XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4780
Onorevoli Deputati! - L'entrata in vigore della legge
25 marzo 1993, n. 81, e del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha profondamente
modificato i rapporti fra corpo elettorale e amministrazioni
locali. In particolare l'istituto dell'elezione diretta,
contenuto nella vigente normativa, sta spingendo sempre più i
cittadini a valutare le candidature alla luce di programmi e
affidabilità delle persone, molte volte al di là delle
indicazioni provenienti dai partiti istituzionali o dalla
pedissequa riproposizione di formule politiche nazionali. In
realtà le motivazioni in base alle quali il Parlamento compì
oltre dieci anni fa quella scelta furono altre: allora era
infatti molto viva l'esigenza di cambiare la dirigenza
politica, e in tale ottica venne posta la questione della
ricandidabilità dei sindaci e presidenti di province, risolta
con l'introduzione di un limite massimo di due mandati
consecutivi.
Queste motivazioni oggi non sussistono più in modo così
evidente ed il vincolo imposto dall'attuale formulazione
contenuta nei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
viene ormai vissuto come una limitazione alla libertà di
espressione e di partecipazione politica, specie nelle realtà
più piccole ove è estremamente difficile rinnovare la classe
dirigente.
Tra gli appelli al Parlamento per la modifica delle norme
in questione, accanto a quelli delle realtà associative
espressione degli enti locali, spicca l'autorevole intervento
del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e del
Presidente della Camera dei deputati, onorevole Pier
Ferdinando Casini.
Proprio in quest'ottica si pone la presente proposta di
legge, resa urgente dal fatto che nella primavera 2004 saranno
in scadenza la maggior parte delle amministrazioni locali,
guidate dai sindaci non più ricandidabili perché ormai giunti
al secondo mandato.
L'articolato è formato da una disposizione i cui
contenuti, modificati in aula dal consiglio regionale, dopo
lungo e approfondito dibattito, rispetto alla proposta di
legge originaria, prevedono che la non rieleggibilità dei
sindaci si applichi alla scadenza del terzo mandato per i
comuni la cui popolazione risulta inferiore ai 5.000
abitanti.
I proponenti sono consci del fatto che giacciono in
Parlamento alcuni progetti di legge contenenti variazioni
rispetto alla scelta qui formulata, ma si vuol far pervenire
dal consiglio regionale del Piemonte un'indicazione al
legislatore nazionale e un indirizzo estremamente chiaro sul
quale costruire la scelta definitiva la cui definizione dovrà
comunque arrivare in tempo utile rispetto all'imminente
tornata elettorale della primavera 2004.