XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4758
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
interviene sulla normativa che disciplina le misure di
prevenzione, colmando una lacuna che si traduce in una palese
ingiustizia a danno di tutti quei cittadini che sono
sottoposti a tali misure sebbene in sede penale siano stati
prosciolti dall'accusa di appartenere ad associazioni di
stampo mafioso. Secondo la normativa vigente, la sentenza di
assoluzione non determina alcun effetto estintivo della misura
di prevenzione neanche nei casi in cui questa si basa sugli
stessi fatti che hanno portato il giudice penale a pronunciare
sentenza di proscioglimento.
Le sezioni unite della Corte di cassazione, con la
sentenza n. 18 del 17 luglio 1996, hanno ribadito che, stante
l'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale,
non può affermarsi l'assorbente rilevanza della sentenza di
assoluzione dell'imputato dal delitto di cui all'articolo
416-bis del codice penale nel procedimento di
prevenzione, nel quale gli indizi di affiliazione ad un "clan
mafioso" e l'indimostrata liceità dell'appartenenza dei beni
possono essere desunti anche dagli stessi fatti storici in
ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di
illiceità penale ovvero da altri, acquisiti o autonomamente
desunti nel giudizio di prevenzione.
Tale tesi non è condivisibile poiché, se è vero che si
basa su un corretto assunto, quale è quello della diversità
dei presupposti e dei fini del procedimento penale rispetto a
quello di prevenzione, è pur vero che questo viene portato
alle sue estreme conseguenze (assoluta autonomia) senza tenere
conto di quei princìpi costituzionali ai quali invece deve
sempre sottostare ogni limitazione della sfera personale e
patrimoniale della persona da parte dello Stato. In nessuno
Stato democratico
può ammettersi che una persona per uno stesso fatto sia
riconosciuta, per mezzo di una sentenza penale, innocente e,
allo stesso tempo, "ritenuta" pericolosa e, quindi, meritevole
dell'applicazione di una misura di prevenzione. E' evidente
che in questo caso tale misura dovrebbe essere revocata.
Sia ben chiaro che non si intendono assolutamente negare
la peculiarità dello strumento delle misure di prevenzione
rispetto allo strumento penale e il ruolo da questo svolto
nella lotta alla criminalità organizzata, quanto piuttosto
sottolineare l'esigenza che anche le citate misure siano
sottoposte, sotto ogni loro profilo, ai princìpi
costituzionali. Si tratta di strumenti diversi: nella logica
del sistema alle misure di prevenzione spetta la funzione di
impedire il compimento di reati, mentre al diritto penale
spetta quella repressiva in riferimento a reati già posti in
essere. Le misure di prevenzione, infatti, sono interventi
considerati tradizionalmente - e formalmente - di carattere
amministrativo, sebbene abbiano per più versi ormai subìto un
netto processo di giurisdizionalizzazione, che ha condotto
parte della dottrina a configurarle sostanzialmente come
"sanzioni penali anomale" volte ad impedire che determinati
soggetti, ritenuti socialmente pericolosi, commettano reati.
La caratteristica propria di tali misure è pertanto quella di
venire applicate indipendentemente dalla commissione di un
precedente reato.
Da questa innegabile diversità di funzioni si fa
correttamente derivare l'autonomia dei procedimenti. Tuttavia,
non è corretto considerare assoluta questa autonomia, dovendo
essa incontrare dei limiti ben precisi. Proprio
l'individuazione di questi limiti costituisce l'oggetto della
presente proposta di legge.
Come ha più volte ribadito la Corte di cassazione (si
veda, ad esempio, la sentenza n. 1706 del 16 luglio 1967),
autonomia significa, da un lato, che la responsabilità penale
per un reato deve essere fondata su prove piene, che sono tali
anche se di natura indiretta (indiziaria, secondo la comune
definizione), in quanto gli indizi devono condurre ad un
giudizio di certezza sul fatto e, dall'altro, che la misura di
prevenzione può prescindere dall'accertamento della
responsabilità penale per un reato, avendo come presupposto la
pericolosità, comune o qualificata, del soggetto, la quale
richiede un giudizio essenzialmente prognostico rapportato a
determinati parametri. La circostanza che questo giudizio si
fonda su elementi con minore efficacia probatoria rispetto a
quelli penali significa comunque - è la Corte di cassazione a
stabilirlo - che, qualora si tratti di pericolosità
qualificata dall'appartenenza ad un'associazione di tipo
mafioso, tali elementi devono raggiungere la consistenza
dell'indizio con esclusione, quindi, di sospetti, congetture e
illazioni. In sostanza, anche le misure di prevenzione devono
avere una giustificazione di carattere oggettivo. Si ricorda,
infatti, che ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, le misure di prevenzione si devono ancorare su
elementi di fatto dai quali poter desumere la pericolosità del
destinatario. Ne consegue che è sufficiente, ai fini
dell'applicazione della misura di prevenzione nei confronti
degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo
mafioso, che gli indizi dimostrino anche la sola probabilità
che il prevenuto sia appartenente all'associazione stessa. Ma
in uno Stato di diritto non si può ammettere che tale
probabilità sussista anche a fronte di una sentenza di
assoluzione. L'autonomia tra i due procedimenti deve venire
meno quando si accerta con sentenza l'innocenza del soggetto
sottoposto a misure di prevenzione in quanto presunto
pericoloso: in questo caso vengono meno tutti gli elementi sui
quali poter basare una prognosi positiva di pericolosità del
soggetto. Solamente finché tale accertamento non è stato
raggiunto è corretto considerare autonomi il procedimento
penale e quello delle misure di prevenzione. Dopo tale momento
l'autonomia si traduce in una ingiustizia.
L'esigenza di modificare la normativa vigente in
conformità a quanto esposto è stata condivisa anche dal
Governo, come
risulta dalla risposta ad una interrogazione parlamentare su
una grave vicenda della quale è stata vittima il signor
Alberto Di Pietra, al quale, per quanto risultato innocente
con sentenza, non sono state revocate le misure di prevenzione
alle quali è stato sottoposto. Come si legge nel resoconto dei
lavori parlamentari, il rappresentante del Governo ha
affermato, in relazione alle ingiustizie subite dal signor Di
Pietra, che "è evidente il contrasto di giudicati e la
opportunità di un intervento di riforma normativa al fine di
impedire che un cittadino subisca un procedimento di misura di
prevenzione patrimoniale e personale anche quando le accuse a
lui rivolte vengano riconosciute infondate" (Bollettino delle
Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 dicembre
2003).
La proposta di legge, pertanto, modifica la legge 27
dicembre 1956, n. 1423, recante "Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità", e la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante
"Disposizioni contro la mafia", stabilendo il principio in
base al quale dalla sentenza di assoluzione del soggetto
sottoposto a misure di prevenzione deve derivare la cessazione
degli effetti di queste, qualora esse trovino fondamento sui
fatti per i quali è stato pronunciato il proscioglimento.