XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4861
Onorevoli Deputati! - Sia la legge 25 marzo 1993, n.
81, in materia di elezione diretta del sindaco, del presidente
della provincia, del consiglio comunale e del consiglio
provinciale, sia il testo unico della leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, hanno profondamente innovato i rapporti
intercorrenti tra corpo elettorale ed amministrazioni
locali.
In questo quadro normativo non si può fare a meno di
evidenziare la mancanza di attualità di quelle motivazioni che
furono alla base della scelta parlamentare di introdurre
limitazioni al numero dei mandati consecutivi, vale a dire
l'esigenza - allora avvertita - di favorire un ricambio della
dirigenza politica locale per pregressi fattori di cattiva
amministrazione.
Oggi, tali limitazioni vengono invece lette dal comune
sentire come una restrizione alla libertà di espressione e di
partecipazione politica, soprattutto nelle realtà territoriali
di più piccole dimensioni, dove più diretto è il rapporto tra
elettori e loro rappresentanti.
In quest'ottica si pone il presente provvedimento,
formulato anche per consentire un'adeguata soluzione delle
problematiche che potrebbero presentarsi alla scadenza delle
amministrazioni locali nel 2004, delle quali due terzi sono
guidate da sindaci non più ricandidabili, in quanto ormai
giunti al secondo mandato.
La presente proposta di legge ha, quindi, lo scopo di
apportare una modifica alla normativa nazionale vigente in
materia di durata dei mandati.