XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4694
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 8 marzo 1994, n.
203, lo Stato italiano ha reso esecutiva, limitatamente ai
capitoli A e B, la "Convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale", firmata a
Strasburgo il 5 febbraio 1992, tra i Paesi membri del
Consiglio d'Europa.
In base alla citata Convenzione gli Stati firmatari si
impegnavano a garantire le libertà "di espressione, riunione
ed associazione" (capitolo A), l'istituzione di "organi
consultivi volti a rappresentare i residenti stranieri a
livello locale" (capitolo B) ed "il diritto di voto alle
elezioni locali" (capitolo C), per i "residenti stranieri",
ossia "persone che non sono cittadine dello Stato in questione
e che risiedono legalmente nel suo territorio".
Con la legge n. 203 del 1994, il Parlamento, come nelle
sue facoltà in base all'articolo 1, paragrafo 2, della
Convenzione, non ha dato applicazione alle disposizioni del
capitolo C della medesima Convenzione, relative alla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale.
Si era ritenuto infatti che l'applicazione di tali
disposizioni, che avrebbe implicato la concessione del diritto
di elettorato attivo e passivo agli stranieri residenti nelle
elezioni locali, necessitasse di norme di rango costituzionale
atte a consentire l'estensione agli stranieri di diritti
propriamente politici.
In realtà, la tesi contraria è avvalorata dal successivo
riconoscimento a favore dei soli stranieri comunitari del
diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali,
effettuato in attuazione del Trattato di Maastricht, mediante
legge ordinaria (legge 6 febbraio 1996, n. 52, e decreto
legislativo 12 aprile 1996, n. 197, recante attuazione della
direttiva 94/80/CE sull'esercizio del diritto di voto da parte
dei cittadini dell'Unione europea residenti in Stati membri di
cui non hanno la cittadinanza).
Il testo costituzionale, del resto, non è stato modificato
nemmeno per introdurre le ulteriori innovazioni derivanti dal
processo di integrazione europea, in virtù della
giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto sufficiente il
richiamo all'articolo 11 della Costituzione, in considerazione
della natura dell'Unione europea quale organizzazione volta al
perseguimento delle finalità di pace e giustizia.
Tale interpretazione deve valere parimenti - se non a
maggior ragione - per gli atti internazionali elaborati in
seno al Consiglio d'Europa, in considerazione della
particolare vocazione a favore dei diritti umani da parte
delle istituzioni ricollegabili a tale organismo.
Particolare rilevanza, assume anche il fatto che
numerosissimi statuti locali (Bologna, Firenze, Roma, Milano,
eccetera), nell'attuare l'articolo 6 della legge n. 142 del
1990, ora confluito nell'articolo 8 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre a recepire il
capitolo B della Convenzione, hanno riconosciuto a favore
degli stranieri presenti sui rispettivi territori da un certo
periodo (normalmente cinque anni) la possibilità di utilizzare
gli strumenti di partecipazione politica a livello locale
(istanze, petizioni, proposte, referendum consultivi,
eccetera).
Ancora, l'articolo 7 della legge n. 40 del 1998, confluito
poi nell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge n. 189 del
2002, ha introdotto la possibilità di rilasciare a favore
degli stranieri extracomunitari, presenti sul territorio da
almeno sei anni, titolari di un permesso di soggiorno, che
consenta un numero indeterminato di rinnovi, ed incensurati,
una carta di soggiorno, ossia un'autorizzazione alla
permanenza illimitata sul territorio. Detto documento consente
agli stranieri extracomunitari di partecipare alla vita
pubblica locale, esercitando anche il diritto di elettorato,
quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le
previsioni del capitolo C della Convenzione di Strasburgo.
La presente proposta di legge dunque, è finalizzata a
riconoscere il diritto di elettorato attivo e passivo nelle
elezioni dei consigli comunali ai cittadini non appartenenti
all'Unione europea, che risiedano regolarmente in Italia da
almeno cinque anni, rendendo esecutivo il capitolo C della
citata Convenzione.