soprannumero, un B1 centralinista non vedente e 2 A1 ausiliari. Prestano inoltre servizio, non conteggiate nell'organico 5 unità di personale a tempo determinato (ex lavoratori socialmente utili).
le dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria in conformità del nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000.
Risposta. - Nel corso dell'ultima seduta tenutasi il 20 maggio 2004 il Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, nel confermare la programmazione dei nuovi istituti penitenziari da realizzare (tra cui quello di Cagliari), ha provveduto alla rimodulazione dei finanziamenti, sulla base degli stanziamenti assegnati rispettivamente negli esercizi finanziari 2004-2005.
che, pur operando con grande professionalità ed encomiabile spirito di sacrificio, non possiede la qualifica necessaria ancorché la qualità del lavoro svolto offra, come già detto, la massima affidabilità;
percentuale è stata da tempo superata abbondantemente dal Tribunale Penale di Ivrea senza che alcuna istituzione abbia evidenziato questa particolare condizione;
Risposta. - La pianta organica del personale amministrativo del tribunale di Ivrea è stata oggetto, negli ultimi anni, di modifiche dalle quali è derivato, nel complesso, un ampliamento di cinque posti.
dicembre 2000 e 6 aprile 2001 questo ministero ha proceduto alla modifica delle dotazioni organiche degli uffici giudiziari. Così come per gli altri uffici, anche presso il tribunale di Ivrea gli ampliamenti di maggiore consistenza hanno interessato i profili professionali di cancelliere C2 ed operatore giudiziario B3. Le contestuali riduzioni hanno riguardato le figure degli operatori giudiziari B2 e B1 e quelle degli ausiliari B1 (autisti) ed A1.
Tribunale di Ivrea
Personale della cancelleria
Decreto ministeriale 30 dicembre 2000
Decreto ministeriale 6 aprile 2001
Pianta organica attuale
C3 direttore di cancelleria
Allo stato risultano presenti 26 unità, comprese 3 unità in soprannumero, un B1 centralinista non vedente e 2 A1 ausiliari. Prestano inoltre servizio, non conteggiate nell'organico 5 unità di personale a tempo determinato (ex lavoratori socialmente utili).
Per completezza si aggiunge che gli uffici citati nell'interrogazione quali possibili destinatari del personale da applicare, sono così composti: Ufficio del giudice di pace di Rivarolo Canavese ove, allo stato, a fronte di 4 unità previste in organico, ne risultano presenti 5, e Ufficio del giudice di pace di Cuorgnè, ove sono presenti 3 unità su 5.
Risposta. - L'iniziativa «In prima linea le persone ... per una festa che dura un'estate» è nata da uno slancio altruistico dei vigili del fuoco, che hanno deciso di utilizzare per quest'anno le risorse economiche originariamente destinate alla loro festa nazionale per offrire assistenza e compagnia ai tanti anziani che si trovano nelle condizioni di disagio ogni anno causate, anche nel nostro Paese purtroppo, in estate dalla solitudine e dal gran caldo.
in presenza dei giornalisti, del ruolo di assistiti.
Risposta. - Si premette che risultano pubblicati, nei mesi di settembre e ottobre 2003, trentacinque «errata corrige» e sei «avvisi di rettifica», per un totale di quarantuno rettifiche e non di trentasette, come rilevato nell'atto di sindacato ispettivo. Inoltre, nello stesso periodo dell'anno 2002 sono stati pubblicati ventuno «errata corrige» e nessun «avviso di rettifica», per complessivi ventuno atti rettificati.
Va evidenziato che, secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, si ricorre obbligatoriamente, per gli errori di stampa, alla pubblicazione di «errata corrige» mentre si procede alla inserzione degli «avvisi di rettifica», ai sensi del successivo articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Risposta. - Come evidenziato anche dall'interrogante, l'assessorato regionale al turismo ed ai trasporti ha prescritto al comune di Pantelleria l'utilizzazione, per il servizio di trasporto pubblico di linea, di autobus di tipo «cortissimo»; aventi cioè una lunghezza di metri 6,00 e larghezza di metri 2,10.
di derrate alimentari e di merci di vario genere che giungono nell'isola con mezzi navali.
occorre, ove si ritenga opportuno, disporre un'ispezione governativa, al fine di constatare e visionare direttamente quanto sopra esposto -:
Risposta. - Con decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 («Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado») è stata realizzata una riduzione degli uffici giudiziari presenti sul territorio nazionale mediante l'accorpamento degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado (tribunali, preture circondariali e relative procure) e attraverso la soppressione di tutte le sezioni distaccate di pretura, soltanto alcune delle quali (218 su 420) trasformate in sezioni distaccate di tribunale.
Anche per quanto concerne il carico di lavoro vi è una consistente differenza tra i due uffici (i rispettivi indici corrispondono a 0,67 e 1,27).
Risposta. - Occorre premettere innanzitutto, che le disposizioni costituzionali introdotte con la legge n. 3 del 2001 e il profondo processo di riforma dello Stato hanno ulteriormente ampliato lo spazio di autonomia delle comunità locali, già elemento fondante della nostra Costituzione.
«piano particolareggiato - assetto della piazza Gramsci», dove oggi si trovano il condominio e la struttura alberghiera menzionata nel documento parlamentare.
di informazione, al punto da creare preoccupazione circa il mantenimento del posto di lavoro;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame indicata, vertente sulla difficile situazione dell'Unep di Milano, si rende noto quanto segue.
Allo stato può dirsi che da quanto è dato evincersi dalla nota del Presidente delegato alla sorveglianza Unep della Corte d'appello di Milano, datata 14 maggio 2004, il quadro complessivo della situazione risulta decisamente migliorato e ormai avviato verso la completa normalizzazione con particolare riferimento ai servizi resi all'utenza. Risultano infatti ridotti i tempi di attesa allo sportello, smaltito l'arretrato accumulato in precedenza e di conseguenza cessate le quotidiane rimostranze degli avvocati presso la Presidenza della Corte d'appello. Si ritiene importante segnalare che, come riferito dal dirigente l'Unep nella relazione illustrativa allegata alla summenzionata nota della Presidenza, è stato messo a punto un nuovo sistema informatico, approntato da esperti informatici con l'ausilio del Cisia, che dovrebbe migliorare complessivamente la gestione dei servizi con conseguente riduzione dei tempi d'attesa per l'utenza. Si ritiene altresì importante comunicare che il dirigente Unep nella stessa relazione fa menzione di un incontro tenutosi in data 22 aprile 2004 con le organizzazioni sindacali, a seguito del quale si sta procedendo all'individuazione dei carichi di lavoro personali, il che appare come un segnale decisamente positivo circa la ripresa delle dialettiche interne, che come già detto si ritengono fondamentali per consentire il totale superamento delle problematiche dell'ufficio di cui trattasi.
in regione di un reparto mobile) la cui attività sarebbe assorbita in modo considerevole dagli adempimenti di legge derivanti dalla presenza del centro -:
Risposta. - Come già evidenziato nelle precedenti risposte ad analoghi atti di sindacato ispettivo presentati dall'interrogante, tra gli obiettivi strategici prioritari, in attuazione delle linee programmatiche del Governo, riaffermate nella direttiva per l'attività amministrativa di questo ministero per l'anno in corso, figura quello di dare attuazione con tempestività ed efficacia alla legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo».
l'attenzione delle istituzioni sul complesso dei problemi che le Forze di polizia debbono affrontare in presenza di un centro di permanenza temporanea.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che il CED della Corte di cassazione fin dagli anni '70 eroga un servizio di «informatica giuridica» che ha lo scopo di fornire all'utenza, sia pubblica che privata, professionale e non, per via telematica, informazioni giuridiche riguardanti la giurisprudenza della Corte di cassazione e delle Corti superiori, la legislazione statale, regionale ed europea e la dottrina.
Fatturazione ricerche eseguite sulla base di:
minuti effettivi di collegamento;
Necessità di effettuare un deposito cauzionale pari all'importo del canone annuo, quest'ultimo pagato anticipatamente.
Risposta. - Al fine di potenziare l'organico di polizia penitenziaria femminile della casa circondariale di Potenza, con provvedimento n. 19.D/Compl. del 30 giugno 2004, è stato disposto l'invio in missione di n. 4 unità dai provveditorati regionali di Bari e Catanzaro.
Risposta. - La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003) all'articolo 31, comma 7, lettera a) ha stabilito che «l'incremento del contributo destinato all'unione dei comuni di cui al comma 6 è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento».
2005, attualmente all'esame delle Commissioni della Camera dei Deputati.
Risposta. - Il 12 giugno 2002 è entrato in vigore il decreto-legge 10 giugno 2002 n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002 n. 173), che all'articolo 4 sancisce la proroga automatica ex lege fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2004 (termine prorogato al 31 dicembre 2004 con decreto-legge n. 158 del 24 giugno 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004), della composizione comunque vigente alla data
di entrata in vigore dello stesso decreto, dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo.
Risposta. - L'attuale organizzazione del soccorso tecnico urgente nella provincia di Cosenza prevede, oltre alla sede centrale del comune capoluogo, i distaccamenti di Scalea, Rossano, Paola e Castrovillari. Con decreto ministeriale del 10 aprile 2002 il dispositivo è stato potenziato con l'attivazione del distaccamento misto di Rende, reso operativo in data 1o marzo 2003, la cui dotazione organica è di 4 unità di personale permanente e di 3 unità di personale volontario per turno di servizio.
Ciò premesso in linea generale, si rappresenta, in relazione al contenuto dell'interrogazione, che la sede del distaccamento di Rende non è stata mai chiusa nel senso proprio del termine, per cui se ne riafferma la piena operatività. Dalla data di apertura fino ad oggi, solo in rarissime occasioni (3 o 4 volte) si è dovuto ricorrere allo spostamento del personale alla sede centrale per garantire al comprensorio Cosenza-Rende un'uniforme copertura operativa. L'adozione di tale misura organizzativa si è resa necessaria in via eccezionale, per sopperire alla temporanea carenza di personale derivante da assenze improvvise per malattia.
Risposta. - In data 5 agosto 2004 il competente Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, ha effettuato un controllo sulle strutture di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Genova, in località «Volpara», senza rilevare alcuna irregolarità.
ridotta potenza della sua caldaia di combustione (1,5 MW).
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che l'ordinanza del gip di Perugia nell'ambito del procedimento penale n. 8330/02 RGNR-Mod. 21 è stata emessa nei confronti di 10 persone:
Il detenuto Moreno Pasquinelli, arrestato il 1o aprile 2004 in esecuzione della citata ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Perugia, è
stato scarcerato in data 24 aprile 2004 per revoca della misura restrittiva.
Tanzi, bensì il fatto che tali soldi vengano trovati «esclusivamente» per il detenuto Tanzi rinunciando così al principio di imparzialità e di universalità che andrebbe applicato: tutti uguali di fronte alle cure;
Risposta. - Relativamente allo stanziamento di euro 23.925,45 citato dall'interrogante, si precisa che tale somma è stata assegnata per permettere alla direzione degli istituti penitenziari di Parma di provvedere alla riapertura del Centro diagnostico terapeutico. Precisamente, con tale somma si è infatti provveduto, in base a quanto indicato nella relazione tecnica del provveditorato della regione Emilia Romagna, al potenziamento del servizio medico-infermieristico e all'acquisto/sostituzione di strumenti elettro-medicali indispensabili alla riapertura del Centro clinico annesso all'istituto penitenziario di Parma, prevista e regolarmente avvenuta in data 24 marzo 2004.
delle risorse e al fine di legare la spesa sanitaria alle reali necessità assistenziali di ogni singolo detenuto in modo da non quantificarla in base al solo dato quantitativo, è stato predisposto un progetto di «Modifica del meccanismo di finanziamento delle aree sanitarie degli istituti attraverso l'individuazione di gruppi omogenei di comorbilità». Tale progetto, inserito nei programmi esecutivi d'azione del Governo (P.E.A.), ha l'obiettivo di individuare strumenti che consentano una stima realistica sulla complessità e gravità degli stati patologici riscontrati nella popolazione penitenziaria per definire un nuovo assetto organizzativo e di verifica della funzionalità del sistema e della gestione dei finanziamenti dedicati collegati sia a una quota pro capite base per tutti i detenuti e quote aggiuntive calibrate, che a gruppi omogenei di comorbosità risultanti da una procedura di aggregazione di diversi stati patologici denominata «indice di stato di salute». Il progetto sperimentale interessa tutti gli istituti penitenziari.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
direzione generale di questo ministero ha disposto, con provvedimento del 25 giugno 2004, in via eccezionale, il distacco della signora Piera Moscara presso il tribunale di Lecce, per un anno, a decorrere dal 5 luglio 2004.
Risposta. - Com'è noto, in occasione della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale di Palermo, il commissariato di pubblica sicurezza di Bagheria inoltrava una comunicazione di reato contro ignoti alla competente procura della Repubblica, per la presunta distribuzione gratuita di generi alimentari ai cittadini residenti nel quartiere contrada Monaco di quel comune. Il rapporto degli organi di pubblica sicurezza traeva origine dal contenuto di un volantino con il quale la comunità parrocchiale denunciava l'elargizione, in cambio di voti, di generi alimentari di prima necessità alla popolazione indigente del quartiere.
fondazioni o altri organismi impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria;
Risposta. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, agli articoli 121 e seguenti, ha modificato l'intero impianto normativo della Cassa delle ammende, ampliandone le competenze ed attribuendole nuove finalità.
Si fa presente che le disponibilità finanziarie utilizzabili ex articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 sono esclusivamente quelle contenute nel Fondo patrimonio.
Al progetto avevano dato, inoltre, formale adesione: l'Ente nazionale della formazione per l'Addestramento e per il perfezionamento professionale in agricoltura (Enapra), la Confcommercio e la Performa Commercio,
delle ammende dell'amministrazione (per la quota nazionale).
Risposta. - Presso gli istituti del Triveneto a fine febbraio scorso a fronte di una dotazione organica di 2784 unità di personale di polizia penitenziaria, risultavano in
forza n. 2.324 unità, comprensive di n. 63 agenti ausiliari.
e nelle esecuzioni ed una correlativa crescita di tensioni e proteste fra utenti e personale addetto;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame vertente sulla difficile situazione dell'Unep di Milano, si rende noto quanto segue.
soluzione più consona alle esigenze specifiche. In considerazione di ciò appariva ragionevole il termine di 30 giorni assegnato dagli ispettori per l'adempimento delle prescrizioni volte alla completa regolarizzazione dei servizi.
che sarebbe alla base dell'attentato nei confronti dell'imprenditore Luciano Milio;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta che il dottor Cassata ha revocato la domanda di conferimento dell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Patti.
porto turistico di stazionamento nella Città Vecchia di Taranto;
requisiti di partecipazione alla gara dell'aggiudicataria e richiedendo in via principale la condanna del comune di Taranto al risarcimento in forma specifica, consistente nell'affidamento dell'appalto oggetto di gara ed in via meramente subordinata il risarcimento per equivalente del danno ingiusto subito;
la mancata adozione del comune di Taranto dei provvedimenti volti all'esecuzione di quanto disposto dal giudice del TAR, nonostante l'impegno formalmente assunto dal dirigente dell'ufficio risanamento città vecchia e progetti speciali a darne corso a seguito della pubblicazione della motivazione della sentenza, ha permesso all'ATI Italiana Servizi Srl di continuare del tutto illegittimamente a gestire la struttura dal 1 luglio 2003 fino al 29 luglio 2003, data in cui la sesta sezione del Consiglio di Stato vista la stagione nautica avanzata, onde garantire la continuità del servizio in corso di svolgimento, ha accolto l'istanza cautelare sui ricorsi 6547/03 e 51113 proposti dal comune di Taranto e dall'ATI Italiana Servizi Srl, sospendendo l'efficacia della sentenza impugnata;
Risposta. - La realizzazione del porto turistico di stanzionamento «Molo Sant'Eligio» è stata finanziata dalla Regione Puglia con fondi del Programma operativo Plurifondo (P.O.P.) e con fondi propri dell'amministrazione comunale di Taranto.
piano di manutenzione della struttura;
Per tali aspetti e per altri secondari, il bando prevedeva i relativi punteggi.
Italiana Servizi Sri, con sede a Taranto;
Poiché il Maugeri è ufficiale della Marina militare, le autorità militari hanno attivato nei suoi confronti accertamenti per l'eventuale incompatibilità prevista dall'articolo 55, 2o comma della Legge n. 113 del 1954.
con l'aggravante che tale provvedimento risulta pressoché inutile per il settore penale, il cui carico di lavoro in questi anni non è mai risultato particolarmente gravoso, ma comporterebbe, al contrario, un carico di lavoro per ciascun Giudice istruttore di 1800/2000 fascicoli ciascuno -:
Risposta. - Pur innovando il previgente testo dell'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario (rubricato «Costituzione delle sezioni»), l'articolo 11 del (Decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 non ha apportato modifiche al terzo comma della norma citata, conservando integralmente il dettato secondo cui «a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il Tribunale giudica in composizione collegiale.
Il locale consiglio giudiziario, per contro, ebbe ad esprimersi negativamente in relazione alla fondatezza di detta obiezione, evidenziando, invece, i maggiori rischi nascenti per le sezioni penali composte di soli quattro giudici (oltre al Presidente) in ordine al delinearsi di situazioni di incompatibilità. Condividendo la prospettazione così formulata dal locale organo consultivo, il Consiglio superiore della magistratura ha, quindi (sia pure indirettamente), fornito una chiave di lettura più ampia riguardo le motivazioni, a sostegno delle censure contenute nella deliberazione adottata il 25 settembre 2002.
il regio decreto 2 settembre 1923 n. 1913, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1923, n. 222, disponeva la «Istituzione della provincia della Spezia», avente come capoluogo la città di Spezia;
il regio decreto 2 ottobre 1930 n. 1402, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1930 n. 256, recava a sua volta la «Rettifica della denominazione del comune di Spezia in "La Spezia"»;
lo statuto del Comune della Spezia, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 1991 e n. 13 del 1992, e mai modificato sul punto, riporta, al comma 4 dell'articolo 3, quanto segue: «Nella denominazione del Comune, il nome "Spezia", secondo la tradizione storica consolidata, richiede l'articolo determinativo. In tutti gli atti comunali, l'articolo segue le regole d'uso ed è sempre declinabile»;
nonostante i testi normativi sopra richiamati, tra loro univoci e di fatto coordinati, non lascino dubbi interpretativi, risulta che la Prefettura della Spezia, oggi Ufficio territoriale del Governo, utilizzi sia nella propria carta intestata sia nella stesura di atti e di documenti l'espressione «di La Spezia», anziché «della Spezia». Tale espressione risulta non suffragata dagli atti sopra richiamati e non corrispondente ad un uso corretto della lingua italiana e dei toponimi aventi come propria parte integrante l'articolo determinativo (ad esempio «L'Aquila», dove è normale l'utilizzo corretto «Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila») -:
se non ritenga - accertato quanto sopra descritto come corrispondente al vero - di richiamare per iscritto l'Ufficio territoriale del Governo della Spezia ad un corretto utilizzo della denominazione territoriale di riferimento, con ciò evitando difformità lessicali rispetto alle amministrazioni locali presenti sul territorio, difformità che - da tempo - danno luogo a dissertazioni giornalistiche di carattere ironico, che non giovano all'autorevolezza delle istituzioni di Governo.
(4-11020)
In particolare, è stato oggetto di controversia la declinabilità o meno dell'articolo che precede il nome «La Spezia», sostenendosi, a seconda che si aderisca alla tesi affermativa o a quella negativa, che la dicitura corretta sia «comune della Spezia» o «comune di La Spezia».
In proposito, lo statuto vigente del comune capoluogo specifica: «...nella denominazione del comune il nome "Spezia", secondo la tradizione storica consolidata, richiede l'articolo determinativo. In tutti gli atti comunali, l'articolo segue le regole d'uso ed è sempre declinabile».
Quanto all'affermazione dell'interrogante in merito alla univocità in proposito delle fonti normative, cui solo la prefettura non si sarebbe adeguata, usando nei propri
A tal riguardo, la regione Liguria con legge n. 12 del 21 marzo 1994, ha stabilito che la modificazione delle denominazioni comunali avviene con legge regionale, nel rispetto delle procedure previste dalla stessa legge n. 12 del 1994 fra cui anche l'iniziativa di gruppi di cittadini, consigli comunali e consigli provinciali.
Dall'entrata in vigore di tale disposizione normativa non risulta, tuttavia, che la regione Liguria si sia pronunciata con formale provvedimento, sul mutamento della denominazione in questione.
La prefettura, avuto riguardo anche alla recente riforma del titolo V della Costituzione, che ha esaltato il ruolo delle autonomie locali ponendole su un piano di parità con lo Stato e le regioni, ha riconosciuto la potestà delle stesse di autodeterminarsi e ha interessato in merito la regione Liguria, che ha condiviso anch'essa tale orientamento interpretativo.
Di recente, è pervenuta al prefetto un'esplicita richiesta del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia della Spezia di attivarsi, nella qualità di rappresentante del Governo, per ottenere l'auspicato utilizzo univoco dell'espressione «della Spezia» anziché «di La Spezia» da parte di tutti gli enti.
Il prefetto, quindi, ha emanato, lo scorso 26 luglio 2004, una direttiva indirizzata ai dirigenti degli uffici statali della provincia, ai dirigenti degli enti pubblici e ai presidenti degli ordini professionali della provincia, con la quale ha disposto che, a partire dal corrente mese di settembre, tutti gli uffici pubblici aventi sede nell'ambito territoriale provinciale, adottino la denominazione usata dalla provincia e dal comune della Spezia, declinando sempre l'articolo che precede il nome, come stabilito nell'articolo 3 dello statuto comunale.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
quattro brigatisti irriducibili sono stati condannati un anno fa, in due processi distinti e quindi, da due diversi giudici, per propaganda sovversiva a seguito della rivendicazione in carcere dell'assassinio del professor D'Antona;
gli stessi brigatisti sono stati invece assolti dal gup di Milano, Cristina Mannocci, «perché il fatto non sussiste» dalla medesima accusa per aver rivendicato l'omicidio del consulente del Ministro del lavoro, professor Biagi. Le rivendicazioni dei brigatisti erano state definite dal Pm Luigi Orsi in questi termini: «i documenti letti dagli imputati sono convenzionali al punto di sembrare messaggi dei baci perugina»;
oltre alla diversità dei giudizi su rivendicazioni di delitti praticamente identici è assolutamente fuori luogo la sottovalutazione di comportamenti gravi come la pubblica rivendicazione di un barbaro assassinio che rappresenta anche una ulteriore offesa alla famiglia del professor Biagi -:
se non ritenga che il Pm Luigi Orsi abbia utilizzato frasi inaccettabili e assolutamente incongrue in una sede processuale, soprattutto con riferimento ai gravi fatti descritti in premessa, e in caso affermativo se non ritenga di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del suddetto magistrato.
(4-05776)
A ciò si aggiunga quanto rilevato dallo stesso procuratore della Repubblica di Milano, il quale ha ribadito che la frase «incriminata» non fu pronunciata in sede processuale, bensì in un contesto discorsivo del tutto informale, Né può, in proposito, ritenersi integrata un'esternazione disciplinarmente apprezzabile, non essendo stati violati doveri di riserbo e di continenza, trattandosi comunque di dichiarazioni che non comportano propalazione di notizie riservate e che non trascendono i limiti dettati dalla continenza espressiva.
Quanto poi alla richiamata diversità di giudizi su fatti analoghi, trattasi di censura che involge il merito dell'attività giurisdizionale non sindacabile in sede disciplinare: la stessa prospettazione offerta dagli interroganti non evidenzia, infatti, elementi di abnormità o di preordinata strumentalizzazione della funzione giudiziaria in vista del raggiungimento di finalità contrarie a quelle di giustizia.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si rappresenta che nel caso di specie non appaiono emergere profili per l'attivazione delle specifiche iniziative richieste.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
Shamba Roger, nato a Metadi nella Repubblica democratica del Congo il 20 febbraio 1972, è giunto in Italia il 20 giugno 2003 nella città di Siracusa, il giorno successivo è stato trasferito presso il centro di Bari Palese. In data 3 luglio è stato ascoltato dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di Rifugiato, recatasi a Bari;
il 16 agosto gli è stato notificato il provvedimento di diniego recante la seguente motivazione «tenuto conto che si dichiara passibile di subire restrizioni della propria libertà personale in caso di rimpatrio, che, tuttavia sarebbero comminate dopo regolare processo e con possibilità di assistenza legale, il che esclude aspetti persecutori nei sensi di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra; considerato che non apporta argomentazioni che confermino un particolare rilievo della posizione individuale ricoperta nel contesto delle attività per le quali avrebbe ricevuto intimidazione e che, conseguentemente deve ritenersi sproporzionata la reazione dell'espatrio in relazione al timore di poter subire persecuzioni in caso di rientro nel suo Paese»;
risulta all'interrogante nella notifica del diniego non vi è riferimento alla Questura che vi ha provveduto, risultano anzi delle cancellatura a mezzo bianchetto, particolarmente evidenti sull'originale. Il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera è datato 16 agosto;
le dichiarazioni del richiedente asilo ed una breve cronaca dell'intervista in commissione sono qui riportate (raccolte dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR-Onlus) nel corso del colloquio tenutosi presso il CPT «Regina Pacis» di San Foca (Lecce) il 19 agosto 2003) «Dopo il colpo di Stato del presidente Joseph Kabila, avvenuta in Congo, nella città di Kinshasa, il 16 gennaio 2001, la situazione politica, economica e sociale è completamente
sempre secondo quanto riporta il CIR il colloquio in commissione ha avuto la durata di circa 10 minuti. Vi era un interprete di lingua francese e il livello di comprensione delle domande era buono. Alle ore 7.30 del 3 luglio 2003 il richiedente è stato chiamato a svolgere il colloquio presso una sala posta nel campo di Bari Palese. Il tempo di attesa è stato lunghissimo poiché lui è stato ascoltato alle 16.30. Il pranzo è stato servito solo alle 15.00, ma il richiedente non ha mangiato a causa della tensione. Le domande poste dalla Commissione sono state le seguenti:
1) Riconosci di essere entrato clandestinamente in Italia?;
2) Sei sicuro di aver scritto personalmente la tua domanda di asilo?;
3) Quando sei uscito dal tuo Paese?;
4) Fino a quando hai svolto l'attività di insegnante?;
5) Puoi scriverci il nome del tuo partito politico?;
6) Come continuerai a combattere contro il governo congolese?;
data la storia personale del richiedente e l'attuale situazione vigente in Congo appare chiaro che, se rimpatriato, egli corre il serio rischio di essere giustiziato dall'attuale regime -:
di quali informazioni disponga in ordine alla richiesta di asilo di cui si è detto in premessa e in particolare quanto è durata l'intervista del richiedente, quali sono stati i quesiti posti e quali le ragioni del diniego della richiesta stessa;
attraverso quali forme è possibile che il caso del richiedente di cui si è detto in premessa possa essere nuovamente esaminato dalla Commissione, anche alla luce delle dichiarazioni rese da Mukenga.
(4-07318)
Per detti motivi, il predetto Shamba nei primi mesi del 2002 si sarebbe iscritto al movimento di resistenza del popolo Congolese (MRPC), nel cui ambito avrebbe rivestito l'incarico di addetto stampa ed in attuazione dello stesso avrebbe provveduto alla distribuzione dei volantini inviatigli dal segretario generale del partito.
Nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi alla commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato nelle sedute straordinarie tenutesi a Bari in data 2 e 3 luglio 2003, il richiedente asilo precisava che già nel 2001 era uscito dal Paese d'origine e si era spostato nel Congo Brazville per timore di essere indagato.
Alla richiesta di illustrare le ragioni di tale timore, atteso che la sua iscrizione al partito MRPC sarebbe avvenuta solo nel 2002, l'interessato non sapeva rispondere.
Nel 2003, dopo l'uccisione del presidente regionale del MRPC, avrebbe deciso di lasciare il Paese, temendo di essere ricercato ed arrestato.
Si trasferiva quindi nella Repubblica del Centro Africa e poi nel Camerun, Nigeria, Niger e Libia, trattenendosi in tali luoghi per più di tre mesi.
Il colloquio si è svolto dinanzi alla commissione nel pieno rispetto delle regole del giusto procedimento amministrativo nonché nel rispetto dei diritti dell'immigrato e non risponde al vero che è durato pochi minuti - come asserito nell'interrogazione in oggetto - bensì tutto il tempo occorrente per consentire all'interessato di esporre diffusamente le proprie vicende ed alla Commissione di valutare la complessiva situazione dello straniero.
Le domande rivoltegli dalla commissione sono state molteplici e non si sono esaurite in quelle indicate dall'interrogante. Nel corso del colloquio il cittadino congolese è stato assistito da un interprete professionale che si esprimeva in lingua francese che è la lingua ufficiale del Paese di origine e che lo stesso Shamba ha dichiarato di conoscere e parlare correttamente.
Al termine dell'audizione, la commissione non ritenendo il congolese in parola in possesso dei requisiti richiesti dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ha deciso di non riconoscere lo status di rifugiato.
Le motivazioni dell'opposto diniego di status, indicate nello stesso provvedimento conclusivo della citata commissione, si sostanziavano,
Si è altresì osservato che nell'esposizione dei fatti il richiedente non aveva addotto argomenti che confermassero un particolare rilievo della sua posizione nell'ambito dell'attività alla quale riconduceva le denunciate intimidazioni, con la conseguenza di non avallare in alcun modo la fondatezza del suo timore di persecuzione.
I connazionali, menzionati nell'interrogazione, a cui la Commissione ha invece riconosciuto lo status, avevano vissuto eventi diversi da quelli denunciati dal signor Shamba dai quali era emerso un loro impegno politico, suscettibile quindi di rappresaglie da parte delle autorità.
Per quanto riguarda la dichiarazione rilasciata dal connazionale Benoit Mukenga, circa una comunicazione ricevuta durante il suo soggiorno a Bamako, in ordine a presunte minacce nei confronti degli iscritti al MRPC, fra i quali comparirebbe il signor Shamba, si rileva che la stessa, considerata l'epoca di iscrizione al partito dello Shamba (primi mesi del 2002) e l'epoca in cui il signor Mukenga avrebbe ricevuto la comunicazione (agosto 2002), è apparsa poco verosimile, in relazione all'esiguo periodo di tempo in cui il signor Shamba avrebbe potuto impegnarsi ed esporsi nell'attività di volantinaggio ed anche in relazione alla determinante circostanza che già dal 2001 l'interessato si era trasferito nel Congo Brazville.
La commissione ha altresì valutato la circostanza che se anche il documento fosse stato veritiero esso avrebbe attestato delle semplici minacce di fonte ignota nei confronti di esponenti di un partito, confermando peraltro elementi ricorrenti di un contesto socio-politico quale è quello in atto in quel Paese caratterizzato da forti contrasti e tensioni tra e per tutti i suoi cittadini.
Si soggiunge, infine, che la commissione nell'adottare tale decisione, ha altresì considerato che l'interessato prima di giungere in Italia aveva soggiornato in altri Paesi aderenti alla convenzione di Ginevra, presso i quali, se veramente in pericolo, avrebbe potuto chiedere immediata tutela.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
in data 1 aprile 2004 sono stati tratti agli arresti 3 aderenti all'organizzazione «Campo antimperialista» - il portavoce nazionale Moreno Pasquinelli, Alessia Monteverdi e Maria Grazia Ardizzone - e due esuli turchi presunti esponenti dell'organizzazione DHKP-C (Avni Er e Zeynep Kilic); i tre italiani sono accusati di essere aderenti all'organizzazione DHKP-C e, più precisamente, avrebbero posto in essere le condotte seguenti:
Maria Grazia Ardizzone, «contraendo matrimonio con Er Avni allo scopo di favorirne l'insediamento sul territorio italiano e sottraendolo al pericolo di espulsione dal territorio dello Stato, fissando la propria residenza presso quella di Er Avni; fornendo una scheda telefonica; fungendo da prestanome per ricevere denaro in Italia»;
Moreno Pasquinelli, «svolgendo assieme alla propria convivente, Alessia Monteverdi, funzione di testimone al matrimonio di Er Avni con la Ardizzone; fornendo schede telefoniche, agevolando l'utilizzazione da parte di Er Avni di un appartamento a Perugia; fungendo da prestanome per ricevere denaro in Italia;
Alessia Monteverdi, «procurando ad Er Avni un alloggio in Foligno; svolgendo insieme a Moreno Pasquinelli funzioni di testimone al matrimonio; fornendo
come si evince chiaramente dal tenore delle accuse, il reato ipotizzabile per il Pasquinelli e gli altri rientra semmai nel campo del favoreggiamento e - secondo quanto risulta all'interrogante - per le stesse accuse, altri inquisiti nella medesima inchiesta in Europa sarebbero già stati rilasciati; al contrario gli arrestati italiani risultano essere non solo ancora in condizioni di detenzione ma sottoposti a misure particolarmente severe: tutti sono stati destinatari del blocco dei colloqui con gli avvocati difensori per 5 giorni (misura revocata solo dopo uno sciopero della fame intrapreso dai detenuti), e il Pasquinelli è in condizione di isolamento totale (compreso il blocco della corrispondenza e quello dell'ora d'aria, sulla base di una disposizione dell'Autorità amministrativa del Ministero di Grazia e Giustizia) -:
se corrisponda al vero che altri inquisiti in paesi europei (Olanda, Belgio, Germania, Turchia), nell'ambito della stessa inchiesta che ha portato in Italia all'arresto del Pasquinelli e degli altri aderenti all'organizzazione «Campo antimperialista» e destinatari delle stesse accuse, sono stati scarcerati;
per quali ragioni i detenuti sono stati sottoposti alle limitazioni stabilite dall'autorità carceraria descritte in premessa.
(4-09832)
cinque sono state tratte in arresto in Italia;
una è stata tratta in arresto in Turchia;
una risulta deceduta a seguito di un conflitto a fuoco con le forze di polizia turche in data 27 marzo 2004;
tre sono allo stato latitanti.
Nel breve periodo trascorso presso la casa circondariale di Rebibbia N.C., il Pasquinelli è stato inizialmente allocato al reparto transito, in cella singola, con divieto di incontro con i coindagati e sottoposto ad isolamento giudiziario e differimento colloqui con il difensore perché così prescritto nell'avviso di consegna della Digos di Perugia.
Solo in data 7 aprile 2004 l'autorità giudiziaria, dietro specifica richiesta di chiarimenti della direzione inoltrata il 1o aprile 2004, lo stesso giorno dell'arresto, comunicava di non aver mai emesso un provvedimento di isolamento giudiziario, come invece erroneamente indicato nell'avviso di consegna dell'autorità di pubblica sicurezza; pertanto, il soggetto in questione veniva immediatamente allocato nel reparto alta sicurezza a regime comune. Si precisa che il Pasquinelli durante la sua detenzione ha fruito regolarmente della permanenza all'aperto.
Per quanto riguarda le detenute M. Grazia Ardizzone ed Alessia Monteverdi si rappresenta che, su disposizione dell'autorità giudiziaria, nei loro confronti è stato applicato il solo divieto di incontro in quanto coindagate. Pertanto, dopo una breve permanenza nel reparto di primo ingresso, sono state allocate a regime ordinario in sezioni diverse.
Le citate detenute, prima di essere scarcerate in data 24 aprile 2004, hanno potuto fruire regolarmente della permanenza all'aperto, e non hanno subito alcuna limitazione nel ricevere la corrispondenza in arrivo o nell'inoltrare quella in partenza.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
diversi organi di stampa hanno riportato la notizia che l'assassino, estremista di sinistra, Achille Lollo, sarebbe residente in Rio de Janeiro e risulterebbe iscritto al n. 13301 nell'elenco degli italiani residenti all'estero per esercitare il diritto di voto;
Achille Lollo è stato condannato dalla magistratura italiana, con sentenza passata in giudicato, per un delitto orrendo che all'epoca destò commozione e sgomento per la brutalità dell'esecuzione;
insieme ad altri due estremisti di sinistra, Marino Calvo e Manlio Grillo, il 16 aprile 1973, il Lollo ha bruciato vivo un bambino di otto anni ed un giovane di ventiquattro anni, figli di un operaio segretario della sezione del Movimento sociale italiano di Primavalle, appiccando il fuoco, nottetempo, alla loro povera abitazione;
dal momento della sentenza il Lollo e gli altri assassini, che non hanno scontato neppure un giorno di carcere, vivono indisturbati all'estero; recentemente il Ministro dell'interno onorevole Pisanu ha affermato: «Lo Stato non dimentica i propri morti. Lo sappia anche chi, scappato all'estero, si sottrae da troppo tempo alle condanne definitive»;
ad aumentare lo sdegno e la rabbia delle vittime del terrorismo c'è stata anche l'intervista di Rocco Cotroneo, sul Corriere della Sera, allo stesso Lollo, dove viene candidamente affermato che il Consolato italiano conosceva da anni la residenza del terrorista;
inoltre, tanto per farsi beffa delle persone oneste, minaccia clamorose rivelazioni per «punire» quelli che in Italia non lo stanno difendendo adeguatamente e rifiuta di costituirsi perché in Italia «non c'è nemmeno la rieducazione in carcere, diventerei un criminale e qualche mafioso potrebbe farmi fuori» e perché in Brasile può continuare tranquillamente a fare l'editore, il giornalista e il militante della sinistra brasiliana -:
se non ritenga che lo Stato debba considerare come «propri morti» anche le vittime innocenti di un odio feroce e sanguinario come i fratelli Mattei;
se sia a conoscenza di quanto sopra e dell'attuale residenza del Lollo;
se il Lollo ed i suoi complici siano considerati dei latitanti e se siano ricercati;
se sia a conoscenza dell'attuale residenza del Clavo e del Grillo ed in caso positivo se sia stata avanzata richiesta di estradizione;
se abbia avanzato richiesta di estradizione, ovvero se intenda avanzarla, per ottenere la riconsegna del Lollo affinché sconti la pena che gli è stata comminata;
quali iniziative siano state poste in essere fino ad oggi dal ministero dell'interno per assicurare alla giustizia i responsabili di quell'orribile delitto.
(4-09312)
nella notte fra il 15 e il 16 aprile 1973, nel quartiere di Primavalle a Roma, muoiono carbonizzati nell'incendio doloso della loro abitazione i fratelli Stefano e Virgilio Mattei, rispettivamente di 8 e 22 anni, figli del segretario della locale sezione del Msi;
il 7 maggio dello stesso anno la magistratura incriminerà tre aderenti a Potere Operaio, Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo, che verranno condannati con sentenza della Cassazione il 13 ottobre del 1987 a diciotto anni di reclusione, di cui tre condonati, per il reato di duplice omicidio volontario aggravato per motivi abbietti e futili e con efferatezza;
in particolare, Achille Lollo risulta iscritto per la circoscrizione di Rio De Janeiro, in Brasile, nell'elenco degli elettori del Ministero dell'interno per le elezioni dei rappresentanti degli italiani all'estero (Comites), alla posizione 13301, mentre notizie di stampa segnalano la presenza di Manlio Grillo in Nicaragua, titolare di un ristorante con un altro latitante, il brigatista rosso Alessio Casimirri;
Achille Lollo, inoltre, è diventato giornalista ed editore di tre riviste politiche della sinistra brasiliana, una delle quali denominata Nacfwo Brasil;
Achille Lollo gode dello status di rifugiato politico, condizione grazie alla quale, gia nel 1993, è riuscito ad evitare l'estradizione in Italia -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;
se il Ministro non ritiene perciò opportuno intervenire presso il governo brasiliano per chiedere la revoca dello status di rifugiato politico ad Achille Lollo;
se il Ministero dell'interno non intenda far cancellare Achille Lollo dall'elenco degli aventi diritto al voto nella circoscrizione di Rio De Janeiro per le elezioni dei rappresentanti degli italiani all'estero, chiarendo i motivi che consentono ad un condannato per omicidio di godere di questo diritto politico;
se il Ministro possa accertare se le riviste edite da Achille Lollo in Brasile usufruiscano di contributi dello Stato italiano;
quali iniziative il Ministro intenda adottare per ottenere l'estradizione di Achille Lollo e Manlio Grillo dal Brasile e dal Nicaragua.
(4-09360)
Dopo la trasmissione dell'elenco è emersa una serie di errori e incompletezze che ha reso necessario avviare una verifica dei dati anche in vista delle elezioni per gli italiani all'estero, quelle dei Comites, e di quelle per il Parlamento europeo.
Così, lo scorso 20 febbraio è stata diramata ai prefetti una circolare per sollecitare i comuni a precisare, entro il 20 marzo 2004, la qualità di elettore di ogni singolo residente all'estero. Sulla base degli aggiornamenti già acquisiti, lo scorso 11 marzo è stato trasmesso al Ministero degli affari esteri un elenco di 70 mila cittadini italiani residenti all'estero, da escludere dalle elezioni dei Comites perché erano risultati privi dell'elettorato attivo.
Va ricordato che i Comites vengono eletti per corrispondenza e che la data limite per l'accettazione delle buste con i voti è scaduta il 26 marzo. Pertanto, i plichi inviati dai cittadini compresi in quell'elenco non sono stati aperti.
Va ribadito, inoltre, che la procedura di verifica del diritto al voto è stata ripetuta nello scorso mese di maggio prima delle elezioni europee.
Ciò premesso, si precisa che l'8 aprile 1993 è stata inoltrata, per via diplomatica, la domanda di estradizione al Brasile nei confronti di Lollo Achille, per l'esecuzione della pena residua di anni 12, mesi 10 e giorni 12 di reclusione riferita alla condanna inflittagli, con sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma del 16 dicembre 1986, per i reati:
di incendio doloso aggravato all'abitazione di Mattei Mario, nonché per duplice omicidio colposo aggravato nelle persone di Mattei Virgilio e Mattei Stefano, commessi il 16 aprile 1973 a Roma;
per attentato con esplosivo alla sezione del M.S.I. in via Svampa a Roma, commesso l'11 aprile 1973;
fabbricazione di congegno micidiale esplosivo e detenzione di sostanze esplosive, commessi a Roma il 10 aprile 1973.
Il 20 ottobre 1993 il Supremo tribunale federale del Brasile ha respinto la domanda di estradizione italiana, per intervenuta prescrizione della pena secondo la legge brasiliana.
Il Supremo tribunale ha osservato che, secondo la legge brasiliana, ai fini della prescrizione della pena non si deve avere riguardo alla pena complessiva inflitta per tutti i reati, ma al «quantum» di pena inflitto per ciascun reato.
Se si tratta di concorso formale o di reato continuato non si devono considerare gli aumenti di pena per il reato più grave, ma bisogna verificare se è intervenuta la cosiddetta «prescrizione retroattiva» con riferimento alla più grave delle pene applicate.
Nella fattispecie, la più grave delle pene è quella di 8 anni di reclusione, applicata al Lollo per il delitto di incendio doloso aggravato.
Per la legge brasiliana, la pena di 8 anni di reclusione si prescrive in 12 anni.
Ha, quindi, osservato il Supremo tribunale che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione valido per la legge brasiliana è l'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore di Roma il 28 dicembre 1973, che da questo atto fino alla data della condanna di Achille Lollo, intervenuta il 16 dicembre 1986, sono trascorsi più di 12 anni, che la sentenza di assoluzione resa in primo grado dalla Corte d'assise di Roma il 5 giugno 1975 non vale ad interrompere la prescrizione secondo il diritto brasiliano, proprio perché trattasi di sentenza assolutoria.
Ha, infine, concluso il Supremo tribunale che si è verificata la cosiddetta «prescrizione retroattiva della pena», prevista dagli articoli 109 terzo comma, 110 primo comma e 117 secondo e quarto comma del codice penale brasiliano.
Poiché il Trattato bilaterale di estradizione fra Italia e Brasile, sottoscritto a Roma il 17 ottobre 1989 è entrato in vigore il 1o agosto 1993, la domanda di estradizione italiana dell'8 aprile 1993 è stata avanzata sulla base della cortesia internazionale, con garanzia di reciprocità.
La sentenza del Supremo tribunale brasiliano del 20 ottobre 1993 fa riferimento soltanto a norme interne e non contiene richiami al trattato, nel frattempo entrato in vigore.
È da ritenere che il trattato non avrebbe comunque condotto ad una decisione di segno diverso, considerato che l'articolo 3 punto b) prevede che l'estradizione non è concessa se alla data della ricezione della domanda è intervenuta, secondo la legge di una delle parti, prescrizione del reato o della pena.
Per quanto riguarda i coimputati di Lollo Achille, Grillo Manlio e Clavo Marino, essi sono stati entrambi condannati con la stessa sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma del 16 dicembre 1986 alla pena di anni 18 di reclusione (di cui risultano ancora da scontare rispettivamente 14 e 15 anni) e sono attualmente ricercati in campo internazionale, anche attraverso il Sistema di informazione di Schengen.
Il 2 giugno 1995 è stata inoltrata alla Spagna, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2) della Convenzione europea di estradizione, la richiesta di perseguimento penale in quello Stato nei confronti di Clavo Marino, che aveva acquisito la cittadinanza spagnola e risultava residente in Spagna.
Le autorità spagnole non hanno mai comunicato il seguito dato alla richiesta, nonostante i ripetuti solleciti al riguardo.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il rispetto della normativa in materia di affidamento dei servizi da parte degli enti locali è condizione essenziale per salvaguardare il livello delle prestazioni erogate alla cittadinanza, per garantire la tutela della concorrenza e per evitare scambi di favori illeciti tra i poteri pubblici locali e determinati soggetti economici;
tale affidamento, ad avviso dell'interrogante, è in palese contrasto con la normativa sugli appalti pubblici di servizi disciplinata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, che recepisce le direttive comunitarie in materia;
in particolare, nel caso specifico, non ricorre nessuno dei presupposti che, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, giustificano l'aggiudicazione di un servizio mediante trattativa privata;
l'affidamento in questione non può neppure ritenersi un'estensione dell'appalto per la riscossione di alcune entrate minori del comune di Camposano, affidato alla medesima società nell'agosto 2002, dal momento che, tra l'altro, la possibilità di estensione del servizio non era prevista nel capitolato di appalto -:
se intende adottare iniziative normative per impedire il verificarsi di situazioni analoghe e per assicurare la correttezza nell'assegnazione degli appalti da parte degli enti locali e, in generale, delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa posta a salvaguardia della trasparenza e a tutela della concorrenza;
se non ritenga che nel caso specifico sopra illustrato il comportamento del sindaco e della giunta comunale non configuri, ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una grave e persistente violazione di legge, che richiede il ricorso ai poteri del Ministro dell'interno di sospensione e rimozione degli amministratori coinvolti.
(4-08837)
Al riguardo si osserva che, nel caso in esame, l'operato dell'Amministrazione comunale risulta corretto in quanto il ricorso ad una trattativa privata è avvenuto dopo l'espletamento di una precedente gara con il sistema dell'asta pubblica per l'affidamento di servizi analoghi e prevedendo, in occasione del primo appalto, precisamente all'articolo 1 comma 2 del relativo capitolato speciale, la possibilità di estensione dell'oggetto dell'affidamento che si andava ad effettuare ad ulteriori entrate e fasi procedimentali relative al servizio concesso a terzi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, non prevede più, tra i requisiti previsti per l'ammissione al tirocinio ed alla nomina a giudice di pace, l'insegnamento delle discipline giuridiche negli Istituti superiori statali, ma solo l'insegnamento di materie giuridiche all'Università, in alternativa all'abilitazione
questa previsione sembra discriminante anche nei confronti dei docenti che hanno conseguito un diploma di specializzazione o perfezionamento in una disciplina giuridica (diritto civile, diritto penale, diritto del lavoro...) -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative normative dirette a prevedere quale requisito per l'ammissione al tirocinio ed alla nomina a giudice di pace anche l'insegnamento delle discipline giuridiche negli istituti superiori unitamente al possesso di un diploma di specializzazione o perfezionamento in una disciplina giuridica, quale il diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro.
(4-08639)
Il problema potrebbe essere affrontato in occasione della programmata riforma organica della magistratura onoraria.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
Paolo Maurizio Ferrari è fondatore e membro del nucleo storico delle Brigate Rosse, è anche il primo brigatista clandestino ad essere catturato il 27 maggio 1974, sospettato di aver partecipato ai sequestri Labate, Amerio e a quello del giudice Sossi;
ad una prima condanna a 14 anni di reclusione nel 1974 per la partecipazione al sequestro del giudice Mario Sossi, ne seguirono altre riguardanti vicende connesse con l'attività politica delle Brigate Rosse, ma mai legate ai fatti di sangue;
attualmente Ferrari è continuativamente in carcere a Biella dal 1974 e non è mai uscito una volta, nonostante potesse beneficiare della libertà condizionale e dell'alternanza carcere/lavoro, entrambe previste per legge;
nel mese di febbraio 2004 è scaduto il suo fine pena, ma risulta, ancora inspiegabilmente, in carcere -:
quali provvedimenti intendano intraprendere affinché si possa far luce sulla condizione carceraria del detenuto Ferrari, recluso ancora a Biella, e quali siano le sue condizioni di salute;
se non ritengano avviare una verifica sulle motivazioni della detenzione di M. Ferrari e della data certa del suo «fine pena».
(4-09476)
Si tratta di un soggetto appartenente ai movimenti eversivi di estrema sinistra denominati «brigate rosse» ed, in particolare, all'area dei cosiddetti «irriducibili».
Agli atti del fascicolo non sono risultati particolari problemi di natura sanitaria, ad eccezione, di alcuni interventi odontoiatrici dovuti al fatto che il soggetto è portatore di protesi dentaria.
Si precisa, ad ogni buon fine, che il Ferrari, nella sua qualità di «irriducibile», ha mantenuto, durante tutta la carcerazione, un atteggiamento ostile e di delegittimazione dell'istituzione carceraria e dei suoi rappresentanti; circostanza questa che, probabilmente, ha rappresentato la motivazione
Il detenuto Paolo Maurizio Ferrari, in data 27 maggio 2004, è stato scarcerato per fine pena.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'ufficio giudiziario del Tribunale eporediese, individuato nel 1999 come Tribunale sperimentale per l'attuazione della normativa sul giudice unico in ragione dei lusinghieri risultati già raggiunti in termini di efficienza e di operosità del personale amministrativo e dei magistrati, ha assorbito le competenze delle ex Preture di Cuorgnè, Ivrea e Strambino oltre ad acquisire all'interno del proprio Circondario parte del territorio già appartenente alla Pretura di Rivarolo e al Tribunale di Torino;
tale ampliamento territoriale ha determinato un'estensione assai rilevante del numero di comuni compresi nel circondario di Ivrea (pari a 108), generando una struttura giudiziaria tra le più rilevanti del territorio nazionale dal punto di vista non solo del numero dei comuni ma anche in riferimento all'estensione territoriale;
a tale estensione non è seguita una proporzionale rivisitazione della dotazione organica almeno nel limitato senso del mantenimento del personale già assegnato all'Ufficio delle varie Preture presso il Tribunale di Ivrea, in quanto l'ampliamento della pianta organica è insufficiente con riferimento alle posizioni apicali ove non è contemplata la figura del dirigente che appare adeguata alle dimensioni della nuova struttura;
tale situazione è ancor più aggravata dalla circostanza che la pianta organica presenta attualmente delle gravissime scoperture (pari a circa il 60 per cento del personale) assai evidenti e critiche soprattutto con riferimento alle figure professionali aventi poteri di firma: infatti sono vacanti 13 posti di cancelliere sui 24 previsti in pianta organica e in dettaglio manca: un cancelliere C3 su due n. 5 cancelliere C2 su 5 n. 3 cancellieri C1 su sette ed infine 4 cancellieri B3 su otto;
la scopertura sopra citata fa sì che alcuni servizi siano affidati di fatto a personale che pur garantendo la massima affidabilità non possiede la qualifica necessaria;
tale condizione di lavoro non consente un'adeguata preparazione dell'attività, costringe i dipendenti spesso a dover prolungare l'attività lavorativa oltre il termine contrattuale delle nove ore giornaliere, con conseguenze che si ripercuotono sull'orario settimanale di lavoro;
il ricorso al lavoro straordinario non retribuito per svariate ore settimanali, assume ormai carattere di abitualità, causando la necessità per il dipendente di fruire di riposi compensativi in luogo della retribuzione delle ore eccedenti, riposi che determina ulteriore aggravio di lavoro per le unità in servizio ed accumulo di lavoro arretrato per chi è assente, da recuperarsi attraverso il ricorso ad ulteriore lavoro straordinario;
la criticità di tale condizione appare ancora più evidente se si fa riferimento alla figura professionale del Cancelliere ove i vuoti organici hanno superato il 50 per cento dei posti disponibili e ciò costringe i dipendenti di tale area a disimpegnare spesso mansioni non di loro competenza, dovendo gli stessi attendere a più servizi con evidente sovraccarico lavorativo e dovendo i predetti assumersi la responsabilità della sottoscrizione di atti non redatti dai medesimi senza poter esercitare quel compiuto controllo che sarebbe utile in questi casi;
tale condizione appare incongrua, considerata l'attuale distribuzione delle unità lavorative all'interno degli Uffici Giudiziari del Circondario, laddove Uffici come il Giudice di Pace di Rivarolo vantano
se il Ministro sia a conoscenza di tale criticità, e come intenda ovviare alla grave carenza di organico Amministrativo del Tribunale di Ivrea che ha generato il progressivo peggioramento dell'attività complessiva dell'Ufficio.
(4-09872)
Nello specifico, con il decreto ministeriale 26 giugno 2000 sono state ampliate, per complessivi 7 posti, le dotazioni organiche dei direttori di cancelleria C3, dei cancellieri C1 e B3, degli operatori giudiziari B2 e B1 e degli ausiliari A1. Successivamente, con i decreti ministeriali 30 dicembre 2000 e 6 aprile 2001 questo ministero ha proceduto alla modifica delle dotazioni organiche degli uffici giudiziari. Così come per gli altri uffici, anche presso il tribunale di Ivrea gli ampliamenti di maggiore consistenza hanno interessato i profili professionali di cancelliere C2 ed operatore giudiziario B3. Le contestuali riduzioni hanno riguardato le figure degli operatori giudiziari B2 e B1 e quelle degli ausiliari B1 (autisti) ed A1.
In particolare, con il decreto ministeriale 30 dicembre 2000 per una parte degli uffici giudiziari italiani e con il decreto ministeriale 6 aprile 2001 per i restanti uffici interessati, tra i quali il tribunale di Ivrea, è stata istituita la nuova figura professionale dell'operatore giudiziario B3, che consentirà un significativo livello di riqualificazione del personale inquadrato nella posizione economica B2. Le contestuali riduzioni nell'ambito delle posizioni economiche B2, B1 e A1 sono state necessarie in quanto la ridefinizione della dotazione organica complessiva doveva, ai sensi della legge 19 gennaio 2001, n. 4, non comportare oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva definita dai provvedimenti preesistenti.
Le seguenti tabelle riportano le variazioni di organico per effetto dei decreti ministeriali citati e la pianta organica attuale.
Variazioni della pianta organica
Decreto ministeriale 26 giugno 2000
Profilo professionale C3 direttore di cancelleria
Modifica della pianta organica + 1 (da 1 a 2)
Profilo professionale C1 Cancelliere
Modifica della pianta organica + 2 (da 5 a 7)
Profilo professionale B3 Cancelliere
Modifica della pianta organica + 1 (da 4 a 5)
Profilo professionale B2 Operatore giudiziario
Modifica della pianta organica + 1 (da 10 a 11)
Profilo professionale B 1 Operatore giudiziario
Modifica della pianta organica + 1 (da 2 a 3)
Profilo professionale B1 Ausiliario autista
Modifica della pianta organica + 1 (da 2 a 3)
Profilo professionale B3 Cancelliere
Modifica della pianta organica + 2 (da 5 a 7)
Profilo professionale B2 Operatore giudiziario
Modifica della pianta organica - 2 (da 11 a 9)
Profilo professionale B1 Operatore giudiziario
Profilo professionale C2 Cancelliere
Modifica della pianta organica + 1 (da 4 a 5)
Profilo professionale B3 Operatore giudiziario
Modifica della pianta organica + 1 (da 0 a 1)
Profilo professionale B1 Ausiliario (Autista)
Modifica della pianta organica - 1 (da 3 a 2)
Profilo professionale A1 Ausiliario
Modifica della pianta organica - 2 (da 4 a 2)
Totale + 5
Posizione economica e profilo professionale
C3 direttore di cancelleria
Organico 2 - Vacanze 1
C2 cancelliere
Organico 5 - Vacanze 5
C1 cancelliere
Organico 7 - Vacanze 3
B3 cancelliere
Organico 7 - Vacanze 3
B3 operatore giudiziario
Organico 1 - Vacanze 1
B2 operatore giudiziario
Organico 9 - Vacanze
B1 operatore giudiziario
Organico 2 - Vacanze
B1 ausiliario (autista)
Organico 2 - Vacanze 1
A1 ausiliario
Organico 2 - Vacanze
Totale 37
Pertanto le presenze effettive salgono a 32.
Al fine di fronteggiare temporaneamente le carenze di personale, il Presidente della Corte di appello di Torino è stato autorizzato, per l'anno 2004, a disporre l'assunzione di 36 unità di personale a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 da destinare agli uffici giudicanti del distretto.
La copertura dei posti vacanti, pertanto, sarà possibile all'esito delle procedure di riqualificazione riservate al personale dipendente.
Per sopperire nell'immediato alle esigenze di funzionalità del tribunale di Ivrea, il Presidente della Corte di appello di Torino può avvalersi dell'istituto dell'applicazione di personale, ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, garantendo, ove possibile, l'avvicendamento del personale applicato al fine di evitare un eccessivo aggravio dell'applicazione su un solo ufficio giudiziario.
In merito alla possibilità di ricorrere alla procedura di passaggio di personale da altre amministrazioni per coprire i posti vacanti nell'ufficio in esame, si fa presente che, allo stato, è pervenuta una sola domanda di un dipendente comunale della posizione economica B2 che chiede di essere assegnato ad uffici giudiziari di Ivrea. Tale domanda è stata istruita per la procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea ove è vacante un posto della medesima posizione economica in quanto presso il tribunale l'organico degli operatori giudiziari B2 risulta integralmente coperto.
In merito ai posti vacanti di cancelliere C2 sembra opportuno precisare che, attualmente l'organico nazionale consta di 4555 unità e ne sono presenti 1813. Ciò anche in conseguenza dell'aumento di 1000 unità apportato con il decreto ministeriale del 6 aprile 2001, con il quale sono state ridefinite
Pertanto, la carenza della figura professionale di cancelliere C2 esistente in gran parte degli uffici giudiziari, non consente di attivare l'interpello locale. Ferma restando la possibilità di intervenire con comandi da altre amministrazioni di personale che ne faccia richiesta, la copertura delle vacanze di tale qualifica è possibile solo all'esito delle procedure di riqualificazione in funzione delle quali è stato aumentato il relativo organico.
Per quanto concerne la possibilità di applicazione da altri uffici di almeno due cancellieri, si precisa che tale valutazione rientra nelle competenze del Presidente della Corte di appello di Torino il quale, come sopra si è accennato, ove lo ritenesse opportuno, può disporre l'applicazione temporanea di personale secondo i modi previsti dall'articolo 18 dell'accordo sulla mobilità interna sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 28 luglio 1998.
Per completezza si aggiunge che presso l'Ufficio del giudice di pace di Rivarolo Canavese, citato nell'interrogazione quale possibile destinatario del personale da applicare, allo stato, a fronte di 4 unità previste in organico, ne risultano presenti 5.
In ogni caso si assicura che le esigenze del tribunale di Ivrea saranno tenute in debita considerazione nei prossimi interventi di riordino generale in programma di attuazione dell'articolo 34 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il carcere di Buoncammino di Cagliari è una struttura riconosciuta obsoleta ed inadeguata alla sua funzione, posta in una delle zone più suggestive della città;
l'impossibilità di renderlo rispondente ai canoni di una moderna politica carceraria mediante interventi di ristrutturazione ha portato le Istituzioni e la stessa opinione pubblica a sollecitare la realizzazione di un nuovo carcere fuori dal centro della città e la consegna della struttura esistente alla comunità locale per un suo diverso utilizzo;
alla fine di maggio 2003 il Ministro della giustizia ha annunciato lo stanziamento di 48 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo carcere circondariale in un'area che i tecnici del ministero hanno ritenuto idonea allo scopo ubicata nel comune di Uta (Cagliari);
tale annuncio ha creato notevoli aspettative innanzitutto nei detenuti e negli operatori del settore, costretti a vivere e lavorare in spazi angusti, esposti alle tensioni derivanti da una convivenza sacrificata e priva di adeguate attività di formazione professionale, recupero psicologico, attività ricreativa;
le aspettative hanno coinvolto in modo diretto anche le famiglie dei detenuti, degli agenti di custodia e degli operatori, esposti anch'essi a situazioni di enorme disagio dalle tensioni esistenti;
i comuni di Cagliari ed Uta, ciascuno per la sua parte, sono stati impegnati in numerosi adempimenti per favorire la realizzazione del progetto e per studiare soluzioni future per la struttura dimessa;
da molti mesi non si hanno notizie di progressi nel progetto, sul quale lo stesso Ministro Castelli aveva assunto impegni precisi per una rapida realizzazione;
è viva la preoccupazione che - malgrado la situazione di continua emergenza nella quale vivono la popolazione carceraria, gli agenti e gli altri operatori - i tempi della burocrazia possano determinare intollerabili ritardi in un intervento di enorme importanza sotto diversi profili -:
quale sia lo stato di avanzamento del progetto di cui in premessa, e quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire la massima speditezza nelle procedure.
(4-09472)
Conseguentemente, allo stato, per la costruzione del nuovo istituto di Cagliari è stato assentito il finanziamento per il 2004 degli oneri di progettazione e per il 2005 di quelli per la realizzazione dell'opera.
Si ritiene, altresì, precisare che non si ravvisano condizioni di disagio tra detenuti ed operatori penitenziari.
Per quanto riguarda le attività di formazione professionale e ricreative, va segnalato che presso la casa circondariale di Cagliari sono organizzati corsi di alfabetizzazione e di scuola media oltre a laboratori di ceramica e di teatro; presso la sezione femminile, si è svolto un corso di ricamo e cucito.
Inoltre, è attivo un servizio biblioteca ed è fruibile una palestra.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'ufficio giudiziario del Tribunale di Ivrea (Torino), individuato nel 1999 come Tribunale sperimentale per l'attuazione della normativa sul giudice unico in ragione dei lusinghieri risultati già raggiunti in termini di efficienza e di operosità del personale amministrativo e dei magistrati, ha assorbito le competenza delle ex-Preture di Cuorgnè, Ivrea e Strambino ed ha inoltre acquisito all'interno del proprio Circondario parte del territorio già appartenente alla Pretura di Rivarolo ed al Tribunale di Torino;
tale ampliamento territoriale ha determinato un aumento rilevante del numero di Comuni compresi nel circondario di Ivrea (pari a 108), generando una struttura giudiziaria tra le più rilevanti del territorio nazionale dal punto di vista non soltanto del numero delle municipalità ma anche e soprattutto in riferimento all'estensione territoriale particolarmente rilevante, precipuamente per le specificità morfologiche dell'area;
a tale evidenziata estensione territoriale non ha fatto riscontro una proporzionale rivisitazione della dotazione organica quanto meno nel limitato senso del mantenimento del personale già assegnato all'ufficio delle varie ex Preture presso il Tribunale di Ivrea, in quanto l'ampliamento della pianta organica è stato estremamente limitato e riduttivo, oltre ad essere assolutamente insufficiente con riferimento alle posizioni apicali ove non è contemplata la figura del dirigente che appare adeguata alle dimensioni della nuova struttura;
la situazione evidenziata è resa ancor più grave e preoccupante dal fatto che la già insufficiente pianta organica presenta attualmente delle gravissime scoperture (pari a circa il 60 per cento del personale) assai evidenti, particolarmente critiche con riferimento alla figure professionali aventi potere di firma;
risultano infatti vacanti 13 posti di cancelliere sui 24 previsti in pianta organica e, in particolare, mancano un cancelliere C3 su due, cinque cancellieri C2 su cinque, tre cancellieri C1 su sette e quattro cancellieri B3 su otto;
appare evidente lo stato di profondo malessere in cui versa il Tribunale di Ivrea, malessere che rischia di ulteriormente aggravarsi in ragione delle disposizioni ministeriali circa l'avviamento del personale ai corsi di riqualificazione, che certamente renderanno difficilmente sopportabile la condizione lavorativa già al limite dei principi contrattuali e codicistici;
la rilevata scopertura fa sì che alcuni servizi siano, di fatto, assegnati a personale
quanto sopra evidenziato è stato più volte rappresentato dall'ufficio al Ministero della Giustizia senza che mai sia pervenuta alcuna risposta od osservazione;
a fronte di tale situazione e dell'evidente disinteresse dei competenti uffici del Ministero della Giustizia, il personale amministrativo, dando prova di grande maturità e serietà, ha continuato svolgere la propria attività consentendo alla struttura, e grazie al pari impegno dei magistrati, di raggiungere lusinghieri risultati dal punto di vista della definizione dei procedimenti, con particolare riferimento ai tempi medi di durata dei processi, con alto livello di soddisfazione dell'utenza, così come rilevato dall'ispezione disposta dal Ministero della Giustizia ed eseguita nel settembre 2002;
appare di tutta evidenza che gli importanti risultati ottenuti difficilmente potranno essere reiterati nel tempo laddove rimangano immutate le attuali condizioni di lavoro, che non favoriscono ed anzi non consentono un'adeguata preparazione dell'attività amministrativa e che costringono i dipendenti a dover prolungare, spesso, l'attività oltre il termine contrattuale delle nove ore giornaliere quale termine massimo, con serie conseguenze che si ripercuotono sull'orario settimanale di lavoro e che rendono intuitivamente impossibile l'approfondimento delle tematiche amministrative e normative inerenti i servizi della cancelleria che, pertanto, sono assicurati in condizioni di affanno e di stress psico-fisico;
il ricorso al lavoro straordinario non retribuito per svariate ore settimanali assume ormai carattere di inammissibile normalità, e fra l'altro provoca la necessità per il dipendente di fruire di riposi compensativi, come previsto dalla normativa vigente, con l'ulteriore inconveniente di provocare aggravio di impegno lavorativo per le unità in servizio e di accumulo di lavoro arretrato per chi è assente, da recuperarsi attraverso il ricorso ad ulteriore lavoro straordinario, secondo un effetto a catena assolutamente deprecabile e continuamente peggiorativo della situazione;
l'assenza di una sola unità, ancorché straordinaria come nel caso di fruizione di periodo di congedo ordinario, determina gravissimi problemi all'organizzazione complessiva dell'ufficio, con la conseguenza che anche l'esercizio dell'insopprimibile diritto alle ferie di fatto costituisce elemento di grave nocumento alla regolarità del lavoro ed all'attività complessiva dell'ufficio;
la criticità e l'insostenibile assurdità di tale condizione appaiono ancora più evidenti se si fa riferimento alla figura professionale del cancelliere ove i vuoti organici hanno superato il 50 per cento dei posti disponibili e ciò costringe i dipendenti di tale area a disimpegnare spesso mansioni non di loro competenza e riservate alla professionalità di livello inferiore, dovendo gli stessi attendere a più servizi con evidente sovraccarico lavorativo e dovendo i predetti assumersi la responsabilità della sottoscrizione di atti non redatti dai medesimi senza poter esercitare quel compiuto controllo che sarebbe utile in questi casi;
a tutte le richieste responsabilmente inoltrate dal Capo dell'Ufficio il Ministero della Giustizia ha risposto negativamente ovvero non ha dato riscontro ingenerando in tal modo la sgradevole e deprimente sensazione del totale disinteresse del Ministero medesimo alle vicende ed al buon funzionamento dell'ufficio;
ancora di recente la stampa nazionale ha largamente affrontato il tema della carenza organica dei Tribunali di Sorveglianza in vista dell'applicazione della legge cosiddetta sull'indultino recentemente approvata, evidenziando la gravità dei vuoti organici di alcuni uffici superiori al 30 per cento, quando questa
il personale amministrativo del Tribunale di Ivrea è perfettamente consapevole delle particolari contingenze economiche che stanno alla base del blocco delle assunzioni, inderogabile, ma ritiene altresì possibile rinvenire soluzioni che siano compatibili con la situazione generale e con l'esigenza di salvaguardare le riqualificazioni del personale;
il personale amministrativo del Tribunale di Ivrea ha indicato, quale possibile soluzione, il ricorso alla mobilità per alcuni dipendenti di altre amministrazioni che hanno formulato apposita istanza, strumento fra l'altro già utilizzata in altri uffici giudiziari proprio per ovviare agli inconvenienti simili a quelli lamentati dal Tribunale Penale di Ivrea;
nelle more della definizione delle procedure sovra indicate, laddove si decida di attivarle, si potrebbe valutare la possibilità di applicazione da altri uffici giudiziari di almeno due unità di personale appartenente al ruolo di cancelliere, laddove è dato riscontrare che all'interno del circondario sussistono uffici giudiziari che annoverano nel loro ambito tali professionalità la cui temporanea destinazione ad altri uffici anche in misura parziale non può recare eccessivo nocumento a fronte del carico di lavoro assegnato, mentre sarebbe assolutamente vitale e determinante per l'ordinaria attività del Tribunale Penale di Ivrea;
appare altresì assolutamente incongrua l'attuale distribuzione delle unità lavorative all'interno degli uffici giudiziari del circondario, laddove contigui uffici giudiziari vantano la copertura dell'intera pianta organica a fronte di Uffici delegati allo svolgimento di compiti istituzionali assai onerosi che vengono affrontati in condizioni di pratica paralisi amministrativa;
i dipendenti del Tribunale Penale di Ivrea, sin qui decisamente votati al sacrificio insieme ai magistrati, ritengono di avere raggiunto un limite oltre il quale non soltanto vengono meno i loro diritti di lavoratori, ma crescono i rischi di errori professionali a scapito dell'utenza e dei diritti fondamentali dei cittadini;
addirittura i dipendenti hanno informalmente manifestato l'intendimento di presentare domanda di trasferimento ad altra sede motivata con le ragioni sovraesposte, sicché è bene e doveroso operare in prevenzione al fine di non creare un vero e proprio disastro nei Tribunale di Ivrea -:
se il Ministero della Giustizia sia informato circa la gravità assoluta della situazione sovra ricordata in cui versa il Tribunale Penale di Ivrea;
se non ritenga, al fine di prevenire decisioni gravi da parte del personale amministrativo del Tribunale di Ivrea, di dover intervenire con assoluta urgenza al fine di garantire, con le modalità che verranno prescelte, l'implementazione di organico necessaria per assicurare il corretto svolgimento di attività lavorative di grande rilevanza per la libertà dei cittadini eporediesi;
se non si ritenga di dover esaminare accuratamente la condizione della struttura giudiziaria di Ivrea per evitare che il personale, ed i magistrati, abbiano la tentazione di coltivare il triste convincimento, che a volte sembra nascere, del totale disinteresse del Ministero della Giustizia nei confronti di una situazione alla soglia della paralisi.
(4-09771)
Nello specifico, con il decreto ministeriale 26 giugno 2000 sono state ampliate, per complessivi 7 posti, le dotazioni organiche dei direttori di cancelleria C3, dei cancellieri C1 e B3, degli operatori giudiziari B2 e B1 e degli ausiliari A1. Successivamente, con i decreti ministeriali 30
In particolare, con il decreto ministeriale 30 dicembre 2000 per una parte degli uffici giudiziari italiani e con il decreto ministeriale 6 aprile 2001 per i restanti uffici interessati, tra i quali il tribunale di Ivrea, è stata istituita la nuova figura professionale dell'operatore giudiziario B3, che consentirà un significativo livello di riqualificazione del personale inquadrato nella posizione economica B2. Le contestuali riduzioni nell'ambito delle posizioni economiche B2, B1 e A1 sono state necessarie in quanto la ridefinizione della dotazione organica complessiva doveva, ai sensi della legge 19 gennaio 2001, n. 4, non comportare oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva definita dai provvedimenti preesistenti.
Le seguenti tabelle riportano le variazioni di organico per effetto dei decreti ministeriali citati e la pianta organica attuale.
Variazioni della pianta organica
Decreto ministeriale 26 giugno 2000
Profilo professionale C3 direttore di cancelleria
Modifica della pianta organica + 1 (da 1 a 2)
Profilo professionale C1 Cancelliere
Modifica della pianta organica + 2 (da 5 a 7)
Profilo professionale B3 Cancelliere
Modifica della pianta organica + 1 (da 4 a 5)
Profilo professionale B2 Operatore giudiziario
Modifica della pianta organica + 1 (da 10 a 11)
Profilo professionale B1 Operatore giudiziario
Modifica della pianta organica + 1 (da 2 a 3)
Profilo professionale B1 Ausiliario autista
Modifica della pianta organica + 1 (da 2 a 3)
Profilo professionale B3 Cancelliere
Modifica della pianta organica + 2 (da 5 a 7)
Profilo professionale B2 Operatore giudiziario
Modifica della pianta organica - 2 (da 11 a 9)
Profilo professionale B1 Operatore giudiziario
Modifica della pianta organica - 1 (da 3 a 2)
Profilo professionale C2 Cancelliere
Modifica della pianta organica + 1 (da 4 a 5)
Profilo professionale B3 Operatore giudiziario
Modifica della pianta organica + 1 (da 0 a 1)
Profilo professionale B1 Ausiliario (Autista)
Modifica della pianta organica - 1 (da 3 a 2)
Profilo professionale A1 Ausiliario
Modifica della pianta organica - 2 (da 4 a 2)
Totale + 5
Posizione economica e profilo professionale
Organico 2 - Vacanze 1
C2 cancelliere
Organico 5 - Vacanze 5
C1 cancelliere
Organico 7 - Vacanze 3
B3 cancelliere
Organico 7 - Vacanze 3
B3 operatore giudiziario
Organico 1 - Vacanze 1
B2 operatore giudiziario
Organico 9 - Vacanze
B1 operatore giudiziario
Organico 2 - Vacanze
B1 ausiliario (autista)
Organico 2 - Vacanze 1
A1 ausiliario
Organico 2 - Vacanze
Totale 37
Pertanto le presenze effettive salgono a 32.
Al fine di fronteggiare temporaneamente le carenze di personale, il Presidente della Corte di appello di Torino è stato autorizzato, per l'anno 2004, a disporre l'assunzione di 36 unità di personale a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 da destinare agli uffici giudicanti del distretto.
La copertura dei posti vacanti, pertanto, sarà possibile all'esito delle procedure di riqualificazione riservate al personale dipendente.
Per sopperire nell'immediato alle esigenze di funzionalità del tribunale di Ivrea, il Presidente della Corte di appello di Torino può avvalersi dell'istituto dell'applicazione di personale, ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, garantendo, ove possibile, l'avvicendamento del personale applicato al fine di evitare un eccessivo aggravio dell'applicazione su un solo ufficio giudiziario.
In merito alla possibilità di ricorrere alla procedura di passaggio di personale da altre amministrazioni per coprire i posti vacanti nell'Ufficio in esame, si fa presente che, allo stato, è pervenuta una sola domanda di un dipendente comunale della posizione economica B2 che chiede di essere assegnato ad uffici giudiziari di Ivrea. Tale domanda è stata istruita per la procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea ove è vacante un posto della medesima posizione economica in quanto presso il tribunale l'organico degli operatori giudiziari B2 risulta integralmente coperto.
In merito ai posti vacanti di cancelliere C2 sembra opportuno precisare che, attualmente l'organico nazionale consta di 4555 unità e ne sono presenti 1813. Ciò anche in conseguenza dell'aumento di 1000 unità apportato con il decreto ministeriale 6 aprile 2001, con il quale sono state ridefinite le dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria in conformità del nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000.
Pertanto, la carenza della figura professionale di cancelliere C2 esistente in gran parte degli uffici giudiziari, non consente di attivare l'interpello locale. Ferma restando la possibilità di intervenire con comandi da altre amministrazioni di personale che ne faccia richiesta, la copertura delle vacanze di tale qualifica è possibile solo all'esito delle procedure di riqualificazione in funzione delle quali è stato aumentato il relativo organico.
Per quanto concerne la possibilità di applicazione da altri uffici di almeno due cancellieri, si precisa che tale valutazione rientra nelle competenze del Presidente della Corte di appello di Torino il quale, come sopra si è accennato, ove lo ritenesse opportuno, può disporre l'applicazione temporanea di personale secondo i modi previsti dall'articolo 18 dell'accordo sulla mobilità interna sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 28 luglio 1998.
In ogni caso si assicura che le esigenze del tribunale di Ivrea saranno tenute in debita considerazione nei prossimi interventi di riordino generale in programma di attuazione dell'articolo 34 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il 9 luglio 2004 i vigili del Fuoco, con l'appoggio del Ministro dell'Interno, hanno dato il via all'operazione Caserme aperte, predisposta per fronteggiare il caldo dei mesi estivi e che prevede, per gli anziani che vi parteciperanno, corsi di sicurezza domestica, riparo dal caldo e soprattutto compagnia;
in data 21 luglio 2004, il quotidiano la Repubblica ha diffuso la notizia che gli anziani presentatisi nella caserma centrale a Roma fossero in realtà pompieri in pensione, convocati per recitare la parte degli anziani accaldati ed in cerca di ristoro;
se questa notizia venisse confermata ci troveremmo di fronte ad un episodio, secondo l'interrogante, poco dignitoso per il corpo dei Vigili del Fuoco e in generale per lo Stato, e non farebbe altro che aggravare la poca fiducia che purtroppo i cittadini ripongono nelle Istituzioni -:
se il Ministro interrogato sia stato messo a conoscenza di questa iniziativa e, in caso contrario, chi abbia autorizzato quella che appare all'interrogante una messa in scena;
quali provvedimenti intenda adottare per evitare il ripetersi di simili episodi anche a tutela del buon nome e della serietà del corpo dei Vigili del Fuoco.
(4-10593)
In sostanza, i vigili del fuoco hanno scelto di sostituire un evento bello e tradizionalmente molto sentito, ma di una sola giornata, con un gesto di solidarietà, molto meno spettacolare, ma forse più concreto e della durata di 40 giorni, dal 20 luglio al 30 agosto.
Ciò, ovviamente, senza avere in alcun modo la pretesa di fornire una soluzione ad un problema così grave e complesso, né tanto meno di surrogare gli organismi ai quali competono direttamente i temi dell'assistenza e del sociale.
Questo il senso dell'iniziativa, come è facilmente verificabile attraverso le note ufficiali e i resoconti della conferenza stampa tenuta il 10 luglio 2004 dal Ministro dell'interno, il quale ha favorevolmente accolto la stessa, condividendone un'ispirazione che si inserisce nella grande tradizione di solidarietà che da sempre anima i vigili del fuoco.
L'attuazione dell'iniziativa ha comportato, nelle fasi iniziali, comprensibili difficoltà in alcune sedi di servizio, talune connesse alla novità stessa dell'attività da avviare, talune altre alla foga e alla troppa voglia di far bene. È solo così che si spiega l'episodio riportato dal quotidiano «La Repubblica» nell'edizione del 21 luglio e oggetto dell'interrogazione, che si è verificato nella sede del comando provinciale di Roma, dove quattro vigili del fuoco in pensione appartenenti all'Associazione nazionale dei vigili del fuoco, chiamati a coadiuvare il personale dei vigili del fuoco nell'accoglienza agli anziani, si sono autoinvestiti,
Dopo la fase di rodaggio, l'iniziativa, grazie anche all'attività della task force costituita presso il centro operativo nazionale del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha preso quota su tutto il territorio nazionale con l'organizzazione nelle sedi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei distaccamenti e presso l'Istituto superiore antincendi di Roma di vari momenti di svago ed aggregazione, come la proiezione di spettacoli cinematografici, serate a tema, intrattenimenti musicali, premiazioni di famosi artisti, possibilità di partecipare a gite in luoghi caratteristici ed altre occasioni conviviali. I momenti di incontro sono stati realizzati, in buona parte, con la collaborazione dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco e di enti locali, fondazioni bancarie, imprenditori, organizzazioni di volontariato e privati. I giorni in cui è stata registrata la massima partecipazione sono stati quelli della notte di San Lorenzo, di Ferragosto e della giornata conclusiva del 30 agosto.
L'esito positivo della manifestazione è testimoniato dai dati numerici relativi alle presenze degli anziani e dai favorevoli commenti che essa ha suscitato negli organi di informazione.
Quanto alle presenze, hanno partecipato alla manifestazione 55.424 anziani, con picchi significativi di presenza al comando dei vigili del fuoco di Roma (4137 ospiti), all'Istituto superiore antincendi (2050 ospiti), a Padova 3639 ospiti), a Catania (3359 ospiti), a Palermo (1543 ospiti) e a Napoli (1497 ospiti).
Quanto all'attenzione dimostrata dagli organi di informazione, sono stati dedicati alla manifestazione 936 articoli ripartiti tra 273 testate giornalistiche nazionali e locali, tra le quali i quotidiani nazionali più autorevoli. Sono stati inoltre registrati 60 lanci di agenzie nazionali, 100 passaggi radio-tv nazionali e 546 passaggi radio-tv locali.
È significativa la circostanza che la stessa giornalista del quotidiano «la Repubblica», che il 21 luglio scorso aveva diffuso la notizia dei «finti anziani» presso la sede centrale dei vigili del fuoco di Roma, sia ritornata sull'argomento a fine iniziativa, esprimendo giudizi lusinghieri in un articolo pubblicato il 30 agosto 2004.
Considerato il successo della manifestazione e le richieste provenienti dagli stessi anziani, si sta esaminando ora la possibilità di organizzare un'iniziativa simile per il periodo natalizio.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.
risultano 37 le rettifiche presenti sui numeri della Gazzetta Ufficiale della Repubblica relativi ai mesi di settembre-ottobre 2003;
di queste modificazioni, 23 sono dovute ad errata corrige (errori cioè commessi da parte di chi stampa la Gazzetta) e 7 relative ad «avvisi di rettifica» (cioè modifiche conseguenti errori commessi da chi ebbe a redigere il provvedimento poi pubblicato);
il cittadino dovrebbe essere in grado, acquistando la Gazzetta Ufficiale, di disporre - per tempo - degli elementi necessari per adempiere i suoi obblighi, mentre sovente viene a conoscenza solo di una parte degli stessi e, spesso, in maniera errata, con correzioni pubblicate quando più non servono -:
se e quali iniziative intenda assumere in relazione ai fatti suesposti.
(4-08019)
Tuttavia, va segnalato che il competente dipartimento è già intervenuto nei confronti della direzione della tipografia dell'Istituto Poligrafico dello Stato, al fine di ridurre, per il futuro, gli «errori di stampa», mediante una migliore utilizzazione dei «files», allegati ai vari provvedimenti, nonché per un più attento controllo delle «bozze di stampa» con gli originali degli atti, in versione cartacea, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
con nota protocollo U.O.B. 110, del 17 febbraio 2003 l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento trasporti e comunicazioni - Servizio autotrasporti persone e cose, del comune di Pantelleria, disciplinando la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico, ha prescritto tra l'altro:
che i mezzi immessi nel servizio di linea dovranno essere autobus urbani di tipo cortissimo, aventi lunghezza massima di metri 6 e larghezza massima di metri 2,10;
che gli autobus già utilizzati sui servizi di linea urbana dovranno essere, entro e non oltre il 15 giugno 2003, progressivamente sostituiti con autobus di tipo cortissimo;
che gli autobus attualmente in dotazione al servizio trasporti pubblici urbani, della lunghezza di metri 10,20, date le loro caratteristiche dimensionali, con decorrenza immediata, non possono essere utilizzati sui servizi di linea urbani comunali;
di contro, a tutt'oggi, i mezzi pesanti (Tir, articolati, e mezzi pesanti in genere) circolano caoticamente sulle strade di Pantelleria ed in disprezzo delle norme sulla circolazione stradale -:
se si ritenga che l'uso di tali mezzi possa mettere a rischio la sicurezza della circolazione stradale e, in caso affermativo, quali iniziative in merito intenda adottare.
(4-09664)
Pertanto, per assicurare il servizio, durante il periodo estivo, sono stati noleggiati mezzi con tali caratteristiche.
Lo stesso assessorato, allo scopo di poter soddisfare le esigenze della collettività, specialmente nel periodo invernale, ha consentito l'utilizzo di mezzi di lunghezza di metri 7,80 e di larghezza di metri 2,30, prescrivendo, contemporaneamente la collocazione sull'intera isola di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e di specchi parabolici, il ripristino di tratti di «guard-rail» e muri di contenimento, nonché l'illuminazione del capolinea degli automezzi urbani e l'individuazione, d'intesa con la soprintendenza, di strade comunali da poter ampliare.
Inoltre, per le particolari esigenze degli studenti i mezzi di tipo «lungo» sono stati autorizzati a circolare limitatamente alle fasce orarie coincidenti con l'ingresso e l'uscita dalle scuole, e purché preceduti da autovetture della polizia municipale o da staffetta, sino alla loro dismissione da parte del comune.
Per i mezzi pesanti, poi, sono state determinate fasce orarie di percorrenza, in modo da consentire, creando i minori disagi possibili, la distribuzione di acqua potabile,
In relazione, infine, alla sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale perimetrale, che è la più importante e la più transitata dell'isola, è stato pubblicato, da parte dell'amministrazione provinciale di Trapani, sulla gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, un bando di gara per il concorso di idee.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
il comune di Gioia del Colle (Bari), già sede degli uffici di pretura prima della riforma, è dotato di un grande edificio, di proprietà pubblica, destinato ad uffici giudiziari, sito in zona comunale facilmente accessibile agli operatori ed agli utenti, composto da un piano terra, quattro piani ed ampio parcheggio. Tale complesso, del costo di svariati miliardi di lire, è stato realizzato per esclusivo uso giudiziario e, per come è stato progettato, non potrebbe avere un'altra più idonea destinazione. Esso è dotato di due ampie aule d'udienza, di comodi ed efficienti uffici di cancelleria, civile e penale, di ampi uffici destinati all'ufficiale giudiziario, di un intero piano destinato ad archivio, di aule per gli avvocati e per riunioni, ascensore, accessi per gli handicappati, nonché di ogni servizio per l'utilizzo ottimale del complesso;
in seguito alla riforma del sistema giudiziario, avviata con la legge n. 254 del 1997, inspiegabilmente sono state decise la soppressione degli uffici giudiziari di Gioia del Colle e l'istituzione in Acquaviva delle Fonti (Bari) di una sede distaccata del tribunale di Bari;
in Acquaviva delle Fonti gli uffici giudiziari sono stati ubicati in un palazzotto, in pieno centro abitato, del tutto insufficiente ed inidoneo per l'uso giudiziario, essendo un immobile adatto soltanto all'uso di civile abitazione. Esso è del tutto privo di ogni spazio vitale sia per le funzioni giudicanti sia per il personale di cancelleria, ubicato in uffici angusti. È inoltre del tutto inadeguato alle normative di sicurezza; è privo di accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche; manca di idonei impianti tecnici e persino di un sufficiente parcheggio. Gli uffici dell'ufficiale giudiziario sono distaccati rispetto agli uffici del tribunale, accendendosi ad essi da un vicolo del centro storico. Tali uffici sono talmente angusti che dall'ufficiale giudiziario non può recarsi più di una persona per volta, dopo aver superato un'alta e stretta scalinata di ingresso del tutto inagibile per soggetti handicappati (dato che manca anche l'ascensore);
quello che più sconcerta è che l'immobile in Acquaviva delle Fonti utilizzato per gli uffici giudiziari è di proprietà privata, per cui vengono sborsati euro 77.468,5 all'anno di canone di locazione;
pertanto con la suddetta riforma è accaduto che un immenso immobile, di proprietà pubblica, in Gioia del Colle, è quasi del tutto inutilizzato, mentre in Acquaviva delle Fonti viene spesa un'ingente somma all'anno per la locazione di un immobile privato, inidoneo, comportante un'insostenibile situazione di difficoltà e di grave disagio per gli operatori giuridici e per gli utenti del servizio giudiziario;
nella precedente legislatura, del tutto privi di riscontro sono rimasti atti ufficiali, inviati ai Ministri pro tempore di grazia e giustizia e dell'interno, che sottoponevano il problema suesposto, quali la deliberazione del consiglio comunale di Gioia del Colle n. 21 del 18 novembre 1997 ed un esposto degli avvocati di Gioia del Colle dell'8 febbraio 1998; così come assolutamente inascoltato è rimasto il parere della Commissione permanente giustizia presso il Senato, reso nelle sedute 226-227-228 del 1997, a favore dell'istituzione di una sede distaccata di tribunale in Gioia del Colle in luogo di Acquaviva delle Fonti;
quali provvedimenti intendano adottare, ripristinando il senso e lo spirito della riforma, spostando la sede distaccata del tribunale di Bari da Acquaviva delle Fonti a Gioia del Colle, il tutto improntato al risparmio della spesa pubblica ed all'utilizzo delle strutture pubbliche esistenti, così come previsto dalla legge e dalle disposizioni del ministero delle finanze.
(4-02576)
Successivamente, con decreto legislativo n. 491 del 3 dicembre 1999 («Istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, a norma dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1999, n.155»), il numero delle sezioni distaccate di tribunale è stato portato a 220.
Le implicazioni connesse alla revisione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari hanno reso opportuno procedere ad una consultazione che per ciascun distretto ha visto coinvolti rappresentanti degli enti territoriali, dell'avvocatura e della magistratura, nonché parlamentari eletti nei collegi locali.
La lettera q) dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997 («Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado») esclude che la redistribuzione degli uffici giudiziari possa comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. È stato, quindi, necessario compensare le maggiori spese, che inevitabilmente derivano dagli adattamenti richiesti dalla riforma, chiudendo una parte consistente degli uffici giudiziari allora in funzione.
La lettera i) dell'articolo 1 della stessa legge stabilisce che all'istituzione, ove occorra, di sezioni distaccate di tribunale si proceda secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio, del numero di abitanti, dei collegamenti e dell'indice di contenzioso sia civile sia penale.
In occasione della individuazione dei criteri richiesti per la istituzione in questione, si è ritenuto di fissare dei parametri di riferimento, tra i quali il bacino di utenza (pari ad almeno 60.000 abitanti) ed un carico di lavoro presumibile tale da giustificare l'assegnazione a tempo pieno di almeno due magistrati (quantificato in concreto in 550 sopravvenienze nel settore penale e 350 nel settore civile).
Tuttavia, il superamento dei limiti così fissati non ha determinato alcun automatismo ai fini della istituzione di una sezione distaccata. La legge delega, infatti, ha attribuito al Governo la facoltà di istituire sezioni distaccate di tribunale solo ove ciò si renda necessario alla luce di criteri obiettivi ed uniformi. Di conseguenza, il mancato superamento dei limiti minimi ha rappresentato elemento ostativo alla creazione di sezioni distaccate di tribunale, in quanto costo immotivato e improduttivo per la collettività.
Inoltre, sono stati determinati i parametri dei carichi di lavoro partendo dalla raccolta e dall'esame dei dati statistici provenienti dagli uffici giudiziari. I relativi indici sono stati approntati esclusivamente per ricavare elementi di comparazione all'interno dei singoli circondari, al fine di verificare l'opportunità di istituire o, meno sezioni distaccate.
Per quanto riguarda gli uffici giudiziari di Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, afferenti al circondario di Bari, si rappresenta che si è decisa la confluenza della superficie territoriale della sezione distaccata di Gioia del Colle su Acquaviva delle Fonti in quanto la prima presenta 26.217 abitanti, mentre il bacino d'utenza della seconda ammonta a 58.879 abitanti.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
un gruppo di condomini di un edificio residenziale sito in via della Liberazione, n. 2 nel Comune di Buonconvento, agivano contro il Piano Urbanistico Attuativo per la realizzazione del «Ghibellino Hotel» in piazza Gramsci, facendo notare come, in base al progetto presentato, la costruzione violasse le norme vigenti in materia di limite minimo di distanza tra edifici limitrofi, oltre ad ostacolare completamente il passaggio di luce ed aria sempre richiesto da specifiche disposizioni di legge;
le predette osservazioni venivano respinte dal Consiglio comunale, non ravvisandosi alcuna violazione di legge, ed il Piano Urbanistico per la realizzazione dell'albergo veniva approvato definitivamente;
la sentenza n. 622/1999 dell'adito TAR della Toscana, si pronunciava a favore dei proponenti e conseguentemente annullava sia la deliberazione consiliare di definitiva approvazione del Piano Urbanistico per la costruzione dell'albergo, sia la relativa concessione edilizia;
in data successiva, il Consiglio Comunale, previo rilascio da parte degli Uffici Tecnici di un atto autorizzativo in variante alla predetta concessione, approvava il nuovo progetto per la costruzione del medesimo albergo;
detta nuova concessione edilizia n. 6/2000 di fatto ha reso possibile l'edificazione dell'albergo in deroga alle norme sulle distanze minime modificando però l'altezza massima, ridotta con l'eliminazione di un piano dell'albergo, sul presupposto che la sentenza del TAR avesse annullato la precedente concessione perché l'immobile era troppo alto;
sulla base di evidenziati contrasti tra la decisione del tribunale e la concessione edilizia n. 6/2000, i condomini presentavano ricorso alla Procura della Repubblica di Siena, sostenendo la illegittimità della concessione per violazione di legge e la integrazione della fattispecie di edificazione senza concessione -:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che, ai sensi dell'articolo 142 del Testo Unico n. 267 del 2000, non sia ravvisabile una grave e persistente violazione di legge tale da comportare una rimozione dell'amministratore competente al rilascio della concessione in oggetto.
(4-08942)
L'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali rende questi ultimi liberi di formulare il proprio indirizzo politico-amministrativo, attraverso gli atti di governo locale e la pariordinazione istituzionale attualmente sancita dalla Costituzione esclude ogni intervento autoritativo da parte dell'amministrazione centrate.
Da ciò deriva che eventuali censure da parte del Governo devono essere espressamente previste da precise disposizioni normative.
Per quanto riguarda il caso specifico verificatosi nel comune di Buonconvento, si ritiene che non sussistano i requisiti previsti dall'articolo 142 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, in quanto per la rimozione e la sospensione di amministratori suggerita dall'interrogante, viene richiesto di aver compiuto «atti contrari alla Costituzione», ovvero «gravi e persistenti violazioni di legge», ovvero ancora «gravi motivi di ordine pubblico».
La prefettura di Siena ha, infatti, riferito che con deliberazione del Consiglio comunale n. 2234 del 1975 è stato adottato il
All'epoca, su tale piazza, esistevano un capannone e una villetta già destinata ad attività ricreativa (circolo Bersaglieri). In virtù del piano particolareggiato fu costruito per primo il condominio residenziale, in luogo del capannone, mentre successivamente iniziarono i lavori di realizzazione dell'albergo.
In tale circostanza fu approvato un nuovo piano particolareggiato che prevedeva tra l'altro la costruzione di un albergo mediante demolizione della villetta e la sopraelevazione fino ad un massimo di 14 metri. Contro tale piano, denominato «variante di Santa Lucia», alcuni inquilini formulavano in un primo momento delle osservazioni che venivano respinte dal consiglio comunale e successivamente presentavano ricorso al Tar della Toscana per l'annullamento del piano e della concessione edilizia che, nel frattempo, il comune aveva rilasciato per la realizzazione dell'albergo. Il tribunale accoglieva il ricorso annullando «i provvedimenti impugnati nei limiti dell'interesse azionato dagli istanti».
In ottemperanza a detta sentenza, il 6 dicembre 1999, il comune di Buonconvento approvava un nuovo progetto di ristrutturazione edilizia del fabbricato preesistente (circolo dei Bersaglieri), peraltro già da tempo classificato e destinato ad attività turistico-alberghiere. Il consiglio comunale, nella circostanza, stabilì di avvalersi del potere di deroga, qualificando l'albergo come opera di pubblico interesse, al fine di consentire modesti ampliamenti nella parte opposta a quella dei condomini ricorrenti.
Avverso la nuova concessione edilizia i condomini agivano in sede penale sostenendo, tra l'altro, che le «opere appaiono effettuate in completa difformità degli strumenti urbanistici», che «i proprietari del Ghibellino hotel hanno manomesso la concessione n. 6/2000» e che il Comune agiva in «non ossequio ad una sentenza di un tribunale della Repubblica Italiana».
Al riguardo il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 16 ottobre 2003, rigettava la richiesta di archiviazione inoltrata dai legali della società Il Ghibellino hotel, ritenendo ipotizzabile nella fattispecie soltanto il reato contravvenzionale di costruzione in difformità.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
l'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti presso la Corte d'appello di Milano versa in una gravissima crisi organizzativa prossima alla paralisi;
l'attuale dirigenza si è dimostrata incapace di risolvere i problemi esistenti, che si sono aggravati con il trasferimento dell'accettazione e resa degli atti di esecuzione da via Pace a via Freguglia;
numerose proteste sono pervenute dai lavoratori del settore, dalla classe forense, dagli uffici giudiziari del distretto;
il disservizio si ripercuote sui lavoratori, quotidianamente investiti dalle proteste verbali da un'utenza ormai esasperata, che sfoga la sua rabbia con chi è visibile davanti o dietro uno sportello;
l'incontrollato aumento dei carichi di lavoro, unito ai continui spostamenti del personale, configura un «mobbing indiretto» in danno dei lavoratori;
il Ministero ha contribuito ad accrescere la disorganizzazione con direttive confuse e molto spesso contraddittorie;
la situazione ha paralizzato anche gli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti del distretto che prima funzionavano;
tutto ciò ha portato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano a formulare una proposta che ipotizza il passaggio delle notifiche dagli Uffici NEP agli Uffici Postali, già intasati per loro conto dai cosiddetti «prodotti postali»;
la proposta di smantellamento degli Uffici NEP è stata amplificata dagli organi
nemmeno il pesantissimo atto di accusa degli avvocati milanesi, datato 11/12 marzo 2004, ha sortito alcun effetto -:;
quali iniziative si intendano adottare per risolvere in maniera tempestiva la gravissima crisi organizzativa dell'Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti, della Corte d'Appello di Milano.
(4-09694)
A seguito di doglianze inoltrate al competente dipartimento dell'organizzazione giudiziaria sia dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, sia da alcune, organizzazioni sindacali, attraverso le quali si segnalava una situazione di sofferenza dell'ufficio in questione, si è ritenuto indispensabile disporre con urgenza un'ispezione mirata volta ad accertare la natura e la portata delle problematiche evidenziate, onde approntare al più presto un piano per la normalizzazione dei servizi.
All'esito dell'attività ispettiva veniva predisposta in data 16 aprile 2004 apposita relazione dalla quale emergeva con riferimento alla complessiva funzionalità dell'ufficio un quadro preoccupante, ma che purtuttavia non sembrava presentare profili di irreversibilità, né sembrava addebitabile esclusivamente a deficit organizzativi, apparendo piuttosto dovuto a tutta una serie di concause organizzative, strutturali, ambientali, tecniche, che per loro natura richiedono tempi e modalità di intervento diversi.
I disservizi riscontrati nel corso della verifica ispettiva risultavano investire vari aspetti dell'attività lavorativa, da quello contabile indubbiamente di minore impatto per l'utenza (ritardi nelle chiusure mensili con conseguente slittamento nella corresponsione di emolumenti retributivi, mancato passaggio di consegne tra preposti ai vari servizi, mancato aggiornamento del registro spese d'ufficio) a quello amministrativo più strettamente collegato alle funzioni d'istituto (ritardi nell'attività di scarico, di restituzione e di deposito in cancelleria degli atti notificati e dei verbali di esecuzione). Particolarmente rilevante appariva il dato relativo agli atti giacenti, stante l'elevato numero di essi.
Onde limitare nel più breve tempo possibile ripercussioni a carico dell'utenza e risolvere le problematiche evidenziate, si provvedeva ad adottare nell'immediato soluzioni, quale quella di applicare 10 unità di personale a tempo determinato la cui attività veniva polarizzata allo smaltimento del lavoro arretrato. Va fatto rilevare comunque che la situazione risultava essere stata determinata soprattutto da problemi contingenti di natura tecnica, quali un guasto al sistema informatico e l'introduzione di un nuovo sistema di software gestionale che richiede tempi tecnici per la conoscenza da parte del personale nonché dall'inadeguatezza dei locali assegnati agli Unep, per i quali anche il comune di Milano si è impegnato a ricercare una soluzione più consona alle esigenze specifiche. In considerazione di ciò appariva ragionevole il termine di 30 giorni assegnato dagli ispettori per l'adempimento delle prescrizioni volte alla completa regolarizzazione dei servizi.
Indubbiamente più complessa si presentava la situazione relativa alle problematiche ambientali e, più precisamente, alla latente situazione di conflittualità tra il personale, dovuta alle difficoltà ad accettare la nuova organizzazione del lavoro che discende dalle modifiche apportate al mansionamento dal CCNLI del 5.4.2000. Stanti i delicati equilibri che entrano in gioco, si ritiene opportuno cercarne la soluzione nelle naturali sedi a livello distrettuale, affidandone gli sforzi per il superamento alla corretta dialettica delle parti, anche al fine di una maggior garanzia per i diritti dell'utenza e già quest'amministrazione ha ribadito il proprio impegno in tal senso. Perché ciò possa avvenire in un clima di serenità si è ritenuto tuttavia prioritario attivare la struttura al fine di avviare la normalizzazione dei servizi secondo le prescrizioni dettate in sede di verifica ispettiva.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nel corso di un incontro svoltosi a Roma il 29 gennaio 2004 e richiesto dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Illy con nota del 12 dicembre 2003, il governo della Regione Friuli-Venezia Giulia, quello provinciale ed il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) avrebbero espresso al Ministro Giuseppe Pisanu tutto il loro dissenso circa l'ipotesi della realizzazione di un centro di permanenza temporanea presso la caserma «Ugo Polonio»;
il presidente delle regione Friuli-Venezia Giulia, dopo attente verifiche, avrebbe informato il Ministro che la regione non è mai stata interpellata sull'argomento dal Governo;
inoltre né la provincia di Gorizia, né il comune di Gradisca d'Isonzo sarebbero stati interpellati;
il Ministro Pisanu avrebbe proposto, a seguito di tale incontro, il «congelamento» dell'intervento in attesa di verificare tutti gli accordi e le comunicazioni preesistenti;
trascorsi tuttavia parecchi mesi da quell'incontro, non ci sono stati ancora sviluppi e dal ministero non si è saputo più nulla;
il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia ha riproposto la questione all'attenzione del Ministro con nota del 6 maggio 2004;
il Ministro non ha ancora trovato modo di rispondere alle interrogazioni parlamentari sull'argomento: n. 4-05654 del 6 marzo 2003 e n. 4-06517 del 4 giugno 2003;
secondo quanto risulta agli interroganti i lavori per la realizzazione del centro di permanenza temporanea sarebbero tuttavia già stati affidati e all'interno del compendio militare gli operai sarebbero già all'opera;
anche la segreteria provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia (SIULP) il 31 maggio scorso è tornata ad esprimere la propria contrarietà alla realizzazione del centro di temporanea permanenza poiché la struttura (la cui ricettività prevista sarebbe di circa 250 posti) sarebbe «destinata ad accogliere "trattenuti" provenienti da tutte le altre città e non certo da Gorizia» e in considerazione inoltre dell'impatto che il centro può avere in un territorio di modeste dimensioni e dell'aggravio per le forze di polizia locali (considerata l'assenza
quali siano le reali intenzioni del Governo in merito a quanto descritto in premessa e per quali ragioni le comunità interessate non siano state interpellate dal Governo su un tema così delicato.
(4-10275)
Risulta fondamentale, in detto contesto, l'azione di contrasto dei flussi di clandestini attraverso le espulsioni, la cui effettività è strettamente connessa al numero dei posti disponibili nei centri di permanenza temporanea e assistenza, ancora non adeguata rispetto alle esigenze.
A ciò si aggiunge che le emergenze verificatesi nel periodo estivo e la centralità dei CPT ribadita dal recente decreto-legge n. 241 del settembre scorso in materia di espulsioni hanno determinato l'esigenza di un potenziamento qualitativo e quantitativo dei citati centri.
È stata, quindi, avviata sul territorio nazionale una indagine esplorativa, d'intesa con le autorità provinciali competenti, tesa ad individuare aree ed immobili che rispondano agli occorrenti requisiti di funzionalità, qualità e sicurezza.
In tale quadro l'istituzione di un centro, nell'Italia nordorientale, completamente sprovvista, già peraltro prevista a Gradisca d'Isonzo (Go), con decreto interministeriale del 22 dicembre 2000, assume particolare rilievo.
Le prese di posizioni non favorevoli manifestate dall'amministrazione comunale, che, purtroppo, riflettono una prassi costante da parte dei comuni interessati unite a troppo frequenti attacchi, anche violenti, da parte di frange estremistiche dei no global, non hanno, comunque, impedito di procedere alla predetta realizzazione.
In ogni caso si assicura che, nello svolgimento delle varie fasi che hanno caratterizzato l'intera procedura, non è mai mancato un contatto diretto e costante fra il prefetto di Gorizia e il sindaco del comune di Gradisca d'Isonzo, il quale è stato reso completamente edotto dell'iter della vicenda.
Lo stesso Ministro Pisanu si è personalmente recato in Friuli-Venezia Giulia per incontrare i responsabili delle autonomie locali della regione ed ha illustrato chiaramente le motivazioni e le modalità con cui si è avviata la ristrutturazione della caserma "Polonio" per adeguarla a Centro di permanenza temporanea.
In particolare, dopo l'affidamento, nell'aprile del 2003, dell'incarico di progettazione, nel luglio dello stesso anno l'Agenzia del Demanio consegnava alla prefettura l'immobile della dismessa caserma «Ugo Polonio» per essere adibito ad uso del centro.
Dopo l'approvazione, il 17 ottobre 2003, del progetto definitivo a cura della Commissione tecnica consultiva di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2003, nel dicembre 2003 venivano conferiti gli incarichi di direzione dei lavori, nonché di responsabile unico del procedimento per la realizzazione dei lavori.
Le relative opere di esecuzione, iniziate nel gennaio 2004, sono tuttora in corso ed il completamento è previsto nel maggio 2005.
Si fa presente inoltre, che la regione Friuli-Venezia Giulia ha espresso, in merito alla realizzazione del centro, un parere tecnico favorevole al progetto strutturale predisposto.
Quanto alla presa di posizione del direttivo provinciale goriziano del sindacato di polizia Siulp, rileva che il documento in questione intendeva richiamare fortemente
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
la Corte di Cassazione ha acquistato nel 2003 per il proprio Centro Elettronico di documentazione (CED), attraverso una gara europea (costata circa 3 miliardi di vecchie lire) il nuovo sistema di ricerca denominato ITALGIURE-WEB che dovrebbe sostituire il «vecchio» sistema denominato ITALGIURE-FIND;
risulta agli interroganti che la Corte di Cassazione starebbe inoltre drasticamente ristrutturando il CED trasferendo altrove il personale assegnato -:
se risponde al vero che a tutt'oggi il nuovo software non è ancora entrato in produzione e che il CED per poterlo rilasciare all'utenza sia in attesa di un provvedimento normativo che ne disciplini organicamente l'accesso e ne regoli le modalità per la consultazione delle sue banche dati;
quando intenda emanare tale provvedimento e quando il nuovo sistema operativo sarà disponibile per l'utenza;
se è stata costituita all'interno della Corte di Cassazione una Commissione per l'informatica e, in caso affermativo, quale ruolo abbia svolto dalla sua costituzione ad oggi.
(4-10256)
La competente direzione generale del ministero ha intrapreso dai primi mesi del 2001 un percorso evolutivo per migrare il Sistema informatico del CED-Cassazione Italgiure Find dall'architettura proprietaria precedente, basata su mainframe (sistema FIND), verso un sistema aperto con interfaccia Web; tale sistema è denominato Italgiureweb, prevede l'accesso tramite le reti pubbliche RUG/RUPA e Internet ed è accessibile dal sito www.italgiure.giustizia.it.
Nel primo tratto del percorso è stato realizzato il nuovo sistema effettuando sia la migrazione dati che funzionale, sia implementando le nuove funzionalità. Al collaudo definitivo, avvenuto il 25 settembre 2003, è seguita una fase transitoria, cui si attribuisce rilievo strategico in quanto consentirà di stabilizzare il sistema sia dal punto di vista prestazionale che funzionale, caratterizzata principalmente dal rilascio graduale del sistema verso gli utenti finali. Ad oggi Italgiureweb è stato reso disponibile ad un elevato numero di utenti potenziali (tra cui 8000 magistrati, 900 utenti della Corte di cassazione, ecc.) ed è in corso la diffusione verso gli altri utenti della pubblica amministrazione.
Il rilascio del nuovo sistema all'utenza privata a pagamento ha trovato sino ad oggi un serio ostacolo nelle modalità di fatturazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 322/1981 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede due tipi di concessione:
Abbonamento annuo:
massimo 7 mila minuti di collegamento;
massimo 4 milioni di caratteri inviati all'utente in output;
eccedenza, rispetto a valori suindicati, a pagamento rapportata a coefficienti moltiplicativi relativi alla fascia oraria di utilizzazione del sistema.
caratteri effettivamente trasmessi;
coefficienti moltiplicativi (differenti dai precedenti) dipendenti dalle categorie di appartenenza;
ulteriore applicazione di coefficienti moltiplicativi (anche essi differenti dai precedenti) relativi alla fascia oraria di utilizzazione del sistema.
È evidente come gli attuali parametri di fatturazione, essenzialmente riconducibili al «tempo di collegamento» e al «numero dei caratteri trasmessi», risentano profondamente dei costi elevati dei sistemi informatici degli anni '70 e comportino per l'utenza privata esborsi tariffari eccessivi rispetto al prezzo previsto per analoghi servizi offerti dalle case editrici.
La macchinosità dell'attuale sistema tariffario, ancorata ai parametri sopra richiamati, è destinata a produrre risultati anomali se applicata ad Italgiureweb, determinando un incremento assolutamente abnorme dei costi sia per gli utenti ad abbonamento che per gli utenti a fatturazione.
L'esigenza di scongiurare l'insorgere di un contenzioso fra l'amministrazione e gli utenti ed una fuga degli stessi verso l'editoria privata, pur in presenza di un sistema apprezzato per la qualità delle basi dati e le funzionalità di ricerca, ha indotto la direzione generale sistemi informativi automatizzati a farsi promotrice, unitamente all'ufficio legislativo e al CED della Corte di cassazione, di un gruppo di lavoro, che ha coinvolto anche ministero dell'economia e delle finanze.
È stato pertanto elaborato uno schema di modifica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1981 che, tra l'altro, demanda la determinazione delle tariffe, comprese le tipologie di abbonamento al servizio e di accesso, ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, introducendo un sistema agile ed al contempo flessibile di determinazione dei costi del servizio, idoneo a sopperire alle segnalate criticità.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
esiste una condizione di vera e propria emergenza che interessa il sottodimensionamento degli organici del contingente femminile di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Potenza;
la carenza di organico è talmente grave da porre a rischio lo svolgimento stesso delle funzioni ordinarie di servizio presso la sezione femminile della casa circondariale;
queste carenze si traducono in una diminuzione dei livelli minimi di sicurezza per le operatrici di polizia penitenziaria e per le stesse detenute;
il personale, tramite le organizzazioni sindacali, intende porre in essere iniziative di protesta per rendere nota la situazione in cui si trova ad operare -:
quali iniziative il Governo intenda adottare con la massima urgenza per potenziare la pianta organica del contingente femminile di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Potenza.
(4-10152)
Provvedimenti definitivi di assegnazione presso il citato istituto potranno essere tenuti in debita considerazione in occasione dell'assegnazione del personale femminile al termine del corso di formazione, in atto presso le scuole di Verbania e Parma, previsto per fine gennaio 2005.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il ministero dell'interno con proprio decreto 1 settembre 2000 n. 318 emanava il «regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni per l'esercizio associato di funzioni comunali»;
l'articolo 31 comma 7 lettera a) della legge n. 289 del 2002 prevede l'incremento dei contributi erariali spettanti a Unioni di Comuni per l'anno 2003 nella misura complessiva di cinque milioni di euro, per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento;
il ministero dell'interno ha al riguardo emanato il decreto 23 dicembre 2003 disciplinante le modalità di assegnazione del contributo di cui sopra interpretando detta norma in senso restrittivo e attribuendo esclusivamente alle Unioni di Comuni la possibilità di ottenere tali risorse;
pertanto a questi fondi non possono attingere le Comunità montane che esercitano su delega dei comuni il servizio associato di polizia municipale ai sensi dell'articolo 27 del TUEL 267/2000 che, comunque, identifica le Comunità montane come unioni di comuni;
ciò comporta una indubbia sperequazione fra i livelli del sistema associativo e penalizza i Comuni che hanno privilegiato le Comunità montane, delegandole, in considerazione della loro funzione comprensoriale -:
quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato per evitare la come sopra esposta sperequazione e addivenire alla migliore soluzione.
(4-10883)
Il citato comma 6 stabilisce che: «per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro».
Il decreto applicativo del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2003, disciplinante le modalità di assegnazione del ricordato contributo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2003, ha pertanto disposto l'assegnazione a favore delle unioni dei comuni che esercitino in forma congiunta i servizi di polizia locale, in quanto proprio questa tipologia di enti è stata individuata nel testo di cui all'articolo 31, comma 7, lettera a) della citata legge finanziaria per l'anno 2003.
L'amministrazione dell'interno ha ritenuto di dover operare una interpretazione letterale della norma sopra richiamata, e non già restrittiva, come sostenuto dall'interrogante.
A riprova di quanto sostenuto, si sottolinea che il legislatore ha testualmente indicato, quali beneficiari del contributo, le unioni di comuni, e non anche le comunità montane, indicate testualmente, invece, nel precedente comma 6, per l'assegnazione dell'incremento generale di 25 milioni di euro.
Ciò premesso si conferma il forte interesse del Governo, e del ministero dell'interno in particolare, per la realtà montana in generale.
Un particolare sforzo finanziario a favore dei comuni montani è stato innanzitutto svolto dalla legge n. 350 del 2003 - la finanziaria 2004 - che ha complessivamente stanziato per le comunità montane circa 170 milioni di euro, cifra che, pur nella generale difficoltà congiunturale, ha confermato il ruolo effettivo delle comunità quali nuovi soggetti pubblici a tutti gli effetti, preposti alla cura e al governo degli interessi e delle esigenze dei territori montani.
Nella stessa direzione si è provveduto con il disegno di legge finanziaria per il
Inoltre si ricorda l'impegno italiano nella predisposizione dell'articolo 116 del trattato costituzionale europeo ove è contemplata un'attenzione specifica alla montagna.
Si aggiunge che il nuovo articolo 118 della Costituzione, delineato dal disegno di legge di riforma appena approvato dalla Camera dei Deputati, prevede l'emanazione di una apposita legge che favorisca l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai comuni.
Si dà menzione, infine, di due ulteriori iniziative governative in materia.
Innanzitutto l'apposito disegno di legge sulla montagna - atto Senato n. 3036 - approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3 giugno e attualmente all'esame delle Commissioni I e V del Senato della Repubblica, e, ancor più di recente, il disegno di legge che incrementa a dotazione del fondo nazionale per la montagna, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
in data 16 luglio 2003, con atto ispettivo n. 4-06952, per il quale non è pervenuta regolare risposta, ha provveduto a denunziare la grave situazione venutasi a creare per il rinnovo del Consiglio presso l'Ordine degli ingegneri di Roma;
la fase del ballottaggio per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, è stata sospesa nel 2002 dal ministero dell'università, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 107 dello stesso anno;
la sospensione del ballottaggio è stata emanata il 7 giugno 2002, prima dell'emanazione del decreto-legge 107;
durante la conversione in legge del citato decreto-legge 107 il Governo accogliendo un ordine del giorno si è impegnato «ad adottare, nel più breve tempo possibile, dalla data di entrata in vigore della citata legge, tutti gli atti necessari al fine di garantire il rinnovo degli organi collegiali»;
con legge n. 200/03 è stato disposto che: «sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 107/02, convertito con modificazioni, dalla legge n. 173/02;
dopo tre mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, il Ministero non ha ancora adottato i provvedimenti necessari per far concludere con il ballottaggio le elezioni sospese presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma -:
quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di garantire l'attuazione delle leggi varate dal Parlamento e consentire così la conclusione del ballottaggio e l'elezione del nuovo Consiglio presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma.
(4-07916)
In ossequio a quanto disposto dal citato articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 2002 n. 107, doverosamente e con immediatezza, la competente direzione generale ha provveduto a comunicare all'Ordine degli ingegneri di Roma che l'entrata in vigore della norma imponeva la sospensione delle operazioni elettorali che presso lo stesso erano effettivamente in corso.
Attenendosi alle indicazioni di questo ministero, l'Ordine degli ingegneri di Roma ha sospeso le operazioni elettorali.
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003 n, 147, convertito dalla legge 1o agosto 2003 n. 200, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2003 ed entrata in vigore il 3 agosto 2003, la disciplina citata è stata in parte modificata.
Invero il comma 2-bis dell'articolo 16 della legge del 1o agosto 2003 n. 200 - introdotto solo in sede di conversione del decreto-legge - ha sancito la validità delle operazioni elettorali in corso.
In conformità alla nuova normativa il competente ufficio ministeriale, al quale spetta istituzionalmente il controllo sull'operato degli Ordini professionali, non avendo avuto notizia dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Roma della prosecuzione delle elezioni sospese, ha sollecitato, con nota del 9 settembre 2003, l'indizione del ballottaggio per il rinnovo di tale Consiglio.
L'Ordine degli ingegneri di Roma ha risposto in data 5 novembre 2003, comunicando che le votazioni avrebbero avuto inizio il 7 gennaio 2004 e sarebbero terminate il 31 gennaio 2004, non essendo praticabile una data precedente in vista delle festività natalizie.
Come preannunciato dall'Ordine degli ingegneri di Roma, le votazioni si sono svolte nei giorni stabiliti, portando così a termine le operazioni di ballottaggio sospese.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Rende (Cosenza) ha un valore strategico sul territorio poiché presta servizi di vigilanza e di pronto intervento nell'area della Cittadella universitaria, nei pressi dello snodo autostradale della Salerno - Reggio Calabria, nella vasta area industriale;
lo stesso distaccamento garantisce, altresì, il servizio nell'hinterland di Rende, che abbraccia diversi comuni, le cui vie di comunicazione non sono sempre agevoli;
nei giorni scorsi il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha disposto la chiusura del citato distaccamento di Rende per carenza di personale -:
se non ritenga necessario ed urgente avviare gli opportuni interventi al fine di ripristinare il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Rende.
(4-10305)
Le sedi indicate rappresentano la configurazione essenziale per la garanzia del soccorso tecnico urgente e, in questo senso, risulta più delicata la loro gestione in occasione di assenze non programmate del personale.
In questa situazione, il distaccamento di Rende, posizionato a soli 3 chilometri dalla sede centrale, ha un valore strategico in quanto può rappresentare, in situazioni di particolare criticità, una riserva indispensabile a garantire l'efficienza del servizio di soccorso su un territorio morfologicamente complesso.
Si segnala, infine, che nell'ambito del progetto «Soccorso Italia in 20 minuti», progetto pluriennale di sviluppo delle sedi territoriali del corpo nazionale dei vigili del fuoco, finalizzato a garantire il soccorso tecnico urgente entro il predetto arco temporale in gran parte del territorio nazionale, è stata prevista per la provincia di Cosenza l'attivazione di due nuove sedi permanenti, a San Marco Argentario e Trebisacce, e di 12 nuove sedi volontarie.
L'attuazione del progetto è chiaramente vincolato da un lato, alle risorse finanziarie rese disponibili per gli adeguamenti degli organici, dall'altro, con riferimento alle sedi volontarie, al grado di collaborazione che sarà offerto dagli enti locali attraverso la sensibilizzazione della popolazione alla diffusione del volontariato VV.F. e la messa a disposizione gratuita delle strutture immobiliari necessarie all'attivazione dei presidi di soccorso.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.
nella città di Genova, località Volpara delegazione di Staglieno, all'interno del tessuto urbano è funzionante una stazione di compattamento rifiuti solidi urbani e un impianto di digestione anaerobica dei fanghi ad alto carico, che riceve fanghi freschi tramite fangodotto dal depuratore di Punta Vagno;
i suddetti impianti gravano da decenni sulla vivibilità di quartieri urbani fortemente penalizzati dalla manifesta situazione di inquinamento ambientale;
il Piano urbanistico comunale del comune di Genova, approvato con delibera del Presidente della giunta regionale n. 44/2000, prevede solamente la delocalizzazione della stazione di compattamento rifiuti, la cui previsione ad oggi non è stata attivata;
l'impianto di trattamento di digestione dei fanghi di Volpara, oggetto di denunce dei cittadini per il cattivo funzionamento che origina emissioni di esalazioni nauseabonde, appare sprovvisto dell'autorizzazione finale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 203/1988, della provincia di Genova -:
se il sito sia stato oggetto di ispezione da parte dei Nas e, in caso affermativo, quale ne sia l'esito.
(4-10477)
Come evidenziato dall'interrogante, nel sito in questione, insistono sia l'impianto di compattazione dei rifiuti solidi urbani, gestito dalla locale Azienda municipalizzata igiene urbana e autorizzato con atto dirigenziale n. 105 dell'8 gennaio 2003 della provincia di Genova, sia l'impianto per la digestione dei fanghi, collegato al depuratore comunale, gestito dalla società «Genova Acque».
Si precisa che quest'ultimo impianto non ha bisogno di autorizzazione all'esercizio in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 in quanto rientra nella categoria prevista ai punti 21 e 24 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 per la
Si soggiunge, inoltre, che la società «Genova Acque» recentemente ha provveduto ad abbattere le emissioni di ossido di carbonio grazie all'entrata in funzione di un nuovo sistema di lavorazione e a tal fine ha anche ordinato un nuovo bruciatore che a breve sarà operativo.
La predetta società ha altresì predisposto controlli per monitorare l'incidenza della ricaduta al suolo dell'ossido di carbonio, dall'esito dei quali è emerso che la presenza di tale sostanza nell'aria è notevolmente inferiore a quella generata dal traffico veicolare della zona.
Per quanto riguarda l'impianto di compattamento dei rifiuti, l'A.M.I.U. ha sostituito i carboni attivi dell'impianto di deodorazione nel luglio scorso e ha verificato il funzionamento del sistema di filtraggio delle polveri e delle sostanze organiche volatili i cui valori sono risultati nella norma.
Si rappresenta, infine, che il piano urbanistico comunale della città di Genova, in un ampio progetto di riqualificazione urbana della zona Valbisagno, area su cui insiste tale struttura, prevede l'eliminazione dell'impianto e l'edificazione, al suo posto, di un centro direzionale della stessa azienda municipalizzata.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
in data 1 aprile 2004, nell'ambito di una maxioperazione antiterrorismo coordinata dalla DDA di Perugia, è stato emesso un provvedimento di custodia cautelare dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Perugia nei confronti, tra gli altri, di Moreno Pasquinelli, portavoce del Campo Antimperialista di Assisi, per il reato di cui all'articolo 270-bis codice penale;
Moreno Pasquinelli, a quanto riferito dal difensore, si trova tuttora in stato di isolamento, non usufruisce dell'ora d'aria ed è sottoposto al blocco totale della corrispondenza, ivi compresa quella con il difensore, malgrado che il GIP, col provvedimento di custodia cautelare, abbia esclusivamente dilazionato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 104 codice di procedura penale, per cinque giorni l'esercizio del diritto del detenuto di conferire con il difensore e imposto il divieto di incontro con i coindagati, senza imporre alcuna altra limitazione -:
se il Ministro disponga di informazioni sui fatti riferiti in premessa;
quali siano i motivi per cui il Pasquinelli è sottoposto alle limitazioni riportate in premessa (isolamento, blocco della corrispondenza - ivi compresa quella col difensore -, divieto di usufruire dell'ora d'aria), e sulla base di quale normativa;
se non ritenga illegittime, oltre che arbitrarie, tali limitazioni;
quali iniziative intenda intraprendere affinché si ponga fine a tale situazione che si pone in aperto contrasto con il diritto di difesa e con altre norme previste dall'ordinamento penitenziario.
(4-09772)
cinque sono state tratte in arresto in Italia;
una è stata tratta in arresto in Turchia;
una risulta deceduta a seguito di un conflitto a fuoco con le forze di polizia turche in data 27 marzo 2004;
tre sono allo stato latitanti.
Nel breve periodo trascorso presso la casa circondariale di Rebibbia N.C., il Pasquinelli è stato inizialmente allocato al reparto transito, in cella singola, con divieto di incontro con i coindagati e sottoposto ad isolamento giudiziario e differimento colloqui con il difensore perché così prescritto nell'avviso di consegna della Digos di Perugia.
Solo in data 7 aprile 2004 l'Autorità giudiziaria, dietro specifica richiesta di chiarimenti della Direzione inoltrata il 1o aprile 2004, lo stesso giorno dell'arresto, comunicava di non aver mai emesso un provvedimento di isolamento giudiziario, come invece erroneamente indicato nell'avviso di consegna dell'autorità di pubblica sicurezza; pertanto, il soggetto in questione veniva immediatamente allocato nel reparto Alta sicurezza a regime comune. Si precisa che il Pasquinelli durante la sua detenzione ha fruito regolarmente della permanenza all'aperto.
Per quanto riguarda le detenute M. Grazia Ardizzone ed Alessia Monteverdi si rappresenta che, su disposizione dell'autorità giudiziaria, nei loro confronti è stato applicato il solo divieto di incontro in quanto coindagate. Pertanto, dopo una breve permanenza nel reparto di primo ingresso, sono state allocate a regime ordinario in sezioni diverse.
Le citate detenute, prima di essere scarcerate in data 24 aprile 2004, hanno potuto fruire regolarmente della permanenza all'aperto, e non hanno subito alcuna limitazione nel ricevere la corrispondenza in arrivo o nell'inoltrare quella in partenza.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
da notizie in possesso dell'interrogante risulta che il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia ha autorizzato la somma di 23.925,45 euro (quasi 46 milioni delle vecchie lire) per garantire le spese necessarie ad assicurare i servizi sanitari, per la durata di una settimana, per la tutela della salute del detenuto Calisto Tanzi, attualmente detenuto presso il penitenziario di Parma;
a parere dell'interrogante tale cifra rappresenta una vera e propria anomalia, soprattutto se si tiene conto che il DAP spende mediamente per l'assistenza sanitaria circa 1.500 euro l'anno per ogni detenuto;
il settore dell'assistenza sanitaria in carcere è fra i più colpiti dagli insostenibili tagli che il Ministero della giustizia ha operato in tre anni di attività di Governo: dai 110 milioni di euro stanziati nell'anno 2001 - secondo stime della Fp-Cgil - si è arrivati, dopo tre leggi finanziarie, agli appena 80 milioni di euro del 2004;
a questa riduzione di risorse è corrisposto un insostenibile abbassamento della qualità del servizio sanitario penitenziario: farmaci, strumentazioni, specialistica, guardie mediche ed assistenza infermieristica sono le voci sulle quali si è scaricata tale irresponsabile politica dei tagli;
lo stanziamento di circa 24 mila euro per le cure di Calisto Tanzi rappresenta, secondo l'interrogante, un insulto a quelle migliaia di cittadini detenuti che affetti da gravissime patologie (aids, tubercolosi, epatite, eccetera), non riescono più a vedersi garantito un livello accettabile di assistenza sanitaria;
a parere dell'interrogante, il suddetto stanziamento è anche illegittimo perché l'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario stabilisce che il trattamento penitenziario deve essere improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e credenze religiose;
a parere dell'interrogante, in discussione non è lo stanziamento predisposto dal Ministero suddetto per i servizi sanitari e la tutela della salute del signor
è da tempo che si affronta il problema dell'assistenza sanitaria penitenziaria, chiedendo che tale assistenza entri a far parte del servizio sanitario nazionale, proprio per soddisfare le esigenze di cura e di assistenza di tutti i detenuti -:
come il Ministro della giustizia spieghi e giustifichi questo stanziamento, la cui entità è, secondo l'interrogante, sicuramente anomala ed illegittima, di carattere particolare e sicuramente penalizzante per migliaia di altri detenuti;
quali azioni intenda portare avanti ed in quali tempi affinché l'assistenza sanitaria penitenziaria entri a far parte, a pieno titolo, del servizio sanitario nazionale (SSN), assicurando livelli di assistenza adeguati e universali.
(4-09683)
Per quel che concerne il signor Tanzi, si è invece semplicemente proceduto a quantificare il costo, pari a circa 500 euro a settimana e necessario per l'espletamento di tutte le attività assistenziali disposte direttamente dall'autorità giudiziaria di Parma con ordinanza emessa in data 16 marzo 2004. Il riferimento temporale di una settimana, riportato nell'interrogazione, deve quindi intendersi riferito esclusivamente a definire una minima quota di spese suppletive necessarie ad assicurare quella maggiore frequenza di visite specialistiche disposte dall'autorità giudiziaria e di cui non era possibile determinare la durata, essendo le stesse comunque subordinate al protrarsi o meno delle condizioni di salute del Tanzi che ne avevano determinato la necessità.
Relativamente alla riduzione delle risorse, si deve precisare che dal 1999 ad oggi, si sono rese necessarie alcune modifiche organizzative del sistema sanitario penitenziario, al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili, anche in coerenza ai principi di efficienza ed economicità, nel rispetto del principio della tutela della salute del detenuto, costituzionalmente garantito quale diritto inviolabile di ogni individuo. In particolare, nel 1999 si è provveduto a classificare gli istituti penitenziari in tre livelli, a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria, individuato mediante il criterio del numero di detenuti presenti, e precisamente strutture sanitarie di primo livello, strutture sanitarie di secondo livello e strutture sanitarie di terzo livello costituite dai centri clinici dell'amministrazione penitenziaria che sono in grado di affrontare necessità medico-chirurgiche anche di elevato livello, avendo a disposizione strumenti diagnostici adeguati.
In modo specifico si è intervenuti sulla medicina specialistica prevedendo il mantenimento delle branche specialistiche effettivamente necessarie in relazione ai livelli di assistenza già definiti in precedenza e per i farmaci si è istituito il prontuario farmaceutico per ogni provveditorato ma, soprattutto, si è cercato di coinvolgere il Servizio sanitario nazionale. A tal proposito la competente direzione generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha emanato direttive ben precise ai provveditorati sollecitandoli ad intervenire presso le Asl competenti per ottenere l'erogazione gratuita dei farmaci, in applicazione dell'articolo 1 decreto legislativo n. 230 del 1999 che prevede il mantenimento dell'iscrizione del detenuto al Ssn. Per l'anno in corso, al fine di una maggiore razionalizzazione
Per quel che concerne la cosiddetta riforma della sanità penitenziaria, si sottolinea che la stessa prende avvio dalla legge n. 419 del 1998 di razionalizzazione del Sistema sanitario nazionale che, nell'articolo 5, prevede interventi anche in tema di servizio sanitario penitenziario.
Il decreto legislativo n. 230 del 1999, adottato in attuazione della predetta legge, nell'articolo 8, comma 4, prevedeva, al termine della fase sperimentale il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Con successivo decreto legislativo n. 433 del 2000, apportante disposizioni correttive al decreto legislativo n. 230 del 1999, la previsione del «trasferimento delle funzioni» è stata sostituita con quella del «riordino del settore al termine della fase sperimentale».
A tal proposito, con decreto del 16 maggio 2002 tra il ministero della giustizia e il ministero della salute, è stata costituita una Commissione, i cui lavori sono ancora in atto, al fine di pervenire ad una definizione degli ambiti di competenza, in materia di tutela della salute della popolazione detenuta, tra Servizio sanitario nazionale e Servizio sanitario penitenziario.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
(4-08678)
La legge n. 104/92 all'articolo 21, comma 2, riconosce un titolo di precedenza nei trasferimenti a domanda del dipendente che sia stato dichiarato persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi.
La predetta disposizione di favore potrà, quindi, essere invocata dalla signora Piera Moscara, cancelliere B3 in servizio presso il tribunale di Modena, solo nell'ipotesi di trasferimento a domanda che, come precisato nell'accordo con le organizzazioni sindacali del 28 luglio 1998, può essere realizzata unicamente a seguito di interpello diretto a tutto il personale.
L'ipotesi di trasferimento al di fuori di un interpello, invece, è quella disciplinata dall'articolo 33, comma 6, della medesima legge n. 104/92. Ma perché ciò avvenga è necessario che il dipendente sia stato riconosciuto, da apposita commissione medica della Asl, persona handicappata in situazione di gravità.
Tuttavia, poiché le procedure di mobilità interna, allo stato, sono sospese fino all'esito dei percorsi di riqualificazione e in considerazione della gravità della situazione personale della dipendente, la competente
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
risulta all'interrogante che la Comunità S. Giovanni Bosco, di Bagheria (PA), ha denunciato in un documento il ripetersi, in ogni appuntamento elettorale, da parte di alcuni soggetti, di metodi per acquisire consenso quali la distribuzione di beni alimentari, di denaro e di promesse di lavoro;
i fatti sopra citati si sarebbero verificati in particolare nella zona di contrada Monaco a Bagheria;
la denuncia fatta dalla comunità parrocchiale mette in evidenza la necessità di vigilare ed impedire concretamente ogni forma clientelare ed illecita praticata durante la campagna elettorale -:
se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali provvedimenti intenda adottare per garantire trasparenza e legalità in campagna elettorale.
(4-06389)
Le indagini degli organi di polizia non hanno consentito, comunque, di risalire ai responsabili delle presunte regalie.
Durante il periodo della campagna elettorale, sono stati intensificati da parte delle forze dell'ordine i servizi di pattugliamento a Bagheria e in particolare nel quartiere contrada Monaco, senza tuttavia riscontrare alcun tipo di illecito.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
il regolamento penitenziario vigente ha disciplinato in forma più compiuta la materia riguardante la Cassa ammende definendo finalità, modalità organizzative e gestionali;
la Cassa, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, provvede ad attuare le finalità individuate nell'articolo 129 con gli interventi diretti ed indiretti previsti nello stesso articolo;
in particolare, la norma prevede che i fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa delibera del consiglio d'amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale;
i fondi sono altresì erogati, previa delibera del consiglio d'amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuino interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti e internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti e internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione;
i programmi finanziabili possono essere presentati da enti pubblici, enti privati,
la Cassa ammende rappresenta una importante e concreta risposta al problema del reinserimento dei detenuti e internati;
è di tutta evidenza, infatti, che un condannato o un internato reinserito positivamente nel contesto sociale accresce la sicurezza della comunità locale mentre un dimesso dalle strutture penitenziarie abbandonato a se stesso non fa che ricadere nella spirale della delinquenza e di conseguenza minacciare la sicurezza dei cittadini -:
se siano stati costituiti gli organi statutari previsti per la Cassa ammende;
quale sia l'esatto ammontare delle disponibilità della medesima Cassa;
se siano state disciplinate le modalità concrete di accesso ai finanziamenti;
quanti e quali progetti l'amministrazione penitenziaria abbia realizzato utilizzando le disponibilità congiunte della Cassa e dei fondi strutturali europei o finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale;
quanti programmi siano stati presentati per essere ammessi a finanziamento;
quali enti pubblici e/o privati o istituti penitenziari o centri di servizio sociale abbiano presentato programmi;
quanti e quali programmi siano stati ammessi a finanziamento;
se l'amministrazione abbia o meno pubblicizzato adeguatamente le possibilità offerte dalle risorse disponibili al fine di incentivare le attività connesse con il reinserimento dei detenuti e internati o ammessi alle misure alternative alla detenzione;
quali iniziative l'amministrazione intenda intraprendere per una migliore utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità istituzionali previste dalla legge.
(4-07583)
Espletate le attività organizzative riguardanti il nuovo assetto dell'Ente, il neo Consiglio di amministrazione, riunitosi per la prima volta in data 23 gennaio 2001, ha preso atto che la novella de qua - segnatamente all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 - consentiva interventi ad ampio raggio che potevano investire sia la condizione detentiva che quella di esecuzione penale esterna.
Per tale motivo si ritenne opportuno che la prima attività dovesse riguardare l'individuazione dei criteri da seguire per il finanziamento dei progetti. Al contempo il Consiglio di amministrazione ha preso atto che l'ampliamento delle funzioni e la normativa emanata nel corso degli ultimi anni in materia di contabilità pubblica, imponevano una rivisitazione della struttura del bilancio della Cassa, non più rispondente a supportare il finanziamento delle nuove attività.
Per tali motivi, previo concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, si è dovuto provvedere a realizzare un nuovo bilancio nel quale recepire tutte le innovazioni apportate.
Tale operazione ha necessariamente richiesto un congruo periodo di tempo.
Ciò posto, per quanto concerne gli specifici quesiti posti, si comunica quanto segue.
Tutti gli organi statutari previsti dalla Cassa ammende sono regolarmente costituiti e funzionanti.
Le disponibilità finanziarie della Cassa ammende sono le seguenti:
Fondo patrimonio euro 71.280.681,36;
Fondo depositi euro 16.056.866,76;
Totale generale euro 87.337.548,12.
Per quanto concerne la disciplina delle modalità di accesso ai finanziamenti, si comunica che il 18 febbraio u.s. il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento interno disciplinante l'attività istruttoria della Cassa delle Ammende che tiene conto di tutte le innovazioni introdotte dall'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230 e delle norme in materia di contabilità pubblica.
Con l'approvazione di detto Regolamento la Cassa delle ammende è stata posta in condizione di poter concretamente provvedere alle connesse attività di finanziamento di due progetti già avviati: «Va dove ti porta il cuore» e «La rete che dura».
Presentati dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si tratta di due progetti concernenti la sperimentazione della telemedicina nelle carceri e l'attività di sostegno ed integrazione psichiatrica in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche o da gravi disturbi della personalità che, all'interno degli istituti, pongono spesso in essere atti di autolesionismo e di tentativi di suicidio.
Programmi e progetti pervengono a cura prevalentemente di istituti e servizi penitenziari che sono via via sottoposti alla valutazione ed eventuale approvazione del Consiglio di amministrazione.
Per quanto concerne il numero e gli enti promotori dei programmi e dei progetti, presso la Cassa ammende ne sono pervenuti n. 22 da parte di strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione penitenziaria; n. 1 da parte di una Asl di Firenze; n. 10 da privati (fondazioni, cooperative e consorzi di cooperative). Il Consiglio di amministrazione sta procedendo alla valutazione di altri progetti pervenuti alla Cassa.
Nessun progetto è stato realizzato utilizzando le disponibilità congiunte della Cassa ammende e dei fondi strutturali europei o finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.
A tale proposito si ritiene utile evidenziare che nell'anno 2001 il Nucleo Permanente progetti Fondo sociale europeo, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinate con circolare n. 3457/5907 del 1o luglio 1997, ha elaborato, con il contributo di tutte le Direzioni generali del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, un progetto transnazionale da finanziare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Equal, denominato «Arrco» (attività di ricerca, reinserimento, consulenza e occupazione dei condannati).
Con tale progetto l'Amministrazione penitenziaria si proponeva di promuovere un complesso di attività, strategicamente coordinate, finalizzate a realizzare condizioni favorevoli di occupazione ed impiego stabile dei condannati.
Soggetti proponenti del progetto erano:
il ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, come referente;
l'università di Roma la Sapienza, l'Associazione Galgano International, l'Istituto addestramento lavoratori (IAL) e il Consorzio nazionale della cooperazione di Solidarietà sociale Gino Matterelli (CGM), come partner.
Per la parte transnazionale, l'iniziativa ARRCO prevedeva, infine, la collaborazione di alcuni Stati membri (Germania, Regno Unito e Francia), dove più efficace si è dimostrato il sostegno alla ricettività dell'imprenditore per pervenire alla creazione di una stabile struttura di accoglienza nel mondo del lavoro per i condannati.
Per la parte finanziaria si rappresenta inoltre che era previsto, secondo i principi comunitari che regolano tale settore, il cofinanziamento del fondo sociale europeo (per la quota comunitaria) e della Cassa
Nonostante gli sforzi profusi per la realizzazione dell'iniziativa, il progetto non ha ottenuto il finanziamento richiesto.
È, tuttavia, in corso di elaborazione da parte del Nucleo permanente progetti FSE, una nuova proposta progettuale che utilizza la stessa metodologia di coinvolgimento della Cassa ammende, delle direzioni generali del citato dipartimento e degli enti pubblici e/o privati.
Si intende presentare tale proposta in occasione della prossima selezione di progetti promossi nell'ambito della stessa Iniziativa comunitaria Equal.
In ogni caso il Nucleo permanente progetti Fondo sociale europeo, istituito presso il suddetto dipartimento, nell'ambito dei compiti affidatigli dal decreto che lo istituisce, ha rivolto agli uffici centrali e periferici opera di sensibilizzazione in merito alla presentazione di progetti utilizzando gli strumenti previsti dall'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230.
Si comunica infine che l'amministrazione penitenziaria si è sempre impegnata a pubblicizzare adeguatamente le possibilità offerte dalle risorse disponibili al fine di incentivare le attività connesse con il reinserimento dei detenuti e degli internati o ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
le Organizzazioni sindacali che rappresentano il personale di Polizia Penitenziaria e del Comparto Ministeri, continuano a denunciare gravissime carenze d'organico (con particolare riferimento alla Regione Veneto) a fronte di una molteplicità di funzioni che sono chiamati a svolgere (traduzione e piantonamento dei detenuti, attività di osservazione e trattamento...);
nonostante il decreto con cui si stabilisce le piante organiche, non vi è mai stata un'azione concertativi con le organizzazioni sindacali per cercare di risolvere questi gravi problemi d'organico che, inevitabilmente, si ripercuotono sul funzionamento degli Istituti di Pena, costretti a confrontarsi con ingenti tagli ai finanziamenti (previsti nella legge finanziaria 2003) che rendono praticamente impossibile l'erogazione di alcuni servizi essenziali (assistenza sanitaria in primis);
per quanto riguarda il personale del comparto ministeri, occorre mettere l'accento sulla grave carenza di educatori all'interno dei carceri che, nonostante rappresentino la figura chiave per il reinserimento del detenuto (in sintonia con quanto previsto dalla nostra Costituzione), continuano a rimanere in numero esiguo, causando un grave affievolimento del sistema di garanzie volto alla rieducazione del detenuto;
per quanto riguarda l'area penale esterna (ovvero la prosecuzione del percorso di recupero avviato all'interno del Carcere) e il ruolo svolto dagli assistenti sociali, siamo anche qui in presenza di gravi carenze d'organico che mettono in crisi tutto quel sistema di recupero all'esterno del carcere -:
se il Ministro, alla luce delle gravi carenze d'organico denunciata dalle organizzazioni sindacali, non intenda intervenire per cercare di trovare una soluzione che sia in grado di garantire il percorso rieducativo del detenuto fuori e dentro il carcere;
se il ministro, considerato il ruolo centrale degli educatori all'interno del carcere e degli assistenti sociali fuori delle strutture carcerarie, non intenta potenziare i relativi organici aprendo un tavolo di concertazione con le relative organizzazioni sindacali.
(4-06776)
Si precisa, al riguardo, che nel decorso anno sono stati assegnati presso le strutture site nell'ambito territoriale del provveditorato di Padova n. 32 vice ispettori di nuova assunzione e n. 5 vice commissari. Ulteriori 17 unità vi saranno inviate, in servizio di missione, in attuazione delle iniziative assunte al fine di favorire la mobilità del personale di polizia penitenziaria verso le sedi del Nord Italia.
Si evidenzia inoltre che in occasione della assegnazione degli allievi del 74o e 75o Corso per agenti ausiliari, effettuata al termine del previsto corso di formazione nel mese di luglio 2003, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha provveduto ad inviare in alcuni istituti del Veneto n. 31 unità destinate ad alleviare la carenza di organico nella regione. In occasione poi delle assegnazioni degli agenti ausiliari del 76o Corso sono state destinate agli istituti siti nell'ambito territoriale di competenza del provveditorato di Padova complessivamente n. 33 unità, delle quali n. 17 agli istituti della regione Veneto.
Le carenze di personale di polizia penitenziaria nella regione Veneto saranno oggetto di valutazione in occasione delle assegnazioni degli agenti ausiliari del 78o e 79o corso, nonché del personale eventualmente assunto in attuazione dell'articolo 3, comma 158 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Per quanto concerne il personale appartenente alla professionalità educativa, si fa presente che si potrà provvedere al potenziamento degli organici di detto personale negli istituti siti nel territorio veneto una volta concluse le procedure di reclutamento attualmente in corso.
A tale proposito si precisa che sono in fase di espletamento le procedure di riqualificazione interne per il passaggio tra le aree, previste dall'articolo 15 lettera a) CCNL del 16 febbraio 1999.
Nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 7 del 27 gennaio 2004, sono stati pubblicati i bandi relativi al reclutamento di complessive 100 unità - n. 50 educatori e n. 50 contabili, Area C, posizione economica C1 - con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16 aprile 2004 sono stati inoltre pubblicati i bandi di concorso relativi al reclutamento dall'esterno a tempo indeterminato di complessive 751 unità di personale appartenente alle varie professionalità del comparto ministeri (n. 50 posti di educatore C2; n. 397 posti di educatore C1).
In attuazione dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge n. 289/2002 ed in deroga al blocco delle assunzioni per l'anno 2003, con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003 l'amministrazione penitenziaria entro il 31 dicembre 2003 ha assunto, pur entro il limite di budget di spesa assegnato, complessivamente 23 unità di personale risultato vincitore o idoneo in precedenti concorsi.
Per quanto concerne il ruolo degli assistenti sociali si rappresenta che la direzione generale dell'esecuzione penale esterna del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha evidenziato che le attuali dotazioni, nell'area del Triveneto, sono in numero sufficiente ad assicurare il compito di aiuto controllo sociale loro affidato.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la persistente situazione di inadeguatezza organizzativa e disservizio dell'Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP) del Palazzo di Giustizia di Milano ha da tempo ingenerato grave intralcio e disagio all'ordinario svolgimento delle procedure connesse all'amministrazione della giustizia nel Foro di Milano;
tale situazione comporta code e ritardi dell'ufficio accettazioni e registrazioni atti; gravi difficoltà nella distribuzione, smistamento, scarico e resa degli atti giudiziari; gravi ritardi nelle notifiche
come più volte rilevato dalla stampa e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, non si profilano auspicabili prospettive di miglioramento in ragione della scarsa informatizzazione degli uffici, dei notevoli problemi sindacali in essere e della complessiva disorganizzazione dell'ufficio dovuta anche a tensioni fra il personale addetto e ad un accentuato assenteismo;
tale grave situazione si sta estendendo anche alle sezioni distaccate del Tribunale di Milano ed agli altri Tribunali del Distretto di Corte d'Appello di Milano;
la progressiva decadenza dei termini per i vari adempimenti giudiziari, i pignoramenti e le udienze accentuerà la gravità delle conseguenze di tali disservizi sull'amministrazione della giustizia milanese;
già il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con lettera del 4 marzo 2004, ha richiesto un'ispezione ministeriale presso il suddetto Ufficio per accertare la situazione in essere e le relative responsabilità -:
quali iniziative immediate il Ministro della giustizia intenda adottare per porre rimedio alla situazione determinatasi presso l'UNEP di Milano, con grave danno agli operatori della giustizia ed a tutti i cittadini, e per far tornare tale Ufficio al regolare ed ordinato assolvimento dei propri compiti istituzionali.
(4-09618)
A seguito di doglianze inoltrate al competente dipartimento dell'organizzazione giudiziaria sia dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, sia da alcune organizzazioni sindacali, attraverso le quali si segnalava una situazione di sofferenza dell'ufficio in questione, si è ritenuto indispensabile disporre con urgenza un'ispezione mirata volta ad accertare la natura e la portata delle problematiche evidenziate, onde approntare al più presto un piano per la normalizzazione dei servizi.
All'esito dell'attività ispettiva veniva predisposta in data 16 aprile 2004 apposita relazione dalla quale emergeva con riferimento alla complessiva funzionalità dell'ufficio un quadro preoccupante, ma che pur tuttavia non sembrava presentare profili di irreversibilità, né sembrava addebitabile esclusivamente a deficit organizzativi, apparendo piuttosto dovuto a tutta una serie di concause organizzative, strutturali, ambientali, tecniche, che per loro natura richiedono tempi e modalità di intervento diversi.
I disservizi riscontrati nel corso della verifica ispettiva risultavano investire vari aspetti dell'attività lavorativa, da quello contabile indubbiamente di minore impatto per l'utenza (ritardi nelle chiusure mensili con conseguente slittamento nella corresponsione di emolumenti retributivi, mancato passaggio di consegne tra preposti ai vari servizi, mancato aggiornamento del registro spese d'ufficio) a quello amministrativo più strettamente collegato alle funzioni d'istituto (ritardi nell'attività di scarico, di restituzione e di deposito in cancelleria degli atti notificati e dei verbali di esecuzione). Particolarmente rilevante appariva il dato relativo agli atti giacenti, stante l'elevato numero di essi.
Onde limitare nel più breve tempo possibile ripercussioni a carico dell'utenza e risolvere le problematiche evidenziate, si provvedeva ad adottare nell'immediato soluzioni, quale quella di applicare 10 unità di personale a tempo determinato la cui attività veniva polarizzata allo smaltimento del lavoro arretrato. Va fatto rilevare comunque che la situazione risultava essere stata determinata soprattutto da problemi contingenti di natura tecnica, quali un guasto al sistema informatico e l'introduzione di un nuovo sistema di software gestionale che richiede tempi tecnici per la conoscenza da parte del personale nonché dall'inadeguatezza dei locali assegnati agli Unep, per i quali anche il comune di Milano si è impegnato a ricercare una
Indubbiamente più complessa si presentava la situazione relativa alle problematiche ambientali e, più precisamente, alla latente situazione di conflittualità tra il personale, dovuta alle difficoltà ad accettare la nuova organizzazione del lavoro che discende dalle modifiche apportate al mansionamento dal CCNLI del 5 aprile 2000. Stanti i delicati equilibri che entrano in gioco, si ritiene opportuno cercarne la soluzione nelle naturali sedi a livello distrettuale, affidandone gli sforzi per il superamento alla corretta dialettica delle parti, anche al fine di una maggior garanzia per i diritti dell'utenza e già quest'Amministrazione ha ribadito il proprio impegno in tal senso. Perché ciò possa avvenire in un clima di serenità si è ritenuto tuttavia prioritario attivare la struttura al fine di avviare la normalizzazione dei servizi secondo le prescrizioni dettate in sede di verifica ispettiva. Allo stato può dirsi che da quanto è dato evincersi dalla nota del Presidente delegato alla sorveglianza Unep della Corte d'appello di Milano, datata 14 aprile 2004, il quadro complessivo della situazione risulta decisamente migliorato e ormai avviato verso la completa normalizzazione con particolare riferimento ai servizi resi all'utenza. Risultano infatti ridotti i tempi di attesa allo sportello, smaltito l'arretrato accumulato in precedenza e di conseguenza cessate le quotidiane rimostranze degli avvocati presso la Presidenza della Corte d'appello. Si ritiene importante segnalare che, come riferito dal dirigente l'Unep nella relazione illustrativa allegata alla summenzionata nota della Presidenza, è stato messo a punto un nuovo sistema informatico, approntato da esperti informatici con l'ausilio del CISIA, che dovrebbe migliorare complessivamente la gestione dei servizi con conseguente riduzione dei tempi d'attesa per l'utenza. Si ritiene altresì importante comunicare che il dirigente Unep nella stessa relazione fa menzione di un incontro tenutosi in data 22 aprile 2004 con le organizzazioni sindacali, a seguito del quale si sta procedendo all'individuazione dei carichi di lavoro personali, il che appare come un segnale decisamente positivo circa la ripresa delle dialettiche interne, che come già detto si ritengono fondamentali per consentire il totale superamento delle problematiche dell'ufficio di cui trattasi.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
da notizie giornalistiche è emerso che il Consiglio superiore della magistratura avrebbe archiviato il procedimento ex articolo 2 regio-decreto-legge del 31 maggio 1946, n. 511, avviato nell'anno 2000 nei confronti del dottor Cassata Antonio Franco, non ritenendolo immeritevole del prestigio e della credibilità che ogni magistrato deve godere nel luogo in cui esercita la giurisdizione;
dopo il trasferimento d'ufficio del Procuratore di Patti dottor Giuseppe Gambino, il dottor Cassata, attualmente sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Messina abbia proposto domanda di tramutamento per essere nominato procuratore capo del tribunale di Patti;
da notizie giornalistiche dello scorso anno, riprese da ultimo dall'agenzia giornalistica Img Press di Messina, è emersa, nel quadro delle indagini avviate a seguito di un attentato dinamitardo subito nel territorio di Capo d'Orlando, dall'imprenditore Milio Luciano, l'esistenza di collegamenti di natura mafiosa tra tale Sindoni Giovanni, imprenditore di Barcellona Pozzo di Gotto, con esponenti della 'ndrangheta calabrese: in particolare, dette cointeressenze illecite sarebbero finalizzate a dare composizione, nel senso di stabilire una «pax mafiosa», ad un contrasto illecito per motivi di carattere economico
tali indagini, condotte dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Patti, avrebbero condotto, nel corso del 2002, all'arresto di tre soggetti di Oppido Mamertino (RC);
l'imprenditore Sindoni Giovanni è un finanziatore del circolo culturale Corda Fratres di Barcellona Pozzo di Gotto cui il dottor Antonio Franco Cassata è stato per lunghi anni Presidente ed è tutt'ora socio molto in vista. Dalla visione del giornale edito dallo stesso circolo culturale risulta che Sindoni Giovanni pubblicizza la propria attività economica sulle pagine della rivista in questione;
il Csm ha già dato atto, nel proprio provvedimento che il dottor Cassata, non ha firmato nel 1988 la misura cautelare nei confronti del boss Gullotti Giuseppe, capo dell'associazione mafiosa operante a Barcellona Pozzo di Gotto: ciò onde evitare una sovraespozione a pericolo del dottor Cassata, che è residenti da sempre a Barcellona Pozzo di Gotto, ove svolge vita sociale molto attiva;
l'area di influenza del gruppo mafioso riconducibile a Gullotti Giuseppe si estenderebbe, secondo la prospettazione accusatoria del processo cosiddetto «Mare Nostrum» in corso di trattazione avanti la Corte d'Assise di Messina, anche nel territorio di Patti, sino a S. Agata di Militello;
per tutti i motivi sinora esposti, il trasferimento presso la Procura di Patti del dottor Cassata, vieppiù quale capo dell'Ufficio, appare sommamente inopportuno, da un lato potendosi affermare sin d'ora che si riprodurrebbero quelle situazioni di sovraesposizione che già avevano determinato una impasse, allorquando il dottor Cassata rivestiva la funzione di Sostituto Procuratore Generale presso, la Corte d'Appello di Messina; d'altro lato, detto trasferimento appare discutibile, in relazione alla circostanza evidenziata del finanziamento dell'associazione culturale Corda Fratres da parte dell'imprenditore Giovanni Sindoni, associazione di cui il dottor Cassata era Presidente che ad avviso dell'interrogante potrebbe determinare l'apparenza di un possibile condizionamento nelle indagini in capo al soggetto posto in posizione apicale;
tale «apparenza» potrebbe acquistare maggior concretezza laddove si consideri che è stata già riconosciuta al dottor Cassata, nel provvedimento di archiviazione di cui sopra, la proclività ad atteggiamenti «interventisti», che nascerebbero a parere del Csm dal tratto caratteriale del soggetto, anche in situazioni nelle quali le regole deontologiche avrebbero meglio consigliato l'adozione di diverso contegno, più prudente ed equilibrato od equidistante, maggiormente consono alla funzione rivestita -:
se il Ministro, laddove il Csm dovesse deliberare positivamente la domanda di tramutamento del dottor Cassata nominandolo Procuratore capo presso il Tribunale di Patti, intenda offrire il suo concerto per l'eventuale nomina.
(4-05881)
Pertanto, per tale sede, si è proceduto alla nomina del dottor Roberto Saieva, così come scelto dal CSM.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'amministrazione comunale di Taranto ha realizzato mediante cofinanziamento dell'Unione europea nell'ambito dei P.O.P. Puglia 1994/1996, l'intervento di recupero del Molo S. Eligio da destinare a
con deliberazione n. 588 del 4 settembre 2002 la giunta comunale ha approvato l'avviso pubblico, il disciplinare e la scheda tecnica della gara per l'affidamento in concessione a soggetto privato qualificato della gestione dei servizi necessari al funzionamento del porto turistico per la durata di nove anni;
nel termine assegnato hanno presentato domanda di partecipazione alla gara tre concorrenti: 1) Italia Navigando S.p.A.; 2) ATI Comes S.p.A. - Fava Yachts S.r.l. - Nautica Fava - Fava Giuseppe; 3) Italiana Servizi S.r.l. - Elettrojolly di Armando Cavallo e Figli S.r.l. - Maugeri Bartolomeo, con l'impegno a raggrupparsi in ATI;
il dirigente dell'ufficio risanamento città vecchia e progetti speciali, già responsabile del procedimento del «Progetto di recupero e valorizzazione del molo S. Eligio da adibire a porto turistico» e proponente della delibera di giunta comunale n. 588 del 2002, incaricato dell'espletamento delle procedure tecnico amministrative per l'affidamento del servizio di gestione, con determina dirigenziale n. 117 del 20 novembre 2002 ha proceduto alla costituzione della commissione giudicatrice, presiedendola, e, a seguito della valutazione delle offerte progettuali, con determina n. 24 del 29 gennaio 2003 prendendo atto dell'aggiudicazione della gara alla costituenda ATI Italiana Servizi Srl, ha demandato alla direzione risorse finanziarie di accertare il pagamento anticipato del canone annuo di concessione di euro 170.000,00 sul cap. 65805, così come disposto dal disciplinare reggente l'appalto, onde stipulare regolare contratto in forma pubblica con l'impresa aggiudicataria;
in data 12 marzo 2003 il comune di Taranto ha stipulato il contratto di affidamento del porto turistico di stazionamento al molo S. Eligio con l'ATI Italiana Servizi Srl, formalmente costituitasi in data 24 febbraio 2003. Non risulta che il Comune abbia richiesto il pagamento del canone annuo previsto in via anticipata a carico del gestore, dall'altro, né che abbia verificato il possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti partecipanti al raggruppamento con capofila la Italiana Servizi Srl. Sotto quest'ultimo profilo a tale raggruppamento ha partecipato la Italiana Servizi (98 per cento) - società a r.l., assolutamente priva di una specifica competenza tecnica nel settore nautico, costituitasi in data 9 settembre 2002 e cioè successivamente alla delibera della giunta comunale di approvazione del Bando di Gara; l'Elettrojolly di Armando Cavallo e Figli (1 per cento) - società a r.l., operante nel settore del commercio di elettrodomestici; ed un Ufficiale della Marina Militare in servizio, il Comandante di Vascello Maugeri Bartolomeo (1 per cento), che ha dichiarato di essere titolare della omonima impresa individuale, limitandosi ad esibire al momento della ammissione alla gara il solo numero di partita IVA richiesta in data 11 novembre 2002, pochi giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. In realtà il militare, sul cui curriculum vitae relativo alle attività svolte in qualità di ufficiale di marina si incentra il requisito attestante la capacità tecnica del raggruppamento, al momento della partecipazione alla gara difettava dello svolgimento di una specifica attività imprenditoriale nel settore nautico, incompatibile con lo status di militare in servizio; ciò nonostante il Maugeri si è dichiarato titolare dell'omonima ditta perché, almeno per il secondo aspetto, formalmente l'impresa si costituirà dopo l'aggiudicazione della gara con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Taranto in data 18 febbraio 2003, necessaria per poter poi costituire quell'ATI alla quale il comune di Taranto ha aggiudicato la gara e di conseguenza sottoscrivere il contratto di affidamento della gestione del porto turistico al molo S. Eligio;
l'ATI Comes SpA, seconda classificata ha tempestivamente impugnato gli atti di gara dinanzi al TAR Puglia Lecce, lamentando tra le illegittimità la mancanza dei
il sindaco del comune di Taranto con decisione n. 375 del 24 marzo 2003 ha ritenuto di doversi costituire in giudizio a difesa del procedimento amministrativo che ha portato all'aggiudicazione della gara all'ATI Italiana Servizi S.r.l.;
in data 29 maggio 2003 la Seconda Sezione del TAR Puglia-Lecce con decisione 9/03 ha pronunciato il dispositivo con il quale ha accolto il ricorso principale presentato dall'ATI Comes SpA, respinto il ricorso incidentale proposto dall'ATI Italiana Servizi Srl e dichiarato la nullità del contratto intervenuto tra quest'ultima ed il comune di Taranto in data 12 marzo 2003;
all'ordine del giudice nonostante le ripetute diffide dell'ATI Comes S.p.A. non è stata data esecuzione da parte dell'amministrazione comunale di Taranto che di fatto, seppur priva di un titolo dl legittimazione, ha lasciato l'ATI Italiana Servizi Srl nella gestione del porto turistico fino alla pronuncia in data 17 giugno 2003 dell'ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato di sospensione dell'efficacia del dispositivo impugnato dall'aggiudicataria sino al deposito della motivazione della sentenza del TAR Lecce;
in data 1 luglio 2003 è stata pubblicata la motivazione della sentenza n. 121 del 2003 della seconda sezione del TAR Puglia Lecce dalla quale, a conferma della mancanza del requisito di partecipazione alla gara dell'ATI Italiana Servizi Srl, di idonee capacità tecniche economiche ed organizzative, testualmente si legge che «di tale requisito l'A.T.I. aggiudicataria risulterebbe invece sprovvista, posto che la capogruppo Italiana Servizi Srl si sarebbe costituita soltanto in data 9 settembre 2002 nell'imminenza dell'indizione della gara, mentre Maugeri Bartolomeo, altra ditta del raggruppamento, avrebbe ottenuto l'iscrizione nel registro delle imprese solo in data 18 febbraio 2003, all'indomani dell'aggiudicazione. In conclusione deve ritenersi che illegittimamente la Commissione abbia riconosciuto in capo all'A.T.I. risultata aggiudicataria il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso e dal disciplinare in ordine alle capacità tecniche economiche ed organizzative ed al minimum costituito, in ordine a tali capacità, dall'iscrizione nel registro delle imprese, iscrizione formalmente richiesta; Maugeri Bartolomeo, ancorchè in possesso di documentate competenze specifiche non poteva infatti riconoscersi impresa al momento della partecipazione alla gara, non risultando iscritto come impresa nel relativo registro». Inoltre, quale ulteriore motivo di accoglimento del ricorso la sentenza dispone che, in violazione della lex specialis di gara, «la sottoscrizione del piano economico-finanziario per la gestione del porto, ad opera di soggetto non abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista o ragioniere, quindi da soggetto incompetente, rendendo privo di valore giuridico un documento essenziale giustifica il reclamato provvedimento di esclusione dell'ATI aggiudicataria». Pertanto sulla base di queste motivazioni è stato disposto in favore dell'ATI Comes SpA quale mezzo prioritario di tutela l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della delibera che aveva individuato l'aggiudicatario dell'appalto nell'ATI Italiana Servizi Srl, e respinta la richiesta risarcitoria, ritenuta incompatibile con la disposta reintegrazione in forma specifica;
ciò nonostante, a tutela di non meglio precisati interessi dell'Ente, con delibera di giunta comunale n. 32 del 4 luglio 2003, il comune di Taranto del tutto inspiegabilmente alla luce delle motivazioni della sentenza del TAR Puglia Lecce, ha deciso di inserirsi nuovamente nel contenzioso tra due imprese private per la gestione del porto turistico, proponendo un autonomo appello dinanzi al Consiglio di Stato, con contestuale istanza di sospensione della sentenza appellata;
da ultimo si è appreso che la Comes S.p.A., capogruppo dell'ATI seconda classificata nella gara, dopo aver vinto in maniera assolutamente schiacciante al TAR ed avendo la certezza quasi assoluta di vincere anche in secondo grado, abbia del tutto inspiegabilmente rinunciato al giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, quasi come un corridore che si ferma sul traguardo mentre sta per vincere;
la procura della Repubblica di Taranto, anche in forza delle sollecitazioni giunte nel corso del sopralluogo recente della Commissione Parlamentare Antimafia, ha aperto un'inchiesta sulla vicenda;
suscita perplessità il fatto che:
a) il comune di Taranto non abbia verificato nei 30 giorni dall'aggiudicazione, come previsto dal bando di gara, il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dai soggetti facenti parte del raggruppamento risultato aggiudicatario;
b) un ufficiale di Marina in servizio possa svolgere l'attività di imprenditore individuale e di gestore di appalti pubblici;
c) non risulti se vi sia stato il pagamento del canone di concessione annuo di euro 170.000,00, da corrispondere anticipatamente alla stipula del contratto di affidamento della gestione, con notevole danno per le casse erariali;
d) il comune di Taranto non abbia dato puntuale esecuzione non solo al dispositivo del TAR Puglia Lecce 09/03 del 29 maggio 2003 ma addirittura alla sentenza n. 121 del 29 giugno 2003, la quale ha disposto in maniera inequivocabile l'annullamento degli atti amministrativi nella parte in cui avevano ammesso alla gara un soggetto privo dei requisiti di partecipazione;
e) un Ente possa proporre ricorso avverso una sentenza del giudice amministrativo che, escludendo la tutela risarcitoria in quanto incompatibile con la disposta reintegra in forma specifica, di fatto determinerebbe unicamente l'esclusione dalla gara dell'impresa priva dei requisiti partecipativi e l'aggiudicazione all'impresa giunta seconda in graduatoria;
f) un'impresa dopo aver vinto un ricorso nei confronti del comune di Taranto in primo grado, decida di rinunciare inspiegabilmente al giudizio d'appello -:
se non intenda, quindi, adottare le iniziative di sua competenza a tutela della trasparenza e della legittimità dell'azione amministrativa del comune di Taranto.
(4-08354)
Mentre le opere andavano a compimento, l'Autorità Portuale concedeva al sindaco - in base all'articolo 45-bis del Codice di navigazione - l'autorizzazione a predisporre il bando pubblico per l'affidamento della gestione dei servizi necessari al funzionamento del porto turistico.
Elemento fondamentale del bando di gestione era la presentazione di un progetto costituito da alcuni punti principali:
promozione turistica;
modalità di gestione;
dotazione organica con particolare attenzione ai residenti della Città Vecchia;
piano delle tariffe;
piano d'impresa e piano economico-finanziario.
Espletata la pubblicità di rito all'albo pretorio comunale, sui quotidiani locali e regionali e sul sito internet, il Bando veniva pubblicato il 17 ottobre 2002 e aveva validità sino al 16 novembre 2002.
Alla scadenza prevista venivano depositate tre offerte: quelle dell'A.T.I. Italiana Servizi, dell'Italia Navigando e dell'A.T.I. COMES.
Veniva, pertanto, costituita la Commissione giudicatrice che, a conclusione dei lavori, procedeva alla stesura della graduatoria definitiva, dichiarando vincitrice l'A.T.I. Italiana Servizi.
Il successivo 12 marzo 2003, veniva sottoscritto il contratto di gestione dei servizi del porto turistico Molo Sant'Eligio.
La Commissione di collaudo tecnico-amministrativo constatava lo stato dell'arte di realizzazione della struttura ed autorizzava la presa in possesso della stessa da parte dell'Amministrazione comunale, nelle more dell'emissione del definitivo certificato di collaudo.
Il 17 marzo 2003 si procedeva contestualmente alla consegna delle opere da parte dell'Igeco, quale impresa esecutrice, al Comune di Taranto e da quest'ultimo all'A.T.I. Italiana Servizi, per attivare la gestione e non lasciare incustodito il sito del porto.
Tuttavia, una delle imprese partecipanti, la A.T.I. COMES, con ricorso al TAR Puglia-Lecce, impugnava i provvedimenti emessi dall'amministrazione comunale di Taranto, relativi all'aggiudicazione della gara.
A sua volta, l'A.T.I. Italiana Servizi proponeva ricorso incidentale avverso l'ammissione dell'A.T.I. COMES alla gara.
Il 29 maggio 2003, tale ricorso veniva accolto e quindi disposto l'annullamento degli atti impugnati e dichiarata la nullità del contratto.
Il dispositivo veniva immediatamente impugnato davanti al Consiglio di Stato dalla aggiudicataria A.T.I. Italiana Servizi; nel relativo giudizio si costituiva tempestivamente il Comune, chiedendo a sua volta la sospensione del dispositivo; il Consiglio di Stato, con ordinanza del 17 giugno 2003 sospendeva il dispositivo fino alla pubblicazione della sentenza.
In data 1o luglio 2003, veniva invece depositata la sentenza motivata del TAR di Lecce impugnata autonomamente dal comune avanti al Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato sospendeva definitivamente la sentenza.
Successivamente, il Consiglio di Stato fissava all'11 novembre 2003 l'udienza di discussione del merito di entrambi i ricorsi.
Prima di tale udienza, la Comes S.p.A. notificava atto di rinuncia al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza.
Poiché la rinuncia non era ancora perfezionata, l'udienza dell'11 novembre veniva rinviata al 13 gennaio 2004 al fine di prendere atto della stessa o di valutarne comunque gli effetti sull'esito del giudizio.
In quella data il Consiglio di Stato prendeva atto della rinuncia e dichiarava estinto il relativo giudizio.
I rappresentanti dell'A.T.I. Comes, interessati dalla locale questura sulle motivazioni della rinuncia, chiarivano che, contrariamente a quanto sostenuto in precedenza, non risultavano in possesso dei requisiti tecnici richiesti per l'affidamento della gestione del porto turistico né della necessaria copertura finanziaria.
Ciò premesso, si precisa che dalle informazioni acquisite dalla locale prefettura presso le locali forze di Polizia nonché presso la Direzione investigativa, antimafia di Lecce non risultano elementi o notizie che possano far ritenere sussistenti situazioni di contiguità della ditta aggiudicataria o di alcuni soci componenti con organizzazioni criminali.
L'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto risulta essere composta dalle seguenti società:
Elettrojolly Sri di Armando Cavallo e figli;
Maugeri Bartolomeo - impresa individuale, con sede a Taranto.
Lo stesso, in data 11 novembre 2002, acquisiva partita I.V.A., mentre il 18 febbraio 2003 è stata effettuata l'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio come ditta individuale per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-operativa del settore nautico.
In relazione, infine, al pagamento del canone di concessione annuo di euro 170.000, da corrispondersi anticipatamente alla stipula del contratto di affidamento della gestione, dalle informazioni acquisite è emerso che il contratto è stato stipulato il 12 marzo 2003, mentre il canone contrattuale veniva depositato dal legale rappresentante dell'A.T.I. su libretto di deposito bancario in quanto secondo la predetta ditta, non risulterebbero verificate le condizioni relative al collaudo della struttura e, quindi, il rilascio dei certificati di agibilità, di collaudo e di verifica degli impianti tecnologici realizzati.
Su tali punti, il comune di Taranto, ha evidenziato che sono stati emessi vari certificati propedeutici alla redazione del certificato di agibilità, per l'emissione del quale occorre ancora l'acquisizione dell'accatastamento della struttura, la cui esecuzione è tuttavia in corso.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
il Consiglio Superiore della Magistratura con circolare n. 24710 del 2001 relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2002/2003, ha disposto - in particolare al Capo II, punti 15 e 16 - che la costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, sia civile che penale, richiede l'assegnazione di non meno di cinque magistrati e che solo per gli uffici di più ridotte dimensioni sono possibili sezioni composte da cinque magistrati compreso il presidente, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio;
tale disposizione ha determinato un vincolo organizzativo molto forte per molti tribunali italiani tra cui, ad esempio, quello di Macerata a cui sono assegnati in pianta organica, senza nessuna possibilità di modifica, dodici magistrati ugualmente ripartiti tra le due sezioni, civile e penale;
sino al 2002 la sezione civile del medesimo tribunale, pur essendo composta da otto magistrati e quella penale da quattro, non riusciva adeguatamente a smaltire il carico di lavoro, tanto che il tempo occorrente per ottenere la pronuncia di una sentenza di primo grado era di circa sei o sette anni - nonostante la costituita sezione stralcio competente per le cause antecedenti al 1995 - e che ogni giudice istruttore risultava oberato per circa 1000/1300 fascicoli ciascuno; tale situazione determinava, in tal modo e già a fine 2002, un triste primato per il tribunale di Macerata per le sopravvenienze di fascicoli in capo a ciascun magistrato;
ad opinione degli interroganti una situazione già grave rischia ora, alla luce della citata circolare e al conseguente spostamento di due giudici del civile alla sezione penale - nonché in forza della previsione per la quale ai magistrati della sezione penale non può essere assegnato alcun carico civile - di provocare una vera e propria paralisi dell'intero settore civile,
se sia a conoscenza della più volte denunciata situazione critica del tribunale di Macerata e del rischio di una prossima paralisi del settore civile e in caso affermativo se non ritenga opportuno far pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura una proposta di deroga - per tutti quei tribunali che versano in analoghe situazioni del tribunale marchigiano - che preveda, ad esempio, la modifica parziale dei criteri organizzativi per la formazione delle sezioni indicate nella circolare n. 24710, al fine di scongiurare in tempi rapidi il grave rischio di crisi del settore civile.
(4-10239)
L'articolo 2 del successivo decreto legislativo 4 maggio 1999 n. 138 ha poi ulteriormente, modificato l'articolo 46 ordinamento giudiziario aggiungendo, di seguito alla previsione summenzionata, un comma volto ad integrare i contenuti. Sulla base di detta integrazione, pertanto, «i giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare».
In omaggio alle disposizioni suindicate, la circolare del Consiglio superiore della magistratura n. 24710, evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo, relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari per il biennio 2002/2003 ha, quindi, riprodotto (ai paragrafi 15 e 16 del Capo III) il dettato legale di cui all'articolo 46 ordinamento giudiziario, operando, peraltro, in via interpretativa l'identificazione dei «cinque giudici» indicati dalla legge con altrettante unità togate distinte dalla figura del Presidente di sezione ovvero da quella del suo coordinatore. Recita, infatti, il secondo alinea del punto 16.1 della citata circolare: «per gli uffici di più ridotte dimensioni sono possibili, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, sezioni composte da cinque magistrati compreso il presidente».
Ciò posto, deve aggiungersi che una prima formulazione del progetto organizzativo valevole per il biennio 2002/2003 del tribunale di Macerata - nella quale era prevista, tra l'altro, la destinazione alla sezione penale di un presidente e quattro giudici - è stata integralmente censurata dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione del 25 settembre 2002. Riformulato alla luce di dette censure (ivi compresa quella relativa alla composizione della Sezione Penale), il progetto è stato, quindi, giudicato parzialmente conforme alla normativa vigente, con deliberazione del successivo 9 ottobre.
Giova in proposito sottolineare che l'adeguamento volto ad una corretta composizione della sezione penale operato in sede riformulativa del progetto del Capo dell'ufficio marchigiano non è risultato immune da osservazioni; la Ercoli, giudice del tribunale di Macerata, in particolare, rilevò nella circostanza che la sproporzione esistente tra il carico di lavoro del settore civile (oltre 10.000 procedimenti, di cui 3.000 assegnati alla stessa e 2.300 al giudice del lavoro) e quello del settore penale (con pendenze limitate a circa 800 procedimenti) avrebbe dovuto comportare l'applicazione della norma derogatoria relativa ai cc.dd. «piccoli uffici».
Va aggiunto, per completezza di informazione, che anche il progetto tabellare redatto dal Presidente del Tribunale di Macerata - e valevole per il biennio 2004-2005 - risulta influenzato dalle precedenti pronunce consiliari in materia di costituzione delle sezioni; e ciò nonostante il medesimo Capo dell'Ufficio abbia sottolineato come i «presupposti avrebbero giustificato e giustificano una diversa composizione numerica della sezione penale rispetto a quella civile».
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.