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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della relazione conclusiva, iniziato nella seduta del 24 gennaio 2006.
Do la parola al senatore Novi.
EMIDDIO NOVI. Signor presidente, il lavoro della nostra Commissione sta volgendo al termine e non posso che esprimere un giudizio positivo sul lavoro del relatore e anche sul lavoro complessivo svolto dai consulenti che gli sono stati vicino e che l'hanno sostenuto in un'impresa - perché di ciò si tratta - difficile da affrontare, poiché partiva da presupposti contraddittori ed in un certo senso discutibili.
Vi sono, infatti, due deliberazioni del Consiglio della magistratura militare, rispettivamente del 1999 e del 2005, che sostanzialmente si contraddicono tra loro. La prima deliberazione del Consiglio della magistratura militare, che si concluse con la relazione del 23 marzo 1999, e fu poi seguita da un'indagine conoscitiva della Commissione giustizia della Camera dei deputati, portò all'approvazione, il 6 marzo 2001, di un documento conclusivo che riprendeva sostanzialmente i contenuti della delibera del CMM del 1999. Quest'ultimo nel 1999 aveva accertato una grave violazione della legalità, di cui sarebbe stata responsabile la magistratura militare e la procura generale presso il Tribunale supremo militare a partire dall'immediato dopoguerra fino al 1974. La delibera del 1999 precisava che quelle illegalità erano state commesse perché condizionate da motivi di opportunità politica.
Penso che nel 1999 anche il Consiglio della magistratura militare avrebbe dovuto sentire il dovere di esaminare il percorso di quegli eventi, di seguire il delinearsi nel tempo della storia dei fascicoli e, quindi, di arrivare a un dispositivo così azzardato, che risentiva di due fattori: in primo luogo, dello spirito dei tempi (siamo nel 1999 ed il contesto politico era ben delineato e precisato) e, in secondo luogo, dei contrasti esistenti all'interno della magistratura militare (dove, come sappiamo, vi era una componente che puntava a fare in modo che la magistratura militare cessasse di esistere e, sostanzialmente, che ad occuparsi di quei reati fosse la magistratura ordinaria).
Proviamo a vedere cosa vi è dietro questo tipo di lettura degli eventi.
In realtà, ci troviamo di fronte ad una parte della sinistra italiana, quella di derivazione comunista, che ha sostanzialmente solidarizzato con i sistemi comunisti fino alla fine degli anni settanta e all'inizio degli anni ottanta. Basti ricordare, per esempio, le mobilitazioni pacifiste del PCI quando in Europa emerse il contrasto tra occidente e blocco sovietico sulle armi nucleari di teatro (in quel tempo l'Unione sovietica aveva schierato i missili SS20 per condizionare le politiche dell'Europa occidentale). L'occidente europeo rischiava di trovarsi in una situazione non molto diversa da quella degli Stati clienti dell'impero romano, che nominalmente godevano di sovranità, la quale, però, era limitata in quanto la potenza romana, in qualsiasi momento, avrebbe potuto invaderli e annetterli.
Se fosse passata quella linea della mancata risposta allo schieramento delle armi di teatro nucleari da parte dell'Unione sovietica, probabilmente il blocco sovietico non sarebbe mai caduto e probabilmente ora l'Europa navigherebbe verso una posizione che potremmo definire, usando un linguaggio dell'epoca, terzomondista, quindi, persino la caduta del blocco sovietico ed il processo di liberazione dei paesi dell'est europeo annessi al blocco sovietico, e suoi vassalli, non vi sarebbero stati.
In quel periodo, con le sue mobilitazioni pacifiste, che cosa sosteneva il partito comunista? Si opponeva allo schieramento difensivo dei Pershing e dei Cruise, cioè delle armi di teatro tattico-nucleare, per fronteggiare lo schieramento dei missili SS20 da parte del blocco sovietico. Opponendosi obiettivamente a questo schieramento difensivo, il partito comunista si schierava allora dalla parte dell'espansionismo sovietico (come si definiva allora). Non possiamo dimenticare che allora l'espansionismo sovietico coinvolgeva persino «pezzi» del continente africano: basti pensare al Corno d'Africa, al Mozambico e a molti paesi africani e non soltanto, anche arabi.
Dunque, vi era questa forza, per decenni sostanzialmente legata all'imperialismo sovietico e al blocco comunista, che, per avviare un processo di legittimazione storica, ha tentato di dimostrare che i paesi occidentali, per fronteggiare questa forza che faceva riferimento a potenze straniere, si erano macchiati di una gravissima colpa: quella di costruire un sistema, antagonista all'area della sinistra, di cui facevano parte varie componenti. Fra queste componenti, vi era un uso politico dell'antistato mafioso e un reclutamento massiccio e di massa di criminali di guerra nazisti e fascisti da utilizzare nei Servizi segreti o nelle forme di contrasto alle forze democratiche e popolari, subalterne al blocco sovietico, e che tutelavano in Italia gli interessi del blocco sovietico.
Tale tipo di approccio era necessario per legittimare quel tipo di scelte che puntavano - secondo la sinistra - a difendere il sistema democratico, un sistema che si sarebbe opposto alla sinistra, utilizzando persino i criminali di guerra nazisti e fascisti.
In questo contesto si inserisce tutta la vicenda del cosiddetto «armadio della vergogna», cioè dell'occultamento dei fascicoli riguardanti i crimini nazisti e fascisti. Infatti, questo occultamento sarebbe stato funzionale alla strategia di utilizzo e di impiego di quelle forze politico-criminali per difendere gli assetti dei governi centristi e democratici in Italia e non solo in Italia.
Da qui nasce sostanzialmente la profonda divaricazione dell'analisi di fronte a questi eventi e anche il contrasto sviluppatosi in questa Commissione. Secondo me, occorre partire dai dati di fatto.
Nel 1945, presso la Procura generale militare, a palazzo Cesi, vi era un elenco di 2.274 notizie di reato. Tutti gli incartamenti vennero trasmessi in quegli anni, fino al 1968, alle procure competenti per territorio. Vi furono però 695 di quegli incartamenti che rimasero in giacenza fino al 1994 con un provvedimento di archiviazione provvisoria, come venne tecnicamente definito, del dottor Santacroce.
Vorrei ricordare in questa sede che, per quanto riguarda l'archiviazione provvisoria, vi sono state in Commissione ben due testimonianze: a tale proposito intendo ricollegarmi a quanto dichiarato il 2 dicembre 1996 dal dottor Ottavio Orecchio. In quella occasione, il dottor Orecchio disse che le determinazioni prese da Santacroce erano, riferendosi a quanto avveniva nella procura militare, di duplice tipo: «quando sussistevano elementi per individuare gli autori dei crimini, il procuratore generale adottava provvedimenti di trasmissione degli atti alle procure competenti. Quando, invece, difettavano tali elementi, il procuratore generale adottava un provvedimento di archiviazione provvisoria, in attesa di nuove notizie che giustificassero l'adozione di provvedimenti di altro tipo».
Sostanzialmente, tale provvisoria archiviazione non rientrava negli istituti giuridici previsti dal codice di procedura militare, dove non esiste quella formula, trattandosi di una provvisoria archiviazione in attesa di nuove notizie.
Tra il 1994 e il 1996 prende avvio la trasmissione dei famosi 695 incartamenti, tra i quali ve ne erano 202 che erano copie di denunce inviate nell'immediato dopoguerra, e, precisamente, nel primo quadrimestre 1946. Questi 202 fascicoli riguardavano reati non militari, ma commessi da criminali durante il periodo della guerra di liberazione in Italia e comunque crimini di guerra o connessi all'attività militare. E non si conosceva nulla, proprio perché questi fascicoli erano di fatto delle copie, che recavano quella scritta anomala.
Sui 202 fascicoli, e su altre 69 copertine di fascicoli prive di qualsiasi contenuto, fu opposto dai magistrati recatisi presso i procuratori militari, il professor Maggiore e il dottor Scandurra, un non luogo a procedere, proprio in ragione del fatto che quegli atti erano già stati inviati e che le 69 copertine erano prive di qualsiasi indicazione rilevante ai fini dell'azione penale, mancando, innanzitutto, i riferimenti agli autori del reato nonché i loro nomi.
Vi è una parte degli analisti di quelle vicende che hanno visto in questo tipo di decisione un secondo tentativo di occultamento. Ciò che sostengo in questa sede è: esiste una prova della volontà di occultamento? Esiste un documento, concernente una corrispondenza composta di tre lettere tra l'allora ministro della difesa Taviani e il ministro degli esteri Martino, avente ad oggetto un fatto particolare, molto grave, riguardante criminali di guerra che si erano macchiati di crimini davvero esecrabili, in cui si poneva la questione della richiesta di estradizione del militare tedesco protagonista e responsabile di quei crimini. Tale corrispondenza tra i ministri aveva avuto luogo in seguito all'interessamento di un parente di una delle vittime del massacro di Cefalonia, a cui dunque vi era la necessità di rispondere e di trovare una soluzione. Tutti sappiamo come si svolsero i fatti, che abbiamo anche acquisito presso la nostra Commissione.
Il ministro Martino inizia la sua nota al ministro Taviani affermando di essere «convinto che coloro i quali presero parte a così barbare azioni non meritino personalmente alcuna clemenza.» Egli prosegue dicendo: «Non posso tuttavia nasconderti, come responsabile della nostra politica estera, la sfavorevole impressione che produrrebbe sull'opinione pubblica tedesca e internazionale una richiesta di estradizione da noi avanzata al Governo di Bonn alla distanza di ben tredici anni». Si trattava di una valutazione politica, che poi, in realtà, era rafforzata anche - come sappiamo - da un trattato militare italo-tedesco, concernente l'estradizione dei militari, che non la consentiva.
L'audizione del dottor Di Blasi, che cooperò col procuratore Santacroce al riordino di quelle carte nel 1960, e la stessa dichiarazione del dottor Orecchio, che vi ho letto, spiegano che tale archiviazione provvisoria - come già da me anticipato - in realtà era stata funzionale al riordino degli atti che giacevano affastellati in modo disordinato e che rischiavano
di venire smarriti o anche sottovalutati, qualora fossero pervenute nuove notizie di reato o approfondimenti.
Quindi, il provvedimento dell'archiviazione provvisoria, che è stato un secondo occultamento, in realtà non puntava ad occultare un bel nulla! Esso faceva emergere la volontà non solo di conservare quegli incartamenti, ma anche di poterli utilizzare qualora fossero pervenuti elementi diretti all'individuazione dei colpevoli di questi crimini di guerra.
Lo stesso relatore, onorevole Raisi, fa notare che il provvedimento di archiviazione è stato adottato dalle procure territoriali per molti procedimenti avviati anche negli anni successivi al 1960 (ma non nel senso che si intende dare a quello adottato da Santacroce, il quale era privo - lo ripeto - di rilevanza giuridica), e che quindi esso faceva in modo che quella pagina inquirente rimanesse aperta.
La magistratura militare, in realtà, si attivò immediatamente, fin dalle settimane successive all'epilogo del secondo conflitto mondiale: non possiamo dire, quindi, che la magistratura militare tentò di occultare, di proteggere i criminali, di depistare e di insabbiare. La relazione stessa del Consiglio della magistratura militare del 1999 attestava la trasmissione di moltissime denunce, accentrate presso la Procura generale militare nel 1945, alle procure territoriali competenti. Se vi fosse stata malafede ed un disegno diretto ad occultare le prove per salvare criminali di guerra che poi sarebbero confluiti in presunti Servizi segreti deviati, non ci saremmo trovati di fronte ad un'attività inquirente della magistratura militare.
Questo tipo di lavoro portò sostanzialmente ad alcuni risultati: la delibera del 26 luglio 2005 - come ho già avuto modo di accennare in questa Commissione, chiedendo che tale delibera fosse messa agli atti del Consiglio della magistratura militare - confutava con prove più che attendibili le tesi dei presunti occultamenti.
Signor presidente, sostengo che questa sia una vicenda tutta italiana, nel senso che è innegabile, anche da parte di alcuni responsabili degli uffici, che vi sia stata una vischiosità e una lentezza burocratica - su questo non vi sono dubbi - ma il fatto che vi fosse stato un disegno diretto ad insabbiare fin dall'inizio (cioè fin dal 1945-1946) quei fascicoli e che poi vi fosse stato un disegno così sottile al punto da arrivare all'archiviazione provvisoria di questi fascicoli per evitare che - già sostanzialmente ormai a più di quindici anni dalla fine della guerra - si arrivasse ad individuare i responsabili dei crimini mentre questi intanto dovevano godere di quella impunità in quanto sarebbero stati reclutati e utilizzati per contrastare quelle forze democratiche che poi in realtà sostenevano una potenza straniera (il blocco sovietico), mi sembra del tutto incredibile.
In questo momento noi, attaccando la magistratura militare o difendendola, ci dividiamo all'interno di questa Commissione ancora tra due schieramenti: quello che scelse l'occidente e quello che fece altre scelte. Ritengo invece che, in questo momento, vi sia un'esigenza profonda da parte di tutti noi di analizzare con un senso di concreto realismo cosa fu la storia di quegli anni, come si dipanarono vicende come quella dei 2.274 fascicoli-notizie di reato, che furono accentrate presso la Procura generale militare, quale fu il lavoro della magistratura militare, quale era il vero significato di certe opzioni e scelte, perché, ad esempio, siano stati ignorati - almeno da una parte della Commissione - i termini di un accordo tra Italia e Germania, risalente, se ben ricordo, al 1942. Tale contesto non può essere trascurato nella ricostruzione complessiva della vicenda.
Per questi motivi, reputo del tutto oggettiva la ricostruzione contenuta nella relazione dell'onorevole Raisi. Credo che nessuno voglia salvare nessuno; piuttosto, noi siamo tutti interessati a far sì che i responsabili di atrocità e crimini siano, perlomeno storicamente, individuati ed condannati, dato che, a sessant'anni da quegli eventi, probabilmente, quei responsabili non sono più neanche in vita.
Nello stesso tempo, non può essere utilizzato come uno dei pilastri del lavoro di lettura di quegli anni, per esempio, un
carteggio come quello intercorso tra il ministro Martino e il ministro Taviani, anche perché è un carteggio che riguardava due o tre casi, quindi limitatissimo. Inoltre, dal carteggio emerge con chiarezza la buona fede sia del ministro Martino che dell'onorevole Taviani (d'altronde l'onorevole Taviani è stato uno dei protagonisti della Resistenza in Liguria e della lotta al fascismo). Ma come è immaginabile che proprio uno dei protagonisti della lotta antifascista potesse, nel dopoguerra e negli anni cinquanta, dare copertura ai criminali nazisti e fascisti? Non tiene storicamente! Infatti, non possiamo poi dimenticare che l'onorevole Taviani, negli anni settanta, da ministro degli interni, fu durissimo nei confronti dell'eversione nera! Quindi, com'è ricollegabile una complicità di questi uomini che, nel loro percorso e impegno politico quotidiano, hanno sempre avuto, come punto di riferimento, l'opposizione ai totalitarismi? Certo, Taviani era antifascista ma era anche anticomunista: non possiamo fargli torto per questo nè possiamo ritenere che il Taviani anticomunista fosse un ministro o uno statista omertoso e il Taviani antifascista, invece, fosse un ministro o uno statista quanto mai affidabile, attendibile e trasparente!
Il problema è tutto qui, il problema è che la storia d'Italia è stata scritta, in quegli anni, da uomini che avevano partecipato anche alla Resistenza - certo, su posizioni diverse - ma anche da uomini che, durante gli anni settanta, si sono espressi, hanno agito e governato con estrema durezza nei confronti del neofascismo. Vorrei ricordare, in proposito, le scelte politiche dell'onorevole - poi senatore a vita - Giulio Andreotti: scelte politiche chiarissime, trasparenti, che non possono essere messe in discussione, perché l'onorevole Andreotti è stato l'interlocutore più affidabile che il partito comunista di Berlinguer abbia avuto negli anni settanta. L'onorevole Andreotti è stato l'uomo che ha parlato di Gladio, l'uomo che - insieme al senatore Cossiga -, negli anni sessanta, è stato l'interlocutore privilegiato della sinistra comunista e postcomunista italiana!
Dobbiamo dunque interrogarci, e chiederci se questi interlocutori privilegiati della sinistra comunista e postcomunista erano uomini che, allo stesso tempo, davano copertura ai peggiori disegni politici e persino della giustizia militare, disegni che si ispiravano a principi di copertura o di connivenza con i responsabili dei crimini. Dobbiamo sciogliere questo nodo!
Giacché il partito comunista italiano era il partito che di questi uomini sapeva tutto - e non possiamo sostenere ora, nel 2006, che il partito comunista ignorasse la storia, il percorso e l'impegno di questi uomini - allora dobbiamo interrogarci sul perché il partito comunista italiano con i suoi successivi inveramenti storici, fin dai primi decenni della dopoguerra, non individuarono in questi uomini e nelle loro strategie politiche i responsabili di tali decisioni, i responsabili anche della copertura di certe scelte della magistratura militare!
Ecco perché, se vogliamo affrontare un discorso politico, oltre che tecnico, sul percorso di questi fascicoli e sul loro presunto insabbiamento, dobbiamo farlo ricostruendo anche il tessuto politico, il tessuto di solidarietà, nonché - mi permetta la chiarezza, presidente - il tessuto di silenzi calati, in quei decenni, sull'apparato eversivo ricollegabile alla potenza militare sovietica in Italia: le carte che stanno emergendo finalmente dalla Commissione Mitrokhin dimostrano come, ancora negli anni ottanta, esponenti del partito comunista italiano frequentassero i corsi di addestramento della Stasi in Germania est e in Cecoslovacchia. Ci sono nomi e cognomi! Ed allora dobbiamo anche dire che alcuni di quegli uomini, alcuni di quegli statisti, non fecero emergere, nel corso degli anni ottanta o settanta, questa che è la realtà incontestabile! Né possiamo dimenticare che la Stasi (i Servizi segreti della Germania est) era impegnata e si finanziava anche con il narcotraffico, circostanza che spiega le
contaminazioni ed i rapporti intercorrenti tra la Stasi ed il terrorismo sudamericano.
Se, dunque, intendiamo affrontare tali questioni, dobbiamo farlo avendo a riferimento un contesto davvero molto ampio. Al riguardo, ritengo che la relazione del collega Raisi sia stata quanto mai terza, per nulla diretta a non enfatizzare l'infamia di questi crimini; anzi, l'infamia di questi crimini emerge con grande forza e trasparenza dalla relazione del collega Raisi. Però, non possiamo essere sostanzialmente subalterni ad uno scontro interno alla magistratura militare. Non possiamo, con le nostre relazioni, sostenere candidature, sostenere uomini che intendano liberarsi di certe presenze, all'interno dei vertici della magistratura militare.
Non possiamo, signor presidente, accettare la linea seguita, ad esempio, nelle recenti inchieste sul caso Unipol, quando un magistrato, un procuratore aggiunto, è stato letteralmente espropriato dell'inchiesta Unipol - perché non affidabile politicamente - dalla procura di Milano, che ha di fatto commissariato quella di Roma. E quella stessa procura di Milano non ha invece nulla da dire su una questione fondamentale, quella di una banca olandese, l'Abn Hambro - condannata negli Stati Uniti ad una sanzione pecuniaria di 80 milioni di dollari per riciclaggio di capitali mafiosi -, che, con la consulenza del professor Rossi, è oggi divenuta proprietaria di Antonveneta! Una banca italiana è stata cioè consegnata ad una banca olandese che è ed era dedita - per sua stessa diretta ammissione - al riciclaggio di capitali mafiosi delle cosche ex sovietiche: questo avviene in Italia!
Ritengo, presidente, che la nostra Commissione non possa degradarsi al livello delle coperture offerte, ad esempio dal CSM in queste ore, a quei magistrati, abituali frequentatori di notissimi personaggi della mia città, Napoli, non già fiancheggiatori, ma sostanzialmente affiliati alla cosca Di Lauro, una delle cosche più sanguinarie della storia del crimine organizzato a Napoli.
WALTER VITALI. Dovremmo trasmettere alle procure i verbali dell'intervento del senatore Novi, evidentemente egli è a conoscenza di cose...
EMIDDIO NOVI. No, non c'è bisogno di questo. Se lei avesse letto la mia dichiarazione all'agenzia ANSA di ieri...
WALTER VITALI. Ho cose migliori da fare che leggere le tue agenzie, collega...
EMIDDIO NOVI. In quel comunicato, io ho affermato che le procure italiane farebbero bene a consultare e leggere nel sito del Senato le mie interrogazioni ed i miei interventi presso la Commissione parlamentare antimafia, nei quali faccio nomi e cognomi!
WALTER VITALI. Mandiamo, dunque, i verbali del suo intervento a queste procure, così evitiamo loro di fare la fatica di andare a leggere i verbali del Senato.
EMIDDIO NOVI. Ho invitato le procure a leggere il sito del Senato. Se poi non lo fanno e insabbiano persino il rapporto De Donno sui rapporti tra criminalità organizzata e Lega delle cooperative...
WALTER VITALI. E poi non lamentatevi se la procura di Milano non ha il tempo di procedere come dovuto nei confronti di Unipol, come ha detto il Presidente Berlusconi.
EMIDDIO NOVI. Esprimo qui la mia totale sfiducia nella procura di Milano!
EGIDIO BANTI. Non capisco la connessione...
EMIDDIO NOVI. Onorevole Banti, loro mi hanno detto che devo passare alle procure! Mica mi posso consegnare alla procura di Milano!
ENZO RAISI, Relatore. Colleghi, tutti abbiamo sentito numerosi interventi e
avremmo tanto da dire... Chiedo semplicemente di far parlare chi è iscritto, e ognuno ascolti in silenzio!
EGIDIO BANTI. È stato anche l'argomento...
ENZO RAISI, Relatore. Ci sono tanti argomenti e tante pretattiche che non c'entrano niente.
EGIDIO BANTI. Che almeno vi sia qualche connessione!
PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di riportare il dibattito in un ambito quantomeno sereno, vi prego.
Prego, onorevole Carli, ma tenga presente che dovremo interrompere alle ore 16.
CARLO CARLI. Va bene, presidente, ma le chiedo che il testo integrale del mio intervento, con le note a piè di pagina, sia allegato in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.
PRESIDENTE. Sta bene. Prego, onorevole Carli.
CARLO CARLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, sono rimasto particolarmente deluso della discussione sul documento finale. Mai avrei pensato di trovarmi di fronte un testo come quello presentato dall'onorevole Raisi, totalmente avulso dai lavori della Commissione. La maggioranza ha deciso consapevolmente, dopo averne preso visione, di farsi rappresentare da un testo che sostanzialmente nega che vi fosse la necessità di un'inchiesta parlamentare, difende a tutto tondo l'operato della magistratura militare, dei criminali di guerra italiani e del ceto politico del tempo. A quel documento ha porto la propria pressoché totale adesione il senatore Zorzoli, rappresentante del maggior partito attualmente in Parlamento, con un intervento misurato nei toni, ma radicale - come quello dell'onorevole Raisi - nelle conclusioni.
Gli altri interventi della maggioranza, al pari deludenti, hanno riproposto schemi vecchi, posizioni politiche datate prima del 1989. Molti argomenti sono stati esposti con tecniche avvocatizie tradendo un fine - quello della difesa d'ufficio - che offende i lavori di una Commissione importante, che per prima si è occupata di uno dei lati oscuri della storia d'Italia. Nessuno di questi ha colto il punto centrale ed ineludibile derivante dal fatto che solo ora si è potuta istituire una Commissione su quella vicenda perché prima tutto era stato nascosto. Le carte in Commissione dimostrano semplicemente questo. Chi le ha volute leggere e studiare lo ha fatto, altri preferiscono dire che non erano disponibili o tradotte (ma anche questo fa parte dello schema difensivo che ho citato). Nessuno di loro ha risposto - come invece abbiamo fatto noi - ad un richiamo (dal mio punto di vista irresistibile): quello di poter finalmente, seppure con difficoltà, indagare su questi fatti, venute meno le divisioni che hanno caratterizzato tutta la seconda metà del secolo scorso.
Questo elemento di novità, che solo una rivoluzione come quella del 1989 poteva permettere, è stato rifiutato dalla maggioranza: da qui le omissioni nella relazione. È una patologia particolarmente grave quest'ultima, da cui è affetta la relazione dell'onorevole Raisi, senza che gli interventi del senatore Eufemi o del senatore Zorzoli abbiano posto alcun rimedio: quella di non prendere in considerazione i documenti presenti nell'archivio da mesi. Dico questo perché così facendo si incorre in una precisa violazione del compito ineludibile fornitoci dal Parlamento. Dal canto nostro, le oltre seicento note a piè di pagina, che rimandano a documenti presenti nell'archivio, dimostrano il buon esito dell'intento opposto: trasparenza sull'occultamento, non occultamento delle ragioni dell'occultamento.
Il mio intervento sarà diviso in due sezioni. Da una parte, esaminerò ad una ad una le critiche che il senatore Eufemi ha rivolto alla relazione che propongo (nel testo che allego ci sono anche delle note che sintetizzano l'intervento del senatore
Eufemi), perché reputo insufficienti e contraddittorie le correzioni da lui suggerite al documento di Raisi e, dall'altra, spiegherò la rilevanza dei temi di indagine che non hanno trovato riscontro nella relazione dell'onorevole Raisi, così come sostenuta dal senatore Zorzoli.
Dunque, le carte sarebbero state conservate dalla Procura generale militare in quanto i processi non si sarebbero potuti comunque celebrare in ragione del trattato di estradizione tra Italia e Germania, rimesso in vigore nel 1953, che impediva l'estradizione per reati politici e, per quanto concerne gli imputati italiani, nel solo testo dell'onorevole Raisi, i provvedimenti di amnistia (1959 e 1966), aventi ad oggetto i reati politici, avrebbero reso inutile l'inoltro dei fascicoli all'autorità giudiziaria. Il mondo politico negli stessi anni sarebbe stato totalmente all'oscuro dei fascicoli, peccando, nella versione perorata dal senatore Zorzoli, di disattenzione.
Prima di entrare nello specifico, intendo porre una questione. Tra la prima e la seconda versione (che poi è divenuta quella definitiva) della relazione presentata dall'onorevole Raisi, sono state operate delle aggiunte prese dalla relazione da me sostenuta. Tuttavia, esse sono state decontestualizzate, utilizzate e snaturate. Ebbene, questo ha creato nella relazione a me avversa un grosso problema di organicità, per due ordini di ragioni. Da un lato, i due testi sono irriducibilmente distanti e, dall'altro, vi è un filo comune molto forte che lega le diverse sezioni della nostra relazione e rende impossibile e vana l'operazione che ho descritto. Di questo informo il presidente perché sappia che la relazione che la maggioranza propone di approvare nasce mostruosa a prescindere dalle conclusioni a cui giunge.
In particolare, mi riferisco: primo, alla parte sul profilo del generale Santacroce dalla lettura della quale emerge inequivocabilmente la fedeltà alla cultura militare e la scaltrezza del procuratore generale senza che a questa conclusione si giunga; secondo, alla parte sull'invio dei 1.265 fascicoli contro ignoti molto interpolata sino a farla divenire priva di senso; terzo, alla parte sugli incontri a livello internazionale sulla prescrizione, di nuovo interpolata sino a farla divenire priva di senso e priva di qualsiasi conclusione; quarto, alla parte sulla questione di costituzionalità del 1959 interpolata sino a toglierne il senso e priva di conclusione; quinto, alla parte relativa all'analisi dell'ordinamento giudiziario militare interpolata sino a giungere a conclusioni difformi da quelle preordinate; sesto, alla parte relativa alla gestione dell'archivio dopo il 1994 che è stata copiata solo in alcune parti e che era originariamente organica nel sostenere una responsabilità forte dei magistrati militari del tutto incompatibile con le conclusioni a cui giunge invece quella a firma dell'onorevole Raisi; settimo, alla parte relativa al complesso rapporto tra Italia, alleati e War crimes Commission delle Nazioni Unite, estrapolando del tutto la tematica, strettamente intrecciata a questa, della posizione italiana in quanto paese sconfitto i cui ufficiali venivano richiesti come criminali di guerra; ottavo, a tutta la parte relativa all'evoluzione della Gran Bretagna nei confronti dei processi ai criminali di guerra senza considerare il rapporto che ha avuto il cambiamento di atteggiamento nel processare i tedeschi con la scarsa determinazione italiana a portare avanti i processi; nono, a tutta l'analisi dei processi effettuati dall'Italia, giungendo ad una conclusione incompatibile con quanto affermato; decimo, alla parte di analisi della missione compiuta dalla Commissione in Germania senza che vi sia corrispondenza tra i documenti e una conclusione compiuta.
Inoltre, sono state del tutto pretermesse: la parte sulle modalità dell'attuazione delle direttive dopo la riunione del 20 agosto 1945; la parte sulla gestione dell'archivio negli anni sessanta e settanta; la parte sugli interessi economici italiani rispetto al riarmo tedesco.
Procederò a replicare affrontando i singoli punti di critica alla mia relazione espressi dal senatore Eufemi, tenendo sempre presente l'impianto complessivo e
le argomentazioni della relazione dell'onorevole Raisi. Prima però vorrei fare chiarezza su un punto. Occorre ricordare infatti che l'armadio è esistito.
Tale definizione ha avuto una forte valenza comunicativa e simbolica nel momento in cui la parte più consapevole della magistratura militare (quale il procuratore Sergio Dini) e una parte del mondo dell'informazione (non comunque quello vicino alla maggioranza attuale e, quindi, L'espresso e il giornalista Giustolisi cui, nonostante taluni limiti di impostazione, va riconosciuto il grande merito di aver evitato che il ritrovamento rimanesse un «affare di famiglia» della magistratura militare) hanno portato la vicenda allo scoperto.
Pur depurando la descrizione, che non è stata comunque bassamente mediatica, ma un'opera di informazione «democratica», dalle inevitabili enfatizzazioni (il luogo indicato come seminterrato invece che ammezzato), bisogna ribadire che l'armadio, notato da più testimoni (anche del tutto indipendenti, come la dottoressa Lolli Scappini), è esistito e ha contenuto i fascicoli probabilmente sino a quando, all'inizio degli anni novanta, è stato effettuato il versamento all'archivio di Stato di molto materiale documentale.
Il luogo fisico ove i fascicoli si trovavano non consentiva la visibilità e la conoscenza degli stessi, non più maneggiati e in stato di abbandono da moltissimi anni, tanto è vero che solo un input del tutto imprevisto come il rintraccio in Argentina del capitano Priebke ha messo in moto, con modalità che non sono state chiarite e che sottintendono una sorta di «vergogna» anche da parte degli stessi ritrovatori (non è quindi, sul piano psicologico, impropria la definizione di «armadio della vergogna»), la restituzione dei fascicoli alla conoscenza del popolo italiano e al suo patrimonio di memoria.
L'armadio è quindi esistito e, nel senso accennato, occultamento vi è certamente stato: negarlo significherebbe escludere le stesse ragioni di esistenza della Commissione, nella cui denominazione, votata da tutti i gruppi parlamentari - mi preme sottolineare, anche dallo stesso onorevole Raisi - , si parla di «occultamento» e non di negligenza o carenza di organizzazione.
Il senatore Eufemi, riprendendo in questo la relazione dell'onorevole Raisi, sostiene che sia un dato oggettivo che le forze politiche di opposizione abbiano ignorato il trattenimento dei fascicoli a palazzo Cesi.
La menzione degli atti di sindacato ispettivo da parte dei parlamentari è stata inserita in quanto su quelle richieste si innescava una corrispondenza tra il Ministero della difesa e la Procura generale militare (e a volte il Ministero degli affari esteri), avente ad oggetto ricerche da effettuare sui fascicoli occultati, durata sino al 1971.
È la prova del fatto che di quelle carte vi fosse, nel ristretto ambito governativo e militare, piena conoscenza.
In tutti e cinque i casi, il Ministero degli affari esteri, a cui arrivò l'atto di sindacato ispettivo del Parlamento, chiese informazioni sui criminali citati al Ministero della difesa, e la difesa le chiese alla procura generale. Tutte le risposte furono negative nel merito, ma positive per quanto riguardava la presenza di documenti presso gli uffici della procura generale. Se uno solo di quei diversi membri del Governo avesse preso la decisione di verificare queste carte ora non saremmo qui. È un altro caso di amnesia collettiva sui propri doveri di molti governi, come sostiene il senatore Zorzoli?
Peraltro, anche il merito delle interrogazioni smentisce quanto sostenuto dalla relazione dell'onorevole Raisi. Nell'interrogazione sul criminale nazista Eichmann si chiede di verificare se vi sia documentazione negli archivi, mentre trovo ancora più interessante la seconda parte dell'interrogazione dell'onorevole Polano del 1o aprile 1966 sull'eccidio di Boves: «gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se il Governo non sia indignato e preoccupato dall'eventualità che il maggiore Peiper - come altri nazisti responsabili di crimini di guerra commessi in Italia - possa sfuggire alle sue responsabilità ove rimanesse immutato il proposito preannunciato
dal Governo di Bonn di fare operare la prescrizione a favore dei criminali nazisti rimasti finora impuniti; e se, pertanto, il Governo italiano - come hanno già fatto governi di altri paesi che hanno subito l'occupazione nazista - non intenda chiedere al Governo della Repubblica federale tedesca, a nome dell'opinione pubblica italiana, di abbandonare tale proposito affinché i responsabili possano essere in ogni tempo denunciati all'autorità giudiziaria e perseguiti penalmente anche per i crimini commessi nei paesi ovunque essi abbiano operato».
Le affermazioni contenute nella relazione che sostengo sono fuori dalla polemica più volte agitata dalla maggioranza. Non era mio intento contrapporre attivismo della sinistra a occultamento del Governo, anche se è innegabile, per tutte le altre ragioni esposte chiaramente nel testo, che la sinistra mai ebbe il potere di decidere sul destino di quelle carte.
In tutti gli interventi della maggioranza è stata contestato il rapporto - esplicito nella relazione da me consegnata - fra la mancata celebrazione dei processi ai criminali nazisti e la scelta dei nostri governi di difendere i presunti criminali italiani richiesti da altri paesi. Per la verità, questo rifiuto di riconoscere un rapporto che la storiografia italiana ed internazionale ritiene pacifico da ormai un decennio mi appare sorprendente, ma non potendo pretendere che gli onorevoli colleghi deputati e senatori conoscano la ormai abbondantissima bibliografia di riferimento, voglio aprire qui una parentesi. Onorevole Del Mastro Delle Vedove, nella mia relazione lei non troverà nessuna citazione di scritti dei consulenti della Commissione, ma solo riferimenti a quella documentazione acquisita che rappresenta il valore aggiunto della nostra Commissione, mentre, viceversa, nella relazione presentata dall'onorevole Raisi è possibile rinvenire qualche, peraltro isolata, citazione da testi editi dai nostri consulenti (cosa della quale, peraltro, non vedo perché ci si debba risentire). E, per non tediarvi con una lezione di storia - materia, come si sa, e come si è qui visto, alquanto ostica -, farò riferimento ancora una volta alla nostra documentazione, nella quale quel rapporto da me sostenuto è così netto, evidente, provato che solo una cattiva conoscenza delle carte, od un loro fraintendimento (forse per il fatto di essere scritte - queste - in parte in lingua inglese) consente di negarla.
Partirò dunque da quella che è apparsa la relazione più contestata: quella con l'Etiopia. Il senatore Eufemi, nel negare che vi sia un qualche rapporto fra le richieste etiopi e l'argomento di cui si occupa la nostra Commissione, ha commesso due gravi errori di fatto: da un lato si è dimenticato di dire che l'Etiopia, che in un primo tempo non era stata ammessa a sostenere le sue accuse davanti alla Commissione delle Nazioni unite, lo fu con un voto a sorpresa, che ribaltava la precedente decisione, il 29 ottobre 1947. Inoltre, non è vero, senatore Eufemi, che l'Etiopia presentò accuse solo contro Badoglio e Graziani, bensì contro 10 persone. Nel documento 82/9 vi sono le richieste sottoposte dall'Etiopia alla War crimes Commission delle Nazioni Unite, che riguardavano Badoglio, Graziani, Lessona, Cortese, Nasi, Pirzio Biroli, Geloso, Gallina, Tracchia, Cerulli. Nel documento 82/6, si può consultare, altresì, la discussione del comitato I sulle accuse dell'Etiopia avvenuta il 4 marzo 1948 (si vedano i fogli 42 e seguenti), che si concluse con l'iscrizione nella lista dei criminali di guerra di Badoglio, Graziani, Cortese, Nasi, Pirzio Biroli, Geloso, Gallina e Tracchia.
Proprio la vicenda etiope è significativa, perché si chiude in una fase nella quale l'Italia, definito il trattato di pace, sarebbe stata ormai libera di procedere autonomamente alla ricerca e di celebrare i processi ai criminali nazisti. Il fatto che, ancora nel 1948, o almeno nella prima parte di quell'anno, venissero approvate liste di criminali italiani, ed oltretutto con un ruolo attivo giocato da un paese «amico» come poteva essere considerata la Gran Bretagna, e con l'astensione dell'alleato
statunitense, doveva risuonare come un ben preoccupante segnale per le nostre autorità di Governo.
Giova allora chiarire che ciò che questa Commissione deve verificare non è la rilevanza oggettiva delle accuse che venivano mosse da vari paesi, come l'Etiopia, l'Albania, la Grecia e la Jugoslavia (diverso è il caso delle richieste francesi, statunitensi e britanniche, tutte relative a maltrattamenti di prigionieri di guerra), ad ufficiali e soldati del nostro esercito, di avere cioè compiuto spietate repressioni della guerriglia partigiana che coinvolgevano anche i civili (da questo punto di vista, le varie argomentazioni che abbiamo sentito da esponenti della maggioranza per giustificare la scelta di non consegnare - soprattutto alla Jugoslavia - le persone richieste, così come quelle relative al carattere sommario della giustizia internazionale e dei lavori della War crimes Commission delle Nazioni unite, sono assolutamente fuori tema); piuttosto, il punto da stabilire è se, una volta presa quella decisione - sulla quale non vi può essere alcun dubbio, essendo innumerevoli le carte in mano nostra che la provano -, questa avesse o meno un riflesso sulla volontà da parte delle nostre autorità governative di procedere nelle richieste e nelle istruzioni dei processi contro i presunti criminali tedeschi autori delle stragi nel nostro paese, cioè se fosse possibile per l'Italia portare avanti una linea che sostenesse contemporaneamente sia il rifiuto di estradare gli italiani inseriti nella liste dei criminali di guerra predisposti dalla War crimes Commission delle Nazioni Unite, sia la richiesta di avere consegnati, per processarli, i tedeschi accusati di crimini di guerra nel nostro paese.
Dunque, ciò che vogliamo stabilire esattamente è il rapporto che c'è stato fra la decisione di non consegnare gli italiani e quella di non pigiare sull'acceleratore del processo ai tedeschi: può darsi fosse giusto non consegnare i primi - e comunque non spetta a noi deciderlo - ma questo ha portato come conseguenza un grave imbarazzo nell'insistere a chiedere la consegna dei secondi.
Delle due l'una, infatti: o l'Italia si atteneva alle risoluzioni adottate con la dichiarazione di Mosca del 31 ottobre 1943, che prevedevano la consegna dei criminali di guerra ai paesi (che li avessero richiesti) dove i crimini erano stati commessi - ed allora poteva rivendicare, in base alla propria posizione di cobelligerante, la consegna dei tedeschi in mano agli alleati, ma non poteva opporsi alla consegna dei propri soldati richiesti da altri paesi delle Nazioni Unite - oppure rivendicava per sé il diritto di verificare le accuse ed eventualmente processare i propri soldati per crimini commessi all'estero. Ed allora si trovava nella logica difficoltà di insistere con la richiesta di richiedere di processare lei stessa i militari tedeschi, tanto più dopo la costituzione della Repubblica federale tedesca, come giustamente notava l'ambasciatore da Mosca Quaroni nel gennaio 1946 (si veda la pagina 129 della mia relazione), in un documento che trovava peraltro la piena approvazione degli uffici competenti del Ministero degli esteri (e che quindi non si può ridurre alla mera espressione di un parere personale dell'ambasciatore).
Un'alternativa avrebbe potuto essere una severa e rapida giustizia italiana sui presunti criminali del proprio paese, come sempre Quaroni aveva suggerito nel suo rapporto dell'11 maggio 1945, nel quale chiedeva che fossero le autorità italiane a procedere «in modo esemplare» contro i responsabili di crimini commessi in URSS, scrivendo: «Comprendo perfettamente, da parte delle nostre autorità militari, il desiderio di voler difendere l'onore del soldato italiano; ma, nella nostra situazione, ritengo sia molto meglio voler ammettere quello che è ed agire in conseguenza. Avverto, in ogni modo, che la maniera che noi agiremo in proposito avrà ripercussioni importanti» (si veda la pagina 76 della mia relazione). Ma noi sappiamo che neanche un processo fu celebrato in Italia contro soldati dell'esercito regio per crimini commessi nel corso delle guerre fasciste di aggressione contro Etiopia, Albania, Grecia, Jugoslavia, e questo inibì
anche la volontà, che pure nei primissimi anni del dopoguerra era stata manifestata, di processare i tedeschi.
Ed è così che quando l'Italia ottenne infine di poter processare quei presunti criminali di guerra tedeschi che le erano stati consegnati dalle autorità alleate, la cosa avvenne in sordina, e tenendo ben presente i risvolti che questo poteva avere sull'altra questione, che stava più a cuore alle autorità italiane, quella dei presunti criminali italiani. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla documentazione citata alle pagine 180 e seguenti della mia relazione: in previsione del primo processo da celebrare in Italia contro presunti criminali di guerra tedeschi, ai primi di gennaio 1947, fra il Ministero degli affari esteri, il Ministero della guerra e la Presidenza del Consiglio, veniva concordata una dichiarazione che chiariva il punto di vista del Governo italiano, «e ciò» - scriveva il Ministero degli Esteri - «in relazione soprattutto alla linea di condotta che ci proponiamo di adottare di fronte ad eventuali richieste di consegna di italiani imputati di crimini di guerra da parte di altri paesi».
Vale la pena di leggere per intero la dichiarazione: «La magistratura italiana dovrà iniziare prossimamente vari processi contro presunti criminali di guerra tedeschi, alcuni dei quali sono imputati di orrendi delitti. Negli ambienti responsabili italiani si sottolinea, a tal proposito, che il riconoscimento da parte degli alleati della competenza della magistratura italiana a conoscere e giudicare i crimini di guerra commessi dai tedeschi a danno degli italiani, è derivato dalla condizione di cobelligeranza, per la quale il criterio seguito nella punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi contro le popolazioni italiane non può essere diverso da quello applicato per i crimini di guerra commessi dai tedeschi contro le popolazioni facenti parte delle Nazioni Unite. Negli stessi ambienti si rileva che, essendo ogni Stato belligerante responsabile della condotta dei propri militari, sarebbe esso stesso tenuto a punirli per i fatti, da essi compiuti, che costituiscano violazione delle leggi e degli usi di guerra, nonché delle fondamentali norme di civiltà. Tuttavia, data la particolare situazione in cui si trova attualmente la Germania, si è reso necessario che la magistratura italiana provveda a tali giudizi applicando le norme vigenti del diritto italiano; e ciò farà con quel senso di obiettività che è sempre stato caratteristica della giustizia del nostro paese». Che fosse questa, cioè la non consegna dei presunti criminali di guerra italiani, la preoccupazione principale delle nostre autorità, onorevoli colleghi, era esplicitamente dichiarato dal Ministero della guerra il 7 gennaio 1947, scrivendo alla Procura generale militare e, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri: «quello [...] che nel momento attuale maggiormente interessa è dato dalla necessità di mantenerci coerenti con le nostre richieste ed affermazioni nei riguardi dei criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri».
Insomma, le autorità italiane avevano ben chiara la contraddizione, nella loro posizione, fra rivendicare il diritto di giudicare i presunti criminali tedeschi e rifiutarsi di consegnare i presunti criminali italiani alle nazioni che ne avevano fatto richiesta: per tale motivo decisero di adottare una linea prudenziale, che minimizzasse la portata politico-giudiziaria dei pochi processi ad imputati tedeschi che stavano per iniziare da parte di tribunali militari italiani, facendo addirittura intendere che si trattava solo di un'opera di supplenza rispetto alla situazione della Germania, ma che la linea principale adottata dall'Italia era che ciascun Stato dovesse giudicare della colpevolezza o meno dei propri cittadini accusati di crimini di guerra da altri Stati. Era una linea, va rilevato, che andava contro non solo la dichiarazione di Mosca, alla quale in passato la stessa Italia si era appellata per rivendicare a sé il diritto di giudicare i presunti criminali di guerra tedeschi, ma contro tutta l'elaborazione e l'operato della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite.
Insomma, signor presidente e onorevoli colleghi, il collegamento da me posto nella
relazione è così evidente, basato sulla documentazione da noi raccolta, che mi pare assai arduo poterlo negare, e solo attraverso una lettura distorta, frammentaria e superficiale dei documenti in nostro possesso.
Peraltro, è mia convinzione che con il 1948 si esaurisca la possibilità effettiva che gli italiani siano consegnati: la War crimes Commission delle Nazioni Unite cessa i suoi lavori nel marzo 1948, la Grecia rinuncia ufficialmente alle sue richieste nello stesso anno, ed anche l'intensità delle richieste da parte jugoslava diminuisce dopo la rottura con l'URSS. Da quel momento, la mancata celebrazione dei processi trova altre giustificazioni, che possono farsi risalire a ragioni di politica internazionale.
Era ormai evidente, dalla metà del 1947, che gli alleati si apprestavano a chiudere la stagione dei processi per crimini di guerra: la conversione in ergastolo delle sentenze di morte pronunciate in Italia da corti britanniche contro i generali Kesselring, Mackensen, Maeltzer, Simon (tutti poi rilasciati nei primi anni cinquanta, tranne Maeltzer, nel frattempo morto in carcere) e le motivazioni adottate (vi rimando, colleghi, alle pagine 171 e seguenti della mia relazione) dimostravano che la guerra fredda, ormai in pieno sviluppo, aveva come conseguenza, fra l'altro, la rapida fine del processo di denazificazione della Germania.
È chiaro che non ci si poteva aspettare che l'Italia processasse in maniera coerente ed organica i numerosi criminali di guerra i cui nomi risultavano dai fascicoli trasmessi dalle autorità alleate, che erano stati concentrati presso la Procura generale militare, né che le varie procure militari, territorialmente competenti, fossero investite da questa delle indagini per i tanti episodi che erano stati segnalati da varie autorità ed in particolare dai carabinieri.
Così, il numero di processi che fu celebrato fu scandalosamente limitato, rispetto alla mole documentaria raccolta presso la Procura generale militare, della quale testimonia il registro generale rintracciato, insieme all'archivio, nel 1994, che riporta oltre 2.200 procedimenti.
Ebbene, i dati della nostra documentazione ci dicono che al 16 luglio 1951, secondo dati ufficiali del Ministero della difesa, erano 11 i militari tedeschi condannati da tribunali militari italiani, 6 avevano usufruito di provvedimenti di clemenza, che dal 23 maggio 1950 al 7 giugno 1951, 2 erano in carcere in attesa che si definisse il ricorso contro la sentenza, 1 in carcere in attesa di giudizio (si veda la pagina 185 della mia relazione).
Se estendiamo la ricerca fino alla metà degli anni sessanta (si vedano le pagine 186 e seguenti della mia relazione), vedremo che i procedimenti arrivati a sentenza furono solo 13, tutti fra fine anni quaranta ed inizio anni cinquanta. Se consideriamo assoluzioni o circostante attenuanti per avere obbedito agli ordini superiori, sconti di pena e condoni, verifichiamo che all'inizio degli anni cinquanta due soli imputati rimanevano in carcere a scontare l'ergastolo: Herbert Kappler e Walter Reder. E, pur tuttavia, quei pochi procedimenti istruiti o celebrati ci mostrano che, volendo, i processi si potevano fare, onorevole Raisi: se l'estradizione dei cittadini tedeschi non era possibile, era ed è pur sempre possibile celebrare i processi in contumacia, secondo l'ordinamento italiano, così come del resto è avvenuto per i recenti processi davanti a tribunali militari relativi all'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, arrivato a sentenza di primo grado di condanna all'ergastolo per tutti gli imputati (ovviamente contumaci) e a quello della Certosa di Farneta, conclusosi con una sentenza di assoluzione in primo grado, e di condanna in sede di appello, dell'unico imputato, anch'egli contumace.
Se, quindi, solo un numero così limitato di processi si celebrò non è certo per il trattato di estradizione giudiziaria fra Italia e Germania, ma per una precisa scelta politica, avallata dalla magistratura militare per precisa e consapevole condivisione. Ce lo dimostra un altro dato, colleghi, che ho già esposto (si vedano le
pagine 106 e seguenti della mia relazione): alla fine del 1946 le autorità militari statunitensi trasmisero al Governo italiano i fascicoli delle inchieste condotte dalle loro strutture giudiziarie militari sui crimini di guerra, con la motivazione che le vittime erano tutte italiane e quindi, evidentemente, spettava al Governo italiano ricercare e processare i presunti colpevoli. Pertanto, non vi è dubbio che la decisione di non celebrare quei processi fu precoce.
Sintetizzando al massimo quanto esposto nella mia relazione, sostengo che le acquisizioni documentarie ci permettono di affermare, senza alcun dubbio, che fino alla fine del 1946 l'accentramento dei fascicoli e delle notizie di reato presso la Procura generale militare, decisa nella nota riunione interministeriale del 20 agosto 1945, era funzionale alla trasmissione delle richieste italiana alla War crimes Commission delle Nazioni Unite, tramite il Ministero degli affari esteri.
È quindi evidente che l'accentramento, in un primo tempo funzionale alla trasmissione alle autorità alleate delle pratiche relative ai crimini di guerra, non escludeva, ma anzi prevedeva esplicitamente la trasmissione dei fascicoli ai tribunali militari competenti per territorio di modo che, quando si fosse chiarita la posizione dell'Italia e le fosse stata restituita la potestà giudiziaria sui crimini di guerra commessi sul suo territorio, fossero già compiute le necessarie istruttorie per la celebrazione dei processi.
In ordine al trattenimento dei fascicoli da parte della Procura generale militare, il senatore Eufemi ha affermato che esso risulta privo di qualsiasi collegamento cronologico e concettuale con il riarmo tedesco, come chiarito dal senatore Andreotti. Detta affermazione appare del tutto erronea. Come è chiaramente scritto nel documento finale a mia firma, le carte dimostrano inoppugnabilmente che l'anno cruciale per la risoluzione del contenzioso finanziario tra Italia e Germania e per l'assegnazione delle commesse per il riarmo tedesco fu il 1960.
Nel 1956, si ebbe una rottura dei negoziati, seguita da un'offerta dell'agosto 1959 di 40 milioni di marchi comunicata all'onorevole Athos Valsecchi. Proprio il problema degli indennizzi per le vittime del nazismo rappresentò per anni il punto dolente della questione sino a quando, nel 1959, non fu stipulato un accordo tra il Presidente Segni e il Cancelliere Adenauer per una soluzione del contenzioso entro il 30 aprile 1960 (accordo concluso definitivamente il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con la legge 6 febbraio 1963, n. 404).
Per queste ragioni, è facile concludere che il primo e certamente prevalente interesse dell'Italia in quegli anni era quello di non incontrare durante le delicate trattative difficoltà scaturenti da altre questioni che avrebbero potuto mettere in difficoltà il buon esito dell'accordo.
Alle medesime conclusioni si giunge analizzando quanto emerso circa lo sforzo italiano di ottenere contratti per il riarmo della Germania. Secondo un appunto del 19 aprile 1956 (anche questo documento è agli atti), indirizzato al presidente della delegazione italiana del Ministero degli affari esteri, veniva riaffermato «il grande interesse annesso alla possibilità che l'industria italiana partecipi nella più larga misura possibile all'approvvigionamento di materiale bellico da parte delle Forze armate germaniche.
L'attuazione delle forniture potrebbe, infatti, contribuire sensibilmente al miglioramento della bilancia italiana dei pagamenti e con ciò alla realizzazione del piano decennale di sviluppo dell'economia italiana». Nonostante questi sforzi, in data 18 ottobre 1957, l'ambasciata italiana a Bonn informava che «la situazione italiana relativa alle forniture dall'Italia per il riarmo tedesco era seriamente compromessa e che tutto l'insieme dello svolgimento delle commesse tedesche appare quindi più insoddisfacente» (questo documento è agli atti). Veniva richiesto un intervento del ministro della difesa, titolare delle decisioni in questa materia, affinché durante gli incontri bilaterali intrattenesse sullo specifico punto il ministro della Repubblica federale tedesca. In un appunto preparato in occasione di incontri bilaterali del 1965, si può vedere
a che cosa portarono gli sforzi italiani: «nel 1958 è stato stipulato un accordo tra l'Italia e la Germania che definisce le modalità delle forniture di materiale bellico commissionato dalla Germania all'industria italiana. In applicazione di tale accordo, l'Italia ha fornito alla Repubblica federale tedesca materiale di armamento per un complesso di circa 118 miliardi di lire» (anche questo è un documento agli atti). Si tratta di una somma davvero ingente considerati i tempi e le condizioni in cui versava il paese al momento della stipula.
La prova dei fatti dimostra come nel 1960 si fosse all'inizio dell'esecuzione dell'accordo e cioè al momento più delicato in assoluto.
Ancora una tessera del mosaico ricostruito nella relazione che io sostengo, un nuovo elemento di analisi che, in perfetta coerenza con gli altri, depone per un interesse forte da parte del Governo ad evitare tensioni diplomatiche con la Germania proprio nell'anno nel quale il generale Santacroce provvedeva a occultare i fascicoli.
Secondo il senatore Eufemi appare del tutto strumentale leggere in chiave politica la vicenda del gruppo di Rodi. Rispondo a questo punto ad una precisa sollecitazione del senatore Zorzoli circa la questione del gruppo di Rodi. Anche in questo caso, si tratta di raccogliere fedelmente quanto emerso dalle carte dell'archivio. Sappiamo infatti che in una corrispondenza del capo della missione diplomatica italiana a Bonn inviata il 18 agosto 1950 al Ministero degli affari esteri, e da questi trasmessa al Ministero di grazia e giustizia e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si sottolineava la sensibilità dell'opinione pubblica tedesca per la sorte dei concittadini condannati per crimini di guerra e detenuti in altri Stati, e si lasciava al ministero la valutazione dell'opportunità di studiare provvedimenti di condono, sotto la forma di estensione ai militari tedeschi condannati delle varie amnistie emanate dal 1945 in poi, o sotto quella, secondo lo scrivente preferibile, di provvedimenti di grazia (anche qui faccio riferimento al documento 13/4). E, qualche settimana dopo, il 21 novembre 1950, il Ministero degli affari esteri comunicava un altro rapporto del capo della missione diplomatica italiana a Bonn, nel quale si annunciava l'intenzione di Adenauer di inviare in Italia un suo uomo di fiducia - il direttore della Caritas in Germania, ben introdotto in ambienti romani - per «sondare il pensiero del Governo italiano anche sulla questione dei criminali di guerra». La stagione dei processi sarebbe ben presto stata sostituita da quella dei tentativi di riabilitazione dei (pochi) criminali di guerra ancora in carcere.
I contatti con il Governo di Adenauer perorati dall'onorevole Hoefler infatti portarono il Ministero della difesa e la Procura generale militare a disporre un vero e proprio piano riservato programmando proposte di provvedimenti di grazia a un certo intervallo l'uno dall'altro.
D'altra parte, già nel 1951 la Presidenza del Consiglio era stata informata della posizione politica americana sul punto, all'atto di formare una commissione internazionale che si sarebbe occupata della concessione della grazia ai criminali nazisti. Il dipartimento di Stato giudicava molto severamente l'atteggiamento di paesi che continuano invece ad applicare leggi eccezionali e che, a distanza di cinque anni dalla fine della guerra, istruiscono processi a carico di cittadini tedeschi per fatti commessi nel proprio territorio nazionale durante il periodo bellico. Il funzionario del ministero concludeva consigliando l'utilizzazione di provvedimenti come quello di grazia, politicamente meno impegnativi di leggi di amnistia, per l'allineamento della posizione italiana a quella degli alleati.
Come valutare diversamente la genesi di una grazia trattata sul livello di alti emissari politici prima di attuarla? I documenti parlano un linguaggio chiaro. Non bisogna entrare nella valutazione giuridica dello strumento della grazia, ma si intende semplicemente dimostrare la genesi del provvedimento di grazia in favore di un gruppo di criminali di guerra tedeschi, tra l'altro gli unici criminali di guerra tedeschi
in quel momento nelle carceri italiane con una sentenza di condanna definitiva. Questo provvedimento di grazia aveva una sua precisa collocazione politica. Non si tratta quindi di semplici scenari «collaterali», ma di un nesso diretto dimostrato attraverso prove documentarie, un nesso che viene sottolineato persino dai funzionari italiani dell'epoca. Vi era una convergenza di interessi tra Germania e alleati. Ancora una prova della genesi del mancato celebrarsi dei processi ai criminali nazisti, un'altra prova totalmente ignorata dalla relazione di maggioranza e che va a invece inserita nel complesso quadro ricostruttivo della relazione da me sostenuta.
Per quanto riguarda il carteggio Martino-Taviani e il caso di Cefalonia, nell'intervento del senatore Eufemi si sostiene che ne sarebbe stata amplificata la valenza, in quanto tutti i riscontri effettuati dimostrerebbero che queste affermazioni non corrispondono ad alcuna linea sostenuta in riunioni presso la Presidenza del Consiglio o in Consiglio dei ministri.
Invece, secondo quanto sostenuto nel testo dell'onorevole Raisi, il noto carteggio dell'ottobre 1956 tra i ministri Gaetano Martino e Paolo Emilio Taviani sarebbe un'iniziativa personale ed episodica. Il senatore Zorzoli ha poi ritenuto di dare la lettura corretta del carteggio, affermando addirittura la correttezza giuridica delle iniziative prese da Procura generale militare e Ministeri della difesa e degli affari esteri in quel contesto.
La corretta e integrale lettura degli atti porta ad evidenziare la richiesta che il procuratore della Repubblica militare rivolse al ministro degli affari esteri, nel caso in cui la Germania avesse opposto le ragioni del trattato per l'esecuzione del mandato di cattura, e non per la celebrazione del processo. Il procuratore sapeva, come tutti noi, che per la celebrazione del processo in Italia non vi era necessità della presenza del militare tedesco. Quella indicazione chiarissima nella richiesta che venne allegata agli atti al ministero perse di importanza sino a portare all'affossamento di tutta l'inchiesta di cui vi è traccia documentale nella lettera del dottor Magistrati, alto diplomatico del regime fascista, al pubblico ministero che, persa la speranza degli arresti, continuava a chiedere aiuto dal proprio ministero. E come inquadrare in questa chiave la specifica ammissione del ministro Taviani nel proprio libro e nell'intervista a L'espresso? Nella relazione dell'onorevole Raisi e negli interventi prima citati, su ciò vi è solo silenzio o risposte del tutto non plausibili.
Dal canto suo, il procuratore generale scrisse al ministro per esprimergli il proprio apprezzamento in ordine ad un atto che indubbiamente rappresentava un abuso e che aveva fortemente danneggiato un'inchiesta del suo ufficio. L'atto, per chi ha avuto interesse a consultarlo, è chiarissimo e rappresenta ancora una volta una macchia indelebile sull'onorabilità dell'alto magistrato.
In realtà, le argomentazioni presenti in questo carteggio si inseriscono perfettamente all'interno di una serie di problematiche messe in luce nel corso dell'indagine parlamentare (si vedano i punti numeri 3 e 7) che dimostrano come la non celebrazione dei processi contro i criminali di guerra tedeschi fosse la linea politica coerente con altri impegni governativi molto importanti assunti proprio in quegli anni. La ricerca, vana per definizione, di un documento esplicito sul punto addirittura a livello di Presidenza del Consiglio, per dimostrare l'indirizzo politico dei governi, è pienamente sostituita da tutti quei documenti che hanno dimostrato, prima, l'interesse del procuratore generale militare e dei ministri coinvolti a bloccare le iniziative per la celebrazione dei processi, ed in seguito la prova della conoscenza dell'esistenza dell'archivio da parte dei ministeri senza che ne sia stato mai ordinato lo scioglimento e l'invio dei fascicoli alle procure.
Nelle argomentazioni della proposta di maggioranza permane inoltre la confusione tra estradizione e contumacia ed è completamente sorvolato l'esame delle ragioni per cui non si è proceduto in contumacia contro i criminali di guerra.
Occorre invece ribadire, e non vi è stata né vi può essere alcuna smentita in proposito,
che l'istituto dell'estradizione riguarda la libertà personale e la sua impossibilità (tra l'altro il problema dell'estradizione non si pone neppure quando non sia emesso mandato di cattura) non ha alcuna rilevanza sull'apertura o la celebrazione di un processo.
In entrambi i casi, sia quando l'estradizione non possa essere concessa sia quando non sia necessaria perché nei confronti dell'imputato, accusato con una posizione «minore», non sia stato emesso mandato di cattura, il procedimento può e deve svolgersi in contumacia.
La decisione generale, insostenibile sul piano tecnico, di «abrogare» l'istituto della contumacia (con il quale sono stati celebrati tutti i processi per crimini di guerra dopo il 1994) è stata una decisione se non «politica» quantomeno di politica giudiziaria dei vertici della magistratura militare, e, vista la fitta corrispondenza tra la procura generale e il Ministero della difesa ogniqualvolta, ad esempio, si è posto il problema di richiedere o meno la consegna alla Germania di qualche criminale, è difficile pensare che la direttiva di fatto di non procedere in contumacia non abbia avuto il consenso dell'autorità politica.
Del resto, gli esperti degli uffici legali non solo del Ministero della difesa ma anche degli altri ministeri coinvolti non potevano non accorgersi che il procedimento in contumacia era assolutamente praticabile.
La scelta di «congelare» la posizione dei responsabili dei crimini di guerra è aggravata dall'omesso utilizzo di un altro strumento giuridico previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 in tema di diritto bellico e sue violazioni.
Tali Convenzioni infatti, recependo il principio aut dedere aut iudicare (consegnare o giudicare) presente in molte convenzioni internazionali, imponevano agli Stati contraenti, e principalmente allo Stato richiesto di un'estradizione, l'obbligo di giudicare comunque nel paese di rifugio colui che non potesse essere estradato, ad esempio in ragione della sua cittadinanza. L'obbligo di giudicare (ad esempio giudicare il cittadino tedesco in Germania per crimini di diritto bellico commessi in Italia) è solo sottoposto alla condizione che lo Stato richiedente che non può ottenere l'estradizione fornisca elementi sufficienti di colpevolezza.
Si noti che, per dottrina costante, la questione dei rapporti tra Convenzioni di Ginevra e Convenzioni di estradizione precedenti, è risolta in base al principio di «specialità» (una norma successiva cioè, trattando uno specifico punto, integra e sostituisce una norma precedente) con la prevalenza quindi delle prime.
Concretamente, quindi, nel caso in esame, le Convenzioni di Ginevra hanno «aggiunto» al Trattato di estradizione italo-tedesco rimesso in vigore nel 1953 l'obbligo per le parti contraenti di giudicare chi, a causa della sua cittadinanza, non potesse essere estradato.
È quindi molto significativo, e coinvolge sia la sfera giudiziaria sia la sfera politica che ha discusso e approvato tali Convenzioni di enorme rilievo, il fatto che, dinanzi al pur indubbio divieto di ottenere dalla Germania l'estradizione dei criminali, ogni iniziativa si sia fermata, non in singoli casi ma in blocco in tutti i casi, sia non procedendo in contumacia sia non chiedendo, con le opportune richieste dell'autorità giudiziaria da concordarsi e trasmettersi tramite i ministeri competenti, alle autorità tedesche di aprire processi in Germania quantomeno per i casi più gravi.
Bisogna ricordare che, al contrario, la Repubblica federale tedesca, negli anni sessanta, ha chiesto alle autorità italiane, con una serie di iniziative politico-diplomatiche, tutte le informazioni necessarie per aprire processi in Germania relativi ai crimini commessi anche in Italia ed evitare così lo scadere dei termini di prescrizione, attivandosi quindi in «sostituzione» della perdurante inerzia dei primi interessati e cioè delle autorità del paese vittima dei crimini.
In relazione alla nota manoscritta di Pierantoni, il senatore Eufemi afferma che la stessa concerne un incontro con il capo di Gabinetto degli esteri, riguardo al caso di Leibbrand, processato in Germania. L'esplicito tono di cui alla corrispondenza
del dicembre 1962-gennaio 1963 sul caso Leibbrand tra il ministro Andreotti e il direttore generale degli affari politici del Ministero degli affari esteri viene ignorato nel testo dell'onorevole Raisi, mentre viene minimizzato senza spiegazioni convincenti in quello del senatore Eufemi.
Per rendersi conto del fatto che si tratta di un errore basta la lettura integrale della corrispondenza come nel testo del documento finale che io sostengo. In essa vi è la prova della linea politica mantenuta quantomeno dal Ministero degli affari esteri in due diverse compagini governative poiché la ragione per cui non si diede seguito alla pratica di estradizione per Kurt Leibbrand nel 1962-1963 è la medesima accampata dai ministri Taviani-Martino per bloccare la richiesta di procuratori militari di Roma e Bologna per le vicende di Cefalonia e Fossoli. Sul punto si è scritto infatti: il carteggio ebbe luogo nell'ambito della risposta da dare ad una interrogazione parlamentare dell'onorevole Umberto Terracini del 12 ottobre 1962 sul professor Kurt Leibbrand. Quest'ultimo fu processato e assolto a Stoccarda nel 1962 per crimini di guerra compiuti in Francia consistiti nell'uccisione di ventisei operai italiani. Su quali iniziative prendere e se eventualmente richiedere l'estradizione in Italia del Leibbrand per processarlo si aprì una discussione tra il ministro della difesa, senatore Giulio Andreotti, e la direzione generale degli affari politici del Ministero degli affari esteri.
Dalla documentazione acquisita agli atti della Commissione emerge che il ministro, in data 27 dicembre 1962, chiese se si poteva procedere alla richiesta di estradizione. Il direttore degli affari politici del Ministero degli affari esteri, dottor Aldo Pierantoni appose un appunto in data 5 gennaio 1963 in calce scrivendo: «Dopo averne intrattenuto il Segretario Generale ho parlato dell'argomento con l'ammiraglio Tagliamento, capo di Gabinetto di Andreotti, spiegandogli le nostre perplessità (evitare di ripartire polemiche italo-tedesche); mi ha pregato considerare la lettera come non ricevuta. Quindi non rispondiamo (informare a voce il Contenzioso Diplomatico perché non dia seguito)». Della vicenda fu interessato anche il dottor Giovanni Di Blasi che, dalla Procura generale militare dove aveva collaborato con il generale Santacroce al momento di provvedere all'archiviazione provvisoria, era passato al servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri. Un suo appunto sulla vicenda concludeva, sulla base di valutazioni sia di carattere giuridico che investigativo, che «per il momento un processo a carico del Leibbrand sarebbe intempestivo».
Anche questa è una tessera del mosaico. Come ogni indagine su vicende complesse di alto livello, nella scontata assenza dell'ammissione di responsabilità, abbiamo lavorato con impegno per l'accertamento del fatto trovando molti elementi inequivoci convergenti verso quanto sostenuto nelle conclusioni. Avrei preferito discutere con la maggioranza del merito delle questioni: questo faranno i cittadini che fruiranno di questa relazione.
Il senatore Eufemi sostiene che definire l'invio da parte di Santacroce dei 1267 fascicoli contro ignoti trasmessi alle procure territoriali competenti nel periodo 1965-1968 «una diversa forma di occultamento», sia una forzatura.
Per quanto riguarda la magistratura militare, come anche ricordato dal senatore Vitali, almeno due sono state le diverse forme di occultamento intese come mancato invio dei fascicoli all'autorità competente. La prima protrattasi dal novembre del 1945 al 1995, la seconda nel 1965-1968 desunta dalle modalità di invio dei fascicoli nei confronti di ignoti. Basterebbe la lettura dell'ordine di servizio del generale Santacroce e la conoscenza acquisita agli atti di come sia stato eseguito da tutte le procure militari italiane per dimostrare che, lungi dall'essere una forzatura, quei fascicoli non furono neppure letti dai giudici competenti. Ma vi è di più, come è scritto nel documento finale: «Nel mese di dicembre del 1965, a firma del procuratore generale militare, venne redatto un ordine di servizio» con destinatari
i procuratori della Repubblica militari. A quest'ordine di servizio vennero allegati complessivamente milleduecentosessantacinque fascicoli intestati a ignoti e già provvisoriamente archiviati. L'opera di selezione venne svolta dall'allora capitano Franco Puliti, cancelliere militare coordinato dal dottor Massimo Tringali, magistrato militare applicato alla Procura generale militare.
Il testo della lettera del generale Santacroce era il seguente: «Trasmetto i carteggi di cui all'unito elenco, contenenti informazioni raccolte a suo tempo in merito a reati per la più parte contro gli usi e le leggi di guerra commessi, durante l'occupazione, da militari tedeschi assolutamente sconosciuti. Al fine di dare una conveniente definizione giudiziaria al materiale in questione, secondo criteri che ne consentano una sistemazione complessiva in un quadro storico-statistico di agevole consultazione, prego attenersi alle seguenti direttive di massima: primo, esaminare gli atti al fine dell'esatta definizione giuridica dei fatti; secondo, gli atti dovranno essere ordinati in fascicoli secondo le disposizioni regolamentari, provvedendo anche agli abbinamenti occorrenti; terzo, la definizione dei procedimenti sia affidata, se è possibile, ad un solo magistrato del pubblico ministero e al medesimo giudice istruttore; quarto, i provvedimenti con i quali saranno definiti i procedimenti di cui trattasi abbiano possibilmente una numerazione progressiva ininterrotta; quinto, un estratto di ciascuno di tali provvedimenti sia trasmesso a questo generale ufficio; sesto, l'estratto dovrà consistere in un paradigma uniforme contenente il titolo del reato con l'indicazione dei relativi articoli di legge e la concisa enunciazione del fatto nonchè di eventuali altre circostanze utili al fine dell'anzidetto quadro storico. Prego assicurare.»
Le diverse procure militari «assicurarono», con la parziale eccezione della procura militare di Verona, il buon esito della richiesta.
Ho ripreso questo stralcio della relazione da me sostenuta poiché tutto ciò è oscurato nella relazione dell'onorevole Raisi e perché così si mette a nudo anche il limite di quanto sostenuto dal senatore Zorzoli, il quale ha parlato di gesto improvvido di Santacroce nell'inviare ai giudici istruttori la prova dell'occultamento. Proprio la conoscenza ineluttabile, che proviene dallo studio delle carte in ordine al fatto che quei giudici assicurarono che tutto quello che aveva chiesto il generale Santacroce sarebbe stato fatto nel più breve tempo possibile, ci fa oggi dire che si trattò di una diversa forma di occultamento. Quella era la magistratura militare allineata e improntata ad una gestione gerarchica dell'esercizio della giurisdizione. Più di venti magistrati, tutti tranne uno, non a caso di anzianità e grado pari al generale Santacroce, nulla opposero a quanto voluto dalla Procura generale militare.
Un'altra prova della subalternità dei procuratori territoriali agli ordini del procuratore generale è dimostrata da due circostanze. In primo luogo, l'approssimazione assoluta con cui avvenne la trattazione di questi procedimenti emerge chiaramente dallo studio dei fascicoli giunti presso l'archivio della Commissione: il giudice istruttore di La Spezia, in data 11 febbraio 1969, ha provveduto a definire il procedimento, di cui al numero n. 1891 del registro generale, che recava notizia dell'uccisione di nove civili di cui sette identificati a Casaglia di Marzabotto nel novembre 1944 (anche una sommaria delibazione avrebbe permesso di concludere che si trattava di un fascicolo processuale relativo alla strage di Marzabotto, procedimento che peraltro risulta attualmente in corso avendo avuto impulso solo dopo l'invio dei fascicoli da palazzo Cesi a metà degli anni novanta). In secondo luogo, vi è un altro caso che porta alle medesime conclusioni: è quello di un fascicolo trattato dalla procuratore militare e dal giudice istruttore militare di La Spezia. Acquisito l'incartamento agli atti della Commissione, è emerso che la testimonianza verbalizzata all'epoca e contenuta nel fascicolo identificava in maniera certa uno degli autori del crimine per cui si procedeva, il criminale di guerra Walter Reder,
riconoscibile per via della menomazione al braccio; nonostante questo il pubblico ministero, il dottor Romano, chiese che il procedimento fosse definito con sentenza di non doversi procedere in quanto ignoti gli autori del fatto. Il giudice istruttore non si oppose e dispose il non luogo a procedere
Nella relazione dell'onorevole Raisi si afferma che gli errori, le inadempienze anche gravi commesse da alcuni esponenti della magistratura militare non possono trasformarsi in un verdetto di condanna cumulativo della magistratura militare nel suo insieme e dell'esercito. Tale giudizio viene pienamente condiviso nell'intervento del senatore Eufemi e del senatore Zorzoli.
In ordine alle responsabilità della magistratura militare, va evidenziato come, contrariamente a quanto emerge dall'intervento del senatore Eufemi, l'indagine parlamentare ha dimostrato che il comportamento della magistratura militare non può essere ricondotto meramente ad errori, negligenze o inadempienze, bensì ad una condotta intenzionale e dolosa.
Innanzitutto, va detto che la vicenda in sé, sia per come si è sviluppata, sia per il tempo per cui si è protratta, è ontologicamente incompatibile con un atteggiamento colposo dovuto a negligenza e trascurezza, già di per sé gravissimo per chi è chiamato ad amministrare la giustizia.
L'espressione usata dal senatore Zancan chiarisce molto bene questo concetto, allorquando egli ha affermato che parlare di «occultamento colposo» sarebbe come parlare di «stupro colposo».
Ed in effetti non si è trattato di qualche decina di fascicoli relativi a reati minori, dei quali si è ritardata la trattazione per qualche mese o anche per qualche anno. Qui siamo in presenza di centinaia di fascicoli riguardanti alcuni tra gli episodi criminosi più efferati commessi nel corso della seconda guerra mondiale che sono stati «dimenticati» per oltre mezzo secolo, senza che nessuno all'interno degli uffici di palazzo Cesi vi mettesse mano.
Proviamo per un attimo a pensare se tra cinquant'anni si scoprissero i fascicoli processuali relativi alle più gravi stragi di mafia abbandonati negli archivi di una procura della Repubblica, senza che si sia proceduto a compiere le indagini. Vorremmo seriamente dire che quei magistrati sono stati soltanto negligenti?
Inoltre, non può essere sottaciuto che quei fascicoli erano per così dire «materia viva», a cui si è più volte ed in diverse occasioni messo mano, il che è oltremodo incompatibile con il concetto di «dimenticanza».
Non vi è dubbio, così come è stato detto in molti interventi, che sono stati commessi degli errori da parte della magistratura militare, errori eccezionalmente gravi, sotto il profilo giuridico, volutamente commessi da chi di certo non era digiuno della materia per «vestire» una condotta sicuramente illegittima, ma che non è azzardato definire addirittura illecita.
Ma vi è di più. Infatti ciò che maggiormente stride nella tesi minimalista della relazione di maggioranza e dei successivi interventi, è il voler attribuire questa condotta suppostamente negligente solo a singoli magistrati ben identificati, senza che questo possa gettare un'ombra sull'istituzione della magistratura militare nel suo insieme.
Tra l'altro, non è dato capire chi sarebbero i singoli magistrati su cui ricadrebbe questa cosiddetta «responsabilità colposa», posto che si è voluto in qualche modo lasciare fuori lo stesso Santacroce che, in qualche modo, può definirsi il protagonista della vicenda. Chi sarebbe stato, quindi, negligente? Forse solo qualche oscuro uditore giudiziario militare di cui non si conoscono nome ed identità?
C'è un evidente salto logico nell'attribuire a singoli esponenti della magistratura militare - che altri non sono se non tutti gli organismi di vertice della stessa che si sono succeduti per oltre cinquant'anni - una condotta negligente tanto grave e pervicace, ripetutasi finanche in epoca successiva al rinvenimento dell'archivio nel 1994, per dedurne che ciò non compromette l'intera istituzione. È chiaro infatti che, se così fosse - è si è già detto come il concetto di colpa sia incompatibile con i fatti così come si sono svolti
nel tempo -, se ne dovrebbe dedurre l'ineludibile fallimento dell'intera istituzione, che avrebbe dimostrato di non essere in grado di amministrare la giustizia, compito cui è istituzionalmente preposta.
Alquanto singolare appare poi il rilievo secondo il quale il mantenimento dello status quo dei fascicoli anche dopo la riforma dell'ordinamento giudiziario militare del 1981 proverebbe che non vi è stata nelle vicende oggetto del lavoro della Commissione alcuna influenza del potere politico in quanto, a partire appunto dal 1981, era venuto meno ogni vincolo formale di collegamento tra la magistratura militare e l'autorità politica e tuttavia nulla era avvenuto.
Anche a tralasciare il fatto che nel 1981 è mutato l'ordinamento giudiziario militare, ma non di colpo tutti i magistrati che ne facevano parte, l'affermazione contenuta nelle proposte di maggioranza appare del tutto decontestualizzata.
Infatti, le autorità politiche, di Governo e parlamentari, esistenti negli anni sessanta non erano certo quelle esistenti negli anni ottanta (fase in cui, tra l'altro, la «guerra fredda» andava concludendosi). La magistratura militare aveva maturato ed operato le scelte che conosciamo quantomeno per «compiacenza» rispetto alle aspettative delle autorità politiche precedenti, quelle degli anni sessanta; quanto doveva avvenire era ormai già avvenuto e all'inizio degli anni ottanta la vicenda dei fascicoli era stata dimenticata e non vi era certo alcuna pressione in quel momento affinché ad essi non si rimettesse mano.
L'inazione dal 1981 al 1994 non dimostra affatto che le scelte della magistratura militare precedenti erano state indipendenti da condizionamenti politici essendosi tale inazione mantenuta anche quando tra i due ordini vi era ormai piena autonomia.
Molto più semplicemente l'occultamento era già avvenuto, nel 1981, da oltre venti anni e non toccare più la questione dei fascicoli era per la magistratura militare, nella consapevolezza della situazione di illegalità, una evidente esigenza di «autotutela» in quanto in quel decennio e forse anche nel decennio precedente quanto avvenuto nel 1960 non avrebbe goduto, se reso noto, di un atteggiamento di condivisione o di indulgenza da parte di una classe politica che era ormai mutata.
Le conseguenze per la magistratura militare sarebbero state assai gravi in termini di perdita di credibilità se avesse deciso, senza esservi costretta da un fatto casuale come il processo Priebke, di aprire l'armadio e di «revocare» spontaneamente tutte le «archiviazioni provvisorie».
In sostanza, i fascicoli sono stati lasciati ove si trovavano per allontanare nel tempo ogni chiamata in responsabilità e per evitare che i nuovi dirigenti della magistratura militare che si succedevano nel tempo fossero chiamati a confrontarsi e a sporcarsi le mani con il passato.
Quindi, il fatto che i fascicoli non siano stati più toccati anche dopo il 1981 non dimostra affatto che il rapporto autorità politica-magistratura militare fosse ininfluente, ma si ricollega semplicemente al fatto che una «scoperta» dei fascicoli in quella fase avrebbe reso difficile per la magistratura militare trovare interlocutori ancora disposti a tutelarla come istituzione e a non sommergerla di critiche.
Del resto, anche la riluttanza ad informare il Governo o le Camere del ritrovamento del 1994 e il tentativo di mantenere tutto all'interno di una «giurisdizione domestica» depongono in questo senso.
In ordine alle figure dei procuratori generali militari Mirabella e Santacroce, il senatore Eufemi afferma che si tracima su un piano ideologico, mentre sarebbe forse opportuno valutare gli atti e le decisioni, senza preventive condanne morali assolutamente avulse da ogni seria considerazione nel merito. Un fatto chiaro nelle carte è comunque che Santacroce non ha aderito alla Repubblica sociale italiana.
Vale innanzitutto premettere che nella nostra relazione non è scritto che il generale Santacroce ha giurato per la Repubblica sociale italiana, a differenza del suo predecessore Arrigo Mirabella. Per converso risulta che il generale Santacroce ebbe a che fare con la commissione per l'epurazione, ma fu assolto. Egli inoltre ricoprì alcuni incarichi sotto il regime
fascista ad Addis Abeba e in Grecia per il regime fascista, come ebbe a dire anche il dottor Romano, che certamente segnarono il suo carattere. Ciò non implica necessariamente condanne, tanto meno morali, che non sono certo un compito della Commissione, ma nel quadro complessivo anche questo elemento aiuta a comprendere la condotta criminosa del procuratore generale militare che archiviò i fascicoli.
Proprio la circostanza che protagonisti della gestione dei fascicoli avessero inconfutabilmente trascorsi di primo rilievo nel regime fascista (dottor Magistrati e conte Zoppi per il Ministero degli affari esteri, Mirabella e Santacroce per la Procura generale militare) è un dato mai emerso nelle inchieste precedenti e certamente influente per capire le ragioni dell'occultamento dei fascicoli.
Non credo che la maggioranza voglia negare che la contiguità con il regime fascista e la mancata epurazione in Italia, soprattutto nella pubblica amministrazione, siano stati elementi che hanno condizionato l'agire pubblico. Avrebbe potuto contrastare questa emergenza se avesse svolto qualche ricerca o dimostrato quello che tutti gli storici d'Italia ritengono un dato consolidato. Tutto questo non è successo. Rimane come negli altri casi un vuoto nella relazione dell'onorevole Raisi, che invece il testo che propongo colma e contestualizza.
Infine il senatore Eufemi sostiene che l'individuazione di interessi economici italiani nel riarmo della Germania, insieme all'arruolamento di ex nazisti nella CIA, appaiono assolutamente debordanti rispetto all'oggetto dell'inchiesta.
Tuttavia, sono del tutto erronee le osservazioni contenute nel suo intervento, nelle quali, prendendo spunto dagli elementi emersi in merito all'arruolamento di Saevecke e Hass, si afferma che «risulta sterile l'evidenza concessa all'opzione stragista supportata dalla sentenza-ordinanza del tribunale di Milano del 1998 su piazza Fontana, totalmente smontata dal recente pronunciamento del 4 maggio 2005 della II sezione di Cassazione che dimostra l'infondatezza del castello accusatorio e il quadro storico di supporto da essa sostenuto».
Tale giudizio non può che basarsi su una completa non conoscenza delle sentenze dibattimentali che hanno fatto seguito all'ordinanza istruttoria.
Infatti, non solo ovviamente le sentenze di condanna di primo grado della corte d'assise di Milano sia per la strage di piazza Fontana sia per la strage dinanzi alla questura di Milano del 17 maggio 1973, ma anche le stesse sentenze di assoluzione della corte d'assise d'appello e della Corte di cassazione hanno scritto chiaramente e definitivamente, in base agli elementi istruttori raccolti, che tali stragi furono decise ed eseguite dall'organizzazione di estrema destra Ordine nuovo e quindi non vi è più alcun dubbio in merito all'identità dell'area politica responsabile di tale «opzione stragista».
I singoli imputati di Ordine nuovo rinviati a giudizio in questa seconda fase dei processi sono stati assolti, ma solo per incompletezza degli elementi raccolti stante le difficoltà di acquisire prove definitive circa le personali responsabilità dei singoli a tanta distanza di tempo.
Comunque, nelle recenti sentenze si afferma anche, ad esempio, che Franco Freda e Giovanni Ventura, militanti di Ordine nuovo non più giudicabili perché assolti per insufficienza di prove nel primo processo, devono ritenersi, in base alle nuove prove raccolte nella nuova istruttoria milanese, sicuramente colpevoli.
Si afferma inoltre la piena responsabilità di Carlo Digilio, responsabile della struttura logistica di Ordine Nuovo, per la strage di piazza Fontana e nei suoi confronti infatti le sentenze citate dal senatore Eufemi sono state di prescrizione solo perché egli ha collaborato con la giustizia e ha goduto quindi di tale attenuante.
Nelle sentenze inoltre vengono confermati gli innumerevoli episodi di depistaggio e di collusione con i responsabili di tali stragi di cui sono stati protagonisti uomini dei Servizi segreti, anche se pressoché in tutti i casi i reati scoperti e confermati dalle indagini erano ormai prescritti. Ad
esempio, è stata pienamente provata, grazie all'acquisizione dei nastri magnetici originali riguardanti i colloqui dei congiurati con alcuni esponenti del SID, l'ampiezza e la pericolosità del tentativo di colpo di Stato noto come golpe Borghese e soprattutto è stato pienamente provato il fatto che lo stesso SID aveva occultato tali nastri (acquisiti a Milano solo nel 1992 ) per oltre 20 anni. Tuttavia anche questi reati, scoperti nel 1992, erano ormai prescritti o gli imputati erano morti, non diversamente del resto da quanto è avvenuto per molti dei reati occultati nell'armadio. Ne consegue che il «castello accusatorio» non è stato affatto ritenuto infondato, ma anzi pienamente idoneo a spiegare le responsabilità politiche di tali episodi di strage che si collocano quindi in via definitiva nel contesto (estrema destra più Servizi segreti) descritto nell'ordinanza. Ordinanza che il senatore Eufemi definisce «smontata» e che ha contribuito invece a ricostruire un segmento significativo della storia recente del nostro paese, come dimostra anche il suo recepimento negli atti e nelle relazioni della Commissione d'inchiesta sulle stragi già presieduta dal senatore Giovanni Pellegrino.
Quanto allo specifico arruolamento del maggiore Karl Hass da parte dei Servizi segreti americani, ciò non poteva evidentemente essere smentito da alcuna sentenza in quanto risultava dai documenti acquisiti presso il Sismi nel corso delle indagini milanesi e trasmessi alla procura militare di Roma che stava procedendo in quella fase per la strage delle Fosse Ardeatine in cui Hass era imputato ed è stato condannato.
Vi sono poi alcuni argomenti sostenuti da documentazione reperita durante l'indagine della Commissione che vengono appositamente nascosti nella relazione dell'onorevole Raisi e non menzionati nelle note critiche del senatore Eufemi. Si tratta di un fatto grave perché del tutto contrario al compito della Commissione di inchiesta parlamentare, organismo per natura istituito principalmente al fine di indagare su un determinato argomento e obbligato ad esporre i risultati dell'inchiesta al Parlamento senza indulgere nella pratica propria di altre dispute, come quella tipica della politica, abile nella selezione delle prove a seconda della tesi, al momento di presentare i propri risultati. Tutto questo salva l'assoluta libertà di interpretazione. Con questo spirito e senso di responsabilità il testo di cui sono relatore è stato redatto.
Veniamo alla corrispondenza del marzo 1965 tra il generale Santacroce e il ministro Andreotti nella quale il procuratore generale militare mette al corrente esplicitamente il ministro dell'esistenza dell'archivio senza che questo porti all'ordine di inviare i fascicoli alle procure militari territorialmente competenti.
Un altro documento messo in luce nella relazione che propongo e che dimostra la conoscenza da parte del Governo dell'esistenza dei fascicoli occultatati a palazzo Cesi riguarda ciò che accadde quando la Germania chiese aiuto per celebrare i processi.
Descriverò prima i fatti. All'avvicinarsi della data dell'8 maggio 1965, in cui nella Germania federale si sarebbe applicata ai reati commessi durante il nazismo la prescrizione ventennale, il Governo tedesco, il 20 novembre 1964, aveva deciso di chiedere ai governi stranieri amici, alle organizzazioni ed ai privati tutto il materiale di prova disponibile su quei crimini, per metterlo entro il 1o marzo 1965 a disposizione dell'autorità giudiziaria tedesca. Questa decisione derivava anche dall'attenzione dell'opinione pubblica internazionale. Nell'autunno del 1964 e nella primavera del 1965 una protesta mondiale si era sollevata contro la prospettiva di un'eventuale prescrizione per i reati più gravi commessi durante il nazismo.
Il 12 marzo 1965 il capo del Gabinetto, d'ordine del ministro Andreotti, richiese ulteriori informazioni, cioè «tutti quegli elementi atti a lumeggiare la natura del materiale in questione». Il 27 marzo 1965 arriva la risposta del procuratore generale militare, che il materiale (sui crimini impuniti)
finora dato «si riferisce a una minima parte dell'intero materiale di informazione».
Probabilmente non fu più il ministro Giulio Andreotti a decidere sulla richiesta di Santacroce perché il ministro era passato, dopo quasi sette anni alla guida del Ministero della difesa, il 23 febbraio 1966 all'incarico di ministro dell'industria. Comunque, il suo successore al Ministero della difesa (Tremelloni) si assunse il peso delle traduzioni per i rimanenti quattro casi e all'inizio di giugno 1966 il Gabinetto del ministro poteva comunicare alla Procura generale militare che le traduzioni erano pronte.
Si tratta della prova documentale della conoscenza delle carte. Il Ministero della difesa nulla fece, non ordinò ispezioni, non obbligò lo scioglimento dell'archivio.
Per quanto riguarda la corrispondenza tra il procuratore generale militare e il Ministero della difesa tra il 1965 e il 1971, di seguito saranno indicati alcuni episodi tratti dalla relazione da me sostenuta che dimostrano la conoscenza da parte del Ministero della difesa e degli affari esteri dell'esistenza dell'archivio nella seconda metà degli anni sessanta. A partire dalla metà di aprile del 1967, su ordine del generale Santacroce, fu svolta una nuova opera di ricerca di notizie su criminali nazisti consultando i fascicoli archiviati. Infatti, con due diverse richieste sempre l'ingegner Simon Wiesenthal aveva fatto recapitare al Governo italiano una lista di nominativi di presunti criminali nazisti e anche una comunicazione secondo la quale il criminale di guerra Franz Stangl, accusato tra l'altro dei crimini atroci compiuti nella Risiera di San Saba, si trovava in Brasile e pertanto si sollecitava un intervento diretto ad ottenere l'estradizione in Italia tra gli altri paesi colpiti dai crimini. Il ministro della difesa, soprattutto in relazione alla prima comunicazione, coinvolse le amministrazioni che potevano avere notizie dei criminali. La Procura generale militare predispose una relazione, che venne inviata al ministro in data 28 aprile 1967, fornendo informazioni su dodici dei nominativi indicati dal centro viennese. Si trattava di informazioni emerse, scriveva, dall'esame del «carteggio esistente in questo ufficio (...) precisando che a carico delle persone sopra indicate non è attualmente in corso alcun procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria militare».
In data 29 dicembre 1967 il procuratore generale militare riscontrava negativamente una richiesta proveniente dal Ministero degli affari esteri, per il tramite di quello della difesa, circa la richiesta di documentazione e informazioni a proposito dell'esecuzione avvenuta nel poligono di tiro di Valdagno dove persero la vita sette civili. In Austria infatti si stava aprendo il processo per questi fatti a Viktor Diebold. Per rispondere il generale Santacroce, come in altre occasioni, si avvalse dell'opera del cancelliere Puliti sotto la direzione del dottore Tringali. Quel che è grave fu che la risposta, che come si è anticipato fu negativa, era inesatta. Agli atti dell'archivio a palazzo Cesi era conservato lo specchio compilato, secondo le indicazioni già commentate, dalla legione territoriale dei carabinieri di Verona il 25 febbraio 1946, con allegate le dichiarazioni dei testimoni e le relazioni di servizio. Prova ne è che dopo l'invio dei fascicoli, avvenuto nel 1994, il procuratore militare di Padova istruì per il medesimo fatto un procedimento penale per strage che dovette essere archiviato in quanto Viktor Diebold morì in data 14 maggio 1995.
Un'altra vicenda controversa avvenne in seguito alla comunicazione da parte del ministro della difesa in data 15 gennaio 1968 che, avvisato dal Ministero degli affari esteri, comunicava una richiesta di informazioni su un criminale nazista nei confronti del quale era prossimo l'inizio del dibattimento, presso le competenti autorità tedesche, del processo per la cosiddetta strage di Meina sul lago Maggiore dove furono uccise donne e bambini ebrei. Due tra i fascicoli presenti all'archivio di palazzo Cesi riguardano quel crimine. Si tratta del fascicolo n. 1186 RG, che riguarda uno dei crimini più efferati tra quelli presenti nel registro generale, l'omicidio
da parte di appartenenti alle SS tedesche, di cui tre identificati, di diciassette persone di religione ebraica che occupavano alcune stanze dell'albergo Meina dell'omonima stazione sul lago di Como. Alcuni corpi furono ritrovati straziati nel lago. Come anticipato, lo studio di questo fascicolo permette di scoprire che in data 15 gennaio 1968 il Ministero degli affari esteri inoltrava al Ministero della difesa. Quest'ultimo si avvaleva della Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare per reperire notizie e su ordine del procuratore generale fu redatta dal dottor Tringali, in data 23 gennaio 1968, una relazione: dopo aver studiato il fascicolo essa concludeva con un'affermazione di sostanziale estraneità ai fatti del soggetto richiesto. Il fascicolo veniva riposto nell'archivio.
Si tratta di vicende inquietanti dalle quali emerge chiaramente l'uso che il Ministero della difesa fece dell'archivio sui crimini nazifascisti, una emergenza chiara e del tutto incompatibile con quanto sostenuto nelle conclusioni della relazione proposta dalla maggioranza.
Diversamente da quanto sostenuto dal senatore Eufemi e dall'onorevole Raisi, gli atti acquisiti dalla Commissione dipingono inequivocabilmente un quadro nel quale dal 1947, anno in cui gli alleati dismisero l'occupazione, la magistratura militare non ha mai ottemperato ai suoi obblighi costituzionali. Prima per difendere i militari implicati nei crimini di guerra in Jugoslavia (1948-1951), in seguito guidata dal generale Mirabella (1954-1958), miracolosamente scampato all'epurazione in quanto aveva giurato fedeltà alla Repubblica sociale italiana, ha plaudito, con un documento inedito rintracciato agli atti dell'archivio, all'accordo Taviani-Martino (1956), ha collaborato con il Ministero della difesa e degli affari esteri fino al 1971 utilizzando la documentazione sui criminali di guerra senza inviare i fascicoli. Per autotutelarsi da iniziative che le avrebbero nuociuto, come scritto nell'ultimo capitolo della relazione che noi proponiamo, la Procura generale militare ha scelto di seppellire le carte. Quando sono riemerse la procura generale di appello e cassazione ha ugualmente operato parzialmente trattenendo 273 fascicoli.
Davanti a queste emergenze la scelta della maggioranza è quella di mettere in rilievo una responsabilità colposa durata ininterrottamente per sessant'anni. Una pura contraddizione in termini. La colpa ci coglie nel momento difficile, può al massimo essere mancanza di lucidità, per altri versi può essere ignoranza delle regole. Nulla di tutto questo può durare cinquant'anni.
Tutto ciò, lo si ripete, non può essere avvenuto nell'ignoranza o nella disattenzione del potere politico, posto che sono stati i governi e il Ministero degli affari esteri, e non certo la magistratura militare, a studiare e approvare i progetti dei trattati e delle convenzioni, nonché a tracciare le linee di politica interna e internazionale, alle cui esigenze l'azione della magistratura militare si è conformata.
Nel corso della discussione è stato fatto più volte riferimento alla necessità che la Commissione avanzi proposte e raccomandazioni al Parlamento su argomenti strettamente legati al suo mandato. Pur non riguardando direttamente le cause dell'occultamento dei fascicoli su cui insiste il mandato della legge istitutiva, ritengo opportuno inserire nella relazione conclusiva un paragrafo specifico a questo dedicato che mi riservo di depositare formalmente entro il termine stabilito.
Gli argomenti sui quali ritengo che la Commissione debba avanzare specifiche raccomandazioni sono tre.
Il primo riguarda la necessità di dare piena ed effettiva pubblicità a tutti i documenti relativi ai crimini nazifascisti custoditi o comunque detenuti presso qualsiasi amministrazione pubblica del nostro paese. A questo scopo si potrebbe pensare ad istituire per legge una commissione tecnica speciale per i documenti sui crimini nazifascisti sull'esempio di quanto avvenuto negli Stati Uniti con l'atto disposto nel 1998 dall'amministrazione Clinton.
Il secondo argomento che ritengo opportuno che la Commissione sottoponga all'attenzione del Parlamento è la creazione
di un'apposita istituzione con il compito di tutelare e implementare la memoria dei crimini nazifascisti. L'istituzione potrebbe avere il compito di raccogliere tutta la documentazione rintracciata dalla Commissione di cui ho appena parlato e l'altra esistente, di raccogliere testimonianze e documenti utili a ricostruire la verità sui fatti, di analizzare l'anagrafe delle vittime e un atlante delle stragi nazifasciste.
Il terzo ed ultimo argomento involge la modifica all'ordinamento giudiziario militare portando a conclusione una discussione avviata sin dall'inizio degli anni novanta, e pertanto prima della scoperta dei fascicoli a palazzo Cesi, secondo la legislazione più avanzata degli altri paesi europei.
Chiedo comunque che tutti i documenti presenti nell'archivio della Commissione siano resi consultabili a tutti anche attraverso un sito Internet del Parlamento.
Lascio agli atti, dunque, il testo integrale del mio intervento. Sarebbe opportuno che in allegato al resoconto stenografico della seduta vi fosse la relazione nella sua interezza.
PRESIDENTE. Sta bene.
Comunico che, in base a quanto stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 31 gennaio 2006, la Commissione terrà seduta lunedì 6 febbraio 2006, alle ore 20, per la replica del relatore.
Comunico, altresì, che il termine per la presentazione delle proposte di modifica alla relazione è fissato a martedì 7 febbraio alle ore 12.
L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è convocato per martedì 7 febbraio alle ore 14.30. Salvo che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, disponga variazioni, la Commissione è altresì convocata per mercoledì 8 febbraio 2006, alle ore 20,30, per l'esame di eventuali proposte di modifica e per il voto finale sulla relazione.
Nel ringraziare ancora i colleghi intervenuti, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 16,10.
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