XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4667
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si
sottopone alla vostra attenzione crea inevitabilmente
l'imbarazzo di chi deve esaminare continuamente provvedimenti
destinati ad una categoria di cittadini cui il Parlamento deve
riguardo e attenzione.
Si tratta di personale dello Stato, mutilato e invalido
per causa di servizio alle dipendenze delle Forze armate, dei
Corpi militarmente ordinati, della Polizia di Stato, dei
Ministeri e degli enti locali, che ha perduto, durante il
servizio e per causa di esso, l'integrità fisica nelle forme
più gravi. Tra questi, in particolare, ritengo che la
riconoscenza nostra e dell'intero Paese debba andare ai
superinvalidi, ovvero quelli che necessitano di assistenza
permanente, non essendo in grado di svolgere autonomamente i
normali atti della vita quotidiana.
Ormai, gli assegni accessori annessi alle pensioni dei
grandi invalidi per causa di servizio sono, a norma della
legge 29 gennaio 1987, n. 13, equiparati e stabilmente
agganciati ai corrispondenti importi degli omologhi assegni
corrisposti a grandi invalidi e vittime civili di guerra. Con
tale legge si è inteso porre termine ad una situazione che da
anni costringeva la categoria dei grandi invalidi per servizio
ad una continua e incessante richiesta di adeguamenti nei
confronti della legislazione in materia di assegni accessori
per invalidità di guerra.
Con ciò si è inteso chiudere il continuo di adeguamenti
che, iniziando soltanto dal testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, proseguendo con la legge 26 gennaio 1980, n. 9,
recante "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi
per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di
guerra", con la legge 2 maggio 1984, n. 111, dovrebbe
terminare con la legge 29 gennaio 1987, n. 13, che sancisce
definitivamente il diritto dei grandi invalidi per servizio
alla parità di importo con gli omologhi assegni accessori
annessi alla pensionistica di guerra, trattandosi di
invalidità identiche quanto a diagnosi e a c1assificazione
delle infermità; orientamento consolidato dalla legge 29
dicembre 1990, n. 422, e, ultimamente, dalla legge 27 dicembre
2002, n. 288, che hanno legiferato insieme per grandi invalidi
di guerra e per servizio.
Non sempre, però, il Parlamento ha potuto tenere nella
debita considerazione tale equiparazione per questioni
indipendenti dalla volontà di operare o meno in un contesto
unitario, comprensivo di entrambe le categorie.
Nella fattispecie, richiamo la legge 18 agosto 2000, n.
236, in materia di invalidità di guerra, che trasferisce in un
assegno di superinvalidità non reversibile gli importi degli
assegni di integrazione per assistenza ed accompagnamento,
limitatamente ai soli grandi invalidi di guerra affetti dalle
invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4),
secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2),
della tabella E annessa al citato testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni.
Pertanto, la presente proposta di legge tende a
ristabilire nello spirito della citata legge 29 gennaio 1987,
n. 13, un equilibrio tra gli assegni accessori annessi ai due
trattamenti, peraltro senza alcun onere aggiuntivo a carico
dello Stato, e conservando identità agli assegni accessori
annessi alle omologhe normative dei grandi invalidi di guerra
e per servizio.
La questione che oggi si pone, venne sollevata già durante
i lavori parlamentari nella Commissione lavoro della Camera
dei deputati, probabilmente rinviandone la trattazione nei
confronti delle analoghe categorie dei grandi invalidi per
servizio ad epoca successiva, nell'intento di ottenere il più
rapido iter legislativo possibile alla questione
centrale in discussione in quella seduta.
Ritengo che tre anni siano un tempo sufficiente per
rendere giustizia ad una così benemerita categoria,
accogliendo la richiesta per una rapida approvazione di questo
provvedimento che non dovrebbe comportare difficoltà di sorta,
in quanto costituito da un unico articolo, privo di oneri
finanziari e di qualsiasi altro impedimento.
Il Parlamento aveva ancora, successivamente, riesaminato
tale esigenza durante l'esame dei progetti di legge che hanno
portato alla promulgazione della legge 27 dicembre 2002, n.
288; però, per venire incontro sollecitamente ad obbiettive
necessità di assistenza nei confronti dei più gravi, ha deciso
di semplificare, stralciando l'articolo 3 del testo unificato
atto Camera n. 257-B, con l'intento di discuterlo non appena
se ne fosse ripresentata l'opportunità.
Sulla scia delle precedenti leggi di adeguamento ed
equiparazione tra gli assegni accessori attribuiti alle due
categorie, entrambe meritevoli di pari dignità e
considerazione, e nel rispetto degli intenti che hanno
consentito lo stralcio dell'articolo 3 dal citato testo
unificato, discusso e promulgato in data 27 dicembre 2002,
(legge n. 288), ritenendo di interpretare una concorde volontà
già manifestata al riguardo da tutte le parti politiche,
confido in un sollecito accoglimento della presente proposta
di legge, costituita, lo si ricorda, da un unico articolo e
priva di oneri a carico del bilancio dello Stato.