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COMMISSIONE IV
DIFESA

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di mercoledì 16 giugno 2004


Pag. 11

ALLEGATO

Norme per l'estensione del ruolo d'onore agli appartenenti al Corpo militare della Croce Rossa Italiana (C. 2151 Ramponi e C. 2186 Alboni).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2151

Art. 1.

1. È istituito il ruolo d'onore per gli appartenenti al Corpo militare della Croce Rossa italiana. In detto ruolo sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali, sottufficiali e i volontari di truppa del Corpo militare della Croce Rossa italiana che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio per:
a) mutilazioni o invalidità, riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

2. Gli ufficiali e i sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace, soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.
3. I volontari di truppa del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, soltanto in tempo di guerra, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

Art. 2.

1. Gli ufficiali del Corpo militare della Croce Rossa Italiana possono conseguire l'avanzamento fino al grado di colonnello nel ruolo d'onore.

Art. 3.

1. Agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo militare della Croce Rossa italiana, per quanto attiene all'avanzamento nel ruolo d'onore, si applicano le disposizioni sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni e integrazioni, 18 febbraio 1958, n. 160, 16 ottobre 1964, n. 1148, 22 novembre 1973, n. 872.
2. Ai volontari di truppa del Corpo militare della Croce Rossa italiana, per quanto attiene all'avanzamento nel ruolo d'onore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente l'iscrizione e l'avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 3-bis.

1. Gli eventuali richiami in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore di cui all'articolo 1 sono disposti dalla Croce rossa italiana nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

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