XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4859
Onorevoli Colleghi! - In attuazione della direttiva
93/16/CEE e delle successive direttive che hanno apportato
modificazioni alla stessa, viste la deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri del 21 maggio 1999 e la
deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999, il
Governo ha emanato il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368.
Tale decreto legislativo prevede il riconoscimento da
parte dell'Italia di tutti i titoli di medico-chirurgo
specialista rilasciati dagli Stati membri (titolo III, capo I
e capo II). Inoltre nel titolo VI, capo I, sono previste tutte
le condizioni che il medico deve seguire, nel "periodo di
formazione", conformemente alle disposizioni della normativa
comunitaria, compresa la corresponsione di un trattamento
economico annuo onnicomprensivo determinato ogni tre anni (che
oggi ammonta, sotto forma di borsa di studio, a 960 euro al
mese).
L'articolo 41 del medesimo decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, stabilisce che il trattamento economico sia
assoggettato alle disposizioni dell'articolo 4 della legge 13
agosto 1984, n. 476, (previdenza, assistenza, copertura
assicurativa per rischi professionali, responsabilità civile
contro terzi e infortuni connessi alle attività assistenziali)
in relazione all'evoluzione del trattamento previdenziale dei
contratti di formazione-lavoro.
Agli oneri previsti dal titolo VI del decreto legislativo
n. 368 del 1999 "si
provvede con le risorse previste dall'articolo 6, comma 2,
della legge 29 dicembre l990, n. 428, cioè con le quote del
Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della
formazione dei medici specialisti" (articolo 46 del decreto
legislativo n. 368 del 1999).
Si deduce quindi che, all'atto di ammissione e di
successiva iscrizione alla scuola di specializzazione medica,
il titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999
disciplina la normativa giuridica contrattuale e previdenziale
dei medici specializzandi e regolamenta la materia ai sensi di
quanto previsto dai contratti di formazione-lavoro.
In altre parole il medico, al momento dell'iscrizione alla
scuola di specializzazione, firma un contratto di lavoro per
la formazione professionale con l'università sede della
scuola.
E' chiaro come la copertura delle spese e dei costi del
contratto stipulato tra il medico specializzando e
l'istituzione pubblica è a carico del Fondo sanitario
nazionale e come l'attuazione del decreto legislativo n. 368
del 1999 miri a garantire il cambiamento dello "status
giuridico" del medico specializzando da "borsista", senza
alcuna garanzia contrattuale e previdenziale, a "medico in
formazione", con le relative ripercussioni economiche e
finanziarie.
Attualmente i 25.000 medici specializzandi sono impegnati
quotidianamente, con grandi responsabilità, con turni di
lavoro pesanti nelle corsie degli ospedali, nei servizi
sanitari, nei policlinici universitari, senza che, al
contempo, ricevano un'equa retribuzione e la necessaria tutela
previdenziale e assicurativa.
La presente proposta di legge prevede, quindi, un
ulteriore finanziamento di 51 milioni di euro per l'anno 2004,
102 milioni di euro per l'anno 2005 e 204 milioni di euro per
l'anno 2006, destinato ai contratti di formazione-lavoro per i
medici specializzandi.