XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4673
Onorevoli Colleghi! - Riteniamo urgente ratificare un
importante accordo internazionale relativo al delicato
problema dei rifiuti nucleari e delle scorie radioattive.
L'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione congiunta
in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile
esaurito e dei rifiuti radioattivi, adottata dall'Agenzia
internazionale per l'energia atomica di Vienna nel settembre
1997, che contiene, tra l'altro, definizioni e indirizzi per i
programmi nazionali.
La citata Convenzione è ispirata ad obiettivi fondamentali
quali la realizzazione e il mantenimento di un elevato
livello di sicurezza nella gestione del combustibile nucleare
utilizzato e dei rifiuti radioattivi, la protezione dalle
radiazioni ionizzanti delle persone, della società e
dell'ambiente anche per le future generazioni e la prevenzione
di incidenti e/o la mitigazione delle conseguenze che ne
potrebbero derivare.
Con questi obiettivi da raggiungere, la Convenzione fissa
i requisiti generali di sicurezza che, oltre a quelli ben noti
ed applicati, come il mantenimento delle condizioni di
sotto-criticità per il combustibile utilizzato e la riduzione,
per quanto possibile, della produzione di rifiuti radioattivi,
impongono l'impegno ad evitare un forte impatto o carichi
indebiti sulle future generazioni.
Vengono fissate altresì le procedure per la localizzazione
del deposito per lo smaltimento dei rifiuti, procedure che
stabiliscono di valutare tutti i fattori dipendenti dal sito
ed influenti sulla sicurezza; l'impatto del deposito sulle
popolazioni interessate e sull'ambiente; l'informazione
necessaria da dare al pubblico e, se necessario, anche agli
Stati vicini che potrebbero essere coinvolti.
Particolare enfasi viene posta relativamente alle
procedure di individuazione, gestione e monitoraggio del sito,
che prevedono una autorità effettivamente indipendente
rispetto a tutti gli operatori coinvolti nelle vari fasi di
gestione del deposito, compresa la fase di chiusura dello
stesso.
La Convenzione ribadisce chiaramente l'applicazione dei
criteri generali di radioprotezione e di sicurezza applicati
ormai da molti anni a livello internazionale, quali gli
"International Basic Safety Standards for Protection
against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation
Sources" e "The Principles of Radioactive Waste
Management".
La Convenzione si richiama ai princìpi di sicurezza già
adottati negli impianti nucleari con lo sguardo rivolto anche
alle generazioni future che non dovranno ereditare condizioni
di rischio gravose.
La Convenzione, ai sensi dell'articolo 40, è entrata in
vigore il 18 giugno 2001, ovvero dopo la ratifica di
venticinque Stati contraenti, tra cui la Francia, la Germania,
la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America.
Il nostro Paese ha firmato l'accordo nel gennaio 1998,
oltre sei anni fa. La Convenzione è entrata in vigore da oltre
tre anni e, fra l'altro, è stata ratificata da 13 dei 15 Stati
membri dell'Unione europea, da 21 dei 25 Stati della nuova
Unione.
La citata Convenzione è strutturata in un preambolo, 7
capitoli e 44 articoli.
L'Italia ha utilizzato per molti anni l'energia atomica,
svolgendo programmi di ricerca su tutto il ciclo del
combustibile. Ciò ha comportato l'istituzione di un regime
autorizzativo e di controllo estremamente preciso per tutte le
attività riguardanti le materie nucleari e quelle radioattive
previsto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
seguiti da numerosi decreti applicativi.
Il decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, che ha istituto
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (oggi
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici), ha reso l'autorità di controllo
completamente indipendente anche dall'ENEA in quanto nasceva
sulla base dei compiti dell'ENEA-DISP (Direzione per la
sicurezza nucleare e la protezione sanitaria), lasciando
all'ENEA solo compiti di ricerca.
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che attua le
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, e le sue
successive intregazioni e modifiche, formano un quadro
legislativo dettagliato ed aggiornato per tutte le attività
con materiali nucleari e radioattivi, incluso
l'immagazzinamento e/o deposito finale per i rifiuti
radioattivi, prevedendo un iter autorizzativo che,
coinvolgendo molte autorità centrali e locali ed innumerevoli
decreti attuativi ancora da emanare, presenta difficoltà
applicative molto forti.
Infine la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione
del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi, ha sostanzialmente modificato il decreto-legge,
anche per rispettare la Convenzione.
E' ormai diventato improcrastinabile gettare nuove basi
per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.
Il citato decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003, stabilisce
l'iter autorizzativo per il deposito dei rifiuti di III
categoria, senza peraltro definirli, ma facendo implicito
riferimento alla Guida tecnica dell'ENEA-DISP del lontano
1987, e rimanda lo smaltimento dei rifiuti di II e I categoria
ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
dell'interno, delle attività produttive e della salute.
L'argomento più urgente ed importante, lo smaltimento dei
rifiuti appartenenti alla cosiddetta II categoria, è stato
rinviato sine die, con l'aggravante dell'aumentata
sfiducia delle popolazioni coinvolte. Il citato decreto-legge
purtroppo è il risultato di un tentativo di imporre in maniera
autoritaria la localizzazione di un deposito per rifiuti
radioattivi. La spinta della pressione popolare ha imposto una
revisione profonda.
Attualmente, da un punto di vista operativo, il deposito
dei rifiuti radioattivi vede l'impegno quasi esclusivo della
SOGIN spa, cui sono in corso di trasferimento gli impianti
dell'ENEA da smantellare, così da avere un unico referente
nazionale e concentrare le ridotte risorse nazionali che, dopo
il referendum del 1986, sono andate sempre più
assottigliandosi.
La soluzione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi in
Italia necessita ancora di alcuni miglioramenti e integrazioni
del sistema legislativo che possono, anzi devono, essere
predisposti nel rispetto della Convenzione.
La proposta di legge contiene solo gli articoli necessari
alla ratifica della Convenzione non essendo previsto alcun
onere finanziario, né, tanto meno, la necessità di rettifica o
integrazione delle leggi vigenti, da essa derivanti.
La ratifica della Convenzione rappresenta invece un
impegno da rispettare per la futura legislazione che
riguarderà lo smaltimento dei rifiuti radioattivi in Italia,
se si vuole mantenere lo stesso livello di sicurezza e di
informazione al pubblico garantito a livello comunitario.