XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4729
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si sottopone alla vostra attenzione la richiesta di eliminare
due evidenti sperequazioni operate a danno di persone
gravemente invalide e meritevoli della massima
considerazione.
Mi riferisco alla categoria dei grandi invalidi per
servizio, costituita per la quasi totalità da personale
militare e militarizzato.
La presente proposta di legge, infatti, tratta:
a) delle cure ai grandi invalidi per servizio
militare di leva, che l'Amministrazione eroga al personale in
servizio continuativo o in quiescenza per la cura di infermità
e menomazioni dipendenti da causa di servizio e invece nega,
una volta cessato il rapporto di servizio, al personale
divenuto grande invalido per servizio militare di leva;
b) della concessione gratuita dei farmaci di
classe C), già attribuita ai grandi invalidi di guerra dalla
legge 19 luglio 2000, n. 203, quando dalla prescrizione medica
risulti che la loro assunzione sia indispensabile nel caso
specifico, ma non concede, anche se equiparati ai grandi
invalidi di guerra in virtù della legge 29 gennaio 1987, n.
13, ai titolari di pensione privilegiata diretta di prima
categoria.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247
del 1^ ottobre 1965, emanato in base all'articolo 2 della
legge 27 luglio 1962, n. 1116, recante norme per
l'applicazione della legge 1^ novembre 1957, n. 1140, e della
legge 27 luglio 1962, n. 1116, in materia di spese di degenza
e di cura per ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa
di servizio a favore del personale militare, prevede
l'assunzione a carico dello Stato delle spese di cura ritenute
necessarie per il personale militare in attività di servizio
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e per gli
appartenenti ai Corpi armati dello Stato che abbiano contratto
ferite, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa
di servizio, fissando le relative procedure.
Dopo una prima applicazione, limitata al solo personale
militare in servizio, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 luglio 1965, con determinazione del Ministro
pro tempore (nota n. IV/105 16/10.0.145 del 14 luglio
1984), fu esteso anche al personale militare in quiescenza.
Tale estensione fu disposta sulla base del parere n.
169/82 del 7 giugno 1982, con cui il Consiglio di Stato, sia
pure in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 246 del 30 settembre 1965, concernente il personale
civile in quiescenza, ma di contenuto analogo al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio
1965, identificò la ratio dell'istituto nella funzione
di "risarcire il danno subito dall'impiegato per effetto
dell'attività di servizio", ritenendo conseguentemente,
incongruo limitare l'applicabilità dell'istituto fino al
momento della cessazione del rapporto d'impiego, "tanto più
che seguendosi una soluzione restrittiva si sarebbe venuti a
privare l'impiegato del risarcimento proprio nei casi più
gravi, e cioè nelle ipotesi di infermità determinanti
l'inabilità al servizio".
Purtroppo, non è possibile applicare il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965 né al
personale militare in servizio di leva ed equiparato, né ai
frequentatori delle scuole militari, in quanto per questi
ultimi trova applicazione solo l'articolo 445 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1976, n. 1076, secondo cui le spese per il vitto, per la cura,
l'assistenza e la prima fornitura degli apparecchi di protesi
a favore dei sergenti di leva, graduati di truppa e dei
militari semplici in servizio o in licenza, esclusi gli
appuntati e i carabinieri, risultano già a carico
dell'Amministrazione della difesa. Da ciò è chiaro che il
militare in servizio di leva, diversamente dal militare o
dall'impiegato in servizio continuativo, ha diritto durante il
periodo di servizio all'assistenza sanitaria a carico
dell'Amministrazione indipendentemente dal fatto che le
infermità o lesioni siano o meno collegabili al servizio, per
cui nulla rileva l'avvenuto riconoscimento di dipendenza da
causa di servizio.
Da quanto esposto si evince che l'attuale disciplina delle
spese di degenza e cura per ferite, lesioni ed infermità,
siano o meno dipendenti da causa di servizio, è applicabile
comunque nei confronti del personale militare in servizio di
leva in presenza del rapporto di servizio, che si interrompe
con la fine del servizio obbligatorio di leva, contrariamente
a quanto avviene per il personale militare proveniente dal
servizio permanente che, cessato dal servizio effettivo,
rimane legato all'amministrazione attraverso il trattamento di
quiescenza.
Né è possibile porre rimedio a questa situazione che è
sentita come una vera e propria discriminazione, in quanto, in
caso di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio
nei confronti del militare in servizio di leva, una volta
cessato il rapporto di servizio, l'Amministrazione è obbligata
a negare, diversamente da quanto avviene per il militare ed il
dipendente in servizio continuativo, qualsiasi forma di
assistenza e di cure per le infermità dipendenti da fatti di
servizio. Infatti, il militare in servizio di leva, all'atto
del congedo, perde il diritto al rimborso delle spese di cura
con oneri a carico dell'Amministrazione della difesa anche se
l'infermità o lesione contratta è riconosciuta dipendente da
causa di servizio, essendo per lo stesso prevista la sola
assistenza sanitaria generale stabilita dall'articolo 445 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1976, n. 1076, e non anche quella prevista
dall'articolo 446 del medesimo regolamento né quella stabilita
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio
1965.
Così, per il militare in servizio di leva il servizio
imposto dalla Costituzione, la cui natura è indubbiamente
quella di una prestazione personale imposta per legge, risulta
pesantemente penalizzante rispetto al servizio prestato come
militare in servizio permanente effettivo, che rispetto a
quello di leva obbligatorio, si sostanzia in un vero e proprio
rapporto di servizio nei confronti dell'amministrazione. Tutto
ciò porta ad escludere la possibilità, in relazione alle cure
ed ai benefìci conseguenti a ferite, lesioni ed invalidità per
servizio militare, di qualsiasi assimilazione dei due
trattamenti.
L'evidente impossibilità da parte dell'Amministrazione
della difesa di erogare le cure a quanti fino ad oggi,
adempiendo agli obblighi di leva, hanno riportato menomazioni
per causa di servizio, impone una diversa considerazione nei
confronti di tutti coloro che per motivi di servizio hanno
riportato menomazioni gravemente invalidanti. Infatti, nei
confronti di questo personale, sia gravemente invalidato
durante il servizio di leva, sia durante il servizio
permanente, non possono essere operate distinzioni relative
alle necessità di cura e di riabilitazione.
A questa situazione va posto rimedio attraverso una
disposizione di legge estensiva nei confronti dei grandi
invalidi per servizio militare di leva delle disposizioni che
si applicano nei confronti del personale militare e civile in
servizio continuativo per la cura di infermità, lesioni ed
invalidità di prima categoria.
L'altra questione posta alla vostra attenzione, onorevoli
colleghi, sempre attinente alle cure del grande invalido per
servizio, tratta l'esenzione dalla quota di contribuzione
sull'acquisto dei farmaci, che appare ingiustificata nei
confronti dei farmaci prescritti per le cure delle menomazioni
dei grandi invalidi per servizio.
Tale categoria, già equiparata ai grandi invalidi di
guerra nei benefìci e negli assegni accessori, si è sentita
colpita da un'ingiustizia. Infatti, un grande invalido per
servizio è oberato dalla spesa per circa l'80 per cento dei
farmaci che deve assumere e, se titolare di pensione
privilegiata ordinaria, dalla spesa completa, come un normale
cittadino, nonostante debba far fronte agli esiti di
menomazioni gravemente invalidanti contratte in servizio.
Senza voler mettere in discussione il principio di
uguaglianza nei confronti della salute di ogni cittadino,
affermato dal legislatore, si insiste nel fare risaltare come
le cure afferenti gravi patologie e minorazioni contratte per
causa di servizio, quali sono quelle dei grandi invalidi per
servizio, risultino tuttora ancorate al reddito, nonostante la
parità di benefìci con i grandi invalidi di guerra, dal luglio
2000 esentati da qualsiasi spesa sanitaria.
Con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, si stabiliva la suddivisione dei medicinali in
tre classi, di cui quella C) a totale carico dell'assistito;
si è poi verificata una reformatio in peius rispetto
alla precedente normativa, determinandosi per i grandi
invalidi per servizio, già fruenti a titolo gratuito di
farmaci indispensabili per la terapia dell'infermità
pensionata e non sostituibili con altri, un notevole ed
ingiusto aggravio di spesa, in quanto tali farmaci sono stati
inseriti nella classe C).
Né il comma 42 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che prevedeva l'erogabilità a totale carico del
Servizio sanitario nazionale di medicinali della classe C) per
particolari motivi terapeutici, aveva sanato la situazione, in
quanto il beneficio veniva accordato soltanto con criteri di
reddito e non in osservanza al consolidato principio della
gratuità di determinate prestazioni sanitarie a favore di ben
precise categorie di cittadini, come i grandi invalidi per
causa di servizio militare ed equiparato.
Dopo l'approvazione della citata legge 19 luglio 2000, n.
203, con la quale l'erogabilità gratuita dei farmaci di classe
C) è stata concessa soltanto agli invalidi di guerra e negata
ai grandi invalidi per servizio, nonostante l'esistenza di
consolidate leggi di equiparazione dei benefìci tra grandi
invalidi di guerra e per servizio, la pressione e lo scontento
della categoria sono aumentati notevolmente, ed ancora di più
nell'ultimo periodo per l'abolizione della classe B) dei
farmaci.
E' da considerare che, nel corso dell'iter
parlamentare che ha portato all'approvazione della citata
legge n. 203 del 2000, la IX Commissione Lavoro pubblico e
privato della Camera dei deputati, in sede consultiva, in data
9 novembre 1999, espresse parere favorevole sulla concessione
della gratuità dei farmaci agli invalidi di guerra con la
seguente osservazione "valuti la Commissione di merito
l'opportunità di estendere la gratuità dei farmaci di fascia
C) ai beneficiari di trattamenti equiparati per legge alle
pensioni di guerra".
Non sembra esserci motivo diverso da quello economico per
cui, nonostante l'equiparazione dei benefìci e l'identità di
menomazioni, classificazione ed assegni tra grandi invalidi di
guerra e per servizio, questi ultimi debbano ancora acquisire
le prestazioni farmaceutiche che necessitano loro per la cura
di gravi affezioni dipendenti da causa di servizio
diversamente dai grandi invalidi di guerra, ai quali la
gratuità dell'erogazione è stata concessa già nell'anno 2000
con la citata legge n. 203.