XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 5017
Onorevoli Colleghi! - Con l'approvazione della legge di
riassetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, legge 3 maggio 2004, n.
112, si è portato a compimento un progetto di riforma
complessiva del settore, iniziato nel lontano 1996 e divenuto
nel tempo improrogabile con l'approssimarsi del passaggio alla
tecnologia digitale terrestre.
La cosiddetta "legge Gasparri" è stata anche una
importante occasione per rivedere e aggiornare alcuni aspetti,
non strettamente tecnici, della normativa legata al settore
radiotelevisivo. In particolare all'articolo 10 è stato dato
fondamento legislativo al Codice di autoregolamentazione tv e
minori, approvato il 29 novembre 2002. Punto saliente della
normativa introdotta, oltre all'efficacia erga omnes del
Codice di autoregolamentazione, è una stringente normativa
sanzionatoria, con l'inasprimento delle pene e
l'individuazione puntuale dei soggetti preposti
all'applicazione delle norme e i relativi compiti.
Con particolare riferimento alle norme dettate per il
comparto pubblicitario, la presente proposta di legge intende
intervenire per rimediare ad un "incidente" occorso nell'Aula
della Camera dei deputati durante una votazione rivelatasi
contraddittoria in relazione a quanto previsto dall'articolo
10 nel suo complesso e che ha portato all'introduzione di un
comma rivelatosi inutilmente penalizzante per un settore
primario nella crescita del sistema produttivo. La disciplina
dell'impiego dei minori di anni quattordici è infatti rimessa
ad un regolamento ministeriale da adottare entro sessanta
giorni dalla data di
entrata in vigore della legge e l'impiego di minori per
messaggi pubblicitari e spot deve essere disciplinato in
tale sede.
Le imprese di comunicazione hanno fino ad oggi svolto la
loro attività dimostrando senso di responsabilità e aderendo a
precise regole deontologiche. Con l'approvazione della legge
Gasparri e la conseguente applicazione del citato Codice di
autoregolamentazione il settore si è definitivamente dotato di
uno strumento normativo idoneo ed efficace a disciplinare
anche la comunicazione pubblicitaria in televisione.
La presente proposta di legge prevede inoltre che, in caso
di violazione delle norme in materia di tutela dei minori,
venga negata l'applicazione dell'istituto dell'oblazione, ai
sensi dell'articolo 162 del codice penale. Tale articolo
stabilisce che: "Nelle contravvenzioni per le quali la legge
stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è
ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero
prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla
terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per
la contravvenzione commessa, oltre le spese del
procedimento.
Il pagamento estingue il reato".
Con l'ammissione all'oblazione si indebolisce di fatto
l'efficacia delle misure sanzionatorie introdotte, dal momento
che la gravità delle sanzioni in termini economici, come si
può facilmente immaginare, rappresenta il migliore deterrente
alla diffusione di immagini televisive pregiudizievoli per il
minore.