V COMMISSIONE
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

SEDE REFERENTE


Seduta antimeridiana di marted́ 4 dicembre 2001

ALLEGATI


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ALLEGATO 1

Legge finanziaria per il 2002 - C. 1984 Governo, approvato dal Senato

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI

ART. 2.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume di investimenti delle aziende farmaceutiche destinati ad attività di ricerca e formazione realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
6-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la salute, sono identificate le attività di ricerca e formazione rientranti nell'incentivo di cui al comma 6-bis e le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale medesimo.
2. 5.Palumbo, Massidda.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 13-bis del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettere c) aggiungere la seguente:
c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.
2. 43.Foti, Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Santanchè.
Inammissibile per carenza di compensazione.

All'articolo 2 recante: modifiche alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
7-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.
2. 1.Sardelli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
8. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
d) per il servizio di alloggio fornito dalle aziende turistico ricettive al relativo personale dipendente, si assume il valore convenzionale determinato con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle


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politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
2. 48.Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Trattamento fiscale e previdenziale di talune figure ed Enti).

1. L'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta da un professionista iscritto all'albo costituisce, ai fini fiscali e previdenziali, reddito da lavoro autonomo professionale, oggetto della professione svolta in via principale dal contribuente.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2002, ai rendimenti finanziari dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli Enti di previdenza privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 si applica il regime tributario previsto per i fondi pensione ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni
2. 06.Parodi, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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ART. 3.

Dopo il 3 comma aggiungere il seguente:
All'articolo 10 comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole da: «con esclusione» a «impresa» sono soppresse.
3. 2.Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Incentivi per le attività industriali).

1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 4.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: «con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2003» sono sostituite dalle altre: «con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, con l'aliquota del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2002, e del 34 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2003».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, all'articolo li, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: «4-quater Anche al lordo della deduzione di cui al comma 4-bis, a decorrere dal 1 gennaio 2002, la base imponibile delle piccole e medie imprese è comunque ridotta in misura pari al 30 per cento».
Compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
3. 05. Pinza, Morgano, Santagata, Lettieri, Stradiotto, Iannuzzi.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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ART. 5.


Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.»;
b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa»;
c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro dl cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale»;
d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i soggetti che operano nei settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento.».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, le disposizioni del comma i hanno effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente a tale data.
3. Nell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87, comma 1, lettera a) e b), del T.U. delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che svolgono attività agricola, nei limiti dell'articolo 29 del citato T.U., l'imposta sostitutiva è applicata sull'incremento del valore della produzione in misura pari alla metà dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) vigente nel periodo di imposta di riferimento».
Seguono compensazioni del Gruppo A.N.
5. 01.Leo, Antonio Pepe.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 327/2001).

1. All'articolo 43, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono soppresse le parole: «o dichiarativo della pubblica utilità».


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2. All'articolo 43, comma 2, lettera a) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono soppresse le parole: «l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o.
3. All'articolo 43. comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, le parole: «Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia impugnato un decreto di espropriazione ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato, in assenza del decreto di esproprio, per un'opera dichiarata di pubblica utilità».
4. All'articolo 43, comma 6, lettera a) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, le parole: «per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle parole: «per le opere dichiarate di pubblica utilità».
5. All'articolo 43, comma 6, lettera b) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, le parole: «a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo» sono restituite dalle seguenti: «nonché della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di ultimazione delle opere dichiarate di pubblica utilità, senza pregiudizio del diritto all'indennità di occupazione temporanei e/o al risarcimento del danno per gli eventuali periodi di occupazione legittima o illegittima anteriori alla data di ultimazione delle opere».
6. L'articolo 55 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è sostituito dal seguente:
Art. 55. - Nel caso di utilizzazione entro la data del 30 settembre 1996 di area edificabile per opere dichiarate di pubblica utilità in assenza del valido ed efficace decreto di esproprio, ovvero quando il decreto di esproprio sia stato annullato, anche successivamente alla data del 30 settembre 1996, si applicano le disposizioni dell'articolo 43».
7. Dopo l'articolo 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis. - Le disposizioni del presente testo unico in materia di indennità di espropriazione ed in materia di risarcimento del danno, si applicano anche ai procedimenti ed alle fattispecie anteriori, ancorché vi sia giudizio pendente, esclusi soltanto i procedimenti e le fattispecie relativamente ai quali le indennità e/o i risarcimenti siano stati già determinati con sentenza passata in giudizio».

E, di conseguenza, all'articolo 44, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali - (6.2.3.4. - Agenzia delle entrate, cap. 7775):
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
5. 0. 7.Cuccu.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere:
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente:
comma:
2-ter. Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica.
6. 1.
Menia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero).

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 sono sostituiti dai seguenti:
5. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, nel caso in cui siano percepiti in Italia, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sia sui proventi distribuiti che su quelli percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.
6. Alla ritenuta del comma 5 si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. 2. Crosetto, Verdini.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di detrazione dell'IVA sul turismo d'affari).

1. Per gli anni 2002 e 2003 in deroga alle norme contenute nel comma 1 dell'articolo 19-bis-1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 26 ottobre 1972, n. 633 è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, afferenti l'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, e, in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità tecniche di attuazione per armonizzare le disposizioni di cui al comma precedente con quelle previste per l'attività svolta dalle agenzie di viaggi e turismo, dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

All'onere derivante dalle presenti disposizioni, quantificato in 25.822.845 euro (50 miliardi di lire) per l'anno 2002 e in 30 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante


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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 02.
Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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ART. 7.

Ai commi 1 e 3 sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.
Seguono compensazioni Gruppo AN.
7. 7.
Antonio Pepe, Leo.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Ai commi 1 e 3, le parole: 30 giugno 2002 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2002.
7. 8.Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Ai commi 1 e 3, le parole: 30 giugno 2002 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 300.000;
2003: - 300.000;
2004: - 300.000.
7. 12.Patria, Casero, Tarantino, Blasi, Crosetto, Zorzato, Angelino Alfano, Giudice, Saro, Savo, Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le parole: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente alla Tabella B alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 37,7 (milioni di euro);
2003: - 357, 4 (milioni di euro);
2004: - 253,1 (milioni di euro).
7. 2.Stradella, Lupi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, sostituire la frase nonché fino al 30 giugno 2002 con la frase nonché fino al 31 dicembre 2002.
7. 94.Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, dopo le parole: «nei periodi di imposta 2000 e 2001», sono inserite le seguenti: «nonché fino al 31 dicembre 2002».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2002: - 5.000.
7. 29.La XIII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 2 dopo le parole 30 giugno 2002 sono inserite le seguenti: l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive


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modificazioni si applica anche agli Istituti autonomi per te case popolari comunque denominati anche se non provvedono alla successiva alienazione dell'immobile entro il 30 giugno 2002.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:
5. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto il comma 2-ter:
Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica.
6. Al comma 3 dell'articolo 46 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 aggiungere:
Il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato agli IACP comunque denominati è inoltre esente dalle imposte dirette.
7. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai finì dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.
I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello IACP a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti.
8. Gli IACP comunque denominati che non hanno ancora provveduto al pagamento delle imposte IRPEG, ICI, IRAP e REGISTRO relativi agli anni dal 1994 ai 2000 sono esonerati dal pagamento delle sanzioni e relativi interessi se provvedono a versare ratealmente per un periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dal 1o marzo 2002 le imposte dovute.
9. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 aggiungere il seguente comma:
Per gli IACP comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti dei crediti derivanti da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono deducibili sino alla concorrenza dell'ammontare del crediti stessi maturati nell'esercizio.
Le disposizioni del comma 2 si applicano calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per canoni dl locazione.
10. All'articolo 7 della tabella allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 aggiungere il seguente comma:
I contratti di locazione conseguenti a concessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle leggi regionali.
7. 93.Gazzara.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente: comma 2-bis. l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'articolo 31, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, all'interno delle singole unità immobiliari.
7. 95.Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Daniele Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le parole: 31 dicembre 2002.


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Conseguentemente alla Tabella B alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze è apportata la seguente variazione:
2002: - 232,4 (milioni di euro);
2003:
2004.
7. 1.Stradella, Lupi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 3, sostituire le parole 30 giugno 2002 con le parole 31 dicembre 2002.
7. 96.Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente comma:
«In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di lavoro con un'Organizzazione Non Governativa, riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è determinata sulla base dei compensi convenzionati fissati annualmente con Decreto del Ministero degli Affari Esteri, di concerto il Ministro dell'Economia e Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto.»
7. 14.Saglia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre n. 580 come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, le parole «nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689» sono sostituite dalle seguenti «secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472».
7. 3.Stradella, Ferro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e ai fini dell'imposta sul reddito degli enti non commerciali», ovvero «degli Enti previdenziali».
7. 5.Paroli, Savo.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'Articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8, dopo la parola «consorzi» è aggiunto: «nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).
7. 9.Scaltritti, Crosetto, de Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre


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1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 si applicano anche alle Pro Loco.
7. 11.Patria, Casero, Blasi, Tarantino, Crosetto, Zorzato, Sovo, Angelino Alfano, Giudice, Saro, Marras, Gioacchino Alfano.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 2001, n. 383 dopo le parole: «aggiornamento del personale», aggiungere le seguenti: «e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definito dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con motivazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni. L'agevolazione non è cumulabile con altri incentivi.
7. 13.Saglia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta la seguente lettera l):
l-bis)
i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole e loro consorzi utilizzati per le attività di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
7. 16.Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni alle Forze Armate e al corpo della Guardia di Finanza dei materiali di armamento inclusi nella legge 19 ottobre 1993, n. 427, alle manutenzioni ed alle forniture di automezzi, di carburanti, di attrezzature militari, di beni e servizi rese nei porti, negli aeroporti, nelle caserme e nelle altre infrastrutture militari per l'espletamento della attività di volo, di navigazione, di addestramento, di preparazione e di impiego delle unità, nonché ai costi di ricerca e sviluppo in campo militare.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 144.500;
2003: + 144.500;
2004: + 144.500.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 144.500;
2003: - 144.500;
2004: - 144.500.
7. 23.La IV Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. (Estensione a tutte le indennità operative della disciplina fiscale prevista per le indennità di navigazione e di volo). A decorrere dal 1o gennaio 2002 gli importi delle indennità operative, fondamentali e supplementari comunque denominate, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità pensionabili del personale dell'Arma dei Carabinieri, sono assoggettati alla disciplina fiscale fissata dal


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comma 6 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo e dalla medesima data concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 11.000;
2003: + 11.000;
2004: + 11.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 11.000;
2003: - 11.000;
2004: - 11.000.
7. 24.La IV Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere infine il seguente comma:
4-bis. Nell'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«9-bis. Agli esercizi che svolgono congiuntamente, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, si applica, indipendentemente dal limite dei ricavi di cui al comma 1, il regime del presente articolo. Per i medesimi esercizi l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è comprensiva anche delle addizionali all'IRPEF e dell'imposta sul valore della produzione.
9-ter. I comuni individuano forme di coordinamento con i centri di assistenza tecnica individuati dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 114 citato per la diffusione delle informazioni da parte degli sportelli unici anche negli esercizi di cui al comma precedente.».
7. 25.Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante disposizioni in materia di detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del personale» sono aggiunte le seguenti: «, del titolare, dei collaboratori familiari e dei collaboratori coordinati e congiunti»;
b) Al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «l'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura, ancorché esistenti.».
7. 26.Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
4-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, possono essere dedotte per intero nell'esercizio in cui sono state sostenute le spese per l'acquisizione di beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti.
4-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.


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All'onere derivante dalle presenti disposizioni, quantificato in 129.114.225 euro (250 miliardi di lire) per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero dell'economia e finanze. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 27.Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
4-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole «alla associazioni di promozione sociale» sono inserite le seguenti: «e alle istituzioni di assistenza e beneficenza».

Modificare di conseguenza la rubrica aggiungendo: e canone ricognitorio per i beni demaniali e patrimoniali dello Stato.

Conseguentemente, nella tabella A ridurre l'accantonamento relativo alla voce Ministero dell'economia e delle finanze di 1.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. 36.Grimaldi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:
4-bis. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio né acquisito dagli enti locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 449/97, è attribuito a titolo gratuito in proprietà alle Regioni ai sensi dell'articolo 8 del d.l.gs. 112/98.
Il trasferimento di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonché di quello di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, conseguente all'adozione di provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1o gennaio 2002.
Compensazione Gruppo CCD-CDU
7. 73.
Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,25 per cento salvo quanto previsto dal comma 2, nonché dai commi 1 e 2 dell'articolo 45.
Compensazioni Gruppo AN.
7. 84.
Cardiello, Fasano.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, è apportata la seguente modifica: all'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 6), è aggiunto il seguente numero:
6-bis) ai soggetti titolari di reddito d'impresa operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, non si applicano le limitazioni di cui alla lettera b), punto 1).
Inoltre, per tali aziende si considerano oneri ammessi in deduzione: gli interessi passivi e oneri assimilati; gli accantonamenti per rischi su crediti, comprese le perdite su crediti.
Compensazioni Gruppo AN.
7. 85.
Cardiello, Fasano.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis Le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni alle Forze Armate e al corpo della Guardia di Finanza dei materiali di armamento inclusi nella legge 19 ottobre 1993, n. 427, alle manutenzioni ed alle forniture di automezzi, di carburanti, di attrezzature militari, di beni e servizi rese nei porti, negli aeroporti, nelle caserme e nelle altre infrastrutture militari per l'espletamento della attività di volo, di navigazione, di addestramento, di preparazione e di impiego delle unità, nonché ai costi di ricerca e sviluppo in campo militare.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 144,5 milioni di euro;
2003: + 144,5 milioni di euro;
2004: + 144,5 milioni di euro;

conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 144,5 milioni di euro;
2003: - 144,5 milioni di euro;
2004: - 144,5 milioni di euro.
7. 90.Ramponi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. (Estensione a tutte le indennità operative della disciplina fiscale prevista per le indennità di navigazione e di volo). A decorrere dal 1o gennaio 2002 gli importi delle indennità operative, fondamentali e supplementari comunque denominate, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità pensionabili del personale dell'Arma dei Carabinieri, sono assoggettati alla disciplina fiscale fissata dal comma 6 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo e dalla medesima data concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 11 milioni di euro;
2003: + 11 milioni di euro;
2004: + 11 milioni di euro;

conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 11 milioni di euro;


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2003: - 11 milioni di euro;
2004: - 11 milioni di euro.
7. 91.Ramponi, Ascierto, Gamba, Geraci, Cannella, Giorgio Conte.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modificazioni al diritto alla detrazione degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale).

All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alla fine è aggiunto il seguente periodo: «In caso di acquisto della unità immobiliare oltre l'anno successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo, la detrazione spetta a decorrere dal periodo di imposta nel corso del quale avviene il trasferimento del fabbricato».
7. 0. 4.Lupi, Verro, Paroli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Esclusione di beni immobili dal patrimonio dell'impresa).

1. L'imprenditore individuale che alla data del 31 dicembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte stai redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 giugno 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2001, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposti sul valore aggiunto, nella misura dello per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto; per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalla singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
3. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. 0. 6.Leo, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sospensione inviti e cartelle di pagamento. Disposizioni in materia di sanzioni per i tributi dovuti in relazione alle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998).

1. Allo scopo di consentire agli uffici dell'amministrazione finanziaria un controllo degli accertamenti già effettuati, sono sospesi dal 1o gennaio al 30 giugno 2002 le richieste di pagamento, nonché l'invio di cartelle di pagamento i cui ruoli sono stati resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000. La sospensione riguarda le cartelle


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a pagamento e gli inviti al pagamento emessi in seguito ai controlli relativi alle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98.
2. Le cartelle a pagamento e gli inviti al pagamento notificati nel corso del 2001, relativi alle dichiarazioni annuali dell'Iva e dei redditi presentate fino al 1998, e non ancora pagati al 31 dicembre 2001, si intendono notificati alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione non è applicabile in caso di cartelle di pagamento per le quali alla data del 31 dicembre 2001 è stata accolta la domanda di pagamento dilazionato.
3. Gli inviti al pagamento emessi nel corso del 2001 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, non ancora pagati alla data del 31 dicembre 2001, possono essere pagati dal contribuente entro il 31 marzo 2002. Se il contribuente aderisce all'invito pagando integralmente gli importi chiesti entro il 31 marzo 2002, beneficerà della riduzione a metà delle sanzioni. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle sanzioni eventualmente già pagate dal contribuente.
4. Le cartelle di pagamento emesse nel corso del 2001 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001, possono essere pagate dal contribuente entro il 31 marzo 2002. Se il contribuente paga integralmente gli importi chiesti entro il 31 marzo 2002, beneficerà della riduzione a metà delle sanzioni. La disposizione non è applicabile in caso di cartelle di pagamento per le quali alla data del 31 dicembre 2001 è stata accolta la domanda di pagamento dilazionato. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle sanzioni eventualmente già pagate dal contribuente.
5. Gli inviti al pagamento emessi a partire dal lo luglio 2002 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, possono essere pagati dal contribuente entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione, da spedire mediante raccomandata, con il beneficio della riduzione a metà delle sanzioni. Per contro, il mancato o insufficiente versamento nel termine suddetto, comporta la immediata notifica della cartella.
6. Le cartelle di pagamento emesse a partire dal lo luglio 2002 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, devono essere pagate nei termini ordinari prescritti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella.
Seguono compensazioni del gruppo AN
7. 0. 7.
Leo, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 7, aggiungere l'articolo seguente:

Art. 7-bis.
(Riduzione temporanea dell'aliquota del dieci per cento dell'Iva).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, alla cessione dei beni ed alle prestazioni di servizi soggetti all'aliquota del dieci per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,


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si applica fino al 30 giugno 2002, l'aliquota IVA dell'otto per cento.

e di conseguenza,

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

4. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre: 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole «ad una somma pari al 2,5 per cento», sono sostituite dalle altre: «ad una somma pari al 17 per cento».
7. 025. Morgando, Visco, Gambini, Castagnetti, Pistone, Lion, Barbieri, Rizzo, Ventura, Villetti.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme per la trasformazione dei confidi costituiti in forma di società cooperativa).

1. Le società, costituite in forma di società cooperativa, che abbiano per oggetto la prestazione delle garanzie collettive per favorire la concessione del credito e il finanziamento, anche nella forma di partecipazione al capitale, alle piccole e medie imprese consorziate o sode da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, possono operare la trasformazione in consorzio o in società consortile per lo svolgimento dei medesimi fini.
2. La trasformazione di cui al comma 1 non comporta assoggettamento a tassazione delle riserve indivisibili, a condizione che le stesse non siano distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma e vengano distintamente indicate in bilancio dopo la trasformazione medesima.
3. Nel caso di trasformazione ai sensi del comma 1 non trova applicazione l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
7. 041.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, D'Agrò.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

All'articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 2001, n. 383 dopo le parole: «aggiornamento del personale», aggiungere le seguenti: «e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definito dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con motivazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni. L'agevolazione non è cumulabile con altri incentivi.»
7. 044.Saglia.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.

Al1'articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, concernente l'assistenza tecnica presso le Commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri, e i periti commerciali nonché i consulenti del lavoro.»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole «i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati agli obblighi di sostituto d'imposta relativi alle ritenute medesime», sono soppresse.
7. 045.Leo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

«I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1 del D.P.R del 22 dicembre 1986 n. 917».
7. 049.Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Collaborazioni non occasionali).

1. I redditi derivanti dall'attività di Amministratore, revisore e sindaco di Società ed Enti, svolta da soggetti iscritti negli Albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986; e, come tali, se prodotti da iscritti agli Enti previdenziali privati di cui ai decreto-legge 509/94 e 103/96, vanno ricondotti - sia sotto il profilo fiscale che previdenziale - all'oggetto della professione svolta in via principale.
2. Le attività di Amministratore, revisore e sindaco di Società e di enti, svolte per gli enti di previdenza privati di cui ai decreto-legge 509/94 e 103/96 da liberi professionisti iscritti agli albi professionali, costituiscono prestazioni professionali esenti dall' imposta IVA.
7. 057.Angelino Alfano, Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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ART. 8.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta commerciale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni: nella lettera a) le parole da: ad eccezione delle insegne fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: comprese le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata, e nella lettera d) le parole: escluse le insegne sono sostituite dalle seguenti: comprese le insegne per ciascuna facciata esterna, vetrina o ingresso.
8. 1.Lupi, Verro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 13 maggio 2001 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. Tale versamento dovrà essere effettuato, sotto pena della perdita del beneficio, entro il 31 marzo 2002. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori di periodo elettorali».
8. 54.Cardiello, Fasano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 2001, in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate medianté versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. Tale versamento dovrà essere effettuato, sotto pena della perdità del beneficio entro il 31 marzo 2002. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori di periodo elettorali».
Compensazioni del Gruppo CCD-CDU.
8. 44.Giuseppe Drago, Morgiello, Peretti, Volontè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
8. 7.Saponara.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I comuni per ogni iniziativa politica di singoli candidati o di partiti politici attraverso affissioni abusive, effettuate entro il 30 novembre 2001, applicano in via transattiva la sanzione di lire 1.000.000 (un milione) - euro 516,46.
8. 6.Mazzocchi.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I comuni per ogni iniziativa politica di singoli candidati o di partiti politici attraverso affissioni abusive, effettuate entro il 30 novembre 2001, applicano in via transativa la sanzione di lire 1.000.000 (un milione) - euro 516,46.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
8. 53.Mazzocchi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa;
b) all'articolo 9, comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa;
c) all'articolo 20 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione della dichiarazione annuale.
d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesa e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 90 milioni di euro;
2003: - 40 milioni di euro;
2004: - 10 milioni di euro.
8. 031. Misuraca, de Gislanzoni, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano, Casero, Corsetto, Giudice, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli).

1. All'articolo 34 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato


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originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di «prodotti agricoli e ittici»;
b) il comma 3 è soppresso;
c) al comma 4, dopo la parola «imposta» sono aggiunte le seguenti: , sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;
d) il comma 10 è soppresso;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio.
8. 030. Misuraca, de Gislanzoni, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Romele, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alle aliquote IVA).

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: imprese estrattive inserire la seguente: , agricole.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 2 milioni di euro;
2003: - 2 milioni di euro;
2004: - 1 milione di euro.
8. 0. 14.Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villiani Miglietta.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alle aliquote IVA).

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: «imprese estrattive» inserire la seguente: , agricole.

Conseguentemente all'articolo 36, modificare la Tabella C, come segue:
Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 146 del 1980: articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - cap 1680/P):
2002: - 4,500.


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Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 2.000;
2003: - 2.000;
2004: - 1.000.
8. 0. 28. Misuraca, De Gislanzoni, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Romele, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alle aliquote IVA).

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: imprese estrattive inserire la seguente: , agricole.
2002: - 2 milioni di euro;
2003: - 2 milioni di euro;
2004: - 1 milioni di euro.
8. 0. 25.Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Aliquote di accisa per il carburante agricolo).

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10 milioni di euro;
2003: - 5 milioni di euro;
2004: - 3 milioni di euro.
8. 0. 15.Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villiani Miglietta.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice).

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1 milioni di euro;
2003: - 1 milioni di euro;
2004: - 0,5 milioni di euro.
8. 0. 24.Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fornitura di servizi nel settore agricolo).

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 15 milioni di euro;
2003: - 5 milioni di euro;
2004: - 5 milioni di euro.
8. 0. 23.Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, a partire dal 1o gennaio 2002 sono soppresse:
a) le variazioni delle aliquote sulle accise degli oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge n. 488 del 23 dicembre 1998;
b) le aliquote - così come determinate dall'articolo 8 della legge n. 488 del 23 dicembre 1998 - sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988;
c) le imposte - così come determinate dall'articolo 8 della legge n. 488 del 23 dicembre 1998 - sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988.
8. 0. 11.Mazzocchi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Accatastamento dei fabbricati rurali).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito


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della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1 milione di euro;
2003: - 1 milione di euro;
2004: - 0,5 milioni di euro.
8. 0. 12.Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villiani Miglietta.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Accatastamento dei fabbricati rurali).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1 milione di euro;
2003: - 1 milione di euro;
2004: - 0,5 milioni di euro.
8. 029. Misuraca, De Gislanzoni, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato.
8. 0. 16.Sardelli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n.917, all'articolo 121-bis, lettera a), numero 1, dopo le parole: «attività propria dell'impresa» inserire le seguenti: «nonché agli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati».
8. 0. 21.Mazzocchi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al regime IVA per i produttori agricoli).

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente comma:
3-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1


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dell'articolo 87 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni che svolgono attività non rientranti nel secondo comma, lettera c) dell'articolo 29 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dirette alla manipolazione, trasformazione, anche se effettuate da terzi, e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno un terzo dal terreno e dagli animali allevati su di esso, determinano il reddito imponibile e l'imposta sul valore aggiunto applicando il sistema forfetario di cui ai precedenti commi 1 e 2, con facoltà di non avvalersi delle disposizioni ivi previste e con facoltà di optare ai sensi del comma 3. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per le persone e le attività di cui al presente comma.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 27 milioni di euro;
2004: - 25 milioni di euro;
2004: - 25 milioni di euro.
8. 0. 22.Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Delega al Governo in materia tributaria per il settore agricolo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte su redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, al fine del coordinamento e della armonizzazione della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, perché sia espresso, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:
a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfettizzazione degli immobili e delle imposte;
b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole.
8. 0. 27.Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Agevolazione per l'acquisto di beni atti a prevenire il compimento di atti illeciti).

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2003, acquistano, anche mediante contratti di locazione finanziaria, beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti è attribuito un credito d'imposta.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 40 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore ai 10 milioni di lire. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
3. Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
4. Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

All'onere derivante dalle presenti disposizioni, quantificato complessivamente in 129.114.225 euro (250 miliardi di lire) per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero dell'economia e finanze. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8 .033. Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ulteriori semplificazioni contabili).

1. Il regolamento recante modifiche alle disposizioni relative agli adempimenti contabili in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto per le imprese minori approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, s'intende vigente a far data dal 10 gennaio 2001. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.
2. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti che nell'anno solare precedente hanno effettuato rispettivamente cessioni ovvero acquisti intracomunitari di importo non superiore a lire 20.000.000 o equivalenti euro.
Compensazione Gruppo Margherita-D.L.-L'Ulivo
8. 047.
De Franciscis.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 121-bis, lettera a), numero 1, dopo le parole: «attività propria dell'impresa» aggiungere le seguenti: «nonché agli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla


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successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati».
8. 067.Mazzocchi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. A partire dal lo gennaio 2002 l'aggio percepito dai raccoglitori del Lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.
2. A partire dal lo gennaio 2002 l'aggio percepito dai rivenditori dei biglietti delle lotterie nazionali e ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.
3. A partire dal lo gennaio 2002 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.
4. A partire dal 1o gennaio 2002 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse, la misura dell'aggio ai ricevitori non deve essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.
8. 069. Massidda.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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ART. 9.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10 milioni di euro;
2003: - 5 milioni di euro;
2004: - 3 milioni di euro.
9. 6. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collarini, Grimaldi, Iacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere il seguente comma:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'aliquota di accisa sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in 20,84 euro per mille chilogrammi per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella Regione Sardegna, con consumi superiori a 1.200.000 chilogrammi annui.
Il costo complessivo massimo è fissato in 400.000 di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze è ridotta di 400.000 euro per l'anno 2002.
9. 11. Marras, Zama, Crosetto, Scaltritti.
Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 9, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 18 febbraio 1963 n. 303 si applicano anche nei confronti dei depositi fiscali di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999 n. 67 secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del direttore generale dei Monopoli di Stato.
9. 19.Leo Maurizio, Patria, Casero, Crosetto, Antonio Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato.
9. 01. Cannella.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli agenti e rappresentanti di commercio).

1. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo le parole «sono elevate all'80 per cento» sono sostituite, dalle seguenti: «sono elevate al 100 per cento;


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b) al quarto periodo sostituire le parole «lire 7 milioni» con le seguenti: «lire 15 milioni»;

2. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la predetta limitazione non si applica altresì agli impianti di telefonia mobile utilizzati dagli agenti o rappresentanti di commercio»;
b) alla lettera h) dopo le parole: «delle imposte sul reddito», sono aggiunte le seguenti: «salvo che per gli agenti o rappresentati di commercio».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2002: - 50 milioni di euro;
2003: - 37,5 milioni di euro;
2001: - 25 milioni di euro.
9. 02. Mazzocchi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Aliquota di accisa per il carburante agricolo).

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, su applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge, 14 aprile 2000, n. 92.
2. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a lire 18,5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, recante norme sulla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura.
9. 0. 11.Marinello, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato.
9. 0. 14.Rossi Sergio, Paglierini.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 10.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. È fatto obbligo ai proprietari dei locali allacciati alla rete di distribuzione di gas metano di installare, entro il 31 dicembre 2003, dispositivi di segnalazione di eventuali perdite. I comuni, anche utilizzando il personale delle aziende e dei consorzi concessionari del servizio di distribuzione del gas, svolgono attività di controllo sul rispetto della presentenorma. I soggetti inadempienti sono passibili di una ammenda pari a 500 euro.
Compensazione Gruppo Margherita D-L L'Ulivo.
10. 5.Santagata, Marcora, Rusconi, Stradiotto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni).

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: I-bis) il combustibile derivato da rifiuti.
2. La lettera c) del comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa.
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente: 4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano norme affinché gli uffici ed enti pubblici, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.
10. 3.Verdini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi fiscali per i pubblici esercizi in concessione negli aeroporti).

1. Alle somministrazioni di alimenti e bevande rese in pubblici esercizi operanti in regime di concessione negli aeroporti si applica l'aliquota Iva del 4 per cento a partire dal periodo di imposta in corso all'anno 2002. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 3.925.072,43 euro (7 miliardi600milioni) si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti dei Fondo di dotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
10. 0. 8.Mazzocchi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi fiscali per i pubblici esercizi in concessione negli aeroporti).

1. Alle somministrazioni di alimenti e bevande rese in pubblici esercizi operanti in regime di concessione negli aeroporti si applica l'aliquota IVA del 4% a partire dal periodo di imposta in corso all'anno 2002. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 3.925.072,43 euro (7 miliardi 600 milioni) si provvede mediante


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utilizzo degli stanziamenti del Fondo di dotazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. 010.Patria, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del regime speciale IVA in agricoltura).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, e dall'articolo 31 comma 2, della legge 23 dicembre 2002, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: e 2001 sono sostituite dalle seguenti: 2001 e 2002;
b) al comma 5-bis, le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2002 sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2000: - 2.500.000 euro.
10. 011.Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano Angelino, Casero, Crosetto, Giudice, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione aliquota IRAP per il settore agricolo).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, come modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: e al 1o gennaio 2001: nel medesimo comma le parole: per i tre periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5 sono sostituite dalle seguenti: per i primi due periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 3,10.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2000: - 77.468.535 euro.
10. 012.Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: imprese estrattive inserire la seguente: agricole.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni - Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) - articolo


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36: Assegnazioni a favore dell'Istituto nazionale di statistica:
2002: - 4,5.
10. 013.Marinello, Misuraca.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radioteleviso).

Nell'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: negozi e assimilati, sono aggiunte le seguenti: ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva.
10. 0. 1.Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norma interpretativa).

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, deve intendersi nel senso che soggetto passivo è il concessionario titolare di un diritto reale di godimento come risultante da specifica concessione amministrativa.
2. Non si tiene conto di comportamenti difformi rispetto a quanto stabilito dal comma precedente, tenuti nel periodo compreso dal 1o gennaio 2001 alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 0. 17.Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Pagamento degli indennizzi di cui all'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400).

1. L'Agenzia del Demanio è autorizzata a rateizzare il pagamento, senza le maggiorazioni del duecento per cento e del cento per cento e fino ad un massimo di 120 rate mensili, degli indennizzi di cui all'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Compensazione Gruppo A.N.
10. 0. 18.
Landolfi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di compensazione).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 3 miliardi per ciascun anno solare.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2001 non possono essere revocate.
Compensazione Gruppo A.N.
10. 020.
Foti, Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Caneffi, Riccio, Paolone, Santanchè.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

1. Fino alla scadenza degli attuali rapporti concessionari, è corrisposta annualmente per ogni concessione del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, ivi comprese quelle gestite in regime commissariale, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, una indennità di presidio correlata anche ai risultati di gestione, tenuto conto degli aggi erogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nonché delle commissioni spettanti per la riscossione delle somme di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, e sulla base di costi di gestione riferiti alla riscossione erariale dell'intero settore, calcolati, per il suddetto periodo di gestione, secondo criteri di efficientamento che assicurino, al termine dell'attuale periodo di gestione, una riduzione di tali costi del 17 per cento rispetto alla media del costo complessivo del setti delle partite ore, nel biennio 1998-1999, calcolato in 1.570 miliardi.
2. L'indennità di presidio di cui al comma 1 è corrisposta secondo i seguenti criteri:
a) in favore delle gestioni che, in ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, riscuotono, in relazione al carico erariale affidato in riscossione nell'anno di riferimento nonché al carico erariale residuo del biennio precedente e complessivamente depurati delle partite fallite, sgravate e sospese, una percentuale, suddivisa per fasce di importo, pari a quella realizzata nell'anno 1999 in riferimento al carico erariale dello stesso anno nonché a quello residuo del biennio precedente come sopra complessivamente depurati, verrà corrisposta l'eventuale differenza tra gli aggi erogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ed il 40 per cento dell'indennità di presidio. Se il carico triennale di riscossione di riferimento di uno degli anni 2002, 2003 e 2004 è superiore di un terzo a quello triennale del 1999, per la pane di carico superiore al terzo la percentuale di realizzazione va conteggiata in misura ridotta dell'80 per cento. Qualora il valore percentuale della riscossione di un anno sia:
1) inferiore di oltre il 5 per cento al valore percentuale del 1999 la misura del 40 per cento prevista nel precedente periodo è ridotta di 1,50 punti per ogni punto percentuale di riduzione rispetto al valore percentuale del 1999, oltre il detto 5 per cento; tale riduzione non si applica se oltre il 50 per cento delle concessioni presentano una riduzione superiore al 5 per cento;
2) superiore di oltre il 5 per cento al valore percentuale del 1999 la misura dell'aggio previsto dall'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, è raddoppiata per le somme riscosse oltre l'aumento del 5 per cento;
b) la determinazione della percentuale di riscossione realizzata nell'anno 1999 da ciascuna concessione, calcolata secondo quanto previsto dalla precedente lett. a), avviene entro il 31 gennaio 2002 con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, dopo una verifica di dati effettuata congiuntamente alle singole concessioni;
c) il restante ammontare dell'indennità di presidio è assegnato mediante erogazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 aprile, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

3. L'ammontare dell'indennità di presidio spettante a ciascuna gestione nonché le modalità ed i termini di erogazione della quota di cui al comma 2, lett. a), è stabilito entro il 31 gennaio 2002, con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate in rapporto percentuale


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pari a quello con cui ciascuna gestione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, è consentita la facoltà di recesso prevista dall'articolo 9 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
4. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione dell'indennità di presidio di cui al presente articolo, degli aggi di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nonché delle commissioni spettanti per la riscossione delle entrate di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4-bis del suddetto Decreto, introdotto, dall'articolo 77 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, è pari, rispettivamente, a 1.490 miliardi, 1.365 miliardi e 1.303 miliardi di lire.
10. 024. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

1. Fino alla scadenza degli attuali rapporti concessionari, è corrisposta annualmente per ogni concessione del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, ivi comprese quelle gestite in regime commissariale, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, una indennità di presidio correlata anche ai risultati di gestione, tenuto conto degli aggi erogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. l12, nonché delle commissioni spettanti per la riscossione delle somme di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e sulla base di costi di gestione riferiti alla riscossione erariale dell'intero settore, calcolati, per il suddetto periodo di gestione, secondo criteri di efficientamento che assicurino, al termine dell'attuale periodo di gestione, una riduzione di tali costi del 17 per cento rispetto alla media del costo complessivo del setti delle partite ore, nel biennio 1998-1999, calcolato in 1570 miliardi.
2. L'indennità di presidio di cui al comma i è corrisposta secondo i seguenti criteri:
a) in favore delle gestioni che, in ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, riscuotono, in relazione al carico erariale affidato in riscossione nell'anno di riferimento nonché al carico erariale residuo del biennio precedente e complessivamente depurati delle partite fallite, sgravate e sospese, una percentuale, suddivisa per fasce di importo, pari a quella realizzata nell'anno 1999 in riferimento al carico erariale dello stesso anno nonché a quello residuo del biennio precedente come sopra complessivamente depurati, verrà corrisposta l'eventuale differenza tra gli aggi erogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ed il 40 per cento dell'indennità di presidio. Se il carico triennale di riscossione di riferimento di uno degli anni 2002, 2003 e 2004 è superiore di un terzo a quello triennale del 1999, per la parte di carico superiore al terzo la percentuale di realizzazione va conteggiata in misura ridotta dell'80 per cento. Qualora il valore percentuale della riscossione di un anno sia:
1) inferiore di oltre il 5 per cento al valore percentuale del 1999 la misura del 40 per cento prevista nel precedente periodo è ridotta di 1,50 punti per ogni punto percentuale di riduzione rispetto al valore percentuale del 1999, oltre il detto 5 per cento; tale riduzione non si applica se oltre il 50 per cento delle concessioni presentano una riduzione superiore al 5 per cento;
2) superiore di oltre il 5 per cento al valore percentuale del 1999 la misura dell'aggio previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è raddoppiata per le somme riscosse oltre l'aumento del 5 per cento;


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b) la determinazione della percentuale di riscossione realizzata nell'anno 1999 da ciascuna concessione, calcolata secondo quanto previsto dalla precedente lettera a), avviene entro il 31 gennaio 2002 con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, dopo una verifica di dati effettuata congiuntamente alle singole concessioni;
c) il restante ammontare dell' indennità di presidio è assegnato mediante erogazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 aprile, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

3. L'ammontare dell'indennità di presidio spettante a ciascuna gestione nonché le modalità ed i termini di erogazione della quota di cui al comma 2, lettera a), è stabilito entro il 31 gennaio 2002, con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna gestione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, a 112. Entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, è consentita la facoltà di recesso prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. l12.
4. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione dell'indennità di presidio di cui al presente articolo, degli aggi di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nonché delle commissioni spettanti per la riscossione delle entrate di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4-bis del suddetto decreto, introdotto, dall'articolo 77 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è pari, rispettivamente, a 1.490 miliardi, 1.365 miliardi e 1.303 miliardi di lire.
Compensazione Gruppo AN.
10. 073.Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: è fissato in lire 1 miliardo», sono sostituite dalle seguenti: «è fissato in lire 2 miliardi.
Compensazione Gruppo A.N.
10. 025.
Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.
Compensazione Gruppo A.N.
10. 026.
Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 le parole: successivamente al 30 giugno, sono soppresse.
10. 027. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

Dopo l'articolo 4, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è aggiunto il comma 9: per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la media degli investimenti di cui al comma 1, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è ridotta alla metà.
10. 028. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
10-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è soppresso.
Seguono compensazione Gruppo CCD - CDU.
10. 044.
Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse).

1. Il comma 230 dell'articolo 3 della logge 28 dicembre 1995, a 549, è sostituito dal seguente:
230
. I regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229 sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del CONI, e debbano uniformarsi ai seguenti criteri direttivi, volti a promuovere lo sviluppo e la liberalizzazione del settore, a reprimere il fenomeno del gioco clandestino e ad accrescere il volume di gioco soggetto ad imposizione fiscale:
a) individuazione della rete di distribuzione dei concessionari sulla base dei criteri dell'equilibrio territoriale e della massimizzazione dell'efficienza della proposta e della raccolta di gioco;
b) semplificazione delle procedure di assegnazione delle concessioni;
c) attribuzione ai concessionari della facoltà di prevedere gli eventi pronosticabili e le modalità di gioco sulla base di valutazioni imprenditoriali e di mercato;
d) attribuzione alle Totoricevitorie della facoltà di esercitare scommesse a totalizzatore;
e) definizione delle quote di prelievo e di durata delle concessioni che consentano la massima efficienza nell'espletamento delle attività di raccolta.
2. Il comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa di cui al comma 229 a favore del CONI e ai fini dell'applicazione dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni.
10. 041.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67


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secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato.
Compensazioni Gruppo CCD-CDU.
10. 063.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di canone di
abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: negozi e assimilati, sono aggiunte le seguenti: ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva.
10. 075.Campa, Zorzato, Santori, Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

Nei centri storici protetti dall'Unesco, ai fini dell'IRPEF si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di 77.468,50 euro ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), e) e d), questi ultimi ove consentiti dagli strumenti urbanistici, dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 sia sulle parti comuni degli edifici residenziali sia sulle singole unità immobiliari residenziali e di impresa, ivi comprese le spese di progettazione e quelle per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione di opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. L'importo massimo delle spese detraibili è raddoppiato per gli interventi di restauro conservativo. Per quanto sopra non previsto, si applicano «le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio» di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per gli immobili che sano oggetto di tali interventi i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille.
Per gli interventi predetti l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento.
È ridotta al 2 per cento per gli interventi nel sottosuolo, sulle fondamenta degli edifici, su quelli già vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089 e su quelli realizzati non più tardi del XVIII secolo.
10. 076.Russo Paolo.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trasferimento del patrimonio immobiliare).

1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2002 tutto il patrimonio immobiliare degli IACP comunque denominati e il patrimonio residuale dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché il patrimonio abitativo dello Stato sussistente nelle Regioni non assegnato per ragioni di servizio, è trasferito a titolo gratuito alle Regioni nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova all'approvazione della presente legge.
2. All'atto del trasferimento gli IACP comunque denominati, trasmettono gli elenchi degli immobili, nonché danno prova della avvenuta trasmissione degli stessi alla Conservatoria dei registri immobiliari ed alle competenti Agenzie del


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Territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie. Tali operazioni non generano diritto alcuno di rimborso o corrispettivo.
3. Le Regioni hanno due anni di tempo dal termine di cui al precedente comma 1, per provvedere all'accertamento delle eventuali difformità urbanistico-edilizie.
4. Tutte le azioni esercitate dalle Regioni successivamente al trasferimento di cui al presente articolo e finalizzate all'esercizio delle funzioni conferite dall'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono senza imposta comprese le alienazioni di alloggi ai fini della razionalizzazione del patrimonio regionale residenziale.

Conseguentemente, alla tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.
La compensazione vale fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.
10. 0. 82.
Illy, Damiani, Maran.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanai; entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, ai fine del coordinamento e della armonizzare della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di 60 giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei tenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di 90 giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:
a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante nell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;
b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole.
10. 050.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la riforma organica della normativa in materia di registratori di cassa e misuratori fiscali di cui alla legge 18 del 26 gennaio 1983 e successive modifiche.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente disposizione, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.


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3. Il decreto legislativo previsto dal comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive.
4. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.
6. La riforma si ispirerà ai seguenti criteri:
6. 1. escludere o limitare al massimo gli adempimenti delle imprese non strettamente necessari alla effettiva ed efficace prevenzione della evasione fiscale;
6. 2. escludere o limitare al massimo gli adempimenti fiscali correlati ai registratori di cassa e alla emissione degli scontrini superflui ai fini dell'accertamento dei redditi e della prevenzione della evasione fiscale;
6.3. escludere o limitare al massimo la stampa e la conservazione del registro di fondo se superflui ai fini dell'accertamento dei redditi e della prevenzione della evasione fiscale;
6.4. escludere gli obblighi di conservazione dei registri di fondo quando non più strettamente necessari alla effettiva ed efficace prevenzione della evasione fiscale.
10. 046.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 11.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. In relazione al nuovo assetto organizzativo del Ministero delle attività produttive, stabilito dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è stanziata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 3.100 migliaia di euro finalizzata alla perequazione delle indennità di amministrazione del personale confluito in tale Ministero, da assegnare al Fondo unico di Amministrazione del medesimo Ministero per essere utilizzata in sede di Contratto collettivo nazionale integrativo di Ministero.
11. 5.Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Al personale di cui all'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito dalla legge 26 dicembre 1991, n. 58 non si applica l'articolo 44, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria 1998/2001, trovando applicazioni la disciplina di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1987 n. 503.
Compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10
11. 63.
Ercole, Pagliarini, Massidda.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione le procedure selettive per il passaggio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche da una posizione economica all'altra all'interno della stessa area contrattuale avvengono, in deroga ad ogni disposizione contenuta nei contratti collettivi di lavoro nazionali o integrativi di comparto, sulla base della valutazione dei soli titoli previsti dalle relative norme e dai bandi di concorso per le selezioni, prescindendo dai percorsi formativi di riqualificazione, che saranno espletati in fase successiva agli inquadramenti, ciò al fine di contenere la spesa complessiva, diretta e indiretta, per il personale e razionalizzare il costo del lavoro pubblico entro i vincoli di finanza pubblica.
11. 78.Cola.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per la progressiva applicazione dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sulla base delle retribuzioni in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziate la somma di 48,14 milioni di euro per l'anno 2002, di 337,02 milioni di euro per l'anno 2003 e di 625,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
11. 81. Ascierto, Cannella, Gamba, Giorgio Conte, Geraci.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per la progressiva applicazione dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sulla base delle retribuzioni in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziate la somma di 24,07 milioni di euro per l'anno 2002, di 337,02 milioni di euro per l'anno 2003 e di 625,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
11. 82. Ascierto, Cannella, Gamba, Geraci, Giorgio Conte.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«Allo scopo di valorizzare le competenze in ambito economico finanziario ed al fine di restituire unitarietà ed efficienza al personale di elevata professionalità del Ministero dell'interno, il personale assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 340, e già inserito nella tabella 1, quadro B, in possesso del diploma di laurea in Economia o Scienze Economiche e della abilitazione alla professione di dottore commercialista o dell'iscrizione al registro dei revisori contabili, ove abbia svolto, dalla data di entrata in vigore del primo C.C.N.L. - Comparto Ministeri - fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno 12 mesi consecutivi i compiti di cui alla tabella «A» allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, documentabili con atti di data certa, a decorrere dall'1o gennaio 2002 transita a domanda, da proporsi entro il 31 gennaio 2002, nella carriera del personale disciplinato dal medesimo decreto legislativo e viene collocato dopo l'ultimo iscritto nel ruolo».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, legge 468 del 1978 (riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) - articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:
2002: - 3 milioni di euro;
2003: - 3 milioni di euro;
2004: - 3 milioni di euro.

Inoltre alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.
11. 12.Massidda.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5 e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate per ulteriori sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.
11. 10.Crosetto, Patria, Saro.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5 e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate per ulteriori sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal solo personale che al 31 dicembre 2001, abbia raggiunto la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di permanenza.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.
11. 11.Crosetto, Patria, Saro.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5 e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate per ulteriori sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.
* 11. 57. Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5 e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate per ulteriori sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal solo personale che al 31 dicembre 2001, abbia raggiunto la massima anzianità contributi va prevista dall'ordinamento di permanenza.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.
11. 58. Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al personale inquadrato nei ruoli degli ispettori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con tredici anni di servizio dalla data di promozione giuridica al grado apicale, è attribuito lo stipendio previsto dall'articolo 43-ter, comma 1, della legge 1o aprile 1981, n. 121. Qualora il suddetto personale, all'atto della cessazione del servizio per limiti di età, per infermità o per decesso non abbia maturato il periodo di anni tredici di servizio nel grado apicale, il suddetto stipendio è comunque attribuito il giorno precedente la cessazione dal servizio, ai soli finì pensionistici e di liquidazione della buonuscita INPDAP.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.
* 11. 9.Crosetto, Patria, Saro.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Al personale inquadrato nei ruoli degli ispettori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con tredici anni di servizio dalla data di promozione giuridica al grado apicale, è attribuito lo stipendio previsto dall'articolo 43-ter, comma 1, della legge lo aprile 1981, n. 121. Qualora il suddetto personale, all'atto della cessazione del servizio per limiti di età, per infermità o per decesso non abbia maturato il periodo di anni tredici di servizio nel grado apicale, il suddetto stipendio è comunque attribuito il giorno precedente la cessazione dal servizio, ai soli fini pensionistici e di liquidazione della buonuscita INPDAP.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.
* 11. 54. Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al personale inquadrato nei ruoli degli ispettori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con tredici anni di servizio dalla data di promozione giuridica al grado apicale, è attribuito lo stipendio previsto dall'articolo 43-ter, comma 1, della legge 1o aprile 1981, n. 121. Qualora il suddetto personale, all'atto della cessazione del servizio per limiti di età, per infermità o per decesso non abbia maturato il periodo di anni tredici di servizio nel grado apicale, il


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suddetto stipendio è comunque attribuito il giorno precedente la cessazione dal servizio, ai soli fini pensionistici e di liquidazione della buonuscita INPDAP.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.
Compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
11. 32. Piscitello.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al personale inquadrato nei ruoli degli ispettori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con tredici anni di servizio dalla data di promozione giuridica al grado apicale, è attribuito lo stipendio previsto dall'articolo 43-ter, comma 1, della legge 1o aprile 1981, n. 121. Qualora il suddetto personale, all'atto della cessazione del servizio per limiti di età, per infermità o per decesso non abbia maturato il periodo di anni tredici di servizio nel grado apicale, il suddetto stipendio è comunque attribuito il giorno precedente la cessazione dal servizio, ai soli fini pensionistici e di liquidazione della buonuscita INPDAP».
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
11. 66. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. È concesso ai militari ed agli appartenenti ai corpi militarizzati, condono per:
a) le sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 2001, quanto le sanzioni comminate non hanno comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;
b) i procedimenti in corso se non scaturiti da sentenza penale passata in giudicato;

2. Il condono non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle sanzioni condonate non rimane traccia nel fascicolo personale degli interessati».
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
11. 67. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196 è aggiunto il seguente:
96-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, nella misura del 70 per cento dell'importo, ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero medesimo e destinato ad incentivare l'efficienza degli uffici e dei reparti nell'attività di constatazione, di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati, con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze.
11. 6.Crosetto, Saro, Patria.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196 è aggiunto il seguente:
196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, nella misura del 70 per cento dell'importo, ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero medesimo e destinato ad incentivare l'efficienza degli uffici e dei reparti nell'attività di constatazione, di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati, con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombente.
11. 60. Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 sono soppresse le parole: «, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto». Nel medesimo decreto n. 165 del 1997 la tabella B è soppressa. Al comma 6 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente periodo: «Al personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.
* 11. 8.Crosetto, Patria, Saro.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 sono soppresse le parole: «, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto». Nel medesimo decreto n. 165 del 1997 la tabella B è soppressa. Al comma 6 dell'articolo 59 della logge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente periodo: «Al personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165».
Compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
11. 33. Piscitello.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 sono soppresse le parole: «, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto». Nel medesimo decreto n. 165 del 1997 la tabella B è soppressa. Al comma 6 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente periodo: «Al personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.
* 11. 53. Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.
Inammissibile per estraneità di materia.


Pag. 63


Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5 e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate per ulteriori sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.
Compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
11. 34. Piscitello.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (NOCS), di cui al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro dell'8 aprile 1991, è ricostituito come specialità Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza della Polizia di Stato con specifici compiti di antiterrorismo e di intervento in situazioni ad alto rischio e pericolosità, nonché con compiti di protezione e scorta a personalità italiane o straniere ad alto rischio. L'attività del NOCS è circoscritta al territorio nazionale. Al NOCS è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale della Direzione Investigativa Antimafia. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a determinare il trattamento economico accessorio per il personale del NOCS impiegato in interventi speciali e gli oneri finanziari derivanti dall'istituzione della specialità Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza.
Compensazioni Lega Nord
11. 61.
Stucchi, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 5, dopo le parole: carriera prefettizia, aggiungere le seguenti: , nonché la somma di 26,5 milioni di euro da destinare al completamento ed allineamento del processo di perequazione retributiva per i dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
11. 79. Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 5, dopo le parole: carriera prefettizia, aggiungere le seguenti: , nonché la somma di 41,31 milioni di euro da destinare al completamento ed allineamento del processo di perequazione retributiva per i dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
11. 80. Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È previsto in via eccezionale, senza oneri per lo Stato, un prepensionamento, a domanda, per i funzionari prefettizi che abbiano maturato anzianità fino a 35 anni di servizio al 31 dicembre 2001, compatibilmente con la riduzione di organico che si rende necessaria per adattare la dotazione di personale alle mutate esigenze. Dei posti che si renderanno vacanti, il 50 per cento è soppresso».
11. 70. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine della estensione della carriera prefettizia, anche per i laureati in discipline ad indirizzo economico-finanziario,


Pag. 64

di cui: a) al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340», sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 12 del predetto decreto» b) al comma 1 dell'articolo 34 lettera c del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dopo le parole: «vice Consigliere di Prefettura» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente sempre assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340».
11. 17.Blasi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis.
È previsto, senza oneri per lo Stato, il prepensionamento, a domanda, per i funzionari prefettizi che abbiano maturato anzianità fino a 35 anni di servizio al 31 dicembre 2001, compatibilmente con la riduzione di organico che si rende necessaria per adattare la dotazione di personale alle mutate esigenze. Dei posti che si renderanno vacanti, il 50 per cento è soppresso.
5-ter. È soppressa la commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
5-quater. Tutti i funzionari della categoria prefettizia che precedentemente alla riforma di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, rientravano nella fascia direttiva, sono inquadrati dal 1o gennaio 2002, nella vice dirigenza.
5-quinquies. È prevista l'assegnazione, su domanda, con transito negli organici dei relativi enti territoriali che ne facciano richiesta, di almeno un funzionario prefettizio, in servizio in ciascun ufficio territoriale di governo. De posti che si renderanno vacanti il 50 per cento è riservato a funzionari prefettizi da selezionare con concorso nazionale; il 20 per cento ai funzionari di polizia entrati con concorso per laureati che, su domanda, intendono transitare nei ruoli prefettizi; il 15 per cento per il transito dei funzionari, su domanda assunti con concorso per direttivi già in servizio presso i commissariati di governo e il rimanente 15 per cento per il transito, su domanda, dei funzionari amministrativo-contabili assunti con concorso per direttivi laureati in caso di domanda di transito inferiore alla percentuale prevista, i posti disponibili sono compensati con la procedura concorsuale.
Compensazioni gruppo Margherita.
11. 37. Rocchi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196 è aggiunto il seguente:
96-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, nella misura del 70 per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero medesimo e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici e dai reparti nell'attività di constatazione, di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati, con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
11. 71. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
7-bis. Per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni all'area C3 è richiesto un periodo di servizio non inferiore a 5 anni nell'area C2.
2. Le procedure comunque iniziate in difformità dalle disposizioni del comma 1 sono nulle.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
11. 77. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchesi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il comma:
7-bis. Gli ispettori generali e direttori di divisione di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge n. 88/89, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati giuridicamente alla dirigenza per quanto attiene l'area di contrattazione, conservando l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
11. 76. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
7-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal decreto legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente: «Ai giudici aggregati è altresì attribuita l'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27».
Compensazione del gruppo CCD-CDU.
11. 75. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Mazzoni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
7-bis. La qualifica di dirigente superiore, soppressa dall'articolo 25 del decreto legislativo 29/93, viene restituita ai soggetti che ne erano in possesso prima che il menzionato decreto legislativo producesse i suoi effetti. Ai suddetti dirigenti superiori, ai soli fini economici, viene attribuito il più alto livello di retribuzione di posizione previsto nella fascia dirigenziale di appartenenza dei singoli Ministeri.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
11. 74. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
7-bis. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria che compiutamente disciplinerà la materia, sono valide tutte le norme degli Statuti di autonomia approvate dagli Atenei a norma del comma 1 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
11. 73. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Ranieli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 si applica con effetto dal 1o gennaio 2002 anche ai Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei Policlinici universitari e delle aziende in cui insistono le facoltà di medicina e delle aziende costituite


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ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
11. 3.Deodato.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8. All'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sostituire la parola: «biennio» con la parola: «quinquennio».
11. 18.Massidda.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8. Allo scopo di valorizzare le competenze in ambito economico finanziario e al fine di restituire unitarietà ed efficienza al personale di elevata professionalità appartenente al medesimo dicastero, il personale assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e già inserito nella Tabella 1, quadro B, in possesso di diploma di laurea in Economia o Scienze Economiche e con elevata specializzazione, ove abbia svolto, dalla sta di entrata in vigore del primo C.C.N.L. - Comparto Ministeri - fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno 12 mesi consecutivi i compiti di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, documentabili con atti di data certa, a decorrere dal 1o gennaio 2002 transita a domanda, da proporsi entro il 31 gennaio 2002, nella carriera del personale disciplinato dal medesimo decreto legislativo e viene collocato dopo l'ultimo iscritto nel molo.
Ai fini di cui al comma precedente, l'elevata specializzazione deve essere comprovata dalla abilitazione alla professione di dottore commercialista o dall'iscrizione al registro dei revisori contabili».
11. 19.Massidda.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai professori ordinari, associati e ricercatori universitari che all'atto dell'inquadramento in ruolo godevano di una retribuzione superiore a quella spettante nel nuovo ruolo, si applica l'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. All'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato, l'assegno personale non riassorbibile viene ridotto in ragione del miglior trattamento economico derivante dall'eventuale riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.
* 11. 31.
Bimbi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. Ai professori ordinari, associati e ricercatori universitari che all'atto dell'inquadramento in molo godevano di una retribuzione superiore a quella spettante nel nuovo molo si applica l'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. All'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato, l'assegno personale non riassorbibile viene ridotto in ragione del migliore trattamento economico derivante dall'eventuale riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo
* 11. 42.
Gambale.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere infine il seguente comma:
Per consentire l'adozione di interventi volti ad assicurare la unicità dei contratti


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triennali collettivi di lavoro stipulati per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dal i gennaio 1981 al 31 dicembre 1985 sono destinati: 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004.

Conseguentemente la Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze variare gli importi come segue:
2002: - 10.000;
2003: - 30.000;
2004: - 30.000.
11. 83. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Inserire alla fine il seguente comma:
La disciplina dell'onnicomprensività del trattamento economico per i dirigenti di II fascia dell'Area 1 trova applicazione dalla data di definizione della contrattazione integrativa.
11. 86. Patria, Crosetto, Blasi, Casero, Zorzato, Armani, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Tarantino, Giudice, Saro, Savo, Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I passaggi all'interno delle aree del personale della pubblica amministrazione sono ammessi unicamente per il profilo professionale della posizione economica immediatamente superiore.
2. Le procedure comunque iniziate in difformità delle disposizioni del comma 1 sono nulle.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
11. 05.
Drago, Mongiello Peretti, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. L'articolo 44 comma 6, del contratto collettivo nazionale dl lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, non si applica per il personale di cui all'articolo 5 del DL 29 dicembre 1990, n. 415, convertito in legge 26 febbraio 1991 n. 58, in relazione al quale continua a trovare applicazione la disciplina di cui al Decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1987, n. 503.
11. 03. Massidda.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme in favore delle Alte Professionalità del Pubblico Impiego).

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano svolto, senza demerito, quindici anni complessivi di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali sia stato richiesto il diploma di laurea conseguono la qualifica di Esperto di Amministrazione ed il trattamento economico pari all'ottanta per cento di quello di base della qualifica dirigenziale.
2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica altresì al personale che sia stato ammesso alla ex carriera direttiva a seguito di speciali procedure concorsuali richiedenti fin dall'origine il possesso del diploma di istruzione di secondo grado e che risulti in servizio da almeno venti anni presso le singole amministrazioni. Ai fini del presente comma non producono effetti le disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.
3. Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede attraverso la destinazione


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prioritaria delle risorse stanziate in bilancio per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
11. 04. Giuseppe Drago, Peretti, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 1-bis della legge 3 luglio 2001, n. 250, si applica anche nei confronti del personale Sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza, collocati nella riserva per diretto effetto delle disposizioni ivi previste, nonché nei confronti degli Ufficiali le cui domande di cessazione dal Servizio siano state ricevute dalle amministrazioni competenti in data antecedente ai 28 settembre 1996.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 600 mila euro;
2003: + 600 mila euro;
2004: + 600 mila euro.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 600 mila euro;
2003: - 600 mila euro;
2004: - 600 mila euro.
11. 08. Ramponi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139 dopo le parole «al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto.
2. Al comma 1 dell'articolo 34, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla lettera c), dopo le parole: vice consiglieri di Prefettura» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

Conseguentemente, alla Tabella A l'accantonamento del Ministero dell'Economia e Finanze è ridotto di dieci milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004.
11. 01. Misuraca.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «al Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340,» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto».
2. Al comma 1 dell'articolo 34, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla lettera c), dopo le parole: «vice consiglieri di prefettura» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340».
11. 07. Garagnani.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «al Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340,» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto».
2. Al comma 1 dell'articolo 34, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla lettera c), dopo le parole: «vice consiglieri di prefettura» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340».
Compensazione Gruppo A.N.
11. 010.
Ascierto, Gamba, Geraci, Conte, Cannella.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto».
2. All'articolo 34, comma i, lettera c) del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole: «vice Consigliere di Prefettura» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente sempre assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340».
Compensazione Margherita, DL-l'Ulivo.
11. 011.
De Franciscis, Molinari.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto».
2. All'articolo 34, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole: «vice Consigliere di Prefettura» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente sempre assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340».
3. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico degli stanziamenti di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 11 della presente legge.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
11. 013.
Molinari.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Transito dei funzionari dell'ex carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno alla carriera prefettizia).

1. All'articolo 34, comma 1, del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti variazioni:
a) dopo le parole «al decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 340» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto»;


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b) alla lettera c), dopo la parole: «vice Consigliere di Prefettura» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340».

2. All'onere derivate dal presente articolo si provvede a carico delle somme di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 11.
Compensazioni gruppo Lega Nord.
11. 012.
Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. La qualifica di dirigente superiore, soppressa dall'articolo 25 del decreto legislativo 29/93 viene restituita ai soggetti che ne erano in possesso prima che il menzionato decreto legislativo producesse i suoi effetti. I dirigenti superiori di cui al precedente comma, viene attribuito, ai soli fini economici, il più alto livello di retribuzione di posizione previsto nella fascia dirigenziale di appartenenza dei singoli Ministeri.
11. 014. Campa, Zorzato, Santori, Di Teodoro.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 12.

Dopo il primo comma, inserire il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle procedure e delle modalità di attuazione previste dal Quadro Comunitario di Sostengo per le regioni dell'Obiettivo 1, approvato dalla Commissione Europea, e senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, il Ministero dell'Ambiente è autorizzato alla stipula di contratti a tempo determinato per il rafforzamento delle strutture tecniche e amministrative delle autorità ambientali nazionali e regionali.
12. 6.
Antonio Barbieri.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere il seguente comma:
5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 4 della legge 401/00, il personale già in possesso dei requisiti previsti per la selezione, alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato nella posizione di dirigente.
Le aziende sono autorizzate ad apportare le relative trasformazioni nelle piante organiche.
All'onere derivante si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale nell'unità revisionale Fondo speciale del Tesoro dello Stato per l'anno 2001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
12. 5.
Paolo Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Gli ispettori generali ed i direttori di divisione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 88 del 1989, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, ove occorra, in soprannumero, nella dirigenza anche ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai rispettivi fondi interni di previdenza vigenti alla data del i gennaio 1999. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile.
12. 02. Marinello, Amato.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

Art. 12-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del Decreto Legge 12 ottobre 2000 n. 279 convertito in Legge 11 dicembre 2000 n. 365, sono estese al personale della Regione Sicilia e degli Enti locali (Comuni) assunto a suo tempo determinato ai sensi dell'articolo 14 comma 14 e articolo 23-quater del decreto legge 11 giugno 1998 n. 6 convertito in Legge 30 marzo 1998 n. 61, chi lavora o ha lavorato (non in servizio per scadenza contratto o cessazione del rapporto per carenza di fondi), per le esigenze di ricostruzione di cui alla Legge 31 dicembre 1991 n. 433, relativa alla crisi sismica del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania, Ragusa.
2. I Comuni sprovvisti di pianta organica o carenti di posti per inquadrare il
personale di cui all'articolo 1 debbono adeguare la propria pianta organica entro il 30 giugno 2002; completata la stessa l'eventuale personale in esubero deve essere assorbito dai Comuni, Province o Ragioni che ne abbiano esigenza senza o con modifica della pianta organica; in caso di inadempienza a quanto sopra disposto la Regione deve provvedere con la nomina di un commissario ad acta.


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Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002:-240 mila Euro;
2003:-240 mila Euro;
2004:-240 mila Euro.
12. 03. Amato, Angelino Alfano, Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 12 si inserisca il seguente:

Art. 12-bis.
(Delega al Governo per regolamentare taluni aspetti del rapporto di lavoro di pubblico impiego e della rappresentatività sindacale).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi uno o più decreti legislativi diretti a:
a) individuare e regolamentare gli istituti del rapporto di lavoro relativo al pubblico impiego, ivi compresi quelli relativi alle diverse aree professionali ed ai percorsi preordinati di carriera del personale, disciplinati unicamente dalla legge e non sottoposti alla contrattazione al fine di garantire la realizzazione dei principi posti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione;
b) regolamentare i criteri di rappresentatività sindacale nelle pubbliche amministrazioni al fine di definire i criteri per la rappresentatività stessa sia in ambito nazionale che decentrata nei comparti e nelle aree di nuova istituzione ovvero nei comparti e nelle aree in cui non sono attive le Rappresentanze unitarie del personale;
c) regolamentare nelle pubbliche amministrazioni la tutela delle diverse aree professionali componenti il settore - in particolare quando le stesse aree operino con ridotto numero di appartenenti - regolamentando l'accesso alle relazioni sindacali delle organizzazioni che rappresentano i dipendenti della medesime aree mediante specifiche norme;
d) regolamentate la rappresentatività delle confederazioni in base ai seguenti criteri: d1) che alla medesima Confederazione aderiscano almeno due Federazioni rappresentative nel rispettivo comparto, area o categoria; d2) possiedano strutture territoriali in almeno il 50 per cento delle regioni; d3) possiedano strutture territoriali in almeno il 50 per cento delle province.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono applicabili fino all'approvazione delle norme da emanare ai sensi del comma 1.
12. 04.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 12 aggiungere il seguente articolo 12-bis:

Art. 12-bis.

1. Gli Ispettori Generali ed i Direttori di Divisione di cui all'articolo 15, comma 1, delle legge 9 marzo 1989, n. 88, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati ai soli effetti giuridici, soprannumero riassorbibile, nella Dirigenza.
2. Essi conservano, ai fini del predetto inquadramento, l'anzianità di servizio già riconosciuta.
12. 05. Milana, Lucidi.
Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 13.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Al terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: «,


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per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi,» sono soppresse.
5. Il quarto comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato.
6. Al quinto comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: «Nel caso di cui al precedente comma,» sono soppresse.
7. Al quinto comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle parole: «terzo comma».
8. Al settimo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: «, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma» sono soppresse.
9. All'ottavo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: «a norma del precedente comma quarto» sono soppresse.
10. Gli articoli 33 e 34 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono abrogati.
13. 3. Muratori.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 14.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ed alle province sino a: per l'anno 2001.
14. 17.Osvaldo Napoli, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che non abbiano rispettato le disposizioni del Patto di stabilità interno per l'anno 2001 con le parole: che siano stati dichiarati strutturalmente deficitari.
14. 18.Crosetto, Osvaldo Napoli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: che non abbiano rispettato le disposizioni dal patto di stabilità interno 2001 sono inserite le seguenti: e che siano stati dichiarati strutturalmente deficitari.
14. 10.Saponara.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: indeterminato sono aggiunte le seguenti: fatti salvi i concorsi entro la data del 31 dicembre 2001.
14. 2.Marras, Vitali, Arnoldi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I medici già dipendenti da pubbliche amministrazioni in aspettativa in quanto titolari di un contratto di dirigente medico di I livello a tempo determinato (decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 articolo 15-septies) con un'azienda sanitaria (contratto stipulato su posto vacante in organico) a partire dal 1o gennaio 2002 possono, su domanda, essere immessi nei ruoli organici dell'azienda con cui hanno il contratto.
14. 1.Di Virgilio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 68, del 1999.
14. 53.Taborelli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle assunzioni di operatori di polizia municipale e provinciale.
14. 3.Lupi, Verro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore alla unità, inserire le seguenti: e le assunzioni di personale, di professionalità non fungibile, che risultino vincitori di concorsi banditi prima dell'anno 2001 e le cui prove siano già in corso di espletamento nel corrente anno.
14. 60.Cosentino.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, aggiungere le


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seguenti: nonché le assunzioni del personale infermieristico delle aziende sanitarie locali compatibilmente con la vacanza nelle relative piante organiche.
* 14. 49.Cuccu.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità aggiungere le seguenti: nonché le assunzioni del personale infermieristico delle aziende sanitarie locali compatibilmente con la vacanza nelle relative piante organiche.
* 14. 63.La XII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, dopo il sesto periodo inserire il seguente: Hanno il requisito della unicità e infungibilità anche le figure professionali di dirigente medico e veterinario di struttura complessa.
* 14. 50.Cuccu.
Inammissibile per carenza di compensazione

Al comma 1, dopo il sesto periodo, inserire il seguente: Hanno il requisito della unicità e infungibilità anche le figure professionali di dirigente medico e veterinario di struttura complessa.
* 14. 64.La XII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: I decreti interministeriali 27 dicembre 2000, limitatamente alle disposizioni in materia di esclusione dalle assunzioni a tempo indeterminato di un'aliquota di cattedre e posti degli organici funzionali d'istituto nelle Accademie di belle arti e nei Conservatori di musica, non si applicano per l'anno accademico 2001-2002, con effetto dal 1o gennaio 2002.
14. 12.Biondi, Nan.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. in deroga al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per l'anno 2002, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, può consentire ai magistrati amministrativi di permanere in servizio, in soprannumero riassorbibile, per un ulteriore triennio oltre il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Gli oneri finanziari derivanti da questo provvedimento sono ascrivibili allo stanziamento previsto nel fondo speciale di parte corrente per il Ministero della giustizia (Tabella A).
14. 11.Cossa, Nicolosi.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. E altresì fatto salvo l'inquadramento ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 di coloro che siano risultati idonei a svolgere le funzioni di professore associato nella terza tornata dei giudizi di idoneità, anche a seguito di ordinanza cautelare emessa da organi di giustizia amministrativa.
14. 59.Germanà.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e docente, di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dalle amministrazioni entro la data dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge sono da considerarsi legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla stessa data del decreto-legge n. 140 del 1998.
Essi vengo fatti salvi, perché provvedimenti di inquadramento già adottati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Compensazioni CCD-CDU.
14. 118. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 2, dopo le parole: enti pubblici non economici aggiungere la seguente: nazionali.
* 14. 74.La I Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 2, dopo le parole: enti pubblici non economici aggiungere la seguente: nazionali.
* 14. 86.Cristaldi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono esclusi gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. 19.Osvaldo Napoli, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli istituti autonomi case popolari.
14. 4.Zorzato, Campa, Mianato.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli Istituti autonomi case popolari.
14. 68.Dell'Anna.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora si verificassero situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento di funzioni essenziali, gli Enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, possono tuttavia procedere al rinnovo dei contratti in corso, ivi compresi quelli già precedentemente rinnovati, per un periodo analogo a quello iniziale.
14. 21.Oricchio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora si verificassero situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento dei funzioni essenziali, gli Enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale assunto


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a tempo determinato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988 n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti possono bandire entro il 31 dicembre 2002 concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'art 4-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio n. 236.
14. 22.Oricchio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

All'articolo 14, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a tutto il personale e ai mezzi delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, al Personale trasportato e animali.
Compensazione Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.
14. 169.
Piscitello.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2002, al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del personale per le diverse qualifiche il cui incremento sia necessario in relazione a sopraggiunte e indifferibili esigenze, con particolare riferimento alle figure professionali ad alta specializzazione ritenute indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, le pubbliche amministrazioni provvedono all'attribuzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vincitori o idonei nelle precedenti procedure di selezione. La presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede ad autorizzare l'assunzione di personale di cui al comma 1, previa verifica della mancata copertura dei posti nell'organico delle amministrazioni richiedenti e della rispondenza dei candidati alla specifica professionalità necessaria. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del presente articolo costituisce presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per i posti che si rendono disponibili nelle singole qualifiche.
14. 88.Ascierto, Giorgio Conte, Geraci, Gamba, Cannella.
Inammissibile per carenza di compensazione

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle disposizioni di cui ai comuni precedenti, possono trasformare i predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Conseguentemente alla tabella A l'ammontare relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002.
* 14. 48.Cuccu.
Inammissibile per carenza di compensazione

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997,


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in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono trasformare i predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato,

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
* 14. 65.La XII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono trasformare i predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Conseguentemente alla tabella A l'accontamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003).
14. 20.Milanese, Oricchio.

Al comma 3, all'alinea, sopprimere le parole: le Forze Armate e; conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di realizzare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale nei tempi stabiliti dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, ed in modo coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella A allegata alla predetta legge, i reclutamenti annuali degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono disposti:
a) per l'anno 2002, in connessione con l'entità delle dotazioni organiche determinate rispettivamente dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
b) per il biennio 2003-2004, in aderenza con l'entità delle dotazioni organiche determinate annualmente con il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Conseguentemente, al comma 5, dopo la parola: indicate, inserire le seguenti: nelle tabelle 1, 2, e 3 allegate al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e; e dopo la parola: reclutamento, inserire le seguenti: , rispettivamente, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e.
* 14. 66.La IV Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 3, all'alinea, sopprimere le parole: le Forze Armate e; conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di realizzare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale nei tempi stabiliti dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, ed in modo coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella A allegata alla predetta legge, i reclutamenti annuali degli


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ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono disposti:
a) per l'anno 2002, in connessione con l'entità delle dotazioni organiche determinate rispettivamente dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
b) per il biennio 2003-2004, in aderenza con l'entità delle dotazioni organiche determinate annualmente con il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Conseguentemente al comma 5, dopo la parola: indicate, inserire le seguenti: nelle tabelle 1, 2, e 3 allegate al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e; e dopo la parola: reclutamento, inserire le seguenti: , rispettivamente, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e.
* 14. 81.Ramponi, Minniti, Ruzzante.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole: al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono inserite le seguenti: ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto.
3-ter. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla lettera c), dopo le parole: ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
14. 67.Dell'Anna.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Tutti coloro che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento rivestono il grado apicale dei ruoli appuntati e finanzieri, appuntati e carabinieri e assistenti e agenti delle Polizie ad ordinamento militare e civile, previo corso di riqualificazione in sede regionale di durata non superiore a mesi uno, al termine del quale, se idonei, acquisiscono le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria e di ufficiale di polizia giudiziaria come previsto per i rispettivi ordinamenti, sono inquadrati nel grado iniziale del ruolo dei sovrintendenti.
Compensazioni CCD-CDU.
14. 115. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Gianni Giuseppe.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di non disperdere le specifiche professionalità maturate nell'esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della Guardia di finanza, dopo almeno cinque anni di servizio effettuato nel settore delle verifiche contabili e fiscali, da certificarsi con il rilascio di specifica attestazione da parte del comandante di Corpo, sono iscritti, previa istanza diretta al Ministero di giustizia, nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) non si trovino nella posizione di sospensione dalle funzioni o dalle attribuzioni


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del grado ovvero nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
14. 23.Crosetto, Patria, Saro.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di non disperdere le specifiche professionalità maturate nell'esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della Guardia di Finanza, al maturare dei cinque anni di servizio prestati nel settore della Polizia Tributaria, da certificarsi con apposita attestazione da parte del Comandante di Corpo, sono iscritti, previa istanza diretta al Ministero della Giustizia, nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) non si trovino nella posizione di sospensione delle funzioni o delle attribuzioni del grado ovvero nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Compensazioni CCD-CDU.
14. 116. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Gianni Giuseppe.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Al fine di non disperdere le specifiche professionalità maturate nell'esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della Guardia di finanza, dopo almeno cinque anni di servizio effettuato nel settore delle verifiche contabili e fiscali, da certificarsi con il rilascio di specifica attestazione da parte del comandante di Corpo, sono iscritti, previa istanza diretta al Ministero di giustizia, nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, a condizione che:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) non si trovino nella posizione di sospensione dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado ovvero nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
14. 140. Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
3-bis. Al fine di non disperdere le specifiche professionalità maturate nell'esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della Guardia di Finanza, dopo almeno cinque anni di servizio effettuato nel settore delle verifiche contabili e fiscali, da certificarsi con il rilascio di specifica attestazione da parte del comandante di Corpo, sono iscritti, previa istanza diretta al Ministero di Giustizia, nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 88, a condizione che:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) non si trovino nella posizione di sospensione dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado ovvero nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.
14. 148.
Piscitello.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli ordinari stanziamenti


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di bilancio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e mezzi navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile e al personale trasportato.
Compensazioni CCD-CDU.
14. 117. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Gianni Giuseppe.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e dei meni navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e al personale trasportato.
14. 139. Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.
Inammissibile per estraneità di materia.

Sopprimere il comma 4.
14. 100. Lion.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e dei mezzi navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e al personale trasportato.
14. 24.Crosetto, Patria, Saro.
Inammissibile per estraneità di materia.

Sopprimere il comma 6.
14. 6.Soda, Franci, Buffo.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 11 maggio 1999, n. 140 inserire il seguente comma:
3. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 che al 12 luglio 1982 rivestita la qualifica di capo reparto o consigliere conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente a quest'ultima data e che nell'anno 1986 abbia superato le prove selettive nazionali, è inquadrato anche in soprannumero nella qualifica dirigenziale con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
14. 119. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato che ha mantenuto il trattamento di quiescenza costituito dai fondi di previdenza a capitalizzare di cui alla legge 7 febbraio 1951 n. 72 è iscritto, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INPDAP, Gestione autonoma ex-CPDEL. Con decreto del Ministero delle Attività produttive sono stabilite le modalità per la liquidazione, in favore dei singoli interessati, del trattamento medesimo, in atto alla suddetta data, previa definizione del contributo di riscatto per i periodi lavorativi pregressi.
14. 120. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Cozzi.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. I dipendenti delle Province, appartenenti da almeno 5 anni alla categoria D-ex 8o livello - che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono e abbiano svolto in via continuativa da almeno 1 anno, le funzioni di segretario Generale e/o direttore generale delle Unioni Regionali delle Province Italiane, sono inquadrati, a decorrere dal 1o gennaio 2002, negli organici dirigenziali delle Province di appartenenza.
Compensazione Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.
14. 171.
Molinari, Boccia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è sostituito dal seguente: 3. La nomina a direttore determina per i lavoratori dipendenti dell'azienda il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto.
14. 16.Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
9-bis. Per garantire i diritti acquisiti dal punto di vista economico e di carriera il passaggio di cui al comma precedente si deve intendere a tempo indeterminato e con impegno orario a tempo pieno. Qualora il numero delle ore disponibili per l'incarico specialistico fosse limitato, tale incarico può essere svolto conservando la convenzione per la medicina di base fino al raggiungimento del massimale orario e con impegno orario compatibile con le scelte a carico così come previsto al comma 7, articolo 44 dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale che prevede la limitazione pari 37,5 scelte per ogni ora di attività specialistica svolta. La priorità per la scelta dell'incarico è stabilita da una graduatoria provinciale specialistica di riferimento.
14. 61.Cosentino.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
12. Entro il 30 giugno 2002, il personale della SICILFOR (Sicilia Forestale s.r.l. in liquidazione), in servizio già alla data del 15 aprile 1993, può essere assegnato a pubbliche amministrazioni, con le procedure previste dall'articolo 10, comma 3, della decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n, 104.
14. 55.Grimaldi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. Il Comune di Matera, con oneri a carico del suo bilancio ed in deroga alle vigenti norme di accesso all'impiego negli enti locali, è autorizzato ad inquadrare nei ruoli organici il personale assunto ed utilizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 771 del 1986, per un numero di 13 unità, con riconoscimento delle mansioni, della categoria e della posizione economica corrispondenti per contenuto e profilo professionale, a quelle svolte alla data del 29 settembre 2001.
14. 7.Blasi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è inquadrato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 547


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del 23 settembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994 n. 644, nella qualifica corrispondente alla risultante della preventiva ricostruzione della carriera, ai sensi dell'articolo 107 del decreto ministeriale 2 marzo 1981 e dell'articolo 108 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 in relazione all'anzianità maturata al 16 ottobre 1984, per il conseguimento della qualifica apicale o pre-capitale al grado iniziale della qualifica superiore. Gli oneri connessi andranno a totale carico dell'autonomia finanziaria delle Camere di commercio.
14. 9.Riccio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
11-bis. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è aggiunto il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente è autorizzato a riconoscere le spese sostenute per il personale delle aree marine protette, per le attività finalizzate alla gestione ordinaria, nel limite del 40 per cento dei fondi ad esse assegnati.
14. 42.Marras, Vitali, Arnoldi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
11-bis. L'esercizio della funzione di magistrato onorario, espletata per almeno un triennio, senza contestazione o appunti, costituisce titolo da valutarsi secondo i criteri stabiliti dalla legge nei concorsi per il reclutamento di uditori giudiziari.
14. 43.Marras, Vitali, Arnoldi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
11-bis. Le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere nei limiti delle risorse finanziarie già previste in sede di programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni, e delle attuali dotazioni organiche possono:
a) procedere alle assunzioni del personale del ruolo sanitario, senza alcuna limitazione numerica e previa autorizzazione in deroga da parte della Regione;
b) richiedere autorizzazione in deroga alla Regione per procedere alla copertura sino al 50 per cento di tutti i posti del Ruolo Tecnico Amministrativo e Professionale vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) assumere personale di qualsiasi ruolo, per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 2001, al di fuori dei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle procedure concorsuali interne previste dalle vigenti nonne contrattuali.
14. 87.Angelino Alfano.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
11-bis.
Il numero 1) della lettera d) dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina


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preventiva ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
14. 108. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, D'Agrò.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:
11-bis.
Al comma 6 dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1994, n. 738 aggiungere il seguente periodo: L'eventuale superiore trattamento economico percepito dal personale transitato viene conservato, a riassorbimento, in aggiunta alle competenze spettanti nell'Amministrazione pubblica di destinazione.

Conseguentemente, al comma 6-bis dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1994, n.738, aggiungere il seguente comma:
6-ter. Nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche di destinazione, al personale di cui al precedente comma viene riconosciuta l'anzianità maturata presso le società controllate dal soppresso EFIM, ai fini giuridici, economici e pensionistici.
Compensazioni Gruppo CCD-CDU.
14. 109. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:
11-bis. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole: al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono inserite le seguenti: ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto.
Al comma 1 dell'articolo 34, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n, 139, alla lettera c), dopo le prole: vice consiglieri di prefettura sono inserite le seguenti: ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
Compensazioni Gruppo CCD-CDU.
14. 110. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
All'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
3. Alle Soprintendenze ed alle gestioni autonome, di cui ai commi 1 e 2, si applica il comma 6 dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Agli stessi dirigenti verrà altresì applicato il trattamento economico di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto legislativo.
Compensazione Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.
14. 170.
Volpini, Colasio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. A decorrere dal 10 gennaio 2002, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125 e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, pari a euro 2.582.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in servizio presso il Ministero delle attività produttive è posto a carico del bilancio di detto Ministero.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2002, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 in posizione di comando presso altre amministrazione è posto a carico di queste ultime.


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3. A decorrere dal 1o gennaio 2002, il personale di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dal CCNL dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data.
4. Il trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui ai commi 1 e 2 resta disciplinato dall'articolo 2, comma 1, della legge 25 luglio 1971, n. 557. L'articolo 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557 è abrogato.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
14. 011. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Cozzi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Con riferimento alla legge n. 142 del 1990 e al decreto legislativo n. 267 del 2000 che autorizza gli enti locali ad integrare le compagini degli amministratori con tecnici di provenienza esterna, i magistrati, anche se amministrativi e contabili, nonché gli avvocati dello Stato che accettano incarichi nell'amministrazione locale dei comuni superiori a 15 mila abitanti, sono dispensati dal lavoro presso l'ente di appartenenza, ma possono conservare il trattamento e lo status economico complessivo rinunziando, per la durata dell'incarico, a qualsiasi altro emolumento o qualsiasi titolo annesso alla carica che andranno ad occupare nell'amministrazione dell'ente locale.
Compensazione Gruppo AN.
14. 010. Cardiello, Fasano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Personale di enti pubblici).

1. Gli ispettori generali ed i direttori di divisione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, ove occorra, in soprannumero, nella dirigenza, anche ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai rispettivi fondi interni di previdenza vigenti alla data del 10 gennaio 199. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile.
Compensazione Gruppo AN.
14. 09. Cardiello, Fasano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. Il personale di cui al comma 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno del 27 aprile 1999, n. 2980, ed all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministero dell'interno del 30 giugno 2000, n. 3061, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge è immesso, previa domanda da presentare entro il termine di sessanta giorni a decorre da data di pubblicazione della presente legge, e previo superamento di un concorso, riservato, in moli speciali ad esaurimento da istituire presso la Giunta della regione Campania.
2. L'immissione nei moli speciali ad esaurimento è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso nei moli della regione Campania e le modalità di immissione in ruolo saranno disciplinate con ordinanza del Ministero dell'interno, da emanare entro sessanta giorni a decorrere


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dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Compensazione Gruppo AN.
14. 08. Cardiello, Fasano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole: al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono inserite le seguenti: ed il rimanente personale non dirigente già assistito ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto.
2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla lettera c), dopo le parole: vice consiglieri di prefettura, sono inserite le seguenti: ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
14. 04. Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 15.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione delle scuole con particolari finalità di cui all'articolo 324 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
15. 3. Zorzato, Campa, Milanato, Santori, Crosetto, Patria, Saro, Savo, Alfano, Tarantino, Casero.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. La retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi tecnici inquadrati - tra il 1o gennaio 1990 e il 31 dicembre 1997 - nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del Decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 1989, n. 417, è rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 1998, con le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 11 della Legge 3 maggio 1999, n. 124.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
15. 53. Milana.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine:
7-bis. La retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi tecnici inquadrati - tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 1997 - nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1988, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 1998, con le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU.
15. 81. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi tecnici inquadrati - tra il 10 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1997 - nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del Decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 1989, n. 417, è rideterminata, a decorrere dal 10 gennaio 1998, con le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 11 della Legge 3 maggio 1999, n. 124.
All'onere derivante dall'attuazione di detto comma, valutato in Lire 1.410.000.000 per ciascuno degli anni interessati (1998-1999-2000-2001) si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente comma.
15. 20. Oricchio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi tecnici inquadrati tra il 1o gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994 nel relativo ruolo


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unico, ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 1998, con le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2002:-600;
2003:-600;
2004:-600.
Seguono compensazioni Gruppo AN.
15. 78. Butti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. La retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi tecnici inquadrati tra il 1o gennaio 1990 e il 31 dicembre 1997, nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 1988, con le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):
2002: - 3.000;
2003: - 3.000;
2004: - 3.000.
15. 22. Campa, Zorzato, Santori, Di Teodoro.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 9 della legge 25 agosto 1982, n. 604, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - Sono immessi in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo determinato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 2000-2001 ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 2000-2001 e fossero in servizio alla data del 1o ottobre 2000, subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove prescritta, mediante la partecipazione alla apposita sessione riservata di esami di abilitazione prevista per il corrispondente personale delle scuole metropolitane, dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.
Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 1o ottobre 2001 se in possesso di incarico già in inni antecedenti all'anno scolastico 2001-2002.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale conseguono l'abilitazione.
Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, che abbiano svolto l'incarico in ordine o grado di scuole diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione di cui sono in possesso, sono immessi in ruolo.
15. 24. Paolo Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Tutti coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, presso la Facoltà di scienze della formazione, vengono ammessi


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a sostenere un esame integrativo post specializzazione, nelle Università organizzatrici. Tale esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per essere inseriti nelle graduatorie permanenti».
Seguono compensazioni del Gruppo DS-l'Ulivo.
15. 44. Ruzzante, Capitelli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Il personale di ruolo delle università, attualmente in servizio ed a suo tempo inquadrato, previo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ammesso a domanda al giudizio di idoneità di cui all'articolo 50 del decreto medesimo, in quanto appartenente alle categorie di cui alle lettere a) ed i) del comma 1 del medesimo articolo 58, avendo effettivamente svolto le relative funzioni. Il giudizio, da svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda destinata a chi non abbia superato la prima tornata di idoneità, sarà disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dovrà tener conto, con analitica motivazione, esclusivamente dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero sino alla data di indizione del giudizio di idoneità, attività che dovrà essere attestata dai Presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali, pur se realizzati in collaborazione con altri studiosi, ovvero da ogni altro titolo o documento posseduto dal candidato.
15. 46. Vitali, Ghedini, Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Le abilitazioni conseguite con riserva nella sessione abilitante riservata ai sensi dell'O.M. n. 1/2001 sono valide e la riserva sciolta positivamente qualora i requisiti prescritti sussistano al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla sessione.
Seguono compensazioni Gruppo CCD-CDU.
15. 69. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole ispettori, ex scuole sottufficiali, o presso l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario. Le modalità di riconoscimento dei crediti sono individuate con specifiche convenzioni stipulate tra le Amministrazioni interessate e le Università. Non si applica il Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952.
15. 21. Crosetto, Patria, Saro.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole ispettori, ex scuole sottufficiali, o presso l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario. Le modalità di riconoscimento dei crediti sono individuate con specifiche convenzioni stipulate


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tra le Amministrazioni interessate e le Università. Non si applica il Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952.
15. 48. Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di Finanza e della Polizia di Stato, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole sottufficiali o presso l'istituto di perfezionamento della polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario, le cui modalità sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le Amministrazioni interessate e le Università, alle quali non si applica il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1952.
Seguono compensazioni Gruppo CCD-CDU.
15. 68.
Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. Al fine di promuovere lo sviluppo professionale degli insegnanti italiani, anche attraverso forme di mobilità non tradizionali, è consentito a coloro che siano titolari di contratto a tempo indeterminato di disporre di un periodo di aspettativa per motivi professionali da utilizzare per realizzare esperienze di lavoro all'interno dei sistemi scolastici della Unione europea e dei Paesi extraeuropei, ove la corresponsione degli emolumenti sia assicurata da parte degli Stati interessati. In relazione a conservazione della sede, mobilità e carriera si applicano a tali insegnati le stesse disposizioni relative a distacco/utilizzazione.
15. 23. Garagnani.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il comma 8 e il comma 9.
8. I servizi resi presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui al Testo Unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con R.D. 12 febbraio 1940, n. 740 ed alla legge 3 marzo 1971, n. 153, che siano stati iscritti alle forme previdenziali previste dallo Stato ospitante, sono valutabili, senza oneri a carico degli interessati, ai fini del trattamento di quiescenza previsto dagli ordinamenti pensionistici vigenti nell'ambito dello Stato».
9. I servizi di cui al comma precedente sono altresì utili ai fini della progressione economica e di carriera della qualifica di appartenenza nei ruoli metropolitani, purché resi con nomina del Ministero degli Affari Esteri, degli Organismi Consolati o del personale direttivo delle predette istituzioni e prestati con il controllo delle predette autorità italiane.
La valutazione ai predetti fini è consentita anche nel caso in cui i servizi siano stati resi con incarico delle autorità del Paese ospitante e con retribuzione a totale o parziale carico delle medesime, purché a quanto previsto dalle disposizioni di legge di cui al precedente comma 8.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
15. 72. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applica anche ai medici interni universitari con compiti assistenziali vincitori di concorso.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
15. 80. Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il titolo conseguito dagli insegnanti che, in relazione ad apposite leggi regionali, hanno partecipato a corsi e attività formative biennali, con superamento di esame finale, per operatore sociale - assistenza handicappato (insegnanti di sostegno), organizzati da enti legalmente autorizzati, è equipollente a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e, conseguentemente, valido in tutto il territorio nazionale ai fini del conferimento dell'incarico di insegnante di sostegno in tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado.
15. 82. Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Al fine di promuovere e incoraggiare, in Italia e all'estero, gli studi umanistici, con particolare riferimento a quelli storico-politici nonché ai problemi della società contemporanea, da parte di istituti di istruzione, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca è autorizzato a concedere un contributo di 1.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 1.000.
15. 42. Patria, Zorzato, Giudice, Crovetto, Blasi, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Tarantino, Marras, Saro, Savo, Iorio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sopprimere le parole: «... nonché di convitti e di istituzioni educative statali».
15. 19. Crosetto, Patria.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'Istituto Musicale comunale di Ceglie Messapica (Br), pareggiato ai Conservatori di musica di stato, viene accorpato al Conservatorio di musica di Lecce a decorrere dall'anno 2002.

Conseguentemente all'articolo 44, comma 2 nella tabella C richiamata, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, alla voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - cap. 5502) apportare le seguenti variazioni:
2002: - 600.
15. 47. Vitali, Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, che compiutamente disciplinerà la materia, restano valide le norme degli statuti attualmente in vigore negli atenei, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
15. 01. Angela Napoli, Butti, Arrighi, Maggi, Rositani.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche, esclusa quella di rettore.
2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.
3. Alla lettera d) del comma 4, dell'articolo 16, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono aggiunte le seguenti parole: «nelle medesime norme non è compresa, ai soli fini dell'elezione alle cariche accademiche, la disciplina delle limitazioni al cumulo di cariche e delle eventuali incompatibilità derivanti dall'opzione per il tempo pieno o definito. Non sono, inoltre, comprese la disciplina della eventuale unificazione dei corpi elettorali delle fasce dei professori e quella degli elettorati attivi per il personale tecnico-amministrativo e per gli studenti».
4. Sono fatte salve le norme degli statuti già approvati dagli Atenei alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi a quanto previsto dalla medesima ed, in particolare, recanti il riconoscimento a tutti i ricercatori del diritto a partecipare agli organi accademici e del diritto all'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche.
15. 02. Angela Napoli, Butti, Arrighi, Maggi, Rositani.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

1. L'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali delle Università è materia disciplinata dagli statuti degli atenei.
2. Per la carica di direttore di Dipartimento, qualora non siano disponibili professori di prima fascia, possono essere eletti professori di seconda fascia.
Seguono compensazione del Gruppo Margherita, Dl-l'Ulivo.
15. 03. Bimbi, Gambale, Grignaffini, Carra, Tocci.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

La retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi tecnici inquadrati - tra il 1o gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994 - nel relativo ruolo unico ai sensi dei comma 8 dell'articolo 5 del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 1998, con le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Seguono compensazioni del Gruppo DS-l'Ulivo.
15. 04. Grignaffini, Sasso, Capitelli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Funzionalità e sicurezza edifici scolastici).

1. Per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici nella Provincia di Foggia è autorizzato un contributo pluriennale di 100 milioni di Euro.

Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze» sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di Euro:
2002:-40.000;


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2003:-30.000;
2004:-30.000.
15. 08. Di Gioia, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo le parole «non in possesso di idoneità» sono aggiunte le seguenti parole «nonché il personale dei servizi A.N.F.E.».
15. 1. Paolo Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

Ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i docenti universitari che abbiano i requisiti ivi previsti sono prioritari nell'assegnazione dei finanziamenti relativi alla mobilità del personale. Gli interventi sono finanziati totalmente e fanno carico al fondo di finanziamento ordinario delle università.
15. 07. Maura Cossutta, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 16.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

I professori associati confermati che, a seguito di concorso (valutazione comparativa) sono chiamati dalle Università a ricoprire posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, non sono soggetti al periodo di straordinariato, ai sensi dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la nomina a professore ordinario. Resta fermo, per i primi tre anni di servizio nel ruolo di Professore di prima fascia, il trattamento economico previsto per i Professori straordinari.
Compensazione Gruppo AN.
16. 02. Fragalà.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 17.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
17. 75.Osvaldo Napoli, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si applicano anche per gli anni 2002, 2003 e 2003. Per l'anno 2002 il disavanzo così come definito dal medesimo articolo 53, comma 1, lettere a), b) e c) non potrà essere superiore a quello del 2000 aumentato del 5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 l'incremento rispetto all'anno 2000 non potrà essere superiore rispettivamente al 7 ed al 9 per cento.
17. 70.Osvaldo Napoli, Crosetto, Marras, Alfano.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1 dopo le parole: il complesso delle spese correnti inserire le seguenti: del comparto.
17. 74.Osvaldo Napoli, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, dopo le parole: delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: che non abbiano rispettato il patto di stabilità nel 2001.
17. 34.Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, dopo le parole: 4,5 per cento aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei comuni della regione Campania per i quali sussiste una situazione di emergenza rifiuti e limitatamente ai documentati maggiori oneri straordinari derivanti dalla stessa e comunque fino e non oltre alla vigenza del regime di gestione commissariale per la medesima emergenza.
17. 23.Oricchio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 2 sopprimere le parole: nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
17. 69.Osvaldo Napoli, Crosetto, Marras, Alfano, Blasi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 2, in fine, aggiungere: nonché le spese correnti finanziate esclusivamente con entrate proprie, perché dette spese non incrementino il livello di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
17. 33.Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 2, in fine, aggiungere: nonché le spese correnti finanziate esclusivamente con entrate tributarie proprie, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
17. 35.Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse inoltre lespese correnti relative agli aumenti previsti dal contratto di comparto e per l'istituzione di nuovi servizi, ivi compresi quelli


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già trasferiti ai sensi di disposizioni legislative o regolamentari, ma non ancora resi operativi.
* 17. 64.Osvaldo Napoli, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: Sono escluse inoltre le spese correnti relative agli aumenti previsti dal contratto di comparto e per l'istituzione di nuovi servizi, ivi compresi quelli già trasferiti ai sensi di disposizioni legislative o regolamentari, ma non ancora resi operativi.
* 17. 67.Osvaldo Napoli, Crosetto, Marras, Blasi, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 4, dopo le parole: i comuni inserire le seguenti: con popolazione superiore a 5000 abitanti.
17. 76.Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
* 17. 24.Mazzocchi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
* 17. 32.Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
* 17. 79.Campa, Zorzato, Santori, Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4-bis:
È data facoltà, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di procedere alla definizione dei Piani Regolatori Generali in ambiti comprensoriali omogenei interessanti più comuni limitrofi ed aventi popolazione complessiva non inferiore ai 6.000 abitanti residenti.
Conseguentemente compensazioni gruppo Misto - Comunisti Italiani.
17. 134.Pistone, Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 6, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:
«Al fine di promuovere l'accelerazione dei processi di esternalizzazione dei servi locali, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, comma 1, dopo il numero 2 inserire il seguente: 2-bis) le prestazioni di servivi esternalizzati dagli enti e dalle aziende di cui ai commi 4 e 5.
Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.
17. 154.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 7, sopprimere le parole: 2002,.
Compensazione Ulivo.
17. 50.
De Brasi, Michele Ventura, Abbondazieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello,


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Sgobio, Squaglia, Villetti, Tidei, Olivieri, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Caliente, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Rugghia, Siniscalchi, Tolotti, Sereni, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Zappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 7, sopprimere le parole: 2002,.
17. 14.Soda, Grandi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente comma:
12-bis. Al comma 2, dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dopo le parole «dell'imposta», inserire le seguenti «, ad eccezione delle amministrazioni dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16, nonché delle interessenze, vicinie e le altre comunità e associazioni agrarie, sia per la proprietà, sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, riconosciute come comunioni di interesse pubblico dalla legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2.

Conseguentemente alla Tabella A Ministero dell'economia e delle finanze ridurre gli accantonamenti di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004.
17. 01.Collavini, Fratta Pasini.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 18.

Al comma 2, lettera d) capoverso 5-bis sostituire le parole: per l'anno 2002 ai comuni è transitoriamente con le parole: a decorrere dall'anno 2002 ai comuni.
18. 7.Napoli, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il comma 5-ter.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
* 18. 22.
Stradiotto, Santagata, Pinza, Lettieri, Boccia, Frigato, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Fioroni, Lusetti, Cusumano.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome alle quali non spetti già, direttamente o indirettamente, la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive, annualmente determinata d'intesa tra lo Stato e la Regione a Statuto Speciale o la Provincia Autonoma interessata.
18. 6. Casero, Giudice, Angelino Alfano, Marras, Lenna, Fontanini, Ballaman, Saro, Romoli, Franz, Collavini.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La norma del comma 7, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpreta nel senso che per i proventi della sosta a pagamento degli autoveicoli né gli enti proprietari delle strade, delle aree e dei fabbricati, né le società affidatarie della relativa gestione assumono la qualità di agente contabile e quindi non è dovuta la presentazione di conto giudiziale. Nel caso di gestione in economia, gli enti locali tengono le scritture finanziarie stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte seconda del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso di gestione affidata a società di capitali, esse si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e sono tenute ad adeguarsi alle direttive emanate nella specifica materia dall'ente locale.
18. 29. Tocci, Barbieri, Duca Raffaldini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

Al Comune di Campione d'Italia è attribuita una partecipazione pari al 34 per cento della quota eccedente i 200 miliardi dei proventi lordi di tutti i giochi praticati nel Casinò Municipale.
Compensazioni AN.
* 18. 03.
Butti, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Con regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da


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emanarsi entro il 30 aprile 2002, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuati:
a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi di trasporto pubblico del rapporto minimo dello 0,35 per cento tra ricavi e costi operativi del trasporto al netto di quelli relativi all'infrastruttura;
b) tempi e modalità per consentire il superamento degli eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate alla salvaguardia della continuità e della regolarità dei servizi;
c) criteri omogenei cui le regioni dovranno uniformarsi per lo svolgimento delle gare e della predisposizione dei capitolati tecnici funzionali all'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi al termine del periodo transitorio.
18. 02.La IX Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 19.

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 aggiungere le seguenti: ed è incrementato del tasso di inflazione a decorrere dal 2003 inoltre, dopo le parole: legge 23 dicembre 1998, n. 448 aggiungere le seguenti: A decorrere dall'anno 2003 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.
19. 6. Crosetto, Osvaldo Napoli.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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ART. 20.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:
a) «41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, camma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.
20. 72. Santori, Crosetto, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. A seguito di motivata richiesta degli enti locali, attestante il rispetto dei requisiti di legge, il Ministero dell'interno è autorizzato a contrarre mutui a proprio carico per la copertura degli oneri di cui agli articoli 194, comma 3, 255, comma 2 e comma 9, quarto periodo, e 258, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Al rimborso degli oneri complessivi provvede l'ente locale mediante specifica delegazione di pagamento rilasciata a favore del Ministero dell'economia e finanze.
20. 13.Saponara.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. A titolo di contributo spettante alle unioni di comuni è attribuito agli enti interessati per gli anni 2002-2004 un contributo di Euro 5.164.000 da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
20. 2. Deodato.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista. L'onere annuo, previsto nella misura massima di 20,7 milioni di euro, è imputato prioritariamente alla tabella D - Ministero dell'interno - decreto legislativo n. 504 del 1992 - Riordino della finanza degli enti territoriali, fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
20. 16.Saponara.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:
Oa)
all'articolo 15, comma 1, primo periodo dopo le parole: popolazioni interessate


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sono inserite le seguenti: ed istituire nuovi comuni ed il secondo periodo è soppresso.
Seguono compensazioni Lega Nord Padania.
20. 167.
Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il terzo periodo é soppresso.
20. 155.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge, 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) le disposizioni di cui alla precedente lettera d) non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti»;
b) alla lettera d), sopprimere il numero 4-bis).
Seguono compensazioni Lega Nord Padania.
20. 154.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera d) del decreto-legge, 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, al numero 4-bis) sostituire le parole «anno 2001» con le seguenti: «anno 2002».
Seguono compensazioni Lega Nord Padania.
20. 153.
Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. Al fine di incrementare le entrate degli enti locali e di snellire il contenzioso amministrativo e pende in materia di abusivismo edilizio, sono adottate le seguenti misure:
a) al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'articolo 45 è sostituito dal seguente:
"1. L'azione penale e gli atti esecutivi relativi alle violazioni edilizie ed a quelle i concernenti i beni culturali ed ambientali rimangono sospesi finché non siano esauriti i relativi procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di concessione in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il quarantacinquesimo giorno dalla presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria delle concessioni e delle autorizzazioni, sia edilizie che paesaggistiche ed ambientali, o l'abbattimento delle opere ritenute non sanabili, estinguano i reati, salve le sanzioni pecuniarie, previsti dalle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.";
b) alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, al comma 1 dell'articolo 32 sono aggiunte
infine le parole: "ovvero riguardanti opere eseguite prima dell'imposizione del vincolo».
20. 89.Buemi, Villetti, Albertini.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis Al fine di incrementare le entrate degli enti locali e di snellire il contenzioso amministrativo e penale in materia di abusivismo edilizio, sono adottate le seguenti misure:
a) al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 l'articolo 45 è sostituito dal seguente:
1. L'azione penale e gli atti esecutivi relativi alle violazioni edilizie ed a quelle concernenti i beni culturali ed ambientali rimangono sospesi finché non siano esauriti i relativi procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 36.

2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di concessione in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il quarantacinquesimo giorno dalla presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria delle concessioni e delle autorizzazioni, sia edilizie che paesaggistiche ed ambientali, o l'abbattimento nelle opere ritenute non sanabili, estinguono i reati, salve le sanzioni pecuniarie, previsti dalle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed anibientali.;
b) alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, al comma 1 dell'articolo 32 sono aggiunte infine le parole: ovvero riguardanti opere eseguite prima dell'imposizione del vincolo.
20. 73. Paniz, Zanetta.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:
9-bis all'articolo 2, 1 comma, lettera b) del D. lgs 504/92, dopo il secondo periodo, dopo le parole all'allevamento di animali sono aggiunte le seguenti parole ai fini del presente comma, si intendono coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale anche i soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ancorché non più iscritti negli elenchi di cui all'articolo 58, 11 comma, del D. lgs 15/12/1997, n. 446, anche qualora i terreni da loro posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale siano coltivati da se stessi o da parenti e/o affini entro il quinto grado, o concessi in conduzione a giovani imprenditori agricoli onde favorire l'insediamento a norma delle vigenti agevolazioni.
20. 161. Drago, Mongiello, Peretti, Gallo, Lucchesi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
8-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
20. 15.Saponara.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:
10-bis) all'articolo 11, terzo comma, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclusi contributi e le somme comunque erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali a fronte dei servizi agli esercenti il trasporto pubblico locale».
20. 4.Sardelli, Tarantino, Dell'Anna.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per i comuni la cui densità abitativa non superi i 5000 abitanti, inseriti nel Decreto P.C.M, del 21/09/2001 (Casola di Napoli, Galvanico, Moschiano, Monteforte e Lauro), per gli eventi alluvionali dal 14 e 15 settembre viene concesso un contributo di 300.000 euro annui da imputare allo specifico contributo erariale ovvero al contributo per lo sviluppo e l'investimento.
Per i Comuni la cui densità abitativa non superi i 10.000 abitanti, inseriti nel sopracitato decreto, (Casamicciola, Massa di Somma, Camposano e Cimitile, Comuni della provincia di Napoli) viene concesso un contributo di 400.000 annui da imputare sul medesimo contributo erariale
Il contributo ha carattere decennale e viene imputato sui capitolo di bilancio della Protezione Civile o del Ministero dell'Ambiente o degli enti locali dipendenti dal Ministero degli Interni. i contributi dovranno essere utilizzati preordinatamene per la prevenzione dei grandi rischi e per la manutenzione idraulico-forestale del territorio.

Conseguentemente, alla Tabella B «Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale» alla rubrica del Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio sono aggiunte le seguenti voci:
2002: + 3.200.

Conseguentemente, alla Tabella C alla rubrica del Ministero dell'economia e delle Finanze legge 468 del 1978, articolo 9-ter - altri fondi di riserva - cap. 3003, gli stanziamenti sono ridotti di pari importo.
20. 75. Paolo Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: «in deroga ad ogni normativa vigente», aggiungere le seguenti: «, determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato».

Conseguentemente: all'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 177 alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: , non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione.
20. 171. Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 10, aggiungere, infine, il seguente comma:
10-bis. È soppressa la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1o gennaio 2002 le spese per il funzionamento degli Uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.
20. 41.Osvaldo Napoli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A decorrere dal lo gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera 1) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.
20. 40.Osvaldo Napoli.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio né acquisito dagli enti locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 499, del 1997, è attribuito a titolo gratuito in proprietà alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
10-ter. Il trasferimento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al comma 10-bis, nonché di quello di proprietà degli IACP comunque denominati, conseguentemente alla dotazione di provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico dello Stato.
20. 1.Stradella, Lupi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 14 del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1996, si applicano a tutti i comuni, singoli o associati, che hanno percepito e percepiscono dividendi da ex aziende municipalizzate trasformate in società.
20. 38.Osvaldo Napoli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere infine il presente comma:
10-bis. Per l'anno 2002 le detrazioni a qualsiasi titolo disposte sui trasferimenti erariali spettanti agli enti locali si effettuano sui soli trasferimenti correnti di cui all' articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
20. 48.Osvaldo Napoli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:
10-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.
20. 166. Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Le aree ed i beni ricadenti nell'area di Castellino Nuovo, espropriate ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445, sono attribuite a titolo gratuito, con vincolo di destinazione al trasferimento di parte dell'abitato, al Comune di Castellino del Biferno. Le relative operazioni di registrazione, trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.
Compensazioni Gruppo CCD-CDU.
20. 165.
Drago, Mongiello, Peretti, Di Giandomenico.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis.
L'articolo 52, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1997 n. 446 è soppresso.
20. 64. Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 52, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, è soppresso.
20. 143.Sgobio, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:
L'articolo 52, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, è soppresso.
Compensazione Gruppo Margherita, D.L.-L'Ulivo.
20. 83.
Lusetti, Fioroni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere infine il seguente comma:
10-bis. L'articolo 52, comma 7 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 è soppresso.
20. 47.Osvaldo Napoli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere infine il seguente comma:
10-bis. Nell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, e successive modificazioni, il comma 1-bis, come introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, è sostituito dal seguente:
10-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettere e) ed f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni».
20. 54.Osvaldo Napoli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
« 1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi e agli utili percepiti dai soggetti indicati nell'articolo 88, comma 1, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
20. 39.Osvaldo Napoli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 10 gennaio 2002 una quota pari al 10 per cento dei proventi della miniera di salgemma ubicata nel, comune di Belvedere di Spinello (KR) è destinata ai comuni dell'area interessata alla coltivazione del salgemma.
20. 164. Drago, Mongiello, Peretti, Gallo, Lucchesi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal Piano Regolatore


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Generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto, possono essere concessi in locazione, nelle more di attuazione del Piano Regolatore Generale stesso, a soggetti pubblici o privati fino alla data di inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
20. 151. Pagliarini, Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme per lo snellimento delle procedure relative al programma straordinario per la lotta alla criminalità organizzata).

1. Qualora sia andata deserta la gara di appalto per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la regione, il comune o l'istituto autonomo case popolari, comunque denominato, possono contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale fino al raggiungimento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera. In assenza di interesse da parte di tali soggetti, tramite Accordo di programma tra regione e comune si provvede al ridimensionamento dell'intervento da realizzare adottando i citati limiti di costo fino alla capienza del finanziamento statale concesso.
2. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo li, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2002. 11 finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data di ratifica da parte del comune dell'Accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
3. A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli Accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all' articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. In tal caso, il Presidente della giunta regionale e il Sindaco del comune territorialmente


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competente, sottoscrivono un Accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificarsi entro il 31 ottobre 2002.
4. A tutti i Programmi di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, localizzati o rilocalizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni non si applica il punto 3 della delibera del CIPE 20 dicembre 1991 pubblicata sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 1992 per quanto attiene la richiesta di attestazione di conformità ai prefetti competenti per territorio.
Compensazione gruppo CCD-CDU.
20. 014.
Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni riguardanti immobili della Difesa).

1. I proventi derivanti dalla cessione di immobili o infrastrutture assegnati o in uso al Ministero della difesa, in conseguenza della attuazione delle norme di cui al decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001 n. 410, sono immediatamente riassegnati per intero al Ministero della difesa ed utilizzati per nuove realizzazioni e progetti di ristrutturazione di caserme, strutture logistiche ad esse pertinenti e alloggi di servizio in aree territorialmente disagiate, in particolare per le esigenze di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente.
2. Nel procedere alle alienazioni, il Ministero della difesa e le amministrazioni territoriali interessate definiscono specifici accordi per la realizzazione di progetti di utilizzo dei beni in dismissione, da realizzarsi secondo la normativa vigente, prioritariamente mediante la costituzione di società con la partecipazione anche maggioritaria di soggetti privati, a cui venga affidata la successiva gestione degli stessi beni e delle opere annesse.
Compensazioone Gruppo Margherita, DL-Ulivo.
20. 07.
Ostillio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20 aggiungere:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti per la Difesa e la Sicurezza nazionale).

1. A decorrere dal 1o giugno 2002 i volontari in ferma prefissata di cui alla Legge 14 novembre 2000, n. 331 e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi della Legge 24 dicembre 1986, n. 958 ovvero del decreto del presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 nonché i volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retributivo.
2. Al fine di incrementare le capacità di contrasto ai rischi di natura nucleare, biologica e chimica sono migliorate le dotazioni operative e le attività addestrative delle unità NBC. In un quadro di crescente tutela nei confronti della popolazione civile, le competenze e le conoscenze dei quadri militari, su proposta del Ministro della Difesa, possono essere messe a disposizione della medicina di base del Servizio Sanitario Nazionale attraverso specifiche iniziative quali conferenze, incontri o divulgazione di materiale informativo. Sono altresì incrementate quanto a 15 milioni di euro per il 2002 e 10 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004 le risorse destinate alla ricerca e innovazione tecnologica dell'area interforze.
3. Al fine di consentire un rapido recupero del personale militare, tuttora


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impiegato nell'area o in attività amministrative, allo svolgimento di compiti tecnico-operativi, il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 15 milioni di euro per il 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004. Tali fondi sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di corsi di formazione e riqualificazione del personale civile chiamato a svolgere nuove funzioni in sostituzione del personale militare.
4. Il Ministro della Difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della Difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.
5. Il Ministro della Difesa presenta alle Commissioni parlamentari competenti entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.
6. Per fare fronte alle maggiori spese derivanti al Ministero della Difesa dalle disposizioni di cui al presente articolo, i proventi derivanti dalla cessione di immobili o infrastrutture assegnati o in uso al Ministero della Difesa, in conseguenza della attuazione delle norme di cui al decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001 n.410, dalla quale restano esclusi gli alloggi di servizio, sono riassegnati al Ministero della Difesa nella misura di 430 milioni di euro per l'anno 2002, 540 milioni di euro per l'anno 2003, 630 milioni di euro per l'anno 2004.
20. 019. Minniti, Mancini, Silvana, Luongo, Lumia, Rotundo, Ruzzante, Ostillio, Molinari, Lucidi, Diana.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis

10-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a contrarre mutui negli anni 2002, 2003 e 2004 per la copertura degli oneri e dei piani di risanamento e di riequilibrio delle aziende di trasporto pubblico locale e dei servizi di trasporto a gestione diretta, oltre che per la copertura dei debiti fuori bilancio accertati secondo le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le regioni e gli enti locali presentano il Piano di risanamento del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedono il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione, nel corso del triennio, dei contributi pari ad almeno il 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmata anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, e successive modificazioni. Qualora il Piano riceva la positiva valutazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze per la contrazione del mutuo. Ai maggiori
oneri così determinatisi si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'ente proponente.
20. 037. Osvaldo Napoli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

All'Articolo 97 comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto


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2000, dopo le parole «può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente» aggiungere le parole: può inoltre svolgere le funzioni di Ufficiale rogante nei passaggi di proprietà di beni mobili registrati. Per tale servizio si applicheranno le tabelle previste dalla Legge ed i relativi importi saranno interamente incamerati dal Comune stesso. I proventi di tale servizio saranno destinati, in via prioritaria, a finanziare interventi di miglioramento della Viabilltà locale, della segnaletica e della sicurezza stradale».
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
20. 011.Frigato.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 21.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il Governo, a seguito della delega richiesta, con decreto legislativo, individua gli enti pubblici e le agenzie, finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato, fatta eccezione per le Agenzie e gli enti finanziati dalle Regioni e dagli enti locali, da sottoporre a verifica al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento della qualità della gestione dei servizi pubblici per la soddisfazione dei diritti fondamentali dei cittadini, per incrementare l'efficienza e razionalizzare la spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, operanti in settori diversi dall'assistenza, dalla previdenza e dalla ricerca, che non esercitino funzioni pubbliche di controllo, vigilanza, raccolta, garanzia e certificazione di dati nazionali, anche in relazione con gli organismi internazionali, o siano titolari di poteri autoritativi.
A seguito delle verifiche di cui sopra, con successivi decreti del Presidente del Consiglio, si procede:
al riordino delle agenzie ed enti, laddove si rendano necessarie innovazioni nella loro organizzazione;
alla trasformazione, con atti che non rilevano ai fini fiscali, in società per azioni a controllo pubblico o in fondazioni di diritto privato, laddove la gestione non risulti adeguata in termini di funzionalità organizzativa e di qualità dei costi;
alla soppressione e messa in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, e successive modificazioni, delle agenzie ed enti, laddove le funzioni e i compiti da essi svolte siano superflui o non riconducibili a riorganizzazione di altre strutture. Per il personale si dispone in base ad opzione secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 27.
21. 17. Grandi, Buffo, Motta, Fumagalli, Bellini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 1, sostituire le parole da: su proposta fino a: e le agenzie con le seguenti: presenta un disegno di legge concernente l'individuazione di Enti pubblici e agenzie.
21. 11. Russo Spena, Giordano, Mascia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o di soppressione gli enti previdenziali ed assicurativi, nonché gli enti essenziali alle finalità della difesa o di cui la natura pubblica garantisce la sicurezza.
21. 24.La XI Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o soppressione gli enti previdenziali e assicurativi, gli enti essenziali alle finalità della difesa e quelli la cui natura pubblica garantisce la sicurezza.
21. 2.Benedetti Valentini.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
10. Le società di navigazione a carattere regionale, Sireinar, Toremar, Saremar e Caremar, esercenti le linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole, sono trasferite alla Regione Siciliana che subentra, ai sensi della presente legge, alla società Tirrenia


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di navigazione s.p.a. nella titolarità del capitale sociale e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle suddette società, compresi quelli relativi al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alte convenzioni in atto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, che sono prorogate sino all'anno 2008. La Regione Siciliana provvederà, entro il 31 dicembre 2002, alla dismissione delle suddette partecipazioni azionarie1 con le procedure previste dalla legislazione regionale vigente o, in mancanza, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni.
21. 18.Grimaldi.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 22.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis)
liquidare le spettanze arretrate richieste in sede di tentativo di conciliazione, ovvero in sede giudiziale, anche in forma transattiva scaglionata, appostando gli importi in più bilanci annuali, fino ad un massimo di cinque anni.
Seguono compensazioni Gruppo Margherita.
22. 18.
Rocchi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 4, sostituire le parole da: regolamento fino a: funzione pubblica con le altre: apposito disegno di legge.
22. 42.Russo Spena, Giordano, Mascia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza delle procedure e dei servizi di smaltimento dei rifiuti sanitari in un quadro di adeguata tutela dell'ambiente, il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con relazione scritta, sull'attuazione dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e sulle iniziative volte alla razionalizzazione delle procedure, alla adozione delle migliori tecnologie disponibili e al contenimento della spesa.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
22. 40.
Armani, Foti, Pinto, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP S.p.a) sono trasferiti i compiti attribuiti al Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non attinenti ad attività di indirizzo e certificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono specificati i compiti trasferiti e sono definite le condizioni e le modalità di attribuzione delle risorse alla CONSIP S.p.a.
5-ter. Fatti salvi i poteri di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP S.p.a, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie può avvalersi della società stessa per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali».
22. 26.Magnolfi, Panattoni, Ventura.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 23.

Al comma 2, Tabella 1 allegata, apportare le seguenti variazioni: Amministrazione: 03 - Ministero delle attività produttive Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 - 3.1.2.4 - cap. 2288: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi:
2002: - 500;
2003: - 500;
2004: - 500.

Amministrazione: 14 - Ministero per i beni e le attività culturali Legge n. 237 del 1999, articolo 6 - 7.1.2.3 - cap. 3232: Contributi statali al Rossini Opera Festival di Pesaro:
2002: + 500;
2003: + 500;
2004: + 500.
Compensazioni del Gruppo Margherita-L'Ulivo.
23. 3. Lusetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: A decorrere dall'esercizio finanziario 2002 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, è elevato nella misura di 3.875.000 euro.
**** 23. 35. Riccio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: A decorrere dall'esercizio finanziario 2002 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994 n. 52, è elevato nella misura di 3.875.000 euro.
**** 23. 1. Rizzo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136 concernenti la concessione in uso alle università statali appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato sono applicate anche a favore degli enti pubblici di ricerca, all'ENEA e all'ASI.
Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.
23. 2. Rusconi, Colasio, Gambale, Bimbi, Volpini, Carra.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis
. L'elenco delle opere dichiarate urgenti e indifferibili si intende integrato con il restauro e la conservazione del Duomo di Amalfi dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità: somma stanziata L. 2.000.000.000.
23. 36. Fasano, Cardiello.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 24.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Servizi dei beni culturali).

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali, la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento, dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punta di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dallo Statuto dell'International Council of Museums; con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo della gestione dei beni culturali oggetto della concessione e da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo».

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Alle Soprintendenze e alle gestioni autonome, di cui ai commi 1 e 2, si applica il comma 6 dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Agli stessi dirigenti verrà altresì applicato il trattamento economico di cui all'articolo 7, comma 5».
Seguono compensazioni del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.
24. 1. Volpini.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2.

Al comma 1, dopo il capoverso b-bis, aggiungere il seguente:
b-ter) nel regolamento di cui alla precedente lettera b-bis), emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dovranno inoltre essere stabiliti i criteri di esonero dal pagamento dei canoni previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per l'uso delle immagini dei beni culturali per tutti quei soggetti editori in proprio di canali televisivi tematici in tecnica digitale che, autorizzati alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge,


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realizzino a proprie spese programmi di informazione documentaristica, non destinati alla vendita, finalizzati alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano in ambito internazionale.
* 24. 24. Fallica, Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, dopo il capoverso b-bis, aggiungere il seguente:
b-ter) nel regolamento di cui alla precedente lettera b-bis), emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dovranno inoltre essere stabiliti i criteri di esonero dal pagamento dei canoni previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per l'uso delle immagini dei beni culturali per tutti quei soggetti editori in proprio di canali televisivi tematici in tecnica digitale che, autorizzati alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzino a proprie spese programmi di informazione documentaristica, non destinati alla vendita, finalizzati alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano in ambito internazionale.
* 24. 41. Castellani.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni per la promozione della lettura e dei prodotti editoriali).

1. Al fine di diffondere la pratica della lettura e stimolare l'attività editoriale, il Ministero per i beni e le attività culturali:
a) promuove, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché della lettura. A questo scopo:
1) organizza anche in collaborazione con il ministero dell'istruzione, università e ricerca, con le regioni e gli enti locali, associazioni di autori, di editori, di distributori, di librai, di bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, sulla produzione editoriale italiana e la promozione della lettura e in particolare, «giornate di lettura, come iniziative, anche tematiche dirette ai consumatori finali»;
2) realizza campagne informative attraverso la stampa, il cinema, la televisione e la radio per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura;

b) sostiene, allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza della produzione editoriale italiana e la diffusione della lettura, progetti relativi a biblioteche di pubblica lettura; le iniziative saranno volte:
1) ad incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale,
2) a realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico con metodologie condivise,
3) alla formazione del personale;
4) ad attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani;

c) promuove la diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri attraverso:
1) la realizzazione di iniziative di promozione all'estero dei prodotti editoriali italiani;


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2) la promozione di traduzione di opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;
3) la realizzazione e diffusione di prodotti editoriali italiani che contribuiscano alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero;

d) allo scopo di sostenere l'attività di autori e traduttori, concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese, secondo criteri e modalità di attribuzione delle provvidenze definite attraverso un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
e) provvede alla costituzione della fondazione denominata «Centro per la promozione del libro e della lettura», ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, entro dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al Centro possono partecipare, anche in qualità di fondatori, altri Ministeri ed in particolare il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in condizioni di incompatibilità con le finalità del centro.
3. Il Centro, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, svolge i compiti attribuiti al Ministero stesso, in materia di promozione del libro e della lettura, nonché i compiti di Osservatorio del libro e della lettura e in particolare:
1. mette a disposizione del pubblico l'accesso ad una banca dati generale della produzione editoriale italiana:
2. studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e proponendo iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;
3. raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'unione Europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'Estero;
4. studia l'andamento della produzione e della vendita di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali istituisce un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché per la loro diffusione all'estero. A tale fondo possono accedere:
a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
b) i soggetti che presentino piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani all'estero.

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce, ai fini sopra indicati, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i contributi necessari all'espletamento dei compiti sopra indicati i cui criteri di individuazione e ripartizione sono stabiliti con decreto del Ministro, udita la Conferenza unificata.
6. Per il raggiungimento dei fini di cui al presente articolo Ministero partecipa anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche.
7. Per le finalità indicate nel presente articolo è autorizzata la spesa complessiva annua di lire 5.500 milioni a decorrere dall'anno 2002.
24. 01. Carli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto alla fine il seguente comma:
«La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo».
24. 02. Bianchi Clerici, Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 25.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della legge 16 dicembre 1999 n. 494 e dell'articolo 99 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministero della funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-ter. All'articolo 2 comma 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124 dopo le parole «non in possesso di idoneità» sono aggiunte le seguenti «nonché il personale dei servizi A.N.F.E.».

conseguentemente, nella rubrica, aggiungere le seguenti parole: e del Ministero della Salute.
25. 1.Paolo Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
3. Alle Soprintendenze ed alle gestioni autonome, di cui ai commi 1 e 2, si applica il comma 6 dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Agli stessi dirigenti verrà altresì applicato il trattamento economico di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto legislativo.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
25. 0. 2.Volpini, Colasio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

Art. 25-bis.
(Transito dei funzionari dell'ex-carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno alla carriera prefettizia).

1. All'articolo 34, comma 1, del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti variazioni:
a) dopo le parole «al decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 340» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto»;
b) alla lettera c), dopo la parole: «vice Consigliere di Prefettura» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340».

2. All'onere derivate dal presente articolo si provvede a carico delle somme di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 11.
25. 03.Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 26.

Al comma 1, capoverso art. 113, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. I Comuni, le Province, le Città metropolitane, singolarmente o in forma associata, al fine di affrontare organicamente le problematiche connesse alla mobilità, comprese quelle di natura ambientale e di sicurezza della circolazione, possono costituire apposite strutture dotate di autonoma personalità giuridica in grado di assicurare un supporto altamente specialistico nello studio nella programmazione, nel coordinamento e nella gestione degli interventi connessi alla mobilità, comprese le più opportune attività di regolazione del servizi erogati da terzi.
12-ter. Le strutture di cui al comma 1 sono sottoposte al controllo dell'ente o degli enti proprietari che possono consentire la partecipazione alle medesime strutture di altri soggetti pubblici. Le predette strutture possono, in nome e per conto dell'ente o degli enti proprietari, svolgere le procedure di gara per l'affidamento dei servizi pubblici connessi alla mobilità, non potendo comunque risultare affidatarie direttamente o indirettamente dei medesimi.
26. 5. Sardelli, Palumbo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Sopprimere il comma 2.
26. 181.Alfano Angelino, Giudice.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, aggiungere il comma 2-bis.
2-bis) il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i commi 4, 5, 6:
4) Previa richiesta del gestore del servizio acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato del 50 per cento, il termine di pagamento, di cui al punto 2-bis, è spostato ad un anno dal ricevimento delle fatture.
5) Per l'omesso o per pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture è dovuta la penalità pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
6) Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di fognatura e depurazione maturati prima dell'entrata in vigore della presente legge il termine di pagamento è fissato al 31 dicembre 2002.
Compensazione gruppo AN.
26. 175.Bornacin.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al decreto n. 22 del 1997 sulla gestione dei rifiuti urbani).

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito con il seguente:
4. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e conferiti, ed è determinata anche in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio ed all'entità dei costi di gestione.

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
17-bis. È istituita presso il Ministero delle attività produttive una commissione tecnica


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avente il compito di rielaborare i coefficienti per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La nomina dei componenti la commissione, che devono essere scelti in modo da assicurare la presenza di un adeguato numero di rappresentanti delle categorie economiche, nonché le relative modalità di organizzazione e funzionamento, sono disposte con decreto del Ministero delle attività produttive.
Compensazione Gruppo Margherita-D.L.-L'Ulivo
26. 0. 14.
De Franciscis.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 27

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di cui al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo per i periodi anteriori al 31 dicembre 2000, secondo le modalità in esso previste, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
27. 4.Rocchi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di cui al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo per i periodi anteriori al 31 dicembre 2000, secondo le modalità in esso previste, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
27. 5.Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000.
*27. 01.Sardelli, Tarantino.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000.
* 27. 0. 2. Pasetto, Duca, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Pistelli, Tuccillo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Le imprese di servizi che recepiscono contratti di riallineamento regolati ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,


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con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni, possono partecipare a gare d'appalto pubbliche solo al termine del periodo di riallineamento.
Compensazioni gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
27. 0. 3.De Franciscis.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è aggiunto alla fine il seguente comma: «La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo».
27. 0. 4. Alberto Giorgetti, Foti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Santanchè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. I dipendenti delle Province, appartenenti da almeno 5 anni alla categoria D - ex 8o livello - che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono e abbiano svolto in via continuativa da almeno 1 anno, le funzioni di segretario generale e/o direttore generale delle Unioni Regionali delle Province Italiane, sono inquadrati, a decorrere dal 1o gennaio 2002, negli organici dirigenziali delle Province di appartenenza.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
27. 0. 5.Molinari, Boccia.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 28.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di razionalizzare i procedimenti e di snellire il contenzioso in materia previdenziale sono adottate le seguenti misure:
a) al comma 3 dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole da: «ove il procedimento» sino a fine comma, sono sostituite dalle seguenti: «o ai comuni da esse delegati»;
b) all'articolo 415 del codice di procedura civile, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Altra copia del ricorso è notificata negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli Enti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia;
c) all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sopprimere infine le parole: «e temeraria».
28. 19. Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«3-bis. I redditi derivanti da patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli Enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni».
28. 14. Vitali, Ghedini, Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«3-bis. Gli Enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione tra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti».
28. 15. Vitali, Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1999 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3 del medesimo decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
28. 16. Battaglia, Cordoni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Gli enti previdenziali, di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, possono istituire, autonomamente o in associazione fra loro forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.
3-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2002, ai rendimenti finanziari dei patrimoni mobiliari ed immobiliari degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 si applica il regime fiscale già previsto per i fondi pensione istituiti ai sensi del decreto legislativo


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n. 124 del 1993, e successive modifiche ed integrazioni.
Compensazione del gruppo CCD-CDU.
28. 24.
Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Mazzoni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Inserire, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le domande di restituzione delle somme corrisposte a titolo di trattamenti di integrazione salariale nel periodo 1998-2000, presentate dall'INPS, sono sospese».
Segue compensazione Gruppo Lega NP da 1 a 10.
28. 26.
Guido Rossi, Pagliarini, Sergio Rossi, Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2002 è istituita presso INARCASSA - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - un'apposita gestione separata al fine di assicurare la tutela previdenziale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in favore degli ingegneri ed architetti, iscritti ai rispettivi albi, che esercitano attività libero professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente. L'assetto organizzativo e funzionale della gestione è determinata nell'ambito dei poteri conferiti dal decreto legislativo n. 509 del 1994, mentre l'assetto normativo dell'obbligo contributivo e del relativo regime assicurativo è disciplinato nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 335 del 1995, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. L'aliquota di contribuzione soggettiva, rapporta al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, è pari, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore della presente legge per la gestione dei professionisti iscritti ad Inarcassa. Il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti alla gestione separata, è accreditato alla gestione medesima».
Segue compensazione Gruppo Lega NP da 1 a 10.
28. 27.
Didonè, Pagliarini, Sergio Rossi, Rodeghiero, Galli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. L'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Sono iscritti alla cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.
2. Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto».
Segue compensazione gruppo Lega NP da 1 a 10.
28. 28.
Didonè, Pagliarini, Sergio Rossi, Rodeghiero, Galli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis.
A decorrere dal 10 gennaio 2002, ii divieto di cumulo di cui all'articolo 1 , comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante conseguentemente ad infortunio


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sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124».
Segue compensazione gruppo Lega Nord Padania da 1 a 10.
28. 30.Rodeghiero, Pagliarini, Rossi, Galli, Didonè, Martinelli, Polledri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis
. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati , che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive integrazioni e modificazioni».
Segue compensazione gruppo Lega Nord Padania da 1 a 10.
28. 31. Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis.
1 soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di cui al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo per i periodo anteriori al 3 i dicembre 2000, secondo le modalità in esso previste. Possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Compensazione n. 9.
28. 32. Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:
«3. Al comma 16, dell'articolo 69, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo la parole: senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato aggiungere le parole: prendendo a riferimento quanto previsto per il personale di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 611 e successive modifiche e integrazioni».
28. 33. Paolone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3-bis:
3-bis. deroga di esenzione fiscale sui redditi derivanti da lavoro dipendente frontaliero, deve valere anche per gli ex lavoratori frontalieri cosiddetti pensionati, in quanto redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo46 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 917, 1986.
28. 34. Bornacin.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo Il comma 3 aggiungere il comma 3-bis:
3-bis. Per l'anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'esteri in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla Pubblica Amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
Compensazione gruppo AN.
28. 35.
Bornacin.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto della Previdenza Sociale (JNPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto.
28. 36.Santori, Campa, De Ghislanzoni, Misuraca, Scaltritti, Grosetto, Zorzato, Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive integrazioni e modificazioni».

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
28. 3. Biondi, Nan.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. I redditi dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 40, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
28. 2. Biondi, Nan.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1086, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria».

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
28. 1. Biondi, Nan.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha mantenuto il trattamento di quiescenza costituito dai fondi di previdenza a capitalizzazione di cui alla legge 7 febbraio 1951 n. 72 è iscritto, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INPDAP, Gestione autonoma ex-CPDEL. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabilite le modalità per la liquidazione, in favore dei singoli interessati, del trattamento


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medesimo, in atto alla suddetta data, previa definizione del contributo di riscatto per i periodi lavorativi pregressi.
28. 5. Stradella, Ferro, Garagnani.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto il seguente comma: "I datori di lavoro e i lavoratori autonomi che, a seguito di emissione di avviso bonario di cui all'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999, provvedono a regolarizzare in un'unica soluzione la posizione debitoria nei confronti degli Enti previdenziali entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, in luogo delle sanzioni complessivamente dovute si applicano solo gli interessi legali"».
28. 6. Antonio Barbieri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti».
28. 4. Biondi, Nan.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il comma 3 come segue:
«Gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 ed al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti».
28. 7. Riccio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (22-a), i quali per effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative o con un'attribuzione di giornate lavorative interiori alle 104 annuali per il periodo 1957-1961, è data facoltà di riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338».
28. 8. Cossa, Nicolosi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Inserire, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le domande di restituzione delle somme corrisposte a titolo di trattamenti di integrazione salariale nel periodo 1998-2000, presentate dall'INPS, sono sospese».
Segue compensazione gruppo Lega NP.
28. 9.
Rossi Guido, Crosetto, Patria.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione


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e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'istituto».
28. 10. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Santori.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate te seguenti modifiche:
e) al comma 1, primo periodo, le parole: fino a tutto il 1997 sono sostituite dalle seguenti: fino a tutto il 30 giugno 2001;
i) al comma 1, primo periodo, le parole: 31 ottobre 1999 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2002;
g) al comma 1 , primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999;
h) al comma 2, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Conseguentemente alla Tabella A alla voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 2.000.
28. 11. La XI Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto».
28. 12. Marcora, Banti, Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto».
Copertura Gruppo Misto-SDI.
28. 13.
Intini, Villetti, Buemi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di cui al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo per i periodi anteriori al 31 dicembre 2000, secondo le modalità in esso previste, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».


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Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
28. 18. Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 3 è aggiunto il seguente:
«4. La classificazione dei datori di lavoro effettuata con i Decreti Ministeriali emanati a norma dell'articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è efficace anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le altre disposizioni relative alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali.
La presente norma si applica anche a tutte le controversie pendenti purché sulle stesse non sia intervenuta sentenza passata in giudicato».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
2002: - 15.000;
2003: - 15.000;
2004: - 15.000.
28. 20. Antonio Leone, Patria.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di cui al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo per i periodi anteriori al 31 dicembre 2000, secondo le modalità in esso previste, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
28. 21. Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:
e) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 30 giugno 2001»;
f) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2002»;
g) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
h) al comma 2, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «In tal caso le somme gia versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
2002: - 5.000;


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2003: - 5.000;
2004: - 2.000.
28. 22. Santori, Campa, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

Art 28-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, deve interpretarsi nel senso che per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993, rimane in vigore la previgente disciplina più favorevole, e comunque, con effetto dal 1o gennaio 1994, le corrispettenze arretrate sottoposte a tassazione separata non devono essere valutate tra 1 redditi di cui all'articolo 6 della legge 11 novembre 1963, n. 638 e successive modificazioni.
28. 01.Marcora, Banti, Potenza, Loddo, Meduri, Ruggirei, Sandi, Rossiello, Borrelli, Nannicini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art 28-bis.
(Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro).

1. Le pensioni di anzianità e vecchiaia, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulai, con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo.
2. I datori di lavoro che assumono pensionati di anzianità e vecchiaia devono versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento colato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tale contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto e zona tariffaria. II pensionato di anzianità o vecchiaia che continua la propria attività di lavoro autonomo deve versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento delle contribuzioni. Quest'ultimo contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste per zona tariffaria.
28. 02. Rossiello Borrelli, Oliverio, Rava Jesoli, Preda, Martora, Loddo, Nannicini, Sandi, Ruggirei, Potenza, Bandi, Meduri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).

1. A decorrere dal 10 gennaio 2002, agi enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui agli articoli 14 e 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificati dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18febbraio 2000, n. 47.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2002, agli enti di cui ai comma 1 si applica il regime tributario di cui all'articolo 6 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ai fin dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, parzialmente


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utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
28. 03. Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare).

1.. Gli Enti Previdenziali di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 1o febbraio 1996, n. 103, possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra oro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.
2. 1 redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono del regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 1 50 milioni di Euro per Ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli accantonamento di cui alla Tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
28. 04. Benvenuto, Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, vanno riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Conseguentemente compensazioni PRC.
28. 05. Russo Spena, Giordano, Gianni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

1. La data di presentazione delle domande di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10 comma 1, del decreto legislativo 81/2000 è differita al 30 aprile 2002 per coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti alla data del 31 dicembre 2001.
Conseguentemente compensazioni PRC.
28. 06. Russo Spena, Giordano, Gianni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 28-bis.

1. Le richieste di rimborso delle somme corrisposte a titolo di trattamenti di integrazione salariale nel periodo 1998-2000, presentate dall'INPS, sono sospese in attesa dell'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione tra le


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parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato privi di effetto.
Segue compensazione NP.
28. 07. Guido Rossi, Grosatto, Patria.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino al 30 giugno 2001, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 2002 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 novembre 2002, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'i per cento all'anno per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate in agricoltura ai sensi di precedenti disposizioni, per la pane del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 2.000.
28. 08.Misuraca, De Ghislanzoni, Scaltritti, Collarini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Ronnie, Zappa, Alfano, Grossetto, Giudice, Patria.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Dismissioni immobili enti previdenziali).

1. In deroga a quanto previsto dal Decreto Legislativo 16.02.1996» n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici le procedure e le condizioni per l'alienazione degli immobili ad uso abitativo trovano applicazione anche per gli immobili ad uso non abitativo.
28. 09. La Commissione XI.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, gli Incaricati delle vendite a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n 114 del 31 marzo 1998. Sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 335 del 18 agosto 1995, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia nel medesimo anno Superiore all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3 comma 6 della stessa legge.
2. Nel caso in cui il reddito annuo derivante dalla stessa attività risulti inferiore, per lo stesso periodo imposto, all'importo considerato, l'iscrizione alla gestione speciale ha natura facoltativa.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
28. 0. 10.
Duilio, Del Bono.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Redditi derivanti da attività forense esercitata in forma societaria e disciplina ai fini fiscali e previdenziali).

1. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.
Compensazione gruppo Margherita D-L L'ulivo.
28. 0.12.
Cusumano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Inquadramento fiscale e previdenziale dei redditi di attività di amministratore, revisore e sindaco di società svolta da soggetti iscritti agli albi professionali).

1. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, 1 comma del decreto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22-12-1986 n. 917.
Compensazione gruppo Margherita D-L L'ulivo.
28. 0.13.
Cusumano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti previdenziali privati).

1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del D.lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.
Compensazione gruppo Margherita D-L L'ulivo.
28. 0.14.
Cusumano.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Prestazioni previdenziali complementari).

1. Gli Enti Previdenziali di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.
Compensazione gruppo Margherita D-L L'ulivo.
28. 0.15.
Cusumano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1o gennaio 2002, è elevato da lire 500.000 a 537 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Il limite delle risorse economiche in possesso del nucleo familiare di appartenenza delle madri, di cui all'articolo44, comma 2, per la legge 23 dicembre 1998, dal 1o gennaio 2002, è elevato da lire 50 milioni annue a 36.151,98 euro.
Compensazione gruppo DS.
28. 0.17.
Violante, Castagnetti, Pecoraio Scanio, Rizzo, Ventura, Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure di sostegno alla famiglia).

1. All'articolo 15, comma 2 lettera a) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 sostituire «fino al terzo anno» con «fino all'ottavo anno»
2. All'articolo 15, comma 2 lettera b) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 sostituire le parole da «fuori dei casi» a 30 per cento della retribuzione» con «L'indennità è elevata all'80 per cento».
Compensazione gruppo DS.
28. 0. 18.
Turco, Battaglia, Bolognesi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure di sostegno alla famiglia).

1. All'articolo 15, comma 2 lettera a) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 sostituire «fino al terzo anno» con «fino all'ottavo anno».
2. All'articolo . 15, comma 2 lettera b) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 sostituire le parole da «fuori dei casi» a 30 per cento della retribuzione» con «L'indennità è elevata all'80 per cento».
Compensazione gruppo DS.
28. 0. 19.
Turco, Battaglia, Bolognesi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure di sostegno alla famiglia).

1. All'articolo 15, comma 2 lettera a) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971


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sostituire: «fino al terzo anno» con: «fino all'ottavo anno».
2. All'articolo 15, comma 2 lettera b) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 sostituire le parole da «fuori dei casi» a 30 per cento dalla retribuzione» con «L'indennità è elevata all'80 per cento».
Conseguentemente compensazione gruppo DS.
28. 0. 21.
Turco, Battaglia, Bolognesi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1o gennaio 2002, è elevato da lire 500.000 a 537 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2 il limite delle risorse economiche in possesso del nucleo familiare di appartenenza delle madri, di cui all'articolo44, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, dal 10 gennaio 2002, è elevato da lire 50 milioni annue a 36.151,98 euro.
Compensazione gruppo DS.
28. 0. 20.
Cordoni, Turco, Barbieri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Le richieste di rimborso delle somme corrisposte a titolo di trattamenti di integrazione salariale nel periodo 1998-2000, presentate dall'INPS, sono sospese in attesa dell'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
Segue compensazione gruppo Lega NP da 1 a 10.
28. 0. 22.
Guido Rossi, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Interventi in materia previdenziale a favore delle cooperative sociali).

1. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti in settori ed ambiti territoriali per i quali il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha emanato il decreto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, possono optare per versare i contributi dovuti sulla base della retribuzione determinata secondo le norme stabilite per la generalità dei lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle in materia di retribuzione minima imponibile. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.
Seguono compensazioni gruppo Misto-Verdi n. 3.
28. 0. 23.
Cento, Lion, Zanella.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

1. Ai fini previdenziali e fiscali al rapporto di lavoro dipendente delle assistenti domiciliari all'infanzia di cui alla legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, 9 aprile 1996, n. 8, si applicano, anche con effetto retroattivo fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale sopra citata, le disposizione di cui alle leggi 2 aprile 1958, n. 339 e 17 ottobre 1967, n. 977.
2. Ai rapporti di lavoro sorti tra soci e cooperative gestori del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia di cui alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, di cui al comma precedente, in data precedente all'entrata in vigore della legge 142/01 si applica, per l'intera loro durata, la disciplina contributiva e previdenziale prevista dall'articolo 4 delle medesima legge 142/01.

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1, alla tabella A richiamata la voce Ministero dell'economia è ridotta del seguente importo:
2002: 10.300;
2003: 10.300;
2004: 10.300.
28. 0. 24. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas, Mattarella, Olivieri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

1. Ai contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e socio-assistenziali previsti con leggi regionali e provinciali si applica il regime fiscale previsto per le contribuzioni e per i fondi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1, alla tabella A richiamata la voce Ministero dell'economia è ridotta del seguente importo:
2002: 19.108;
2003: 19.108;
2003: 19.108.
28. 0. 25. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas, Mattarella, Olivieri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 2000»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: maggio 2002»;
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».


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Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2000: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 2.000.
28. 0. 26. Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Anna Maria Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:

Art. 28-bis.
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi e relativi a periodi contributivi maturati fino al 30 giugno 2001, possono regolarizzare la loro posizione nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 2002 e le successive da versare con cadenza semestrale e decorrere dal 31 novembre 2002, secondo le modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo dei differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alla predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate in agricoltura ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 2.000.
28. 0. 27. Santori, Campa, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Patria, Crosetto, Lo Presti, Maninetti, Dario Galli, Zorzato, Taglialatela, Barbieri, Degennaro, Berruti, Capuano, Di Teodoro, Fratta Pasini, Daniele Galli, Gazzara, Pepe, Benedetti Valentini, Alboni, Briguglio, Caruso, Lisi, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Didonè.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 29.

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

«Art. 29.

1. A partire dal 1o gennaio 2001 il minimo di pensione è fissato in 520 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una tantum di 520 euro.
2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anni di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.
3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1o gennaio 2002 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.
4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.
5. All'articolo 1, comma 34 della legge 335/95 è soppressa la parola: "particolari" e dopo la parola: "usuranti" inserire le altre: "e pesanti".
6. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvedere in base al comma i del presente articolo a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3 del presente articolo i limiti di reddito».
Compensazioni Rifondazione Comunista.
29. 1. Bertinotti, Russo Spena, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello stato, poi trasformato in Ente ferrovie dello stato e, successivamente, in Ente ferrovie dello stato SpA, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, secondo le citate disposizioni. I benefici di cui all'articolo 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza che per la liquidazione del trattamento di fine servizio o buonuscita, di cui all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni previsti dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti».
Compensazione gruppo Lega Nord Padania: da 1 a 10.
29. 24. Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi, Rodeghiero, Didonè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis

A decorrere dall'anno 2002 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui


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all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti finzioni della vita umana:
deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
impossibilità nella deambulazione;
impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
impossibilità alla assunzione di cibo;
impossibilità a lavarsi;
impossibilità a vestirsi.
è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Compensazioni Comunisti Italiani
29. 0. 68. Cossutta, Pistone, Giacco.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2002, ai genitori di disabili gravissimi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:
- deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi ritardi di difficoltà di apprendimento;
- impossibilità nella deambulazione;
- impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- impossibilità alla assunzione di cibo;
- impossibilità a lavarsi;
- impossibilità a vestirsi.

È riconosciuto a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».
Compensazioni del Gruppo Misto-Verdi: n. 3, 8.
29. 26. Zanella, Cento, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso.

Compensazione Verdi n. 1.
29. 35.
Cento, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Alla fine del Capo IV (Interventi in materia previdenziale e sociale) del Titolo III (Disposizioni in materia di spesa) è aggiunto i! seguente articolo:

Art. 29-bis.
(Abolizione del divieto di cumulo).

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonero delle medesime sono


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interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1o gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole».

Conseguentemente alla Tab. C - Ministero dell'Economia e delle Finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 9890, 9891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrata - cap. 7775),
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2002: - 100.000.000 di Euro;
2003: - 100.000.000 di Euro;
2004: - 100.000.000 di Euro.
29. 0. 72. Rosso, Crosetto, Patria. Zanetta, Alfano Angelino, Alfano Gioacchino, Biasi, Savo, Saro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Abolizione del divieto di cumulo).

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1o gennaio 2002, le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1o gennaio 2002 si applica la disciplina previdente, se più favorevole».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: «Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'articolo 11 legge n. 59 del 1997: - articolo 70, comma 2: Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia dell'entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti modificazioni:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.
29. 0. 84.Rosso, Crosetto, Patria, Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Abolizione del divieto di cumulo).

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di in validità e gli assegni diretti di invalidità, liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1o gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole».

Conseguentemente:
alla Tabella C - Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
Riforma dell'organizzazione


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del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 9890, 9891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2002: - 100.000.000 di Euro;
2003: - 100.000.000 di Euro;
2004: - 100.000.000 di Euro.
29. 0. 88. Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

1. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 38 è soppresso.

E di conseguenza, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
29. 0. 18.Ventura.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il termine per esercitare la facoltà di chiedere l'accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori il 31 dicembre 1998, di cui all'articolo 38, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato al 31 marzo 2002.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
29. 33.Loddo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. I lavoratori dipendenti, eletti membri del Parlamento Nazionale, cessati dal loro mandato prima del 31 dicembre 1998 e che non abbiano presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 488 del 23 dicembre 1999 possono ripresentare l'istanza al proprio Ente Assicurativo improrogabilmente entro il 31 marzo 2002.
Seguono compensazioni gruppo AN.
29. 34.
Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Santachè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Differimento termini).

1. I termini per il versamento dei contributi pensionistici di cui al comma 1, articolo 38, legge 23 dicembre 1999, n. 488, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, sono riaperti e prorogati di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. 0. 19.Ventura.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Pagamento delle spese giudiziali).

1. Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, se titolare di reddito complessivo imponibile, autocertificato, inferiore al triplo del trattamento minimo di pensione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria alla data della pronuncia, non è


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assoggettato al pagamento delle spese, competenze ed onorari in favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o temeraria.»
Conseguentemente ridurre il fondo del Ministero dell' economia, Tabella A.
29. 0. 50.Buffo, Grandi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Art. 29-bis.
(Regime pensionistico per determinare categorie di lavoratori).

Fino al 31 dicembre 2002 i lavoratori collocati in mobilità a seguito di procedure di mobilità esperite ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed i lavoratori di cui all'articolo 29-bis conseguono il trattamento pensionistico in base ai requisiti di accesso e secondo le modalità di calcolo previsti dalla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2000.
Compensazioni gruppo CCD-CDU.
29. 0. 36.
Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Regime pensionistico per determinate categorie di lavoratori).

Fino al 31 dicembre 2002 i lavoratori collocati in mobilità a seguito di procedure di mobilità esperite ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed i lavoratori di cui all'articolo 29-bis conseguono il trattamento pensionistico in base ai requisiti di accesso e secondo le modalità di calcolo previsti dalla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2000.
29. 02.Di Teodoro.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2002 i lavoratori collocati in mobilità a seguito di procedure di mobilità esperite ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed i lavoratori di cui all'articolo 29-bis conseguono il trattamento pensionistico in base ai requisiti di accesso e secondo le modalità di calcolo previsti dalla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2000».
Compensazione gruppo AN.
29. 043.Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Indennizzo aziende commerciali in crisi)

1. È consentita l'erogazione di un indennizzo pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS per la cessazione definitiva dell'attività a favore di coloro che esercitano, in qualità di titolari o di coadiutori, il commercio al dettaglio in sede fissa anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attività commerciale su aree pubbliche, nonché ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985 n. 204 e successive modificazioni ed alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e che abbiano rispettato le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
2. L' erogazione dell'indennizzo è effettuato dall'INPS avvalendosi del Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n.207 con le stesse modalità


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e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali. L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiano compie il 65o anno di età, se uomo, ovvero il 60o anno di età, se donna. L'erogazione dell'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui al beneficiano abbia ripreso un' attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiano è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito della Gestione di cui al comma I è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.
3. A decorrere dall'1.1.2002 gli iscritti alla Gestione di cui al comma i sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento. Tale contribuzione è riscossa unitamente a quella prevista alla legge 2 agosto 1990, n.233, e successive modificazioni ed integrazioni. La contribuzione aggiuntiva di cui al presente comma:
a) per la quota pari allo 0,07 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207;
b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

4. Le somme non utilizzate o impegnate dal predetto Fondo a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico della Gestione medesima.
5. Il predetto Fondo è gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche, sociali, presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è composto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le attività necessarie a realizzare le finalità del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo. Il Ministero delle attività produttive svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente articolo, in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della rete commerciale, e presenta, alla fine di ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.
6. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello, appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 marzo. 1996, n. 207. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilità delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse del predetto Fondo. Il Comitato di gestione può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.
29. 011.Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

Art. 29-bis.
(Indennizzo aziende commerciali in crisi).

1. È consentita l'erogazione di un indennizzo pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS per la cessazione definitiva dell'attività a favore di coloro che esercitano, in qualità di titolari o di coadiutori, il commercio al dettaglio in sede fissa anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attività commerciale su aree pubbliche, nonché ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985 n. 204 e successive modificazioni ed alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e che abbiano rispettato le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
2. L'erogazione dell'indennizzo è effettuato dall'INPS avvalendosi del Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207 con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali. L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiano compie il 65o anno di età, se uomo, ovvero il 60o anno di età, se donna. L'erogazione dell'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui al beneficiano abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiano è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito della Gestione di cui al comma 1 è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.
3. A decorrere dall'1o gennaio 2002 gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento Tale contribuzione è riscossa unitamente a quella prevista alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. La contribuzione aggiuntiva di cui al presente comma:
a) per la quota pari allo 0,07 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207;
b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

4. Le somme non utilizzate o impegnate dal predetto Fondo a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico della Gestione medesima.
5. Il predetto Fondo è gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è composto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le attività necessarie a realizzare le finalità del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo. Il Ministero delle attività produttive svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente articolo, in relazione agli obiettivi di razionalizzazione


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della rete commerciale, e presenta, alla fine di ogni anno, un' apposita relazione al Parlamento.
6. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'Inps sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante 11 rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'Inps competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilità delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse del predetto Fondo. Il Comitato di gestione può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.
29. 030.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.
(Incentivo all'esodo).

Nel caso di accordi tra datore di lavoro e lavoratore intesi ad incentivare l'esodo, sulle ulteriori somme erogate al lavoratore, anche in forma rateale, aggiuntive rispetto al trattamento di fine rapporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del T.U.I.R. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dal possesso dei requisiti di età anagrafica del lavoratore richiesti dal comma 4-bis dello stesso articolo 17".
Compensazione gruppo AN.
29. 044.Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Art. 29-bis.
(Incentivo all'esodo).

Nel caso di accordi tra datore di lavoro e lavoratore intesi ad incentivare l'esodo, sulle ulteriori somme erogate al lavoratore, anche in forma rateale, aggiuntive rispetto al trattamento di fine rapporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dal possesso dei requisiti di età anagrafica del lavoratore richiesti dal comma 4-bis dello stesso articolo 17.»
Compensazioni gruppo CCD-CDU.
29. 0. 35.
Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

I termini di cui al comma 6 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono prorogati per 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'ulivo.
29. 0. 15. Duilio, Delbono.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 29, inserire il seguente.

Art. 29-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul reddito alle prestazioni pensionistiche, sono estese a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria anche per i trattamenti provvisori a carico delle amministrazioni dello Stato. La dichiarazione da parte degli interessati, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della legge 412 del 1991, va effettuata entro gli stessi termini temporali stabiliti per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini fiscali e, ove dovuta, contestualmente ad essa. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1.092, come interpretate con l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, per i trattamenti per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti con l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da parte degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, comporta la non ripetibilità da parte degli stessi delle somme indebitamente corrisposte fino alla data del provvedimento di rettifica, del trattamento corrente.
3. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali, anche a carattere provvisorio, o quote di esse, nonché trattamenti di famiglia, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria o delle amministrazioni dello Stato, per periodi anteriori al 1o gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito.
Compensazioni Ulivo.
29. 0. 20. Cordoni, Pistone, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Ventura, Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul reddito alle prestazioni pensionistiche, sono estese a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria anche per i trattamenti provvisori a carico delle amministrazioni dello Stato. La dichiarazione da parte degli interessati, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della legge 412 del 1991, va effettuata entro gli stessi termini temporali stabiliti per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini fiscali e, ove dovuta, contestualmente ad essa. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1.092, come interpretate con l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, per i trattamenti per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti con l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da parte degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, comporta la non repetibilità da parte degli stessi delle somme indebitamente corrisposte fino alla data del provvedimento di rettifica del trattamento corrente.
3. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali, anche a carattere provvisorio, o quote di esse, nonché trattamenti di famiglia, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria o delle amministrazioni dello Stato, per periodi anteriori al 1o gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito».
Compensazioni Gruppo DS.
29. 0. 26.Cordoni, Delbono, Gasperoni, Buffo, Grandi».
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

Art. 29-bis.
(Contribuzione volontaria).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1983, n.47, è aggiunto il seguente comma:
A seguito di intese raggiunte tra datore di lavoro e singolo lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, gli Istituti previdenziali autorizzano il datore di lavoro a provvedere al versamento degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria fino ad un periodo massimo complessivo di sei anni. A tal fine il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda agli Istituti previdenziali con allegata una dichiarazione autenticata del datore di lavoro circa l'assunzione da parte di quest'ultimo degli obblighi contributivi di cui sopra. Le somme versate dal datore di lavoro agli Istituti previdenziali ai sensi della presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e sono deducibili ai sensi dell'articolo 62 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
2. La previsione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi di ricongiunzione e di riscatto dei periodi assicurativi.
3. Al secondo comma dell'articolo6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto il seguente periodo: «Il suddetto divieto di prosecuzione volontaria non si applica ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335».
29. 01.Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.

1. L'articolo 8 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 166 è sostituito dal seguente:

Art. 8.
(Trattamento economico delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato).

1. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si interpreta nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato da privati datori di lavoro o dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici.
2. Il trattamento previsto dal comma 1, viene corrisposto direttamente dai datori di lavoro e dalle amministrazioni pubbliche, i quali potranno rivalersi a titolo di rimborso nei confronti dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), come per i permessi retribuiti e le malattie, trattenendo il relativo importo a conguaglio sulle denuncie contributive aziendali mensili.
3. IL trattamento economico previsto dai commi 1 e 2 non può essere erogato per più di tre mesi oltre la scadenza dell'assunzione a tempo determinato.
Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.
29. 039.Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere


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la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania da 1 a 10.
29. 0. 27.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori profughi, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'attività contributiva, il beneficio e riconoscimento fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».
Compensazioni gruppo CCD-CDU.
29. 0. 33.
Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.»
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre gli accantonamenti relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze nella seguente misura:
2002: - 10.000
2003: - 10.000
29. 0. 23.Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Delbono, Battaglia, Giacco, Franci, Diana.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Dismissione immobili enti previdenziali).

In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 16.2.1996, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, le procedure e le condizioni per l'alienazione degli immobili ad uso abitativo trovano applicazione anche per gli immobili ad uso non abitativo.
29. 0. 12.Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Incentivo all'esodo).

Nel caso di accordi tra datore di lavoro e lavoratore intesi ad incentivare l'esodo, sulle ulteriori somme erogate al lavoratore, anche in forma rateale, aggiuntive rispetto al trattamento di fine rapporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dal possesso dei requisiti di età anagrafica del lavoratore richiesti dal comma 4-bis dello stesso articolo 17.
29. 03.Di Teodoro.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.
2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.
3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 30 giugno 2001»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: 1 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: 1 maggio 2002»;
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 6 milioni di Euro;
2003: - 6 milioni di Euro;
2004: - 2,5 milioni di Euro.
* 29. 0. 63. Misuraca, de Ghislanzoni, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano Angelino, Casero, Grosetto, Giudice, Patria, Santori.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

Art. 29-bis.
(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (1NPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo i del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.
2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente


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sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole."
3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n.448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 30 giugno 2001»;
b) al comma 1, del primo periodo, le parole: «1 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1 maggio 2002»;
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.»

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 6.000 euro;
2003: - 6.000 euro;
2004: - 2,500 euro.
* 29. 0. 62. Santori, Campa, Ricciuti, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Angelino Alfano, Giudici, Crosetto, Zorzato, Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.
2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.
3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 30 giugno 2001»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: maggio 2002»;
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».


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Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 6.000;
2003: - 6.000;
2004: - 2.500.
* 29. 0. 59. Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

Art. 29-bis
(Regolazione contributiva in agricoltura e cartolarizzazione dei crediti)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2001»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole 1 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: 1 maggio 2002»;
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.»

2. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall' articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, sono sospese per tutti coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui al comma precedente.
3. Nei confronti delle aziende agricole che si avvalgono della regolarizzazione di cui al comma 1 i concessionari della riscossione esattoriale sospendono gli effetti e l'esecutività delle cartelle già notificate e la notifica delle cartelle non ancora notificate.
Compensazione gruppo CCD-CDU.
29. 0. 57. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le imprese agricole che hanno recepito gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi relativi a periodi antecedenti la stipula degli accordi stessi, anche se già dichiarati, accertati ed imposti, per tutti i lavoratori comunque assunti ed ai rispettivi periodi di attività. L'adempimento ditali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510 convertito, con, modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle


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domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, no 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti sino al 31 dicembre 2001.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 26 milioni di euro;
2003: - 15 milioni di euro;
2004: - 10 milioni di euro.
29. 08.Lezza.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali, anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento ditali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n: 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti sino al 31 dicembre 2001».
* 29. 05. Rava, Borrelli, Martora, Loddo, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Nannicini, Landi, Ruggeri, Potenza, Meduri, Franci, Stramaccioni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi, accettati ed imposti dagli enti previdenziali, anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi.
L'adempimento ditali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata da contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima delle entrate in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni Contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti sino al 31 dicembre 2001.
* 29. 06.Tarantino, Blasi.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le imprese agricole che hanno recepito gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi relativi a periodi antecedenti la stipula degli accordi stessi, anche se già dichiarati, accertati ed imposti, per tutti i lavoratori comunque assunti ed ai rispettivi periodi di attività. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande dì regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti sino al 30 novembre 2001.
* 29. 046.Alberto Giorgetti, Patarino.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura)

1. Il termine di cui al comma 1, dell'articolo 116, della legge 388/2000, entro cui le imprese agricole, ancorché costituite dopo la stipulazione degli accordi collettivi di riallineamento di settore, tra le parti sociali, possono aderire agli accordi medesimi, è prorogato al 31 dicembre 2001. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in caso di gravi e perduranti crisi di mercato o di prezzo dei prodotti agricoli, che non abbiano consentito il raggiungimento degli obbiettivi di adeguamento dei salari a livello nazionale comprovate, ad istanza di una delle parti stipulanti, da relazioni conformi della locale Camera di Commercio e dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura, le parti possono adeguare gli accordi di riallineamento sino a raggiungimento del livello contrattuale previsto.
2. Le imprese agricole che hanno aderito ad un accordo di riallineamento, sono ammesse entro il 31 marzo 2002, a sanare le irregolarità in cui siano incorse nella sua applicazione, sino al 31 dicembre 2001, attraverso il pagamento di una somma pari al 5 per cento della sanzione edittale, per ciascuna violazione denunciata.
3. Fermi restando gli altri benefici previsti, sono ammesse alla regolarizzazione rateale dei contributi dovuti, le imprese agricole che, nel termine di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, effettuino la dichiarazione di emersione. Esse debbono, contestualmente inoltrare la comunicazione di cui al successivo comma, tesa a definire il contenzioso con l'INPS. Alla procedura di cui al seguente comma interviene la società di cartolarizzazione nel caso in cui i crediti siano stati ceduti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 488. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano aderito ad un accordo di riallineamento, a tal fine esse debbono inoltrare la comunicazione di cui al successivo comma, entro il 30 marzo 2002. Il verbale di conciliazione di cui al comma seguente indicherà la rateazzione di contributi dovuti sino ad un massimo di quaranta rate trimestrali senza interessi, le procedure esecutive o di espropriazione forzata eventualmente in atto, restano sospese per consentire l'adempimento concordato. L'integrale pagamento del dovuto produce gli effetti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
4. Ci intende proporre in giudizio una domanda relativa alla contribuzione previdenziale


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obbligatoria in agricoltura, i tenuta a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il Direttore provinciale del lavoro convoca, nel termine ordinatorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, le parti assistite delle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in contraddittorio fra loro. Tutte le parti debbono in tale sede, precisare le rispettive posizioni ed eventuali eccezioni, bella riunione viene redatto apposito verbale dalla Direzione Provinciale del Lavoro da notificarsi, a cura dell'ufficio, alle parti medesime. Il verbale, in caso di accordo, costituisce titolo esecutivo del credito oggetto del contraddittorio.
29. 0. 61. Villani Miglietta, Lisi, Leccisi, Lazzari, Dell'Anna, Sardelli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo i del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.
2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1 milioni di Euro;
2003: - 1 milioni di Euro;
2004: - 0,5 milioni di Euro.
* 29. 0. 54Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano Angelino, Casero, Grosetto, Giudice, Patria, Santori.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.
2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima


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data di cui ai periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1 milione di euro;
2003: - 1 milione di euro;
2004: - 0,5 milioni di euro.
Compensazione Gruppo Margherita, Dl-L'Ulivo.
* 29. 0. 64.Cusumano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni; dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.
2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1 milione di euro;
2003: - 1 milione di euro;
2004: - 0,5 milioni di euro.
* 29. 0. 60. Patarino, Villani, Miglietta, Antonio Pepe, Gallo, Anedda.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 2000»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: 1 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: 1 maggio 2002»;
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».


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Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5 milione di euro;
2003: - 5 milione di euro;
2004: - 2 milione di euro.
Compensazione Gruppo Margherita, Dl-L'Ulivo.
* 29. 0. 65.Cusumano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tuffo il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 2000»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: 1 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: 1 maggio 2002»;
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono, imputate interamente al capitale, Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5 milioni di euro;
2003: - 5 milioni di euro;
2004: - 2 milioni di euro.
* 29. 0. 66.Antonio Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
e) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 30 giugno 2001»;
f) al comma 1, primo periodo, le parole: ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: 1o maggio 2002»;
g) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
h) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.


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Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5 mila;
2003: - 5 mila;
2004: - 2 mila.
* 29. 0. 58. Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
e) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 30 giugno 2001»;
f) al comma 1, primo periodo, le parole: 1 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: 1 maggio 2002»;
g) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
h) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5 milioni di Euro;
2003: - 5 milioni di Euro;
2004: - 2 milioni di Euro.
* 29. 0. 55. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Santori.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere l'articolo 29-bis:

Art. 29-bis.

1. A tutti i soggetti operanti nel settore agricolo che abbiano svolto attività di tipo misto, di lavoro dipendente e autonomo, e che nel corso degli anni abbiano raggiunto i requisiti minimi di legge dovuti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti è consentito regolarizzare la loro posizione assicurativa con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mediante autodenuncia da inoltrare all'Inps entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'autodenuncia dovrà contenere l'indicazione del periodo di mancata iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo massimo di cinque anni antecedenti all'autodenuncia medesima, fatti salvi i diritti acquisiti in altre posizioni in tutti gli anni pregressi.
3. La presentazione dell'autodenuncia, corredata dai documenti comprovanti i requisiti per l'iscrizione, produce automaticamente estinzione di ogni obbligo di versamento di contributi, di restituzione di mora ed altre sanzioni.
29. 0. 67Rossiello, Rossi, Nannicini, Oliverio, Marcora, Sandi, Stramaccioni, Ruggeri, Banti, Meduri, Loddo.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 30.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
30-bis. L'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli, di cui all'articolo 59, commi 47 e 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, è finanziato con 30 milioni di euro per il 2002 e 250 milioni di euro per il 2003.
Seguono compensazioni gruppo MISTO-VERDI n. 6, 3, 8.
30. 0. 45.
Cima, Cento, Zanella, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Norme in favore dell'accoglienza di cittadini stranieri).

In favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni no-profit, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460, nonché delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, che dimostrino di effettuare con costanza di impegno opera di assistenza, nella fase di prima accoglienza, nei confronti di cittadini extracomunitari, è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'allestimento di strutture di accoglienza e ristoro.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
30. 0. 20.
Meduri, Minniti, Oliverio, Camo, Lucà, Loiero.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Sono altresì stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 3,9 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 30 euro il personale della Marina militare che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali militari, per un periodo pari o superiore a cinque anni negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni, per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza. Il predetto assegno è attribuito a domanda entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 8 dell'articolo 13 della legge 257 del 1992 come sostituito dall'articolo l, comma 1, del decreto-legge n. 271 del 1993, è sostituito dal seguente: Per i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 risultino essere stati esposti all'amianto per un periodo superiore a quattro anni, l'intero periodo lavorativo di esposizione, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la malattie professionali derivanti dal rischio connesso all'esposizione dell'amianto, è rivalutato, ai fini della prestazione pensionistica, moltiplicando tale periodo assicurativo per il coefficiente 1,5.

All'onere derivante dall'attuazione dei presenti periodi si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, Ministero della difesa e Ministero dell'economia e delle finanze.
30. 0. 69.Sgobio, Pistone.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Sono altresì stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 10 milioni di euro per compensare con assegno mensile


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pensionabile di 51,7 euro il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia anche ad ordinamento civile che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali delle rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni, negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.
30. 0. 67. Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo l'articolo 30, inserire i seguenti:

Art. 30-bis.

1. Al fine di assicurare una maggiore protezione sul lavoro dei giovani, delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, a decorrere dal 1o gennaio 2002 sono concessi contributi fino al 50 per cento, sulle spese che i datori di lavoro sostengono per conformarsi alle disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di valutazione particolareggiata dei rischi in ambienti di lavoro in cui sono adibiti minori e lavoratrici minori, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delta presente legge, stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione.

Conseguentemente, alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze modificare gli importi come segue:
2002: - 2600;
2003: - 2600;
2004: - 2600.
30. 011. La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. Per assicurare una maggiore qualità dell'aria ambiente e per limitare i rischi di contrarre malattie croniche da parte dei neonati e dei minori e degli anziani a decorrere dall'anno 2002, possono essere concessi contributi straordinari alle autorità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, di attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, che adottano misure in favore della qualità dell'aria e dell'ambiente.
2. Possono beneficiare in maniera prioritaria dei contributi, le province, i comuni e gli altri enti locali che nell'ambito degli scopi di cui al comma 1, predispongono azioni finalizzate a:
ristabilire, mantenere o migliorare la qualità dell'aria ambiente, anche con opportuni strumenti di rilevazione idonei alla fascia di età di cui al comma 1;
ridurre o eliminare le sostanze inquinanti presenti nell'aria ambiente ed in grado di avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;
offrire informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e renderle pubbliche soprattutto ai soggetti che hanno cura dei neonati e dei soggetti minori.

3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela


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del territorio, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta i regolamenti di attuazione delle presenti disposizioni, stabilendo le misure dei contributi ed i requisiti che i soggetti competenti devono soddisfare per poterli ottenere.
4. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si fa fronte utilizzando le medesime modalità di copertura recate dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativamente al finanziamento delle spese per interventi nel settore ambientale di cui all'ultimo periodo dello stesso articolo 1.
30. 012. La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis
(Disposizioni in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti).

1. Al personale avente diritto alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, che abbia presentato domanda di pensionamento e sia cessato dal servizio nell'arco di tempo dal29 gennaio 1983 al 2 novembre 1985 viene corrisposto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità integrativa speciale nella stessa misura e con gli stessi futuri aumenti percentuali di quella erogata al personale che nello stesso periodo di tempo è stato dispensato dal servizio per incapacità o destituito.
2. Il personale di cui al precedente comma non ha diritto a percepire come arretrati le somme trattenute in applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79».
Compensazioni Gruppo DS
30. 0. 27.Guerzoni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis
(Disposizioni in materia di politiche sociali).

«Quanto previsto dall'articolo 80, comma 2, della legge 388/00 con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità è esteso a coloro che da oltre cinque anni sono stati già riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come grave ai sensi della legge sull'handicap 104/92».

Conseguentemente variare alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze gli importi come segue:
2002: - 500 mila euro.
30. 0. 29. Lumia, Bolognesi, Cossutta, Bindi, Battaglia, Finocchiaro Fidelbo, Enzo Bianco, Bortone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis
(Disposizioni in materia di politiche sociali).

1. Integrare quanto previsto dall'articolo 80, comma 2 della legge 3 88/00 con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità anche a coloro che da oltre cinque anni sono stati già riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come grave ai sensi della legge sull'handicap 104/92.
Compensazioni Comunisti Italiani
30. 0. 30. Cossutta, Pistone, Battaglia, Giacco.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 30 inserire l'articolo 30-bis:
«Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge i dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, vanno riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro».
Conseguentemente compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani
30. 0. 32.Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 introdurre il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo speciale di rotazione per Enti non Profit).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002 è istituito il Fondo di rotazione per Enti non profit. Possono accedervi i soggetti del Terzo settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 articolo 1 lettera b) che, avendo vinto una gara o avendo avuto in affidamento la gestione di un progetto, attività o servizio da parte di un Ente pubblico, abbiano la necessità di avvalersi di un anticipazione sull'erogazione del finanziamento.
2. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce una Commissione che amministri il Fondo ove sono rappresentati, con pari dignità, i rappresentanti degli Enti conferenti e i rappresentanti del Forum del Terzo Settore definiti dalla legge il agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 articolo 1 lettera b).
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa carico il Fondo nazionale per le Politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000 n. 328, le Fondazioni Bancarie, Regioni, Province e Comuni, in misura da stabilire con apposito regolamento emanato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
30. 0. 33.Bolognesi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 introdurre il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo speciale per la solidarietà alle famiglie per l'adozione internazionale).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002 è istituito il Fondo speciale di solidarietà alle famiglie per l'adozione internazionale. Possono accedervi tutte le coppie che producano la documentazione da parte dell'Ente autorizzato dell'avvenuto abbinamento per l'adozione di minori stranieri, secondo le procedure previste dalle leggi n. 184 del 1983 e successive modificazioni. Il Fondo servirà per anticipare almeno il 50 per cento delle spese sostenute.
2. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto da emanare di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e di intesa con la Commissione per le adozioni internazionali entro


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90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con apposito regolamento le modalità di accesso al fondo, i tempi di erogazione e di rimborso del finanziamento da parte delle coppie.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250 milioni di euro miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, si fa carico il Fondo nazionale per le Politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre n. 328.

Conseguentemente variare la Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli importi dovuti.
30. 0. 34.Bolognesi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di ONLUS).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 469, al comma 2 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b-bis) soggetti frequentanti scuole materne non statali, al fine di consentirne l'educazione, lo sviluppo della personalità, l'assistenza e la preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.
30. 0. 43.
Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente articolo 30-bis:
«La spesa di assistenza personale necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, riconosciuta, prima del cinquantacinquesimo anno di età, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1999, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della medesima legge, o equipollente riconoscimento di altre commissioni mediche pubbliche, sono interamente deducibili dal reddito complessivo sia dalla persona interessata sia dai soggetti obbligati di cui all'articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.
L'agevolazione si applica soltanto nel caso che il contribuente dimostri che le spese sono regolarmente a carico e indichi gli estremi del rapporto contrattuale nel percipiente».

Conseguentemente alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze variare gli importi come segue:
2002: - 1,5 milioni di euro;
2003: - 1,5 milioni di euro;
2004: - 1,5 milioni di euro.
30. 0. 35. Giacco, Battaglia, Di Sario D'Antona.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente articolo 30-bis:
Con proprio decreto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministro della Salute, è autorizzato a fissare le modalità per la concessione di un contributo annuo pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, all'organizzazione di gestione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell'idoneità alla guida delle persone con disabilità. Il medesimo decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento periodico della qualità del servizio».

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1 alla Tabella A relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze modificare gli importi come segue:
2002: - 150.000;


Pag. 164


2003: - 150.000;
2004: - 150.000.
30. 0. 36. Giacco, Battaglia, Turco, Zanotti, Ruzzante, Lucà, Bolognesi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1997 n. 449).

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: «2.000 centimetri cubici» sono sostituite con le seguenti: «2.500 centimetri cubici».
Compensazione Gruppo AN.
30. 0. 57.
Porcu.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente articolo 30-bis:
Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina».
30. 0. 38. Giacco, Battaglia, Turco, Lucà, Zanotti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente articolo 30-bis:
«Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili ed dell'handicap e delle documentazioni da produrre all'INPS per l'erogazione derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica permanente, non interdette né inabilitate, possono allegare agli atti sopraccitati un certificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma».
30. 0. 39. Giacco, Battaglia, Zanotti, Ruzzante, Di Serio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1 gennaio 2002, è elevato da lire 500.000 a 413.17 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. L'importo dell'assegno di cui ai commi 8,9,11,12, 13, articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1 gennaio 2002, è elevato da lire tre milioni a 2.324,06 euro. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
E di conseguenza all'articolo , comma 2, le parole «al 4 per cento» e «al 2 per cento» sono sostituite rispettivamente con la parole: «al 5 per cento» e «al 3 per cento».
30. 0. 40. Lucà, Battaglia, Turco, Zanotti, Giacco, Ruzzante, Bolognesi.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal i gennaio 2002, è elevato da lire 500.000 a 413.17 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. L'importo dell'assegno di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13, articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1o gennaio 2002, è elevato da lire tre milioni a 2.324,06 euro. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente.
Compensazione gruppo Ulivo
30. 0. 42.Lucà.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, è elevato da 200.000 lire mensili per 13 mensilità a 154, 37 euro per 13 mensilità.
E di conseguenza alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e finanze:
2002: - 25.000;
2003: - 25.000;
2004: - 25.000.

e alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
30. 0. 41. Lucà, Battaglia, Turco, Zanotti, Giacco, Ruzzante, Bolognesi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifica alla legge 26 marzo 2001 n. 151).

All'articolo 42, comma 5, primo periodo, della legge 26 marzo 2001, n. 151 sono soppresse le seguenti parole: «da almeno cinque anni e».
Compensazione Gruppo AN.
30. 0. 56.
Porcu.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare in via esclusiva e con adeguato impegno professionale il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla atti


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vità di cui sopra e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.
Compensazione Gruppo AN.
30. 0. 58.
Porcu.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85 comma 24 legge n. 388/2000 cd in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405/2001 sulla miglior informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore e del Ministero della salute, secondo stanziamenti appositi.

Coseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze gli accantonamento sono così ridotti:
(milioni di euro)

2002: - 2;
2003: - 2;
2004: - 2.
30. 0. 63. Massidda.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 31.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire l'erogazione, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di medicinali e vaccini, per far fronte, in caso di necessità, al terrorismo batteriologico, non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della difesa, emana entro il 31 gennaio 2002 un decreto che stabilisce, modalità e procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione, all'immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali e vaccini predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
31. 16.Labate, Bolognesi, Bogi, Battaglia, Petrella.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, è abrogato.
31. 20.Maura Cossutta, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Esclusività di rapporto dei medici dipendenti).

1. Il termine del 28 febbraio 2002 previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge del 16 novembre 2001, è prorogato al 31 dicembre 2002.
31. 02.Parodi, Savo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

1. L'articolo 6 del decreto-legge del 18 settembre 2001 n. 347 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 - 1. I livelli essenziali di assistenza sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
* 31. 013.La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

L'articolo 6 del Decreto legge del 18 settembre 2001 n. 347 è così modificato:
«I livelli essenziali di assistenza sono adottati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con le provincie autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
* 31. 020. Bindi, Fioroni.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 33.

Al comma 1, lettera a), al termine del periodo, aggiungere la seguente frase:
«Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità».

Conseguentemente alla Tabella C - Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo li della legge 15 marzo 1997, n. 59: - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 9890, 9891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
2002: - 21.000;
2003: - ;
2004: - .
33. 23. Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Rugghia, Grotto, Labate, Paola Mariani.
Inammissibile per carenza di compensazione per gli anni 2003 e 2004.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, al termine, la seguente frase: Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità.
33. 17. Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
33. 2. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collarini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Santori.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
Compensazioni gruppo AN.
33. 14. Losurdo, Fantuzzo, Franz, La Grua, Omnis, Patarino, Villani Miglietta.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
33. 19. Santori, Campa, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Taborelli, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Crosetto, Zorzato, Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2001 è ammesso il cumulo tra redditi di lavoro e redditi di pensione.
33. 02.Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 33-bis.
(Sostegno al lavoro a prestazione).

1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, che risultano privi di partita Iva e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342, del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.
2. Con decorrenza 1o gennaio 2002 e attraverso l'assorbimento di parte dell'aumento dell'aliquota contributiva previsto, viene istituito, presso la gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,5 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività e alla fruibilità di prestazioni creditizie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, saranno individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.
3. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di: collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore, si applicherà una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di lire 5 milioni.
4. Gli Enti e gli Istituti della Pubblica Amministrazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente, dovranno adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi attività svolta a collaborazione coordinata e continuativa con quelle svolte a tempo determinato.
5. All'articolo 47 del TUIR, legge 917 del 1986 comma c-bis dopo le parole «aventi per oggetto la prestazione di attività» aggiungere le parole «che pur avendo contenuto artistico e professionale, sono svolte».
6. Per i lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997, n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale, (almeno 2000 km), verrà riconosciuta una ulteriore detrazione fiscale per il contratto di affitto stipulato presso il domicilio lavorativo. La detrazione di 2.400.000 annui per i contribuenti fino a 60.000.000 annui, sarà proporzionata al periodo di attività prestata.

Di conseguenza alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2044: - 200.000.
33. 04.Buffo, Grandi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Sostegno al lavoro a prestazione).

1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma


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26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, che risultano privi di partita Iva e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.
2. Con decorrenza 1o gennaio 2002 e attraverso l'assorbimento di parte dell'aumento dell'aliquota contributiva previsto, viene istituito, presso la gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,5 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività e alla fruibilità di prestazioni creditizie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, saranno individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.
3. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore, si applicherà una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di lire 5 milioni.
4. Gli Enti e gli Istituti della Pubblica Amministrazione, entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente, dovranno adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta a collaborazione coordinata e continuativa con quelle svolte a tempo determinato.
5. All'Articolo 47 del TUIR - Legge 917 del 1986 comma c-bis dopo le parole «aventi per oggetto la prestazione di attività» aggiungere le parole «che pur avendo contenuto artistico e professionale, sono svolte».
6. Per i lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997 n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale, (almeno 200 km), verrà riconosciuta una ulteriore detrazione fiscale per il contratto di affitto stipulato presso il domicilio lavorativo. La detrazione di lire 2.400.000 annui per i contribuenti fino a lire 60.000.000 annui, sarà proporzionata al periodo di attività prestata.
Seguono compensazioni gruppo misto-verdi n. 1, 3, 6, 7, 8, 9.
33. 0. 11.Bulgarelli, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

Il primo periodo del comma secondo dell'articolo 29 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995 è sostituito dal seguente:
Sul monte contributivo previdenziale ed assicurativo di ciascun periodo di riferimento di applica una riduzione pari al 5 per cento della retribuzione imponibile.

Sono abrogati i commi 5 e 6 del medesimo articolo 29.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per gli operai dell'edilizia la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale è equiparata a quella stabilita per gli operai degli altri settori industriali.
Anche ai benefici di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del citato articolo 29 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995.
33. 01.Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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ART. 34.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: operanti nelle regioni inserire la seguente: Abruzzo.
34. 24. Aracu.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Sardegna, inserire le seguenti: nonché nelle regioni Abruzzo e Molise.

Di conseguenza, al comma 3, dopo la parola: territori, è inserita la seguente frase: , esclusi quelli già identificati del medesimo comma 1.
34. 8. Alfano Angelino, Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Calabria e Sardegna aggiungere le seguenti: e nella provincia dell'Aquila.
34. 25. Aracu.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e si applica sulle giornate incrementate rispetto al numero di giornate dichiarate nell'anno precedente a condizione che l'incremento venga mantenuto per l'intero periodo di applicazione dello sgravio.
34. 1.Tarantino, Blasi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Il termine del 17 ottobre 2001, previsto dall'articolo 116 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come data ultima per il recepimento di contratti di emersione, è prorogato al 17 ottobre 2002. Entro tale data è possibile sottoscrivere nuovi accordi provinciali, rinnovare quelli già esistenti, nonché sottoscrivere verbali aziendali di recepimento. Le parti contrattuali possono rimodulare le scalette di adeguamento salariale e sanare situazioni pregresse adottando come termine ultimo del percorso di recuperare scadenze che non superino, comunque, la data del 31 dicembre 2005.
34. 7. Villani Miglietta, Lisi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
4. Le attività particolarmente usuranti individuate nella TAB.A di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 11.8.1993 N. 374 e successive modificazioni sono integrate come segue:
lavori svolti in impianti industriali a ciclo continuo situati nell'ambito di zone classificate ad alto rischio ambientale ai sensi della L. 8.7.1986 N. 349 e successive modifiche;
il maggiore onere per il concorso dello Stato previsto dalla legge 8.8.95 n. 335 articolo1 commi 34-35-36-37-38 è stabilito in 37.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004;
lo stanziamento previsto è conseguentemente incrementato mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento previsto dall'articolo 44 comma 2 dalla Tab. C allegata alla presente legge, alla voce.
Ministero dell'Economia e delle finanze, Legge n. 468/1978, articolo 9-ter,


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«Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
2002: - 37.500.000;
2003: - 37.500.000;
2004: - 37.500.000.
34. 37.Cabras, Maturandi, Carboni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. È istituito il fondo di rotazione per la stabilizzazione dei LSU e LPU, a carico degli Enti locali. A tal fine è autorizzata la spesa di 5.164,6 euro».
Conseguentemente compensazione P.R.C.
34. 4.
Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Accelerazione delle erogazioni relative agli istituti della programmazione negoziata).

1. Ai fini di una rapida attuazione degli interventi di cui al comma 203, articolo 2 della legge 662 del 23 dicembre 1966, ammessi ad agevolazione, l'amministrazione territorialmente competente promuove un accordo di programma nelle forma e nei termini previsti dall'articolo 34 del decreto legge 18 agosto 2000 numero 267. L'accordo produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, numero 616, e determina le conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici di competenza comunale, nonché ai piani territoriali di competenza regionale e provinciale. I comuni firmatari dell'accordo e interessati da varianti urbanistiche applicano le disposizioni di cui al punto 5, articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267.
34. 036. Nicola Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Centri per l'impiego).

1. Per la continuità del processo di innovazione del sistema di servizi all'impiego e per garantire la riforma delle politiche attive per il lavoro, funzionalità ed integrazione effettiva con la formazione professionale e l'istruzione scolastica è autorizzato uno stanziamento pluriennale di 50 milioni di Euro.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:
2002: - 20.000;
2003: - 15.000;
2004: - 15.000.
34. 037. Di Gioia, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE 12 luglio 1996).

1. I Patti Territoriali decretati in forza della Delibera CIPE 12 luglio 1996, con finanziamenti nazionali ed europei, possono avviare Protocolli aggiuntivi e richiedente il finanziamento al Ministero del tesoro, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per la programmazione negoziata. I suddetti Protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge


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n. 488/92 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individuazione e i l'ammissibilità e finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della Programmazione negoziata.
2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1, a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato.
Compensazione Gruppo Margherita, Dl-L'Ulivo.
34. 039. Mattarella, Burtone, Bianco, Cardinale, Cusumano, Piscitello, De Franciscis.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis

1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d), comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che abbiano affettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo I gennaio 1998 e 31 dicembre 2001, e che a questa data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo i dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa a ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite dal predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2002, fermo restando il possesso alla data del 31 dicembre 2001 dei relativi requisiti.
Conseguentemente compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.
34 029. Sgobio, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.

È considerato lavoro occasionale quello prestato alle dipendenze del titolare di impresa agricola, non averne dipendenti assunti a tempo indeterminato e che a fronte di un fabbisogno di manodopera eccedente le possibilità di reperimento nell'ambito del proprio nucleo familiare convivente o comunque fra i parenti ed affini entro il quinto grado, ricorra per la raccolta di prodotti agricoli all'apporto di manodopera altrimenti non occupata e, comunque, da reperire fra persone non iscritte nelle liste di collocamento, ovvero nell'ambito delle seguenti categorie: casalinghe, studenti, pensionati, soggetti portatori di handicap o provenienti da centri di recupero.
34 027. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis
(Incentivi contributivi per il lavoro notturno)

1. Sulle maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro per le ore


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di lavoro notturno l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è dovuta nella misura del 13,81 per cento.
2. Sulle stesse maggiorazioni è dovuto, altresì, un ulteriore contributo del 4 per cento, che potrà essere destinato al finanziamento dei trattamenti pensionistici complementari, ove il lavoratore interessato vi aderisca, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, nel limite massimo di 129.114.224,77 euro a carico degli stanziamenti del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
34 026. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Prestito d'onore).

1. Per gli anni 2002, 2003, 2004 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione d'anno.
34. 051.Pittelli, Bianchi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Direzione centrale agricola).

È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto della Previdenza Sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto.
34. 08. Santori, Campa, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Grosetto, Zonzato, Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. La normativa della cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464, 23 luglio 1991, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, si applica alle agenzie di viaggio e turismo e agli operatori turistici con più di 15 dipendenti fino alla data del 31 dicembre 2002. Per tali imprese, in presenza di situazioni straordinarie di difficoltà economiche, derivanti da eventi imprevisti o di carattere internazionale, con conseguenti rilevanti problemi occupazionali, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può emanare decreti di crisi settoriale o locale, ai fini della fruizione degli interventi della cassa integrazione straordinaria.
34. 0. 59.Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Interventi in materia di lavori socialmente utili).

1. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8,


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comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2002, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2002 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2001, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2002 verranno Utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;
c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1o gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002;
d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

2. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2002. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino


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regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
3. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 10 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) bei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma i del presente articolo.
4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2002, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
Compensazione gruppo Margherita D-L L'Ulivo.
34. 050. Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Accertamenti induttivi).

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2,3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
* 34. 01. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Santori.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

Art. 34-bis.
(Accertamenti induttivi).

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2,3 e 5 del Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608."
* 34. 011. Santori, Campa, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Crosetto, Zorzato, Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Accertamenti induttivi).

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
* 34 019. Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 35.

Al comma 1, nella tabella 2 richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 67 del 1988: Legge Finanziaria 1988): articolo 17, comma 5 e Legge n. 488 del 1999, articolo 54, e. 1: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Economia e finanze: 3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7043):
2002: + 5.000;
2003: + 10.000;
2004: + 10.000;
anno terminale 2016: - .

Conseguentemente all'articolo 44, al comma 2, nella tabella C richiamata alla voce: «Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi articolo 11 legge n. 59 del 1997: - articolo 70, comma 2: Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia dell'entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate capp. 3890, 3891) diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2002: - 5.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
35. 30.Marinello, Alfano.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

All'articolo 35, Tabella della Legge n. 362 del 1998, art, comma 1: edilizia scolastica:
+ 30.987.000 euro per il 2002;
+ 30.987.000 euro per il 2003;
+ 30.987.000 euro per il 2004.
Compensazione Gruppo A.N.
35. 43.
Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Al comma 1, Tabella 2, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Legge 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.10.3 Cap. 7443):
2002: + 41.734;
2003: + 48.734.

Conseguentemente nella medesima tabella apportare le seguenti variazioni:
Legge 285 del 2000: Interventi per giochi Olimpici invernali «Torino 2006» (3.2.3.44. Cap. 7366):
2002: + 14.323;
2003: + 14.323.
35. 23. Zanetta, Rosso, Mario Pepe, Nicotra, Galli, Ricciotti, Ferro, Sardelli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

All'articolo 35, comma 1, alla tabella 2 richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze aumentare il limite d'impegno previsto per la legge n. 388 del 2000 art. 144 comma 5: emergenze sul territorio (3.2.10.3 - cap 7443);
del seguente importo: + 30.000 (2016)
+ 20.000 (2003).

Conseguentemente alla Tabella A - alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:
2002: - 60.000;
2003: - 66.500;
2004: - 50.000.
- 60.000 (2002);
- 66.500 (2003).
- 50.000 (2004).
35. 42. Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.
Inammissibile per inidoneità della copertura.


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Al comma 1, Tabella 2, Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modificazioni:
Legge 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.3.44. Cap. 7366):
2004: + 46.734;
2005: + 53.734.

Conseguentemente alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'Economia e delle Finanze:
2005: + 565.739;
2006: + 661.294;
2007: + 678.496.
35. 25. Viale, Patria, Tarditi, Napoli, Galli, Rosso, Galvagno, Pacini, Mancuso, Zanetta, Nicotra, Lavagnini, Costa, Stradella, Paletti, Ghiglia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, Tabella 2, Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
Legge 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.3.44 Cap. 7366)
2002: + 46.734;
2003: + 53.734.

Conseguentemente all'articolo 44, Tabella B Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modifiche:
2002: + 604.161;
2003: + 537.757;
2004: + 522.428.
35. 24. Viale, Patria, Tarditi, Napoli, Galli, Rosso, Galvagno, Pacini, Mancuso, Zanetta, Nicotra, Lavagnini, Costa, Stradella, Paletti, Ghiglia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, Tabella 2 Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modificazioni:
Legge 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.3.44 Cap. 7366):
2002: + 46.734;
2003: + 53.734.

Conseguentemente alla Tabella C Ministero Affari esteri apportare le seguenti modificazioni:
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987:
2002: + 449.811;
2003: + 486.457;
2004: + 538.103.
35. 27. Viale, Patria, Tarditi, Napoli, Galli, Rosso, Galvagno, Pacini, Mancuso, Zanetta, Nicotra, Lavagnini, Costa, Stradella, Paletti, Ghiglia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, Tabella 2, Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modificazioni:
Legge 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.3.44 Cap. 7366)
2002: + 46.734;
2003: + 53.734.

Conseguentemente alla Tabella C Ministero dell'Economia e Finanze sono modificate le seguenti voci:
Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter Fondo di riserva:
2002: + 105.200;
2003: + 178.549;
2004: + 158.288.
35. 28. Viale, Patria, Tarditi, Napoli, Galli, Rosso, Galvagno, Pacini, Mancuso, Zanetta, Nicotra, Lavagnini, Costa, Stradella, Paletti, Ghiglia.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Al comma 1, Tabella 2, Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Legge 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.10.3 Cap. 7443)
2005: + 41.734;
2003: + 48.734.

Conseguentemente alla Tabella A Ministero dell'Economia e delle Finanze gli importi sono così modificati:
2002: + 570.799;
2006: + 671.294;
2007: + 688.496.
35. 29. Viale, Patria, Tarditi, Napoli, Galli, Rosso, Galvagno, Pacini, Mancuso, Zanetta, Nicotra, Lavagnini, Costa, Stradella, Paletti, Ghiglia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Alla Tabella 2 (articolo 35, comma 1) del disegno di legge finanziaria aggiungere la seguente voce:
Ministero delle attività produttive:
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, articolo 4. Interventi relativi al settore della difesa:
2002: 25,8 (anno terminale 2016);
2003: 25,8 (anno terminale 2017).

Legge n. 140 del 1999, articoli 1 e 2. Interventi per programmi di impiego quale nell'aereospazio e nell'elettronica:
2003: 77,46 (anno terminale 2017);

Legge n. 338 del 2000, articolo 144, comma 3. Interventi per lo sviluppo di sistemi ad architettura complessa interessanti la difesa:
2003: 51,24 (anno terminale 2017).

Legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma, lettera a). Interventi per lo sviluppo e accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aereonautico:
2003: 51,24 (anno terminale 2017).

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limiti di impegno, modificare gli importi come segue:
2002: - 25,8;
2003: - 195,816.
35. 38.La IV Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Alla Tabella 2 (articolo 35, comma 1) inserire:

Ministero delle attività produttive:
L. 421/1996 (convenzione tra Ministeri difesa, Economia e Attività Produttive)
2002: + 25.8 (euro/milioni);
2003: + 25,8 (euro/milioni);
2004: + 25,8 (euro/milioni).
anno terminale 2016, 2017: - .
L.388/2000 (architetture complesse con convenzione)
2002: + 51,6 (euro/milioni);
2003: + 51,6 (euro/milioni);
2004: + 51,6 (euro/milioni).
anno terminale 2016, 2017: - .
35. 20.Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Alla tabella 2, di cui all'articolo 35, comma 1, alla voce «Ministero delle Attività


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produttive» apportare le seguenti variazioni:

Legge 266 del 1997: interventi urgenti per l'economica: - articolo 8, comma 5 (3.2.3.8 Fondo incentivi alle imprese cap. 7420/p):
2002: + 7.500;
2003: + 7.500;
2004: + 7.500.
Anno terminale 2017.

Conseguentemente all'articolo 44, al comma 1, Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
Di cui:
limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: - 7.500;
2003: - 7.500;
2004: - 7.500.

L'incremento è finalizzato ad incentivare la ricerca scientifica da parte delle imprese.
35. 62.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Alla tabella 2 (articolo 35, comma 1) del disegno di legge finanziaria, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Legge n. 413 del 1998, articolo 8 lettera b): adeguamento della componente navale:
2002: 15.494 (anno terminale 2016);
2003: 10.329 (anno terminale 2017).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 15.494;
2003: - 10.329.
35. 37.La IV Commissione.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Alla tabella 2, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti voci:

Interventi per il sostegno del settore cantieristico ed amatoriale:
Abbattimento tasso d'interesso sul finanziamenti L. 88/2001 articolo 3:
2002: 40 (*);
2003: 40;
2004: 40;
scadenza: 2016.

Contributi diretti ai cantieri navali L. 522/1999 articolo 2:
2002: 7, 5 (*);
2003: 7, 5;
2004: 7,5;
scadenza: 2016.

Contributi per la demolizione navale L. 51/2001 articolo 2:
2002: 6,5 (*);
2003: 6,5;
2004: 6,5;
scadenza: 2016.

Ricerca applicata nel settore navale: L. 522/1999 articolo 5:
2002: 1,5 (*);
2003: 1,5;
2004: 1,5;
scadenza: 2016.

Investimenti per infrastrutture nei porti: L. 413/1988 articolo 9:
2002: 25 (*);
2003: 25;
2004: 75;
scadenza: 2016.
(*) limite d'impegno quindicennale.


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Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i Beni e le Attività Culturali Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.
(2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo CAPP 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP. 8641, 8642, 8643, 8645):
2002: - 80.500.000 euro;
2003: - 80.500.000 euro;
2004: - 130.500.000 euro.
35. 54. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di ammodernamento e ristrutturazione degli Arsenali della Marina Militare di La Spezia, Taranto e Augusta, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 43, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è autorizzato un limite di impegno decennale di 5,165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.165;
2003: - 5.165;
2004: - 5.165.
35. 36.La IV Commissione.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
2. Per il potenziamento delle reti strumentali di osservazione, lo studio dei precursori delle eruzioni e dei terremoti e dei processi connessi all'attività vulcanica, nonché per l'ammodernamento e lo sviluppo dei centri dedicati a tali attività è autorizzato a favore dell'istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV) un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003".

Conseguentemente nella tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2002: - ;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.

Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: -;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
35. 33.Grimaldi.
Inammissibile per inidoneità della compensazione.

All'articolo 35 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Sono autorizzati i limiti di impegno per il raddoppio delle strade statali 417 Gela-Catania e Catania-Paternò fissati ciascuno in 5 milioni di euro a decorrere dal 2002».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
35. 02. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Filippo Drago.
Inammissibile per inidoneità della copertura.


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All'articolo 35 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Per il finanziamento di interventi sulla rete viaria di interesse nazionale, già previsti dal Piano generale dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno a favore dell'Ente nazionale per le strade per un valore annuale di lire 655 miliardi per quindici anni, a valere sull'accantonamento di conto capitale iscritto in Tabella B del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Compensazione gruppo CCD-CDU.
35. 52. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
2. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento Contenuto nel piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicinale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicinale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.
Compensazioni Gruppo AN.
35. 40.Migliori.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'elenco dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ai sensi dell'articolo 141, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte le seguenti voci:
Consorzio interregionale Basso Livenza, per la quota di 775.000 Euro a decorrere dall' anno 2002;
Consorzio interregionale Basso Tagliamento, per la quota di 775.000 Euro a decorrere dall'anno 2002;
A.q.p. - Acquedotto pugliese di Basi, per la quota di 775.000 Euro a decorrere dall'anno 2002;
E.i.p.l.i. - Ente irrigazione Puglia, Basilicata e Irpinia, per la quota di 775.000 Euro.

Conseguentemente all'articolo 44, com- ma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:
2002: - 3.100;
2003: - 3.100.
35. 98.Collavini, Fratta Pasini.
Inammissibile per inidoneità della compensazione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. Ai fini del risanamento e della riqualificazione ambientale della fascia costiera del comune di Eboli, è autorizzato il limite di impegno decennale di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2002. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e la relativa ripartizione tra i comuni interessati.
Compensazione AN.
35. 100.Cardiello, Fasano.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 36.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. A valere sul fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzata la spesa di Euro 500.000 per l'anno 2002, Euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 in favore dell'Istituto di ricerca per la Cooperazione di impresa (Irci) finalizzata a progetti di cooperazione Università - impresa nel campo della ricerca.
36. 1. Arnoldi.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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ART. 37.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. In relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed alle attività da porre in essere, i funzionari di 1-Vice-Dirigenti della Cassa depositi e prestiti, con oltre 20 anni di carriera direttiva, già dichiarati idonei di concorso per titoli e per esame colloquio a dirigente bandito dalla Cassa alla data del 31 dicembre 1997, che abbiano presentato domanda al Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti di inquadramento alla dirigenza nei termini di validità (31. 12.2000) dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e sue successive modificazioni, vengono inquadrati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge anche in sovrannumero alla dirigenza con i criteri e le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.284, riassorbibile dai posti che si renderanno man mano disponibili nell'organico dei dirigenti per collocamento a riposo.
5-ter. La predetta normativa costituisce titolo preferenziale per l'inquadramento alla dirigenza degli altri idonei in graduatoria al verificarsi delle condizioni previste dal comma precedente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
37. 17.Giuseppe Drago, Morgiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ART. 40.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle tariffe dei tributi speciali, le consultazioni degli atti catastali effettuate in via telematica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305 e successive modificazioni, si intendono come presentate dagli utenti professionali direttamente all'ufficio in possesso degli atti».

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1, nella Tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:
2002:- 1.000;
2003:- 1.000;
2004:- 1.000.
40. 1166. Arnoldi, Lusetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di far fronte all'emergenza infermieristica, nei limiti delle risorse attribuite, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e l'Università, previa verifica nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo 2002 ridetermina il fabbisogno formativo di personale infermieristico fissando, a partire dall'anno accademico 2002/2003, in almeno 15.000 unità i posti di corso di laurea in scienze infermieristiche.
40. 1334.Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Bogi, Bolognesi, Battaglia, Fioroni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la realizzazione di strutture sanitarie di base e l'acquisto di apparecchiature sanitarie per le aree della comunità montana dei monti Dauni settentrionali è autorizzato un contributo pluriennale di 25 milioni di Euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 5.000.
40. 1333.Di Gioia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali, il fondo istituito con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 2,5 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze modificare gli importi come segue:
(milioni di euro)
2002: - 2,5;
2003: - 2,5;
2004: - 2,5.
40. 1336.Labate, Battaglia, Bogi, Bolognesi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è


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riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, alla Tabella A Ministero dell'Economia e delle finanze modificare gli importi come segue:
2002: - 15.000;
2003: - 15.000;
2004: - 15.000.
40. 1331.La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di proseguire e ampliare le azioni di potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n 68, la spesa prevista all'articolo 96 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 è aumentata a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, all'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro, modificare gli importi come segue:
2002: - 10 milioni di euro.
40. 1335.Bolognesi, Battaglia, Bogi, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
1-bis. Al fine di potenziare lo sviluppo della ricerca biomedica di base e applicata per quanto riguarda le patologie del morbo di Alzheimer e di Parkinson, nonché le patologie croniche degenerative del sistema celebrale e la ricerca in campo oncologico è previsto un finanziamento di 25 milioni di euro per il 2002 e per ciascuno degli anni successivi.

Conseguentemente, alla Tabella A Ministero dell'Economia e delle finanze modificare gli importi come segue:
2002: - 25.000;
2003: - 25.000;
2004: - 25.000.
40. 1332.La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nell'ambito del Fondo sociale nazionale, di cui all'articolo 20, della legge n. 328/2000, è istituito il Fondo nazionale per le persone non autosufficienti con la dotazione di 1.000 miliardi per l'anno 2002, di 2.000 miliardi per l'anno 2003, di 3.000 miliardi per l'anno 2004, in aggiunta alle somme stanziate nella Tabella C per il Fondo sociale nazionale.
3-ter. Le somme di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni italiane sulla base di criteri predisposti in sede di Conferenza unificata e sono vincolate all'attuazione di un Progetto per il potenziamento dei servizi di Assistenza domiciliare integrata per le persone non autosufficienti, giusto quanto disposto dal comma 3, dell'articolo 15 della legge n. 328/2000.
3-quater. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali e di concerto con la Conferenza unificata, è impegnato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un atto di indirizzo e coordinamento per la definizione degli obiettivi, dei criteri di applicazione del Progetto e per la individuazione degli impegni richiesti alle Regioni per la realizzazione in ogni zona sociale della rete dei servizi di assistenza domiciliare integrata.
Conseguentemente, viene ridotto il Fondo del Ministero dell'economia, Tabella A.
Compensazione DS.
40. 19.Buffo, Grandi.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi sociali orientati ai soggetti maggiormente svantaggiati anche mediante l'avvio di corsi di formazione professionale per gli operatori del terzo settore a valere sul fondo di cui al comma 17 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzato per ciascuno degli anni 2002 e 2003 un contributo pari ad Euro 775.000 in favore della Società Cooperativa Hospitale - Formazione e servizi del terzo settore - di Bergamo, di cui fanno parte associazioni no profit, cooperative sociali, enti pubblici e privati ed altri organismi di settore.
40. 1167. Arnoldi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all'articolo 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ripartito tra le Regioni sulla base della normativa vigente, in un'unica soluzione e destinato in modo indistinto a tutte le finalità sociali previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
40. 444.Maura Cossutta, Sgobio, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 12 del decreto Legislativo del 13 dicembre 1992 n 546, concernente l'assistenza tecnica presso le Commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri i periti commerciali ed i consulenti del lavoro;
b) al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole «i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati agli obblighi di sostituto d'imposta relativi alle ritenute medesime».
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
* 40. 292. Molinari.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis). All'articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, concernente l'assistenza tecnica presso le commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali ed i consulenti del lavoro»;
b) Al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole «i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati agli obblighi di sostituto d'imposta relativi alle ritenute medesime».
* 40. 1212.Angela Napoli, Antonio Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, concernente l'assistenza tecnica presso le commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, se inseriti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole «i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilari agli obblighi di sostituto d'impresa relativi alle ritenute medesime».
* 40. 421.Spini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 finalizzati alla copertura del disavanzo del Consorzio trasporti nord Milano.

Conseguentemente alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000.
40. 1175.Di Teodoro.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Le rivendite speciali dei generi di monopolio situate in stazioni ferroviarie o nelle aree di servizio autostradali e istituite con contratto decorrente da data antecedente al 30 giugno 2000, possono essere trasformate in rivendite ordinarie ove siano venute meno le condizioni che ne giustificavano a suo tempo l'impianto come speciali.
40. 258.Cosentino.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «l'attività di realizzazione dei la vori di cui alla presente legge» sono inserite le seguenti: «di singolo importo superiore a duecentomila euro».
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.
40. 125. Bianchi Clerici, Pagliarini, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 97, comma 4, apportare le seguenti modifiche:
1) dopo la lettera e) inserire la seguente: "e)-bis può rogare i contratti aventi per oggetto il passaggio di proprietà di beni mobili registrati.";
2) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. I proventi derivanti dall'esercizio della funzione di cui alla lettera e)-bis sono destinati all'ente locale nei cui confronti il segretario svolge i propri compiti e funzioni e diretti, in via prioritaria, a finanziare interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale"».
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.
40. 129. Luciano Dussin, Pagliarini, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 97, comma 4, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera c) sopprimere le parole: "nei quali l'ente è parte";
2) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis
. I proventi derivanti dall'esercizio della funzione di cui alla lettera c) sono destinati all'ente locale nei cui confronti il segretario svolge i propri compiti e funzioni e diretti, in via prioritaria, a finanziare interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale"».
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.
40. 130. Luciano Dussin, Pagliarini, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «30 settembre 2001» sono sostituite con le seguenti: «30 ottobre 2002».
40. 190. Caparini, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. È attribuito ai Consorzi di bonifica siciliani un contributo di 3 milioni di euro all'anno che la Regione Sicilia provvede a ripartire in proporzione all'estensione della superficie irrigua di ciascun Consorzio.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è così ridotto:
2002: - 3.000;
2003: - 3.000;
2004: - 3.000.
40. 250.Marinello, Misuraca.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Per favorire la commercializzazione al di fuori della Sicilia delle arance bionde ivi prodotte, è attribuito ai produttori un contributo di 2,50 euro al quintale come partecipazione alle spese di trasporto al di fuori dell'Isola.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
40. 251. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 71, nonché per il potenziamento dei poli fieristici di Bari-Ancona e Roma, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2002, 50 milioni di euro per il 2003 e 25 milioni di euro per l'anno 2004.
Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, sentite le Regioni interessate all'equa ripartizione della predetta somma.

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1, Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000.000 di euro;
2003: - 50.000.000 di euro;
2004: - 25.000.000 di euro.
40. 392.Sardelli, Sanza, Lezza, Testoni, Duca, Leoni, Pasetto, Ricciotti.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 4 ottobre 2000, n. 323, aggiungere in fine le seguenti parole: Il trasferimento potrà avvenire previo pagamento del valore commerciale degli immobili ceduti, da determinarsi dall'UTE.
40. 2. Taborelli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Per contrastare gli effetti della grave siccità che ha colpito la Sicilia e del conseguente processo di desertificazione è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro ai Consorzi di bonifica situati in Sicilia per consentire l'acquisizione di una maggiore disponibilità delle acque dei bacini dell'Enel da destinare a fini civili ed irrigui.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro.
40. 248.Marinello, Misuraca.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. In relazione alla grave siccità che ha colpito la Sicilia e per contrastare il conseguente processo di desertificazione è concesso ai Consorzi di bonifica della Sicilia un contributo annuale di 20 milioni di euro da destinare alle opere necessarie per la migliore utilizzazione delle acque a fini civili irrigui.

Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze gli importi sono così ridotti:
(milioni di euro)

2002: 20;
2003: 20;
2004: 20.
40. 249.Marinello, Misuraca, Grimaldi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Per le lagune di Caorle, di Venezia e del Delta del Po', ai fini di tutelare ed incentivare le produzioni ittiche ed inerenti l'acquacoltura, è stanziata la somma di 15 milioni di euro per le imprese del settore, operanti alla data del 30 giugno 2001.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
40. 303.Frigato, Grotto, Stradiotto, Vianello, Martella, Cazzaro, Zanella, Ruzzante, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Per contrastare il fenomeno della siccità che ha colpito in particolare la Sicilia sud-occidentale è attribuito un finanziamento straordinario al Consorzio di bonifica Agrigento 3 di 5 milioni di euro al fine della piena utilizzazione per l'irrigazione e gli usi civili delle acque del fiume «Sosio-Verdura».

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 5 milioni di euro.
40. 247.Marinello, Angelino Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Allo scopo di favorire la realizzazione di un investimento consortile di assoluta necessità per preservare il tessuto di medie e piccole imprese nel settore


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strategico e tradizionale del pomodoro nell'agro nocerino sarnese, da parte di un organismo consortile promosso e patrocinato dal Comune di Sant'Antonio Abate, si stanzia in favore del consorzio la somma di lire 8 milioni di euro per la realizzazione di un centro di logistica consortile in favore del consorzio.

Conseguentemente alla Tabella B alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze l'accantonamento per il 2002 è ridotto di 8 milioni di euro.
40. 268.Gioacchino Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Per il potenziamento e l'attrezzaggio tecnologico della metro-ferro-tramvia Messina-Giampilieri è concesso un contributo di 37 milioni di euro per il triennio 2002-2004.
Compensazioni gruppo CCD-CDU.
40. 1141. Drago, Mongiello, Peretti, D'Alia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Allo scopo di favorire la realizzazione di investimenti consortili di assoluta necessità, per preservare il tessuto di medie e piccole imprese nel settore strategico e tradizionale del pomodoro dell'agro nocerino-sarnese, da parte di un organismo consortile promosso e patrocinato dal comune di Sant'Antonio Abate, si stanzia la somma di 1 milione di euro per il 2002 per la realizzazione di uno studio di fattibilità e di un progetto esecutivo per un centro di logistica consortile e per un termodistruttore per rifiuti industriali con cogenerazione di energia elettrica, in favore del consorzio Sapori Abatesi con sede in Sant'Antonio Abate.

Conseguentemente in Tabella B l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2002.
40. 267.Gioacchino Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Per la progettazione degli interventi di completamento della strada statale 434 Transpolesana, nel tratto Rovigo-Romea è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 5 milioni di euro a favore della Provincia di Rovigo».
Compensazione del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
40. 511. Frigato, Grotto, Stradiotto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per il completamento del programma in corso per il risanamento idrogeologico ed ambientale della collina dei Camaldoli e del Vallone San Rocco, nella città di Napoli, ivi comprese le opere urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, per il triennio 2002-2004, sono stanziati 25 milioni di euro all'anno.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 1, alla tabella B allegata, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, variare gli importi come segue:
2002: - 25.000 (migliaia di euro);
2003: - 25.000 (migliaia di euro):
2004: - 25.000 (migliaia di euro).
40. 1318. Marone, Barbieri.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 5 dell'articolo 10 del Decreto-Legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del Decreto-Legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge 31 maggio 1995, n. 206 e come successivamente modificato dall'articolo 29 della Legge 30 aprile 1999, n. 136, è sostituito dal seguente:
5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura che presentino ai Comuni entro il 31 dicembre 2001 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2002.
Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:
a) alle attività esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai Comuni entro il 31 dicembre 2001 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al comma 3 che iniziano l'attività dopo la data di pubblicazione della presente legge.
40. 1204.Vianello.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Per il completamento delle opere di ripristino e di ricostruzione degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, previste dalla legge 3 aprile 1980 n. 115, nei comuni ricompresi nel territorio della Comunità Montana della Valnerina e nel Comune di Ferentillo, è autorizzata in favore della Regione Umbria la spesa di Lire ventitre miliardi in tre anni, così suddivisa:
lire sette miliardi per il 2002;
lire otto miliardi per il 2003;
lire otto miliardi per il 2004.
40. 1193. Sereni, Micheli, Agostini, Bellillo, Giulietti, Monaco, Stramaccioni, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. Per consentire risparmi nella catena produttiva finalizzati alla tutela ambientale, all'allegato A di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: 6 01 03 pneumatici usati» sono sostituite dalle seguenti: 6 01 03 pneumatici fuori uso».
Seguono compensazioni gruppo AN.
40. 73.
Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Santachè, Foti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:
12-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la disciplina dei particolari aspetti istituzionali socio-economici, valutari, dogonali, fiscali e finanziari del comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata.
40. 1. Taborelli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. Il Ministero delle Finanze, procede alla cessione, su apposita istanza del Comune di Ventimiglia, delle aree dell'alveo del Fiume Roja e terreni demaniali occupati, per la costruzione delle opere di


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completamento e di ridefinizione urbanistica, ambientale e paesaggistica dell'area interessata dal precedente Piano per Insediamenti Produttivi, in località Fogliarè, opportunamente arginate.
12-ter. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procederà d'intesa con il Comune di Ventimiglia all'identificazione delle aree suddette.
12-quater. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potrà essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Imperia, e l'indennità per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potrà essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio, sulla base dei valori comuni in commercio.
Seguono compensazioni gruppo AN.
40. 65.
Bornacin.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: Alle medesime manifestazioni non si applicano i diritti a favore della Società italiana degli autori ed editori.
40. 242.Taborelli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:
14-bis. Per sostenere e qualificare il settore vitivinicolo sono stanziati 2 milioni di euro nel 2002 ed 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore della Facoltà di enologia dell'Università degli studi di Torino sita in Alba.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 2milioni di euro nel 2002 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
40. 254.Crosetto, Tarditi, Viale, Nicotra.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Le misure a sostegno all'emittenza televisiva previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono estese alle emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.
* 40. 500. Fallica, Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 15, inserire il seguente comma:
15-bis. Le misure a sostegno all'eminenza televisiva previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono estese alle emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.
* 40. 1031. Castellani.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Al comma 1 dell'articolo 146 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «per il 2001» aggiungere le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro, in ragione di anno, a partire dal 2002,».
15-ter. Il comma 2 dell'articolo 146 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene sostituito dal seguente:
«La somma relativa all'anno 2001 è erogata entro il 31 marzo 2002 alle emittenti televisive locali che abbiano prodotto programmi i cui costi siano stati iscritti nella voce «diritti di utilizzo delle opere di ingegno» nella categoria delle Immobilizzazioni immateriali, nei bilanci del quadriennio 1996-2000. Il contributo è erogato nella misura del 40 per cento dei costi così come su descritti».
I contributi relativi ai programmi prodotti a partire dal 1o gennaio 2002 verranno erogati, sempre nella misura del 40 per cento dei costi, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
La concessione del contributo è integrale, per la percentuale sopra prevista, qualora le risorse finanziarie stanziate risultino sufficienti. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, la quota del 40 per cento verrà ridimensionata proporzionalmente tra tutte le emittenti aventi diritto.
40. 1160. Gallo.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Per il risarcimento dei danni provocati ai beni di privati cittadini dalla tromba d'aria verificatasi nel Comune di Menfi (AG) il 12 novembre 2001, è disposto un finanziamento straordinario dell'importo di 3 milioni di euro nel 2002.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 3 milioni di euro per il 2002.
40. 252.Marinello, Angelino Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. L'incentivo per la progettazione previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è incrementato di una somma non superiore al 5% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro. Ai fini della redazione di un atto di pianificazione comunque denominato la tariffa professionale è pari al 35 per cento.
40. 270.Gioacchino Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:
17-bis. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, all'articolo 34, il comma 1 è soppresso.
40. 183. Cè, Caparini, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 17 inserire il seguente:
«17-bis. Fatte salve le disposizioni di maggior favore già esistenti, nei comuni siti oltre 600 metri sul livello del mare e con popolazione inferiore a 1000 abitanti, le tasse e le imposte erariali, le tasse comunali e gli altri oneri che gravano sulle attività commerciali, artigiane e produttive sono ridotti alla metà. Sono altresì ridotte del 50 per cento le tariffe dei servizi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 44, nella Tabella C richiamata, nella rubrica «Ministero dell'economia e finanze, legge n. 468


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del 1978: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva - cap. 3003)», apportare le seguenti modificazioni:
2002:- 50.000;
2003:- 50.000;
2004:- 50.000.
40. 1163. Zanetta, Arnoldi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 3, sostituire le parolea: «possono elargire» con la seguente: «elaragiscono»;
b) all'articolo 13, comma 3, sostituire le parole da: «sono determinati dal CIPE» fino a: «Trento e Bolzano» con le seguenti: «entro il 31 luglio 2002, sono determinati dal Ministero dell'Economia e Finanze»;
e) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «le regioni emanano» sono inserite le seguenti: «entro il 31 luglio 2002» e la parola: «CIPE» è sostituita con le seguenti: «Entro il 31 luglio 2002, il Ministero del Lavoro e politiche sociali, sentiti i Ministeri delle Attività produttive, dell'Economia e Finanze dell' istruzione Università e Ricerca»;
d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «possono predisporre» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 luglio 2002 predispongono».
Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.
40. 184. Cè, Caparini, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «amministrazione finanziaria» inserire le seguenti: «in cui si prevedano condizioni agevolative e semplificative».
Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.
40. 185. Cè, Caparini, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 304 è sostituito dal presente:
1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assunzione del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile viene esperito dinanzi alla Ripartizione provinciale agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano sostituisce l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
40. 255.Collavini, Fratta Pasini.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Al comma 18, dopo il capoverso Art. 4, comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Rientrano nell'esenzione da imposta di registro ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere di cui al comma 1, i trasferimenti di masi chiusi disciplinati dalla legislazione speciale della Provincia autonoma di Bolzano, effettuati tra vivi o mortis causa a favore di parenti entro il quarto grado o del coniuge, che si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.
40. 158.Zeller, Brugger, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 15 milioni di euro;
2003: - 5 milioni di euro;
2004: - 5 milioni di euro.
40. 1362Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
18-bis. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1 milione di euro.
2003: - 1 milione di euro.
2004: - 0,5 milioni di euro.
40. 1361.Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
18-bis. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite: nell'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385; nell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla


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legge 1o marzo 1985, n. 42, nell'articolo 6 legge 18 aprile 1984, n. 80, nell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito in legge 18 aprile 1986, n. 50; dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazione, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; nell'articolo del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; nell'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate fra di loro nelle scadenza, si intendono riferite anche ai procedimenti espropriati in corso alle scadenze previste nelle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.
40. 405. De Simone, Boccia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.164 migliaia di euro con decorrenza 2002, di 5.164 migliaia di euro con decorrenza 2003, di 5.164 migliaia di euro con decorrenza 2004 per il rifinanziamento dell'articolo, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Conseguentemente alla Tabella B, accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti, quota parte relativa ai limiti di impegno, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 5.164 (migliaia di euro);
2003: - 10.328 (migliaia di euro);
2004: - 15.492 (migliaia di euro).
40. 1037. Germanà, Dell'Anna.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il termine di cui all'articolo 36, comma 8-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 così come introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, è prorogato al 5 dicembre 2002, limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3. e 1.4 dell'allegato XV del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 così come aggiunto dall'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359.
40. 28.de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Misuraca, Casero, Corsetto, Patria, Collavini, Sacconi, Maringilo, Grimaldi, Masini, Leone, Ricciuti, Romele, Zama.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
18-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte su redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, al fine del coordinamento e della armonizzazione della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, perché sia espresso, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza


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del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:
a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfettizzazione degli immobili e delle imposte;
b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole.
40. 1363.Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 26 settembre 1981, n. 536 è assegnato al comune di Petrosino un contributo di 10.329.138 euro per ciascun degli anni 2002, 2003 e 2004. Il comune di Petrosino è altresì autorizzato ad impiegare il 10 per cento delle somme ad esso destinate ai sensi del citato articolo 19-bis, per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondarie nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici del giugno 1981.
Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell'economia e finanze, legge n. 468 del 1978 (riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) - articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:
2002 - 10.329.138;
2003 - 10.329.138;
2004 - 10.329.138.
40. 152.Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19 inserire il seguente:
«19-bis. A valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è adottato d'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Puglia ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge medesima, un piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Manfredonia, nei limiti di 5 milioni di Euro per l'anno 2002 e 10 milioni di Euro per gli anni 2003 e 2004».
40. 495. Antonio Leone.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. Per la bonifica e la riqualificazione ambientale dell'area industriale della Valbasento è assegnata al Consorzio industriale di Matera la somma di 5 milioni di euro nell'anno 2002.
Compensazione del Gruppo Ulivo.
40. 406. Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. Per la delocalizzazione dello stabilimento siderurgico ubicato presso il centro urbano della città di Potenza è assegnata al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Potenza la somma di 5 milioni di euro.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 318.
Molinari, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Adduce.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Per il completamento, l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture giudiziarie della Campania, inclusi in particolare i Tribunali di Salerno, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Mercato San Severino e Amalfi è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003 2004.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 333.Annunziata, Iannuzzi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Per il completamento della ristrutturazione del tribunale di Salerno e Mercato S. Severino, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.
Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo
40. 346.Iannuzzi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19 inserire il seguente:
19-bis. Per il completamento della ristrutturazione degli uffici giudiziari di Arezzo è autorizzata la spesa aggiuntiva di 3.500.000 di Euro per ognuno degli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, portare le seguenti variazioni:
2001: - 3.500.000 di Euro;
2002: - 3.500.000 di Euro.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 334.Fanfani.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Per il completamento della ristrutturazione del tribunale di Nocera Inferiore (NA), è autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.500.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.
Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo
40. 345.Annunziata.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Per il completamento della ristrutturazione del tribunale di Cava dei Tirreni (SA), è autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.
Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo
40. 344.Annunziata.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. Per la realizzazione del tribunale di Caserta è autorizzato il finanziamento di 1,3 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.
Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo
40. 355. De Franciscis, Morgando, Boccia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Per il completamento delle opere di edilizia nell'Università di Urbino,


Pag. 200

è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004, a titolo di rifinanziamento della legge 11 dicembre 2000, n. 384.
Compensazioni Gruppo Margherita-L'Ulivo.
40. 313.
Lusetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 concernente «legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici», in aggiunta agli ordinari stanziamenti rivisti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: 10.000;
2003: 10.000;
2004: 10.000.
40. 464.Nesi, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pappaterra Pecoraro Scanio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Le misure previste dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e come modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001 n. 122, si applicano anche a favore delle aziende agricole singole o associate che hanno contratto mutui decennali si sensi del decreto-legge 15 giugno 1989 n. 231 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286 e del decreto-legge 6 dicembre 1990 n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31.
*40. 1044.La XIII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Le misure previste dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e come modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001 n. 122, si applicano anche a favore delle aziende agricole singole o associate che hanno contratto mutui decennali si sensi del decreto-legge 15 giugno 1989 n. 231 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286 e del decreto-legge 6 dicembre 1990 n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31.
*40. 217. Carrara, Losurdo, La Grua, Franz.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
2-bis.
Le misure previste dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e come modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001 n. 122, si applicano anche a favore delle aziende agricole singole o associate che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989 n. 231 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286 e del decreto-legge 6


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dicembre 1990 n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31.
*40. 39. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis.Il contributo concesso ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, non rientra fra le ipotesi di plusvalenza di cui all'articolo 81 lettere b) e c)-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
40. 153.Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:
20-bis. Ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 536/81 e per le finalità della medesima è assegnata ai comuni di Petrosino, Marsala e Mazara del Vallo la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004. Il comune di Petrosino è altresì autorizzato ad impiegare il 10 per cento delle somme ad esso destinate ai sensi della legge 536/81 per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici del giugno 1981. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità revisionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamentorelativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
40. 1096.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Romano, Grillo, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 21, è inserito il seguente:
21-bis. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto di interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o di ripartizione degli immobili privati danneggiati. Le regioni medesime stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.
40. 5. Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 21, è inserito il seguente:
21-bis. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o dì riparazione degli immobili privati danneggiati. Le regioni medesime stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione


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di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.
Seguono compensazioni gruppo CCD-CDU
40. 1102.
Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 21, è inserito il seguente:
21-bis. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interesse fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso al sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili privati danneggiati.
40. 1306.Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 21, è inserito il seguente:
21-bis. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili privati danneggiati.
Seguono compensazioni gruppo CCD-CDU
40. 1103.
Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 21, è inserito il seguente:
21-bis. Le regioni Marche ed Umbria stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.
40. 6. Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 21, inserire il seguente comma:
21-bis. Per fronteggiare i danni arrecati dalle abbondanti piogge nella giornata del 28 novembre 2001 che hanno aggravato il movimento franoso nella località Serro Polino - S. Costantino del comune di Tortrici (Messina) con conseguente evacuazione di abitazioni, è autorizzata una spesa di 1.549 (migliaia di euro) per l'anno 2002.

Conseguentemente alla tabella A, l'accantonamento Ministero dell'economia e finanze, è ridotto per 1.549.
40. 1035. Germanà, Stagno D'Alcontres.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al decreto legge 12 ottobre 2000, n. 365 convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, articolo 5,


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comma 1, le parole: «2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2005».
Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.
40. 182. C'è, Caparini, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
22-bis. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite: nell'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385; nell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1985, n. 42; nell'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80; nell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito in legge 18 aprile 1986, n. 50; nell'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; nell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; nell'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate fra di loro nelle scadenze si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste nelle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni precedenti.
Compensazione Gruppo CCD-CDU
40. 1104.
Drago, Peretti, Brusco.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 23, inserire il seguente:
23-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, concernente l'assistenza tecnica presso le commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro.»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i consulenti del lavoro, perle materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati agli obblighi di sostituto d'impresa relativi alle ritenute medesime» sono soppresse.
Compensazioni Gruppo DS.
40. 490.Lucà, Lucidi, Preda.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. All'articolo 85, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «dell'apparato genitale femminile», aggiungere le seguenti: «e dell'apparato genitale maschile».

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) ecografia transrettale e antigene prostatico specifico ogni 2 anni, a favore degli uomini di età superiore ai 60 anni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, modificare gli importi come segue:
2002: - 3.000;
2003: - 3.000;
2004: - 3.000.
Compensazione insufficiente.
40. 1050.La XII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 43 per cento con le seguenti: 80 per cento.
40. 161.Azzolini, Scaltriti.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 25, inserire il seguente:
25-bis. L'utilizzo del contributo di 20 miliardi di lire (10 milioni di euro) previsto dall'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore delle società di calcio di Serie C1 e C2 viene consentito secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sino ad esaurimento dell'importo stanziato.
40. 81.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
«25-bis. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984 n. 720 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Le autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, possono effettuare le operazioni di pagamento utilizzando preliminarmente i fondi depositati sulla contabilità infruttifera - anziché su quella fruttifera - ogni qualvolta occorra provvedere ai pagamenti relativi ad interventi realizzati con i fondi pubblici del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle opere, di infrastrutture ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale accreditati sulla predetta contabilità infruttifera».
40. 396. Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
«25-bis. All'articolo 74 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, conproprio decreto, a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle Onlus e agli enti non commerciali stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti nei settori della sanità, dell'assistenza, della cultura, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela dell'ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998».
Compensazione Lucà, Delbono e altri.
40. 509. Bolognesi, Delbono, Sereni, Lucà, Zanella, Lolli, Maura Cossutta, Pinotti, Di Serio, D'Antona, Monaco, Sandi, Raffaella Mariani, Bindi, Battaglia, Labate, Giacco, Zanotti, Preda, Giovanni Bianchi, De Franciscis, Ruzzante, Lucidi, Kessler, Mosella, Lumia, Calzolaio.
Inammissibile per estraneità di materia.


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FINANZE

Dopo il comma 26, aggiungere, in fine, il seguente:
26. Il comma 13-ter dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1990 n. 165 è abrogato.
Gli atti privi della dichiarazione prevista dal detto comma sono sanati, fatto salvi i diritti da terzi acquisiti in base ad atto debitamente trascritto».
40. 1295. Antonio Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», dopo la parola: «Valle D'Aosta», aggiungere le seguenti: «la Sardegna e».

Conseguentemente alla Tabella A: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 2.000;
2003: - 2.000;
2004: - 2.000.
40. 241.Massidda.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:
26-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 della legge 30 maggio 1989, n. 225 vanno interpretate nel senso che il trasferimento dall'amministrazione finanziaria al comune di Verona degli immobili costituenti la «Cinta Magistrale» della città è a titolo completamente gratuito.
26-ter. La definizione della «Cinta Magistrale» prevista dalla legge 30 maggio 1989, n. 225 è sostituita da quanto indicato dagli allegati 1 e 2.
40. 237.
Fratta Pasini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:
26-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 così interpretato dalla legge 24/05/1989 n. 193 è aggiunto il seguente comma:
«14-ter. Al fine della lotta all'evasione fiscale e nell'ambito del potenziamento del personale dell'amministrazione finanziaria, al personale rivestente già il profilo di collaboratore tributario della ex settima qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria attualmente area C1, con almeno cinque anni di anzianità e munito del diploma di laurea alla data dei 24 maggio 1989, a domanda, si applica il comma 14-bis.
26-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente sarà provveduto con fondi stanziati per la riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria».
40. 246.Paolo Russo.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 336.Lettieri.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:
26-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento, come sancito dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990, dell'incasso lordo delle giocate. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media, fissata, come previsto dall'articolo 5 comma 2 legge 85/90, previa intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.
26-ter. Il riconoscimento del trattamento attribuito agli ex lottisti, divenuti concessionari così come prescrive l'articolo 6, della legge 85/90, è esteso anche ai coadiutori o aventi causa, come riconosciuto ai coadiutori delle rivendite di generi di monopolio.
Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
* 40. 294. Gambale.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 26-ter.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:
26-bis. 1. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento, come sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente dello Repubblica n. 303 del 1990, dell'incasso lordo delle giocate. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media, fissata, come previsto dall'articolo 5 comma 2 legge 85/90, previo intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative su scalo nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.
26-ter. Il riconoscimento del trattamento attribuito agli ex lottisti, divenuti concessionari così come prescrive l'articolo 6, della legge 85/90, è esteso anche ai coadiutori o aventi causa, come riconosciuto ai coadiutori delle rivendite di generi di monopolio.
Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
* 40. 331.Squeglia.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 26-ter.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 1-bis. 1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano agli eredi per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto successivamente alla data del 30 giugno 2001.
40. 163.Raisi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al comma 2, lettera b), secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, dopo la parola «soci» inserire le seguenti: «relative alle società di nuova costituzione».
40. 159.Foti, Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Santanchè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, si interpreta nel senso che la quota di tariffa riferibile alla depurazione delle acque reflue è dovuta


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dagli utenti del servizio di pubblica fognatura anche in assenza di impianti centralizzati di depurazione o di temporanea inattività degli stessi.
40. 174.Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 25, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«10. Gli esercenti di impianti privati di distribuzione di carburanti avio operanti su aeroporti, aviosuperfici ed eliosuperfici sono autorizzati al rifornimento in quantità non superiore a 500 kg al giorno di olii combustibili per ciascun aeromobile in transito sull'aeroporto aviosuperfice od elisuperfice. Tali operazioni di rifornimento non si considerano attività commerciali, se il carburante è ceduto al prezzo del costo complessivo dell'olio minerale, maggiorato del costo del servizio di rifornimento in misura non superiore a 15,45 euro per ciascun rifornimento, L'esercente è tenuto al rilascio di ricevute ed alla tenuta di un bollettario, ove devono essere annotati la data e l'ora del rifornimento, le marche dell'aereomobile rifornito, il quantitativo di olio minerale ceduto e l'importo totale corrisposto»;
b) alla Tabella A, al punto 2), sopprimere le seguenti parole: «diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici».
Seguono compensazioni L.N.P. da 1 a 10.
40. 202.
Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2002, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione dell'A.N.A.S. non sono soggetti a canoni di concessione o autorizzazione.
Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania da 1 a 10.
40. 204.
Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «, e comunque non maggioritaria,» sono soppresse.
40. 205.Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le disposizioni cli cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato.
40. 211.Angelino Alfano, Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. In coda inserire: Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed


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altri prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 commi 1,2,5, e 6 del decreto legislativo n. 504 del 1995. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di oli minerali di capacità superiore a 10.000 metri cubi e per depositi di gas di petrolio liquefatto superiori a 50 metri cubi, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto.
40. 116.
Giudice, Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «reddito d'impresa», sono inserite le seguenti: «e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
40. 49. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone A., Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. L'aggio determinato a norma dell'articolo 17 comma 1 è elevato in misura non inferiore al 30 per cento per le concessioni gestite attraverso Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione.»;
b) all'articolo 58, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. Le somme di cui al comma 2 devono essere aumentate in misura pari al 15 per cento con riferimento agli ambiti provinciali affidati in concessione in territori insulari che registrino densità demografica inferiore a 120 abitanti per chilometro quadrato, nonché valore aggiunto pro-capite, al costo dei fattori, inferiore a lire trentacinque milioni sulla base delle più recenti rilevazioni ISTAT».

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 2.500;
2003: - 2.500;
2004: - 2.500.
40. 25.Marras, Vitali, Arnoldi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. I servizi resi dai consorzi per il commercio estero alle imprese consorziate non sono imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, e dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi di tali servizi.
40. 21.Saglia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire i seguent:
26-bis. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è così modificato: le parole «è ulteriormente ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «è ulteriormente ridotto del 50 per cento» e sono aggiunte infine le parole: «è ridotto del 100 per cento per i


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proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo». Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Il metodo di determinazione di reddito dei fabbricati di cui all'articolo 34 comma 4-bis del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
26-ter. Sono fatti salvi dall'applicazione del comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
40. 1231.Osvaldo Napoli, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. La tassa sulle concessioni governative corrisposta o da corrispondere ai sensi del decreto del Presidente della repubblica n. 641 del 1972 per le licenze di pesca, è valida per otto anni solari a decorrere dall'anno di rilascio della licenza.
40. 1229. Scaltritti, Crosetto, De Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Per le imprese che esercitano la pesca professionale marittima, le riserve costituite entro il 31 dicembre 1997 con accantonamenti di proventi in denaro o natura, conseguiti a titolo di contributi o liberalità, non concorrono a formare il reddito e sono escluse dalla formazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 se utilizzate per scopi diversi dalla copertura delle perdite.
40. 1227. Scaltritti, Crosetto, De Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Le indennità ed i premi previsti dal piano di cui alla Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997, i premi di fermo definitivo e quelli per la costituzione di società miste di cui al Reg. CE n. 2792 dei Consiglio del 17 dicembre 1999, non concorrono alla formazione della base imponibile relativa all'imposta di cui al decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1999 e successive modificazioni.
40. 1226. Scaltritti, Crosetto, De Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Viene costituito, presso la Coopercredito S.p.a. del Gruppo BNL, un fondo pari a 15 milioni di Euro, denominato «Foncapsociale», da destinare esclusivamente alla riduzione del costo dell'intervento creditizio a medio termine della Coopercredito S.p.a. per smobilizzo del credito vantato dalla cooperativa nei confronti dei soci che hanno sottoscritto un aumento di capitale sociale, nei limiti massimi fissati dalla legge n. 59 del 31 gennaio 1992, il cui versamento è previsto, però, in forma differita.
Il «Foncapsociale» potrà essere utilizzato per abbattere gli interessi passivi, fino alle soglie di aiuto espresse dall'Unione Europea in equivalente sovvenzione, previste a carico dei soci che ricorrono al finanziamento, fino a 4 anni, della Coopercredito S.p.a;


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finanziamento che non può superare l'80 per cento del credito da smobilizzare.
Il finanziamento agevolato attraverso l'intervento del Foncapsociale deve essere garantito da titoli cambiari e/o da garanzie personali dei singoli soci sottoscrittori.
Compensazione Gruppo CCD-CDU
40. 1117.
Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. L'articolo 6, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 è sostituito dal seguente: «Le scommesse sono effettuate esclusivamente:
a) presso gli sportelli all'interno degli ippodromi - solo nelle giornate in cui si svolgono le corse - e limitatamente alle scommesse relative alle corse che si svolgono sul territorio nazionale;
b) presso i picchetti degli allibratori situati all'interno degli ippodromi;
c) presso le agenzie ippiche;
d) presso le ricevitorie, limitatamente alla scommessa Tris».
40. 1265. Losurdo, Masini, Franz, Onnis, La Grua, Fatuzzo, Villani Maglietta.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2003, acquistano, anche mediante contratti di locazione finanziaria, apparecchi nuovi, collegabili ad Internet come strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, è attribuito un credito di imposta.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 40 per cento de1 costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore ai 10 milioni di lire. Esso non concorre alla formazione del reddito ne della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
3. Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
4. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi che danno diritto ad usufruire del credito di imposta sono definite dal Ministero delle attività produttive con proprio decreto.
5. Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
40. 1003. Crosetto.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Per le società sportive del settore dilettantistico, con un volume d'affari fino ad un massimo di lire 200 milioni , dalla data del 1o gennaio 2002, l'IVA relativa alle fatture emesse per sponsorizzazioni e pubblicità, sarà forfettizzata al 100 per cento a favore delle società sportive medesime, fino ad un importo massimo imponibile di lire 100 milioni. Sulla parte di volume d'affari eccedente lire 100 milioni e fino a lire 200 milioni, dalla data


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del 10 gennaio 2002, l'IVA relativa alle fatture emesse per sponsorizzazioni e pubblicità, sarà forfettizzata al 50 per cento a favore delle società sportive medesime. Per le altre società, con volume d'affari eccedente lire 200 milioni rimane in vigore l'attuale normativa. Ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, le società sportive fino ad un volume d'affari di lire 100 milioni sono esenti, mentre sulla parte eccedente tale importo, rimane in vigore l'attuale normativa.

Conseguentemente alla Tabella A Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
40. 10. Zanettin, Palma.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997; n. 173, è aggiunto il seguente:
«6-bis. In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate, ferma restando la corretta valutazione in bilancio degli attivi assegnati alle gestioni speciali è consentita la rettifica delle minusvalenze nella misura delle percentuali di retrocessione del rendimento riconosciuto agli assicurati. Le modalità di rappresentazione in bilancio e la determinazione dei relativi effetti ai fini della copertura delle riserve tecniche sono demandati all'ISVAP con proprio provvedimento».
40. 1002. Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere in fine i seguenti:
26-bis. Nella Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, aggiungere in fine il seguente numero: prestazioni di servizio di sosta auto rese da ONLUS in esecuzione di contratti di appalto o di convenzione con enti pubblici.
26-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, quantificati in 1 milione di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
40. 1180.Antonio Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, in attesa della loro applicazione, di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.
Compensazioni Gruppo Ulivo.
40. 425.Innocenti.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. A partire dal 1o gennaio 2002 gli iscritti all'albo degli avvocati ed i praticanti avvocati devono applicare una maggiorazione percentuale del 2 per cento su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini Iva ed effettivamente incassati, versandone l'ammontare alla Cassa avvocati. Per le associazioni e le società di professionisti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 20 agosto 1980, n. 576. Le somme percepite dalla Cassa dovranno essere destinate al pagamento delle parcelle relative alle difese d'ufficio ed al gratuito patrocinio. Le modalità attuative saranno regolate tramite decreto del Ministro delle giustizia da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
40. 466.Pecorella, Vitali, Ghedini, Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. La lettera g) del comma 2, dell'articolo 5, della legge 2001, n. 366, è sostituita dalla seguente:
g) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati e agevolati, in società lucrative, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e senza obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
40. 1028. Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. L'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 2 della legge 20 marzo 2001, n. 66 è abrogato. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tornano ad essere applicabili agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici - ivi compresi i lavori volti alla realizzazione di impianti centralizzati digitali e reti domestiche digitali - le detrazioni fiscali introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le disposizioni in materia di imposte indirette di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 488».
40. 1233.Napoli, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è aggiunto il seguente:
«In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate, è consentita, nel rispetto della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, la rettifica delle minusvalenze, secondo i metodi stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento».
40. 1004. Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «al 1o gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «nonché al 1o gennaio 2001».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2002: - 70.000.
40. 397. Patria, Crosetto, Blasi, Zorzato, Casero, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Tarantino, Giudice, Saro, Marras, Iorio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. L'articolo 6, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 è sostituito dal seguente:
a) presso gli sportelli all'interno degli ippodromi limitatamente alle scommesse relative alle corse che si svolgono sul territorio nazionale;
b) presso i picchetti degli allibratori situati all'interno degli ippodromi;
c) presso le agenzie ippiche;
d) presso le ricevitorie, limitatamente alla scommessa Tris.
40. 71. Losurdo, Franz, Onnis, La Grua, Fatuzzo,Villani Miglietta.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.
* 40. 1281.Riccio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.
* 40. 143. Gazzara, Giudice, Alfano.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. I redditi delle società tra avvocati derivanti da esercizio professionale in forma societaria di cui ai titolo 11, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titoli I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.
* 40. 1283.Riccio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo


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I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.
* 40. 145. Gazzara, Giudice, Alfano.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. I redditi delel società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del titolo I, capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.
* 40. 468.Vitali, Ghedini, Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. I redditi derivanti da attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma I del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
* 40. 1282.Riccio.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, I comma del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.
* 40. 144. Gazzara, Giudice, Alfano.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli Albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
* 40. 467.Vitali, Ghedini, Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.
40. 0102.Antonio Leone, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.
40. 099.Antonio Leone, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

L'articolo 3, comma 1, della legge n. 19 del 1991 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, e nelle altre zone in cui si applica il regime previsto per i punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari, bancari e fiscali relativamente ai redditi prodotti all'estero, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e per i quali non si applicano, conseguentemente, i benefici di cui all'articolo 15 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né si applicano per i redditi di capitale e dividendi corrisposti a soggetti non residenti o a stabili organizzazioni di soggetti non residenti le disposizioni di cui all'articolo 26, 27 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.
40. 070. Romoli, Saro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

1. L 'articolo 3, comma 1, della legge n. 19 del 1991 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei


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punti franchi esistenti a Trieste, e nelle altre zone in cui si applica il regime previsto per i punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari, bancari e fiscali relativamente ai redditi prodotti ali' estero, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e per i quali non si applicano, conseguentemente, i benefici di cui all'articolo 15 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né si applicano per i redditi di capitale e dividendi corrisposti a soggetti non residenti o a stabili organizzazioni di soggetti non residenti le disposizioni di cui all'articolo 26, 27 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.
40. 085.Romoli, Saro.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 secondo le modalità che saranno stabilite con Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato.
Seguono compensazioni gruppo AN.
40. 0115.
Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune, sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sulla base di un tasso di cambio stabilito per l'anno 2002 in lire 700 per franco svizzero.
Per i periodi d'imposta successivi al 2002, il tasso di cambio è stabilito entro il 31 dicembre 2002, per il triennio successivo, e così di triennio in triennio, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tenendo conto della media del tasso di cambio ufficiale Italia-Svizzera rilevato nell'ultimo triennio rispetto al triennio


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precedente e del rapporto della media degli indici dei prezzi al consumo rilevati nello stesso periodo in Italia e in Svizzera.
2. I soggetti di cui al presente articolo, assolvono il loro debito d'imposta in lire italiane.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo Comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione Elvetica.
Compensazione Gruppo A.N.
40. 0111.
Butti, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.


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CULTURA

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1999, n. 223, concernenti le esigenze di gestione del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 44, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2002: - 3.000;
2003: - 3.000;
2004: - 3.000.
40. 1349. Rodeghiero, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere in fine il seguente:
26-bis. Al fine di consentire la realizzazione del programma «Genova capitale europea della cultura 2004», è autorizzata la spesa da parte del Comune di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:
2002: - 2.000;
2003: - 2.000;
2004: - 6.000.
40. 414. Burlando, Violante, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zumino.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" è autorizzato un limite di impegno quindicinale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:
2002: - 3.000;
2003: - 3.000;
2004: - 3.000.
40. 404. Burlando, Violante, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zunino, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Sasso, Filippeschi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere in fine il seguente:
26-bis. Al fine di consentire la realizzazione del programma «Genova capitale europea della cultura 2004», è autorizzata la spesa da parte del Comune di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e di 2 milioni di euro per l'anno 2004.

E di conseguenza, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2002: - 700;
2003: - 700;
2004: - 2.000.
40. 413. Burlando, Violante, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zumino.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. È attribuito al Comune di Vicenza un contributo straordinario di 6 milioni di euro, per la ricostruzione del Teatro comunale di Vicenza, danneggiato da eventi bellici.

Conseguentemente alla Tabella B, l'accantonamento Ministero dell'Economia e Finanze, è ridotto di 6 milioni nel 2002.
40. 1013.Zanettin.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
27. Il protocollo di intesa fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Dipartimento per le pari opportunità e la Fondazione IG Students del 20 luglio 2000 è prorogato al 31 dicembre 2004. Entro il 28 febbraio 2002, nell'ambito della promozione delle iniziative occupazionali, Sviluppo Italia SpA apporta in conto esercizio alla Fondazione le risorse occorrenti per lo svolgimento delle attività didattiche formative già avviate. Gli oneri relativi agli anni scolastici successivi sono a carico, per un terzo ciascuno, del Fondo per l'occupazione, del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa e del Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse. Possono essere impegnate, se ricorrono le condizioni, anche le risorse derivanti dal Fondo sociale europeo. Le quote di programma non coperte da finanziamenti statali sono concordate, con il coordinamento del Dipartimento per le politiche regionali, con le Regioni, che possono contribuire con propri fondi.
40. 1006. Giudice, Angelino Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
27. Il protocollo di intesa fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Dipartimento per le pari opportunità e la Fondazione IG Students del 20 luglio 2000 è prorogato al 31 dicembre 2004. Gli oneri delle attività didattiche formative che si svolgono nell'intero triennio sono a carico, per un terzo ciascuno, del Fondo per l'occupazione, del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa e del Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse. Possono essere impegnate, se ricorrono le condizioni, anche le risorse derivanti dal Fondo sociale europeo. Le quote di programma non coperte da finanziamenti statali sono concordate, con il coordinamento del Dipartimento per le politiche regionali, con le regioni, che possono contribuire con propri fondi.
40. 1007. Angelino Alfano, Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 5, comma 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, dopo le parole «Viareggio-Torre del Lago,» aggiungere le seguenti: «un contributo annuo di lire 1.000 milioni al Giffoni Film Festival».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, variare gli importi come segue:
2002: - 500.000 euro;
2003: - 500.000 euro;
2004: - 500.000 euro.
40. 1110. Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
27. Per l'incentivazione dei livelli occupazionali ed il sostegno del Partenariato Istituzionale ed economico sociale tra Enti Locali, Diocesi e Province Religiose, è stanziata la spesa di 155 milioni di euro, distribuita in 40 milioni di euro per l'anno 2002, in 55 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 60 milioni di euro per l'anno 2004, in favore del completamento del Programma Multiregionale Intersettoriale «L'Appia Antica, cammino di fede e cultura», promosso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1996 dall'omonimo Comitato con l'adesione del Ministero dei Beni Culturali e della Conferenza Episcopale, finalizzato alla valorizzazione di beni e complessi immobiliari, di proprietà comunale e religiosa, da destinarsi a servizi culturali e sociali di pubblica fruizione, organizzati con gestione consortile in rete degli stessi Enti Promotori distribuiti in trenta territori comunali compresi nelle Province di Brindisi, Bari, Foggia, Lecce, Potenza, Matera, Napoli e Roma, da attuarsi nell'ambito della Programmazione Negoziata mediante finalizzato Accordo di Programma Quadro tra le Regioni interessate Puglia, Basilicata, Campania e Lazio, ed il Ministero dell'Economia e Finanze.
Seguono compensazioni gruppo CCD-CDU.
40. 1134.Drago, Peretti, Mongiello.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
27. Per l'incentivazione dei livelli occupazionali ed il sostegno del Partenariato Istituzionale ed economico sociale tra Enti Locali, Diocesi e Province Religiose, è stanziata la spesa di 155 milioni di euro, distribuita in 40 milioni di euro per l'anno 2002, in 55 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 60 milioni di euro per l'anno 2004, in favore del completamento del Programma Multiregionale Intersettoriale «L'Appia Antica, cammino di fede e cultura», promosso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 571/96 dall'omonimo Comitato con l'adesione del Ministero dei Beni Culturali e della Conferenza Episcopale, finalizzato alla valorizzazione di beni e complessi immobiliari, di proprietà comunale e religiosa, da destinarsi a servizi culturali e sociali di pubblica fruizione, organizzati con gestione consortile in rete degli stessi Enti Promotori distribuiti in trenta territori comunali compresi nelle Province di Brindisi, Bari, Foggia, Lecce, Potenza, Matera, Napoli e Roma, da attuarsi nell'ambito della Programmazione Negoziata mediante finalizzato Accordo di Programma Quadro tra le Regioni interessate Puglia, Basilicata, Campania e Lazio, ed il Ministero dell'Economia e Finanze.
40. 1211.Carbonella.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
27. È istituito un progetto di fattibilità al fine della creazione di un polo di ricerca e di formazione professionale volto a valorizzare le arti e i mestieri dell'artigianato tradizionale italiano, in un'area compresa tra i Comuni di Cologno Monzese, Brugherio, Cernusco sul Naviglio e Vimodrone. Per gli oneri derivanti da tale intervento è previsto uno stanziamento pari a 250.000 euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella B, dello stato di previsione del Ministero delle Attività produttive, apportare la seguente variazione:
2002: - 250.000.
40. 1185.Landi di Chiavenna.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al fine di favorire la realizzazione di un centro di produzione e diffusione


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della cultura musicale nel Mezzogiorno d'Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad erogare un contributo all'orchestra della Magna Grecia ed alla Associazione musicale «Pignatelli» di Taranto per complessivi 516.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, modificare gli importi come segue:
2002: - 516 migliaia di euro;
2003: - 516 migliaia di euro;
2004: - 516 migliaia di euro.
40. 1255. Tarantino, Blasi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Al fine di incrementare i livelli occupazionali per il completamento e il potenziamento dell'operatività, nonché per la gestione dell'Osservatorio Astronomico del Comune di Castelgrande, è previsto uno stanziamento di 1.750.000 di euro, così ripartito: 750.000 euro per il 2002, 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003-2004.

Conseguentemente alla Tabella A dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, apportare la seguente variazione:
2002: - 750.000;
2003: - 500.000;
2004: - 500.000.
40. 1202.Blasi, Tarantino.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al Teatro Lirico Sperimentale «A. Belli» di Spoleto è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo addizionale di euro 258.000 a titolo di concorso nelle spese di gestione e di sviluppo delle attività musicali.
40. 1194. Sereni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis.
Per il completamento della sede decentrata di Mondovì del Politecnico di Torino, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla concessione, ed alla conseguente erogazione di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che il Politecnico di Torino è autorizzato a contrarre nell'anno 2002 nel limite di impegno decennale di lire 3 miliardi.

Conseguentemente:
Lo stanziamento della Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è così modificato:
Anno 2002: da 259.778 a 256.679 migliaia di euro;
Anno 2003: da 259.778 a 257.454 migliaia di euro;
Anno 2004: da 259.778 a 257.454 migliaia di euro.

Di cui: limiti d'impegno a favore di soggetti non statali:
Anno 2002: da 258.228 a 255.129 migliaia di euro;
Anno 2003: da 258.228 a 255.904 migliaia di euro;
Anno 2004: da 258.228 a 255.904 migliaia di euro.
40. 1135.Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:
27. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno dei seguenti anni 2002, 2003, 2004.
28. Il Ministro per la Cultura e lo Sport entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge con proprio decreto regolamenta l'attività della FISD quale Comitato Paraolimpico (CIP), paritetico al CONI, in conformità a quanto previsto dal formale accordo CIO (Comitato Internazionale Olimpico) e IPC (Comitato Internazionale Paraolimpico) per la gestione delle attività Olimpiche e Paraolimpiche.

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1, Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze modificare gli importi come segue:
2002: - 500 mila euro;
2003: - 500 mila euro;
2004: - 500 mila euro.
40. 485.Battaglia, Giacco, Turco, Bolognesi, Zanotti, Ruzzante, Di Serio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:
27. Allo scopo di promuovere il pieno inserimento dei soggetti non vedenti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo nel quale confluiscono le disponibilità di bilancio a favore di istituti di cultura, di istruzione e di formazione per non vedenti.
28. Per l'anno 2002, le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono aumentate di 500 mila euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2002: - 500.
40. 436.Patria, Zorzato, Biasi, Corsetto, Saro, Savo, Giudice, Marras, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Tarantino, Iorio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:
27. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, è elevato nella misura di 3.875.000 Euro.
28. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
40. 435.Crosetto, Patria.
Inammissibile per estraneità di materia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
27. In relazione alle particolari esigenze di gestione e di programmazione artistica è disposta in favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma l'erogazione di 2,59 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2002: - 2.590;
2003: - 2.590;
2004: - 2.590.
40. 470.Lucidi, Leoni, Bettin, Tocci, Milana, Rocchi, Amici, Angioni, Pisa, Sciacca, Burlando.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Comitato Olimpico Nazionale e con l'Unione nazionale tra i comuni e gli enti di montagna (UNCEM), predispone un progetto pilota di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali. Il progetto è volto ad incentivare la pratica sportiva nell'ambito della programmazione scolastica al fine di conciliare la pratica agonistica di una o più discipline sportive con la frequenza scolastica. A tal fine è autorizzata, per ciascun anno del triennio 2002-2004, la spesa di 400.000 Euro.

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dei beni culturali, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 400;
2003: - 400;
2004: - 400.
40. 460. Arnoldi, Lusetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:
26-bis. Le agevolazioni previste da normative a carattere nazionale o regionale a favore dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non sono soggette alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle imprese se finalizzati al sostegno delle seguenti attività:
a) informazione generale;
b) assistenza tecnica sulle procedure amministrative;
c) osservatorio e monitoraggio della rete distributiva e relativa consulenza, ricerche di mercato e studi di fattibilità per il posizionamento dell'impresa;
d) aggiornamento su problematiche di carattere generale riguardanti il recepimento delle direttive comunitarie in materia di igiene, sanità, ambiente e sicurezza sul lavoro.

26-ter. Non sono altresì sottoposte al regime degli aiuti di stato tutte le attività svolte dai centri di assistenza tecnica relative all'espletamento di funzioni delegate dalla Pubblica Amministrazione.
40. 1322. Gastaldi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Le agevolazioni previste da normative a carattere nazionale o regionale a favore dei centri di assistenza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non sono soggette alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle imprese se finalizzati al sostegno delle seguenti attività:
a) informazione generale;
b) assistenza tecnica sulle procedure amministrative;
c) osservatorio e monitoraggio della rete distributiva e relativa consulenza, ricerche di mercato e studi di fattibilità per il posizionamento dell'impresa;
d) aggiornamento su problematiche di carattere generale riguardanti il
40. 1068.Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
All'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
Alle Soprintendenze ed alle gestioni autonome, di cui ai commi 1 e 2, si applica il comma 6 dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Agli stessi dirigenti


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verrà altresì applicato il trattamento economico di cui all'articolo 7, comma 5.
Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 329.Volpini, Colasio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere, il seguente:
26-bis. È autorizzata la spesa di lire 5 milioni di euro per l'anno 2002 quale concorso a carico dello Stato degli interventi diretti al risanamento e al recupero del patrimonio artistico e archeologico della provincia di Foggia.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2002:- 5000.
40. 1292. Antonio Pepe, Canelli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:
26-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2 e articolo 3 comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzato, a favore della provincia di Pesaro ed Urbino, per l'anno 2002 uno stanziamento di 1 milione di euro.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.000.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
40. 298.Lusetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:
26-bis. Per il recupero e il mantenimento dei beni culturali ed archeologici nei siti di Lucera, Troia, del sub Appennino Dauno settentrionale e della provincia di Foggia è autorizzato un contributo pluriennale di 10 milioni di Euro.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:
2002: 5.000;
2003: 3.000;
2004: 2.000.
40. 368.Di Gioia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per il contenitore culturale del comune di Lucera, in provincia di Foggia, per il restauro del castello di Federico II e l'Anfiteatro romano e il recupero del sito archeologico San Giusto è autorizzato un contributo di 10 milioni di Euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:
2002: - 10.000;
2003:-;
2004:-.
40. 362.Di Gioia, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per il recupero del Teatro Giordano, del Piano delle Fosse, del centro


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storico e della zona archeologica di Arpinova a Foggia è autorizzato un contributo pluriennale di 15 milioni di Euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
40. 356.Di Gioia, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per la canonizzazione del Beato Umile ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché della realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per l'accesso dei visitatori, è autorizzato per il Comune di Bisignano un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze e apportata la seguente variazione:

2002: - 5.000.
40. 353. Pappaterra, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere, il seguente:
26-bis. Per la prosecuzione dell'opera di conservazione e recupero dei «Sassi» di Matera, patrimonio mondiale dell'UNESCO, è autorizzata la spesa di 9.000.000 di euro per il triennio 2002-2004 in ragione di 3.000.000 di euro per ciascun anno.
Seguono compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo e compensazione gruppo DS.
40. 328.Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere, il comma seguente:
26-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994 n. 52, è elevato nella misura di 3.875.000 euro. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
40. 1217.Riccio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
27. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52 è elevato nella misura di 3.875 migliaia di euro.

Conseguentemente viene ridotto di pari importo l'accantonamento della Tabella A relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
40. 488. Battaglia, Giacco, Turco, Bolognesi, Zanotti, Ruzzante, Di Serio.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52 è elevato nella misura di 2.875.000 Euro.
Seguono compensazioni gruppo AN.
40. 208.
Fiori, Riccio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
27. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 233 del 23 luglio 1991 «Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville Venete» è autorizzata la spesa complessiva di 7.747.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine restano validi i criteri e le procedure per l'erogazione dei contributi a favore dei destinatari della citata legge.
Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero economia e finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, modificare gli importi come segue:
2002: - 7.747.000;
2003: - 7.747.000;
2004: - 7.747.000.
40. 1252. Zorzato, Patria, Milanato, Ghedini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 233 del 23 luglio 1991 «Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville Venete» è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine restano validi i criteri e le procedure per l'erogazione dei contributi a favore dei destinatari della citata legge.
Conseguentemente alla Tab. C - voce Ministero Economia e Finanze Legge n. 468 del 1978. Art. 9-ter modificare gli importi come segue:
2002: - 2.000.000;
2003: - 2.000.000;
2004: - 2.000.000.
40. 62.Zorzato, Campa, Ghedini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 sono soppresse le seguenti parole: nonché di convitti e di istituzioni educa statali.
40. 4. Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e delle Forze Armate che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole sottufficiali o presso l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario. Le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma 1, sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le Università, alle quali non si applica il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
40. 219. Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. È autorizzata la concessione di un contributo pari a 1.000.000 di euro in ragione d'anno, per gli anni 2002, 2003, 2004 in favore dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V», con sede in Roma, eretto come ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Istituto.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000;
2004: - 1.000.000.
Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 326.Bianco.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere, il seguente:
26-bis. È autorizzata la concessione di un contributo pari a 1.000.000 di euro in ragione d'anno, per gli anni 2002, 2003, 2004 in favore dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V», con sede in Roma, eretto come ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Istituto.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.000.000 di euro;
2003: - 1.000.000 di euro;
2004: - 1.000.000 di euro.
*40. 434.Patria, Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. È autorizzata la concessione di un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 in favore dell'Istituto di Studi politici «San Pio V» con sede in Roma, eretto come ente morale con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Istituto.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000;
2004: - 1.000.000.
*40. 1114. Drago, Mongiello, Peretti, Tanzilli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere, il seguente:
26-bis. È autorizzata la concessione di un contributo pari a 1.000.000 di euro in ragione d'anno, per gli anni 2002, 2003 e 2004 in favore dell'Istituto di Studi Politici «S.Pio V», con sede in Roma, eretto come Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986 n. 101, per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Istituto.

Conseguentemente alla tabella A, coce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.000.000 euro;
2003: - 1.000.000 euro;
2004: - 1.000.000 euro.
*40. 1280.Riccio.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Per l'anno 2002 è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per la costituzione e la gestione del Consorzio nazionale interuniversitario.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2002: - 6.500.000 euro;
2003: -;
2003: -.
*40. 114.
Michelini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Per l'anno 2002 è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per la costituzione e la gestione del Consorzio nazionale interuniversitario.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2002: - 6.500.000 euro;
2003:
2004:
*40. 1119.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

1-bis. In relazione agli interventi di recupero della cittadella militare di Alessandria, sono stanziati 250.000 euro, a decorrere dall'anno 2002, quale contributo a carico dello Stato per l'accensione di mutui da parte degli enti locali interessati.

Conseguentemente, alla tabella B, variare gli importi come segue:
2002: - 250;
2003: - 250;
2004: - 250.
40. 0. 195.Patria, Stradella.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

1-bis. In relazione agli interventi di recupero dei siti e degli immobili di interesse storico-militare situati nella regione Piemonte, sono stanziati 250.000 euro, a decorrere dall'anno 2002, quale contributo a carico dello Stato per l'accensione dì mutui da parte degli enti locali interessati.

Conseguentemente, alla tabella B, variare gli importi come segue:
2002: - 250;
2003: - 250;
2004: - 250.
40. 0. 196.Patria, Rosso.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce).

1. Il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico barocco della provincia di Lecce è di preminente interesse nazionale.
2. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui al comma 1, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze,


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sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte , il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali ed ambientali, approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro vigila, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione dei lavori.
3. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 2.
4. L'approvazione del piano di cui ai commi 2 e 3 degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione del fondo di riserva di cui alla tabella C Ministero dell'economia e finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter (4.1.5.2. - altri fondi di riserva - cap. 3003).
40. 0. 198.Rotundo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce).

1. Il patrimonio urbanistico architettonico ed artistico barocco della provincia di Lecce è di preminente interesse nazionale.
2. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui al comma 1, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all' articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali ed ambientali, approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro per i beni e le attività culturali vigila, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione dei lavori.
3. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 2.
4. L'approvazione del piano di cui ai commi 2 e 3 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:.
2002: - 2.600;
2003: - 2.600:
2004: - 2.600.
40. 0. 185. Sgobio, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.
(Interventi in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico).

1. Le disposizioni recate dal presente articolo rientrano nell'ambito degli interventi da realizzare dall'anno 2002 e a seguire, allo scopo di rilanciare l'economia e stimolare lo sviluppo del paese, in particolare di quei territori che appartengono agli obiettivi numero 1, numero 2 e numero 3 del regolamento (CE) n. 1260/99, nonché di quelle aree geografiche aventi problemi strutturali e la cui riconversione economica


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e sociale può essere favorita con l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione. Per tali scopi è disposta, per il triennio 2002-2004, una concessione di aiuti e di finanziamenti volti a permettere la realizzazione di un centro di studi e di ricerca nel Lazio meridionale, denominato «polo universitario della ricerca e dello sviluppo tecnologico del Lazio meridionale». Il polo universitario tende a costituirsi come un centro di eccellenza nel sistema nazionale ed europeo, in grado, tra l'altro, di soddisfare gli obiettivi prioritari posti dall'Unione Europea nei suoi programmi quinquennali di ricerca e di sviluppo tecnologico.
2. Ai sensi del comma 1, il polo universitario avrà lo scopo principale di integrare la ricerca nazionale nel caso in cui esistano settori non ancora coordinati tra loro o con le corrispondenti attività svolte a livello europeo; strutturare l'area della ricerca e degli studi, soprattutto nei territori degli obiettivi nn. 1, 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 1260/99; rafforzare le basi della ricerca e dello sviluppo delle tecnologie; stimolare la creazione di reti di eccellenza instaurando solide partnership tra centri di ricerca e ricercatori; favorire la concentrazione dei settori della ricerca in aree con maggiori potenziali di sviluppo; accrescere la collaborazione tra università, imprese ed enti di ricerca.
3. Il polo universitario fa capo all'Università degli studi di Cassino e si realizza nel rispetto di un accordo di programma a cui partecipano, tra l'altro, la Regione Lazio, le Province di Frosinone e di Latina ed i principali soggetti pubblici o privati che svolgono attività correlate agli scopi perseguiti dal polo universitario.
4. In sede di prima attuazione, il polo universitario dovrà effettuare interventi consistenti nel completamento delle strutture universitarie necessarie ad attuare l'insediamento delle facoltà nelle province di Frosinone e di Latina; nella realizzazione delle strutture finalizzate all'offerta di servizi dedicati agli studenti; nella realizzazione delle strutture necessarie ad ospitare i servizi per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico.
5. Per gli scopi di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo per il polo universitario del Lazio meridionale, della dotazione iniziale annua di 8 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
6. A decorrere dall'anno 2005 il fondo per il polo universitario del Lazio meridionale di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte a carico del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
40. 068. Burani Procaccini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.
(Interventi in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico).

1. Le disposizioni recate dal presente articolo rientrano nell'ambito degli interventi da realizzare dall'anno 2002 e a seguire, allo scopo di rilanciare l'economia e stimolare lo sviluppo del paese, in particolare di quei territori che appartengono agli obiettivi numero 1, numero 2 e numero 3 del regolamento (CE) n. 1260/99, nonché di quelle aree geografiche aventi problemi strutturali e la cui riconversione economica e sociale può essere favorita con l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione. Per


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tali scopi è disposta, per il triennio 2002-2004, una concessione di aiuti e di finanziamenti volti a permettere la realizzazione di un centro di studi e di ricerca nel Lazio meridionale, denominato «polo universitario della ricerca e dello sviluppo tecnologico del Lazio meridionale». Il polo universitario tende a costituirsi come un centro di eccellenza nel sistema nazionale ed europeo, in grado, tra l'altro, di soddisfare gli obiettivi prioritari posti dall'Unione Europea nei suoi programmi quinquennali di ricerca e di sviluppo tecnologico.
2. Ai sensi del comma 1, il polo universitario avrà lo scopo principale di integrare la ricerca nazionale nel caso in cui esistano settori non ancora coordinati tra loro o con le corrispondenti attività svolte a livello europeo; strutturare l'area della ricerca e degli studi, soprattutto nei territori degli obiettivi nn. 1, 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 1260/99; rafforzare le basi della ricerca e dello sviluppo delle tecnologie; stimolare la creazione di reti di eccellenza instaurando solide partnership tra centri di ricerca e ricercatori; favorire la concentrazione dei settori della ricerca in aree con maggiori potenziali di sviluppo; accrescere la collaborazione tra università, imprese ed enti di ricerca.
3. Il polo universitario fa capo all'Università degli studi di Cassino e si realizza nel rispetto di un accordo di programma a cui partecipano, tra l'altro, la Regione Lazio, le Province di Frosinone e di Latina ed i principali soggetti pubblici o privati che svolgono attività correlate agli scopi perseguiti dal polo universitario.
4. In sede di prima attuazione, il polo universitario dovrà effettuare interventi consistenti nel completamento delle strutture universitarie necessarie ad attuare l'insediamento delle facoltà nelle province di Frosinone e di Latina; nella realizzazione delle strutture finalizzate all'offerta di servizi dedicati agli studenti; nella realizzazione delle strutture necessarie ad ospitare i servizi per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico.
5. Per gli scopi di citi al presente articolo, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo per il polo universitario del Lazio meridionale, della dotazione iniziale annua di 8 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
6. A decorrere dall'anno 2005 il fondo per il polo universitario del Lazio meridionale di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2002:- 8.000;
2003:- 8.000;
2004:- 8.000.
40. 069. Burani Procaccini.
Inammissibile per estraneità di materia.


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AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Per l'incentivazione dei livelli occupazionali ed il sostegno del partnerariato istituzionale ed economico sociale tra enti locali, diocesi e province religiose, è stanziata la spesa di 155 milioni di euro, distribuita in 40 milioni di euro per l'anno 2002, in 55 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 60 milioni di euro per l'anno 2004, in favore del completamento del programma multiregionale intersettoriale «L'Appia Antica, cammino di fede e cultura», promosso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 571/96 dall'omonimo Comitato con l'adesione del Ministero dei Beni culturali e della Conferenza episcopale, finalizzato alla valorizzazione di beni e complessi immobiliari, di proprietà comunale e religiosa, da destinarsi a servizi culturali e sociali di pubblica fruizione, organizzati con gestione consortile in rette degli stessi enti promotori distribuiti in trenta territori comunali compresi nelle province di Potenza, Matera, Bari, Foggia, Lecce, Napoli e Roma, da attuarsi nell'ambito della programmazione negoziata mediante accordo di programma-quadro tra le regioni Basilicata, Puglia, Campania e Lazio, ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 316.
Molinari, Luongo, Adduce, Potenza, Lettieri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per l'attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po di cui alla legge di conversione il dicembre 2000, n. 365,del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, è istituito uno specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 uno stanziamento per il triennio 2002-2004 pari a euro 1,266 miliardi.
Conseguentemente compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.
40. 449.Pistone, Nesi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente comma:
26-bis. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicinale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicinale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:
2003: - 2.582;
2004: - 7.747.
40. 403. Ventura, Villetti Bellini, Bolognesi, Buffo, Carli, Chiti, Cordoni, Crucianelli, Filippeschi, Fluvi, Franci, Innocenti, Lulli, Magnolfi, Mariani, Mussi, Nannicini, Nieddu, Pennacchi, Spini, Susini, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per la realizzazione del Palazzo di giustizia di Lucera, su suolo di proprietà


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comunale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di Euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:
2002: - 5.000.
* 40. 352. Pappaterra, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:
26-bis. Per la realizzazione del Palazzo di giustizia di Lucera, su suolo di proprietà comunale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di Euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:
2002: - 5.000;
* 40. 365.Di Gioia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. Al fine di procedere alla messa in sicurezza e bonifica dei terreni adibiti a discarica delle miniere carbonifere dismesse, situate nel comune di Carbonia, e di definire il contenzioso tra lo stesso comune e le Società, facenti parte del l'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, MCS Spa, Alumix Spa, e Sistemi e Spazio Spa in liquidazione coatta amministrativa, le stesse società sono autorizzate a trasferire al comune di Carbonia la proprietà di tutti i loro beni immobili situati nel territorio dello stesso comune e rivenienti dall'attività mineraria dismessa. Le stesse società sono autorizzate a compensare alla pari le partite di debito e credito nei confronti del comune di Carbonia. Il trasferimento della proprietà dei suddetti beni immobili avviene senza esborso di risorse finanziarie da parte del comune ed estingue ogni contenzioso in essere tra il comune e le suddette società. A titolo di contributo per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle discariche è assegnato al comune di Carbonia un contributo straordinario di 2 milioni di Euro».

Conseguentemente ridurre di pari importo lo stanziamento di cui all'articolo 44, comma 1, tabella B Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.
* 40. 402. Cabras, Barboni, Maurandi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
26-bis. Al fine di procedere alla messa in sicurezza e bonifica dei terreni adibiti a discarica delle miniere carbonifere dismesse, situate nel comune di Carbonia, e di definire il contenzioso tra lo stesso comune e le Società, facenti parte dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, MCS Spa, Alumix Spa, e Sistemi e Spazio Spa in liquidazione coatta amministrativa, le stesse società sono autorizzate a trasferire al comune di Carbonia la proprietà di tutti i loro beni immobili situati nel territorio dello stesso comune e rivenienti dall'attività mineraria dismessa. Le stesse società sono autorizzate a compensare alla pari le partite di debito e credito nei confronti del comune di Carbonia. Il trasferimento della proprietà dei suddetti beni immobili avviene senza esborso di risorse finanziarie da parte del comune ed estingue ogni contenzioso in essere tra il comune e le suddette società. A titolo di contributo per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle discariche è assegnato al comune di Carbonia un contributo straordinario di 2 milioni di Euro.

Conseguentemente ridurre di pari importo lo stanziamento di cui all'articolo 44,


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comma 1, Tabella B Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Compensazione Gruppo CCD-CDU
* 40. 1123.
Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Mereu.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:
26-bis. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per il trasferimento in proprietà delle aree assegnate per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati nelle località della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché da eventuali altre tasse od imposte.
26-ter. Per conseguire gli anzidetti benefici tributari occorre presentare una dichiarazione in carta semplice rilasciata dal Sindaco, da cui risulti che gli atti, contratti, documenti e formalità per i quali si richiedono i benefici, sono dipendenti dalla ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto del gennaio 1968.
26-quater. Al trasferimento in proprietà delle aree assegnate dalla Commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, provvede ad ultimazione dell'unità immobiliare, la stessa Commissione, con apposito atto deliberativo, che ha valore formale, a tutti gli effetti, di atto idoneo al trasferimento di beni immobili.

Conseguentemente alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
40. 253.Marinello, Alfano Angelino.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente: Nell'ambito dei procedimenti amministrativi per la realizzazione delle opere pubbliche, le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, in tema di conferenze di servizi, prevalgono sulle normative di settore e sui regolamenti emanati in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000, qualora si riscontrino casi di difformità o di contrasto.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.
40. 131. Parolo, Dussin Guido, Pagliarini, Sergio Rossi, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
«26-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2004».
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.
40. 135. Parolo, Dussin Guido, Pagliarini, Rossi Sergio, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
«26-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante Testo unico delle disposizioni legislative e


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regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2004».
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.
40. 138. Fontanini, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:
«26-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento delle strutture preposte alle attività di protezione civile, le parole: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225," sono soppresse.».
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.
40. 133. Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Sergio Rossi, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
«26-bis. All'articolo 21 della legge n. 109 del 1994, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Per tutti i casi di aggiudicazione di lavori ed a solo titolo di controllo dell'offerta, le ditte o cooperative che godono, ai sensi delle leggi vigenti, di agevolazioni fiscali o contributive sono obbligate a dichiarare l'ammontare in percentuale dell'agevolazione congiuntamente all'offerta. In sede di valutazione delle offerte, la stazione appaltante applica alle offerte l'aumento in percentuale dell'eventuale agevolazione dichiarata e prende in considerazione il nuovo prezzo così determinato. L'eventuale omissione della dichiarazione di cui sopra comporta l'annullamento dell' aggiudicazione."».
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.
40. 134. Parolo, Dussin, Guido, Pagliarini, Sergio Rossi, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. È attribuito per l'anno 2002 all'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica per la montagna, un contributo pari a 2 milioni di euro per l'organizzazione della manifestazione patrocinata dall'ONU «Anno Internazionale delle Montagne».

Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002:- 2.000 (anno della montagna).
40. 1162. Arnoldi, Zanetta.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Il terzo comma dell'articolo 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è sostituito dai seguenti:
Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione.


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Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di 90 giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a richiedere al Comune l'attribuzione della promozione delle procedure espropriative a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione.
L'indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel Comune.
È di competenza della Giunta comunale l'approvazione dei piani urbanistici attuativi conformi allo strumento urbanistico generale.
40. 1263. Lupi, Verro.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che:
a) la cessione in oggetto non è subordinato alla condizione del previo possesso dell'area interessata;
b) l'accesso al beneficio è consentito sia ai soggetti non proprietari che intendono subentrare nell'attuazione dei piani particolareggiati, sia ai proprietari dei beni immobili compresi nei piani destinati alla edificazione o concessione e realizzazione delle aree a standard ai fini della complessiva attuazione del piano stesso;
c) il termine «piani particolareggiati comunque denominati» comprende qualunque tipo di piano urbanistico attuativo, o ad esso assimilato, del piano regolatore generale;
d) il rilascio della concessione edificatoria e l'inizio del relativo lavoro sono condizioni sufficienti per il rispetto della norma nel passaggio in cui prevede che l'utilizzazione edificatoria dell'area interessata deve realizzarsi entro cinque anni.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
40. 373.Stradiotto, Milana.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. L'articolo 55 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 327, è così sostituito:
«1. In caso di occupazioni illegittime di suoli per valida causa di pubblica utilità, intervenute prima del 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri previsti dall'articolo 43 comma 6, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nelle misure del dieci per cento.
2.La presente norma si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 1997, solo nel caso in cui non sia stato riscosso alcun risarcimento da parte del danneggiato».
Compensazione gruppo AN.
40. 66.
Trantino.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. L'articolo 2 della legge 431/1998, relativamente ai casi ivi previsti di sostegno


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al pagamento del canone di locazione, si applica anche ai soci di cooperative a proprietà indivisa.
40. 22.Quartiani.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Al fine di favorire il concorso di finanziamenti anche privati per realizzare i progetti per il recupero di risorse idriche di cui all'articolo 141, comma 1, della legge n. 388 del 2000, i soggetti aventi diritto possono progettare, realizzare e gestire gli interventi anche tramite società e/o consorzi da loro controllati, garantendo un vincolo di destinazione al demanio delle opere realizzate con i finanziamenti a carico dello Stato.
40. 46. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. L'incentivo per la progettazione previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è incrementato pari ad una somma non superiore al 5 per cento dell'importo a base di gara di un opera o di un lavoro.
Ai fini della redazione di un atto di pianificazione comunque denominato la tariffa professionale è pari al 35 per cento.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
40. 1090.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 non si applicano agli interventi di valore inferiore a 5 milioni di Euro eseguiti direttamente dai privati, qualora costituiscano scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti l'attività edilizia, o conseguenti agli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi è assimilabile. I soggetti privati sono tenuti ad affidare le singole opere di valore superiore a 5 milioni di euro, nel rispetto delle procedure di gara previste dalla medesima legge n. 109 del 1994, in applicazione della direttiva CEE 93/37 ad eccezione di quelle per le quali la convenzione sia stata già stipulata alla data di entrata in vigore della presente legge».
40. 1234.Osvaldo Napoli, Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Agli interventi di valore inferiore ai 5 milioni di euro eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia, o conseguenti agli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile non è applicabile la legge 109/94; per le singole opere di importo superiore ai 5 milioni di euro, i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla legge 109/94, in applicazione della direttiva 93/37 CEE, ad eccezione di quelle per le quali sia già stata stipulata la convenzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
* 40. 1192. Ventura, Mariotti, Sereni, Maurandi, Pinotti, Abbondanzieri, Mariani, Raffaella, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Agli interventi di valore inferiore ai 5 milioni di euro eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia, o conseguenti agli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile non è applicabile la legge 109 del 1994; per le singole opere di importo superiore ai 5 milioni di euro, i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla legge 109 del 1994, in applicazine della direttiva 93 del 1937 CEE, ad eccezione di quelle pr le quali sia già stata stipulata la convenzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
* 40. 1262. Lupi, Osvaldo Napoli, Verro.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:
26-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 285 le parole: «duecento per cento» sono sostituite dalle parole: 0 per cento».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi articolo 11 legge n. 59 del 1997; articolo 70, comma 2: Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia dell'entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891) diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
40. 1258. Marras, Vitali, Arnoldi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
26-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei centri visitatori e di strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco Nazionale d'Abruzzo di cui alla legge 12 luglio 1923, n. 1511, è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro a partire dall'anno 2002.
Compensazione Verdi n. 1.
40. 98.Pecoraro Scanio, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente comma:
26-bis. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento della E 45, nel tratto Ravenna-Verghereto, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
40. 471.Bielli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:
«26-bis. Al fine del completamento della SS 516 in nuova sede denominata statale dei vivai (Padova-Venezia) è autorizzato un contributo a favore della Regione Veneto di Euro 10.000.000 per il 2002».

Conseguentemente alla tabella B Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10.000.
40. 1245.Zorzato, Campa, Milanato, Ghedini, Corsetti, Blasi, Giudice, Casero, Savo, Saro, Tarantino.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:
26-bis. Al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza nella intersezione della SS 47 e della SS 53 in Cittadella (Padova) con opere di dilivellamento è autorizzato un contributo a favore della Regione del Veneto di euro 1.700.000 per il 2002, euro 1.700.000 per il 2003 e euro 1.700.000 per il 2004.

Conseguentemente alla Tabella B Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modifiche:
2002: - 1.700;
2003: - 1.700;
2004: - 1.700.
40. 1251. Zorzato, Marino, Milanato, Saia, Ghedini, Corsetto, Patria, Casero, Savo, Saro.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere alla fine il seguente comma:
26-bis. Per la progettazione e successiva realizzazione del collegamento Lecco-Bergamo in variante alla SS n. 639 «dei laghi di Pusiano e di Garlate» nel tratto Lecco-Cisano Bergamasco ed in variante alla SS n. 342 «Briantea» nel tratto Cisano-Mapello, è autorizzata, a favore delle provincie di Bergamo e Lecco, la spesa di 200 milioni di euro per gli anni 2002-2004 di cui 100 milioni per il 2002, 50 milioni per il 2003 e 50 milioni per il 2004.
Compensazione del gruppo Margherita DL-L'Ulivo.
40. 272.Rusconi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Ai fini della progettazione definitiva, esecutiva e V.I.A. della ex SS 245 Castellana (nuova sede) tratto Boscalto (Voreggia)-Resana e tratto Voreggia-Trebaseleghe è autorizzato un contributo a favore della Regione Veneto di euro 1.200.000 per l'anno 2002.

Conseguentemente alla tabella B Ministero infrastrutture e trasporti apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.200.
40. 1250. Zorzato, Milanato, Campa, Ghedini, Saro, Savo, Corsetto, Patria, Alfano, Tarantino.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Per il finanziamento di interventi relativi alla sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 144 del 1999, riguardanti la strada statale 148 Pontina e la strada statale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 4.342.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.
Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo
40. 347. Pasetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Ai fini della progettazione definitiva, esecutiva e V.I.A. della circonvallazione nord di Padova dalla SS 11 alla SS 307 variante è autorizzato per gli anni 2002 e 2003 un contributo a favore della Provincia di Padova di euro 1.500.000 per il 2002 e euro 1.500.000 per il 2003.

Conseguentemente alla tabella B Ministero infrastrutture e trasporti apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.500;
2003: - 1.500.
40. 1249. Zorzato, Milanato, Saia, Ghedini, Giudice, Alfano, Patria, Casero, Corsetto, Saro, Savo.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Per la realizzazione di uno studio di fattibilità della strada trasversale sarda Oristano-Arbatax, è autorizzata la spesa di 1.033.058 euro (2 miliardi di lire) a favore della Regione Sardegna.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 338.Loddo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Al fine di realizzare l'adeguamento ed il miglioramento della Strada Statale n. 16 in provincia di Ascoli Piceno è attribuito all'Anas un finanziamento straordinario di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente alla Tabella B alla voce Ministero dell'economia e delle finanze gli accantonamenti relativi agli anni 2002, 2003 e 2004 sono ridotti di 25 milioni di euro.
40. 244.Scaltritti, Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:
26-bis. Al fine di realizzare la progettazione per l'adeguamento e il miglioramento della Strada Statale n. 16 in provincia di Ascoli Piceno, è attribuito all'ANAS un finanziamento straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella B la voce Ministero dell'economia e delle finanze l'accantonamento relativo all'anno 2002 è ridotto di 1 milione di euro.
40. 243.Scaltritti, Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:
26-bis. Ai fini della realizzazione della progettazione definitiva, esecutiva e V.I.A. della ex SS 10 «Padana Inferiore» variante in nuova sede (completamento) nelle province di Padova e Verona, è autorizzato per l'anno 2002 un contributo a favore della Regione del Veneto di Euro 2.000.000.

Conseguentemente alla tabella B Ministero infrastrutture e trasporti apportare le seguenti variazioni:
2002: - 2.000.
40. 1248. Zorzato, Ghedini, Saia, Saro, Savo, Corsetto, Patria, Gioacchino Alfano, Alfani, Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità prevista nel territorio dei Comuni di Melegnano, S. Giuliano milanese e Colturano (tra le quali la bretella di connessione A1 - nuova tangenziale est di Milano-Brebemi) al servizio della accessibilità alle nuove opere di rilevanza strategia progettate quali l'autostrada direttissima Milano-Brescia (Brebemi) e la nuova tangenziale est di Milano ad essa connessa, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.073 migliaia di euro nel 2002, 2.511 migliaia di euro nel 2003, 3.584 migliaia di euro nel 2004.

Conseguentemente alla Tabella 8 fondo speciale di conto capitale accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2002: - 1.073 migliaia di Euro;
2003: - 2.511 migliaia di Euro;
2004: - 3.584 migliaia di Euro.
40. 240.Quartiani.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Per la progettazione e la realizzazione della bretella di collegamento Bivona-S. Stefano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per gli anni 2003-2004, di cui 20 milioni per il 2002 e 20 milioni per il 2003.
Conseguentemente, alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 319.
Cusumano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al fine di redigere le progettazioni definitive, esecutive e V.I.A. delle opere di viabilità di interesse regionale è autorizzato un contributo a favore della Regione Veneto di euro 3.000.000 per il 2002, euro 3.000.000 per il 2003 ed euro 3.000.000 per il 2004.

Conseguentemente alla tabella B Ministero della economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 3.000;
2003: - 3.000;
2004: - 3.000.
40. 1253. Zorzato, Milanato, Ghedini, Saro, Savo, Giudice, Patria, Ciro Alfano, Gioacchino Alfano, Casero, Blasi, Corsetto, Campa.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
26-bis. Per la realizzazione di opere di viabilità connesse ai lavori di costruzione di un approdo alternativo per navi traghetto in Sicilia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il triennio 2002-2004.
40. 1142. Drago, Mongiello, Peretti, D'Alia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Per il recupero del sistema idrogeologico dei Monti Dauni settentrionali, è autorizzato un contributo di 10 milioni di Euro, per l'anno 2002.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:
2002: 10.000;
2003:-;
2004:-.
40. 367.Di Gioia, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa si dispone un'autorizzazione di spesa della legge n. 156 del 1983 - «Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982», pari ad euro 4.000.000 per gli anni che vanno dal 2003 al 2010.
40. 458.Duca, Giacco.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis
. Per il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa la dotazione di cui alla legge del 2 maggio 1983, n. 156 - «Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982» è incrementata di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
Compensazioni gruppo DS.
40. 387.Duca, Giacco, Gasperoni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Il Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione - Thiene - è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con ammortamento a carico dello Stato entro un limite di impegno di 2 milioni e 500.000 euro dal 2003 e per 3 milioni di euro a decorrere dal 2004.

Conseguentemente alla Tabella B alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze l'accantonamento del 2002 è ridotto di 2 milioni e 500.000 euro e quello del 2003 di 5 milioni e 500.000 euro.
Alla stessa voce i limiti di impegno a favore dei soggetti non statali sono aumentati di 2 milioni e 500.000 euro nel 2003 e di 3 milioni di euro nel 2004.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
40. 1313.Zanettin, Palma.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, secondo comma, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la Regione. In caso dì impiego dì materiali provenienti da fondali marini, la Regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce i pareri dell'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
40. 1310. Moretti, Lenna, Romoli, Stagno d'Alcontres, Milanato, D'Agrò, Fontanini, Saro, Cossiga, Baiamonte, Lazzari, Zanetti, Franz, Vito.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Ai fini del completamento dei programmi di risanamento e disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa, Priolo, Melilli ed Augusta, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1995 - Supplemento ordinario n. 51 e in particolare degli interventi per la sicurezza e la delocalizzazione di infrastrutture e installazioni industriali a rischio di incidente rilevante, è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 miliardi per gli anni 2002, 2003, 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono trasferite alla regione siciliana le suddette risorse, subordinatamente alla adozione da parte della regione dei provvedimenti in materia di attività a rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Compensazioni gruppo Margherita.
40. 390.Piscitello.
Inammissibile per estraneità di materia.


Pag. 243


Aggiungere in fine il seguente comma:
26-bis. Per il recupero del patrimonio edilizio di Predappio e autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
40. 472.Bielli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:
26-bis. Per la realizzazione di un porto turistico di 110 livello a Rodi Garganico per il servizio di collegamento con le Isole Tremiti, è autorizzato per il Comune di Rodi Garganico un contributo di 8 milioni di Euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:
2002: - 8.000;
2003:-;
2004:-.
40. 366.Di Gioia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente comma:
26-bis. Al fine di promuovere il recupero del patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio del Monte Fumaiolo e del Monte Comero è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel triennio 2002-2004.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
40. 475.Bielli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Le Regioni, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.
40. 377.Antonio Leone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:
26-bis. Per l'emergenza idrica in Capitanata, al di fuori dei piani a medio e lungo termine, è autorizzato un contributo pluriennale di 250 milioni di Euro per cantierizzare i progetti predisposti dal commissario straordinario.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate del seguenti variazioni, in migliaia di euro:
2002: - 90.000;
2003: - 80.000;
2004: - 80.000.
40. 369.Di Gioia.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, aggiungere, in fine, il seguente comma:
26-bis. È riconosciuto un contributo straordinario per la ristrutturazione della grande adduzione e della distribuzione delle risorse idriche molisane, al fine di offrire un sostegno anche a favore delle Regioni molisane, a compensazione del sostegno a favore della Regione Puglia carente di dotazione idrica nella misura di:
2002: - 154.968.677 euro;
2003: - 154.968.677 euro;
2004: - 154.968.677 euro.

Conseguentemente alla tabella C - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Legge n. 478 - riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio Art. 9-ter - Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003) diminuire di pari importo gli stanziamenti previsti.
40. 1216.Riccio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102 «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone della provincia di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987», le parole «di cui all'articolo 11, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di attuazione della legge e fino al 31 dicembre 2003».
40. 1210.Scherini.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. I termini per la concessione di agevolazioni alle Regioni Umbria e Marche colpite da eventi sismici, già prorogati dall'articolo 97 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2002.
40. 1191. Antonio Barbieri.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
26-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare alla costruzione della circonvallazione di Belmonte Mezzagno (Pa) per l'anno 2002.
Compensazione CCD-CDU.
40. 1015.
Drago, Peretti, Romani.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente comma:
26-bis. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 5544, ai commi 1 e 2 le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle parole: «80.000 euro»,
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
40. 1147.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 40, dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Per la costruzione del porto commerciale di Manfredonia ed il sistema


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intermodale di Foggia è autorizzato un contributo pluriennale di 30 milioni di Euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
40. 364.Di Gioia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
26-bis. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 8, della legge n. 388 del 2000 è attribuita alla provincia di Frosinone la somma di 300 milioni di euro. A tal fine è autorizzato il limite di impegno spesa quindicennale di 20 milioni di euro a partire dall'esercizio 2002. Conseguentemente, ridurre alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti gli importi di 20 milioni di euro per l'anno 2002, 20 milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004.
40. 419.Amici, Visco, Pisa, Battaglia, D'Antona, Lucidi, Melandri, Rugghia, Tidei, Tocci, Angioni, Coluccini, Leoni, Sciacca, Bettini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Il Ministro dell'interno delegato per la protezione civile è autorizzato ad erogare un secondo acconto di liquidazione, non superiore al 30 per cento, dei danni accertati a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2000 in Piemonte, attingendo ai fondi della protezione civile.
40. 13. Viale, Crosetto, Zanetta, Nicotra, Galli, Rosso, Galvagno, Tarditi, Napoli, Lavagnini, Costa, Stradella, Patria, Paoletti, Pacini, Ghiglia, Mancuso.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al fine del completamento degli interventi nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 19982 e della consegna delle opere collaudate agli enti destinatari, nonché ad ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento delle opere in regime di concessione in essere è nominato dal Ministero delle Attività Produttive un commissario ad acta disciplinato dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1997 n. 266, esteso agli ulteriori interventi di cui all'articolo 39 T.U. approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76, i cui progetti esecutivi siano stati redatti entro il 28 febbraio 1991. Per tale disposizione è previsto uno stanziamento per il triennio 2002-2004, pari a 171 milioni di euro.
Il commissario è nominato con decreto del Ministro delle Attività Produttive, che determina altresì la composizione della struttura di supporto.

Conseguentemente alla Tabella B del Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 57.000;
2003: - 57.000;
2004: - 57.000.
40. 1203.Blasi, Tarantino.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:
26-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere il mutuo di cui


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all'articolo 2, comma 84 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza la garanzia ivi prevista.
40. 465.Vitali, Cabras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. L'articolo 11 della legge 431/1998, relativamente ai casi ivi previsti di sostegno al pagamento del canone di locazione, si applica anche ai soci di cooperative a proprietà indivisa.
40. 239.Quartiani.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. All'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il primo periodo, aggiungere: «I comuni possono altresì deliberare analoghe agevolazioni per favorire gli accordi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3».
* 40. 399. Ruzzante.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere, in fine, il seguente:
«26-bis. All'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il primo periodo, aggiungere: «I comuni possono altresì deliberare analoghe agevolazioni per favorire gli accordi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3».
* 40. 510. Ruzzante, Coluccini, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Martella, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Bimbi, Colasio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
«26-bis. Agli interventi di valore inferiore ai 5 milioni di euro eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia, o conseguenti agli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile non è applicabile la legge 109/94; per le singole opere di importo superiore ai 5 milioni di euro, i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla legge 109/94, in applicazione della direttiva 93/37 CEE, ad eccezione di quelle per quali sia già stata stipulata la convenzione alla data di entrata in vigore della presente legge».
40. 278.Realacci.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. Al fine di realizzare un più efficace e coordinato sistema di tutela e di conoscenza del territorio il Servizio sismico nazionale e l'Ufficio per il sistema informativo, già operanti nell'ambito del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
40. 279.Realacci, Iannuzzi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per il superamento dell'emergenza rifiuti nella Provincia di Foggia è


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autorizzato, per la Provincia ed i Comuni, un contributo per il triennio 2002-2004 di 250 milioni di Euro, nella misura di 90 milioni per l'anno 2002 e di 80 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro.
2002: - 90.000;
2003: - 80.000;
2004: - 80.000.
40. 354.Di Gioia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Al fine di rilanciare l'attività del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano - è attribuito al medesimo un finanziamento straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella A Ministero dell'Economia e Finanze l'accantonamento relativo al 2002 è ridotto di 1 milione di euro.
40. 265.Bertolini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere seguente:
26-bis. Il Governo si dota di un piano generale della mobilità ciclistica nel quali siano stabiliti gli obiettivi di sviluppo dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto da raggiungere entro l'anno 2010, e a tal scopo il Governo istituisce il servizio nazionale per la mobilità ciclistica.
Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo
40. 350. Ruggeri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
«Per la progettazione e successiva realizzazione del collegamento autostradale Brescia - Valle Trompia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2002-2004 di cui 50 milioni per il 2002, 25 milioni per il 2003 e 25 milioni per il 2004».
Compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 276.Delbono.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole da: «I soggetti» fino alle parole: «a terzi» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti assegnatari di alloggio, che non siano in mora con il pagamento dei canoni, possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento e dalla comunicazione da parte dell'ente gestore dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. L'ente gestore informa, al momento dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario, della possibilità di presentare la domanda di acquisto. L'inquilino manifesta la volontà di acquisto, che ha valore di opzione e prelazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In conseguenza della presentazione della domanda l'esecutività della decadenza viene a cessare e l'ente gestore inserisce l'alloggio nella prima formulazione dei piani di vendita da sottoporre alla Regione. L'ente gestore stipula, sino all'atto di vendita, con l'inquilino un contratto di locazione il cui canone viene stabilito ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, capo II, articolo 4, comma 4. Le unità immobiliari sono vendute al prezzo determinato in base ai criteri fissati nel comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge


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25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 460. La cessazione dell'esecutività della decadenza si applica altresì agli ultrasessantenni e portatori di handicap e ai soggetti che abbiano fatto domanda di acquisto di alloggio per il quale , sentita la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, l'Ente Gestore ritiene non possa essere inserito nei piani di vendita per particolare carattere di pregio storico ed artistico o, sentiti i Comuni, per le caratteristiche ad alta tensione abitativa degli stessi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle situazioni in essere. Qualora l'assegnatario non presenti la domanda di opzione di acquisto gli alloggi possono essere venduti a terzi».
40. 203.Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere, il seguente comma:
26-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per la contrazione di mutui quindicennali a carico dello Stato per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e della Capitanata in particolare.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2002:- 20.000;
2003:- 20.000;
2004:- 20.000.
40. 1291. Antonio Pepe, Canelli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:
40-bis. Per l'adeguamento e il rifacimento della rete idrica e dei collettori fognari e della manutenzione del centro storico del Comune di Sarconi, è previsto un contributo finanziario pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e pari a 600.000 euro per l'anno 2004.

Conseguentemente alla Tabella B dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 700;
2003: - 700;
2004: - 600.

40. 1329.
Blasi, Tarantino.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

Per la realizzazione di un dissalatore al servizio della città di Agrigento e delle connesse opere di adduzione è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, modificare gli importi come segue:
2002: - 25.000.
40. 0118.Angelino Alfano, Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis

In via transitoria e fino a quando le Regioni interessate non avranno dato completa


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attuazione a quanto disposto dal punto 3) dell'articolo 8 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, gli enti interregionali ricadenti nel bacino idrografico interregionale del fiume Lemene daranno prosecuzione agli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica il marzo 1968 n. 1090 tramite il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia - Centro di responsabilità 3) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con fondi che verranno annualmente stabiliti con legge finanziaria.

Conseguentemente all'articolo 36, al comma 1, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'economia e delle finanze.
2002 - 10.000.
40. 0. 194. Martella, Ruzzante.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

Art. 40-bis.

«L'applicazione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente «Disposizioni in materia di risorse idriche», e successive modificazioni, limitatamente ai comuni classificati come montani e comunque con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è sospesa a decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2003».
Conseguentemente compensazioni gruppo Misto-Comunisti Italiani.
40. 052.Pistone, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis. 1. Il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio è autorizzato ad esperire un concorso interno per soli titoli riservato al proprio personale che svolge lavoro impiegatizio assunto anteriormente al 31 dicembre 1999, al fine di confermare la permanenza del medesimo personale nei posti della pianta organica già approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'Ambiente con il concerto del Ministero del Tesoro, con conservazione di diritti acquisiti.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 1, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2002:- 1.000; (importi in migliaia di euro)
2003:- 1.000;
2004:- 1.000.
Compensazione del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
40. 073. Pasetto, Morgando.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis. I beni immobili strumentali alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, ancora gestiti ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e tuttora nel patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali di Sondrio, sono trasferiti nel patrimonio del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993.
40. 072. Pasetto, Morgando.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.
* 40. 0. 158.Realacci.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 0. 159. Bindi, Fioroni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).

1. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio né acquisito dagli Enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 449 del 1997, è attribuito a titolo gratuito alle Regioni ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonché quello di proprietà degli Istituti autonomi di case popolari comunque denominati, conseguente all'adozione di provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati».
Conseguentemente compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.
40. 053.Pistone, Nesi.
Inammissibile per estraneità di materia.


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TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:
26-bis All'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo «strutture ricettive» aggiungere le parole «e pubblici esercizi».
26-ter. Nella lettera h), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono soppresse le parole «e nei pubblici esercizi».
26-quater. Alla lettera h), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 dopo le parole «nonché dei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora» sono aggiunte le seguenti «similari a quelli impiegati nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante».
40. 1266.Vianello.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati su navi da pesca sono equiparati a tutti gli effetti, ivi inclusa la determinazione delle relative tasse di concessione governativa, ai canoni per uffici, studi professionali, botteghe, negozi e assimilati. Gli oneri del presente comma sono determinati in 500.000 euro per il 2002.

Conseguentemente alla Tabella A del accantonamento relativo al Ministero del l'Economia apportare le seguenti variazioni:
2002: - 500.
40. 477.Scaltritti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati su navi da pesca sono equiparati a tutti gli effetti, ivi inclusa la determinazione delle relative tasse di concessione governativa, ai canoni per uffici, studi professionali, botteghe, negozi e assimilati. Gli oneri del presente comma sono determinati in 500.000 euro per il 2002, conseguentemente la Tabella A accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 500.
40. 1221. Scaltritti, Crosetto, De Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana un decreto contenente le prescrizioni tecniche per la progettazione delle rotonde stradali indicando le dimensioni minime in relazione ai rami costituenti gli incroci stradali, ai flussi di traffico e ai coefficienti di ingombro.
40. 41. Stradella.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Le spedizioni ordinarie di lettere e cartoline, indirizzate e provenienti a e da detenuti e personale addetto presenti nelle case circondariali penitenziarie e in ogni altra casa di reclusione, sono esenti da affrancatura.
Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo
40. 351. Ruggeri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Per la copertura dei costi relativi ai veicoli elettrici alimentati a batteria, di cui al comma 19 dell'articolo 4 della legge 426 del 1998, è stanziata per il 2002 la somma di 30 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella . A, accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 30.000.
40. 1222.Scaltritti, Crosetto, Zama.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. All'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sostituire le parole da «In ciascun porto» fino alle parole: «ha ottenuto la concessione» con le seguenti: «In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare l'attività per la quale ha ottenuto la concessione direttamente o mediante altra società controllata dalla stessa impresa concessionaria o dalla controllante di quest'ultima, che sia stata autorizzata dalla autorità portuale ai sensi dell'articolo 45 bis del codice della navigazione. L'impresa concessionaria»...
40. 1285.Mazzocchi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:
26-bis. All'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sostituire le parole da: «In ciascun porto» fino alle parole: «ha ottenuto la concessione» con le seguenti: «In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare l'attività per la quale ha ottenuto la concessione direttamente o mediante altra società controllata dalla stessa impresa concessionaria o dalla controllante di quest'ultima, che sia stata autorizzata dalla autorità portuale al sensi dell'articolo 45-bis del codice della navigazione
40. 427.Nicola Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
9-bis. Per la progettazione degli interventi di completamento della S.S. 434 Transpolesana, nel tratto Rovigo-Romea è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 5 milioni di euro a favore della Provincia di Rovigo.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
40. 302.Frigato, Grotto, Stradiotto, Vianello, Martella, Cazzaro, Zanella, Ruzzante, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Per il finanziamento di interventi relativi alla sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, riguardanti la


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strada statale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.
Compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.
40. 1239.Pasetto, Giachetti, Gentiloni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
24-quinques. Al fine di promuovere una campagna di prevenzione dell'infortunistica stradale degli adolescenti è previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente è ridotto di pari importo l'accantonamento in Tabella A relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
40. 1183.Palumbo, Massidda, Burani, Bindi, Porcu, Di Virgilio, Borriello, Minoli, Stagno d'Alcontres, Lucchese, Minoli, Zanella, Labate, Mazzuca, Zanotti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. «All'articolo 15, primo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è aggiunta la seguente lettera:
l) esercitare attività di custodia o vigilanza degli autoveicoli per chiunque non sia dipendente dei Comuni o di società di gestione di parcheggi.
All'articolo 15, secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 dopo la lettera «i)» aggiungere la lettera «l».
40. 1315.Barbieri, Marone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali sono autorizzati limiti di impegno o quindicennali ai sensi della legge 18 giugno 1998 n. 194, articolo 2, comma 5 - parco autobus - di 30 milioni di euro nel 2003 e di 40 milioni di euro nel 2004.
40. 1267.Sardelli, Tarantino.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Per l'erogazione di somme a titolo di risarcimento in favore dei familiari delle vittime dell'incidente aereo occorso l'8 ottobre 2001 all'aeroporto di Milano-Linate, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».
Segue compensazione Gruppo Margherita-DL.
40. 1242.Pasetto, Lusetti, Duilio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture


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e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero dei voli;
d) agli orari dei voli;
e) alle tipologie degli aeromobili;
f) alla capacità di offerta.

2. Qualora nei successivi trenta giorni nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e) f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 2.000 (migliaia di euro);
2003: - 2.000 (migliaia di euro);
2004: - 2.000 (migliaia di euro).
* 40. 0. 245.La IX Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

«1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrut ture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero dei voli;
d) agli orari dei voli;
e) alle tipologie degli aeromobili;
f) alla capacità di offerta.

2 Qualora nei successivi trenta giorni nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e) f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 2.000 (migliaia di euro);
2003: - 2.000 (migliaia di euro);
2004: - 2.000 (migliaia di euro).
* 40. 087. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni,...
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. Per l'allungamento e la messa in sicurezza dello scalo aereo «Gino Lisa» di Foggia è autorizzato un contributo di 25 milioni di Euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:
2002: - 25.000;
2003:-;
2004:-.
40. 0. 246.Di Gioia, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Realizzazione dell'aeroporto internazionale di Grazzanise).

1. In deroga all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge 4 giugno 1991, n. 186, e dell'articolo 2, penultimo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, il Governo è autorizzato a modificare, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, inserendo la previsione della realizzazione dell'aeroporto internazionale di Grazzanise.
Compensazione gruppo AN.
40. 0. 223.Coronella, Landolfi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è sostituito dal seguente:
«2. Le concessioni non ricadenti entro i limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, aventi finalità turistico-ricreative, indicate nelle lettere da a) a f) del comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività hanno durata di sei anni: possono comunque avere durata differente su motivata richiesta degli interessati».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti commi:
«3. In deroga alle previsioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le concessioni di cui al comma 2 di durata non superiore a sei anni che non importino impianti di difficile rimozione sono rinnovate per uguale periodo a favore del precedente concessionario senza formalità di istruttoria.
4. Le concessioni di cui al comma 3 che siano di competenza dell'amministrazione statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza».

3. All'articolo 11, comma 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e seguenti».
4. Le disposizioni recate dal presente articolo si applicano ai procedimenti per il rilascio o rinnovo delle concessioni di cui al comma 2 del presente articolo che non


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si siano ancora conclusi con l'emanazione del provvedimento finale al momento della entrata in vigore della presente legge.
5. Restano salvi i provvedimenti adottati, fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88.
40. 0. 247.Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40.-bis.
(Modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni).

1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali e di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, ovvero dotati di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw, il cui intervento è comandato dall'azionamento dei pedali o da analoghi dispositivi con funzione di ausilio alla propulsione muscolare e la cui propulsione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h.».
40. 0. 22.Verdini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. Per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità prevista nel territorio dei comuni di Melegnano, S. Giuliano Milanese e Colturano (tra le quali la bretella di connessione A1 - nuova tangenziale est di Milano - Brebemi) al servizio della accessibilità alle nuove opere di rilevanza strategica progettate quali l'autostrada direttissima Milano-Brescia (Brebemi) e la nuova tangenziale est di Milano ad essa connessa, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.073 migliaia di euro nel 2002, 2.511 migliaia di euro nel 2003, 3.584 migliaia di euro nel 2004.

Conseguentemente alla Tabella B fondo speciale di conto capitale accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002 - 1.073;
2003 - 2.511;
2004 - 3.584.
40. 0. 214.Quartiani.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi di costruzione autostradale).

l. Per la realizzazione di un ulteriore casello sull'autostrada A16 in corrispondenza di Foggia, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5 000;
40. 0. 136.Di Gioia, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi sulla rete stradale SS 16).

l. Per l'ampliamento della SS 16 nel tratto Foggia-Cerignola è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2002, in aggiunta ai trasferimenti ordinari.

Conseguentemente alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 20.000;
40. 0. 133.Di Gioia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi di costruzione stradale).

1. Per la realizzazione del collegamento della Strada Pedemontana del Foriore alla strada statale SS. 16 è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 20.000;
40. 0. 134.Di Gioia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi sulla SS. 19 della Calabria).

1. Per la realizzazione della «Variante» alla SS. 19 della Calabria nel centro abitato del Comune di Mormanno è autorizzato, per la Provincia di Cosenza, un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2002, in aggiunta ai trasferimenti ordinari.

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 8.000;
40. 0. 142. Pappaterra, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
1-quater:
a) sono servizi portuali di interesse generale anche le attività specialistiche che interessano la sicurezza delle infrastrutture e del personale ivi impiegato e le attività di tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ambiente, autorizzati ai sensi dell'articolo 60 del codice di navigazione;
b) i servizi portuali di interesse generale da istituire o già istituiti ed operanti nei porti di preminente interesse militare e petrolifero a carattere internazionale, sono di esclusiva competenza dell'autorità marittima che disciplina i soggetti autorizzati all'espletamento dei servizi anzidetti e ne regolamenta la gestione ed il numero».
40. 0. 0199. Giuseppe Drago, Mongiello, Giuseppe Gianni.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Agevolazioni postali).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, per l'accesso alle procedure amministrative riguardanti le agevolazioni postali, telefoniche e i contributi all'editoria, non dovrà più essere considerata presupposto indispensabile la certificazione dell'iscrizione dell'editore al Registro degli Operatori di Comunicazione.
2. Nella fissazione delle tariffe agevolate, il Ministero delle comunicazioni osserverà il principio dell'unicità di tariffa, indipendentemente dal numero di copie tirate o diffuse per posta dall'editore.
40. 0. 248.Giulietti, Grignaffini.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:
26-bis. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo l, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:
a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;
c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di Commercio, regioni e province.

2-ter. Le modalità per l'attuazione dell'intervento sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*40. 196.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:
26-bis. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:
a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;
c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto certificazioni di qualità o abbiano un'offerta gastronomica territoriale tipica.

2-ter. Le modalità per l'attuazione dell'intervento sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle Attività produttive entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*40. 1220.Crosetto, Patria.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:
26-bis. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:
a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;
c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di Commercio, regioni e province.


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26-ter. Le modalità per l'attuazione dell'intervento sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle Attività produttive entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*40. 1300. Gastaldi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Per agevolare l'inserimento al lavoro e per la creazione di nuovi insediamenti produttivi nella comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali è autorizzato un contributo pluriennale di 20 milioni di Euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:
2002: - 10.000;
2003: -5.000;
2004: -5.000.
40. 360.Di Gioia, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 40, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis: All'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo 1.»;
b) dopo il 1 comma aggiungere il seguente: «1-bis. Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la valorizzazione e qualificazione della rete commerciale finalizzati anche alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il fondo unico degli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 488 del 1998».
*40. 440.Osvaldo Napoli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo 1»;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la valorizzazione e qualificazione della rete commerciale finalizzati anche alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento


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per il fondo unico degli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 488 del 1998».
*40. 457.Osvaldo Napoli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'obiettivo 1.».
**40. 195.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nella determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo 1».
**40. 1066.Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. Al comma 1, dell'articolo 16, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'obiettivo 1».
**40. 1301. Gastaldi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro (60 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del seguente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
***40. 197.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro (60 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1 lettera c) del decreto legislativo


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31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del seguente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il fondo unico degli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
***40. 1065.Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro (60 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del seguente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
***40. 1302.Gastaldi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per la creazione del centro multiservizi per lo sviluppo tecnologico della Provincia di Foggia è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2002.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 25.000;
2003:-;
2004:-.
40. 363.Di Gioia, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente: «Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere, a), b), c), d) ed f)».
*40. 177. Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente: «Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere, a), b), c), d) e f).
*40. 1223.Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 è sostituito dal seguente: «Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), e), ed f).
*40. 1360.Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le


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parole: «di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4 comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
*40. 194.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dopo le parole: «di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi i programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
*40. 1067.Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. All'articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi i programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
*40. 1299. Gastaldi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le rivendite speciali connesse ad esercizi diversi da quelli specificamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958 n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze, qualora i relativi gerenti ne chiedano il conferimento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
40. 150.Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis
. La SACE, nell'ambito del finanziamento del credito all'esportazione, provvede alla destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie complessive, per la promozione di progetti e tecnologie sostenibili ed a basso impatto, in particolare privilegiando progetti su piccola scala che riguardano lo sviluppo e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili quali il fotovoltaico, il geotermico e l'eolico, al fine di incentivare il trasferimento di tecnologie sostenibili nei paesi in via di sviluppo e ad economia in transizione, nonché l'espansione delle piccole e medie imprese operanti nel settore. Per l'anno 2002 la dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143 è ridotta dell'1 per cento.
40. 108.
Lion, Pecoraio Scanio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi»;.
*40. 198.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi».
*40. 1069.Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi».
*40. 1230.Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, è aggiunto il seguente:
26-bis. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, come successivamente modificato dall'articolo 29 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è sostituito dal seguente:
«5. Le aziende artigiane produttive di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai Comuni entro il 31 dicembre 2002.
Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:
a) alle attività esistenti alla data di pubblicazione della presente legge di cui al comma 3 che abbiano presentato ai Comuni entro il 31 dicembre 2001 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al comma 3 che inizino l'attività dopo la data di pubblicazione della presente legge;
c) sono prorogati al 31 dicembre 2002 i termini di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 252/152.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
40. 1085.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Il Ministro delle Attività Produttive, ferme restando le concessioni di distribuzione già attribuite ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo n. 79/1999, rilascia le concessioni alle imprese elettriche minori, di cui all'articolo 4, n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni; per tutti i comuni comprendenti territori da esse già serviti in conformità dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, indipendentemente dal numero dei clienti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione è estesa ai comuni contigui quando il numero complessivo dei clienti finali servito dall'impresa nel comune oggetto della concessione, alla data del 31 dicembre 1999 sia superiore al 20 per cento del totale.
40. 1033. Paolo Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Al fine di favorire l'insediamento di nuovi siti industriali, i consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i cui piani regolatori generali industriali comprendono aree portuali, svolgono in dette


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aree le funzioni attribuite alle autorità portuali dall'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino a quando queste sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti ai consorzi.
40. 1297. Pinto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. Le società semplici e le società di persone possono costituire e partecipare a piccole società cooperative, quale forma semplificata di società cooperativa, esercenti le attività agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 228/2001».
40. 1290. Preda, Sedioli, Rava.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire i seguenti:
26-bis.
Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 144 del 1999 è sostituito dal seguente:
«5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo pari al massimale previsto dal regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa delle regioni obiettivo 1. Il contributo è concesso nei limiti del comma 6 dell'articolo 36, della legge 144 del 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario. È fatta salva la copertura finanziaria prevista al comma 7».
26-ter. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 36 della legge 144 del 1999 è sostituito dal seguente: «L'attuazione delle disposizioni in cui al comma 5 è affidata alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS».

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1 ridurre come segue il complessivo
stanziamento previsto dalla tabella A; voce
Ministero dell'economia e delle finanze:
2002: - 16.000;
2003: - 16.000;
2004: - 16.000.
40. 1259. Marras, Arnoldi, Vitali.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:
26-bis. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, interviene, entro il 31 marzo 2002, per il rimborso di eventuali penali rimaste a carico dei consumatori di pacchetti turistici o assunte dalle imprese turistiche di cui al comma 1, per le disdette di viaggi comprendenti un trasporto aereo all'estero conseguenti alla situazione di emergenza verificatasi a far data dall'11 settembre 2001 e fino a tutto il 30 novembre 2001. All'onere derivante, valutato in euro 516.450 per l'anno 2001, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall'articolo 21 comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
40. 1001 Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto, possono completare l'adeguamento alle disposizioni di


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prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.
40. 516. Vianello, Ruzzante.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Le attività ricettive esistenti con oltre 25 posti letto, possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del ministro dell'Interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994 entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ad aggiornare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.
40. 478.Scaltritti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le attività ricettive con oltre venticinque posti letto, possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.
40. 432.Rugghia, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Grotto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico e i livelli occupazionali, per il progetto di fattibilità e per la realizzazione del porto di Castrocucco di Maratea, è previsto uno stanziamento per il biennio 2002-2003 pari a 1.250.000 euro.

Conseguentemente, alla Tabella B dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 750.000;
2003: - 500.000.
40. 1201.Blasi, Tarantino.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 è aggiunto il seguente periodo: «I soggetti ai quali sono trasferiti gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS subentrano nei relativi rapporti giuridici posti in essere dall'INPS».
40. 1137.Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:
26-bis. 1. Gli esercenti attività di commercio, anche all'ingrosso, e di riparazione di apparecchi teleradiofonici, limitatamente agli apparecchi acquisiti e giacenti ai fini della vendita o della riparazione nei pubblici esercizi, nei magazzini o nei laboratori ove viene espletata l'attività lavorativa, sono esenti dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo in deroga a quanto disposto dall'articolo 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 502, dagli articoli l e 2 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni, e dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1o dicembre 1945, n. 834.
2. Qualsiasi disposizione o norma di legge attualmente in vigore che contrasti con quanto previsto dal precedente comma è abrogata.
40. 474.Bielli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:
26-bis. In favore del comune di Francavilla Fontana (Brindisi) è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per la creazione di un polo tessile al servizio dell'area ionico-salentina.

Conseguentemente all'articolo 44, nella tabella C richiamata, nella rubrica Ministero dell'economia e finanze, legge n. 468 del 1978: articolo 9-ter: Fondo riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:
2002: - 25.000;
2003: - 25.000;
2004: - 25.000.
40. 469.Vitali, Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le misure di promozione e incentivazione della produzione di energia elettrica previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999 sono estese agli impianti idroelettrici a bacino con potenza nominale media fino a 3MW.
40. 473.Bielli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere, in fine, il seguente:
26-bis. Al comma 1, dell'articolo 5, della legge 12 luglio 1999, n. 237, le parole: «lire 2.700 milioni per l'anno 1999», sono sostituite dalle seguenti: «2,58 milioni di euro per l'anno 2002».
Compensazioni Gruppo DS.
40. 428.Ruzzante, Colasio Bimbi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40.-bis.
(Modifica della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale:


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aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoriproduzione e disposizioni fiscali» è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi per la protezione del territorio lagunare e costiero della regione Veneto dal fenomeno della subsidenza). - 1. Al fine di prevenire il fenomeno della subsidenza sono vietate la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nel territorio compreso all'interno della linea di conterminazione della laguna di Venezia, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 366, e successive modificazioni.
2. Le attività di cui al comma i sono altresì vietate nel tratto di mare territoriale esteso per dodici miglia marine dalla linea di costa e compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.
3. Il divieto di cui al comma i è esteso alla zona economica esclusiva nazionale come individuata dalle convenzioni di delimitazione stipulate con gli Stati frontisti o contigui o, in mancanza di base al criterio dell'equidistanza.
4. Sono abrogati l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, e il decreto ministeriale 3 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 29 dicembre 1999».
40. 0. 11.Zorzato, Campa, Milanato.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e finanze provvede alla costituzione di un fondo chiuso nel quale confluiscono a valore di libro contabile le partecipazioni industriali della Società Sviluppo Italia spa. Ciò fatto il Tesoro provvede a mettere sul mercato entro l'esercizio finanziario 2002 tutte le quote relative al suddetto fondo.
40. 0. 192.Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis
(Contributo straordinario all'ENEA).

1. Il contributo di cui all'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), è attribuito nella misura di 10.330.552 euro per l'anno 2002, di 36.150.567 euro per l'anno 2003 e di 36.151.982 euro per l'anno 2004.
2. A parziale modifica di quanto previsto dal predetto articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prima fase delle attività è finalizzati alla ricerca e sviluppo, previa realizzazione di un laboratorio sperimentale, di un prototipo dimostrativo su scala ridotta. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione di una relazione semestrale, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo rispetto al semestre precedente.
3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.
4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza, da avviarsi entro il 1 gennaio 2003, devono essere previamente indicati i soggetti con i quali


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è realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.
40. 0. 131. Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente articolo:

Art. 40-bis.
(Trasferimento al demanio regionale delle saline).

Il comma 27 dell'articolo 114, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dai seguenti:
27. Le saline e i beni immobili compresi nelle stesse sono trasferite a titolo gratuito alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, nonché il comma 5, dell'articolo 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
27-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani addetto alle saline di cui al comma 1, è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero dell'economia e delle finanze e distaccato temporaneamente presso le regioni interessate nel numero necessario per la prosecuzione dell'attività di gestione delle medesime saline. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito, sulla base di accordi tra le regioni interessate e il Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni stesse.
27-ter. Allo scopo di consentire una efficiente gestione delle saline e degli immobili di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita, per l'anno 2002, in 15 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2002: - 15.000;
2003: - 15.000;
2002: - 15.000.
40. 0 190. Antonio Leone, Patria.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.

1. Per contribuire al superamento della grave situazione di crisi economica e fare uscire dall'isolamento infrastrutturale la provincia di Vibo Valentia, che i più significativi indicatori collocano ultima tra le province italiane, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per il triennio 2002-2004, di cui 80 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a favore del comune di Vibo Valentia per il finanziamento del progetto di «Delocalizzazione dei depositi costieri carburanti dall'abitato di Vibo Valentia in altro sito non abitato della città» e conseguente recupero ambientale delle aree dimesse eliminando il grave ed elevato rischio di incidente ambientale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1995, n. 100, supplemento ordinario n. 51, e la restante somma di 80 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore del Consorzio per il Nucleo per lo sviluppo industriale di Vibo Valentia per il finanziamento del progetto Sistema di infrastrutturazione viarie con variante alla S.S. 18 e S.S. 606, per il collegamento degli agglomerati industriali con la A3 SA-RC svincolo Vibo-S. Onofrio e collegamento diretto Vibo-Vibo marina-Porto.
Compensazione gruppo CCD-CDU.
40. 0. 186. Giuseppe Drago, Morgiello, Peretti, Ranieli.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni a sostegno delle attività alberghiere).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, a favore degli imprenditori del settore alberghiero è concesso un contributo annuale, a titolo di incentivo, nella misura del 50 per cento per le attività stagionali e del 35 per cento per le attività annuali di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sugli immobili, agli enti locali per l'immobile in cui si svolge l'attività.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le modalità per la concessione dell'incentivo, di cui al comma 1, a favore delle attività alberghiere identificate dallo studio di settore SG 44 U codici attività 55.11.0 (alberghi e motel con ristorante) e 55.12.0 (alberghi e motel senza ristorante).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania
40. 0. 123. Bianchi Clerici, Caparini, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Agevolazioni per il settore turistico).

1. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui alla legge 17 maggio 1993, n. 217, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati, relativamente ad un ammontare del venti per cento degli importi dovuti, fino al 30 aprile 2002.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso uno sgravio in misura del venti per cento sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS fino al 31 dicembre 2001.
3. I redditi presunti in base agli studi di settore sono ridotti, limitatamente all'anno fiscale 2001-2002, del venti per cento per i soggetti di cui al comma 1.
4. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, interviene, entro il 31 marzo 2002, per il rimborso di eventuali penali rimaste a carico del consumatori ai pacchetti turistici o assunte dalle imprese turistiche di cui al comma 1, per le disdette di viaggi comprendenti un trasporto aerea all'estero conseguenti alla situazione di emergenza verificatasi a far data dall'11 settembre 2001 e fino a tutto il 30 novembre 3001. All'onere derivante, valutato in euro 16.450 per l'anno 2001, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall'articolo 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi situati in regime ai concessione in aeroporti, scali ferroviari e porti, si applica l'aliquota IVA del quattro per cento fino al 30 aprile 2002.
6. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati, fino alla data del 31 dicembre 2002, a favore delle agenzia di viaggio e turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, aventi anche meno di cinquanta addetti».
40. 045. Scaltritti.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Imprese turistiche).

1. Sono considerate imprese turistiche a tutti gli effetti:
a) le imprese di gestione e di esercizio di:
1) porti turistici, approdi e punti di ormeggio;
2) porzioni ai porti commerciali o rifugi finalizzati al turismo;
3) esercizi e attività turistici complementari collegati alla assistenza del turisti nautici o alla sosta assistenza e rimessaggio delle unità da diporto;
b) le imprese esercenti attività di noleggio e di locazione di unità da diporto;
c) le imprese esercenti le intermediazioni per il noleggio e la locazione nelle unità da diporto;
d) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto;
e) centri di immersione subacquea e di altre attività nautiche che operano nei settore turisti-ricreativo.

2. La legge 12 marzo 1968, n. 479, non si applica alla nautica da diporto».

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
40. 042. Scaltritti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Imprese turistiche).

1. Sono considerate imprese turistiche a tutti gli effetti:
a) le imprese di gestione e di esercizio di:
1) porti turistici, approdi e punti di ormeggio;
2) porzioni ai porti commerciali o rifugi finalizzati al turismo;
3) esercizi e attività turistici complementari collegati alla assistenza del turisti nautici o alla sosta assistenza e rimessaggio delle unità da diporto;
b) le imprese esercenti attività di noleggio e di locazione di unità da diporto;
c) le imprese esercenti le intermediazioni per il noleggio e la locazione nelle unità da diporto;
d) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto;
e) centri di immersione subacquea e di altre attività nautiche che operano nei settore turisti-ricreativo.

2. La legge 12 marzo 1968, n. 479, non si applica alla nautica da diporto».
40. 044. Scaltritti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.

1. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983 n. 217, i termini per il versamento di imposte e contributi che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati, relativamente ad un ammontare del venti per cento degli importi dovuti, fino al 30 aprile 2002.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, è concesso uno sgravio in misura del venti per cento sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS fino al 31 dicembre 2001.
3. I redditi presunti in base agli studi di settore ovvero sulla base dei parametri sono ridotti, limitatamente all'anno fiscale 2001-2002, del venti per cento per i soggetti di cui al comma 1.
40. 080.Corsetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.


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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:
26-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «nonché tutti i relativi assegni ed indennità, con esclusione di quella di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334».
26-ter. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonché tutti i relativi assegni ed indennità, con esclusione di quella di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334».
26-quater. Le disposizioni di cui ai commi 26-bis e 26-ter, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 11 milioni e 200 mila;
2003: + 11 milioni e 200 mila;
2004: + 11 milioni e 200 mila.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 11 milioni e 200 mila;
2003: - 11 milioni e 200 mila;
2004: - 11 milioni e 200 mila.
40. 78.Ramponi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, inserire la seguente lettera:
c-bis. ai servizi professionali socio-sanitari e didattico-formativi svolti presso strutture pubbliche o private.
40. 1115. Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1. Gli Enti Previdenziali di cui al decreto legislativo 509/1994 e al decreto legislativo 103/1996 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.
40. 1365.Antonio Leone, Patria.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26-bis. Gli Enti Previdenziali di cui al decreto legislativo 509/1994 e al decreto legislativo 103/1996 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.
40. 142. Gazzara, Giudice, Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. 1. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di assunzione, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione del nominativo del lavoratore, della data di assunzione, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e


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normativo al servizio competente nel cui ambito territoriale e ubicata la sede di lavoro.
2. La comunicazione di cui al comma precedente è valida anche ai fini della denuncia istantanea di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
3. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione ai servizi per l'impiego. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tale comunicazione è dovuta solo in caso di variazione della data di cessazione inizialmente comunicata.
4. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene definito un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, comprese quelle riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle relative ai servizi per l'impiego, alle Direzioni Provinciali del Lavoro, all'INPS e all'INAIL.
40. 481.Scaltritti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
26-bis. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 è soppresso.
40. 483.Scaltritti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis
. Viene esteso, con decorrenza 10 aprile 2001, anche agli aspiranti vice commissari del soppresso corso quadriennale le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 250 del 2001, che fanno decorrere dal conseguimento della qualifica di «aspirante» l'anzianità di servizio ai fini della determinazione del trattamento stipendiale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, legge 8 luglio 1990, n. 231.
I frequentatori del corso quadriennale di cui al comma 1 possono riscattare ai fini di quiescenza e del trattamento secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base agli emolumenti percepiti durante la frequenza del corso.
Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici sono determinate in euro 826.331 per l'anno 2001, in euro 1.162.028 per l'anno 2002, in euro 1.182.686 per l'anno 2003 ed in euro 1.187.850 per l'anno 2004.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.162.028;
2003: - 1.182.686;
2004: - 1.187.850.
40. 77.Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, in attesa della loro applicazione, di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto 2 gennaio 1985, del Ministro dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.
40. 493. Innocenti.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Per coloro che siano idonei a svolgere le funzioni di professore associato nella terza tornata dei giudizi di idoneità, anche a seguito di ordinanza cautelare emessa da organi di giustizia amministrativa, l'inquadramento è disposto ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
40. 148.Cazzara, Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha mantenuto il trattamento di quìescenza costituito dai fondi di previdenza a capitalizzazione di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 72, è iscritto, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INPDAP Gestione autonoma ex-CPDEL. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabilite le modalità per la liquidazione, in favore dei singoli interessati, del trattamento medesimo, in atto alla suddetta data, previa definizione del contributo di riscatto per i periodi lavorativi pregressi.
40. 199.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. All'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, aggiungere alla fine il seguente comma: Al fine di consentire, agli autotrasportatori iscritti all'albo di cui all'articolo 1, il trasporto, con il proprio automezzo, di cose proprie, la iscrizione all'albo predetto è equiparata alla licenza di cui al comma 1 del presente articolo.
40. 291. Fistarol.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Ai fini di cui all'articolo 6-bis della legge 28 febbraio 1998, n. 30, sono equiparati al personale marittimo di cui all'articolo 119 codice navale, i membri di equipaggio delle navi da pesca che siano cittadini di Paesi extracomunitari nei quali vigano condizioni di reciprocità quanto alla legislazione concernente l'arruolamento a bordo di cittadini italiani o comunitari, e purché siano residenti da almeno ventiquattro mesi in Italia e che per gli stessi gli armatori applichino nell'interezza il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti della pesca.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in Euro 1. 239.497, è da porre a carico del fondo; di cui alla legge 267 del 1991 «attuazionedel piano nazionale della pesca marittima».
40. 236. Santori, Scaltritti, Zorzato, Campa, Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere, il seguente:
26-bis. È considerato lavoro occasionale quello prestato alle dipendenze del titolare di impresa agricola, non avente dipendenti assunti a tempo indeterminato e che a fronte di un fabbisogno di manodopera eccedente le possibilità di reperimento nell'ambito del proprio nucleo familiare convivente o comunque fra i parenti ed affini entro il quinto grado, ricorra per la raccolta di prodotti agricoli all'apporto di manodopera altrimenti non occupata e, comunque, da reperire fra persone non iscritte nelle liste di collocamento, ovvero nell'ambito delle seguenti


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categorie: casalinghe, studenti, pensionati, soggetti portatori di handicap o provenienti da centri di recupero.
40. 226. Vascon, Pagliarini, Sergio Rossi, Dussin.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
All'articolo 69, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, sono aggiunte le seguenti: prendendo a riferimento quanto previsto per il personale di cui al regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 611 e successive modifiche ed integrazioni.
40. 213. Angelino Alfano, Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del d. lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 trovano applicazione fino al 31 dicembre 2002.
40. 168.Milana.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26-bis. Il finanziamento del Fondo (per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità) di cui all'articolo 47, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144 è incrementato a decorrere dal 2002 di un importo pari a 10.123.000 Euro.

Conseguentemente
alla Tabella A, alla voce
Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10.123;
2003: - 10.123;
2004: - 10.123.
40. 115.
De Simone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. Per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 è stanziato un ulteriore finanziamento di 1.452.000 di euro per il 2002, un 1.452.000 di euro per il 2003, un 1.452 di euro per il 2004.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 324.
Bimbi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Il contributo stabilito dall'articolo 41, comma 2 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 da erogarsi in tre rate annue per il triennio 2000-2002, anche per le aziende elettriche minori isolane che distribuiscono in regime di rete isolata, per tali aziende l'onere straordinario potrà essere determinato fino ad un tetto massimo comunque non superiore al 30% del capitale sociale vigente all'anno 1996 di ciascuna azienda elettrica minore isolana con rete isolata.
Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo
40. 341. Villari, Cola.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, è aggiunto il seguente:
26-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante disposizioni in materia


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di riscatto dei corsi di studio universitario, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al termine dell'articolo 2, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: 'nonché i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio post universitario, anche se non richiesti per lo svolgimento della specifica attività lavorativa svolta dal richiedente.
Seguono Compensazioni Gruppo Misto-Verdi n. 3.
40. 107.
Cento, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
26-bis. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2002, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, i termini di proroga dei progetti e delle attività socialmente utili del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 sono differiti al 31 dicembre 2002.
Le convenzioni con le regioni dovranno prevedere:
a) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2001, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS: nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2002 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;
b) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinato allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2001, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1o gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002.

Per le regioni interessate è autorizzata la prosecuzione del regime normativo, comprese le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997 e degli incentivi economici previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al dicembre 2003.
40. 92.Cento, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
26-bis. Ai lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 468


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del 1997 e successive modificazioni e integrazioni la partecipazione ai progetti a attività socialmente utili diventa titolo valutabile come servizio prestato ai fini della partecipazione a concorsi e graduatorie per l'assunzione nella pubblica amministrazione.
40. 94.Cento, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del D.lgs 503/92, si fa luogo ad uno stanziamento, entro il limite massimo pari all'aumento del prodotto interno lordo reale intervenuto tra l'anno 1992 e l'anno 2001, da destinare, con decreto del Ministero del lavoro da emanare entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative, all'aumento delle pensioni, con particolare riferimento a quelle di importo medio-basso. In caso di titolarità di più pensioni, l'aumento percentuale è applicato sull'ammontare complessivo delle stesse.
Compensazione.

All'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«All'articolo 1, comma 1, della legge 18/10/2001, n. 383, sostituire le parole:
"aliquota del 10%" con le seguenti: "aliquota del 12%"
"aliquota del 15%" con le seguenti "aliquota del 17%"
"aliquota del 20%" con le seguenti "aliquota del 22%".
Al comma 3, sostituire le parole:
"25 per cento" con le seguenti: "10 per cento".
40. 17.Buffo, Grandi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le società semplici e le società di persone possono costituire e partecipare a piccole società cooperative, quale forma semplificata di società cooperativa, esercenti le attività agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
40. 1150.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
27. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alle leggi Regione Siciliana 6 giugno 1975 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, i versamenti per la contribuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono determinati dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dalle leggi n. 214 del 26 aprile 1982 e n. 105 del 28 marzo 1991.
40. 1168. Misuraca, Angelino Alfano, Milioto, Marinello.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
26-bis. Per favorire la ricollocazione lavorativa, ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive


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modificazioni sono adottate, a valere sulle risorse a ciò preordinate del Fondo Nazionale per l'Occupazione, le seguenti misure:
nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia viene concesso un contributo a fondo perduto pari a lire 18 milioni a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione;
la concessione al datore di lavoro pubblico e privato di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo conseguimento della normativa comunitaria nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
40. 85.Cento, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
26-bis. Ai lavoratori di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano l'intera disponibilità dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni.
40. 86.Cento, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
26-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997 si applicano fino al 31dicembre 2002 alle attività ancora in corso di decreto legislativo n. 280 del 1997.
40. 89. Cento, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
26-bis. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2002, con il possesso dei relativi requisiti alla data del 31 dicembre 2001.
40. 93.Cento, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.

Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consorzi per i quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa autorizzati all'esercizio provvisorio delle attività di impresa possono chiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già fruito».
A tali fini è utilizzabile sino al 31 dicembre 2002, in aggiunta alla copertura finanziaria di cui all'articolo 10 primo comma della predetta legge, anche lo stanziamento previsto dall'articolo 130, secondo comma, della legge 23. dicembre 2000, n. 388, anche nei confronti del lavoratori cessati dal sevizio di cui al sesto comma dell'articolo 5 della surrichiamata legge n. 410/99.
40. 041.Osvaldo Napoli, Dorina Bianchi.
Inammissibile per inidoneità della copertura.


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Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. A tutti i soggetti operanti nel settore agricolo che abbiano svolto attività di tipo misto, di lavoro dipendente e autonomo, e nel corso degli anni abbiano raggiunto i requisiti minimi di legge dovuti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti è consentito regolarizzare la loro posizione assicurativa con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mediante autodenuncia da inoltrare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'autodenuncia dovrà contenere l'indicazione del periodo di mancata iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo massimo di cinque anni antecedenti all'autodenuncia medesima, fatti salvi i diritti acquisiti in altre posizioni in tutti gli anni pregressi.
3. La presentazione dell'autodenuncia, corredata dai documenti comprovanti i requisiti per l'iscrizione, produce automaticamente estinzione di ogni obbligo di versamento di contributi, di restituzione di mora ed altre sanzioni.
Compensazioni Gruppo DS.
40. 055.Diana.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari).

1. Il comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e modificazioni, è abrogato.
40. 0. 151.Cuccu.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari).

1. Al comma 5 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole semplice o complessa, è inserita la parola: non.
40. 0. 152.Cuccu.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).

1. Il secondo comma dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa e' effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni; con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. La commissione, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio di direzione. La commissione individua, all'interno della rosa dei candidati idonei, un ordine di merito, sua base del quale il direttore generale attribuisce l'incarico di direttore di struttura complessa.


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Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il Consiglio dei sanitari».
40. 0. 153.Cuccu.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Collocamento a riposo della dirigenza medica).

1. Il primo comma dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantottesimo anno di età fatta salva l'applicaziorte dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, entro il 31 gennaio 2002 ad identificare parametri scientifico-clinici in base ai quali, a domanda, il dirigente medico possa mantenere, 'seppure in quiescenza, un rapporto di tipo libero-professionale con il Servizio sanitario nazionale con un tetto orario non superiore alla metà dell'orario contrattualizzato secondo il Contratto collettivo nazionale vigente. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio».
40. 0. 154.Cuccu.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente:

Art. 40-bis.

Al fine di realizzare un più efficace e coordinato sistema di tutela e di conoscenza del territorio il Servizio sismico nazionale e l'Ufficio per il sistema informativo, già operanti nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
40. 0. 129. Marras, Vitali, Arnoldi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente:

Art. 40-bis.

Gli iscritti all'albo dei Ragionieri e dei Commercialisti, che hanno prestato servizio almeno dieci anni negli Uffici finanziari di Comuni, Provincie, Regioni e Stato possono svolgere il ruolo di revisori dei conti negli Enti locali e vengono iscritti a domanda nel registro dei revisori ufficiali dei conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
40. 0. 128. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente:

Art. 40-bis.
(Trattamento economico di missione).

A tutti i componenti dei Consigli di amministrazione di cui all'articolo 5 del


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decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che, fuori dalla loro abituale residenza, partecipano nell'ambito del territorio nazionale a lavori consiliari o a commissioni, ovvero svolgono altri incarichi d'Istituto, spetta il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità stabilite dalla regolamentazione di ciascun ente di appartenenza».
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 0. 127. 02. Bressa.
Inammissibile per estraneità di materia.


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AFFARI SOCIALI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 99, comma 2, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: dell'odontotecnico, sono inserite le seguenti: dell'igienista dentale.

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.
40. 1052.La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 99, comma 2, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «dell'odontotecnico», sono inserite le seguenti: «dell'igienista dentale».
Compensazioni Gruppo LNP da 1 a 10.
40. 234. Ercole, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:
26-bis. L'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, è così sostituito: «In via transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i beneficiari della presente legge, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 1, possono mantenere o fare domanda di iscrizione all'albo degli odontoiatri».
40. 1145.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:
26-bis. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni, o se essa sia stata attribuita in gestione provvisoria in virtù del criterio previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, oppure se alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 91 n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
Compensazione gruppo AN.
40. 64.
Amoruso, Lisi, Villani Maglietta, Conti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:
L'articolo 11 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - 1. Il terzo e quarto capoverso dell'articolo 1, comma 40 della legge n. 662 del 1996, sono sostituiti dai seguenti: Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 Marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza con un fatturato


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annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell'IVA superiore a 750 milioni, la quota di sconto di cui al precedente periodo è fissata nella misura del 3%. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento.
40. 214. Angelino Alfano, Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere il seguente comma:
La misura del concorso della regione Sicilia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, è pari al 30 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale.
40. 1008 Giudice, Angelino Alfano, Marinello.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. Per favorire la raccolta e lo smaltimento di alghe sulle coste della Regione Friuli-Venezia Giulia il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio riconosce alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo pari a 258.228,44 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da destinare a favore del Comune di Grado, al quale spetta il compito di coordinare l'attività di raccolta e smaltimento di alghe».

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1, Tabella A Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:
2002:- 258.228,44;
2003:- 258.228,44;
2004:- 258.228,44.
40. 1294. Moretti, Lenna.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge n. 26 del 2001, all'articolo 1, il comma 7-bis è abrogato.
Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.
40. 181. Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, è aggiungere il seguente:
26-bis. Ai fini della prosecuzione del programma di tutela sanitaria dei consumatori, di cui all'articolo 92, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è attribuita la somma di un milione di euro per l'anno 2002, e un milione di euro per l'anno 2003.
Seguono Compensazioni Gruppo Misto-Verdi n. 1.
40. 103.
Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraio Scanio,
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente comma:
27-bis. Per favorire l'utilizzo di veicoli adattati ad invalidi, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina» sono sostituite con: «fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina» e le parole: «e a 2.500 centimetri cubici, se con motore


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Diesel» sono sostituite dalle seguenti: «e a 3.000 centimetri cubici, se con motore Diesel». È a tal fine autorizzato un contributo pari a 500 migliaia di euro per il 2002, a 500 migliaia di euro per il 2003, a 500 migliaia di euro per il 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 500 (migliaia di euro);
2003: - 500 (migliaia di euro);
2004: - 500 (migliaia di euro).
40. 1036. Germanà.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
Si autorizza la concessione alla Federazione Sport Disabili (FISD) di un contributo straordinario di 516.000 euro per l'anno 2002, a sostegno dell'attività socio promozionale e dello sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili. Tali provvedimento è motivato dalla complessa struttura organizzativa della FISD, articolata in circa trenta discipline sportive e sei differenti tipologie di handicap, nonché dal perseguimento della sua finalità, etico sociali, integrative e culturali, oltreché sportivo-agonistiche.
A questo proposito, si conferisce delega al Governo per l'emanazione di uno specifico decreto legislativo volto al riconoscimento alla FISD in Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) paritetico al Coni, alla luce di quanto previsto a Livello Internazionale dal formale accordo CIO (Comitato Internazionale Olimpico) e IPC (Comitato Internazionale Paraolimpico) per la gestione delle Attività Olimpiche e Paraolimpiche.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
40. 301.Milana.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per l'assistenza integrata agli anziani e ai disabili, per il sostegno al disagio giovanile nella comunità montana del monti Dauni settentrionale e nella Provincia di Foggia è autorizzato un contributo di 15 milioni di Euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di euro:
2002: - 15.000;
2003:-;
2004:-.
40. 358.Di Gioia, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo li comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. La spesa relativa ai primi sessanta giorni di degenza nelle residenze sanitarie assistenziali di anziani non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e che richiedono trattamenti continui, ove l'accesso sia stato autorizzato dalla competente unità valutativa geriatrica territoriale, è a totale carico del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dalla figura sanitaria, ospedaliera o territoriale, che ha richiesto il ricovero dell'anziano non autosufficiente o del disabile.
Compensazioni Comunisti Italiani.
40. 451.Maura Cossutta, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. La tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, recante l'Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie è modificata nel modo seguente:
nella colonna «criteri di finanziamento» relativa all'area «anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico degenerative», punto 1 «prestazioni-funzioni», sostituire l'intero secondo periodo con il seguente: Nelle forme di lungo assistenza semiresidenziali e residenziali il 70 per cento del costo complessivo a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il restante 30 per cento a carico del Comune, fatta salva la compartecipazione dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.
Conseguentemente compensazioni Comunisti Italiani.
40. 450.Maura Cossutta, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:
Al fine di promuovere interventi a tutela della salute dei disabili è previsto uno stanziamento di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente è ridotto di pari importo l'accantonamento in Tabella A relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
40. 1181.Palumbo, Massidda, Burani, Bindi, Porcu, Di Virgilio, Borriello, Minoli, Stagno d'Alcontres, Lucchese, Minoli, Zanella, Labate, Mazzuca, Zanotti.
Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 40 aggiungere il seguente comma:
26-bis. All'articolo 45 del decreto-legislativo 151 del 2001 è aggiunto il seguente comma:
«3. Le richiamate norme dell'articolo 42 si applicano anche ai tutori e protutori di soggetti minorenni portatori di handicap in situazione di gravità».
40. 245.Paolo Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere in fine il seguente comma:
«L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.».
Seguono compensazione del Gruppo Lega Nord Padania da 1 a 10.
40. 128. Pagliarini, Sergio Rossi, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:
Al fine di promuovere interventi a tutela della salute degli affetti dal morbo di Alzheimer è previsto uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente è ridotto di pari importo l'accantonamento in Tabella A relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
40. 1182.Palumbo, Massidda, Burani, Bindi, Porcu, Di Virgilio, Borriello, Minoli, Stagno d'Alcontres, Lucchese, Minoli, Zanella, Labate, Mazzuca, Zanotti.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono sostituiti dai seguenti:
«È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione, i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni».
Seguono compensazioni L.N.P. da 1 a 10.
40. 175.Ercole, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo per il sostegno alla non autosufficienza).

1. Al fine di sviluppare gli interventi socio-sanitari, i servizi per l'accompagnamento e l'assistenza delle persone anziane non autosufficienti è istituito presso l'INPS un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) Accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della Legge 8 novembre 2000, n. 238;
b) erogazione di una indennità di accompagnamento commisurata alla gravità del bisogno, tale da consentire assistenza e sorveglianza continua a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;
c) erogazione delle risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in Residenza Sanitaria Assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;

3. Entro il 30 giugno 2002, il Ministro del Lavoro e per la Solidarietà Sociale di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Conferenza Stato-Regioni definisce con apposito decreto:
a) i criteri di determinazione e di accertamento della non autosufficienza;
b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici, nonché la definizione delle diverse prestazioni e servizi a carico dello stesso;


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c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui agli articoli 3-quater e 3-septies del DL 229 del 1999 vengono valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni a favore della persona non autosufficiente;
d) le modalità di controllo e di verifica delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone non autosufficienti alle quali, prima dell'entrata in vigore del presente articolo, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980 n. 18.
5. Presso l'lNPS è istituita apposita contabilità separata per la gestione delle risorse del Fondo. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti all'INPS per la gestione del Fondo.
6. Il decreto di cui al comma 3 definisce le modalità, i criteri, ed i termini per l'istituzione di una assicurazione pubblica obbligatoria le cui risorse sono destinate alla costituzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1.
7. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel Fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2002, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 2.000 milioni di euro per Panno 2004.

e, di conseguenza, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole «ad una somma pari al 2,5 per cento», sono sostituite dalle altre: «ad una somma pari al 17 per cento».

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-ter.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

3. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Alla tabella A aggiungere la seguente voce:
2) accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate Ministero dell'economia e delle finanze:
2002: - 969.077 (a);
2003: - 1.230.755 (a);
2004: - 1.286.620 (a).

(a): accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

ed in maniera identica alla Tabella B, inserire la voce accantonamenti di segno negativo, Ministero dell'economia e delle finanze
2002: - 6.549.553 (a);
2003: - 1.491.305 (a);
2004: - 1.801.436 (a).

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).


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E dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-ter.
(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383).

3. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:
8. Con uno o più decreti, del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota delle entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse derivanti dalle norme di cui al presente articolo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

La compensazione vale fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura pari a:
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.500.000;
2004: - 2.000.000.
mentre la quota residua dopo la copertura del presente emendamento è utilizzata in compensazione di altri emendamenti.
40. 0. 204. Battaglia, Barboni, Zanotti, Bindi, Bolognesi, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:
È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti dette singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della Salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione: i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo dei presente


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comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
* 40 0. 189.Massidda.
Inammissibile per inidoneità della coperatura.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. È istituito un Osservatorio permanente coordinato dai ministeri della Salute, dell'Economia, delle Attività Produttive, sentite le categorie mediche, le organizzazioni imprenditoriali farmaceutiche e le rappresentanze sindacali, al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione dalla manovra di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 405/2001 e i relativi effetti in materia finanziaria, sociale, sanitaria e industriale e a presentare al Parlamento, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 settembre di ogni anno, gli eventuali provvedimenti volti a modificarne e/o integrarne in modo opportuno le disposizioni.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
* 40. 0. 171. Giuseppe Drago, Peretti, Dorina Bianchi, Volontè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. È istituito un Osservatorio Permanente coordinato dai Ministeri della salute, dell'economia, delle attività produttive, sentite le categorie mediche, le organizzazioni imprenditoriali farmaceutiche e le rappresentanze sindacali, al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione della manovra di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 405/2001 e i relativi effetti in materia finanziaria, sociale, sanitaria e industriale e a presentare al Parlamento, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 settembre di ogni anno, gli eventuali provvedimenti volti a modificarne e integrarne in modo opportuno le disposizioni.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
* 40. 0. 170. Fioroni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:
«È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse.
Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscita e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione;


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le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni».
40. 0. 121.Burani Procaccini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:
«È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della Salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale, previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni».
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
* 40. 0. 188. Drago, Bianchi, Volontè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.

1. Il servizio di trasporto dei disabili è equiparato alle prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità di cui al numero 41-bis, della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 4-bis del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, ed è assoggettato all'aliquota IVA del 4 per cento.
Segue compensazione Lega Nord Padania da 1 a 10.
40. 0. 203.Pagliarini, Sergio Rossi, Ballaman.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. Per la realizzazione di una struttura di accoglienza per portatori di handicap gravi nella città di Agrigento è autorizzata l'erogazione di un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2002 in favore dell'istituto «Casa della speranza» di Agrigento.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, modificare gli importi come segue:
2002: - 2.000.
40. 0119.Angelino Alfano, Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge 16 novembre 2001, n. 405 è aggiunto il seguente comma:
4-bis Il Ministero della Salute assicura, anche attraverso la produzione diretta da parte dell'Istituto farmaceutico Militare, la distribuzione in tutto il territorio nazionale dei farmaci orfani, nonché dei medicinali non coperti da brevetto di cui all'articolo 7 comma 1 con modalità da a definire con successivo decreto del Ministero della salute da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Compensazioni Comunisti Italiani.
40. 0. 177. Maura Cossutta, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.

1. È Istituito, presso l'Istituto regionale per le Microcitemie di Cagliari, il Centro di Riferimento Internazionale per la Thalassemia.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, dl concerto con Il Ministro della salute, adotta i provvedimenti necessari alla costituzione e funzionamento dell'organo centrale di riferimento di cui al comma precedente».
40. 0. 181. Massidda, Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. All'Istituto Superiore di Sanità per i nuovi compiti connessi alla lotta al bioterrorismo e all'antidoping sono assegnati, per l'anno 2002, 25.000.000 di euro.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 0. 168. Fioroni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo speciale per la realizzazione di unità spinali).

1. Al fine di istituire entro l'anno 2004 almeno una nuova unità spinale in ogni regione, nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, si propone di istituire un Fondo speciale per la realizzazione di unità spinali.
2. Per il finanziamento del Fondo speciale per la realizzazione di unità spinali


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è autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, all'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2002: - 20 milioni di euro;
2003: - 20 milioni di euro;
2004: - 20 milioni di euro.
40. 0. 162. Bolognesi, Battaglia, Bogi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Finanziamento straordinario per la realizzazione di nuove strutture di tipo hospice).

«1. Per l'attivazione o la realizzazione delle strutture di tipo hospice di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39, è destinato per l'anno 2002 alle Regioni un finanziamento straordinario aggiuntivo di 200 milioni di euro. I finanziamenti assegnati alle Regioni possono essere finalizzati alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento di strutture con vincolo di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2002: - 200.000.
40. 0. 161. Bolognesi, Battaglia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi per la tutela della salute mentale).

1. Per l'anno 2002 è rifinanziato il fondo della salute mentale, già istituito con l'articolo 98 della legge 388 del 2000, con la somma di 10 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, variare gli importi come segue:
2002: - 10.000.
40. 0. 148. Maura Cossutta, Bolognesi, Pistone, Lumia, Giacco, Finocchiaro, Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Interenti per la tutela della salute mentale).

1. Il Fondo per la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela della salute mentale» di cui all'articolo 98 della legge 23 dicembre 2000, a 388, è integrato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze modificare gli importi come segue:
2002: - 2.000 milioni di euro;
2003: - 2.000 milioni di euro;
2004: - 2 000 milioni di euro.
* 40. 0. 149.Cuccu.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi per la tutela della salute mentale).

1. Il Fondo per la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela della salute mentale» di cui all'articolo 98 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze modificare gli importi come segue:
2002: - 2.000 milioni di euro;
2003: - 2.000 milioni di euro;
2004: - 2.000 milioni di euro.
* 40. 0. 150.La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi per le zone montane).

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è integrato dell'importo di euro 10.000.000.
2. Tale somma è ripartita dal CIPE fra le Regioni e le Province autonome, secondo le procedure del sopracitato articolo 2, per finanziare progetti-obiettivo aventi lo scopo di assicurare ai cittadini residenti nei Comuni montani strumenti in grado di rimuovere le situazioni di svantaggio nell'accesso ai servizi socio-sanitari.
3. Una quota pari al 10 per cento dello stanziamento complessivo sarà destinata a sviluppare iniziative proposte dal ministero della Salute fra quelle d'interesse nazionale prefigurate nel documento delle linee-guida della Commissione ministeriale per i problemi della sanità in montagna.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 0. 167. Bressa, Manzini, Fistarol, Sandi, Sabattini, Innocenti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Dismissione in materia di asili nido).

In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, le procedure e le condizioni per l'alienazione degli immobili ad uso abitativo trovano applicazione anche per gli immobili ad uso non abitativo.
40. 0. 201.Bianchi, Clerici.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

Lo standard di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001 non si applica ai reparti di terapia intensiva, rianimazione, trapianti d'organo e midollo osseo.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 0. 164. Bindi, Mosella, Fioroni, Burtone.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in favore dei donatori di midollo osseo).

1. I decreti attuativi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 e al comma 2 dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52, sono emanati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
40. 051.Maura Cossutta, Pistone, Giacco, Battaglia.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Istituto superiore di sanità).

1. All'Istituto superiore di sanità si estende la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. La minore entrata derivante dall'assegnazione in uso gratuito all'Istituto superiore di sanità di immobili appartenenti al demanio dello Stato, al fine di assicurare l'assolvimento dei compiti demandati all'Istituto medesimo, trova compensazione a valere sugli stanziamenti previsti per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
40. 0104.La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

Art. 31-bis.

1. Al fine di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria attraverso la diffusione dell'impiego di farmaci oppiacei o morfinosimili in pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave, al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cure e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro della sanità, provvede all'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari, al fine di incrementare la diffusione e l'impiego appropriato dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti, a favore dei pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001.»;
b) all'articolo 41, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
«d-bis) da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenute le sostanze di cui all'allegato 1 accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico che ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave»;
c) all'articolo 43:
1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
z-bis. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni contenute le sostanze di cui all'allegato 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia, a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale su modello predisposto dal Ministero della sanità, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico.»;


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2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato 1 può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura, di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo e del medico veterinario da cui è rilasciata.»;
3) il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui alle tabelle I, Il e III previste dall'articolo 14. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato i è modificato con decreto dei Ministro della sanità.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato i attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e a detenere la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, Il e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare sono autorizzati a trasportare sostanze di cui alle tabelle I, Il e III previste dall'articolo 14, correlata di dichiarazione medica, per l'effettuazione di terapie domiciliari.»;
5) il comma 6 è abrogato;
d) all'articolo 45:
1) il comma 1 è abrogato;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5 Salvo che il fatto non costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.»;
e) gli articoli 46, 47, 48 sono abrogati;
f) all'articolo 60, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.
4. Il registro di carico e scarico è conformato al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dall'ultima registrazione.
5. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale degli stupefacenti.
6. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta del registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla Direzione Sanitaria.».
Compensazioni Gruppo Misto-Verdi n. 1, 6.
40. 0. 160.Zanella, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 4031-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione,


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promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.
Compensazione Gruppo CCD-CDU.
* 40. 0. 157. Drago, Mogiello, Peretti, Dorina Bianchi, Volontè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 0. 156. Fioroni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.
* 40. 0. 155.La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, della legge 16 novembre 2001, n. 405 dopo le parole «da epatite cronica» aggiungere le parole «ai medicinali in confezione monodose».
40. 0. 178. Maura Cossutta, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.

1. L'articolo 7 della legge 405 del 16 novembre 2001 è sostituito dal seguente:
Art. 7. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitari, uguali sono rimborsati al farmacista del Servizio Sanitario Nazionale fino alla concorrenza del valore medio ponderato dei prezzi dei tre farmaci a prezzo più basso disponibili nel normale ciclo distributivo del Paese.


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2. I livelli massimi di rimborso di cui al comma 1 sono definiti in sede di Confereza Stato-Regioni su proposta del Ministro della Salute.
3. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al livello massimo di rimborso, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della spedizione della ricetta può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto medico stesso.
4. Il farmacista, in presenza dell'indicazione, di cui al comma 3, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso un farmaco avente un prezzo uguale o più basso del livello massimo di rimborso.
5. Qualora il medico non apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 3, per cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 4, la differenza fra il livello massimo di rimborso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito.
40. 0. 191.Massidda.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo Art. 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

L'articolo 10 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, è abrogato.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 0. 166. Bindi, Fioroni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, è aggiunto il seguente:

Art. 40-bis.
(Abolizione dell'obbligo relativo al libretto di idoneità sanitaria).

1. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è soppresso.
40. 0. 182. Fontanini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. È previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2002, pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e dell'1,5 per cento del comparto sanitario de Servizio sanitario nazionale per il finanziamento dell'educazione continua in medicina. Tali percentuali sono incrementate rispettivamente al 2,5 per cento e al 2 per cento nel 2003 e nel 2004.
40. 0. 179. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Bolognesi, Fioroni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è soppresso l'ultimo periodo.
40. 0. 176. Maura Cossutta, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Norma transitoria per il personale del S. Raffaele).

1. Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma sono autorizzati ad assumere, nei limiti della propria pianta organica, il personale sanitario, amministrativo e tecnico di livello non dirigenziale, in servizio presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri in base alla convenzione stipulata tra detto Ente e la società H.S. Raffaele Roma EUR s.r.l., indicato nominativamente nell'elenco allegato alla convenzione stessa e presente alla data del 30 settembre 2001, alle seguenti condizioni:
a) espletamento di apposita prova selettiva svolta secondo le norme in vigore per il personale del SSN;
b) applicazione del rapporto di lavoro e delle disposizioni previste dal CCNL del comparto sanità.

2. Il personale assunto ai sensi del presente articolo è collocato nel ruolo, dopo il personale già dipendente degli stessi istituti.
40. 015.Conti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Norma transitoria per il personale del S. Raffaele).

1. Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma sono autorizzati ad assumere, nei limiti della propria pianta organica, personale sanitario non medico di livello non dirigenziale, già in servizio alle dipendenze della Società H. San Raffaele Roma-Eur S.r.l., alla data del 13 luglio 2000 alle seguenti condizioni:
a) espletamento di apposita prova selettiva svolta secondo le norme regolamentari dell'Ente, intesa ad accertare l'idoneità di detto personale allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alle qualifiche da assegnare, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente;
b) sottoposizione del rapporto di lavoro cosi posto in essere con gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri alle medesime condizioni di durata proprie dei contratti di lavoro preesistenti per ciascuno di detti dipendenti;
c) applicazione dei trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto sanità.

2. Le disposizioni del presente articolo si estendono, in quanto applicabili, anche al personale sanitario non medico di livello non dirigenziale, in servizio a titolo precario presso i suddetti Istituti.
3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo in caso di assunzione a tempo indeterminato è collocato nel ruolo, dopo il personale già in servizio presso degli stessi Istituti.
40. 0106.La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Istituzione di una fondazione per i rischi connessi all'esercizio della professione medica).

1. Il Ministero della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di


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Trento e Bolzano, promuove la istituzione di una fondazione deputata a gestire fondi espressamente finalizzati all'erogazione di indennizzi ai cittadini che abbiano riportato lesioni od infermità, con conseguente menomazione permanente dell'integrità psicofisica, a seguito di trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario nazionale.
2. Alla fondazione di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del libro primo, titolo II, capo II del codice civile.
3. Il Ministero della salute esercita la vigilanza sulla fondazione ed in particolare:
a) detta i criteri ed i principi generali cui deve uniformarsi lo statuto, anche con specifico riferimento ai criteri di liquidazione degli indennizzi in relazione alla natura dei danni subiti dal paziente;
b) approva ogni modifica statutaria;
c) prevede idonei requisiti di professionalità per la designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione;
d) esercita i poteri di cui all'articolo 25 cc..

4. Il patrimonio della fondazione di cui al comma 1 è costituito da donazioni di soggetti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche. In fase di prima attuazione concorre alla costituzione del patrimonio della fondazione una quota dell'uno per mille degli stanziamenti al SSN per l'anno 2002.
5. In relazione a tutte le somme erogate per le finalità di cui al comma 1 la fondazione esercita il diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del codice civile.
40. 0105.La XII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. L'articolo 47-quater, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:
«2. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria e di raccordo con le regioni nonché per garantire la profilassi internazionale e relative emergenze sanitarie gli Uffici periferici già del Ministero della sanità attribuiti agli Uffici territoriali di Governo, confluiscono alle dirette dipendenze del Ministero della salute».
* 40. 0107.La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. I decreti attuativi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, «Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419», sono emanati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
40. 0. 180. Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. L'articolo 47-quater, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito


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con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:
« 2. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria e di raccordo con le regioni nonché per garantire la profilassi internazionale e relative emergenze sanitarie gli uffici periferici già del Ministero della sanità attribuiti agli Uffici territoriali di Governo, confluiscono alle dirette dipendenze del Ministero della salute».
* 40. 0110.Conti, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, le parole «l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie» sono sostituite dalle seguenti «lo 0,5 per mille riservato alla riabilitazione e lo 0,5 per mille riservato alla lungodegenza post-acuzie».
40. 0. 175. Maura Cossutta, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere ii seguente:

Art. 40-bis.
(Società miste in materia sanitaria).

1. Entro il 31 dicembre 2002 le AA.SS.LL. possono costituire società miste secondo la sperimentazione gestionale prevista nel decreto-legge 229/98, insieme al privato sociale - Onlus, al privato imprenditoriale e alle fondazioni bancarie. Alle società miste così costituite le AA.SS.LL. conferiscono i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, che non siano effettivamente stati destinati, con atti formali i cui iter procedurali sia stato concluso entro 1o gennaio 2002, ad utilizzi propri delle AA.SS.LL. o alienati.
2. Le società miste cui sono conferiti i beni, hanno come finalità la promozione di iniziative atte a sostenere lo sviluppo dei servizi di salute mentale, segnatamente per l'inserimento sociale ed in ambiti produttivi di persone in carico ai servizi, per l'allestimento e/o gestione di soluzioni abitative a favore di persone portatrici di gravi patologie psichiatriche, con le caratteristiche di civili abitazione in uso contrattuale permanente e per poche individualità (massimo 5), cui possono contribuire liberamente soggetti pubblici e privati. Le società miste così costituite hanno altresì la finalità di sostenere le politiche di integrazione socio sanitarie in ordine alle persone e categorie di cui alla legge 328/2000 e alla legge 229/98, articolo septies e dai loro rispettivi decreti attuativi del 14 febbraio 2001 e 14 agosto 2001. Resta fermo il divieto all'utilizzo delle strutture degli ex Ospedali Psichiatrici ai fini di attivarvi residenze di qualunque tipologia per pazienti psichiatrici.
3. Le AA.SS.LL. proprietarie dei beni di cui ai commi precedenti, restano titolari del 51 o delle quote societarie.
4. Alle società costituite entro la data di cui al comma 1 il Ministero del Welfare è autorizzato ad erogare lire 500.000.000 come contributo alla costituzione e capitalizzazione delle società stesse.
5. L'atto di costituzione delle società deve prevedere la presenza, nel Consiglio di amministrazione, di almeno un rappresentante di Associazione di familiari di pazienti psichiatrici.
Compensazione Gruppo Margherita DL-l'Ulivo.
40. 0. 27
Santagata, Stradiotto.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi vari).

1. In deroga al disposto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, della legge 405 del 2001, sono da escludere la chiusura o i ridimensionamenti delle strutture ospedaliere localizzate in aree montane, svantaggiate o in isole minori a salvaguardia della tutela del diritto alla salute nei confronti dei cittadini residenti in tali zone.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2002: - 2.000.
40. 0. 8. Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

1. Le sperimentazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni e integrazioni non possono impegnare più del 20% delle strutture e/o servizi e/o attività costituenti il servizio sanitario regionale
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
40. 0. 165.
Bindi, Mosella, Fioroni, Burtone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. Al primo periodo dell'alinea del comma 3 dell'articolo 8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole «in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento...» sono aggiunte le seguenti: «e garantendo che nella funzione di controllo esterno sia garantita la partecipazione dei rappresentanti delle strutture erogatrici pubbliche e private,».
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 0. 174. Fioroni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Prestazioni erogate in forma indiretta ai sensi dell'articolo 8-septies del decreto n. 502 del 30 dicembre 1992).

1. Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la derogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2002.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 0. 173. Fioroni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - articolo 8-sexies del decreto n. 502 del 30 dicembre 1992).

1. Il decreto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre


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1992, n. 502 e successive modificazioni - relativamente alla determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate per gli episodi di assistenza ospedaliera in regime di degenza ordinaria e di day hospital - è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Esso deve tenere conto anche degli oneri posti a carico degli erogatori a seguito del rinnovi dei contratti di lavoro dei dipendenti.
In assenza di detto decreto, trascorso il termine di cui sopra, le tariffe stabilite con decreto del Ministro della, sanità del 30 giugno 1997 sono aumentate della stessa percentuale accertata dalla Corte dai Conti (o in alternativa secondo quanto stabilite dal punto 6 dell'Accordo Stato - Regioni dell'8 agosto 2001) per la componente di spesa relativa al personale del comparto sanità.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 0. 147. Fioroni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggingere il seguente:

Art. 40-bis.

All'articolo 8-quater, comma 6, della legge 502/92, è aggiunto il seguente periodo: «Fino a quando le Regioni non avranno provveduto all'approvazione del Piano sanitario regionale, alle attività di cui al comma 5 e all'attuazione delle condizioni per l'accreditamento, opera comunque l'accreditamento per le strutture di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e per le strutture già operanti al 31 dicembre 2000 anche solo in forza di un'autorizzazione che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe predeterminate dalla Regione».
40. 0. 146.Losurdo, Conti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Prestazioni erogate in forma indiretta).

1. Il termine di cui all'art. 8-septies, comma 1, secondo periodo, dei decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2002.
40. 0. 145.Parodi, Savo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. Lo standard di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001 n 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non si applica agli ospedali di montagna e delle piccole isole.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
40. 0. 163.
Bindi, Mosella, Fioroni, Burtone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'Art. 40 aggiungere l'Art. 40-bis:
1. L'articolo 47-quater, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge


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12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:
2. Per lo svolgimento delle alla tutela sanitaria e veterinaria e di raccordo con le regioni nonché per garantire la profilassi internazionale e relative emergenze sanitarie gli Uffici periferici già del Ministero della sanità attribuiti agli Uffici territoriali di Governo, confluiscono alle dirette dipendenze del Ministero della salute.
40. 0. 144.Parodi, Savo.
Inammissibile per estraneità di materia.


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AGRICOLTURA

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'estinzione avverrà mediante corresponsione delle somme anche ai consorzi agrari, i quali, con atto di data certa, abbiano eccepito la nullità o l'inesistenza giuridica di eventuali cessioni dei crediti medesimi effettuati a favore di Federconsorzi».
40. 1358.Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 6 comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 12, le parole «entro nove mesi» sono sostituite dalle seguenti 5 mesi».

Conseguenzialmente il titolo dell'articolo 40 comma 26 viene modificato con l'aggiunta delle seguenti parole e dei termini previsti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.
Compensazione gruppo AN.
40. 63.
Franz.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Per la forestazione produttiva e le agevolazioni all'agricoltura collinare della comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali è autorizzato un contributo pluriennale di 15 milioni di Euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:
2002: - 8.000;
2003: - 7.000;
2004:-.
40. 359.Di Gioia, Intini, Villetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole. «nei periodo d'imposta 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002».
Compensazione Gruppo CCD-CDU
40. 1125.
Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
«26-bis. Il territorio del Comune di Mattinata è inserito fra i beneficiari della legge n. 185/92 in ordine alla siccità dell'annata 2001».
40. 494. Antonio Leone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le società semplici e le società di persone possono costituire e partecipare a piccole società cooperative, quale forma semplificata di società cooperativa, esercenti


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le attività agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
* 40. 45. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le società semplici e le società di persone possono costituire e partecipare a piccole società cooperative, quale forma semplificata di società cooperativa, esercenti le attività agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2001.
* 40. 1041.La XIII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
26-bis. È autorizzata la spesa di L. 44.922 milioni da destinare al sostegno della costituzione e del funzionamento delle associazioni di produttori ortofrutticoli delle regioni fuori obiettivo 1, riconosciute ai sensi del reg. CEE n. 1035/72 del 18 maggio 1972.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
40. 1124.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.
Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 290 del 17.8.1999, è differito al 30 giugno 2003.
40. 32.Marinello, Misuraca, Amato, Alfano, Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Il Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione - Thiene - è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con ammortamento a carico dello Stato entro un limite di impegno di 2 milioni e 500.000 euro dal 2003 e per 3 milioni di euro a decorrere dal 2004.

Conseguentemente alla Tabella B alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze l'accantonamento del 2002 è ridotto di 2 milioni e 500.000 euro e quello del 2003 di 5 milioni e 500.000 euro.
Alla stessa voce i limiti di impegno a favore del soggetti non statali sono aumentati di 2 milioni e 500.000 euro nel 2003 e di 3 milioni di euro nel 2004.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
40. 11. Zanettin.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. A sostegno del lupo italiano e dell'E.T.L.I, ente di tutela del lupo italiano di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, sono stanziati 1 milione di euro nel 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle Finanze è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
40. 1034. Corsetto, Nicotra, Galvagno, Napoli, Patria, Galli, Zanetta, Rosso, Marras, Saro, Savo, Zorzato, Biasi, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Giudice, Viale.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'orientamento del settore forestale ed agricolo di cui allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma 1.032.913,80 euro, è trasferita al Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al fine di favorire un riequilibrio a vantaggio delle imprese per l'esercizio delle funzioni svolte dalle Camere di commercio in materia di conciliazione e di tutela e promozione della qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari.
* 40. 37. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Nell'ambito delle disponibilità del fondo per l'orientamento del settore forestale ed agricolo di cui allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, cap. 1730 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 1.032.913,8 Euro, è trasferita al fondo di cui al comma 4 dell'articolo 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al fine di favorire un riequilibrio a vantaggio delle imprese per l'esercizio delle funzioni svolte dalle Camere di commercio in materia di conciliazione e di tutela e promozione della qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari.
40. 216. Losurdo, Patarino, Villani Miglietta, Franz, La Grua, Onnis, Fatuzzo.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Nell'ambito delle disponibilità del fondo per l'orientamento del settore forestale ed agricolo di cui allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, cap. 1730 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di lire 2 miliardi, pari a 1032913,8 Euro, è trasferita al fondo di cui al comma 4 dell'articolo 17, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, al fine di favorire un riequilibrio a vantaggio delle imprese per l'esercizio delle funzioni svolta dalle Camere di commercio in materia di conciliazione e di tutela e promozione della qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari.
* 40. 1127.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Nell'ambito delle disponibilità del fondo per l'orientamento del settore forestale ed agricolo di cui allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, cap. 1730 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 1.032.913,8 Euro, è trasferita al fondo di cui al comma 4 dell'articolo 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al fine di favorire un riequilibrio a vantaggio delle imprese per l'esercizio delle funzioni svolte dalle Camere di commercio in materia di conciliazione e di tutela e promozione della qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari.
* 40. 1045.La XIII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

All'articolo 127, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. l'ultimo periodo è


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sostituito dai seguenti: «Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del Fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal Fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà».
40. 43. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del Fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio decreto, stabilisce la quota di stanzimento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà.
40. 1049.La XIII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. A favore degli allevamenti ippici sono previste per il 2002 agevolazioni finanziarie pari a 7.747.000 euro per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico di trottatori e galoppatori (p.s.i.). Il Ministero delle politiche agricole e forestali stabilità le modalità operative con cui l'UNIRE provvederà all'attuazione.
Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali apportare la seguente variazione:
2002 - 7.747.
40. 31.Misuraca, Collavini, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Burani Procaccini, Losurdo, Vascon, Grillo, de Ghislanzoni Cardoli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26.-bis. A favore degli allevamenti ippici sono previste per il 2002 agevolazioni finanziarie pari a 7.747.000 euro per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico di trottatori e galoppatori (p.s.i.). Il Ministero delle politiche


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agricole e forestali stabilirà le modalità operative con cui l'UNIRE provvederà all'attuazione.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2002: - 7.747.
40. 1247. Misuraca, Losurdo, Vascon, Grillo, Masini, Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge riconosce, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, Io stato di calamità naturale per le Regioni Basilicata e Puglia a causa del protrarsi della siccità, e per l'anno 2002 viene stanziata la somma di 50 milioni di Euro per il sostegno al settore agricolo.
Compensazione DS-L'Ulivo.
40. 273.Potenza, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. le somme riscosse per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versate in entrata del bilancio dello stato sono riassegnate ai pertinenti capitoli di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
40. 1272.Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Loddo, Banti, Potenza, Meduri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Le somme riscosse per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, versate in entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate alla dotazione finanziaria relativa al Piano Nazionale della pesca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni.
40. 1224. Scaltritti, Crosetto, De Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001. n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Beni immobili a destinazione agricola)

1. I beni immobili di proprietà pubblica soggetti ad utilizzazione agricola individuati con decreti previsti dal precedente articolo 1, comma 2, sono trasferiti all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200. ISMEA destina i beni medesimi ad interventi di riordino fondiario, con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo specifico regime di aiuto


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nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione 5 giugno 2001, n. 288933.
2. I decreti di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Per gli interventi di riordino fondiario ISMEA utilizza le procedure e gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti. Eventuali oneri sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1971. n. 817.
4. Nella rivendita da parte di ISMEA è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto ai conduttori e ai soggetti che hanno il godimento dell'immobile oggetto di alienazione. Per gli interventi di riordino fondiario dell'ISMEA, restano in vigore le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 30 dicembre 1991. n. 413.
* 40. 38. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Beni immobili a destinazione agricola).

1. I beni immobili di proprietà pubblica soggetti ad autorizzazione agricola, individuati con i decreti previsti dal precedente articolo 1, comma 2, sono trasferiti all'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200. ISMEA destina i beni medesimi ad interventi di riordino fondiario, con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo specifico regime di aiuto nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione 5 giugno 2001, n. 288933.
2. I decreti di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottati di concerto con il Ministro delle Politiche agricole e forestali.
3. Per gli interventi di riordino fondiario ISMEA utilizza le procedure e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 2 e seguenti. Eventuali oneri sono posti a carico della autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817.
4. Nella rivendita da parte di ISMEA è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto ai conduttori e ai soggetti che hanno il godimento dell'immobile oggetto di alienazione. Per gli interventi di riordino fondiario dell'ISMEA, restano in vigore le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
* 40. 1046.La XIII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Ai fini di cui all'articolo 6-bis della legge 28 febbraio 1998, n. 30, sono equiparati al personale marittimo di cui all'articolo 119 Cod. Nav., i membri di equipaggio delle navi da pesca che siano cittadini di Paesi extracomunitari nei quali vigano condizioni di reciprocità quanto alla legislazione concernente l'arruolamento a bordo di cittadini italiani o comunitari, e purché siano residenti da almeno ventiquattro mesi in Italia e che per gli stessi gli armatori applichino nell'interezza il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla della pesca.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in Euro 1.239.497, è da porre a carico del fondo di cui alla legge 267 del 1991 «attuazione del piano nazionale della pesca marittima».
40. 1228. Scaltritti, Crosetto, De Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, dopo le parole: «sotterramento conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4» aggiungere le seguenti: «o recapito in mare aperto, per i soli scarti derivanti dalla decapitazione ed eviscerazione della prima lavorazione del pesce azzurro con le modalità operative e nei punti stabiliti dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente, con l'ausilio di una imbarcazione idonea al trasporto di contenitori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26.04.1994».
40. 33.Misuraca, Amato, Alfano, Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,n. 49, sono sostituiti dai seguenti:
Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue) è istituito un fondo denominato «Fondo per l'emergenza Blue Tongue» con dotazione di 14.460.793 euro per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:
a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77,47 euro per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, fino a 154,94 euro per i bovini di età compresa fra i 12 e i 24 mesi e 180,76 euro per le vacche a fine carriera produttiva;
b) un indennizzo di 51,65 euro a capo, per gli stessi motivi, di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi;
c) ai capi di cui alla precedente lettera b) si applicano le disposizioni dell'articolo 1, del presente decreto.

26-ter. Il comma 1, lettera a) dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è modificato, a decorrere dal 1o gennaio 2002, come segue:
a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini o ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue): 10.329.137 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
40. 0. 236.Misuraca, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, de Ghislanzoni Cardoli, Marinello, Masini, Riccuiti, Romele, Scaltritti, Zama, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio


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2001, n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001 n. 49, sono sostituiti dai seguenti:
«6. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue) è istituito un fondo denominato «Fondo per l'emergenza Blue Tongue» con dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:
a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tal fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, fino a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi e lire 350.000 per le vacche a fine carriera produttiva;
b) un indennizzo di lire 100.000 a capo, per gli stessi motivi, di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi;
c) ai capi di cui alla precedente lettera b) si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. Il comma 1, lettera a) dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è modificato, a partire dal 1o gennaio 2002, come segue:
a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue): 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
40. 0. 228. La XIII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo).

Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 27 marzo 2001, n. 122 le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
*40. 0. 124. Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo).

Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 27 marzo 2001, n. 122 le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
*40. 0. 125.Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo).

Al comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 122 del 2001 le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
40. 0. 126.La XIII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

1. Il Ministro per le politiche agricole procede, su istanza dell'Unione Coloperativa Floricoltori della Riviera s.c. a r.l., destinataria dei contributi di cui ai decreti ministeriali 4 ottobre 1983, n. 10244 e 2 agosto 1989, n. 1324 per la realizzazione, in esecuzione del disposto degli articoli 5, lettera a) della legge 1o luglio 1977, n. 403 e 4, comma 3, lettera e) della legge 8 novembre 1986, n. 752, del «centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori» di Sanremo alla liquidazione finale dei contributi medesimi in conto capitale.
2. La liquidazione è subordinata alla conferma, da parte del comune di Sanremo, alla concessione per la gestione dell'intero «centro» alla Cooperativa destinataria dei contributi di cui al comma 1 per un periodo pari a quello indicato nella convenzione 10 febbraio 1981, rep. N. 47 12/2405, stipulata tra lo stesso Comune e la Cooperativa, o comunque non inferiore al termine indicato nei suindicati decreti ministeriali decorrente dalla data di liquidazione finale dei contributi ministeriali.
3. Il vincolo di destinazione a «centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori», previsto dall'articolo 3, comma 108, della legge 23712 del 1996 n. 662, si intende riferito all'opera pubblica e relative infrastrutture e pertinenze.
40. 066.Osvaldo Napoli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis. 1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:
«I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie».

2. Dopo l'articolo 6 della legge n. 752 del 1985 è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. 1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, a norma della presente legge, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, debbono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.

3. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.
4. Nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II,


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numero 5), e alla parte III, numero 21), le parole: «esclusi i tartufi,» sono soppresse».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002:- 3.000;
2003:- 3.000;
2004:- 3.000.
40. 074. Rava, Sedioli, Preda, Stramaccioni, Franci, Benvenuto, Rossiello.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli possono essere destinati ad impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità stabilite da Ministero della salute.
* 40. 0. 1. Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli possono essere destinati ad impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero della salute.
* 40. 098.Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli possono essere destinati ad impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanze veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero della salute.
* 40. 0108.La XIII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.


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ISTRUZIONE, GIUSTIZIA E DIFESA

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. L'articolo 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 è abrogato.
Compensazione Gruppo CCD-CDU
40. 1126.
Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26-bis. Al comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che per aree oggetto di concessione si intendono le strade o piazze individuate dalle ordinanze sindacali, in cui siano determinate sia le piazzole di sosta autorizzata, sia le necessarie zone per le quali sia previsto il divieto di sosta.
40. 1317.Marone, Barbieri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
27. All'articolo 13 comma 1 del decreto-legge 12 giugnoi 2001, n. 217, converito in legge 317/2001, dopo la frase «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere la frase: «e ai dipendenti degli Enti Pubblici economici».

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento del Ministero dell'Economia e Finanze è ridotto di diecimilioni di Euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004.
40. 1172. Misuraca.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:
26-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini è promossa la realizzazione, da parte degli Enti Locali, di specifici progetti finalizzati all'ottenimento di più alti standard di sicurezza, nonché alla prevenzione di fatti illeciti e al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità. I progetti presentati dagli Enti Locali, singoli o associati, devono riguardare in particolare:
a) Il potenziamento degli apparati radio;
b) Il rinnovo e l'incremento delle dotazioni tecnico/strumentali e del parco autoveicoli della polizia municipale;
c) collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, l'installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali e più a rischio;
d) la modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;
e) l'incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere con estensione del servizio nella fascia serale e notturna;
f) l'istituzione del «vigile di quartiere», con particolare riferimento alle zone abitative e commerciali;
g) il potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole;
h) iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;
i) l'incremento dei servizi di controllo del territorio nei giorni festivi.

26-ter. I progetti sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno, al comitato di cui al comma successivo:
a) da un singolo comune con una popolazione di almeno 10.000 abitanti;


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b) da comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno, emergenze di criminalità;
c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni, che complessivamente abbiano un numero di almeno 15.000 abitanti o con un massimo di sette addetti di polizia municipale coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane.

26-quater. È istituito presso il Ministero dell'interno un apposito comitato per la valutazione dei progetti di cui al comma precedente. Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da cinque membri di cui uno nominato dal Ministro dell'interno, uno dall'Associazione nazionale Comuni Italiani e da tre esperti nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine di cui uno nominato dalla Presidenza del Consiglio e gli altri due scelti fra una rosa di nomi indicati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ogni progetto è finanziato per un importo minimo di 25.823 euro (50 milioni di lire) fino a un massimo di 516.457 euro (1 miliardo di lire) per i comuni capoluogo di provincia e, comunque, non oltre il 70% delle spese complessive previste per la sua realizzazione. Con regolamento emanato dal Ministero dell'interno con proprio decreto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, nonché le modalità per la presentazione degli stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nel limite di 25.822.845 euro (50 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2002-2004, delle risorse del Fondo nazionale per il finanziamento degli enti locali di cui all'articolo 34, comma 3, dei Decreto legislativo n. 504 del 1992.
40. 193.Bianchi Clerici, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
27. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 28 settembre 1996 n. 505, nel decreto-legge 29 novembre 1996 n. 606 e nell'articolo 1, commi 178-179 e 180 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 non si applicano alle domande di cessazione dal servizio ricevute dalle Ammmistrazioni prima del 28 settembre 1996. Gli interessati sono collocati, dalla data di cessazione dal servizio, nella posizione dell'ausiliaria.
Compensazione AN.
40. 162.Ascierto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Le disposizioni contenute nel decreto legge 28 settembre 1996 n. 505, nel decreto-legge 29 novembre 1996 n. 606 e nell'articolo 1, comma 178, 179 e 180 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 non si applicano alle domande di cessazione dal servizio ricevute dalle Amministrazioni prima del 28 settembre 1996. Gli interessati sono collocati, dalla data di cessazione dal servizio, nella posizione dell'ausiliaria.

Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 600.000;
2003: + 600.000;
2004: + 600.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 600.000;
2003: - 600.000;
2004: - 600.000.
40. 70. Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.
Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 26, è aggiunto il seguente:
26-bis. A decorrere dal 2002 è autorizzata la spesa di 2.582.284,51 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per il finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore dei cittadini stranieri vittime di accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 2.582.284,51 euro (5 miliardi di lire);
2003: - 2.582.284,51 euro (5 miliardi di lire);
2004: - 2.582.284,51 euro (5 miliardi di lire).
40. 1005. Giudice, Angelino Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il comma 26-bis;
26-bis. La responsabilità personale di amministratori di Enti Locali per violazioni degli articoli 11, 13 e 18 legge della n. 264/49 e di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 commesse sino al 31 dicembre 1994 è limitata ai soli casi di colpa grave. Le relative sanzioni amministrative sono revocate dalle Amministrazioni competenti. I contenziosi in corso si estinguono con compensazione delle spese.
Compensazioni Gruppo DS
40. 476.
Diana.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:
«Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 298 si applica anche ai capitani del ruolo tecnico operativo dell'Arma dei Carabinieri, transitati in ausiliaria, che abbiano maturato in servizio, ancorché richiamati, i dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina di tenente».
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 283. De Franciscis.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite: nell'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385; nell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1985, n. 42; nell'articolo 6 legge 18 aprile 1984, n. 80; nell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito in legge 18 aprile 1986, n. 50; dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; nell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; nell'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate fra di loro nelle scadenze, si intendono riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste nelle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.
40. 1032. De Simone.
Inammissibile per estraneità di materia.

In fine, aggiungere il seguente comma:
L'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
«Il personale delle amministrazioni pubbliche che riveste da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale e che abbia prestato


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almeno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva transita nella qualifica di dirigente conservando l'anzianità di servizio».
40. 149.Gazzara, Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 40, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al fine di garantire l'estensione della rete nazionale dell'energia elettrica sul territorio della comunità montana del Montegrappa è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione, per l'anno 2002, di 7,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le comunità montane di cui al periodo precedente ed è ripartito lo stanziamento sulla base dell'estensione territoriale.

Conseguentemente alla tabella D, alla voce del Ministero dell'economia e delle finanze: legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 14 - Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato SpA (u.p.b. 3.2.3.15, cap. 7122), apportare le seguente variazioni:
2002: - 7.500.
40. 222. Guido Dussin, Bianchi Clerici, Pagliarini, Rodighiero.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
27. È riaperta la graduatoria relativa al concorso per 780 Allievi Agenti della Polizia di Stato fino al 31 dicembre 2002.
40. 1171. Misuraca, Ascierto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, e della Polizia di Stato, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole sottufficiali o presso l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario.
Le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma 1, sono individuate con apposite convenzione stipulate tra le Amministrazioni interessate e le Università, alle quali non si applica il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
40. 1079.La IV Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
27. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di allineamento giuridico ed economico tra gli Ufficiali delle Forze armate e quelli delle Forze di polizia e dell'Arma dei Carabinieri è stanziata la somma di 10.123 milioni per l'anno 2002 e di 10.269 milioni per gli anni 2003, 2004.
La legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni è integrata come segue:
a) All'articolo 5, comma 3, lettera a) le parole: «lo stipendio» sono sostituite dalle parole: «il trattamento economico»;
b) All'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: «lo stipendio» sono sostituite dalle parole: «il trattamento economico».

Le predette disposizioni hanno decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2002 ed economica dal 1o marzo 2002.


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Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 10.123;
2003: - 10.269;
2004: - 10.269.
40. 1078.La IV Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26-bis. All'articolo 21, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: «abitanti», è aggiunto: «all'inderogabile condizione che l'istituzione delle nuove province non comporti per le province preesistenti variazioni di popolazione inferiore ai 250 mila abitanti».
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 1342. Ruggieri.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
26-bis. All'articolo 22, decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 è aggiunto il seguente comma:
« 11-bis. Gli enti pubblici non economici possono effettuare il recupero crediti anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, primo comma, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46».
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 1343. Ruggeri.
Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 40, in fine, aggiungere i seguenti commi:
26-bis. Sono istituite sezioni distaccate delle corti di appello e delle corti di assise di appello nelle città capoluogo di provincia con oltre 150 mila abitanti e distanti oltre 100 chilometri dalla città ove è ubicata la sede della corte di appello medesima.
26-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, le piante organiche degli uffici e individua il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui al comma 1, a tal fine utilizzando le dotazioni disponibili.
Seguono compensazioni di AN.
40. 1179.
Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

In fine, aggiungere il seguente comma:
All'articolo 8, comma 1-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per come modificato dalla legge 24 novembre 1999 n. 468 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma non si applica agli avvocati che svolgevano le funzioni di Giudice di Pace alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 1999, n. 468, o che sono stati confermati ai sensi del decreto del ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998.
40. 147.Gazzara, Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
27. L'indennità dovuta agli esperti di cui all'articolo 8 legge 2 marzo 1963 n. 320 è elevata all'importo di 50 Euro per ogni udienza.


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Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento del Ministero dell'Economia e Finanze è ridotto di un milione di Euro per ciascuno egli anni 2002-2003-2004.
40. 1169. Misuraca, Angelino Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui ai regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. I gestori che violino le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione"».
40. 496. Scaltritti.
Inammissibile per estraneità di materia.

In fine, aggiungere il seguente comma:
All'articolo 42-quater
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, comma 2, è aggiunto il seguente comma:
Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi i medesimi uffici. Il Presidente del Tribunale può stabilire che determinati Giudici Onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di magistrato soltanto presso la sede principale del Tribunale, o presso una o più sezioni distaccate ovvero presso la sede principale a una o più sezioni distaccate. In tali casi, per i Giudici Onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità con le funzioni di magistrato è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.
40. 146.Gazzara, Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
26-bis. Sono istituite:
a) a Foggia, una sezione distaccata della corte di appello di Bari ed una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e Lucera;
b) a Verona, una sezione distaccata della corte di appello di Venezia ed una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Venezia, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Verona.

26-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, le piante organiche degli uffici e individua il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui al comma 1, a tal fine utilizzando le dotazioni disponibili. La definizione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
40. 1296. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Sostituire il comma 6 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, con il seguente: 6. Al Presidente e ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente nel massimo la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.


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All'onere derivante dall'attuazione di detto comma in 2.400.000.000 si provvede mediante aumento delle detrazioni alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascuno degli anni 2002-2003-2004 (L. 675/96).

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, L. 468/1978, articolo 9-ter, prevede la riduzione di importo per ciascuno degli anni 2002-2003-2004.
40. 12. Oricchio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40.-bis.

Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto l'articolo 17-bis: «1. È istituita, a decorrere dalla presente legge, l'area di vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni "C3" del comparto ministeri e "C4/C5" del comparto Enti Pubblici non economici ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego.
2. In prima applicazione, nell'area di vicedirigenza, è inquadrato, anche, il personale che a prescindere dall'attuale posizione rivestita abbia superato un concorso pubblico per il quale era richiesto il diploma di laurea.
3. Al personale inquadrato nella predetta area dirigenziale, è attribuita una retribuzione tabellare, di posizione di risultato, stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro nell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17».
Compensazione Gruppo A.N.
40. 0. 23.
Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. All'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro. per i compiti connessi all'attività di lotta e prevenzione al bioterrorismo nonché per la sicurezza delle aree metropolitane sono assegnati, per l'anno 2002, 25.000.000 di euro.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
40. 0. 169. Fioroni.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40.-bis.
(Rideterminazione funzioni ruolo Ispettori delle Forze di Polizia).

1. Al personale inquadrato nei ruoli degli Ispettori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con tredici anni di servizio dalla data di promozione giuridica al grado apicale, è attribuito lo stipendio previsto dall'articolo 43-ter - comma 1 - (introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2001, n. 250) della legge lo aprile 1981, n. 121.
2. Al suddetto personale, qualora all'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, per infermità o per decesso non abbia maturato il periodo di anni tredici di servizio nel grado apicale, il suddetto stipendio è comunque attribuito il giorno precedente la cessazione dal servizio, ai soli fini pensionistici e della liquidazione della buonuscita INPDAP.


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Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000.000;
2003: - 5.000.000;
2004: - 5.000.000.
40. 0. 19. Ascierto, Cannella, Geraci, Gamba, Giorgio Conte.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40.-bis.

Tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono il grado apicale dei ruoli «appuntati e finanzieri», «appuntati e carabinieri» e «assistenti e agenti» delle Polizie ad ordinamento militare e civile, previo corso di riqualificazione in sede regionale di durata non superiore a mesi uno, al termine del quale, se idonei, acquisiscono le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria e di ufficiale di polizia giudiziaria come previsto per i rispettivi ordinamenti, sono inquadrati nel grado iniziale del ruolo dei «sovrintendenti».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 15.000;
2003: - 15.000;
2004: - 15.000.
40. 0. 18.Ascierto, Gamba, Geraci, Cannella, Giorgio Conte.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507).

All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, le parole «dagli articoli 5, 6 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera a), c), d), g) e h) dell'articolo 5 e dagli articoli 6 e 12».
40. 0117.de Ghislanzoni Cardoli, Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di fallimenti immobiliari).

A decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 sono sospese tutte le procedure relative alle aste degli immobili costituenti beni sottoposti a vincolo fallimentare.
40. 050.Maura Cossutta, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.


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FINANZA LOCALE ED AREE DEPRESSE

Al comma 26 è aggiunto il seguente: comma 26-bis. Al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448, le parole da: Per il solo anno 2001 a le parole: alla provincia di Varese sono sostituite da: Per gli anni 2002, 2003 e 2004 la percentuale destinata al Ministero dell'interno è pari al 10 per cento e il restante 40 per cento è destinato per il 20 per cento alla provincia di Varese e per il 20 per cento all'Università dell'Insubria di Como e Varese per lo sviluppo del polo comasco.
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 6.000;
2003: - 6.000;
2004: - 6.000.
40. 3. Taborelli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
1. A decorrere dall'anno di Imposta 2002 l'I.C.I. afferente gli immobili ricadenti in aree di competenza dei Consorzi di cui all'articolo 36, comma 4 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317, entro 60 giorni dalla sua riscossione, è riversata dai Comuni agli stessi Consorzi nella misura del 70 per cento.
Le somme così trasferite saranno utilizzate dai Consorzi per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti e portate in diminuzione al fine della determinazione degli eventuali corrispettivi dovuti dalle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 8 agosto 1995 n. 341.
40. 1311.Verdini.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:
Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 sulla base delle specifiche direttive emanate dal Ministero delle Attività produttive entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
40. 482.Scaltritti.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Utilizzo nel triennio 2002-2004 delle giacenze sul fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).

1. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2001, 2002, 2003 sul fondo rotativo, di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i rientri di capitale ed interessi di crediti di aiuto concessi in passato, sono destinate al Ministero degli affari esteri per finanziare iniziative a dono di cooperazione allo sviluppo bilaterali, multilaterali e di emergenza, nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative e per interventi nel settore del patrimonio culturale, della cooperazione scientifica e della formazione a favore dei Paesi in via di sviluppo. Su richiesta del patrimonio culturale, della cooperazione scientifica e della formazione a favore dei Paesi in via di sviluppo. Su richiesta del Ministro degli affari esteri, tali risorse finanziarie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia edelle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero degli affari esteri.
Compensazione gruppo Margherita DL-l'Ulivo.
40. 0. 38.De Franciscis.
Inammissibile per estraneità di materia.


Pag. 323

ART. 41.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
7-bis. Articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) le parole: «che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale» sono soppresse;
2) alla lettera b) le parole: «che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale» sono soppresse.
41. 5.Caparini, Pagliari.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici).

All'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, aggiungere, in fine, le parole: «ed un ulteriore 10 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le medesime finalità, sulle emittenti radiofoniche nazionali no profit».
41. 06. Caparini, Pagliarini, Sergio Rossi, Gibelli.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

Al comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 383 del 2001 dopo le parole: «informatici esistenti» aggiungere le seguenti: «nonché di separare la proprietà e la gestione dei sistemi informatici dalla titolarità delle concessioni e garantendo ai relativi titolari il diritto al pieno uso dei sistemi stessi nel rispetto degli obblighi fissati dalla struttura unitaria di cui al comma precedente».
41. 08. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Differimento di termini e modifica dei requisiti per la prosecuzione della radiodiffusione sonora).

1. All'articolo 1, comma 2-bis, alinea, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2002».
41. 012.La IX Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.


Pag. 324

ART. 42.

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, è commisurato, per il quinquennio 2001-2006, all'80 per cento del gettito delle accise sulla produzione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario, che affluisce allo Stato ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello in cui si riferisce sulla base del totale dei versamenti in conto competenze e residui effettuati in ciascun anno dei soggetti obbligati al pagamento delle accise.
40. 0. 4. Giudice, Angelino Alfano, Marinello.
Inammissibile per carenza di compensazione.


Pag. 325

ART. 43.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari Si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:
«3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno del valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti le Parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale».
Seguono compensazione del gruppo AN.
43. 1. Fiori.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo la lettera b) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserita la seguente:
«b-bis) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b), nonché le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d) si applicano per imprescindibili ragioni di equità sociale anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate o da queste aventi causa a qualsivoglia titolo;».
Seguono compensazione del gruppo AN.
43. 2. Fiori.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

«Art. 43-bis.
(Disposizioni per le attività ricettive turistico-alberghiere).

1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 312 della Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004.
2. Nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno provvede, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici».
Seguono compensazioni del gruppo AN.
43. 03.
Migliori, Foti, Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Garnero Santanchè.
Inammissibile per estraneità di materia.


Pag. 326

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Disciplina transitoria della riforma dell'imposta di successione e donazioni).

Alla legge 21 novembre 2000, n. 342 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 69-bis.

1. I soggetti per i quali il rapporto tributario è ancora pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedere all'autoliquidazione dell'imposta in base agli articoli precedenti, applicando le aliquote ivi previste. Dall'imposta così liquidata dovranno essere detratti i pagamenti già effettuati.
Il pagamento dell'imposta a saldo dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2001 secondo modalità che verranno stabilite da un apposito decreto del Ministero delle finanze.
Sono considerati soggetti per i quali il rapporto tributario e ancora pendente, gli eredi per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 2000 ed i quali alla data del 30 giugno 2001 non abbiano ancora effettuato il pagamento dell'imposta o non abbiano ancora ultimato il pagamento delle rate dovute nel caso di pagamento rateale dell'imposta di successione.
43. 06. Raisi.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

«Art. 43-bis.
(Completamento del Polo scientifico di Sesto Fiorentino della Università degli Studi di Firenze).

È autorizzato il finanziamento di lire 70 miliardi per il completamento del Polo scientifico di Sesto Fiorentino della Università degli Studi di Firenze, da ripartirsi come segue: 10 miliardi per il 2002, 20 miliardi per il 2003 e 40 miliardi per il 2004».
Compensazioni del gruppo AN.
43. 09. Migliori.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Tassazione degli Enti previdenziali privati).

1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli Enti previdenziali privati (di cui ai decreti-legge 509/94 e 103/96), che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.
2. L'acquisto di fabbricati o di porzione di fabbricato, da parte degli Enti di previdenza privati di cui ai decreti-legge 509/94 e 103/96, è soggetto all'imposta fissa di registro e, comunque, non costituisce operazione soggetta alla imposta IVA.
43. 012. Angelino Alfano, Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:
43-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c-bis della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole: «alle associazioni di promozione sociale» sono inserite le seguenti: «e alle Istituzioni di assistenza e beneficenza».
43. 013. Germanà.
Inammissibile per estraneità di materia.


Pag. 327

ALLEGATO 2

Legge finanziaria per il 2002 - C. 1984 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI DICHIARATI AMMISSIBILI A SEGUITO DI NUOVA FORMULAZIONE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Incentivi per le attività industriali).

1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 4.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2003" sono sostituite dalle altre: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, con l'aliquota del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2002, e del 34 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2003".
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, all'articolo li, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater. Anche al lordo della deduzione di cui al comma 4-bis, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la base imponibile delle piccole e medie imprese è comunque ridotta in misura pari al 30 per cento"».
Seguono nuove compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
3. 05. (Nuova formulazione) Pinza, Morgando, Santagata, Lettieri, Stradiotto, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sospensione inviti e cartelle di pagamento. Disposizioni in materia di sanzioni per i tributi dovuti in relazione alle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998).

1. Allo scopo di consentire agli uffici dell'amministrazione finanziaria un controllo degli accertamenti già effettuati, sono sospesi dal 1o gennaio al 30 giugno 2002 le richieste di pagamento, nonché l'invio di cartelle di pagamento i cui ruoli sono stati resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000. La sospensione riguarda le cartelle a pagamento e gli inviti al pagamento emessi in seguito ai controlli relativi alle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98.
2. Le cartelle a pagamento e gli inviti al pagamento notificati nel corso del 2001, relativi alle dichiarazioni annuali dell'Iva e dei redditi presentate fino al 1998, e non ancora pagati al 31 dicembre 2001, si intendono notificati alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione non è applicabile in caso di cartelle di pagamento


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per le quali alla data del 31 dicembre 2001 è stata accolta la domanda di pagamento dilazionato.
3. Gli inviti al pagamento emessi nel corso del 2001 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, non ancora pagati alla data del 31 dicembre 2001, possono essere pagati dal contribuente entro il 31 marzo 2002. Se il contribuente aderisce all'invito pagando integralmente gli importi chiesti entro il 31 marzo 2002, beneficerà della riduzione a metà delle sanzioni. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle sanzioni eventualmente già pagate dal contribuente.
4. Le cartelle di pagamento emesse nel corso del 2001 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001, possono essere pagate dal contribuente entro il 31 marzo 2002. Se il contribuente paga integralmente gli importi chiesti entro il 31 marzo 2002, beneficerà della riduzione a metà delle sanzioni. La disposizione non è applicabile in caso di cartelle di pagamento per le quali alla data del 31 dicembre 2001 è stata accolta la domanda di pagamento dilazionato. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle sanzioni eventualmente già pagate dal contribuente.
5. Gli inviti al pagamento emessi a partire dal 10 luglio 2002 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, possono essere pagati dal contribuente entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione, da spedire mediante raccomandata, con il beneficio della riduzione a metà delle sanzioni. Per contro, il mancato o insufficiente versamento nel termine suddetto, comporta l'immediata notifica della cartella.
6. Le cartelle di pagamento emesse a partire dal 1o luglio 2002 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, devono essere pagate nei termini ordinari prescritti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 700.000;
2003: - 700.000;
2004: - 700.000.
Seguono compensazioni del gruppo AN.
7. 0. 7. (Nuova formulazione) Leo, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure fiscali a favore degli esportatori).

1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa alla richiesta di rimborso ai fini Iva ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al successivo comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del


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decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.
2. Alle imprese esportatrici di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d'affari ai fini Iva realizzato nel corso dell'anno 2000. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

E, di conseguenza,

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

5. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole «ad una somma pari al 2,5 per cento», sono sostituite dalle altre: «ad una somma pari al 17 per cento».
Seguono compensazioni gruppi DS, Misto-SDI, Misto-Verdi, Misto-Comunisti Italiani.
7. 024. Gambini, Morgando, Barbieri, Violante, Castagnetti, Villetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Ventura, Lion, Pistone.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure fiscali a favore degli esportatori).

1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa alla richiesta di rimborso ai fini IVA ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al successivo comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.
2. Alle imprese esportatrici di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d'affari ai fini IVA realizzato nel corso dell'anno 2000. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento, e le parole: 2 per cento con le seguenti: 4 per cento.
Seguono compensazioni gruppo DS.
7. 031. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Grotto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere l'articolo seguente:

Art. 7-bis.
(Riduzione temporanea dell'aliquota del dieci per cento dell'Iva).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, alla cessione dei beni ed alle prestazioni di


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servizi soggetti all'aliquota del dieci per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica fino al 30 giugno 2002, l'aliquota IVA dell'otto per cento.

E di conseguenza,

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

4. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole «ad una somma pari al 5 per cento», sono sostituite dalle altre: «ad una somma pari al 17 per cento».
Seguono compensazioni dei gruppi DS-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunista, Misto-Verdi, Misto-SDI.
7. 025. (Nuova formulazione) Morgando, Barbieri, Visco, Gambini, Castagnetti, Pistone, Lion, Rizzo, Ventura, Villetti.

Al comma 5, dopo le parole: carriera prefettizia, aggiungere le seguenti: , nonché la somma di 26,5 milioni di euro da destinare al completamento ed allineamento del processo di perequazione retributiva per i dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
Seguono compensazioni del gruppo AN.
11. 79. (Nuova formulazione) Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti.
11. 86. (Nuova formulazione) Patria, Crosetto, Blasi, Casero, Zorzato, Armani, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Tarantino, Giudice, Saro, Savo, Marras.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, aggiungere le seguenti: nonché le assunzioni del personale infermieristico delle aziende sanitarie locali compatibilmente con la vacanza nelle relative piante organiche.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;
2004: - 150.000.
14. 49. (Nuova formulazione) Cuccu.

Al comma 1, dopo il sesto periodo inserire il seguente: Hanno il requisito della unicità e infungibilità anche le figure professionali di dirigente medico e veterinario di struttura complessa.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000.
14. 50. (Nuova formulazione) Cuccu.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2002, al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del personale per le diverse qualifiche il cui incremento sia necessario in relazione a sopraggiunte e indifferibili esigenze, con particolare riferimento alle figure professionali ad alta specializzazione ritenute indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, le pubbliche amministrazioni provvedono all'attribuzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vincitori o idonei nelle precedenti procedure di selezione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede ad autorizzare l'assunzione di personale di cui al comma 1, previa verifica della mancata copertura dei posti nell'organico delle amministrazioni richiedenti e della rispondenza dei candidati alla specifica professionalità necessaria. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del presente articolo costituisce presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per i posti che si rendono disponibili nelle singole qualifiche.
Seguono compensazioni del gruppo AN.
14. 88. (Nuova formulazione) Ascierto, Giorgio Conte, Geraci, Gamba, Cannella.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è aggiunto il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente è autorizzato a riconoscere le spese sostenute per il personale delle aree marine protette, per le attività finalizzate alla gestione ordinaria, nel limite del 40 per cento dei fondi ad esse assegnati.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000.
14. 42. (Nuova formulazione) Marras, Vitali, Arnoldi.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il comma 5-ter.
Seguono nuove compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
18. 22. (Nuova formulazione) Stradiotto, Santagata, Pinza, Lettieri, Boccia, Frigato, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome alle quali non spetti già, direttamente o indirettamente, la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive, annualmente determinata d'intesa tra lo Stato e la Regione a Statuto Speciale o la Provincia Autonoma interessata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
14-bis. (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).
1. Per il triennio 2002-2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
18. 6. (Nuova formulazione) Casero, Giudice, Angelino Alfano, Marras, Lenna, Fontanini, Ballaman, Saro, Romoli, Franz, Collavini.


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Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal Piano Regolatore Generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto, possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more di attuazione del Piano Regolatore Generale stesso, a soggetti pubblici o privati fino alla data di inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
20. 151. (Nuova formulazione) Pagliarini, Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti per la Difesa e la Sicurezza nazionale).

1. A decorrere dal 1o giugno 2002 i volontari in ferma prefissata di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331 e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 ovvero del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 nonché i volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retributivo.
2. Al fine di incrementare le capacità di contrasto ai rischi di natura nucleare, biologica e chimica sono migliorate le dotazioni operative e le attività addestrative delle unità NBC. In un quadro di crescente tutela nei confronti della popolazione civile, le competenze e le conoscenze dei quadri militari, su proposta del Ministro della Difesa, possono essere messe a disposizione della medicina di base del Servizio Sanitario Nazionale attraverso specifiche iniziative quali conferenze, incontri o divulgazione di materiale informativo. Sono altresì incrementate quanto a 15 milioni di euro per il 2002 e 10 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004 le risorse destinate alla ricerca e innovazione tecnologica dell'area interforze.
3. Al fine di consentire un rapido recupero del personale militare, tuttora impiegato nell'area o in attività amministrative, allo svolgimento di compiti tecnico-operativi, il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 15 milioni di euro per il 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004. Tali fondi sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di corsi di formazione e riqualificazione del personale civile chiamato a svolgere nuove funzioni in sostituzione del personale militare.
4. Il Ministro della Difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della Difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.


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5. Il Ministro della Difesa presenta alle Commissioni parlamentari competenti entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.
6. Per fare fronte alle maggiori spese derivanti al Ministero della Difesa dalle disposizioni di cui al presente articolo, i proventi derivanti dalla cessione di immobili o infrastrutture assegnati o in uso al Ministero della Difesa, in conseguenza della attuazione delle norme di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410, dalla quale restano esclusi gli alloggi di servizio, sono riassegnati al Ministero della Difesa nella misura di 430 milioni di euro per l'anno 2002, 540 milioni di euro per l'anno 2003, 630 milioni di euro per l'anno 2004.
Seguono compensazioni del gruppo DS-l'Ulivo.
20. 019. (Nuova formulazione) Minniti, Mancini, Silvana, Luongo, Lumia, Rotundo, Ruzzante, Ostillio, Molinari, Lucidi, Diana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o soppressione gli enti previdenziali e assicurativi, gli enti essenziali alle finalità della difesa e quelli la cui natura pubblica garantisce la sicurezza.
Compensazioni del Gruppo AN.
21. 2. (Nuova formulazione) Benedetti Valentini.

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

«Art. 29.

1. A partire dal 1o gennaio 2001 il minimo di pensione è fissato in 520 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una tantum di 520 euro.
2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.
3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1o gennaio 2002 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.
4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.
5. All'articolo 1, comma 34 della legge 335/95 è soppressa la parola: «particolari» e dopo la parola: «usuranti» inserire le altre: «e pesanti».
6. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvedere in base al comma 1 del presente articolo a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3 del presente articolo i limiti di reddito».
Nuove compensazioni Rifondazione Comunista.
29. 1. (Nuova formulazione) Bertinotti, Russo Spena, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera a), al termine del periodo, aggiungere la seguente frase: Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità.


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Conseguentemente alla Tabella C Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo li della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate capp. 9890, 9891; 6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
2002: - 21.000;
2003: - 21.000;
2004: - 21.000.
Compensazioni Gruppo DS.
33. 23. (Nuova formulazione) Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Rugghia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

All'articolo 35, comma 1, Tabella 2, Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), apportare le seguenti modificazioni:
+ 30.987.000 euro per il 2002;

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:
(limiti di impegno)
- 30.987.000 euro per il 2002;
- 30.987.000 euro per il 2003;
- 30.987.000 euro per il 2004.
35. 43. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo per il sostegno alla non autosufficienza).

1. Al fine di sviluppare gli interventi socio-sanitari, i servizi per l'accompagna mento e l'assistenza delle persone anziane non autosufficienti è istituito presso l'INPS un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 238;
b) erogazione di una indennità di accompagnamento commisurata alla gravità del bisogno, tale da consentire assistenza e sorveglianza continua a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;
c) erogazione delle risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in Residenza Sanitaria Assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

3. Entro il 30 giugno 2002, il Ministro del Lavoro e per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza Stato-regioni definisce con apposito decreto:
a) i criteri di determinazione e di accertamento della non autosufficienza;
b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici, nonché la definizione delle diverse prestazioni e servizi a carico dello stesso;
c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui agli articoli 3-quater e 3-septies del decreto-legge n. 229 del 1999 vengono valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni a favore della persona non autosufficiente;


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d) le modalità di controllo e di verifica delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone non autosufficienti alle quali, prima dell'entrata in vigore del presente articolo, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
5. Presso l'lNPS è istituita apposita contabilità separata per la gestione delle risorse del Fondo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti all'INPS per la gestione del Fondo.
6. Il decreto di cui al comma 3 definisce le modalità, i criteri, ed i termini per l'istituzione di una assicurazione pubblica obbligatoria le cui risorse sono destinate alla costituzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1.
7. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel Fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2002, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 2.000 milioni di euro per l'anno 2004.
E, di conseguenza, dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:

Art. 44-bis.
(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole «ad una somma pari al 2,5 per cento», sono sostituite dalle altre: «ad una somma pari al cinque per cento».

Art. 44-ter.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

3. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
40. 0204. (Nuova formulazione) Battaglia, Barboni, Zanotti, Bindi, Bolognesi, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al fine di redigere le progettazioni definitive e esecutive e la VIA delle opere di viabilità avente carattere strategico per il sistema dei trasporti dell'Italia settentrionale, è autorizzato un contributo a favore della Regione Veneto di euro 3.000.000 per il 2002, euro 3.000.000 per il 2003 ed euro 3.000.000 per il 2004.

Conseguentemente alla tabella B Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2002: - 3.000;
2003: - 3.000;
2004: - 3.000.
40. 1253. (Nuova formulazione) Zorzato, Milanato, Ghedini, Saro, Savo, Giudice, Patria, Ciro Alfano, Gioacchino Alfano, Casero, Blasi, Crosetto, Campa.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, variare gli importi come segue:
2002: - 125.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:
2002: + 125.000.
Tab. A. 97. (Nuova formulazione) Cordoni.


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All'articolo 20, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le risorse trasferite dallo Stato alle regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, in relazione alle funzioni ad esse delegate di incentivazione alle imprese, sono incrementate per l'anno 2002, di una somma pari a 200 milioni di euro.
2002: 200.000.
Compensazioni del Gruppo DS.
Tab. D. 35. (Nuova formulazione) Ruzzante, Gambini, Cazzaro, Mastella, Vianello, Sandi.


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ALLEGATO 3

Legge finanziaria per il 2002 - C. 1984 Governo, approvato dal Senato.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.075 DEL GOVERNO

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) "Settori ammessi": i) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; ii) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi pschici e mentali; iii) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; iv) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

2. L'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:
«d) "settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre,».

3. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:
«2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 164, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«È comunque assicurata la presenza di una prevalente rappresentanza del territorio idonea a riflettere le competenze attribuite, nei settori di intervento delle fondazioni, agli enti diversi dallo Stato, dall'articolo 117 della Costituzione. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni,».

5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sopprimere le parole da: «unitamente» fino a : «comma 6».
6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: «onorabilità» sono aggiunte le seguenti:
«intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,».


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7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.».

8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.
9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte in fine, le seguenti parole:
«ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità».

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia».

11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio».

12. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, utilizzando i poteri previsti dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, individua, ove necessario i nuovi servizi di investimento e i nuovi servizi accessori al fine di definire il modello di gestione di cui al comma 1-bis. Con la medesima procedura il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'indipendenza della gestione, indica i criteri di scelta dei componenti gli organi statutari della società di gestione del risparmio.
1-quater. Allo stesso fine indicato al comma 1-ter, la Banca d'Italia indica i criteri ai quali devono conformarsi gli assetti proprietari della società di gestione del risparmio; la Banca d'Italia emana altresì ogni altra disposizione per il perseguimento delle finalità indicate nei commi 1-bis e 1-ter, avuto riguardo alle condizioni di sana e prudente gestione degli intermediari».

13. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di


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vigilanza, limitando la propria attività all'ordinaria amministrazione.
14. In apposito allegato alla relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 36 della presente legge.

Per l'anno 2002, in relazione all'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo, sono ridotti di conseguenza gli stanziamenti a carico delbilancio dello Stato nella misura sotto indicata:
alla Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce Legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8, Fondo da ripartire per le politiche sociali:
2002: - 100.000.

Ministero per i beni e le attività culturali, voce Legge n. 163 del 1985, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo:
2002: - 100.000.
8. 075.Il Governo.